Condizioni d`assicurazione Animalia

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Condizioni d`assicurazione Animalia
Condizioni d’assicurazione
Edizione 2012
Animalia
L’assicurazione degli animali da compagnia
Articolo 1 Alcune definizioni per capire meglio il
contratto d'assicurazione
2.1.4
2.1.5
Stipulante
Persona che:
- firma la proposta;
- assume il pagamento dei premi;
- e riceve le prestazioni di Animalia SA
Detentore
Persona responsabile dell’animale assicurato.
Malattia (-cronica)
Qualsiasi danno alla salute fisica che non sia dovuto ad un
infortunio e che richieda un esame o una cura medica
prestata da un veterinario.
Tutte le prestazioni coperte descritte alle cifre 2.1.1 a 2.1.5
qui sopra devono essere prodigate da un veterinario o da
uno specialista riconosciuto da Animalia SA e sono
rimborsate in base al tariffario di referenza delle
prestazioni.
2.1.6
2.1.7
2.2
E' considerata cronica ogni malattia la cui durata della
cura si prolunga o si è prolungata oltre 3 mesi.
Infortunio
Danno improvviso apportato al corpo dell'animale da un
fattore esterno straordinario che compromette la salute
fisica di quest'ultimo e che necessita un esame o una cura
medica prestata da un veterinario.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Periodo di carenza
Periodo di 30 giorni che decorre dall'entrata in vigore del
contratto, durante il quale le prestazioni non sono
concesse.
Franchigia
Importo fisso iniziale annuo a carico dello stipulante in
caso di sinistro.
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
Veterinario
Veterinario o terapeuta titolare di un diploma federale o
equivalente.
Eutanasia
Atto giustificato dal punto di vista medico per porre fine
alle sofferenze dell’animale o per evitare un accanimento
terapeutico.
Tariffario di referenza per le prestazioni
Quello edito da Animalia SA per il rimborso delle
prestazioni. Animalia SA si riserva espressamente il diritto
di apportare delle modifiche al tariffario.
Risultato del contratto
Differenza tra l’importo totale dei premi incassati e quello
delle prestazioni versate, dopo deduzione del 30% per la
costituzione delle riserve e per le spese amministrative.
Articolo 2 Prestazioni
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Prestazioni assicurate in caso di malattia e
d'infortunio
Le misure diagnostiche e terapeutiche.
Le cure fisioterapiche, omeopatiche, d'agopuntura
e d'osteopatia.
I trattamenti di una malattia cronica durante i primi
90 giorni che seguono la data del primo
trattamento in relazione con predetta affezione.
ANIMALIA_CGA_2012_I
I vaccini, a condizione che l’animale assicurato sia
coperto per la malattia.
Il vitto e l'alloggio presso l'ambulatorio.
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
I medicamenti ed i mezzi ausiliari prescritti o
rilasciati da un veterinario, necessari alla
guarigione della malattia o dell'infortunio.
In caso d'urgenza, le spese di trasporto in
ambulanza.
Prestazioni non assicurate in caso di malattia o
di infortunio
Le affezioni e le conseguenze d'infortuni avvenuti
prima dell'entrata in vigore del contratto.
I casi di malattia avvenuti durante il periodo di
carenza di 30 giorni successivi all'entrata in vigore
del contratto. Non è applicabile nessun periodo di
carenza in caso di infortunio o per il rimborso dei
vaccini.
Gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva a
fini estetici e le loro conseguenze.
Le spese di tatuaggio e l'inserimento di un
microchip.
Le prestazioni dentarie, escluse quelle consecutive
ad un infortunio.
I danni apportati volontariamente alla salute
dell'animale da parte del suo detentore o dalle
persone delle quali quest'ultimo è responsabile.
I danni apportati alla salute dell'animale da terzi o
da un altro animale, che rientrano nell'ambito della
responsabilità civile.
I danni alla salute dovuti a delle competizioni
durante le quali l’animale è in confronto diretto con
uno o diversi altri animali e nel corso
dell’allenamento
in
relazione
con
queste
competizioni, come ad esempio le corse di levrieri.
I trattamenti che rientrano nell'ambito delle misure
dietetiche, gli alimenti specifici a questo effetto,
nonché qualsiasi complemento alimentare.
