Ordinanza n. 14/2016

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Ordinanza n. 14/2016
M_INF.CPVIE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0008074.01-06-2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE
Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: [email protected] – E-mail: [email protected]
ORDINANZA n° 14 / 2016
DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto
di Vieste:
RAVVISATA: la necessità di aggiornare la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza della
navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa
Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio
marittimo:
VISTI:
gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 71, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della
navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di
esecuzione;
VISTA:
la Legge 172/2003 - “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto”,
con particolare riferimento all’art. 8, che individua nel Capo del Compartimento
Marittimo l’autorità competente ad emanare l’ordinanza di polizia marittima
concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
VISTO:
il Decreto Legislativo n.171/2005 - “Codice della nautica da diporto”;
VISTO:
il Decreto Ministeriale n. 146/2008 - “Regolamento di attuazione all’art. 65 del codice
della nautica da diporto”;
VISTO:
il Decreto Legislativo n. 04/2012 ed il Decreto del Presidente della Repubblica n.
1639/1968 in materia di pesca marittima;
VISTA:
l’Ordinanza balneare della Regione Puglia datata 02/05/2016 recante la disciplina
delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo durante la stagione balneare;
VISTA:
l’Ordinanza n. 10/2012 in data 18/05/2012 della Capitaneria di Porto di Manfredonia “Disciplina del diporto nautico”;
VISTA:
l’Ordinanza n. 11/2012 in data 18/05/2012 della Capitaneria di Porto di Manfredonia –
“Disciplina della sicurezza balneare”;
VISTA:
la propria Ordinanza n. 12/2013 in data 27/05/2013 – “Disciplina delle attività
subacquee nel Circondario Marittimo di Vieste”
VISTA:
la propria Ordinanza n. 14/2013 in data 04/06/2013 - “Disciplina della sicurezza
balneare”;
VISTE:
le proprie Ordinanze n. 20/2014 del 30/05/2014, 21/2014 del 30/05/2014, 38/2014 del
10/07/2014, 41/2014 del 08/08/2014 afferenti il rischio geomorfologico delle falesie a
picco sul mare insistenti nei comuni di Peschici, Vico del Gargano, Rodi Garganico e
Vieste;
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RITENUTO: necessario emanare specifiche direttive per la disciplina dei servizi di salvamento
lungo il litorale di giurisdizione nonché aggiornare le norme in materia di sicurezza
della balneazione contenute nelle precedenti ordinanze, in vista dell’approssimarsi
della stagione estiva
ORDIN A
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1. La presente ordinanza trova applicazione nel Circondario Marittimo di Vieste, nel periodo di
apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, per la balneazione, come stabilito dalla
Regione Puglia (obbligatoria dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del
mese di settembre e, al di fuori di tale periodo, ove lo stabilimento balneare intenda rimanere
aperto per la balneazione previa formale comunicazione all’Autorità Marittima ed al Comune),
sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in
mare.
2. Il Circondario Marittimo di Vieste ricomprende la fascia costiera dei Comuni di Vieste,
Peschici, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano, Sannicandro
Garganico, Lesina, Serracapriola e Chieuti.
3. Per Autorità Marittima competente si intende:
- L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, per gli stabilimenti insistenti nel territorio di
Vieste;
- La Delegazione di Spiaggia di Peschici, per gli stabilimenti insistenti nel territorio di
Peschici e Vico del Gargano;
- L’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, per gli stabilimenti insistenti nel territorio
di Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano e Sannicandro Garganico;
- L’Ufficio Locale Marittimo di Lesina, per gli stabilimenti insistenti nel territorio di Lesina,
Serracapriola e Chieuti
Articolo 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)
1. La zona di mare fino ad una distanza di 200 (duecento) metri dalla costa sabbiosa, per
ventiquattro ore al giorno, è riservata alla balneazione.
2. In prossimità delle coste rocciose a picco sul mare, il limite di cui al precedente comma è
fissato in 100 (cento) metri dalle stesse, fermi restando specifici e più stringenti divieti/limiti
previsti da altre ordinanze in vigore.
3. Nella zona di mare riservata alla balneazione sono vietati il transito, l’ormeggio e l’ancoraggio
di qualsiasi unità navale a motore e/o a vela, ivi compresi i natanti a remi tipo pedalò, jole,
canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers, windsurf, kitesurf, acquascooter e affini.
Le suddette unità devono attraversare la zona riservata alla balneazione esclusivamente
attraverso gli appositi corridoi di lancio.
4. I divieti che precedono non si applicano comunque ai mezzi di soccorso e di polizia
marittima, nell’espletamento delle rispettive attività istituzionali, nonché i mezzi nautici
autorizzati al campionamento delle acque per la verifica dei valori di balneabilità, in aderenza
al D.P.R. n. 470 in data 08/06/1982 e successive modifiche/integrazioni.
5. La zona di mare riservata alla balneazione deve essere segnalata, a cura dei
concessionari/gestori delle strutture balneari e dalle Amministrazioni comunali per le spiagge
libere, con una linea di gavitelli aventi colore rosso/arancione, ancorati al fondo e posti ad
una distanza di 25 (venticinque) metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa e in
corrispondenza dell’estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato
l’ormeggio di unità navali e da diporto, anche se all’esterno della zona di mare interdetta.
