segue Statuto dell`Olgiata

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segue Statuto dell`Olgiata
BOZZA
STATUTO 1
CONSORZIO
MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA
NUOVO STATUTO
NUOVO SSTATUTO (3)
CONSORZIO OLGIATA
CONSORZIO OLGIATA
TlTOLO I
Costituzione - Partecipanti -Scopo - Sede Durata del Consorzio
TlTOLO I
Costituzione - Partecipanti -Scopo - Sede Durata del Consorzio
TlTOLO I
Costituzione - Partecipanti -Scopo - Sede Durata del Consorzio
Articolo 1
Articolo 1
1.1 - E' costituito fra tutti i proprietari di
immobili ricadenti nel “Comprensorio privato”
della tenuta OLGIATA, identificato nella
planimetria allegata sub a) al presente Statuto, un
Consorzio
obbligatorio
denominato
“CONSORZIO OLGIATA”.
1.1 - E' costituito fra tutti i proprietari di
immobili ricadenti nel “Comprensorio privato”
della tenuta OLGIATA, identificato nella
planimetria allegata sub a) al presente Statuto,
un
Consorzio
obbligatorio
denominato
“CONSORZIO OLGIATA”.
Articolo 2
Articolo 2
2.1 - Partecipano al Consorzio tutti i proprietari
di immobili ricadenti nel “Comprensorio
privato” e i loro successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo.
2.2 - I consorziati dovranno rispettare, per
quanto attinenti al Consorzio, le norme stabilite
nella “Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata”
a rogito del Dr. Vincenzo Papi coad. Notaio Dr.
Giorgio Albertazzi del 9.12.1968, rep. 46743,
registrato a Roma il 23.12.1968 al n. 23313 - vol.
1709 - trascritto alla Conservatoria dei registri
2.1 - Partecipano al Consorzio tutti i proprietari
di immobili ricadenti nel “Comprensorio
privato” e i loro successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo.
2.2 - I consorziati dovranno rispettare, per
quanto attinenti al Consorzio, le norme già
contenute nella “Convenzione di lottizzazione
dell’Olgiata” a rogito del Dr. Vincenzo Papi
coad. Notaio Dr. Giorgio Albertazzi del
9.12.1968, rep. 46743, registrato a Roma il
23.12.1968 al n. 23313 - vol. 1709 - trascritto
Art. 1
E' costituito fra tutti i proprietari di immobili
ricadenti nel “Comprensorio privato” della
tenuta OLGIATA, identificato nella planimetria
allegata sub a) al presente Statuto, un Consorzio
obbligatorio
denominato
“CONSORZIO
MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA”.
Art. 2
Partecipano al Consorzio tutti i proprietari di
immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” e
i loro successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
I consorziati dovranno rispettare, per quanto
attinenti al Consorzio, le norme stabilite nella
convenzione urbanistica, da stipularsi con il
Comune di Roma, il cui schema, contenuto negli
atti d'obbligo per Notaio Dr. Giorgio Albertazzi
del 30 ottobre 1967 e del 5 agosto 1968,
rispettivamente registrati il 31 ottobre 1967 al n.
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17331 ed il 6 agosto 1968 al n. 14376, trascritti a
Roma il 10 novembre 1967 n. d'ord. 91097 form.
n. 58914 ed il 7 agosto 1968 n. d'ord. 73199
form. n. 48742, è stato approvato con delibera
consiliare n. 3062 dell'8 novembre 1967 e con
delibera della Giunta Comunale n. 6402 del 28
agosto 1968.
immobiliari di Roma il 27.1.1969, form. n. 5853,
visto prefettizio di esecutorietà dell’11.2.1969 div. II n. 1428, così come eventualmente
prorogata o rinnovata, con ogni modifica ed
integrazione conseguenti alla proroga o
rinnovazione della stessa.
alla Conservatoria dei registri immobiliari di
Roma il 27.1.1969, form. n. 5853, visto
prefettizio di esecutorietà dell’11.2.1969 - div. II
n. 1428, così come eventualmente prorogata o
rinnovata, con ogni integrazione e modifica,
anche soggettiva, conseguenti alla proroga o
rinnovazione della stessa e le norme stabilite
neigli atti e documenti che al fine di garantire il
mantenimento
dello
stato
attuale
del
“Comprensorio Olgiata” sostituiranno l’indicata
Convenzione.
In particolare i consorziati assumono in solido
con il Consorzio, ma nei limiti della propria
quota, tutti gli obblighi del Consorzio stesso
verso il Comune di Roma.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo in tutto
od in parte dei loro immobili, i consorziati
interessati sono tenuti ad includere nell'atto di
trasferimento - con obbligo di trascrizione - il
vincolo di partecipazione al Consorzio e a
comunicare con lettera raccomandata con r.r. al
Consorzio entro sette giorni dalla data
dell'avvenuto trasferimento, le complete
generalità delle parti contraenti, il loro domicilio
e gli estremi del relativo rogito, nonché ad
inviare al Comune di Roma copia autentica della
nota di trascrizione.
Dalla data del trasferimento faranno carico al
nuovo proprietario le relative spese consortili.
2.3 - In particolare i consorziati assumono in
solido con il Consorzio, ma nei limiti della
propria quota, tutti gli obblighi del Consorzio
stesso verso il Comune di Roma.
2.4 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo in
tutto od in parte dei loro immobili, i consorziati
interessati sono tenuti ad includere nell'atto di
trasferimento - con obbligo di trascrizione - il
vincolo di partecipazione al Consorzio,
obbligandosi quindi espressamente a far
subentrare nei diritti, obblighi, patti e condizioni
comunque derivanti dalla partecipazione al
presente Consorzio ogni successivo acquirente
od avente causa.
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2.3 - In particolare i consorziati assumono in
solido con il Consorzio, ma nei limiti della
propria quota, tutti gli obblighi del Consorzio
stesso verso il Comune di Roma.
2.4 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo in
tutto od in parte dei loro immobili, i consorziati
interessati sono tenuti ad includere nell'atto di
trasferimento - con obbligo di trascrizione - il
vincolo di partecipazione al Consorzio,
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obbligandosi quindi espressamente a far
subentrare nei diritti, obblighi, patti e condizioni
comunque derivanti dalla partecipazione al
presente Consorzio ogni successivo acquirente
od avente causa.
2.5 - A tal fine, i consorziati si obbligano ad
inserire negli atti di trasferimento dei propri
immobili le seguenti clausole:
- che le aree in oggetto sono sottoposte alla
normativa contenuta nello statuto del “Consorzio
Olgiata”, che l’acquirente dichiara di ben
conoscere ed accettare in ogni sua parte, come
facente parte integrante del presente contratto;
- che la parte acquirente prende atto ed accetta il
regolamento
emesso
dalla
Comissione
Architettura e territorio, in coerenza con le
Norme Tecniche Speciali, ai sensi dell'art. 21;
- che la parte acquirente sarà obbligata in solido
con la parte venditrice alla corresponsione di
tutte le somme eventualmente ancora da questa
dovute in favore del Consorzio relative al
biennio antecedente la stipula dell'atto di
trasferimento.
2.6 - In caso di violazione degli obblighi di cui
sopra il soggetto inadempiente sarà soggetto a
sanzioni. La parte acquirente sarà obbligata
all’osservanza della normativa prevista dal
presente Statuto e sarà tenuta alla corresponsione
di tutti gli oneri consortili derivanti.
2.5 - A tal fine, i consorziati si obbligano ad
inserire negli atti di trasferimento dei propri
immobili le seguenti clausole:
- che le aree in oggetto sono sottoposte alla
normativa stabilita dallo Statuto del “Consorzio
Olgiata” e dagli atti e documenti ivi allegati o
richiamati, ivi comprese le Norme Tecniche
Speciali, che l’acquirente dichiara di ben
conoscere ed accettare in ogni sua parte, come
facente parte integrante del presente contratto;
- che la parte acquirente sarà obbligata in solido
con la parte venditrice alla corresponsione di
tutte le somme eventualmente ancora da questa
dovute in favore del Consorzio relative al
biennio antecedente la stipula dell'atto di
trasferimento..
2.6 Attesa la rilevanza della statuizione
precedente ai fini del corretto funzionamento del
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Consorzio, in caso di violazione degli indicati
obblighi, il venditore inadempiente sarà
responsabile nei confronti del Consorzio al
risarcimento di tutti i danni patiti dal Consorzio.
In ogni caso, l’acquirente sarà obbligato
all’osservanza della normativa prevista dal
presente Statuto e dagli atti ivi richiamati ed
2.7 - L’adesione dell’avente causa al Consorzio allegati, e tenuta alla corresponsione di tutti gli
espressa al momento dell’acquisto, unitamente oneri consortili derivanti.
alle complete generalità delle parti, il loro
domicilio e gli estremi del relativo rogito, 2.7 - L’adesione dell’avente causa al Consorzio
dovranno essere comunicate a cura e spese del espressa al momento dell’acquisto, unitamente
consorziato dante causa al Consiglio di alle complete generalità delle parti, il loro
Amministrazione a mezzo lettera raccomandata domicilio e gli estremi del relativo rogito,
con avviso di ricevimento entro sette giorni dalla dovranno essere comunicate a cura e spese deli
stipulazione del relativo atto di trasferimento. consorziatoi interessati, dante causa e avente
Con le stesse modalità il consorziato dante causa causa, al Consiglio di Amministrazione a mezzo
dovrà tempestivamente inviare al Comune di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Roma copia autentica della nota di trascrizione. entro sette giorni dalla stipulazione del relativo
atto di trasferimento. Con le stesse modalità ill
consorziato dante causa e l’avente causa,
dovrannoà tempestivamente inviare al Comune
di Roma copia autentica della nota di
trascrizione.
