Condizioni d`assicurazione Animalia
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Condizioni d`assicurazione Animalia
Condizioni d’assicurazione Edizione 2012 Animalia L’assicurazione degli animali da compagnia Articolo 1 Alcune definizioni per capire meglio il contratto d'assicurazione 2.1.4 2.1.5 Stipulante Persona che: - firma la proposta; - assume il pagamento dei premi; - e riceve le prestazioni di Animalia SA Detentore Persona responsabile dell’animale assicurato. Malattia (-cronica) Qualsiasi danno alla salute fisica che non sia dovuto ad un infortunio e che richieda un esame o una cura medica prestata da un veterinario. Tutte le prestazioni coperte descritte alle cifre 2.1.1 a 2.1.5 qui sopra devono essere prodigate da un veterinario o da uno specialista riconosciuto da Animalia SA e sono rimborsate in base al tariffario di referenza delle prestazioni. 2.1.6 2.1.7 2.2 E' considerata cronica ogni malattia la cui durata della cura si prolunga o si è prolungata oltre 3 mesi. Infortunio Danno improvviso apportato al corpo dell'animale da un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica di quest'ultimo e che necessita un esame o una cura medica prestata da un veterinario. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Periodo di carenza Periodo di 30 giorni che decorre dall'entrata in vigore del contratto, durante il quale le prestazioni non sono concesse. Franchigia Importo fisso iniziale annuo a carico dello stipulante in caso di sinistro. 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 Veterinario Veterinario o terapeuta titolare di un diploma federale o equivalente. Eutanasia Atto giustificato dal punto di vista medico per porre fine alle sofferenze dell’animale o per evitare un accanimento terapeutico. Tariffario di referenza per le prestazioni Quello edito da Animalia SA per il rimborso delle prestazioni. Animalia SA si riserva espressamente il diritto di apportare delle modifiche al tariffario. Risultato del contratto Differenza tra l’importo totale dei premi incassati e quello delle prestazioni versate, dopo deduzione del 30% per la costituzione delle riserve e per le spese amministrative. Articolo 2 Prestazioni 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Prestazioni assicurate in caso di malattia e d'infortunio Le misure diagnostiche e terapeutiche. Le cure fisioterapiche, omeopatiche, d'agopuntura e d'osteopatia. I trattamenti di una malattia cronica durante i primi 90 giorni che seguono la data del primo trattamento in relazione con predetta affezione. ANIMALIA_CGA_2012_I I vaccini, a condizione che l’animale assicurato sia coperto per la malattia. Il vitto e l'alloggio presso l'ambulatorio. 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 I medicamenti ed i mezzi ausiliari prescritti o rilasciati da un veterinario, necessari alla guarigione della malattia o dell'infortunio. In caso d'urgenza, le spese di trasporto in ambulanza. Prestazioni non assicurate in caso di malattia o di infortunio Le affezioni e le conseguenze d'infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore del contratto. I casi di malattia avvenuti durante il periodo di carenza di 30 giorni successivi all'entrata in vigore del contratto. Non è applicabile nessun periodo di carenza in caso di infortunio o per il rimborso dei vaccini. Gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva a fini estetici e le loro conseguenze. Le spese di tatuaggio e l'inserimento di un microchip. Le prestazioni dentarie, escluse quelle consecutive ad un infortunio. I danni apportati volontariamente alla salute dell'animale da parte del suo detentore o dalle persone delle quali quest'ultimo è responsabile. I danni apportati alla salute dell'animale da terzi o da un altro animale, che rientrano nell'ambito della responsabilità civile. I danni alla salute dovuti a delle competizioni durante le quali l’animale è in confronto diretto con uno o diversi altri animali e nel