domande frequenti - Unione Comuni Pianura Reggiana

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domande frequenti - Unione Comuni Pianura Reggiana
Servizio Sociale Integrato
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE
(a cura delle avvocate volontarie dello spazio di orientamento legale di COME IN FAMIGLIA)
(23.07.2015)
D: Cosa si intende per divorzio breve?
R: Il 26/05/2015 è entrato in vigore il c.d. divorzio breve, introdotto dalla Legge 06/05/2015 n. 55, che
riduce in modo significativo i tempi per poter procedere al divorzio dalla separazione. In caso di
separazione consensuale è sufficiente il decorso di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi o dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile. Diversamente, in caso di separazione giudiziale è necessario il decorso di 12 mesi dalla data
dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.La
Legge 55/2015 ha, inoltre, previsto che la comunione dei beni si sciolga alla data in cui il giudice autorizza i
coniugi a vivere separati e non più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con la
sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.
D: Che cos’è la negoziazione assistita nelle separazioni e nei divorzi?
R: Il Decreto Legge n. 132 /2014, ha introdotto l’istituto della “negoziazione assistita” anche in tema di
famiglia quale ipotesi facoltativa che i coniugi possono scegliere nel caso di separazione consensuale, di
divorzio a domanda congiunta, in caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in
presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi e figli maggiorenni non
autosufficienti. La negoziazione assistita è una procedura conciliativa alternativa a quella contenziosa che si
apre con la sottoscrizione di un accordo, denominato convenzione di negoziazione, mediante il quale i
coniugi convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia,
tramite l’assistenza di avvocati. E’ necessario infatti che ogni parte sia assistita da almeno un avvocato di
fiducia. L’accordo raggiunto deve quindi essere trasmesso, a cura degli avvocati, al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravviserà irregolarità, provvederà a comunicare
agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti. In presenza di figli minori o maggiorenni portatori di
handicap o incapaci o economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica autorizza
l’accordo di negoziazione se ritiene che esso risponda all’interesse dei figli. In caso contrario lo trasmette
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entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale che fisserà entro 30 giorni, la comparizione delle parti davanti a
sé.
Ottenuti i suddetti nullaosta e autorizzazioni, l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro 10
giorni, una copia autentica dell’accordo stesso all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio
è stato iscritto o trascritto o nel comune di residenza dei coniugi o di iscrizione Aire qualora il matrimonio
sia stato celebrato all’estero. L’accordo raggiunto con l’aiuto degli avvocati produce gli stessi effetti e ha lo
stesso valore del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle
condizioni della separazione o del divorzio come se fosse stato emesso da un giudice del Tribunale.
D: E’ possibile regolamentare un rapporto di convivenza?
R: La coppia di fatto, sia eterosessuale che con identità di genere, può regolamentare i propri rapporti
patrimoniali con i patti di convivenza. Si tratta di veri e propri contratti che le parti possono scegliere per
disciplinare la contribuzione alle spese, ovvero distribuire i costi, il regime degli acquisti e le conseguenze in
caso di cessazione della convivenza, ivi inclusi gli squilibri patrimoniali causati dalla rottura del rapporto.
Pur essendo ammesso il carattere attributivo o destinatorio, detti accordi non possono prevedere clausole
sanzionatorie o premiali, né disciplinare diritti personali (esempio : obbligo di fedeltà, procreazione,
residenza). Il patto di convivenza può essere redatto da un avvocato o da un notaio, a seconda della forma
prevista dalla legge per la validità dell’atto.
D: Che differenze ci sono tra l’affidamento condiviso e quello esclusivo?
R: La Legge 54/2006 ha capovolto il sistema in materia di affidamento della prole prevedendo il regime di
affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori come regola prioritaria e, l’affidamento esclusivo a
favore di uno solo di essi come evenienza residuale. L’affidamento condiviso attribuisce ai genitori il
compito di condividere le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale dei
figli minori e il dovere di assistere ed educare i minori, secondo un unico e concorde progetto educativo,
concordando tra di loro le decisioni più importanti (es. cura, formazione, istruzione, educazione)
nell’interesse esclusivo dei minori medesimi, collaborando perché possano crescere sereni, nell’ambiente
socio-culturale abituale, godendo della presenza e dell’assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori
e della loro rispettiva famiglia di origine. Diversamente, il regime di affidamento esclusivo della prole a
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favore di uno solo dei genitori, attribuisce solo al genitore affidatario il compito di assumere tutte le
decisioni più importanti (v. ut sopra) che riguardano i minori in modo esclusivo, senza quindi doverle
concordare con l’altro genitore.
D: E’ possibile avere assistenza legale gratuita in caso di separazione, se ci sono condizioni economiche
difficili?
