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Novità fiscali 2017
Di seguito le principali novità fiscali che troveranno
applicazione nell’anno 2017 in dipendenza delle
novità legislative approvate nel corso del 2016
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1. Remissione in bonis per le opzioni da esercitare in dichiarazione
La remissione in bonis trova applicazione anche per le opzioni da esercitare in dichiarazione (è il caso ad esempio del consolidato fiscale ex art.
117 TUIR, dell’IRAP determinata sulla base del bilancio ex art. 5-bis del D.Lgs. 446/97 o della trasparenza per le società di capitali ex art. 115 del
TUIR). L’invio della dichiarazione dovrà necessariamente essere fatta entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta successivo, con contestuale versamento della sanzione.
Art. 7-quater co. 29-30, D.L. 22.10.2016 n.193
2. Trasmissione telematica dei modelli 730
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contribuenti che presentano direttamente il 730: per i contribuenti che provvedono direttamente all’invio telematico del modello 730 all’Agenzia
delle entrate, il termine di presentazione risulta essere il 7 luglio.
modelli 730 trasmessi dal CAF e dai professionisti: per i modelli 730 trasmessi in via telematica all’Agenzia delle entrate da parte del CAF e dei
professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, invece, viene stabilito che:
- entro il 7 Luglio, deve essere effettuata la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni;
- le restanti dichiarazioni devono essere trasmesse entro il 23 Luglio.
Art. 7-quater co. 46-47, D.L. 22.10.2016 n.193
3. Rilascio del visto di conformità infedele sui 730 - Regolarizzazione
Viene modificata la disciplina di regolarizzazione del visto di conformità infedele rilasciato sui modelli 730. In particolare la novità concerne la
possibilità per il CAF o il professionista, anche oltre il vigente termine del 10 novembre, di trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero qualora questi non intenda presentarla, di presentare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, a condizione che
l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione riducibile ai sensi delle norme disciplinate per il ravvedimento
operoso.
Art. 7-quater co. 48, D.L. 22.10.2016 n.193
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4. Versamenti derivanti dai modelli UNICO e IRAP – Saldo e prima rata di acconto – Persone fisiche e società di
persone
Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati) le nuove scadenze per il
versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, sono stabilite:
• al 30 giugno (invece del giorno 16 giugno);
• al 30 luglio con la maggiorazione del 0,4% (invece del giorno 16 luglio).
Art. 7-quater co. 19-20, D.L. 22.10.2016 n.193
5. Versamenti derivanti dai modelli UNICO e IRAP – Saldo e prima rata di acconto – Soggetti IRES
In relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP devono invece
essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. In relazione ai soggetti IRES “solari”, i
nuovi termini sono quindi stabiliti al 30 giugno e al 30 luglio con applicazione della maggiorazione dello 0,4%. In relazione a tutti i contribuenti,
restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP.
Art. 7-quater co. 19-20, D.L. 22.10.2016 n.193
6. Versamenti che “seguono” gli stessi termini delle imposte sui redditi
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addizionali IRPEF;
addizionali e maggiorazioni IRES;
determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il
regime fiscale forfettario ex L. 190/2014);
capital gain in “regime di dichiarazione”;
imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività all’estero (IVIE e/o IVAFE);
contributi INPS relativi alla gestione separata;
diritto annuale delle Camere di Commercio;
cedolare secca sulle locazioni: per il versamento del saldo, vi è un’automatica estensione dei nuovi termini. Mentre per il versamento del primo
acconto, vengono stabiliti espressamente i termini del 16 giugno o del 16 luglio (con maggiorazione dello 0,4%).
Art. 7-quater co. 19-20, D.L. 22.10.2016 n.193
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7. Versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi
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IMU e TASI;
imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito di impresa;
imposte sostitutive per le assegnazioni agevolate di beni ai soci o la trasformazione in società semplice;
imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Art. 7-quater co. 19-20, D.L. 22.10.2016 n.193
8. Utilizzo del modello F24 cartaceo
Viene abolito l’obbligo, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo
finale superiore a 1.000,00, senza che siano state effettuate compensazioni. I soggetti non titolari di partita IVA possono quindi “ritornare” a
presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualsiasi importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.
Art. 7-quater co. 31, D.L. 22.10.2016 n.193
9. Spese di viaggio e trasporto del professionista prepagate dal committente
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, si stabilisce che le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Art. 7-quater co. 5, D.L. 22.10.2016 n.193
10. Redditi tassati per competenza – Scomputo delle ritenute per competenza o per cassa
Per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi il
Decreto introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la
possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Analogo principio è esteso alle ritenute su provigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di
procacciamento d’affari. Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all’appaltatore e nel
caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Art. 5 co. 2-bis e 2-ter, D.L. 22.10.2016 n.193
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11. Consegna delle certificazioni del sostituto d’imposta – Differimento del termine
Viene differito dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti il termine entro cui i sostituti
d’imposta devono consegnare ai soggetti interessati le certificazioni per i redditi corrisposti.
Resta invece ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche.
Art. 7-quater co. 14-15, D.L. 22.10.2016 n.193
12. Determinazione del reddito di lavoro dipendente dei “trasfertisti” – Interpretazione autentica
Viene prevista una interpretazione autentica in materia di disciplina del reddito di lavoro dipendente dei c.d. “trasfertisti”, di cui all’art. 51 co. 6 del
TUIR. Il lavoratore qualificato come “trasfertista” assoggetterà a tassazione le indennità e le maggiorazioni di retribuzione nella misura del 50%.
