1-Mule` - recensione - OK - FM _1_ - Università degli studi di Bergamo

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1-Mule` - recensione - OK - FM _1_ - Università degli studi di Bergamo
Anno V – Numero 15
Roberto Ortoleva, Concetta Vaccaro (Eds.), Buone prassi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti portatori di
disabilità psico-sociale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2015
I curatori di questo volume Roberto
Ortoleva,
Concetta
Vaccaro,
rispettivamente il primo: psichiatra,
psicologo analista, è dirigente presso il
Dipartimento di Salute Mentale
dell’ASP di Catania e la seconda:
sociologa, socio fondatore del
Consorzio SOL.Co Catania Rete di
Imprese sociali Siciliane, partendo dal
presupposto
sottolineato
nell’Introduzione
da
Edoardo
Barbarossa (infra, p. 5) - che “la
dignità di ogni persona passa per la
sua
autonomia”,
analizzano
il
macrotema dell’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità, alla luce
delle normative di riferimento attuali,
con una particolare attenzione allo
sviluppo dei tirocini in Sicilia, dopo le
Linee guida dell’Accordo StatoRegione del 24 gennaio 2013. Il testo
si struttura in 4 parti. Nella prima parte
si presentano la normativa e le
procedure per l’avviamento al lavoro
delle persone con disabilità psichica,
illustrando sia la Legge n. 68 del 1999
che ha esteso, a livello nazionale, la
metodologia
del
“collocamento
mirato”, sia le convenzioni per
l’inserimento lavorativo del disabile,
nella nuova formulazione dell’art. 12
della L. n. 68 del 12 marzo 1999,
come previsto nella L. n. 247 del 24
dicembre del 2007, in cui si prevede la
disciplina delle Convenzioni di
inserimento lavorativo, puntando
l’accento su tre attori principali: «gli
uffici competenti; i datori di lavoro
privati, tenuti all’assunzione del
disabile per ottemperare al rispetto del
collocamento obbligatorio, definiti
“soggetti conferenti”; i disabili che
presentano caratteristiche tali da
comportare difficoltà nel proprio
inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario ai quali i “soggetti
conferenti” si impegnano ad affidate
commesse di lavoro» (infra, p. 9).
Precisato questo, si evince ancora
dalla legge che le modalità e i criteri
attuativi
delle
Convenzioni
di
inserimento saranno regolamentate da
un Decreto del Ministero del Lavoro e
della
Previdenza
Sociale.
In
particolare, ci si riferisce al Decreto
legislativo n. 155 del 24 marzo del
2006 in cui si delinea che nelle
Convenzioni riguardanti l’inserimento
lavorativo
temporaneo
sono
fondamentali le finalità formative
programmate dalle imprese sociali, le
cooperative sociali di tipo B, ossia
quelle di produzione; i liberi
professionisti disabili, anche se
operanti come ditta individuale; i
datori di lavoro privati che non sono
soggetti al rispetto del collocamento
obbligatorio (cfr. infra p. 12). Si
illustrano, inoltre, le agevolazioni
previste per il datore di lavoro che
assume persone disabili. Nella seconda
parte gli A., analizzano il rapporto
lavoro e disabilità in Sicilia, attraverso
un excursus delle problematiche
sociali, culturali, delle fragilità del
mercato del lavoro regionale e del
comparto
della
formazione
professionale,
nonché
delle
discriminazioni vissute dalla persone
disabili circa «l’ambiente di lavoro, gli
strumenti utilizzati per lavorare, la
relazione con i colleghi e superiori, la
crescita professionale, la mobilità
interaziendale» (infra, p. 27). Nella
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terza parte, gli A. presentano alcune
azioni di supporto e i vantaggi alle
imprese nel processo di inserimento
avviati dal Consorzio Sol.Co. Catania.
Le cooperative sociali A e B,
disciplinate dalla Legge n. 381/1999
sono prese in considerazioni; nello
specifico è la cooperativa sociale di
tipo B a rappresentare il luogo
privilegiato, «uno strumento di
“politica attiva del lavoro”» (infra, p.
31) per valorizzare la persona disabile,
facilitando l’integrazione lavorativa di
soggetti svantaggiati, specificamente
indicati nell’art. 4 della Legge n.
381/1991: invalidi fisici-psichici e
sensoriali, ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in trattamento
psichiatrico,
tossicodipendenti,
alcolisti, minori di età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare e i
condannati ammessi alle misure
alternative. È chiaro che anche in
Sicilia, la cooperazione sociale ha
assunto un ruolo significativo in
Sicilia tanto più che attraverso il
Progetto Idea Lavoro del 2000 il
Ministero del Lavoro ha autorizzato, a
seguito del disposto del D.Lgs. n.
