regolamento - Comune di Monterosso al Mare

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regolamento - Comune di Monterosso al Mare
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COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia di La Spezia
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E PORTUALI NEL MOLO CAPOLUOGO NELLA MARINA DI
MONTEROSSO AL MARE.
Approvato con deliberazione
di Consiglio comunale nr. 10 del 09.05.2011
IL SINDACO
Angelo Maria Betta
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gustavo-Nicola Tomaselli
ARTICOLO 1 – LOCALIZZAZIONE –
Il Molo Capoluogo è suddiviso nelle zone, come specificate nell’allegata planimetria (ALLEGATO 1),
che è parte integrante del presente atto:
ZONA A) il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 9,00 è destinata alle unità adibite al
trasporto passeggeri- tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di
imbarco e\o sbarco;
ZONA B) il tratto di banchina a partire dalla testata del Molo per metri lineari 33,00 potrà essere
utilizzato dalle unità adibite al trasporto passeggeri in caso di condizioni meteo marine sfavorevoli o
causa forza maggiore con massimo n. 3 unità, in condizioni meteo marine favorevoli con massimo n. 2
unità, le unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e\o
sbarco;
ZONA C) il successivo tratto di banchina per metri lineari 19,00 è riservato alle unità navali della
Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia impiegate nella vigilanza in mare;
ZONA D) il successivo tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 10,00 è destinato alla sosta
ed all’ormeggio di unità da diporto e per una lunghezza di metri 6,00 alle unità da diporto in transito;
ZONA E) a seguire il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 30,00 è destinato
all’ormeggio di unità da pesca di lunghezza fino a 10 metri;
ZONA F) la restante parte di banchina per circa metri lineari 12,00 è destinata alle unità adibite ad
uso commerciale ( noleggio e locazione) di lunghezza fino a 6 metri.
ARTICOLO 2 – USO Nelle aree di banchina contraddistinte dalle lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” nell’unita
planimetria che fa parte integrante del presente atto, è vietato il deposito di qualsiasi tipo di
materiale, eccezion fatta per la zona lunga metri lineari 15 e profonda metri lineari 4 – individuata in
tinta gialla nella predetta planimetria – ove è consentito, previa domanda da presentare al Comune di
Monterosso al Mare, il deposito temporaneo (non superiore a 10 giorni) di reti e\o palamiti da pesca
dei pescatori professionisti. Tale deposito è in ogni caso consentito solo al di fuori del periodo
balneare definito con apposita ordinanza e in caso di utilizzo del molo per iniziative pubbliche.
I proprietari delle attrezzature depositate sono responsabili della pulizia dell’area stessa.
Nelle medesime aree sono vietati altresì, il transito e la sosta di dalle ore 0:00 alle ore 24:00.
L’acceso e la sosta a veicoli destinati ad operazioni di carico e scarico prodotti ittici per il tempo
strettamente necessario al compimento delle operazioni stesse verranno stabilite da apposita
Ordinanza dell’Ufficio di Polizia Municipale.
Nelle aree e negli specchi acquei oggetto del presente atto è vietato esercitare attività commerciali
(esempio commercio itinerante, in forma fissa, pubblicità ecc.), manifestazioni ricreative, o
spettacoli pirotecnici, senza le apposite autorizzazioni.
ARTICOLO 3 – REGOLAMENTAZIONE ATTRACCHI L’utilizzo delle banchine per lo scopo e nelle forme di cui ai precedenti articoli sarà soggetto al
pagamento di un canone compensativo per la fruizione delle strutture portuali anche in ordine alla
ripartizione delle spese sostenute da questa Amministrazione per la realizzazione e la manutenzione
del molo, così come determinato in sede di prima applicazione nell’allegato prospetto (ALLEGATO 2).
L’aggiornamento successivo dei canoni compensativi potrà essere effettuato con deliberazione della
Giunta comunale.
OPERATORI NAUTICI
a) UNITÀ IMPIEGATE NELL’ATTIVITA’ TRASPORTO PASSEGGERI
Le unità adibite al trasporto passeggeri potranno attraccare alle banchine identificate con le lettera
A) e B) limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco e comunque per un
tempo massimo non superiore ai 90 minuti. Lo sbarco passeggeri nella banchina identificata con la
lettera A) nell’allegata planimetria avverrà a discrezione del comando di bordo e comunque con
un’altezza media dell’onda non inferiore ai 50 cm (art. 255 Reg. .Sic.).
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Le unità destinate al trasporto passeggeri superiori a metri lineari 30 con una percentuale massima in
aumento del 10% della lunghezza f.t. non potranno attraccare su tutta l’area portuale.