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6. Nelle more del posizionamento dei gavitelli di cui al precedente comma, in corrispondenza
delle spiagge libere le Amministrazioni Comunali devono predisporre adeguata cartellonistica
monitoria, redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, recante la dicitura:
“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA
COSTA) NON ANCORA SEGNALATO”.
Articolo 3
(Prescrizioni generali sulla sicurezza balneare)
1. Durante l’intero anno, la balneazione è vietata:
a) all’interno dei porti;
b) a distanza inferiore a 150 (centocinquanta) metri dalle strutture portuali;
c) sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi, per un raggio di 500
(cinquecento) metri dall’imboccatura degli stessi;
d) a meno di 200 (duecento) metri dalle unità navali alla fonda;
e) all’interno dei corridoi di lancio, come individuati e disciplinati nei seguenti articoli 22 e
23;
f) a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai mezzi navali impegnati in operazioni di
polizia marittima e/o di soccorso, nonché dai mezzi nautici impegnati nel servizio di
campionamento delle acque ai fini della balneabilità, di cui al D.P.R. n. 470/1982;
g) negli specchi acquei antistanti la foce di fiumi/torrenti/canali, entro un raggio di 50
(cinquanta) metri, salvo che l’Autorità Comunale e/o Sanitaria non imponga una
superiore estensione per ragioni igienico – sanitarie e/o di tutela della salute pubblica;
h) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze dei Sindaci dei Comuni competenti, il
cui contenuto dovrà comunque essere pubblicizzato con appositi cartelli, da posizionarsi
a cura dei Comuni interessati, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca;
i) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione per i vari motivi in esse
specificati (in particolare le zone interdette per pericolo crollo e/o caduta di costoni
rocciosi);
j) ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri da tutte le barrire/opere poste a difesa
della costa lungo il litorale, a prescindere che le stesse siano posizionate parallelamente
o perpendicolarmente rispetto alla linea di costa, salvo posizionamento da parte dei
comuni di idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico
secondo le modalità meglio specificate all’art. 1, comma 11, dell’Ordinanza Balneare
Regionale del 02/05/2016.
Articolo 4
(Limite “acque sicure”)
1. I Comuni rivieraschi (per le spiagge libere) ed i concessionari/gestori di stabilimenti balneari
(per le aree in concessione), devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità - 1,30
l.m.m.) a tutela dei non esperti/abili nel nuoto, mediante il posizionamento di una linea di
gavitelli, aventi colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati saldamente
al fondo e posti a distanza non superiore a metri 25 (venticinque) l’uno dall’altro.
2. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, gli stessi devono apporre un’adeguata
segnaletica monitoria, posizionata in maniera ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese,
francese e tedesca, con la dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri - 1,30)
NON SEGNALATO”.
3. Analoga prescrizione vale per i concessionari/gestori impossibilitati alla segnalazione per
mezzo di gavitelli, qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente
prossima alla battigia.
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Articolo 5
(Servizio di salvamento)
1. I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, nei periodi dell’anno e durante gli orari di
apertura alla balneazione, devono istituire un costante servizio di assistenza ai bagnanti, con
l’installazione di una postazione centrale rispetto al fronte mare e l’impiego, senza soluzioni
di continuità, di un assistente ai bagnanti per ogni ottanta metri o frazione di fronte mare (es.:
da 1 metro a 80 metri di fronte mare almeno n. 1 assistente ai bagnanti; da 81 metri a 160
metri di fronte mare almeno n. 2 assistenti ai bagnanti, e così via).
2. Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva,
mediante l’elaborazione di un piano organico preventivamente approvato da questo Ufficio
Circondariale Marittimo, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in
punti ben determinati della costa dotate ognuna di un battello di emergenza, oltre che
dell’eventuale disponibilità di un idoneo mezzo a motore per il pronto intervento. I
titolari/gestori delle strutture balneari che nell’ambito di un determinato tratto di costa non
aderiscono a tale servizio collettivo eventualmente predisposto devono comunque disporre di
un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare
il soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la reperibilità
per 24 ore al giorno. Al responsabile dell’organizzazione compete il compito di indicare lo
stato di pericolosità della balneazione per zone (o gruppi di zone) o per singoli stabilimenti (o
gruppi di essi).
3. Fuori dal periodo nel quale è assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di
balneazione e fuori dal periodo di apertura obbligatorio, nel caso in cui non intendano
rimanere aperti anche per la balneazione, le strutture balneari non sono tenute ad assicurare
il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, all’ingresso e sulla spiaggia in luogo
ben visibile, i cartelli anche in inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso:
”ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO
DI SALVAMENTO”.
4. Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire
il servizio di salvamento, gli stessi dovranno predisporre adeguata segnaletica, da
posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese,
francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
Articolo 6
(Disciplina specifica dei servizi di salvamento)
1. Alla postazione di salvataggio deve essere sempre preposto un assistente ai bagnanti munito
di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova, dalla
Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla Federazione Italiana Salvamento
Acquatico, contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”.
2. Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella
struttura balneare, in aggiunta a quello addetto al salvamento in spiaggia.
3. Gli assistenti, durante l’orario di balneazione, devono:
a) indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile;
b) essere dotati di fischietto;
c) essere preposti esclusivamente al servizio di salvataggio e, quindi, non impegnati in altre
attività o comunque destinati ad altro servizio, fatta eccezione per eventi riconducibili a
stato di necessità e/o causa di forza maggiore, al verificarsi dei quali il
concessionario/gestore della struttura balneare dovrà comunque garantire il subentro
nelle funzioni di altro operatore idoneo e abilitato;
d) tenere un comportamento corretto; vigilare per il rispetto delle ordinanze vigenti e
segnalare senza ritardo alla locale Autorità Marittima, anche per il tramite del
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concessionario/gestore parimenti obbligato, tutti gli eventuali incidenti che si verificano
tanto sull’arenile quanto nello specchio acqueo prospiciente;
e) stazionare nella postazione di salvataggio, in modo tale da avere la visuale più ampia
possibile sull’intero arenile e sullo specchio acqueo prospiciente, oppure in mare,
sull'imbarcazione di servizio, collocandosi in posizione idonea a supervisionare tutti i
bagnanti presenti in acqua.
4. E’ facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto
dell’igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente
articolo, un servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di
apposito brevetto.
5. Il servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità cinofile autorizzate ai sensi dell’art. 3
punto s) dell’Ordinanza balneare regionale del 02/05/2016, si intende la coppia conduttore –
cane. Ogni conduttore dell’unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente
bagnanti/bagnino di salvataggio.
6. Resta comunque l’obbligo per il concessionario, o per il Comune nel caso di spiagge libere,
di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente
articolo, costituendo l’impiego di unità cinofile un’integrazione e non una sostituzione alla
suddetta regolamentazione.
7. Comunicazione dell’attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla
locale Autorità Marittima, al Comune e all’A.S.L. competente per territorio, specificando
località e modalità dell’attività proposta.
8. In aggiunta a quanto prescritto negli articoli precedenti, è fatto obbligo ai titolari/gestori delle
strutture balneari (ovvero al legale rappresentante dell’Associazione di riferimento in solido
con il titolare/gestore della struttura balneare, nel caso di servizio di salvataggio collettivo) di
dotare l’assistente ai bagnanti di:
a) idoneo battello colorato in rosso, recante la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO”
(completo di scalmiere, remi, ancora, salvagente anulare con sagola galleggiante lunga
almeno 25 metri e mezzo marinaio/gaffa);
b) rullo di salvataggio munito di 300 (trecento) metri di sagola e bretella galleggianti, da
posizionare presso la postazione di salvamento e a quest’ultima ben ancorato;
c) n. 2 (due) salvagenti anulari, conformi alla vigente normativa sulla navigazione da
diporto, ciascuno dotato di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri e
recanti indelebilmente il nome della struttura balneare di riferimento;
d) binocolo, maschera, pinne, megafono fisso o manuale e bandiere di segnalazione di cui
al successivo articolo 7;
e) specifiche dotazioni per il primo soccorso, tra cui:
 un pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga
efficacia;
 n. 3 (tre) bombole di ossigeno monouso, ciascuna da litri 1 (uno), ovvero bombole
con riduttori di pressione corredati di manometro di controllo la cui capacità
complessiva non sia inferiore a 3 (tre) litri;
 cannule per la respirazione artificiale;
 mascherine per respirazione bocca a bocca (adulti e bambini);
 apribocca a vite;
 pinza tiralingua.
9. Le citate dotazioni per il primo soccorso sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle similari
previsioni di cui all’art. 4, capo (B), punto (1), lettera (b) dell’Ordinanza balneare regionale. Lo
stabilimento balneare dovrà predisporre un apposito locale destinato alla conservazione di
tutte le suddette dotazioni medico – sanitarie e all’effettuazione degli interventi di primo
soccorso.
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Articolo 7
(Segnalamenti e comunicazioni inerenti il servizio di salvataggio)
1. La postazione di salvataggio deve essere corredata da apposito pennone, sul quale
dovranno essere alternativamente issate:
BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione;
BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per condizioni meteorologiche
avverse.
BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni causa forti raffiche di
vento.
2. Le valutazioni circa l’utilizzo delle bandiere da issare sul pennone sono effettuate
dall’assistente ai bagnanti, sentito il responsabile dell’organizzazione del servizio ovvero il
concessionario/gestore della struttura balneare qualora quest’ultimo non abbia aderito ad un
piano di salvataggio collettivo. In ogni caso, le bandiere possono essere issate anche a
seguito di apposito ordine impartito dall’Autorità marittima competente.
3. Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello
esplicativo del significato delle bandiere di segnalazione, redatto in lingua italiana, inglese,
francese e tedesca. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto anche in prossimità
della postazione di salvataggio.