469/1997 ed ora la L. n. 30/2003 e il
relativo D.Lgs. n. 276/2003, la
creazione di una Agenzia per il lavoro,
denominata Idea Agenzia per il
Lavoro-Idea Lavoro costituita da «un
consorzio di cooperative sociali che
opera
nella
mediazione
domanda/offerta di lavoro ed ha quale
motivazione principale il desiderio di
attivare strumenti per favorire i
processi di inclusione lavorativa e
sociale» (infra, p. 32). In questa parte,
si presenta l’esperienza di questa
Anno V – Numero 15
Agenzia che segue un approccio
nuovo centrato sul fatto che l’impresa
è un organismo economico il cui
obiettivo primario è consolidare e
migliorare la propria posizione sul
mercato (infra, p. 33). In particolare,
gli A. si sono soffermati sul progetto
di inserimento lavorativo per disabili
psichici in carico al DSM; progetto
PER.I.P.L.O. che si è realizzato a
seguito di una convenzione tra
l’Agenzia e la ASL 3-DSM, attraverso
cui è stato possibile mettere in atto
metodi e strumenti di sostegno
all’integrazione fra aziende e disabile
psichico, anche nell’ottica di pari
opportunità mediante la consulenza
dedicata;
la
consulenza
e
l’accompagnamento alle aziende:
azioni di ricollocazione, servizio di
consulenza
legislativa,
servizio
sull’inserimento
lavorativo;
la
consulenza
e
accompagnamento
dell’utente/cliente:
Accoglienza/Orientamento ;
Consulenza orientativa; sostegno
all’inserimento
lavorativo.
Nella
quarta parte si passa, infine, in
rassegna lo sviluppo dei tirocini in
Sicilia dopo le Linee guida
dell’Accordo Stato-Regioni, partendo
dall’analisi delle differenze e delle
novità tra la L. n. 68/1999 e la
Riforma Fornero, L. n. 92/2012,
rilevando principalmente come novità
nel comma 74 dell’art. 4 della riforma
«la base occupazionale sulla quale le
aziende devono calcolare il numero di
assunzioni obbligatorie di persone
disabili, attraverso le quote riservate»
(infra, p. 45). A seguito di ciò, gli A.
illustrano le tipologie di tirocinio, la
durata, i soggetti promotori, i soggetti
ospitanti, la modalità di attivazione, le
garanzie
assicurative,
le
comunicazioni
obbligatorie,
le
modalità di attuazione, la tutorship e
l’attestazione
delle
competenze,
l’indennità di partecipazione, il
monitoraggio e le misure di vigilanza,
il controllo ispettivo e la disciplina
sanzionatoria precisati nella delibera
della Giunta regionale del 23 luglio
2013, n. 269 e con la Direttiva
applicativa del 25 luglio 2013, con le
quali la Regione Sicilia recepisce le
Linee guida dell’Accordo StatoRegione del 24 gennaio 2013, secondo
le previsioni dell’art. 1 comma 34
della legge 28 giugno 2012 n. 92. Ne
consegue un’attenzione specifica nei
confronti dei tirocini formativi che si
configurano
come
momenti
significativi per favorire l’acquisizione
di competenze mediante una concreta
esperienza lavorativa che le persone
disabili e non, vivono nella pratica
quotidiana. Attraverso la Direttiva
applicativa delle Linee guida si
precisano, quindi, le modalità attuative
del contratto formativo sottoscritto tra
le parti: tirocinante e datore di lavoro e
svolto con la fondamentale presenza
del tutor didattico e amministrativo e il
tutor responsabile dell’attuazione del
progetto nominato dal soggetto
ospitante. Si evince, altresì, il ruolo dei
Centri per l’impiego competenti per
territorio, ai quali spetta ricevere dai
soggetti promotori la convenzione e il
progetto
formativo
debitamente
sottoscritti dalle parti, per la necessaria
approvazione, in mancanza di questi
documenti il tirocinio non potrà
attivarsi. Ai Centri per l’impiego
spetta, inoltre, inviare ogni mese ai
Servizi
Centro
per
l’impiego
provinciale di appartenenza, attraverso
le modalità informatiche, tutti i dati
necessari al monitoraggio. Seguono,
inoltre, Le Integrazioni della Regione
Siciliana del 12 febbraio 2014,
nell’ambito dei Tirocini formativi in
cui si precisano quali sono gli ulteriori
soggetti promotori, nonché i divieti, i
limiti del soggetto ospitante, ma anche
aspetti
nuovi
riguardanti
la
Convenzione e il progetto formativo,
gli ulteriori compiti dei due tutor: il
tutor
responsabile
dell’attività
didattica e amministrativa e quello
aziendale, quali sono i limiti e i diritti
di ogni tirocinante ed, in ultima
istanza, come vengono disciplinati i
tirocini in caso di soggetti ospitanti
multi localizzati in più sedi territoriali.
Nel volume, segue un’appendice con
un’ampia normativa di riferimento.
PAOLINA MULÉ
Università degli Studi di Catania
University of Catania
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