DEFINIZIONI Assicurato

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DEFINIZIONI Assicurato
Documento Di sintesi Polizza Collettiva n° 16877 Unicredit S.p.A. – Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del
regolamento ISVAP n° 35/2010.
DEFINIZIONI
Assicurato:
Assicurazione:
Assistenza:
Avaria:
Bagaglio:
- ritardata consegna:
- mancata consegna:
Biglietto di viaggio:
Broker:
Carta:
Centrale Operativa:
Compagno di viaggio:
Contraente:
Day hospital:
Domicilio:
Estero:
Familiare convivente:
Franchigia:
la persona fisica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero:
- il Titolare della Carta;
- il familiare convivente;
- il compagno di viaggio.
il documento che prova l'assicurazione.
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in
difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa
della Inter Partner Assistance S.A.
il danno subito dal bagaglio per rottura in conseguenza di collisione, urto contro
oggetti fissi o mobili durante il viaggio su mezzo di trasporto pubblico.
ai sensi della presente polizza si intendono: i capi di abbigliamento e gli articoli
per l’igiene personale, la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e
che l’Assicurato porta con sé in viaggio;
si intende che il bagaglio, regolarmente registrato presso il vettore, non è stato
consegnato entro 8 (otto) ore dall’arrivo alla destinazione finale;
si intende che il bagaglio, regolarmente registrato presso il vettore, non è stato
consegnato entro 48 (quarantotto) ore dall’arrivo alla destinazione finale.
il titolo di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o di altro mezzo di trasporto
pubblico.
il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del
contratto riconosciuto dalla Società.
la Carta di Credito “VISA INFINITE” emessa dalla Contraente in Italia.
l’organizzazione di Inter Partner Assistance S.A., Via B. Alimena 111 – 00173
Roma – costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24
(ventiquattro) ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il
contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed
erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in
polizza.
la persona coperta dalla polizza in virtù del pagamento dei biglietti di viaggio
con la Carta del Titolare in viaggio all’estero, insieme e contemporaneamente
con l’Assicurato.
UNICREDIT S.p.A., Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A. 20154 Milano
la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella
clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati per
la degenza diurna, erogante prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite
da medici specialisti e/o facenti parte dell’organico della struttura sanitaria.
il luogo dove l’Assicurato ha la sua dimora temporanea durante il viaggio.
Mondo, o meglio tutti i paesi diversi da quello di origine.
la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre,
madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti)
così come risultante dal corrispondente certificato anagrafico e/o le persone
con lui stabilmente conviventi, come risultante dallo stato di famiglia.
la parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato.
Garanzia assicurativa:
Indennizzo:
Infortunio:
Istituto di cura:
Italia:
Malattia:
- improvvisa:
- preesistente:
Malore:
Massimale:
Mezzi di trasporto:
Paese di origine:
Pericolo di vita:
Polizza:
Premio:
Premio Unitario:
Prestazione di assistenza:
Residenza:
Ricovero/degenza:
Rimpatrio Sanitario:
Scoperto:
Sinistro:
Società:
la prestazione di rimborso o di indennizzo fornita, in caso di sinistro, dalla
Società all’Assicurato.
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la
morte, un'invalidità permanente o un'invalidità temporanea.
l’istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Day Hospital, Poliambulatorio
diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure.
Non sono convenzionalmente considerate Strutture sanitarie per diagnosi e
cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche,
per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza o lungo degenza
o soggiorni, le strutture per anziani.
il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato
della Città del Vaticano.
ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che,
comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente
morbo noto all’Assicurato;
la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
l’indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la
Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino
regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.
ai termini della presente polizza il Paese dove la Carta è stata emessa (Italia).
quando il quadro clinico e diagnostico dell’Assicurato, previa valutazione dei
medici della Centrale Operativa della Società, in contatto con i medici curanti
sul posto che hanno in cura l’Assicurato, possa far prevedere l’evento morte.
il contratto di Assicurazione.
la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
s’intende la quota di premio dovuta alla Società dalla Contraente per singolo
assicurato, la persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
l’assistenza da erogarsi in natura o in denaro, ovvero l’aiuto che deve essere
fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno tramite la Centrale Operativa.
il luogo, nel Paese di origine, dove l’Assicurato ha la sua dimora abituale come
risultante da certificato anagrafico.
la permanenza in Istituti di Cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione
dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento.
Permanenza diurna in Day Hospital.
il trasferimento sanitario, dall'estero, dell’Assicurato convalescente a seguito: di
infortunio o malattia, presso la propria residenza o in un Istituto di Cura
attrezzato.
l’importo che, per ciascun sinistro, è a carico dell’Assicurato.
il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, che determina la richiesta
di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via
Bernardino Alimena 111 00173 Roma.