4. Quando sussista un potenziale pericolo per la balneazione, discendente da fattori non
prevedibili e sopravvenuti, ancorché di natura temporanea (es.: condizioni meteo – marine
particolarmente
avverse,
possibile
presenza
di fattori inquinanti, ecc.), il
concessionario/gestore dello stabilimento balneare, dopo aver verificato l’esposizione della
bandiera rossa da parte dell’assistente ai bagnanti e valutato l’opportunità di informare la
competente Autorità Marittima (es.: in caso di presunta presenza di fattori inquinanti), dovrà
darne tempestivo avviso agli avventori del lido, anche a mezzo di megafono/altoparlante, e
dovrà verificare che detto avviso venga rispettato.
5. Nelle aree in cui il fondale marino presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli,
scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.) atte a generare situazioni
potenzialmente rischiose per l’incolumità dei bagnanti, il concessionario/gestore della
struttura balneare (ovvero il Comune costiero, in corrispondenza delle spiagge libere) ha
l’obbligo di darne comunicazione alla locale Autorità Marittima nonché di informare
adeguatamente gli avventori, posizionando idonei segnalamenti a mare e adeguata
cartellonistica monitoria plurilingue sull’arenile.
Articolo 8
(Servizio di salvataggio in forma collettiva)
1. I titolari/gestori di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio
collettivo, anche mediante Associazioni riconosciute, Consorzi, Cooperative e Società,
devono far pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste una proposta di “Piano
collettivo di salvataggio”, contenente anche le generalità del legale rappresentante di
riferimento, l’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell’unità a
motore eventualmente impiegata e la sua abituale dislocazione, il numero dei natanti
destinati al servizio, l’elenco delle strutture aderenti al piano collettivo di salvataggio nonché
la precisa indicazione del posizionamento delle postazioni di salvataggio lungo i tratti di
arenile interessati.
2. Il citato piano deve essere presentato con congruo anticipo all’Ufficio Circondariale Marittimo
di Vieste rispetto all’inizio della attuazione dello stesso; qualora il piano sia valutato
positivamente, sarà formalmente approvato.
3. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni
richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio, nel
rispetto della presente ordinanza.
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Articolo 9
(Pesca ed attività subacquee)
1. Ferma restando la specifica disciplina sulla pesca marittima di cui al Decreto Legislativo n°4
del 09 gennaio 2012 e al D.P.R. n°1639 del 02 ottobre 1968, la pesca da riva è vietata:
- nelle aree interdette da appositi provvedimenti ordinativi;
- sulle spiagge libere o in concessione nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 20:30.
2. La pesca da superficie e subacquea è altresì vietata ad una distanza inferiore ai 200
(duecento) metri dalla spiagge e ai 100 (cento) metri dalle coste rocciose a picco sul mare,
fermi restando specifici divieti/limiti previsti da altre ordinanze in vigore;
3. Come prescritto dall’art. 91 del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008 emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante
recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca nelle ore diurne e luce gialla
lampeggiante visibile a giro di orizzonte nelle ore notturne (entrambi i segnali diurno e
notturno devono essere visibili almeno a 300 metri di distanza); inoltre, i subacquei devono
operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale previsto.
4. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino in gruppo tutti entro il
raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
5. Nel caso in cui si utilizzi un’unità da diporto in appoggio, devono essere osservate tutte le
precauzioni possibili, tra le quali:
- garantire un costante servizio di vedetta, anche al fine di accertarsi della totale assenza
di bagnanti nelle vicinanze;
- navigare a lento moto e, comunque, ad una velocità inferiore a 3 (tre) nodi.
6. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull’unità. A bordo del
natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
7. In prossimità dei segnali indicanti la presenza di un subacqueo le unità in transito, a vela o a
motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100
(cento) metri.
Articolo 10
(Disciplina specifica delle attività subacquee organizzate)
1. L’effettuazione di attività subacquee organizzate (immersione guidate con accompagnatore),
sia di natura turistico-sportiva che finalizzate al conseguimento di brevetti, svolte con il
supporto o meno di unità navali, è consentita esclusivamente a Società/Circoli
sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione
sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni che
seguono:
a) il responsabile/l’organizzatore dell’attività deve accreditarsi annualmente presso la
competente Autorità Marittima, presentando la seguente documentazione:
- domanda in duplice copia, di cui una in marca da bollo del valore di € 16,00
(sedici/00);
- autocertificazione attestante l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. territorialmente
competente;
- statuto della Federazione/Associazione richiedente (per le Associazioni/Circoli
sportivi e affini);
- elenco delle unità che si intendono utilizzare, unitamente a copia della polizza
assicurativa relativa a ciascuna di esse che, oltre a prevedere la copertura per
“responsabilità civile”, assicuri tutte le persone imbarcate (compreso l’equipaggio);
- elenco del personale dipendente, completo di copia fotostatica dei
brevetti/abilitazioni in possesso;
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b) il responsabile/l’organizzatore dell’attività è tenuto ad aggiornare tempestivamente la
competente Autorità Marittima circa eventuali variazioni riguardanti il numero, le
caratteristiche delle unità utilizzate e/o del personale impiegato;
c) le unità da diporto eventualmente utilizzate devono attenersi a quanto previsto dal
decreto legislativo n. 171 in data 18 luglio 2005, nonché del già citato Decreto n. 146
del 29 luglio 2008;
d) prima dell’inizio dell’attività il responsabile/l’organizzatore deve annotare su apposito
registro l’elenco dei partecipanti alle immersioni (con l’indicazione dei brevetti
posseduti), i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei/istruttori nonché il
luogo preciso dell’immersione;
e) l’accompagnatore deve essere munito di idoneo brevetto/abilitazione rilasciato da una
delle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e
deve operare entro il limite imposto dai titoli abilitativi posseduti, assumendosi tutte le
responsabilità civili e penali eventualmente derivanti dall’attività svolta;
f) ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione un numero di subacquei
superiore a quello prescritto dalle norme e/o dalle procedure didattiche adottate;
g) durante le prove di immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli
assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un
rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalla norme e/o procedure didattiche
adottate;
Articolo 11
(Attività natatorie svolte oltre la zona riservata alla balneazione)
1. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione dovranno avvalersi
dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola lunga non più di 3 (tre)
metri, ovvero – in subordine – dovranno indossare una calottina colorata per rendersi
maggiormente visibile.
