ufficio del giudice di pace di roma

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI SPOLETO
RICORSO ex art. 204 bis C.d.S.
Avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 553/2008
elevato in data 27/09/08 ore 12:28 dall'Agente di P.M. Giampiero Quarantini, redatto in
data 29.10.2008 e notificato in data 13.11.2008
Il sottoscritto xxxxxx nato a Terni il xxx xxx CF xx xxx xxxx xxx, proprietario del veicolo Seat
Ibiza 1.2 60CV tg xxx xxxx, residente in Terni (TR), Via xxxx xxxx
PREMESSO
-
Che in data 13.11.2008 mi veniva notificato, quale proprietario del veicolo Seat Ibiza
1.2 60CV tg xxx xxx, verbale di accertamento n. xxx xxxx relativo alla presunta violazione
dell’art. 142 co 8 in combinato disposto dell’art 142 co 1 in quanto con la suddetta vettura
circolavo in località SS 685 Tre Valli Umbre KM 49+330 (ex SS 209 valnerina ) dir. Visso in cui
vige il limite di velocità di km/h 50 come indicato da apposito cartello, alla velocità di km/h 61
superando quindi il limite imposto di km/h 11;
-
Che Agente di P.M. Giampiero Quarantini non procedeva alla contestazione
immediata della violazione per il seguente motivo: “in quanto l’accertamento della violazione è stata
effettuata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi Polizia Stradale nella
loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del
rilievo è a distanza dal posto dell’accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari. L’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata
Decreto Prefettizio Prot. N. 3477/02-Sett.II in riferimento al Dlg 121/02 convertito in legge 168/02 ”;
-
Che per la violazione contestata veniva richiesto il pagamento di € 155,00 di cui €
148,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 7,00 per spese di notifica;
1
-
che per la suddetta violazione venivano decurtati 5 punti.
L’istante intende proporre ricorso avverso il suddetto verbale di accertamento perché lo stesso
appare ed è illegittimo in quanto privo di fondamento e non corrispondente alla realtà dei fatti
per i seguenti
MOTIVI
VIOLAZIONE DI LEGGE: DIFETTO DI TITOLARITÀ DELLA POLIZIA
MUNICIPALE AD ESERCITARE ATTIVITÀ ACCERTATIVA ed INCOMPETENZA
TERRITORIALE
Siamo a sottolineare all'odierno giudicante come la SS685 Tre Valli in direzione Visso è un
raccordo tra SS3 e la SS209 Valnerina, che non rientra certo nelle competenze del Comune di
Vallo di Nera.
E' giurisprudenza costante che la competenza della Polizia Municipale è circoscritta alle strade
che rientrano nel territorio comunale una sentenza recente di cassazione ha ribadito che la
competenza della polizia municipale è solo esclusivamente nel territorio comunale.(Per tutte
Cassazione Civile, Sez. II, n. 5771/2008)
Tale tratto di strada è quindi di proprietà di ente diverso dal comune e , pertanto, ai sensi dell’art.
12 del c.d.s, sottratta all’esercizio dei servizi di polizia stradale da parte della polizia municipale.
Inoltre gli agenti di p.m. mantengono le attribuzioni di legge (art.5 l65/1986) solo nell’ambito del
territorio comunale ed ogni attività amministrativa compiuta su territorio appartenente ad altro
ente deve ritenersi priva di valenza giuridica, dunque il verbale opposto si può considerare
inesistente, nullo o comunque inefficace
VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA INDICAZIONE DELLA EFFETTUAZIONE
DELLA TARATURA
In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano solamente omologate ma è necessario che
tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e
periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare
qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Va poi evidenziato quanto
previsto dalla legge L. 273/1991 inerente l’"Istituzione del Sistema nazionale di taratura", che
espressamente prevede il rilascio di un apposito Certificato di taratura contenente una serie di dati
previsti dalle norme UNI 30012 e UNI EN 10012 e comportando, la mancanza di una o più
informazioni attese, la difformità ai dettami contemplati e conseguente nullità del certificato. La
norma Europea EN 30012 (Punto 3.23) avente lo status di norma Nazionale espressamente
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prevede: “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale , o
mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e
le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994”.
Il tutto considerando che "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno
strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori
alle graduazioni di una scala arbitraria” (Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1220/2005;
Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1212/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n.