Art. 3
Scopo del Consorzio è quello di curare la
manutenzione e l'esercizio degli impianti
esistenti e da realizzare nell'ambito del
“Comprensorio privato” e dei suoi accessi
nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più
agevole e più confortevole la residenza nel
comprensorio stesso.
Articolo 3
Articolo 3
3.1 - Scopo del Consorzio è quello di
salvaguardare le caratteristiche urbanistiche e
ambientali della convenzione in essere con il
Comune di Roma e valorizzare le proprietà
iscritte nel comprensorio curando, in via
esclusiva, tra l’altro la manutenzione e l'esercizio
degli impianti esistenti e da realizzare
3.1 - Scopo del Consorzio è quello di curare la
manutenzione e l'esercizio degli impianti
esistenti e da realizzare nell'ambito del
“Comprensorio privato” e dei suoi accessi,
nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più
agevole e più confortevole la residenza nel
comprensorio stesso.
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Per quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio
degli impianti, si specifica che essi riguardano,
in ottemperanza agli impegni previsti nel citato
atto di convenzione da stipulare con il Comune
di Roma:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete stradale principale, delle strade di
lottizzazione e delle opere particolari per
l'ingresso al Comprensorio nonché delle opere di
fognatura, con relativo impianto di depurazione
biologica, anche se realizzate al di fuori della
detta rete stradale, principale e delle strade di
lottizzazione;
b) esercizio e manutenzione degli impianti di
acqua potabile (con relativi impianti di
antincendio) e di innaffiamento, della rete di
distribuzione dell'energia elettrica per uso
privato e dell'impianto di illuminazione della rete
stradale, secondo i termini delle convenzioni con
l'A.C.E.A.
previsto
nella
convenzione
urbanistica;
c) servizio di pulizia delle strade e degli spazi
destinati ad uso comune.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui
sopra, il Consorzio, previa messa in mora da
parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al
Comune stesso l'importo delle spese sostenute
per la esecuzione in danno conseguente alla
inadempienza.
nell'ambito del “Comprensorio privato” e dei
suoi accessi, e svolgendo ogni altro compito
ritenuto idoneo a rendere più agevole e più
confortevole la residenza nel comprensorio
stesso.
3.2 - Per quanto riguarda la manutenzione e
l'esercizio degli impianti, si specifica che essi
riguardano, in ottemperanza agli impegni previsti
nell’atto di convenzione:
3.2.1 - manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete stradale principale, delle strade di
lottizzazione e delle opere particolari per
l'ingresso al “Comprensorio privato” nonché
delle opere di fognatura, con relativo impianto di
depurazione biologica, anche se realizzate al di
fuori della detta rete stradale, principale e delle
strade di lottizzazione;
3.2.2 - esercizio e manutenzione degli impianti
di innaffiamento e dell’acqua potabile
( relativamente agli impianti antincendio), della
rete di distribuzione dell'energia elettrica
dell'impianto di illuminazione della rete stradale,
secondo i termini delle convenzioni con
l'A.C.E.A. previsto nella “Convenzione di
lottizzazione dell’Olgiata”;
3.2.3 - servizio di pulizia delle strade e degli
spazi destinati ad uso comune.
3.22 – Il Consorzio potrà agire anche nei
confronti dei singoli consorziati per il rispetto
della Convenzione e delle regole del presente
Statuto, nonché ai fini del perseguimento del suo
scopo.
3.3 - Per quanto riguarda la manutenzione e
l'esercizio degli impianti, si specifica che essi
riguardano, in ottemperanza agli impegni
previsti nell’atto di convenzione e in quelli che
risulteranno dal documento che al fine di
garantire il mantenimento dello stato del
“Comprensorio Olgiata” sostituirà o prorogherà
la convenzione medesima:
3.32.1 - manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete stradale principale, delle strade di
lottizzazione e delle opere particolari per
l'ingresso al “Comprensorio privato” nonché
delle opere di fognatura, con relativo impianto di
depurazione biologica, anche se realizzate al di
fuori della detta rete stradale, principale e delle
strade di lottizzazione;
3.32.2 - esercizio e manutenzione degli impianti
di innaffiamento e dell’acqua potabile
( relativamente agli impianti antincendio), della
rete di distribuzione dell'energia elettrica
dell'impianto di illuminazione della rete stradale,
secondo i termini delle convenzioni con
l'A.C.E.A. previsto nella “Convenzione di
3.3 - In caso di inadempimento agli obblighi di lottizzazione dell’Olgiata”;
cui sopra, il Consorzio, previa messa in mora da 3.32.3 - servizio di pulizia delle strade e degli
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Per le opere ed impianti per i quali è prevista, a
norma dalla citata convenzione, la consegna al
Comune, i compiti di cui sopra saranno svolti dal
Consorzio fino al giorno di tale consegna.
parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al spazi destinati ad uso comune.
Comune stesso l'importo delle spese sostenute
per la esecuzione in danno conseguente alla
inadempienza.
3.34 - In caso di inadempimento agli obblighi di
cui sopra, il Consorzio, previa messa in mora da
parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al
Comune stesso l'importo delle spese sostenute
per la esecuzione in danno conseguente alla
inadempienza.
Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio
svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua
durata.
Per quanto riguarda i compiti nell'interesse della
generalità dei Consorziati, si precisa che gli
stessi attengono in particolare:
d) vigilanza degli accessi al comprensorio;
e) manutenzione,
della
recinzione
del
comprensorio privato:
3.4 - Per le opere ed impianti per i quali è
prevista, a norma dalla citata convenzione, la
f) gestione del Country Club;
g) governo dei boschi del comprensorio, da consegna al Comune, i compiti di cui sopra
mantenere a “macchia serena” limitatamente a saranno svolti dal Consorzio fino al giorno di
quelli che l'Olgiata Romana S.p.A. ha destinato tale consegna.
ad uso comune, della complessiva superficie di
circa ettari 10.80.00 indicati nella planimetria
allegato a) con colorazione gialla;
3.54 - Per le opere ed impianti per i quali è
prevista, a norma dalla citata convenzione, la
Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio consegna al Comune, i compiti di cui sopra
svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua saranno svolti dal Consorzio fino all’eventuale
durata.
trasferimento definitivo del possesso e
godimento al giorno di tale consegnadegli stessi
3.5 - Per quanto riguarda i compiti nell'interesse al Comune o ad altri Enti, coincidente con l’atto
della generalità dei Consorziati, si precisa che gli formale della presa in consegna, .con modalità e
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termini di cui alla Convenzione indicata all’art.
stessi attengono in particolare:
3.5.1 - alla vigilanza degli accessi al 2.2, ovvero con quelli che risulteranno dai
comprensorio;
documenti che al fine di garantire il
h) sistematica disinfestazione dei boschi del 3.5.2 - alla manutenzione, della recinzione del mantenimento dello stato del “Comprensorio
comprensorio, sia ad uso comune che di comprensorio privato;
Olgiata” sostituirà o prorogherà la convenzione
pertinenza e godimento privato;
f
medesima.
Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio
svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua
i) manutenzione delle aree a verde privato
durata.
inedificabile limitatamente a quelle che la
Olgiata Romana S.p.A, ha destinato ad uso
3.5 - Per quanto riguarda i compiti nell'interesse
comune, della complessiva superficie di ettari
della generalità dei Consorziati, si precisa che
7.50.00 circa indicate nella planimetria allegato
gli stessi attengono in particolare:
a) con colorazione verde;
3.5.1 - alla vigilanza degli accessi al
1) vigilanza diurna e notturna del comprensorio,
comprensorio;
sia agli effetti del traffico che a tutela delle
3.5.2 - alla manutenzione, della recinzione del
proprietà e a difesa del buon uso delle cose
comprensorio privato;
f
comuni;
m) asporto delle immondizie:
n) servizio di primo intervento in casi di
emergenza quali, a mero titolo esemplificativo,
incendi, eventi naturali, incidenti, ecc..
3.5.3 - alla sistematica disinfestazione dei boschi
del comprensorio, sia ad uso comune che di
pertinenza e godimento privato;
3.5.4 - alla manutenzione delle aree a verde
privato inedificabile di proprietà e di quelle ad
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3.5.3 - alla sistematica disinfestazione dei boschi
del comprensorio e delle aree, sia ad uso
comune. Per le aree che di pertinenza e
godimento privato, l’inerzia del proprietario
legittima il Consorzio ad effettuare la
disinfestazione, addebitandone il costo al
proprietario, anche in via di rivalsa;
3.5.4 - alla manutenzione delle aree a verde
privato inedificabile di proprietà e di quelle ad
uso comune così come definite nella
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uso comune così come definite nella Convenzione di lottizzazione,
Convenzione di lottizzazione, nelle sue modificazioni e rinnovazioni.
modificazioni e rinnovazioni.
nelle
sue
3.5.5 - alla vigilanza diurna e notturna del
comprensorio, sia agli effetti del traffico che a
tutela delle proprietà e a difesa del buon uso
delle cose comuni;
3.5.6 - all’asporto delle immondizie;
3.5.7 - al servizio di primo intervento in casi di
emergenza quali, a mero titolo esemplificativo,
incendi, eventi naturali, incidenti, ecc.;
3.5.8 - ad qualsiasi aogni altra attività, senza fine
di lucro, deliberata dall’assemblea, non avente
fine di lucro, che -che nello specifico ambito
dello scopo sopra stabilito - risulti funzionale al
perseguimento utile al migliore e più ordinato
funzionamento dello stesso nella migliore
gestione del Consorzio. comprensorio.
3.5.5 - alla vigilanza diurna e notturna del
comprensorio, sia agli effetti del traffico che a
tutela delle proprietà e a difesa del buon uso
delle cose comuni;
3.5.6 - all’asporto delle immondizie;
3.5.7 - al servizio di primo intervento in casi di
emergenza quali, a mero titolo esemplificativo,
incendi, eventi naturali, incidenti, ecc.;
3.5.8 - a qualsiasi altra attività deliberata
dall’assemblea, non avente fine di lucro, che
risulti utile al migliore e più ordinato
funzionamento del comprensorio.
