1 PREMESSA In Italia, come negli altri Paesi, gran

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1 PREMESSA In Italia, come negli altri Paesi, gran
PREMESSA
In Italia, come negli altri Paesi, gran parte del sistema fiscale si basa sulla
dichiarazione dei redditi da parte dei privati. Il calcolo ed il pagamento delle
imposte più importanti sono affidati, infatti, agli stessi contribuenti, mentre
agli Uffici rimangono solo funzioni di controllo.
Questo sistema di determinazione delle imposte è definito: adempimento
volontario. All’interno di esso, occupa una posizione rilevante la dichiarazione tributaria.
Tale dichiarazione, può essere definita come la comunicazione con la quale, il soggetto passivo d’imposta, indica il verificarsi del fatto determinante
il sorgere della obbligazione a corrispondere il tributo ed espone gli elementi idonei a fissare in concreto la prestazione dovuta
(1)
. Con essa, il contri-
buente porta a conoscenza dell’ente impositore i connotati qualitativi e
quantitativi del presupposto del tributo, mediante l’indicazione, di regola in
forma standardizzata, di una base imponibile e della conseguente imposta
(autoliquidazione) (2).
La dichiarazione costituisce, perciò, l’atto fondamentale di collaborazione
del contribuente con il Fisco, rappresentando un adempimento fondamentale
(1)
tributario,
Sul concetto di dichiarazione tributaria si veda: L. FERLAZZO NATOLI, Scritti di diritto
Messina, INTILLA editore, 1993, pag. 120 e L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto
tributario, parte Generale, Seconda edizione, Milano, GIUFFRE’ editore, 1999, pag. 136.
(2)
Cfr.: A. FANTOZZI, Diritto tributario, Seconda edizione, Torino, UTET, 1998, pag. 295 e G.
FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte Generale, Terza edizione, Padova, CEDAM, 1999, pag.
412.
1
nel procedimento di determinazione dell’obbligazione tributaria (3).
Negli ultimi anni, tale collaborazione ha avuto un’evoluzione importantissima. Essa, infatti, è stata notevolmente agevolata con l’introduzione dei
centri autorizzati di assistenza fiscale nel 1991 (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
(4)
; questi, svolgendo assistenza fiscale nei confronti
dei propri utenti, semplificano decisamente il rapporto di tali soggetti con il
Fisco
(5)
. La collaborazione tra Fisco e contribuente ha poi raggiunto l’apice
grazie alla riforma Visco
(6)
(iniziata con il D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241) che
ha introdotto importanti novità in materia di dichiarazioni e di versamenti,
tra le quali:
a) unificazione dei versamenti delle imposte e dei contributi, nonché,
(3)
L’utilizzo della dichiarazione tributaria è escluso solo per alcuni tipi di imposte che sono appli-
cate a prescindere da essa (si pensi all’imposta di bollo, dove manca qualsiasi comunicazione agli Uffici
fiscali dell’avvenuto pagamento dell’imposta, oppure, ai casi in cui le generalità del contribuente e le ragioni del pagamento sono comunicate all’Amministrazione finanziaria attraverso i documenti di versamento,
come avviene nei bollettini di conto corrente postale con cui sono versate le tasse automobilistiche o le tasse di concessione governativa). Per un approfondimento dell’argomento, si veda: R. LUPI, Diritto tributario, parte Generale, Quinta edizione, Milano, GIUFFRE’ editore, 1998, pagg. 87 - 90.
(4)
Tale articolo è poi stato abroga to dall’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 490. Le
nuove norme in tema di assistenza fiscale sono oggi da ricercare nel CAPO V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Disposizioni in materia di assistenza fiscale (in merito si veda il capitolo successivo).
(5)
Per un approfondimento, si veda: M. MAGNANI, Centri autorizzati di assistenza fiscale (CA-
AF) in Enc. Giur.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, parte Generale, Sesta edizione,
Torino, UTET, 1998, pag. 151; L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, op. cit., pagg. 139 e
140; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario , terza edizione, Milano, GIUFFRE’ editore, 1999, pagg.
228, 229 ss. e la rivista Prat. Prof. n. 8 del 28 febbraio 2000, pag. 245.
(6)
In merito si veda , E. CINTOLESI e F. MARRA, Il Fisco telematico, Milano, GIUFFRE’ edi-
tore, 1999, Premessa e S. LA ROCCA, Invio telematico delle dichiarazioni fiscali, in Il Fisco n. 9 del 1°
marzo 1999, pagg. 3042 ss.
2
dei modelli di dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap, e, in alcuni casi, del sostituto d’imposta;
b) compensazione tra crediti e pagamenti dovuti per imposte e contributi;
c) adozione di procedure automatizzate per la trasmissione dei dati
agli Uffici finanziari;
d) utilizzazione di strumenti
di pagamento diversi dal contante
(assegni e bonifici bancari, bancomat e carte di credito).
Per il raggiungimento di tali obiettivi è scesa in campo anche la tecnologia
informatica. E’ stato, infatti, introdotto il c.d. Fisco telematico, il quale realizza due importanti obiettivi: la dichiarazione unificata ed il versamento
unificato attraverso una rete telematica che metteva in collegamento
l’anagrafe tributaria con oltre centomila soggetti nel 1999 (tra banche, uffici
postali, commercialisti, associazioni di categoria, centri di assistenza fiscale
e grandi aziende) ed a partire dal 2000 anche con ogni singolo contribuente
che decida di utilizzare tale innovazione.
Tali disposizioni hanno arrecato grande vantaggio, sia ai contribuenti, i
quali hanno visto ridursi drasticamente il numero degli adempimenti e dei
versamenti di imposte e contributi, sia all’Amministrazione finanziaria, grazie alla notevole riduzione dei flussi cartacei negli Uffici e delle conseguenti
riduzioni dei costi e dei tempi di ricezione e controllo formale delle dichiarazioni.
3
PARTE I
Capitolo Primo
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
1.1 Disciplina della dichiarazione tributaria.
Prima di procedere alla trattazione della disciplina della dichiarazione
tributaria, occorre fare una precisazione: la dichiarazione tributaria, pur essendo molto diffusa, raramente è stata considerata come figura avente carattere generale, senza tenere conto, così, dell’importanza che essa riveste per
molti settori del
diritto tributario. Ciò è conseguenza del fatto che solo la
dichiarazione dei redditi è stata analiticamente disciplinata dal diritto positivo ed attentamente indagata dalla dottrina (7).
La presentazione della dichiarazione è un atto dovuto, imposto dalla
legge con la previsione, in caso d’inadempimento, di sanzioni sia amministrative che penali. L’obbligatorietà della dichiarazione era già sancita
dall’art.14 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, il quale così disponeva: “Ogni
contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al
lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo legge, nei termini prescritti”.
Il quadro normativo delineato da tale T. U. mutava profondamente per
effetto dell’entrata in vigore del T. U. 05 luglio 1951, n. 573, che, introdu-
(7)
N. D’AMATI, Dichiarazione tributaria, La dichiarazione tributaria come figura di carattere
generale in Enc. Giur., pagg. 1 ss.
4
cendo con l’art.1 il criterio dell’annualità della dichiarazione, “anche se
non sono intervenute variazioni nei redditi accertati”, aboliva il principio
della conferma mediante silenzio sancito dal secondo comma dell’art. 24 del
T.U. n. 4021/1877.
Tale obbligo è stato riconfermato anche nella legislazione della riforma contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale all’art. 1 stabilisce che: “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta”. Ciò indica il dovere del contribuente di presentare la dichiarazione anche quando i fatti rappresentati ed i dati riportati non costituiscono un’entità economica tassabile.
E’ evidente, quindi, che si tratta di un obbligo avente carattere generale che,
però, non è assoluto, ma relativo alla disponibilità dei redditi da parte del
soggetto passivo, a condizione che tali redditi, per l’aspetto qualitativo e
quantitativo, siano espressione di capacità contributiva (8).
Vi sono inoltre casi in cui l’obbligo stesso ha carattere particolare,
vincolando soltanto una determinata categoria di soggetti: si pensi a quelli
obbligati alla tenuta delle scritture contabili (società, imprenditori, artisti e
professionisti), i quali devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi (9).
(8)
N. D’AMATI, Dichiarazione tributaria, La dichiarazione tributaria come figura giuridica gene-
rale e La dichiarazione dei redditi, in Enc. Giur..
(9)
In quest’ultimo caso l’interesse che il Fisco ha nella continuità dell’acquisizione delle rilevazioni
contabili, giustifica l’obbligo di presentazione della dichiarazione, per la sola qualità del soggetto passivo,
indipendentemente se esso realizzi o meno il presupposto del tributo (si veda: A. FANTOZZI, Diritto tributario, op. cit., pag. 295).
5
Il legislatore, per ovviare alla genericità dell’imposizione, ha stabilito,
al quarto comma dello stesso articolo 1, l’esonero dall’obbligo della dichiarazione per:
1) le persone fisiche che non possiedono redditi e che non siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili;
2) le persone fisiche, non obbligate alla tenuta delle scritture contabili, che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta e redditi fondiari, nel rispetto dei limiti stabiliti delle lettere b), b-bis) e c) del medesimo comma
(10)
(10)
.
Per una migliore esposizione dell’argomento si ritiene utile riportare integralmente tali lettere
alla luce delle più recenti disposizioni in materia. In particolare, con decorrenza 1° gennaio 2001, esse risultano così modificate:
b)
le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi
fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono so ltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito
fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a
quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle
imposte sui redditi;
c)
le persone fisiche non obbligate alla tenut a di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pert inenze purché di importo non superiore a quello
della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e
l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e13 del citato testo unico,
e le ritenute operate risulta non superiore a lire ventimila. Tuttavia detti contribuenti, ai
fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, de l-
6
Il comma 6 dello stesso articolo, tuttavia, sancisce per tali categorie di
contribuenti, la facoltà di presentare lo stesso la dichiarazione fiscale.
Il legislatore del ’73, al 2° comma dell’art. 1 del D.P.R. n. 600, stabiliva, inoltre, che la dichiarazione doveva contenere “l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse” (11). Questo principio era
già stato disciplinato dalla Commissione tributaria centrale, la quale, aveva
precisato che: “Il contribuente non ha assolto l’obbligo allorché presenta il
solo frontespizio della scheda ministeriale, intestato al proprio nome e sottoscritto, in quanto la denuncia come tale deve contenere l’indicazione degli
elementi attivi e passivi concernenti le singole imposte e necessarie per la
la Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui
all’articolo otto, comma 1, ovvero, con il certificato di cui all’articolo 7-bis, con le
modalità previste dall’articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Dalla lettura di tali norme, si evince chiaramente che, nell’individuare le varie categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, tutte fanno riferimento al
comma 3-bis dell’articolo dieci del Tuir. Per una maggiore chiarezza dell’argomento, si reputa quindi utile
riportare anche questa norma. In dettaglio, sulla base delle modifiche apportate dalle ultime disposizioni (in
particolare dall’art. 2 de lla legge 23 dicembre 2000, n. 388: Finanziaria per l’anno 2001), tale comma è così
costituito:
“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unita immobiliare adibita ad abit azione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo “fino all’ammontare della rendita
catastale dell’unità im mobiliare stessa e delle relative pertinenze”, rapportato al periodo dell’anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota in possesso di detta unità immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
(11)
Per un approfondimento sull’aspetto oggettivo della dichiarazione tributaria, si veda: N.
D’AMATI, Dichiarazione tributaria, op. cit., pag. 2.
7
determinazione dei valori imponibili dei patrimoni e dei redditi conseguiti
dal contribuente” (12) .
Anche la Corte di Cassazione si era orientata nello stesso senso, disponendo che: “Una dichiarazione dei redditi che contenga l’indicazione
negativa, ancorché fatta su scheda fornita dall’Amministrazione delle finanze, non è una dichiarazione incompleta che possa essere, comunque, integrata dall’Ufficio fiscale, ma è giuridicamente inesistente, perché priva di
qualsiasi contenuto sostanziale, non essendovi indicato quel minimo di elementi necessari per la sua rilevanza ai fini tributari” (13).
Caratteristica della dichiarazione è la formalità: essa cioè deve risultare da atto scritto. Tale requisito risulta dall’art. 1, comma1, del D. P. R. 22
luglio 1998, n. 322
(14)
tobre 1999, n. 542
(15)
(così come modificato dall’art. 1 del D. P. R. 14 ot-
), il quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui red-
diti e dell’imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono
redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”
(16)
. Seguire alla
lettera tale disposto legislativo, comporterebbe che ogni stampato non con-
(12)
(13)
(14)
Comm. Trib. Centr., 17 giugno 1964, n. 68680, in Boll. Trib., 1965, 2345.
Cass., 09 novembre 1964, n. 2708, in Dir. Prat. Trib., 1965, II, 111.
Pubblicato in G. U. 18 luglio 2000, n. 166 e riportato anche nella rivista Il Fisco n. 33 dell’ 11
settembre 2000, pagg. 10501 ss.
(15)
(16)
In G. U. 17 febbraio 2000, n. 39 e in Il Fisco n. 9 del 28 febbraio 2000 pagg. 2473 ss.
Si ricorda che, nella legislazione del 1973, tale obbligo era disciplinato dall’articolo 8 del citato
D. P. R. n. 600. Tale articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 9, comma 9, del menzionato D. P.
R. n. 322/1998.
8
forme ai modelli approvati dovrebbe ritenersi nullo. Autorevole dottrina
(17)
,
invece, ha osservato che la dichiarazione si debba considerare valida anche
se redat-ta su altro foglio, a condizione che esso contenga tutte le indicazioni necessarie per la determinazione e l’applicazione del tributo.
Quanto esposto sta a significare che, anche se la dichiarazione dei
redditi deve essere redatta per iscritto ed in forma vincolata, dovendosi tenere conto dei modelli predisposti ed approvati con decreto ministeriale,
l’impiego del modulo non è essenziale; il nostro ordinamento, infatti, è rivolto alla realizzazione non di canoni formali ma, piuttosto, dei principi
contenuti nell’art. 53 della Costituzione (18).
1.2 Natura giuridica della dichiarazione tributaria.
Abbiamo visto precedentemente che la dichiarazione tributaria può
essere definita come una comunicazione
(19)
, con la quale, il soggetto che ha
realizzato la fattispecie imponibile del tributo (cioè il titolare della capacità
contributiva) porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria gli elementi idonei a determinare in concreto la prestazione dovuta. Essa rappresenta, quindi, uno strumento materiale che permette di rendere oggettiva una
(17)
(18)
In merito si veda: A. BERLIRI, Il testo unico delle imposte dirette, Milano, 1969, pag. 55.
Cfr. anche F. BELISARIO, Dichiarazione tributaria, II) Dichiarazione dei redditi, Dichiara-
zione delle persone fisiche, in Enc. Giur., pag. 4.
(19)
Si veda premessa pag. 3.
9
volontà immateriale (20).
Molto si è discusso sulla natura giuridica di tale comunicazione
quanto la dottrina
pur
(21)
, in
essendo unanime nel considerare la dichiarazione
tributaria come atto giuridico, è rimasta discorde sulla sua natura giuridica.
Alcuni autori, infatti, hanno attribuito ad essa la natura di “confessione” altri di “dichiarazione di scienza”. Tale distinzione però non è soltanto
tautologica, in quanto la qualificazione di essa, involge in se il problema
della ritrattazione della dichiarazione stessa. Attribuendo ad essa natura di
confessione, infatti, questa può essere ritrattata in ogni caso per errore di diritto (es.: errata interpretazione di una norma) e per errore di fatto soltanto
entro i limiti previsti dall’art. 2732 del c.c., il quale dispone che “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da
errore di fatto o da violenza”. Questo comporterebbe che, il soggetto passivo che non abbia dichiarato l’esatta fattispecie imponibile realizzata, qualora non si trovasse in una delle precedenti ipotesi, non avrebbe la possibilità
di intervenire per sanare la sua omissione. Tale impostazione è stata ormai
superata, in quanto si afferma oggi che (22):
(20)
(21)
L. FERLAZZO NATOLI , Corso di diritto tributario, op. cit., pag. 136.
Per un approfondimento sull’argomento, si veda, oltre ai testi citati nella precedente nota (18) e
nella successiva nota (22), anche: N. D’AMATI, Dichiarazione Tributaria, Natura ed Effetti Giuridici, in
Enc. Giur., pagg. 8 ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario , parte Generale, Terza edizione, Padova, CEDAM, 1999, pagg. 419 ss.; A. FANTOZZI, Diritto Tributario, op. cit., pagg. 295 ss.; F. TESA URO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pagg. 157 ss. e R. LUPI , Diritto tributario, op. cit., pagg. 91
ss..
(22)
Cfr. L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, op. cit., pagg. 136 ss.; L. FER-
LAZZO NATOLI, Scritti di diritto tributario, op. cit., pagg. 120 ss.; G. GIULIANI, Diritto tributario, Seconda edizione, GIUFFRE’ editore, Milano 1994, pagg. 141 ss. e Prima edizione, GIUFFRE’ editore, Mi-
10
a) la confessione, essendo un istituto tipico del diritto processuale civile, non può trovare applicazione nelle altre sfere del diritto (23);
b) mentre nella confessione il confidente ammette l’esistenza o meno
di un fatto obiettivo, nella dichiarazione, il dichiarante effettua anche apprezzamenti di carattere soggettivo (es.: valutazioni);
c) la confessione è rilevante giuridicamente solo in sede processuale
mentre la dichiarazione tributaria ha rilevanza anche prima dell’instaurarsi del processo;
d) il soggetto che si avvantaggia della confessione non può scindere
gli elementi che in essa sono contenuti per utilizzare solo quelli che
sono a suo favore, ma deve accettarli nella loro totalità, l’Amministrazione finanziaria, invece, in sede di rettifica della dichiarazione tributaria può utilizzare solo alcuni degli elementi che in essa
sono contenuti e rigettarne altri;
e) mentre la confessione è un atto diretto ad una parte che se ne avvale per vincere una lite, la dichiarazione è un atto diretto ad un’Amministrazione che se ne avvale per attuare la legge;
f) oggetto della confessione è la dichiarazione del confidente in merito al verificarsi o meno di un determinato fatto, al contrario, oggetto della dichiarazione sono anche apprezzamenti di elementi obiet-
lano 1990, pagg. 131 ss.; A. FALZEA, Voci di teoria generale del diritto, GIUFFRE’ editore, Milano
1985, pagg. 59 ss; V. BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 1974, pagg. 247 ss.
(23)
Non solo processuale penale, ma, neppure amministrativo.
11
tivi (es. valutazioni);
g) funzione della confessione è di costituire una prova legale, mentre
quella della dichiarazione è di rendere noto all’Amministrazione
finanziaria che è sorta una obbligazione tributaria e, di conseguenza, avviare l’attività amministrativa necessaria per la concreta determinazione di tale obbligazione, mettendo a disposizione di tale
Amministrazione gli elementi di fatto occorrenti per lo svolgimento di tale attività.
Tali affermazioni, mentre giustificano la rifiutata identità tra dichiarazione tributaria e confessione, motivano l’attribuzione ad essa della natura
di dichiarazione di scienza.
C’è da aggiungere che, il contribuente, nella dichiarazione, non deve
soltanto esporre fatti e dati, ma, deve anche qualificarli giuridicamente; infatti, non è sufficiente dichiarare un reddito, ma, è necessario anche qualificarlo, indicando la categoria di appartenenza (es.: reddito d’impresa, di al voro
autonomo, ecc.): la dichiarazione contiene, sia l’esposizione dei fatti
che la loro qualificazione giuridico-tributaria
(24)
. Essa, ha un contenuto nar-
rativo, volontario ma non negoziale in quanto, con la dichiarazione, il privato non dispone dei propri interessi nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, ma si limita a comunicare i dati necessari alla determinazione
dell’imposta
(24)
(25)
(25)
. Essendo, quindi, destinata a rendere palese un dato conte-
FRANCESO TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pag. 157.
RAFFAELLO LUPI, Diritto tributario, op. cit., pag. 91.
12
nuto nella coscienza del dichiarante, essa, non ha un valore autonomo ma
un’efficacia rappresentativa del contenuto reso palese (26).
L’attribuzione alla dichiarazione della natura di dichiarazione di
scienza, fa si che il dichiarante abbia facoltà, entro i limiti temporali stabiliti
dalla legge, di modificarla indicando i nuovi elementi che possono aumentare o ridurre la fattispecie imponibile (27).
La dichiarazione tributaria fu identificata come dichiarazione di
scienza anche dalla Corte di Cassazione (S. U., 27 settembre 1965, n. 2045)
e
dalla Commissione tributaria centrale (sez. V, 19 aprile 1977, n. 4762 e
sez. XXII, 30 luglio 1981, n. 7188, in Boll. Trib., 1982, 160 ss.; sez. XX, 29
settembre 1983, n. 2493).
La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che la dichiarazione tributaria
costituisce un mero strumento per mezzo del quale l’Amministrazione delle
finanze perviene alla conoscenza degli elementi che concorrono alla formazione della fattispecie concreta, lasciando ogni valutazione di diritto, riservata all’Amministrazione stessa (Cass., S.U., 10 maggio 1975, n. 1815, in
Foro it., 1975, I, 1669) (28).
Tra i sostenitori della tesi opposta vi era il Vanoni (a lui si deve la riforma del 1951, che si concluse con il varo del T.U. n. 645 del 1958 e che
rimase in vigore fino al 1973), il quale, sosteneva che la dichiarazione, non
costituisce
manifestazione
(26) e (27)
(28)
di
scienza,
poiché,
essa
non
é
soltanto
L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, op. cit., pagg. 136 e 137.
F. BELISARIO, Dichiarazione tributaria, op. cit., pag. 4.
13
l’enunciazione
di tutto quanto sia necessario per circoscrivere e valutare la base imponibile
ma, spesso, è richiesta anche la formulazione di un giudizio sulla rilevanza
di certi fatti per l’imposizione e sulla valutazione degli elementi cui
l’imposta si commisura (29).
Gli effetti giuridici che dalla dichiarazione ne derivano non sono voluti dal dichiarante, ma legali: ciò perché la dichiarazione non è una dichiarazione
di
volontà ma un mero atto. Dichiarazione di volontà é, infatti,
quella con la quale il dichiarante, produce degli effetti giuridici che nascono
in quanto da esso voluti; mero atto è, invece, un atto le cui conseguenze
sono predeterminate dalla legge (30).
La dichiarazione dei redditi o quella Iva possono però contenere anche delle opzioni (scelta del tipo di tassazione, opzioni in merito al rimborso, ecc.) che costituiscono delle vere e proprie dichiarazioni di volontà
(31)
,
la cui disciplina deve, quindi, essere ricostruita tenendo conto di tale natura
giuridica (es.: in materia di errore). Se, dunque, per la dichiarazione dei redditi non vanno presi in considerazione i vizi della volontà, in quanto gli effetti che da essa scaturiscono discendono esclusivamente dalla legge (dalla
quale viene considerata come atto) e derivano dalla conformità o meno della
fattispecie reale a quella legale, per tali opzioni i vizi della volontà trovano
(29)
(30)
F. BELISARIO, Dichiarazione tributaria, op. cit., pag. 4.
Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pag. 158 e R. LUPI, Diritto
tributario, op. cit., pag. 91.
(31)
Vengono considerate dichiarazioni di volontà le opzioni fornite in sede di dichiarazione.
14
applicazione (32).
1.3 Effetti della dichiarazione tributaria.
Gli effetti
(33)
che scaturiscono dalla dichiarazione possono essere di-
stinti in:
a) Procedimentali, in quanto la dichiarazione è un atto di particolare
importanza
nel procedimento amministrativo di
determinazione
dell’imposta. Essa viene, infatti, sottoposta al controllo dell’Amministrazione per la liquidazione dell’imposta e per il controllo formale e, in seguito, condiziona anche il controllo sostanziale.
Sempre in ambito procedimentale, deve essere considerato il suo
aspetto probatorio: la dichiarazione non fa piena prova, contro il
contribuente, per i fatti dichiarati, ma esonera l’Ufficio dalla prova
dei fatti in essa esposti, mentre tutto ciò che non emerge da essa
deve essere provato dall’amministrazione.
b) Sul debito d’imposta. La dichiarazione é da considerare diversamente a seconda che si segua la teoria costitutiva o quella dichiarativa. Secondo la prima teoria, la dichiarazione è elemento della fat-
(32)
Cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario , op. cit., pagg. 415 ss.; F. TESAURO, Isti-
tuzioni di diritto tributario, op. cit., pagg. 157 e 158; R. LUPI, Diritto tributario, op. cit., pag. 92 e P.
RUSSO, op. cit., pagg. 229 ss.
(33)
Per un approfondimento su tale argomento si veda: F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributa-
rio, op. cit., pagg. 159 ss. e G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario , op. cit., pag. 415 - 416.
15
tispecie costitutiva dell’obbligazione, mentre secondo la teoria dichiarativa è il presupposto, da solo, che determina per legge il sorgere dell’obbligazione tributaria, per cui la dichiarazione è estranea
al congegno che genera l’obbligazione essendo destinata soltanto a
liquidarla (34).
c) Sulla riscossione, in quanto la dichiarazione rappresenta titolo per
la riscossione delle somme in essa indicate come somme da versare. Il dichiarante é tenuto, infatti, oltre a calcolare la somma da
versare, anche a versarla; se ciò non accade l’Amministrazione
può, sulla base della dichiarazione, porre in riscossione (tramite iscrizione a ruolo) la somma dovuta con riferimento ai dati
dichiarati.
d)
Sul rimborso, infatti, se dal saldo finale della dichiarazione risulta
un credito per il contribuente, la dichiarazione rappresenta titolo
che obbliga l’Amministrazione a provvedere al rimborso.
Riguardo agli ultimi due effetti, possiamo quindi affermare che la dichiarazione rappresenta, alternativamente, titolo per la riscossione o per il
rimborso.
(34)
A tal proposito si può menzionare la tesi riportata in F. TESAURO, Istituzioni di diritto tri-
butario, op. cit., alla nota “45” di pag. 160, secondo la quale:
“ La nascita del debito d’imposta si collega ad una fattispecie complessa, costituita, congiuntamente, dal
presupposto e dalla dichiarazione. Infatti, non nasce alcun debito se al presupposto non segue la presentazione della dichiarazione; d’altra parte, se viene dichiarato un presupposto del tutto o in parte inesistente,
il contribuente può chiedere il rimborso di quanto risulti versato indebita mente”.
16
1.4 Dichiarazione errata e ritrattabilità della stessa.
La dichiarazione una volta presentata è irritrattabile (nel senso che è
acquisita dal Fisco in modo definitivo). Tale concetto è stato disciplinato
anche dalla Corte di Cassazione
(35)
, la quale ha così affermato: “La dichia-
razione va considerata irritrattabile nel senso che, una volta emessa è acquisita al rapporto tributario come elemento di decisione dell’Ufficio prima
e delle stesse commissioni tributarie dopo, ma non nel senso che, se errata,
non possa essere modificata, sia dall’interessato, sia dall’Ufficio”.
Può accadere, infatti, che la dichiarazione presentata dal contribuente
(36)
sia errata
. In tale ipotesi, sorge il problema della sua rettifica da parte
del contribuente che si accorga di aver commesso un errore, cioè del soggetto che:
a) avendo dichiarato più del dovuto voglia ottenere il rimborso;
b) avendo dichiarato meno del dovuto voglia, di propria iniziativa,
regolarizzare la sua posizione.
Per quanto riguarda l’ipotesi sub a), si evidenzia che essa, fino
all’entrata in vigore del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non è stata espressamente disciplinata dalla legge. L’ordinamento, infatti, non disciplinava il
caso in cui il contribuente avesse commesso errore a suo danno, anche se,
(35)
Sentenza 8 agosto 1988, n. 4878, in Fisco, 1988, 6113
(36)
R. LUPI,
Sull’argomento si veda: F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pagg. 160 ss.;
Diritto tributario, op. cit., pag. 92 ss. e G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario , op. cit.,
pagg. 417 ss..
17
l’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(37)
, nella parte in cui con-
sentiva di integrare la dichiarazione per correggere errori od omissioni, non
indicava che questo valeva solo a favore del Fisco e non escludeva, quindi,
che essa sarebbe valsa anche nel caso in cui l’integrazione sarebbe avvenuta
a favore del contribuente. C’è da precisare, tuttavia, che la norma, quando
parlava di violazioni, sottintendeva un’integrazione a favore del soggetto
impositore, di conseguenza, la parola “integrare”, andava riferita alla dichiarazione di maggiori imponibili (38).
In mancanza di un intervento della legge, in tema di rimedi concessi
al contribuente nell’ipotesi di errore a suo danno, l’ipotesi era quindi disciplinata dalla giurisprudenza, la quale distingueva due casi che si differenziavano, uno dall’altro, in base al tempo in cui il contribuente
rilevava
l’errore. Se l’errore veniva rilevato da quest’ultimo prima che fosse scaduto
il termine di presentazione della dichiarazione, il rimedio era rappresentato
dalla modifica della dichiarazione presentata, oppure, dalla presentazione di
una seconda dichiarazione integrativa o sostitutiva della precedente (39).
Scaduto tale termine, al contribuente non rimaneva più alcuna possi-
(37)
Tale articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 9, comma 9, del D. P. R. 22 luglio 1998,
n. 322.
(38)
In merito si veda: R. LUPI, Il ravvedimento operoso nell’imposizione diretta e nell’Iva, in
Riv. Dir. Trib., 1991, n.1 e R. LUPI, Diritto tributario, op. cit., pag. 93.
(39)
In tal caso, il contribuente affermava che la seconda dichiarazione, tempestivamente presentata,
sostituiva integralmente la prima.
18
(40)
bilità di correggere gli errori a suo danno contenuti nella dichiarazione
.
Gli unici errori che, sempre secondo la giurisprudenza, potevano essere corretti, erano quelli materiali e di calcolo
(41)
. Tali errori, potevano essere retti-
ficati dai contribuenti, in quanto, essi sarebbero comunque stati modificati
successivamente
da
parte
dell’Amministrazione
finanziaria.
Il
rimedio,
quindi, di cui poteva beneficiare il contribuente, scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione, era costituito non più dall’intervento sulla
dichiarazione presentata ma, bensì, dalla presentazione dell’istanza di rimborso o dall’impugnazione degli atti con i quali l’Ufficio chiedeva il pagamento dell’imposta dichiarata e non versata.
In ambedue le ipotesi, l’operato del contribuente non doveva consistere
semplicemente nel “ritrattare la dichiarazione”, ma, doveva includere
anche le motivazioni che lo avevano portato ad errare (errore di fatto oppure errore di diritto compiuto
per
l’interpretazione
prudenziale
eseguita
consapevolmente allo scopo di evitare le sanzioni per infedele dichiarazione).
La dichiarazione contiene, come abbiamo visto in precedenza
(42)
,
an-
che delle scelte opzionali, che costituiscono delle dichiarazioni di volontà.
La loro rettifica, poteva essere compiuta con una nuova dichiarazione prima
della scadenza del termine di presentazione di quella con la quale era stato
(40)
Cassazione, 25 luglio 1997, n. 6957, in Giur. It., 1998, I, 1, 184; Cassazione, 2 maggio 1994,
n. 4239, in Boll. trib., 1995, 216.
(41)
Cassazione, 13 maggio 1992, n. 9554; Cassazione, 2 maggio 1994, n. 4239, in Corr. Trib.
1994, 1145; Cassazione, 22 luglio 1994 n. 6835, ivi, 1994, 1282.
(42)
Si veda paragrafo 1.2 Natura giuridica della dichiarazione tributaria
19
commesso l’errore. Successivamente, tale rettifica sarebbe stata possibile
solo in giustificazione di un vizio di volontà (43).
Non vi era, invece, alcun rimedio per quegli errori e per quelle omissioni che riguardano contenuti della dichiarazione, per i quali, la legge poneva pene di decadenza (cioè decorso il termine per la presentazione della
dichiarazione, l’omissione o l’errore non erano rimediabili)
(44)
;
tipico esem-
pio è rappresentato dai crediti d’imposta, i quali devono essere indicati a pena di decadenza nella dichiarazione.
La
giurisprudenza,
un’inversione di rotta,
però,
negli
ultimi
anni
(45)
,
ha
effettuato
affermando che il contribuente che abbia commesso
errore a suo danno, mantiene la facoltà di modificare la dichiarazione presentata, al fine di ripetere le somme versate in misura maggiore al dovuto(46).
In dettaglio, la Corte di Cassazione ha precisato che:
a) la fonte dell’obbligazione tributaria non è da ricercare nella dichiarazione ma, bensì, nella esistenza di un determinato reddito imponibile;
(43)
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pag. 162. e R. LUPI, Diritto tributa-
rio, op. cit., pagg. 94 e 95.
(44)
(45)
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pag. 162 e 163.
In merito alle disposizioni più recenti riguardanti la dichiarazione in tegrativa a favore del con-
tribuente, si veda:
A. ROMANO,
Dichiarazione dei redditi rettificativa a favore del contribuente,
nell’inserto Sp eciale Tutto Dichiarazioni n. 27, contenuto in Prat. Prof. n. 40 del 23 ottobre 2000, pagg. 2 4; la rivista Prat . Prof. n. 23 del 12 giugno 2000, pagg. 601- 602; n. 25 del 26 giugno 2000, pagg. 655 ss. e
n. 10 del 12 marzo 2001, pagg. 318 ss.; n. 23 del 12 giugno 2000, pagg. 601, 602; n. 25 del 26 giugno
2000 pag. 657 e la rivista Boll. Trib. n.10 del 30 maggio 2000, pagg. 756 - 757;
(46)
Corte di Cassazione, sentenza 9 aprile 1997, n. 3080, in Prat. Prof. n. 18/1997, pag. 649.
20
b) se da un lato la presentazione della dichiarazione non preclude al
Fisco
la facoltà di accertare l’esistenza di maggiori redditi impo-
nibili rispetto a quelli dichiarati dal contribuente, dall’altro, appare
lecito consentire al contribuente di dimostrare la eventuale inesistenza, totale o parziale, dei presupposti d’imposta erroneamente
dichiarati;
c) il rimborso delle somme versate indebitamente dal contribuente
potrà
essere basato sulla deduzione di un errore di fatto non
percepibile dalla sola lettura della dichiarazione, ma dimostrabile
tramite l’esposizione
di circostanze ulteriori e diverse da quelle
indicate dal contribuente nella dichiarazione originaria.
Con tale sentenza la Suprema Corte ha modificato l’orientamento restrittivo espresso precedentemente con le sentenze nn. 9554 del 1992, 4329
e 6835 entrambe del 1994.
In tale scenario normativo, si è inserito l’art. 2 del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322. Tale articolo prevede, all’ottavo comma, che, salva
l’applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi,
quella Irap e quella dei sostituti d’imposta, possano essere integrate per correggere errori od omissioni
per mezzo di una dichiarazione successiva, la
quale deve essere redatta secondo le medesime modalità stabilite per la dichiarazione originaria e deve essere presentata all’Amministrazione finanziaria tramite un ufficio postale convenzionato. Dalla lettura di tale esposto,
si evince chiaramente che tale norma, non presentando limitazioni di sorta
21
in merito alle possibilità del suo utilizzo, può essere utilizzata anche dai
contribuenti per correggere errori od omissioni a loro favore. Tale interpretazione è stata adottata anche dal Ministero delle finanze, il quale, con C. M.
17 maggio 2000, n. 98/E, par. 8.1.2, ha espresso il proprio parere su tale articolo ed ha chiarito le modalità di utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione rettificativa, disponendo che:
a) se essa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, sostituisce completamente la precedente.
Non si applica, pertanto, alcuna sanzione amministrativa ed il contribuente ha diritto di scegliere l’utilizzo dei crediti risultanti da essa secondo le modalità ordinarie (rimborso, compensazione, ecc.);
b) se essa viene prodotta dopo il termine di presentazione della dichiarazione originaria, ma, entro i successivi novanta giorni, sostituisce, anche in questo caso, la precedente e da diritto al contribuente di utilizzare gli eventuali crediti secondo le modalità ordinarie. A differenza dell’ipotesi a), in questa circostanza, la dichiarazione viene considerata tardiva e, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa (47).
c) se tale dichiarazione rettificativa viene presentata oltre il termine di
novanta giorni dalla scadenza del giorno di presentazione della dichiarazione originaria si considera omessa, e, si ritiene che essa
(47)
C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, par.1.2, in Prat. Prof. n. 7/1999, pag. 253.
22
debba essere considerata come istanza di rimborso della imposta a
credito da essa derivante.
Vi è tuttavia da precisare che oggi, grazie alle procedure automatiche
di trasmissione delle dichiarazioni, non è nemmeno necessario presentare la
dichiarazione integrativa quando le irregolarità attengono ad elementi soggetti al controllo formale della dichiarazione da parte dell’Ufficio
(48)
.
Si
tratta di tutti quei casi in cui elementi favorevoli al contribuente risultino o
da elementi dichiarati (es.: nel caso in cui il contribuente dichiari familiari a
carico, ma non scomputa la relativa detrazione d’imposta), oppure, da elementi comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria (es.: acconti
versati dal contribuente stesso).
In tale caso, infatti, il contribuente riceve
una comunicazione d’irregolarità a seguito della liquidazione della dichiarazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria, nella quale si evidenzia la
presenza di versamenti in acconto non riportati in dichiarazione (a condizione che essi risultino correttamente eseguiti).
