factoring - Confindustria Bergamo

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FACTORING
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
Il factoring è un'operazione finanziaria con la quale un'impresa cede, dietro pagamento di un
corrispettivo, dei crediti commerciali ad una società (factor) che provvede alla riscossione e
all'eventuale anticipazione dell'importo dei crediti stessi.
Le parti che intervengono nel contratto di factoring sono:
il cedente (azienda creditrice), che cede il credito;
il cessionario (factor o società di factoring), che acquista il credito;
il ceduto, che è il debitore nei confronti del cedente.
Bisogna precisare tuttavia che, oltre alla cessione del credito, nell'operazione di factoring si
svolgono diverse attività.
La società di factoring, infatti, oltre all'amministrazione, all'incasso e all'eventuale recupero dei
crediti, fornisce informazioni commerciali sui clienti del cedente, smobilizza i crediti ceduti e
accettati, assicura contro il rischio di insolvenza.
Il factoring, dunque, può essere considerato uno strumento caratterizzato da un insieme di
strumenti finanziari e non, che sono presenti contemporaneamente, ma non necessariamente.
L’anticipazione dei crediti ceduti, infatti, non è necessaria, anche se in Italia tale operazione si è
diffusa principalmente per la sua componente finanziaria.
La legge 21 febbraio 1991 n. 52 regola la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e trova
applicazione allorquando concorrono i seguenti requisiti:
a. il cedente è un imprenditore;
b. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c. il cessionario è una società o ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica sempre che,
in ogni caso, l'oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti d'impresa.
Il factor è un intermediario tra il venditore (cedente) e il compratore (ceduto).
Il factor acquista, mediante cessione, i crediti del cedente e li gestisce direttamente in conto
proprio, ma nell'interesse del cedente, dopo aver portato però il ceduto a conoscenza della
cessione di credito.
In seguito a tale comunicazione, il debitore è obbligato a pagare direttamente e soltanto al factor:
solo i pagamenti effettuati al factor hanno effetto liberatorio per il ceduto (vedi art. 1260 c.c.).
Per ciò che concerne il pagamento da parte del factor al cedente dei crediti oggetto del contratto di
factoring, esso avviene, o al momento stesso dell'acquisto (attraverso anticipazione di una
percentuale preconcordata di tutti i crediti ceduti), o alla scadenza dei crediti stessi.
La legge 52/1991 prevede all'art. 2 l'istituzione presso la Banca d'Italia di un albo delle imprese
che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa (factor). La Banca d'Italia esercita, in
questo modo, una funzione di controllo anche attraverso l'obbligo di certificazione del bilancio del
cessionario dei crediti.
Infine, quanto alle modalità di acquisto del credito da parte del factor, si può parlare di factoring
"pro solvendo” o “pro soluto" a seconda che sia o meno prevista la rivalsa della società di
factoring.
In sostanza, se il ceduto non fa fronte ai nuovi impegni e il factor può rivalersi e farsi rimborsare
quanto anticipato dal cedente, si parla di factoring pro solvendo.
Se, invece, in caso di inadempimento del ceduto, il factor tiene a suo carico l'insolvenza di quello,
si parla di factoring pro soluto (formula più spesso richiesta).
ASPETTI LEGALI
In quasi tutti i paesi ove il factoring ha trovato uno sviluppo significativo, il legislatore è intervenuto
con una regolamentazione autonoma del fenomeno, poiché la materia ha assunto caratteristiche di
complessità e innovazioni tali da richiedere uno strumento legislativo ad hoc.
Come stabilito dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'esercizio
nei confronti del pubblico dell'attività di factoring è riservato, oltre che alle banche, agli intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto presso la Banca d’Italia. Dell’iscrizione in
tale elenco deve essere data comunicazione alla Consob.
L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, dell'attività di factoring è riservato ai
soggetti iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale (art. 113 Testo Unico in materia
bancaria).