Terzi:
Titolare:
Trasferimento Sanitario:
Trasporto Sanitario:
Tutela Giudiziaria:
Unico sinistro:
Vettore:
Viaggio Assicurato:
qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
la persona fisica il cui nome sia impresso sulla Carta di Credito.
il trasporto sanitario dell’Assicurato a seguito di uno dei seguenti casi:
a) dal luogo del sinistro al più vicino ed idoneo Istituto di Cura;
b) dall’Istituto di Cura, ove è ricoverato, ad altro Istituto specializzato alle cure
del caso;
c) dall’Istituto di Cura, ove è ricoverato, alla propria residenza in caso di
dimissione;
d) dalla propria residenza o dal domicilio temporaneo all’Istituto di Cura
prescelto alle cure del caso.
l’organizzazione del trasferimento sanitario dell’Assicurato con il mezzo più
idoneo (ambulanza, treno, aereo di linea, aereo sanitario, altro mezzo) ad
insindacabile giudizio della Centrale Operativa.
l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
chi esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
ai sensi della presente Polizza si intende:
- in Italia, il viaggio al di fuori dei limiti territoriali del comune di residenza,
senza limiti temporali di permanenza consecutiva, né l’obbligo del
pagamento del biglietto di viaggio con la Carta, sia per il Titolare che per i
familiari conviventi a cui è estesa la copertura assicurativa quando in
viaggio insieme e contemporaneamente con l’Assicurato;
- all’estero, il viaggio al di fuori del Paese di origine, per una durata massima
di 30 (trenta) giorni consecutivi di permanenza così come risulta dal
relativo biglietto di viaggio il cui pagamento sia avvenuto con la Carta, sia
per il Titolare che per i familiari (con il limite massimo di 5 persone per
singolo viaggio) a cui è estesa la copertura assicurativa quando in viaggio
insieme e contemporaneamente con il Titolare. A partire dal 31° giorno la
copertura assicurativa non sarà più operante.
In caso di viaggio su un mezzo di trasporto pubblico s’intende incluso il tragitto
dalla stazione di partenza (porto, aeroporto, eliporto, stazione ferroviaria,
stazione taxi e stazione bus) del comune di residenza del paese di origine a
quella di arrivo e viceversa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.2 Efficacia e durata della polizza
La presente Polizza Multirischi ha effetto dalle ore 00.00 del del giorno indicato in frontespizio (inizio del
contratto) e scade alle ore 24:00 del giorno indicato nel frontespizio (termine del contratto).
In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A/R da una delle Parti all’altra almeno 90
(novanta) giorni prima della scadenza, l’assicurazione s’intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo
di un anno/365 giorni (dalle 00:00 del 01/01 alle 24:00 del 31/12) e così successivamente.
Art.3 Altre Assicurazioni
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile è esonerato dalla
preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi
rischi. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art. 1910 del Codice
Civile.
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti,
entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato
stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
Art.4 Pagamento del premio ed effetto dell’assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza indicato in frontespizio purché il premio
dovuto sia stato pagato.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non
paga i premi successivi e di regolazione l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno
successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga
quanto da lui dovuto, ferme restando le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il pagamento è effettuato mediante il Broker al quale è affidata la gestione della presente Polizza.
Art.5 Efficacia e durata delle applicazioni
L’efficacia della polizza nei confronti di ogni singola carta e Assicurato decorre dalle ore 24:00 della data di
rilascio della carta e scade alle ore 24:00 della data di fine validità (impressa sulla carta), e comunque per un
periodo massimo di 365 giorni successivi a tale data, salvo disdetta della Polizza da parte del Contraente.
In caso di disdetta della Polizza Multirischi la data di “termine del contratto” viene considerata come ultimo
giorno di copertura da parte della Società, non essendo prevista la gestione delle code di portafoglio. Le
attivazioni rilasciate successivamente, nonché i sinistri con data di accadimento successivo a tale termine,
non potranno essere considerate valide al fine dell’erogazione delle prestazioni di assistenza e/o dei
rimborsi.
Art.6 Verifica degli assicurati
La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il beneficiario di una Garanzia ne aveva
effettivamente diritto attraverso un controllo con la direzione del Contraente o del Broker.
Art.7
Rimborso delle somme spese per prestazioni indebitamente ricevute
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito
all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto
dal contratto o dalla legge.
Art.8
Limiti di esposizione
I massimali previsti per le garanzie di seguito riportate, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro
onere stabilito per legge.
Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione, purché prevista dalla polizza
e preventivamente autorizzata dalla Società, sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi
(fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste.
Art.9
Mancato utilizzo delle prestazioni e limite di responsabilità
In caso di garanzie non usufruiti o usufruiti solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di
questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a
quello offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento
dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o
circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art.10 Esenzione da responsabilità/stipula a favore del terzo
Il Contraente stipula la presente polizza nell’interesse di tutti i soggetti indicati nelle premesse, restando
esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente
contratto e relative ai rapporti sorgenti tra Assicurato e Società.
Art.11 Valuta di pagamento
Le indennità e i rimborsi sono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi nei quali la
valuta non è l’euro il rimborso è calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno
in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.12 Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C..