828/2005; Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga,
sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06
dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n°
4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.). Il rispetto della
normativa richiamata rimanendo presupposto di garanzia per la conferma metrologica di uno
Strumento di Misura, rappresenta “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una
funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per
l’utilizzazione prevista”. Come sottolineato soprattutto dalla sentenza del Tribunale di Lodi n.
363/2000 dal, che si basa su perizia del Dott. Paolo Soardo, massima autorità in ambiente
metrologico ed attuale presidente del comitato SIT:
- uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni
nazionali, inizialmente e periodicamente;
- nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica
operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la
conformità
dello
strumento
alle
caratteristiche
metrologiche
richieste
- non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a
campioni nazionali
- non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla
normativa nazionale ed internazionale
In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali
risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e
periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare
qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Tale preventivo controllo risulta
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ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento
irripetibile.
Occorre
poi
fare
un
distinguo
tra
“funzionamento”
ed
“accuratezza”.
Un qualsiasi strumento di misura, seppur dotato di sistemi di autodiagnosi (che peraltro in quanto
tali non possono essere infallibili) che ne evidenzino eventuali malfunzionamenti, potrebbe
sembrare funzionare correttamente ma restituire all'operatore misure non accurate (ovvero oltre
gli estremi di accuratezza consentiti) in quanto l'autodiagnosi non può sostituirsi alla taratura, ne
un operatore che osservi attentamente lo strumento potrà mai accorgersi di eventuali misure che
ricadano al di fuori della accuratezza dello strumento stesso.
A tal proposito deve anche essere dimostrata la capacità tecnica, tramite opportune certificazioni
di enti terzi, dell'operatore all'esecuzione della corretta installazione, test funzionale ed utilizzo
delle apparecchiature in questione.
Pertanto la taratura, con riferibilità agli Standard Nazionali, è l'unica operazione in grado di
rivelare e correggere eventuali errori sistematici.
La taratura dello strumento è necessaria ed indispensabile, in quanto costituisce l’unico metodo
con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, e comunque,
rimanendo l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti
campioni, presenti sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia
intervenuti durante l’uso.
Oltre a ciò è importante sottolineare come la taratura lungi dall’essere una operazione “una
tantum” risulta essere una verifica sullo stato dell’apparecchio che va effettuata periodicamente,
tant’è che per alcuni modelli tra cui Traffiphot III-SR e Traffiphot III SR- Photored V la
taratura è prevista almeno con cadenza annuale. (Ministero dei Lavori Pubblici prot 4130
del 24.12.2004).
Gli stessi produttori di autovelox sottolineano questo.
Infatti il più importante costruttore Italiano di misuratori di velocità degli autoveicoli, la Sodi
Scientifica S.p.a. (Autovelox 104/C-2 e Autovelox 105 SE) nell' addendum al manuale d'uso (All.
4) scrive testualmente :
"Intervallo di Conferma Affinchè l'apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti
conforme ai requisiti previsti per l'utilizzazione, è necessario che la stessa venga periodicamente
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sottoposta nel nostro Laboratorio Metrologico Interno L.A.T.I. ad un insieme di operazioni che
prendono il nome di CONFERMA METROLOGICA”
La stessa Sodi Scientifica esegue da tempo collaudi rilasciando certificati di collaudo e/o
conformità, a conferma della necessità di eseguire tali operazioni a garanzia del corretto
funzionamento nonché dell'attendibilità delle misure. Si veda a tal proposito il recente
comunicato
Stampa
pubblicato
sul
sito
di
Sodi
Scientifica
(All.
3).
Si evidenzia che lo stesso costruttore vincola l'intervallo di conferma metrologica ovvero
dell'intervallo di tempo che intercorre tra 2 tarature (UNI EN 30012, Appendice A), al rispetto
delle condizioni di utilizzo ed immagazzinaggio riportate nel manuale (All. 4, addendum al
manuale d'uso Sodi)
Tali verifiche vengono eseguite indifferentemente su autovelox utilizzati in postazioni mobili o
fisse.
