In caso di Malasanità

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In caso di Malasanità
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Quattro regole d'oro da osservare sempre"
“Paziente preparato, paziente salvato”
- informazione vuol dire raccogliere tutta la documentazione che si ha sulla propria problematica per poter
fare scelte informate;
- è importante poter contare su una figura medica di riferimento, che può essere uno specialista conosciuto
o il medico di famiglia;
-il consenso informato, che non è un semplice via libera all'intervento ma deve essere davvero informato:
bisogna fare domande, chiedere, chiarire ogni dubbio";
- cercare l'eccellenza, non la comodità delle strutture.
Il diritto al risarcimento del danno da "Malasanità" sorge quando in seguito ad un intervento
medico sanitario / clinico (ad es. ricovero ospedaliero, operazione ecc.) praticato con imperizia
e/o negligenza da una struttura sanitaria / equipe medica o singolo medico la persona sottoposta a
quella prestazione sanitaria subisce un aggravamento della propria condizione ovvero una nuova
patologia.
Il soggetto danneggiato in questi casi può chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali
e
non
patrimoniali
che
ha
subito.
Per ottenere il risarcimento la persona danneggiata deve dimostrare il nesso eziologico
intercorrente tra la condotta negligente tenuta dal medico rispetto al danno subito, che deve essere
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00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792
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per l’appunto conseguenza immediata e diretta dell’errore sanitario, mentre è compito della
struttura e/o del medico dare la prova contraria dimostrando che il loro intervento non ha
aggravato le condizioni del paziente ovvero non ha cagionato delle nuove patologie.
In Italia ogni anno, il 70% degli eventi dannosi in materia è attribuibile a difetti organizzativi e
carenze delle strutture, mentre il restante 30% è dovuto a cause umane.
Negli ultimi anni i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno pacificamente sancito che la
responsabilità
del
medico/struttura
sanitaria
è
di
tipo
contrattuale.
Di conseguenza, chi ritiene di aver subito un danno a seguito di un intervento del medico oggi è
tenuto a dimostrare le proprie ragioni facendo riferimento a quelle regole che disciplinano appunto
il
rapporto
contrattuale.
Il
tempo per richiedere
il
risarcimento del
danno è di
10 anni.
Si ritiene utile indicare di seguito alcune tra le principali cause della malasanità cagionate dalla
presenza
dei
seguenti
fattori:
- negligenze / imperizie / imprudenze da parte di medici ed infermieri, talvolta nel corso di
prestazioni (soprattutto diagnostiche) routinarie, senz'altro evitabili alla luce delle conoscenze
scientifiche,
delle
linee
guida
e
dei
protocolli
in
vigore;
- le carenze organizzative delle strutture, che incidono sulla efficienza e sulla salubrità degli
ambienti sanitari (cfr. infezioni nosocomiali), oppure sulla ripetizione di errori professionali (si
pensi alla maggiore esposizione al rischio di sanitari costretti ad orari di lavoro eccessivamente
onerosi); ovvero risparmi sugli accertamenti diagnostici; strumentazione inefficiente od obsoleta;
mancanza di formazione dei sanitari; carenza di personale; strutture fatiscenti; carenza di posti
letto;
- superficialità nella fase precedente alla somministrazione di prestazioni e trascuratezza nella
informazione al paziente.
§§§§§§§§§§§
I settori più esposti al rischio di malasanità sono i seguenti:
Anestesia
· Decesso nel corso di anestesia negli interventi.
· Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.
Chirurgia generale
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· Aderenze post-operatorie.
· Clips mal posizionate.
· Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
· Errata esecuzione di interventi chirurgici.
· Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
· Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
· Infezioni post-operatorie.
· Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
· Mancata diagnosi di patologie.
· Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
· Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
· Rottura di denti o protesi durante l'intubazione.
· Scarsa assistenza nel post-operatorio.
· Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).
Chirurgia estetica
· Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
· Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.
· Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
· Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l'eccessivo svuotamento) e buchi.
· Rinoplastica: piccolo avvallamento, irregolarità nella superficie o piccola asimmetria.
· Risultato difforme da quello prospettato.
· Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. "a ciuffi di bambola", con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché
singolarmente.
Ginecologia e ostetricia
· Danni alla madre durante il parto.
· Diagnosi errate per malattie ginecologiche.