Art.13 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art.14 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.15 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.16 Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
Art.17 Rinvio alle norme di legge – Forma del contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le
controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o
variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art.18 Privacy
La Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri assicurati, si obbliga, a fornire a
propria cura e spese, a coloro che usufruiranno dei Servizi erogati dalla Società l’Informativa di cui all’Art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003. Informativa per la gestione dei dati del contratto: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto si
danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito
telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di
gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di
conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati
stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che
ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Autonomi Titolari del trattamento dei
dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la
Società. Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati: In considerazione del fatto che la formalizzazione
del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati relativi ai assicurati al fine di
provvedere alla fornitura e gestione dei Servizi, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs
196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo
svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento
ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs 196/03.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art.19 Centrale operativa
La Centrale operativa è in funzione:
• 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno;
• per le garanzie assicurative di cui alla successiva sezione “Protezione Legale”: dalle ore 09,00 alle ore
18,00 dal lun. al giov. e dalle ore 09,00 alle ore 13,00 il venerdì, esclusi i festivi.
La Centrale operativa provvede, su richiesta dell’Assicurato, a organizzare ed erogare, con costi a carico della
Società, le prestazioni previste in polizza.
Per le consulenze o le informazioni, qualora non fosse possibile fornire una pronta risposta, l’Assicurato è
richiamato entro le successive 8 (otto) ore lavorative.
Resta inteso che nel caso di prestazioni all’estero alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali
giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
Art.20 Estensione territoriale
Le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative sono valide nel Mondo, ovvero in tutti i paesi ove si è
verificato il sinistro ed in cui viene prestata assistenza, esclusi i Paesi in stato di belligeranza o guerra, anche
se non dichiarata.
Le garanzie assicurative di cui alla successiva sezione “Protezione Legale” connesse alle controversie di
natura contrattuale vengono prestate nei Paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia.
Sono fatte salve le ulteriori limitazioni in seguito specificate nelle singole prestazioni e garanzie.
Art.21 Limiti di età
Le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative possono essere prestate solo ad Assicurati che, al
momento dell’inclusione nella Polizza, non abbiano compiuto l’80esimo anno di età. Tuttavia, per le persone
che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva
scadenza.
Art.22 Persone assicurate e loro identificazione
Le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative sono fornite:
- alla persona fisica Titolare di una Carta “VISA INFINITE”
- al familiare convivente;
- al compagno di viaggio.
Art.23 Operatività della Polizza
Le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative sono dovute in viaggio:
1. in seguito a sinistri occorsi durante il periodo di validità della Polizza Multirischi n° 16877;
2. in seguito a sinistri occorsi durante il periodo di validità della Carta (entro la data di scadenza impressa
sulla Carta);
3. in Italia, al di fuori dei limiti territoriali del comune di residenza, senza limiti temporali di permanenza
consecutiva, né l’obbligo del pagamento del biglietto di viaggio con la Carta, sia per il Titolare che per i
familiari conviventi a cui è estesa la copertura assicurativa quando in viaggio insieme e
contemporaneamente con lo stesso;
4. all’estero, il viaggio al di fuori del Paese di origine, per una durata massima di 30 (trenta) giorni
consecutivi di permanenza, purché il pagamento del biglietto di viaggio sia avvenuto con la Carta, sia
per il Titolare che per gli eventuali compagni di viaggio (familiari e non, con il limite massimo di 5
persone per singolo viaggio) a cui è estesa la copertura assicurativa quando in viaggio insieme e
contemporaneamente con il Titolare. A partire dal 31° giorno la copertura assicurativa non sarà più
operante;
5. relativamente alla garanzia bagaglio e viaggio le stesse decorrono e sono operative dal momento del
primo imbarco (check-in);
6. entro il limite di 3 (tre) sinistri per ciascun tipo di prestazione di assistenza e di garanzia assicurativa, per
ogni anno di validità della Carta;
7. senza limite di numero di prestazioni di assistenza e garanzie assicurative nell’ambito del medesimo
sinistro;
8. entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza e garanzia
assicurativa.
Art.24 Esclusioni
1) Tutte le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative non sono dovute per eventi provocati o
dipendenti da:
a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità
qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d. dolo dell’Assicurato;
e. suicidio o tentato suicidio, commesso dall’Assicurato;
f. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
g. gare e competizioni sportive salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette
dall’ACI o da altri Enti anche privati, gare motociclistiche o motonautiche e relative prove ed
allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o
idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere;
h. uso di imbarcazioni a motore per tutte le attività sportive con esclusione della pesca;
i.
pratica di: pugilato, lotta, guidoslitte, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
atletica pesante, kite-surfing, hockey su ghiaccio;
j. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente
dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della Società.
3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal
fornitore, tanto meno per eventuali danni da questo provocati.
4) Per qualsiasi richiesta di informazioni, lamentele, contestazioni, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente
alla Società.
5) Le prestazioni e le garanzie non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa
da un’Autorità pubblica competente.
Art.25 Obbligo dell’Assicurato in caso di sinistro
Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare al momento
dell’insorgere della necessità la Centrale Operativa della Società al numero dedicato urbano
+39.06.42.115.642.
Nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero +39.06.48.18.960.
La Centrale Operativa è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, dovrà qualificarsi come Titolare della carta “VISA INFINITE” e comunicare:
• cognome e nome (dell’Assicurato della carta);
• numero della Carta (Pan 16 cifre – BIN visa infinite 402574 e BIN 402547 – Visa Infinite);
• periodo di validità della Carta (riportato sulla Carta);
• prestazione richiesta;
• suo indirizzo o recapito temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato.
in caso di sinistri dove è previsto un rimborso da parte della Società, dovrà richiedere all’operatore della
Centrale Operativa:
• il numero di dossier/sinistro al fine di indicarlo nella denuncia
• di anticipare via fax il modulo di denuncia Unicredit.
INFORMAZIONI IMPORTANTI (TERMINI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO)
Nel caso l’Assicurato debba effettuare una denuncia di sinistro, dovrà mettersi in contatto con la Società al
più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i seguenti termini:
- Assistenza alla persona – al momento del sinistro e comunque entro i 3 (tre) giorni successivi;
- Assicurazione bagaglio e viaggio – entro 30 (trenta) giorni successivi al suo rientro (il modulo di denuncia di
sinistro deve essere restituito compilato);
- Protezione legale – al momento del sinistro e comunque entro i 3 (tre) giorni successivi ad ogni atto
notificato all’Assicurato.
L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione o all’indennizzo.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia
nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro, entro i termini previsti, potrà farlo non
appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero
essere da questa espressamente. autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella
contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso
eventuali eccezioni anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato
la liquidazione od il pagamento della indennità.
Art. 34 Segreto professionale
Per permettere alla Centrale Medica della Società di valutare le circostanze di una situazione medica,
l’Assicurato dovrà esonerare il Suo medico curante dall’obbligo di riservatezza riguardo i rapporti
medico/paziente.
Qualora l’Assicurato o i suoi familiari non accettino le disposizioni del Direttore Sanitario della Centrale
Operativa della Società, a seguito dei contatti medici intercorsi con il suo medico curante, la copertura
assicurativa non sarà operante e verrà declinata ogni ulteriore responsabilità.
Art. 35 Oggetto dell’Assicurazione
La Società tramite la Centrale Operativa fornisce, al seguito del verificarsi di un sinistro, occorso
all'Assicurato, le prestazioni di assistenza e le garanzie assicurative specificate in polizza nelle rispettive
sezioni: a) assistenza alla persona (da 001 a 019 compreso), b) assicurazione bagaglio (020), c)
assicurazione viaggio (021) e d) protezione legale (da 022 a 023 compreso), per le quali è stato corrisposto il
relativo premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti per ciascuna delle prestazioni e garanzie.
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE PRESTAZIONI E GARANZIE DELLA SEZIONE A –
“Assistenza alla Persona”
001 - Contatto telefonico di primo soccorso medico
La Centrale Operativa della Società, attiva 24 (ventiquattro) ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a
disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente:
infortunio, malattia improvvisa o malore.
Il medico di guardia della Società, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte
dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
9. consigli medici di carattere generale (a titolo di esempio: su interventi di primo soccorso e/o sulle
modalità di assunzione di farmaci);
10. informazioni riguardanti (in Italia ed all’estero):
- la reperibilità di medici generici e specialisti;
- centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati e, ove possibile, relativa disponibilità
letti;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private all'estero;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in
condizione di ottenere quanto necessario.
Gli operatori della Centrale Medica sono a disposizione dell’Assicurato per fornire supporto, oltre che in
Italiano, anche nelle seguenti lingue: Inglese e Francese.
In deroga a quanto previsto il servizio di cui alla presente prestazione può essere richiesto dall’Assicurato
senza limitazioni di volte.
002 - Informazioni sanitarie pre-viaggio
La Centrale Operativa della Società, attiva 24 (ventiquattro) ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a
disposizione dell’Assicurato per fornire informazioni telefoniche, riguardo i seguenti argomenti:
11. allerta sanitario nel mondo (epidemie, pandemie, ecc..);
12. composizione del kit sanitario di primo soccorso in viaggio;
13. rischi sanitari e/o alimentari;
14. vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
15. precauzioni igienico sanitarie.
003 - Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato, successivamente al contatto telefonico (di cui al punto 001 - Contatto telefonico di
primo soccorso medico), necessiti di una visita specialistica non procrastinabile, la Centrale Operativa
segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più
vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
Il costo della prestazione dello specialista resta a totale carico dell’Assicurato.
004 - Invio di un medico nei casi d’urgenza
Qualora in seguito al primo contatto telefonico (di cui al punto 001 - Contatto telefonico di primo soccorso
medico), il servizio medico della Società giudicasse necessario l'intervento di un medico generico sul posto,
provvederà ad inviarne uno convenzionato.
Il costo della prestazione è a totale carico della Società.
La Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (118) in caso di emergenza,
né assumerne le eventuali spese.