Alcune delle prescrizioni d'uso raccomandate da Sodi per l'autovelox 104/C-2 sono:
- non esporre l'apparecchio per lungo tempo a temperature oltre i 40°C
- evitare all'apparecchio cadute, urti o vibrazioni eccessive
- non immagazzinare l'apparecchio in ambienti eccessivamente umidi
Infatti l'utilizzo in postazione mobile che espone gli strumenti di misura a rischi maggiori dovuti a
fattori ambientali, trasporto, urti etc., i quali potrebbero portare ad errori di misura che per
quanto sopra esposto ( e rilevato nella perizia relativa alla sentenza 363/00 Trib. Lodi) non sono
in alcun modo rilevabili dalla presenza dell'operatore.
Si evidenzia infine che ove esista, la sola certificazione ISO9001:2000 del sistema di qualità del
costruttore non autorizza lo stesso (ne garantisce i diritti del cittadino) ad emettere “Certificati di
Conformità”.
La certificazione garantisce infatti la conformità di un processo ad un riferimento normativo
mentre l'accreditamento garantisce invece l'idoneità tecnica, organizzativa e la competenza del
personale di un organizzazione per svolgere un determinato processo.
L'unica garanzia può venire da un Centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla
norma ISO IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura) il
cui processi di misura, di gestione e di valutazione dell'incertezza sono comunque verificabili.
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Un laboratorio avente un sistema di garanzia della qualità certificato secondo il modello
normativo ISO 9001 garantisce sicuramente la conformità dei processi di misura ad una
procedura definita ma nulla può garantire sulla validità tecnica della procedura stessa.
A maggior ragione il tutto non può essere applicabile ad “un'officina” abilitata dal costruttore.
Inoltre eventuali verifiche eseguite dal produttore violano il principio d'indipendenza dei
laboratori preposti alla verifica sancito con DM. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive
(Art. 2 - verificazione periodica degli strumenti di misura)
Risulterebbero essere invece idonei eventuali Centri SIT opportunamente accreditati.
Infatti la Segreteria del SIT puntualizza che diversamente dalla certificazione ISO 9001,
l'accreditamento applica criteri e procedure predisposte specificatamente per determinare la
competenza tecnica di un Laboratorio di taratura. Mentre la certificazione del sistema qualità
dichiara la conformità ai requisiti della norma ISO 9001, l'accreditamento attesta anche, e
soprattutto, competenze tecniche specifiche. Si veda in merito quanto contenuto nel sito della
EA - European co-operation for Accreditation
Visto che comunque tale preventivo controllo risulta indispensabile se si considera che la
misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile in assenza di idonea e recente
procedura di taratura la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea
a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Pertanto il numero di taratura apposto sul verbale prefigurante una procedura effettuata
nel 2007, vista la validità annuale, non può considerarsi legittima in quanto non conforme
alla legge.
Inoltre, i centri SIT accreditati sono contraddistinti da un numero che ne definisce la regione di
appartenenza ed il cronologico di iscrizione e soprattutto le grandezze che tale centro è abilitato a
certificare. questo deve essere specificato nel verbale.
Inoltre eventuali diciture generiche e non circostanziate dello strumento apposte sul verbale
prefiguranti una presunta ed apodittica corretta funzionalità dello strumento, risultano aleatorie e
prive di elementi probanti, in mancanza di supporti certificativi espressamente previsti dalla
normativa nazionale ed europea, con conseguente possibilità, per il giudice, di disattendere le
risultanze del rilevamento di un tale apparecchio quando non risulti dagli atti il corretto
funzionamento e la taratura dell’apparecchio stesso (pretura Bolzano 24.11.1995).
POSIZIONAMENTO
E
PUNTAMENTO
NON
CORRETTO
DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX.
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In generale, qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, è soggetto a variazioni
delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovuti, per esempio,
all’invecchiamento dei componenti, ad urti, vibrazioni, shock meccanici o termici, variazioni della
tensione di alimentazione, etc.; nondimeno, il Traffipax Speedophot è uno strumento elettronico
soggetto a situazioni che possono alterarne il corretto funzionamento.
Con tale apparecchio è possibile misurare la velocità da 20 a 255 Km/h dei veicoli in transito su
una strada, fotografare i veicoli che viaggiano ad una velocità superiore a quella impostata, e tale
controllo si può effettuare da una postazione fissa montando l’attrezzatura su un treppiede
all’aperto o in una cabina di controllo, ovvero da una postazione mobile installando l’attrezzatura
su una vettura civetta che circola nel traffico.
