Pag. 10 - Coldiretti Torino
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IL COLTIVATORE PIEMONTESE 16-28 FEBBRAIO 2009 ■ ANNO 65 – NUMERO 4 rubriche PAGINA 10 ■ RUBRICA GIURIDICA Usufrutto e diritto di prelazione in caso di vendita di terreno Q U E S I T O “Mia sorella ed io siamo proprietari di un terreno libero da contratti di locazione e intendiamo cederlo a un terzo. Il fondo confinante è di proprietà di un soggetto non coltivatore diretto, ma è condotto dall’usufruttuario che lo coltiva direttamente. Quest’ultimo ha diritto di prelazione in ordine alla vendita del terreno?” RISPOSTA L’istituto della prelazione in diritto civile individua il diritto di un determinato soggetto ad essere preferito a terzi, a parità di condizioni nell’acquisto di un bene, ove il legittimo proprietario intenda alienarlo. Nell’ambito del diritto agrario, tale diritto si configura come una sorta di diritto potestativo mediante il quale l’imprenditore coltivatore diretto, con una semplice manifestazione di volontà, costringe il proprietario del fondo a preferirlo a parità di condizioni nel caso di alienazione dello stesso. Introdotto a favore di affittuario, mezzadro, colono, enfiteuta e compartecipe già insediati sul fondo oggetto di vendita dall’articolo 8 della legge n. 590 del 1965, tale diritto è stato esteso dall’articolo 7 della legge n. 817 del 1971 anche al coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con i fondi posti in vendita a condizione che sugli stessi non siano insediati i soggetti di cui all’articolo 8. Queste due ipotesi di prelazione legale rispondono alla medesima finalità, ossia favorire la formazione della proprietà coltivatrice mediante l’unificazione, nel primo caso, nella stessa persona della titolarità dell’impresa agricola con la proprietà del terreno su cui l’impresa è esercitata e nel secondo caso mediante l’accorpamento di terreni confinanti al fine della formazione di imprese agricole efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, evitando così la frammentazione della proprietà contadina. La finalità appena richiamata postula che il diritto di prelazione non spetta a chi coltivatore diretto non è, escludendo la giurisprudenza il riconosci- mento del diritto in esame in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, primo fra tutti la qualità di coltivatore diretto (Cass. Civ., Sez. III, 15.03.2007, n. 5991) riconosciuta a chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo (art. 31, L. 590/1965). Si richiede, cioè, che la coltivazione presenti i caratteri di stabilità e continuità e non di mera occasionalità. Ciò non solo nel caso di prelazione di soggetti già insediati sul fondo posto in vendita in virtù di un contratto agrario qualificato, ma anche nel caso di prelazione del proprietario del fondo confinante. È importante sottolineare che l’articolo 7 della legge numero 817 del 1971 tratta solo di proprietario coltivatore diretto, non contemplando titolari di diritti reali (es. usufrutto) ovvero di rapporti obbligatori. Mentre la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, l’usufrutto è un diritto reale di godimento e consiste nella facoltà di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. In altre parole, l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto e di trarre dal bene tutte le utilità che potrebbe avere il proprietario, ma comunque presuppone il riconoscimento della terzietà dello stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 1001 del Codice civile, alla scadenza del rapporto l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene che ha formato oggetto del suo diritto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento. Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di una persona la situazione nella quale viene a trovarsi il proprietario, spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto, si definisce nuda proprietà. La costituzione dell’usufrutto porta, pertanto, il proprietario a perdere la disponibilità materiale del proprio bene, ma non anche a perdere il diritto di proprietà che per quanto svuotato del godimento resta a lui intestato. Dal collegamento tra la disciplina civilistica e la normativa in materia di prelazione agraria emerge non solo che il diritto di prelazione spetta al solo proprietario del fondo confinante a quello posto in vendita, intendendosi per tale, in caso di usufrutto, il solo nudo proprietario in quanto titolare del diritto di proprietà (Tribunale Pinerolo 24.02.1988), ma anche che il diritto in discussione deve riconoscersi solo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale 590 del 1965. La giurisprudenza, infatti, è unanimemente orientata nel ritenere condizione essenziale ai fini dell’esercizio della prelazione agraria che il fondo confinante sia coltivato direttamente dal proprietario in quanto solo in questo caso si attua, con l’accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese coltivatrici efficienti (App. Napoli 14.05.2007; Cass. Civ., Sez. III, 20.12.2005, n. 28237). Non riterrei, pertanto, sussistente un obbligo in capo ai soggetti di cui al quesito di comunicare l’intenzione di alienare il fondo (c.d. denuntiatio) dato che, nel caso di specie, l’usufruttuario non è proprietario e il proprietario non è un coltivatore diretto, considerato, comunque, che la prelazione, presupponendo il possesso dei requisiti sopra richiamati, non può essere validamente esercitata da colui che pur avendo ricevuto la denuntiatio e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti (Cass. Civ., Sez. III, 12.08.2000, n. 10789; Cass. Civ., Sez. III, 15.03.2007, n. 5991). Privacy, datori di lavoro sollevati dall’obbligo del Dps Documento programmatico sulla sicurezza del dato ❚❙ Torino – Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo si ripropone quanto già pubblicato a settembre 2008 in merito alla semplificazione in materia di privacy per i datori di lavoro. Con la conversione in legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 195 del 21 agosto 2008, del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, sono semplificati gli adempimenti per alcune tipologie di azienda in merito alla tutela della privacy. In particolare, anche in seguito alle sollecitazioni di Coldiretti, si è ottenuto di far sostituire il Dps – Documento programmatico sulla sicurezza del dato – con una autocertificazione. L’articolo recita: “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte”. Tale autocertificazione sarà da trattenere presso l’azienda. Il datore di lavoro ancora inadempiente dovrà provvedere da adesso per l’anno in corso, mentre colui che ha già adempiuto potrà provvedere in sede di aggiornamento entro il 31 marzo prossimo. Seppur non previsto espressamente, si ritiene applicabile, in caso di violazione dell’obbligo, la medesima sanzione prevista per il caso di omessa redazione del Dps, ossia con l’arresto fino a due anni, o con ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Il modulo per l’adempimento dell’obbligo sarà disponibile entro breve negli uffici di Coldiretti Torino. Invitiamo le aziende che intendano utilizzare i dati in loro possesso a scopo pubblicitario – agriturismi, vendite via internet ecc. – a prendere contatto con il responsabile del settore Privacy, Giovanni Ponso – indirizzo di posta elettronica: [email protected] oppure tel. 0116177259 – per verificare le varie problematiche e gli eventuali adempimenti supplementari da espletare. ■ Rubrica a cura dell’avvocato Marcello Bossi Studio legale associato Angeleri & Bossi c.so Re Umberto n. 71 10128 Torino tel. 011-596370 fax 011-593210 e-mail: [email protected] Convenzione per i soci Coldiretti Torino con Maggiore Rent per noleggio auto e furgoni ❚❙ TORINO Dal 1° gennaio 2009, i soci di Coldiretti Torino in regola con il tesseramento possono usufruire della convenzione con la ditta Maggiore Rent spa per il noleggio, in Italia, di auto e furgoni, a prezzi agevolati. Le prenotazioni possono avvenire nei seguenti modi: ● presso qualsiasi punto noleggio Maggiore Rent; ● telefonicamente, al numero 199 151 106 per prenotazione auto e al numero 199 151 198 per prenotazione furgoni. Al momento del ritiro del mezzo verrà richiesto al noleggiante il numero di prenotazione, comunicato telefonicamente dal centro prenotazioni Maggiore Rent, la tessera socio Coldiretti in originale e il codice convenzione che è MCD 016302. L’addebito avverrà su carta di credito, con fatturazione diretta all’utilizzatore.