3.6 - Al fine di garantire un’edificazione
regolamentata all’interno del comprensorio con
conseguente miglior utilizzazione e valore
economico degli immobili appartenenti ai
consorziati, il consorzio si prefigge:
3.6.1 - di studiare gli strumenti urbanistici idonei .
a garantire il mantenimento di uno sviluppo
edilizio coordinato e compatibile con il contesto
naturale e storico in cui si inserisce il
Comprensorio Privato ;
3.6.2 - di progettare e realizzare impianti e
strutture di interesse comune nell’ambito del
Comprensorio Privato ;
3.6.3 - di predisporre un regolamento in accordo
alle Norme Tecniche Speciali contenente
prescrizioni e norme relative all'attività
urbanistica ed edilizia; alla tutela dell’ambiente,
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del paesaggio e dei monumenti ed, infine, ad
eventuali sanzioni per violazioni al regolamento
medesimo.
3.7 - Il Consorzio, in via non prevalente e con
l’esclusione delle attività non consentite sulla
base della legislazione vigente, potrà compiere
tutte le operazioni necessarie o utili al
perseguimento del proprio oggetto consortile. A
tal fine il Consorzio potrà, quindi, contrarre
finanziamenti o mutui . Il Consorzio, previa
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria,
potrà acquisire aree e beni immobiliari e
realizzare infrastrutture e manufatti all’interno
dell’area del Comprensorio- come definita dalla
Convenzione di lottizzazione del 9-12-1968- ,
acquisire partecipazioni in soggetti giuridici i cui
scopi e le cui attività siano strumentali e limitate
alle finalità del Consorzio.
3.8 - Al fine di dare piena realizzazione agli
scopi consortili, i consorziati conferiscono
specifico mandato al Consorzio, e per esso al
Consiglio di Amministrazione, affinché, in nome
e per conto dei consorziati medesimi ed in
concorso con ogni altro eventuale avente diritto,
concluda con il Comune di Roma e con ogni
altra autorità o ente, pubblico o privato, qualsiasi
convenzione, atto o contratto necessario o utile al
raggiungimento
dell’oggetto
consortile
principale.
3.9 - A titolo di esempio, in nome e per conto dei
consorziati potrà:
concludere
convenzioni
urbanistiche,
assumendosi ogni obbligo e impegno nei
confronti del Comune di Roma, ivi compresi gli
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BOZZA
I compiti di cui sopra saranno svolti dal
Consorzio per il tempo della sua durata.
Per la fidejussione rilasciata dal Consorzio a
favore del Comune a garanzia degli obblighi
assunti verso lo stesso, è previsto, in conformità
a quanto stabilito nella citata convenzione, che il
Consorzio è obbligato:
1) ad integrare il valore della fideiussione nel
caso in cui esso si appalesasse insufficiente per
effetto dell'eventuale mutato valore della moneta
secondo gli indici ufficiali;
2) a
reintegrare la fidejussione medesima
qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in
parte, a seguito di inadempienze.
obblighi relativi alla realizzazione di opere di
urbanizzazione, alla compravendita di aree ed
opere, alla presentazione di garanzie e
quant’altro ritenuto idoneo alle finalità del
Consorzio;
- concludere contratti di appalto per opere e
servizi per la realizzazione degli scopi del
Consorzio,
convenendone
capitolati,
corrispettivi, garanzie, clausole arbitrali, e
comunque ogni patto e condizione senza
eccezione alcuna;
- provvedere ad ogni pratica amministrativa
presso qualsiasi ente o organo pubblico o privato
per richiesta di concessioni o autorizzazioni per
l’esecuzione di opere inerenti l’oggetto
principale del Consorzio;
- rappresentare in ogni caso gli interessi comuni
dei consorziati, sia nei confronti della pubblica
amministrazione che di ogni ente pubblico e
privato, potendo a tal fine intraprendere anche
ogni azione giudiziaria o cautelare, nominando a
tal fine anche avvocati o professionisti;
- dare incarichi professionali per consulenze,
progettazioni, pareri, ecc., comunque connessi
alla realizzazione degli scopi consortili.
3.10 - A tal fine, i consorziati conferiscono al
Consorzio, e per esso al Consiglio di
Amministrazione, ogni occorrente e più ampia
facoltà a riguardo, comprese quelle di procedere
ad acquisti, cessioni, permute di porzioni o diritti
immobiliari; fare le necessarie ed opportune
dichiarazioni ed allegazioni ai sensi di legge ed
in particolare ai sensi della vigente disciplina
urbanistica e fiscale; compiere e sottoscrivere
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BOZZA
dichiarazioni di ogni specie, anche dirette ad
uffici od organi della pubblica amministrazione;
fare quant’altro del caso per il buon fine
dell’incarico senza eccezioni.
3.11 - I compiti di cui sopra saranno svolti dal
Consorzio per il tempo della sua durata.
Art. 4
II Consorzio ha la sua sede in Roma, Via A.G.
Bragaglia, 78. Ogni eventuale spostamento della
sede dovrà essere formalmente notificato al
Comune di Roma.
Art. 5
3.12 - Per la fidejussione rilasciata dal Consorzio
a favore del Comune a garanzia degli obblighi
assunti verso lo stesso, è previsto, in conformità
a quanto stabilito nella citata convenzione, che il
Consorzio è obbligato:
3.12.1 - ad integrare il valore della fideiussione
nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente
per effetto dell'eventuale mutato valore della
moneta secondo gli indici ufficiali;
3.12.2 - a reintegrare la fidejussione medesima
qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in
parte, a seguito di inadempienze.
3.6 - I compiti di cui sopra, come indicati nel
presente Statuto e attuati negli atti degli organi
consortili, saranno svolti dal Consorzio per il
tempo della sua durata.
3.712 - Per la fidejussione rilasciata dal
Consorzio a favore del Comune a garanzia degli
obblighi assunti verso lo stesso, è previsto, in
conformità a quanto stabilito nella citata
convenzione, che il Consorzio è obbligato:
3.712.1 - ad integrare il valore della fideiussione
nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente
per effetto dell'eventuale mutato valore della
moneta secondo gli indici ufficiali;
3.712.2 - a reintegrare la fidejussione medesima
qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in
parte, a seguito di inadempienze.
Articolo 4
Articolo 4
4.1 - II Consorzio ha la sua sede in Roma, Via A.
G. Bragaglia n. 2. Ogni eventuale spostamento
della sede dovrà essere formalmente notificato al
Comune di Roma.
4.1 - II Consorzio ha la sua sede in Roma, Via
A. G. Bragaglia n. 2. Ogni eventuale
spostamento
della
sede
dovrà
essere
formalmente notificato al Comune di Roma.
Articolo 5
Articolo 5
11
BOZZA
La durata del Consorzio è sino al trentuno 5.1 - La durata del Consorzio è sino al trentuno
dicembre duemilacinquanta e sarà prorogabile dicembre duemilacinquanta e sarà prorogabile
con deliberazione dell'Assemblea.
con deliberazione dell'Assemblea.
5.2 - Il consorziato non può in alcun modo
recedere dal Consorzio.
TITOLO II
Ripartizione delle spese
Art. 6
Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere
alle spese del Consorzio sulla base della caratura
in milionesimi come sotto ripartita:
A) Superfici fondiarie di complessivi
Ha.
210.00.00 circa - 960.000
B) M.sa Clarìce Incisa della Rocchetta per Ha.
27.77.80 circa - 10.000
C) Olgiata Romana S.pA. per Golf e Club House
per Ha. 88.00.00 circa - 10.000
D) Olgiata Romana S.p.A per Country Club 3.000
E) Olgiata Romana S.pA. per Riding Club 2.000
F) Olgiata Romana. S.pA. per le parti a verde in
edificabile - 10.000
G) Collegi per Ha. 6.70.00 circa - 5.000
- 1.000.000
La caratura globale di cui al precedente punto A)
viene frazionata a cura dell'Olgiata Romana
S.pA. fra i suoi acquirenti con i criteri del buon
padre di famiglia, avuto riguardo alla superficie
alienata e alla relativa edificabilità.
5.1 - La durata del Consorzio è sino al trentuno
e
sarà
dicembre
duemilacinquantacento
prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.
5.2 - Il consorziato non può in alcun modo
recedere dal Consorzio.
TITOLO II
Ripartizione delle spese
TITOLO II
Ripartizione delle spese
Articolo 6
Articolo 6
6.1 - Ciascun consorziato ha l’obbligo di 6.1 - Ciascun consorziato ha l’obbligo di
contribuire a tutte le spese ed oneri del contribuire a tutte le spese ed oneri del
Consorzio senza alcuna esclusione né eccezione Consorzio senza alcuna esclusione né eccezione
.
6.2 - La ripartizione delle spese e oneri del
Consorzio tra i consorziati è effettuata sulla base
della caratura in milionesimi degli immobili, ove
12
.
6.2 - La ripartizione delle spese e oneri del
Consorzio tra i Cconsorziati è effettuata sulla
base dellea caraturae in milionesimi degli
BOZZA
TITOLO III
Uso delle opere, impianti e servizi in
manutenzione del Consorzio
non diversamente stabilito nel presente Statuto.
6.3 - I criteri di adeguamento delle carature, ove
ciò si renda necessario a seguito di interventi
edilizi nel “Comprensorio privato”, devono
essere deliberati dall’Assemblea ordinaria su
proposta del Consiglio di Amministrazione.
