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NORME E TRIBUTI
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15 GENNAIO 2016
Tar Catania. L’assegno di mantenimento
ROMA
Niente segreti sui dati fiscali dell’ex coniuge in Anagrafe tributaria. Il marito può conoscere tutti i quadri del modello Unico dell’ex consorte e visionare le informazioni
presenti nei database del fisco su conti correnti e altri rapporti finanziari. È quanto emerge dalla sentenza 29/2016 della terza sezione del Tar Catania, che ha accolto la
richiesta del ricorrente contro il silenzio-rifiuto delle Entrate sull’istanza di accesso agli atti relativi alla documentazione fiscale del coniuge.
La controversia amministrativa scaturisce dopo che presso il Tribunale civile era stato incardinato il procedimento per la separazione giudiziale nel quale la moglie ha chiesto
un assegno di mantenenimento per sé e per la figlia. Per tutelare i propri interessi, il marito ha chiesto alle Entrate di esercitare il diritto d’accesso ai documenti fiscali della
moglie. In particolare la richiesta era finalizzata a conoscere le informazioni relative «agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, nonché alle comunicazioni inviate, dal 1°
gennaio 2011 alla data di risposta, da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle
operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili, anche in qualità di delegante o di delegata, alla moglie». Una richiesta motivata con l’obiettivo
di dimostrare nel giudizio di separazione «le concrete disponibilità reddituali e le risorse economiche» dell’ex consorte e di «contrastare il diritto del coniuge all’assegno di
mantenimento, nonché di stabilire l’esatto ammontare dell’assegno per la figlia».
Non avendo ricevuto risposta, l’uomo si è rivolto al Tar. Dal canto suo, l’agenzia delle Entrate, però, ha comunicato di aver inoltrato la documentazione e ha chiesto la
cessata materia del contendere.
Tuttavia il Tar Catania rileva che l’amministrazione finanziaria ha inoltrato all’indirizzo Pec del difensore del ricorrente soltanto i quadri RN dei modelli Unico 2012, 2013 e
2014 presenti nella banca dati Serpico. In sostanza, quindi, è stato consentito «un accesso solo parziale alle dichiarazioni», limitato appunto al quadro RN «riepilogativo
dell’ammontare complessivo dei redditi».
Il Tar ricorda che «il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Nello specifico, tutti i documenti di cui è stato chiesto l’accesso nel ricorso «possono essere
accessibili». In pratica la sentenza riconosce la possibilità di prendere conoscenza degli «altri quadri delle dichiarazioni dei redditi» e di visionare soltanto le «comunicazioni
inviate dal 1° gennaio 2011 alla data di risposta da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria».
Nel recente passato, anche la sentenza 2472/2014 del Consiglio di Stato aveva consentito la consultazione dei dati relativi all’ex coniuge contenuti nell’Anagrafe dei conti
correnti senza però poter procedere alla stampa dei dati oggetto dell’interrogazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giovanni Parente
DOPPIO?VIA?LIBERA Consentita la
conoscenza di tutti i quadri di Unico Possibile
visionare le informazioni su conti e altri rapporti
finanziari
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