Nell’accosto di cui al punto a) del presente articolo è consentita la permanenza all’ormeggio anche in
deroga a quanto sopra disposto da parte delle unità adibite al trasporto passeggeri, per motivi tecnici
(riassetto unità, ecc.) purché con equipaggio a bordo e nave pronta a muovere immediatamente per
liberare l’ormeggio a favore di altre unità di linea adibite al trasporto passeggeri.
b) UNITÀ DA DIPORTO LUNGHEZZA MAX 6 METRI
Le unità adibite al diporto potranno attraccare alla banchina identificata al punto D) previa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In tale banchina un
attracco dovrà essere lasciato libera per le unità in transito le quali potranno sostarvi il tempo
necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco e comunque per un tempo massimo non superiore
ai 20 minuti.
In detta area è consentita una sosta non superiore ai 5 giorni consecutivi, allo scopo di garantire l’uso
pubblico della banchina. Nel periodo dell’anno compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, la sosta di
cui al precedente paragrafo è ridotta a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza
maggiore valutate tali dal Comune sentita l’Autorità Marittima.
In caso di accertata ulteriore disponibilità potrà essere consentita la permanenza dell'unità fino a
quando detta disponibilità sussista. Le unità in transito che lasciano il posto di ormeggio ne perdono il
diritto e non possono occupare nuovamente l’ormeggio nelle 24 h. successive.
Ogni unità navale all’ormeggio deve avere prontamente reperibile una persona che sia in grado di
rimuoverla dal posto occupato nell’eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza ed
altri impellenti motivi.
c) UNITÀ DA PESCA DI LUNGHEZZA FINO A 10 METRI
Le unità da pesca potranno attraccare alla banchina identificata al punto E) previa autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
d) UNITÀ IMPIEGATE NELL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE E\O NOLEGGIO MAX 10 metri
Le unità adibite all’attività di locazione e/o noleggio potranno attraccare alla banchina identificata
con la lettera F) previa richiesta al Comune di Monterosso al Mare dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In tale
banchina un attracco dovrà essere lasciato libera per le unità in transito le quali potranno sostarvi il
tempo necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco e comunque per un tempo massimo non
superiore ai 20 minuti.
I soggetti interessati dovranno inviare nel termine fissato dall’A.C. apposita domanda con allegata una
relazione tecnica in cui siano descritte le caratteristiche del mezzo e le manovre di approdo, sbarco e
partenza.
In particolare, chiunque intenda svolgere un servizio di trasporto passeggeri dovrà indicare le manovre
di approdo, sbarco passeggeri e partenza delle unità complete inoltre di tutte le condizioni,
precauzioni e limiti di operatività applicabili; dovranno altresì essere evidenziate il numero e le
caratteristiche tecniche delle unità impiegate, numero indicativo dei passeggeri che possono
imbarcare e sbarcare giornalmente nelle singole corse, numero ed orari delle corse giornaliere e
numeri telefonici dei responsabili del servizio con particolare riferimento ai Comandanti delle singole
unità.
ARTICOLO 4 – USO SPIAGGIA La spiaggia antistante la Piazzetta Belvedere contraddistinta dalla lettera “G” nell’unita planimetria
è destinata esclusivamente alla sosta delle unità navali per le quali è fatto divieto assoluto di
utilizzare apparati di sostegno.
ARTICOLO 5 - MEZZI SOLLEVAMENTO, ALAGGI E MESSA A MARE DELLE UNITÀ NAVALI L’impiego di strutture, nonché le operazioni di alaggio e messa a mare delle unità saranno
debitamente autorizzate dal Comune.
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E’ vietato l’ingresso nel Molo Capoluogo di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli
espressamente autorizzati dal Comune.
E’ vietata, altresì, qualsiasi attività di assistenza, di riparazione delle unità navali senza la preventiva
autorizzazione del Comune.
Le operazioni di alaggio e varo devono avvenire nei modi e nei termini stabiliti dal Comune sentita
l’Autorità Marittima, e appositamente autorizzate.
L'uso degli impianti del porto dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità
dell'utente.
ARTICOLO 6 - NORME DI COMPORTAMENTO –
Tutte le unità ormeggiate nel molo Capoluogo devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di
galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di
validità quando previsti dalla vigente normativa e devono comunque essere regolarmente assicurate ai
sensi di legge.
Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione di un’unità dal posto di ormeggio assegnato, il
Comune intimerà all’utente di rimuovere l’unità in questione entro un termine di tempo ragionevole
in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l’utente non provveda nel termine stabilito, vi
provvederà il Comune con totale addebito delle spese a carico dell’utente.
Il Comune rimane comunque manlevato da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare
durante le operazioni suddette.