Art. 7-quinquies, D.L. 22.10.2016 n.193
13. Conversione in euro dei saldi delle stabili organizzazioni
Con un’apposita modifica dell’art. 110 co. 2 del TUIR sono stati modificati i criteri per la conversione in euro dei saldi in valuta delle stabili
organizzazioni estere, prevedendo che essa debba avvenire secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili, e non più in
base al cambio alla data di chiusura dell’esercizio.
Art. 7-quater co. 2-4, D.L. 22.10.2016 n.193
14. Rinnovo automatico dei regimi fiscali opzionali
La novità introdotta si riferisce al rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali previsti dal TUIR. Trattasi:
• del consolidato fiscale nazionale e mondiale (art. 117 ss. del TUIR);
• della trasparenza fiscale (art. 115 e 116 del TUIR);
• della tonnage tax (art. 155 del TUIR).
Pertanto non occorrerà alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo
che l’opzione non venga espressamente revocata.
Art. 7-quater co. 27-28, D.L. 22.10.2016 n.193
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15. Novità in materia di cedolare secca
La novità dispone che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non determina la revoca
dell’opzione per l’imposizione sostitutiva operata in sede di registrazione del contratto di locazione, a condizione che il contribuente abbia
mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da
cedolare secca nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Art. 7-quater co. 24, D.L. 22.10.2016 n.193
16. Imposta di bollo sugli assegni circolari
Dal 1.1.2017 viene prevista la possibilità di pagare in modo virtuale l’imposta di bollo sugli assegni circolari, di cui all’art. 10 della Tariffa, Parte I,
allegata al DPR 642/72.
Art. 7-quater co. 25, D.L. 22.10.2016 n.193
17. Imposta sostitutiva sui finanziamenti
A decorrere dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, il nuovo art. 20 del DPR 601/73 dispone che i
soggetti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine che danno luogo all’obbligo di pagamento dell’imposta sostitutiva
mutui (in presenza dell’apposita opzione) debbano presentare in via telematica solo una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate e non più
due dichiarazioni all’anno, come avveniva in precedenza.
Art. 7-quater co. 33-35, D.L. 22.10.2016 n.193
18. Riscossione di tasse ipotecarie e tributi speciali
Viene disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, sia modificata la riscossione, da parte degli uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle
entrate:
• delle tasse ipotecarie di cui alla tabella A, allegata al D.lgs. 347/90;
• dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata al DPR 648/72.
In particolare, tali tasse e tributi saranno corrisposti mediante: versamento unitario, ex art. 17 del D.lgs. 241/97, contrassegni sostitutivi, carte di
debito e prepagate, modalità telematiche, altri strumenti di pagamento elettronico.
Art. 7-quater co. 36-37, D.L. 22.10.2016 n.193
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19. Nuovo esonero dalla compilazione del quadro RW
Gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del
periodo di imposta. Viene comunque confermato l’obbligo di liquidazione e di versamento dell’IVIE.
Art. 7-quater co. 23, D.L. 22.10.2016 n.193
20. Voluntary disclosure-bis
Il DL 193/2016 ha prorogato la procedura di voluntary disclosure introdotta dalla L. 186/2014. In particolare, sarà possibile presentare istanza di
adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il prossimo 31.7.2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30.9.2017.
Art. 7, D.L. 22.10.2016 n.193
21. Definizione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi
Il decreto fiscale ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione
nell’intervallo temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016: occorre dunque riferirsi non alla data in cui è stato consegnato il ruolo Equitalia o
affidato il debito da accertamento esecutivo. Il beneficio consiste nella cancellazione:
• di qualsiasi sanzione amministrativa;
• degli interessi di mora.
La legge prevede espressamente che Equitalia debba fornire ogni informazione utile per l’individuazione dei carichi definibili e, inoltre, entro il
28.2.2017 deve informare i contribuenti di eventuali carichi affidati ma non ancora notificati.
Per usufruire della definizione, il contribuente deve presentare domanda entro il 31.3.2017, termine che, prudenzialmente, va inteso come
decadenziale.
Art. 6, D.L. 22.10.2016 n.193
22. Definizione delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale (tributi locali)
Per gli enti locali che esigono gli importi in proprio o mediante i concessionari ex art. 53 del D.lgs. 446/97 vi è la possibilità di introdurre la
rottamazione. Dunque, la definizione delle somme di norma riscosse mediante ingiunzione fiscale ex RD 639/10, dipende dalla volontà dell’ente
locale, fatto che, a ben vedere, comporta un’irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti, siccome la definizione dipende da una scelta a
loro estranea, concernente l’affidamento della riscossione ad Equitalia o la delibera sulla sanatoria se questo non è avvenuto.
Art. 6-ter, D.L. 22.10.2016 n.193
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23. Abolizione degli studi di settore
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2017 sono introdotti appositi indici di affidabilità fiscale, in luogo degli studi di settore, cui sono
legati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
Art. 7-bis, D.L. 22.10.2016 n.193
24. Indagini finanziarie (prelievi non giustificati)
In relazione alle presunzioni legali derivanti dai prelevamenti non giustificati, si elimina il riferimento ai compensi, recependo in tal modo il disposto
di Corte Cost. 6.10.2014 n.228, che aveva dichiarato incostituzionale l’art. 32 del DPR 600/73, nella parte in cui, per i possessori di reddito di lavoro
autonomo, prevedeva che dai prelevamenti non giustificati potesse desumersi la presenza di ricavi non dichiarati. Per le imprese, viene indicato un
parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i versamenti o prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a
5.000 euro mensili.
Art. 7-quater co.1, D.L. 22.10.2016 n.193
25. Notifica di avvisi di accertamento e di atti catastali mediante PEC
A decorrere dal 1.7.2017 si prevede la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento e degli atti catastali a mezzo PEC.