Se, dunque, dal controllo automatizzato risultano crediti maggiori di
quelli dichiarati, tali importi saranno automaticamente considerati come
crediti da utilizzare in compensazione.
In merito all’ipotesi sub b), bisogna premettere che gli obblighi relativi alla dichiarazione sono accompagnati da sanzioni amministrative e penali.
(48)
Art. 36 bis del D. P. R. n. 600/1973.
23
Ai fini sanzionatori, la dichiarazione inficiata da errori, può essere (49):
1)
Omessa. La dichiarazione è dichiarata omessa in due ipotesi. La
prima, si ha nel caso in cui essa non sia stata mai presentata; quando non è presentata su stampati conformi ai modelli approvati dal
Ministero delle finanze, non reca la sottoscrizione del contribuente,
è sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non viene regolarizzata entro 30 giorni dall’invito da parte dell’Ufficio, quando il contribuente presenta la dichiarazione oltre il 90° giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dalla
legge;
2) Infedele, quando un reddito netto non viene indicato nel suo intero
ammontare;
3) Incompleta, quando si è interamente omesso di inserire una fonte
reddituale.
Al fine di ridurre il carico sanzionatorio, il contribuente può correggere la dichiarazione già presentata, sanando eventuali errori o integrando delle omissioni a danno del Fisco, attraverso l’istituto introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 14 della legge 408 del 29 dicembre 1990
(49)
(50)
: il c. d.
Per un approfondimento sull’argomento si veda: F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributa-
rio, op. cit., pagg. 163 ss.; V. ARTINA, Le sanzioni relative alla dichiarazione dei redditi, nell’inserto
Speciale tutto Dichiarazioni n. 25, in Prat. Prof. n. 28 del 17 luglio 2000, pagg. 2 - 3 e S. LA ROCCA, Il
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 alla luce delle modifiche introdotte dal D.
Lgs. n. 99/2000 e dall’approvazione del nuovo modello di pagamento “F24”, in Il Fisco n. 36 del 25 set tembre 2000, pagg. 11077 ss.
(50)
Successivamente modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e , poi ancora,
dal D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
24
ravvedimento operoso
(51)
. Tale istituto prevede la possibilità per il contri-
buente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni commesse in sede di predisposizione o di presentazione della
dichiarazione, nonché, di pagamento delle imposte dovute.
Il ricorso al ravvedimento operoso è soggetto a due condizioni:
1) il contribuente deve aver presentato, nei termini stabiliti dalla legge, la dichiarazione (52);
2) spontaneità del ravvedimento. Il contribuente deve ravvedersi prima che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato qualche
violazione o abbia esperito accessi, ispezioni o verifiche, oppure,
inoltrato inviti o richieste (non ha, invece, rilevanza l’eventuale invio di questionari) (53).
(51)
Tale istituto può essere utilizzato dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli obbligati in
solido, mentre, il suo ambito di applicazione abbraccia i seguenti settori:
a.
Imposte sui redditi ( IRPEF, IRPEG, ecc.);
b.
IVA;
c.
Tributi locali (ICI, TOSAP, ecc.)
d.
Imposta di registro;
e.
Imposta sulle successioni e donazioni;
f.
INVIM;
g.
Imposte ipotecarie e catastali.
In merito si veda: L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, op. cit., pagg. 178 ss.; L.
FERLAZZO NATOLI – P. MONTESANO, Considerazioni sul c. d. ravvedimento operoso ex art. 14 della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, in Boll. trib. n. 21/1995; V. ARTINA, Le sanzioni relative alla dichiarazione dei redditi, op. cit., pagg. 4-6; Prat. Prof. n. 27 del 10 luglio 2000, pagg. 717, 718; Il Fisco n.
41/2000 pag. 12390 e, per un’ampia trattazione, S. LA ROCCA, Il ravvedimento operoso di cui all’art. 13
del D. Lgs. n. 472/1997 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 99/2000 e dall’approvazione del
nuovo modello di pagamento “F24”, op. cit., pagg. 11073 ss.
(52)
Tale condizione , come si può facilmente intuire, ha un fondamento logico, in quanto, non è possibile
integrare una dichiarazione omessa.
(53)
Anche la seconda condizione, rappresenta un aspetto logico molto importante, in quanto, se non
fosse necessario il requisito della spontaneità il contribuente non avrebbe alcun interesse ad adoperarsi prima che l’A. F. abbia fatto le sue mosse. Il contribuente, infatti, in assenza di tale presupposto, aspetterebbe,
25
Le violazioni che attraverso il ravvedimento operoso possono essere
sanate sono:
a) presentazione di dichiarazione incompleta (54);
b) presentazione di dichiarazione infedele (55);
c) omessi o insufficienti versamenti del tributo dovuto (56);
d) errori formali (57);
senza far nulla, nella speranza di farla franca e, se l’A. F. dovesse prendere qualche iniziativa di contest azione o di controllo nei suoi confronti, solo allora, egli interverrebbe per sanare le proprie omissioni. Co nseguenza di ciò, sarebbe, quindi, l’inutilità di tale istituto.
(54) e (55)
Per tali violazioni il contribuente deve provvedere, oltre che al pagamento della eventuale
maggiore imposta, degli interessi moratori e delle sanzioni previste, anche alla presentazione della dichiarazione integrativa (Iva, dei redditi o dei sostituti) entro il termine di presentazione della dichiarazione de lla
dichiarazione relativa all’anno nel quale la violazione è stata commessa.
(56)
In tali casi il contribuente deve procedere al versamento del tributo dovuto, al pagamento delle
sanzioni previste ed al versamento degli interessi moratori.
(57)
Es.: una dichiarazione nella quale, per omissioni o inesattezze, non è possibile individuare il
contribuente o, se diverso da persona fisica, il suo legale rappresentante; una dichiarazione redatta su stampati conformi, ma, non in conformità al modello di dichiarazione approvato dal Ministero delle finanze con
riferimento al periodo interessato; una dichiarazione contenente inesattezze o incompletezze dei dati rilevati
ai fini della determinazione del tributo; ecc.. Per tali ipotesi, il D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 ha inserito
nell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 (concernente le cause di non punibilità delle violazioni tributarie) il
comma n. 5-bis, in cui si richiama il principio dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 (c.d. Statuto
dei diritti del contribuente), in base al quale è esclusa l’applicazione della sanzione quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tribut aria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Tale principio nella
nuova disposizione risulta però leggermente modificato, infatti, per l’inapplicabilità delle sanzioni, sono
state inserite le condizioni della necessità che la violazione non arrechi pregiudizio ad un’eventuale attività
di controllo dell’Amministrazione finanziaria e non incida sulla determinazione della base imponibile
dell’imposta e sul versamento del tributo. Co n tale decreto (n. 32/2001), quindi, si è provveduto
all’abrogazione del comma 4 dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, il quale consentiva il ravvedimento “gratuito” per le violazioni formali regolarizzate entro tre mesi. Per un approfondimento dell’argomento si veda:
R. FANELLI, Possibilità di sanare le violazioni relative alla dichiarazione 2000, in Corr. Trib. n. 14 del 9
aprile 2001, pagg. 1017 - 1018 e L. ALEMANNO e F. RICCA, Ancora una “nuova” nozione di violazione
formale?, in Corr. Trib. n. 16 del 23 aprile 2001, pagg. 1162 ss..
26
e) omessa presentazione della dichiarazione (58).
Unico limite posto al ravvedimento riguarda i comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un’omissione (es.: fatture
per operazioni inesistenti).
In conclusione, confrontando l’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322
(59)
con l’istituto del ravvedimento operoso
(60)
, si può facilmen-
te notare come il primo abbia un ambito di applicazione ben più ampio del
secondo. Entrambe le disposizioni, infatti, consentono al contribuente di rimuovere errori od omissioni; il ravvedimento operoso, però, è esercitabile
soltanto nel caso in cui quest’ultimo abbia tenuto un comportamento sanzionabile dall’Amministrazione finanziaria, e, quindi, in linea generale, non
può essere utilizzato al solo fine di esporre un maggior credito, mentre, la
dichiarazione rettificativa, presentata ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n.
322/1998, consente di sanare errori od omissioni senza limitazioni.
(58)
In tal caso occorre che il contribuente proceda alla presentazione della dichiarazione annuale
tardiva: quella dei redditi o del sostituto entro il termine di novanta giorni, quella IVA entro il termine di
trenta giorni. Entrambi i termini decorrono dalle rispettive scadenze annuali.
(59)
(60)
Tenendo conto delle modifiche apportate dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Alla luce delle modifiche apportate dall’art. 13 del D..Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dal D.
Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
27
PARTE II
Capitolo Primo
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA: IL C.D. VISTO PESANTE
1.1 Aspetti generali.
Abbiamo visto come le dichiarazioni presentate dai contribuenti possano contenere degli errori, i quali, possono causare grosse seccature sia
all’Amministrazione finanziaria che al contribuente. Il fine di evitare tali
seccature ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto
della certificazione tributaria: il c.d. visto pesante (61).
(61)
In tema di certificazione tributaria si veda: S. CAPOLUPO, D. Lgs. 490/1998. La nuova disci-
plina dell’assistenza fiscale, in Il Fisco n. 11 del 15 marzo 1999, pagg. 3760 ss.; G. PEZZUTO e S. SCREPANTI, Visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria. Effetti sull’attività di controllo e profili sanzionatori, in Il Fisco n. 15 del 12 aprile 1999, pagg. 5194 ss.; L. DE ANGELIS, La certificazione
tributaria di cui al D. Lgs. 490/1998 alla luce del D. M. 29 dicembre 1999, in Il Fisco n. 3 del 17 gennaio
2000, pagg. 703 ss.; S. SCREPANTI, Visto pesante, le nuove regole, in Il Fisco n. 4 del 24 gennaio 2000,
pagg. 895 ss.; G. CHIAMETTI, Certificazione tributaria sui redditi 1999 detta anche “visto pesante”, in Il
Fisco n. 11 del 13 marzo 2000, pagg. 3119 ss.; G. D’ALAURO, La certificazione tributaria, aspetti e problematiche concernenti il nuovo istituto , in Il Fisco n. 18 del 1 maggio 2000, pagg. 6178, ss.; D. LIBURDI,
Gli adempimenti dei CAF imprese e l’attività dei professionisti, in Corr. Trib. n. 27 del 12 luglio 1999,
pagg. 2066 ss.; V. ARTINA, Visto pesante: la norma definitiva, in Corr. Trib. n. 5 del 7 febbraio 2000,
pagg. 342 ss.; F. SERAO (Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Co mmercialisti), Pregi e difetti
del visto pesante, in Corr. Trib. n. 6 del 14 febbraio 2000, pagg. 381 e 382; G. RIPA, Il rilascio del visto
pesante “si adagia” sulle interpretazioni ufficiali del Ministero, in Corr. Trib. n. 11 del 20 marzo 2000,
pagg. 756 ss.; G. BERARDO e V. DULCAMARE, Chiariti alcuni aspetti della normativa sulla certificazione tributaria, in Corr. Trib. n. 15 del 17 aprile 2000, pagg. 1096 ss.; C. NOCERA, Il passaggio di consegne tra visto di conformità e asseverazione, in Corr. Trib. n. 13 del 2 aprile 2001, pagg. 940 ss.; G.
CREMONA, Come indicare i redditi d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata nei quadri RF e RG,
nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 21, in Prat. Prof. n. 24 del 19 giugno 2000, pag. 4; Il Fisco n. 2
del 10 gennaio 2000, pagg. 531 ss.; n. 14 del 3 aprile 2000, pagg. 4566 ss. e n. 42 del 13 novembre 2000,
pag. 12551; n. 11 del 19 marzo 2001, pagg. 4193 e 4194; Banca Dati Corriere Tributario n. 2/2000, pag.
224; n. 6/2000, pagg. 671 ss.; Boll. Trib. n. 7 del 15 aprile 2000, pagg. 527 ss.; Prat. Prof. n. 4 del 31 ge n-
28
Di certificazione tributaria si è iniziato a parlare in Italia da circa
vent’anni
(62)
, facendo riferimento a tale istituto come una procedura desti-
nata a garantire la tranquillità fiscale alle aziende che volontariamente si
fossero sottoposte. Il tema fu ripreso negli Anni novanta da parte degli ordini professionali dei Dottori commercialisti
(63)
e dei Ragionieri.
L’argomento divenne poi oggetto di studio da parte del Ministero delle finanze per la prima volta nel 1997. L’interesse del Ministero fu suscitato
anche dallo scopo di distinguere l’attività dei Centri di assistenza fiscale
(64)
,
con la quale si pone in essere un controllo semplicemente formale sulle dichiarazioni redatte, da un secondo tipo di controllo di carattere professionale, rivolto a verificare aspetti anche sostanziali della normativa tributaria.
L’istituto della certificazione nacque giuridicamente, in seguito, con
l’art. 1 della legge 490 del 28 dicembre 1998
(65)
, con il quale è stato aggiun-
to nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale. All’interno di tale capo V vede la luce un articolo
naio 2000, pag. 139; n. 15 del 17 aprile 2000, pagg. 418/419 e 428/429; n. 10 del 12 marzo 2001, pag. 318 e
n. 11 del 19 marzo 2001, pagg. 345/346.
(62)
Nel 1980, in un convegno tenutosi presso la Camera di commercio di Milano, il prof. G. Falsitta in-
dividuava i primi elementi di tale istituto. Per una maggiore informativa sulle conclusioni di tale convegno si veda:
la rivista Il Fisco n. 14/1980, pagg. 1309 ss.
(63)
I Dottori commercialisti istituirono un’apposita commissione presso il consiglio nazionale, che, nel
1996 portò alla luce un autorevole lavoro denominato Principi di revisione tributaria, rivolto a guidare i professionisti nel controllo di tut te le voci di bilancio aventi riflesso in ambito fiscale.
(64)
Proprio in quell’anno, infatti, è iniziata l’attività volta a ridisciplinare la normativa in tema dei
campi operativi dei centri di assistenza fiscale. Si veda Premessa, alla nota (4).
(65)
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1999. Si veda anche la rivista Il Fisco n. 5
del 1° febbraio 1999, pagg. 1591ss..
29
specifico in termini di certificazione tributaria, l’art. 36, il quale, al comma
1, individua i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione (66) .
La normativa in merito a tale istituto è stata poi successivamente ampliata con il D. M. 31 maggio 1999, n. 164
(67)
, il quale costituisce il relativo
regolamento d’attuazione. Tale norma individua gli adempimenti e gli obblighi a carico dei certificatori, ossia, reca disposizioni in ordine ai requisiti
(66)
Vista l’ importanza di tale articolo sull’ argomento in questione, si ritiene utile riportarlo inte-
ramente:
Art. 36 (Certificazione tributaria)
1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli
fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in
regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, semprechè hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.
2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano
applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso
comma 1 dell'articolo 35 e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del
Ministro delle finanze.
3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali e' stata rilasciata una certificazione tributaria
regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, in materia di accertamenti induttivi.
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;
c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi
interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio,
dopo la sentenza della commissione tributaria provin ciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda
esclusivamente redditi non oggetto de lla certificazione tributaria.
(67)
In G.U. dell’ 11 giugno 1999, n. 135 e riportato anche in Il Fisco n. 25 del 21 giugno 1999, pag.
8444 ss. e in Corr. Trib. n. 27 del 12 luglio 1999, pag. 2049 ss..
30
ed alle garanzie che i soggetti abilitati devono possedere, agli adempimenti
ed alle attività che i medesimi devono porre in essere, nonché ai poteri di
vigilanza
ed
alle
modalità
di
esecuzione
dei
controlli
da
parte
dell’Amministrazione finanziaria.
In seguito, con il D. M. 29 dicembre 1999
(68)
concernente
l’applicazione ed il contenuto della certificazione tributaria, sono stati individuati gli adempimenti, i controlli e le attività che il soggetto incaricato deve eseguire per rilasciare la certificazione tributaria. A tale decreto è stato
allegato il documento predisposto dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro,
recante indicazioni integrative in tema di procedure pratiche di revisione tributaria (69).
Al D. M. del 29 dicembre 1999 ha fatto seguito una circolare del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti
(70)
, con la quale è stato delineato
il quadro di riferimento normativo relativo alla certificazione tributaria
(68)
(71)
e
In G.U. del 3 gennaio 2000, n. 1, riportato anche sulla rivista Il Fisco n. 2 del 10 gennaio 2000,
pag. 531, sulla rivista Prat. Prof. n. 4 del 31 gennaio 2000, pag. 139 e in Corr. Trib. n. 5 del 7 febbraio
2000, pag. 342, con commento di V. ARTINA.
(69)
Tale documento è stato approvato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti in data 3
novembre 1999, da quello dei Ragionieri e Periti commerciali in data 1° ottobre 1999 e da quello dei Co nsulenti del lavoro in data 24 novembre 1999.
(70)
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, Certificazione tributaria per il periodo
d’imposta 1999. Primi commenti, circolare n. 12 del 16 marzo 2000. Tale circolare è riportata sulla rivista Il
Fisco n. 18 del 1° maggio 2000, pag. 6235.
(71)
Volendo avere un quadro ancora più completo in merito all’excursus sulle norme e documenti
che hanno portato all’introduzione della certificazione tributaria, possiamo notare che tale istituto trae origine da:
a)
art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600;
31
sono stati forniti chiarimenti e indicazioni applicative ulteriori.
Infine, con il D. M. 18 gennaio 2001, n. 14
(72)
, il Ministero delle fi-
nanze ha modificato il regolamento attuativo delle disposizioni in tema di
assistenza fiscale, effettuando un “passaggio di consegne” tra l’istituto del
visto pesante e quello dell’asseverazione (73).
Per la prima volta tale certificazione potrà è stata applicata per i redditi prodotti nel 1999, dichiarati nell’anno 2000.
1.2 Rilascio della certificazione tributaria: requisiti dei contribuenti e dei
certificatori.
Dall’esame della normativa in merito, possiamo notare che destinatarie dell’istituto della certificazione sono le dichiarazioni dei contribuenti, titolari di reddito d’impresa, i quali, soddisfano i seguenti requisiti:
b)
artt. 35 e 36 del D. Lgs. 241/1997;
c)
D. Lgs. n. 471/1997;
d)
D. Lgs. n. 472/1997;
e)
L. n. 400/1998;
f)
D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490;
g)
Circolare ministeriale 16 aprile 1999, n. 87/E;
h)
Circolare ministeriale 21 maggio 1999, n. 110/E;
i)
D. M. n. 164 del 31 maggio 1999;
j)
Circolare ministeriale 17 giugno 1999, n. 134/E;
k)
Documento 14 luglio 1999 del Consiglio nazionale Ragionieri e Periti commerciali,
Dottori commercialisti e Consulenti del lavoro.
(72)
(73)
In G. U. 19 febbraio 2001, n. 41.
Con tale decreto, infatti, sono passati dalla competenza del visto di conformità a quella dell’as-
severazione, l’attestazione della congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, nonché l’attestazione di cause che giustificano l’eventuale scostamento. In merito si veda C. NOCERA, Il passaggio di consegne tra visto di conformità e asseverazione,
op. cit., pagg. 940 ss. e la rivista Prat. Prof. n. 11 del 19 marzo 2001, pagg. 345 e 346.
32
a)
sono in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Sono
comprese in tale categoria, anche quelle escluse dall’assistenza fiscale che possono prestare i CAF, cioè, le imprese soggette
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina
del collegio sindacale e le imprese alle quali non sono applicabili le
disposizioni concernenti gli studi di settore;
b) hanno richiesto ed ottenuto, dal certificatore, il visto di conformità (74);
c) se sottoposti alla disciplina degli studi di settore, hanno richiesto ed
ottenuto l’asseverazione
(75)
. Naturalmente, le imprese in regime di
contabilità ordinaria, per le quali gli studi di settore non sono ancora stati approvati, la certificazione tributaria è rilasciata anche in
assenza d’asseverazione.
(74)
Art. 35, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e art. 2 del D. M. 31 maggio 1999,
n. 164. Tale visto implica:
a.
il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze
della relativa documentazione ed alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili
e detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto;
b.
la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle
scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
(75)
Art. 35, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e art. 3 del D. M. 31 maggio 1999,
n. 164. Tale asseverazione implica:
a.
la
corrispondenza
degli
elementi
contabili
ed
extracontabili
comunicati
all’Amministrazione finanziaria a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione;
b.
l’attestazione della congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero
l’attestazione di cause che giustificano l’eventuale scostamento.
Si ricorda che, tale attestazione, prima dell’entrata in vigore del citato D. M. 18 ge nnaio 2001, era di competenza del visto di conformità.
33
I soggetti che, invece, possono rilasciare la certificazione tributaria
devono:
a) essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
b) essere iscritti in uno degli albi professionali dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali o dei Consulenti del lavoro;
c) avere esercitato la professione per almeno cinque anni;
d) essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (76);
e) non rivestire l’incarico di responsabile dell’assistenza fiscale di un
CAF (77).
Al fine di poter rilasciare la certificazione tributaria, i certificatori devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero
dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire
ai propri clienti il risarcimento degli eventuali danni provocati dall’attività
prestata.
Essi devono poi comunicare preventivamente al Dipartimento delle
Entrate (78) i seguenti dati:
(76)
(77)
In tema si veda il successivo capitolo.
L’art. 12, comma 3, del D. M. 31 maggio 1999, n. 164, prevede, infatti, che il responsabile
dell’assi-stenza fiscale di un CAF non può rilasciare la certificazione tributaria sia nei confronti degli utenti
dei CAF sia nei confronti dei propri clienti.
(78)
Tale comunicazione, da inoltrare in carta libera, va fatta alla Direzione Regionale delle entrate
territ orialmente competente in relazione al domicilio fiscale del certificatore.
34
1. i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita Iva;
2. il domicilio ed gli altri luoghi dove esercitano l’attività professionale;
3. la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei
componenti
del consiglio d’amministrazione e, dove previsto, del
collegio sindacale delle società di servizi delle quali il certificatore
intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle
stesse.
A tale comunicazione devono essere allegati la copia della polizza
d’assicurazione, dichiarazione relativa all’insussistenza del provvedimento
di sospensione dell’Ordine d’appartenenza e dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art.8, comma1, del D. M. 31 maggio 1999, n.
164 (79).
Oltre a tutti i requisiti sopra indicati (sia con riferimento ai contribuenti, sia con riferimento ai certificatori), per il rilascio della certificazione
(79)
Ai sensi dell’ art 8 del D. M. n. 164/1999 i professionisti che vogliono espletare l’attività di
certificazione devono:
a)
non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'a rticolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
b)
non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
c)
non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
d)
non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19
m arzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
35
è altresì richiesto:
a) che il certificatore abbia predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. Tali dichiarazioni e tali scritture s’intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono preb)
disposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi della quale uno o più certificatori posseggono la maggioranza
assoluta del capitale sociale, oppure, da un CAF-imprese, a condizione che tali attività siano esercitate sotto il diretto controllo e la
responsabilità del certificatore (80).
b)
che il certificatore abbia riscontrato la corretta applicazione delle
norme tributarie sostanziali ed abbia attuato gli adempimenti, i
controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro
delle finanze.
Abbiamo visto che la certificazione tributaria non può essere richiesta
da tutti i contribuenti, ma, solamente da quelli che sono sottoposti al regime
di contabilità ordinaria, cioè, quella contabilità per la quale è prevista la redazione del bilancio. La certificazione, tuttavia, non si riferisce al contenuto
della dichiarazione tributaria nella sua globalità, ma, soltanto ad alcune
componenti del reddito d’impresa, le quali variano ogni anno (81) .
Nello specifico, per quanto riguarda le dichiarazioni di riferimento al
(80)
(81)
Art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
Le voci da certificare vengono stabilite da un apposito decreto del Ministero delle finanze.
36
periodo d’imposta 1999
(82)
e 2000
(83)
le componenti reddituali oggetto di
verifica sono costituite da quattro componenti positive e da sei negative:
Componenti positive
Componenti negative
1) plusvalenze;
1) minusvalenze;
2) sopravvenienze attive;
2) sopravvenienze passive;
3) interessi attivi;
3) perdite su crediti;
4) proventi immobiliari.
4) accantonamenti per rischi su crediti
5)
ammortamenti
immobilizzazioni
immateriali;
6)
ammortamenti
immobilizzazioni
materiali.
Il rilascio della certificazione dovrà, inoltre, essere fondato su una serie di controlli
(84)
. Per l’effettuazione di tali controlli, i certificatori devono
tenere conto dei principi di revisione tributaria
(82)
(83)
(85)
. Ai fini di questi controlli,
Art. 2, comma 1, del citato D. M. 29 dicembre 1999.
Art. 2, comma 1, del D. M. 04 gennaio 2001. In G. U. 19 gennaio 2001, n. 15 e in Il Fisco n. 11
del 19 marzo 2001, pagg. 4193 e 4194. Si veda anche la rivista Prat. Prof. n. 10 del 12 marzo 2001, pag.
318.
(84)
Tali controlli sono indicati annualmente per mezzo di un apposito decreto del Ministero delle
finanze e sono basati su specifici criteri di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei Dottori
commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro.
(85)
Art. 2, comma 2 , del D. M. 04 gennaio 2001.
37
inoltre, è prevista, sotto forma di check list, per ognuna delle componenti del
reddito d’impresa sopra elencate, una serie di quesiti rivolti a verificare la
corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali.
Per ottenere la certificazione è necessario che vi sia una risposta affermativa a tutte le domande di riferimento all’insieme da valutare; non è,
infatti, prevista l’apposizione di una sorta di visto “parziale” (86).
Il rilascio della certificazione richiesta, appunto, non costituisce un
obbligo per il certificatore, ma una scelta da lui esercitabile quando sussista
una ragionevole convinzione della corretta osservazione della normativa.
Relativamente alle singole componenti di reddito, il certificatore deve
verificare il rispetto sia delle norme specifiche che le disciplinano, sia dei
principi generali di inerenza, competenza, certezza e determinabilità oggettiva
(87)
, e, sia delle norme generali sulle valutazioni
(88)
. Allorché in sede di
controllo dovessero emergere degli elementi reddituali non considerati nelle
procedure di revisione approvate, il certificatore è comunque tenuto ad esaminare la correttezza sostanziale in base alla normativa di riferimento ed alle relative interpretazioni ministeriali, svolgendo lo stesso i controlli necessari nel rispetto dei normali canoni della diligenza professionale e mediante
l’adozione delle regole contabili e delle tecniche proprie della revisione con-
(86)
In merito, la circolare n. 12 del 16 marzo 2000, cit., precisa che: non può essere ammessa
l’attestazione parziale o con riserva e neppure possono essere utilizzate espressioni che, deviando dal testo
ufficiale dell’attestazione,comportino comunque una restrizione del giudizio finale.
(87)
(88)
Art. 75 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 76 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917.
38
tabile (89).
In merito alle sopra menzionate check list, c’è tuttavia da precisare
che, il certificatore, nell’effettuare i controlli non deve sentirsi condizionato
da
esse. Tale affermazione è giustificata oltre che dall’art. 4, comma 1, del
D. M. 164/1999 (il quale afferma che, nell’effettuare i controlli, i certificatori, di norma, devono tenere conto anche dei principi di revisione fiscale)(90),
anche dal documento predisposto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro
allegato al D. M. 29 dicembre 1999. Questo documento, infatti, indica che
sarà ogni certificatore a determinare l’ampiezza delle attività di verifica da
porre in essere su ciascun punto, basandosi sulla sua conoscenza
dell’impresa e sulla complessità della fattispecie in esame, in base ai consueti canoni della diligenza professionale ed adottando le regole contabili e
le tecniche proprie della revisione contabile, laddove esse siano applicabili.
Da tali esposti normativi si evince, dunque, che gli accertamenti indicati dalle check list rappresentano solamente dei riscontri minimali, propedeutici rispetto a più approfondite analisi circa il puntuale e concreto rispetto delle sostanziali regole fiscali.
Il certificatore, ultimati i propri lavori, rilascerà l’attestazione di certi-
(89)
(90)
Art. 5 C. M. 24 marzo 2000, n. 55/E/67043.
Ai fini di una migliore comprensione si riporta tale comma integralmente: I certificatori effet-
tuano i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma
2, del decre- to legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione
fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.
39
ficazione tributaria
(91)
, secondo lo schema predisposto dai Consigli naziona-
li dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro. Di essa sono prodotte più copie, delle quali, una è consegnata al contribuente, unitamente alla documentazione illustrativa delle prestazioni professionali eseguite, mentre un’altra sarà conservata dal certificatore ed esibita nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dei
propri compiti di controllo e sorveglianza, ne faccia richiesta.
Le certificazioni rilasciate sono evidenziate all’Amministrazione
fi-
nanziaria mediante annotazione sottoscritta sui modelli di dichiarazione
contenenti il reddito d’impresa e, tramite l’invio dell’elenco dei contribuenti
ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria. Su tale elenco, devono
essere specificati, per ogni contribuente, i soggetti che hanno predisposto le
dichiarazioni e tenuto le scritture contabili (92).
A proposito di tale elenco, va precisato che esso va inviato telematicamente al Dipartimento delle Entrate entro le scadenze previste per la trasmissione telematica delle dichiarazioni (93).
(91)
Al professionista non è consentito esprimere un giudizio articolato sull’opera di revisione fisca-
le effettuata, egli può semplicemente decidere se rilasciare o meno la certificazione.
(92)
(93)
Art. 3 del decreto 04 gennaio 2001.
Art. 5 C. M. 24 marzo 2000, n. 55/E/67043. In particolare, con riferimento alle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta 1999, esso andava inviato entro il 31 ottobre 2000, anche per le certificazioni relative a dichiarazioni per le quali i termini di trasmissione in via telematica scadono successivamente.
40
1.3 Pregi e difetti della certificazione tributaria.
L’istituto della certificazione tributaria rappresenta fonte di enormi
vantaggi sia per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti. La
prima, infatti, potrà utilizzare le risorse liberate per effetto dell’attività di
controllo eseguita dai professionisti per combattere l’evasione fiscale, la
quale viene oggi a rappresentare una grossa piaga che di fatto inibisce la
realizzazione effettiva dell’equità fiscale.
In relazione ai molteplici vantaggi dei contribuenti, vi è da indicare:
1) inapplicabilità degli accertamenti induttivi, sia in materia di im(94)
poste dirette sia in materia Iva
. La determinazione del reddito
d’impresa e dell’imponibile complessivo, ai fini Iva, non può pertanto realizzarsi né facendo riferimento a presunzioni che non siano gravi precise e concordanti, né sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte
dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili.
2) Accorciamento di un anno dei tempi di notifica degli accertamenti
basati sugli studi di settore
(95)
.
Tali accertamenti, per i soggetti che
si sono sottoposti a certificazione, vanno notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni
sono state presentate anziché entro il quarto.
(94)
Non sono dunque applicabili le disposizioni dell’art. 39, comma 2, D. P. R. 29 settembre
1973, n. 600 e dell’art. 55 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(95)
Naturalmente tali accertamenti sono esperibili solo se ricorrono le condizioni fissate nell’art. 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146 ed illustrate con la circolare n. 110/E del 1999.
41
3) In caso di ricorso contro l’atto di accertamento notificato, la riscossione provvisoria delle somme relative ad accertamenti non definitivi inizia dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, nella misura dei 2/3 quando questa respinge il ricorso, oppure, nella misura stabilita da questa con sentenza, e, comunque, non
oltre i 2/3 se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
(96)
. Vi è, tut-
tavia, da precisare che se la rettifica riguarda esclusivamente redditi diversi da quello d’impresa, oggetto della certificazione tributaria, si avrà iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, dopo la notifica
dell’atto di accertamento, per metà dell’ammontare delle imposte e
dei relativi interessi con riferimento agli imponibili o ai maggiori
imponibili accertati (97).
4)
Fermi restando i controlli relativi alla correttezza delle certificazioni rilasciate (come previsto dall’art. 26, comma 2, del citato D. M.
n. 164/1999), l’attività di controllo e di verifica svolta dall’Amministrazione finanziaria nei riguardi delle dichiarazioni per le quali è
stata rilasciata la certificazione, è di regola riferita alle componenti
di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione. Davanti ad una dichiarazione dei redditi certificata, quindi, l’Ammi-
(96)
In caso di ricorso, da parte di contribuenti sottoposti a certificazione tributaria, contro l’atto di
accertamento notificato, le imposte o le maggiori imposte, insieme ai relativi interessi ed alle sanzioni, verranno iscritte a ruolo in base ai criteri di cui all’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 19 del D. Lgs.
n. 472 del 1997, anziché secondo i criteri indicati nell’art. 15 del D. P. R. n. 602 del 1973.
(97)
Per tale ipotesi restano dunque fermi i criteri indicati dall’art. 15 del D. P. R. n. 602 del 1973.
42
nistrazione finanziaria dovrà di regola
(98)
astenersi dal sottoporre
a controllo le componenti del reddito d’impresa oggetto delle
check list ed indirizzare la loro attenzione verso altri
aspet-
ti(99). Nei riguardi delle dieci componenti del reddito d’impresa fis-
(98)
La norma usando l’inciso di regola, lascia intendere che rimane comunque la possibilità di sot -
toporre a controllo anche le componenti reddituali per le quali è stata rilasciata la certificazione. Si pone
quindi il problema di determinare quando i verificatori del Ministero delle finanze possano, o meglio, siano
tenuti ad utilizzare tale eccezione. In merito va precisato che il rilascio della certificazione non può in nessun caso precludere il potere-dovere dei verificatori di controllare anche la veridicità effettiva delle varie
operazioni aziendali, anche se relative a componenti di reddito per le quali è stata rilasciata la certificazione.
Bisogna, infatti, considerare che il certificatore, per accertare la corretta applicazione delle norme sostanziali, ha a disposizione soltanto i documenti, i libri e le scritture contabili del contribuente; con tali elementi,
egli non è quindi in grado di verificare se i fatti aziendali risultanti dalla dichiarazione esaminata siano effettivamente avvenuti nei modi e nei termini da questa indicati. Tenendo conto di ciò, sembra quindi da
condividere l’idea secondo la quale i verificatori che, nel corso di un controllo rivolto a verificare la correttezza di voci diverse da quelle certificate, individuino elementi indicativi di irregolarità relative alle voci
che sono state sottoposte a visto (tra le voci diverse da quelle certificate si devono intendere anche quelle
voci che fanno parte delle dichiarazioni di altri contribuenti che risultino però in collegamento con la dichiarazione del contribuente sotto esame. Si pensi ad esempio al caso in cui un contribuente sia cliente di un
altro, e, mentre dalla dichiarazione del primo risulti un acquisto effettuato dal secondo, dalla dichiarazione
di quest’ultimo non risulti alcuna vendita nei confronti di tale soggetto. Questo potrebbe indicare una operazione di acquisto fittizia, posta in essere, dal contribuente cliente, solo documentalmente, allo scopo di
elevare i costi relativi alla voce di ammortamento immobilizzazioni materiali, voce che essendo compresa
tra le dieci indicate dall’art. 2, comma 1, del D. M. 29 dicembre 1999 è sottoposta a certificazione), siano
tenuti ad estendere l’ispezione anche a quest’ultime.
Laddove , invece, non vi sia questa preventiva acquisizione di elementi, sembra più arduo fornire una risposta sicura.
Per altra via, non si può non notare che se intenzione del legislatore era escludere completamente il controllo delle voci oggetto di cert ificazione, sarebbe bastato l’utilizzo di espressioni più chiare, oppure, semplicemente omettere l’inciso di regola.
(99)
Si pensi ad esempio:
-
a tutte quelle operazioni attive o passive svolte dall’impresa all’interno della sua gestione (caratteristica, non caratteristica, straordinaria e finanziaria) che vanno ad incidere su componenti negative o positive di reddito diverse da quelle per le quali è stata
rilasciata la cert ificazione;
-
al rispetto delle norme generali sulle componenti del reddito d’impresa in tema di in erenza, di competenza, di certezza e delle altre indicate dall’ art. 75 del T. U. I. R. ;
-
all’osservanza delle disposizioni del T. U. I. R. in tema di dividendi, di rimanenze, di
43
sate dall’art. 2, comma 1, del D. M. 29 dicembre 1999 (si ricorda
che tali categorie, per l’anno 2000 sono: plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, interessi attivi, proventi immobiliari, minusvalenze, ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali,
perdite su crediti e accantonamenti rischi su crediti) l’attività di
controllo sarà invece esercitata in presenza di indizi di irregolarità
o di elementi di riscontro.
5) Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria effettui controlli o
richieda documenti e chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato anche il certificatore
(100)
. Tale informazione rap-
presenta un vantaggio sia per il contribuente, in quanto essa consente al certificatore di assisterlo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, e, sia per quest’ultimo, perché gli porta a conoscenza l’avvio di un’attività istruttoria dalla quale potrebbero
scaturire contestazioni di violazioni a lui stesso imputabili.
Nonostante l’introduzione di tale istituto abbia portato dei benefici, in
particolare, come abbiamo visto, per i contribuenti, in merito non mancano
le critiche. Tra coloro che hanno mosso delle critiche a tale istituto vi è an-
valutazione dei titoli, di spese per prestazione di lavoro, prestiti obbligazionari, opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale, interessi passivi, oneri fiscali e contributivi,
ecc.
-
al controllo dell’esistenza di condizioni e presupposti che legittimano l’appartenenza a
regimi agevolati e del rispetto dei relativi adempimenti.