corso dell’allenamento in relazione con queste competizioni, come ad esempio le corse di levrieri. I trattamenti che rientrano nell'ambito delle misure dietetiche, gli alimenti specifici a questo effetto, nonché qualsiasi complemento alimentare. I rapporti veterinari e l'emissione di certificati chiesti dallo stipulante o dal detentore. I trattamenti e le cure relative alla gestazione e al parto, la castrazione e la sterilizzazione e le loro conseguenze. I trattamenti di psicoterapia. I trattamenti per i disturbi del comportamento, in particolare dell'aggressività dell'animale. L’invalidità, le malattie congenite e/o ereditarie e le relative misure diagnostiche. Le malattie infettive, salvo che l'animale sia stato vaccinato ed i richiami siano stati eseguiti regolarmente. Qualsiasi conseguenza di eventi di guerra, di rivoluzioni, di sommosse, di frane, di terremoti, di caduta di pietre, di inondazioni, di valanghe o di eventi atomici, di pandemie o di epidemie, ad eccezione delle conseguenze dovute all'utilizzo dell'animale per la ricerca e il salvataggio di feriti intrapresi nelle circostanze summenzionate. 2.2.17 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 La medicina alternativa, eccetto le terapeutiche elencate nell’articolo 2.1.2. forme 3.3.7 Prestazioni particolari Partecipazione alle spese di pubblicazione di un annuncio nella stampa in caso di smarrimento o di furto dell’animale assicurato. Partecipazione alle spese di collocamento dell’animale assicurato in caso d’ospedalizzazione d’urgenza del suo detentore. Indennità per l’acquisto di un animale di sostituzione, secondo il risultato del contratto, se, di comune accordo con il veterinario, il detentore dell’animale decide di porre fine alle sofferenze dell’animale finora assicurato (Eutanasia). 3.3.8 Articolo 3 Franchigia, bonus e importi assicurati 3.1 Franchigia La franchigia sottoscritta contrattualmente applica una volta per anno civile. si 3.2 Bonus Se, dopo almeno due anni d’assicurazione, Animalia SA non ha versato alcuna prestazione a titolo della presente assicurazione (ad eccezione della partecipazione alle spese dei vaccini), la franchigia annua sarà diminuita del 50% sulle spese relative ai prossimi casi d’assicurazione. La franchigia riprende il suo valore iniziale l’anno seguente fintantoché le condizioni succitate (due anni senza prestazioni) non siano nuovamente adempite. 3.3 3.3.1 Importi assicurati Animalia SA assume l’80% delle spese previa deduzione della franchigia sottoscritta, ma al massimo l'importo per anno civile previsto nella polizza. Per motivi economici, gli importi inferiori a CHF 10.00 non sono versati separatamente. Per l'alloggio e la pensione in ambulatorio veterinario (art. 2.1.5), la prestazione è limitata a Fr. 20.- la notte, ma al massimo a Fr. 200.- per anno civile. Per le spese di trattamento di fisioterapia, di omeopatia, d'agopuntura e d'osteopatia, la prestazione è limitata a Fr. 50.- la seduta, ma al massimo a 12 sedute per anno civile. In caso d'urgenza, le spese di trasporto in ambulanza sono rimborsate fino ad un importo massimo di Fr. 100.- per anno civile. Le spese di vaccinazione sono coperte forfetariamente fino a concorrenza di Fr. 50.- per anno civile. Questa indennità non è soggetta né alla franchigia, né all'aliquota. Questo risarcimento non è un sinistro ai sensi della legge e non può derivarne alcun diritto. È accordato unicamente se l'animale assicurato è coperto per la malattia. Il rimborso è concesso solo se il contratto non è disdetto per la fine dell'anno e a condizione che i premi del periodo di prestazione in questione siano stati pagati. Quando, di comune accordo con il terapeuta, il detentore ha deciso di porre definitivamente fine alle sofferenze del suo animale (Eutanasia), Animalia SA versa un'indennità di sostituzione fino a concorrenza del 50% del risultato del contratto durante gli ultimi due anni d'assicurazione (articolo 1). Questa indennità viene versata per finanziare l'acquisto di un animale di sostituzione a condizione che quest'ultimo sia ugualmente assicurato presso Animalia SA entro un termine di un anno a partire dalla data di disdetta del contratto iniziale. 