I rapporti veterinari e l'emissione di certificati
chiesti dallo stipulante o dal detentore.
I trattamenti e le cure relative alla gestazione e al
parto, la castrazione e la sterilizzazione e le loro
conseguenze.
I trattamenti di psicoterapia.
I trattamenti per i disturbi del comportamento, in
particolare dell'aggressività dell'animale.
L’invalidità, le malattie congenite e/o ereditarie e le
relative misure diagnostiche.
Le malattie infettive, salvo che l'animale sia stato
vaccinato ed i richiami siano stati eseguiti
regolarmente.
Qualsiasi conseguenza di eventi di guerra, di
rivoluzioni, di sommosse, di frane, di terremoti, di
caduta di pietre, di inondazioni, di valanghe o di
eventi atomici, di pandemie o di epidemie, ad
eccezione delle conseguenze dovute all'utilizzo
dell'animale per la ricerca e il salvataggio di feriti
intrapresi nelle circostanze summenzionate.
2.2.17
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
La medicina alternativa, eccetto le
terapeutiche elencate nell’articolo 2.1.2.
forme
3.3.7
Prestazioni particolari
Partecipazione alle spese di pubblicazione di un
annuncio nella stampa in caso di smarrimento o di
furto dell’animale assicurato.
Partecipazione alle spese di collocamento
dell’animale assicurato in caso d’ospedalizzazione
d’urgenza del suo detentore.
Indennità per l’acquisto di un animale di
sostituzione, secondo il risultato del contratto, se,
di comune accordo con il veterinario, il detentore
dell’animale decide di porre fine alle sofferenze
dell’animale finora assicurato (Eutanasia).
3.3.8
Articolo 3 Franchigia, bonus e importi assicurati
3.1
Franchigia
La franchigia sottoscritta contrattualmente
applica una volta per anno civile.
si
3.2
Bonus
Se, dopo almeno due anni d’assicurazione,
Animalia SA non ha versato alcuna prestazione a
titolo della presente assicurazione (ad eccezione
della partecipazione alle spese dei vaccini), la
franchigia annua sarà diminuita del 50% sulle
spese relative ai prossimi casi d’assicurazione. La
franchigia riprende il suo valore iniziale l’anno
seguente fintantoché le condizioni succitate (due
anni senza prestazioni) non siano nuovamente
adempite.
3.3
3.3.1
Importi assicurati
Animalia SA assume l’80% delle spese previa
deduzione della franchigia sottoscritta, ma al
massimo l'importo per anno civile previsto nella
polizza. Per motivi economici, gli importi inferiori a
CHF 10.00 non sono versati separatamente.
Per l'alloggio e la pensione in ambulatorio
veterinario (art. 2.1.5), la prestazione è limitata a
Fr. 20.- la notte, ma al massimo a Fr. 200.- per
anno civile.
Per le spese di trattamento di fisioterapia, di
omeopatia, d'agopuntura e d'osteopatia, la
prestazione è limitata a Fr. 50.- la seduta, ma al
massimo a 12 sedute per anno civile.
In caso d'urgenza, le spese di trasporto in
ambulanza sono rimborsate fino ad un importo
massimo di Fr. 100.- per anno civile.
Le spese di vaccinazione sono coperte
forfetariamente fino a concorrenza di Fr. 50.- per
anno civile. Questa indennità non è soggetta né
alla franchigia, né all'aliquota. Questo risarcimento
non è un sinistro ai sensi della legge e non può
derivarne alcun diritto. È accordato unicamente se
l'animale assicurato è coperto per la malattia. Il
rimborso è concesso solo se il contratto non è
disdetto per la fine dell'anno e a condizione che i
premi del periodo di prestazione in questione siano
stati pagati.
Quando, di comune accordo con il terapeuta, il
detentore ha deciso di porre definitivamente fine
alle sofferenze del suo animale (Eutanasia),
Animalia SA versa un'indennità di sostituzione fino
a concorrenza del 50% del risultato del contratto
durante gli ultimi due anni d'assicurazione (articolo
1). Questa indennità viene versata per finanziare
l'acquisto di un animale di sostituzione a
condizione che quest'ultimo sia ugualmente
assicurato presso Animalia SA entro un termine di
un anno a partire dalla data di disdetta del
contratto iniziale.