6.4 - Le spese per l'erogazione dell'acqua irrigua
e per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti relativi, come da convenzione
repertorio n.46663/23514 stipulata il 27
Novembre 1968 da
Comune di Roma,
A.C.E.A.,Olgiata Romana SpA, Marchesa
Clarice Della Gherardesca Incisa della Rocchetta
Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata e
Sogene richiamata alla lettera B art 6 della
Convenzione di Lottizzazione dell ‘Olgiata,
saranno ripartite annualmente tra i diversi
consorziati utenti in base ai rispettivi consumi,
rilevati da singoli contatori privati.
6.5 - Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i
tempi, le modalità e l’importo degli acconti per il
pagamento delle quote di competenza di ciascun
consorziato-utente,
e
potrà
sospendere
l’erogazione dell’acqua irrigua nei confronti dei
consorziati morosi.
immobili, ove non diversamente stabilito nel
presente Statuto come da attuale piano di
ripartizione allegateo al presente Statuto [U1] ,
qualora ivi non diversamente previsto.
6.3 -– La modifica dei carati potrà avvenire
secondo quanto disposto dalle norme del Codice
Civile in materia di condominio..
6.4 - Le spese per l'erogazione dell'acqua irrigua
e per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti relativi, come da convenzione
repertorio n.46663/23514 stipulata il 27
Novembre 1968 da
Comune di Roma,
A.C.E.A.,Olgiata Romana SpA, Marchesa
Clarice Della Gherardesca Incisa della
Rocchetta Consorzio Manutenzione e Servizi
Olgiata e Sogene richiamata alla lettera B art 6
della Convenzione di Lottizzazione dell
‘Olgiata, saranno ripartite annualmente tra i
diversi consorziati utenti in base ai rispettivi
consumi, rilevati da singoli contatori privati.
6.5 -– In attuazione di quanto previsto al punto
precedente,
Il
Coil
Consiglio
di
Amministrazione dovrà stabiliscre i tempi, le
modalità e l’importo degli acconti per il
pagamento delle quote di competenza di ciascun
consorziato-utente,
e
potrà
sospendere
l’erogazione dell’acqua irrigua nei confronti dei
consorziati morosi.
TITOLO III
Uso delle opere, impianti e servizi in
manutenzione del Consorzio
TITOLO III
Uso delle opere, impianti e servizi in
manutenzione del Consorzio
13
BOZZA
Art. 7
I consorziati risponderanno per sé e per i loro
aventi causa a qualsiasi titolo del buon uso del
diritto di transito, sia pedonale che con veicoli,
sulle strade consorziali, in guisa da non arrecare
danno alle stesse nonché rischi o molestie agli
altri consorziati e rispettando i limiti di velocità e
gli altri particolari vincoli o divieti che il
Consorzio riterrà di stabilire.
In particolare è fatto divieto:
a) di ingombrare, anche temporaneamente, con
materiali od altro impedimento, le zone di
transito, sia pedonale che carraio;
b) di gettare sulle vie ed altri spazi di uso
comune immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;
c) di aprire nuovi accessi alle singole proprietà
od eseguire qualsiasi manomissione di manufatti
pertinenti ai servizi consortili.
La realizzazione degli accessi carrabili e
pedonali, in sede di costruzione degli edifici e gli
allacciamenti ai servizi consortili, ove non vi
provveda l'Azienda o l'Ente competenti, saranno
eseguiti dal Consorzio, nella ubicazione stabilita
dalla
Olgiata
Romana
S.p.A.,
previa
anticipazione della spesa a carico dei consorziati.
In casi particolari il consorzio potrà consentire,
su richiesta motivata, la esecuzione diretta di tali
lavori da parte dei consorziati, a loro spese
riservandosene la relativa direzione.
E' fatto obbligo a ciascun consorziato:
a) di denunciare immediatamente al Consorzio
gli eventuali danni da lui stesso, dai conviventi
o dai suoi ospiti arrecati alle opere in
Articolo 7
Articolo 7
7.1 - I consorziati risponderanno per sé e per i
loro aventi causa a qualsiasi titolo del buon uso
del diritto di transito, sia pedonale che con
veicoli, sulle strade consorziali, in guisa da non
arrecare danno alle stesse nonché rischi o
molestie agli altri consorziati e rispettando i
limiti di velocità e gli altri particolari vincoli o
divieti che il Consorzio riterrà di stabilire.
7.2 - In particolare è fatto divieto:
7.2.1 - di ingombrare, anche temporaneamente,
con materiali od altro impedimento, le zone di
transito, sia pedonale che carraio;
7.2.2 - di gettare sulle vie ed altri spazi di uso
comune immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;
7.2.3 - di aprire nuovi accessi alle singole
proprietà od eseguire qualsiasi manomissione di
manufatti pertinenti ai servizi consortili.
7.3 - La realizzazione degli accessi carrabili e
pedonali, in sede di costruzione degli edifici e gli
allacciamenti ai servizi consortili, ove non vi
provveda l'Azienda o l'Ente competenti, saranno
eseguiti dal Consorzio, previa anticipazione della
spesa a carico dei consorziati. In casi particolari
il Consorzio potrà consentire, su richiesta
motivata, la esecuzione diretta di tali lavori da
parte dei consorziati, a loro spese riservandosene
la relativa direzione.
7.4 - E' fatto obbligo a ciascun consorziato:
7.4.1 - di denunciare immediatamente al
Consorzio gli eventuali danni da lui stesso, dai
conviventi o dai suoi ospiti arrecati alle opere in
manutenzione al Consorzio. Alla riparazione
7.1 - I consorziati risponderanno per sé e per i
loro aventi causa a qualsiasi titolo del buon uso
del diritto di transito, sia pedonale che con
veicoli, sulle strade consorziali, in guisa da non
arrecare danno alle stesse nonché rischi o
molestie agli altri consorziati e rispettando i
limiti di velocità e gli altri particolari vincoli o
divieti che il Consorzio riterrà di stabilire.
7.2 - In particolare è fatto divieto:
7.2.1 - di ingombrare, anche temporaneamente,
con materiali od altro impedimento, le zone di
transito, sia pedonale che carraio;
7.2.2 - di gettare sulle vie ed altri spazi di uso
comune immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;
7.2.3 - di aprire nuovi accessi alle singole
proprietà od eseguire qualsiasi manomissione di
manufatti pertinenti ai servizi consortili.
7.3 - La realizzazione degli accessi carrabili e
pedonali, in sede di costruzione degli edifici e
gli allacciamenti ai servizi consortili, ove non vi
provveda l'Azienda o l'Ente competenti, saranno
eseguiti dal Consorzio, previa anticipazione
della spesa a carico dei consorziati. In casi
particolari il Consorzio potrà consentire, su
richiesta motivata, la esecuzione diretta di tali
lavori da parte dei consorziati, a loro spese
riservandosene la relativa direzione.
7.4 - E' fatto obbligo a ciascun consorziato:
7.4.1 - di denunciare immediatamente al
Consorzio gli eventuali danni da lui stesso, dai
conviventi o dai suoi ospiti arrecati alle opere in
manutenzione al Consorzio. Alla riparazione
14
BOZZA
manutenzione al Consorzio. Alla riparazione
provvederà il Consorzio stesso a spese del
consorziato;
b) di segnalare con prontezza al Consorzio, per
l'immediato intervento, l'eventuale insorgenza di
guasti
nelle
opere
ed
impianti
in
manutenzione al Consorzio.
provvederà il Consorzio stesso a spese del
consorziato;
7.4.2 - di segnalare con prontezza al Consorzio,
per
l'immediato
intervento,
l'eventuale
insorgenza di guasti nelle opere ed impianti in
manutenzione al Consorzio.
provvederà il Consorzio stesso a spese del
consorziato;
7.4.2 - di segnalare con prontezza al Consorzio,
per
l'immediato
intervento,
l'eventuale
insorgenza di guasti nelle opere ed impianti in
manutenzione al Consorzio.
Articolo 8
Articolo 8
II Consorzio prende atto che sui beni in
manutenzione sono e saranno costituite dalla
Olgiata Romana S.p.A.. in dipendenza della
stipulanda convenzione urbanistica ed anche al
di fuori della stessa, a favore del Comune di
Roma o di Enti erogatori e gestori di servizi
pubblici, vincoli e servitù per il miglior
espletamento dei servizi di interesse comune ed
accetta sin da ora tutti gli obblighi conseguenti,
che gli fanno o potranno fargli carico. Tali
obblighi saranno resi noti al Consorzio dalla
Olgiata Romana a mano a mano che saranno
posti in essere.
8.1 - II Consorzio prende atto che sui beni in
manutenzione sono e saranno costituite dalla
Olgiata Romana S.p.A.. in dipendenza della
stipulanda convenzione urbanistica ed anche al
di fuori della stessa, a favore del Comune di
Roma o di Enti erogatori e gestori di servizi
pubblici, vincoli e servitù per il miglior
espletamento dei servizi di interesse comune ed
accetta sin da ora tutti gli obblighi conseguenti,
che gli fanno o potranno fargli carico. Tali
obblighi saranno resi noti al Consorzio dalla
Olgiata Romana a mano a mano che saranno
posti in essere.
8.1 - II Consorzio prende atto che sui beni in
manutenzione sono e saranno costituite dalla
Olgiata Romana S.p.A.. in dipendenza della
stipulanda convenzione urbanistica ed anche al
di fuori della stessa, a favore del Comune di
Roma o di Enti erogatori e gestori di servizi
pubblici, vincoli e servitù per il miglior
espletamento dei servizi di interesse comune ed
accetta sin da ora tutti gli obblighi conseguenti,
che gli fanno o potranno fargli carico. Tali
obblighi saranno resi noti al Consorzio dalla
Olgiata Romana a mano a mano che saranno
posti in essere.
