condizioni di assicurazione life style

Transcript

condizioni di assicurazione life style
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Linea Strada
Life Style
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
 Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
 Nota Informativa
 Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa pag. 2
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 pag. 8
Glossario pag. 11
Condizioni Generali di Assicurazione pag. 15
pag. 1
di 28
I
N
D
I
C
E
LINEA STRADA LIFE STYLE
pag. 2
di 28
N
O
T
A
Nota Informativa
Contratto di assicurazione – Sezione Assistenza – Life Style
(Reg. IVASS 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma
il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la
presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente
deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazioni
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 43
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Indirizzo PEC: [email protected]
Posta elettronica: [email protected] - (n. verde 800.016611)
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R. E. A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo
dei Gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui
67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di
euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. Informazioni sul contratto
LINEA STRADA LIFE STYLE
Il presente contratto ha durata annuale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un
anno per ciascuna proroga.
“Avvertenza”
Il Contraente ha facoltà di disdetta da eseguirsi a mezzo telefax o raccomandata almeno
quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta
data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una
durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa prevede rimborso spese in caso di perdita di impiego (verificatasi
con le modalità previste all’interno delle condizioni generali di assicurazione).
La coperture assicurative offerte nella Sezione guasti meccanici sono le seguenti:
Life Style BASE: prevede un indennizzo corrispondente al premio annuale (o rate infrannuali)
relativo ad un contratto RCA stipulato per un veicolo dell’assicurato;
Life Style - PLUS: oltre alla copertura prevista dalla versione BASE, nella sua formula “plus” la
garanzia prevede un indennizzo corrispondente alla tassa automobilistica del veicolo
assicurato con contratto RCA (coonsiderato per il predetto indennizzo di premio).
Rimandiamo, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione.
La Sezione Assistenza – Life Style può essere prestata in abbinamento ad una delle Sezioni:
Responsabilità civile o Danni.
“Avvertenza”
Sono previste limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative previste dalle Condizioni
comuni “Esclusioni”.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale e carenze.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione “carenza”.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte
ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si
obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
pag. 3
di 28
N
O
T
A
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
Esempio:
A)Richiesta indennizzo premio RCA
Massimale € 500
Premio versato € 500
L’Impresa tiene a proprio carico l’intero costo
B) Richiesta indennizzo premio RCA
Massimale € 500
Premio versato € 1300
L’Impresa procede con indennizzo entro il massimale (€ 500). La rimanente parte resta a
carico dell’Assicurato.
Carenza
A) carenza = 90 giorni
Stipula della polizza = 01/01/2014
Data sinistro = 01/02/2014
Indennizzo non previsto
B) carenza = 90 giorni
Stipula della polizza = 01/01/2014
Data sinistro = 01/05/2014
Indennizzo previsto
LINEA STRADA LIFE STYLE
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
“Avvertenza”
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 144 comma 2 della Legge.
Tali dichiarazioni legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura
ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri
interessi.
Si rimanda all’articolo alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892,
1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
pag. 4
di 28
N
O
T
A
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
“Avvertenza”
In caso di variazione del Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata
comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15; in mancanza di
tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
6. Premi
“Avvertenza”
Il Premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.
Il versamento del Premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del Premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
“Avvertenza”
L’Impresa o l’intermediario non hanno la facoltà di prevedere specifici sconti.
7. Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato
fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
In caso di vendita a distanza il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni
successivi al perfezionamento della polizza avvenuta con il pagamento del Premio,
effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni
S.p.A., via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il
riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
10. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
LINEA STRADA LIFE STYLE
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente Nota Informativa.
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.
C. Informazioni sulle procedure liquidative, reclami e controversie relative al
contratto
pag. 5
di 28
12. Sinistri Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
La gestione dei Sinistri della sezione Assistenza – Guasti Meccanici è affidata a Mapfre
Asistencia Italia, Strada Trossi 66 – Verrone (BI).
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia
previsti e regolati dal capitolo “Obblighi in caso di Sinistro”
N
O
T
A
13 . Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente
sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere
inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio
Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@
vittoriaassicurazioni.it).
Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni.
Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della
pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile
indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
• sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via
del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare
l ’ a p p o s i t a s e z i o n e d e d i c a t a a i re c l a m i d e l s i t o i n t e r n e t d e l l ’ I m p re s a
www.vittoriaassicurazioni.com.
LINEA STRADA LIFE STYLE
E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle
controversie.
• Negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie
regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha
introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa
con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a
50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione
obbligatoria – vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause,
indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da
circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di
improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente
dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
• Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo
imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4
marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni
S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati
nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html.
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio,
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto
di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
pag. 6
di 28
N
O
T
A
LINEA STRADA LIFE STYLE
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti
dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa
per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o
natanti.
• Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il
contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di
risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da
un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune
Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese
di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla
procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni
dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione
interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile
acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle
suddette procedure.
Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza
esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del
Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle
relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di
servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di
servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e
domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i
di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo
già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a.i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni
assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione
l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal
ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b.i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad
informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via
G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
d.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e
le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali
vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli
senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai
reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
• accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il
FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di
controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano
nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio perito, mentre le spese del
terzo perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
pag. 7
di 28
N
O
T
A
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
15. Mediazione obbligatoria
Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di
sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la
Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una
procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami,
è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611;
• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
LINEA STRADA LIFE STYLE
AREA RISERVATA
“In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
di Vittoria – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema
è attivo il numero verde 800.016.611”
pag. 8
di 28
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
E
X
Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi
diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve
disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che
devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di
conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura
dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati
sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali,
come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto
strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione
dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti
così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
A
R
T
LINEA STRADA LIFE STYLE
1
3
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC
(2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione
dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici
obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario
ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti
che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni
commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al
decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è
tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF.
Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali,
religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa
Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Asistencia Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per
la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e
specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di
assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
•assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori,
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
•società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per
rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
•società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi
delle vigenti disposizioni di Legge);
• ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e
reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati
strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
•organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione
consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
-
assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la
valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione
tra le imprese assicuratrici consorziate;
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche
gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati
dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi
e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per
finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di
rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di
mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in
calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste
finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi
richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati
vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella
presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla
normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
E
X
A
R
T
1
3
LINEA STRADA LIFE STYLE
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la
valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le
imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche
normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri
Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012 n. 135;
• nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi
della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via
Roberto Ferruzzi 38, 00143 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno
1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21
aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma),
INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma),
ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono
operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal
gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo
trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato
e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti,
mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche
e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di
dati.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto,
nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
pag. 9
di 28
pag. 10
di 28
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono
per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento,
cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento (9).
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti,
Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail [email protected])(10).
E
X
A
R
T
LINEA STRADA LIFE STYLE
1
3
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione
di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del
materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone
un motivo legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché
l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
Glossario
pag. 11
di 28
G
L
O
S
S
A
R
I
O
Assicurato
La persona fisica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che è Contraente della
Polizza Auto.
Assicuratore/Compagnia
La società assicuratrice, ovvero Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Assicurazione
Il presente contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il
Contraente e l’Assicurato.
Beneficiario
Il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Cassa Integrazione Guadagni
La procedura prevista dalla Legge n. 164 del 20/5/1975 e da successive modifiche ed
integrazioni e da regolamenti attuativi, circolari o decreti, nonché dalle specifiche leggi
relative a particolari settori produttivi (es. edilizia), con cui viene disposta un’integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in situazione di difficoltà
temporanea, ristrutturazione, riorganizzazione, procedure concorsuali, etc., nonché la
c.d. Cassa integrazione in deroga, prevista dalle Leggi 2/2009, 5/2009 e successive
modifiche, proroghe ed integrazioni.
Cessazione dell’attività
La cessazione - causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa
dell’Assicurato, che determini a suo carico un’Invalidità Permanente di grado pari o
superiore a 45 punti percentuali - dell’attività di Lavoratore Autonomo/Libero
Professionista mediante chiusura della posizione IVA (partita IVA) o chiusura dell’impresa
di cui l’Assicurato sia socio amministratore (con esclusione dei soli soci di capitale),
esclusa la vendita dell’impresa a terzi.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l’Assicuratore.
Contratto
Il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione stipulata e
regola i rapporti fra le Parti.
Evento Assicurato
La Perdita involontaria d’impiego, l’Interruzione involontaria del progetto o la Cessazione
dell’attività, come definiti nel presente Glossario, che determinino, al verificarsi della
scadenza del Premio o della rata di Premio della Polizza Auto o della Tassa
Automobilistica, l’insorgenza di un Sinistro.
LINEA STRADA LIFE STYLE
Indennizzo / Prestazione / Rimborso
La somma corrisposta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro in base alle
condizioni di assicurazione.
pag. 12
di 28
G
L
O
S
S
A
R
I
O
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche
oggettivamente constatabili e che abbia come conseguenza l’Invalidità Permanente.
Interruzione involontaria del progetto
La cessazione dal contratto a progetto causata alternativamente da:
- cause indipendenti dalla volontà del Lavoratore a Progetto e comunque non imputabili
a sua colpa o responsabilità;
- sopravvenienza in capo a questi di un Infortunio o di una Malattia improvvisa, come
definiti nel presente Glossario, che generi un’Invalidità Permanente di grado pari o
superiore a 45 punti percentuali e che gli impedisca di continuare l’attività lavorativa e
di portare a termine il progetto.
