24 luglio 2014 n. 31 - Ordine Avvocati Roma
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24 luglio 2014 n. 31 - Ordine Avvocati Roma
VERBALE N. 31 DELL'ADUNANZA DEL 24 LUGLIO 2014 All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. Comunicazioni del Presidente - Il Presidente Vaglio comunica l’improvvisa scomparsa della giovane Collega Maria Gabriella Anghelone. La ricorda per la sua professionalità e per le sue particolari doti umane che l’hanno sempre contraddistinta. I Consiglieri si associano alle espressioni comunicate dal Presidente. Il Consiglio porge le condoglianze alla famiglia della giovane Collega e manda alla Segreteria di inviare la presente delibera alla famiglia e ai Colleghi (omissis) Giuramento dei nuovi Avvocati e consegna della pergamena ai Colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di attività Professionale - Sono presenti gli Avvocati: Abogado BRUNO Carmine, Abogado CURINI GALLETTI Lapo, Abogado DI PALMA Fabio, Abogado FIORELLA Angela, Abogado GALLO Stefano, Abogado GIOVANNINI Valerio, Avvocato MIARELLI Erica, Avvocato MIGLIORI Elisa, Avvocato OLIVA Antonia Libera, Avvocato PAGANI Arianna, Avvocato PATRONE Maria Teresa Rita, Avvocato POLIMANTI Diego, Avvocato POLETTI Simona, Abogado PRINZIVALLI Giovanna, Abogado SCORZA Gabriele, Avvocato SIMARI Francesco, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. - Il Presidente Vaglio, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di attività professionale nell’anno 2014 (iscrizioni all’Albo nel 1984) che sono stati invitati a partecipare all’odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati. Sono presenti gli Avvocati: Giovanni Angeloni, Giorgio Antonicelli, Fabio Biagianti, Flavia Bianchi, Adriana Boscagli, Maria Gabriella Cetroni Ciraolo, Ermelinda Cuccaro, Luciano Fondi, Giovanni Galoppi, Corrado Giacchi, Antonia Manfredi, Massimo Marcacci Balestrazzi, Mafalda Maronna, Luciano Miotti, Giovanni Nervi, Francesco Novelli, Alfredo Ottaviani, Paolo Palanza, Piera Perrìa, Monica Poggioli, Raffaele Porpora, Lucia Ricci, Giandomenico Riggio, Pompilia Rossi, Rosario Salonia, Fabio Salvati, Anna Santi, Elena Sgandurra, Elvira Tobia, Raffaele Mario Vavalà, Enrico Volpetti, Luigi Arnaldo Zappalà. Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) (omissis) Comunicazioni del Presidente - Il Presidente Vaglio comunica quanto contenuto nella missiva recapitata il (omissis) indirizzata al medesimo Presidente ed al Procuratore della Repubblica di Roma, Dott. (omissis). Nella missiva, sottoscritta per visione e conoscenza anche dalla (omissis), si sostiene che il rinvio disposto dal Presidente Vaglio rispetto all’adunanza del (omissis), in cui si sarebbe dovuto trattare (omissis), sia (omissis). Nel prosieguo si conferma l’invio della missiva anche al (omissis), e si minacciano per il (omissis) la presenza di accompagnatori che (omissis), salvo comunicazioni (omissis). Il Presidente Vaglio precisa che, poiché tale rinvio è stato dettato da (omissis). Il Presidente Vaglio precisa, altresì, che già prima (omissis) è stato contattato da tal (omissis), definitosi (omissis), il quale si rivolgeva a lui per conto (omissis) e lo stesso Presidente rifiutava con molto garbo qualsiasi tipo di (omissis). Peraltro, dopo la fissazione per il (omissis), il predetto personaggio si rivolgeva allo studio del Presidente stesso e (omissis). In tale circostanza il (omissis) sostenendo che la stessa fosse (omissis) e chiedendo che (omissis) e comunque (omissis). Il Presidente Vaglio, nonostante i numerosi (omissis), individuava la possibilità di (omissis) e quindi veniva effettivamente (omissis). Come sopra descritto, a causa della (omissis), il Presidente Vaglio, anche al fine di evitare un’inutile presentazione delle (omissis), provvedeva a (omissis). Il (omissis) ricevuta (omissis), presentava la nota sopra richiamata e contestualmente (omissis) e si lasciava andare alle esternazioni (omissis). Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che (omissis) nel pomeriggio ha ricevuto una telefonata da persona qualificatasi per (omissis) richiedeva insistentemente (omissis) il Consigliere Segretario Di Tosto veniva a conoscenza che (omissis). Il Consigliere Segretario Di Tosto, a questo punto, rinunciava (omissis). Il Consigliere Tesoriere Galletti dichiara che all’inizio della settimana, rientrando a studio, la segretaria gli comunicava di (omissis). Successivamente, il Consigliere Tesoriere Galletti, credendo che si trattasse di (omissis), donde il Consigliere Tesoriere Galletti liquidava (omissis). Il Consigliere Caiafa riferisce di aver ricevuto analoghi (omissis), ma di aver rifiutato di (omissis) a depositare (omissis). Il Consigliere Mazzoni riferisce di essere stato anch’egli (omissis). Il Consigliere Mazzoni riferiva l’impossibilità di (omissis) a rivolgersi all’Ordine (omissis). Il Consiglio, ritenuto che i fatti rivestono rilevanza penale, delibera di nominare difensore del Consiglio l’Avv. (omissis) affinchè (omissis) e di quanti altri abbiano concorso nei fatti descritti. Il Consiglio, inoltre, (omissis). - Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 15 luglio 2014, accompagnatoria del vademecum per gli Avvocati, i Magistrati ed il personale di Cancelleria della XII Sezione del Tribunale Civile ad integrazione del protocollo per l’avvio del Processo Civile Telematico, predisposto dalla Dott.ssa Antonella De Florio e che si trascrive integralmente: “TRIBUNALE CIVILE DI ROMA XIIa SEZIONE - AVVISO URGENTE PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - VADEMECUM PER GLI AVVOCATI Si comunica ai signori avvocati che il funzionamento della cancelleria verrà — nei primi mesi dall'entrata in vigore del DL 90/2014 — finalizzato al migliore avvio del PCT. Per tali motivi, tenendo conto che tutti i giudici della sezione, ad eccezione dei GOT, utilizzano correntemente il programma Consolle sia per la trattazione delle udienze, sia per il deposito dei provvedimenti, sono state concordate fra i giudici ed il personale amministrativo le seguenti regole per adattare le disposizioni normative e convenzionali alle specifiche esigenze della XIIa sezione: a) i verbali redatti e depositati con Consolle da ciascun giudice verranno accettati dalla cancelleria, al più tardi, entro 5 giorni lavorativi dalla trattazione dell'udienza, in modo che l'aggiornamento dei depositi possa essere visibile in tempi compatibili con i termini previsti per lo scioglimento di eventuali riserve istruttorie, e che i difensori possano visualizzare il verbale quanto prima dai propri studi professionali; b) resta fermo, comunque, che la riserva assunta in udienza potrà essere sciolta dal giudice e depositata in formato digitale nativo redigendo la relativa