TITOLO IV
Assemblea dei consorziati - Convocazione Costituzione - Presidenza
TITOLO IV
Assemblea dei consorziati - Convocazione Costituzione - Presidenza
TITOLO IV
Assemblea dei consorziati - Convocazione Costituzione - Presidenza - Competenza
Articolo 8
Articolo 8
Art. 8
Art. 9
L'Assemblea,
regolarmente
costituita, 8.1 - L'Assemblea, regolarmente costituita, 8.1 - L'Assemblea, regolarmente costituita,
rappresenta la universalità dei consorziati e le rappresenta la universalità dei consorziati e le rappresenta la universalità dei consorziati e le
sue deliberazioni, prese in conformità del sue deliberazioni, prese in conformità del sue deliberazioni, prese in conformità del
15
BOZZA
presente Statuto, vincolano tutti i consorziati
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Agli effetti della partecipazione alle Assemblee i
consorziati disporranno di un numero di voti pari
ai milionesimi delle carature attribuite come
all'art. 6.
I voti complessivi di tutti i consorziati sono
pertanto 1.000.000 (un milione).
Art. 10
presente Statuto, vincolano tutti i consorziati
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
8.2 - Agli effetti della partecipazione alle
Assemblee i consorziati disporranno di un
numero di voti pari ai milionesimi delle carature
attribuite come all'art. 6.
8.3 - I voti complessivi di tutti i consorziati sono
pertanto 1.000.000 (un milione).
presente Statuto, vincolano tutti i consorziati
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
8.2 - Agli effetti della partecipazione alle
Assemblee i consorziati disporranno di un
numero di voti pari ai milionesimi delle carature
attribuite come all'art. 6.
8.3 - I voti complessivi di tutti i consorziati sono
pertanto 1.000.000 (un milione).
Articolo 9
Articolo 9
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, si 9.1 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria,
riunisce presso la sede del Consorzio.
si riunisce presso la sede del Consorzio ovvero in
altro luogo appositamente eletto nell'ambito del
Comune di Roma.
L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata 10.2 - L'Assemblea ordinaria dovrà essere
ogni anno entro il 30 (trenta) aprile per l'esame convocata ogni anno entro 120 giorni dalla
del rendiconto al trentuno dicembre dell'esercizio chiusura dell'esercizio ovvero nel termine di 180
precedente e del preventivo dell'esercizio in giorni ricorrendone i presupposti di legge
corso.
L'Assemblea straordinaria è convocata, per le 9.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata, per
deliberazioni di sua competenza, quando il le deliberazioni di sua competenza, quando il
Consiglio di Amministrazione né ravvisi Consiglio di Amministrazione ne ravvisi
l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta e da l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta e da
tanti consorziati, che rappresentino almeno tanti consorziati, che rappresentino almeno
250.000 (duecentocinquantamila) voti. La 250.000 (duecentocinquantamila) voti. La
richiesta indicherà gli argomenti da. porre richiesta indicherà gli argomenti da porre
all'ordine del giorno.
all'ordine del giorno.
Art. 11
Articolo 10
9.1 - L'Assemblea sia ordinaria che
straordinaria, si riunisce presso la sede del
Consorzio ovvero in altro luogo appositamente
eletto nell'ambito del Comune di Roma.
910.2 - L'Assemblea ordinaria dovrà essere
convocata ogni anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio ovvero nel termine di 180
giorni ricorrendone i presupposti di legge
9.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata, per
le deliberazioni di sua competenza, quando il
Consiglio di Amministrazione ne ravvisi
l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta e da
tanti consorziati, che rappresentino almeno
10250.000 (duecentocinquantamila) voti. La
richiesta indicherà gli argomenti da porre
all'ordine del giorno.
Articolo 10
10.1 - L’assemblea è convocata dal Consiglio di 10.1 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio di
amministrazione o con avviso da inviarsi almeno amministrazione o con avviso da inviarsi almeno
dieci (10) giorni prima (compresi i festivi) della dieci (10) giorni prima (compresi i festivi) della
16
BOZZA
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine
del giorno nonché la data e l'ora dell'adunanza,
tanto in prima che in seconda convocazione:
quest'ultima distanziata di almeno 24
(ventiquattro) ore dalla prima. Esso dovrà essere
inviato con lettera raccomandata da spedirsi al
domicilio di ciascun consorziato almeno dieci
(10) giorni prima (compresi i festivi) della data
fissata per l'adunanza.
Art. 12
data fissata per l'adunanza mediante lettera
raccomandata, o mediante fax o sistemi
telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo
ricevimento dell’avviso di convocazione, nonché
l’accertamento da parte del Consorzio
dell’avvenuta ricezione e la conservazione
presso il medesimo della relativa prova.
10.2 - Al fine dell’utilizzo della convocazione a
mezzo fax o per via telematica, i consorziati ed i
consiglieri eleggono domicilio per i rapporti con
il Consorzio presso il numero di utenza fax o
telematica comunicata per iscritto al Consorzio e
per esso al Consiglio di Amministrazione; nel
caso in cui uno o più consorziati o consiglieri
non abbiano comunicato alcuna utenza fax o
telematica,
ovvero
abbiano
revocato
l’indicazione effettuata in precedenza, avranno
diritto a ricevere la comunicazione mediante
lettera raccomandata.
data fissata per l'adunanza mediante lettera
raccomandata, o mediante fax o sistemi
telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo
ricevimento dell’avviso di convocazione,
nonché l’accertamento da parte del Consorzio
dell’avvenuta ricezione e la conservazione
presso il medesimo della relativa prova.
10.2 - Al fine dell’utilizzo della convocazione a
mezzo fax o per via telematica, i consorziati ed i
consiglieri eleggono domicilio per i rapporti con
il Consorzio presso il numero di utenza fax o
telematica comunicata per iscritto al Consorzio e
per esso al Consiglio di Amministrazione; nel
caso in cui uno o più consorziati o consiglieri
non abbiano comunicato alcuna utenza fax o
telematica,
ovvero
abbiano
revocato
l’indicazione effettuata in precedenza, avranno
diritto a ricevere la comunicazione mediante
lettera raccomandata presso il proprio domicilio.
10.3 - L'avviso di convocazione deve contenere
l'ordine del giorno nonché il luogo – purchè nel
Comune di Roma -, la data e l'ora dell'adunanza,
tanto in prima che in seconda convocazione,
quest’ultima distanziata di almeno 24
(ventiquattro) ore dalla prima.
10.3 - L'avviso di convocazione deve contenere
l'ordine del giorno nonché il luogo –
purchècomunque nel Comune di Roma -, la data
e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in
seconda convocazione, quest’ultima distanziata
di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.
Articolo 11
Articolo 11
L'assemblea è presieduta dal Presidente del 11.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente 11.1 - L'Aassemblea è presieduta dal Presidente
Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua del Consiglio di Amministrazione o, in caso di del Consiglio di Amministrazione o, in caso di
17
BOZZA
assenza, dal Vice Presidente e in assenza di
quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente nominerà un Segretario.
In caso di assemblea straordinaria sarà chiamato
a fungere da Segretario un pubblico Notaio.
Art. 13
sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di
quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.
11.2 - Il Presidente nominerà un Segretario.
11.3 - In caso di assemblea straordinaria sarà
chiamato a fungere da Segretario un pubblico
Notaio.
sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di
quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.
11.2 - Il Presidente nominerà un Segretario.
11.3 - In caso di assemblea straordinaria sarà
chiamato a fungere da Segretario un pubblico
Notaio.
Articolo 12
Articolo 12
L'Assemblea ordinaria approva il bilancio 12.1 - All’Assemblea ordinaria compete di:
preventivo ed il rendiconto consuntivo di - nominare il Consiglio di Amministrazione
gestione, e nomina gli amministratori.
previa determinazione del numero dei
Consiglieri e dell’eventuale compenso da
destinare all’intero Consiglio;
- nominare i membri della Commissione di
Architettura e Territorio, previa determinazione
del loro numero, tra i nominativi proposti dal
Consiglio di Amministrazione, determinando gli
eventuali compensi;
- nominare il Collegio Sindacale;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo di gestione e la relativa ripartizione
delle spese tra i consorziati;
- esaminare tutti gli argomenti che il Consiglio di
Amministrazione deciderà di sottoporle;
- deliberare su ogni altra materia espressamente
ad essa riservata dal presente Statuto.
18
12.1 - All’Assemblea ordinaria compete di:
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo di gestione e la relativa ripartizione
delle spese tra i consorziati;
- nominare il Consiglio di Amministrazione
previa determinazione del numero dei
Consiglieri e dell’eventuale compenso da
destinare all’intero Consiglio;
- deliberare, su proposta dei Consorziati
rappresentanti almeno il 10% delle carature
totali, la revoca del singolo amministratore o
dell’intero Consiglio di Amministrazione in
qualunque tempo, salvo il diritto di ciascun
amministratore al risarcimento dei danni, se la
revoca avviene senza giusta causa;
- nominare il Collegio Sindacale;
- esaminare tutti gli argomenti sottoposti dal
Consiglio di Amministrazione o dai Consorziati
rappresentanti almeno il 10% delle carature
totali;
- deliberare su ogni altra materia funzionale al
perseguimento dello scopo del Consorzio al fine
di espressamente ad essa riservata dal presente
Statuto.
BOZZA
, garantire l’attuazione della Convenzione e
degli atti o documenti che al fine di garantire il
mantenimento
dello
stato
attuale
del
“Comprensorio Olgiata” sostituiranno o
prorogheranno la convenzione medesima,
nell’osservanza dei principi urbanistici e
ambientali ivi stabiliti e nel rispetto di uno
sviluppo edilizio coordinato e compatibile con il
contesto naturale e storico in cui si inserisce il
Comprensorio Privato.
L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli
argomenti non riservati all'Assemblea ordinaria,
ed in particolare sulle modificazioni dell'atto
costitutivo o dello Statuto.
