Innovazione e diritto d`autore

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Innovazione e diritto d`autore
Associazione Italiana Editori
Innovazione e diritto d’autore
Le strade per una reale “modernizzazione” del diritto d’autore europeo
1. Cosa significa innovare in materia di diritti d’autore
Nell’agenda politica della Commissione Juncker il tema dell’ammodernamento del diritto d’autore occupa
una posizione primaria. Se si vuole preservare il ruolo di incentivo alla creazione e alla produzione culturale
e all’innovazione tecnica nel nuovo contesto digitale, si possono prospettare innovazioni normative, ma
devono essere in primis cercate risposte basate sull’innovazione tecnologica, nei modi con cui il diritto
d’autore viene gestito nei contesti digitali.
Le eccezioni. È errato il meccanismo logico per cui si dice: “C’è un problema nell’attuale gestione dei diritti,
quindi bisogna introdurre un’eccezione”. Spesso l’eccezione è il contrario dell’innovazione. Congela la
situazione a un dato istante e impedisce al mercato di trovare soluzioni più avanzate. Poiché il digitale si
trasforma in continuazione, un’eccezione di cui si discute oggi a Bruxelles entrerà in vigore tra 4-5 anni negli
Stati membri e andrà a regolare una situazione non più esistente. O, peggio, incentiverà l’Europa a tornare
a tecnologie di 4 o 5 anni prima, mentre il resto del mondo va avanti.
Ciò non significa demonizzare le eccezioni. Vi sono casi in cui sono una parte della soluzione. Ma le norme
devono sempre tener conto della natura dinamica delle realtà tecnologiche e di mercato sottostanti.
Il fatto che l’attuale discussione sul diritto d’autore sia prevalentemente focalizzata sulle eccezioni è un
punto debole del dibattito, che rischia di impedire soluzioni più innovative. La Comunicazione della
Commissione europea del 9 dicembre 2015 parla di alcune iniziative politiche di sostegno all’innovazione,
ma inspiegabilmente sembra limitare il discorso al settore degli audiovisivi. È invece importante dare
seguito alle esperienze diverse che hanno caratterizzato l’evoluzione tecnica della gestione dei diritti in
Europa1 con nuove iniziative che coprano l’intera Unione.
2. Le proposte in discussione in tema di eccezioni
2.1. Eccezioni per scopi educativi
Facilitare l’istruzione e la ricerca è certamente un obiettivo che richiede ragionevoli eccezioni ai diritti degli
autori. Si tratta di valutare attentamente le modalità e i limiti che queste devono avere, tenendo presente
che nel digitale alcune ragioni che ne giustificavano l’esistenza – gli eccessivi costi di negoziazione per usi
secondari – sono rimosse (o rimuovibili) con un uso intelligente delle tecnologie.
È all’ordine del giorno l’eccezione per “Illustration for teaching” finalizzata a garantire maggiori certezze nei
casi di utilizzi transfrontalieri di parti di opere protette a fini educativi. Deve essere definita con esattezza
nei contenuti e nei beneficiari, per evitare il sorgere di conflittualità, escludendo le opere educative per
evitare effetti dirompenti sui relativi mercati. Per non inibire l’innovazione, le licenze offerte dagli aventi
diritto per gli usi desiderati devono prevalere sull’eccezione.
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Tra le altre citiamo ARROW e FORWARD per la gestione dei diritti nei programmi di digitalizzazione e Rights Data Integration, il primo tentativo di
estendere le nuove metodologie a una molteplicità di opere e di utilizzi. In tutte queste l’Italia ha giocato un ruolo importante sia sul piano
dell’innovazione metodologica sia negli sviluppi tecnici. Altre iniziative a livello nazionale, quali LIA in Italia sul tema dell’accessibilità per i non
vedenti, il Copyright Hub nel Regno Unito, EDR-Lab in Francia sui nuovi sistemi DRM interoperabili rappresentano buone pratiche il cui valore
resterà limitato se non estese a livello europeo.
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Garantire l’accesso transfrontaliero è un obiettivo fondamentale. Quasi sempre le licenze volontarie lo
consentono, il che è un’ulteriore dimostrazione del loro valore. In regime di eccezione, si può seguire la
strada della legal fiction già introdotta in tema di portabilità: l’istituzione educativa potrà offrire l’accesso ai
studenti iscritti, anche se residenti in altri paesi europei.
Infine, non va dimenticata l’esigenza di prevedere un’adeguata remunerazione. Il tema è particolarmente
rilevante per l’Italia, dove il livello delle remunerazioni per le eccezioni analogiche è circa un decimo della
media europea.
2.2. Accesso remoto alle collezioni delle biblioteche
Non è chiaro il contenuto delle proposte che via via emergono. Si chiede di consentire l’accesso da remoto,
per motivi di studio e ricerca, a digitalizzazioni di opere o a opere native digitali, sia pure entro certi limiti.