005 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora in seguito al primo contatto telefonico (di cui al punto 001 - Contatto telefonico di primo soccorso
medico), a causa di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, la Centrale Medica della Società ed il
medico curante sul posto consiglino il ricovero, la Centrale Operativa organizzerà:
a) il trasferimento sanitario dell’Assicurato presso l’ospedale più vicino al luogo del sinistro;
b) qualora sia necessario sotto il profilo medico:
b.1. il trasferimento sanitario dell’Assicurato presso una struttura medica adeguata per l'infortunio o la
malattia diagnosticata;
oppure:
b.2. se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono, il rimpatrio sanitario presso un ospedale o una
struttura medica adeguata nel paese di origine.
Previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto ed i familiari, se possibile, la
Centrale Operativa provvederà, a suo insindacabile giudizio:
 ad individuare, tenendo conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di Cura italiano o estero più vicino al
luogo del ricovero temporaneo;
 ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
- aereo sanitario (l’aereo sanitario potrà essere utilizzato con costi a carico della Società
esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri
verso l’Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. In tutti gli altri casi la Centrale
Operativa organizza il trasporto tenendo a carico della Società i costi fino alla concorrenza del
massimale di euro 25.000,00 per sinistro),
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato,
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto,
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio,
- altro mezzo di trasporto;
 ad assistere l’Assicurato durante il trasporto sanitario con il personale medico o paramedico se ritenuto
necessario dai medici della Centrale Operativa.
Il trasporto sanitario è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società,
inclusa l’assistenza medica infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai suoi medici.
Sono escluse dalla prestazione:
- per quanto previsto al punto b.1. e b.2., le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale
Operativa possono essere curate sul posto;
- per quanto previsto al punto b.1. e b.2., le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la
continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro
dell’Assicurato.
006 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario con accompagnatore al seguito
Qualora un Compagno di viaggio richieda di poter accompagnare l’Assicurato, a seguito della prestazione
“005 – Trasferimento/Rimpatrio sanitario”, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il suo viaggio
con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato:
16. con costi a carico della Società, qualora i medici della Centrale Operativa non abbiano attivato
l’assistenza in viaggio di personale medico o paramendico;
17. con costi a carico del compagno di viaggio, in tutti gli altri casi.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del
compagno di viaggio.
Sono escluse:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
007 - Collegamento telefonico con la struttura sanitaria (in caso di ricovero)
Qualora, a seguito del ricovero dell’Assicurato, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile
organizzare il “Trasferimento/Rientro sanitario con accompagnatore al seguito”, la Centrale Operativa della
Società è a disposizione per organizzare un collegamento telefonico tra i propri medici di guardia, il medico
curante sul posto ed i familiari/compagni di viaggio dell’Assicurato in attesa che questi raggiungano il luogo
del ricovero. Le notizie cliniche saranno comunicate telefonicamente con cadenze periodiche
preventivamente concordate tra le Parti.
La prestazione è altresì fornita nel caso in cui l’Assicurato sia in viaggio da solo o con minori.
008 - Interprete a disposizione (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici,
perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
I costi dell'interprete saranno a carico della Società per un massimo di 8(otto) ore lavorative.
009 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo
superiore a 5 (cinque) giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto di
andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ad insindacabile giudizio
della Società), per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato
ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già usufruito della prestazione “010 –
Rientro/Assistenza dei figli minori lasciati privi di tutela” per opera di un familiare.
010 - Rientro/Assistenza dei figli minori lasciati privi di tutela
Qualora, a seguito di ricovero sanitario e/o decesso dell’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, questi
ultimi si trovino senza un accompagnatore maggiorenne, la Centrale Operativa della Società provvederà a
mettere a disposizione di un familiare, residente nel Paese di origine, un biglietto di andata e ritorno
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ad insindacabile giudizio della Società)
per permettere allo stesso di raggiungere i minori, prendersene cura e riportarli al Paese di origine.
La prestazione sarà altresì fornita qualora l’Assicurato non possa prendersi cura dei minori in viaggio con Lui,
per motivi comprovati ed oggettivi di forza maggiore (a titolo di esempio: arresto).
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare;
- le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non viene erogata:
- in presenza di un familiare maggiorenne sul posto.
Se le circostanze lo richiederanno, la Società metterà a disposizione un accompagnatore munito di apposita
delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già usufruito della prestazione “009 – Viaggio di un
familiare in caso di ricovero”.
011 - Rientro degli altri compagni di viaggio (prestazione valida all’estero)
Qualora, a seguito del rimpatrio sanitario e/o del decesso dell’Assicurato, gli altri compagni di viaggio,
anch’essi Assicurati, non siano oggettivamente più in grado di fare rientro al Paese di origine con il mezzo
inizialmente previsto, la Centrale Operativa della Società organizzerà il loro rientro e metterà a loro
disposizione un biglietto di viaggio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ad
insindacabile giudizio della Società) di sola andata per il paese di origine.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
La Società terrà a proprio carico il costo del biglietto:
- fino ad un importo massimo di euro 800,00 per persona ed euro 4.000,00 per sinistro.