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 ANIMALIA_CGA_2012_I Le spese di pubblicazione nella stampa sono rimborsate fino a concorrenza di Fr. 50.- per anno civile. Le spese di collocamento dell'animale assicurato, in un'istituzione appropriata (art. 2.3.2), sono indennizzate fino a concorrenza di Fr. 15.- al giorno, ma al massimo durante 10 giorni per anno civile. Articolo 4 Premi e conseguenze del ritardo di pagamento 4 4.1 Premi 4.1.1 Il premio indicato nella polizza è pagabile in anticipo, alle scadenze convenute. 4.1.2 Il premio è assoggettato alla tassa di bollo federale, conformemente alla Legge federale sulle tasse di bollo. 4.1.3 L'adattamento del premio alla classe di età superiore si effettua al 1° gennaio dell'anno nel corso del quale l'animale raggiunge l'età di cinque anni, rispettivamente otto, undici e quattordici anni. L'adattamento dei premi in seguito ad un cambiamento di classe di età non costituisce un motivo di disdetta del contratto. 4.1.4 In deroga all'articolo 4.1.3, Animalia SA rinuncia all'adattamento del premio se, tra l'inizio della copertura assicurativa ed il cambiamento della classe di età, non è stata versata nessuna prestazione, ad eccezione delle spese di vaccinazioni, e se lo stipulante ha pagato regolarmente il premio (nessuna procedura esecutiva). In caso di sinistro, il premio è adattato alla classe di età superiore. In caso di sinistro, il premio è adattato (dal mese successivo) all'età effettiva dell'animale assicurato. Se, tra l'adattamento del premio ed il successivo cambiamento di classe di età, non è stato indennizzato alcun sinistro, il premio dello stipulante rimarrà nuovamente invariato purché la condizione precitata sia soddisfatta. 4.1.5 Se la tariffa dei premi o il tasso della tassa di bollo federale cambia, Animalia SA è abilitata a prevedere l'adattamento del contratto a partire dalla successiva scadenza principale del premio. I nuovi premi saranno comunicati allo stipulante almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore. L'adattamento dei premi in seguito alla modifica del tasso della tassa di bollo federale non costituisce un motivo di disdetta del contratto. 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Conseguenze di un ritardo di pagamento Se il premio non è stato pagato alla scadenza, lo stipulante è diffidato per iscritto, a sue spese (Fr. 10.-), ad effettuarne il versamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida, nella quale sono richiamate le conseguenze del suo ritardo. Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi di Animalia SA sono sospesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato qui sopra. Le spese amministrative relative alla procedura di riscossione dei premi insoluti sono portate a carico dello stipulante a ragione di Fr. 30.-. Le spese amministrative inerenti alla richiesta di una procedura esecutiva presso l’ufficio competente, sono portate a carico dello stipulante a ragione di Fr. 80.-, oltre alle spese fatturate direttamente dall’ufficio di esecuzione. Articolo 5 Obblighi in caso di sinistro 5 5.1 Annuncio del sinistro, obbligo di collaborazione e d'informazione 5.1.1 Informare immediatamente Animalia SA. Se il sinistro non è stato dichiarato entro 3 giorni, l’assicuratore può ridurre le sue prestazioni, a meno che il ritardo non sia imputabile al detentore. 5.1.2 Comunicare ad Animalia SA tutti gli elementi necessari alla liquidazione del sinistro e trasmetterle i documenti richiesti in merito; in mancanza dei quali Animalia SA ha il diritto di rifiutare il versamento delle prestazioni. 