Oggi l’accesso è limitato alla consultazione nei locali della biblioteca, e sostituisce l’uso dell’opera cartacea,
anche per evitarne l’usura.
L’accesso da remoto cambia la natura dell’eccezione, e vanno quindi riesaminati gli effetti sul mercato
primario, nel rispetto dei principi generali della Convenzione di Berna. Per questo motivo l’accesso da
remoto non può essere esteso a opere ancora in commercio, in quanto non si comprende la ratio di una
(costosa) digitalizzazione da parte di una biblioteca per garantire un accesso temporaneo a uno studioso
che può acquisire facilmente la stessa opera, a costi più contenuti, sul mercato. Inoltre, le ragioni di studio
e ricerca, evidenti in caso di accesso in sede, devono essere vagliate secondo procedure rigorose, per
evitare abusi. Ancor di più importante che in altri casi, le licenze con cui le opere sono acquisite dalle
biblioteche devono prevalere sull’eccezione.
2.3. Text and Data Mining (TDM)
È un tema in cui è evidente l’intreccio tra gli aspetti tecnici e quelli normativi. Per esercitare un’eventuale
eccezione, infatti, i ricercatori devono necessariamente interagire con i sistemi degli editori, per poter
operare download massivi di opere, che dovranno comunque essere concordati. Per questo riteniamo che
un meccanismo che si affidi a licenze volontarie sia più efficace.
Tuttavia, laddove si ritenga di garantire tramite un’eccezione la facoltà di fare analisi automatiche su grandi
quantità di dati e/o testi, è opportuno non allargare l’ambito di applicazione al di fuori delle finalità di
ricerca e ad attività a scopo di lucro, per le quali sarebbe ingiustificato.
Gli aspetti tecnici relativi alla sicurezza delle copie effettuate devono essere curati lasciando alle parti la
necessaria flessibilità per trovare le soluzioni più idonee, che possono mutare con l’evoluzione tecnologica.
2.4. Attuazione del Trattato di Marrakech
Garantire a tutti la possibilità di leggere è un dovere civile imprescindibile e le eccezioni che favoriscono
l’accessibilità sono, molto semplicemente, sacrosante, ma – specie nel quadro tecnologico attuale – non
sufficienti. Sono altresì necessarie politiche attive per facilitare la produzione di libri accessibili
direttamente da parte degli editori. L’esperienza italiana di LIA - Libri italiani accessibili, unica nel suo
genere al mondo, lo dimostra.
Eccezioni e soluzioni tecnologiche non sono in contrasto, sono due modalità concorrenti verso un’unica
finalità e trovano l’elemento di sintesi nella collaborazione tra titolari dei diritti e associazioni dei disabili. Il
Memorandum of understanding firmato dalle associazioni europee rappresentative di disabili, autori ed
editori resta un punto di riferimento fondamentale. Il Memorandum insiste sul concetto di “intermediario
di fiducia” di entrambe le parti. Il Trattato di Marrakech parla di intermediari autorizzati: far convergere i
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due concetti, per cui si autorizzeranno intermediari che godono della fiducia di disabili e titolari dei diritti, è
la strada naturale per l’Europa, se non si vuole rinnegare un percorso virtuoso di molti anni.
3. Enforcement e direttiva commercio elettronico
Valutiamo positivamente le posizioni espresse dalla Commissione relativamente a un’implementazione del
principio del “follow the money” e delle tecniche di “notice and stay down”. Vanno tuttavia anche verificate
le definizioni presenti nella direttiva sul commercio elettronico per evitare l’eccessiva estensione delle
esenzioni di responsabilità, anche per chi fa in effetti lavori editoriali sui contenuti, se non altro per come li
indicizza e li promuove.
Il Follow the money deve essere consapevole degli attuali (e futuri) business model della pirateria. Non è
efficace soffermarsi solo sugli intermediari (cyberlocker), non bisogna dimenticare chi carica i file sulle
piattaforme. Non lo fa per filantropia. I cyberlocker versano piccole somme per ogni download. Ciò crea un
incentivo a caricare molti file, aumentando i danni per gli aventi diritto. Ci sono uploader che lo fanno come
lavoro, illecito ed esentasse ricavandone redditi che arrivano ad alcune migliaia di euro mensili. Si muovono
da un cyberlocker all’altro per aggirare i casi in cui i file sono rimossi su segnalazione degli aventi diritto.
Non c’è dubbio che commettono illeciti, ma ci sono problemi di individuazione giacché gli intermediari sono
spesso extra europei e non collaborano. Tuttavia, possono esservi soluzioni per l’individuazione degli
uploader. Sono pagati, e i pagamenti lasciano tracce. Si tratta di trovare le modalità più efficaci per
utilizzare queste tracce, appunto secondo il principio del follow the money. Misure di controllo fiscale e
sanzioni proporzionate accompagnate con un’effettiva capacità di irrogarle sono la strada.
Roma / Milano, 22 febbraio 2016