condizioni di assicurazione life style
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condizioni di assicurazione life style
FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di Assicurazione del Ramo Danni Linea Strada Life Style Il presente Fascicolo Informativo contiene: Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Indice Nota Informativa pag. 2 Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 pag. 8 Glossario pag. 11 Condizioni Generali di Assicurazione pag. 15 pag. 1 di 28 I N D I C E LINEA STRADA LIFE STYLE pag. 2 di 28 N O T A Nota Informativa Contratto di assicurazione – Sezione Assistenza – Life Style (Reg. IVASS 35/2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. I N F O R M A T I V A Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. Informazioni sull’impresa di assicurazioni 1. Informazioni Generali Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 43 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Indirizzo PEC: [email protected] Posta elettronica: [email protected] - (n. verde 800.016611) Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R. E. A. N. 54871 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa* Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. Informazioni sul contratto LINEA STRADA LIFE STYLE Il presente contratto ha durata annuale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. “Avvertenza” Il Contraente ha facoltà di disdetta da eseguirsi a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa prevede rimborso spese in caso di perdita di impiego (verificatasi con le modalità previste all’interno delle condizioni generali di assicurazione). La coperture assicurative offerte nella Sezione guasti meccanici sono le seguenti: Life Style BASE: prevede un indennizzo corrispondente al premio annuale (o rate infrannuali) relativo ad un contratto RCA stipulato per un veicolo dell’assicurato; Life Style - PLUS: oltre alla copertura prevista dalla versione BASE, nella sua formula “plus” la garanzia prevede un indennizzo corrispondente alla tassa automobilistica del veicolo assicurato con contratto RCA (coonsiderato per il predetto indennizzo di premio). Rimandiamo, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione. La Sezione Assistenza – Life Style può essere prestata in abbinamento ad una delle Sezioni: Responsabilità civile o Danni. “Avvertenza” Sono previste limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative previste dalle Condizioni comuni “Esclusioni”. “Avvertenza” Il contratto prevede la presenza di massimale e carenze. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione “carenza”. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. pag. 3 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A Esempio: A)Richiesta indennizzo premio RCA Massimale € 500 Premio versato € 500 L’Impresa tiene a proprio carico l’intero costo B) Richiesta indennizzo premio RCA Massimale € 500 Premio versato € 1300 L’Impresa procede con indennizzo entro il massimale (€ 500). La rimanente parte resta a carico dell’Assicurato. Carenza A) carenza = 90 giorni Stipula della polizza = 01/01/2014 Data sinistro = 01/02/2014 Indennizzo non previsto B) carenza = 90 giorni Stipula della polizza = 01/01/2014 Data sinistro = 01/05/2014 Indennizzo previsto LINEA STRADA LIFE STYLE 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio “Avvertenza” Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 144 comma 2 della Legge. Tali dichiarazioni legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all’articolo alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. pag. 4 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A 5. Aggravamento e diminuzione del rischio “Avvertenza” In caso di variazione del Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. 6. Premi “Avvertenza” Il Premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Il versamento del Premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. E’ possibile provvedere al pagamento del Premio mediante: - assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica - pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. “Avvertenza” L’Impresa o l’intermediario non hanno la facoltà di prevedere specifici sconti. 7. Rivalse “Avvertenza” Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. 8. Diritto di recesso “Avvertenza” In caso di vendita a distanza il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuta con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa. 10. Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. LINEA STRADA LIFE STYLE 11. Regime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa. Tassazione del Premio Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. C. Informazioni sulle procedure liquidative, reclami e controversie relative al contratto pag. 5 di 28 12. Sinistri Liquidazione dell’indennizzo “Avvertenza” La gestione dei Sinistri della sezione Assistenza – Guasti Meccanici è affidata a Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi 66 – Verrone (BI). In caso di sinistro l’Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dal capitolo “Obblighi in caso di Sinistro” N O T A 13 . Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@ vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte); • sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. I N F O R M A T I V A Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l ’ a p p o s i t a s e z i o n e d e d i c a t a a i re c l a m i d e l s i t o i n t e r n e t d e l l ’ I m p re s a www.vittoriaassicurazioni.com. LINEA STRADA LIFE STYLE E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie. • Negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. • Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da pag. 6 di 28 N O T A LINEA STRADA LIFE STYLE I N F O R M A T I V A diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. • Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a.i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b.i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; d.