Invalidità Permanente
Perdita irreversibile, anatomica o funzionale, dell’uso di un organo o di un arto che
determini la riduzione, totale o parziale, della capacità generica di svolgere un’attività
lavorativa, graduabile in base ad una tabella di riduzione di capacità fisica.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di
vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore a Progetto
La persona fisica che abbia un contratto di collaborazione a progetto ai sensi del D. Lgs
276/2003 e successive modifiche ed integrazioni con durata residua di almeno 1 anno
alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
LINEA STRADA LIFE STYLE
Lavoratore Autonomo/Libero Professionista
La persona fisica che sia titolare di partita IVA da almeno 2 (due) anni e abbia
presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione
relativa almeno all’anno precedente, che escluda la percezione di reddito da Lavoro
Dipendente (così come indicato nelle definizioni successive) e che comporti denuncia di
almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario); 53 (redditi di lavoro
autonomo); 55 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza, le
attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.
Ovvero la persona fisica che sia socio amministratore (ad esclusione dei soci solo di
capitale) che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
una dichiarazione relativa almeno all’ anno precedente, che escluda la percezione di
reddito da Lavoro Dipendente (così come indicato nelle definizioni successive) e che
comporti denuncia del reddito definito all’articolo 55 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e continui a svolgere al momento della
sottoscrizione della presente Polizza, le attività, o una delle attività, generative dei redditi
di cui sopra.
Lavoratore Dipendente
Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato e Lavoratore Dipendente a Tempo
Indeterminato, come definiti nel presente Glossario.
Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato
Il prestatore di lavoro subordinato come definito dall’art. 2094 e ss e 2129 del Codice
Civile, che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi
categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, in base ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno
1 anno dopo la data di decorrenza dell’Assicurazione, per cui il lavoratore abbia
superato con esito positivo il periodo di prova.
Sono considerati altresì Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato coloro che godono di
redditi di cui all’art. 50,comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettera a) soci lavoratori di
Cooperative, in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
che abbia scadenza almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell’Assicurazione,
per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.
pag. 13
di 28
G
L
O
S
S
A
R
I
O
Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato
Il prestatore di lavoro subordinato come definito dall’art. 2094 e ss e 2129 del Codice
Civile che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi
categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, in base ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia
superato con esito positivo il periodo di prova.
Sono considerati altresì Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato coloro che godono
di redditi di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettera a) soci lavoratori di
Cooperative, in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.
Massimale
Somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste in
Polizza.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa
Malattia imprevista ed imprevedibile di cui l’Assicurato non era a conoscenza al momento
di decorrenza dell’Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure
improvvisa, di un precedente stato morboso o di una preesistente situazione patologica
nota all’Assicurato.
Mobilità
Procedura prevista dalla L. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni che garantisce,
a determinate condizioni, un sostegno economico ai Lavoratori Dipendenti che abbiano
perso il posto di lavoro e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione.
Perdita involontaria d’impiego
La perdita, indipendente dalla propria volontà o colpa, da parte dell’Assicurato dello stato
di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di
procedura di licenziamento collettivo, ivi inclusa la procedura di mobilità, o di cessazione
dell’attività da parte del datore di lavoro, che generi lo stato di disoccupazione.
LINEA STRADA LIFE STYLE
Polizza Auto
Il contratto di assicurazione costituito dalla copertura della responsabilità civile da
circolazione dei veicoli a motore (RCA) ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private) e sue successive modifiche, ed eventuali ulteriori coperture
accessorie relative al veicolo (SEZIONE DANNI/ASSISTENZA) e/o al conducente
(SEZIONE PERSONA), sottoscritto dall’Assicurato con la Compagnia in qualità di
Contraente.
pag. 14
di 28
G
L
O
S
S
A
R
I
O
Premio
La somma di denaro, comprensiva di imposte ed eventuali commissioni all’Intermediario
di Assicurazione, dovuta all’Assicuratore dal Contraente quale corrispettivo per la
copertura assicurativa prestata.
Sinistro
Evento dannoso, per cui è prestata l’Assicurazione e al cui verificarsi viene corrisposto
l’Indennizzo; in particolare, la scadenza del Premio o della rata di Premio della Polizza
Auto relativi all’anno successivo alla data in cui si è verificato l’Evento Assicurato ovvero la
scadenza dell’annualità o della rata infra-annuale della Tassa Automobilistica relativa
all’anno successivo alla data in cui si è verificato l’Evento Assicurato.
Stato Occupazionale
Lo stato lavorativo dell’Assicurato risultante dal certificato rilasciato dal Centro per
l’Impiego che attesta la situazione lavorativa dell’Assicurato alla data del Sinistro.
Struttura Liquidativa
La struttura di Mapfre Asistencia S.A., con sede legale in via San Martino, n° 7, 20122,
Milano (MI) e sede operativa in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di
specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia alla gestione e liquidazione
dei Sinistri, curando il contatto e il rapporto con l’Assicurato.
LINEA STRADA LIFE STYLE
Tassa Automobilistica
Detta anche “bollo auto”, è la tassa di possesso sui veicoli iscritti al Pubblico Registro
Automobilistico, prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modifiche, il cui
versamento è attualmente in favore delle Regioni.
