che fissale qualità tipo di alcuni cerealie di alcune categorie di farine

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che fissale qualità tipo di alcuni cerealie di alcune categorie di farine
N. L 197 / 23
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
26 . 7 . 88
REGOLAMENTO (CEE ) N. 2226 / 88 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1988
che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché
le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro­
Articolo 1
pea ,
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727 / 75 del Consiglio , del 29
dell'avena è definita nel modo seguente :
ottobre 1975 , relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal regola­
mento ( CEE ) n . 2221 / 88 ( 2 ), in particolare l'articolo 5 ,
paragrafo 5 ,
a ) avena sana , leale e mercantile, priva di odore e di
parassiti vivi , del colore proprio del cereale e di qualità
corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta
vista la proposta della Commissione ( 3 ),
nella Comunità in condizioni normali ;
b ) tenore di umidità : 14% ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di
considerando che i prezzi d'entrata dell'avena , delle farine ,
semole e semolini di cui all'articolo 1 , lettera c) del regola­
mento ( CEE ) n . 2727 / 75 devono corrispondere a determi­
nate qualità tipo ;
base di qualità perfetta : 3 % , di cui :
— percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per
impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di
altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti),
— percentuale di altre impurità : 1 % (per altre impurità
si intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le
considerando che occorre che le qualità tipo per le quali sono
fissati tali prezzi corrispondano nella misura del possibile alle
qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità ;
impurità propriamente dette , le pule , gli insetti morti
ed i frammenti di insetti morti);
d) peso specifico : 49 chilogrammi per ettolitro .
considerando che i prezzi d'entrata delle farine , semole e
semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi
indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione
dell'industria di trasformazione ;
Articolo 2
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del
miglio è definita nel modo seguente:
considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti
mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto
del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato
livello di protezione dell'industria di trasformazione ;
considerando che il costo di fabbricazione può essere deter­
minato aggiungendo al valore del cereale un importo rappre­
sentante in particolare il margine di macinazione e detraendo
dal totale così ottenuto , secondo , il caso , il valore fissato
forfettariamente , dei cascami, delle semole o delle farine di
qualità inferiore , ottenuti dalla macinazione;
a ) miglio corrispondente alla qualità media del miglio
prodotto in Argentina ;
b ) tenore di umidità : 13% ;
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di
base di qualità perfetta : 17% , di cui :
— percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati :
15% ,
— percentuale di altre impurità : 2 % (per altre impurità
s'intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le
impurità propriamente dette, le pule , gli insetti morti
considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di
ed i frammenti di insetti).
entrata delle semole e semolini di frumento tenero occorre
basarsi sul rapporto medio , stabilito forfettariamente , esi­
stente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali
Articolo 3
prodotti sui mercati della Comunità ,
0 ) GU n . L 281 dell' I . 11 . 1975 , pag . 1 .
(2 ) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU n . C 139 del 30 . 5 . 1988 , pag . 7 .
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del
grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno
prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la
definizione commerciale corrente .
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Articolo 4
Articolo 6
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della
scagliola è definita nel modo seguente :
a ) scagliola sana , leale e mercantile ;
1.
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata
della farina di segala è definita nel modo seguente: farina di
segala che abbia un tenore di ceneri pari a 812 milligrammi
per 100 grammi di farina e un tenore di umidità pari al
b ) tenore di umidità : 16% ;
15,50% .
c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di
2.
Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato
conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 , paragrafi 3 e
4 , sostituendo il termine « segala» al termine «frumento
tenero». Per i cascami , suddivisi o non , è preso in conside­
razione un prezzo forfettario stabilito a 96,72 ECU per
base di qualità perfetta : 3% , di cui :
— percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per
impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di
altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti ),
— percentuale di altre impurità : 1 % (per altre impurità
si intendono i semi di erbacce , i chicchi avariati , le
impurità propriamente dette , le pule, gli insetti morti '
ed i frammenti di insetti);
d ) peso specifico : 70 chilogrammi per ettolitro .
Articolo 5
1.
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata
della farina di frumento è definita nel modo seguente: farina
di frumento che abbia un tenore di ceneri pari a 550
milligrammi per 100 grammi di farina e un tenore di umidità
pari al 15,50% , denominata «farina di frumento del tipo
tonnellata .
Articolo 7
1.
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata
delle semole e semolini di frumento tenero corrisponde a un
prodotto avente un tenore di umidità pari al 15,50% .
2.
Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è uguale al
prezzo d'entrata della farina di frumento maggiorato
dell'8% .
