Gentile Cliente, il programma Silf 4ruote è un

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Gentile Cliente, il programma Silf 4ruote è un
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Gentile Cliente,
il programma Silf 4ruote è un Servizio di Mobilità Permanente, realizzato da La Piemontese
Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, offerto in esclusiva ai Clienti Banca 24-7.
Questo programma assicurativo garantisce una serie di prestazioni esclusive in grado di risolvere in
maniera semplice e veloce tutti i problemi di carattere economico, burocratico e di mobilità
normalmente connessi ad un eventuale danno al Suo veicolo, che sia di grande entità (danno totale)
o di minore entità (danno parziale).
Di seguito troverà le “Informazioni relative all’Impresa” assicuratrice e tutte quelle necessarie per
valutare il Programma e le condizioni che regolano la garanzia quali:
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la Nota Informativa al Contraente/Assicurato;
le Definizioni, che chiariscono il significato della terminologia usata;
le Caratteristiche della Convenzione, che riassumono i termini degli accordi intercorsi
tra la Società Assicuratrice e Banca 24-7;
le Condizioni Generali, che regolano la struttura generale del contratto;
le Sezioni: Danni – Assistenza - Tutela Giudiziaria – Infortuni del conducente, che
descrivono le garanzie assicurative e ne indicano la portata.
Per ottenere dal Programma sempre il massimo delle prestazioni, La invitiamo a leggere con molta
attenzione i punti sottoindicati:
• 2.1 - “Estensione territoriale”, che precisa quali siano i Paesi dove è operante la garanzia;
• 3.3, 6.4, 7.5 e 8.5 - “Danni esclusi”/”Delimitazioni”/”Esclusioni”, che riportano i casi in cui
il programma non è operante;
• 3.4 - “Scoperti e franchigie”, che dettaglia i casi in cui il danno potrebbe non esserle
rimborsato integralmente;
• 3.9 - “Liquidazione del danno – regola proporzionale”, che chiarisce come avviene la
liquidazione nel caso sia stato pagato alla Società un premio inferiore a quello dovuto;
• 4.2 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” che, con il rimando ad alcuni
specifici articoli del Codice Civile, vuole sensibilizzare l’Assicurato sulle dichiarazioni
dallo stesso rilasciate, dichiarazioni in base alle quali è stato emesso il Certificato di
Assicurazione e calcolato il relativo premio.
In appendice alle presenti Condizioni di Assicurazione è stato riportato:
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un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto del Suo veicolo
“Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?”;
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la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003”;
−
il modulo – Fax di richiesta copertura – che Le consente di formalizzare la richiesta di
adesione alla Polizza Convenzione stipulata da Banca 24-7 con La Piemontese
Assicurazioni S.p.A. – Divisione REM.
2
Le precisiamo infine che, oltre al presente stampato modello 1011 SILF – Condizioni di
Assicurazione, comprensivo della Nota Informativa e dell’Informativa Privacy, sono parte
integrante del contratto i modelli:
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Mod. 1009 SILF – Fax di Richiesta Copertura
Mod. 1010 SILF – Certificato di Assicurazione
3
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO
(ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e delle circolari ISVAP n. 303
del 2 Giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
La PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle attività assicurative e
riassicurative in tutti i rami con provvedimento ISVAP del 17/11/1995, pubblicato su G.U. n. 277 del
27/11/1995. La Sede Legale de La Piemontese Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata con il
termine "La Piemontese", si trova in Italia, a Torino, Corso Palestro, 5. Società rientrante nell'area di
consolidamento del bilancio del Gruppo Reale Mutua.
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma
la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle
norme imperative nazionali, La Piemontese indica come opzione prescelta l’applicazione della legge
italiana.
RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
devono essere inoltrati per iscritto al “Servizio Clienti - Divisione Rem de La Piemontese
Assicurazioni S.p.A." Corso Palestro, 5 – 10122 Torino oppure via fax al numero 011/4311340 o,
infine, via e-mail a [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni,
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione
alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un
anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del
Codice Civile).
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato
sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo
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SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO
3
DEFINIZIONI
6
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI
1.2
CENTRALE OPERATIVA
1.3
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
1.4
MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE
1.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.6
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
9
9
10
10
10
10
10
CONDIZIONI GENERALI
2.1
ESTENSIONE TERRITORIALE
2.2
DISDETTA DEL CONTRATTO
2.3
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
2.4
POLIZZA IN NOME ALTRUI E NELL’INTERESSE DEL CONTRAENTE / VINCOLO
2.5
IMPOSTE E TASSE
2.6
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
11
11
11
11
11
12
12
SEZIONE I - DANNI
3.1
DANNI MATERIALI E DIRETTI
3.2
VALORE ASSICURATO
3.3
DANNI ESCLUSI
3.4
SCOPERTI E FRANCHIGIE
3.5
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
3.6
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
3.7
DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.8
PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
3.9
LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
3.10
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
3.11
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
3.12
RELITTI
12
12
14
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
4.1
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL TITOLARE DEL FINANZIAMENTO
4.2
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
4.3
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
4.4
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
18
18
19
19
19
CONDIZIONI PARTICOLARI
5.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
19
19
SEZIONE II - ASSISTENZA
6.1
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (Prestazione fornita in Italia)
6.2
DELIMITAZIONI
6.3
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
20
21
21
22
5
6.4
MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
22
SEZIONE III – TUTELA GIUDIZIARIA
22
7.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
23
7.2
ASSICURATI
23
7.3
PRESTAZIONI GARANTITE
23
7.4
SPESE A CARICO DELL’ASSICURATO
24
7.5
ESCLUSIONI
24
7.6
INSORGENZA DEL SINISTRO
25
7.7
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
25
7.8
GESTIONE DEL SINISTRO
26
7.9
GESTIONE DEL SINISTRO RELATIVAMENTE AD IPOTESI DI RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA
DELLA PATENTE DI GUIDA O INABILITAZIONE ALLA GUIDA
26
7.10
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA
GARANZIA ASSICURATIVA
27
7.11
RECUPERO DI SOMME
27
SEZIONE IV - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
8.1
RISCHI ASSICURATI
8.2
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
8.3
MORTE
8.4
INVALIDITÀ PERMANENTE
8.5
ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO
8.6
LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI
8.7
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
8.8
CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
8.9
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
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27
27
28
28
28
29
29
29
29
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
30
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
32
FAX DI RICHIESTA COPERTURA – mod. 1009 SILF
35
6
DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in
carattere corsivo.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE
Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.