Condizioni Generali di Assicurazione
pag. 15
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
Articolo 1 - Oggetto della Polizza
• Garanzia rimborso Premio Polizza Auto
La Compagnia si impegna a riconoscere all’Assicurato un Indennizzo corrispondente al
Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali, per uno e un solo veicolo, relativo/e
alla Polizza Auto da questi sottoscritta con la Compagnia, per l’anno successivo a
quello in cui si è verificato uno dei seguenti Eventi Assicurati:
• per Lavoratori Dipendenti: Perdita involontaria d’impiego;
• per Lavoratori a Progetto: Interruzione involontaria del progetto;
• per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti: Cessazione dell’attività,
causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, che generi
un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali.
alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza, con particolare ma non
esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6 “Prestazione assicurativa”, 7
“Massimali” e 8 “Esclusioni”.
G
E
N
E
R
A
L
I
• Garanzia rimborso Tassa Automobilistica
La Compagnia si impegna a riconoscere all’Assicurato un Indennizzo corrispondente
all’annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica relativa/e al veicolo
assicurato con la Polizza Auto per l’anno successivo a quello in cui si è verificato uno
dei seguenti Eventi Assicurati:
• per Lavoratori Dipendenti: Perdita involontaria d’impiego;
• per Lavoratori a Progetto: Interruzione involontaria del progetto;
• per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti: Cessazione dell’attività,
causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, che generi un
Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali.
alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza, con particolare ma non
esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6 “Prestazione assicurativa”, 7
“Massimali” e 8 “Esclusioni”.
L’Assicuratore corrisponderà un Indennizzo per l’annualità successiva alla vigenza della
presente Assicurazione pari:
1)al Premio della Polizza Auto (Life Style Pacchetto Base);
2)al Premio della Polizza Auto ealla Tassa Automobilistica (Life Style Pacchetto Plus)
per come specificato al successivo art. 6 “Prestazione assicurativa”.
Articolo 2 - Formalità di ammissione all’Assicurazione
L’Assicurazione è riservata a coloro i quali siano contraenti di una Polizza Auto con la
Compagnia, sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione della presente Polizza.
Sono ammesse all’Assicurazione le persone fisiche di età massima di 70 anni che:
a)rivestano alternativamente la qualifica di:
- Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato;
- Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato;
- Lavoratore a Progetto;
- Lavoratore Autonomo o Libero Professionista.
LINEA STRADA LIFE STYLE
b)In relazione al punto (a) che precede:
- se Lavoratori Dipendenti, non siano stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni
nei 12 mesi antecedenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione per un periodo, anche
frazionato, pari o superiore a 90 giorni complessivi;
- se Lavoratori a Progetto, o Lavoratori Autonomi, o Liberi Professionisti, non abbiano
pag. 16
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
subito malattie invalidanti o Infortuni, antecedenti alla sottoscrizione
dell’Assicurazione, che abbiano determinato a loro carico postumi di Invalidità
Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
c)al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione abbiano stipulato, in qualità
di Contraenti, con la Compagnia una Polizza Auto.
L’Assicurato, pertanto, con la sottoscrizione della presente Assicurazione, dichiara:
- se Lavoratore a Progetto, o Lavoratore Autonomo, o Libero Professionista, di non
aver subito Malattie invalidanti o Infortuni, antecedenti alla sottoscrizione
dell’Assicurazione, che abbiano determinato a suo carico postumi di Invalidità
Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
- se Lavoratore Dipendente, di non essere stato collocato in Cassa Integrazione
Guadagni nei 12 mesi antecedenti alla sottoscrizione per un periodo, anche
frazionato, superiore a 3 mesi complessivi.
G
E
N
E
R
A
L
I
Articolo 3 - Decorrenza e cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il Premio è stato
pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a
partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 (dodici) mesi.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:
a)in caso di cessazione per qualsiasi causa della Polizza Auto, senza suo rinnovo o
sostituzione con la Compagnia;
b)in caso di nuova occupazione dell’Assicurato Lavoratore Dipendente, a seguito di
Perdita Involontaria d’impiego, o dell’Assicurato Lavoratore a Progetto a seguito di
Interruzione involontaria del Progetto.
La copertura assicurativa coprirà gli Eventi Assicurati che si siano verificati nel corso della
durata contrattuale per il pagamento della/e prestazione/i, così per come disciplinate al
successivo art. 6, ed entro i limiti del Massimale di cui all’art. 7.
Articolo 4 - Diritto di recesso
Dopo ogni denuncia di Sinistro successiva al primo Sinistro e fino al 60° giorno dal
pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, le Parti hanno facoltà di
recedere dal contratto, inviando comunicazione all’altra Parte mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all’art. 13
“Comunicazioni – Elezione di domicilio”.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle
ore 24.00 del 30° giorno dalla data della raccomandata di comunicazione di recesso e la
restituzione al Contraente del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di
Premio per la quale la copertura non ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni
successivi alla predetta data di ricevimento.
LINEA STRADA LIFE STYLE
Articolo 5 - Momento di cessazione dell’Assicurazione
In caso di cessazione (art. 3 “Decorrenza e Cessazione dell’Assicurazione”) e/o recesso
(art. 4 “Diritto di recesso”) dell’Assicurazione, la copertura assicurativa cesserà
rispettivamente dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della copertura o dalle ore 24.00
del giorno di ricezione da parte dell’Assicuratore della comunicazione del recesso o della
disdetta o mancato rinnovo della Polizza Auto o comunque dalla data dello storno
contrattuale, da parte della Compagnia, dello stesso, per mancato incasso.