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. “Avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611 • accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx. Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa 14. Arbitrato “Avvertenza” Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com pag. 7 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A 15. Mediazione obbligatoria Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. “Avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L’Amministratore Delegato Roberto Guarena LINEA STRADA LIFE STYLE AREA RISERVATA “In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Vittoria – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita IVA); - un indirizzo e-mail valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.016.611” pag. 8 di 28 I N F O R M A T I V A E X Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). A R T LINEA STRADA LIFE STYLE 1 3 1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6). 3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. 4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Asistencia Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: •assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; •società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; •società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge); • ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; •organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali: - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte. Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità. Modalità d’uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I N F O R M A T I V A E X A R T 1 3 LINEA STRADA LIFE STYLE - assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; • CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; • commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; • IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135; • nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi 38, 00143 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; • CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216; • Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; • Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); • Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM. 7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. 8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6). pag. 9 di 28 pag. 10 di 28 I N F O R M A T I V A Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell’interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail [email protected])(10). E X A R T LINEA STRADA LIFE STYLE 1 3 9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. Glossario pag. 11 di 28 G L O S S A R I O Assicurato La persona fisica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che è Contraente della Polizza Auto. Assicuratore/Compagnia La società assicuratrice, ovvero Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assicurazione Il presente contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato. Beneficiario Il soggetto che ha diritto alla Prestazione. Cassa Integrazione Guadagni La procedura prevista dalla Legge n. 164 del 20/5/1975 e da successive modifiche ed integrazioni e da regolamenti attuativi, circolari o decreti, nonché dalle specifiche leggi relative a particolari settori produttivi (es. edilizia), con cui viene disposta un’integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in situazione di difficoltà temporanea, ristrutturazione, riorganizzazione, procedure concorsuali, etc., nonché la c.d. Cassa integrazione in deroga, prevista dalle Leggi 2/2009, 5/2009 e successive modifiche, proroghe ed integrazioni. Cessazione dell’attività La cessazione - causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa dell’Assicurato, che determini a suo carico un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali - dell’attività di Lavoratore Autonomo/Libero Professionista mediante chiusura della posizione IVA (partita IVA) o chiusura dell’impresa di cui l’Assicurato sia socio amministratore (con esclusione dei soli soci di capitale), esclusa la vendita dell’impresa a terzi. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l’Assicuratore. Contratto Il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione stipulata e regola i rapporti fra le Parti. Evento Assicurato La Perdita involontaria d’impiego, l’Interruzione involontaria del progetto o la Cessazione dell’attività, come definiti nel presente Glossario, che determinino, al verificarsi della scadenza del Premio o della rata di Premio della Polizza Auto o della Tassa Automobilistica, l’insorgenza di un Sinistro. LINEA STRADA LIFE STYLE Indennizzo / Prestazione / Rimborso La somma corrisposta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro in base alle condizioni di assicurazione. pag. 12 di 28 G L O S S A R I O Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili e che abbia come conseguenza l’Invalidità Permanente. Interruzione involontaria del progetto La cessazione dal contratto a progetto causata alternativamente da: - cause indipendenti dalla volontà del Lavoratore a Progetto e comunque non imputabili a sua colpa o responsabilità; - sopravvenienza in capo a questi di un Infortunio o di una Malattia improvvisa, come definiti nel presente Glossario, che generi un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali e che gli impedisca di continuare l’attività lavorativa e di portare a termine il progetto. Invalidità Permanente Perdita irreversibile, anatomica o funzionale, dell’uso di un organo o di un arto che determini la riduzione, totale o parziale, della capacità generica di svolgere un’attività lavorativa, graduabile in base ad una tabella di riduzione di capacità fisica. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Lavoratore a Progetto La persona fisica che abbia un contratto di collaborazione a progetto ai sensi del D. Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni con durata residua di almeno 1 anno alla data di decorrenza dell’Assicurazione. LINEA STRADA LIFE STYLE Lavoratore Autonomo/Libero Professionista La persona fisica che sia titolare di partita IVA da almeno 2 (due) anni e abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa almeno all’anno precedente, che escluda la percezione di reddito da Lavoro Dipendente (così come indicato nelle definizioni successive) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario); 53 (redditi di lavoro autonomo); 55 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza, le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Ovvero la persona fisica che sia socio amministratore (ad esclusione dei soci solo di capitale) che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa almeno all’ anno precedente, che escluda la percezione di reddito da Lavoro Dipendente (così come indicato nelle definizioni successive) e che comporti denuncia del reddito definito all’articolo 55 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza, le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Lavoratore Dipendente Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato e Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato, come definiti nel presente Glossario. Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato Il prestatore di lavoro subordinato come definito dall’art. 2094 e ss e 2129 del Codice Civile, che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell’Assicurazione, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova. Sono considerati altresì Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato coloro che godono di redditi di cui all’art. 50,comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettera a) soci lavoratori di Cooperative, in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell’Assicurazione, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova. pag. 13 di 28 G L O S S A R I O Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato Il prestatore di lavoro subordinato come definito dall’art. 2094 e ss e 2129 del Codice Civile che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova. Sono considerati altresì Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato coloro che godono di redditi di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettera a) soci lavoratori di Cooperative, in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova. Massimale Somma fino alla cui concorrenza l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia improvvisa Malattia imprevista ed imprevedibile di cui l’Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell’Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso o di una preesistente situazione patologica nota all’Assicurato. Mobilità Procedura prevista dalla L. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni che garantisce, a determinate condizioni, un sostegno economico ai Lavoratori Dipendenti che abbiano perso il posto di lavoro e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. Perdita involontaria d’impiego La perdita, indipendente dalla propria volontà o colpa, da parte dell’Assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di procedura di licenziamento collettivo, ivi inclusa la procedura di mobilità, o di cessazione dell’attività da parte del datore di lavoro, che generi lo stato di disoccupazione. LINEA STRADA LIFE STYLE Polizza Auto Il contratto di assicurazione costituito dalla copertura della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore (RCA) ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e sue successive modifiche, ed eventuali ulteriori coperture accessorie relative al veicolo (SEZIONE DANNI/ASSISTENZA) e/o al conducente (SEZIONE PERSONA), sottoscritto dall’Assicurato con la Compagnia in qualità di Contraente. pag. 14 di 28 G L O S S A R I O Premio La somma di denaro, comprensiva di imposte ed eventuali commissioni all’Intermediario di Assicurazione, dovuta all’Assicuratore dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata. Sinistro Evento dannoso, per cui è prestata l’Assicurazione e al cui verificarsi viene corrisposto l’Indennizzo; in particolare, la scadenza del Premio o della rata di Premio della Polizza Auto relativi all’anno successivo alla data in cui si è verificato l’Evento Assicurato ovvero la scadenza dell’annualità o della rata infra-annuale della Tassa Automobilistica relativa all’anno successivo alla data in cui si è verificato l’Evento Assicurato. Stato Occupazionale Lo stato lavorativo dell’Assicurato risultante dal certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego che attesta la situazione lavorativa dell’Assicurato alla data del Sinistro. Struttura Liquidativa La struttura di Mapfre Asistencia S.A., con sede legale in via San Martino, n° 7, 20122, Milano (MI) e sede operativa in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia alla gestione e liquidazione dei Sinistri, curando il contatto e il rapporto con l’Assicurato. LINEA STRADA LIFE STYLE Tassa Automobilistica Detta anche “bollo auto”, è la tassa di possesso sui veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modifiche, il cui versamento è attualmente in favore delle Regioni. Condizioni Generali di Assicurazione pag. 15 di 28 C O N D I Z I O N I Articolo 1 - Oggetto della Polizza • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto La Compagnia si impegna a riconoscere all’Assicurato un Indennizzo corrispondente