ordinanza anche ove il verbale non sia stato ancora accettato, e compaia sul "provvedimento in scrittura" la clessidra rossa: in tali casi la cancelleria provvederà ad accettare contestualmente sia il verbale che il provvedimento che potranno, dunque, essere visualizzati dagli avvocati entro i tempi sopra indicati. c) le sentenze pronunciate ex art. 281 sexies cpc verranno accettate dalla cancelleria subito dopo il deposito telematico, a seguito di sollecitazione verbale al proprio assistente di riferimento; la stessa accelerazione verrà impressa per i provvedimenti più urgenti (avvisi ai CTU per udienze ravvicinate e riserve con concessione di termini per note); d) la cancelleria, nelle ipotesi di ordine di esibizione del giudice ex art. 210 cpc, provvederà a scansionare nel fascicolo telematico i documenti trasmessi dalla PA, inserendo nel fascicolo d'ufficio la copia cartacea; e) le memorie istruttorie e conclusionali e le istanze telematiche dovranno essere accettate dalla cancelleria il giorno successivo all'invio telematico da parte del difensore che è obbligatorio per le controversie iscritte a ruolo dal 30.6.2014 e facoltativo per quelle iscritte a ruolo prima di tale data; f) dovranno essere accettati dalla cancelleria tutti gli atti endoprocessuali successivi alla costituzione delle parti: si ricomprende pertanto, fra essi, anche l'eventuale istanza per la correzione degli errori materiali della sentenza e le istanze di rimessione in termini; g) gli avvocati sono invitati a controllare sul terminale l'avvenuto deposito due giorni dopo l'invio. L'annotazione cartacea — per i processi di nuova iscrizione (dal 30.6.2014) e, per quelli iscritti prima di tale data, ove venga esercitata la facoltà di depositare in formato digitale nativo — non fa più fede e verrà apposta successivamente, entro la data di consegna al magistrato dei fascicoli per l'udienza o per la stesura della sentenza; h) sono state già organizzate, nella stanza 582, delle cartelline intestate ad ogni singolo giudice nelle quali verranno depositate le copie cartacee di cortesia delle memorie telematiche: tale soluzione organizzativa — che verrà sostituita da contenitori di cartone sulle quali verrà scritto il nome del singolo giudice — prevede il deposito libero e cioè senza alcuna fila da parte degli avvocati. La cancelleria, dopo la chiusura dell'attività quotidiana di front office, provvederà ad introdurle tempestivamente nei singoli fascicoli delle controversie. Le buste avranno il contenuto previsto dal Protocollo per il PCT approvato che costituisce la premessa deliberazioni contenute nel presente vademecum. i) le sentenze depositate dai giudici a mezzo Consolle potranno essere accettate dalla cancelleria soltanto dopo la riconsegna del fascicolo da parte del magistrato — che avverrà nella stanza 582 a mani della sig.ra Nadia Tudini ed in sua assenza, della dott.ssa Maria Teresa Forti. Ove sia assente anche quest'ultima, il relativo compito verrà svolto dal dott. Stefano Apicella. A tale incombente seguirà la formale pubblicazione del provvedimento che impone la comunicazione del testo integrale a norma dell'art. 45 lett. B) del DL 90/2014 che ha modificato l’art. 133 cpc. j) le ordinanze depositate dai giudici a mezzo Consolle verranno accettate dalla cancelleria solo dopo la restituzione del fascicolo: tutti i giudici — salvo la sottoscritta Presidente ed il GOT dott.ssa Maria Letizia Vallo (assistite dalla sig.ra Todini) — dovranno rivolgersi alla dott.ssa Paola Florenzano che, per tale incombente, sostituirà anche la dott.ssa Laura Volza, da considerarsi, ormai, non più in servizio. k) Verranno affissi in bacheca sia l'invito ai CTU ad iscriversi tempestivamente al REGINDE in funzione dei depositi telematici delle relazioni peritali, sia l'invito agli avvocati a depositare copia cartacea di cortesia dei documenti allegati alla memoria di cui all'art. l83 VI co. II o III termine (o seguenti a remissione in termine): tale indicazione generale che questo Presidente ritiene di diffondere in relazione allo specifico contenzioso di competenza della sezione deriva dalla circostanza che quasi sempre le controversie trattate sono fondate su copiosa produzione documentale (sovente di natura sanitaria) che rende difficoltosa una attenta ponderazione del giudice ove sia basata solo sulla visualizzazione al terminale. Anche tale provvedimento prende le mosse dal Protocollo per il PCT recentemente approvato ed avrà, quindi, durata temporanea, in funzione di un graduale cambiamento delle modalità di lavoro. Roma, 8.7.2014 - IL PRESIDENTE DI SEZIONE Cons. Antonella Di Florio - IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA Dott. Stefano Apicella”. Il Consiglio dispone la pubblicazione del vademecum sul sito istituzionale e la sua trasmissione via email agli iscritti. – Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota di Me. Emmanuel Pierrat, Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, pervenuta in data 25 giugno 2014, con la quale comunica che dall’aprile scorso l’Ordine parigino ha lanciato la “Grande Biblioteca del Diritto” on-line accessibile gratuitamente. Per attuare tale progetto è stato sottoscritto un accordo di scambio di contenuti con Jurispedia, l’enciclopedia on-line relativa a tutti i diritti del mondo. L’obiettivo della GBD è quello di raggruppare differenti risorse, come articoli di dottrina, giurisprudenza, lavori universitari, schemi di atti in tutte le materie del diritto, sottoscritti dai relativi autori e non suscettibili di modifica. A tal fine desidera associare al progetto anche l’Ordine degli Avvocati di Roma, i cui contributi degli Avvocati potrebbero trovare ampio spazio, e invitarlo a partecipare ad uno scambio di conoscenze trasversali ed interattive. Me. Pierrat, infine, comunica di essere a disposizione laddove il Presidente intenda approfondire la questione. Il Consiglio delega il Presidente Vaglio a verificare le modalità per un’eventuale partecipazione dell’Ordine di Roma al progetto presentato dall’Ordine degli Avvocati di Parigi. – Il Presidente Vaglio comunica in data 21 luglio u.s. si è tenuta la periodica riunione dei Presidenti degli Ordini del Distretto, durante la quale, oltre all’esame delle proposte per l’attuazione in sede di Congresso Nazionale Forense di Venezia dell’art. 39 L. 247/12 e dei programmi informatici per la gestione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio, è stato portato all’attenzione la bozza di Statuto dell’Unione che distribuisce in copia. Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri a presentare eventuali osservazioni entro il 9 settembre p.v., alle ore 13.00, presso l’Ufficio di Segreteria. Il Consiglio prende atto. – Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota degli Avv.ti Francesco Caia e Alessandro Senatore, rispettivamente Presidente e Responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, pervenuta in data 11 luglio u.s. con la quale, con riferimento all’incontro di San Marco di Castellabate, invita il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ad aderire al “Manifesto di Napoli dell’Avvocatura” presentato allo stage sul Diritto dell’Unione Europea nel giugno scorso. Tale documento evidenzia la preoccupazione della classe forense per alcuni fenomeni che stanno contribuendo al deterioramento del diritto di difesa e di quei principi che sono la base della libertà e dell’indipendenza della professione forense da parte dei governi che assoggettano lo stato di diritto e il valore della giustizia alle urgenze dell’economia e della sicurezza, quali quelli volti a: ostacolare l’accesso dei cittadini alla giustizia riducendo i fondi per il patrocinio dei non abbienti, oltre all’aumento indiscriminato dei costi, al taglio delle sedi dei Tribunali e la riduzione della garanzie processuali; violare il segreto professionale anche a livello elettronico; svalutare la necessità della difesa tecnica; limitare la libertà degli avvocati controllandone e indebolendone le loro organizzazioni. Il Manifesto è un invito ai governi e alle istituzioni internazionali ad emanare norme e provvedimenti volti a garantire l’effettiva tutela dei diritti favorendo l’accesso alla giustizia e garantendo agli avvocati il libero esercizio della professione. Il Presidente Caia e l’Avv. Senatore chiedono che l’Ordine forense romano adotti una delibera di adesione al Manifesto, sottoscritto già dai Presidenti della F.B.E. e dell’U.I.B.A. e dagli Ordini degli Avvocati della Tunisia, Algeria, Madrid, Barcellona, Bilbao, Francoforte, Napoli (per l’Italia), Triveneto e comunica l’intenzione di organizzare in autunno un incontro a Bruxelles con i parlamentari europei per discutere dei problemi al quale auspica la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consiglio delibera di aderire al Manifesto di Napoli per l’Avvocatura, condividendone e facendone propri i contenuti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone la trasmissione al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. – Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni riferiscono sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) pubblicata lo scorso 17 luglio (C- 58 e C - 59/13) la quale statuisce che “non abusa del diritto di stabilimento l’italiano che consegue l’abilitazione forense in Spagna”. La sentenza, infatti, afferma in particolare quanto segue: “Al fine di “facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale”, la direttiva 98/5 “istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine”. Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Giustizia ha chiarito che “L’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 […] dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita”. Infatti, “l’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo”. “Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, deve risultare da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto”. “Quanto all’elemento soggettivo, deve risultare che sussiste una volontà di ottenere un vantaggio indebito derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento”. Nel caso in esame, il cittadino italiano che consegue l’abilitazione forense in Spagna e torna in Italia per esercitare la professione di avvocato realizza l’obiettivo proprio della direttiva 98/5 e, perciò, non abusa del diritto di stabilimento. Da ultimo, nella richiamata sentenza viene evidenziato che l’art. 3, direttiva 98/5, non viola l’art. 4, paragrafo 2, TUE, che impone all’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Sati membri. Difatti, tale disposizione “riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine”, mentre non disciplina l’accesso alla professione di avvocato, che, conformemente all’art. 33, c. 5, Cost., resta subordinato al superamento di un esame di Stato”. Il Consiglio prende atto. – Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito dell’Avv. Bruno Lo Giudice, Presidente del Comitato Organizzatore del 3° Congresso Ordinario dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi UNCAT, pervenuta in data 17 luglio 2014, che si terrà a Roma il 17 e 18 ottobre prossimi presso l’Auditorium di Piazza Cavour in Piazza Adriana n. 3. In tale occasione si svolgerà un convegno sul tema “Il futuro della Giustizia Tributaria”. L’Avv. Lo Giudice invita, inoltre, il Presidente Vaglio a svolgere un intervento di saluto all’apertura dell’evento. Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che parteciperà all’evento ed invita i Consiglieri che volessero intervenire ad informare la Segreteria, in modo che possa provvedere ad avvisare il Comitato Organizzatore del Congresso. Il Consiglio prende atto. – Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano, in adempimento a quanto deliberato nell’adunanza del 17 luglio u.s., di aver incontrato il 21 luglio il Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, la Dott.ssa (omissis), Giudice delegato del Tribunale al controllo del Giudice di Pace di Roma, l’Avv. Alfredo Blasi, Coordinatore dei Giudici di Pace di Roma, nonché una Dirigente di Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, al fine di risolvere l’annoso problema dei ritardi nella pubblicazione delle sentenze presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. Riferiscono di aver predisposto congiuntamente la bozza di Protocollo d’Intesa che distribuiscono in copia, il quale prevede di assegnare per lo smaltimento dell’arretrato, n. (omissis) unità di personale dipendente a tempo determinato a carico del Consiglio. Il Consiglio delega il Presidente Vaglio a sottoscrivere il Protocollo d’intesa con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma ed il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in relazione all’assegnazione del personale a tempo determinato all’Ufficio Pubblicazione Sentenze del Giudice di Pace di Roma e delibera di procedere alla selezione di ulteriori n. (omissis) dipendenti a tempo determinato, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. – Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 23 luglio u.s. con la quale riferisce che, in relazione all’art. 13 del D.P.R. 115/2002 – parte in cui si fa riferimento alla Cassazione e alle sanzioni amministrative - mentre è pacifico che il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause di valore indeterminabile al Giudice di Pace è di euro 206,00 e per gli appelli in Tribunale di euro 309,00, al contrario il dirigente della Cancelleria preposta alle Iscrizioni a Ruolo in Cassazione sostiene pervicacemente che per “consuetudine” il contributo unificato per tali materie è di euro 900,00 anzichè di euro 412,00 e che nessun avvocato ha mai protestato in passato. L’Avv. (omissis) riferisce che la norma recita testualmente: “1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: ... c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; ... 1bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione” e pertanto chiede l’intervento del Consiglio a tutela dell’Avvocatura e dei cittadini che sono costretti a pagare ingiustamente tale balzello. Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a riferire al Consiglio, inderogabilmente entro la prossima adunanza del 31 luglio, affinché possa assumere le opportune determinazioni. -Il Presidente Vaglio riferisce che il Consiglio Nazionale Forense, tra gli altri Regolamenti di sua competenza, ha pubblicato in data 16 luglio 2014 il Regolamento n. 4: Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative che distribuisce in copia. In particolare detto Regolamento, dando rilievo ad un riferimento contenuto nel comma 3 dell’art. 1 della L. 247/12 (“sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF”), ha trasposto il potere di riconoscimento delle “associazioni maggiormente rappresentative” dal Congresso a se stesso, pur in mancanza di una specifica disposizione in tal senso contenuta nell’art. 35 della L. 247/12, che ne disciplina i “compiti e le prerogative”. Peraltro, aspetto ancora più grave, da una lettura combinata degli artt. 6 e 7 del Regolamento sembrerebbe che le Associazioni attualmente già individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso, le quali sono fatte rientrare di diritto nel nuovo elenco tenuto dal C.N.F., non debbano dare alcuna dimostrazione di rispettare i requisiti previsti dall’art. 3, se non alla scadenza del primo quadriennio, cioè nel 2018. Tale scelta non è assolutamente condivisibile poiché, proprio in virtù dell’entrata in vigore della nuova normativa risulta indispensabile una verifica proprio per quelle Associazioni attualmente riconosciute come maggiormente rappresentative della permanenza dei requisiti richiesti dalla norma o, quantomeno, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla precedente normativa. Il Presidente Vaglio ritiene che sia un interesse di ciascun Ordine e di tutti gli iscritti che le importanti funzioni che attengono al riconoscimento delle Associazioni individuate come maggiormente rappresentative vengano svolte da organismi che ne rivestano realmente le caratteristiche e rispettino i requisiti richiesti. Il Consiglio, per evitare ingiuste disparità di trattamento ed illegittime rendite di posizione, invita il Consiglio Nazionale Forense a verificare nell’immediato, e comunque prima dello svolgimento del Congresso Nazionale Forense di Venezia, la sussistenza per tutte le Associazioni già individuate come maggiormente rappresentative dei requisiti prescritti dal Regolamento. Dispone la trasmissione del presente verbale al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura e a tutti i Consigli dell’Ordine, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. - Il Presidente Vaglio comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha dato notizia via email che è in corso di pubblicazione il Regolamento sulla Formazione, indicando quanto segue: “RIFORMA FORENSE/2 Formazione continua, libertà di formazione e l’attestato diventa titolo per iscrizione ad elenchi particolari e per ricoprire incarichi Formazione e aggiornamento: sono queste le due fondamentali direttrici che l’avvocato, in libertà, potrà seguire per adempiere all’obbligo - deontologico e ora anche legislativo - della formazione continua. Il CNF ha approvato il testo del Regolamento per la formazione continua, in corso di pubblicazione nella apposita pagina web del sito istituzionale, la cui filosofia ispiratrice è quella di promuovere l’adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno. I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua, che comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. L’obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi. Il regolamento disegna un “sistema” con pluralità di attori, con responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio. Attenzione e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne l’indipendenza. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà collezionare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui nove in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio. L’avvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura. Il regolamento introduce l’Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento. Il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. In ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Il regolamento disciplina la procedura di accreditamento degli eventi formativi, che potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dell’offerta formativa. La procedura di accreditamento sarà svolta tramite apposite Commissioni all’uopo costituite presso CNF e ciascun Consiglio dell’Ordine”. Il Presidente Vaglio rileva come, con ogni probabilità, il Regolamento in corso di pubblicazione non abbia recepito le osservazioni e critiche svolte dal Consiglio dell’Ordine di Roma e dai Consigli di altri Fori alla bozza comunicata dal C.N.F. Ritiene, pertanto, che, in considerazione dell’approssimarsi del periodo feriale, sia opportuno fin da ora incaricare un legale affinché cominci a verificare se e in quali punti sia impugnabile innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma l’emanando Regolamento ed a monitorare la pubblicazione del Regolamento sul sito del Consiglio Nazionale Forense. Precisa, peraltro, che l’emanando Regolamento andrà ad incidere sulla vita professionale di tutti gli Iscritti soggetti all’obbligo della formazione, i quali perciò potrebbero essere direttamente interessati a sottoscrivere anche in proprio la procura ad impugnarlo e, pertanto, propone che, laddove ci fossero i presupposti per proporre ricorso al T.A.R. avverso il nuovo Regolamento, si provveda a raccogliere presso gli Uffici dell’Ordine la sottoscrizione della procura alle liti da parte di tutti gli iscritti che volessero partecipare al giudizio, corredata dalla copia del tesserino di iscrizione all’Albo. Il Consiglio approva e nomina legali gli Avvocati (omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza di provvedere in prossimità del periodo feriale e della pubblicazione da parte del C.N.F. del Regolamento sulla Formazione Permanente. - Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono sull’incontro dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni territoriali, tenutosi a Roma il 18 luglio u.s. presso i locali dell’Ordine. In particolare è stato trattato il tema della proposta di Statuto del nuovo Organismo Unitario dell’Avvocatura ai sensi dell’art. 39 L. 247/12, relativamente al quale, nonostante alcune divergenze di veduta, tutti i Presidenti hanno convenuto di dare mandato al Presidente Antonio Rosa di rappresentare al Tavolo istituito presso l’O.U.A. l’intenzione che tutte le componenti dell’Avvocatura (Ordini, Associazioni, Delegati al Congresso) siano rappresentate nel nuovo Organismo affinché esso assuma una reale forza politica rappresentativa. Relativamente alla proposta di modifica dell’art. 2233 c.c., che con l’introduzione del 4° comma dovrà tutelare gli Avvocati nei rapporti professionali con i c.d. “clienti forti”, è stato predisposto il seguente testo definitivo: “All’art. 2233 c.c. è aggiunto il seguente comma: 4. E’ nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E’ altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.” I Presidenti Distrettuali e delle Unioni hanno individuato, inoltre, il percorso da seguire nei prossimi mesi per dare forza alla proposta: - immediato coinvolgimento degli altri Ordini degli Avvocati territoriali e dagli altri Ordini professionali, delegando all’uopo ciascun Presidente distrettuale e delle Unioni a divulgare l’iniziativa presso i rispettivi Distretti; - raccolta delle firme degli iscritti, a scopo rafforzativo, presso gli Uffici degli Ordini, oltre che attraverso il coinvolgendo le Associazioni locali; - conferenza stampa dei Presidenti a Roma subito prima del Congresso Nazionale Forense di Venezia (verso il 1° ottobre); - comunicazione dell’iniziativa in sede congressuale e raccolta delle firme di tutti i Delegati; - annuncio in sede congressuale di una manifestazione da svolgersi a Roma in linea di massima venerdì 24 ottobre 2014 a sostegno della proposta di legge e su altri temi eventualmente individuati dal Congresso. Il Presidente Vaglio propone di trasmettere il presente verbale al Coordinatore dell’Unione Distrettuale del Lazio e agli altri Presidenti degli Ordini del Distretto e di mettere a disposizione dei Colleghi il modulo per la firma della proposta presso gli Uffici dell’Ordine, che distribuisce in copia. Informa, altresì, il Consiglio che, unitamente al Consigliere Segretario Di Tosto, al Consigliere Tesoriere Galletti e ai Consiglieri Caiafa e Santini, Coordinatori della Consulta delle Associazioni, provvederà a convocare per il 10 settembre 2014 alle ore 12.00 le Associazioni Forensi romane per coinvolgerle nella raccolta delle firme. Comunica altresì che nel medesimo giorno convocherà alle ore 13.30 tutti gli 82 Delegati eletti per discutere sulle mozioni da presentare e sull’organizzazione della partecipazione al Congresso. Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) Il Consiglio - vista la pratica n. (omissis); - visto il decreto di (omissis) presso il Tribunale di Roma dal quale risulta che l'Avv. (omissis) è imputato nell’ambito del procedimento penale n. (omissis); - vista la deliberazione (omissis) con la quale veniva disposta la convocazione ai sensi dell'art. 43 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, dell'Avv. (omissis) avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; - visto l'art. 43 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n.36, così come modificato dall'art. 4 della L. 17 febbraio 1971 n.91; - ritenuto che sussistono estremi di possibile sospensione cautelare del professionista in oggetto e che occorre disporre la comparizione, salvo e riservato ogni provvedimento in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare; - udito l’interessato; - rilevata la gravità dei fatti contestati, nonché l’attualità della misura (omissis), dispone la sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività professionale dell’Avv. (omissis) onerando l’interessato di comunicare ogni eventuale successivo provvedimento in ordine al procedimento penale ai fini della rivalutazione della misura. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) (omissis) Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) (omissis) Comunicazioni del Consigliere Segretario Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 Il Consiglio Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Stefano BASSI, Antonino BOLOGNA, Chiara CONTARDI, Antonietta CORETTI, Claudio Livio D’ETTORRE, Salvatore DI GESU’, Elida GIULIANO, Pietro Andrea GUISO, Giuseppe LA PERA, Pietro MESSINA, Antonino PERAINO, Andrea SILLA, Valeria SILLA, Ilaria SIMONCELLI, Vincenzo STUMPO, Teresa TODISCO,Monica Alessandra TONETTI, Massimo TORRE, Renè VERRECCHIA, Sara Shantala ZICCARDI, autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge. Pratica n. (omissis) Avv. (omissis) - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), il quale chiedeva l'accesso al fascicolo e l’estrazione di copia del verbale di audizione del (omissis) . Il Consiglio - Esaminati gli atti della pratica n. (omissis); - Considerato che, con sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n. 7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense (professionale, in genere) deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento (escludendo soltanto eventuali dati sensibili); - Considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", dei "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; - considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva al Signor (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione; - Visto che il Signor (omissis) non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; - Considerato che non si ravvisano ragioni ostative ad accogliere la domanda, delibera di consentire l'accesso e l’eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto. – Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dalla Segreteria dell’Associazione Italiana dell’Arbitrato, pervenuta in data 18 luglio 2014, con la quale comunica che dal 15 al 19 settembre 2014 organizza, in collaborazione con l’Università di Roma Tre, con l’International Chamber of Commerce e con la Camera Arbitrale di Milano, il “Certificate in International Commercial and Investment Arbitration – Theory and Practice. Il corso sarà tenuto da docenti universitari e verranno attribuiti ai partecipanti n. 24 crediti formativi. Il Consiglio ringrazia l’Associazione Italiana dell’Arbitrato per il gentile invito e manda alla Segreteria di comunicare l’impossibilità del Presidente e dei Consiglieri di partecipare all’importante evento. – Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del (omissis) dell’Ufficio (omissis) del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 21 luglio 2014, con la quale