Articolo 6 - Prestazione assicurativa
Life Style Pacchetto Base
pag. 17
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
• Garanzia rimborso Premio Polizza Auto
L’Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari
al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali della Polizza Auto, da lui
sottoscritta con la Compagnia, da riconoscere alla stessa per l’annualità successiva
alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativo/e ad un periodo massimo
di copertura assicurativa Polizza Auto di 12 mesi nei limiti del Massimale di cui all’art. 7.
Life Style Pacchetto PLUS
• Garanzia rimborso Premio Polizza Auto
L’Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari
al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali della Polizza Auto, da lui
sottoscritta con la Compagnia, da riconoscere alla stessa per l’annualità successiva
alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativo/e ad un periodo massimo
di copertura assicurativa Polizza Auto di 12 mesi nei limiti del Massimale di cui all’art. 7;
G
E
N
E
R
A
L
I
• Garanzia rimborso Tassa Automobilistica
L’Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari
all’annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica, per il rinnovo
successivo alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativa/e ad un
periodo massimo d’imposta di 12 mesi, nei limiti del Massimale di cui all’art. 7.
Liquidazione del sinistro (valida per entrambe le forme)
La liquidazione del Sinistro sarà subordinata al verificarsi delle seguenti situazioni:
A) perdita dell’attività lavorativa alternativamente per:
A1) PERDITA INVOLONTARIA D’IMPIEGO
Prestazione riservata a Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato e Lavoratori
Dipendenti a Tempo Determinato. Qualora, durante il periodo di efficacia della
copertura, l’Assicurato:
- abbia cessato il rapporto di lavoro in qualità di Lavoratore Dipendente a seguito di
Perdita involontaria d’impiego e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi
altra attività lavorativa retribuita;
- sia iscritto presso un Centro per l’Impiego di cui al D.Lgs. 469/1997 con
conseguente status di disoccupazione;
- non rifiuti immotivatamente e irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
A2) INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO
Prestazione riservata a Lavoratori a Progetto. Qualora, durante il periodo di efficacia
della copertura, l’Assicurato:
- abbia cessato la sua attività di Lavoratore a Progetto a seguito di Interruzione
involontaria del progetto;
- sia iscritto presso un Centro per l’Impiego di cui al D.Lgs. 469/1997 con
conseguente status di disoccupazione;
- non rifiuti immotivatamente e irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
LINEA STRADA LIFE STYLE
A3) CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Prestazione riservata a Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti. Nel caso in cui,
a causa e a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa dell’Assicurato, che determini a
suo carico un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali,
l’Assicurato non possa continuare ad esercitare l’attività lavorativa con conseguente
Cessazione dell’attività.
pag. 18
di 28
B) il Sinistro non rientri nelle successive esclusioni di cui all’ Art. 8.
L’Indennizzo, per il cui pagamento l’Assicurato denunci il Sinistro, sarà corrisposto
dall’Assicuratore entro il limite del Massimale di Polizza.
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l’Assicuratore non è tenuto a
fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14 “Dichiarazioni relative alle circostanze di
rischio” e 15 “Altre assicurazioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Articolo 7 - Massimali
L’Assicurazione prevede i seguenti Massimali:
- per la Garanzia rimborso Premio Polizza Auto: Massimale, generale e indipendente
dall’ammontare del Premio della Polizza Auto di Euro 500,00 (cinquecento) (imposte
incluse), per evento e per anno assicurativo;
- per la Garanzia rimborso Tassa Automobilistica: Massimale, generale e
indipendente dall’ammontare della Tassa Automobilistica di Euro 250,00
(duecentocinquanta) (imposte incluse), per evento e per anno assicurativo.
G
E
N
E
R
A
L
I
L’Indennizzo complessivamente riconosciuto dall’Assicurazione comprenderà un periodo
massimo di 12 mesi di copertura assicurativa sulla Polizza Auto e di 12 mesi sulla Tassa
Automobilistica.