· Distocia della spalla.
· Errate terapie per la cura della infertilità.
· Erronea diagnosi prenatale.
· Fratture della clavicola.
· Ipossia del bambino al momento del parto.
· Lesioni del plesso brachiale.
· Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
· Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l'esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare
l'interruzione di gravidanza.
· Mancata diagnosi di tumori dell'apparato genitale femminile.
· Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
· Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
· Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
· Ritardo nell'esecuzione di parto cesareo.
· Ritardo nell'espletamento del parto con morte del neonato.
· Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.
Oculistica
· Infezioni durante l'esecuzione di interventi.
· Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.
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· Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.
· Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.
Odontoiatria
· Frattura delle radici per perni moncone mal eseguiti.
· Infezioni a seguito di cure canalari (devitalizzazione).
· Infiltrazioni cariose e problemi gengivali per errata esecuzione di corone in ceramica.
· Mancata esecuzione di esami preliminari.
· Recidive cariose o infiammazioni per errate otturazioni.
Oncologia
· Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi.
· Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici.
· Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi.
· Prescrizione di accertamenti non idonei.
· Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte.
· Ritardo nella diagnosi o nell'esecuzione delle terapie di trattamento.
Ortopedia
· Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture.
· Infezioni ed emorragie post-operatorie.
· Inserimento di protesi di dimensioni errate.
· Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all'ernia del disco.
· Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta.
· Mancata esecuzione di indagini o esami preliminari.
· Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti.
· Mancato riconoscimento di fratture.
· Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.
§§§§§§§§§§§
I soggetti responsabili
Il risarcimento del danno può essere richiesto innanzitutto al medico che ha eseguito l’intervento,
effettuato la diagnosi ecc., in quanto soggetto che in via principale avrebbe dovuto eseguire in modo
corretto
la
propria
attività.
La richiesta può essere anche rivolta alla struttura ospedaliera nella quale il medico opera in
qualità di dipendente o di medico che opera al suo interno in regime di convenzione.
La struttura ospedaliera, in ogni caso, può essere sempre oggetto di richiesta di risarcimento in tutti
i casi in cui il danno al paziente deriva dalla qualità dei macchinari che mette a disposizione dei
medici con cui collabora. E ciò anche nel caso in cui il paziente abbia scelto di farsi curare in una
determinata struttura ma da un professionista di sua esclusiva fiducia e scelto all’esterno della
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struttura stessa. Ovviamente in caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta
dovrà essere sempre inviata anche all’ASL di riferimento.
Come tutelarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico
Il paziente che sospetta che il peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di una
terapia sia dovuto ad un errore medico deve prima di tutto sottoporre la questione ad un medico
legale con competenze specialistiche, facendosi assistere per queste operazioni da un legale.
Per fare questo deve raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alla
terapia e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica.
Una volta raccolto il materiale deve sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di
redigere una perizia scritta che confermerà o smentirà i dubbi del paziente.
Nel caso in cui la perizia concluda per la presenza di un errore, il danneggiato dovrà inviare una
richiesta
di
risarcimento
ai
soggetti
responsabili.
Una volta ricevuta la richiesta l’Ente ospedaliero o il Professionista apriranno il sinistro presso la
Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi.
Il danneggiato (si consiglia sempre tramite il proprio legale di fiducia) quindi seguirà la pratica di
liquidazione che normalmente prevede una visita medico legale di riscontro presso un
professionista
incaricato
dalla
Compagnia.
Se la visita di riscontro conferma la presenza di un errore medico le parti potranno tentare chiudere
la
vertenza
attraverso
un
accordo
sull’entità
del
risarcimento.
Se invece la visita di riscontro escluderà la presenza di un errore molto probabilmente la
Compagnia Assicuratrice non si renderà disponibile per una offerta risarcitoria.
In questo caso (così come nel caso in cui non si raggiunga un accordo sull’entità del risarcimento)
si apre la possibilità per il danneggiato di rivolgersi al Giudice civile per tutelare le sue ragioni.
Tuttavia, il ricorso al Giudice deve essere necessariamente preceduto da un tentativo di
conciliazione (la c.d. mediaconciliazione) che deve essere tenuto dinnanzi ad un ente di
conciliazione che abbia ottenuto il riconoscimento presso il Ministero della Giustizia e che
prevede necessariamente l’assistenza da parte di un avvocato.
Cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento del danno
Il rapporto che si instaura tra il paziente, il medico e la struttura sanitaria è considerato come un
contratto,
anche
se
non
è
stato
firmato
alcun
accordo
scritto.
Per questo motivo il paziente che lamenta un danno dovrà provare di essersi rivolto a quel
professionista e a quella specifica struttura, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un
peggioramento delle proprie condizioni) a seguito di un trattamento terapeutico e specificare in
cosa consiste tecnicamente l’errore del medico dimostrando che il danno dipende dall’errore.
Non è però tenuto a dimostrare che effettivamente l’errore che lamenta è stato effettivamente
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compiuto. Toccherà infatti al professionista provare di avere agito correttamente perché in caso
contrario
subirà
una
condanna
al
risarcimento
del
danno.
La responsabilità penale del medico
Il comportamento del medico che colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza)
procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute per i motivi esaminati nei
precedenti paragrafi, oltre a dare vita ai presupposti per un risarcimento del danno, può integrare
anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure (in caso di decesso del
paziente a causa dell’errore)
il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale).
La questione è stata oggetto di una importante riforma attuata nel 2012 con la c.d. Legge
Balduzzi : la quale ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida (previste per il
trattamento di una determinata patologia) e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente (o per il suo
decesso)
se
queste
derivano
da
una
colpa
lieve.
La riforma ha generato alcune questioni interpretative che solo recentemente sono state affrontate
dai Giudici. In particolare, si è precisato che le linee guida, per poter avere l’effetto di evitare al
medico la sanzione penale, non devono essere ispirate a logiche di economicità nella gestione della
struttura, ma devono indicare standard per la diagnosi e le successive terapie secondo il criterio
della
migliore
scienza
medica
a
garanzia
della
salute
del
paziente.
In ogni caso, resterà fermo il dovere di risarcire il danno. La norma, infatti, riguarda unicamente la
responsabilità penale.
MEDIAZIONE
La novità più importante introdotta dal decreto “del fare” è sicuramente aver esteso la mediazione
obbligatoria anche alla responsabilità sanitaria oltre che medica. Ciò perché di recente la
Cassazione ha stabilito che la responsabilità sanitaria deriva da un contratto d’opera professionale
e pertanto disciplinato dagli art.2236 c.c. Il rapporto tra paziente ed ente ospedaliero è definito dalla
giurisprudenza di legittimità come contatto sociale. Dunque, per i contenuti, sia il rapporto
medico-paziente che ente ospedaliero-paziente, hanno natura contrattuale.
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La differenza sostanziale tra responsabilità medica e sanitaria è che l’una deriva da un errore
o una negligenza del personale sanitario, mentre l’altra deriva dalla responsabilità della
struttura stessa ( strutture fatiscenti, avvelenamento da cibo, errori amministrativi, ecc.).Ad
oggi in Italia manca purtroppo la cultura della mediazione e di conseguenza nella maggior parte dei
casi i mediatori si trovano di fronte a delle parti che vengono solo e soltanto perché obbligate dalla
legge. Soprattutto in materia di responsabilità medica e sanitaria c’è “sfiducia” da parte dei
danneggiati a trovare una soluzione bonaria. Non credono di riuscire ad ottenere un risarcimento,
soprattutto in via transattiva. Se è vero che spesso le USL e le Aziende Ospedaliere non si
presentano in mediazione nonostante l’obbligatorietà, è altrettanto vero che c’è una propensione in
più, rispetto agli anni passati, a cercare una soluzione transattiva anche da parte degli enti
pubblici.Questo grazie anche a delle sentenze della Corte dei Conti (Sezione di Palermo) e delle
ordinanze dei Tribunali ordinari (ordinanza Tribunale di Firenze, ordinanza Tribunale di Palermo,
ecc.) che hanno chiarito alcuni punti sulla partecipazione o meno alla mediazione obbligatoria. In
Italia negli ultimi cinque anni le richieste danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria sono
aumentate del 180% e di conseguenza c’è sempre più interesse alla materia sia da parte dei cittadini
che da parte del legislatore.
AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista
qualificato. Lo studio declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute
nelle precedenti pagine.
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