L'iscrizione all'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a. forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità
limitata o di società cooperativa;
b. oggetto sociale che prevede di svolgere l'attività di factoring;
c. capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la
costituzione delle società per azioni;
d. possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di
professionalità e di onorabilità.
Anche in Italia, dopo parecchi anni di attesa, è entrata in vigore una legge specifica per la
regolamentazione del factoring (L. 21/02/1991 n. 52) che ne ha ridefinito la disciplina fino allora
equiparata alla cessione del credito contenuta negli artt. 1260 e segg. del Codice Civile. Tali
articoli stabiliscono che: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche
senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia il carattere strettamente professionale o
il trasferimento non sia vietato dalla legge". La differenza principale è che il contratto di factoring
non disciplina la singola cessione di credito ma riguarda una pluralità di crediti.
La legge regola i rapporti tra il cessionario (factor) e il debitore ceduto nei confronti del quale il
factor può agire in nome e per conto proprio, utilizzando gli stessi mezzi che in mancanza della
cessione avrebbe conservato per sé il cedente.
Viene stabilita la validità della cessione nei confronti dei terzi come i creditori del cedente e il
curatore fallimentare di questi.
Quanto ai rapporti tra cedente e factor, "il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al
tempo della cessione" (art. 1266 c.c.).
Pertanto, se il debitore della società che ha ceduto i crediti scopre dei vizi sulla merce fornitagli tali
da consentirgli di non pagare, la società di factoring si rifarà sul cedente delle somme erogate a
fronte della cessione.
La legge 52/1991 consente, all'art. 3, la cessione di crediti futuri, vale a dire prima della loro
stipulazione, e di crediti in massa futuri purché sorgano da contratti da stipulare entro 24 mesi. Una
deroga ai principi civilistici è poi contenuta nell'art. 4 in cui si stabilisce che il cedente garantisca la
solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci alla garanzia.
L'art. 1265 c.c. relativo all'efficacia della cessione nei confronti dei terzi è stato oggetto di
integrazioni. Infatti, l’art. 5 della L. 52/1991 prevede che, qualora il cessionario abbia pagato, in
tutto o in parte, il corrispettivo della cessione e il pagamento abbia data certa, la cessione è
opponibile:
a. agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b. al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c. al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art.
7, comma 1, L. 52/1991.
Infine, gli artt. 6 e 7 della citata legge 52/1991, disciplinano i legami sussistenti fra la cessione dei
crediti e le procedure concorsuali. In particolare, si ricorda che il pagamento compiuto dal debitore
ceduto al cessionario non è soggetto a revocatoria. Tale azione può essere proposta solo nei
confronti del cedente che conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del
pagamento al cessionario.
Parimenti, l'efficacia della cessione verso terzi non è opponibile al fallimento del cedente se il
curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito
il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia fatto nell'anno anteriore
alla sentenza di fallimento e prima della scadenza del credito.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI
Riguardo al factoring, una prima distinzione di fondo è collegata alla segnalazione o meno al
debitore della cessione del credito. Se il debitore viene informato si definisce notification factoring,
altrimenti not notification factoring. Le ragioni sono prevalentemente di natura commerciale,
finanziaria e psicologica.
Notification factoring
Nel caso del notification factoring, il cedente ha due possibili scelte: il conventional factoring e il
maturity factoring.
Il conventional è la forma tradizionale, derivata dall'old linea factoring. Il factor in questo caso, oltre
ad acquistare i crediti garantendone il buon fine, si incarica della loro gestione, notifica la cessione
al debitore e concede al venditore la possibilità di richiedere anticipazioni totali o parziali
sull'ammontare dei crediti ceduti. Si tratta in pratica di una vera e propria forma di finanziamento.
