Requisiti tecnici igienico - sanitari delle strutture ricettive alberghiere

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Requisiti tecnici igienico - sanitari delle strutture ricettive alberghiere
D.P.G.R. 23 settembre 1998, n. 160 (1).
Requisiti tecnici igienico - sanitari delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere L.R. 22 ottobre 1994, n. 42 e L.R. 12 agosto 1994, n. 31 (2).
-----------------------(1) Pubblicata nel B.U. Marche 8 ottobre 1998, n. 86.
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 settembre 1994, n. 3428-RO/TIA.
Il Presidente della Giunta regionale
omissis
Decreta
-----------------------1. di stabilire ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42 e
dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 31 i seguenti requisiti tecnici ed
igienico-sanitari delle strutture alberghiere ed extra - alberghiere da esse disciplinate:
Articolo 1
Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere.
1. Negli alberghi, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre
1994, n. 42, la superficie minima delle camere da letto è fissata in metri quadrati otto per le camere
ad un letto e in metri quadrati quattordici per le camere a due letti.
2. Per le camere degli alberghi in attività alla data di emanazione del presente atto è consentito il
mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:
a) metri quadrati sette per le camere ad un letto e metri quadrati undici per le camere a due letti
negli alberghi classificati a 1, 2 e 3 stelle;
b) metri quadrati otto per le camere ad un letto e metri quadrati tredici per le camere a due letti negli
alberghi classificati a 4 stelle;
c) metri quadrati nove per le camere ad un letto e metri quadrati quattordici per le camere a due letti
negli alberghi classificati a 5 stelle.
Articolo 2
Posti letto supplementari e aggiunti.
1. Per le camere a tre o più letti delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, la superficie
minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti, aumentate, per ogni letto
in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra le camere ad un letto e
quelle a due letti.
2. Nelle camere a uno o due letti delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita,
a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie della
camera risulti rispettivamente di almeno, metri quadrati undici e tredici. Il letto aggiunto deve
essere rimosso al momento della partenza del cliente.
Articolo 3
Superfici minime delle unità abitative.
1. Le unità abitative delle residenze turistico - alberghiere, così come definite dall'articolo 3, comma
9, della legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42, si configurano come segue:
a) monolocale attrezzato per il solo pernottamento;
b) monolocale attrezzato per il soggiorno e pernottamento;
c) bilocale con soggiorno e pernottamento separati.
2. Nel locale attrezzato per il pernottamento, la superficie minima è fissata in metri quadrati otto per
il primo posto letto e metri quadrati sei per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di
quattro posti letto.
3. Nel locale riservato al soggiorno la superficie minima è fissata in metri quadrati sei. In esso è
consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto ogni sei metri
quadrati di superficie.
Articolo 4
Superfici minime delle camere nelle strutture extra-alberghiere.
1. Nelle country-houses e negli esercizi di affittacamere, così come definiti dalla legge regionale 12
agosto 1994, n. 31, la superficie minima dei locali di pernottamento è fissata in metri quadrati sette
per le camere ad un letto e in metri quadrati undici per le camere a due letti.
2. La superficie minima degli appartamenti con servizio autonomo di cucina delle country-houses di
cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 31/1994 delle unità abitative delle case e
appartamenti per vacanze di cui l'articolo 10, comma 1 della medesima legge è fissata in metri
quadrati ventisei.
3. Negli appartamenti e nelle unità abitative di cui al comma 2 possono essere alloggiate non più di
quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.
4. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù, così come definiti dall'articolo 3 della legge
regionale n. 31/1994, la superficie minima delle camere è fissata in metri quadrati otto per le
camere ad un letto e in metri quadrati dodici per le camere a due letti con un incremento di
superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più.
5. Alle strutture ricettive di cui al comma 4, in attività alla data di emanazione del presente atto, è
consentito il mantenimento delle superfici delle camere esistenti, purché non inferiori a metri
quadrati sette per le camere a un letto ed a metri quadrati undici per le camere a due letti con un
incremento di superficie di metri quadrati tre per ogni letto in più.
Articolo 5
Calcolo delle superfici, delle altezze e dei volumi.
1. Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali con
esclusione delle superfici dei bagni ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.
2. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.
3. L'altezza minima interna utile dei locali delle strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere
è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico - sanitari comunali.
4. L'altezza minima interna utile delle camere degli alberghi non può essere, comunque, inferiore ai
parametri previsti dall'articolo 1 del decreto dei Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno delle strutture alberghiere ed extra alberghiere è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente legge,
per l'altezza minima interna utile.
Articolo 6
Locali bagno.
1. I locali bagno annessi alle singole camere o alle unità abitative devono essere forniti di apertura
all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata, idoneo a consentire il ricambio dell'aria.
2. I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione
naturale o forzata.
3. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale
impermeabile e lavabile.
Articolo 7
Norme speciali e transitorie.
1. È fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere
nella Licenza di costruzione, nell'autorizzazione di abitabilità, nel provvedimento di classificazione
e nella autorizzazione amministrativa all'esercizio della attività ricettiva.
2. Nelle camere delle strutture alberghiere di cui all'articolo 1 é consentita, in deroga ai limiti di
superficie stabiliti dalla presente legge, la sistemazione di bambini di età superiore ai dodici anni,
purché accompagnati.
3. Per le strutture ricettive in attività alla data di emanazione del presente atto il termine per
l'adeguamento dei locali ai requisiti indicati all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, é fissato al 31
dicembre 1999.
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