2. In prossimità dei segnali indicanti la presenza di un nuotatore, le unità in transito, a vela o a
motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100
(cento) metri.
Articolo 12
(Disciplina specifica per le scuole di vela e di tavole a vela)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le scuole dovranno essere munite
di ogni autorizzazione/licenza/concessione/nulla osta previsto dalla normativa vigente,
nonché di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata a garanzia tanto
degli allievi quanto degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento.
2. L’uso delle unità è comunque subordinato alle specifiche previsioni normative in vigore e
afferenti la navigazione da diporto.
3. L’istruzione in mare a favore degli allievi deve avvenire con l’ausilio di un’unità a idrogetto o
dotata di elica schermata/intubata, la quale deve stazionare costantemente nei pressi
dell’area di addestramento, onde garantire una tempestiva assistenza in caso di necessità.
4. Tutte le persone a bordo delle unità/tavole a vela dovranno indossare apposita cintura di
salvataggio munita di fischietto.
Articolo 13
(Navigazione con tavole a vela/windsurf)
1. L’età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 (quattordici) anni, ridotta
a 8 (otto) nel caso in cui gli stessi siano assistiti da istruttori federali riconosciuti.
2. L’atterraggio e la partenza deve avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di
lancio, meglio disciplinati dai successivi articoli 22 e 23.
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3. La navigazione, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui al precedente
comma 3, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500
(cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare compreso tra
i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso mantenendo
un adeguata velocità di sicurezza.
Articolo 14
(Navigazione con tavole trainate da aquilone/kitesurf)
1. I conduttori di kitesurf devono:
- aver compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età;
- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un adeguato
casco di protezione;
- usare sistemi di sicurezza, installati sul kite, che consentano di divincolarsi dal
medesimo al verificarsi di ogni potenziale situazione di pericolo/emergenza o,
comunque, all’esigenza;
- munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime di collegamento in caso di emergenza;
- collegare le cime (c.d. linee) solo al momento del decollo e scollegare le medesime
all’atterraggio;
- scollegare almeno un lato dell’ala e riavvolgere completamente i cavi sul boma al
termine dell’attività.
2. L’atterraggio e la partenza delle tavole trainate da aquilone/kitesurf deve avvenire:
- esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, meglio disciplinati dal
successivo articolo 23;
- utilizzando la tecnica del “body drag”, consistente nel farsi trainare all’aquilone con il
corpo in acqua, per l’intera lunghezza del corridoio di lancio.
3. La navigazione, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui al precedente
comma 2, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500
(cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare compreso tra
i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso mantenendo
un adeguata velocità di sicurezza.
4. Quando due kite surf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in
diminuzione), l’unità sopravento dà la precedenza, sollevando il kite, mentre quella
sottovento ha l’obbligo di abbassare il kite.
5. Quando il kitesurf incrocia altre unità a vela, ha l’obbligo di dar loro precedenza, sollevando il
kite e rallentando.
Articolo 15
(Traino di piccoli galleggianti, “banana boat” e simili)
1. Il traino di piccoli galleggianti, “banana boat” e simili è subordinato all’osservanza delle
seguenti condizioni:
- l’unità trainante deve oltrepassare il limite dei 200 (duecento) metri dalla costa
utilizzando i corridoi di lancio di cui ai successivi articoli 22 e 23;
- durante le fasi di partenza e atterraggio il piccolo galleggiante trainato deve essere
affiancato “a pacchetto” all’unità trainante;
- il conducente dell’unità trainante deve aver compiuto almeno il 18° (diciottesimo) anno
di età e deve aver conseguito l’idonea abilitazione per la condotta del mezzo nautico
impiegato;
- il mezzo trainante deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla
vigente normativa e, comunque, deve essere dotato di una gaffa, di un salvagente
anulare con annessa sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 (venticinque)
metri nonché di una cassetta di pronto soccorso, contenente almeno quanto previsto
all’allegato 1 del decreto ministeriale n°388/2003. Inoltre, deve essere munito di
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dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in folle del motore, di idoneo sistema
di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore di forma convessa;
- durante lo svolgimento dell’attività, le persone trasportate a bordo del galleggiante
trainato devono indossare una cintura di salvataggio conforme alla vigente normativa
e munita di fischietto;
- la distanza tra il mezzo trainante e il galleggiante trainato non deve mai essere
inferiore a 12 (dodici) metri;
- è sempre vietato attraversare/seguire la scia dell’unità trainante; la distanza laterale di
sicurezza tra l’unità trainante e le altre unità presenti in zona deve essere superiore a
quella del cavo di traino.