12.2 - All’Assemblea straordinaria compete di:
- decidere eventuali modifiche al presente
statuto;
approvare
eventuali
variazioni
alla
Convenzione di lottizzazione.
-approvare la partecipazione a soggetti giuridici
-approvare il regolamento di cui al punto 5 art.
21 del presente statuto
- approvare l’acquisizione di aree e beni
immobiliari
-approvare
la
realizzazione
di
nuove
infrastrutture e manufatti.
19
12.2 - All'Assemblea straordinaria compete di:
- deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo
o dello Statuto e relativi allegati;
- esaminare e ratificare le modificazioni,
integrazioni, rinnovazioni della Convenzione di
cui all’art. 2.2. e dei documenti integrativi o
sostitutivi della stessa, già approvati in
Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle questioni che nell’ambito del
perseguimento dello scopo del Consorzio,
comportino modifiche all’organizzazione delle
attività volte all’esercizio degli impianti, alla
realizzazione delle opere manutentive e
all’erogazione dei servizi consortili, mediante la
costituzione o la partecipazione in forme
organizzative esterne, purché con limitazione di
responsabilità e finalizzate alla razionalizzazione
delle risorse gestionali ed economiche;
- esaminare e deliberare sull’accettazione di
contributi, liberalità, elargizioni, donazioni,
legati, lasciti anche ereditari, regolandone le
modalità per l’acquisizione della titolarità di
BOZZA
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è
validamente costituita con l'intervento di tanti
consorziati che rappresentino almeno 500.000
(cinquecentomila)
voti
ed
in
seconda
convocazione con l'intervento di tanti consorziati
che
rappresentino
almeno
250.000
(duecentocinquantamila) voti. Le deliberazioni
saranno assunte a maggioranza di voti degli
intervenuti.
L'Assemblea
straordinaria,
in
prima
convocazione, è validamente costituita con
l'intervento di tanti consorziati totalizzanti
almeno 750.000 (settecentocinquantamila) voti
mentre in seconda convocazione è necessaria la
presenza di tanti consorziati, che rappresentino
almeno 333.000 (trecentotrentatremila) voti. Le
delibere saranno assunte a maggioranza di voti
degli intervenuti.
Art. 14
qualsivoglia diritto in capo al Consorzio;
- deliberare su tutti gli argomenti non riservati
12.3 - L'Assemblea ordinaria in prima all'Assemblea ordinaria e al Consiglio di
convocazione è validamente costituita con Amministrazione.;
l'intervento di tanti consorziati, di persona o per
delega, che rappresentino almeno 500.000
(cinquecentomila)
voti
ed
in
seconda
convocazione l’Assemblea ordinaria delibera 12.3 L'Assemblea ordinaria in prima
qualunque sia la parte di voti rappresentati dai convocazione è validamente costituita con
consorziati partecipanti, di persona o per delega. l'intervento di tanti consorziati, di persona o per
delega, che rappresentino almeno 500.000
13.4 - L'Assemblea straordinaria, in prima (cinquecentomila) voti ed in seconda
convocazione, è validamente costituita con convocazione l’Assemblea ordinaria delibera
l'intervento di tanti consorziati, di persona o per qualunque sia la parte di voti rappresentati dai
delega,
totalizzanti
almeno
750.000 consorziati partecipanti, di persona o per delega.
(settecentocinquantamila) voti mentre in seconda
convocazione è necessaria la presenza di tanti 132.44 - L'Assemblea straordinaria, in prima
consorziati, di persona o per delega, che convocazione, è validamente costituita con
rappresentino
almeno
375.000 l'intervento di tanti consorziati, di persona o per
(trecentosettantacinquemila) voti. Le delibere delega,
totalizzanti
almeno
750.000
saranno assunte a maggioranza di voti degli (settecentocinquantamila) voti mentre in
intervenuti.
seconda convocazione è necessaria la presenza
di tanti consorziati, di persona o per delega, che
rappresentino
almeno
333.000
(trecentotrentatremila) voti. Le delibere saranno
assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
Articolo 13
20
Articolo 13
BOZZA
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare
da apposito libro verbali e ciascun verbale dovrà
essere firmato dal Presidente e dal
Segretario.
13.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono
constare da apposito libro verbali e ciascun
verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal
Segretario.
13.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono
constare da apposito libro verbali e ciascun
verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Articolo 14
Articolo 14
Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nella
Assemblea con semplice delega scritta in calce
alla lettera di invito.
Nessun partecipante all'Assemblea può ricevere
più di 20 (venti) deleghe.
14.1 - Ogni consorziato potrà farsi rappresentare
nella Assemblea con semplice delega scritta in
calce alla lettera di invito.
14.2 - Nessun partecipante all'Assemblea può
ricevere più di 20 (venti) deleghe.
14.1 - Ogni consorziato potrà farsi rappresentare
nella Assemblea con semplice delega scritta in
calce alla lettera di invito.
14.2 - Nessun partecipante all'Assemblea può
ricevere più di 120 (ventidieci) deleghe.
TITOLO V
Amministrazione del Consorzio
TITOLO V
Amministrazione del Consorzio
TITOLO V
Amministrazione del Consorzio
Articolo 15
Articolo 15
15.1 - II Consorzio è amministrato da un
Consiglio di Amministrazione composto da sei a
dieci membri, scelti tra i consorziati o residenti, ,
che durano in carica tre (3) anni e sono
rieleggibili.
15.1 - II Consorzio è amministrato da un
Consiglio di Amministrazione composto da sei a
dieci membri, scelti tra i consorziati o residenti, ,
che durano in carica tre (3) anni e sono
rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Art. 15
Art. 16
II Consorzio è amministrato da un Consiglio di
Amministrazione composto da sei a dieci
membri che durano in carica tre (3) anni e sono
rieleggibili.
Sino a quando la Società Generale Immobiliare
Sogerie quale avente causa della Olgiata Romana
disporrà
di
almeno
250.000
(duecentocinquantamila) voti essa designerà la
metà dei Consiglieri tra i quali sarà nominato il
Presidente e quando disporrà di meno di 250.000
(duecentocinquantamila) ma di almeno 100.000
(centomila) voti designerà un terzo dei
Consiglieri ».
15.2 Se un componente del Consiglio Direttivo
resta assente senza giustificato motivo per tre
sedute consecutive, decade automaticamente
dalla carica, con presa d’atto da parte del
Consiglio di Amministrazione e sostituzione
secondo le regole di cui alla disposizione
21
BOZZA
seguente.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 15.2 - Se nel corso dell'esercizio vengono a
uno o più Amministratori, gli altri provvedono a mancare uno o più Amministratori, gli altri
sostituirli per cooptazione.
provvedono a sostituirli per cooptazione.
Gli Amministratori così nominati restano in
carica fino alla successiva Assemblea.
Se viene menò la maggioranza degli
Amministratori, quelli rimasti in carica
provvedono alla convocazione della assemblea
per la nomina dei mancanti.
II Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi
membri un Presidente e un Vice Presidente.
15.32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più Amministratori, gli altri
15.3 - Gli Amministratori così nominati restano provvedono a sostituirli per cooptazione.
in carica fino alla successiva Assemblea.
15.4 - Se viene meno la maggioranza degli
Amministratori, quelli rimasti in carica
provvedono alla convocazione della Assemblea
per la nomina dei mancanti.
15.5 - II Consiglio di Amministrazione elegge tra 15.43 - Gli Amministratori così nominati restano
i suoi membri un Presidente e un Vice in carica fino alla successiva Assemblea.
Presidente, e provvede a ripartire l’eventuale 15.54 - Se viene meno la maggioranza degli
compenso determinato dall’Assemblea tra i Amministratori, quelli rimasti in carica
propri membri.
provvedono alla convocazione della Assemblea
per la nomina dei mancanti.
15.65 - II Consiglio di Amministrazione elegge
tra i suoi membri un Presidente e un Vice
Presidente, e provvede a ripartire l’eventuale
compenso determinato dall’Assemblea tra i
propri membri.
15.7 II Consiglio può delegare parte delle
proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri,
determinando la durata ed i limiti della delega e
l'eventuale compenso, nei limiti approvati
dall’Assemblea.
15.8 I componenti del Consiglio di
Amministrazione amministrano il Consorzio
22
BOZZA
secondo le regole del mandato con
rappresentanza, con la responsabilità prevista
dalle norme del Codice Civile per
l’amministratore di condominio.
Art. 17
La firma e la rappresentanza legale del
Consorzio anche in giudizio, spettano
disgiuntamente al Presidente e al Vice
Presidente.
Il loro domicilio legale è presso la sede del
Consorzio.
Ogni sostituzione del Presidente e del Vice
Presidente dovrà essere formalmente notificata al
Comune di Roma.
Il Presidente e il Vice Presidente nella loro
qualità di rappresentanti legali del Consorzio
potranno essere convenuti in giudizio per
qualunque azione concernente le opere, i
manufatti, gli impianti ed i servizi di cui il
Consorzio ha la manutenzione e l'esercizio e a
loro saranno notificati i provvedimenti
dell'Autorità amministrativa, che si riferiscono
ai beni e alle attività anzidette.
Articolo 16
Articolo 16
16.1 - La firma e la rappresentanza legale del
Consorzio anche in giudizio, spettano
disgiuntamente al Presidente e al Vice
Presidente.
16.2 - Il loro domicilio legale è presso la sede del
Consorzio.
16.3 - Ogni sostituzione del Presidente e del
Vice Presidente dovrà essere formalmente
notificata al Comune di Roma.
16.4 - Il Presidente e il Vice Presidente nella loro
qualità di rappresentanti legali del Consorzio
potranno essere convenuti in giudizio per
qualunque azione concernente le opere, i
16.1 - La firma e la rappresentanza legale del
Consorzio anche in giudizio, spettano
disgiuntamente al Presidente e al Vice
Presidente.