(100)
Art. 26, comma 3, del decreto n. 164 del 1999.
44
che il Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti
(101)
, il
quale definisce la certificazione come un piccolo passo per il raggiungimento della “civiltà fiscale”, ossia, il contribuente che abbia correttamente adempiuto ai propri doveri, con la presentazione della dichiarazione, deve
poter considerare chiusa la propria partita con il Fisco. La critica mossa dal
Presidente verte sugli effetti concreti che l’Amministrazione delle finanze
riconosce ai contribuenti, definendoli insufficienti rispetto al lavoro professionale svolto dal certificatore.
Il certificatore, infatti, come abbiamo visto, per rilasciare il visto pesante dovrà essere convinto dell’attendibilità del sistema di rilevazione contabile e fiscale dell’impresa sottoposta a certificazione. Sarà quindi necessario che egli analizzi attentamente l’organizzazione amministrativa e contabile di tale impresa, con riferimento all’intero periodo d’imposta al quale la
certificazione si riferisce. Di conseguenza,
gli
oneri della certificazione ri-
schiano di diventare, per il contribuente, elevati rispetto ai benefici. E’,
quindi, auspicabile che gli effetti della certificazione diventino in futuro più
consistenti.
Tra i maggiori benefici, da riconoscere alle dichiarazioni certificate, si
potrebbe ritenere equo inserire:
a. la inibizione degli accertamenti induttivi in base ai parametri ed agli studi di settore;
b. l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei tributi accertati dopo la
(101)
In merito si veda F. SERAO (Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti),
Pregi e difetti del visto pesante, op. cit., pagg. 381 e 382.
45
sentenza della Commissione tributaria regionale.
Critiche all’impianto della riforma sono pervenute anche dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, proprio perché creerebbe una discriminazione tra gli iscritti al Registro revisori e agli Albi da più di cinque
anni (abilitati al visto pesante) e gli altri soggetti presenti sul mercato (neoprofessionisti e tributaristi, innanzi tutto).
Oltre a benefici, il rilascio del visto pesante comporta anche delle responsabilità sia nei confronti dei contribuenti che dei certificatori. Se, infatti, da eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria dovesse
risultare che il professionista abbia rilasciato una certificazione infedele
(102)
,
quest’ultimo può andare incontro a delle responsabilità che possono comportare anche delle pesanti sanzioni.
Nello specifico, si possono delineare due circostanze:
1) il professionista, nell’eseguire la certificazione, si è attenuto scrupolosamente alle procedure di revisione fiscale predisposte dagli
ordini professionali ed avallate dal Ministero delle finanze. In tale
ipotesi, egli sarà esentato da ogni responsabilità in merito alla certificazione rilasciata.
2. Il professionista, nell’eseguire la certificazione, non verifica scrupolosamente tutte le voci oggetto del controllo, rispondendo in
modo superficiale alle domande delle check lists, certificando sostanzialmente come correttamente redatta una dichiarazione che,
(102)
La certificazione può essere definita infedele quando non riesca ad accertare la inesatta appli-
cazione delle norme tributarie sostanziali.
46
invece, nelle voci oggetto di controllo risulti come indizio di una
successiva evasione d’imposta. In questo caso, al professionista
non solo potranno essere applicate le sanzioni per infedele certificazione, ma anche sanzioni d’imposta a titolo di concorso o di autore mediato, specialmente nel caso in cui egli sia anche il tenutario delle scritture contabili del contribuente (103).
Naturalmente nel caso in cui l’irregolarità riguarda voci non soggette a certificazione, al professionista non
è imputabile alcuna responsabili-
tà, eccetto il caso in cui egli sia il tenutario delle scritture contabili e
l’evasione derivi da sue specifiche negligenze o errori in compiti di puro carattere esecutivo.
In conclusione, sulla base dell’intera normativa esaminata, possiamo
sinte-ticamente definire la certificazione tributaria come l’attestazione di un
positivo riscontro sull’esatta applicazione delle norme tributarie definite so-
(103)
In merito al ruolo ed alle funzioni dei certificatori, sono nello specifico previste sanzioni di
particolare im portanza dall’art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997, il quale, salvo che il fatto costituisca reato e
ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, prevede:
-
in caso di certificazione tributaria infedele, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni;
-
in caso di accertamento di tre distinte violazioni in un biennio, la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni;
-
in caso di ulteriori violazioni o di violazioni di particolare gravità (quali ad esempio, il
mancato pagamento della suddetta sanzione), l’inibizione della facoltà di rilasciare la
certificazione.
Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del certificatore.
47
stanziali
(104)
, con riferimento esclusivo ad alcune componenti del reddito
d’impresa e non all’intero contenuto della dichiarazione.
La certificazione potrà essere ugualmente rilasciata quando l’errata
applicazione di una norma abbia generato un maggiore esborso per
l’impresa, in quanto il certificatore deve applicare la norma tributaria
nell’ottica in cui sarebbe vista dall’Amministrazione finanziaria.
Altro dato da porre in evidenza è la convenienza di redigere uno specifico mandato professionale tra azienda da certificare
e
professionista
(specialmente nel caso in cui la contabilità non risulti direttamente tenuta
dal certificatore), da stipularsi preferibilmente prima dell’inizio del periodo
d’imposta da certificare (105).
(104)
Intendendo con la parola sostanziali quelle norme che incidono sulla determinazione, sulla
quantificazione e sul versamento dell’imposta. In merito si veda: S. CAPOLUPO, D.Lgs. 490/1998. La
nuova disciplina dell’assistenza fiscale, op. cit., pag. 3763.
(105)
Un fac-simile di tale mandato è riportato nella rivista Il Fisco n. 3 del 17 gennaio 2000, pagg.
705 e 706, L. DE ANGELISI, op. cit..
48
Allegato al paragrafo 3.
Ai fini di una migliore comprensione in merito ai pregi ed ai difetti
della certificazione tributaria si ritiene utile riportare la tabella pubblicata
sulla rivista Il Fisco n. 18 del 1° maggio 2000, pag. 6185:
Soggetto
Contribuente
Pro
Contro
1) Effetti della certificazione sui poteri
dell’Amministrazione finanziaria;
1) Costo della certificazione;
2) riduzione dei controlli.
2) Limitato “valore aggiunto” dei benefici.
Certificatore
1) Valore certificazione
(106)
;
2) competenza distintva di categoria e
individuale
(107)
1) Costo delle più ampie
attività di control(108)
lo
;
;
2) responsabilità
maggiori
e meno definite;
3) rilevanza sanzioni.
Amministrazione fi- 1) Velocizzazione controlli;
nanziaria
2) recupero capacità operativa;
1) Costi per la riforma
dell’assistenza fisca(109)
le
.
3) verifiche più mirate.
(106) e (107)
Lo svolgimento dell’attività di certificazione può rappresentare una fonte di vantaggio
competitivo ed, inoltre, rappresenta una evidente competenza distintIva individuale e a livello di categoria
professionale.
(108)
(109)
Tra i quali va considerata anche la rilevanza dei costi di assicurazione.
In capo all’Amministrazione finanziaria, risulta più complicato trovare degli aspetti negativi
collegati all’introduzione della certificazione tributaria. Gli unici costi cui si può far riferimento sono riconducibili alla riforma dell’assistenza fiscale nel suo complesso, al cui interno è stato posto anche l’istituto
della certificazione tributaria.
49
PARTE III
Capitolo primo
IL FISCO TELEMATICO
1.1 Aspetti generali.
La riforma tributaria, avviata sulla base delle deleghe fiscali alla finanziaria 1997
(110)
e introdotta con il D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha mo-
dificato radicalmente il rapporto tra Fisco e contribuente.
Attraverso tale riforma, promossa dal Ministro delle finanze Vincenzo
Visco (dal quale ha preso il nome), si vuole costruire un rapporto migliore
tra Amministrazione finanziaria e contribuente, il quale, nella nuova ottica,
viene considerato sempre di più come utente/cliente .
Per la realizzazione di tale obiettivo, oltre ad interventi di tipo normativo ed organizzativo, si è reso indispensabile l’utilizzo degli strumenti tecnologici di comunicazione e di servizio più innovativi disponibili, quelli
cioè che consentono un dialogo diretto tra le parti; si rende, pertanto, necessario familiarizzare con gli strumenti e i termini informatici (computer, modem, software, password, ecc.).
Il radicale cambiamento di cui si tratta va sotto il nome di Fisco Te-
(110)
In particolare, l’art. 3, comma 136, della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 indica che la
semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, nonché gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti devono essere disciplinati tenendo conto dell’adozione di
nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.
50
lematico
(111)
(111)
; i cui aspetti
salienti sono: la trasmissione telematica
e
In merito a tale argomento si veda: L. FERLAZZO NATOLI , Corso di diritto tributario, op.
cit., pag. 135; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario , op. cit. pagg. 232 e 233; E. CINTOLESI e F.
MARRA, Il Fisco telematico, op. cit., pagg. 1 ss.; S. LA ROCCA, Invio telematico delle dichiarazioni fiscali, op. cit., pagg. 30432 ss.; G. POLO, Definite le nuove regole per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, in Il Fisco n. 10 del 6 marzo 2000, pag. 2783; S. LA ROCCA, Modalità e
termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali per il 2000 e per i versamenti delle imposte dovute,
in Il Fisco n. 16 del 17 aprile 2000, pag. 5140; n. 17 del 24 aprile 2000, pagg. 5768 e ss. P. PISONI, Gruppi aziendali e imprese di grandi dimensioni. Presentazione telematica del Modello UNICO 2000, in Il Fisco
n. 17 del 24 aprile 2000, pagg. e 5725 e ss.; S. LA ROCCA, Termini di presentazione delle dichiarazioni
fiscali per il 2000 e dei relativi versamenti delle imposte dovute, in Il Fisco n. 22 del 29 maggio 2000, pag.
7136; P. RICCI, La nuova dichiarazione periodica Iva, in Il Fisco n. 13 del 2 aprile 2001, pag. 4973; F.
RICCA, Dichiarazione periodica Iva: le novità rigo per rigo, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 3,
contenuto in Prat. Prof. n. 6 del 14 febbraio 2000, pag. 4; F. RICCA, Tutte le novità della dichiarazione Iva
2000, nello stesso inserto al n. 6, in Prat. Prof. n. 9 del 6 marzo 2000, pag. 6; V. ARTINA e R. RIZZI, Guida alla presentazione delle dichiarazioni 2000, nel citato inserto al n. 8, in Pratica Professionale n. 11 del
20 marzo 2000, pagg. 7 e ss.; V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche,
nell’inserto di cui ai punti precedenti n. 13, in Prat. Prof. n. 16 del 24 aprile 2000, pagg. 6 e ss.; C. A. NEBULONI, Il modello Unico 2000 per le società di persone, nel medesimo inserto al n. 15, in Prat. Prof. n.
18 dell’ 8 maggio 2000, pagg. 7 e ss.; V. ARTINA, La presentazione delle dichiarazioni 2000, nel menzionato inserto al n. 18, in Prat. Prof. n. 21 del 29 maggio 2000, pagg. 6 e ss.; R. AIOLFI e V. ARTINA,
L’invio telematico delle dichiarazioni, nel nominato inserto n. 26, in Prat. Prof. n. 39 del 16 ottobre 2000,
pagg. 2 ss.; R. AIOLFI e V. ARTINA, Cambiano le modalità per l’invio telematico, nel richiamato inserto
al n. 4, contenuto in Prat. Prof. n. 8 del 26 febbraio 2001, pag.2 ss.; P. PARISI, La nuova dichiarazione Iva
periodica, nel n. 6 del rammentato inserto, in Prat. Prof. n. 10 del 12 marzo 2001, pag. 3; V. ARTINA e A.
SCHIAVONE, Le nuove modalità di trasmissione del modello 770/2001, nell’indicato inserto al n. 7, in
Prat. Prof. n. 11 del 19 marzo 2001, pagg. 8 ss.; C. BARONI, Dichiarazione telematica e ravvedimento
operoso, in Corr. Trib. n. 1° del 10 gennaio 2000, pagg. 23 e ss.; C. COPPOLA e M. PIACENTI, Presentazione del Mod. 770/2000, in Corr. Trib. n. 7 del 21 febbraio 2000, pag. 495 e 496; V. ARTINA e A.
SCHIAVONE, Le novità in materia di dichiarazioni telematiche, in Corr. Trib. n. 14 del 10 aprile 2000,
pagg. 984 e ss.; N. ARQUILLA, Redazione e presentazione telematica delle dichiarazioni, in Corr. Trib. n.
15 del 17 aprile 2000, pagg. 1049 e ss.; D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni e versamenti via internet, in Corr. Trib. n. 16 del 24 aprile 2000, pagg. 1149 e ss.; D. LIBURDI, La dichiarazione unificata
delle società di capitali, in Corr. Trib. n. 17 del 1° maggio 2000, pag. 1238; D. LIBURDI, La dichiarazione unificata delle persone fisiche, in Corr. Trib. n. 19 del 15 maggio 2000, pagg. 1376 e 1377; A. PAPA,
Le novità dell’Unico 2000 per le società di capitali e gli enti commerciali ed equip arati, in Corr. Trib. n. 20
del 22 maggio 2000, pag. 1418; G. CAPUTI, Nuovi soggetti abilitati alla trasmissione telematica, in Corr.
Trib. n. 33 del 4 settembre 2000, pagg. 2421 e ss.; R. FANELLI, Trasmissione telematica: modalità, sa nzioni, problematiche, in Corr, Trib. n. 34 dell’11 settembre 2000, pagg. 2488 ss.; L. MANDRIOLI, Il
“punto” sugli adempimenti dichiarativi del curatore, in Corr. Trib. n. 41 del 30 ottobre 2000, pag. 2990 e
2991; A. CARRABINO, Le novità dell’IVA periodica, in Corr. Trib. n. 10 del 12 marzo 2001, pag.751; Il
51
l’unificazione delle dichiarazioni fiscali nonché il pagamento on line delle
relative imposte attraverso un unico versamento. Il contribuente telematico
dovrà quindi fare un’unica dichiarazione (c.d. dichiarazione unificata) che
comprenderà la dichiarazione Irpef, Irap, Iva, il modello 770
(112)
, i contribu-
ti Inps e Inail, nonché la delega di versamento e il modello 730 per i dipendenti. Con la dichiarazione unificata, viene così sintetizzata la posizione ai
fini fiscali e contributivi del contribuente
(113)
, attraverso l’integrazione tra le
diverse Amministrazioni, la cui immediata conseguenza è la notevole riduzione del numero complessivo di dichiarazioni presentate annualmente, il
quale scende da 44 milioni a 22 milioni.
Lo stesso contribuente dovrà anche fare un unico versamento (c.d.
versamento unificato), versando con una sola operazione le imposte erariali,
Fisco n. 4 del 24 gennaio 2000, pag. 944; n. 12 del 20 marzo 2000, pag. 3228; n. 14 del 3 aprile 2000,
pagg. 4595 e 4596; n. 15 del 10 aprile 2000, pag. 4845; n. 18 del 1° maggio 2000, pagg. 6193, 6194 e
6214, 6215; n. 11 del 19 marzo 2001, pag. 4118; Prat. Prof. n. 6 del 14 febbraio 2000, pag. 200; n. 7 del 21
febbraio 2000, pag. 228; n. 10 del 13 marzo 2000, pag. 292; n. 19 del 15 maggio 2000, pagg. 506, 507; n.
23 del 12 giugno 2000, pagg. 615 e ss.; n. 27 del 10 luglio 2000, pagg. 722 e ss.; n. 30 del 31 luglio 2000,
pagg. 806, 807; n. 41 del 30 ottobre 2000, pagg. 1189 ss. e pagg. 1196 ss.; n. 39 del19 ottobre 2000, pagg.
1131 e ss.; n. 1 dell’8 gennaio 2000, pag. 10; n. 2 del 15 gennaio 2001, pagg. 47 ss.; n. 6 del 12 febbraio
2001, pagg. 215 e 216; n. 8 del 26 febbraio 2001, pagg. 265 e 266; n. 10 del 12 marzo 2001, pag. 330; n.
12 del 26 marzo 2001, pagg. 368 e 369; la rivista Banca Dati Corr. Trib. n. 6/2000, pag. 686 e ss.; il sito
Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it) al link Servizi telematici.
(112)
Per tale modello di dichiarazione, come vedremo meglio in seguito, l’obbligo della presenta-
zione unificata sussiste solo per quei contribuenti che effettuino ritenute nei confronti di più di venti sogge tti.
(113)
Si vuole così dare una forte inversione di tendenza in merito agli adempimenti fiscali a carico
dei contribuenti che, per più di vent’anni (ossia dall’abbandono della dichiarazione introdotta da Ezio Vanoni e dall’istituzione, nel 1974, del mod. 740, il quale con il passare degli anni venne sempre più modificato e ingarbugliato tale da meritarsi l’appellativo di “lunare”), hanno rappresentato un vero “rompicapo” per
gli stessi. Per un approfondimento in merito, si veda: L. FERLAZZO NATOLI, Verso un Fisco europeo,
Messina, INTILLA edit ore, 2000, pagg. 55 e ss.
52
regionali ed i contributi previdenziali, effettuando anche eventuali compensi
tra gli stessi; in tal modo, gli adempimenti fiscali e contributivi si riducono
del 50% all’anno e le operazioni di rimborso diventano operazioni marginali.
La ripartizione dei fondi tra le diverse Amministrazioni coinvolte
(Ministero delle finanze, Regioni; Enti previdenziali), verrà effettuata succes-sivamente, nell’arco di 5-8 giorni, mediante l’utilizzo di una particolare
struttura di gestione predisposta dal Ministero delle finanze e dalla
Sogei (114).
Si assiste, quindi, ad una drastica semplificazione di tutte le procedure
e ad una riduzione dei costi di gestione per Amministrazione finanziaria e
imprese, valutabili, per queste ultime, in quattromila miliardi (115).
La sua introduzione ha consentito al Dipartimento delle entrate di rimuovere le problematiche relativi ai tempi ed ai costi di acquisizione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni presentate attraverso le tradizionali modalità (tale servizio ha permesso di acquisire, senza alcuna lavorazione di
tipo manuale e nell’arco di qualche mese, dati ed informazioni che in precedenza pervenivano dopo anni), e, di migliorare notevolmente la qualità
dei servizi erogati, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai contribuenti.
Tra i pregi di tale riforma, uno in particolare sembra essere stato di(114)
Società appartenente al gruppo Telecom Italia-Finsiel che, dal 1976, gestisce il sistema infor-
mativo del Min istero delle finanze.
(115)
Dato prelevato dal sito di Palazzo Chigi.
53
menticato da tutti: l’impatto ambientale. Il Fisco telematico è stato infatti
definito come la rivoluzione che brucia carta
(116)
, il che vale a dire che nu-
merosi alberi verranno risparmiati. Basta infatti dare un’occhiata al numero
dei documenti inviati telematicamente, soltanto nel nostro Paese, dall’anno
del suo esordio, per rendersi conto del fenomeno
(117)
. Sommando ad essi le
dichiarazioni, passate e future, dei contribuenti degli altri Stati
(118)
in cui ta-
le servizio è in vigore (o lo diverrà) si può facilmente intuire come il numero di alberi risparmiati non sia affatto indifferente.
Altro elemento da non trascurare è rappresentato dall’impatto sul tasso di errore, infatti, grazie alla riduzione degli adempimenti fiscali ed alla
possibilità di eliminare alla fonte gli errori commessi in fase di compilazione e di acquisizione dei dati delle dichiarazioni, gli errori formali sono precipitati dal 28 al 3% (119).
In tale contesto, non poteva naturalmente mancare, una particolare attenzione alla tutela della privacy. I dati trasmessi in via telematica sono protetti e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall’Ammi(116)
Grazie a tale servizio è stata infatti, eliminata, la quantità infinita di documentazione cartacea
che ogni anno intasava gli Uffici dell’Anagrafe tributaria; montagne di carta preziosa su cui erano indicate
le dichiarazioni tributarie dei contribuenti: si pensi ai modelli Unico, 730, 770, alle dichiarazioni periodiche
Iva, ecc.; una mole di documenti, quindi, che rischiava di portare al collasso la finanza pubblica.
(117)
15 milioni per il periodo d’imposta relativo all’anno 1998, 32 milioni per il 1999 e 40 milioni
per il 2000 (dati reperiti dal sito del Ministero delle finanze).
(118)
Tanto per fare un esempio, si indicano i quasi 25 milioni di dichiarazioni telematiche inviate
dai contribuenti degli Stati Uniti solamente nel 1999.
(119)
Dato prelevato dal notiziario fiscale di Palazzo Chigi, consultabile nel sito Internet del Gover-
no (www.governo.it, oppure, www.palazzochigi.it ).
54
nistrazione finanziaria che la riceve. Grazie all’adozione di particolari tecniche di autenticazione dei dati, inoltre, è possibile individuare con certezza il
mittente e, quindi, contestare eventuali irregolarità direttamente all’effettivo
responsabile.
Si è dunque assistito ad una vera e propria trasformazione
dell’apparato fiscale che, se fino a qualche anno fa sembrava un gioco
d’azzardo, oggi è diventato la punta di diamante della nostra Amministrazione finanziaria, ponendo l’Italia all’avanguardia non solo rispetto agli altri
Stati europei ma perfino rispetto agli Stati Uniti, Paese tecnologicamente
molto avanzato.
1.2 Fonti normative.
L’obbligo della trasmissione telematica delle dichiarazioni è stato
introdotto dall’art. 12 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituito dall’art. 7 del D. Lgs. 241/1997.
Tale servizio ha fondato le sue basi nella legge delega 23 dicembre
1996 n. 662
(120)
, in seguito alla quale, il governo ha emanato il citato decre-
to le-gislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni”.
(120)
In particolare art. 3, comma 136.
55
Oltre a tali norme, in merito a tale argomento, possiamo individuare:
a) legge 15 marzo 1997, n. 59 (121);
b) D. P. R. 10 novembre 1997, n. 513, riguardante il regolamento contenente i criteri e le modalità di formazione, di archiviazione e di
trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici;
c) D. M. 21 luglio 1998, n. 7472
(122)
, in merito alla Convenzione sti-
pulata tra il Ministero delle finanze e la Poste Italiane S.p.a., con la
quale sono state stabilite le modalità di svolgimento del servizio telematico, le conseguenze derivanti dalle irregolarità di funzionamento dello stesso, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante;
d) D. M. 21 luglio 1998, n. 7473
(123)
, riguardante la Convenzione sti-
pulata tra il Ministero delle finanze e l’ABI, con la quale sono state
stabilite le modalità di svolgimento del servizio telematico, la misura e le modalità di erogazione del compenso, nonché le conseguenze derivanti da eventuali irregolarità;
e) D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante
le modalità per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative
(121)
Tale legge all’art. 15, comma 2, stabilisce che gli atti, i dati e i documenti formati dai privati o
dalla pubblica Amministrazione con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le stesse
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
(122)
In G. U. del 24 agosto 1998, n. 196. Va precisato che la convenzione approvata con tale decre-
to aveva validità fino al 31 dicembre 2000.
(123)
In G. U. del 24 agosto 1998, n. 196. Anche la convenzione approvata con tale decreto aveva
validità fino al 31 dicembre 2000.
56
alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’ imposta sul valore aggiunto (124);
f) D. M. 31 luglio 1998, n. 7298
(125)
(e successive modifiche e inte-
grazioni), recante modalità tecniche per la trasmissione telematica
delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
g) D. M. 17 settembre 1998
(126)
, recante criteri per l’individuazio-
ne dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap ed Iva (società di servizi in cui le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, di cui all’art. 78, commi 1
(127)
, lett. a) e b) e 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, partecipano in misura non inferiore a due terzi, nonché le società cooperative e le società consortili i cui aderenti siano, nella predetta misura, soci di tali associazioni);
h) D. P. R. 428/1998 recante norme in merito alla gestione
informatica dei flussi documentali nella pubblica Amministra(124)
Tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
stato pubblicato nella G. U. n. 208 del 7 settembre 1998 . Ai fini della consultazione del testo alla luce degli ultimi aggiornamenti e modifiche (tra le quali vi sono le disposizioni del D. P. R. 14 ottobre 1999, n.
542) si veda la rivista Il Fisco n. 33 dell’ 11 settembre 2000, pagg. 10501 ss.
(125)
Tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 12, comma 11, del D. P. R. 29 settembre 1973, n.
600, è stato pubblicato nella G. U. del 12 agosto 1998, n. 187 e riportato anche sulla rivista Il Fisco n. 31
del 29 agosto 1998, pag. 19506.
(126)
In G. U. del 21 settembre 1998, n. 220 e riportato anche sulla rivista Il Fisco n. 36 del 5 otto-
bre 1998, pag. 11965.
(127)
Comma successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs 28 dicembre 1998, n. 490.
57
zione;
i) D. M. 28 gennaio 1999
(128)
, recante specifiche tecniche per la tra-
smissione telematica delle dichiarazioni;
j) D. M. 18 febbraio 1999
(129)
, con il quale sono state ampliate le
categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica
(determinati tipi di associazioni, di consorzi e di società (130));
k) D. P. R. 14 ottobre 1999, n. 542
(131)
con il quale sono state appor-
tate delle importanti modifiche alla disciplina concernente la trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono stati obbligati nuovi
soggetti a trasmettere direttamente in modo telematico le proprie
dichiarazioni (si tratta dei contribuenti con almeno cinquanta dipendenti e dei gruppi societari aventi determinate dimensioni
(128)
(132)
)
In G. U. del 6 febbraio 1999, n. 30. Si veda anche: Boll. Trib. n. 14 del 30 luglio 2000, pag.
1117.
(129)
In G. U. del 23 febbraio 1999, n. 44. Tale decreto, all’art. 4, ha espressamente abrogato il de-
creto ministeriale 17 settembre 1998. Si veda la rivista Il Fisco n. 9 del 1° marzo 1999, pag. 3067.
(130)
(131)
Si veda l’apposito paragrafo sugli intermediari.
In G. U. del 17 febbraio 2000 e riportato anche sulle riviste Il Fisco n. 9 del 28 febbraio 2000,
pagg. 2473 e ss. e in Corr. Trib. n. 10/2000, pagg. 708 ss. In merito si veda anche: S. LA ROCCA, Modalità
e termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali per il 2000 e per i versamenti delle imposte dovute,
op. cit. pag. 5137 ss.; V. ARTINA e A. SCHIAVONE, Le novità in materia di dichiarazioni telematiche,
op. cit., pagg. 984 ss.; V. ARTINA e A. SCHIAVONE, Le novità in materia di presentazione delle dichiarazioni, in Corr. Trib. n. 17 del 1° maggio 2000, pagg. 1193 e ss.; G. POLO, Definite le nuove regole per la
presentazione dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, op. cit., pag. 2781 ss.; Il Fisco n. 14 del 3 aprile 2000, pagg.
4592 e ss.; Il Fisco n. 9 del 28 febbraio 2000, pagg. 2411 e ss.;
(132)
L’art. 1, lett. c) del comma 3, del D. P. R. 542/1999 ha così sostituito il comma 2 dell’art. 3
del D. P.R. 322/1998, inserendo tra gli obbligati alla trasmissione telematica anche le società di cui all’art.
87, comma 1, lett. a), del D. P. R. n. 917/1986, con capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire e gli
enti di cui al comma 1, lett. b) dello stesso art. 87, con patrimonio superiore a cinque miliardi di lire, nonché i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta.
58
ed è stata data la possibilità ad ogni singolo contribuente di presentare personalmente in via telematica le proprie dichiarazioni fiscali(133);
l) Decreto Direttoriale 29 marzo 2000
(134)
(il quale contiene impor-
tanti modifiche al D. M. 31 luglio 1998) concernente la determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica via
Internet delle dichiarazioni e per l’effettuazione, con lo stesso
mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
m) C. M. 21 aprile 2000, n. 8 1/E/II/5/62072
(135)
, la quale si riferisce
alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento dei tributi
tramite Internet (modalità operativa dal 3 aprile 2000);
n) D. M. 12 luglio 2000
(136)
, concernente l’individuazione di altri
soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
(iscritti negli albi degli avvocati e iscritti nel registro dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
o) D. M. 21 dicembre 2000
(133)
(137)
, ancora con riferimento alla indivi-
Con la modifica apportata dal terzo comma dell’art 1 del D. P. R. 542/1999, al comma 2-ter,
dell’art. 3 del D. P. R. 322/1998, è stata estesa la facoltà di presentare direttamente in via telematica la propria dichiarazione a tutti i contribuenti.
(134)
(135)
In G. U. 3 aprile 2000, n. 78.
Si vedano le riviste Banca dati Corr. Trib. n. 6/2000, pagg. 686 e ss. e Il Fisco n. 18 del 1°
maggio 2000, pagg. 6214 e 6215.
(136)
In G. U. del 26 luglio 2000, n. 173; in Il Fisco 32 del 4 settembre 2000, pagg. 10090 e 10091 e
in Corr. Trib. n. 33 del 4 settembre 2000, pagg. 2421 ss. con commento di G. CAPUTI.
(137)
In G. U. del 4 gennaio 2001, n. 3 e nella rivista Il Fisco n. 2 del 15 gennaio 2001, pag. 457.
59
duazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica
(Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato alle
quali ha erogato compensi o altri valori soggetti a ritenuta alla fonte nel periodo d’imposta a cui sono riferite le dichiarazioni; altre
amministrazioni (138));
p) D. M. 19 aprile 2001, con il quale è stata ulteriormente ampliata la
platea dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica (iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari, nonché, coloro che esercitano abitualmente
l’attività di consulenza fiscale).
Vi è ancora da precisare che, oltre a tali fonti normative, a regolare il
servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni, ogni anno intervengono i vari decreti con i quali vengono stabilite le modalità tecniche di
trasmissione (ad es.: D. M. 19 aprile 1999
(139)
, con riferimento all’ap-
provazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/1999; D. M. 24 febbraio 2000
(140)
in
merito all’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni Iva/2000 e Iva periodica; D. M.
(138)
(139)
(140)
Si veda il paragrafo relativo agli intermediari.
Nel Suppl. Ord. n. 84 alla G. U. del 28 aprile 1999, n. 98.
In G. U. del 7 marzo 2000, n. 55 e in Banca Dati Corr. Trib. n. 7/2000, pagg. 701 e 702.
60
10 marzo 2000
(141)
, con cui sono state approvate le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello
770/2000; D. M. 14 marzo 2000
(142)
, in merito all’ap-provazione delle spe-
cifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modelli
730/2000; D. M. 25 maggio 2000
(143)
, con riferimento all’approvazione del-
le specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2000), possono essere differiti i termini di presentazione delle dichiarazioni o dei relativi versamenti (si pensi ad es.: al D.
P. C. M. 1° aprile 1999, con il quale sono stati differiti per l’anno 1999 i
termini di presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti; D. P.
C. M. 20 aprile 2000
(144)
in merito al differimento dei termini di presenta-
zione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti per l’anno 2000).
1.3 Cos’è il Fisco telematico.
Il termine Fisco telematico indica due diverse procedure:
1) la presentazione della dichiarazione via Internet, direttamente da
(141)
Pubblicato nella G. U. n. 65 del 18 marzo 2000 e riportato anche in Banca Dati Corr. Trib. n.
7/2000, pag. 709 e in Il Fisco n. 14 del 3 aprile 2000, pagg. 4623 e 4624.
(142)
In Suppl. Ord. n. 50 alla G. U. 24 marzo 2000, n. 70 e riportato in Banca Dati Corr. Trib. n.
7/2000, pagg. 717 e 718.
(143)
Nel Suppl. Ord. n. 88 alla G. U. del 6 giugno 2000, n. 130 e in Banca Dati Corr. Trib. n.
8/2000, pagg. 852 e 853.
(144)
In G. U. del 28 aprile 2000, n. 98 e sulla rivista IL FISCO n. 19 dell’ 8 maggio 2000, pagg.
6533 e 6534. Per un approfondimento si veda: S. LA ROCCA, Termini di presentazione delle dichiarazioni
fiscali per il 2000 e dei relativi versamenti delle imposte dovute, op. cit., pagg. 7135 ss.
61
parte dei contribuenti e l’eventuale pagamento sempre on line delle
relative imposte;
2) la trasmissione, al Ministero delle finanze, delle dichiarazioni tributarie via Entratel.
Nel nostro Paese la procedura di cui al punto 2) è stata introdotta nel
1998 con riferimento ai Centri di assistenza fiscale, agli sportelli bancari ed
agli uffici postali, nel corso del 1999, venne estesa alle società e ad altri
soggetti incaricati e, infine, nel 2001, ampliata a tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di 20 soggetti.
I contribuenti che utilizzano la modalità indiretta, a prescindere dal
loro domicilio fiscale
(145)
, possono presentare la propria dichiarazione indi-
pendentemente a uno dei soggetti abilitati, i quali, successivamente, provvederanno a inviare telematicamente le dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria. Con tale procedura, quindi, i contribuenti continuano ad utilizzare
ancora i modelli cartacei ma la carta si arresta presso le banche, le poste o
gli intermediari; tutti i flussi successivi avvengono unicamente per via tele(145)
Tale domicilio, che per il sistema tradizionale di presentazione delle dichiarazioni e di paga-
mento delle imposte assumeva una funzione molto importante, può essere così identificato: per i contribuenti persone fisiche esso è costituito dal luogo del Comune dove il contribuente ha la residenza anagrafica; se egli è residente all’estero il domicilio fiscale è rappresentato dal Comune dove il reddito è stato prodotto, o, se il reddito è stato prodotto in più Comuni, in quello dove è stato conseguito il reddito più elevato;
se invece, il contribuente è residente all’estero in forza di un rapporto con la Pubblica Amministrazione, il
domicilio è stabilito nel Comune di ultima residenza. Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è quello del Comune in cui si trova la sede legale, o, in mancanza, la sede amministrativa, o,
in difetto di questa, la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure, infine, il Comune in cui esercitano prevalentemente le loro attività. Sull’argomento si veda: L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto
tributario, op. cit., pagg. 116 e 117.
62
matica.
La procedura di cui al punto 1) è invece disponibile dall’anno
2000(146). Il contribuente che volesse avvalersi di tale servizio potrà presentare le dichiarazioni ed effettuare i relativi versamenti, direttamente dalla
propria abitazione utilizzando un personal computer ed un collegamento ad
Internet.
Considerando, oltre a quanto esposto, che le dichiarazioni fiscali possono essere predisposte dal contribuente, da un intermediario abilitato o da
un altro soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, si possono verificare, in pratica, le seguenti fattispecie:
• Dichiarazione predisposta da contribuente o da altri soggetti non abilitati alla trasmissione telematica (147) .
In tali ipotesi la dichiarazione viene predisposta sul modello cartaceo,
il quale viene presentato dal contribuente, alternativamente, presso:
a. una banca convenzionata;
b. un ufficio postale;
c. un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate abilitato a fornire
(146)
Dal 3 aprile 2000, infatti, è disponibile nel sito http://uniconline.finanze.it (raggiungibile anche
dal sito del Ministero delle finanze: www.finanze.it) la funzione che consente ai singoli contribuenti di ut ilizzare Internet per presentare le proprie dichiarazioni ed effettuare, sempre attraverso la rete, i relativi versamenti.
(147)
In merito si veda: Il Fisco telematico, op. cit., pagg. 4 e ss.; C. A. NEBULONI, Il modello
Unico 2000 per le società di persone, op. cit., pagg. 7 e 8; V. ARTINA, La presentazione delle dichiarazioni 2000, op. cit., pagg. 5 e 6; N. ARQUILLA, Redazione e presentazione telematica delle dichiarazioni,
op. cit., pag. 1049; D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni e versamenti via internet, op. cit., pagg.
1153 e 1154; Prat. Prof. n. 23 del 12 giugno 2000, pag. 616 e n. 41 del 30 ottobre 2000, pag. 1198.
63
l’assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno
l’invio per via telematica;
d.
un intermediario autorizzato.
Ai fini della presentazione ad una banca o ad un ufficio postale, possono essere utilizzate anche dichiarazioni su modelli predisposti con
l’utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dal
Ministero delle finanze. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5
dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate rilasciano al contribuente, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, una ricevuta che costituisce prova dell’avvenuta
consegna, la quale deve essere obbligatoriamente conservata dal contribuente; il servizio è gratuito in entrambi i casi.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando
la dichiarazione ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, abilitato a
fornire tale servizio, che ne curerà l’invio telematico.
Quando il contribuente, invece, presenta la dichiarazione, da lui stesso
compilata, ad un intermediario autorizzato
(148)
, deve presentare due esem-
plari della dichiarazione debitamente sottoscritti. Il primo, completato con la
data di consegna, contiene l’impegno
(149)
, da parte di quest’ultimo, a tra-
smettere in via telematica i dati della dichiarazione predisposta dal contri(148)
Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata
all’intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo
stesso di svolgere tale servizio entro il termine previsto (31 ottobre per l’anno 2001).
(149)
E’ tuttavia consentito all’intermediario di rifiutare l’incarico.
64
buente(150)
e
deve
essere
restituito
al
contribuente
come
ricevuta
dell’avvenuta presentazione. Il secondo esemplare (originale) va trattenuto
dall’intermediario e costituisce il riferimento per il controllo della veridicità
dei dati dichiarati dal contribuente, acquisiti e poi trasmessi, dall’incaricato,
all’Amministrazione finanziaria. I soggetti abilitati, dopo aver provveduto
all’acquisizione dei dati, effettuano la trasmissione, in via telematica,
all’Amministrazione finanziaria entro cinque mesi successivi dalla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione, fissata per il contribuente.
