ORDINANZA N° 3 del 26 GENNAIO 2007

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ORDINANZA N° 3 del 26 GENNAIO 2007
MERCATINO ARTISTICO
di
SAN PANTALEO
ORDINANZA
Disciplinante il mercatino artistico di San Pantaleo
ORDINANZA n° 3
del 26/01/2007
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n° 114 del 31.03.1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L.R. n. 5 del 18.05.2006 “Disciplina generale delle attività commerciali” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la seduta del Consiglio Comunale del 25.01.2007 con la quale si istituisce il mercatino
artistico di San Pantaleo a cadenza settimanale nella giornata del giovedì;
DISPONE
Con la presente ordinanza la regolamentazione del mercatino artistico di San Pantaleo.
Art. 1
Definizioni
La presente ordinanza disciplina il mercatino artistico (di seguito denominato mercatino o mercato)
nella frazione di San Pantaleo, Comune di Olbia.
Per stallo (denominato anche posteggio, posto o spazio) si intende la porzione di suolo pubblico
data in concessione decennale per lo svolgimento dell’attività di commercio.
Per operatore ( denominato anche venditore o ambulante o commerciante) si intende colui o colei
che a vario titolo è legittimato a svolgere l’attività di vendita su area pubblica.
Art. 2
Frequenza ed orari
Il mercatino artistico di San Pantaleo si svolge tutti i giovedì dell’anno. Qualora la giornata di
mercato venga a coincidere con una festività, la stessa potrà essere anticipata o posticipata, su
richiesta scritta di almeno i due terzi degli ambulanti, alla giornata precedente o successiva non
festiva.
L’attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
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L’allestimento dello stallo da parte dell’operatore e lo sgombero, con relative operazioni di carico e
scarico dovranno essere svolte entro e non oltre i 60 minuti precedenti e successivi l’orario di
apertura e chiusura, e cioè dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13.30 alle ore 14.30.
Art. 3
Stagionalità
Il mercatino consta di un numero di stalli permanenti e di un numero di stalli stagionali. Il periodo
di stagionalità del mercato intercorre dal 1 maggio al 15 ottobre.
Art. 4
Tipologia Stalli
Il mercato è costituito da 61 stalli di cui 10 permanenti e 51 stagionali. Gli stalli sono così
ripartiti:
N. 8 stalli alimentari (di cui 3 permanenti e 5 stagionali)
N. 2 stalli produttori agricoli (di cui 1 permanente e 1 stagionale)
N. 25 stalli non alimentari (di cui 4 permanenti e 21 stagionali)
N. 25 stalli per opere dell’ingegno creativo (di cui 2 permanenti e 23 stagionali)
N. 1 posteggio libero ai sensi della L.R. n. 5/2006, da assegnare giornalmente (solo stagionale)
È fatto divieto di mutare la destinazione merceologica degli stalli, così come individuati nella
planimetria, mediante cessioni, affitti, donazioni di azienda o rami d’azienda: gli stalli alimentari,
non alimentari, di produttori agricoli e di opere dell’ingegno creativo potranno essere ceduti solo
ed esclusivamente ad imprese di uguale settore merceologico.
Si precisa che il trasferimento di proprietà e gestione del ramo di azienda è consentito solo
tra parenti e affini entro il quarto grado (atto tra vivi) e nei casi di subingresso per causa di
morte.
Il Dirigente può, per motivi di pubblico interesse e senza oneri per il Comune, revocare la
concessione di posteggio.
Art. 5
Requisiti per il commercio su area pubblica
Hanno titolo ad esercitare il commercio su area pubblica al mercatino di San Pantaleo:
1. Titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica di tipo itinerante che siano iscritti
in Camera di Commercio;
2. Imprenditori agricoli iscritti in Camera di Commercio nella relativa Sezione Speciale;
3. Creatori di opere dell’ingegno, cioè espositori di prodotti artistici da essi stessi realizzati.
Non sono considerate opere dell’ingegno i capi di abbigliamento realizzati a mano.
Art. 6
Durata delle concessioni
Le concessioni degli stalli hanno durata decennale. Allo scadere del termine sono rinnovate
tacitamente per altri dieci anni, salvo che l’Amministrazione notifichi all’operatore con atto singolo
- o alla totalità degli assegnatari con unico atto - la volontà di non rinnovare la concessione. Tale
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atto deve essere notificato con le modalità di legge in un periodo compreso tra il 180° e il 30°
giorno precedente la scadenza della concessione.