16.2 - Il loro domicilio legale è presso la sede
del Consorzio.
16.3 - Ogni sostituzione del Presidente e del
Vice Presidente dovrà essere formalmente
notificata al Comune di Roma.
16.4 - Il Presidente e il Vice Presidente nella
loro qualità di rappresentanti legali del
Consorzio potranno essere convenuti in giudizio
per qualunque azione concernente le opere, i
23
BOZZA
Art. 18
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente di sua iniziativa o a richiesta di
almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio si riunisce presso la sede consortile
od altrove e sarà validamente costituito con la
presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Art. 19
II Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per la gestione del Consorzio,
salvo per quanto di competenza esclusiva
dell'Assemblea.
In
particolare,
il
Consiglio
assume
progressivamente in consegna dalla Olgiata
Romana, ai fini degli obblighi manutentivi o di
esercizio, le opere e gli impianti in correlazione
con la loro graduale esecuzione, accertandone la
buona esecuzione e funzionalità ed il buono stato
di consegna.
manufatti, gli impianti ed i servizi di cui il
Consorzio ha la manutenzione e l'esercizio e a
loro saranno notificati i provvedimenti
dell'Autorità amministrativa, che si riferiscono
ai beni e alle attività anzidette.
manufatti, gli impianti ed i servizi di cui il
Consorzio ha la manutenzione e l'esercizio e a
loro saranno notificati i provvedimenti
dell'Autorità amministrativa, che si riferiscono
ai beni e alle attività anzidette.
Articolo 17
Articolo 17
17.1 - II Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
17.2 - Il Consiglio si riunisce presso la sede
consortile od altrove e sarà validamente
costituito con la presenza di almeno la metà più
uno dei Consiglieri.
17.3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza
di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
17.1 - II Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
17.2 - Il Consiglio si riunisce presso la sede
consortile od altrove e sarà validamente
costituito con la presenza di almeno la metà più
uno dei Consiglieri.
17.3 - Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 18
Articolo 18
18.1 - II Consiglio di Amministrazione è
investito dei più ampi poteri per la gestione del
Consorzio, salvo per quanto di competenza
esclusiva dell'Assemblea.
II Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni ad uno dei suoi membri ed anche ad
estranei al Consiglio stesso, determinando la
durata ed i limiti della delega e l'eventuale
compenso.
18.1 - II Consiglio di Amministrazione è
investito dei più ampi poteri per la gestione del
Consorzio, salvo per quanto di competenza
esclusiva dell'Assemblea.
II Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni ad uno dei suoi membri ed anche ad
estranei al Consiglio stesso, determinando la
durata ed i limiti della delega e l'eventuale
compenso.
18.2 In particolare, tra i poteri conferiti al
Consiglio di Amministrazione per la gestione
24
BOZZA
Il Consiglio ha facoltà di stipulare contratti di
appalto, contratti di finanziamento, mutui,
convenzioni con pubbliche amministrazioni o
privati. II Consiglio può delegare parte delle
proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri ed
anche ad estranei al Consiglio stesso,
determinando la durata ed i limiti della delega e
l'eventuale compenso.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad
emanare e di volta in volta integrare, secondo le
esigenze, un Regolamento Disciplinare Interno,
contenente norme di comportamento volte alla
protezione dei beni di uso comune ed alla tutela
della convivenza nell'ambito del Comprensorio.
II Regolamento prevedrà altresì gli strumenti
idonei per assicurare l'osservanza di tali norme e
l'eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie
per il mancato rispetto delle stesse.
Il Regolamento e le sue integrazioni avranno
efficacia immediata nei confronti di tutti i
Consorziati e loro aventi causa, salva la facoltà
dell'Assemblea di deliberare, con le maggioranze
previste per l'Assemblea ordinaria, la modifica o
la soppressione di specifiche norme. La
soppressione di una norma non avrà effetto sui
provvedimenti adottati e le sanzioni imposte dal
Consiglio sotto l'impero della stessa.
18.2 - Il Consiglio di Amministrazione è
autorizzato ad emanare e di volta in volta
integrare, secondo le esigenze, un Regolamento
Disciplinare Interno, contenente norme di
comportamento volte alla protezione dei beni di
uso comune ed alla tutela della convivenza
nell'ambito del Comprensorio. II Regolamento
prevedrà altresì gli strumenti idonei per
assicurare l'osservanza di tali norme e l'eventuale
imposizione di sanzioni pecuniarie per il
mancato rispetto delle stesse.
18.3 - Il Regolamento e le sue integrazioni
avranno efficacia immediata nei confronti di tutti
i Consorziati e loro aventi causa, salva la facoltà
dell'Assemblea di deliberare, con le maggioranze
previste per l'Assemblea ordinaria, la modifica o
la soppressione di specifiche norme. La
soppressione di una norma non avrà effetto sui
provvedimenti adottati e le sanzioni imposte dal
Consiglio sotto l'impero della stessa.
25
del Consorzio di cui al punto precedente, nei
limiti dello scopo del Consorzio e del controllo
assembleare esercitato periodicamente mediante
approvazione dei rendiconti di spesa, vanno
annoverati, a mero titolo esemplificativo, quelli
di:
a) stipulare contratti di appalto, di lavoro, di
prestazione d’opera, di finanziamento, di mutuo
funzionali al perseguimento degli scopi
consortili;
b) di porre in essere tutte le attività per la
manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’esercizio degli impianti, delle opere e dei
servizi di interesse comune nell’ambito del
Comprensorio Privato;
c) di stipulare cConvenzioni con la Pubblica
Amministrazione, sia locale, che statale, nonché
con privati, ivi compresio quelli di integrare e
rinnovare dette Convenzioni, tra cui quella in
essere con il Comune di Roma ed esercitare gli
impianti e le strutture di interesse comune nel
Comprensorio Privato, realizzati o da realizzarsi
nell’ambito degli obblighi previsti dalla
Convenzione di cui alla disposizione 2.2. del
presente Statuto e degli atti e documenti che al
fine di garantire il mantenimento dello stato
attuale
del
“Comprensorio
Olgiata”
rinnoveranno, sostituiranno o prorogheranno
l’indicata Convenzione;
d) di emanare e, di volta in volta, integrare,
secondo le esigenze, un Regolamento
Disciplinare Interno, contenente norme di
comportamento volte alla protezione dei beni di
uso comune ed alla tutela della convivenza
BOZZA
nell'ambito del Comprensorio;
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad
emanare e di volta in volta integrare, secondo le
esigenze, un Regolamento Disciplinare Interno,
contenente norme di comportamento volte alla
protezione dei beni di uso comune ed alla tutela
della convivenza nell'ambito del Comprensorio.
II Regolamento prevedrà altresì gli strumenti
idonei per assicurare l'osservanza di tali norme e
l'eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie
per il mancato rispetto delle stesse.
18.3 - Il Regolamento e le sue integrazioni
avranno efficacia immediata nei confronti di
tutti i Consorziati e loro aventi causa, salva la
facoltà dell'Assemblea di deliberare, con le
maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria,
la modifica o la soppressione di specifiche
norme. La soppressione di una norma non avrà
effetto sui provvedimenti adottati e le sanzioni
imposte dal Consiglio sotto l'impero della stessa.
18.4 Il Consorzio terrà le scritture contabili
previste dall’art. 2478 del Codice Civile.
TITOLO VI
Preventivo e rendiconto annuale Versamento contributi ed anticipi
Art. 20
Gli esercizi consortili si chiudono al trentuno
dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni
esercizio, il Consiglio procede alla redazione del
rendiconto consuntivo della gestione annuale ed
alla formazione del preventivo per l'esercizio
TITOLO VI
Bilancio preventivo e bilancio consuntivo Versamento contributi ed anticipi
TITOLO VI
Bilancio preventivo e bilancio consuntivo Versamento contributi ed anticipi
Articolo 19
Articolo 19
19.1 - Gli esercizi consortili si chiudono al
trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di
ogni esercizio, il Consiglio procede alla
redazione del bilancio consuntivo, redatto
secondo le norme previste dall’articolo 2423 e
19.1 - Gli esercizi consortili si chiudono al
trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di
ogni esercizio, il Consiglio procede alla
redazione del bilancio consuntivo, redatto
secondo le norme previste dall’articolo 2423 e
26
BOZZA
successivo e li sottopone alla approvazione
dell'Assemblea dei consorziati.
II rendiconto ed il preventivo saranno redatti
specificando per ciascun settore di intervento del
Consorzio i fattori analitici di spesa indicati nello
allegato b) al presente Statuto.
Il rendiconto ed il preventivo sono
accompagnati:
a) dall'inventario delle opere in consegna al
Consorzio con indicazione delle opere assunte in
consegna durante l'esercizio e del loro stato
manutentivo.
b) da una relazione del Consiglio illustrante le
voci di spesa e le opere di cui la Olgiata Romana
ha prevista la consegna nel successivo esercizio.
Fino a quando non sarà approvato il rendiconto
consuntivo di gestione il Consiglio esigerà dai
Consorziati congrui acconti trimestrali per
contributi alle spese sulla base del preventivo in
precedenza approvato. Dopo la approvazione del
rendiconto consuntivo per l'anno precedente e
del preventivo per l'anno in corso verranno
operati i conguagli sia per l'anno precedente che
per l'anticipo dei contributi per l'anno in corso.
Ogni consorziato è tenuto a versare i propri
contributi entro dieci giorni dalla richiesta da
parte del Consiglio di Amministrazione.
Il pagamento dei contributi non potrà essere
sospeso o ritardato per pretese od eccezioni di
qualsiasi genere da parte dei consorziati, che
potranno farla valere soltanto se in regola con i
pagamenti,
A titolo di penale per il ritardato pagamento delle
somme dovute, il consorziato inadempiente sarà
segg. del C.C., della gestione annuale ed alla
formazione del bilancio preventivo per
l'esercizio successivo e li sottopone alla
approvazione dell'Assemblea dei consorziati.