Art. 7-quater co.6-8-11-12, D.L. 22.10.2016 n.193
26. Cumulo tra sospensione feriale e sospensione da domanda di adesione
Si introduce una norma specifica relativa al contenzioso tributario, stabilendo espressamente che la sospensione di 90 giorni del termine per il
ricorso derivante da domanda di adesione e la sospensione feriale dei termini si cumulano.
Art. 7-quater co.18, D.L. 22.10.2016 n.193
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27. Sospensione feriale dei termini (richieste degli uffici)
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti all’Agenzia delle entrate e da altri enti impositori sono
sospesi dall’1° agosto al 4 settembre di ogni anno. La sospensione, tuttavia, non opera per i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle
attività di accesso, ispezione e verifica, nonché per i rimborsi IVA. Inoltre, sembra possibile affermare che la sospensione non trovi applicazione per
le richieste eseguite nei controlli sostanziali, la cui norma di riferimento è l’art. 52 del DPR 633/72.
Art. 7-quater co.18, D.L. 22.10.2016 n.193
28. Soppressione di Equitalia
A decorrere dall’1.7.2017 è disposta la soppressione di Equitalia nonché la sua contestuale sostituzione con un diverso ente pubblico economico,
denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Art. 1, D.L. 22.10.2016 n.193
29. Riscossione delle entrate locali
Dall’1.7.2017, gli enti locali potranno avvalersi dell’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” per riscuotere le proprie entrate, come del resto è
avvenuto fino ad oggi, con apposita deliberazione. L’affidamento potrà riguardare la fase di accertamento, liquidazione e riscossione, anche
spontanea, delle entrate tributarie o patrimoniali.
Art. 2, D.L. 22.10.2016 n.193
30. Crediti di imposta per il cinema – Incremento fondi 2016
Viene incrementato di 60 milioni di euro per l’anno 2016 l’importo di 140 milioni di euro di cui al co. 3 dell’art.8 del DL 91/2013 convertito, recante i
fondi per i crediti d’imposta relativi al settore cinematografico.
Art. 14, D.L. 22.10.2016 n.193
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31. Ravvedimento operoso (accise e tributi doganali)
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il ravvedimento operoso è ammesso senza limitazioni temporali, sino alla notifica dell’avviso
bonario o dell’atto impositivo, con una riduzione delle sanzioni connessa al tempo in cui avviene il ravvedimento stesso. Quanto esposto viene
esteso ai tributi doganali e alle accise, con la precisazione che il ravvedimento è inibito nel momento in cui viene notificato l’accertamento o l’avviso
di pagamento.
Art. 5 co. 1-bis, D.L. 22.10.2016 n.193
32. Novità in materia di accise
È data possibilità, al titolare del deposito fiscale che si trovi in “condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica”, di presentare all’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli istanza di rateizzazione del debito di imposta relativo alle accise:
• entro la scadenza fissata per il pagamento dell’imposta;
• con riferimento all’imposta derivante dall’immissione in consumo dei prodotti effettuata nel mese precedente alla scadenza.
Per quanto concerne il recupero dell’accisa, il decreto fiscale specifica che le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o
restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva, previa notifica di un avviso di pagamento.
Art. 4-ter, D.L. 22.10.2016 n.193
33. Condono liti accise
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a definire, entro il 30.9.2017, le liti fiscali pendenti alla data del 3.12.2016 aventi ad oggetto il
recupero dell’accisa sui prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche.
Art. 5-bis, D.L. 22.10.2016
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34. Termini di presentazione della dichiarazione IVA
A decorrere dal 2017 cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:
• la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2016 deve essere presentata tra il 1° ed il 28 febbraio 2017 (vale ricordare che la
presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il termine del mese di febbraio successivo al periodo di riferimento, a decorrere dalla
dichiarazione 2017 per l’anno 2016, era stata prevista dalla L. 190/2014 - come modificata dall’art. 32 del DL 194/2014);
• la dichiarazione annuale IVA relativa agli anni di imposta decorrenti dal 2017 deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno
successivo.
Art. 4 co. 4, D.L. 22.10.2016 n.193
35. Dichiarazioni integrative
I termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali (dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta) integrative “a favore” del contribuente sono
uniformati ai termini entro i quali è possibile presentare le medesime dichiarazioni “a favore” dell’Erario.
Infatti, le dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta possono essere integrate mediante la presentazione di una successiva
dichiarazione dalla quale risulti un maggior credito o un minor debito d’imposta (cd. “a favore” del contribuente) entro il termine di scadenza dei
poteri di accertamento e, dunque, anche oltre il termine –attualmente vigente- prescritto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al
periodo di imposta successivo.
L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” può essere utilizzato in compensazione o richiesto a
rimborso mediante modalità differenti a seconda che la dichiarazione integrativa venga presentata entro oppure oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Art. 5 co. 1 e 2, D.L. 22.10.2016 n.193
36. Versamento del saldo IVA
In relazione al versamento del saldo IVA, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA:
• da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
• dall’altra, viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da
versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Art. 7-quater co. 19 – 20, D.L. 22.10.2016 n.193
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37. Comunicazione dei dati delle fatture
A partire dall’anno di imposta 2017, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere – trimestralmente per via telematica – i dati analitici
relativi ai documenti, concernenti operazioni rilevanti ai fini IVA, quali le fatture emesse, le fatture ricevute, le bolle doganali registrate ex art. 25 del
DPR 633/72 e le note di variazioni ex art. 26 del DPR 633/72.