CENTRI CONVENZIONATI
Le carrozzerie e le officine meccaniche che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con la Società.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che riporta i dati anagrafici dell’Assicurato/Contraente e quelli necessari alla gestione del
contratto, il premio, le dichiarazioni dell’Assicurato/Contraente, i dati identificativi del veicolo
assicurato e le modalità per rendere operativa la garanzia.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario.
CONTRAENTE
Banca 24-7 S.p.A.
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si
considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del veicolo a seguito di
incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o
superiore al 75% del valore del veicolo.
FAX DI RICHIESTA COPERTURA
Documento che riporta i dati anagrafici dell’Assicurando, i dati identificativi del veicolo e il tipo di
copertura richiesta.
Tale documento, sottoscritto dall’Assicurando, viene utilizzato dalla Società per l'emissione del
Certificato di Assicurazione.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LOCATARIO
L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.
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PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)
Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare
la titolarità del diritto di proprietà.
RELITTO
Veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo.
RESIDENZA
Luogo in cui il Titolare del finanziamento o il Locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica
o la sede legale.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem.
TITOLARE DEL FINANZIAMENTO
La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il finanziamento.
VEICOLO
Il veicolo a motore assicurato.
Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli
optional di normale uso, incorporati o fissi, compresi gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi,
installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purchè dettagliatamente
esposti nella fattura di acquisto.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata
passaggio di proprietà.
Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista
la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
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VEICOLO USATO
Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener
conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale
è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
9
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI
La Società si impegna ad assicurare:tutti i veicoli acquistati tramite finanziamento erogato da Banca
24-7
a)
di nuova immatricolazione, che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie
installato dalla Casa costruttrice;
b)
usati, compresi quelli precedentemente intestati alle Concessionarie (auto "DEMO"), per i quali
non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione e che abbiano un valore
assicurato non inferiore a Euro 4.000,00.
Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza
conducente.
I prodotti assicurativi disponibili sono i seguenti:
PRODOTTO “BASE” - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI:
SEZIONE I - DANNI
3.1.A FURTO E RAPINA
PRODOTTO “PRIMA
3.1.B INCENDIO
” - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI:
SEZIONE I - DANNI
3.1.A FURTO E RAPINA
SEZIONE II ASSISTENZA
PRODOTTO “CLASSICA
3.1.B INCENDIO
SEZIONE IV INFORTUNI AL CONDUCENTE
” - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI:
SEZIONE I - DANNI
3.1.A FURTO E RAPINA
3.1.B INCENDIO
3.1.C CRISTALLI
SEZIONE II ASSISTENZA
SEZIONE III TUTELA GIUDIZIARIA
SEZIONE IV INFORTUNI AL CONDUCENTE
PRODOTTO “OPTIMA
” - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI:
SEZIONE I - DANNI
3.1.A FURTO E RAPINA
3.1.B INCENDIO
3.1.C CRISTALLI
3.1.D ATTI VANDALICI
3.1.E CALAMITA’ NATURALI
SEZIONE II ASSISTENZA
SEZIONE III TUTELA GIUDIZIARIA
SEZIONE IV INFORTUNI AL CONDUCENTE
PRODOTTO “MAGNUM
” - GARANZIA PRESTATA A SEGUITO DI:
SEZIONE I - DANNI
3.1.A FURTO E RAPINA
3.1.B INCENDIO
3.1.C CRISTALLI
3.1.D ATTI VANDALICI
3.1.E CALAMITA’ NATURALI 3.1.F KASKO
3.1.G GARANZIE ACCESSORIE
3.1.H GARANZIE AGGIUNTIVE
SEZIONE II ASSISTENZA
SEZIONE III TUTELA GIUDIZIARIA
SEZIONE IV INFORTUNI AL CONDUCENTE
10
1.2
CENTRALE OPERATIVA
La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite una Centrale Operativa, per i seguenti
servizi:
SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE»
Numero Verde 800.046.328
per ogni eventuale informazione sui contenuti e sulla portata della copertura assicurativa, in funzione
tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle ore 13;
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI
Numero Verde 800.046.300
per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE I – DANNI, SEZIONE III –
TUTELA GIUDIZIARIA e SEZIONE IV – INFORTUNI DEL CONDUCENTE, in funzione tutti i giorni
feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 9 alle ore 12.30;
Numero Verde 800.608.902
per la richiesta degli interventi di assistenza relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE II –
ASSISTENZA.
La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento
dannoso o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza; la Centrale Operativa
si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le
incombenze burocratiche a carico del Contraente/Assicurato al minimo indispensabile.
1.3
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia prestata per ogni veicolo, decorre dalle ore 00:00 e scade alle ore 24 dei giorni indicati
nel Certificato di Assicurazione, quando sia stata regolarmente perfezionata l'operazione di
finanziamento con Banca 24-7, che si occuperà di versare direttamente alla Compagnia il premio
assicurativo previsto.
1.4
MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE
Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il veicolo è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla
provincia di residenza o sede legale del Titolare del finanziamento o del Locatario ed al valore del
veicolo.
1.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La polizza si intenderà automaticamente risolta in caso di sinistro che comporti la perdita totale e
definitiva del veicolo assicurato.
L’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dalla
Centrale Operativa.
1.6
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, la Società rimborserà il
premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è
avvenuto il sinistro che ha causato la perdita del veicolo.