R: L’ordinamento giuridico Italiano garantisce a tutti i cittadini italiani, agli stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio e agli apolidi, che non hanno i mezzi economici sufficienti per affrontare i costi di
un processo di separazione o divorzio la possibilità di nominare un avvocato tra quelli iscritti nelle apposite
liste messe a disposizione dai Tribunali Italiani, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato (o
gratuito patrocinio). L’interessato deve presentare un apposita domanda all’Ordine degli Avvocati del Foro
presso il quale deve introdurre l’azione giudiziale e/o costituirsi nella causa già pendente, dimostrando (con
Dichiarazione dei redditi, CUD e/o dichiarazione equipollente) di avere un reddito annuo non superiore a
11.369,24 ( D.M. del Ministero della Giustizia del 01/04/2014). La domanda può essere scaricata da internet
(o ritirata presso lo sportello del Consiglio dell’Ordine del Tribunale) e deve essere depositata presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente, debitamente compilata in ogni sua
parte e sottoscritta di pungo dall’interessato e dall’avvocato che si è nominato.
D: quali sono i diritti di un bambino nato da genitori sposati e quali quelli di un bambino nato da una
“coppia di fatto”?
R: L'art. 30 della Costituzione stabilisce che deve essere assicurata ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Tali categorie
giuridiche sono, tuttavia, superate dal decreto legislativo 154/2013 che, integrando le modifiche già
introdotte al primo libro del codice civile dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, ha adeguato il diritto alla
nuova realtà sociale, sostituendo le parole "figlio legittimo" e "figlio naturale" con le parole "figlio nato nel
matrimonio" e "figlio nato fuori del matrimonio" equiparando, anche dal punto di vista giuridico, la
condizione dei figli.
E' infatti stato cambiato l'art. 74 del Codice Civile stabilendo espressamente che, a seguito del
riconoscimento, si produce un rapporto di parentela non solo nei confronti del genitore ma anche nei
confronti di tutti i componenti la sua famiglia, e i figli nati fuori dal matrimonio hanno oggi gli stessi diritti
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degli altri figli e la loro quota di eredità non potrà essere "commutata" in una somma di denaro a scelta dei
figli nati nel matrimonio. Inoltre parteciperanno a pieno diritto alle eredità di nonni, zii, cugini senza più
alcuna differenza.
D: A quale Giudice si deve rivolgere una coppia non sposata per regolamentare il rapporto di filiazione?
R: L’articolo 3 della legge 219/2012 ha modificato l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
stabilendo che sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli
84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. La competenza del Tribunale per i
minorenni permane, quindi esclusivamente per l’autorizzazione a contrarre matrimonio del minore
ultrasedicenne, in materia di nomina di un curatore speciale per la stipula delle convenzioni matrimoniali e
per i procedimenti de potestate a meno che, in caso di procedimenti ex articolo 333 del codice civile, sia
pendente giudizio di separazione o divorzio dinnanzi al Tribunale ordinario o un giudizio instaurato ai sensi
dell'articolo 316 codice civile di fronte al Tribunale ordinario. In questi casi, in virtù del principio di
economia processuale e di concentrazione dei giudizi, la norma impone che sia il giudice ordinario ad
occuparsi e a decidere in materia di giudizi de potestate.
Per ciò che concerne i procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori saranno di
competenza del tribunale ordinario , che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
provvedimenti immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente e si applicheranno,
in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
D: I nonni hanno dei diritti e dei doveri nei confronti dei nipoti?
R: Il ruolo sociale dei nonni è sempre più riconosciuto ed apprezzato. Vi è una relazione di parentela,
giuridicamente rilevante tra nonni e nipoti, siano essi nati da genitori coniugati, oppure no. In punto ai
diritti riconosciuti ai nonni, preme sottolineare come, la recente normativa abbia riconosciuto in favore dei
nonni un vero e proprio diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti ed di agire in giudizio nel caso
in cui questo diritto non possa essere esercitato. I nonni potranno, quindi, rivolgersi al Giudice per chiedere
che siano regolate le loro frequentazioni ed i rapporti di visita con i nipoti. E’ stata riconosciuta valenza
autonoma ad un diritto di natura esistenziale, il diritto di vivere stabili e significative relazioni affettive tra
nonni e nipoti. In capo ai nonni vi sono obblighi economici sussidiari. Quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, i nonni - in attuazione del noto il principio della c.d. “solidarietà familiare” - sono tenuti a fornire
ai genitori i mezzi necessari affinché i genitori stessi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
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D: E' possibile modificare gli accordi convenuti in sede di separazione? Quando?