Tutte le unità ormeggiate nel molo Capoluogo devono avere a bordo le dotazioni antincendio
prescritte, efficienti e pronte all’uso.
Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione al porto,
potrà essere chiesto agli utenti un temporaneo allontanamento dell'unità per consentire il corretto
svolgimento dei lavori stessi e questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.
Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'accesso all'ormeggio a qualsiasi unità nei
posti liberi e a disposizione.
In caso di eccezionale evento atmosferico o meteorologico, ogni unità in difficoltà può accedere al
molo e ormeggiare nei posti a disposizione, usufruendo delle attrezzature esistenti. Cessato l'evento,
entro il giorno successivo, le unità che hanno trovato ormeggio nel molo Capoluogo dovranno salpare
gli ormeggi e lasciare l’ormeggio.
Le unità dovranno essere ormeggiate al posto assegnato in conformità alle modalità previste, a cura e
sotto la responsabilità dell'utente. L'unità dovrà essere dotata di parabordi e di attrezzature di bordo
idonee per l'ormeggio nel molo Capoluogo.
Ogni unità dovrà essere in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e
contro il pericolo di incendi, nonché in regola sotto il profilo amministrativo a norma delle disposizioni
vigenti.
Le unità dovranno sempre essere ormeggiate in massima sicurezza secondo le norme dell’arte
marinaresca con cime e parabordi adeguati di proprietà dell’armatore e della cui efficienza e
adeguatezza è direttamente responsabile.
L'occupante dell’ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di
qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria imbarcazione dovessero arrecare
alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico e alle imbarcazioni ormeggiate.
Il Comune non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature,
apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute
responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
Per quanto attiene la sicurezza delle operazioni di ormeggio e disormeggio, le unità adibite al
trasporto passeggeri devono attenersi a tutte le prescrizioni di sicurezza in merito disciplinate dalla
Capitaneria di Porto della Spezia, nonché rispettare la vigente Ordinanza di Balneazione.
L’imbarco e lo sbarco dei passeggeri deve avvenire con le previste modalità o sotto la diretta
responsabilità del Comandante dell’unità il quale deve comunque predisporre che alle stesse assista,
pronto ad intervenire, il personale di bordo, anche al fine di garantire che le operazioni di imbarco e
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sbarco non interferiscano tra di loro, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo sulla
banchina stessa.
ARTICOLO 7 – DIVIETI Le unità in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita ed entrambe devono tenersi sulla
propria dritta. Nelle acque adiacenti è vietata ogni attività che non sia direttamente connessa con le
modalità d’uso del molo quali la balneazione, pesca subacquea, sci nautico, navigazione con canoe e
tavole a vela e qualunque altra attività incompatibile con tali modalità.
Tutte le unità che circolano all'interno dello specchio acqueo prospiciente il molo, devono mantenere
una velocità di sicurezza e navigare con condotta prudenziale atta ad evitare di provocare un moto
ondoso tale da recare danno alla sicurezza dell’adiacente balneazione e da produrre danni alle altre
unità ormeggiate, non superando ad ogni modo i 3 nodi, prima di impegnare l’imboccatura del porto
stesso.
Tutte le unità, in entrata e uscita e in movimento dovranno prestare la massima attenzione a non
intralciare le manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità in particolare quelle destinate al
“traffico passeggeri”. Le manovre dovranno avvenire non superando la velocità di 3 (tre) nodi e prima
di impegnare l’imboccatura del porto stesso devono assicurarsi che l’ormeggio cui sono destinate sia
libero.
L’uso dei segnali acustici (fischio o sirena) è consentito esclusivamente nei casi previsti dal
Regolamento per evitare gli abbordi in mare ed in tutti i casi di emergenza o di necessità.
L’imbarco/sbarco dei passeggeri dalle unità adibite a “trasporto passeggeri” deve avvenire tramite
apposite passerelle, dotate di passamano, vigilate sui lati dal personale di bordo. Le operazioni di
imbarco e sbarco passeggeri devono avvenire nel tempo massimo di 30 minuti.
Sul molo, è fatto altresì divieto di:
- Depositare merci, materiali di qualsiasi genere, attrezzi da pesca senza la preventiva
autorizzazione dell'Autorità concedente;
- Versare in mare ogni sorta di residui e rifiuti solidi, liquidi e oleosi e usare detersivi per il
lavaggio delle unità o di arredi;
- Depositare in banchina rifiuti di bordo o residui di lavori eseguiti a bordo;
- Gettare fuoribordo immondizia o rifiuti di ogni genere o ammucchiarli sulle aree a terra.