al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali, per uno e un solo veicolo, relativo/e alla Polizza Auto da questi sottoscritta con la Compagnia, per l’anno successivo a quello in cui si è verificato uno dei seguenti Eventi Assicurati: • per Lavoratori Dipendenti: Perdita involontaria d’impiego; • per Lavoratori a Progetto: Interruzione involontaria del progetto; • per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti: Cessazione dell’attività, causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, che generi un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali. alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6 “Prestazione assicurativa”, 7 “Massimali” e 8 “Esclusioni”. G E N E R A L I • Garanzia rimborso Tassa Automobilistica La Compagnia si impegna a riconoscere all’Assicurato un Indennizzo corrispondente all’annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica relativa/e al veicolo assicurato con la Polizza Auto per l’anno successivo a quello in cui si è verificato uno dei seguenti Eventi Assicurati: • per Lavoratori Dipendenti: Perdita involontaria d’impiego; • per Lavoratori a Progetto: Interruzione involontaria del progetto; • per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti: Cessazione dell’attività, causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, che generi un Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali. alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6 “Prestazione assicurativa”, 7 “Massimali” e 8 “Esclusioni”. L’Assicuratore corrisponderà un Indennizzo per l’annualità successiva alla vigenza della presente Assicurazione pari: 1)al Premio della Polizza Auto (Life Style Pacchetto Base); 2)al Premio della Polizza Auto ealla Tassa Automobilistica (Life Style Pacchetto Plus) per come specificato al successivo art. 6 “Prestazione assicurativa”. Articolo 2 - Formalità di ammissione all’Assicurazione L’Assicurazione è riservata a coloro i quali siano contraenti di una Polizza Auto con la Compagnia, sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione della presente Polizza. Sono ammesse all’Assicurazione le persone fisiche di età massima di 70 anni che: a)rivestano alternativamente la qualifica di: - Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato; - Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato; - Lavoratore a Progetto; - Lavoratore Autonomo o Libero Professionista. LINEA STRADA LIFE STYLE b)In relazione al punto (a) che precede: - se Lavoratori Dipendenti, non siano stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi antecedenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione per un periodo, anche frazionato, pari o superiore a 90 giorni complessivi; - se Lavoratori a Progetto, o Lavoratori Autonomi, o Liberi Professionisti, non abbiano pag. 16 di 28 C O N D I Z I O N I subito malattie invalidanti o Infortuni, antecedenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione, che abbiano determinato a loro carico postumi di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali; c)al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione abbiano stipulato, in qualità di Contraenti, con la Compagnia una Polizza Auto. L’Assicurato, pertanto, con la sottoscrizione della presente Assicurazione, dichiara: - se Lavoratore a Progetto, o Lavoratore Autonomo, o Libero Professionista, di non aver subito Malattie invalidanti o Infortuni, antecedenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione, che abbiano determinato a suo carico postumi di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali; - se Lavoratore Dipendente, di non essere stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi antecedenti alla sottoscrizione per un periodo, anche frazionato, superiore a 3 mesi complessivi. G E N E R A L I Articolo 3 - Decorrenza e cessazione dell’Assicurazione L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 (dodici) mesi. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente: a)in caso di cessazione per qualsiasi causa della Polizza Auto, senza suo rinnovo o sostituzione con la Compagnia; b)in caso di nuova occupazione dell’Assicurato Lavoratore Dipendente, a seguito di Perdita Involontaria d’impiego, o dell’Assicurato Lavoratore a Progetto a seguito di Interruzione involontaria del Progetto. La copertura assicurativa coprirà gli Eventi Assicurati che si siano verificati nel corso della durata contrattuale per il pagamento della/e prestazione/i, così per come disciplinate al successivo art. 6, ed entro i limiti del Massimale di cui all’art. 7. Articolo 4 - Diritto di recesso Dopo ogni denuncia di Sinistro successiva al primo Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto, inviando comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all’art. 13 “Comunicazioni – Elezione di domicilio”. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del 30° giorno dalla data della raccomandata di comunicazione di recesso e la restituzione al Contraente del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura non ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di ricevimento. LINEA STRADA LIFE STYLE Articolo 5 - Momento di cessazione dell’Assicurazione In caso di cessazione (art. 3 “Decorrenza e Cessazione dell’Assicurazione”) e/o recesso (art. 4 “Diritto di recesso”) dell’Assicurazione, la copertura assicurativa cesserà rispettivamente dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della copertura o dalle ore 24.00 del giorno di ricezione da parte dell’Assicuratore della comunicazione del recesso o della disdetta o mancato rinnovo della Polizza Auto o comunque dalla data dello storno contrattuale, da parte della Compagnia, dello stesso, per mancato incasso. Articolo 6 - Prestazione assicurativa Life Style Pacchetto Base pag. 17 di 28 C O N D I Z I O N I • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto L’Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali della Polizza Auto, da lui sottoscritta con la Compagnia, da riconoscere alla stessa per l’annualità successiva alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativo/e ad un periodo massimo di copertura assicurativa Polizza Auto di 12 mesi nei limiti del Massimale di cui all’art. 7. Life Style Pacchetto PLUS • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto L’Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali della Polizza Auto, da lui sottoscritta con la Compagnia, da riconoscere alla stessa per l’annualità successiva alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativo/e ad un periodo massimo di copertura assicurativa Polizza Auto di 12 mesi nei limiti del Massimale di cui all’art. 7; G E N E R A L I • Garanzia rimborso Tassa Automobilistica L’Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari all’annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica, per il rinnovo successivo alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativa/e ad un periodo massimo d’imposta di 12 mesi, nei limiti del Massimale di cui all’art. 7. Liquidazione del sinistro (valida per entrambe le forme) La liquidazione del Sinistro sarà subordinata al verificarsi delle seguenti situazioni: A) perdita dell’attività lavorativa alternativamente per: A1) PERDITA INVOLONTARIA D’IMPIEGO Prestazione riservata a Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato e Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato. Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura, l’Assicurato: - abbia cessato il rapporto di lavoro in qualità di Lavoratore Dipendente a seguito di Perdita involontaria d’impiego e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa retribuita; - sia iscritto presso un Centro per l’Impiego di cui al D.Lgs. 469/1997 con conseguente status di disoccupazione; - non rifiuti immotivatamente e irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. A2) INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO Prestazione riservata a Lavoratori a Progetto. Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura, l’Assicurato: - abbia cessato la sua attività di Lavoratore a Progetto a seguito di Interruzione involontaria del progetto; - sia iscritto presso un Centro per l’Impiego di cui al D.Lgs. 469/1997 con conseguente status di disoccupazione; - non rifiuti immotivatamente e irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. LINEA STRADA LIFE STYLE A3) CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ Prestazione riservata a Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti. Nel caso in cui, a causa e a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa dell’Assicurato, che determini a suo carico un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali, l’Assicurato non possa continuare ad esercitare l’attività lavorativa con conseguente Cessazione dell’attività. pag. 18 di 28 B) il Sinistro non rientri nelle successive esclusioni di cui all’ Art. 8. L’Indennizzo, per il cui pagamento l’Assicurato denunci il Sinistro, sarà corrisposto dall’Assicuratore entro il limite del Massimale di Polizza. C O N D I Z I O N I Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l’Assicuratore non è tenuto a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14 “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio” e 15 “Altre assicurazioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione. Articolo 7 - Massimali L’Assicurazione prevede i seguenti Massimali: - per la Garanzia rimborso Premio Polizza Auto: Massimale, generale e indipendente dall’ammontare del Premio della Polizza Auto di Euro 500,00 (cinquecento) (imposte incluse), per evento e per anno assicurativo; - per la Garanzia rimborso Tassa Automobilistica: Massimale, generale e indipendente dall’ammontare della Tassa Automobilistica di Euro 250,00 (duecentocinquanta) (imposte incluse), per evento e per anno assicurativo. G E N E R A L I L’Indennizzo complessivamente riconosciuto dall’Assicurazione comprenderà un periodo massimo di 12 mesi di copertura assicurativa sulla Polizza Auto e di 12 mesi sulla Tassa Automobilistica. LINEA STRADA LIFE STYLE Articolo 8 - Esclusioni • Esclusioni valide per entrambe le garanzie La Prestazione in caso di Perdita involontaria d’impiego non è dovuta qualora: - al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato non presti la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente o come socio lavoratore subordinato di una cooperativa con avvenuto superamento con esito positivo del periodo di prova o, in caso di contratto a tempo determinato, il contratto non scada almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell’Assicurazione; - l’Assicurato non sia iscritto ai Centri per l’Impiego con lo status di disoccupato in Italia, comprovato da certificato, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - l’Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; - la perdita d’impiego avvenga per qualsiasi causa nel corso del periodo di prova previsto contrattualmente e/o dal CCNL di riferimento; - la perdita d’impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per causa comunque addebitabile a colpa, responsabilità o volontà dell’Assicurato; - la perdita d’impiego sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di risoluzione del rapporto di lavoro consensuale o a seguito di processi di riorganizzazione aziendale, in base ai quali sono previsti trattamenti economici accompagnatori alla quiescenza o in generale all’uscita; - la perdita d’impiego sia un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro, del carattere stagionale e/o temporaneo di esso o dell’apposizione al contratto di un termine in forza della specificità del contratto di lavoro; - alla data di decorrenza dell’Assicurazione