R: Le condizioni contenute in una sentenza si separazione, in un verbale di separazione consensuale
omologato o in un provvedimento modificativo, possono essere modificate in ogni momento. E', però,
necessario il verificarsi di un motivo giustificativo quale a titolo esemplificativo un fatto nuovo
sopravvenuto. I coniugi congiuntamente possono scegliere di avvalersi, per la modifica, della procedura di
negoziazione assistita da avvocati o della procedura avanti l'ufficiale di stato civile. Qualora non vi sia
l'accordo dei coniugi, il singolo coniuge può rivolgersi al Tribunale competente per l'ottenimento della
modifica.
D: Cosa prevede la legge sull’affidamento di un figlio in caso di separazione qualora i genitori non siano
mai stati né sposati né conviventi?
R: La disciplina che la legge dispone in materia di affidamento dei minori a seguito di separazioni, divorzi o
ai casi di annullamento/ nullità del matrimonio, si applica estensivamente anche alle ipotesi di affidamento
di figli nati fuori dal matrimonio ( art. 337 bis introdotto dal D.Lgs.vo n. 154/2013). Tale disciplina è quella
dell’affido condiviso dei minori a favore di entrambi i genitori. Questa è la regola generale a cui dare
sempre la preferenza nell’interesse del minore ( art. 337 ter c. 2 c.c.).In tale ipotesi , entrambi i genitori
possono e devono esercitare la rispettiva potestà genitoriale sul figlio minore, condividendo le scelte di
maggiore rilevanza in punto alla sua crescita, cura, educazione ed istruzione. L’affido condiviso non significa
necessariamente che il minore debba risiedere con entrambi i genitori ma che il medesimo abbia una cd.
residenza preferenziale presso un genitore e l’altro genitore eserciti e conservi il proprio cd. diritto di visita.
La residenza preferenziale fa sì che il minore, seppur conservando il proprio diritto alla bigenitorialità, abbia
il riferimento di un luogo stabile ove crescere e mantenere la sua prevalente sede di interessi. Le modalità
ed i tempi dell’affido condiviso possono essere concordati tra i genitori e, in caso di contrasti, sarà
competente a decidere il Tribunale ordinario, attraverso un giudizio che potrà instaurarsi su iniziativa di
quello che tra i genitori vi abbia interesse o da parte di entrambi, disgiuntamente. Quando l’affidamento
condiviso non corrisponde all’interesse del minore ovvero uno dei due genitori si mostra incapace o
inidoneo alla sua educazione, allora esso può divenire esclusivo in favore di un solo genitore.
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D: E’ vero che posso separarmi senza andare in Tribunale?
R: Con l’entrata in vigore del decreto legge 132 del 12 settembre 2014, è stata introdotta in Italia la
“negoziazione assistita”, al fine di semplificare i procedimenti legati alle crisi coniugali, orientandoli verso
una definizione privata, con l’aiuto di un avvocato o addirittura direttamente davanti all’ufficiale dello stato
civile, senza quindi alcun coinvolgimento del Tribunale. Nella prima ipotesi (convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio), i coniugi
possono procedere alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del
divorzio, con l’ausilio di un avvocato. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, produce gli stessi
effetti della decisione del giudice. Tale accordo deve poi essere trasmesso, a cura dell’avvocato, al Pubblico
Ministero, al fine di effettuare una verifica sull’accordo. In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci
o portatori di handicap grave, ovvero figli economicamente non autosufficienti, l’avvocato deve inviare
l’accordo al Pubblico Ministero entro dieci giorni. Il Pubblico Ministero autorizza l'accordo, se lo ritiene
conforme agli interessi dei figli, altrimenti lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale, il quale
deve fissare entro 30 giorni la comparizione dei coniugi dinanzi a sé. L’avvocato, poi, ottenuto il nulla osta
del Pubblico Ministero, deve trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro dieci giorni, all’Ufficiale dello
stato civile del Comune presso il quale il matrimonio era stato trascritto (nel caso di matrimonio religioso) o
iscritto (nel caso di matrimonio civile). Nella seconda ipotesi (separazione consensuale, richiesta congiunta
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile), questa diversa via riguarda il caso in cui i coniugi
concludano un “loro accordo”, che potrà avere ad oggetto la separazione, il divorzio o la modifica delle
condizioni della separazione o del divorzio. L’accordo potrà concludersi direttamente innanzi all’Ufficiale
dello stato civile, ad eccezione del caso in cui vi siano sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave, ovvero figli economicamente non autosufficienti. Inoltre, per potersi avvalere della
procedura semplificata, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi
(ipotesi in cui vi siano beni mobili o immobili che un coniuge voglia trasferire all’altro coniuge). Anche
seguendo questa strada, si produrranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali in materia, ai quali
equivarranno in toto.
A seguito di separazione dei coniugi, il termine di tre anni previsto per la proposizione della domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorre dalla data certificata nell’accordo di
separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto
contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
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