comunica che in data 29 luglio, alle ore 10.30, in Roma, presso la sede amministrativa del C.N.F. (Via del Governo Vecchio n. 3) si terrà il nono incontro propedeutico ai lavori del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia sul seguente ordine del giorno: - programma del Congresso Nazionale Forense di Venezia; organizzazione dei lavori congressuali; stato di avanzamento dell’organizzazione del Congresso; varie ed eventuali. Il Signor (omissis) chiede di comunicare l’adesione del Presidente Vaglio o di un suo delegato. Il Consiglio delega il Consigliere Mario Scialla e l’Avv. (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva. – Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Giovanna Russo, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 23 luglio 2014, con la quale trasmette le disposizioni organizzative relative al deposito ed alla trattazione degli affari urgenti nel periodo feriale che distribuisce in copia. Il Consiglio dispone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale. – Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 22 luglio 2014, accompagnatoria della integrazione alla comunicazione concernente l’autorizzazione della chiusura dei varchi per il periodo estivo dell’anno 2014 e, nello specifico, che dal 1° al 31 agosto prossimi verrà chiuso l’accesso al settore “G” per mancanza di personale di vigilanza e ai possessori del contrassegno per tale settore sarà consentito l’accesso al settore “B”. Il Consiglio dispone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale. – Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 22 luglio 2014, accompagnatoria del provvedimento per l’accettazione degli atti nel mese di agosto 2014 presso l’Ufficio Unico della Corte e più precisamente che: “nel periodo compreso dal 1° agosto al 21 agosto 2014 il servizio di accettazione e restituzione notifiche atti civili ed il servizio esecuzione civili limitano la propria attività agli atti di parte o provenienti dalle cancellerie che devono essere notificati in relazione a procedimenti fissati dinanzi alle Sezioni feriali Uffici Giudiziari, ovvero i cui termini perentori scadono entro il 15 settembre 2014”. Il Consiglio dispone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale. - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data il 7 luglio 2014 (omissis) dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome del richiedente da (omissis) a (omissis). Il Consiglio approva. - Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data il 9 luglio 2014 (omissis) dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome del richiedente da (omissis) a (omissis). Il Consiglio approva. Comunicazioni del Consigliere Tesoriere - Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è pervenuta una fattura dal Signor (omissis) per un importo di (omissis) euro riguardante l’attività professionale di illustrazione di (omissis), anche per espressa esigenza (omissis). A seguito della necessaria prestazione professionale il Consigliere Tesoriere Galletti propone il pagamento della medesima. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è pervenuta una fattura della (omissis) per un importo di euro (omissis) per esigenze (omissis). Pertanto il Consigliere Tesoriere Galletti propone il pagamento della medesima. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, alla data del 23 luglio 2014, l’esito delle procedure di sospensione per morosità è il seguente: - convocazioni avanti il Consiglio n. 1.514 euro 701.999 - Avvocati che hanno provveduto al pagamento n. 930 euro 339.288 - Avvocati cancellati per decesso e/o domanda Contributi rimasti da riscuotere Data Adunanza Sospensioni 6 febbraio 2014 13 27 febbraio 2014 9 6 marzo 2014 20 euro 21.784 euro 340.927 Revoche 4 9 4 27 marzo 2014 19 1 3 aprile 2014 26 1 24 aprile 2014 51 7 8 maggio 2014 63 22 29 maggio 2014 49 5 5 giugno 2014 81 26 giugno 2014 77 Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica inoltre che durante il mese di settembre si procederà alla convocazione degli Avvocati morosi per gli anni 2013 e 2014. Il Consiglio, preso atto del doveroso e poderoso lavoro svolto per la prima volta nella storia dell’Istituzione consiliare, ringrazia gli addetti dell’Ufficio Amministrazione e dispone la convocazione degli Avvocati morosi per gli anni 2013 e 2014 nei mesi di settembre e ottobre 2014. Comunicazioni dei Consiglieri – Il Consigliere Bolognesi, in relazione alla delega di riferire in Consiglio in merito all’invito dell’Avv. Alarico Mariani Marini, Coordinatore della Scuola Superiore dell’Avvocatura della Fondazione del Consiglio Nazionale Forense del 7 luglio 2014, per partecipare alla IV Conferenza Europea sul tema “Migranti, accoglienza e diritti umani, la responsabilità dell’avvocato europeo” che si svolgerà nei giorni 13 e 14 novembre p.v., e alla richiesta dell’Avv. Mariani Marini ai rappresentanti delle avvocature e delle Scuole di aderire all’importante evento, propone che alla Conferenza partecipi l’Ordine degli Avvocati e la Scuola Forense delegando, rispettivamente, il Consigliere Bolognesi e il Coordinatore Vicario della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” Avv. Francesco Miraglia. Il Consiglio approva. - Il Consigliere Minghelli chiede all’Ordine di intervenire per salvaguardare il patrimonio librario in carta e pergamena presente all’interno della Sala Commissioni ed esposto a progressivo deterioramento. In particolare agenti degenerativi ed insetti stanno mettendo a serio rischio opere di nostra proprietà che presto si ridurranno in pezzi di carta inutilizzabili essendo invece opere di pregio del XVII e XVIII secolo. A parere del Consigliere Minghelli è necessario: 1) catalogare le opere; 2) procedere a pulitura di tutte le opere; 3) riempire gli spazi dei libri di pasticche di canfora ed altri agenti utili ad allontanare gli insetti; 4) procedere ad eventuale lavatura per deacidificazione delle opere. Occorrerà preventivamente vedere se all’interno dell’Ordine esistono delle professionalità in grado di occuparsi di tali adempimenti ed in caso contrario operare una selezione tra persone o aziende che possano svolgere il lavoro. In carenza sembra opportuno procedere a un’attività esplorativa per trovare altro ente (ad esempio biblioteca del Senato) che oltre ad accogliere tale importante patrimonio sia anche in grado di curarsene per garantirne la sussistenza e integrità. Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. - Nell'ambito del settore Visite Guidate, il Consigliere Aldo Minghelli, Coordinatore del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica la realizzazione di nuove visite notturne al complesso Liberiano della Basilica di Santa Maria Maggiore, appuntamento suggestivo già offerto all'Avvocatura. La visita, al costo di € (omissis) e della durata di circa 2 ore, si terrà nelle date del 26 luglio, 20 settembre e 27 settembre. Si chiede l'autorizzazione alla pubblicazione e l'invio di mail informative agli iscritti. Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis) - Gli Avvocati (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), hanno sottoposto al Consiglio dell’Ordine il seguente quesito al fine di acquisirne il parere: a) se viola il codice di deontologia forense il difensore di una parte che nel corso di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto l’attribuzione di un appartamento caduto in successione e la determinazione del suo valore, acquisti nel medesimo stabile un appartamento al piano sottostante a quello oggetto del contendere, attribuito in primo grado alla controparte assistita da altro difensore; b) se, in particolare, andandovi ad abitare e tra l’altro partecipando alle assemblee condominiali, sussistano profili di incompatibilità e illegittimità ai sensi dell’art. 41 (il riferimento è da intendersi al nuovo Codice Deontologico ad oggi non ancora in vigore) che dovrebbero determinare la rinuncia dell’avvocato in questione alla difesa del suo assistito, che ha appellato la sentenza chiedendo l’attribuzione dell’immobile oggetto di scioglimento della divisione; c) in caso affermativo, se l’incompatibilità o condizione ostativa può estendersi anche allo studio di cui è socio/collaboratore lo stesso avvocato che ha acquistato l’immobile nello stabile in cui si trova l’appartamento oggetto di un giudizio di divisione o di altro giudizio, in particolare di una procedura esecutiva immobiliare. Il Consiglio - Udita la relazione dei Consiglieri Avvocati Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia; Osserva - La questione sottoposta interessa tre differenti tematiche deontologiche inerenti il conflitto d’interessi, l’incompatibilità e i rapporti con la parte assistita da altro collega. - In particolare è necessario fare riferimento all’art. 18 della Legge Professionale Forense (L. n.247/2012) ed ai dettami deontologici di cui agli artt. 10 e 16, nonché 27 e 37 Codice Deontologico Forense (nella versione attualmente in vigore). - Con riferimento al principio che impone l’obbligo all’avvocato di astenersi da situazioni che possano generare un conflitto di interessi, espressamente sancito dall’art. 37 Codice Deontologico Forense, la relativa regola deontologica stabilisce che: “L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”; inoltre, con riferimento all’estensione di eventuali condizioni ostative anche allo studio di cui è socio/collaboratore lo stesso avvocato, va precisato come il II canone complementare della norma in oggetto stabilisca che: “L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confligenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali”. - Per ciò che concerne la tematica dell’incompatibilità l’art. 16 Codice Deontologico Forense prevede che “E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine. I. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense. II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno”. - I dettami deontologici di cui all’art. 16 Codice Deontologico Forense fanno riferimento sia alle singole ipotesi di incompatibilità con la libera professione di avvocato specificate dall’art. 18 della Legge Professionale Forense (L. n.247/2012), sia al dovere di indipendenza previsto all’art. 10 Codice Deontologico Forense in base al quale: “Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale”. - Relativamente al divieto di contatti con la parte assistita da altro Collega, l’art. 27 dell’attuale Codice Deontologico Forense recita: “L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso”. - Si rileva, infine, che tale disposizione è stata trasposta nel nuovo Codice Deontologico Forense (in corso di pubblicazione) all’art. 41 rubricato “Rapporti con parte assistita da collega” (a cui deve ritenersi si riferisca il richiamo contenuto nella richiesta di parere) il quale, per quanto interessa nel caso di specie, dispone ai primi due commi che: “1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. 2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi”. - A tale riguardo, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene utile evidenziare come in precedenti pronunce, sia del CNF che dei C.d.O., pur confermandosi che: “Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega” (C.N.F. 10.4.2013 n.61), è stato però precisato che integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che prenda contatti diretti con la parte assistita da altro collega o comunque con professionisti o consulenti tecnici di parte, “salvo che i contatti esulino dal merito della questione in contesa tra le parti o, comunque, non siano finalizzati al compimento di atti o comportamenti che possano incidere sulla sfera giuridica delle parti sostanziali”. In quest’ottica, quindi, appare condivisibile quanto osservato dal C.d.O. del Tribunale di Pescara 2 maggio 2013 “ragionevolezza impone di ritenere non sanzionabili i contatti, innocui o che esulano dal merito della questione in contesa o che comunque non sono finalizzati al compimento di atti o comportamenti che possano incidere sulla sfera giuridica delle parti sostanziali”, ritiene che gli istanti possano trovare risposta al quesito formulato nelle disposizioni e nelle indicazioni sopra richiamate. Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) - L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data (omissis), rappresenta al Consiglio dell’Ordine di essere proprietario del 12,50% di quote di una S.r.l., i cui soci sono principalmente membri della propria famiglia d’origine. L’Avv. (omissis) chiede al Consiglio dell’Ordine: a) se possa o meno assumere la carica di “Consigliere di Amministrazione di una s.r.l. operante nel settore sanitario e non commerciale, composta prevalentemente dai membri della propria famiglia d’origine” con delega di funzioni che esulano dall’esercizio dell’attività forense; b) in caso di risposta affermativa, chiede “informazioni circa le modalità di pagamento e relativa parcellizzazione del compenso previsto per la carica di Consigliere di Amministrazione” al fine di non incorrere “in nessun caso e per alcun motivo in violazioni delle norme deontologiche forensi, né di quelle afferenti i versamenti previdenziali alla cassa forense, qualora non fosse previsto nel caso specifico, il versamento contributivo a quest’ultima, bensì ad altro ente previdenziale”. Il Consiglio - Udita la relazione dei Consiglieri Avvocati Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia; osserva - l’art. 18 della nuova disciplina