012 - Rientro dell’Assicurato convalescente
Qualora l’Assicurato dimesso dall'ospedale, in cui era stato ricoverato, non sia oggettivamente più in grado
di fare rientro al Paese di origine con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà, con
spese a carico della Società, ad organizzare il suo rientro con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai
medici della Centrale Operativa dopo il consulto con i medici dell'ospedale.
Tali mezzi potranno essere:
 l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
 il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio);
 o altro mezzo di trasporto.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l'assistenza medica o
infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria. La
Società avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale era ricoverato.
013 - Invio di un'équipe medica (prestazione valida all’estero)
Qualora le condizioni dell’Assicurato accertate tramite contatti diretti dei medici della Centrale Operativa
con il medico curante sul posto siano tali da rendere necessario l'invio di un'équipe medica, la Centrale
Operativa provvederà ad inviare la stessa, fornita dell'attrezzatura sanitaria adatta alla patologia del caso,
allo scopo di:
 fornire consulti specialisti sul posto ai medici curanti locali;
 collaborare con questi ultimi per somministrare le cure più appropriate;
 organizzare, se necessario, il trasferimento sanitario dell’Assicurato.
Massimale:
Il tempo di utilizzo dell'équipe, con costi a carico della Società, è di 5 (cinque) giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto
o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
014 - Riconoscimento della Salma (prestazione valida solo all’estero)
Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma dell’Assicurato, la Società metterà a disposizione
di un familiare un biglietto di andata/ritorno: in aereo (classe turistica), fino all’aeroporto internazionale più
vicino al luogo ove è la salma, o in treno (prima classe).
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
015 - Rimpatrio della salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’Assicurato la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino
all’aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di origine.
Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le
formalità sul luogo del decesso.
Massimale:
La Società terrà a proprio carico i costi: fino ad un importo massimo di euro 15.000,00 per sinistro (nel caso
di più Assicurati coinvolti nel sinistro, il massimale è aumentato ad euro 25.000,00 per sinistro).
Per gli importi eccedenti il massimale, la Società interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate
garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma o l’Assicurato ha espresso il
desiderio di essere inumato in quel paese, la Società mette a disposizione di un familiare un biglietto di
andata/ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l’eventuale recupero della salma;
- le spese di soggiorno del familiare.
016 – Rientro anticipato (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio dovesse rientrare, prima della data che aveva programmato e con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente
more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederà
a fornirgli, tenendo a carico le spese, un biglietto ferroviario (in prima classe) o un biglietto aereo (in classe
economica) o altro mezzo ad insindacabile giudizio della Società, affinché possa raggiungere il luogo dove è
deceduto il familiare o dove viene sepolto.
Sono esclusi dalla prestazione:
- la morte di un familiare la cui data, risultante dal certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, non sia
coincidente alle date del viaggio dell’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che
danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell’Assicurato:
- l’Assicurato dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dal sinistro il certificato di morte del familiare così
come il biglietto di viaggio non utilizzato.
017 – Prolungamento del soggiorno (prestazione valida all’estero)
Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta del medico curante
sul posto in accordo con il medico di guardia della Centrale Operativa, non gli permettano di intraprendere il
viaggio di rientro al suo paese di origine nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà
all'eventuale prenotazione del suo soggiorno presso un albergo.
Massimale:
La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per un massimo di 3 (tre)
giorni successivi alla data stabilita per il rientro, fino ad un importo massimo complessivo di euro 200,00
giornaliere per Assicurato ed un massimo di euro 600,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
018 – Invio di medicinali urgenti (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, ma non reperibili sul
luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dai medici della Centrale Operativa,
quest'ultima provvederà al loro invio. La prestazione verrà effettuata, con spese a carico della Società, con il
mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Tale servizio sarà
assoggettato alle vigenti norme italiane e del Paese in cui si trova l’Assicurato.
Sono esclusi dalla prestazione:
- l'invio di specialità medicinali non registrate in Italia;
- il costo dei medicinali che restano a carico dell’Assicurato.
019 – Anticipo spese di prima necessità in caso di furto o smarrimento della Carta (prestazione valida per il
solo Assicurato)
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio,
ristorante, ecc…) impreviste di prima necessità e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed
immediatamente a causa di: furto, rapina, scippo o smarrimento della Carta, la Centrale Operativa della
Società anticiperà per conto dell’Assicurato il pagamento delle spese (con pagamento diretto) fino
all’ammontare massimo di euro 8.000,00 per sinistro sulla base dell’importo indicato nel corrispondente
documento fiscale (fattura), comprovante la spesa, inviato dal fornitore.
La prestazione è operante solo se il sinistro è stato debitamente denunciato alle competenti autorità di
pubblica sicurezza locali ed all’mittente o alla persona indicata dalla stessa. In qualsiasi caso, la prestazione
diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie quali a
titolo esemplificativo: assegno circolare, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o
nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui la Società non riceva adeguate garanzie di restituzione delle somme da anticipare.