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Condizioni preliminari alla concessione delle prestazioni Animalia SA fornisce le prestazioni unicamente su presentazione di fatture originali dettagliate. La fattura deve indicare la data del trattamento, l'indirizzo del detentore dell'animale, il nome e la codificazione dell'animale, la diagnosi, le prestazioni mediche fornite e i medicinali, l'importo corrispondente ad ogni prestazione, nonché il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono del veterinario che ha trattato l'animale. Senza la comunicazione di queste informazioni entro un termine ragionevole fissato da Animalia SA, quest'ultima è abilitata a rifiutare il rimborso delle prestazioni. Se necessario, Animalia SA può esigere una traduzione in una delle lingue nazionali, o in inglese, dei documenti redatti in un'altra lingua. Un cambiamento di veterinario nel corso della cura deve essere sottoposto all'approvazione preliminare di Animalia SA. Animalia SA può esigere che l'animale sia esaminato, a sue spese, da uno dei suoi veterinari di fiducia o da un altro veterinario di sua scelta. Articolo 6 Inizio e fine del contratto 6 6.1 Entrata in vigore La data di entrata in vigore del contratto e la sua durata iniziale figurano sulla proposta e sulla polizza assicurativa. 6.2 6.3 Rinnovo tacito del contratto In mancanza di disdetta scritta di almeno 6 mesi prima della sua scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno. Fine del contratto in caso di decesso dell'animale In caso di decesso dell'animale, il contratto cessa alla fine del mese nel corso del quale è pervenuto ad Animalia SA un documento ufficiale o la conferma del veterinario. 6.4 Rinuncia al diritto di disdetta Animalia SA rinuncia a disdire il contratto in caso di sinistro, tranne in caso d'abuso o di tentativo d'abuso diretto o indiretto da parte del detentore. 6.5 Fine del diritto alle prestazioni Il diritto alle prestazioni cessa alla fine del contratto. Articolo 7 Disposizioni generali 7 7.1 Obblighi generali del detentore 7.1.1 Nei confronti dell’animale assicurato, il detentore rispetterà in ogni occasione le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali. 7.1.2 Lo stipulante ha l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi modifica dei dati menzionati nel contratto. ANIMALIA_CGA_2012_I 7.2 Diritto applicabile I diritti e gli obblighi dello stipulante e del detentore derivano dalla polizza d'assicurazione e dalle condizioni d'assicurazione di Animalia SA. In assenza di disposizioni contrattuali espresse, fa fede la Legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). 7.3 7.3.1 Estensione territoriale L'assicurazione è valida in tutto il mondo; in caso di trasferimento del domicilio del detentore al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, l'assicurazione cessa alla fine del periodo nel corso del quale l'attestazione di partenza del comune di domicilio è pervenuta ad Animalia SA. In caso di urgenza all’estero, i sinistri sono indennizzati secondo il tariffario di referenza, fino al termine della cura, ma non oltre 90 giorni. Inoltre, l’animale assicurato malato non è più coperto non appena il detentore si reca assieme all’estero. In deroga all'art. 7.3.2 lo stipulante può chiedere ad Animalia SA l'esecuzione di prestazioni di cure da parte di un veterinario all'estero, di cui verrà comunicato il nominativo. 7.3.2 7.3.3 7.4 Comunicazioni Tutte le comunicazioni ad Animalia SA devono essere indirizzate alla sua direzione sita a BernaBümpliz. Le comunicazioni di Animalia SA allo stipulante e al detentore sono inoltrate validamente all’ultimo indirizzo da essi comunicato. 7.5 Litigio eventuale In caso di procedura giudiziaria, Animalia SA riconosce quale foro la sua sede sociale, come pure il domicilio svizzero dello stipulante o del detentore. Animalia SA Sede di Animalia SA: Av. C.-F. Ramuz 70 - 1009 Pully Servizio alla clientela e rimborso delle prestazioni di Animalia SA: Freiburgstrasse 370, 3018 Berna www.animaliasa.ch [email protected] 0848 264 625 0848 ANIMAL (max. 8 ct./min)