Nel caso del maturity, invece, viene assolutamente esclusa la possibilità di finanziamento. Il
cedente stipula un'assicurazione sui crediti e utilizza tutti gli altri servizi offerti dal factor. In tal
modo semplifica la gestione dei crediti e, alla scadenza delle fatture (alcuni giorni dopo la
scadenza media dei crediti oggetto della cessione), si vedrà accreditato l'importo anche in caso di
mancato pagamento (grazie alla polizza assicurativa).
Not notification factoring
Il not notification factoring è, invece, un contratto in virtù del quale i fornitori/venditori trasferiscono
al factor la totalità dei loro crediti, ma sono dispensati dall'indicare sulle loro fatture che il
pagamento deve essere effettuato nelle mani del factor. Quest'ultimo assicura sempre la copertura
dai rischi di insolvenza e l'eventuale finanziamento, come in un contratto di tipo classico, ma non
può ovviamente occuparsi della riscossione dei crediti, poiché i debitori non sono stati messi al
corrente della cessione. In questo caso, il cedente si impegna a trasferire immediatamente al
factor le somme riscosse direttamente dagli acquirenti.
Tra le altre tipologie di factoring esistenti, si segnala l’esistenza del factoring internazionale, che ha
per oggetto i crediti derivanti da rapporti di carattere internazionale. In questo caso i soggetti
coinvolti sono quattro: l’importatore, il suo factor nazionale (import factor), l’esportatore e il suo
factor (export factor). Esistono, quindi, due contratti di factor: uno tra l’esportatore e l’export factor
e uno tra le due società di factoring.
Nell'operazione di factoring gli aspetti di finanziamento e di servizio sono così compenetrati che è
difficile trattare l'argomento solo da un punto di vista finanziario. In Italia, comunque, le società di
factoring sono in buona parte di emanazione bancaria e lo sviluppo di tale forma di smobilizzo è
legato soprattutto alla possibilità di ottenere anticipazioni, cosicché il factoring nella prassi viene
fatto rientrare nelle operazioni parabancarie.
L'operazione di factoring, da un punto di vista finanziario, può essere più onerosa di altre forme ma
può essere scelta per la gamma di servizi complementari che offre ed è particolarmente indicata in
presenza di redditività netta positiva.
ASPETTI FISCALI
Imposta di registro
In base al D.P.R. 131/86, Tariffa Parte I, art.6, l’operazione di cessione di crediti è soggetta a
tassazione con aliquota dello 0,50%.
Qualora l’operazione avvenga con scambio di corrispondenza, i singoli atti devono essere registrati
solo in caso d’uso, così come il contratto di factoring stipulato tra factor e cedente.
La base imponibile viene determinata per i crediti fruttiferi sulla base del valore nominale e degli
interessi maturati, per i crediti infruttiferi al valore nominale se scadenti entro 1 anno dalla data
della cessione, ovvero al loro valore attuale in funzione del tasso d’interesse legale se scadono
oltre 1 anno.
IVA
La cessione di crediti è operazione esclusa dal campo IVA, come previsto dall’art. 2, comma 3,
lettera a) del D.P.R. 633/72.
Il corrispettivo dell’operazione tipica di factoring è esente dal IVA, come previsto dall’art.10, comma
1, n. 1 del D.P.R. 633/72, trattandosi di operazioni di credito e di finanziamento.
IRAP
Le perdite su crediti (incluse quelle derivanti da cessioni pro-soluto) sono indeducibili ai fini IRAP,
ancorché le medesime debbano essere iscritte nella voce B14 – Oneri diversi di gestione – del
Conto Economico.
Imposte dirette
Il contratto di factoring non forma di per sé base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Ai fini della formazione del reddito imponibile hanno invece rilevanza integrale elementi accessori
quali commissioni, spese e interessi, purché riferiti a crediti inerenti l’attività dell’impresa.
In presenza di ricavi esenti, gli interessi passivi son deducibili secondo il disposto dell’art. 61 del
T.U.I.R..
