che fissale qualità tipo di alcuni cerealie di alcune categorie di farine
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che fissale qualità tipo di alcuni cerealie di alcune categorie di farine
N. L 197 / 23 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 26 . 7 . 88 REGOLAMENTO (CEE ) N. 2226 / 88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro Articolo 1 pea , La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata visto il regolamento ( CEE ) n . 2727 / 75 del Consiglio , del 29 dell'avena è definita nel modo seguente : ottobre 1975 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal regola mento ( CEE ) n . 2221 / 88 ( 2 ), in particolare l'articolo 5 , paragrafo 5 , a ) avena sana , leale e mercantile, priva di odore e di parassiti vivi , del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta vista la proposta della Commissione ( 3 ), nella Comunità in condizioni normali ; b ) tenore di umidità : 14% ; c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di considerando che i prezzi d'entrata dell'avena , delle farine , semole e semolini di cui all'articolo 1 , lettera c) del regola mento ( CEE ) n . 2727 / 75 devono corrispondere a determi nate qualità tipo ; base di qualità perfetta : 3 % , di cui : — percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti), — percentuale di altre impurità : 1 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le considerando che occorre che le qualità tipo per le quali sono fissati tali prezzi corrispondano nella misura del possibile alle qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità ; impurità propriamente dette , le pule , gli insetti morti ed i frammenti di insetti morti); d) peso specifico : 49 chilogrammi per ettolitro . considerando che i prezzi d'entrata delle farine , semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione ; Articolo 2 La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del miglio è definita nel modo seguente: considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione ; considerando che il costo di fabbricazione può essere deter minato aggiungendo al valore del cereale un importo rappre sentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così ottenuto , secondo , il caso , il valore fissato forfettariamente , dei cascami, delle semole o delle farine di qualità inferiore , ottenuti dalla macinazione; a ) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina ; b ) tenore di umidità : 13% ; c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 17% , di cui : — percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati : 15% , — percentuale di altre impurità : 2 % (per altre impurità s'intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le impurità propriamente dette, le pule , gli insetti morti considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di ed i frammenti di insetti). entrata delle semole e semolini di frumento tenero occorre basarsi sul rapporto medio , stabilito forfettariamente , esi stente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali Articolo 3 prodotti sui mercati della Comunità , 0 ) GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975 , pag . 1 . (2 ) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale. ( 3 ) GU n . C 139 del 30 . 5 . 1988 , pag . 7 . La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente . Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 197 / 24 26 . 7 . 88 Articolo 4 Articolo 6 La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della scagliola è definita nel modo seguente : a ) scagliola sana , leale e mercantile ; 1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di segala è definita nel modo seguente: farina di segala che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al b ) tenore di umidità : 16% ; 15,50% . c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di 2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 , paragrafi 3 e 4 , sostituendo il termine « segala» al termine «frumento tenero». Per i cascami , suddivisi o non , è preso in conside razione un prezzo forfettario stabilito a 96,72 ECU per base di qualità perfetta : 3% , di cui : — percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti ), — percentuale di altre impurità : 1 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le impurità propriamente dette , le pule, gli insetti morti ' ed i frammenti di insetti); d ) peso specifico : 70 chilogrammi per ettolitro . Articolo 5 1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della farina di frumento è definita nel modo seguente: farina di frumento che abbia un tenore di ceneri pari a 550 milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al 15,50% , denominata «farina di frumento del tipo tonnellata . Articolo 7 1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento tenero corrisponde a un prodotto avente un tenore di umidità pari al 15,50% . 2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è uguale al prezzo d'entrata della farina di frumento maggiorato dell'8% . 550 ». Articolo 8 2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così ottenuta l'elemento determinato secondo le disposizioni del paragrafo 4 . 3. Gli elementi da sommare sono i seguenti : a ) il valore del frumento tenero trasformato in farina , calcolato partendo dai dati seguenti : — quantitativo di frumento tenero valutato forfettaria mente a 1 400 chilogrammi per la produzione di una tonnellata di farina , — prezzo d'entrata del frumento tenero , tenuto conto dello scaglionamento mensile di tale prezzo ; 1. La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento duro corrisponde a un prodotto avente un tenore di umidità del 14,50% . 2. Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così ottenuta gli elementi determinati secondo le disposizioni del paragrafo 4 . 3. a ) il valore del frumento duro trasformato in semole e semolini , calcolato partendo dai dati seguenti : — quantitativo di frumento duro valutato forfettaria mente a 1 550 chilogrammi per tonnellata di semole e b ) un importo rappresentante il margine di macinazione , fissato per ciascuna tonnellata di frumento tenero da trasformare a 30,22 ECU ; c) un importo destinato ad assicurare la protezione dell'in dustria di trasformazione , fissato per ciascuna tonnellata di farina di frumento a 22,67 ECU . 4. Gli elementi da sommare sono i seguenti : semolini , — prezzo d'entrata del frumento duro , tenuto conto dell'eventuale scaglionamento mensile di tale prez zo ; b ) gli elementi di cui all'articolo 5 , paragrafo 3 , lettere b ) e c), sostituendo i termini «frumento duro » e «semole e semolini di frumento duro» rispettivamente ai termini L'elemento da dedurre è il valore dei cascami , calcolato partendo dai dati seguenti: « frumento tenero » e « farina di frumento ». — il quantitativo valutato forfettariamente a 372 chilo grammi di cascami per tonnellata di farina ottenuta , 4. — un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami , suddi visi o non , a 102,76 ECU per tonnellata . a ) il valore dei prodotti intermedi , calcolato partendo dai dati seguenti : 5. Il prezzo d'entrata della farina di frumento segalato è identico a quello della farina di frumento . Gli elementi da dedurre sono i seguenti : — il quantitativo di prodotti intermedi , valutato forfet tariamente a 162 chilogrammi per tonnellata di semole e semolini di frumento duro ottenuta , Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 26 . 7 . 88 — il prezzo di tali prodotti calcolato effettuando la somma degli elementi determinati secondo le dispa N. L 197 / 25 che fissa le qualità tipo del frumento tenero , della segala , dell'orzo , del granturco e del frumento duro (*), modifi cato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2094 / 87 ( 2 ); ia C sizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 , lettere a) e b), e detraendo da tale somma l'elemento determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5 , paragrafo 4 ; l'importo così ottenuto viene diminuito del 35% ; b ) il valore dei cascami , calcolato partendo dai dati se guenti : — il quantitativo di cascami , valutato forfettariamente a 357 chilogrammi per tonnellata di semole e semo lini di frumento duro ottenuta , — il prezzo dei cascami di frumento tenero determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5 , paragrafo 4 , secondo trattino , diminuito del 15% . b ) i metodi necessari per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e del tenore di umidità , sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE ) n . 2727 / 75 . Articolo 10 1. Il regolamento ( CEE ) n . 2734 / 75 è abrogato . 2. I riferimenti al regolamento ( CEE ) n . 2734 / 75 s'inten dono fatti al presente regolamento . Articolo 11 Articolo 9 Per l'applicazione del presente regolamento : Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro a) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2731 / 75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , pee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e dirèttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 19 luglio 1988 . Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS ( l ) GU n . L 281 dell'I . 11 . 1975 , pag. 22 . ( 2 ) GU n . L 196 del 17 . 7 . 1987 , pag . 1 .