L’apparecchio è un radar ad effetto Doppler che calcola la velocità e misura la lunghezza dei
veicoli in entrambe le due direzioni di marcia mentre è posizionato Condizione sine qua non
del perfetto funzionamento della macchina e, quindi, del regolare rilevamento della
velocità, è che i raggi laser devono essere esattamente perpendicolari alla strada.
L’assetto sul terreno dell’apparecchiatura, pertanto, è di fondamentale importanza al fine della
verifica di legittimità della contestazione, dovendo, fornire prova sul corretto posizionamento
orizzontale dell’apparecchiatura e, di riflesso, sulla esattezza della rilevazione della velocità.
Infatti in caso di posizionamento dell'autovelox su strada in pendenza, per essere preciso lo
strumento deve essere posizionato parallelo alla strada (a regola ci vorrebbe un inclinometro per
la massima precisione, ma difficilmente gli addetti ne sono dotati).
Qualora fosse invece erroneamente installato in orizzontale (magari usando l'apposita bolla in
dotazione, da usarsi però solo su strade pianeggianti) esso si troverebbe obliquo rispetto al piano
stradale, e di conseguenza la base di misurazione (proiezione al suolo della distanza tra le due
fotocellule) risulterebbe più corta del giusto.
Da quanto specificato risulta essenziale per la regolarità del procedimento di emissione del
verbale e quindi della sanzione amministrativa che l’autovelox non solo fosse correttamente
installato ma anche che fosse correttamente puntato sulla corsia.
Di tali specifiche nulla viene menzionato nel verbale in contestazione, inficiando quello che è il
diritto alla difesa del cittadino.
VIOLAZIONE
DI
LEGGE:
ILLEGITTIMITA’
DEI
CARTELLI
DI
SEGNALAZIONE.
Inoltre in merito alla segnalazione delle postazioni di controllo mobili per il rilevamento della
velocità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avuto modo di specificare che l’art. 3 c.
1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente
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segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con
segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione
luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
I segnali stradali di cui all’art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal
successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere
realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilità; in ogni caso devono essere rispettate le
distanze di cui all’art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2.
Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni
di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia
non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la
segnaletica deve in generale rispondere.
Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed
uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per
l’installazione e la manutenzione”, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo
di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera
esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare.
Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro,
appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli
utilizzati dagli organi di polizia stradale.
Sul verbale di contestazione viene specificato che “il Traffipax Speedophot è collocato in postazione
mobile”, ma le segnalazioni dei cartelli stradali presenti lungo la SS 685 è chiaramente di carattere
permanente e quindi non coerente l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale
rispondere, così come specificato dallo stesso Ministero dei Trasporti.
Inoltre lo strumento in postazione definita mobile, può essere collocato come specifica del
costruttore, su treppiede o su auto, ma nel verbale non è specificato in quale modo è stato
posizionato.
L’affermazione posta sul verbale della regolarità di segnalazione e visibilità della pattuglia che ha
effettuato il rilevamento non esauriscono l’onere della Pubblica Amministrazione sanzionante di
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provvedere alla prova che tale segnalazione, a parte i cartelli stradali permanenti, fosse
effettivamente regolare così come sopra specificato.
VIOLAZIONE
ED
ERRATA
APPLICAZIONE
ARTT.
200
e
201
CDS:
ILLEGITTIMITÀ DEI MOTIVI DELLA MANCATA CONTESTAZIONE
L’art.200 del Codice della Strada prevede che la contestazione della violazione debba
avvenire contestualmente all’accertamento della medesima, ove ciò non sia possibile,
l’art.201 C.d.S. stabilisce che il verbale notificato al contravventore debba contenere, oltre gli
estremi precisi e dettagliati della violazione, anche l’indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata.
E’ opportuno rilevare la sostanziale inidoneità del preteso accertamento, nonché la sua
contrarietà alla legge e, dunque, l’illegittimità della sanzione stessa.
Infatti in primo luogo segnaliamo all’odierno giudicante che il tipo di dispositivo usato che è
radar ,consente di monitorare il veicolo prima che raggiunga la postazione, quindi l’agente ha
la possibilità di
fermare il veicolo (quindi egli ha l’obbligo di settarlo in modalita’
avvicinamento.)
Quindi l’agente ha la possibilità di effettuare la contestazione come dettato in termini di legge
fermando il veicolo in modo da non creare né intralcio né pericolo semplicemente
programmando il dispositivo utilizzato in modalità “avvicinamento”.