dell’Ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012 n.247) espressamente prevede l’incompatibilità della professione di avvocato con la qualità di amministratore delegato o consigliere delegato di società di capitali oltre che con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, facendo espressamente salva la possibilità dello svolgimento di dette attività nel caso in cui “l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”; - il canone 15 del Codice Deontologico Forense prescrive il dovere dell’avvocato di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti; - l’art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 e successive modifiche, prevede l’obbligo per gli avvocati di versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati una maggiorazione percentuale o contributo integrativo “su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’I.V.A.”; - la giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: sent. n. 5975/2013 e n. 14684/2012) nell’ambito dell’individuazione del parametro dell’assoggettamento a contribuzione dei redditi prodotti da liberi professionisti, ha interpretato il concetto di “esercizio della professione” non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto “dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero-professionali” con “esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all’esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero-professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune”; - in particolare, con la sentenza n. 5975 dell’11 marzo 2013, la Corte di Cassazione, ribadendo che nel concetto di “esercizio della professione” deve ritenersi compreso, “oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un ‘nesso’ con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto ‘anche’ la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione” ha escluso che -nella specifica fattispecie sottoposta al suo esame– l’attività svolta dall’avvocato quale consigliere di amministrazione avesse mai richiesto le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvaleva nell’esercizio dell’attività professionale con conseguente non assoggettabilità dei redditi prodotti quale componente del consiglio di amministrazione alla contribuzione ai sensi della Legge 576/1980, ritiene che la valutazione sulla compatibilità delle cariche offerte all’Avv. (omissis) con la professione di avvocato, debba essere rimessa al medesimo professionista, con particolare riferimento alle specifiche funzioni allo stesso delegate, nel rispetto della legge professionale e delle norme sopra richiamate e che spetti altresì al medesimo professionista la valutazione della natura dei compensi percepiti, ai fini della loro assoggettabilità alla contribuzione obbligatoria alla Cassa forense o ad altro ente previdenziale, nel rispetto della normativa vigente. Audizione Abogado (omissis) - iscrizione - Si procede all'audizione dell’Abogado (omissis). All’esito il Consiglio, vista l’istanza di rinvio presentata dallo stesso, rinvia l’audizione all’adunanza del (omissis). Audizione (omissis) – iscrizione Registro Praticanti Avvocati - Si procede all'audizione della Dott.ssa (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto da questo Consiglio dell’Ordine. Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) - Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità su note di onorari n. (omissis). All'esito il Consiglio si riserva. Approvazione del verbale n. 30 dell’adunanza del 17 luglio 2014 - Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 29 dell’adunanza del 17 luglio 2014. Pratiche disciplinari P.D. n. (omissis) – Dott. (omissis) Il Consiglio - vista la decisione (omissis), con la quale alla Dott. (omissis) veniva inflitta la sanzione disciplinare della (omissis); preso atto - che l’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma non ha potuto effettuare la notifica della decisione all’indirizzo di (omissis) in quanto, la stessa, risulta trasferita; - considerato che in data (omissis) detta decisione veniva inviata all’indirizzo di posta elettronica (omissis) (posta certificata) e (omissis) (posta ordinaria) e che all’indirizzo di posta certificata risulta la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna; - rilevato che la citata decisione è dunque divenuta esecutiva delibera di dare esecuzione alla citata sanzione disciplinare di (omissis) della Dott. (omissis). Pratica n. (omissis) – Abogado (omissis) - Il Consigliere Mazzoni, in considerazione delle precedenti decisioni assunte in analoghi casi, evidenziando altresì le molteplici violazioni riscontrate negli atti prodotti, ritiene opportuno un approfondimento del caso in esame. Il Consiglio, dopo ampia discussione, rimette la pratica in istruttoria designando istruttore il Consigliere Scialla. Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica - Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 11) (omissis) Passaggi dalla Sez. Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 17) (omissis) Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 8) (omissis) Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) (omissis) Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1) (omissis) Sospensione a domanda ex art.20, co. 2 (n. 1) (omissis) Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3) (omissis) Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 12) (omissis) Abilitazioni (n. 5) (omissis) Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) (omissis) Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7) (omissis) Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1) (omissis) Certificati di compimento della pratica forense (n. 28) (omissis) Esecuzione cancellazione (n. 1) (omissis) Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di n. 12 esoneri dalla formazione professionale continua - Il Consiglio, su proposta del Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva. - In data 23 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Tutela dei Diritti dell’evento gratuito “Corso processo civile telematico”, che si svolgerà il 24 luglio 2014 della durata di 2 ore. Il Consiglio (omissis) delibera di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. Pratiche disciplinari - Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame di (n. 57) proposte di archiviazione e di (n. 29) aperture di procedimento disciplinare. (omissis) Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato - Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 105) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 33) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. Pareri su note di onorari - Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 40 pareri su note di onorari: (omissis)