La comunicazione dovrà essere effettuata, di norma, entro il secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, tranne che per il secondo
trimestre, la cui cadenza è fissata al 16 settembre.
Esclusivamente per l’anno 2017, la comunicazione è dovuta entro:
• il 25 luglio 2017, per le fatture relative al I semestre;
• il 30 novembre 2017, per le fatture relative al III trimestre;
• il 28 febbraio 2018, per le fatture relative al IV trimestre.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura è applicabile una sanzione amministrativa di 2 euro, con un massimo di 1.000 euro per
ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà in caso di trasmissione o trasmissione corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Art. 4, D.L. 22.10.2016 n.193
38. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA
A partire dall’anno di imposta 2017, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere – trimestralmente per via telematica – i dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche d’imposta. L’adempimento è dovuto anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Il nuovo
obbligo non influisce sugli ordinari termini di versamento dell’IVA.
Sono esonerati da tali adempimenti solo i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle
liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.
La comunicazione dovrà essere trasmessa, di norma, entro il secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, con un’eccezione per il II
trimestre.
Pertanto, l’adempimento è dovuto entro:
• il 31 maggio 2017, per le liquidazioni relative al I trimestre;
• il 18 settembre 2017, per le liquidazioni relative al II trimestre;
• il 30 novembre 2017, per le liquidazioni relative al III trimestre;
• il 28 febbraio 2018, per le liquidazioni relative al IV trimestre.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA è applicabile una sanzione
amministrativa compresa tra 500 euro e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà in caso di trasmissione o trasmissione corretta entro i 15 giorni
successivi alla scadenza.
Art. 4, D.L. 22.10.2016 n.193
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39. Soppressione di alcuni adempimenti
A seguito dell’introduzione delle comunicazioni trimestrali, per l’anno di imposta 2017, sono soppressi i seguenti adempimenti:
• lo “spesometro” annuale;
• gli elenchi riepilogativi Intrastat, di cui all’art. 50, comma 6 DL 331/93, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
• la comunicazione delle operazioni con controparti residenti in paesi black list (già dal 2016);
• la comunicazione delle autofatture relative ad operazioni intercorse con operatori economici di San Marino;
• l’invio telematico, distintamente per ciascun punto vendita, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri (chi ha già optato, vi resta
vincolato fino al 2017);
• la comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e assimilati.
Art. 4 e 7-quater D.L. 22.10.2016 n.193
40. Rimborsi IVA
È elevata da 15.000 euro a 30.000 euro la soglia prevista dall’art. 38-bis, commi 3 e 4 DPR 633/72 entro la quale è possibile ottenere il rimborso
del credito IVA, trimestrale o annuale, senza che vi sia obbligo dell’apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia
patrimoniale.
Art. 7-quater co. 32, D.L. 22.10.2016 n.193
41. Chiusura delle partite IVA inattive
L’Agenzia delle entrate procederà d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso,
risultano non aver esercitato – nelle tre annualità precedenti – attività di impresa ovvero artistiche o professionali.
Art. 7-quater co. 44-45, D.L. 22.10.2016 n.193
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42. Depositi IVA
A partire dal 1° aprile 2017 è ampliato il ventaglio delle operazioni che possono essere effettuate mediante depositi IVA di cui all’art. 50-bis del DL
331/93. La norma riformulata consente l’applicazione del beneficio della sospensione d’imposta a qualunque cessione di beni (senza vincoli di
provenienza e categoria merceologica), e chiunque sia il destinatario dei beni (operatore economico italiano, UE o extra-UE), purché soggetto
passivo IVA.
A partire dal 1° aprile 2017, inoltre, mutano le regole per l’applicazione dell’imposta all’atto dell’estrazione dal deposito di beni che restano nel
territorio nazionale. Nel dettaglio:
• qualora i beni estratti siano nazionali, non sarà più possibile applicare l’IVA con il meccanismo del reverse charge, ma sarà obbligatorio
effettuare il versamento della stessa; tale obbligo è posto a carico del depositario (in nome e per conto di chi estrae, con responsabilità solidale),
che dovrà procedervi entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, mediante versamento con modello F24, essendo preclusa
la compensazione orizzontale; i soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli esportatori abituali possono, previa emissione e trasmissione di
lettera d’intento, non effettuare il pagamento dell’imposta;
• qualora i beni estratti abbiano provenienza extra-UE e siano stati immessi in libera pratica in Italia, l’imposta dovrà essere assolta mediante il
meccanismo del reverse charge, secondo modalità da definirsi con decreto; fino all’emanazione del suddetto decreto (se successivo al 1 aprile
2017), si applicano le regole previste per i beni nazionali;
• qualora i beni estratti abbiano provenienza comunitaria, l’imposta dovrà essere assolta mediante il meccanismo del reverse charge, secondo le
disposizioni attualmente vigenti, che restano immutate.
Art. 4 co. 7, D.L. 22.10.2016 n.193
43. Fatturazione elettronica
È ridotto da 5 a 3 anni il termine di accertamento per i soggetti che si avvarranno della trasmissione telematica delle fatture e/o dei corrispettivi di
cui al D.Lgs. 127/2015. Pertanto, il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di detti soggetti passivi IVA decadrà il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione annuale IVA.
Art. 4 co. 6, D.L. 22.10.2016 n.193
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44. Distributori automatici
È posticipato al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi delle cessioni di
beni effettuate attraverso distributori automatici di cui all’art. 2, comma 2 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. L’obbligo è esteso anche ai corrispettivi
delle prestazioni di servizi rese mediante i medesimi apparecchi automatici.