550 ».
Articolo 8
2.
Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato
effettuando la somma degli elementi determinati secondo le
disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così
ottenuta l'elemento determinato secondo le disposizioni del
paragrafo 4 .
3.
Gli elementi da sommare sono i seguenti :
a ) il valore del frumento tenero trasformato in farina ,
calcolato partendo dai dati seguenti :
— quantitativo di frumento tenero valutato forfettaria­
mente a 1 400 chilogrammi per la produzione di una
tonnellata di farina ,
— prezzo d'entrata del frumento tenero , tenuto conto
dello scaglionamento mensile di tale prezzo ;
1.
La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata
delle semole e semolini di frumento duro corrisponde a un
prodotto avente un tenore di umidità del 14,50% .
2.
Il prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1 è calcolato
effettuando la somma degli elementi determinati secondo le
disposizioni del paragrafo 3 e deducendo dalla somma così
ottenuta gli elementi determinati secondo le disposizioni del
paragrafo 4 .
3.
a ) il valore del frumento duro trasformato in semole e
semolini , calcolato partendo dai dati seguenti :
— quantitativo di frumento duro valutato forfettaria­
mente a 1 550 chilogrammi per tonnellata di semole e
b ) un importo rappresentante il margine di macinazione ,
fissato per ciascuna tonnellata di frumento tenero da
trasformare a 30,22 ECU ;
c) un importo destinato ad assicurare la protezione dell'in­
dustria di trasformazione , fissato per ciascuna tonnellata
di farina di frumento a 22,67 ECU .
4.
Gli elementi da sommare sono i seguenti :
semolini ,
— prezzo d'entrata del frumento duro , tenuto conto
dell'eventuale scaglionamento mensile di tale prez­
zo ;
b ) gli elementi di cui all'articolo 5 , paragrafo 3 , lettere b ) e
c), sostituendo i termini «frumento duro » e «semole e
semolini di frumento duro» rispettivamente ai termini
L'elemento da dedurre è il valore dei cascami , calcolato
partendo dai dati seguenti:
« frumento tenero » e « farina di frumento ».
— il quantitativo valutato forfettariamente a 372 chilo­
grammi di cascami per tonnellata di farina ottenuta ,
4.
— un prezzo stabilito forfettariamente per i cascami , suddi­
visi o non , a 102,76 ECU per tonnellata .
a ) il valore dei prodotti intermedi , calcolato partendo dai
dati seguenti :
5.
Il prezzo d'entrata della farina di frumento segalato è
identico a quello della farina di frumento .
Gli elementi da dedurre sono i seguenti :
— il quantitativo di prodotti intermedi , valutato forfet­
tariamente a 162 chilogrammi per tonnellata di
semole e semolini di frumento duro ottenuta ,
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— il prezzo di tali prodotti calcolato effettuando la
somma degli elementi determinati secondo le dispa­
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che fissa le qualità tipo del frumento tenero , della segala ,
dell'orzo , del granturco e del frumento duro (*), modifi­
cato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2094 / 87 ( 2 );
ia C sizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 , lettere a) e b), e
detraendo da tale somma l'elemento determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 5 , paragrafo 4 ;
l'importo così ottenuto viene diminuito del 35% ;
b ) il valore dei cascami , calcolato partendo dai dati se­
guenti :
— il quantitativo di cascami , valutato forfettariamente
a 357 chilogrammi per tonnellata di semole e semo­
lini di frumento duro ottenuta ,
— il prezzo dei cascami di frumento tenero determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 5 , paragrafo 4 ,
secondo trattino , diminuito del 15% .
b ) i metodi necessari per la determinazione degli elementi
che non sono cereali di base di qualità perfetta e del
tenore di umidità , sono stabiliti secondo la procedura di
cui all'articolo 26 del regolamento (CEE ) n . 2727 / 75 .
Articolo 10
1.
Il regolamento ( CEE ) n . 2734 / 75 è abrogato .
2.
I riferimenti al regolamento ( CEE ) n . 2734 / 75 s'inten­
dono fatti al presente regolamento .
Articolo 11
Articolo 9
Per l'applicazione del presente regolamento :
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro­
a) gli elementi che non sono cereali di base di qualità
perfetta sono definiti nell'allegato I del regolamento
( CEE ) n . 2731 / 75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 ,
pee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e dirèttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 19 luglio 1988 .
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
( l ) GU n . L 281 dell'I . 11 . 1975 , pag. 22 .
( 2 ) GU n . L 196 del 17 . 7 . 1987 , pag . 1 .