LINEA STRADA LIFE STYLE
Articolo 8 - Esclusioni
• Esclusioni valide per entrambe le garanzie
La Prestazione in caso di Perdita involontaria d’impiego non è dovuta qualora:
- al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato non presti la propria
attività lavorativa come Lavoratore Dipendente o come socio lavoratore subordinato
di una cooperativa con avvenuto superamento con esito positivo del periodo di
prova o, in caso di contratto a tempo determinato, il contratto non scada almeno 1
anno dopo la data di decorrenza dell’Assicurazione;
- l’Assicurato non sia iscritto ai Centri per l’Impiego con lo status di disoccupato in
Italia, comprovato da certificato, la cui data di emissione non sia antecedente a 30
giorni prima della data del Sinistro;
- l’Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non
avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- la perdita d’impiego avvenga per qualsiasi causa nel corso del periodo di prova
previsto contrattualmente e/o dal CCNL di riferimento;
- la perdita d’impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo o per causa comunque addebitabile a colpa, responsabilità o
volontà dell’Assicurato;
- la perdita d’impiego sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di
risoluzione del rapporto di lavoro consensuale o a seguito di processi di
riorganizzazione aziendale, in base ai quali sono previsti trattamenti economici
accompagnatori alla quiescenza o in generale all’uscita;
- la perdita d’impiego sia un evento programmato in base alla natura di rapporto a
tempo determinato del contratto di lavoro, del carattere stagionale e/o temporaneo
di esso o dell’apposizione al contratto di un termine in forza della specificità del
contratto di lavoro;
- alla data di decorrenza dell’Assicurazione l’Assicurato era a conoscenza della
prossima Perdita Involontaria dell’impiego, o comunque gli erano note circostanze
che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- la Perdita involontaria d’impiego sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni
vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere,
nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
G
E
N
E
R
A
L
I
LINEA STRADA LIFE STYLE
La Prestazione in caso di Interruzione involontaria del progetto non è dovuta
qualora:
- al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato non avesse in corso
un contratto a progetto con durata residua di almeno 1 anno alla data di decorrenza
dell’Assicurazione;
- fatto salvo il caso di Invalidità Permanente che impedisca l’attività lavorativa,
l’Assicurato non sia iscritto ai Centri per l’Impiego con lo status di disoccupato in
Italia, comprovato da certificato la cui data di emissione non sia antecedente a 30
giorni prima della data del Sinistro;
- l’Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò
non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- l’interruzione del progetto sia conseguenza di una scelta volontaria del Lavoratore a
Progetto o comunque sia imputabile a sua colpa e responsabilità in genere;
- l’interruzione del progetto sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento
o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- l’interruzione del progetto sia un evento programmato in base alla natura di rapporto
a tempo determinato del contratto a progetto, quale la scadenza dello stesso o la
conclusione per completamento del progetto assegnato o per impossibilità di
compierlo;
- alla data di decorrenza dell’Assicurazione l’Assicurato era a conoscenza della
prossima Interruzione involontaria del progetto, o comunque gli erano note
circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe
verificato;
- l’interruzione del progetto sia conseguenza diretta di Infortunio, Malattia,
malformazioni che abbiano avuto origine anteriormente alla stipula
dell’Assicurazione;
- al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato avesse una
percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
- l’Invalidità Permanente che abbia determinato la Perdita d’Impiego sia la
conseguenza di:
a) a)mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere;
b) suicidio (tentato o di fatto) o esposizione intenzionale a pericoli;
c) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del
paracadutismo;
e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti,
allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico;
f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno
nucleare o chimico;
g) vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato vi abbia preso parte attiva;
h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe
d’aria, uragani;
i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali
o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno
ambientale;
k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni
pag. 19
di 28
pag. 20
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
LINEA STRADA LIFE STYLE
G
E
N
E
R
A
L
I
di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche,
esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue
componenti;
l) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in
gare, competizioni e relative prove;
m)pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a
titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme,
speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci
alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico,
zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.;
n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma
professionale;
- l’Interruzione involontaria del progetto sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni
vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere,
nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.
La Prestazione in caso di Cessazione dell’attività non è dovuta se:
- al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato non ha prestato la
propria attività o non ha prodotto reddito di lavoratore Automono o Libero
Professionista in modo continuativo per 2 anni, nei modi e nei termini di cui definiti in
Glossario per la categoria;
- la Cessazione dell’attività e la chiusura della Partita IVA siano conseguenza diretta di
Infortunio, Malattia, malformazioni che abbiano avuto origine anteriormente alla
stipula dell’Assicurazione;
- al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato avesse una
percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
- la cessazione dell’attività lavorativa in corso sia volontaria e senza oggettivo motivo;
- la cessazione dell’attività sia la conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- la cessazione dell’attività sia dovuta a vendita dell’impresa a terzi;
- l’Invalidità Permanente che abbia determinato la Cessazione dell’attività sia la
conseguenza di:
a) a)mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere;
b) suicidio (tentato) o esposizione intenzionale a pericoli;
c) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del
paracadutismo;
e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti,
allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico;
f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno
nucleare o chimico;
g) vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato vi abbia preso parte attiva;
h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe
d’aria, uragani;
i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali
o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno
ambientale;
k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni
di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche,
esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue
componenti;
l) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in
gare, competizioni e relative prove;
m)pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a
titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme,
speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci
alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico,
zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.;
n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma
professionale;
- la Cessazione dell’attività sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni
causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, atti di
terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.
pag. 21
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
G
E
N
E
R
A
L
I
• Esclusioni valide per la Garanzia rimborso Tassa Automobilistica:
La Prestazione non è dovuta per:
- la Tassa Automobilistica relativa a un veicolo diverso da quello assicurato dalla
Polizza Auto coperto dalla Garanzia rimborso Premio Polizza Auto;
- interessi di mora, penali per ritardato pagamento e sanzioni in genere;
- annualità della Tassa Automobilistica arretrate insolute e relativi interessi di mora e
sanzioni.
