Libertà di stabilimento

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Libertà di stabilimento
ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96
ICI
49%
Wellcome
CAHH Ltd
UK
19 Subs
51%
4 Subs
1 delle 4 UK Subs è in
perdita e ICI vuole
consolidare il 49%
della perdita della soc.
UK
ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96
Benchè tutte le società coinvolte siano Inglesi, il Tesoro ha negato ad
ICI la possibilità di consolidare la perdita della partecipata sulla base
del fatto che la maggior parte delle partecipate estere sono residenti
in Paesi diversi dall’Inghilterra
Argomentazioni Tesoro inglese:
1.
2.
La distinzione ai fini fiscali tra residente e non-residente è presente in
tutti i sistemi fiscali degli Stati Membri;
La norma in analisi è volta ad evitare fenomeni di abuso, in
particolare evitando che perdite formatesi al di fuori della
giurisdizione inglese vengano incanalate in UK (al fine di ridurre la
base imponibile inglese) § 25;
ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96
Posizione della Corte:
1.
2.
3.
La giustificazione fondata sulla necessità di combattere abusi
è semplicemente ritenuta inaccettabile sotto il profilo del
principio fondamentale della libertà di stabilimento (richiama il
§25 di Avoir Fiscal) … “l’incorporazione di società al di fuori
della propria giurisdizione non configura, di per sé, un intento
elusivo” (§26);
Il rischio di abuso che la norma tenta di contenere sussiste in
presenza anche di una sola partecipata estera non residente;
La giustificazione fondata sulla c.d. tax coherence non
sussiste (no link diretto)
ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96
Sentenza:
L’articolo 43 del Trattato UE si oppone alla
legislazione di uno Stato membro che non consenta
l’applicazione del consolidato qualora la società
Parent eserciti la propria libertà di stabilimento
detenendo partecipazioni in società estere
FUTURA - ECJ Case No. 250/95
FR
LUX
Futura
Singer PE
Singer PE ha perdite fiscali pregresse e Futura (head office) vuole
portarle in diminuzione dei redditi futuri di Singer PE.
In sostanza, Futura richiede l’applicazione della norma
lussemburghese sulla riportabilità in avanti delle perdite.
FUTURA - ECJ Case No. 250/95
ASIMMETRIA DEL SISTEMA LUSSEMBURGHESE
La norma lussemburghese consente che la determinazione del
risultato d’esercizio della SO venga effettuato sulla base delle regole
contabili francesi e sulla base del c.d profit split. In caso di perdita, al
contrario, il Lussemburgo richiede contabilità separate. La contabilità
della SO deve essere tenuta separatamente e deve seguire i principi
contabili e fiscali lussemburghesi (§16).
La riportabiltà della perdita richiede 2 condizioni:
-
Tenuta della contabilità;
Appartenenza economica della perdita al territorio lussemburghese.
FUTURA - ECJ Case No. 250/95
Argomentazioni Tesoro lussemburghese:
1.
2.
Tale misura restrittiva risponde ad esigenze di
“controllo” (c.d. fiscal supervision);
Permette l’accesso ai conti in ogni momento;
FUTURA - ECJ Case No. 250/95
Posizione della Corte:
1.
2.
3.
Le Autorità lussemburghesi potrebbero accertare
l’ammontare delle perdite riferendosi alla contabilità
tenuta dal soggetto non residente e conservata
presso la sua sede legale;
La norma sembrerebbe non proporzionale;
Per le Autorità lussemburghesi è sempre possibile il
ricorso allo scambio di informazioni (Dir.77/799)
FUTURA - ECJ Case No. 250/95
Sentenza:
1. L'art. 43 del Trattato non osta a che uno Stato membro
subordini il riporto di perdite precedenti, alla condizione che le
perdite abbiano un rapporto economico con redditi ottenuti
dal contribuente nel detto Stato, purchè ai contribuenti
residenti non sia riservato un trattamento più favorevole.
2. L'art. 43 del Trattato osta a che uno Stato membro subordini
il riporto di perdite precedenti, alla condizione che durante
l'esercizio nel corso del quale le perdite sono state subite il
contribuente abbia tenuto e conservato nel detto Stato
membro, relativamente alle attività da esso ivi esercitate, una
contabilità conforme alle norme nazionali in materia.
St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97
USCo
FR
DE
St. Gobain
ITCo
PE
AUSCo
DE SubH
SWISSCo
St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97
La Germania nega i seguenti benefici a St. Gobain:
1. L’esenzione sui dividendi concessa alle società tedesche
dai DTCs con Paesi extra UE (US e CH);
2. L’attribuzione del credito d’imposta (EDT) per le imposte
pagate all’estero;
3. Con riferimento alle partecipazioni US, l’esenzione dalla
“imposta patrimoniale” tedesca (Gewerbesteuer)
L’opzione del consolidato fa si che i dividendi distribuiti dalle
partecipate di secondo livello vengano direttamente attribuite
alla PE!
St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97
Argomentazioni Tesoro tedesco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La distinzione ai fini fiscali tra residente e non-residente è presente in
tutti i sistemi fiscali degli Stati Membri;
Le DTCs concluse con US e CH attribuiscono l’esenzione sui
dividendi solamente a società incorporate in Germania e come tali
tassabili su tutti i redditi ovunque prodotti (UTL);
Il credito d’imposta estero (i-FTC) per l’eliminazione della doppia
imposizione economica non può venire assegnato in quanto la legge
tedesca ne restringe l’assegnazione alle società tassabili su tutti i
redditi ovunque prodotti;
Il diverso trattamento è volto, in oltre, ad evitare una diminuzione
delle entrate fiscali;
La PE già gode del vantaggio intrinseco di rimpatriare i profitti verso
l’HO senza scontare WHT (§52);
La stipulazione di DTCs con Paesi extra-UE non ricade nella sfera di
competenza dell’UE.
St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97
Sentenza:
Gli artt. 43-48 del Trattato CE ostano a che un
centro di attività stabile sito in Germania e gestito
da una società di capitali avente sede in un altro
Stato membro non goda, alle stesse condizioni delle
società di capitali aventi sede in Germania, delle su
menzionate agevolazioni fiscali.
LIBERTA’ DI STABILIMENTO
(Walter Andreoni, LL.M.)
GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
Torino, 2 Maggio 2007