Art. 4 co. 6, D.L. 22.10.2016 n.193
45. GDO
È estesa al 31 dicembre 2017 la validità dell’opzione, prevista dalla legge 30 dicembre 2004 n.311, esercitata entro il 31 dicembre 2016 a favore
delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO). In caso di esercizio dell’opzione, i predetti soggetti possono
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 DPR 633/72.
Art. 4 co. 6, D.L. 22.10.2016 n.193
46. Credito di imposta per adeguamento tecnologico legato ai nuovi obblighi di comunicazione IVA
Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento ai nuovi obblighi di cui agli artt. 21 e 21-bis, ovvero ai soggetti che esercitano l’opzione per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, ex art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, è attribuito una
sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito di imposta pari a 100,00 euro, se nell’anno precedente hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a 50.000,00 euro.
Ai suddetti soggetti che, entro il 31 dicembre 2017 esercitano anche l’opzione di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015, relativa alla trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, è previsto per una sola volta, oltre al suddetto credito, un ulteriore credito d’imposta di 50,00 euro.
Art. 4 co. 2, D.L. 22.10.2016 n.193
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47. Proroghe ed incrementi delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica,
energetica e acquisto mobili
Prorogata al 31.12.2017 la detrazione fiscale al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) e
prorogata fino al 31.12.2021 in caso di interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di un
singolo condominio.
Incrementi nella misura della detrazione sono previsti in caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70%) e di interventi finalizzati a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano determinati standard (75%).
Prorogata al 31.12.2017 la detrazione al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche è prevista una detrazione del 50% (calcolata su un ammontare massimo di spese non
superiore ad euro 96.000) dal 1.01.2017 al 31.12.2021 e spetta non solo agli edifici situati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma
anche agli edifici situati in zona sismica 3 (in cui possono verificarsi terremoti forti ma rari). Aumenti nella misura della detrazione sono previsti
qualora dall’adozione delle misure antisismiche derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70%) o a due classi di rischio inferiori (80%).
Se realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 75% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore
e nella misura dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. In questo caso la detrazione si applica su un ammontare di spese non
superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti in ciascun edificio.
Prorogato di un anno anche il cd. bonus mobili, fruibile dai soli contribuenti che beneficiano delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione
edilizia iniziati a decorrere dal 1.01.2016.
Art.1, co. 2-3, Legge di Bilancio 2017
48. Credito di imposta per le strutture ricettive
È riconosciuto per gli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e di
acquisto mobili nelle strutture ricettive turistico alberghiere, ivi incluse le aziende agrituristiche, nella misura del 65%, a condizione che gli interventi
abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
Le risorse a disposizione, originariamente fissate in euro 50 milioni annui per gli anni dal 2016 al 2019, sono state però diminuite a 41,7 milioni per
gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni per l’anno 2019.
Art.1, co. 4-7, Legge di Bilancio 2017
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49. Super ed iper ammortamento
Prorogata l’agevolazione del super ammortamento per gli acquisti di beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 o fino al 30.06.2018, a condizione
che tali investimenti siano riferiti ad ordini accettati dal fornitore entro il 31.12.2017 e che entro tale data sia avvenuto il pagamento di acconto in
misura non inferiore al 20%.
Il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di trasformazione in chiave
Industria 4.0 è maggiorato del 150%, purché acquistati entro il 31.12.2017 o fino al 30.06.2018, a condizione che tali investimenti siano riferiti ad
ordini accettati dal fornitore entro il 31.12.2017 e che entro tale data sia avvenuto il pagamento di acconto in misura non inferiore al 20%.
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che effettuano nel medesimo periodo investimenti in beni immateriali strumentali il
costo di acquisizione di questi ultimi è maggiorato del 40%.
Art.1, co. 8-13, Legge di Bilancio 2017
50. Credito di imposta per ricerca e sviluppo
È modificato il credito di imposta per ricerca e sviluppo introdotta dal DL 145/2013.
In particolare, è prolungato fino al periodo in corso al 31.12.2020 il periodo di tempo in cui gli investimenti agevolabili devono essere effettuati ed è
potenziata la misura del credito di imposta, che sale dal 25 al 50 per cento delle spese agevolabili. Aumenta anche l’importo massimo annuale del
credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Cambia poi il momento di fruizione del credito, che potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in cui i costi di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Infine, non è più richiesto che il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo sia altamente qualificato, affinché le relative spese risultino
rilevanti ai fini del credito di imposta.
Il credito può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle S.O. nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono attività di
ricerca e sviluppo in caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzati in altri Stati membri o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo o in Stati inclusi nella lista degli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie
imposizioni.
Art.1, co. 15-16, Legge di Bilancio 2017
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51. Regime di cassa per le cd. imprese minori
A partire dal 2017 le cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, determineranno il reddito non più secondo il principio di
competenza, ma secondo quello di cassa. Il criterio di competenza continuerà ad applicarsi limitatamente alla determinazione ed imputazione
temporale di plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti ed accantonamenti di acquiescenza e
previdenza. I medesimi criteri sono utilizzati per il calcolo della base imponibile IRAP.
I contribuenti hanno la facoltà di optare per il regime ordinario: l’opzione ha effetto fino a che non è revocata ed in ogni caso per il periodo in cui è
esercitata e per i due successivi.
Art.1, co. 17-23, Legge di Bilancio 2017
52. Deducibilità canoni di noleggio per agenti o rappresentanti di commercio
A partire dal 1° gennaio 2017 è incrementato a 5.164,57 euro il limite annuo di deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le
autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
Art.1, co. 37, Legge di Bilancio 2017
53. Pagamento cumulativo della tassa automobilistica
A partire dal 2017 sarà possibile pagare cumulativamente la tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano
proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
Art.1, co. 38-39, Legge di Bilancio 2017
54. Blocco aliquote regionali e comunali
È prorogato al 2017 la sospensione degli aumenti dei tributi comunali e regionali. Comuni e regioni non potranno aumentare aliquote e tariffe
relative a qualsiasi entrata tributaria.