All’interno dello specchio acqueo portuale antistante il molo ‘’Molo Capoluogo’’ e fino alla
congiungente testata lato ponente della diga frangiflutti e la foce del canale ‘’Morione’’ (sponda
destra) – che dovrà essere opportunamente segnalata con una recinzione galleggiante posizionata e
mantenuta in sito dalla civica Amministrazione di Monterosso al Mare – è vietata la balneazione per
motivi di sicurezza legati al transito delle unità navali da e per l’ormeggio al molo.
I rifiuti di alimentazione e le immondizie in genere devono essere riposti in sacchetti di plastica da
depositare negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune di Monterosso al Mare.
ARTICOLO 8 – SEGNALETICA La partenza delle unità addette al trasporto passeggeri deve essere annunciata solamente con i
cartelli indicatori.
Chi intenda collocare cartelli indicatori in area demaniale marittima , dovrà richiedere apposita
autorizzazione al Comune di Monterosso al Mare.
I divieti e le indicazioni di cui sopra saranno segnalati con apposita segnaletica verticale ed
orizzontale.
ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di
approvazione e vi resterà fino all’emissione di nuovo atto.
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COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia di La Spezia
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E PORTUALI NEL MOLO CAPOLUOGO NELLA MARINA DI
MONTEROSSO AL MARE.
ALLEGATO 1
PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE BANCHINE
ZONA A) il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 9,00 è destinata alle unità adibite al
trasporto passeggeri- tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di
imbarco e\o sbarco;
ZONA B) il tratto di banchina a partire dalla testata del Molo per metri lineari 33,00 potrà essere
utilizzato dalle unità adibite al trasporto passeggeri in caso di condizioni meteo marine sfavorevoli o
causa forza maggiore con massimo n. 3 unità, in condizioni meteo marine favorevoli con massimo n. 2
unità, le unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e\o
sbarco;
ZONA C) il successivo tratto di banchina per metri lineari 19,00 è riservato alle unità navali della
Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia impiegate nella vigilanza in mare;
ZONA D) il successivo tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 10,00 è destinato alla sosta
ed all’ormeggio di unità da diporto e per una lunghezza di metri 6,00 alle unità da diporto in transito;
ZONA E) a seguire il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 30,00 è destinato
all’ormeggio di unità da pesca di lunghezza fino a 10 metri;
ZONA F) la restante parte di banchina per circa metri lineari 12,00 è destinata alle unità adibite ad
uso commerciale ( noleggio e locazione) di lunghezza fino a 6 metri.
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COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia di La Spezia
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E PORTUALI NEL MOLO CAPOLUOGO NELLA MARINA DI
MONTEROSSO AL MARE.
ALLEGATO 2
CANONI COMPENSATIVI
1) OPERATORI NAUTICI
A) UNITA’ IMPIEGATE NELL’ATTIVITA’ TRASPORTO PASSEGGERI
per le Compagnie di Navigazione che utilizzano i tratti di banchina riservati alle unità
trasporto passeggeri, il canone compensativo è fissato:
- in Euro centocinquanta per ogni operazione di imbarco e\o sbarco passeggeri;
- in Euro venticinquemila per l’intero periodo di utilizzo (dal 1 aprile al 31 ottobre) (all’interno del porto 2 unità in caso di condizioni meteo marine favorevoli o 3 unità in
caso di condizioni meteo sfavorevoli).
B) UNITA’ IMPIEGATE NELL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE E\O NOLEGGIO MAX 10
metri
RESIDENTI
- Fino a 6 metri Euro 500,00;
- Da metri 7,00 a metri 10,00 Euro 1.000,00.
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NON RESIDENTI
Fino a 6 metri Euro 1.000,00;
Da metri 7,00 a metri 10,00 metri Euro 2.000,00.
2) PESCATORI PROFESSIONISTI RESIDENTI E NON RESIDENTI
Per le unità impiegate nell’attività di pesca professionale, appartenenti a pescatori residenti
nel Comune di Monterosso al Mare e che usufruiscono stabilmente del relativo posto barca, il
canone compensativo semestrale è fissato in Euro 50,00.
3) DIPORTISTI RESIDENTI E NON RESIDENTI (unità max 6,00 metri)
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Per le unità da diporto, appartenenti a persone residenti nel Comune di Monterosso al
Mare e che usufruiscono stabilmente del posto barca, il canone compensativo annuo è
fissato in:
Occupazione giornaliera Euro 5,00;
Occupazione mensile Euro 100,00;
Occupazione annuale Euro 250,00.
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Per le unità da diporto, appartenenti a persone residenti al di fuori del Comune di
Monterosso al Mare e che usufruiscono stabilmente del posto barca, il canone
compensativo annuo è fissato in:
Occupazione giornaliera Euro 10,00;
Occupazione mensile Euro 250,00;
Occupazione annuale Euro 500,00.