l’Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita Involontaria dell’impiego, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; - la Perdita involontaria d’impiego sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I LINEA STRADA LIFE STYLE La Prestazione in caso di Interruzione involontaria del progetto non è dovuta qualora: - al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato non avesse in corso un contratto a progetto con durata residua di almeno 1 anno alla data di decorrenza dell’Assicurazione; - fatto salvo il caso di Invalidità Permanente che impedisca l’attività lavorativa, l’Assicurato non sia iscritto ai Centri per l’Impiego con lo status di disoccupato in Italia, comprovato da certificato la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - l’Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; - l’interruzione del progetto sia conseguenza di una scelta volontaria del Lavoratore a Progetto o comunque sia imputabile a sua colpa e responsabilità in genere; - l’interruzione del progetto sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; - l’interruzione del progetto sia un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto a progetto, quale la scadenza dello stesso o la conclusione per completamento del progetto assegnato o per impossibilità di compierlo; - alla data di decorrenza dell’Assicurazione l’Assicurato era a conoscenza della prossima Interruzione involontaria del progetto, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; - l’interruzione del progetto sia conseguenza diretta di Infortunio, Malattia, malformazioni che abbiano avuto origine anteriormente alla stipula dell’Assicurazione; - al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato avesse una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali; - l’Invalidità Permanente che abbia determinato la Perdita d’Impiego sia la conseguenza di: a) a)mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere; b) suicidio (tentato o di fatto) o esposizione intenzionale a pericoli; c) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso; d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del paracadutismo; e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico; f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; g) vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato vi abbia preso parte attiva; h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani; i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni pag. 19 di 28 pag. 20 di 28 C O N D I Z I O N I LINEA STRADA LIFE STYLE G E N E R A L I di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; l) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; m)pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.; n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma professionale; - l’Interruzione involontaria del progetto sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere. La Prestazione in caso di Cessazione dell’attività non è dovuta se: - al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato non ha prestato la propria attività o non ha prodotto reddito di lavoratore Automono o Libero Professionista in modo continuativo per 2 anni, nei modi e nei termini di cui definiti in Glossario per la categoria; - la Cessazione dell’attività e la chiusura della Partita IVA siano conseguenza diretta di Infortunio, Malattia, malformazioni che abbiano avuto origine anteriormente alla stipula dell’Assicurazione; - al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, l’Assicurato avesse una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali; - la cessazione dell’attività lavorativa in corso sia volontaria e senza oggettivo motivo; - la cessazione dell’attività sia la conseguenza di pensionamento o prepensionamento; - la cessazione dell’attività sia dovuta a vendita dell’impresa a terzi; - l’Invalidità Permanente che abbia determinato la Cessazione dell’attività sia la conseguenza di: a) a)mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere; b) suicidio (tentato) o esposizione intenzionale a pericoli; c) coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso; d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del paracadutismo; e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico; f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; g) vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato vi abbia preso parte attiva; h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani; i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; l) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; m)pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.; n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma professionale; - la Cessazione dell’attività sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere. pag. 21 di 28 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I • Esclusioni valide per la Garanzia rimborso Tassa Automobilistica: La Prestazione non è dovuta per: - la Tassa Automobilistica relativa a un veicolo diverso da quello assicurato dalla Polizza Auto coperto dalla Garanzia rimborso Premio Polizza Auto; - interessi di mora, penali per ritardato pagamento e sanzioni in genere; - annualità della Tassa Automobilistica arretrate insolute e relativi interessi di mora e sanzioni. Articolo 9 - Beneficiario della Prestazione Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l’Assicurato. Articolo 10 - Premio dell’Assicurazione La prima rata del Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia, che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio stesso. Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia a cui è assegnato il contratto di Assicurazione (art. 1188 del Codice Civile), o presso la sede della Compagnia. Salvo diversa specifica pattuizione, il Premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. In caso di Sinistro il Premio è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza. L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 2,5%. Articolo 11 - Modalità di denuncia del Sinistro La Compagnia, per la gestione dei Sinistri relativi all’Assicurazione, si avvale della Struttura Liquidativa di Mapfre Asistencia S.A. L’Assicurato deve comunicare la data dell’Evento Assicurato e la causa che lo ha determinato. LINEA STRADA LIFE STYLE In caso di Sinistro, l’Assicurato deve denunciare lo stesso alla Struttura Liquidativa entro la data di scadenza del Premio della Polizza Auto, o della Tassa Automobilistica, telefonando: al numero verde 800 955 536 oppure, dall’estero, al numero +39 015 5829805 in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00, esclusi i giorni festivi. pag. 22 di 28 C O N D I Z I O N I Alter nativamente l’Assicurato può inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], comunicando con precisione: - Nome e Cognome; - Numero di polizza; - Descrizione dell’Evento Assicurato, data di accadimento e causa; - Recapito telefonico al quale può essere ricontattato dalla Struttura Liquidativa. Il diritto alla Prestazione decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Liquidativa, per denunciare il verificarsi dell’Evento Assicurato, entro i termini richiesti. Successivamente l’Assicurato deve inviare la richiesta di liquidazione e la documentazione di cui all’art. 12 “Liquidazione dell’Indennizzo” a mezzo di raccomandata R.R. al seguente indirizzo: Mapfre Asistencia S.A Ufficio liquidazione Strada Trossi, 66 13871 Verrone (BI) eventualmente anticipata via mail all’indirizzo [email protected] via Fax al numero +39 015 2559609 G E N E R A L I Ai sensi dell’art, 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione. Articolo 12 - Liquidazione dell’Indennizzo L’Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell’Assicurato, della quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento. In caso di frazionamento del Premio in più rate infra-annuali, l’Assicurato deve inviare di volta in volta copia della corrispondente quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento. LINEA STRADA LIFE STYLE • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto Al ricevimento della documentazione completa, la Compagnia riconoscerà il Rimborso, versando all’Assicurato l’importo corrispondente al singolo Premio (in caso di frazionamento annuale) o rate di premio (in caso di frazionamento diverso dall’annuale) versato/e per la stipula della Polizza Auto emessa, relativa all’annualità successiva rispetto all’accadimento dell’Evento Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale, a seguito di presentazione da parte dell’Assicurato di copia della/e relativa/e quietanza/e di Premio da lui stesso pagata/e ed anticipata/e all’Assicuratore. La Compagnia potrà disporre controlli per la verifica dell’avvenuto pagamento del Premio di Polizza Auto. Il Rimborso complessivo riconosciuto dall’Assicurazione non potrà in ogni caso comprendere Premi o rate di Premio della Polizza Auto relativi a una copertura assicurativa superiore a 12 mesi, indipendentemente dalla rateazione, iniziale o successiva a variazioni effettuate dall’Assicurato in sede di rinnovo annuale della Polizza Auto stessa. In caso di Sinistro da Perdita Involontaria d’impiego, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia del codice fiscale; - copia del contratto di lavoro; - copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato; - copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; - copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata dalla Compagnia a conferma dell’avvenuto incasso (In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata). pag. 23 di 28 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I In caso di Sinistro da Interruzione involontaria del progetto, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia del codice fiscale; - copia dell’ultima busta paga o documento equipollente; - copia del contratto di lavoro; - copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la cessazione del contratto a progetto; - copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica; - documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica; - documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale; - copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata dalla Compagnia a conferma dell’avvenuto incasso. (In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata). LINEA STRADA LIFE STYLE In caso di Sinistro da Cessazione dell’attività, l’Assicurato, deve fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia del codice fiscale; - documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta individuale; - copia delle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all’anno precedente nel caso in cui l’Assicurato sia socio amministratore; - documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica; - documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica; - documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione pag. 24 di 28 C O N D I Z I O N I dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale; - copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata dalla Compagnia a conferma dell’avvenuto incasso (In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata). • Garanzia rimborso Tassa Automobilistica Al ricevimento della documentazione completa, l’Assicuratore riconoscerà il Rimborso, versando all’Assicurato l’importo corrispondente all’annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica in scadenza, fino alla concorrenza del Massimale, a seguito di presentazione da parte dell’Assicurato di copia del bollettino da lui stesso pagato ed anticipato. In caso di Sinistro da Perdita Involontaria