Articolo 9 - Beneficiario della Prestazione
Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l’Assicurato.
Articolo 10 - Premio dell’Assicurazione
La prima rata del Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate
successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze
emesse dalla Compagnia, che devono riportare la data del pagamento e recare la firma
della persona autorizzata a riscuotere il Premio stesso. Il pagamento deve essere
eseguito presso l’agenzia a cui è assegnato il contratto di Assicurazione (art. 1188 del
Codice Civile), o presso la sede della Compagnia. Salvo diversa specifica pattuizione, il
Premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. In caso di Sinistro il
Premio è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più
rate. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio, l’Assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste
nella misura del 2,5%.
Articolo 11 - Modalità di denuncia del Sinistro
La Compagnia, per la gestione dei Sinistri relativi all’Assicurazione, si avvale della
Struttura Liquidativa di Mapfre Asistencia S.A.
L’Assicurato deve comunicare la data dell’Evento Assicurato e la causa che lo ha
determinato.
LINEA STRADA LIFE STYLE
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve denunciare lo stesso alla Struttura Liquidativa entro
la data di scadenza del Premio della Polizza Auto, o della Tassa Automobilistica,
telefonando:
al numero verde 800 955 536
oppure, dall’estero, al numero +39 015 5829805
in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00, esclusi i
giorni festivi.
pag. 22
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
Alter nativamente l’Assicurato può inviare una e-mail all’indirizzo
[email protected], comunicando con precisione:
- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Descrizione dell’Evento Assicurato, data di accadimento e causa;
- Recapito telefonico al quale può essere ricontattato dalla Struttura Liquidativa.
Il diritto alla Prestazione decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Liquidativa, per denunciare il verificarsi dell’Evento Assicurato, entro i termini
richiesti.
Successivamente l’Assicurato deve inviare la richiesta di liquidazione e la
documentazione di cui all’art. 12 “Liquidazione dell’Indennizzo” a mezzo di raccomandata
R.R. al seguente indirizzo:
Mapfre Asistencia S.A
Ufficio liquidazione
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)
eventualmente anticipata
via mail all’indirizzo [email protected]
via Fax al numero +39 015 2559609
G
E
N
E
R
A
L
I
Ai sensi dell’art, 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso
all’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., la perdita
o la riduzione del diritto alla Prestazione.
Articolo 12 - Liquidazione dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della
documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro
stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell’Assicurato, della
quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento. In caso di frazionamento del
Premio in più rate infra-annuali, l’Assicurato deve inviare di volta in volta copia della
corrispondente quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento.
LINEA STRADA LIFE STYLE
• Garanzia rimborso Premio Polizza Auto
Al ricevimento della documentazione completa, la Compagnia riconoscerà il
Rimborso, versando all’Assicurato l’importo corrispondente al singolo Premio (in caso
di frazionamento annuale) o rate di premio (in caso di frazionamento diverso
dall’annuale) versato/e per la stipula della Polizza Auto emessa, relativa all’annualità
successiva rispetto all’accadimento dell’Evento Assicurato, fino alla concorrenza del
Massimale, a seguito di presentazione da parte dell’Assicurato di copia della/e
relativa/e quietanza/e di Premio da lui stesso pagata/e ed anticipata/e all’Assicuratore.
La Compagnia potrà disporre controlli per la verifica dell’avvenuto pagamento del
Premio di Polizza Auto.
Il Rimborso complessivo riconosciuto dall’Assicurazione non potrà in ogni caso
comprendere Premi o rate di Premio della Polizza Auto relativi a una copertura
assicurativa superiore a 12 mesi, indipendentemente dalla rateazione, iniziale o
successiva a variazioni effettuate dall’Assicurato in sede di rinnovo annuale della
Polizza Auto stessa.
In caso di Sinistro da Perdita Involontaria d’impiego, l’Assicurato deve fornire
all’Assicuratore la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i Lavoratori
Dipendenti a Tempo Indeterminato;
- copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la
cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della
data del Sinistro;
- copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata
dalla Compagnia a conferma dell’avvenuto incasso
(In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni
volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata).
pag. 23
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
G
E
N
E
R
A
L
I
In caso di Sinistro da Interruzione involontaria del progetto, l’Assicurato deve fornire
all’Assicuratore la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia dell’ultima busta paga o documento equipollente;
- copia del contratto di lavoro;
- copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la
cessazione del contratto a progetto;
- copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della
data del Sinistro;
- documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione
medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione
dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata
dalla Compagnia a conferma dell’avvenuto incasso.
(In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni
volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata).
LINEA STRADA LIFE STYLE
In caso di Sinistro da Cessazione dell’attività, l’Assicurato, deve fornire
all’Assicuratore la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica
camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data
del Sinistro;
- documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta
individuale;
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) relativa all’anno precedente nel caso in cui l’Assicurato sia
socio amministratore;
- documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione
medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione
pag. 24
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata
dalla Compagnia a conferma dell’avvenuto incasso
(In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni
volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata).