Nessun divieto sussiste invece per l’eventuale incremento di Cosap, canone sull’occupazione alternativo alla Tosap e Tari.
Art.1, co. 41-42, Legge di Bilancio 2017
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55. Fondi rustici montani
A decorrere dal 1° gennaio 2017 i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici montani, effettuati a scopo di arrotondamento o
accorpamento della proprietà contadina, continuano a beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e
dell’esenzione dalle imposte catastali.
Art.1, co. 47, Legge di Bilancio 2017
56. Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari
A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2016 è introdotta un’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari (escluse le
imprese di assicurazione) e per la Banca d’Italia, pari a 3,5 punti percentuali.
Tali soggetti potranno tuttavia dedurre integralmente dall’IRES e dall’IRAP gli interessi passivi.
Per effetto delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2017, le SGR rimangono escluse dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento
e determinano la deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
Art.1, comma 65-69, Legge 28 dicembre 2015 n. 208
Art.1, co. 49, Legge di Bilancio 2017
57. Regime fiscale agevolato per società sportive dilettantistiche
A decorrere dai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2017, è elevata da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti
annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali di cui alla Legge
n.398/1991.
Art.1, comma 50 – Legge di Bilancio 2017
58. Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile
A partire dal 2017 le somme destinate ad incremento del capitale proprio da parte degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile sono esenti
dalle imposte sui redditi nella misura del 75 per cento.
Art.1, comma 51 – Legge di Bilancio 2017
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59. Nuova Sabatini
È prorogato di 2 anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti
e attrezzature da parte delle PMI previsto dalla cd. Nuova Sabatini.
Qualora gli acquisti siano finalizzati a realizzare investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga,
cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), il contributo in conto
impianti è maggiorato del 30%, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto. Al fine di favorire tali investimenti per la manifattura
digitale, il 20% delle risorse stanziate sono a questi riservate.
Art.1, co.52-57, Legge di Bilancio 2017
60. Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali impiegati per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari
agli indigenti e per la limitazione degli sprechi
Per gli anni 2017 e 2018 è riconosciuto ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro un contributo pari al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per l'acquisto di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti
alimentari, farmaceutici ed altri, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili strumentali rimborsano al venditore il contributo e lo recuperano sotto forma di credito di
imposta da utilizzare in compensazione con ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi di lavoro dipendente, IRPEF, IRES
ed IVA.
Art.1, co. 59-64, Legge di Bilancio 2017
61. Agevolazioni per investimenti in start-up e PMI innovative
A decorrere dal 2017 sono rafforzate le agevolazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative. L’investimento massimo detraibile
dall’IRPEF è aumentato ad euro 1.000.000, mentre il termine minimo di mantenimento dell’investimento è aumentato a 3 anni. La percentuale
dell’investimento considerata rilevante passa dal 19% al 30% del totale.
Analogamente, la percentuale di investimento deducibile dall’IRES è elevata al 30% del totale ed il termine minimo di mantenimento
dell’investimento è aumentato a tre anni.
Dal 2017 tutte le PMI innovative potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali inizialmente previste solo qualora in grado di presentare un piano di
sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.
Art.1, co. 66-69, Legge di Bilancio 2017
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62. Estensione del crowdfunding alle PMI
A decorrere dal 2017 è estesa l’operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali (cd. crowdfunding) anche alla raccolta di
capitale di rischio da parte delle PMI, prima limitata a start-up e PMI innovative.
Restano ferme le regole concernenti i soggetti autorizzati all’esercizio di tali attività, requisiti, funzionamento e modalità operative.
Art.1, comma 70, Legge di Bilancio 2017
63. Cedibilità perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate
A partire dal 1° gennaio 2017 è consentita la cessione delle perdite fiscali prodotte (anche al di fuori delle ipotesi del consolidato fiscale) nei primi
tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione almeno pari al 20 per cento nella società
cessionaria.
La cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali e la cessionaria dovrà computarle in diminuzione del reddito complessivo per
l’intero importo che trovi capienza nel reddito imponibile. La differenza verrà riportata ai successivi esercizi.
È stabilito l’obbligo in capo alla società cessionaria di remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, da determinarsi mediante
applicazione dell’aliquota IRES all’ammontare delle perdite fiscali cedute. Il versamento dovrà avvenire entro trenta giorni dal termine per il
versamento del saldo relativo allo stesso periodo di imposta. Tale remunerazione non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Art.1, co.76 – 80, Legge di Bilancio 2017
64. Modificata la disciplina della transazione fiscale
Dal 1° gennaio 2017 è estesa all’Iva ed alle ritenute operate e non versate la possibilità di proposta di pagamento parziale.
La proposta di transazione fiscale sarà inoltre subordinata al fatto che il piano preveda la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura
non inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio.
La possibilità di falcidiare i crediti tributari è subordinata al rilascio di apposita attestazione da parte di un professionista che, quindi, deve certificare
che quello proposto è il massimo risultato ottenibile per l’amministrazione finanziaria.