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
ANIMALIA_CGA_2012_I
Le spese di pubblicazione nella stampa sono
rimborsate fino a concorrenza di Fr. 50.- per anno
civile.
Le spese di collocamento dell'animale assicurato,
in un'istituzione appropriata (art. 2.3.2), sono
indennizzate fino a concorrenza di Fr. 15.- al
giorno, ma al massimo durante 10 giorni per anno
civile.
Articolo 4 Premi e conseguenze del ritardo di
pagamento
4
4.1
Premi
4.1.1 Il premio indicato nella polizza è pagabile in
anticipo, alle scadenze convenute.
4.1.2 Il premio è assoggettato alla tassa di bollo
federale, conformemente alla Legge federale sulle
tasse di bollo.
4.1.3 L'adattamento del premio alla classe di età
superiore si effettua al 1° gennaio dell'anno nel
corso del quale l'animale raggiunge l'età di cinque
anni, rispettivamente otto, undici e quattordici
anni.
L'adattamento dei premi in seguito ad un
cambiamento di classe di età non costituisce un
motivo di disdetta del contratto.
4.1.4 In deroga all'articolo 4.1.3, Animalia SA rinuncia
all'adattamento del premio se, tra l'inizio della
copertura assicurativa ed il cambiamento della
classe di età, non è stata versata nessuna
prestazione, ad eccezione delle spese di
vaccinazioni, e se lo stipulante ha pagato
regolarmente il premio (nessuna procedura
esecutiva). In caso di sinistro, il premio è adattato
alla classe di età superiore. In caso di sinistro, il
premio è adattato (dal mese successivo) all'età
effettiva
dell'animale
assicurato.
Se,
tra
l'adattamento del premio ed il successivo
cambiamento di classe di età, non è stato
indennizzato alcun sinistro, il premio dello
stipulante rimarrà nuovamente invariato purché la
condizione precitata sia soddisfatta.
4.1.5 Se la tariffa dei premi o il tasso della tassa di bollo
federale cambia, Animalia SA è abilitata a
prevedere l'adattamento del contratto a partire
dalla successiva scadenza principale del premio. I
nuovi premi saranno comunicati allo stipulante
almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore.
L'adattamento dei premi in seguito alla modifica
del tasso della tassa di bollo federale non
costituisce un motivo di disdetta del contratto.
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Conseguenze di un ritardo di pagamento
Se il premio non è stato pagato alla scadenza, lo
stipulante è diffidato per iscritto, a sue spese
(Fr. 10.-), ad effettuarne il versamento entro
quattordici giorni dall'invio della diffida, nella quale
sono richiamate le conseguenze del suo ritardo.
Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi di
Animalia SA sono sospesi a decorrere dalla
scadenza del termine indicato qui sopra.
Le spese amministrative relative alla procedura di
riscossione dei premi insoluti sono portate a carico
dello stipulante a ragione di Fr. 30.-.
Le spese amministrative inerenti alla richiesta di
una
procedura
esecutiva
presso
l’ufficio
competente, sono portate a carico dello stipulante
a ragione di Fr. 80.-, oltre alle spese fatturate
direttamente dall’ufficio di esecuzione.
Articolo 5 Obblighi in caso di sinistro
5
5.1
Annuncio del sinistro, obbligo di collaborazione
e d'informazione
5.1.1 Informare immediatamente Animalia SA. Se il
sinistro non è stato dichiarato entro 3 giorni,
l’assicuratore può ridurre le sue prestazioni, a
meno che il ritardo non sia imputabile al detentore.
5.1.2 Comunicare ad Animalia SA tutti gli elementi
necessari alla liquidazione del sinistro e
trasmetterle i documenti richiesti in merito; in
mancanza dei quali Animalia SA ha il diritto di
rifiutare il versamento delle prestazioni.