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In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la Contraente avrà la facoltà di
richiedere alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà alla Contraente il
premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive alla data
comunicata dell’estinzione; in questo caso la Contraente si impegna a manlevare la Società da
eventuali pretese dell’Assicurato.
L’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella specifica tabella di cui al
punto 3.7.1
CONDIZIONI GENERALI
2.1
ESTENSIONE TERRITORIALE
1. L’assicurazione – salvo il caso disciplinato al successivo comma 2 e 3 – è valida per sinistri
verificatisi nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (incluse Repubblica di
San Marino e Stato della Città del Vaticano), Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.
2. L’assicurazione, limitatamente all’ipotesi di Indennità Autoscuola (punto 7.3 comma 6), vale
esclusivamente per i sinistri che siano insorti in Italia, Stato della Città del Vaticano e
Repubblica di San Marino.
3. Le prestazioni della Sezione "Assistenza" (punto 6.1) operano in Italia.
2.2
DISDETTA DEL CONTRATTO
Il contratto di durata pluriennale potrà essere risolto dal Contraente/Assicurato mediante disdetta a
mezzo lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.
La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle
imposte, relativo alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato
indicato nella specifica tabella di cui al punto 3.7.1
2.3
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società
ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni,
tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di
rischio non corso.
Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di Assicurati qualificabili come «consumatori»,
intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle
proprie attività professionali.
2.4
POLIZZA IN NOME ALTRUI E NELL’INTERESSE DEL CONTRAENTE / VINCOLO
La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1891 c.c. per conto dei singoli Assicurati ed anche nell’interesse proprio.
Per l’intera durata del contratto permane, sulle somme da liquidarsi, vincolo a favore di Banca 24-7
S.p.A..
L’atto di quietanza concernente la definizione di ogni sinistro dovrà essere sottoscritto sia dal
Contraente che dall’Assicurato.
12
Qualora venga sottoscritto dal solo Contraente, la Società procederà comunque alla liquidazione del
danno; in questo caso il Contraente si impegna a manlevare la Società da eventuali pretese
dell’Assicurato.
2.5
IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
2.6
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
SEZIONE I - DANNI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
COSA ASSICURA
3.1
DANNI MATERIALI E DIRETTI
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del
veicolo indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle
garanzie previste dal prodotto richiamato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie possono
essere:
.A FURTO
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione
dopo il furto o la rapina.
Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del
bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente
chiuso a chiave.
.B INCENDIO
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per
capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza
di € 155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo,
esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
− a cose di terzi (RICORSO TERZI);
− al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal Proprietario/Locatario del
veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).
.C CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, non conseguente ad atti
vandalici o dolosi
La Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o la riparazione degli
stessi fino alla concorrenza di € 2.500,00.
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.D ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
.E CALAMITA’ NATURALI
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane,
caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.
.F KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
.G GARANZIE ACCESSORIE
Immatricolazione
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, in caso di cancellazione dal Pubblico
Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina,
senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa fino alla
concorrenza di € 500,00, le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura
di un altro veicolo non superiore di cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere
comprovate da specifica documentazione.
Custodia e Parcheggio
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, in caso di furto o rapina del veicolo,
rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00, le spese sostenute dall’Assicurato per il
parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno
della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del
ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica
documentazione.
Trasporto feriti
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem rimborsa le spese sostenute per
eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti
stradali, sino alla concorrenza di € 500,00. Le spese dovranno essere comprovate da
specifica documentazione.
Spese documenti
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, in caso di furto o rapina del veicolo o di
incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli
documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da
specifica documentazione.
.H GARANZIE AGGIUNTIVE
Ripristino Air-Bag
L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del
veicolo assicurato anche non conseguente a scoppio collegato ad incidente stradale e non
altrimenti indennizzabile. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro
presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di € 1.000,00 per sinistro.
Collisione con Veicolo Non Assicurato
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem rimborsa i danni subiti dal veicolo
assicurato in seguito a collisione con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione
per la Responsabilità Civile da circolazione. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al
grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile per gli importi non
risarcibili dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, con il limite massimo di € 3.000,00
per sinistro.
14
COME ASSICURA
3.2
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato deve corrispondere:
1. per i veicoli nuovi, al valore riportato nel contratto di finanziamento, riferito al veicolo
compresi gli accessori/optional documentati in fattura, con il massimo del prezzo di listino
di entrambi.
2. per i veicoli usati, al valore dichiarato dal Contraente, riportato nel contratto di
finanziamento, riferito al veicolo compresi gli accessori/optional, con il massimo
dell'importo indicato sulla fattura di acquisto o, in mancanza di questa, di quello riportato
su Quattroruote - quotazioni usato oppure, se non presente, Eurotax Giallo.
Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA
inclusa se l’Acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure,
IVA esclusa se l’Acquirente è in grado di recuperare detta imposta.
COSA NON ASSICURA
3.3
DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti
relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto,
collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko), se
prevista.
Relativamente alla sola garanzia Kasko, la Società, oltre quanto sopra elencato, non
indennizza i danni:
8. provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta
eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo
superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga
confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione
«fuori strada»;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni:
14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal
Conducente o dal Proprietario/Locatario del veicolo nonché dalle persone non considerate
terze dalla Legge;
15
15. da inquinamento o da contaminazione.
3.4
SCOPERTI E FRANCHIGIE
In caso di:
− danno totale
la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuno scoperto ad eccezione dei
veicoli i cui Titolari del finanziamento od i Locatari abbiano residenza nelle province di AV
- BA - BR - CE – CS – CT – CZ – FG - LE – KR – NA – RC – TA - VV per i quali la
liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;
−
danno parziale
la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione:
− di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 per riparazioni effettuate presso un
Centro Convenzionato;
− di uno scoperto del 15% minimo € 500,00 per riparazioni effettuate presso altre
Carrozzerie/Officine meccaniche.