L’Amministrazione dopo un sommario controllo formale, entro cinque giorni dalla trasmissione, mette a disposizione dell’intermediario, sempre telematicamente, l’attestazione di ricevimento della dichiarazione
(151)
.
Tale attestazione riassume i dati più significativi della dichiarazione (reddito
complessivo, versamenti, crediti, ecc.) e, di essa, il contribuente può chiedere all’intermediario una copia al fine di confrontare i dati in essa contenuti
con i dati della dichiarazione in suo possesso. L’attestazione, una volta
stampata dall’intermediario, viene consegnata entro quindici giorni dall’avvenuto ricevimento al contribuente, il quale la deve conservare, unitamente
alla sua copia di dichiarazione, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo. Lo stesso contribuente può richiedere l’attestazione direttamente
(150)
Il Ministero delle finanze, con il comunicato stampa dell’8 marzo 2000, ha indicato che tale
impegno può essere assunto dall’intermediario, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’abilitazione,
anche prima di aver ottenuto quest’ultima. In merito si veda la rivista Il Fisco n. 12 del 20 marzo 2000, pag.
3328.
(151)
Tale attestazione costituisce, per l’intermediario, l’unica prova (valida) della trasmissione t e-
lematica della dichiarazione.
65
all’Amministrazione finanziaria.
A differenza degli altri casi, per tale servizio l’intermediario può
chiedere un corrispettivo.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato, quest’ultimo la dovrà restituire al contribuente che a sua
volta la presenterà ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata oppure ad un intermediario abilitato, per essere successivamente trasmessa telematicamente.
• Dichiarazione predispostala da singoli contribuenti abilitati alla trasmissione telematica: dichiarazione tramite Internet.
Il contribuente, persona fisica, abilitato al servizio di trasmissione telematica, può consegnare la propria dichiarazione, indipendentemente dal
proprio domicilio fiscale, in alternativa (152):
-
ad un ufficio postale;
-
ad una banca convenzionata;
-
ad un intermediario autorizzato;
-
ad un Ufficio delle entrate o delle Imposte dirette (abilitati a fornire
assistenza ai contribuenti);
-
(152)
direttamente all’Amministrazione finanziaria tramite Internet
(153)
o
L’essere abilitato alla trasmissione telematica non im plica, quindi, che il soggetto debba
necessaria- necessariamente ut ilizzare tale procedura.
(153)
In merito si veda: V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche, op. cit.,
pagg. 8 e 9; D. DAVID, Trasmissione delle dichiara zioni e versamenti via internet, op. cit., pagg. 1154 ss.;
66
Entratel.
La trasmissione diretta tramite la rete Internet rappresenta la grande
novità, utilizzabile per la prima volta con la dichiarazione modello Unico
2000. Con il D. M. 29 marzo 2000
(154)
, in vigore dal 3 aprile 2000, infatti,
è stata concretamente disciplinata la fattispecie prevista dall’art. 3, comma
2-ter, del D. P. R. 322/1998 (come modificato dal D. P. R. n. 542/1999), in
base alla quale la dichiarazione può essere trasmessa, direttamente, in via
telematica anche da soggetti diversi da quelli obbligati.
Utilizzando tale servizio, nonostante la dichiarazione sia inviata
telematicamente, il contribuente è anche tenuto a conservare una copia
cartacea, debitamente sottoscritta, della stessa.
In merito alla prova dell’avvenuta presentazione, il regolamento prevede che le dichiarazioni trasmesse tramite la rete si considerano presentate nel momento in cui i relativi files sono ricevuti dall’Agenzia delle Entrate e che l’avvenuta presentazione è attestata dalle ricevute inviate, sempre
telematicamente, dalla stessa Amministrazione. Diversamente da come accade presentando la dichiarazione in banca, in posta o presso un intermediario abilitato, in tale ipotesi il contribuente non potrà dimostrare l’avvenuta
Il Fisco n. 15 del 10 aprile 2000, pag. 4845; n. 17 del 24 aprile 2000, pagg. 5768 ss. e n. 18 del 1° maggio
2000, pagg. 6214-6215; Prat. Prof. n. 19 del 15 maggio 2000, pagg. 506-507 e n. 27 del 10 luglio 2000,
pagg. 722 ss.
(154)
In. G. U. n. 78 del 3 aprile 2000 e riportato sulla rivista Corr. Trib. n. 16 del 23 aprile 2000,
pag. 1149 ss., con il citato commento di D. DAVID.
67
presentazione se non per mezzo di tali ricevute (155).
Indipendentemente dalle modalità di presentazione della dichiarazione, il contribuente potrà anche decidere di effettuare i versamenti tramite Internet (156) o attraverso le tradizionali modalità.
Va, ancora, precisato che tale procedura, per l’anno 2000, riguardava
esclusivamente la trasmissione dei dati contenuti nel modello Unico persone
fisiche e, quindi, ad essa potevano esclusivamente far ricorso i contribuenti
persone fisiche tenuti alla presentazione di tale modello, per proprio conto
od anche in qualità di rappresentanti di altre persone legalmente incapaci
(ad es. genitore di figlio minore escluso dall’usufrutto legale) oppure, ancora, in qualità di eredi; dall’anno 2001 è, invece, possibile trasmettere tramite
Internet anche i dati contenuti negli altri modelli di dichiarazioni.
Sono invece esclusi da tale servizio i soggetti obbligati alla trasmissione tramite la procedura Entratel (157).
• Dichiarazione predisposta dagli intermediari abilitati alla trasmissione
telematica (158).
(155)
Ciò richiede la massima attenzione nel verificare il rilascio della ricevuta, in quanto questa
rimane nell’apposito sito per un periodo limitato (non inferiore però a trenta giorni lavorativi), trascorso il
quale, la ricevuta può essere richiesta soltanto all’Ufficio finanziario competente.
(156)
In questo caso è necessario che egli sia titolare di un conto corrente presso una banca conven-
zionata con il Ministero delle finanze. L’addebito su tale conto corrente avviene con valuta dell’ultimo
giorno utile per il pagamento.
(157)
(158)
Di tale procedura si discuterà, in dettaglio, nel successivo capitolo.
In merito si veda: Il Fisco telematico, op. cit. pagg. 6 ss. e pagg. 16 ss.; V. ARTINA e R.
RIZZI, Guida alla presentazione delle dichiarazioni 2000, op. cit., pagg. 7 e 8; V. ARTINA, Aspetti gene-
68
Numerose sono state le norme che hanno portato all’individuazione e
alla successiva espansione dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Oltre alle banche ed agli uffici postali convenzionati
(159)
, l’art. 3 del
D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, al terzo comma, individua come incaricati
alla trasmissione telematica anche i seguenti soggetti (160):
a) gli iscritti negli albi dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e
Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro (161);
b) gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle C.C.I.A.A. per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, oppure, diploma di ragioneria (162);
rali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche, op. cit., pag. 6; C. A. NEBULONI, Il modello Unico 2000 per le
società di persone, op. cit., pag. 8; V. ARTINA, La presentazione delle dichiarazioni 2000, op. cit., pagg.
6, 7 e 8; R. AIOLFI e V. ARTINA, L’invio telematico delle dichiarazioni, op. cit., pagg. 3 e 4; G. CAP UTI, Nuovi soggetti abilitati alla trasmissione telematica, op. cit., pagg. 2421 ss.; S. LA ROCCA, Invio telematico delle dichiarazioni fiscali, op. cit., pag. 3046; Il Fisco n. 14 del 3 aprile 2000, pag. 4595; n. 32 del
4 settembre 2000, pagg. 10090 e 10091; n. 2 del 15 gennaio 2001, pag. 455 e 456; Prat. Prof. n. 2 del 17
gennaio 2000, pag. 57; n. 12 del 27 marzo 2000, pag. 342; n. 23 del 12 giugno 2000, pag. 616; n. 39 del 16
ottobre 2000, pag. 1131; n. 30 del 31 luglio 2000, pag. 817; n. 41 del 30 ottobre 2000, pag. 1196;
(159)
(160)
Art. 3, comma 1, del D. P. R. 322/1998.
Si veda Il Fisco n. 33 del 11 settembre 2000, pag. 10505.
(161) e (162)
I soggetti di cui alle lett. a) e b) possono assolvere l’obbligo della presentazione tele-
matica anche attraverso l’ausilio di società che gli ordini , i collegi e le associazioni rappresentative possono
costituire per facilitare lo svolgimento di tale adempimento da parte dei loro aderenti. Le società degli ordini non possono però predisporre dichiarazioni ma possono soltanto trasmettere quelle predisposte dai contribuenti o da professionisti.
69
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
(163)
indicate
all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo
241/1997
(164)
nonché le associazioni di soggetti appartenenti a mi-
noranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) altri soggetti incaricati individuati con decreto del Ministero delle
finanze.
Quest’ultima lettera, oltre ad aver praticamente lasciato aperta
l’ipotesi di successive integrazioni nella categoria dei soggetti abilitati, ha
anche agevolato tale eventualità stabilendo la possibilità di usare strumenti
più “snelli” rispetto alla legge, quali, appunto, il decreto del Ministro delle
finanze.
In seguito, proprio in virtù di tale norma, sono stati emanati una serie
di decreti che hanno provveduto ad ampliare tale categoria.
Qualche mese dopo, infatti, con l’emanazione del D. M. 17 settembre
(163)
Nell’originaria formulazione, tale comma, si riferiva alle associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori individuate dall’art. 78, commi 1, lett. a) e b), e 2 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente, però, tali commi sono stati abrogati dall’art. 4, lett. a), del D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
(164)
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'e-
conomia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse
da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale.
70
1998, sono stati indicati come incaricati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni le società di servizi in cui le associazioni indicate alla predetta
lett. c) partecipano in misura non inferiore ai due terzi, nonché le società
cooperative e le società consortili i cui aderenti siano, sempre nella misura
dei due terzi, soci delle menzionate associazioni.
Successivamente, tale decreto è stato abrogato dal D. M. 18 febbraio
1999 (art. 4), il quale, a sua volta, ha ampliato la categoria dei soggetti abilitati, individuando:
f) le associazioni e le società semplici costituite tra persone
fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, a condizione
che almeno la metà degli associati o dei soci sia costituita da soggetti indicati dalle lettere a) e b) sopra riportate
(165)
(del D. P.
R. 322/1998);
g) le società commerciali di servizi contabili, in cui le azioni o quote
siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti
di cui alle precedenti lettere a) e b) (D. P. R. 322/1998);
h) le società di servizi in cui le azioni o quote sono possedute, per più
della metà del capitale sociale, da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs.
241/1997;
(165)
Per tali categorie, l’art. 1, comma 1, del D. M. 18 febbraio 1999, stabilisce che l’abilitazione
deve essere richiesta da uno dei soggetti riportati dalle precedenti lett. a) e b).
71
i) le società di servizi in cui le azioni o quote sono possedute, al
100%, da società di servizi partecipate per più della metà dalle citate associazioni sindacali tra imprenditori;
j) le società cooperative e le società consortili i cui aderenti siano, per
più della metà, soci delle predette associazioni sindacali;
k) i consorzi e le società consortili
(166)
i cui aderenti siano, per più
della metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
(sempre con riferimento alle lett. a), b) e c) del citato art. 32) o soci
delle stesse;
l) le associazioni non riconosciute
(167)
, costituite tra associazioni sin-
dacali di imprenditori, in cui almeno metà degli associati sia in
possesso dei requisiti di cui alle citate prime tre lettere dell’art. 32
del D. Lgs. 241/1997, e, quelle aderenti alle associazioni di cui alla
sola lett. c) dello stesso articolo;
m) le società partecipate dai Consigli nazionali, dagli Ordini e dai Collegi professionali dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti
commerciali, dei Consulenti del lavoro e dai relativi iscritti, nonché
dalle rispettive casse nazionali di previdenza (168);
(166)
(167)
Artt. 2602 e 2615-ter del codice civile.
Art. 36 del codice civile.
(168) e (169)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. M. 18 febbraio 1999, tali categorie possono esse-
re abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei cui confronti
l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’esistenza dei requisiti di iscrizione all’albo dei Dottori
commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali o dei Consulenti del lavoro, oppure, di soggetti iscritti,
alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
72
n) le società partecipate esclusivamente dalle associazioni
rappresen-
tative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D. P. R.
322/98 e dai rispettivi associati (169).
Un ulteriore ampliamento della categoria si è avuto grazie al D. M.
del 12 luglio 2000
(170)
, con il quale sono stati inclusi tra i soggetti abilitati
anche:
o) gli iscritti negli albi degli avvocati;
p) gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21
gennaio 1992, n. 88.
Sempre nel corso dell’anno 2000, con il D. M. del 21 dicembre
(171)
,
sono state individuate altre due categorie di soggetti incaricati:
q) il Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica (172);
r) le Amministrazioni dello Stato (di cui all’art. 29 del D. P. R. 29
settembre 1973, n. 600), comprese quelle con ordinamento auto-
economia e commercio o equipollenti o, ancora, diploma di ragioneria. Condizione necessaria è che il rappresentante legale di tali società o il soggetto da queste delegato alla presentazione della richiesta di abilit azione al servizio telemat ico, sia (anch’egli) in possesso di tali requisiti.
(170)
In G. U. del 26 luglio 2000, n. 173; riportato anche in Corr. Trib. n. 33 del 4 settembre 2000,
pagg. 242 ss., con commento di G. CAPUTI; in Il Fisco n. 32 del 4 settembre 2000, pagg. 10090 e 10091;
in Prat. Prof. n. 32 del 14 agosto 2000, pag. 874 e precedentemente menzionato dalla stessa rivista al n. 30
del 31 luglio 2000, pag. 817 e al n. 31 del 7 agosto 2000, pag. 855.
(171)
(172)
In G. U. del 4 gennaio 2001, n. 3 e in Il Fisco n. 2 del 15 gennaio 2000, pagg. 456 e 457.
A tale Ministero è stata riconosciuta l’abilitazione con riferimento alle sole dichiarazioni delle
Amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta a cui esse si riferiscono, ha disposto
l’erogazione di compensi o di altri valori soggetti a ritenuta alla fonte.
73
nomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all’art.
23 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 (173).
Nell’anno 2001, infine, con il D. M. del 19 aprile
(174)
, sono stati inse-
riti in tale categoria altresì:
s) gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
t) coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
Dall’esame delle varie categorie abilitate alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni, si può notare come si sia cercato di salvaguardare il più
possibile la qualità del servizio prestato ai singoli contribuenti, concedendo
l’abilitazione esclusivamente a quei soggetti la cui qualificazione
sionale sia indubbia
(175)
profes-
, oppure a quegli operatori dotati di particolari com-
petenze nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti
(176)
,
nonché a quei soggetti che possono essere identificati come emanazione
diretta di tali categorie(177) .
(173)
Tali Amministrazioni sono abilitate per le dichiarazioni degli Uffici o delle strutture ad esse
funzionalmente riconducibili.
(174)
(175)
In merito si veda Il Fisco n. 17 del 30 aprile 2001, pag. 6341.
Si pensi alle categorie indicate dalle lettere a), b), o), p) ed s), la cui la professionalità è certifi-
cata da apposite iscrizioni ad albi professionali, collegi o registri, i quali esercitano, nei confronti degli iscritti, anche apposite forme di vigilanza.
(176)
E’ il caso dei Centri di assistenza fiscale e delle associazioni di categoria tra imprenditori, ri-
spettiv amente alle lettere c), d) e t), nonché, delle stesse Amministrazioni di cui alle lettere q) ed r).
(177)
Si tratta di tutte quelle categorie che sono riportate dalla lettera f) alla lettera n), nelle quali i
soggetti indicati dalle note precedenti hanno un peso maggioritario (o, in qualche ipotesi, almeno metà forza).
74
Nel caso in cui la dichiarazione sia predisposta da un intermediario
abilitato, su incarico del contribuente, essa deve essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria esclusivamente a cura del soggetto da cui è stata redatta
(178)
. In tal caso, sarà l’intermediario stesso che, dopo aver protocollato
la dichiarazione, dovrà stampare le due copie, di cui
una (originale), con-
tenente la firma del contribuente, quella dell’intermediario e l’impegno di
quest’ultimo alla trasmissione, dovrà essere conservata dall’intermediario.
La seconda copia dovrà invece essere conservata dal contribuente come
prova della presentazione.
Ove la dichiarazione venga predisposta da due diversi intermediari (si
pensi alla dichiarazione del sostituto d’imposta nella quale sono coinvolti un
Dottore commercialista e un Consulente del lavoro), vi è la possibilità di effettuare invii separati delle diverse parti della stessa purché entrambi gli ni termediari trasmettano la parte da loro predisposta. Ciascun intermediario
indicherà, nel riquadro relativo alla ricevuta della dichiarazione, i quadri
della parte che lui si impegna a trasmettere e riporterà il codice fiscale
dell’altro intermediario obbligato a trasmettere la parte rimanente. La possibilità di effettuare invii separati è consentita solo se gli intermediari non superano il numero di due e se, entrambi, effettuano la trasmissione in via te-
(178)
In tal caso, egli non può non accettare l’incarico (cosa che, ricordiamo, può fare se la dichiara-
zione è stata predisposta dal contribuente); se, infatti, l’intermediario abilitato non ottempera a tale obbligo
o lo ottempera in maniera non corretta, va incontro alla relativa sanzione amministrativa di cui all’art. 2 del
D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 per omessa dichiarazione (ossia mancata trasmissione della dichiarazione
entro i termini previsti per l’invio telemat ico) o per dichiarazione infedele (cioè trasmissione di dati diversi
da quelli risultanti dalla copia sottoscritta dal contribuente).
75
lematica.
• Dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b) del D.
P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei gruppi di società .
Per tali tipologie di contribuenti, dall’anno 2001, sono state introdotte
delle importanti novità
(179)
: le società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità limitata, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati
(diversi dalle società), anch’essi residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono, infatti, obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni,
direttamente o tramite un intermediario abilitato, indipendentemente dalla
dimensione del capitale sociale o del patrimonio netto (180).
(179)
(180)
In merito si veda: Boll. Trib. n. 4 del 28 febbraio 2001, pagg. 284 e ss.
L’art. 1, comma 3, lett. b), del D. P. R. n. 542/1999 aveva infatti sostituito il comma 2 dell’art.
3 del D. P. R. n. 322/1998, stabilendo che vi era l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, direttamente o tramite un intermediario abilitato, per i soggetti indicati dall’art. 87, comma 1, lett.
a), del D. P. R. n. 917/1986, qualora avessero avuto un capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire
(pari a euro 2582284,50) e per quelli indicati dalla lett. b), dello stesso comma, nel caso in cui fosse stato il
patrimonio netto a superare tale importo. Il capitale sociale o il patrimonio netto doveva essere verificato
prendendo come riferimento il termine di chiusura del periodo d’imposta relativo all’anno solare precedente
a quello in cui doveva essere inviata la dichiarazione. In merito si veda: G. POLO, Definite le nuove regole
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, op. cit., pag. 2783; S. LA ROCCA,
Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali per il 2000 e per i versamenti delle imposte dovute, op. cit., pag. 5140; V. ARTINA e A. SCHIAVONE, Le novità in materia di dichiarazioni telematiche, op. cit., pagg. 984 ss.; N. ARQUILLA, Redazione e presentazione telematica delle dichiarazioni,
op. cit., pagg. 1049 ss.; V. ARTINA e R. RIZZI, Guida alla presentazione delle dichiarazioni 2000, op.
cit., pag. 7; C. A. NEBULONI, Il modello Unico 2000 per le società di persone, op. cit., pag. 8; R. AIOLFI e V. ARTINA, L’invio telematico delle dichiarazioni, op. cit., pag. 3; Prat. Prof. n. 23 del 12 giugno
2000, pag. 616 e n. 41 del 30 ottobre 2000, pag. 1196.
76
In base alla nuova normativa, quindi, l’ammontare del capitale sociale o del patrimonio netto non sono più considerati come linee di confine
tra i soggetti che devono e quelli che non devono utilizzare il servizio telematico; tuttavia, all’interno delle categorie indicate dalle citate lettere
dell’art. 87, possiamo ancora notare un fattore di differenziazione, facendo
riferimento al tipo di collegamento utilizzato (per la trasmissione telematica
delle proprie dichiarazioni). Nello specifico, tali soggetti sono tenuti ad utilizzare la procedura Entratel, qualora rivestano la carica di sostituto
d’imposta ed abbiano effettuato ritenute alla fonte nei confronti di più di
venti soggetti, in caso contrario la trasmissione dovrà essere effettuata attraverso la normale rete Internet (181).
Altri obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni collegati
alle dimensioni aziendali, sono stati introdotti dall’art. 3, comma 2, del D. P.
R. n. 322/1998, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D. P.
R. n. 542/1999; il quale, con decorrenza dall’anno 2000, ha previsto l’assoggettamento a tale servizio
(182)
per quei contribuenti che abbiano un numero
di dipendenti non inferiore a cinquanta (183).
(181)
Resta comunque valida la facoltà di avvalersi di un intermediario abilitato, il quale, in virtù
della sua professione, dovrà presentare la dichiarazione tramite Entratel.
(182)
Anche in questa ipotesi la trasmissione deve essere fatta direttamente dal contribuente o trami-
te soggetti abilitati, senza quindi far ricorso ad uffici postali o sportelli bancari.
(183)
In merito a tali ipotesi si specifica che il numero dei dipendenti deve essere verificato pren-
dendo come riferimento il termine di chiusura del periodo d’imposta relativo all’anno solare precedente a
quello in cui deve essere inviata la dichiarazione ed è valido per l’intero anno in corso e per tutte le dichiarazioni presentate entro lo stesso. Nel calcolare il numero dei dipendenti si deve, inoltre, tenere conto dei
lavoratori la cui attività sia cessata nel periodo d’imposta.
77
Tale norma, tuttavia, in considerazione delle nuove disposizioni che,
per
l’anno
2001, hanno esteso gli obblighi della trasmissione telematica
(diretta o indiretta) alla quasi totalità dei contribuenti, può ritenersi ormai
priva d’effetto.
Oltre agli obblighi vigenti, infatti, sono oggi obbligati all’utilizzo del
servizio telematico anche:
-
i soggetti tenuti (nell’anno 2001) alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata;
-
i contribuenti che, nell’anno 2000, erano tenuti alla presentazione di almeno una dichiarazione Iva periodica.
Un’altra tipologia di contribuenti per le quali (in materia di presenta-
zione delle dichiarazioni) sono previste disposizioni particolari è rappresentata dai gruppi societari
(184)
. Nello specifico, le principali regole operative,
riguardanti tali soggetti, possono essere così schematizzate:
Ai fini del computo non devono essere considerati tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (es. titolari di pensioni, borse di studio, ecc.) ma soltanto i lavoratori effettivamente dipendenti. Ne consegue che ove i sostituti abbiano un numero di dipendenti inferiore a cinquanta ma un numero di percipienti
reddito di lavoro dipendente superiore a tale limite potranno presentare la dichiarazione oltre che ad un intermediario abilitato anche ad una banca o ad un ufficio postale. In merito si vedano i riferimenti di cui alla
nota (180) e, in particolare: N. ARQUILLA, Redazione e presentazione telematica delle dichiarazioni, op.
cit., pagg. 1049 ss.
(184)
Ai fini di una migliore comprensione dell’evoluzione normativa in merito a tali categorie di
soggetti passivi, è opportuno evidenziare che, con riferimento alle dichiarazioni presentate nell’anno 2000,
vi era l’obbligo della trasmissione telematica qualora almeno una società del gruppo avesse avuto un capit ale sociale o un patrimonio netto superiore a cinque miliardi, oppure avesse corrisposto, nel periodo
d’imposta, redditi di lavoro dipendente, ad almeno cinquanta soggetti. In tale ipotesi, una società partecipante, anche senza il possesso di tali requisiti, avrebbe potuto provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni di tutte le partecipanti al gruppo. Cfr.: G. POLO, Definite le nuove regole per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, op. cit., pag. 2783; S. LA ROCCA, Modalità e termini per la
presentazione delle dichiarazioni fiscali per il 2000 e per i versamenti delle imposte dovute, op. cit., pag.
5140; Il Fisco n. 14 del 3 aprile 2000, pag. 4596 e n. 17 del 24 aprile 2000, pagg. 5726-5727.
78
a) la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle società del
gruppo
(185)
può essere effettuata anche da uno o più soggetti facen-
ti parte dello stesso, pur se non in possesso dei necessari requisiti;
b)
nel caso in cui una società accetti l’impegno di trasmettere
telematicamente
le
dichiarazioni
di
altra
società,
diviene
responsabile, ai fini di eventuali sanzioni, soltanto della corretta e
tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti (186);
c) possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel anche quelle
società facenti parte di un gruppo in cui almeno un soggetto sia in
possesso dei necessari requisiti;
d) le società del gruppo possono trasmettere, contemporaneamente o
in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite altre società (sempre facenti parte del gruppo) oppure servendosi dell’operato di un intermediario abilitato;
e) nel caso in cui le società o gli enti facenti parte del gruppo che, anziché inviare direttamente le dichiarazioni, le consegnano telematicamente tramite un intermediario abilitato o una società del gruppo, non sono obbligati a richiedere l’abilitazione al servizio;
(185)
In base all’art. 43-ter, comma 4, del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, si considerano appar-
tenenti al gruppo l’ente o la so cietà controllante e le società da questi controllate. Si ha il controllo di una
società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, qualora le relative azioni o quote
siano possedute dall’ente o dalla società controllante, direttamente o tramite altra società controllata, in misura superiore al 50% del capitale sociale. In merito si veda: V. ARTINA e A. SCHIAVONE, Le novità in
materia di dichiarazioni telematiche, op. cit., pag. 986.
(186)
La dichiarazione, debitamente sottoscritta da entrambe le società (dichiarante e incaricata),
deve essere conservata dalla società incaricata ed una copia deve essere consegnata alla società dichiarante
come prova dell’avvenuta presentazione.
79
f) le società del gruppo possono effettuare la trasmissione delle
dichiarazioni
anche per le società (facenti parte del gruppo) non
obbligate alla trasmissione telematica.
Dall’analisi delle varie ipotesi descritte, possiamo quindi notare come
gli obblighi introdotti dalle norme sul Fisco telematico siano molto diversi
per le varie categorie di contribuenti e come si siano enormemente evolute
nel tempo.
1.4 I vantaggi del Fisco telematico
La dichiarazione fiscale rappresenta per l’Amministrazione Finanziaria un utile strumento, non solo perché, con essa, il contribuente fa conoscere la sua posizione reddituale, ma anche perché, la dichiarazione, contiene
una serie di dati che vengono sfruttati dagli apparati fiscali per implementare i contenuti del sistema informativo dell’anagrafe tributaria
(187)
. Per que-
sto motivo, le dichiarazioni, una volta presentate, vengono “lavorate” al fine
di raccogliere tali informazioni. Fino a qualche anno fa, visto che le dichiarazioni erano presentate su supporto cartaceo ed i relativi dati dovevano essere immessi nei sistemi informatici digitandoli materialmente sul computer,
ciò costituiva un lavoro molto lungo e dispendioso, allungando, di conse-
(187)
Tale anagrafe, istituita con il D.P.R. n. 605 del 1973, ha il compito di raccogliere i dati e le
notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce degli Uffici finanziari. Essa svolge, dunque, un ruolo
molto importante ai fini dei controlli fiscali, elaborazioni statistiche, segnalazioni di eventuali anomalie
agli Uffici, ecc. Al fine di uno studio più approfondito su tale argomento, si veda: L. FERLAZZO NAT OLI, Corso di diritto tributario, op. cit., pagg. 115 e 116.
80
guenza, i tempi di acquisizione.
Con l’introduzione del Fisco telematico, invece, lo svolgimento di tali
operazioni è stato completamente rivoluzionato; l’Amministrazione finanziaria, infatti, operando attraverso un massiccio utilizzo di strumenti informatici ha praticamente trasformato il Fisco da documentale a digitale, con la
realizzazione di notevoli benefici sia per essa che per i contribuenti.
Precisamente, i vantaggi identificabili per quest’ultimi possono essere
così riassunti (188):
a) riduzione del numero delle dichiarazioni (189);
b) unificazione degli adempimenti ai fini fiscali e contributivi;
c) progressiva eliminazione degli oneri derivanti dalla necessità di recarsi presso gli Uffici finanziari
(188)
(190)
, presso gli istituti di credito o gli
In merito si veda: Il Fisco n. 17 del 24 aprile 2000, pag. 5769 e il sito del Ministero delle fi-
nanze (www.finanze.it) al link Servizi telematici.
(189)
Da 44 milioni a 22,6 milioni. Dato prelevato dal notiziario fiscale di Palazzo Chigi consultabi-
le nel sito Internet del governo (www.governo.it oppure www.palazzochigi.it).
(190)
Prima dell’introduzione del Fisco telematico, infatti, ogni legge che istituiva un tributo, con-
teneva i criteri specifici per individuare l’Ufficio territorialmente competente a ricevere la dichiarazione.
Alcune imposte indiv iduavano tale Ufficio in base al luogo di residenza del contribuente, altre in base al
luogo in cui si trovava il bene colpito dall’imposta, altre ancora, in riferimento al luogo in cui si trovava il
pubblico ufficiale che aveva redatto un contratto, ecc. Nelle imposte dirette e nell’Iva, la competenza degli
Uffici veniva stabilita in base al c.d. domicilio fiscale del contribuente (per il quale si rimanda alla nota
145). L’Ufficio finanziario competente era, quindi, quello nella cui circoscrizione territoriale ricadeva il
Comune di domicilio fiscale. Tale Ufficio era il destinatario della dichiarazione e pure l’Ufficio competente
ad effettuarne i controlli, anche qualora il contribuente nel frattempo si fosse trasferito nella circoscrizione
di un altro Ufficio.
Per la completezza dell’argomento, si deve aggiungere che, visti i criteri di individuazione del Comune di
domicilio fiscale, i quali seguono un metodo tipicamente formale ( iscrizione anagrafica o statuto ), il
Comune di
domicilio fiscale poteva divergere da quello in cui il contribuente esercitava la propria
attività economica; ciò poteva essere causa di grandi difficoltà, oltre che per il contribuente, anche per
l’ufficio fiscale, il quale in determinate situazioni, doveva ispezionare documentazioni e attività situate a
81
sportelli postali per l’esecuzione di adempimenti fiscali, con un oggettivo risparmio di tempo e danaro;
d) certezza (immediata) di aver assolto gli obblighi verso l’Amministrazione finanziaria, la quale comunica l’avvenuta ricezione della dichiarazione mediante il rilascio di un’apposita ricevuta (191);
e) tempestiva segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate attraverso i controlli formali effettuati
zione, grazie al software
prima dell’invio della dichiara-
fornito dall’Amministrazione finanzia-
ria (192), con la conseguente possibilità di sanare tale dichiarazione;
f) maggiori disponibilità di utili informazioni per la compilazione
della dichiarazione (es.: versamenti effettuati, detrazioni spettanti,
ecc.);
g) notevole riduzione del tasso di errore, il quale, grazie alla possibilità di eliminare “alla fonte” gli errori commessi in fase di compilazione delle dichiarazioni (193) , è sceso dal 28% al 3% (194);
h) comunicazione, in tempi brevi, degli esiti del controllo formale,
con la conseguente possibilità di correggere eventuali errori;
i) rimborsi più veloci.
grandi distanze. Per tale motivo, in base all’art. 59 del D.P.R. 600 del 1973, l’Amministrazione Finanziaria
stabiliva, di propria iniziativa o su istanza del contribuente, il domicilio fiscale in un comune diverso da
quello sopraindicato.
(191) e (192)
(193)
In merito si veda il successivo capitolo.
Tale possibilità è data dall’utilizzo del software di compilazione delle dichiarazioni messo a
disposizione dall’Amministrazione fin anziaria. Per un approfondimento si veda il successivo capitolo.
(194)
Si ricorda che tale dato è prelevato dal notiziario fiscale di Palazzo Chigi.
82
Per l’Amministrazione finanziaria i vantaggi sono:
a. pronta disponibilità dei dati contenuti nella dichiarazione ai fini dei
successivi adempimenti amministrativi (195);
b. riduzione dei controlli formali (196);
c. notevole calo dei flussi cartacei negli Uffici e conseguente riduzione delle attività connesse alla gestione dei documenti, nonché dei
costi di acquisizione dei dati, con conseguente maggiore disponibilità di risorse da impiegare nella lotta all’evasione fiscale;
d. tempestive informazioni per analisi fiscali;
e. migliore qualità dei dati, in quanto gli errori vengono corretti alla
(195)
Il sistema telematico di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi consente adesso
l’elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni più recenti, mentre in passato era possibile elaborare i dati
a distanza di 4 o 5 anni.
(196)
Le dichiarazioni, dopo la loro presentazione, vengono sottoposte a controlli da parte
dell’Ammi-nistrazione Finanziaria. Tali controlli, vengono scissi in due fasi:
1)
la prima è quella della “liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti” in base alle
dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973). Questa fase è volta a correggere
errori mat eriali o di calcolo commessi dal contribuente, ridurre eventuali detrazioni o
crediti d’imposta non spettanti in base alla legge o ai dati risultanti dalle dichiarazioni,
controllare la rispondenza delle dichiarazioni e dei versamenti. Tale fase va espletata
entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo.
2)
la seconda fase è definita “ controllo formale” (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Gli Uffici competenti (Centri di servizio) procedono ad escludere le detrazioni e deduzioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, liquidare
la maggiore imposta o i maggiori contributi dovuti ed accertati, escludere ritenute non
risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni richieste ai
contribuenti, correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei
sostituti d’imposta. Tale controllo viene espletato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per completezza, è necessario accennare che, l’Amministrazione Finanziaria, oltre a tali controlli, può
eseguire controlli più penetranti nella sfera giuridica del contribuente, definiti “ controlli sostanziali”, la cui
trattazione in quest a sede ci porterebbe fuori dal campo specifico della dichiarazione tributaria. In merito si
veda: L. FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, op. cit., pagg. 142 ss.
83
“fonte”.
Dall’analisi di tali vantaggi, si può notare come l’introduzione del Fisco telematico rappresenti un enorme passo avanti nel nuovo percorso intrapreso dal Fisco italiano verso la semplificazione, la trasparenza e la collaborazione tra Stato e cittadini, nonché, come il risultato principale conseguito
dall’introduzione di tale servizio sia non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: evidente è infatti il grande risultato conseguito in
tema di errori.
1.5 Il Fisco telematico nel mondo.
Attraverso l’introduzione del Fisco telematico l’Italia consolida la
propria posizione di avanguardia nella telematizzazione del Fisco a livello
mondiale
(197)
. Posizione conquistata, con
merito, due anni fa, grazie alla
possibilità di utilizzo del servizio telematico per la trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi da parte degli intermediari autorizzati (Caf, profes-
sionisti abilitati, ecc.).
Il merito di pionieri del Fisco telematico, a livello mondiale, va però
(197)
Il Fisco telematico è stato recepito con molto favore dai contribuenti italiani, infatti, basta con-
siderare che nel suo anno di esordio in soli cinque mesi sono state 22 milioni 669mila le dichiarazioni inviate al Fisco da parte degli oltre 67mila soggetti abilitati alla trasmissione. L’Italia, inoltre, è, attualmente,
uno dei pochi paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti; il canale telematico, infatti, oltre ad essere l’unico attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribue nti, dal 2000 è utilizzabile anche per l’effettuazione delle richieste di versamento F24 e alla registrazione dei
contratti di locazione e di affitto dei beni immobili. In merito alla diffusione e all’utilizzo del Fisco telematico nel mondo, si veda: Il Fisco n. 17 del 24 aprile 2000, pagg. 5769-5770 e il sito Internet del Ministero
delle finanze.
84
riconosciuto agli Stati Uniti, i quali lo hanno sperimentato già a partire dal
1986 e lo hanno reso operativo a partire dal 1990. Al secondo posto troviamo il Canada, il quale ha utilizzato tale servizio con un anno di ritardo. Nonostante tale posizione di sviluppo da parte delle Amministrazioni finanziarie di questi Paesi, i cittadini hanno reagito molto freddamente; se, infatti, si
analizza il bilancio delle dichiarazioni inviate dai contribuenti degli Stati
Uniti nel 1999 (a ben nove anni dall’introduzione del Fisco telematico), si
può notare come solamente il 30% di essi abbia sostituito la carta con il
Web (198).
Un esempio numerico ci permetterà di comprendere meglio il fenomeno: l’Italia, con meno di 60 milioni di abitanti, nel 1999 (anno
dell’esordio del Fisco telematico) ha rilevato oltre 29 milioni di dichiarazioni on line; gli Stati Uniti, con più di 260 milioni di abitanti, non hanno neppure raggiunto i 25 milioni (di dichiarazioni on line) (199).
Le previsioni, inoltre, non possono competere con le nostre cifre; l’Irs
(l’Agenzia che, per conto del Tesoro americano, cura gli affari fiscali del
Paese), infatti, ha stimato di riuscire a raggiungere nel 2007 il 46%, a fronte
di un 80% auspicato dall’Amministrazione, nonostante i responsabili del Fisco telematico abbiano effettuato una campagna pubblicitaria molto penetrante in merito ai benefici di tale servizio.