Art. 7
Regole di comportamento e convivenza
Il banco. Esposizione prodotti
L’operatore è tenuto a montare il proprio banco all’interno dello spazio assegnato, senza sporgere
oltre o occupare suolo pubblico o di altro operatore. Lo spazio previsto tra gli stalli dovrà essere
sempre lasciato libero per il passaggio pedonale.
E’ assolutamente vietato ostruire il passaggio o l’ingresso o le finestre delle abitazioni con le
attrezzature di vendita o furgoni e veicoli. Gli stessi veicoli potranno essere posizionati all’interno
dello stallo assegnato se vi è spazio sufficiente, diversamente dovranno essere parcheggiati altrove.
Gli articoli e i prodotti devono essere esposti sui banchi o espositori di altezza minima di 50 cm. I
tendoni di copertura del banco dovranno essere posizionati in modo da risultare ad un’altezza
minima dal suolo di cm 200, senza sporgere oltre il perimetro dello stallo assegnato.
Non è mai consentito esporre le merci direttamente al suolo anche se esposte su lenzuola o tessuti.
Fanno eccezione: i venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti e articoli
da campeggio, che possono utilizzare banchi di altezza inferiori a 50 cm o posizionare direttamente
al suolo i propri prodotti.
In ogni caso l’operatore è esortato a curare il proprio banco e la propria esposizione in modo da
assicurare alla propria attività e al mercato un’immagine di decoro, pulizia e ordine.
Esposizione prezzi
Il venditore deve indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile con
cartelli o altra modalità idonea allo scopo.
Comportamento
Gli operatori non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane o mezzi similari, per
il richiamo dei compratori. Sono vietate grida e schiamazzi. La condotta del venditore dovrà essere
generalmente improntata al rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori.
Conferimento rifiuti
Al termine dell’orario di mercato, lo stallo dovrà essere lasciato pulito e sgombro da ogni genere di
rifiuto o contenitore. I rifiuti dovranno essere conferiti dall’operatore stesso all’interno degli
appositi contenitori urbani, con particolare attenzione al rispetto della raccolta differenziata.
Art. 8
Registro presenze
Il rappresentante della Polizia Municipale provvederà giornalmente a registrare la presenza degli
operatori in una apposita scheda o registro giornaliero che dovrà essere controfirmato dal venditore
stesso.
Art. 9
Spuntisti
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Qualora il titolare dello stallo non si sia presentato entro le ore 8,00 al mercato, lo stallo viene
assegnato per la giornata all’operatore che, avendo titolo per esercitare il commercio su area
pubblica, si sia presentato entro le 8,00 (spuntista). La presenza viene annotata dal rappresentante
della Polizia Municipale che provvederà ad assegnare gli stalli vacanti agli operatori che vantino il
più alto punteggio come numero di presenze nel mercato stesso, o, secondariamente, in ordine di
arrivo. Gli stalli saranno assegnati tenendo conto, ove possibile, della destinazione merceologica
degli stessi.
Lo spuntista che ottiene lo stallo è tenuto a piazzare immediatamente il banco e a versare la tassa di
concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l’occupazione giornaliera.
Lo spuntista che non ottiene lo stallo giornaliero ha comunque diritto alla presenza che viene
calcolata come punteggio.
Lo spuntista che, pur ottenuto lo stallo giornaliero, per qualsiasi motivo non piazzi il proprio banco
e non vi eserciti l’attività di vendita, perde il diritto alla presenza.
Lo spuntista che pur avendo punteggio in graduatoria non frequenta il mercato da più di due anni
(oltre 104 giornate di mercato) avrà il suo punteggio azzerato.
Le graduatorie degli spuntisti saranno suddivise per settore: alimentari, non alimentari, produttori
agricoli, opere dell’ingegno, posteggio libero.