I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di € 100,00; tale
franchigia non verrà applicata nel caso la riparazione o sostituzione avvenga presso un
Centro Convenzionato.
I danni che interessano le Garanzie Incendio, le Garanzie Speciali e le Garanzie Accessorie
non sono soggetti a scoperti e franchigie.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.5
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:
a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800.046.300 - entro 3 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto,
eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà
tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione
necessaria;
oppure:
darne, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, comunicazione - a mezzo
Raccomandata AR - a: Servizio Gestione Sinistri c/o La Piemontese Assicurazioni S.p.A. –
Divisione Rem - Agenzia Top Class – Largo Chigi 9 – 00187 Roma, fornendo tutte le
informazioni di cui sopra unitamente all'originale della denuncia effettuata all'Autorità
competente (ved. lett. b));
b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il
numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (La Piemontese
Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem); qualora il danno riguardi solo alcune parti o
accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano
dettagliatamente elencati nella denuncia;
c) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:
al momento della denuncia:
1 tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in
aggiunta e/o sostituzione;
2 copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:
16
3
Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo
o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il
Pubblico Registro Automobilistico;
4 Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del
veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso
il Pubblico Registro Automobilistico;
5 procura a vendere a favore della Società La Piemontese Assicurazioni S.p.A. –
Divisione Rem;
6 dichiarazione sottoscritta in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul
veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
7 copia del contratto di finanziamento e conteggio per anticipata estinzione del
contratto;
entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
8 Estratto Generale Cronologico di cui al punto 3, nel caso in cui sia stata prodotta
documentazione provvisoria;
9 Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 4, con annotazione della perdita di
possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione
provvisoria.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità
locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità
competenti (v. lett. b).
3.6
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata,
con l'Assicurato o persona da lui designata.
3.7
DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fermo il disposto di cui al punto 3.2 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno
viene eseguita secondo i seguenti criteri:
.1 in caso di danno totale
(a) in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato
decurtato di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente
tabella:
Giorni trascorsi dalla prima
immatricolazione alla data del sinistro
% di deprezzamento
Valore indennizzato (% del valore assicurato)
Da 1 a
365
Da 366 a Da 731 a Da 1096
730
1095
a 1460
Da 1461
a 1825
0
20%
35%
50%
60%
100%
80%
65%
50%
40%
In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l’ammontare del danno verrà calcolato
applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per
ogni anno successivo (365 giorni).
(b) in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato
decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente
tabella:
17
Giorni trascorsi dalla data di effetto della
polizza alla data del sinistro
% di deprezzamento
Valore indennizzato (% del valore assicurato)
Da 1 a
365
Da 366 a Da 731 a Da 1096
730
1095
a 1460
Da 1461
a 1825
0
10%
20%
30%
40%
100%
90%
80%
70%
60%
Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà
calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente
e così per ogni anno successivo (365 giorni).
.2 in caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo
delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il
deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, sulla base della tabella sopra
riportata (punto 1).
Qualora la riparazione venga effettuata presso un Centro Convenzionato il valore delle
parti sostituite sarà calcolato senza tener conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai
veicoli immatricolati da meno di 3 anni.
La Società non risponde:
1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero;
4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
3.8
PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE
L’importo dovuto dalla Società verrà pagato, direttamente all’Assicurato previa autorizzazione di
BANCA 24-7, come previsto dal punto 2.4 – POLIZZA IN NOME ALTRUI E NELL’INTERESSE DEL
CONTRAENTE/VINCOLO.
B) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN CENTRO CONVENZIONATO
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente al Centro Convenzionato che ha
effettuato le riparazioni.
L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al Centro Convenzionato l’importo
relativo alla franchigia di cui al punto 3.4 – Scoperti e franchigie, se previsto, l’importo corrispondente
alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo
relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE/OFFICINE
MECCANICHE
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Assicurato, previa autorizzazione di
BANCA 24-7, come previsto dal punto 2.4 – POLIZZA IN NOME ALTRUI E NELL’INTERESSE DEL
CONTRAENTE/VINCOLO.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la
Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa
(ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le
riparazioni, l'ammontare delle spese stesse.
18
3.9
LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.
Se, al momento del sinistro:
a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.2, è maggiore del valore
assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di
detti valori;
b) la residenza del Titolare del finanziamento o del Locatario risulta essere diversa da quella
dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde
dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto
applicare.
3.10
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima
urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
3.11
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente/Assicurato deve darne immediato
avviso alla Centrale Operativa, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e
provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. Il
Contraente/Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del
veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le
operazioni connesse.
Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Società indennizzerà i danni parziali,
quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro.
3.12
RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i
diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il
certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della
circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
4.1
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL TITOLARE DEL FINANZIAMENTO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Titolare del
finanziamento o del Locatario, in caso di leasing. Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare
immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza del Titolare del
finanziamento/Locatario intervenuto in corso di contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la
nuova residenza del Titolare del finanziamento/Locatario del veicolo risulta essere superiore a
quello pagato dal Contraente, varrà il disposto del precedente punto 3.9 - Liquidazione del
danno - Regola proporzionale.
19
4.2
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli
artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
4.3
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi dell'art. 1898 Cod. Civ..
4.4
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
5.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL FAX DI RICHIESTA COPERTURA MOD. 1009 SILF)
A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo
assicurato è stato installato un sistema antifurto satellitare.
Il Contraente/Assicurato, ai fini della garanzia furto, dichiara che:
1.
è in possesso di certificato di installazione e collaudo;
2.
l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una
Centrale Operativa;
ed inoltre:
3.
si obbliga ad inserire l’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito.
La
mancata
rispondenza
dell’antifurto
satellitare
a
quanto
dichiarato
dal
Contraente/Assicurato o l’inosservanza, da parte del Contraente o dell’Assicurato o chi per
esso, dell’obbligo di cui al punto 3, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa
comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25%; tale scoperto verrà
calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti.