Si ritiene che le ragioni di tale insuccesso siano dovute principalmente
(198) e (199)
Dati prelevati dal citato n. 17 della rivista Il Fisco, pag. 5770 e dal menzionato notizia-
rio fiscale di Palazzo Chigi.
85
a tre fattori:
a) complessità della procedura per ottenere il codice di autenticazione
della firma elettronica;
b) obbligo di presentare una documentazione cartacea
attestante lo
stato di buona fede;
c) vincolo di inviare la documentazione tramite un intermediario
autorizzato.
Nello
specifico,
con
riferimento
alle
dichiarazioni
presentate
nell’anno duemila, la situazione a livello mondiale è così rappresentata:
-
negli Stati Uniti la trasmissione è avvenuta attraverso gli intermediari (provider Internet);
-
in Canada attraverso gli intermediari abilitati, i quali possono essere anche dei commercialisti, ragionieri, associazioni no-profit e, a
partire da tale anno, si è anche avviato un progetto pilota ai fini
della trasmissione diretta da parte dei contribuenti;
-
nel Regno Unito attraverso gli intermediari abilitati;
-
in Spagna la trasmissione, in passato, avveniva attraverso le banche. Dal 1999, invece, è stata introdotta, com’è oggi da noi, la trasmissione diretta da parte dei contribuenti;
-
in Germania dal 1999, in via sperimentale, direttamente o attraverso gli intermediari;
-
in Olanda dal 2000 direttamente dai contribuenti;
-
in Brasile
la
trasmissione
contribuenti.
86
viene
effettuata
direttamente
dai
buenti.
Altro motivo di vanto della nostra Amministrazione finanziaria, infine, è rappresentato dalla gratuita disponibilità del software di compilazione
della dichiarazione, il quale può essere liberamente scaricato del sito del
Ministero delle finanze (o da altri siti), mentre tra gli altri paesi industrializzati e tecnologicamente avanzati, ad eccezione della Spagna, (per la compilazione delle dichiarazioni) vengono utilizzati unicamente software di mercato (con relative spese a carico dei contribuenti), in quanto non vengono
offerti, gratuitamente, dalle varie Amministrazioni finanziarie.
87
Capitolo Secondo
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO
DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI
2.1 Condizioni per il rilascio dell’abilitazione e revoca della stessa.
Per poter accedere al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni, è necessario preventivamente richiedere (ed ottenere) un’apposita
abilitazione.
La procedura in merito sarà diversa a seconda che il richiedente sia un
sin-golo contribuente persona fisica
(201)
(200)
oppure un intermediario abilitato
.
Nel primo caso, l’utente si dovrà collegare al sito del Ministero delle
finanze e compilare un apposito modulo nel quale vengono richiesti (202) :
a) il tipo di dichiarazione presentato l’anno precedente (730, Unico
persone fisiche o nessuno);
b) il soggetto a cui tale modello è stato presentato (Caf, sostituto
d’imposta, sportelli bancari, uffici postali o altri intermediari);
(200)
In merito si veda: V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche, op.
cit., pag. 8; D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni e versamenti via internet, op. cit., pagg. 1150 ss.;
Banca Dati al Corr. Trib. n. 6/2000, pag. 686; Il Fisco 15 del 10 aprile 2000, pag. 4845; n. 17 del 24 aprile
2000, pag. 5770 e n. 18 del 1° maggio 2000, pag. 6214; Prat. Prof. n. 19 del 15 maggio 2000, pag. 506.
(201)
Sull’argomento si confronti: E. CINTOLESI e F. MARRA, Il Fisco telematico, op. cit., pagg.
18 ss.; R. AIOLFI e V. ARTINA, L’invio telematico delle dichiarazioni, op. cit., pag. 4;
(202)
Occorre fare attenzione a riportare questi dati in modo preciso perché in caso di errore il si-
stema non accetterà la ripetizione della procedura con la correzione del dato sbagliato ma richiederà al contribuente di recarsi personalmente presso un Ufficio finanziario (Ufficio Unico, oppure Ufficio Iva o Ufficio
delle imposte dirette) per farsi rilasciare le prime 4 cifre del PIN (le altre 6 cifre gli verranno assegnate collegandosi a Uniconline).
88
c) il reddito complessivo dichiarato;
d) il codice fiscale del primo dichiarante (nel caso sia stato presentato
il modello 730 in forma congiunta).
Confermati tali dati, il sistema comunicherà al richiedente il numero
identificativo attribuito alla domanda di abilitazione ed i primi quattro numeri di un codice di identificazione personale: il c.d. Pincode (203) .
Successivamente, tramite il servizio Postel, saranno recapitati, direttamente al domicilio del richiedente, gli altri sei caratteri del Pincode ed una
(204)
Password
per l’accesso alla rete protetta del sito, dalla quale dovrà esse-
re effettuato l’invio delle dichiarazioni ed il pagamento delle relative imposte. Su quest’ultimo punto va precisato che il decreto dirigenziale 31 luglio
(205)
1998
, al Capo IV, dispone espressamente che le modalità ed i tempi di
abilitazione al servizio non giustificano il differimento dei termini previsti
per l’assolvimento degli adempimenti fiscali (206).
(203)
Tramite tale Pincode il contribuente dovrà “firmare” i files contenenti le dichiarazioni tra-
smesse.
(204)
L’utente successivamente si dovrà
collegare con Uniconline (sezione c.d. "Cambio
password") e modificare la password ricevuta con un’altra di propria scelta. Nel caso in cui tali dati non
vengano recapitati entro i successivi 15-20 gg., oppure, il richiedente non sia riuscito a stampare il numero
di domanda di abilitazione e la prima parte del Pincode, o ancora, il sistema non abbia accettato la domanda
di abilitazione, sarà necessario rivolgersi ad un Ufficio delle entrate (oppure, ove non sia stato ancora attiv ato, ad un Ufficio distrettuale delle imposte dirette o ad un Ufficio provinciale Iva). In particolare, nel caso di
mancata consegna o perdita del Pincode oppure nel caso in cui il contribuente ritiene che esso sia indebit amente ut ilizzato da altri, tale Ufficio, provvede all’annullamento del precedente ed al rilascio di un nuovo
Pincode, il cui periodo di validità coincide con quello di abilitazione al servizio telematico.
(205)
(206)
Così come modificato dal D. M. 29 marzo 2000.
Tale mancata assunzione di responsabilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, compor-
ta per il contribuente di prestare la massima attenzione al momento in cui richiede l’abilitazione; se, infatti,
l’abilitazione non verrà concessa il contribuente sarà costretto a presentare la dichiarazione in forma carta-
89
L’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
dell’ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del rilascio e perde la
sua validità all’atto del decesso del titolare. Essa può, inoltre, essere revocata per gravi irregolarità nell’utilizzo del servizio, quali:
a) accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale
l’abilitazione era stata rilasciata;
b) utilizzo
dei
software
distribuiti
dall’Amministrazione
finanziaria
per scopi diversi da quelli per i quali sono stati (gratuitamente) distribuiti;
c) utilizzo del servizio di trasmissione delle dichiarazioni tramite Internet per aggirare gli obblighi di trasmissione telematica da parte
dei soggetti di cui all’art.3, comma 3, del D. P. R. 22 luglio 1998,
n.322.
La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all’interessato.
Nel caso in cui il richiedente sia un intermediario
(207)
, ai fini del rila-
scio dell’abilitazione dovrà presentare un’apposita istanza, da indirizzare
presso uno dei seguenti Uffici (208):
cea e, qualora il termine ordinario di presentazione della dichiarazione in banca o in posta sia scaduto, la
dichiarazione sarà presentata in ritardo.
(207)
Il Ministero delle finanze, con un comunicato stampa (8 marzo 2000), ha reso noto che, per
facilitare le procedure di abilitazione al servizio, gli intermediari possono presentare l’apposita domanda in
qualunque momento (purché in tempo utile per poter far fronte agli impegni presi). Si precisa, inoltre, che
possono presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico anche: le associazioni rappresentative
delle minoranze etnico linguistiche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20
settembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
(208)
Dal momento che il rilascio dell’abilitazione comporta alcuni controlli di tipo amministrativo,
è preferibile spedire la domanda alla Direzione Regionale o all’Ufficio prescelto, specificando il proprio
90
-
Direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio
fiscale dell’utente;
-
eventuali Uffici delle entrate, Iva e delle imposte dirette di cui le
singole Direzioni regionali intendono avvalersi.
L’istanza suddetta è costituita dai seguenti elementi:
a. richiesta di abilitazione al servizio telematico;
b. elenco di eventuali soggetti dei quali ci si avvale per l’invio delle
dichiarazioni;
c. elenco di eventuali sedi secondarie (209);
d. elenco dei soggetti delegati (da compilare ad opera delle banche o
uffici postali che si avvalgono dei soggetti delegati ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni);
e. dichiarazione dell’utente, nel caso in cui incarichi una terza persona al ritiro della documentazione (210).
Qualora il richiedente possieda più di un requisito, per determinare il
“tipo soggetto” da indicare nella domanda, occorre seguire il criterio della
“prevalenza” (ad es.: le Banche convenzionate, se rientrano nell’obbligo di
numero di telefono nell’apposito spazio previsto sulla “richiesta di abilitazione”, in modo da consentire (in
caso di esito positivo dei controlli) al funzionario incaricato a richiamare l'utente, fissando un appuntamento
per il rilascio dell'autorizzazione e del materiale necessario per l'accesso al servizio.
(209)
Le sedi secondarie di riferimento sono quelle dichiarate dal contribuente nelle dichiarazioni di
inizio o variazione attività presentate all’Ufficio Iva competente.
(210)
Nel caso in cui il soggetto che assume l’impegno di trasmissione sia diverso dal rappresentan-
te legale, alla richiesta di abilitazione deve allegarsi un’apposita procura.
Di regola la domanda di abilitazione al servizio telematico deve essere presentata personalmente
dall’utente; nel caso in cui, invece, il richiedente mandi una terza persona a presentare domanda di abilit azione è prevista la compilazione della c.d. dichiarazione del richiedente o del rappresentante, nella quale
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto incaricato al ritiro della documentazione.
91
presentazione delle proprie dichiarazioni e intendono effettuare la trasmissione direttamente, devono chiedere comunque l’abilitazione come “Banca convenzionata”).
Nel caso in cui la richiesta provenga da un professionista, alla domanda,
deve essere anche allegata un’autocertificazione, dalla quale risulta
l’iscri-zione presso un albo professionale tra quelli indicati dalla norma ed
un’auto-certificazione attestante l’insussistenza di procedure concorsuali in
atto,
nonché l’assenza di provvedimenti disciplinari che comportino la so-
spensione dall’esercizio della professione per un periodo superiore a dodici
mesi oppure la radiazione dall’albo di appartenenza (211).
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver verificato l‘identità del richiedente, la conformità della domanda ed i relativi allegati, rilascia,
all’inte-ressato, l’attestazione di abilitazione (con effetto a decorrere dal
giorno successivo a quello del rilascio) ed un floppy contenente le istruzioni
e le avvertenze per il corretto utilizzo del servizio.
Allo scopo di rendere operativa l’attivazione del servizio telematico,
al
soggetto
richiedente,
viene
anche
rilasciata
(contestualmente
all’attestazione di abilitazione) una busta chiusa contenente tre sezioni:
1) nome utente e password per la connessione in rete (da utilizzare
per configurare la connessione sul computer dell’utente);
(211)
In base all’art. 12 del D. P. R. 600/73, come modificato dal D. Lgs. 241/97, ai fini
dell’abilitazione era necessaria la stipula di un contratto di assicurazione con lo scopo di poter indennizzare
il contribuente da eventuali sanzioni amministrative dovute a tardiva, inesatta o incompleta trasmissione dei
dati contenuti nella dichiarazione. Il D.P.R. 322/98, non prevedendo più tale vincolo, permette che il rilascio dell’abilitazione avvenga oggi senza la stipula di tali contratti.
92
2)
chiave e password di accesso al sito web del servizio (da utilizzare
per l’invio e la ricezione dei file);
3) pincode (da utilizzare durante la generazione delle chiavi asimmetriche che permettono il calcolo dei codici di autenticazione).
Nel caso in cui, nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle
dichiarazioni, il soggetto abilitato commetta gravi o ripetute irregolarità,
l’Amministrazione finanziaria può revocargli l’abilitazione (212) .
Tale abilitazione può anche essere revocata nei seguenti casi:
a. cessazione dell’attività;
b. decesso del soggetto abilitato (nel caso in cui questi sia una
persona fisica);
c. inizio di una procedura concorsuale nei confronti dello stesso;
d. se all’intermediario, che sia anche un professionista, viene impartito un provvedimento di sospensione dall’attività professionale con
durata non inferiore a dodici mesi o di radiazione dall’albo professionale;
e. mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da b) a f)
(213)
dell’art. 2, del D. M. 31 luglio
1998, n. 7298, di dati diversi da quelli contenuti nelle copie rila(212)
In merito alle ipotesi di revoca dell’abilitazione si veda: E. CINTOLESI e F. MARRA, Il Fi-
sco telematico, op. cit., pagg. 41 e ss.
(213)
Iscritti negli albi dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consu-
lenti del lavoro; iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A.
per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti, oppure, diploma di ragioneria; associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; Caf per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
93
sciate al contribuente o al sostituto di imposta oppure, ancora, da
quelli
contenuti
nelle
copie
da
questi
ultimi
consegnate
all’intermediario, in quantità superiore al 5% delle dichiarazioni
complessivamente ricevute dall'utente, con riferimento ai dati relativi al soggetto che effettua la trasmissione, ovvero, in misura superiore al 10% dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute
dichiarate, con riferimento ai dati che incidono sulla liquidazione
del tributo (214);
f.
mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla
privacy (215);
g. aggiramento di particolari obblighi di trasmissione in via telematica (216).
L’abilitazione al servizio telematico può anche essere revocata nei soli confronti di eventuali sedi secondarie abilitate.
Per una migliore comprensione dell’effettivo sviluppo del Fisco telematico in Italia, si ritiene utile riportare la seguente tabella (prelevata dal sito del Ministero delle finanze), la quale ci permette anche di capire
l’effettiva adesione al servizio delle singole categorie di soggetti abilitabili:
(214), (215) e (216)
L’art. 8, comma 3, del D. M. 31 luglio 1998, nel caso delle violazioni indicate
dalle lettere “e.”, “f.” e “g.”, prevede la possibilità, per l’utente, di presentare eventuali osservazioni o memorie entro trenta giorni dalla contestazione. Per tale ragione il provvedimento di revoca viene notificato, a
quest’ultimo, con un periodo di alm eno trenta giorni antecedenti la data di decorrenza della stessa. Entro lo
stesso termine, l’utente ha anche l’obbligo di completare l’invio delle dichiarazioni di cui abbia già rilasciato copia sottoscritta al contribuente contenete l’impegno a trasmettere in via telematica le stesse. Se egli non
adempie a tali obblighi, le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni sono a lui imputabili.
94
Tipologia di utente
Utenti
abilitati
Iscritti nell'albo dei dottori commercialisti
21963
Iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali
22046
Iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro
9462
Associazioni o società semplici fra professionisti in cui almeno la metà
degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art.3, comma
3, lett. a) e b),DPR.322/98
6532
Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati nell'art.3,
comma 3, lett. a) e b),DPR.322/98
3637
Iscritti nei ruoli di periti ed esperti delle C.C.I. A.A.
1740
Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art.32, comma 1 lett.
a), b), del D. Lgs. 241/97).
44
Organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (lett. c), art.32, comma 1, D. Lgs 241/97).
350
Società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà
del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
801
Società di servizi partecipate nella misura del cento per cento, da società
di servizi partecipate per più della metà dalle associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori (art.2, lett. a), DD 18/2/1999 - partecipazioni
indirette)
Società cooperative e società consortili cooperative i cui aderenti siano,
per più della metà, soci delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art.2, lett. a), DD 18 febbraio 1999)
Consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e
2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla
metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e/o soci delle
predette associazioni (art.2, lett. b), DD 18/2/1999)
Associazioni di cui all'art. 36 c.c. costituite fra associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. a),b),c) D. Lgs. 241/97,
e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. c) del menzionato
art.32, comma 1, dello stesso D. Lgs. 241/97 (art.2, lett. c),DD
18/2/1998)
9
122
28
91
CAF dipendenti
46
CAF imprese
28
Totale
66899
Dati aggiornati al 23 dicembre 2000
95
2.2 Adempimenti preliminari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Operativamente, la trasmissione telematica delle dichiarazione non
comporta particolari procedure per i contribuenti che possono utilizzare la
normale rete Internet
(217)
. Tenuto conto che essi, al fine di utilizzare i pro-
dotti software distribuiti dall’Amministrazione finanziaria, devono obbligatoriamente disporre di un computer
un qualsiasi provider
(219)
(218)
e di un accesso ad Internet tramite
, gli unici adempimenti ad essi richiesti sono (oltre
alla esaminata richiesta di abilitazione): la configurazione del browser di
navigazione
(220)
(in modo da poter stabilire una connessione sicura basata
sul protocollo SSL) ed il download del software messo a disposizione
dall’Am-ministrazione finanziaria (in alternativa l’utente può procurarsi un
(217)
In merito si veda: D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni e versamenti via internet, op.
cit., pag. 1155; V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche, op. cit., pag. 9; Il Fisco n. 17 del 24 aprile 2000, pag. 5769; Banca Dati Corr. Trib. n. 6/2000, pag. 686 nonché il sito Internet
del Ministero delle finanze all’apposito link.
(218)
Le caratteristiche minime del personal computer sono diverse a seconda che si utilizzi un si-
stema operativo Windows (in tal caso le caratteristiche possono essere così riassunte: processore Pentium
con minimo 100 Mhz, lettore di flo ppy disk, almeno 16 Mbyte di RAM, scheda grafica compatibile SVGA,
monitor 14 pollici 800x600 a 65536 colori), per il quale è richiesta una delle versioni tra 95, 98, 2000 o NT,
oppure, ci si trovi in un Ambiente MAC/OS (in cui bisogna avere almeno un MAC POWER PC, minimo 32
Mbyte di RAM, memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte ed Open TRANSPORT 1.x.)
(219)
L’utente quindi dovrà dotarsi di un Modem (possono essere utilizzati vari modelli in commer-
cio, purché abbiano una velocità di trasmissione di almeno 14400 bps o, come meglio consigliato, 28800,
con riconoscimento del set di comandi AT standard) oppure di un collegamento mediante linea telefonica
ISDN e di un Browser di navigazione (Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, ecc.)
(220)
Questa non è nemmeno un’operazione necessaria per chi ha un browser acquistato di recente,
in quanto le versioni più moderne per lo più sono già configurate nel modo richiesto e, pertanto, basta solamente controllare che le opzioni necessarie siano correttamente attivate.
96
qualunque altro software disponibile sul mercato) (221).
Gli adempimenti diventano, invece, ben più complessi nel caso in cui
il soggetto sia obbligato all’utilizzo della rete Entratel
(222)
. L’accesso a tale
servizio è riservato a:
a. gli intermediari autorizzati (223);
b. le banche e la Poste Italiane S. p. a.;
c. coloro che sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie
dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di
imposta con riferimento ad un numero di soggetti superiore a 20;
d. i soggetti che possono effettuare la registrazione telematica dei
contratti di locazione.
Si ricorda che possono inoltre richiedere l’abilitazione all’utilizzo di
Entratel:
e. le società appartenenti ad un gruppo societario di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti;
f.
le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
g. gli intermediari finanziari (di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997) tenuti all’obbligo delle comunicazioni di
cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(221)
Eventualmente, se già non se ne dispone, è necessario scaricare anche il software “Runtime
Java”, il quale, costituisce l’ambiente che permette di leggere l’applicazione successiva.
(222)
Sull’argomento si veda: E. CINTOLESI e F. MARRA, Il Fisco telematico, op. cit., pagg. 59
ss. ed il sito Internet del Ministero delle finanze al relativi link.
(223)
I quali, si ricorda, sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predi-
sposte. Si veda il paragrafo 1.3 “ Cos’è il Fisco telematico” nella parte in cui si fa riferimento a tali soggetti.
97
Il primo tra gli adempimenti a cui sono tenuti gli utilizzatori di tale
servizio (da espletare entro i quindici giorni successivi al rilascio dell’abilitazione) consiste nell’obbligo di dotarsi delle attrezzature necessarie
all’utilizzo del servizio ed effettuare le operazioni di configurazione della
postazione di lavoro e di installazione dei protocolli di rete.
In seguito a tali adempimenti, l’utente verrà inserito, dall’Amministrazione finanziaria, tra i soggetti abilitati. In dettaglio, egli è tenuto a:
• Verificare che la postazione di lavoro abbia i requisiti minimi richiesti
per la corretta trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Anche in tale ipotesi, l’utente, per poter utilizzare i prodotti software
necessari alla predisposizione delle dichiarazioni ed alla successiva trasmissione telematica, dovrà attrezzare la propria postazione di lavoro con
dei requisiti minimi, i quali sono gli stessi necessari all’invio tramite Internet (224).
• Accertare la corretta configurazione della postazione di lavoro.
La postazione di lavoro deve essere configurata in modo che il
browser di navigazione possa accedere alla rete in maniera diretta senza utilizzare un server proxy
(225)
(questo passaggio è necessario per assicurare
una connessione protetta nelle comunicazioni con l’amministrazione, fun-
(224)
(225)
Per i quali si rimanda alle note (218) e (219).
Un server Proxy (Proxy è generalmente un programma che, impiega to su un server, è in grado
di ricevere dati da Internet, di memorizzarli localmente e ridistribuirli a tutti gli utenti collegati) viene impiegato per velocizzare l’accesso degli utenti ad un sito Web e distribuire l’accesso a Internet in reti locali.
98
zione indispensabile ai fini della privacy), utilizzare i Javascript
tare i cookie
(227)
(226)
, accet-
. In tale fase, dovrà essere creata l’icona di connessione al
servizio Entratel, il quale svolge un’indispensabile funzione di supporto a
tutte le attività di predisposizione dei dati da inviare all’Amministrazione
finanziaria e di visualizzazione e stampa delle ricevute (228).
Quando si procede alla configurazione, seguendo le istruzioni consegnate all’intermediario al momento dell’abilitazione, è necessario indicare
alcuni
dati
ricavabili
dalla
documentazione
consegnata
dall’Ammi-
nistrazione finanziaria al momento del rilascio dell'autorizzazione (229).
(226)
Il Javasript è un particolare tipo di linguaggio in grado di conferire alle pagine Web delle ca-
ratteristiche grafiche avanzate (es.: il cambiamento di colore degli oggetti grafici al passaggio del puntatore
del mouse).
(227)
I cookies sono dei piccoli file, creati da un Web server, contenenti alcune informazioni su un
utente Internet che vengono archiviati sul suo stesso computer. Più in dettaglio, ogni volta che si visitano
determinate pagine Web, i dati forniti dall’utente vengono registrati sul disco fisso del suo stesso computer,
in tal modo, al collegamento successivo, il gestore del sito sarà in grado di riconoscere l’utente e, invece di
chiedergli di reimmettere i dati, li leggerà direttamente dai cookies preparati in precedenza. Scopo di questa
procedura è dunque quello di far risparmiare tempo agli utenti.
(228)
In particolare, tale servizio, consente di:
-
generare l’ambiente di sicurezza dell'utente;
-
attivare i controlli di conformità dei files predisposti dall'utente;
-
autenticare i files da inviare all'Amministrazione;
-
gestire le ricevute inviate dall'Amministrazione.
L'applicazione Entratel mette a disposizione dell’utente un ambiente applicativo mediante il quale la trasmissione dei documenti tra lo stesso e l'Ammin istrazione finanziaria (e viceversa) avviene in modo che si
identifichi in maniera certa chi abbia effettuato un invio e si assicuri l'integrità e la non alterabilità dei documenti.
(229)
Si tratta in particolare di:
-
“ nome utente” e “ password” per la connessione alla rete, rilevabili dalla sezione 1 della busta;
-
“ numero verde” che attiva il servizio, rilevabile dalle "avvertenze".
99
• Connettersi al sito Web del Ministero delle Finanze per scaricare ed installare i software necessari all’utilizzo del servizio.
Dopo aver effettuato queste operazioni preliminari, nello stesso termine di quindici giorni, il soggetto abilitato deve provvedere a creare
l’Ambiente di sicurezza.
Egli dovrà, utilizzando l’icona di connessione Entratel, collegarsi al
sito Web del servizio telematico
(230)
, dopodiché, istituendo la connessione,
potrà scaricare i software necessari allo svolgimento del servizio
(231)
. A tal
punto, l’utente, utilizzando tali software, provvederà a generare le chiavi asimmetriche (232) necessarie per autenticare i documenti.
(230)
Utilizzando il modem e la linea telefonica, è possibile chiamare il numero verde che compare
nelle avvertenze consegnate dall’Ufficio finanziario al momento dell'abilitazione. A tale numero sono abbinate più linee, alla terminazione di ciascuna delle quali è collegato un modem: chiamando quindi il suddetto
numero risponde il primo modem libero di un pool. Il pool di modem è collegato ad un router che ha il
compito di stabilire la connessione tra le applicazioni residenti sulla postazione di lavoro dell’utente ed il
Sito WEB del servizio. Per accedere al router occorre essere riconosciuti e aut enticati come utenti, mediante il nome utente e la password che compaiono nella sezione 1 della busta consegnata dall’Ufficio finanziario.
Tali informazioni vanno indicate al momento della configurazione della postazione e vanno confermate ad
ogni connessione effettuata tramite le componenti del sistema operativo.
(231)
Una volta stabilito il collegamento, l’utente dovrà accedere alla zona servizi del sito WEB,
superando un secondo stadio di riconoscimento ed autenticazione, attraverso l’utilizzo della chiave e della
password, rilevabili dalla sezione 2 della busta consegnata dall’Ufficio. L’accesso a tale zona è indispensabile per eseguire la copia dei software, ossia:
-
il software di sistema Run Time Java,indispensabile per eseguire l’applicazione;
-
l’applicazione Entratel-Servizio telematico, che il software di controllo, al fine di verificare
la conformità dei files contenenti i documenti da trasmettere.
(232)
Si tratta di una chiave pubblica (conosciuta dall’utente e dall’Amministrazione) e di una chia-
ve privata (conosciuta solo dall’utente), la quale va adeguatamente protetta da uso indebito, con responsabilità a carico dell’utente. L’operazione deve essere compiuta una sola volta dall’utente, prima di procedere al
primo invio telematico. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al
destinatario, il quale legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
100
Tali strumenti, permettendo di identificare in modo “certo e non contestabile” chi è responsabile della presentazione telematica, creano una corrispondenza biunivoca tra questi ed il documento trasmesso, nonché con il
suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Amministrazione che il contribuente.
In seguito, l’utente provvederà a generare ed a inoltrare la richiesta di
iscrizione nel registro degli utenti. L’Amministrazione
tuati gli opportuni controlli
(233)
delle
finanze,
effet-
, in caso di esito positivo, iscrive l’utente
nell’apposito registro e restituisce un’attestazione in formato elettronico,
munita del codice di autenticazione. L’attestazione di iscrizione nel registro
degli utenti ha validità triennale a decorrere dal suo rilascio.
2.3 Trasmissione telematica della dichiarazione.
Anche per l’invio telematico delle dichiarazioni le procedure da espletare sono molto diverse a seconda che il soggetto trasmittente possa usare la
normale rete Internet
(233)
(234)
,
oppure, sia obbligato all’ utilizzo del servizio En-
L’Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della rice-
zione della richiesta e in modo completamente automatico:
-
verifica, tramite il pincode, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall’Ufficio finanziario al momento
dell’abilitazione dell’utente al servizio telematico;
-
verifica che l’utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l’iscrizione risulti o meno valida.
(234)
In merito a tale modalità di trasmissione si veda: D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni
e versamenti via internet, op. cit., pag. 1155; V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone
fisiche, op. cit., pag. 8; Il Fisco n. 17 del 24 aprile 2000, pagg. 5771ss.; Prat. Prof. n. 2 del 17 ge nnaio
101
tratel (235).
Nel primo caso, l’utente potrà procedere alla compilazione fuori linea
della dichiarazione in formato elettronico utilizzando il software messo
a disposizione dall’Amministrazione finanziaria
(236)
oppure un qualunque
software disponibile sul mercato. Al termine della compilazione, avviene
automaticamente il calcolo delle imposte dovute o delle eventuali somme a
credito e, su richiesta dell’utente, la stampa della dichiarazione compilata(237). In seguito, l’utente, utilizzando apposite pagine del sito Internet del
Ministero delle finanze, può:
-
controllare i dati;
-
predisporre la dichiarazione in formato elettronico;
-
predisporre il pagamento in formato trasmissibile.
Effettuate tali operazioni, il contribuente provvederà ad autenticare la
2000, pagg. 54 ss. e n. 19 del 15 maggio 2000, pagg. 506 e 507 nonché il sito Internet del Ministero delle
finanze.
(235)
Con riferimento a tale procedura si veda: E. CINTOLESI e F. MARRA, Il Fisco telematico,
op. cit., pagg. 73 ss.; V. ARTINA, La presentazione delle dichiarazioni 2000, op. cit., pagg. 8 ss.; R.
AIOLFI e V. ARTINA, L’invio telematico delle dichiarazioni, op. cit., pagg. 6 ss.; Prat. Prof. n. 2 del 17
gennaio 2000, pag. 58; n. 6 del 14 febbraio 2000, pag. 200; n. 41 del 30 ottobre 2000, pag. 1197 e n. 2 del
15 gennaio 2001, pagg. 47 e 48; il sito Internet del Ministero delle finanze.
(236)
Utilizzando il programma dell’Amministrazione finanziaria (disponibile sia in versione
Windows, sia in versione Macintosh) è possibile scegliere tra due modalità di compilazione: quella normale
(che mostra gli stessi quadri del modello cartaceo e aspetta che il contribuente provveda a riempirli) e quella
assistita (che porta il contribuente a compilare la dichiarazione semplicemente chiedendogli di rispondere a
una serie concatenata di domande). Tale software, che guida il contribuente in tale fase evitandogli di commettere errori, consente di predisporre l’apposito file, contenente i dati dichiarati, da inviare e di cifrarlo con
il Pincode del contribuente.
(237)
Si ricorda che il dichiarante è comunque tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione
trasmessa, mediante servizio telematico, debitamente sottoscritta.
102
dichiarazione mediante il Pin
(238)
. Successivamente, l’utente, attraverso un
normale collegamento in rete, invierà il file all’Amministrazione finanziaria,
la quale, dopo averlo ricevuto ed averne controllato la correttezza, provvederà a rilasciare al contribuente, sempre in via telematica, un’apposita ri(239)
cevuta
. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
in via telematica entro il giorno lavorativo successivo a
del file all’Amministrazione finanziaria
quello dell’invio
e, si ricorda, per un periodo non
inferiore a trenta giorni lavorativi (240).
E’, naturalmente, impossibile trasmettere la dichiarazione per conto di
altri, in quanto si legittimerebbe la trasmissione telematica (indiscriminata)
anche a soggetti che non hanno i titoli professionali per essere intermediari
abilitati.
Attraverso il servizio telematico, il contribuente può anche pagare i
tributi
(241)
(238)
(si ricorda che ciò è possibile solo se possiede un conto corrente
Tale operazione, eseguita utilizzando la funzione di predisposizione delle dichiarazioni, viene
effettuata dal software in modo completamente automatico e trasparente per l’utente ed esclusivamente in
pagine protette del sito, alle quali si accede mediante password. In particolare, in tale fase viene calcolato
un codice di riscontro, ottenuto secondo le seguenti modalità:
(239)
a.
viene effettuato un calcolo del “riassunto” dalla dichiarazione e/o del pagamento;
b.
si crittografa la stringa così ottenuta mediante il Pin.
Per ottenere le ricevute, è necessario collegarsi al sito e comunicare i protocolli assegnati alle
dichiarazioni ed agli eventuali pagamenti. Tali ricevute, contenute in un file munito del codice di riscontro
generato dall’Amministrazione stessa, riportano i dati identificativi delle dichiarazioni e dei pagamenti.
(240)
Scaduto tale termine, le ricevute possono essere richieste presso l’Ufficio finanziario compe-
tente.
(241)
In merito si veda: D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni e versamenti via internet, op.
cit., pag. 1155; V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche, op. cit., pag. 9; Prat.
Prof. n. 19 del 15 maggio 2000, pag. 506 e n. 27 del 10 luglio 2000, pag. 724 e Banca Dati Corr. Trib. n.
6/2000, pag. 687.
103
presso una delle banche convenzionate). La modalità di pagamento non è in
alcun modo legata alle modalità utilizzate per l’invio delle dichiarazioni. Il
pagamento delle somme dovute è totalmente sicuro in quanto la relativa
comunicazione viaggia sotto “cifratura”
(242)
; esso, inoltre, non viene effet-
tuato utilizzando carte di credito ma tramite un ordine di addebito sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca, utilizzando, praticamente, una
specie di “bonifico virtuale”. Altra importante precisazione riguarda i tempi
di pagamento; a tal proposito, anticipare i termini in cui si assolve tale obbligo non comporta alcun danno in termini di valuta. Grazie, infatti, ad un
particolare accordo stipulato con le banche dalla Direzione per la riscossione del nostro Ministero, la valuta
applicata a tali tipi di operazioni non è
quella della data in cui sono stati materialmente effettuati i versamenti ma
è sempre quella dell’ultima scadenza utile.
La procedura di trasmissione è invece ben più complessa nel caso in
cui il soggetto trasmittente sia un intermediario o altro soggetto obbligato
alla procedura Entratel. A tal proposito, dall’anno 2001, è stata introdotta
un’importante novità: nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni
da parte di un ni termediario abilitato, quest’ultimo non deve più attribuire il
numero di protocollo
(242)
(243)
(243)
.
In tali casi, le fasi per la corretta presentazione
Pure per effettuare il pagamento è necessario scaricare l’apposito software.
Fino all’anno scorso, infatti, prima di procedere alla trasmissione della dichiarazione in forma-
to elettronico, era necessario che l’intermediario apponesse sul frontespizio della dichiarazione un numero
di protocollo, con il quale si rendeva unica ogni dichiarazione che l’incaricato doveva inviare. Tale numero
era composto da 11 caratteri alfanumerici e doveva essere emesso in ordine cronologico e progressivo annuale senza lasciare spazi vuoti. L’attribuzione di tale protocollo poteva avvenire nei due seguenti momenti:
104
della dichiarazione telematica possono essere così riassunte:
• Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico.
Questa operazione consiste nella creazione dei files contenenti i
documenti da inviare all’Amministrazione finanziaria. Per tale attività, non
è necessario connettersi al servizio Entratel né collegarsi al sito del
Ministero delle finanze. Le procedure da seguire in questa fase variano a
seconda dei programmi utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni;
in ogni caso, le dichiarazioni devono però essere predisposte in formato
conforme
alle
specifiche
tecniche
approvate
dall’Amministrazione
finanziaria per ciascun tipo di dichiarazione (244).
L’utente deve poi procedere al salvataggio dei dati contenuti in tali
dichiarazioni su un supporto specifico (disco floppy, hard disk, ecc.) (245).
• Controllo di conformità dei files.
a)
contestualmente alla consegna della dichiarazione da parte del contribuente, in caso la
dichiarazione era stata predisp osta da quest’ultimo;
b)
precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente, nell’ipotesi in cui
l’intermediario si impegnava a trasmettere la dichiarazione da lui predisp osta.
(244)
A tal proposito, si ricorda che ogni anno il Ministero delle finanze provvede a emanare con
appositi decreti le modalità tecniche da osservare per l’invio dei vari tipi di dichiarazione. Per ogni modello
di dichiarazione, le specifiche tecniche disciplinano:
-
l’elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
-
le caratteristiche di ogni singolo dato dichiarato (numerico, alfanumerico, percentuale;
valori previsti, ecc.);
-
i dati indicati come rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute,
sottoposti a controlli di congruenza ed, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.
(245)
E’ opportuno rilevare che gli utenti, per ogni singola trasmissione, non possono superare la
dimensione massima di 1,38 MB (equivalente alla capacità di memoria di un floppy da 3,5 pollici). Nel
caso in cui le dichiarazioni da spedire siano numerose e superino tale dimensione occorrerà quindi procedere al frazionamento delle stesse.
105
Dopo aver predisposto la dichiarazione, si procede al suo controllo
prima
dell’invio
telematico
(246)
.
Tale
controllo,
effettuato
mediante
l’utilizzo di un apposito software fornito dall’Amministrazione finanziaria,
serve a verificare la conformità del file alle specifiche tecniche preventivamente approvate
(247)
. A tale proposito, l’utilizzo del software, pur non ob-
bligatorio in questa fase, è sempre consigliato, in quanto, permettendo di poter verificare preventivamente eventuali errori rilevanti
(248)
, la cui presenza
impedirebbe l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Amministrazione finanziaria (durante la fase di controllo successiva all’invio telematico), evita di ripetere l’invio dello stesso file.
Al termine delle procedure di controllo viene visualizzata una maschera (che può essere stampata) contenente l’elenco delle dichiarazioni, distinguendo tra quelle scartate, quelle con errori rilevanti, con segnalazioni di
anomalie e senza segnalazioni (249).
(246)
(247)
Tale procedura va effettuata in Entratel, senza però collegarsi al sito Web.