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Condizioni preliminari alla concessione delle
prestazioni
Animalia SA fornisce le prestazioni unicamente su
presentazione di fatture originali dettagliate. La
fattura deve indicare la data del trattamento,
l'indirizzo del detentore dell'animale, il nome e la
codificazione dell'animale, la diagnosi, le
prestazioni mediche fornite e i medicinali, l'importo
corrispondente ad ogni prestazione, nonché il
nome, l'indirizzo ed il numero di telefono del
veterinario che ha trattato l'animale.
Senza la comunicazione di queste informazioni
entro un termine ragionevole fissato da Animalia
SA, quest'ultima è abilitata a rifiutare il rimborso
delle prestazioni. Se necessario, Animalia SA può
esigere una traduzione in una delle lingue
nazionali, o in inglese, dei documenti redatti in
un'altra lingua.
Un cambiamento di veterinario nel corso della cura
deve
essere
sottoposto
all'approvazione
preliminare di Animalia SA.
Animalia SA può esigere che l'animale sia
esaminato, a sue spese, da uno dei suoi veterinari
di fiducia o da un altro veterinario di sua scelta.
Articolo 6 Inizio e fine del contratto
6
6.1
Entrata in vigore
La data di entrata in vigore del contratto e la sua
durata iniziale figurano sulla proposta e sulla
polizza assicurativa.
6.2
6.3
Rinnovo tacito del contratto
In mancanza di disdetta scritta di almeno 6 mesi
prima della sua scadenza, il contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno.
Fine del contratto in caso di decesso
dell'animale
In caso di decesso dell'animale, il contratto cessa
alla fine del mese nel corso del quale è pervenuto
ad Animalia SA un documento ufficiale o la
conferma del veterinario.
6.4
Rinuncia al diritto di disdetta
Animalia SA rinuncia a disdire il contratto in caso
di sinistro, tranne in caso d'abuso o di tentativo
d'abuso diretto o indiretto da parte del detentore.
6.5
Fine del diritto alle prestazioni
Il diritto alle prestazioni cessa alla fine del
contratto.
Articolo 7 Disposizioni generali
7
7.1
Obblighi generali del detentore
7.1.1 Nei confronti dell’animale assicurato, il detentore
rispetterà in ogni occasione le prescrizioni della
legislazione sulla protezione degli animali.
7.1.2 Lo stipulante ha l'obbligo di segnalare
immediatamente qualsiasi modifica dei dati
menzionati nel contratto.
ANIMALIA_CGA_2012_I
7.2
Diritto applicabile
I diritti e gli obblighi dello stipulante e del detentore
derivano dalla polizza d'assicurazione e dalle
condizioni d'assicurazione di Animalia SA. In
assenza di disposizioni contrattuali espresse, fa
fede
la
Legge
federale
sul
contratto
d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).
7.3
7.3.1
Estensione territoriale
L'assicurazione è valida in tutto il mondo; in caso
di trasferimento del domicilio del detentore al di
fuori della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein, l'assicurazione cessa alla fine del
periodo nel corso del quale l'attestazione di
partenza del comune di domicilio è pervenuta ad
Animalia SA.
In caso di urgenza all’estero, i sinistri sono
indennizzati secondo il tariffario di referenza, fino al
termine della cura, ma non oltre 90 giorni. Inoltre,
l’animale assicurato malato non è più coperto non
appena il detentore si reca assieme all’estero.
In deroga all'art. 7.3.2 lo stipulante può chiedere
ad Animalia SA l'esecuzione di prestazioni di cure
da parte di un veterinario all'estero, di cui verrà
comunicato il nominativo.
7.3.2
7.3.3
7.4
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ad Animalia SA devono
essere indirizzate alla sua direzione sita a BernaBümpliz. Le comunicazioni di Animalia SA allo
stipulante e al detentore sono inoltrate validamente
all’ultimo indirizzo da essi comunicato.
7.5
Litigio eventuale
In caso di procedura giudiziaria, Animalia SA
riconosce quale foro la sua sede sociale, come
pure il domicilio svizzero dello stipulante o del
detentore.
Animalia SA
Sede di Animalia SA: Av. C.-F. Ramuz 70 - 1009
Pully
Servizio alla clientela e rimborso delle prestazioni
di Animalia SA: Freiburgstrasse 370, 3018 Berna
www.animaliasa.ch
[email protected]
0848 264 625
0848 ANIMAL
(max. 8 ct./min)