20
SEZIONE II - ASSISTENZA
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione II sono operanti in abbinamento ai Prodotti Prima,
Classica, Optima e Magnum descritti al punto 1.1.
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, a norma del Decreto Legislativo 07 settembre
2005 n. 209, art. 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale
avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A..
All’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un evento garantito verificatosi durante il periodo di
validità dell’assicurazione, La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, per il tramite della
Centrale Operativa fornisce le prestazioni di seguito dettagliate.
Per poterne usufruire, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve
contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo:
− telefono: - dall’Italia: Numero Verde 800-608902
- dall’estero: prefisso internazionale + 011.7425669
− fax: 011.7425588
− telex: 210008 CAL I
comunicando
− le generalità dell’Assicurato;
− il numero di polizza;
− il numero di targa del veicolo assicurato;
− il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo.
INFORMAZIONI PER VIAGGIARE
La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
situazione traffico e meteo in Italia;
e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti:
patente, libretto di circolazione, imposte.
Le prestazioni devono essere esclusivamente disposte dalla Centrale Operativa pena la
decadenza del diritto alla prestazione stessa.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, La
Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non è tenuta a pagare indennizzi per
prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa.
COSA ASSICURA
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo
assicurato dovuto ad uno degli eventi di cui alla Sezione I – Danni, garantiti in polizza ed indicati nel
Certificato di Assicurazione, fornisce l’autovettura in sostituzione con le modalità ed i termini indicati
al punto 6.1 che segue.
21
6.1
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (Prestazione fornita in Italia)
Qualora il veicolo assicurato venga rubato oppure quando sia immobilizzato o danneggiato a seguito
di danni diretti e materiali derivanti da sinistri coperti dalle garanzie previste nel Certificato di
Assicurazione e la riparazione richieda un fermo presso il Centro Convenzionato indicato dalla
Centrale Operativa, oppure un fermo presso un’officina non convenzionata, la Centrale
Operativa mette a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio con essa
convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le
modalità applicate dalla stessa e durante l’orario di apertura della medesima, un’autovettura
adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria C (secondo la classifica delle
società di autonoleggio), per un massimo di:
− cinque giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un’officina
non convenzionata;
− quattordici giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un
Centro Convenzionato;
− trenta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale del veicolo.
La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la vettura in sostituzione sarà
fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione. La Centrale Operativa,
d’accordo con l’Assicurato, definirà con l’officina tale periodo.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la
copia della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali
assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il
limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe
preferenziali.
COSA NON ASSICURA
6.2
DELIMITAZIONI
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, non presta le garanzie previste in
polizza qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:
1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
4. atti dolosi dell’Assicurato, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;
5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti;
7. atti di pura temerarietà dell’Assicurato o dell’autista del veicolo assicurato.
L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada”
e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di
montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli
eventi assicurati.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari
che regolano le singole garanzie.
22
GESTIONE DEI SINISTRI
6.3
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro.
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi
documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e
non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
6.4
MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in
denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non
usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi.
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem non assume responsabilità per danni
conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o
circostanza fortuita ed imprevedibile.
SEZIONE III – TUTELA GIUDIZIARIA
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono operanti in abbinamento ai Prodotti CLASSICA,
OPTIMA e MAGNUM descritti al punto 1.1.
PREMESSA
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt 163, 164, 173, 174 e correlati, i
sinistri di Tutela Giudiziaria sono gestiti per conto di La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione
Rem da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via
delle Nazioni n° 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale
l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
ARAGTEL – Consulenza Telefonica
Nell’ambito di tutte le materie previste nella presente Sezione III è istituito un Servizio di consulenza
telefonica al
“ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato in orario di ufficio per ottenere:
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all’autorità giudiziaria.
23
7.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza
e nei limiti del massimale convenuto pari a euro 11.000,00 per singolo sinistro, assicura la
Protezione Legale, compresi i relativi oneri non recuperabili dalla controparte occorrenti
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
2. Tali oneri sono:
− le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
− le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo punto 7.8 comma
4;
− le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di
Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo punto 7.8 comma 5;
− le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
− le spese di giustizia;
− Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n° 28), se non recuperato dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente
ai sensi del punto 7.7 comma 3.
7.2
ASSICURATI
Le garanzie vengono prestate al Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla
circolazione del veicolo indicato in polizza.
La garanzia è operante solo se la guida di tale veicolo è consentita dalla categoria di patente
posseduta.
7.3
PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie valgono per:
1. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi connessi ad incidente stradale. La
prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura
di risarcimento di cui all’art. 148 del D.Lgs. 209/05. La copertura opera quindi per i sinistri che
non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 e seguenti
del D.Lgs. 209/05. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga
dell’art 7.5 Esclusioni, lett. h), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona
che si trovi in stato di ebbrezza.
3. recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di
risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. 209/05 esclusivamente dopo l’offerta di
risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell’art. 8 del D.PR. 254/2006, ivi compresa
l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali
sostenute dall’Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento
del danno e la prima offerta comunicata dalla Compagnia. La presente prestazione opera a
parziale deroga dell’art. 7.5 Esclusioni, lett. m).
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di
ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in seguito ad incidente
stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del
ricorso purchè l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni
dalla data di notifica dello stesso.
La prestazione opera a parziale deroga del punto 7.5 – Esclusioni - lettera a), limitatamente alla
materia amministrativa.
24
5. Diaria: qualora dall'incidente stradale consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della
patente di guida disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la Società assicura,
alle condizioni della presente polizza, il rischio derivante dal relativo pregiudizio
economico, mediante corresponsione di una diaria di 50 euro per un massimo di 180
giorni.
E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due
anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'Art. 149 comma 5 e dell'Art.
150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; se una delle due collisioni è avvenuta
antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene
proporzionalmente ridotto.
La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento,
indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.