Art. 10
Posteggio libero
Lo stallo individuato come posteggio libero è esclusivamente riservato alle produzioni regionali di
artigianato tipico e tradizionale o dell’agroalimentare: lo stallo non è assegnato con concessione
decennale, ma è assegnato giornalmente all’operatore che, in possesso dei requisiti previsti
(autorizzazione su area pubblica, vendita di prodotti regionali artigianali e tradizionali o
agroalimentari), vanti il più alto numero di presenze nel mercato. Gli operatori dell’ingegno non
possono esporre sul posteggio libero. Il punteggio acquisito nel posteggio libero non dà titolo
all’assegnazione del posteggio libero, ma potrà essere computato per l’assegnazione degli altri stalli
(alimentari, non alimentari, produttori agricoli).
Art. 11
Assenze
E’ consentito il seguente numero massimo di assenze dal mercato:
Per gli stalli permanenti:
Per gli stalli stagionali:
12 (dodici) assenze per anno solare
5 (cinque) assenze per anno solare
Ne consegue che la concessione del posteggio dell’operatore che si assenti rispettivamente per 13
(tredici) o per 6 (sei) giornate di mercato è considerata DECADUTA, e il posto verrà assegnato a
nuovo operatore.
Sarà considerato assente a tutti gli effetti il venditore che giunga al mercato dopo le ore 8,00 o che
si allontani dal mercato prima dell’orario di chiusura.
Assenze giustificate
Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall’art. 17
comma 2 lettera E della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs n. 114/98.
Le assenze giustificata per malattia, gravidanza e puerperio, nonché per altri casi speciali previsti da
normativa di settore, dovranno essere tempestivamente comunicate per fax al n. 0789.52178 o
comunque pervenire per iscritto all’ufficio entro 30 giorni dal verificarsi del primo giorno di
assenza: diversamente saranno considerate assenze a tutti gli effetti.
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L’Ufficio si riserva il diritto di procedere a controlli incrociati con altri comuni sede di mercato per
verificare l’attendibilità delle giustificazioni pervenute.
Art. 12
Revoca del posteggio
L’autorizzazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:
• In caso di decadenza quando il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui
all’art. 5, comma 2 del D. Lgs 114/98.
• In caso di decadenza per superamento del numero massimo di assenze consentite.
Art. 13
Divieto di delega, scambio, condivisione
Delega
Non è previsto in nessun caso l’istituto della delega, intesa come sostituzione temporanea del
regolare assegnatario stabilita con atto tra operatori.
Si precisa che il titolare dello stallo dovrà sempre esercitare l’attività di persona o con l’aiuto di
personale dipendente regolarmente assunto secondo la normativa vigente. L’ufficio si riserva il
diritto di verificare la regolarità della posizione del personale presente negli stalli mediante invio dei
nominativi agli Enti competenti.
Scambio
E’ vietato lo scambio dello stallo tra gli operatori titolari di posteggio.
Condivisione
Non è consentita la condivisione del proprio stallo con altri operatori: nel posteggio può esercitare
l’attività di vendita esclusivamente il legittimo assegnatario.
Art. 14
Riassegnazione stalli
Gli stalli che si rendono vacanti in seguito a revoca, per rinuncia del titolare o per altri motivi,
saranno riassegnati dall’Ufficio a coloro che, inseriti nella graduatoria delle presenze come
spuntisti, dimostrino la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio del
commercio su area pubblica.
Art. 15
Cessione dello stallo
Il trasferimento di proprietà e gestione del ramo di azienda è consentito solo tra parenti e affini
entro il quarto grado (atto tra vivi) e nei casi di subingresso per causa di morte.
Il posteggio può essere ceduto solo contestualmente alla cessione o all’affitto di ramo d’azienda,
conclusa con le modalità previste dalla normativa vigente e comunicata al Comune per gli
adempimenti di competenza.
La cessione o la gestione comportano anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di
presenze.
Art. 16
Merci non ammesse
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Non è consentito vendere al mercato di San Pantaleo i seguenti prodotti e articoli: animali vivi,
prodotti a marchio contraffatto, materiale esplodente, articoli erotici.
Art. 17
Sanzioni
Si applicano le sanzioni previste dal Capo III della L.R. n. 5/2006 e dall’art. 29 del D.Lgs n.114/98.
L’attività di vendita esercitata fuori dallo stallo o da operatore non avente titolo è considerata
commercio abusivo su aree pubbliche e comporta ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L. R. n. 5/2006
la sospensione immediata dell’attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sui siti Internet
www.comune.olbia.ss.it e http://supera.sispi.it/olbia.
Olbia, 20 marzo 2007.
IL DIRIGENTE
(Dott. Michele BAFFIGO)
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