2. La navigazione dei natanti di cui al presente articolo, con esclusione delle fasi di partenza e
atterraggio di cui al precedente comma, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di
mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il
tratto di mare compreso tra i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve
essere percorso seguendo rotta perpendicolare alla linea di battigia e mantenendo una
velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
Articolo 16
(Disciplina dello sci nautico)
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale datato 26 gennaio 1960 e dalle
successive integrazioni introdotte con il decreto ministeriale del 15 luglio 1974, la pratica
dello sci nautico è subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni:
- il conduttore deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età mentre lo sciatore
dovrà aver compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età;
- l’unità impiegata deve essere in ogni caso condotta da persona in possesso di patente
nautica idonea in relazione alla tipologia di navigazione cui la stessa unità è abilitata, a
prescindere dalla potenza del motore;
- l’unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, di ampio
specchio retrovisore di forma convessa, di un dispositivo per l’inversione di marcia e la
messa in folle del motore;
- durante le varie fasi dell’attività la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve
essere mai inferiore a 12 (dodici) metri;
- è sempre vietato attraversare/seguire la scia dell’unità trainante; la distanza di
sicurezza laterale tra l’unità trainante e le eventuali altre unità/mezzi navali presenti in
zona deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- ciascuna unità può trainare solo n°1 (uno) sciatore per volta e non potrà
contemporaneamente svolgere altre attività;
- il mezzo trainante deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla
vigente normativa e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotato
di una gaffa, di un salvagente anulare con annessa sagola galleggiante di lunghezza
non inferiore a 25 (venticinque) metri nonché di una cassetta di pronto soccorso,
contenente almeno quanto previsto all’allegato 1 del decreto ministeriale n°388/2003;
- durante l’attività lo sciatore deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di
salvataggio munito di fischietto) conforme alla vigente normativa.
2. La pratica dello sci nautico deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare
compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa.
3. L’attività di cui al presente articolo, svolta senza fini di lucro tanto per conto proprio quanto da
parte di società sportive/associazioni/scuole di sci nautico/sodalizi, è comunque subordinata
all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra elencate.
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Articolo 17
(Disciplina del paracadutismo ascensionale)
1. L’attività di paracadutismo ascensionale è subordinata all’osservanza delle sottonotate
condizioni:
- il conduttore deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età mentre la persona
trainata dovrà aver compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età;
- l’unità impiegata deve essere in ogni caso condotta da persona in possesso di patente
nautica idonea in relazione alla tipologia di navigazione cui la stessa unità è abilitata, a
prescindere dalla potenza del motore;
- l’unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, di ampio
specchio retrovisore di forma convessa, di un dispositivo per l’inversione di marcia e la
messa in folle del motore;
- durante l’attività è vietato lanciare oggetti di qualsiasi genere nonché sorvolare con il
paracadute qualsiasi tipo di unità e/o i raggruppamenti di bagnanti;
- l’unità utilizzata per l’attività deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale
all’unità stessa e di un verricello; quest’ultimo deve inoltre essere in grado di far
decollare e appontare il paracadutista sulla stessa piattaforma poppiera;
- la distanza tra l’unità trainante e il paracadutista non deve essere mai inferiore a 12
(dodici) metri, ad eccezione delle fasi del decollo e dell’appontaggio, durante le quali
deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in
prossimità della poppa dell’unità trainante;
- durante le fasi di decollo e ammaraggio/appontaggio l’unità trainante deve orientare la
prua nella direzione di provenienza del vento;
- la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e le altre unità eventualmente
presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari del cavo impiegato e,
comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- il paracadute non deve mai superare la quota di 36,3 (trentasei/3) metri (pari a 120
piedi);
- è sempre vietato attraversare/seguire la scia dell’unità trainante;
- l’imbracatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio rapido,
che consenta la liberazione immediata del trainato al verificarsi di qualunque
condizione di emergenza;
- quando due o più paracadutisti sono in fase di atterraggio in una medesima area, il
paracadutista ubicato ad una quota superiore deve dare la precedenza nella manovra
a quello ubicato a quota inferiore;
- l’unità può trainare solo un paracadutista per volta e non può contemporaneamente
svolgere altre attività;
- il mezzo trainante deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla
vigente normativa e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotato
di una gaffa, di un salvagente anulare con annessa sagola galleggiante di lunghezza
non inferiore a 25 (venticinque) metri nonché di una cassetta di pronto soccorso,
contenente almeno quanto previsto all’allegato 1 del decreto ministeriale n°388/2003;
- durante l’attività il paracadutista deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto
di salvataggio munito di fischietto) conforme alla vigente normativa ovvero una muta
galleggiante.