Nel caso di inabilitazione alla guida comminata da un autorità di un Paese dell’Unione
Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra, per fattispecie
analoghe a quelle di cui al presente punto 4 (incidente), la diaria viene corrisposta nella
misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.
Si conviene che per coloro a cui è stata rilasciata la patente di guida da meno di tre anni
(neopatentati) la diaria pattuita in polizza venga ridotta nella misura del 30%, salvo il caso
di inabilitazione alla guida in un Paese dell’Unione Europea (Italia esclusa) Svizzera,
Principato di Monaco, Liechtenstein e Andorra nella cui ipotesi vale quanto più sopra
convenuto.
6. Indennità Autoscuola: qualora dalla Patente del soggetto alla guida del veicolo assicurato
vengano decurtati almeno 6 punti, quale conseguenza di una o più violazioni del NCdS
avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad ARAG ai sensi del punto 7.7, la Società
garantirà entro il limite massimo di euro 350,00 il costo necessario all’Assicurato per
frequentare presso un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa
esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al
corso ed il pagamento dello stesso.
7.4
SPESE A CARICO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a:
− regolarizzare a proprie spese la registrazione degli atti giudiziari;
− ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale e/o amministrativo che dovesse
presentarsi nel corso o alla fine della causa.
7.5
ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto al punto 7.3 – Prestazioni
garantite, comma 4;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici,
atti di terrorismo, atti di vandalismo commessi da ignoti, terremoto, sciopero e serrate,
nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene
perseguito in sede penale;
g) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in
difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA,
25
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
7.6
salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida
del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi
di cui al D.Lgs. 209/05;
nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso
d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo
che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso
per motivi diversi da quelli previsti dal punto 7.3 delle presenti condizioni di polizza;
se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei
requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato
sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
per le sanzioni direttamente conseguenti all’azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di
legge;
per le controversie con la Società;
per le operazioni di esecuzione forzata oltre il secondo esito negativo.
INSORGENZA DEL SINISTRO
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
− per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del
verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
− per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a
violare norme di legge.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa
riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità
della polizza.
3. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che
siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo punto 7.7, entro 12
(dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:
− vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
− indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo
massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da
ciascuno di essi sopportati.
7.7
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui
si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7
(sette) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi,
iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo
alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel
caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato
deve conferire mandato.
26
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di
interessi con la Società e/o ARAG.
7.8
GESTIONE DEL SINISTRO
1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento
della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso
quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei
termini del punto 7.7.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile
che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con
ARAG.
6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti
in genere.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra
l'Assicurato e ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire
le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.
L’arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
7.9
GESTIONE DEL SINISTRO RELATIVAMENTE AD IPOTESI DI RITIRO,
SOSPENSIONE, REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA O INABILITAZIONE ALLA GUIDA
1. Fermo quanto previsto all’articolo precedente, l’Assicurato deve dare notizia dei fatti relativi
all’oggetto del presente articolo a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel
termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia nonché
la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro o l’inabilitazione.
In caso di ritardata denuncia, il diritto all'indennità decorre soltanto dal giorno successivo a quello
della comunicazione alla Società.
2. Egli deve inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la
Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.
3. Diaria: nell’ipotesi di cui al comma 1 che precede, la Società assicura il rischio derivante dal
relativo pregiudizio economico mediante corresponsione di una Diaria di euro 50,00.
Tale indennizzo decorre dal giorno successivo a quello in cui l’Assicurato risulta privato della
patente oppure non è più abilitato a guidare e prosegue fino al termine del periodo di
sospensione o di decadenza del provvedimento di inabilitazione e comunque per non oltre 180
giorni.
4. La somma che è dovuta dalla Società viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto
ad indennizzo ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti; tuttavia
l'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla
fine di ciascun mese solare; nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare
della diaria per il periodo convenuto, avviene comunque con rateizzazione mensile.
5. Se il ricorso avverso il provvedimento di cui all’oggetto del presente articolo ha esito positivo la
diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Assicurato risulta effettivamente privato del
documento.
6. L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente,
allegando la relativa documentazione.
27
7.10 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
− informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta,
metterli a disposizione;
− conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in
modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile
informazione e procurare i documenti necessari.
7.11
RECUPERO DI SOMME
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o
comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
SEZIONE IV - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono operanti in abbinamento ai Prodotti Prima,
Classica, Optima e Magnum descritti al punto 1.1.
COSA ASSICURIAMO
8.1
RISCHI ASSICURATI
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem, assicura il Conducente, non a titolo
professionale, del veicolo descritto nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione contro gli
infortuni subiti durante e in conseguenza della circolazione; la garanzia vale anche per gli infortuni
occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo necessarie per
riprendere la marcia. La garanzia vale a condizione che l’autovettura circoli con il consenso del
Proprietario/Locatario del Veicolo e che il Conducente sia in possesso della prescritta abilitazione e
degli altri requisiti stabiliti dalle legge.
8.2
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al
momento dell'infortunio l'Assicurato non è esente da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine,
sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio
avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella
valutazione del grado di invalidità permanente, le percentuali di cui al punto 8.4 sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
28
CASI ASSICURATI
8.3
MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte del Conducente e questa si verifica entro due anni dal
giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma di euro 50.000,00 agli eredi
legittimi o testamentari. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità
permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due
anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponde
ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo
sia maggiore.
8.4
INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente constatabile entro due anni dal giorno
dell'infortunio, la Società liquida l'indennizzo secondo il grado di invalidità valutata con le
percentuali contenute nelle Tabelle INAIL (allegato n.1 al DPR 30.6.1965 n.1124) su una somma
assicurata di Euro 50.000,00.
Se l’invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 4% della totale, non viene liquidato
alcun indennizzo; se è superiore al 4% della totale, l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte
eccedente la franchigia di cui sopra; se è superiore al 15% della totale, l’indennizzo viene liquidato
senza franchigia, applicando quindi la percentuale di invalidità permanente alla somma assicurata.