Art.1, co. 81, Legge di Bilancio 2017
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65. Piani individuali di risparmio a lungo termine – PIR
A partire dal 1° gennaio 2017 è introdotto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale ed i redditi diversi percepiti da persone fisiche
residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di un’attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo
termine. Tali piani individuali di risparmio (cd. PIR) devono essere detenuti per almeno cinque anni e costituiti con la destinazione di somme o
valori per un importo non superiore a 30.000 euro per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo di 150.000 euro. In ciascun anno solare
le somme destinate nel PIR devono essere investite per almeno il 70 per cento in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono
attività diversa da quella immobiliare, residenti in Italia, in Stati UE o Stati aderenti all’accordo SEE. Tale quota del 70 per cento deve essere
investita per almeno il 30 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati. Inoltre non più del 10 per cento delle somme destinate nel piano può essere investito in strumenti
finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.
Art.1, co.100 – 114, Legge di Bilancio 2017
66. Trasferimento in Italia di ricercatori residenti all’estero
A partire dal 1° gennaio 2017 diviene strutturale la misura che consente ai docenti ed ai ricercatori trasferitisi in Italia di beneficiare del parziale
abbattimento della base imponibile IRPEF ed IRAP nel periodo di imposta in cui diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre periodi di imposta
successivi.
Art.1, co. 149, Legge di Bilancio 201
67. Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017 le agevolazioni spettanti ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che
rientrano in Italia sono estese ai lavoratori autonomi, così come ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea con i quali sia in vigore una
convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
La misura della parziale detassazione IRPEF, prevista per il periodo di imposta nel quale avviene il trasferimento e nei quattro successivi, è inoltre
innalzata dal 30 al 50 per cento.
Art.1, co. 150, Legge di Bilancio 2017
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68. Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero
A partire dal 2017 le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che non siano stati residenti in Italia in almeno nove dei
dieci periodi di imposta precedenti possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero pari a 100.000
euro in ciascun periodo di imposta.
L’opzione può essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle
Entrate.
Il contribuente può chiedere l’estensione dell’opzione ai propri familiari, con riduzione dell’imposta sostitutiva ad euro 25.000 in capo a ciascun
famigliare e per ogni periodo di imposta.
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità
dell’opzione sono soggette al regime ordinario di imposizione.
Art.1, co. 152 – 154 e 157 – 159, Legge di Bilancio 2017
69. Premio di produttività e welfare aziendale
A partire dal 1° gennaio 2017 è elevato a 3.000 euro lordi il limite di importo soggetto all’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per gli
emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.
In caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro, il suddetto limite è elevato a 4.000 euro lordi.
Più ampia diviene anche la platea dei beneficiari dell’agevolazione, con l’incremento dei limiti di reddito per usufruire della tassazione agevolata,
che da euro 50.000 sale ad euro 80.000 lordi.
Divengono inoltre esenti da imposizione le somme derivanti dal premio aziendale che siano destinate, per scelta del lavoratore, a contributi a forme
pensionistiche complementari (anche se eccedenti il limite di 5.164,57 Euro e con esclusione da imposizione della relativa prestazione
pensionistica), a contributi di assistenza sanitaria versati anche in eccedenza al limite di euro 3.615,20, oppure all’attribuzione di azioni al
lavoratore (senza peraltro che si rendano applicabili i vincoli quantitativi di incedibilità previsti dalla normativa vigente).
È inoltre introdotta l’esenzione da tassazione per i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di
dipendenti per l’erogazione di prestazioni legate ai rischi di non autosufficienza o al rischio di gravi patologie.
Art.1, co. 160 – 162, Legge di Bilancio 2017
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70. Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali
A partire dal 1° gennaio 2018 sarà introdotta una lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali.
L’esercente, previa richiesta dell’acquirente, dovrà, previa richiesta del cliente, inserire nello scontrino o ricevuta il codice fiscale del cliente.
Alla lotteria potranno partecipare esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia, che effettuino acquisti al di fuori di attività di impresa, arte o
professione presso commercianti al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché presso commercianti e tutti i
soggetti passivi Iva laddove l’acquisto sia documentato da fattura ed i relativi dati siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Allo scopo di incentivare l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento, la probabilità di vincita è incrementata del 20 per cento, rispetto alle transazioni
effettuate con contanti, per le transazioni effettuate mediante carte di credito e di debito.
In via sperimentale la lotteria sarà attuata a partire dal 1° marzo 2017 limitatamente agli acquisti effettuati mediante mezzi elettronici di pagamento.
Art.1, co. 537 – 544, Legge di Bilancio 2017
71. Imposta sul reddito d’impresa – IRI
A partire dal 2017 imprese individuali, le società in accomandita semplice e le società in nome collettivoin contabilità ordinaria potranno optare per
l’applicazione dell’IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017), da applicarsi sugli utili trattenuti presso l’impresa. L’opzione dovrà essere
esercitata in dichiarazione ed avrà efficacia per cinque periodi di imposta.
Il reddito dovrà essere calcolato con le regole IRPEF, deducendo gli utili distribuiti ai soci o prelevati dall’imprenditore individuale.
Art.1, co.547 – 549, Legge di Bilancio 2017
72. Modifiche in materia di ACE
Già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni, è sterilizzata la
variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori
mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Cambiano inoltre le regole per la determinazione dell’ACE per i soggetti IRPEF cui, già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2016, sono estese le regole di determinazione della base ACE previste per le società di capitali
Ferma restando la misura del coefficiente fissata per il periodo in corso al 31.12.2016 al 4,75%, sarà ridotta al 2,3% per il periodo in corso al
31.12.2017 ed al 2,7% a decorrere dal periodo in corso al 31.12.2018.
Art.1, co.550 – 553, Legge di Bilancio 2017
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73. Rivalutazione quote terreni e beni di impresa
Sono riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione
agricola nonché dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2015 mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, IRAP e di eventuali addizionali.