2. L’attività deve comunque avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i
500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa.
Articolo 18
(Navigazione degli acquascooter e affini)
1. Durante la navigazione i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente
indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si
naviga, nonché un casco protettivo omologato secondo le vigenti normative in materia.
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2. Gli acquascooter, oltre alle dotazioni di sicurezza previste dal vigente “Regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto”, devono essere obbligatoriamente provvisti di
acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione
assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo e il relativo
aggancio al conduttore devono essere installati sul natante in modo ben visibile. Sono esenti
da tale accorgimento gli acquascooter dotati di self-circling (blocca sterzo con ritorno
automatico).
3. Durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compiere
qualsiasi azione atta a compromettere la stabilità del mezzo, ivi compresa l’assunzione di
inidonea/scorretta posizione di guida.
4. Gli acquascooter possono navigare nell’ambito dei porti e dei canali solo al fine di
raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante, comunque seguendo rotte dirette,
mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
5. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello
stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere presente a bordo (in
originale o in copia autentica).
6. L’atterraggio e la partenza degli acquascooter deve avvenire esclusivamente attraverso gli
appositi corridoi di lancio, meglio disciplinati dai successivi articoli 22 e 23.
7. La navigazione degli acquascooter, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui
al precedente comma, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa
tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare
compreso tra i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso
seguendo rotta perpendicolare alla linea di battigia e mantenendo una velocità non superiore
a 3 (tre) nodi.
8. Inoltre, l’uso degli acquascooter è vietato nelle fasce orarie dalle 11:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 17:00.
Articolo 19
(Disciplina degli “acquascooter subacquei”)
1. Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica e ad assetto
variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto, snorkeling, avente
generalmente caratteristiche similari alle seguenti:
- velocità propulsiva compresa tra i 3 (tre) e i 5 (cinque) km/h;
- profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri;
- autonomia di circa 2 (due) ore.
2. L’utilizzo di tali unità è subordinato all’osservanza delle sottonotate condizioni:
- il conduttore deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, per navigazione in
immersione e il 16° (sedicesimo) anno di età, per navigazione in superficie;
- l’eventuale conduttore minorenne deve comunque essere accompagnato durante
l’attività da un soggetto maggiorenne;
- il mezzo impiegato deve avere sempre l’elica ingabbiata/intubata;
3. L’operatore deve essere appositamente segnalato in superficie a mezzo di un galleggiante
con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di una cima avente lunghezza
massima di 50 (cinquanta) metri.
Articolo 20
(Navigazione in prossimità della costa)
1. Ferme restando le eventuali e più stringenti limitazioni imposte da specifiche ordinanze in
vigore nonché le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente ordinanza, le
unità da diporto a motore, quando a distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle
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scogliere a picco e ai 1000 (mille) metri dalle spiagge, devono navigare con gli scafi in
dislocamento (non plananti) e comunque mantenendo una velocità non superiore ai 10
(dieci) nodi.
2. In ogni caso è fatto obbligo, durante la condotta della navigazione, di mantenere
un’andatura idonea a evitare il generarsi di onde potenzialmente pericolose/d’intralcio
ad una sicura balneazione.
3. Fermi restando i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo e/o quelli imposti da
altre ordinanze in vigore, in corrispondenza delle scogliere a picco (falesie) sono vietati
l’avvicinamento e il temporaneo ancoraggio ad una distanza inferiore ai 100 (cento) metri
dalla costa delle unità da diporto e delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico –
ricreativi.
4. Fermi restando i divieti e le prescrizioni che precedono nonché quelli imposti da altre
specifiche ordinanze vigenti, i piccoli natanti a remi/pedali, le tavole a vela e i piccoli natanti a
vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) mq. possono navigare solo nelle ore
diurne e non possono allontanarsi oltre il limite di 1000 (mille) metri dalla costa.
Articolo 21
(Corridoi di lancio)
1. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, i responsabili delle
aree in concessione per servizi di locazione/noleggio di unità da diporto e i titolari degli
stabilimenti balneari che in forza dell’atto di concessione siano specificamente autorizzati a
fornire detti servizi, devono predisporre appositi “corridoi di lancio” riservati all’atterraggio e
alla partenza delle stesse unità.
2. Le Amministrazioni comunali, ove ritengano di predisporre appositi corridoi di lancio in
corrispondenza di spiagge libere dislocate lungo il litorale di propria giurisdizione, dovranno
darne preventiva comunicazione alla competente Autorità marittima.