La somma assicurata di euro 50.000,00 viene corrisposta per intero nel caso di invalidità permanente
di grado pari o superiore al 60% della totale.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità è stabilito con
addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite del 100%.
Nei casi di invalidità non previsti nella tabella, si procederà alla stima del grado d'invalidità valutando la
diminuzione della capacità dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo. Il diritto all’indennizzo per
invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se
l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che l’indennizzo per invalidità
permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga alle persone
indicate al punto 8.3 l’importo liquidato o offerto.
COSA NON ASSICURIAMO
8.5
ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
- sofferti in conseguenza di azioni delittuose del Conducente, anche solo tentate, nonché di
partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana né per
legittima difesa;
- sofferti in occasioni di guerre, insurrezioni;
- che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da stato di ubriachezza;
- verificatisi durante la partecipazione a corse, gare (salvo quelle di pura regolarità) e relative prove
o allenamenti;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani.
La garanzia non è valida quando il Conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in
qualità di autista di professione.
Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplessia o infarto o affette da epilessia, diabete,
emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi dal buon padre di famiglia, la
29
garanzia è operante per i soli casi di morte e invalidità permanente, con riduzione
dell’indennizzo al 50%, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 8.2.
8.6
LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI
La garanzia vale per le persone che non abbiano superato i 75 anni. La garanzia non vale per
le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium
tremens, sindrome di immunodeficienza acquista (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
8.7
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà:
- darne avviso alla Centrale Operativa – numero verde 800.046.300 – entro 3 giorni dalla data del
sinistro precisando data, luogo, cause e modalità dell’evento. L’operatore fornirà tutte le
informazioni del caso e richiederà la documentazione necessaria;
oppure:
- darne comunicazione – a mezzo Raccomandata A.R. – a: Servizio Gestione Sinistri c/o La
Piemontese Assicurazioni S.p.A. – Divisione Rem – Agenzia Top Class – Largo Chigi 9 – 00187
Roma, fornendo tutte le informazioni di cui sopra corredate da un certificato medico.
Le spese dei certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
8.8
CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza o durata delle
cure mediche, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.8.2, possono - su
accordo delle Parti - essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad
un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in
caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve
riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina
legale, più vicino alla residenza dell'infortunato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e
remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il
terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità,
l’accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual
caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni dei Collegio
medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti
per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o
violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito
verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio
medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale
rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
8.9
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili
dell'infortunio.
30
APPENDICE
“SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
FAX DI RICHIESTA COPERTURA
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
Ovvero, lei sa che buona parte dei furti d’auto sono commessi utilizzando le chiavi originali?
Detto questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della sua
automobile?
In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al
giorno, 34 all’ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la
massima cura o cautela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell’autoradio
estraibile, e siamo poi estremamente negligenti nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che
probabilmente valgono assai più del limite di spesa previsto dalle nostre carte di credito, essendo
oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immediato.
Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone?
Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell’automobile:
− nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante;
− nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi;
− appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d’albergo;
− in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d’ingresso;
− in un cassetto dell’ufficio (specie quelle di scorta);
− addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata “chiave di
riserva”,
e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali
consegnateci con l’autovettura?
Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello
della nostra auto; e se per la carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e
nessuno può più approfittarsene, chi lo spiega poi all’assicurazione che abbiamo realmente perso
quelle chiavi che non potremo consegnare per la liquidazione?
E’ proprio per questo, per tutelare Lei e la sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici
accortezze:
1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al
venditore;
2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:
31
−
−
recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del
furto/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300
della Centrale Operativa;
recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove
verranno presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di
avviamento, oppure semplicemente variando i codici dell’immobilizer.
In ogni caso la Centrale Operativa (numero verde 800.046.328) è a disposizione per informazioni e
chiarimenti.
Non è poi molto ciò che le chiediamo, semplicemente di non aspettare per “bloccare” la chiave
perduta, esattamente ciò che farebbe con la sua carta di credito.
Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si
compiaccia della fortuna avuta.
Ma non è tutto; già che siamo in argomento le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti
maggiormente in voga tra i ladri d’auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni
giorno decine d’auto vengono rubate nei modi sotto descritti.
Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che
tamponano la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i
danni e per il rituale scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con
espressa minaccia quindi sul malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre
si redigono le denuncie magari appoggiati al cofano della macchina investitrice, che generalmente
rimane sul “luogo del delitto” in quanto anch’essa rubata, ma di valore assai modesto.
Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro
segue la sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l’auto con la chiave
inserita (per prendere il giornale “al volo”, per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio,
all’autolavaggio, nel cortile di casa o dell’azienda, in garage).
C’è un semplice rimedio: non abbandonare mai l’auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se
sotto controllo “a vista” o in garage.
Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono “presidiati” da
personaggi che non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell’auto.
Rapina: reato di ben maggiore gravità (c’è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano
armata), nel qual caso, purtroppo, c’è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto
richiesto. Spesso avviene durante le soste dell’auto. E’ buona abitudine, inoltre, specie in città, girare
con i vetri ben chiusi ed eventualmente chiudere le sicure.
Scippo/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga
a scassi o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l’autovettura, seguono il
proprietario della macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e
cercano di impadronirsene con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo
scippo (se riposte in una borsetta o nella “ventiquattrore”), o semplicemente aspettando che vengano
lasciate incustodite ed a portata di mano (in ufficio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è
successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricordarvi dove avevate messo le chiavi della
macchina …
Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura
rubata e si ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi
problemi in sede di risarcimento da parte dell’assicurazione.
32
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Trattamento per Finalita’ ASSICURATIVA(1)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. DEFINIZIONI
a) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
b) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante;
c) dati identificativi: dato personale che permette l’identificazione diretta dell’interessato;
d) dato giudiziario: dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da
r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p..