19.2 - II bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo saranno redatti specificando per
ciascun settore di intervento del Consorzio i
fattori analitici di spesa indicati nello allegato b)
al presente Statuto.
segg. del C.C., della gestione annuale ed alla
formazione del bilancio preventivo per
l'esercizio successivo e li sottopone alla
approvazione dell'Assemblea dei consorziati.
19.2 - II bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo saranno redatti specificando per
ciascun settore di intervento del Consorzio i
fattori analitici di spesa indicati nello allegato
bd) al presente Statuto.
19.3 - Fino a quando non sarà approvato il
bilancio consuntivo di gestione il Consiglio
esigerà dai consorziati congrui acconti trimestrali
per contributi alle spese sulla base del bilancio
preventivo in precedenza approvato. Dopo la
approvazione del bilancio consuntivo per l'anno
precedente e del bilancio preventivo per l'anno in
corso verranno operati i conguagli sia per l'anno
precedente che per l'anticipo dei contributi per
l'anno in corso.
19.4 - Ogni consorziato è tenuto a versare i
propri contributi entro dieci giorni dalla richiesta
da parte del Consiglio di Amministrazione.
19.5 - Il pagamento dei contributi non potrà
essere sospeso o ritardato per pretese od
eccezioni di qualsiasi genere da parte dei
consorziati, che potranno farle valere soltanto se
in regola con i pagamenti,
19.6 - A titolo di penale per il ritardato
pagamento delle somme dovute, il consorziato
inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli
interessi di mora in ragione del tasso ufficiale di
sconto pro-tempore, aumentato di cinque punti.
20.7 - Per patto espresso i consorziati
19.3 - Fino a quando non sarà approvato il
bilancio consuntivo di gestione il Consiglio
esigerà dai consorziati congrui acconti
trimestrali per contributi alle spese sulla base del
bilancio preventivo in precedenza approvato.
Dopo la approvazione del bilancio consuntivo
per l'anno precedente e del bilancio preventivo
per l'anno in corso verranno operati i conguagli
sia per l'anno precedente che per l'anticipo dei
contributi per l'anno in corso.
19.4 - Ogni consorziato è tenuto a versare i
propri contributi entro dieci giorni dalla richiesta
da parte del Consiglio di Amministrazione.
19.5 - Il pagamento dei contributi non potrà
essere sospeso o ritardato per pretese od
eccezioni di qualsiasi genere da parte dei
consorziati, che potranno farle valere soltanto se
in regola con i pagamenti,
19.6 - A titolo di penale per il ritardato
pagamento delle somme dovute, il consorziato
inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli
interessi di mora in ragione del tasso ufficiale di
sconto pro-tempore, aumentato di cinque punti.
2019.7 - Per patto espresso i consorziati
27
BOZZA
tenuto a corrispondere gli interessi di mora in
ragione del tasso ufficiale di sconto pro-tempore,
aumentato di cinque punti.
Per patto espresso i consorziati riconoscono che
il preventivo e il rendiconto consuntivo annuali
approvati dall'Assemblea unitamente al riparto
dei contributi a carico di ciascun consorziato sia
a titolo di acconto che di conguaglio,
costituiscono in caso dì inadempienza ai
pagamenti, prova scritta idonea a chiedere ed
ottenere da parte del Consorzio, decreto di
ingiunzione ai sensi dell'art. 633 e segg. Codice
Procedura Civile immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione.
riconoscono che il bilancio preventivo e il
rendiconto bilancio consuntivo annuali approvati
dall'Assemblea unitamente al riparto dei
contributi a carico di ciascun consorziato sia a
titolo di acconto che di conguaglio, costituiscono
in caso di inadempienza ai pagamenti, prova
scritta idonea a chiedere ed ottenere da parte del
Consorzio, decreto di ingiunzione ai sensi
dell'art. 633 e segg. Codice Procedura Civile
immediatamente
esecutivo,
nonostante
opposizione.
riconoscono che il bilancio preventivo e il
rendiconto bilancio consuntivo annuali approvati
dall'Assemblea unitamente al riparto dei
contributi a carico di ciascun consorziato sia a
titolo di acconto che di conguaglio,
costituiscono in caso di inadempienza ai
pagamenti, prova scritta idonea a chiedere ed
ottenere da parte del Consorzio, decreto di
ingiunzione ai sensi dell'art. 633 e segg. Codice
Procedura Civile immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione.
TITOLO VII
Revisori dei conti
TITOLO VII
Collegio Sindacale
TITOLO VII
Collegio Sindacale
Articolo 20
Articolo 20
21.1 - L'Assemblea, in sede di approvazione del
bilancio preventivo annuale, nomina un Collegio
Sindacale con funzioni di vigilanza e di controllo
contabile composto da tre membri non residenti
e non consorziati tutti iscritti all’albo dei
Revisori dei Conti, secondo quanto previsto
dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
21.2 - L’incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio dell’incarico.
210.1 - L'Assemblea, in sede di approvazione
del bilancio preventivo annuale, nomina un
Collegio Sindacale con funzioni di vigilanza e di
controllo contabile composto da tre membri non
residenti e non consorziati tutti iscritti all’albo
dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto
dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
201.2 - L’incarico ha la durata di tre esercizi,
con scadenza alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Art. 21
L'Assemblea, in sede di approvazione del
preventivo annuale, nomina una Ditta di
Revisori, alla quale sarà affidato il compito della
certificazione del consuntivo dell'esercizio cui il
preventivo stesso si riferisce.
28
BOZZA
TITOLO VIII
Commissione Architettura e Territorio
TITOLO VIII
Commissione Architettura e TerritorioNorme
Tecniche Speciali
Articolo 22
Articolo 212
22.1 - Le opere da eseguirsi da parte dei
consorziati ed elencate nel Regolamento redatto
dalla Comissione Architettura e Territorio
devono essere sottoposti al preventivo esame ed
approvazione della stessa Commissione.
22.2 - La Commissione di Architettura e
Territorio è composto da tre a cinque membri
nominati dall’Assemblea tra i nominativi
proposti dal Consiglio di Amministrazione, scelti
tra esperti delle discipline architettoniche,
urbanistiche, ambientali e giuridiche.
22.3 - Fa parte di diritto della Commissione di
Architettura e Territorio un membro del
Consiglio di Amministrazione, da questo
appositamente designato.
22.4 - I membri della Commissione di
Architettura e Territorio durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
22.5 – La Commissione di Architettura e
Territorio provvederà alla redazione, in coerenza
con le Norme Tecniche Speciali, del
Regolamento, contenente gli elementi specificati
al precedente art.3.6.3 del presente Statuto, che
dovrà
essere
approvato
dall'Assemblea
straordinaria.
22.6 La Commisione espleta, altresì, su richiesta
del Consiglio di amministrazione funzioni
21.1 Nel rispetto della Convenzione e degli atti
che la modificheranno, integreranno o
sostituiranno, i consorziati osservano le norme
tecniche speciali, nonché eventuali modifiche,
integrazioni o sostituzioni.
29
21.2 Nei limiti dello scopo del Consorzio, per le
finalità di garantire la sicurezza e la salvaguardia
del Comprensorio, i consorziati comunicano
senza ritardo al Consorzio – su richiesta degli
organi consortili – i dati relativi all’effettuazione
di opere, rilevanti ai fini dell’osservanza delle
norme sopra indicate..
BOZZA
consultive per ciò che concerne le problematiche
del territorio, dell’urbanistica e dell’ambiente.
22.7 -La Commissione di Architettura e
Territorio, nel rispetto di ogni norma di legge,
della Convenzione in essere con il Comune di
Roma e del presente statuto, valuterà le
caratteristiche architettoniche e strutturali dei
progetti presentati, eventualmente disponendo
modifiche e variazioni.
22.8 - I consorziati si obbligano sin d’ora ad
apportare ai loro progetti le modifiche e
spostamenti che eventualmente saranno suggeriti
dalla Commissione.
22.9 - Spetta al Consiglio di Amministrazione,
su proposta della Commissione di Architettura e
Territorio, deliberare in merito alle sanzioni da
applicare
per
opere
realizzate
senza
l’approvazione della Commissione stessa.
22.10 - La Commissione nomina tra i propri
membri il Presidente e il Vice Presidente, e si
riunisce su convocazione scritta del Presidente,
ovvero in caso di impedimento di quest’ultimo
del Vice Presidente, ogniqualvolta sarà ritenuto
opportuno in relazione alle attività che la stessa
Commissione è chiamata ad espletare.
TITOLO IX
Norme suppletive
Art. 22
22.1 Per tutto quanto non specificamente
previsto dal presente Statuto, si applicano le
norme dell’associazione dettate dal Codice
Civile.
TITOLO X
30
BOZZA
Principio di conservazione
Art. 23
23.1 La nullità di una o più clausole del presente
atto non importa l’invalidità dell’intero Statuto,
con eccezione delle disposizioni essenziali
concernenti lo scopo del Consorzio e il
funzionamento dell’Assemblea.
Allegati:
a) Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata” a
rogito del Dr. Vincenzo Papi coad. Notaio Dr.
Giorgio Albertazzi del 9.12.1968, rep. 46743,
registrato a Roma il 23.12.1968 al n. 23313 vol. 1709 - trascritto alla Conservatoria dei
registri immobiliari di Roma il 27.1.1969, form.
n. 5853, visto prefettizio di esecutorietà
dell’11.2.1969 - div. II n. 1428 e allegati;
b) Norme Tecniche Speciali;
c) Perimetro del Consorzio Privato come da
stralcio del N.C.I., fogli n. 37 – 38 – 45;
d) Voci di spesa del bilancio;
e) Piano di ripartizione delle carature;
-…………
31

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