Obblighi dell’Assicurato:
- l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, far anticipare
alla Società copia della fattura ed il suo recapito nonché le referenze che consentano alla Società di
verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 1 (un) mese dalla data dell'anticipo stesso,
pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 36 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza alla Persona
a. sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico
curante o per sottoporsi a cure mediche- trattamenti medico-chirurgici;
b. situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data d'effetto dell'assicurazione;
c. malattie nervose e mentali, malattie derivanti o riconducibili a complicazioni dello stato di
gravidanza oltre il sesto mese;
d. espianto e/o trapianto di organi;
e. applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari
da infortunio verificatosi nel corso del contratto;
f. cure riabilitative, fisioterapiche e termali nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti;
g. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato;
h. per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
i. per le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
j.
k.
per le spese per l'acquisto/riparazione di protesi o apparecchi terapeutici;
per le spese di dogana, taxi, ristoranti, pedaggi, carburante.
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE PRESTAZIONI E GARANZIE DELLA SEZIONE B –
“Assicurazione Bagaglio”
Art. 37 Operatività della Sezione Assicurazione Bagaglio
Le seguenti garanzie assicurative operano esclusivamente per il bagaglio regolarmente registrato su un volo
di linea per il trasporto pubblico di passeggeri, gestito da una compagnia aerea riconosciuta ed autorizzata
ad operare in base a licenza rilasciata dalle competenti autorità per il trasporto aereo di linea, le cui tariffe
ed orari siano a priori stabiliti e comunicati al pubblico e purché il biglietto di viaggio sia stato interamente
pagato/addebitato con la Carta dell’Assicurato.
020 – Spese per ritardata consegna
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 8 (otto)
ore dall’arrivo relativamente a voli di linea debitamente confermati, debba sostenere spese impreviste
presso il luogo di destinazione per l'acquisto di articoli di prima necessità (toilette e/o abbigliamento), la
Società provvederà al loro rimborso nel limite del massimale previsto.
Per il solo Assicurato e nel limite del massimale previsto, qualora le medesime circostanze dovessero
presentarsi durante un viaggio il cui oggetto è un incontro di lavoro, la garanzia di rimborso è estesa
all’acquisto dell’abbigliamento adeguato alla circostanza e richiesto dal protocollo locale (quale a titolo di
esempio: completo uomo o tailleur donna, cintura, cravatta e scarpe). La garanzia ha lo scopo di non far
disdire l’appuntamento precedentemente pianificato.
La garanzia vale solo per gli acquisti effettuati con la Carta dell’Assicurato.
Massimale:
- il rimborso per articoli di prima necessità verrà effettuato fino ad un massimo di euro 1.000,00 per
sinistro (comprensivo dell’eventuale familiare e/o compagno di viaggio purché in viaggio con
l’Assicurato), elevato ad euro 1.500,00 per sinistro nel caso di viaggio di lavoro.
- L’indennizzo massimo per singolo oggetto o bene di prima necessità non potrà superare l’importo di
euro 130,00, elevato ad euro 250,00, nel caso di abbigliamento per un incontro di lavoro.
Sono esclusi dalla garanzia:
- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell’Assicurato
(paese di origine);
- i sinistri derivanti dalla confisca o requisizione da parte delle autorità doganali o altre autorità
governative;
- tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;
- le spese che non sono state effettuate con la carta dell’Assicurato;
- nel caso di viaggio di lavoro, l’acquisto di accessori non necessari all’abbigliamento.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l’Assicurato dovrà
inviare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rientro una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Gestione
Sinistri – Inter Partner Assistance – Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma, completa dei seguenti
riferimenti:
- dati anagrafici e personali dell’Assicurato (nome e cognome, indirizzo e numero di telefono dove essere
ricontattato);
- numero di polizza e/o il numero del sinistro/dossier rilasciato dall’operatore della Centrale Operativa al
momento del contatto telefonico;
- coordinate bancarie (CAB, ABI e c/c)
presentando anche in seguito, entro comunque 60 (sessanta) giorni dalla data del sinistro:
- in copia, biglietti di viaggio e ticket del bagaglio nonché ricevuta comprovante il suo pagamento con la
carta dell’Assicurato;
- in copia, rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report);
- in copia, lettera di reclamo presentata al vettore e la lettera di risposta del vettore stesso;
- in copia, dichiarazione della società di gestione aeroportuale o della società vettore che attesti
l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 8 (otto) ore e l'ora dell'avvenuta consegna, nonché
l’importo rimborsato di sua competenza;
- in copia, documento di identità;
- in originale, fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni acquistati, la loro data di acquisto
e il corrispondente utilizzo della Carta di Credito dell’Assicurato.
solo nel caso di viaggio di lavoro:
- attestato di partecipazione da parte della Società ospitante, comprovante l’ora di inizio della riunione di
lavoro.