In particolare, tale software provvede a:
-
verificare la congruenza tra l’elenco dei campi dichiarati e quello previsto per il modello di dichiarazione;
-
verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori per esso previsti (ad es.: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere massimo 100, un codice fiscale deve corrispondere con il nominativo
e gli altri dati anagrafici, ecc.);
(248)
eseguire i controlli di congruenza ad i calcoli automatici.
Al fine di facilitare la correzione di eventuali errori evidenziati dai programmi di controllo,
l’Ammi-nistrazione finanziaria mette (gratuitamente) a disposizione degli utenti anche un’applicazione che
permette di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico (il contenuto, di tale dichiarazione, potrebbe essere diverso dalla stampa della dichiarazione cartacea).
(249)
Le segnalazioni in merito alle dichiarazioni, sono contraddistinte da simboli diversi in base
alla gravità dell’errore. In particolare:
106
• Autentica del file.
Dopo aver elaborato e controllato la dichiarazione, prima di procedere
all’invio telematico, l’utente dovrà predisporre il file in formato trasmissibile
(250)
. Tale operazione può essere vista come la versione moderna della fa-
se in cui, nel modello cartaceo, si provvedeva ad inserire la dichiarazione
nell’apposita busta da utilizzare ai fini della successiva spedizione (251).
In questa fase, l’utente è obbligato ad utilizzare l’apposito software,
con il quale:
-
si sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una
funzione che calcola un riassunto del file stesso;
-
si contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi
matematici
che utilizzano la chiave privata, ottenendo, in tal modo, il codice di
autenticazione che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.
Quest’ultima operazione è di fondamentale importanza ai fini della
tutela della privacy. Con essa, infatti, oltre a consentire all’Amministrazione
-
segnalazioni che indicano la presenza di errori sul file (che, ricordiamo, in genere
contiene più di una dichiarazione) sono evidenziate con il simbolo “****”;
-
segnalazioni che indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato sono evidenziate con il simbolo “***”;
-
segnalazioni che indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di
importi che non rispettano le regole di calcolo automatico sono evidenziate con il simbolo “***C”.
(250)
(251)
Anche per tale procedura è necessario entrare in Entratel.
A differenza del modello cartaceo, tale operazione di “imbustamento”, può riguardare più
dichiarazioni contemporaneamente.
107
delle finanze di individuare con certezza il soggetto che ha effettuato
l’invio, si assicura la riservatezza dei dati contenuti nel file, facendo in modo che possano essere letti esclusivamente dal soggetto ricevente.
• Invio telematico delle dichiarazioni.
Dopo l’autentica, è possibile inviare i files (contenenti le dichiarazioni) connettendosi al servizio Entratel e collegandosi al sito Web del Ministero delle finanze. Le applicazioni del servizio telematico permettono, a ciascun utente, di effettuare degli invii di prova, utilizzando le stesse modalità
di quelle previste per gli invii definitivi
(252)
. La trasmissione si completa
con un messaggio di conferma, inviato a cura dell’Amministrazione, contenente la dimensione in byte del file inviato (253).
La rete che viene utilizzata è pubblica con delle porte di accesso per
gli utenti (per tali motivi, essa viene definita: “Rete Privata Virtuale”)
(254)
,i
quali vi possono entrare tramite un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall’Ufficio al momento del rilascio
dell'abilitazione. Tale rete è dotata di meccanismi che bloccano l’accesso agli utenti non autorizzati.
(252)
Nella successiva fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenu-
te in tali invii e comunicherà all'utente l'esito delle operazioni effettuate.
(253)
Fino a quando vigeva l’obbligo di protocollare al dichiarazione, tale messaggio di conferma
conteneva anche il numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione finanziaria (determinato in base
alla data e all’ora dell’invio).
(254)
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate consideran-
do:
-
la distribuzione regionale degli utenti;
-
la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.
108
I documenti inviati dagli utenti del servizio si considerano presentati
nel momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, del file che li contiene (a condizione che venga riconosciuto il
codice di autenticazione del file) (255).
Nel caso in cui alcuni dei files inviati o singole dichiarazioni, dovessero essere scartati, l’utente è obbligato ad effettuare la necessaria correzione e ad effettuare una nuova trasmissione telematica entro il termine di scadenza ordinario (256) .
• Elaborazione delle dichiarazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria
Una volta ricevuti i files, l’Amministrazione finanziaria provvede a:
a) memorizzarli su un supporto ottico (257);
b) controllare il codice di autenticazione (questa operazione è composta da due verifiche: una di carattere soggettivo, rivolta all’autenti-
(255)
Va precisato che, tra le prossime novità anticipate dal Ministero delle finanze per il 2001, vi è
anche l’unificazione del termine di presentazione con quello della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. In base a tale assunto, le dichiarazioni inviate telematicamente si considerano presentate nel giorno in cui viene effettuata la trasmissione. La prova dell’avvenuta presentazione sarà sempre data dalla ricevuta rilasciata, in via telematica, dall’Amministrazione finanziaria. In merito si veda: R. AIOLFI e V. ARTINA, Cambiano le modalità per l’invio telematico, op. cit., pag. 5.
(256)
Si vedrà meglio in seguito che le sanzioni per omessa presentazione non sono applicabili se le
dichiarazioni scartate verranno ritrasmesse entro cinque giorni dalla ricezione delle ricevute relative allo
scarto.
(257)
Tale operazione viene compiuta per avere a disposizione, in qualunque momento, l’originale
del file trasmesso dall’utente.
109
cazione del mittente
(258)
e una di carattere oggettivo, concernente
l’integrità dei dati (259));
c) controllare l’univocità del file (tale controllo, non entra nel merito
dei dati contenuti nel file ma verifica semplicemente che non sia
già stato trasmesso un file identico a quello in corso di elaborazione) (260);
d) controllare la conformità dei files alle specifiche tecniche (261).
(258)
Tale operazione è costituita dalla decodifica del codice di autenticazione, tramite la chiave
pubblica del mittente; se l’operazione ha esito positivo, si ha la certezza che l’originale del file sia proprio
quella dichiarata al momento della trasmissione.
(259)
In tale fase viene effettuato un ricalcolo del riassunto del file; se tale riassunto coincide con
quello ottenuto effettuando l’operazione di cui alla nota precedente, significa che il file non è stato alterato
successivamente al calcolo (da parte dell’utente) del codice di autenticazione.
(260)
Anche questo controllo viene effettuato utilizzando il codice di autenticazione: al momento
della ricezione, se il codice di autenticazione risulta già pervenuto in un invio precedente, il file viene scartato perché duplicato. Lo scarto non viene effettuato qualora: l’utente invii due volte files identici come
contenuto ma autenticati in modi diversi, oppure, invii la stessa dichiarazione in files distinti. In questi casi,
le dichiarazioni (o la dichiarazione) contenute nel file risulteranno duplicate e saranno periodicamente segnalate agli utenti, i quali, con un’applicazione distribuita gratuit amente dall’Amministrazione finanziaria,
potranno richiedere l’annullamento (tale operazione non è prevista per le dichiarazioni presentate direttamente).
(261)
In generale tali controlli seguono le stesse regole utilizzate per i controlli di conformità effet-
tuati sul computer dell’utente prima dell’invio. Naturalmente, in questa fase, vi sono anche dei controlli
aggiuntivi, esattamente:
a)
tipologia del soggetto trasmittente (ad es.: quando la banca incarica per la trasmissione un soggetto delegato, sia quest’ultima che l’incaricato devono essere conosciuti
dall’Agenzia delle Entrate), il quale presuppone l’accesso ad informazioni non disp onibili sulla postazione dell’utente;
b)
protocollo telematico della dichiarazione precedentemente trasmessa e sostituzione
(esclusivamente per quelle trasmesse da intermediari o da altri soggetti incaricati)
con quella in corso di elaborazione, rivolto a verificare l’esistenza della dichiarazione
e i codici fiscali del contribuente e del soggetto che ha autenticato il file, comporta
l’accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute e non disponibili
sulla postazione dell’utente;
c)
campi “data”, con cui si verifica la correttezza formale ed anche la congruenza con la
110
Se dai controlli effettuati non risultano irregolarità tali da provocare lo
scarto del file, le dichiarazioni in esso contenute sono trasferite sui data base
dell’Amministrazione
finanziaria.
Contemporaneamente,
delle ricevute che, raggruppate in un unico file
(262)
vengono
create
, sono inviate al contri-
buente entro pochi minuti, oppure, nel caso vi siano delle difficoltà entro un
massimo di cinque giorni (263).
• Gestione delle ricevute.
Le ricevute, di cui al punto precedente, possono essere classificate in
due categorie: quelle che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. M. 31 luglio
1998, attestano l’avvenuta ricezione del file contenente le dichiarazioni
(viene rilasciata una ricevuta per ogni file)
(264)
e quelle comprovanti, ai sen-
data del sistema di elaborazione (ad es.: se nel protocollo attribuito dall’intermediario
ad una dichiarazione trasmessa nel mese di giugno 2000, relativa al periodo d’imposta
1999, vi è la data 05/03/2001, tale dichiarazione, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto posticipata rispetto alla data di elaborazione).
(262)
Su tale file viene applicato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un codice di autenticazione
che verrà trasmesso insieme al file stesso. Le modalità di assegnazione di tale codice possono essere così
schematizzate:
(263)
a)
si sottopone il file ad una funzione che ne calcola il riassunto;
b)
si contrassegna il riassunto con la chiave privata del servizio telematico.
Si ricorda che tali ricevute restano a disposizione dell’utente per un periodo non inferiore a
trenta giorni lavorativi.
(264)
L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuto ricevimento dei file contenenti i documenti
mediante apposite ricevute riportanti, nel caso di invio di dichiarazioni, i seguenti dati:
-
la data e l’ora di ricezione del file;
-
l’identificativo del file attribuito dall’utente;
-
il protocollo attribuito al file dall’Amministrazione finanziaria all’atto di ricezione de llo stesso;
-
il numero ed il modello delle dichiarazioni contenute nel file;
-
il numero ed il progressivo all’interno del file delle eventuali dichiarazioni respinte in
111
si del quarto comma dello stesso articolo, l’avvenuta ricezione delle singole dichiarazioni (una ricevuta per ogni singola dichiarazione contenuta nel
file di trasmissione)
(265)
. Le prime hanno come scopo principale quello di
rilevare eventuali dichiarazioni respinte, le seconde, che devono essere
consegnate ai singoli contribuenti come prove dall’effettiva presentazione
delle dichiarazioni, hanno lo scopo di evidenziare i principali dati fiscali
contenuti nelle dichiarazioni. Nel caso in cui sia rilevata la non conformità
del file contenente le dichiarazioni, non saranno prodotte le ricevute relative
alle singole dichiarazioni.
Il ricevente, dopo aver trasferito sul proprio computer il file contenente le ricevute, utilizzando l’apposito software, provvederà a:
a) decifrare il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica
del servizio telematico (266);
quanto non conformi alle specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il
motivo dello scarto, in modo da poterlo eliminare ed effettuare l’ulteriore invio.
(265)
L’Amministrazione finanziaria attesta inoltre la ricezione delle singole dichiarazioni con lo
scopo di evidenziare i principali dati fiscali, mediante apposite ricevute riportanti, i seguenti dati:
-
la data di ricezione della dichiarazione;
-
i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
-
l’anno di imposta ed il modello di dichiarazione;
-
il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all’atto della ricezione;
-
i dati identificativi dell’utente responsabile della presentazione o della trasmissione del
file contenente la dichiarazione;
-
i principali elementi risultanti dalla dichiarazione (periodo d’imposta, quadri compilati, ecc.).
(266)
Se tale operazione ha esito positivo, l’origine del file sarà certa.
112
b) ricalcolare il riassunto del file (267).
Successivamente l’utente provvederà a stampare tali ricevute e, in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del D. P. R. 322/1998, entro i 15
giorni successivi a quello in cui l’Amministrazione delle finanze ha comunicato al soggetto incaricato della trasmissione l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione, rilascerà al contribuente (o al sostituto d’imposta) copia delle
stesse.
(267)
Se tale riassunto coinciderà con quello ottenuto dall’operazione di cui alla nota precedente,
significa che il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del servizio telematico, del codice di autenticazione e, quindi, sarà garantita l’integrità del dato.
113
Capitolo Terzo
CORRELAZIONI AL FISCO TELEMATICO
3.1 Dichiarazione telematica e ravvedimento operoso.
Varie possono essere le inesattezze che inficiano la dichiarazione e
diversi i tempi in cui le relative correzioni si rendono necessarie.
Con l’introduzione del servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni, come abbiamo visto nel precedente capitolo, grazie all’utilizzo
di particolari software in fase di predisposizione delle dichiarazioni, la probabilità di commettere errori si è notevolmente ridotta (dal 28% al 3%); tuttavia, eventuali correzioni delle dichiarazioni fiscali possono rendersi ancora
necessarie
(268)
. Può accadere, infatti, che la dichiarazione da presentare in
via telematica debba essere rettificata perfino prima della trasmissione. Tale
esigenza si presenta per:
a) modifiche anagrafiche;
b) errori formali commessi dal contribuente;
c) errori sostanziali.
In merito alla prima ipotesi, vi è da precisare che la correzione dei dati anagrafici non è necessaria se la variazione si verifica nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua tra(268)
In merito si veda: C. BARONI, Dichiarazione telematica e ravvedimento operoso , op. cit.,
pagg. 23 ss.; R. FANELLI, Trasmissione telematica: modalità, sanzioni, problematiche, op. cit., pagg. 249
ss.; V. ARTINA, L’invio telematico delle dichiarazioni, op. cit., pag. 10; V. ARTINA, La presentazione
delle dichiarazioni 2000, op. cit., pag. 6; Prat. Prof. n. 2 del 17 gennaio 2000, pag. 60; n. 6 del 14 febbraio
2000, pag. 203; n. 23 del 12 giugno 2000, pagg. 617 ss. e n. 2 del 15 gennaio 2001, pag. 49 nonché il sito
del Ministero delle finanze al relativo link.
114
smissione in via telematica
(269)
. In merito alle due ipotesi di errore, invece,
qualora si utilizzi una nuova dichiarazione per apporvi rimedio, essa sarà
definita:
a) rettificativa, se prodotta entro gli ordinari termini di presentazione
della dichiarazione;
b) integrativa, se prodotta oltre i termini ordinari ma entro quelli previsti dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 (ossia entro i termini del
ravvedimento operoso).
Allorché la dichiarazione originale (errata o infedele) sia stata, come
nel precedente caso, già consegnata all’intermediario ma, da quest’ultimo,
non ancora trasmessa telematicamente, tale incaricato, dovrà allora trasmettere sia la dichiarazione originale che quella correttiva.
Dopo la trasmissione telematica, la dichiarazione o il file che la contiene
(270)
, in sede di elaborazione, ad opera dell’Amministrazione finanzia-
ria, possono essere scartati
(271)
. In base all’art. 9, comma 10, del D. M. 31
luglio 1998 il file contenente le dichiarazioni può essere scartato per:
1) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
2) presenza di un altro file identico;
(269)
Supponendo, ad esempio, che il domicilio fiscale del contribuente sia cambiato in seguito alla
consegna della dichiarazione al soggetto incaricato della trasmissione telematica, ma, prima che
quest’ultimo abbia provveduto all’invio; in tale ipotesi, non si è tenuti ad inserire il nuovo domicilio nella
dichiarazione.
(270)
Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, le quali, conse-
guentemente, risultano non pervenute.
(271)
Lo scarto del file viene comunicato all’utente con un messaggio che evidenzia la presenza de-
gli errori che hanno causato la non accettazione dello stesso.
115
3) mancanza
con
di
conformità
alle
specifiche
tecniche,
approvate
decreto dal Ministero delle finanze, tale da non permetterne
l’elaborazione (272);
4) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, in caso di file inviati da soggetti delegati dalle banche o dalle
poste.
L’utente, in tali ipotesi, dopo aver rimosso le cause, può ripetere la
trasmissione del file nel rispetto degli ordinari termini di scadenza. In questo
caso, la nuova trasmissione deve essere effettuata senza fare alcun riferimento all’invio precedente.
Lo stesso articolo, al comma 12, indica anche i motivi che possono
determinare lo scarto della singola dichiarazione, ossia:
1) omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante;
2) dichiarazione incompleta, a causa di mancanza di almeno un record che contenga i dati dichiarati; della presenza di record non
previsti per il modello di dichiarazione; della presenza nel record
che contiene i dati della dichiarazione, di un codice fiscale diverso
da quello presente nel record che contiene i dati del dichiarante; di
un errore nella sequenza dei record;
3) presenza di dati identificativi di quelli dichiarati, non previsti o
non conformi alle specifiche tecniche della dichiarazione;
4) esistenza di valori dichiarati incongruenti con la numericità del
(272)
Quali ad es.: errata lunghezza di uno o più record; presenza di più record di testa o di coda;
errore nel posizionamento del record di testa o di coda; ecc.
116
campo prevista dalle specifiche tecniche;
5) mancanza di particolari dati obbligatori.
Anche nell’ipotesi in cui sia stata scartata una singola dichiarazione,
l’utente è tenuto ad apportare le necessarie correzioni e ad effettuare una
nuova trasmissione telematica della stessa (sempre nel rispetto degli ordinari
termini di scadenza)
(273)
. In particolare, con la circolare ministeriale n.
195/E del 24 dicembre 1999
(274)
, è stato precisato che per le dichiarazioni
scartate, che erano state tempestivamente trasmesse, qualora vengano corrette e ritrasmesse nel termine di cinque giorni successivi alla data di restituzione delle ricevute che indicano il motivo dello scarto, non viene applicata la sanzione prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/1997 (275).
Qualora la dichiarazione, pur essendo errata, sia stata invece accettata
(276)
, ai fini della correzione, è necessario fare una distinzione basandosi sul
(273)
A tal proposito, viene predisposto un unico file contenente esclusivamente le dichiarazioni
scartate. Non vengono applicate sanzioni qualora la situazione sia regolarizzata entro le scadenze ordinarie.
(274)
Sull’argomento si vedano le riviste Corr. Trib. n. 39 del 18 ottobre 1999, pag. 2972; Banca
Dati Corr. Trib. n.11/1999, pag. 1175 e Prat. Prof. n. 5/1999, pag. 171.
(275)
Tale articolo, aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, ha intro-
dotto in capo all’intermediario inadempiente una sanzione pecuniaria da 1 a 10 milioni di lire, per ogni singola dichiarazione non trasmessa o trasmessa tardivamente. A tal proposito, il Ministero delle finanze, con
la nota del 13 settembre 1999, n. 1/2/157550/99, ha precisato che la sanzione prevista per la tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni in via telematica ha carattere amministrativo e non tributario, di
conseguenza, non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, ma, nel caso di ripetute violazioni, soltanto il cumulo giuridico di cui all’art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Sull’argomento si veda: C.
BARONI, Dichiarazione telematica e ravvedimento operoso , op. cit., pag. 24; Corr. Trib. n. 6 del 15 febbraio 1999, pag. 434; Prat. Prof. n. 2 del 17 gennaio 2000, pag. 60 e n. 6 del 14 febbraio 2000, pag. 203
(276)
Dai dati presenti sull’attestazione di trasmissione telematica predisposta dall’Agenzia delle
Entrate, può infatti risultare che una dichiarazione, pur essendo esente da errori che ne impedirebbero la
trasmissione telematica, risulti acquisita (dal Fisco) in maniera incompleta o con dati inesatti.
117
tipo d’errore, sul momento in cui sia rieffettuato l’invio e sul soggetto che
ha effettuato la trasmissione. In particolare, laddove la trasmissione sia stata effettuata tramite un intermediario abilitato e l’errore sia stato commesso
proprio da quest’ultimo, egli dovrà predisporre una nuova dichiarazione e
trasmetterla riportando il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata (la quale verrà così sostituita). Nel caso
in cui, invece, la dichiarazione sia stata trasmessa direttamente dal contribuente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione utilizzate (servizio
Entratel o normale rete Internet), quest’ultimo, qualora
trascorsi
i
non
siano
ancora
termini di scadenza ordinari, dovrà trasmettere una dichiara-
zione rettificativi
(277)
, la quale consente la cancellazione (e la conseguente
sostituzione) della dichiarazione errata inviata precedentemente
(278)
; al con-
trario, qualora tali termini siano già trascorsi, dovrà inviare una dichiara-
(277)
Per potere inviare una dichiarazione rettificativa, è necessario:
a)
individuare il numero di protocollo della dichiarazione da sostituire;
b)
correggere gli errori utilizzando l’apposito programma software;
c)
trasmettere la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del citato numero di protocollo.
Quest’ultimo adempimento è molto importante, in quanto, l’Amministrazione finanziaria, ricevuta la
nuova dichiarazione, individua, in base a tale numero di protocollo, la dichiarazione da scartare, e, verificati
il codice fiscale dell’intermediario e del contribuente, nonché la coincidenza del modello di dichiarazione,
provvede alla sostit uzione (se tali indicazioni non dovessero coincidere, la dichiarazione sostitutiva verrà
scartata senza quindi essere acquisita dal Servizio telematico). Nel caso in cui l’errore si riferisca al codice
fiscale del contribuente, tale procedura non rende possibile effettuare la trasmissione della dichiarazione
sostitutiva, sarà così necessario effettuare un normale invio della dichiarazione corretta.
(278)
Con la circolare ministeriale n. 98/E del 17 maggio 2000, è stato precisato che la dichiarazione
rettificativa, presentata entro il termine di presentazione di quella originaria, sostituisce completamente la
precedente.
118
zione integrativa
(279)
, la quale può essere trasmessa in via telematica diret-
tamente o tramite un intermediario abilitato, fino alla data in cui, attraverso
il servizio telematico, sono rese disponibili le specifiche tecniche
modelli di dichiarazione per le successive annualità d’imposta
relative ai
(280)
. Allor-
ché, invece, il soggetto incaricato della trasmissione telematica, dopo aver
effettuato l’invio, riceva, dal soggetto che gli ha conferito l’incarico, una
nuova dichiarazione contenente dati diversi da quelli contenuti nella precedente (già trasmessa), dovrà, anche in questo caso, inviare la nuova dichiarazione (rettificativa o correttiva in base al termine in cui si procede al risanamento degli errori)
(281)
, senza però fare alcun riferimento al protocollo at-
tribuito a quella precedentemente trasmessa, in quanto trattasi di una nuova
dichiarazione (282).
Si ricorda ancora che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. M. 31 luglio 1998, in caso di errori gravi e ripetuti, l’Amministrazione finanziaria
può revocare l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
E’, inoltre, possibile che si verifichi l’esistenza di dichiarazioni multiple, a causa di un file inviato più volte per errore, oppure, qualora il codice
dell’utente sia errato o mancante. Il soggetto trasmittente, al fine di regola(279)
In questa ipotesi, non dovrà essere fatto alcun riferimento al protocollo precedentemente attri-
buito dal servizio telematico, in quanto, si tratta di una nuova dichiarazione.
(280)
(281)
Art. 12 del D. M. 31 luglio 1998 in Corr. Trib. n. 35 del 14 ottobre 1998, pag. 2613.
In tale caso, egli dovrà, barrare, sul frontespizio de l modello, la casella correttiva (se conse-
gnata entro gli ordinari termini) oppure integrativa (se consegnata fuori dai termini ordinari).
(282)
Salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il
contrario, nella dichiarazione correttiva o integrativa, dovranno essere riportati tutti i dati dichiarati e non
soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o da integrare.
119
rizzare la sua posizione, dovrà attuare un comportamento diverso per ciascuna delle due situazioni. In particolare, nel primo caso sarà sufficiente verificare di aver completato gli invii in modo corretto, nella seconda ipotesi,
invece, l’errore dovrà essere rimosso utilizzando le normali procedure. A tal
proposito, va precisato che il Servizio telematico provvede periodicamente a
segnalare le dichiarazioni che risultano duplicate
(283)
. L’utente, dopo aver
verificato se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate più volte per
errore, trasmette, esclusivamente tramite il servizio telematico, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’annullamento
(284)
. Le richieste di an-
nullamento, come le dichiarazioni, devono essere munite del codice di autenticazione. L’Amministrazione finanziaria, dopo aver provveduto alla loro
elaborazione,
invierà
all’utente
l’attestazione
dell’avvenuto
annullamen-
to(285).
3.2 Responsabilità degli intermediari abilitati.
Come risulta dai paragrafi precedenti, nello svolgimento del servizio
telematico di trasmissione delle dichiarazioni, all’intermediario abilitato,
(283)
Con appositi avvisi, disponibili nel sito WEB del Ministero delle finanze, il servizio telemat i-
co provvede periodicamente a segnalare le dichiarazioni che, in base all’analisi di alcuni dati di riepilogo
(es.: codice fiscale del contribuente, tipo di dichiarazione, ecc.), risultano duplicate.
(284)
Il software che consente di completare l’operazione descritta, è reso disponibile, gratuitamen-
te, dall’Amministrazione finanziaria.
(285)
Anch’essa è fornita di un codice di autenticazione attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
120
vengono addebitate delle specifiche responsabilità
(286)
, derivanti, oltre che
dalle norme che disciplinano tale servizio, anche da quelle generali che hanno riformato le sanzioni tributarie non penali (287).
Ai fini di una più completa visione dell’argomento, si ritiene opportuno riepilogare ed integrare tali obblighi e le conseguenti responsabilità.
Tra gli obblighi a cui tali intermediari sono tenuti, si annovera, in
primo luogo, quello di trasmettere telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni da loro predisposte, mediante l’utilizzo del sevizio Entratel
(288)
. Si ricorda che, tali intermediari, hanno anche la facoltà (e non l’ob-
bligo) di trasmettere le dichiarazioni che vengono loro consegnate, dai contribuenti, già compilate. In tale ipotesi, qualora accettino l’incarico, essi sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione contenente
l’impegno a trasmettere telematicamente i dati in essa contenuti.
Si rammenta, inoltre, la facoltà riconosciuta agli intermediari, che siano anche dei professionisti, di avvalersi, per la trasmissione telematica delle
dichiarazioni, dell’ausilio di società che gli ordini, i collegi e le associazioni
rappresentative possono costituire per facilitare lo svolgimento di tale a-
(286)
Sull’argomento si veda: E. CINTOLESI e F. MARRA, Il Fisco telematico, op. cit., pagg. 43 e
44; V. ARTINA, Le sanzioni relative alla dichiarazione dei redditi, op. cit., pagg. 1 ss.; V. ARTINA, La
presentazione delle dichiarazio ni 2000, op. cit., pagg. 6 ss.; R. AIOLFI e V. ARTINA, Cambiano le modalità per l’invio telematico, op. cit., pagg. 3 ss; Prat. Prof. n. 12 del 26 marzo 2001, pag. 368.
(287)
(288)
In merito si vedano i decreti legislat ivi del 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.
Si ricorda che tali soggetti sono esclusi dall’utilizzo, per la trasmissione telematica delle di-
chiarazioni, della normale rete Internet.
121
dempimento da parte dei loro aderenti
Altro
obbligo
in
capo
(289)
.
all’intermediario
è
rappresentato
dalla
conservazione della dichiarazione originale, firmata dal contribuente e
dall’intermediario, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione, al fine di verificare, qualora ve ne
fosse bisogno, la correttezza dei dati trasmessi con quelli dichiarati dal contribuente
(290)
. Tale obbligo si estende anche ai files contenenti le dichiara-
zioni trasmesse in via telematica.
Dall’anno 2001, invece, è venuto a cadere, in capo a tali soggetti,
l’obbligo dell’attribuzione, alle dichiarazioni consegnate dai contribuenti
per la trasmissione telematica, del numero di protocollo.
L’intermediario è inoltre responsabile per l’omessa trasmissione della
dichiarazione entro i termini previsti o della trasmissione di dati diversi da
quelli risultanti dalla copia sottoscritta dal contribuente. In questi casi, ai
sensi dell’art 7-bis del D. Lgs. 8 luglio 1997, n. 241, sono a lui imputabili le
sanzioni amministrative per omessa o infedele dichiarazione,
per
le
quali
è prevista la pena pecuniaria da 1 a 10 milioni di lire (291).
(289)
Il professionista delegante, utilizzando il proprio software, compila la dichiarazione. Successi-
vamente, sarà la società delegata che, effettuati i necessari controlli formali, provvederà alla trasmissione
telematica. L’intermediario delegante, tuttavia, tramite una specifica funzione, mantiene sempre la possibilità di monitorare lo stato di ogni dichiarazione. Le società degli ordini non possono, però, predisporre dichiarazioni ma possono soltanto trasmettere quelle predisposte dai contribuenti o dai professionisti.
(290)
A tal proposito, dall’anno 2001, è prevista la possibilità per i soggetti incaricati della trasmis-
sione telematica, di conservare solo su supporto informatico e, dunque, non più su supporto cartaceo, la copia delle dichiarazioni trasmesse telematicamente.
(291)
Tale sanzione si applica ai soggetti di cui all’art.3, comma 3, del D. P. R. n. 322 /1998; sono
di conseguenza esclusi le società e gli enti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazio-
122
Si riportano, infine, gli impegni che il soggetto abilitato ha assunto,
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al momento della richiesta
dell’abilitazione, ossia:
a) garantire il corretto funzionamento della trasmissione telematica,
anche per conto delle eventuali sedi secondarie abilitate;
b) mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione
fornitagli dall’Ufficio finanziario;
c) accettare le condizioni del servizio telematico;
d) rispettare le norme sulla sicurezza e sulla privacy.
3.3 Fisco telematico e privacy dei contribuenti.
La dichiarazione contiene, oltre agli elementi determinanti la fattispecie imponibile, anche una varietà di dati che verranno trattati dall’Amministrazione finanziaria e da una serie di intermediari, individuati dalla legge
(Caf, sostituti d’imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria,
professionisti, ecc.)
(292)
, per finalità di liquidazione, accertamento e riscos-
sione delle imposte. A tal fine, alcuni di essi possono essere pubblicati ai
sensi dell’art. 69 del D. P. R. 29 settembre 1963, n. 600. La maggior parte di
ni. Si ricorda che, inoltre, tale sanzione, in quanto sanzione amministrat iva e non tributaria, non è ravvedibile.
(292)
Ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. b, della 31 dicembre legge 1996, n. 675, per trattamento si
intende qualunque operazione o insieme di operazioni, svolti con o senza l’aiuto di mezzi elettronici o comunque automatizzati, riguardanti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
123
tali dati
(293)
deve essere obbligatoriamente indicata per non incorrere in san-
zioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale
(294)
;
altri, invece, (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano
detrazioni d’imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi
di determinati benefici.
La disciplina in merito alle loro modalità di trattamento è stata
regolamentata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (c. d.: legge sulla
privacy)(295), dalla quale sono definiti di natura privata e distinti in dati
(293)
Es.: dati anagrafici, dati necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta e la
firma.
(294)
Ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 della legge sulla privacy è perseguibile penalmente chiun-
que:
-
pur essendovi tenuto, non provveda ad effettuare le dovute notificazioni al garante
prima di procedere al trattamento dei dati personali, ovvero, indichi in esse notizie incomplete o non corrispondenti al vero;
-
al fine di trarre profitto per se o per gli altri, ovvero, al fine di recare un danno ad altri,
proceda al trattamento, alla comunicazione o alla diffusione di dati personali, in violazioni delle norme stabilite dalla stessa legge;
-
pur essendovi tenuto, ometta di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza
dei dati personali;
(295)
pur essendovi tenuto, non osservi il provvedimento adottato dal garante.
La quale, all’art. 1, comma 1, indica come finalità di tale legge quella di garantire che il trat -
tamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Tale legge costituisce l’adempimento, da
parte dell’Italia, di alcuni obblighi internazionali. Con essa, infatti, è stata data attuazione alla Direttiva comunitaria del 24 ottobre 1995, n. 95/46/CEE e sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dall’accordo di
Schengen e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. In
dettaglio, con la legge sulla privacy, si è provveduto a:
•
definire cosa sono i dati personali e i dati sensibili ;
•
individuare le modalità di trattamento di tali dati;
•
introdurre, per gestire la fase operativa, le tre figure chiave di Titolare, Responsabile
ed Incaricato;
•
prevedere degli adempimenti dettagliati, omessi i quali scattano sia sanzioni ammin i-
124
personali (296) ed in dati sensibili (297).
Il loro trattamento avverrà con modalità prevalentemente informatizzate (298).
In base all’art. 9 della citata legge, i dai personali devono essere:
a. trattati lecitamente e correttamente;
b. raccolti e registrati per scopi determinati, legittimi ed espliciti;
c. utilizzati in operazioni di trattamento compatibili con gli scopi di
cui al precedente punto “b.”;
d. esatti e, qualora sia necessario, aggiornati;
e. pertinenti, completi e non eccedenti le finalità di raccolta o di trattamento;
strative che penali;
•
garantire il diritto alla riservatezza, all'informazione ed alla conoscenza;
•
istituire, a tutela dei diritti di cui al punto precedente, il garante per la protezione dei
dati personali;
•
(296)
imporre l'adozione di misure di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per dato personale
si intende qualunque informazione, relativa a persona fisica, a persona giuridica, oppure, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
(297)
L’art. 22, comma 1, della citata legge sulla privacy, indica come sensibili quei dati personali in
grado di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni polit iche, l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tipico
esempio è costituito dalla scelta (facoltativa) per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef.
(298)
I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche piena-
mente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:
•
verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso del Ministero delle finanze, Age nzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai
sostituti di imposta);
•
verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche,
istituti previdenziali, assicurativi, Camere di commercio, PRA).
125
f.
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi preposti.
I dati possono, inoltre, essere forniti ad altri soggetti pubblici (es.:
Comuni, I. N. P. S., ecc.) ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali.
E’ previsto che, in tutti i casi in cui il trattamento di dati personali sia
effettuato da parte di soggetti privati o enti pubblici economici, vi sia la necessità di ottenere l’espresso consenso dell’interessato
(299)
. Il Ministero del-
le finanze, invece, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire tale consenso
(300)
(299)
(300)
. Il citato consenso non deve essere acquisito
neppure dagli in-
Art. 11 della predetta legge sulla privacy.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)
si riferisce a dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è part e
l’interessato;
c)
è necessario per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta del
soggetto a cui i dati si riferiscono;
d)
è necessario per l'adempimento di un obbligo legale;
e)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
f)
è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati
anonimi;
g)
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative fin alità, nel pieno rispetto del codice deontologico della categoria;
h)
concerne dati relativi allo svolgimento della normale attività economica tra aziende,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
i)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell'interessato oppure di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire, d’intendere o di volere;
j)
è indispensabile ai fini dello svolgimento di investigazioni con fini di difesa processuale penale o, in ogni caso, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
126
termediari autorizzati, per il trattamento di dati privati diversi da quelli sensibili (301) in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Ai fini del loro utilizzo, la legge sulla privacy, all’art. 1, comma 1,
lett. d), ni dividua come titolare del trattamento la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali anche per ciò che concerne la sicurezza(302).
(301)
Per i dati sensibili, invece, gli intermediari devono acquisire il consenso degli interessati ai fini
del loro trattamento o della comunicazione al Ministero delle finanze – Agenzia delle Entrate – o ad altri
intermediari.
(302)
In base a tale norma, dunque, qualora il trattamento sia effettuato nell’ambito di una persona
giuridica, di una pubblica amministrazione o di un altro organismo, il titolare è l’entità nel suo complesso
(ad es.: la società, il ministero, l’ente pubblico, l’associazione, ecc.), anziché le singole persone fisiche che
operano all’interno di tali strutture e che concorrono, in concreto, ad esprimerne la volontà o che sono legittimati a manifestarla all’esterno (ad esempio, l’amministratore delegato, il Ministro, il direttore generale, il
presidente, il legale rappresentante, ecc.). A tal proposito va precisato che l’autorità garante per la privacy,
in risposta alla circolare del Ministero delle finanze 13 novembre 1997, n. 291/S (recante direttive in mat eria di protezione dei dati personali), ha segnalato che alcune istruzioni in essa contenute sono basate su interpretazioni non corrispondenti alla legge n. 675/1996; in particolare per ciò che riguarda l’identificazione
della figura del titolare del trattamento. Tale autorità ha precisato che il riferimento alla “persona fisica”,
che compare nella definizione del “titolare” all’art. 1, comma 2, lett. d), della L. n. 675/1996, non riguarda
coloro che amministrano o rappresentano la persona giuridica, la pubblica amministrazione o l’ente, ma
concerne gli individui che effettuano un trattamento di dati a titolo personale (ad es.: il libero professionista,
il piccolo imprenditore, ecc.), e che assumono individualmente la piena responsabilità di un’attività che va
distinta nettamente, anche sul piano giuridico, da quella che singole persone fisiche possono coordinare
nell’ambito e nell’interesse di una persona giuridica, di un’impresa o di un ente nel quale ricoprono incarichi di rilievo. Tale norma, infatti, qualora venisse interpretata in modo diverso (ossia ritenendo che la persona giuridica, la pubblica amministrazione o l’ente possano individuare al proprio interno una o più persone fisiche titolari del trattamento), renderebbe illogica la sequenza dei soggetti indicati nella norma medesima; nella quale, di seguito alla "persona fisica" (titolare del trattamento) è menzionata la persona giuridica, la persona fisica, l’ente, l’associazione o l’organismo titolare, appunto, del trattamento. Il Garante, tuttavia, ha precisato che nonostante gli enti, le persone giuridiche e le pubbliche amministrazioni articolate in
direzioni generali o in sedi centrali, decentrate o periferiche (ad esempio, servizi, dipartimenti, aree anche
geografiche, ecc.), siano titolari nel loro complesso dei trattamenti, qualora la singola direzione generale o
127
In materia fiscale
(303)
, inoltre, l’art. 11 del D. M. 31 luglio 1998 indi-
ca che gli utenti del servizio telematico sono i titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Considerando quanto appena esposto, si ritengono quindi titolari del
trattamento sia l’Amministrazione
finanziaria (in
particolare, il Ministero
delle finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili della stessa Amministrazione) che
gli intermediari
(304)
, quando i dati contenuti nella dichiarazione entrano nel-
le loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo
(305)
. A tal proposito,
area eserciti, tramite i propri organi, un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità dei trattamenti effettuati nel proprio ambito, non condizionato da scelte effettuate a livello centrale
o di vertice, la medesima direzione o area potrebbe essere considerata come titolare dei trattamenti (ovvero,
a seconda dei casi, come contitolare, assieme al Ministero). Lo stesso Garante, però, ha specificato che rimane la facoltà delle strutture complesse (quali i Ministeri) di designare alcuni soggetti (persone fisiche o
giuridiche, enti od organismi) come responsabili del trattamento, delineandone analiticamente e per iscritto i
compiti attribuiti, e individuando al loro interno, se del caso, ulteriori livelli di responsabilità in base
all’organizzazione delle divisioni e degli Uffici o alle tipologie di trattamenti, di archivi e di dati. In merito
si veda: Bollettino a cura del Garante per la protezione dei dati personali, n. 2/1998, pag. 46 ss. ed il sito
Internet del Ministero delle finanze.