Articolo 22
(Caratteristiche dei corridoi di lancio)
1. Ferma restando la specifica disciplina inerente la partenza/l’atterraggio dei kitesurf, di cui al
successivo articolo 23, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
a) larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri;
b) estensione in direzione del mare aperto equivalente alla zona di mare riservata alla
balneazione (metri 200 dalla costa);
c) delimitazione costituita da linee di gavitelli di colore giallo, distanziati tra loro ad intervalli
di 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri di distanza dalla costa e,
successivamente, ad intervalli di 50 (cinquanta) metri;
d) segnalazione delle imboccature al largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli
esterni di delimitazione;
e) segnalazione del divieto di balneazione vigente all’interno del corridoio di lancio a
mezzo di appositi cartelli monitori, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca,
da posizionare in prossimità della battigia e sopra ogni singolo gavitello posto a
delimitazione del corridoio stesso.
2. Per raggiungere il tratto di mare in cui è consentita la navigazione, le unità obbligate all’uso
dei corridoi di lancio, devono percorrere i medesimi in maniera perpendicolare alla costa,
mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
3. L’uso del corridoio di lancio è consentito ad una sola unità da diporto alla volta (a prescindere
dalla tipologia), con precedenza eventualmente da accordare a chi, partendo dalla riva,
intende raggiungere il largo.
4. È fatto divieto di ormeggiare/ancorare qualsivoglia tipologia di unità all’interno dei corridoi di
lancio, ad eccezione dei battelli utilizzati dal servizio di salvamento e senza che gli stessi
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rechino intralcio all’agevole entrata/uscita delle unità dal corridoio di lancio, nonché di
ormeggiare sui gavitelli posti a segnalazione dei medesimi.
Articolo 23
(Disciplina specifica dei corridoi di lancio destinati ai kitesurf)
1. La partenza/l’atterraggio dei kitesurf, in corrispondenza tanto di arenili in concessione quanto
di spiagge libere, deve avvenire attraverso l’uso di corridoi di lancio dedicati e appositamente
individuati dal titolare/gestore della struttura turistica interessata ovvero dal Comune costiero
territorialmente competente, previa intesa con la locale Autorità marittima.
2. Tali corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
a) larghezza non inferiore a 20 (venti) metri;
b) estensione in direzione del mare aperto equivalente alla zona di mare riservata alla
balneazione (metri 200 dalla costa);
c) delimitazione costituita da linee di gavitelli di colore giallo, distanziati tra loro ad intervalli
di 20 (venti) metri;
d) segnalazione delle imboccature al largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli
esterni di delimitazione;
e) segnalazione del divieto di balneazione vigente all’interno del corridoio di lancio a
mezzo di appositi cartelli monitori, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca,
da posizionare in prossimità della battigia e sopra ogni singolo gavitello posto a
delimitazione del corridoi stesso.
3. L’uso del corridoio di lancio è consentito ad un solo kitesurf alla volta (a prescindere dalla
tipologia), con precedenza eventualmente da accordare a chi, partendo dalla riva, intende
raggiungere il largo.
4. Fermo restando il divieto di ormeggiare/ancorare qualsivoglia tipologia di unità, ad eccezione
dei battelli utilizzati dal servizio di salvamento e senza che gli stessi rechino intralcio
all’agevole entrata/uscita dei kitesurf dal corridoio di lancio, nonché di ormeggiare sui gavitelli
posti a segnalazione dei medesimi, all’interno dei medesimi non sono consentiti la partenza e
l’atterraggio di unità diverse dai kitesurf o dalle tavole trainate da aquilone.
Articolo 24
(Disposizioni particolari)
1. Nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste è vietato sorvolare il litorale e gli adiacenti
specchi acquei, sino a 200 mt. dalla costa, con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio
privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1000 piedi), ad eccezione dei
mezzi di soccorso e di polizia.
2. Per le ulteriori fattispecie relative alla disciplina del volo da diporto e/o sportivo si rimanda a
quanto previsto dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133.
Articolo 25
(Disposizioni finali)
1. Il presente provvedimento abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2013
in data 04 giugno 2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo ed entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione all’albo del sito internet istituzionale di questo Comando.
2. E’ altresì abrogata e sostituita dalla presente l’Ordinanza n. 12/2013 in data 27/05/2013
afferente la disciplina delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Vieste.
3. I responsabili/titolari/gestori delle strutture destinate alla nautica da diporto e delle strutture
turistico – balneari devono provvedere affinché la presente ordinanza sia esposta, in formato
non inferiore a 70 cm. x 100 cm., all’ingresso delle stesse o comunque laddove risulti
facilmente consultabile da tutti gli avventori delle strutture.
4. La divulgazione del presente provvedimento è garantita mediante:
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-
affissione presso l’albo delle Autorità Marittime del Circondario Marittimo di Vieste;
affissione presso l’albo dei Comuni costieri rientranti nella giurisdizione territoriale del
Circondario Marittimo di Vieste;
diffusione alle Associazioni di categoria interessate nonché agli organi di informazione;
pubblicazione sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste alla
sezione “Ordinanze”.
Articolo 26
(Sanzioni)
1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, l’inosservanza della
presente ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata:
- Ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- Ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii. per le violazioni riconducibili
alla condotta di unità da diporto.
Vieste, 01 Giugno 2016
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI
FRANCESCO MARIA RICCI
01 giu 2016 21:18
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