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE PRESTAZIONI E GARANZIE DELLA SEZIONE C –
“Assicurazione Viaggio”
Art. 38 Operatività della Sezione Assicurazione Viaggio
Le seguenti garanzie assicurative operano esclusivamente per voli di linea per il trasporto pubblico di
passeggeri, gestito da una compagnia aerea riconosciuta ed autorizzata ad operare in base a licenza
rilasciata dalle competenti autorità per il trasporto aereo di linea, le cui tariffe ed orari siano a priori stabiliti
e comunicati al pubblico e purché il biglietto di viaggio sia stato interamente pagato/addebitato con la Carta
dell’Assicurato.
021 – Spese per ritardata partenza
La Società provvederà al rimborso entro il massimale indicato in polizza delle spese impreviste (albergo,
pasti e bibite) che l’Assicurato ha dovuto sostenere causa la mancata partenza entro le 8 (otto) ore
dall’orario di partenza previsto. Le spese rimborsate sono comunque solo quelle effettuate tra l’orario
previsto e quello effettivo di partenza.
Massimale:
- il rimborso verrà effettuato fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Sono escluse dalla garanzia:
- il caso di ritardata partenza avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell’Assicurato (paese di
origine);
- le spese che non sono state effettuate con la carta dell’Assicurato;
- il caso in cui all’Assicurato viene proposto un mezzo di trasporto alternativo entro le 8 (otto) ore
dall’orario di partenza previsto;
- lo sciopero del personale del vettore o del personale aeroportuale, portuale, ecc…
- qualsiasi azione delittuosa da parte dell’Assicurato;
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l’Assicurato dovrà
inviare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rientro una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Gestione
Sinistri – Inter Partner Assistance – Via bernardino Alimena 111 – 00173 Roma, completa dei seguenti
riferimenti:
- dati anagrafici e personali dell’Assicurato (nome e cognome, indirizzo e numero di telefono dove essere
ricontattato);
- numero di polizza e/o il numero del sinistro/dossier rilasciato dall’operatore della Centrale Operativa al
momento del contatto telefonico;
- coordinate bancarie (CAB, ABI e c/c)
presentando anche in seguito, entro comunque 60 (sessanta) giorni dalla data del sinistro:
- in copia, biglietti di viaggio nonché ricevuta comprovante il suo pagamento con la carta dell’Assicurato;
- in copia, lettera di reclamo presentata al vettore e la lettera di risposta del vettore stesso;
- in copia, dichiarazione della società di gestione aeroportuale o della società vettore che attesti
l'avvenuta ritardata partenza oltre il limite previsto e l'ora dell'avvenuta successiva partenza
- in copia, documento di identità;
- in originale, fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni acquistati, la loro data di acquisto
e il corrispondente utilizzo della Carta di Credito dell’Assicurato;
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE PRESTAZIONI E GARANZIE DELLA SEZIONE D –
“Protezione Legale”
022 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di euro 5.000,00 per caso
assicurativo senza limite annuo, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla
controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei
casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di
transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo punto 022. 5 – Gestione del sinistro;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in
genere purché scelti in accordo con la Società ai sensi del punto 022.5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se
non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del
punto 022.3 – Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale.
022.1 Casi assicurati
La garanzia Protezione Legale viene prestata all’Assicurato per sostenere:
• difesa penale per reati colposi commessi dall’Assicurato durante il viaggio;
• controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di controparte, in relazione all’acquisto di
beni e/o servizi, interamente pagati con la Carta, il cui valore in lite sia superiore ad euro 1.000,00 ed
inferiore ad euro 50.000,00.
Nel caso di controversie tra Assicurati, le garanzie sono prestate unicamente a favore dell’Assicurato titolare
della Carta.
022.2 - Insorgenza del Sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui l’Assicurato, la
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento
alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della
polizza.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione
dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti sinistro unico:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta
unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
022.3 - Denuncia del Sinistro e Libera Scelta del Legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è
verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato,
entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel
luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società
contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui
l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire
mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi
con la Società.
022.4 - Fornitura dei Mezzi di Prova e dei Documenti Occorrenti alla Prestazione della Garanzia
Assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro,
nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documenti necessari.
022.5 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della
controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia
necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 022.3 –
Denuncia del sinistro e Libera scelta del Legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento se l’impugnazione
presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in
sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.
La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società,
la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo
equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
022.6 - Recupero di Somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque
corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in
sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
022.7 - Estensione Territoriale
Nell'ipotesi di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in tutto il
Mondo.
Nell’ipotesi di controversie contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere
trattati nei Paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia.
023 – Anticipo cauzione all’estero
Qualora l’Assicurato venga arrestato all’estero e necessiti di pagare una cauzione per evitare la misura
coercitiva, la Società potrà anticipare una somma fino all’equivalente in valuta locale di euro 3.000,00 per
Sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o
nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di
restituzione.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le
indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione
dell'importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data
dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 39 Esclusioni per la Sezione Protezione Legale
Le garanzie non sono valide:
a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc…)
richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni
altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
c. per le operazioni di esecuzione forzata;
d. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e. in materia fiscale ed amministrativa;
f. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti
tra soci e/o amministratori;
g. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
h. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
i. per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione,
ristrutturazione immobiliare;
j. per il recupero dei crediti.