(303)
Ai fini di un approfondimento sull’applicazione delle norme sulla privacy in materia fiscale e
sulle misure adottate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati fiscali alla luce dell’introduzione
del Fisco telematico, si veda: L. FERLAZZO NATOLI, Verso un Fisco europeo, op. cit., pagg. 59 e 60; Il
Fisco telematico, op. cit., pagg. 44, 101, 102, 108, 109 e 129; G. D’ALFONSO, Legge sulla privacy e sicurezza dei dati fiscali, in Il Fisco n. 1 del 9 gennaio 2001, pagg. 33 ss.; D. DAVID, Trasmissione delle dichiarazioni e versamenti via Internet, op. cit., pag. 1154; R. AIOLFI e V. ARTINA, L’invio telematico
delle dichiarazioni, op. cit., pagg. 4 ss.; Il Fisco n. 15 del 10 aprile 2000, pag. 4845; n. 17 del 24 aprile
2000, pag. 5769 ss.; n. 18 del 1° maggio 2000, pag. 6214; Banca Dati Corr. Trib. n. 6 del 14 febbraio 2000,
pag.. 686 ss. e Prat. Prof. n. 19 del 15 maggio 2000, pag. 506.
(304)
Tali soggetti, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informa-
re gli interessati, rendendo noti i dati dei responsabili stessi.
(305)
Si precisa che tali titolari del trattamento, possono anche nominare dei responsabili.
128
un’integrazione della disciplina si è avuta con la circolare ministeriale 27 ottobre 1998, n. 244/S
(306)
, con la quale il Ministero delle finanze ha, ulte-
riormente, precisato che, nel caso di strutture complesse (quali appunto i
Ministeri) il titolare del trattamento non è una singola persona fisica ma
l’entità nel suo complesso. La circolare riconosce, inoltre, a tali soggetti la
possibilità di nominare i responsabili del trattamento dei dati personali
(307)
,i
quali, a loro volta, dovranno nominare gli incaricati (308).
Con riferimento alla tutela dei dati sensibili in materia fiscale, ancora,
un’integrazione della disciplina si è avuta con il D. Lgs. 11 maggio 1999, n.
135
(309)
, il quale, all’art. 10, considera di rilevante interesse pubblico le atti-
vità dei soggetti pubblici rivolte all’applicazione di norme tributarie.
Il quadro normativo delineato è rivolto, nel suo complesso, a ridurre
al minimo i rischi di sottrazione, distruzione o perdita dei dati personali
tramite l’adozione di misure di sicurezza al passo coi tempi. Gli adempimenti posti dalla legge per evitare che tali rischi si verifichino, possono essere scissi in due categorie:
(306)
(307)
In Il Fisco n. 41/1998, pag. 13333.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), della menzionata legge sulla privacy, per responsabile si
intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
(308)
Tali soggetti sono le persone fisiche addette al trattamento. Essi, ai sensi dell’art. 8, comma 5,
della L. n. 675/1996 devono elaborare i dati personali a cui hanno accesso attenendosi alle istruzioni del
titolare o del responsabile.
(309)
In G. U. 17 maggio 1999, serie generale, parte prima, n. 113.
129
a. il risarcimento, a carico dei soggetti responsabili
(310)
, di eventuali
danni provocati per effetto del trattamento dei dati personali;
b. individuazione di misure minime di sicurezza, la cui inosservanza
comporta l’irrogazione di sanzioni penali.
A proposito di tale ultimo adempimento, in seguito alla rivoluzione
avvenuta con l’introduzione del Fisco telematico, è stato emanato il decreto
22 luglio 1999, n. 318
(311)
, con il quale sono stati individuati i requisiti mi-
nimi da adottare per la sicurezza dei dati trattati con le moderne procedure.
Nello specifico, le misure di sicurezza da adottare per difendere l’integrità e
la riservatezza dei dati possono essere distinte in:
a. misure di sicurezza fisica, da applicare agli ambienti che ospitano i
sistemi computerizzati;
b. misure di sicurezza logica, le quali, essendo specifiche del campo
informatico, si realizzano con apposite apparecchiature hardware
ed hanno come obiettivo il controllo della rete (312);
c. misure di sicurezza
procedurale, con
le
quali sono regolati i
comportamenti delle persone all’interno della sede in cui vengono
(310)
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), della citata legge sulla privacy è responsabile del tratta-
mento di dati personali la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare a tale operazione.
(311)
(312)
In G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216.
In particolare, con tali misure di sicurezza, il sistema è in grado di bloccare l’accesso ai non
autorizzati (sia con riferimento a persone che a programmi), di identificare i dati anomali in arrivo dalla rete
(es.: virus) e di registrare le operazioni compiute dagli utenti autorizzati.
130
trattati i dati sensibili (313).
Nel pieno rispetto di tali norme è stato improntato il Fisco telematico.
Nel realizzare tale servizio, infatti, molta attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei dati che viaggiano attraverso la rete
(314)
, in quanto non vi è
privacy se non vi è sicurezza. Niente è trasmesso telematicamente senza essere adeguatamente protetto. In particolare, grazie all’utilizzo di particolari
protocolli (“SSL” per le dichiarazioni trasmesse tramite la rete Internet
(315)
e “TCP/IP” per quelle trasmesse utilizzando il servizio Entratel), i dati trasmessi in via telematica sono protetti e viaggiano attraverso la rete in modo
tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione
telematica e dall’Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.
L’adozione di particolari tecniche di “autenticazione” dei dati
permette di
, infine,
individuare con certezza da chi provengono e di riconoscere
qualsiasi modifica successiva alla loro trasmissione.
(313)
(316)
Si crea così una cor-
Il fine di tali norme è:
-
garantire la sicurezza del personale;
-
ottimizzare la sicurezza delle sedi al cui interno sono trattati i dati fiscali;
-
prevenire eventuali atti vandalici provenienti sia da parte di soggetti interni alla strut tura che esterni;
(314)
disciplinare i comportamenti da osservare in caso di emergenze.
All’interno della gestione informatica di dati, con il termine sicurezza si intende la capacità di
salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, riuscendo così a contrastare adeguat amente ogni minaccia (sia accidentale che intenzionale).
(315)
Il protocollo Secure Socket Layer (SSL), grazie a dei certificati contenenti le chiavi pubbli-
che dei server (tale protocollo presuppone l’esistenza di un certificato per ogni server utilizzato), permette
di aprire una connessione cifrata con il server di accoglienza, utilizzando una crittografia mista che usa
chiavi simmetriche ed asimmetriche.
(316)
Per un approfondimento delle quali si rimanda al precedente paragrafo 2. 3: “Trasmissione
telematica delle dichiarazioni”.
131
rispondenza biunivoca tra il soggetto trasmittente ed il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, permettendo, quindi, d’identificare in modo
certo il soggetto che ha effettuato la trasmissione telematica della dichiarazione e di contestare le eventuali irregolarità commesse dall’effettivo responsabile (317).
L’utilizzo della posta elettronica, anche se non escluso, è limitato alla
trasmissione di quelle informazioni non vincolate da obblighi di riservatezza.
La rete ed il sistema, inoltre, sono dotati di meccanismi che bloccano
l’accesso a utenti non autorizzati.
Per evidenziare ulteriormente quanta attenzione sia stata dedicata alla
privacy nella predisposizione del servizio telematico, si ricordano, inoltre, le
particolari procedure necessarie per ottenere l’abilitazione al servizio
(318)
.
Basti pensare, infatti, alle modalità di assegnazione del codice Pin (per gli
utenti che utilizzano la normale rete Internet) inviato in parte tramite il servizio postale, oppure, (per gli utenti che utilizzano il servizio Entratel) alle
chiavi per la connessione in rete, a quelle per l’accesso ai vari servizi telematici ed al Pincode necessario per generare le chiavi asimmetriche, rispettivamente contenuti nelle tre sezioni della busta consegnata al soggetto richiedente l’abilitazione, nonché alle procedure nelle quali tali codici e chia(317)
L’invio delle dichiarazioni, dei versamenti e la restituzione delle ricevute ai contribuenti, come
abbiamo visto in precedenza, avviene in maniera criptata ed utilizzando un canale protetto di comunicazione che consente il reciproco riconoscimento tra la postazione client dell’utente ed il server di accoglienza.
(318)
Per un approfondimento su tale argomento, si rimanda al predente paragrafo 2.1: “Condizioni
per il rilascio dell’abilitazione e revoca della stessa”.
132
vi vengono utilizzati (319).
Particolare attenzione alla privacy non è mancata neppure da parte
delle norme che hanno esplicitamente disciplinato il Servizio telematico. In
dettaglio, il D. M. 31 luglio 1998, all’art. 11 indica come autonomi titolari
del trattamento dei dati personali gli utenti del servizio telematico e come
incaricati le persone designate da tali utenti o dai responsabili da essi nominati. Tali incaricati operano sotto diretta autorità degli utenti o dei responsabili e devono attenersi alle istruzioni impartite per garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati trattati. Al terzo comma del citato articolo 11, ancora,
è disposto che gli utenti del servizio telematico devono anche adoperarsi
per adottare tutte le misure organizzative, fisiche e logistiche necessarie
al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni. Lo stesso articolo, inoltre, al primo comma, stabilisce che gli
utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni ai soli fini della
tra-smissione telematica ed esclusivamente per il tempo a ciò necessario.
Identico obbligo è riportato al primo comma dell’art. 2 del D. M. 21 luglio
1998, n. 7472
(319)
(320)
ed al primo comma dell’art. 3 del D. M. 21 luglio 1998,
In merito si vedano i precedenti paragrafi 2.2 e 2.3, intitolati rispettivamente: “Adempimenti
preliminari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni” e “Trasmissione telematica delle dichiarazioni” .
(320)
Con tale decreto, pubblicato nella G. U. 24 agosto 1998, n. 196, è stata approvata la Conven-
zione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Poste Italiane S. p. a., con la quale sono state stabilite, con
validità fino al 31 dicembre 2000, le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura del compenso spettante all’Ente Poste, le modalità di erogazione e le
conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento dello st esso. In particolare, tale decreto, all’art. 2, comma 3, stabiliva che, successivamente alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, i dati
in esse contenuti potevano essere conservati soltanto dalle Poste, senza possibilità di avvalersi di soggetti
133
n. 7473
(321)
, rispettivamente con riferimento all’Ente poste ed alle banche. Il
citato articolo 11, al comma 6, inoltre, prevede che gli utenti, dopo aver effettuato la trasmissione telematica, ai fini della conservazione delle dichiarazioni, non possono avvalersi di soggetti esterni. Lo stesso comma stabilisce che anche la conservazione (come il trattamento) deve essere effettuata
per le sole finalità di prestazione del servizio ed esclusivamente per il tempo
a ciò necessario. In base a tale esposto, dunque, le norme riportate dalla legge sulla privacy, relative al trattamento dei dati personali, sono estese anche
ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L’Amministrazione
finanziaria
verifica
periodicamente
(anche
per
mezzo di controlli a campione) il rispetto di tali disposizioni.
In tutti i modelli di dichiarazione (sia su supporto cartaceo che in
formato elettronico), inoltre, è inserita l’informativa in merito alla tutela del-
esterni e con modalità che li rendevano accessibili solamente per finalità di pagamento. Lo stesso articolo,
al medesimo comma, stabiliva inoltre che, entro due mesi dall’effettuazione del pagamento di conguaglio,
si doveva procedere alla cancellazione dei dati, con eccezione per quelli necessari ad un eventuale rilascio
di un duplicato della ricevuta. Al sesto comma di tale articolo, era previsto un ulteriore divieto a carico delle
Poste in tema di trattamento dei dati personali. In dettaglio, tale comma vietava alle Poste di comunicare e
diffondere i dati personali fuori dai casi previsti dalla convenzione. L’articolo in questione, infine, prevedeva anche l’obbligo per le Poste di adottare tutte le misure organizzative, fisiche e logiche necessarie al
fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, stabilendo altresì che le dichiarazioni dovevano essere custodite separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività, in modo tale da non
poter essere accessibili a terzi o a dipendenti non autorizzati.
(321)
Con tale decreto, pubblicato nella G. U. 24 agosto 1998, n. 196, è stata approvata la Conven-
zione stip ulata tra il Ministero delle finanze e l’Associazione Bancaria Italiana, con la quale, sempre con
validità fino al 31 dicembre 2000, sono state stabilite le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e
trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura del compenso spettante alle banche aderenti a tale
servizio, le modalità di erogazione e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento dello stesso. Tale decreto, all’art. 3, ricalcava esattamente l’enunciato di cui all’art. art. 2 del D. M. 21
luglio 1998, n. 7472, indicando però come soggetti tenuti agli obblighi da esso disciplinati le banche anziché le Poste It aliane S. p. A..
134
la privacy e l’espressione del consenso che il contribuente deve rilasciare ai
fini del trattamento dei dati sensibili contenuti nella dichiarazione.
Al fine di evidenziare con maggiore chiarezza le varie esposizioni al
rischio che l’adozione delle nuove tecnologie hanno portato in materia fiscale, si ritiene utile riportare le due tabelle pubblicate nella rivista Il Fisco n. 1
del 9 gennaio 2001, pag. 37
(322)
, con le quali viene evidenziata l’evoluzione
della sottrazione dei dati informatici dovute sia ad attività di tipo accidentale
sia di tipo intenzionale.
(322)
G. D’ALFONSO, Legge sulla privacy e sicurezza dei dati fiscali, op. cit.
135
Abuso delle risorse Internet da parte degli impiegati, virus, accessi non
autorizzati ai dati, ecc.
Tipi di attacco
Sabotaggio
Penetrazione nei sistemi
Frodi Finanziarie
Accessi NON autorizzati degli impiegati
Intercettazioni telefoniche
Denial of service
0
20
40
60
80
100
1998
1999
120
Percentuale di risposte
1997
2000
________________________
Fonte: Computer Security Institute – 2000 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey.
Incidenti sulla sicurezza informatica
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 genott
2000
Incidents
________________________
Fonte: CERT Coordination Center USA.
136
3.4 Influenza del servizio telematico sui singoli modelli di dichiarazione.
In
questo
paragrafo
si
desidera
analizzare
il
modo
in
cui
l’introduzione del Fisco telematico ha influito sulle modalità di presentazione dei principali modelli di dichiarazioni. A tale proposito, è utile richiamare le regole generali viste in precedenza in merito agli obblighi di utilizzo
del servizio telematico.
Va ribadito, innanzi tutto, che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall’anno 2001 sono:
-
i soggetti che, in tale anno, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituiti d’imposta in forma autonoma o unificata;
-
i contribuenti che, nell’anno 2000, erano tenuti alla presentazione
di almeno una dichiarazione Iva periodica;
-
le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati (diversi dalle società), anch’essi residenti nel territorio dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,
senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto.
Si ricorda, ancora, che, di questi soggetti, solo quelli tenuti alla pre-
sentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti devono presentare tutte le dichiarazioni
utilizzando il servizio Entratel, mentre, coloro che presentano tale dichiarazione (dei sostituti d’imposta) per un numero inferiore di soggetti, ovvero,
137
non sono tenuti affatto a tale adempimento, possono utilizzare la normale
rete Internet.
Si rammenta, infine, che, i soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale obbligo anche avvalendosi di un intermediario
abilitato oppure, nel caso il soggetto passivo d’imposta sia una società facente parte di un gruppo societario, tramite altra società del gruppo. In merito a tale ultima modalità di presentazione delle dichiarazioni, va tuttavia
precisato che la trasmissione ad opera dell’intermediario abilitato è obbligatoria quando la dichiarazione sia stata predisposta da quest’ultimo (e non facoltativa come nel caso in cui la stessa sia redatta dallo stesso contribuente).
Allorché, invece, la dichiarazione sia redatta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, la stessa dovrà essere restituita al contribuente che provvederà alla trasmissione telematica direttamente o tramite un
intermediario abilitato (qualora sia obbligato a tale modalità di trasmissione), oppure, la presenterà ad un ufficio postale o ad uno sportello di una
banca convenzionata.
Esposte le regole generali che incidono direttamente sulla disciplina
di tutti i modelli di dichiarazione, vengono qui di seguito illustrate le varie
fattispecie:
• Modello 730.
In tema di presentazione della dichiarazione dei redditi, agevolazioni
particolari sono previste per i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i percet-
138
tori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente nonché di redditi
a questo assimilati (che non siano titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo), in quanto, tali soggetti, subiscono una ritenuta d’acconto sui
propri redditi
che copre quasi interamente il loro debito d’imposta sugli
stessi. Tali categorie di contribuenti, infatti, possono dichiarare gli altri redditi posseduti (es.: reddito da immobili) e gli oneri deducibili (es.: spese
mediche, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), utilizzando il c.d.
modello 730
(323)
. L’utilizzo di tale modello (la cui compilazione è semplice
e non richiede calcoli), permettendo di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione (o con la pensione) in tempi molto rapidi, è molto
vantaggioso per il contribuente.
Per poter utilizzare il Mod. 730 è necessario che i contribuenti abbiano, nel corso del periodo d’imposta, un rapporto di lavoro con un sostituto
(323)
Il modello 730, con riferimento all’anno 2001, è stato approvato con il D. M. 25 gennaio 2001,
pubblicato nel Suppl. Ord. n. 25 alla G. U. 12 febbraio 2001, n. 35. In merito all’attuale disciplina di tale
modello di dichiarazione si veda: R. AIOLFI e V. ARTINA, Mod. 730/2001:aspetti generali e novità ,
nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 5, contenuto in Prat. Prof. n. 9 del 5 marzo 2001, pagg. 2 ss.; V.
ARTINA e C. PISERONI, Oneri e spese nel modello 730/2001, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n.
8, contenuto in Prat. Prof. n. 12 del 26 marzo 2001, pagg. 2 ss.; F. BONICALZI, Modello 730/2001: il
quadro B “rigo per rigo”, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 10, in Prat. Prof. n. 14 del 9 aprile
2001, pagg. 2 ss.; ID, Mod. 730/2001: la compilazione del quadro A “colonna per colonna”, nell’inserto
Speciale Tutto Dichiarazioni n. 12, contenuto in Prat. Prof. n. 16 del 23 aprile 2001, pagg. 2 ss.; D. LIBURDI, Le novità del modello 730/2001, in Corr. Trib. n. 9 del 5 marzo 2001, pagg. 669 ss.; Il Fisco, n. 14
del 9 aprile 2001, pagg. 5369 ss.; Boll. Trib. n. 7 del 15 aprile 2001, pagg. 532 ss. Per valutare
l’evoluzione di tale disciplina rispetto a quella di riferimento per l’anno 2000, si veda anche: G. RENELLA,
Il nuovo modello 730, in Corr. Trib. n. 8 del 28 febbraio 2000, pagg. 570 ss.; D. LIBURDI e G. GHELFI,
Modello 730: chiariti a sostituti d’imposta e CAF i controlli e i conguagli, in Corr. Trib. n. 21 del 29 maggio 2000, pagg. 1541 ss.; V. ARTINA, Come cambia il modello 730/2000, nell’inserto Speciale tutto Dichiarazioni n. 4, contenuto in Prat. Prof. n. 7 del 21 febbraio 2000, pagg. 2 ss.; Prat. Prof. n. 15 del 17 aprile 2000, pag. 422 e 423; Boll. Trib. n. 9 del 15 maggio 2000, pag. 678 e n. 10 del 30 maggio 2000, pagg.
754 ss.
139
che possa effettuare tutte le operazioni di conguaglio entro i termini previsti.
Nello specifico, possono usufruire dell’assistenza fiscale mediante
presentazione del Mod. 730, oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati, anche i seguenti soggetti:
a) coloro che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente (es.: titolari delle indennità erogate dalla C. I. G., indennità di mobilità, ecc.);
b) soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di
prima trasformazione di prodotti agricoli, nonché di piccola pesca
(a condizione che abbiano percepito compensi entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%);
c) sacerdoti della Chiesa cattolica;
a) giudici costituzionali, parlamentari nazionali e gli altri titolari di
cariche pubbliche elettive (quali consiglieri regionali, provinciali,
comunali, ecc.);
b) soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
c) lavoratori a tempo determinato (tali lavoratori, con riferimento
all’anno 2001, qualora il periodo di lavoro sia inferiore all’anno,
possono presentare il mod. 730 al sostituto d’imposta se il rapporto
di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2001,
oppure, ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti
qualora il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al
mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare
il conguaglio);
140
d) titolari di determinati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (senza partita Iva);
e) soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti minori o incapaci (qualora per tali contribuenti ricorrano
le condizioni sopra indicate).
Non possono, invece, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quando il rapporto di lavoro sia cessato
prima della presentazione della dichiarazione, oppure, quando si è a conoscenza di una successiva interruzione del rapporto di lavoro prima
dell’inizio delle operazioni di conguaglio (324).
Le tipologie di redditi che, attraverso il Mod. 730, possono essere
dichiarati sono: redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione, redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di terreni e fabbricati, redditi
di
capitale,
redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti
dall’esercizio di arti o professioni abituali, alcuni redditi diversi e alcuni
(324)
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod.730 (ma devono presentare il modello UNICO):
a)
i contribuenti che, nell’anno 2000, hanno conseguito redditi d’impresa, redditi
derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, oppure, determinate tipologie di
redditi diversi;
b)
i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da
soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto (es.: collaboratori familiari o altri addetti alla casa);
c)
i contribuenti non residenti in Italia nel 2000 e/o nel 2001;
d)
i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
e)
i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, della dichiarazione
IRAP o della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
f)
contribuenti che nel 2000 hanno percepito indennità di trasferta e rimborsi forfetari di
spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche,
d’importo complessivamente superiore (nel periodo d’imposta) a lire 10 milioni.
141
redditi soggetti a tassazione separata.
Con riferimento all’utilizzo del servizio telematico, va precisato che il
Mod. 730 non può essere trasmesso direttamente dal contribuente ma deve
essere presentato al proprio sostituto d’imposta (qualora tale soggetto abbia
comunicato, entro un termine prestabilito, di voler prestare assistenza fiscale(325)) oppure ad un Caf-dipendenti
(326)
. Il contribuente che presenta la di-
chiarazione al Caf deve sempre esibire la documentazione necessaria per
permettere la verifica della conformità dei dati in essa esposti
(325)
(327)
. Tale a-
Nello specifico, il legislatore consente ai soggetti aventi i requisiti necessari per poter utilizza-
re il Mod. 730 di chiedere, entro il 15 gennaio, l’assistenza fiscale al proprio datore di lavoro, il quale svolgerà la funzione del c.d. sostituto d’imposta . I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale,
devono comunque effettuare le relative operazioni di conguaglio. Chi presenta la dichiarazione al proprio
sostituto d’imposta deve consegn are il Mod. 730 già compilato.
(326)
Chi si rivolge ad un Caf può consegnare il modello debitamente compilato (in tal caso non è
dovuto alcun compenso) oppure può chiedere assistenza per la compilazione. A tal proposito, il Ministero
delle finanze, con la C.M. 3 maggio 2000, n. 89/E/II/1/968332 (in Corr. Trib. n. 21 del 29 maggio 2000,
pagg. 1541 ss., con commento di D. LIBURDI e G. GHELFI), ha fornito le indicazioni di carattere operat ivo con riferimento all’attività di assistenza fiscale, così come riformata dal decreto legislativo n. 490 del
1998.
(327)
Tra i documenti che devono essere esibiti obbligatoriamente (anche in copia) vi sono:
-
le attestazioni relative agli emolumenti percepiti in qualità di lavoratori dipendenti e
pensionati (mod. CUD 2001);
-
le certificazioni di ritenute d’acconto relative a collaborazioni coordinate e continuat ive ed a lavori autonomi svolti occasionalmente;
-
versamenti effettuati direttamente dal contribuente in acconto tramite delega modello
F24;
-
precedente dichiarazione dei redditi (Unico 2000). Tale dichiarazione va presentata
esclusivamente se nel 730/2001 debba essere riportato un credito d'imposta derivante
da precedenti periodi d'imposta;
-
autocertificazione in merito alle condizioni che consentono di usufruire delle detrazioni e delle deduzioni a fronte di oneri sostenuti nel 2000.
Si ricorda che il contribuente ha l’obbligo della conservazione di tali documenti per un periodo, di quattro
anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, durante il quale l’Amministrazione finanziaria
ha facoltà di richiederla.
142
dempimento non è invece necessario allorché la dichiarazione sia consegnata al sostituto d’imposta. Sarà così ad opera di tali sostituti o dei centri di
assistenza fiscale che, successivamente, avverrà la trasmissione telematica
alla Agenzia delle Entrate dei dati contenuti
in
tale
modello. La
presentazione, con riferimento all’anno 2001, va effettuata entro:
-
il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
-
il 31 maggio se il modello è presentato al Caf.
1.11
• Dichiarazione Modello Unico
Dall’anno 1998, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare
(328)
, obbligati
alla
presentazione
della dichiarazione dei
redditi, Iva, Irap e di quella del sostituto d’imposta, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale: c.d. modello Unico. Con tale
novità, il soggetto passivo che prima era obbligato alla presentazione di più
dichiarazioni (vecchio Mod. 740, Mod.770, dichiarazione IVA, ecc.), con
modalità e scadenze diverse, potrà presentarne una sola, avendo così la possibilità di compensare tra loro imposte e contributi.
Nello specifico, sono
obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
-
redditi;
-
Iva;
-
Irap.
(328)
Si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello
avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che esso termini il 31 dicembre.
143
Possiamo distinguere diverse tipologie di modello Unico in base alle
diverse categorie di contribuenti:
1. Modello Unico persone fisiche.
Sono tenuti alla presentazione di tale modello di dichiarazione i soggetti, persone fisiche, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi non aventi i requisiti necessari per l’utilizzo del Mod. 730.
Il modello Unico per le persone fisiche
(329)
(329)
, indipendentemente dal
Il Modello UNICO 2001 Persone fisiche si articola a sua volta in quattro Modelli, a seconda
del loro utilizzo:
1.
Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore celeste, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera “R”;
2.
Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera “V”;
3.
Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati
dalla lettera “I”;
4.
Modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta (Modello 770/2001), di colore
verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera “S”.
Il modello Unico persone fisiche, per l’anno 2001, è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 13 marzo 2001. Con riferimento alla disciplina di tale modello di dichiarazione si veda: R.
AIOLFI e V. ARTINA, Le novità del Mod. Unico 2001-Persone fisiche, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 13, contenuto in Prat. Prof. n. 17 del 30 aprile 2001, pagg. 2 ss.; F. BONOCALZI, Le scadenze e
i quesiti di Unico 2001, nello stesso inserto a pag. 7; F. BONICALZI, La dichiarazione dei redditi da parte
degli eredi, in Prat. Prof. n. 45 del 27 novembre 2000, pagg. 1335; L. G. PASCALI e G. CAMMAROTO,
La tassazione delle plusvalenze. Le modifiche che comporterà l’introduzione dell’equalizzatore, in Il Fisco
n. 15 del 16 aprile 2001, pagg. 5516 ss.; D. LIBURDI, Unico 2001-Persone fisiche: aspetti generali e novità, in Corr. Trib. n. 19 del 14 maggio 2001, pagg.1424 ss.; il sito Internet del Ministero delle finanze al link
Modelli di dichiarazioni (“cliccando” sul quale si accede ad una sezione contenente tutti i nuovi modelli di
dichiarazione con le nuove regole da seguire per la presentazione e le varie specifiche tecniche per la trasmissione). Per un ulteriore approfondimento e confronto con la disciplina relativa al modello 2000, si veda
anche: G. POLO, Definite le nuove regole per la presentazione dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, op. cit.,
pagg. 2782 e 2783; D. LIBURDI, La dichiarazione unificata delle persone fisiche, op. cit., pagg. 1372 ss.;
F. BONICALZI, Unico 2000-persone fisiche: la regolarizzazione del magazzino, nell’inserto Speciale Tut -
144
domicilio fiscale del contribuente, può essere presentato:
-
a uffici postali o banche convenzionate (330);
-
a Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire l’assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l’invio
per via telematica;
-
a intermediari autorizzati;
-
direttamente all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico Internet (o Entratel qualora si sia effettuata la dichiarazione dei sostituti d’imposta con riferimento a più di venti soggetti).
I contribuenti che si trovano all’estero possono spedire la dichiarazio-
ne tramite raccomandata o mezzo equivalente (che attesti la data di spedizione) eccetto nei casi in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione esclusivamente in via telematica.
Il termine di presentazione, con riferimento alla dichiarazione relativa
all’anno 2001, è:
-
dal 2 maggio al 31 luglio 2001, se la presentazione viene effettuata
per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
-
entro il 31 ottobre 2001, se la presentazione viene effettuata in via
telematica, direttamente dal contribuente via Entratel, via Internet
to Dichiarazioni n. 18, in Pratica Professionale n. 21 del 29 maggio 2000, pagg. 2 e ss.; P. MONARCA,
Versamenti e compensazione nel Mod. Unico 2000 per società di persone e persone fisiche, nell’inserto
Speciale Tutto Dichiarazioni n. 22, contenuto in Prat. Prof. n. 25 del 26 giugno 2000, pagg. 2 ss.; V. ARTINA, Aspetti generali del Mod. Unico 2000 Persone fisiche, op. cit., pagg. 2 ss.; Il Fisco n. 14 del 3 aprile
2000, pagg. 4592 e 4593 e Banca Dati al Corr. Trib. n. 7/2000, pag. 719 ss. e 733 ss.
(330)
E’ opportuno ricordare che tale modalità è esclusa per i soggetti obbligati all’invio telematico.
145
ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
2. Modello Unico società di persone.
Sono obbligati alla presentazione di tale modello (331):
a. società semplici;
b. società in nome collettivo e in accomandita semplice;
c. società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o
alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
d. società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività
(331)
Il modello UNICO 2001-Società di persone si articola a sua volta in quattro modelli, così di-
versificati, a seconda del loro utilizzo:
-
Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
-
Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
-
Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato
dalla lettera I;
-
Modello per la dichiarazione del sostituto d’imposta, di colore verde, i cui quadri sono
contrassegnati dalla lettera S.
In merito a tale modello di dichiarazione si veda: F. BONICALZI, Il modello Unico 2001 per le società di
persone ed equiparate, nell’ inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 14, in Prat. Prof. n. 18 del 7 maggio
2001, pagg. 2 ss.; D. LIBURDI, Unico-2001-Società di persone:aspetti generali e novità, in Corr. Trib. n.
20 del 21 maggio 2001, pagg. 1501 ss.; ed il sito Internet del Ministero delle finanze al citato link Modelli
di dichiarazioni. Per un ulteriore approfondimento e confronto con la disciplina relativa al modello 2000, si
veda anche: C. A. NEBULONI, Il modello Unico 2000 per le società di persone, op. cit., pagg. 2 ss.; D.
LIBURDI, La dichiarazione delle società di persone, in Corr. Trib. n. 18 dell’8 maggio 2000, pagg. 1309
ss.; G. POLO, Definite le nuove regole per la presentazione dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, op. cit., pag.
2782; Il Fisco n. 14 del 3 aprile 2000, pagg. 4593; Banca Dati Corr. Trib. n. 7/2000 pagg. 709 ss. e 734 ss. e
n. 8/2000, pagg. 854 ss.
146
commerciale);
e. associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
f.
aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (332);
g. gruppi europei di interesse economico.
I tempi, le modalità e gli obblighi di presentazione di tale modello,
sono gli stessi previsti per il modello Unico persone fisiche, con l’ulteriore
possibilità, riconosciuta alle società facenti parte di un gruppo in cui almeno
una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via
telematica, di trasmettere la dichiarazione anche tramite altra società dello
stesso. Si precisa che per le società di persone non residenti nel territorio
dello Stato che hanno esercitato attività in Italia mediante stabile organizzazione, qualora non siano obbligate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. Unico 2001 anche presso un ufficio postale o una banca convenzionata (è comunque prevista la possibilità di avvalersi dell’invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato) (333).
3. Modello Unico società di capitale, enti commerciali ed equiparati.
Sono obbligati alla presentazione di questo modello i seguenti sogget(332)
(333)
In caso contrario essi devono presentare il modello Unico persone fisiche.
Le istruzioni del modello unico di riferimento alle società di persone, tuttavia, non menziona-
no direttamente tali società ma fanno riferimento ai soggetti di cui all’art. 87, lett. d), del Tuir, ossia: le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Di
conseguenza, le società di persone sono ricomprese dalla portata di tale norma.
147
ti:
a. società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative (comprese quelle che hanno acquisito la qualifica
di ONLUS e cooperative sociali) e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b. enti pubblici e privati (diversi dalle società) che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e che
siano residenti nel territorio dello Stato;
c. società di ogni tipo (tranne le società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate) ed enti non commerciali, non residenti nel
territorio dello Stato, che hanno esercitato l’attività nel territorio
dello stato mediante una stabile organizzazione.
Le società di cui al punto “a.” hanno l’obbligo di presentare il relativo
modello Unico
(334)
(334)
anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno
Il modello UNICO 2001 Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati si compone di
quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
-
Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore marrone, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
-
Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
-
Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati
dalla lettera I;
-
Modello per la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di colore verde, i cui quadri sono
con-trassegnati dalla lettera S.
Sulla disciplina di tale modello di dichiarazione si veda: P. MONARCA, Unico 2001-Società di capitali:
aspetti generali e novità , in Corr. Trib. n. 21 del 28 maggio 2001, pagg.1571 ss.; F. DEZZANI, Unico
2001. La rivalutazione dei beni, in Il Fisco n. 17 del 30 aprile 2001, pagg. 6270 ss.; S. POGGI LONGOSTREVI, Il Mod. UNICO 2001 per le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG, nell’inserto Speciale
Tutto Dichiarazioni n. 15, in Prat. Prof. n. 19 del 14 maggio 2001, pagg. 1ss. e il sito Internet del Ministero
delle finanze al menzionato link Modelli di dichiarazioni. Per un ulteriore approfondimento e confronto con
148
subito una perdita.
La dichiarazione Mod. Unico 2001 società di capitale, enti commerciali ed equiparati deve essere presentata esclusivamente
in via telematica
diret-tamente o tramite un intermediario abilitato, dalle società per azioni, in
accomandita
per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché dagli enti pubblici e
privati, diversi dalle società, anch’essi residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (335).
Per quanto riguarda le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato attività in Italia mediante stabile organizzazione, qualora non siano obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. Unico 2001 anche presso un ufficio postale o una banca convenzionata (è comunque consentito l’invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato) (336).
la disciplina relativa al modello 2000 si veda anche: D. LIBURDI, La dichiarazione unificata delle società
di capitali, op. cit., pagg. 1235 ss.; A. PAPA, Le novità dell’Unico 2000 per le società di capitali e gli enti
commerciali ed equiparati, op. cit., pagg. 1417 ss.; G. MARZORATI, Società di capitali: i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 11, contenuto in Prat.
Prof. n. 14 del 10 aprile 2000, pagg. 2 ss.; S. POGGI LONGOSTREVI, Il modello Unico 2000 per le società di capitali e gli enti soggetti ad Irpeg, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 14, contenuto in Prat.
Prof. n. 17 del 1° maggio 2000, pagg. 2 ss.; Prat. Prof. n. 26 del 3 luglio 2000, pagg. 692 ss.; Banca Dati al
Corr. Trib. n. 7/2000, pagg. 712 ss. e n. 8/2000, pagg. 854 ss.
(335)
Si ricorda che per tali soggetti l’obbligo della trasmissione in via telematica si applica a tutti i
modelli di dichiarazione (redditi, Iva, Irap, sostituti d’imposta) che essi siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.