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Piemontese Assicurazioni S.p.A - Divisione REM, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in
forma abbreviata La Piemontese S,p.A., Top Class s.r.l., agente di La Piemontese S.p.A., per fornire i servizi
da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire o già detengono dati personali che la riguardano.
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per la fornitura
dei suddetti servizi.
Il consenso che Le chiediamo si estende ai dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda,
nonché ad altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle
autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità
di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo Reale
Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito del
trattamento.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o
debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o aventi natura pubblica, che
operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"
(2), in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i
trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e
servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso.
L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b),
comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i
sinistri.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati(3) da La Piemontese S.p.A. unitamente a Top Class S.r.l., agente di La Piemontese S.p.A. contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) - solo con modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in
Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste
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in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini
statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati
vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i
quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le
specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Sia in La Piemontese S.p.A. che in Top Class S.r.l., i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori
nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività La Piemontese S.p.A. e Top Class S.r.l. utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche
all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa(4); lo stesso fanno anche i
soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e
trasferimenti ivi indicati.
4. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione
Europea.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di
avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso.
7. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Per l’esercizio dei diritti di cui al punto 6, l’interessato può:
- per i dati trattati da La Piemontese S.p.A., scrivere al “Servizio Clienti - Divisione Rem de La Piemontese
Assicurazioni S.p.A." Corso Palestro, 5 – 10122 Torino; oppure spedire un fax al numero: 011/431.13.40
o, infine, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].
- per i dati trattati da Top Class S.r.l., rivolgersi al Responsabile della Privacy tel. 0514231100; oppure
spedire un fax al n. 0514231101; oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
[email protected] oppure scrivere a Top Class Insurance S.r.l. – Responsabile Privacy Via
Collamarini 14 – 40138 Bologna.
Il “Servizio Clienti” di La Piemontese - Divisione Rem ed il “Responsabile Privacy” di Top Class sono altresì
competenti per chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento,
nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.
NOTE
(1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del
Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze
assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;
coassicurazione; prevenzione, e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione,
esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(2) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti
soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali;
periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di
autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza
(specificamente incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica
convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società
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di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla
clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di
informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di
recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti,
quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in l.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP;
Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui
fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali
INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui
aderisce l’assicurato); Magistratura; forze dell’ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o
banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
(3) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett.a), del Codice e
successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione dei dati.
(4) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di
responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti
“titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
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FAX DI RICHIESTA COPERTURA – mod. 1009 SILF
DA:
A:
Concessionaria_____________________________________________ Cod. _________ FAX n° ____________
Banca 24-7 Filiale / Agenzia di: ______________________________________________ FAX n° ____________
ASSICURANDO
Cognome, Nome / Rag.Sociale ________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________ CAP _________ Provincia __________
Comune __________________________________Telefono _______________ C.F. / P. IVA _____________________
Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________
Desidera ricevere il Certificato di Assicurazione in formato elettronico?
si:
no:
VEICOLO
NUOVO
USATO
Marca/Modello __________________________________Telaio n°. _______________________ Targa ______________
Valore Assicurato (1) €. ____________________________ IVA (2) compresa
esclusa
Provincia di residenza del titolare del finanziamento o del locatario ___________________________________________
(1) Deve corrispondere al valore indicato sul contratto di finanziamento;
(2) Barrare la dicitura che interessa; l’IVA è da escludere solo nel caso in cui il Cliente recuperi l’imposta.
COPERTURA RICHIESTA
Prodotto BASE
PRIMA
CLASSICA
OPTIMA
MAGNUM
Data di richiesta del finanziamento _____________________________
Decorrenza copertura dalle ore 00:00 del giorno di erogazione del finanziamento da parte di Banca 24-7 S.p.A.
(L’attivazione della copertura è subordinata all’accettazione della richiesta di finanziamento ed alla relativa erogazione da
parte di Banca 24-7 S.p.A.)
Premio finanziato da Banca 24-7 – DURATA copertura, mesi ………
Premio €: ………………
CONDIZIONE PARTICOLARE (operante se barrata)
5.1 Antifurto Satellitare
si
no
L’Assicurando è a conoscenza che la polizza verrà emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione Mod.
1011 SILF che gli sono state consegnate e che dichiara di approvare.
L’Assicurando
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni della Polizza
Mod. 1011 SILF: 2.4 Polizza in nome altrui e nell’interesse del Contraente/Vincolo – 3.3, 6.4, 7.5 e 8.5 Danni
esclusi/Delimitazioni/Esclusioni – 3.5, 6.3, 7.7 e 7.9 Obblighi in caso di sinistro/Denuncia del sinistro/Gestione del sinistro – 3.8
Procedure per la liquidazione del danno - 4.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – 6.4 Mancato utilizzo delle
prestazioni – 7.3 Prestazioni garantite – nonché, se resa operante, 5.1 Antifurto Satellitare
L’Assicurando
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa (pag. 3 del Mod. 1011 SILF) e di aver ricevuto, prima della
sottoscrizione della proposta, l’Informativa Precontrattuale di cui agli artt. 49-50 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 resa in
conformità degli allegati 7A e 7B del Regolamento medesimo ed in particolare attesta di essere stato adeguatamente e
correttamente informato circa le caratteristiche della polizza proposta e circa l’esistenza dei potenziali conflitti d’interesse;
attesta inoltre che sono stati altresì oggetto di specifico approfondimento i vantaggi e la convenienza, anche economica, del
prodotto offerto.
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (e successive modificazioni ed integrazioni) allegata alle Condizioni
di Assicurazione Mod. 1011 SILF, acconsento al trattamento da parte di La Piemontese Assicurazioni S.p.A e di Top Class Insurance S.r.l., dei
dati personali che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie
di soggetti indicate nella Nota 2 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 2 lettera a) e b)
della medesima informativa o obbligatori per legge.
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data