L’agente che ha rilevato la presunta violazione motiva, nello stesso verbale di accertamento, la
mancata contestazione immediata indicandola genericamente nei seguenti termini: “la
contestazione immediata non è stata possibile “in quanto l’accertamento della violazione è stata effettuata
per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi Polizia Stradale nella loro piena
disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a
distanza dal posto dell’accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari. L’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata Decreto
Prefettizio Prot. N. 3477/02-Sett.II in riferimento al Dlg 121/02 convertito in legge 168/02”.
E' cassazione costante che “la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo
essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena
esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito
può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto,
espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del
procedimento”.
Ad avviso della Suprema Corte, l’espressione utilizzata dall’agente accertatore nel verbale di
contestazione non esaurisce l’obbligo imposto ex lege, in quanto, “non consente di conoscere la ragione
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concreta per la quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla
contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di
tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti”.Il
Collegio, peraltro, ha, già, da tempo, attuato un giusto coordinamento tra la disposizione ex art.
200 c.d.s. e la normativa di cui all’art. 14 l. 689/82, statuendo che “la disposizione generale sulle
sanzioni amministrative dettata dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui è priva di
effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della
violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della
medesima non trova applicazione con riguardo alle violazioni del codice della strada per le quali è
stabilita una diversa e specifica disciplina: a norma dell'articolo 200 del codice della strada,
infatti, la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente contestata al
trasgressore e dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche
le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite”; (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
I, 15/10/2003, n.15392; Cass. civ., sez. I, 20/09/2002, n.13774; Cass. civ., sez. I, 28/06/2002,
n.9502; Cass. civ., sez. I, 21/03/2002, n.4048).
Una realizzazione dell’attività di accertamento secondo i crismi normativi, avrebbe comportato
un’immediata individuazione in termini di esattezza del conducente-trasgressore con conseguente
certezza in ordine alla persona da sanzionare.
Giurisprudenza conforme, ritiene che l’organo adito in sede di impugnazione della
contestazione della violazione possa valutare liberamente l’esattezza delle operazioni eseguite
e delle relative risultanze ai fini della formazione del proprio convincimento. Nella specie
l’organo giudicante è chiamato a valutare se, alla luce delle risultanze istruttorie, la mancata
contestazione fosse legittima ovvero sia stata strumentalmente e volutamente esclusa,
violando così il diritto alla difesa del cittadino.D’altra parte la tempestività della contestazione
è disposta dallo stesso C.d.S. al fine di garantire agli utenti della strada, nei confronti dei quali
è mossa la contestazione, la possibilità concreta ed effettiva di difendersi (Cass., 14 gennaio
1971).
P.Q.M.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il presente xxx xxxxxx,
RICORRE
Avverso il verbale di accertamento n. xxxx xxxx elevato in data 27/09/08 ore 12:28 dalla Polizia
Municipale del Comune di Vallo di Nera, redatto in data 29.10.2008 e notificato in data
13.11.2008 per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
10
Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito preliminarmente sospendere il pagamento della irrogata
sanzione, nonché sospendere l’irrogazione la decurtazione di n.5 punti dalla patente di guida,
altresì dichiarare la nullità e/o annullamento del verbale impugnato, per le circostanze di fatto e di
diritto suesposte, con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese.
Con riserva di meglio articolare ed integrare i mezzi istruttori di seguito riportati.
In via istruttoria si fa istanza all'odierno Giudicante di voler ordinare al Comando della Polizia
Municipale del Comune di Vallo di Nera l'esibizione:
del certificato di taratura n. 1146_2007_Sit relativo al traffipax Speedophot matricola n. 504003/1107 nonché il certificato di taratura dello stesso per l’anno 2008;
delle specifiche tecniche dell’apparecchiatura Traffipax Speedophot;
della documentazione fotografica relativa all’autovettura Seat Ibiza 1.2 Targata xxxxx xxxx
relativa al giorno 27.09.2008 alle ore 10:13 registrata dall'apparecchio;
del Decreto prefettizio Prot. N. 3477/02-Sett II in riferimento al Dlg 121/2002 convertito in
legge 168/2002 in relazione alla SS 685 Tre Valli Umbre (ex SS 209).
Si allegano:
copia del verbale di accertamento n. xxx xxxx;
Terni, lì 10.0 1.2009
11

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