(336)
Anche per tali soggetti, come nel caso delle società di persone, le istruzioni del relativo model-
lo Unico non fanno esplicito riferimento alle società di capitali ma ai soggetti di cui all’art. 87, lett. d), del
Tuir. Di conseguenza anche tali società sono comprese nella norma di riferimento.
149
Le scadenze della dichiarazione sono diverse a seconda delle modalità
utilizzate per la presentazione.
Nel caso in cui ci si avvalga dell’operato di un intermediario abilitato
o si provveda alla trasmissione diretta (indipendentemente dall’utilizzo di
Entratel o di Internet), il termine è:
-
entro due mesi dall’approvazione del bilancio o del rendiconto, per
i soggetti tenuti a tale approvazione entro un termine stabilito dalla
legge o dall’atto costitutivo (337);
-
entro sette mesi dalla fine del periodo d’imposta, per i soggetti non
tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto.
Allorché la dichiarazione, qualora vi siano le necessarie condizioni,
sia presentata tramite un ufficio postale o una banca convenzionata, il termine di scadenza è:
-
entro un mese dall’approvazione del bilancio o del rendiconto, per
i soggetti tenuti a tale approvazione entro un termine stabilito dalla
legge o dall’atto costitutivo (338);
-
entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta, per i soggetti non
tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto.
Va precisato che, con riferimento all’anno 2001, qualora il termine
previsto per la presentazione tramite una banca o un ufficio postale, scada
(337)
Nel caso in cui il bilancio (o il rendiconto) non sia stato approvato nel termine stabilito, la di-
chiarazione deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione.
(338)
Nel caso in cui il bilancio (o il rendiconto) non sia stato approvato nel termine stabilito, la di-
chiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione.
150
tra il 1° gennaio e il 31 maggio, la dichiarazione deve essere presentata alla
banca o all’ufficio postale nel mese di maggio; laddove invece la stessa dichiarazione deve essere presentata in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, la scadenza è nel mese di giugno
2001.
Nel caso in cui la società o l’ente facciano parte di un gruppo, nel
quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione telematica della dichiarazione
può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Le società o gli enti residenti all’estero, qualora non siano obbligati
alla trasmissione telematica, possono spedire la dichiarazione utilizzando il
mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con
certezza la data di spedizione. Il soggetto residente all’estero, allorché vi
siano le condizioni, può anche trasmettere la dichiarazione tramite Internet
se è in possesso del codice Pin acquisito in Italia.
4. Modello Unico enti non commerciali ed equiparati,
Il modello Unico per gli enti non commerciali ed equiparati
(339)
(339)
deve
Il modello “UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati” si compone a sua volta di
quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
-
Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla
lettera R;
-
Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla
lettera V;
-
Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla
lettera I;
151
essere presentato dalle seguenti categorie di soggetti (allorché essi abbiano
il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare):
a.
enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti
alle disposizioni del titolo I del
D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
b. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
(340)
ad ec-
cezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali) (341);
c. società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate, non residenti nel territorio dello Stato;
d. società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
-
Modello per la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.
Con riferimento alla disciplina di tale modello di dichiarazione si veda: F. BONICALZI, UNICO 2001enti non commerciali ed equiparati, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 16, in Prat. P rof. n. 20 del
21 maggio 2001, pagg. 1 ss. ed il sito Internet del Ministero delle finanze al citato link Modelli di dichiarazioni. Per un ulteriore approfondimento e confronto con la disciplina relativa al modello 2000 si veda anche: D. LIBURDI, Il modello Unico degli enti non commerciali, in Corr. Trib. n. 20 del 22 maggio 2000,
pagg. 1461 ss. nonché la rivista Banca Dati Corr. Trib. al n. 7/2000, pagg. 714 ss ed al n. 8/2000, pagg. 854
ss.
(340)
(341)
Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:
a.
associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
b.
comitati;
c.
fondazioni;
d.
società cooperative;
e.
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Tali società, infatti, sono tenute alla presentazione del modello Unico società di capitali.
152
e. curatori di eredità giacenti (342).
1.2
Per le modalità e gli obblighi di presentazione del modello valgono le
citate regole generali (utilizzo di Internet o di Entratel, trasmissione diretta o
tramite intermediario, ecc.), mentre per le scadenze, con riferimento all’anno 2001, si applicano le stesse regole e gli stessi termini esaminati per il
modello Unico società di capitali enti commerciali ed equiparati.
• Dichiarazioni Iva.
In materia Iva, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA
(343)
; non mancano però casi di e-
sonero da tale adempimento (344).
(342)
Tali soggetti, tuttavia, devono presentare il Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati,
solo qualora il chiamato all’eredità sia soggetto all’Irpeg e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
(343)
Per un approfondimento in merito alla fattispecie imponibile di tale imposta si veda: L. FER-
LAZZO NAT OLI, Il sistema tributario italiano, Seconda edizione, Torino, GIAPPICHELLI editore, 1998,
pagg. 185 ss.
(344)
In particolare, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, i seguenti
soggetti d’imposta:
a.
i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti (tale esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie
o siano stati effettuati determinati acquisti);
b.
determinate tipologie di produttori agricoli (ad es.: quelli che, nell’anno solare precedente, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici; quelli che esercit ano la loro attività nei comuni montani con meno di mille abitanti; ecc.);
c.
gli esercenti organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella
tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall’art. 1del D.
Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (esecuzioni musicali, utilizzo di bigliardi, sale da gioco,
ecc.) esonerati dagli adempimenti IVA (ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del D. P. R.
26 ottobre 1972, n. 633) che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi
153
La presentazione delle dichiarazioni Iva, manifesta delle differenze a
seconda che si tratti di dichiarazione annuale
(345)
o di dichiarazioni periodi-
che (346).
ordinari;
d.
le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra
attività rilevante agli effetti dell’IVA;
e.
i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo
operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
f.
le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco esonerate dagli adempimenti IVA per
tutti i proventi conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
(345)
Il modello di dichiarazione annuale Iva per l’anno 2000 è stato approvato con D. M. 29 di-
cembre 2000, pubblicato nel Suppl. Ord. alla G. U. 18 gennaio 2001, n. 14.
(346)
Il modello di dichiarazione Iva periodica relativo all’anno 2001 è stato approvato con Provve-
dimento del Ministero delle finanze 31 gennaio 2001; pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla G. U.
19 febbraio 2001, n. 41. In merito si veda Il Fisco n. 8 del 26 febbraio 2001, pag. 3106. Tale modello deve
essere utilizzato per tutte le dichiarazioni periodiche Iva relative all’anno 2001. Il suo primo utilizzo, quindi, poteva essere effettuato con riferimento alla dichiarazione relativa al mese di gennaio 2001 o del primo
trim estre 2001, non potendo così essere adoperato per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2000,
per le quali doveva essere usato il modello approvato con Decreto direttoriale 21 dicembre 1999. Va precisato che anche per tale modello di dichiarazione sono st ati disciplinati alcuni casi di esonero dall’obbligo di
presentazione. In dettaglio, con il D. P. R. 23 marzo 1998, n. 100, sono stati esonerati da tale adempimento:
a.
gli organi e le Amministrazioni dello Stato;
b.
i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni ed i gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le Province e le Regioni;
c.
gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie
(comprese le A. S. L.);
d.
le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 50 milioni di lire;
e.
i contribuenti che, per l’anno in corso, non devono presentare la dichiarazione Iva annuale, a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni per
l’esonero. In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del
quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l’esonero.
154
Nello specifico, la dichiarazione annuale (347) può essere presentata:
-
tramite una banca od un ufficio postale (348);
-
direttamente ad opera del contribuente;
-
avvalendosi dell’ausilio di un intermediario abilitato.
Un’importante novità, invece, riguarda la presentazione delle dichiarazio-ni periodiche Iva relative all’anno 2001
(349)
. Da quest’anno, infatti,
non è più possibile presentare tali dichiarazioni su supporto cartaceo presso
(347)
In merito alla disciplina dell’attuale dichiarazione Iva annuale, si veda: F. RICCA, Le novità
della dichiarazione Iva annuale 2001, in Corr. Trib. n. 5 del 5 febbraio 2001, pagg. 363 ss.; P. PARISI, Le
novità della dichiarazione Iva annuale, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 1, contenuto in Prat.
Prof. n. 5 del 5 febbraio 2001, pagg. 2 e 3; V. ARTINA e R. RIZZI, I rimborsi Iva: come indicarli nel modello VR, nell’inserto Sp eciale Tutto Dichiarazioni n. 2, contenuto in Prat. Prof. n. 6 del 12 febbr aio 2001,
pagg. 2 ss.; V. ARTINA e C. PISERONI, I “controlli incrociati” da effettuare nella dichiarazione annuale
Iva, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 3, contenuto in Prat. Prof. n. 7 del 19 febbraio 2001, pagg.
2 ss.. Al fine di una migliore comprensione sugli sviluppi della disciplina in merito si veda anche: F. RICCA, Tutte le novità della dichiarazione Iva 2000, op. cit., pagg. 2 ss.; S. SARUBBI, I controlli da effettu are in occasione della dichiarazione annuale Iva, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n.10, contenuto
in Prat. Prof. n. 13 del 3 aprile 2000, pagg. 2 ss.; F RICCA, Le nuove modalità per presentare le dichiarazioni Iva, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 12, contenuto in Prat. Prof. n. 15 del 17 aprile 2000,
pagg. 2 ss.; P. CENTORE, Le novità della dichiarazione annuale Iva 2000, in Corr. Trib. n. 6 del 14 febbraio 2000, pagg. 423 ss.; Prat. Prof. n. 19 del 15 maggio 2000, pagg. 414 ss. e Banca Dati Corr. Trib. n.
4/2000 pagg. 376 e 377.
(348)
Tale presentazione avviene consegnando la dichiarazione (compilata a mano, a macchina o
mediante utilizzo di sistemi informatici) inserita in un’apposita busta. Si ricorda che i soggetti obbligati alla
trasmissione telematica diretta non possono utilizzare tale modalità di presentazione delle dichiarazioni.
(349)
Sull’attuale disciplina delle dichiarazioni periodiche Iva si veda: A. CARRABINO, Le novità
dell’IVA periodica, op. cit., pagg. 746 ss.; P. RICCI, La nuova dichiarazione periodica Iva, op. cit., pagg.
4971 ss.; P. PARISI, La nuova dichiarazione Iva periodica, op. cit., pagg. 2 ss.; Prat. Prof. n. 6 del 12 febbraio 2001, pagg. 215 e 216; n. 8 del 26 febbraio 2001, pagg. 265 e 266 e n. 10 del 12 marzo 2001, pag.
330; Il Fisco n. 8 del 26 febbraio 2001, pag. 3135. Per uno studio sull’evoluzione di tale disciplina si veda
anche: F. RICCA, La nuova dichiarazione Iva periodica, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 1,
contenuto in Prat. Prof. n. 4 del 31 gennaio 2000, pagg. 2 ss.; F. RICCA, Le operazioni attive e passive
nell’IVA periodica, op. cit., pagg. 7 ss.; P. CENTORE, Le novità della dichiarazione periodica IVA , in
Corr. Trib. n. 4 del 31gennaio 2000, pagg. 261 ss.; Prat. Prof. n. 2 del 17 gennaio 2000, pagg. 57 ss. e n. 10
del 13 marzo 2000, pag. 291.
155
sportelli bancari od uffici postali ma deve essere utilizzato esclusivamente il
servizio telematico. La trasmissione telematica può avvenire, quindi, utilizzando il canale diretto (che può essere il servizio Entratel o la normale rete
Internet a seconda che il contribuente abbia o meno effettuato ritenute nei
confronti di più di venti sostituiti) oppure indiretto, avvalendosi cioè di un
intermediario abilitato (il quale, lo ricordiamo, per effettuare la trasmissione, dovrà utilizzare il servizio Entratel) (350).
L’introduzione dei nuovi obblighi per l’invio telematico ha influito,
oltre che sulle modalità di presentazione, anche sulle caratteristiche dei modelli. Non essendo più prevista la presentazione presso gli sportelli bancari o
gli uffici postali, infatti, non è più necessario il vincolo grafico del colore
rosso-cieco (necessario per la lettura ottica dei dati in esso contenuti).
Con riferimento alle dichiarazioni periodiche, i termini per la presentazione sono rappresentati dalla fine del mese successivo a quello in cui deve essere eseguita la liquidazione del periodo di
riferimento
(351)
. Dall’anno
2001 il termine di presentazione è dunque unificato, sia che il contribuente
trasmetta
(350)
direttamente
la
propria
dichiarazione,
sia
che
si avvalga
Per un approfondimento si veda la C. M. del 7 febbraio 2001, n. 14/E, riportata su Corr. Trib.
n. 9 del 5 marzo 2001, pagg. 685.
(351)
Con riferimento all’anno 2001, eccezione è stata fatta per le dichiarazioni periodiche relative
ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, le quali, al fine di consentire ai contribuenti di adeguare le proprie
strutture organizzative alle nuove modalità di presentazione delle dichiarazione, devono essere presentate
nel mese di maggio 2001. Con riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni Iva relative
all’anno 2001, si veda: F. SCOPACASA, Le scadenze per la dichiarazione Iva, , nell’inserto Speciale Tutto
Dichiarazioni n. 3, contenuto in Prat. Prof. n. 7 del 19 febbraio 2001, pag. 7 e F. SCOPACASA, La presentazione delle dichiarazioni IVA dall’anno 2001, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 4, contenuto
in Prat. Prof. n. 8 del 26 febbraio 2001, pag. 6.
156
dell’operato di un intermediario abilitato.
La dichiarazione Iva, oltre che in forma unificata, può essere
presentata autonomamente da determinate tipologie di contribuenti
quali: -
(352)
,
le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG;
-
le società di persone con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare;
-
le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione
dell’IVA di gruppo;
-
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
-
i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei
loro rappresentati;
-
particolari soggetti (ad es.: i venditori “porta a porta”), qualora non
siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in
quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP e se non sono
sostituti d’imposta.
In materia Iva, è stata data ai contribuenti l’ulteriore possibilità di tra-
smettere telematicamente, per mezzo di un intermediario abilitato, anche le
(352)
Per ulteriori chiarimenti sui soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA in forma non
unificata si vedano le circolari ministeriali n. 57 del 5 marzo 1999 e n. 68 del 24 marzo 1999.
157
dichiarazioni di inizio e cessazione attività
(353)
. Tale possibilità che, con la
C. M. 3 luglio 2000, n. 133/E, era stata attribuita ai soli contribuenti persone
fisiche, con la C. M. 5 ottobre 2000, n. 178/ E, è stata estesa anche alle società.
Dal 7 febbraio 2001, ai contribuenti persone fisiche, inoltre, è concesso di trasmettere in via telematica, tramite un intermediario abilitato, anche
le dichiarazioni di variazioni dei dati (354).
• Modello 770.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770
(355)
i soggetti
che nel 2000 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
(353)
In merito si veda: Boll. Trib. n. 13 del 15 luglio 2000, pagg. 1020 e 1021; Prat. Prof. n. 41 del
30 ottobre 2000, pagg. 1189 e 1190; Il Fisco n. 29/2000, pagg. 9521 ss. e n. 38 del 16 ottobre 2000, pagg.
11635 ss.
(354)
Sull’argomento si veda: Il Fisco n. 9 del 5 marzo 2001, pagg. 3601 ss. e n. 13 del 2 aprile
2001, pagg. 5006-5007; Bo ll. Trib. n. 4 del 28 febbraio 2001, pag. 286 e n. 6 del 30 marzo 2001, pag. 454.
(355)
Tale modello, con riferimento all’anno 2001, è stato approvato con il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 36 alla G. U. 26 febbraio 2001, n.
47 e in Boll. Trib. n. 6 del 30 marzo 2001, pag. 442. In merito alla disciplina di tale modello di dichiarazione si veda: V. ARTINA e A. SCHIAVONE, Le nuove modalità di trasmissione del modello 770/2001, op.
cit., pagg. 2 ss.; D. LIBURDI, Le novità del modello 770/2001, in Corr. Trib. n. 11 del 19 marzo 2001,
pagg. 818 ss.; V. ARTINA e A. SCHIAVONE, Mod. 770/2001: versamenti e compensazioni nel quadro
ST, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 11, contenuto in Prat. Prof. n. 15 del 6 aprile 2001, pagg. 2
ss. e Il Fisco n. 11 del 19 marzo 2001, pag. 4118. Per un confronto con la disciplina precedente si veda anche: V. ARTINA, Il modello 770/2000 esordisce con il quadro SA per i dipendenti, nell’inserto Speciale
Tutto Dichiarazioni n. 5, contenuto in Prat. Prof. n. 8 del 28 febbraio 2000, pagg. 2 ss.; V. ARTINA e A.
SCHIAVONE, La dichiarazione dei sostituti d’imposta: le novità del modello 770/2000, nell’inserto Sp eciale Tutto Dichiarazioni n. 2, contenuto in Prat. Prof. n. 5 del 7 febbraio 2000, pagg. 8 ss.; S. CAPILUPI,
Le comunicazioni nel Mod. 770/2000, in Corr. Trib. n. 17 del 1° maggio 2000, pagg. 1204 ss.; C. COPPOLA e M. PIACENTI, Presentazione del Mod.770/2000, op. cit., pagg. 493 ss.; Prat. Prof. n. 19 del 15 maggio 2000, pagg. 516 ss.; n. 26 del 3 luglio 2000, pag. 684; Boll. Trib. n. 19 del 15 ottobre 2000, pagg. 1392
1393; Il Fisco n. 10 del 6 marzo 2000, pag. 2785 e n. 14 del 3 aprile 2000, pag. 4594; Banca Dati al Corr.
Trib. n. 8/2000, pagg. 854 ss. e 857 ss..
158
e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’I. N. P. S., all’I. N. P.
D. A. P., all’I. N. P. D. A. I e/o premi assicurativi dovuti all’I. N. A. I. L.. In
particolare, tali soggetti sono rappresentati dalle seguenti categorie :
1. società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione, di persone,
di fatto o irregolari, nonché di armamento, residenti nel territorio
dello Stato;
2. società o associazioni senza personalità giuridica costituite, tra persone fisiche, per l’esercizio in forma associata di arti o professioni
residenti nel territorio dello Stato;
3. società ed enti di ogni tipo (con o senza personalità giuridica) non
residenti nel territorio dello Stato;
4. enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e
privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
5. enti non commerciali pubblici (tra i quali sono comprese anche le
Regioni, le Province ed i Comuni) e privati residenti nel territorio
dello Stato;
6. associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite
dai Comuni e dalle Province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge
8 giugno 1990, n.142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti;
7. aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
159
8. gruppi europei d’interesse economico;
9. persone fisiche che esercitano imprese commerciali, imprese agricole, arti e professioni;
10. curatori fallimentari;
11. eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
12. condomini;
13. soggetti che hanno corrisposto redditi esenti da Irpef ma assoggettati a contribuzione Inps e che erano tenuti alla presentazione del
Mod. 01/M (ambasciate, organismi Internazionali quali la FAO, la
NATO, ecc.);
14. soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 6,
comma 2, e 10 del D. Lgs. n.461 del 1997, oppure, all’obbligo di
comunicazione di cui agli artt. 7, 8, 9 e 11 della L. n. 1745 del
1962 (introdotto dall’art. 1 del D. M. 4 febbraio 1998);
15. soggetti che hanno applicato, nell’anno 2000, l’imposta sostitutiva
di cui all’art. 1 del D. Lgs. 1° aprile 1996, n.239 sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, oppure,
l’imposta sostitutiva sui dividendi prevista dall’art. 27-ter del
D.P.R. 600 del 1973, nonché, l’imposta sostitutiva prevista dall’art.
6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n.461 e dell’art. 7 dello stesso,
limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 87,
comma 1 lett. “a” e “d” del T. U. I. R.;
160
16. tutti coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all’I. N. P. D. A. I. e
che nella previgente normativa erano tenute alla presentazione del
Mod. DAP/12;
17. soggetti che hanno corrisposto redditi da lavoro dipendente assoggettabile a contribuzione previdenziale e/o assistenziale INPDAP a
percipienti
iscritti alle seguenti gestioni: Cassa Pensioni Statali,
Cassa Pensioni dipendenti Enti locali; Cassa Pensioni Insegnanti;
Cassa Pensioni Sanitari; Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; VIII - ENPDEDP; Cassa Unica del Credito;
18. intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni che
possono generare plusvalenze a norma dell’art. 81, comma 1, lett.
da “c” a “c-quinques” del D.P.R. 917 del 1986;
19. amministrazioni dello Stato che hanno operato le ritenute a norma
dell’art. 29 del D.P.R. 600 del 1973;
20. tutti gli enti iscritti all’Assicurazioni sociale vita, anche se non sostituti d ‘imposta.
Novità sono state introdotte anche in tema di presentazione di tale
modello di dichiarazione. Dall’anno 2001, infatti, il Mod. 770 (sia in forma
autonoma, sia in forma unificata) può essere presentato esclusivamente in
via telematica, direttamente o tramite l’operato di un intermediario abilitato.
A tal proposito, si ricorda che va utilizzato il servizio Entratel o la normale
rete Internet in base al numero dei percipienti. A differenza dello scorso an-
161
no, quindi, non è
più possibile presentare tale dichiarazione su supporto
cartaceo agli sportelli bancari o agli uffici postali. Con riferimento all’invio
telematico diretto, va però precisato che tale facoltà è concessa esclusivamente ai contribuenti che hanno predisposto personalmente la propria dichiarazione
(356)
. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione sia stata predispo-
sta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, questo dovrà restituirla al contribuente che provvederà all’invio telematico direttamente o tramite altro soggetto incaricato.
Un’ulteriore novità in merito a tale modello di dichiarazione, è rappresentata dall’abolizione dell’obbligo della sua presentazione in forma unificata
(357)
per i soggetti che presentano la dichiarazione per un numero di
percipienti non superiore a venti. E’ previsto, infatti, che per tali soggetti
non vi è più obbligo ma facoltà di presentare il Mod. 770 inserito nel model-
(356)
Si ricorda che qualora la dichiarazione sia predisposta da un soggetto abilitato, vi è l’obbligo
della trasmissione ad opera di quest’ultimo.
(357)
Tale modalità di presentazione non è però consentita per i soggetti che presentano la dichiara-
zione suddividendola in due parti. Le due parti possono essere predisposte:
-
dallo stesso sostituto d’imposta;
-
da due intermediari;
-
dal sostituto d’imposta e da un intermediario...
Si ricorda che, ai sensi della precedente normativa, i sostituti d’imposta che avevano effettuato ritenuta a
non più di venti soggetti erano tenuti alla presentazione della dichiarazione nell’ambito del modello Unico,
se avevano l’obbligo di presentare almeno una tra la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA o quella
IRAP e, se avevano il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il Mod. 770 doveva essere, invece,
presentato in forma autonoma quando il sost ituto:
a)
aveva effettuato ritenuta alla fonte nei confronti di più di venti soggetti;
b)
era una Società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
c)
non era obbligato alla presentazione di almeno una tra le dichiarazioni dei redditi, IVA
o IRAP.
162
lo Unico.
Per coloro che, invece, presentano tale modello in relazione ad un
numero di percipienti superiore a venti, rimane l’obbligo della presentazione
in forma unificata (358).
Nel caso in cui, tuttavia, la dichiarazione dei sostituti d’imposta sia
predisposta da due diversi soggetti, non può essere inclusa nella dichiarazione unificata.
Con riferimento alle scadenze, il Mod. 770, per l’anno 2001, va
presentato:
-
in forma autonoma, entro il 30 giugno 2001 (differito al 2 luglio
2001 in quanto il 30 giugno 2001 coincide con un sabato);
-
in forma unificata in base alle scadenze previste per il modello Unico.
• Dichiarazione Irap.
La dichiarazione Irap deve essere presentata da quei soggetti che
svolgono un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di
beni, oppure, alla prestazione di servizi
(359)
. In particolare, sono obbligati a
presentare tale dichiarazione i seguenti soggetti (360):
(358)
Si ricorda che non è consentita la presentazione della dichiarazione in forma unificata ai so g-
getti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
(359)
Sulla fattispecie imponibile di tale imposta si veda: L. FERLAZZO NATOLI, Il sistema tribu-
tario italiano, op. cit., pagg. 379 ss.
(360)
In merito all’attuale disciplina sugli obblighi e modalità di presentazione della dichiarazione
Irap si veda: M. PISANI, Le penalità derivanti da contratto nella disciplina dell’Irap, in Il Fisco n. 15 del
16 aprile 2001, pagg. 5512 ss.; P. PISONI, IRAP e Modello UNICO 2001 imprese industriali e commercia-
163
a. imprenditori individuali;
b. lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
c. produttori agricoli titolari di reddito agrario;
d. società di persone;
e. società di capitali;
f.
enti commerciali residenti;
g. enti non commerciali;
h. società ed enti commerciali non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Con riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione della dichiarazione Irap, va precisato che i contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata devono presentare il modello Irap all’interno del modello Unico
(361)
; quelli che, invece, non sono obbligati a presentare il modello Unico ma
sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (si pensi ai soggetti Irpeg il cui periodo d’imposta non coincida con l’anno solare) devono comunque presentare la dichiarazione Irap, utilizzando l’apposito quadro del
li, in Il Fisco n. 20 del 21 maggio 2001, pagg. 7245 ss., nonché il sito Internet del Ministero delle finanze, al
link Modelli di dichiarazioni. Per un confronto con la disciplina in merito al modello precedente, si confronti: L. MIELE, Le novità in materia di Irap e tributi locali, in Corr. Trib. n. 4 del 31 gennaio 2000,
pagg. 269 ss.; P. PISONI, Irap e Modello Unico 2000. Imprese industriali e commerciali, in Il Fisco n. 15
del 10 aprile 2000, pagg. 4769 ss.; S. POGGI
LONGOSTREVI, Le novità della dichiarazione Irap
2000 per le società di capitali, nell’inserto Speciale Tutto Dichiarazioni n. 16, in Prat. Prof. n. 19 del 15
maggio 2000, pagg. 2 ss; G. POLO, Definite le nuove regole per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell’Irap e dell’Iva, op. cit., pag. 2785; Il Fisco n. 14 del 3 aprile 2000, pagg. 4597 ss.; Boll. trib.
n. 4 del 28 febbraio 2000, pagg. 280 ss. (361)
Ogni soggetto, naturalmente, presenterà la dichiarazione compilando il quadro del modello
Unico di cui è tenuto alla presentazione (ossia Unico persone fisiche o Unico società di persone oppure Unico società di capitali enti commerciali ed equiparati, ecc). Si ricorda che non è consentita la presentazione
delle dichiarazioni in forma unificata ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
164
modello Unico, congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. In entrambi i
casi, i termini e le modalità di trasmissione sono quelli applicabili al relativo modello Unico.
3.5 Conclusioni.
Abbiamo visto come la presentazione della dichiarazione tributaria sia
un adempimento di fondamentale rilevanza nell’ordinamento tributario. In
mancanza dell’operosa partecipazione di milioni di cittadini che periodicamente s’incaricano di assolvere tale obbligo, infatti, il sistema tributario entrerebbe fortemente in crisi, rischiando persino la paralisi.
Proprio in virtù dell’importanza di tale adempimento, il nostro legislatore, in questi ultimi anni, si è adoperato al fine di semplificare l’intricato
rapporto esistente tra Fisco e contribuenti. In tale direzione, infatti, è stata
orientata l’introduzione della dichiarazione unificata, con la quale i contribuenti si sono visti enormemente ridurre il numero degli adempimenti fiscali e contributivi a loro carico.
Un ulteriore passo in avanti, fatto dal nostro legislatore per garantire
la tranquillità fiscale a quei soggetti operosi che, avendo correttamente assolto il proprio dovere di contribuente, vorrebbero vedere chiusa la loro partita con il Fisco, si è realizzato con l’introduzione della certificazione tributaria.
165
I contribuenti
(362)
, infatti, sottoponendosi a tale istituto, con il quale,
per alcune voci reddituali, è certificato l’esatto adempimento degli obblighi
sostanziali, ricevono delle maggiori sicurezze fiscali. A
corda
l’inapplicabilità,
in
materia
d’imposte
tal proposito si ri-
dirette
accertamenti induttivi (di cui all’art. 39, comma 2, del
ed
Iva,
degli
D. P. R. 29
settembre 1973, n. 600 ed all’art. 55 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633); la
riduzione di un anno dei tempi di notifica degli accertamenti basati sugli
studi di settore e, in ipotesi di contenzioso tributario, la riscossione
provvisoria delle somme relative agli accertamenti non definitivi dopo la
sentenza della Commissione tributaria provinciale.
All’istituto della certificazione, tuttavia, non si può fare a meno di
muovere una piccola critica. Dallo studio della disciplina, infatti, si evince
chiaramente l’importanza che il legislatore ha dato ai controlli, stabilendo
anche che essi possono essere effettuati esclusivamente da quei professionisti che godono di determinate competenze ed esperienze. Alla complessità
del lavoro richiesto al professionista ai fini del rilascio della certificazione
tributaria ed al conseguente elevato costo a carico del contribuente, però,
non corrispondono benefici tali da rendere, a quest’ultimo, tale istituto conveniente. Non volendo, comunque, entrare nel merito delle intenzioni del
legislatore, si ritiene per lo meno doveroso, nei confronti dei contribuenti,
estendere l’inapplicabilità degli accertamenti anche a quelli effettuati sulla
(362)
Destinatari di tale istituto, tuttavia, non sono tutte le categorie di contribuenti ma determinate
tipologie, titolari di reddito d’impresa, che soddisfano determinati requisiti, per i quali si rimanda al paragrafo 1.2 Rilascio della certificazione tributaria: requisiti dei contribuenti e dei certificatori.
166
base dei parametri e degli studi di settore (363).
Il punto di forza della nuova riforma, tuttavia, è rappresentato
dall’intro-duzione del servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni, grazie al quale è stato possibile rimuovere le problematiche relative ai
tempi ed ai costi d’acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, nonché migliorare notevolmente la qualità dei servizi erogati ai contribuenti,
soprattutto in materia d’assistenza.
Si ricorda che la presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
a. il servizio telematico Entratel (operativo dal 1998), riservato a coloro che svolgono un ruolo d’intermediazione tra contribuenti e
Amministrazione finanziaria nonché a quei soggetti che presentano
la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di 20
soggetti;
b.
il servizio telematico Internet (operativo dal 2000), utilizzato dai
contribuenti che, pur non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà, nonché, da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti
d’imposta in relazione a non più di 20 soggetti o che, pur non dovendo presentare tale dichiarazione, sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.
Si ricordano poi le varie tipologie di dichiarazioni che possono essere
(363)
Al fine di avvalorare tale proposta, si può richiamare l’art. 10, comma 1, dello Statuto dei di-
ritti del contribuente, il quale dispone che i rapporti dell’Amministrazione finanziaria con i contribuenti
siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
167
trasmesse telematicamente e come le loro modalità di trasmissione si siano
evolute nel tempo. A tal proposito, vi è da aggiungere che, in direzione
dell’obiettivo di estendere il più possibile l’utilizzo della telematica nel
campo finanziario, dal 17 gennaio 2000 è possibile registrare telematicamente anche i contratti di locazione e di affitto di beni immobili e con
le stesse modalità effettuare i relativi versamenti
(364)
. Tale procedura, al
momento, è tuttavia utilizzabile solamente dai soggetti che possiedono almeno 100 unità immobiliari.
L’introduzione del servizio telematico, dunque, ha completamente rivoluzionato il nostro apparato fiscale, fornendo numerosi vantaggi sia
all’Amministrazione finanziaria (tra i quali si ricorda: la pronta disponibilità
dei dati contenuti nelle dichiarazioni, la riduzione dei controlli formali, il
notevole calo dei flussi cartacei negli Uffici e la conseguente riduzione delle
attività connesse alla gestione dei documenti, ecc.) sia ai contribuenti (tra i
quali si possono menzionare: la riduzione degli oneri derivanti dalla necessità di recarsi presso gli Uffici finanziari, la certezza di avere assolto gli obblighi tributari, la tempestiva segnalazione di eventuali irregolarità o anomalie, la maggiore disponibilità di utili informazioni e di assistenza nella fase
di compilazione delle dichiarazione, i rimborsi più veloci, ecc.) e ponendo,
inoltre, il nostro Paese all’avanguardia nella telematizzazione del Fisco a livello mondiale.
(364)
Le procedure da espletare e gli adempimenti richiesti per la registrazione telematica dei con-
tratti di locazione sono sostanzialmente simili a quelle di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
In merito si veda: Il Fisco n. 2 del 10 gennaio 2000, pag. 477 e n. 4 del 24 gennaio 2000, pag. 944, nonché,
il sito Internet del Minist ero delle finanze al link Servizi telematici.
168
Nel disciplinare tale servizio, particolare enfasi è stata riservata alla
tutela della sicurezza e della privacy. Ottime, infatti, possono essere definite le norme e gli adempimenti in merito. Basti ricordare che, al fine della
trasmissione dei dati, il primo fondamentale adempimento consiste nel riconoscimento reciproco dei due soggetti coinvolti (il Ministero delle finanze e
l’utente). Grazie a particolari sistemi di protocollo,
appunto, nessuna co-
municazione può avvenire se il Ministero delle finanze non ha identificato il
soggetto in contatto tramite il servizio telematico.
Alla luce di quanto esposto in quest’opera, infine, si sente l’esigenza
di fare un plauso alla nostra Amministrazione finanziaria per la qualità del
servizio telematico realizzata e per l’efficienza del sito Internet (nel web,
all’indirizzo: www.finanze.it), nel quale ogni singolo contribuente può trovare tutte le risposte ai vari dubbi inerenti al Fisco telematico, nonché, per i risultati conseguiti.
In conclusione, dopo i meriti riconosciuti e le critiche rivolte alla nostra Amministrazione finanziaria, vuole essere fatta una richiesta: si sollecita il legislatore italiano a far si che, alla semplificazione degli adempimenti
in tema di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, segua
una notevole e tanto attesa riduzione e semplificazione delle norme e delle
regole che devono essere osservate per compilare i vari quadri delle stesse,
in modo da renderle facilmente comprensibili ad ogni singolo cittadino e
non solamente (e qualche volta nemmeno) agli esperti in materia.
169
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6/2001, 7/2001.
Corr. Trib. nn.:
35/1998, 6/1999, 27/1999, 39/1999, 5/2000, 10/2000, 16/2000,
21/2000, 33/2000, 9/2001.
Il Fisco nn.:
14/1980, 31/1998, 36/1998, 41/1998, 5/1999, 9/1999, 11/1999,
25/1999, 2/2000, 4/2000, 9/2000, 10/2000, 12/2000, 14/2000,
15/2000, 17/2000, 18/2000, 19/2000, 23/2000, 29/2000, 32/2000,
33/2000, 38/2000, 41/2000, 42/2000, 2/2001, 8/2001, 9/2001,
11/2001, 13/2001, 14/2001, 17/2001.
Prat. Prof. nn. :
18/1997, 5/1999, 7/1999, 2/2000, 4/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000,
10/2000, 12/2000, 14/2000, 15/2000, 19/2000, 23/2000, 25/2000,
26/2000, 27/2000, 30/2000, 31/2000, 32/2000, 39/2000, 41/2000,
1/2001, 2/2001, 6/2001, 8/2001, 10/2001, 11/2001, 12/2001.
181
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- privacy nelle finanze.
Governo (www.governo.it e www.palazzochigi.it):
- consultazione del Notiziario Fiscale di palazzo Chigi.
182
INDICE
Premessa………………………………………………………………...
1
PARTE I
Capitolo Primo
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
1.1 Disciplina della dichiarazione tributaria……………………………
4
1.2 Natura giuridica della dichiarazione tributaria……………………..
9
1.3 Effetti della dichiarazione tributaria………………………………..
14
1.4 Dichiarazione errata e ritrattabilità della stessa…………………….
16
PARTE II
Capitolo Primo
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA: IL C. D. VISTO PESANTE
1.1 Aspetti generali……………………………………………………..
27
1.2 Rilascio della certificazione tributaria: requisiti dei contribuenti e
dei certificatori …………………………………………………….. 31
1.3 Pregi e difetti della certificazione tributaria………………………. .
39
PARTE III
Capitolo Primo
FISCO TELEMATICO
1.1 Aspetti generali……………………………………………………..
48
1.2 Fonti normative…………………………………………………….. 53
1.3 Cos’è il Fisco telematico….………………………………………... 59
183
1.4 I vantaggi del Fisco telematico……………………………………..
76
1.5 Il Fisco telematico nel mondo……………………………………… 80
Capitolo Secondo
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO
DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI
2.1 Condizioni per il rilascio dell’abilitazione e revoca della stessa…...
84
2.2 Adempimenti preliminari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni………………………………………………………………
2.3 Trasmissione telematica della dichiarazione……………………….
92
97
Capitolo Terzo
CORRELAZIONI AL FISCO TELEMATICO
3.1 Dichiarazione telematica e ravvedimento operoso………………… 109
3.2 Responsabilità degli intermediari abilitati…………………………. 115
3.3 Fisco telematico e privacy dei contribuenti………………………... 118
3.4 Influenza del servizio telematico sui singoli modelli di dichiarazione…………………………………………………………………… 131
3.5 Conclusioni………………………………………………………… 158
BIBLIOGRAFIA
Autori…………………………………………………………..………. 163
Giurisprudenza………………………………………………………… 174
Riviste…………………………………………………………………... 175
Siti Internet…………………………………………………………….. 176
184