d’impiego, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore la seguente documentazione : - copia di un documento di identità; - copia del codice fiscale; - copia del contratto di lavoro; - copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato; - copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; - copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - copia libretto di circolazione; - copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall’Assicurato stesso (In caso di frazionamento dell’annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento). LINEA STRADA LIFE STYLE G E N E R A L I In caso di Sinistro da Interruzione involontaria del progetto, l’Assicurato deve fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia del codice fiscale; - copia dell’ultima busta paga o documento equipollente; - copia del contratto di lavoro; - copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la cessazione del contratto a progetto; - copia di un documento del Centro per l’Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica; - documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica; - documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale; - copia libretto di circolazione; - copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall’Assicurato stesso (In caso di frazionamento dell’annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento). In caso di Sinistro da Cessazione dell’attività, l’Assicurato, deve fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia del codice fiscale; - documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro; - documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta individuale; - copia delle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all’anno precedente nel caso in cui l’Assicurato sia socio amministratore; - documentazione attestante l’avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica; - documentazione attestante l’avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica; - documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale; - copia libretto di circolazione; - copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall’Assicurato stesso (In caso di frazionamento dell’annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento). pag. 25 di 28 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I L’Assicuratore si riserva il diritto di verificare direttamente l’importo e lo stato del pagamento della Tassa Automobilistica; in caso di discrepanza tra la documentazione inviata dall’Assicurato e quanto risultante dalla verifica, l’Assicuratore procederà all’Indennizzo sulla base dei dati derivanti dalla questa. Per entrambe le garanzie assicurate, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura anche a mezzo di propri periti o consulenti fiduciari, nonché di sottoporre l’Assicurato a visita medico legale presso proprio medico fiduciario al fine di verificare la sussistenza dell’Invalidità Permanente e delle condizioni di ammissibilità ad Indennizzo in genere. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, autorizzando eventuali contatti diretti tra l’Assicuratore ed il suo ultimo datore di lavoro, i Centri per l’Impiego ed ogni soggetto competente. In caso di mancata presentazione da parte dell’Assicurato di tutta la documentazione richiesta e necessaria per la liquidazione del Sinistro, nonché di mancata collaborazione dell’Assicurato nelle operazioni di liquidazione, l’Assicuratore non potrà provvedere all’Indennizzo. Articolo 13 - Comunicazioni - Elezione di domicilio LINEA STRADA LIFE STYLE Tutte le comunicazioni dell’Assicurato e del Contraente relative all’Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Assicuratore presso: Vittoria Assicurazioni S.p.a. sede Via Ignazio Gardella, 2, 20149 Milano eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: servizio [email protected] Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore all’Assicurato e al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi ultimi al momento della sottoscrizione. Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all’altra Parte. pag. 26 di 28 Articolo 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento o diminuzione del Rischio Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione della situazione lavorativa, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 13; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. C O N D I Z I O N I Articolo 15 - Altre assicurazioni G E N E R A L I Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c., l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso rischio, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Compagnia, secondo le modalità indicate all’art. 13, nel termine di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall’art. 1910. Articolo 16 - Cessione dei diritti L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore. Articolo 17 - Prescrizione I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Articolo 18 - Imposte ed oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge - Legge applicabile e giurisdizione LINEA STRADA LIFE STYLE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Articolo 20 - Foro competente Per qualunque controversia relativa all’applicazione, all’esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all’interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l’Assicuratore e/o il Contraente e/o un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest’ultimo. Note pag. 27 di 28 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I LINEA STRADA LIFE STYLE LINEA STRADA LIFE STYLE pag. 28 di 28 N O T E Note Il presente fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/05/2015 Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected] Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008 PB 013936MPF.0515 - LINEA STRADA - LIFE STYLE