Ai fini dell’accantonamento fiscalmente riconosciuto al fondo svalutazione crediti (art. 106 del
T.U.I.R.), i crediti ceduti in factoring pro-soluto e/o pro-solvendo non sono fra quelli da considerare
ai fini della determinazione del valore di riferimento su cui applicare la percentuale dello 0,50%
(Circolare n. 19 dell’1.08.1987 del Ministero delle Finanze).
Le perdite su crediti, se risultano da elementi certi e precisi, sono integralmente deducibili ai fini
delle imposte dirette, come previsto dall’art. 101, comma 5 del T.U.I.R..
COSTI
Il costo di un rapporto di factoring comprende, in linea di massima, tre voci di costo:
1) Commissione di factoring
E' la componente tipica pagata a fronte del complesso delle attività contabili amministrative
(contabilizzazione dei crediti, registrazioni contabili, scadenzature, incassi, solleciti di pagamento,
etc..) connesse con la gestione dei crediti. Essa non dipende dalla scadenza del credito, ma è un
importo secco.
Il tasso della commissione può variare in relazione alla solidità patrimoniale e alle capacità
reddituali prospettiche dell'azienda e in relazione al tipo di cessione effettuata (massimo in caso di
cessione pro soluto, minimo per la cessione pro solvendo).
2) Interessi sulle anticipazioni
Questo costo entra in gioco quando il cedente chiede delle anticipazioni sui crediti ceduti.
L'importo dipende dal tasso di e dalla durata del credito ceduto.
3) Spese di tenuta conto (o di handling)
Rappresentano la componente "amministrativa" costituita dal rimborso al factor delle spese "vive"
affrontate per il "maneggio" delle fatture (ad esempio spese postali).
Generalmente l'addebito avviene in maniera forfettaria con l'addebito al cedente di un importo fisso
per fattura.
In conclusione, il costo complessivo del factoring è dato da:
CF
CF
C
IF
S
C
IF
S
in cui:
= Costo finale del Factoring
= Commissione di factoring
= Interessi sulle anticipazioni
= Spese di tenuta conto
Fare un calcolo di convenienza sul factoring non è cosa facile poiché, se da un lato le componenti
di costo sono ben definite, i benefici o i risparmi sono di difficile quantificazione.
E' evidente comprendere come non sia facilmente quantificabile il risparmio che deriva
dall'eliminazione degli insoluti, dalle riduzioni dei costi amministrativi, dal miglioramento dell'attività
dell'ufficio contabilità e poi, in ultima analisi, dalla riduzione delle incombenze contabili
amministrative a carico dell'alta direzione che quindi può dedicarsi in maniera più incisiva agli
aspetti strategici dell'attività commerciale produttiva.
Comunque, in conclusione dati:
P = Perdite su crediti
R = Spese amministrative
IB = Interessi Bancari
perché ci sia convenienza a ricorrere al servizio di factoring, si dovrà verificare la relazione
sottostante:
( P R IB) (C
IF
S)
0
La somma dei risparmi dovrà cioè essere superiore a quella degli oneri sostenuti.
VANTAGGI
 Possibilità di una combinazione personalizzata di vari servizi (finanziari, amministrativi,
commerciali e assicurativi).
 Semplificazione della gestione commerciale.
 Creazione di liquidità.
 Si aggiunge alle altre linee di credito.
 Nel caso di pro soluto, permette di eliminare il rischio di insolvenza del debitore ceduto.
 Servizi:
- amministrativo: gestione contabilità clienti e sollecito dei crediti;
- legale: recupero crediti;
- informativo: valutazione solvibilità clienti (informazioni commerciali).
 Riduzione costi amministrativi interni; in particolare, contenimento delle spese di personale e
trasformazione conseguente di costi fissi in costi variabili.
SVANTAGGI
 Elevato costo finanziario (il tasso di interesse è generalmente più oneroso di quello
mediamente applicato dal sistema bancario).
 Possibili problemi d'impatto psicologico e commerciale sul cliente.