Invariate le aliquote, fissate all’8% per terreni e partecipazioni, 16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili, 10% per
l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Entro il termine del 30 giugno 2017 dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima e dovrà essere versata l’imposta (con possibilità di
pagamento in tre rate annue).
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso al 1°
dicembre 2018.
Art.1, co.554 – 564, Legge di Bilancio 2017
74. Assegnazione o cessione beni ai soci ed estromissione immobili dal patrimonio di impresa
Sono riaperti i termini per l’assegnazione o cessione ai soci di beni immobili o mobili registrati in pubblici registri fino al 30 settembre 2017, con
applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% (elevata al 10,5% per le società non operative) da applicarsi
alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto di trasformazione, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto.
Alle riserve in sospensione di imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano è applicata
un’imposta sostitutiva del 13%.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono dimezzate e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Analogamente è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento all’estromissione dal patrimonio di
impresa dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2016 purché posta in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.
Art.1, co. 565 – 566, Legge di Bilancio 2017
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75. Gruppo IVA
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrono vincoli finanziari, economici ed organizzativi, possono divenire un unico
soggetto passivo, il cd. “gruppo IVA”.
Gli aderenti al gruppo perdono l’autonoma soggettività e nasce un nuovo soggetto passivo IVA autonomo rispetto ai suoi membri.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non rilevano ai fini IVA, mentre nei rapporti con i terzi il gruppo IVA opera individualmente.
Secondo l’attuale interpretazione dottrinale prevalente, le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta
operatività dei gruppi medesimi a partire dall’anno successivo.
La costituzione del gruppo IVA avviene, in particolare, mediante esercizio congiunto dell’opzione da parte di tutti i soggetti passivi che ne fanno
parte ed è vincolante per un triennio. Trascorso il triennio, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca. L’opzione decorre
dall’anno successivo, se esercitata tra il 1° gennaio ed il 30 settembre, oppure dal 2° anno successivo, se esercitata tra il 1° ottobre ed il 31
dicembre.
Art.1, co. 24-31 - Legge di Bilancio 2017
76. Incremento aliquote IVA
L’aliquota IVA ordinaria del 22%:
• resta invariata per il 2017;
• è aumentata al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2018;
• è aumentata al 25,9% a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L’aliquota IVA ridotta del 10%:
• resta invariata per il 2017;
• è aumentata al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Art.1, comma 631, Legge di Bilancio 2017
77. Note di variazione IVA
L’emissione di nota di credito, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si
siano concluse in maniera infruttuosa.
Sostanzialmente, viene ripristinata la norma previgente che prevedeva, dunque, la possibilità di emettere la nota di credito IVA solo una volta che
dette procedure si siano concluse in maniera infruttuosa.
Art.1, comma 567, Legge di Bilancio 2017
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78. No tax area pensionati
A decorrere dal 2017 è estesa ai soggetti di età inferiore ai 75 anni la detrazione maggiorata fino ad euro 1.880 finora riservata ai pensionati con età
superiore ai 75 anni.
Art.1, comma 210, Legge di Bilancio 2017
79. Riduzione aliquota IRES
A decorrere da 1° gennaio 2017 passerà dall’attuale misura del 27,5% al 24%.
Art.1, comma 61-62, Legge 28 dicembre 2015 n. 208
80. Dichiarazioni di intento
A partire dal 1° marzo 2017 cambia il modello di dichiarazione di intento utilizzato dagli esportatori abituali per acquistare o importare beni senza
applicazione dell’IVA.
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2.12.2016
81. Entro marzo l’opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi
Slitta al 31 marzo 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione quinquennale per avvalersi del regime opzionale di cui al D.Lgs.127/2015 a partire dal
periodo di imposta 2017. Tale regime prevede la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute per i soggetti passivi IVA e,
per i commercianti al minuto, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, a fronte di specifiche agevolazioni
e semplificazioni.
Provvedimento Agenzia delle Entrate n.212804 del 1.12.2016
Art.1, comma 3 D.Lgs. 127/2015
82. Nozione UE di “bene immobile”
Dal 1° gennaio 2017 diverranno giuridicamente vincolanti le definizioni armonizzate relative alla nozione di “bene immobile” introdotte dal
Regolamento UE n.1042/2013, volte ad assicurare maggiore uniformità nell’individuazione delle prestazioni di servizi che sono soggette ad IVA nel
luogo in cui si trova l’immobile, in deroga alle regoli generali ed in applicazione dell’art.7-quater del DPR 633/72 per l’Italia.
Artt.13-ter, 31-bis e 31-ter del Regolamento UE n.1042 del 7.10.2013
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83. Credito di imposta per l’editoria
È prorogato fino al 31.12.2017 il credito di imposta finalizzato all’adeguamento tecnologico del settore dell’editoria, introdotto dal D.L. 63/2012.
Art. 2, comma 2, D.L. 244/2016
84. Cinque per mille
A partire dal 2017 i soggetti già iscritti alla precedente edizione non sono più tenuti a procedere all’iscrizione agli elenchi del cinque per mille.
L’adempimento resta per i soggetti che si iscrivono per la prima volta e per quei soggetti, già ammessi alle precedenti edizioni, che abbiano
modificato il proprio rappresentante legale precedentemente al termine ultimo per l’iscrizione.
DP.C.M. 7 luglio 2016
85. Ulteriore riduzione del diritto camerale
Nel 2017 l’importo del diritto camerale annuale è ridotto del 50 per cento (nel 2016 la riduzione era fissata al 35 per cento) rispetto agli importi
previsti per il 2014.
Art. 28, comma 1, D.L. 90/2014
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