• Garanzia rimborso Tassa Automobilistica
Al ricevimento della documentazione completa, l’Assicuratore riconoscerà il Rimborso,
versando all’Assicurato l’importo corrispondente all’annualità o alle rate infra-annuali
della Tassa Automobilistica in scadenza, fino alla concorrenza del Massimale, a seguito
di presentazione da parte dell’Assicurato di copia del bollettino da lui stesso pagato ed
anticipato.
In caso di Sinistro da Perdita Involontaria d’impiego, l’Assicurato deve fornire
all’Assicuratore la seguente documentazione :
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i Lavoratori
Dipendenti a Tempo Indeterminato;
- copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la
cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della
data del Sinistro;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall’Assicurato
stesso
(In caso di frazionamento dell’annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà
essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento).
LINEA STRADA LIFE STYLE
G
E
N
E
R
A
L
I
In caso di Sinistro da Interruzione involontaria del progetto, l’Assicurato deve fornire
all’Assicuratore la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia dell’ultima busta paga o documento equipollente;
- copia del contratto di lavoro;
- copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la
cessazione del contratto a progetto;
- copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della
data del Sinistro;
- documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione
medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione
dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall’Assicurato
stesso
(In caso di frazionamento dell’annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà
essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento).
In caso di Sinistro da Cessazione dell’attività, l’Assicurato, deve fornire
all’Assicuratore la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica
camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data
del Sinistro;
- documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta
individuale;
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) relativa all’anno precedente nel caso in cui l’Assicurato sia
socio amministratore;
- documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione
medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione
dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall’Assicurato
stesso
(In caso di frazionamento dell’annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà
essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento).
pag. 25
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
G
E
N
E
R
A
L
I
L’Assicuratore si riserva il diritto di verificare direttamente l’importo e lo stato del
pagamento della Tassa Automobilistica; in caso di discrepanza tra la
documentazione inviata dall’Assicurato e quanto risultante dalla verifica,
l’Assicuratore procederà all’Indennizzo sulla base dei dati derivanti dalla questa.
Per entrambe le garanzie assicurate, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere
ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura anche a
mezzo di propri periti o consulenti fiduciari, nonché di sottoporre l’Assicurato a
visita medico legale presso proprio medico fiduciario al fine di verificare la
sussistenza dell’Invalidità Permanente e delle condizioni di ammissibilità ad
Indennizzo in genere.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, autorizzando
eventuali contatti diretti tra l’Assicuratore ed il suo ultimo datore di lavoro, i Centri per
l’Impiego ed ogni soggetto competente.
In caso di mancata presentazione da parte dell’Assicurato di tutta la
documentazione richiesta e necessaria per la liquidazione del Sinistro, nonché di
mancata collaborazione dell’Assicurato nelle operazioni di liquidazione,
l’Assicuratore non potrà provvedere all’Indennizzo.
Articolo 13 - Comunicazioni - Elezione di domicilio
LINEA STRADA LIFE STYLE
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato e del Contraente relative all’Assicurazione dovranno
essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
all’Assicuratore presso:
Vittoria Assicurazioni S.p.a. sede Via Ignazio Gardella, 2, 20149 Milano
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: servizio [email protected]
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore all’Assicurato e al Contraente saranno
indirizzate al domicilio indicato da questi ultimi al momento della sottoscrizione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno
state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono
opponibili all’altra Parte.
pag. 26
di 28
Articolo 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente
relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte
dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla
Prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,
1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la
variazione della situazione lavorativa, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare
immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 13;
in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e
1898 del Codice Civile.
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
Articolo 15 - Altre assicurazioni
G
E
N
E
R
A
L
I
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c., l’Assicurato e il Contraente devono comunicare
prontamente e per iscritto alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di
altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso
Rischio, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso
rischio, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la
decadenza dal diritto alla Prestazione.
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa
assicuratrice e specificamente alla Compagnia, secondo le modalità indicate all’art. 13,
nel termine di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza
di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall’art. 1910.
Articolo 16 - Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi o
vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’Assicurazione e dalla copertura
assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Articolo 17 - Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di
2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda
(art. 2952 del Codice Civile).
Articolo 18 - Imposte ed oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico
del Contraente.
Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge - Legge applicabile e giurisdizione
LINEA STRADA LIFE STYLE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le
controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette
esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Articolo 20 - Foro competente
Per qualunque controversia relativa all’applicazione, all’esecuzione, alla validità, alla
risoluzione oppure all’interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l’Assicuratore
e/o il Contraente e/o un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del
luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest’ultimo.
Note
pag. 27
di 28
C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I
G
E
N
E
R
A
L
I
LINEA STRADA LIFE STYLE
LINEA STRADA LIFE STYLE
pag. 28
di 28
N
O
T
E
Note
Il presente fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/05/2015
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia
20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected]
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
PB 013936MPF.0515 - LINEA STRADA - LIFE STYLE