Libertà di stabilimento
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Libertà di stabilimento
ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96 ICI 49% Wellcome CAHH Ltd UK 19 Subs 51% 4 Subs 1 delle 4 UK Subs è in perdita e ICI vuole consolidare il 49% della perdita della soc. UK ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96 Benchè tutte le società coinvolte siano Inglesi, il Tesoro ha negato ad ICI la possibilità di consolidare la perdita della partecipata sulla base del fatto che la maggior parte delle partecipate estere sono residenti in Paesi diversi dall’Inghilterra Argomentazioni Tesoro inglese: 1. 2. La distinzione ai fini fiscali tra residente e non-residente è presente in tutti i sistemi fiscali degli Stati Membri; La norma in analisi è volta ad evitare fenomeni di abuso, in particolare evitando che perdite formatesi al di fuori della giurisdizione inglese vengano incanalate in UK (al fine di ridurre la base imponibile inglese) § 25; ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96 Posizione della Corte: 1. 2. 3. La giustificazione fondata sulla necessità di combattere abusi è semplicemente ritenuta inaccettabile sotto il profilo del principio fondamentale della libertà di stabilimento (richiama il §25 di Avoir Fiscal) … “l’incorporazione di società al di fuori della propria giurisdizione non configura, di per sé, un intento elusivo” (§26); Il rischio di abuso che la norma tenta di contenere sussiste in presenza anche di una sola partecipata estera non residente; La giustificazione fondata sulla c.d. tax coherence non sussiste (no link diretto) ICI - COLMER - ECJ Case No. 264/96 Sentenza: L’articolo 43 del Trattato UE si oppone alla legislazione di uno Stato membro che non consenta l’applicazione del consolidato qualora la società Parent eserciti la propria libertà di stabilimento detenendo partecipazioni in società estere FUTURA - ECJ Case No. 250/95 FR LUX Futura Singer PE Singer PE ha perdite fiscali pregresse e Futura (head office) vuole portarle in diminuzione dei redditi futuri di Singer PE. In sostanza, Futura richiede l’applicazione della norma lussemburghese sulla riportabilità in avanti delle perdite. FUTURA - ECJ Case No. 250/95 ASIMMETRIA DEL SISTEMA LUSSEMBURGHESE La norma lussemburghese consente che la determinazione del risultato d’esercizio della SO venga effettuato sulla base delle regole contabili francesi e sulla base del c.d profit split. In caso di perdita, al contrario, il Lussemburgo richiede contabilità separate. La contabilità della SO deve essere tenuta separatamente e deve seguire i principi contabili e fiscali lussemburghesi (§16). La riportabiltà della perdita richiede 2 condizioni: - Tenuta della contabilità; Appartenenza economica della perdita al territorio lussemburghese. FUTURA - ECJ Case No. 250/95 Argomentazioni Tesoro lussemburghese: 1. 2. Tale misura restrittiva risponde ad esigenze di “controllo” (c.d. fiscal supervision); Permette l’accesso ai conti in ogni momento; FUTURA - ECJ Case No. 250/95 Posizione della Corte: 1. 2. 3. Le Autorità lussemburghesi potrebbero accertare l’ammontare delle perdite riferendosi alla contabilità tenuta dal soggetto non residente e conservata presso la sua sede legale; La norma sembrerebbe non proporzionale; Per le Autorità lussemburghesi è sempre possibile il ricorso allo scambio di informazioni (Dir.77/799) FUTURA - ECJ Case No. 250/95 Sentenza: 1. L'art. 43 del Trattato non osta a che uno Stato membro subordini il riporto di perdite precedenti, alla condizione che le perdite abbiano un rapporto economico con redditi ottenuti dal contribuente nel detto Stato, purchè ai contribuenti residenti non sia riservato un trattamento più favorevole. 2. L'art. 43 del Trattato osta a che uno Stato membro subordini il riporto di perdite precedenti, alla condizione che durante l'esercizio nel corso del quale le perdite sono state subite il contribuente abbia tenuto e conservato nel detto Stato membro, relativamente alle attività da esso ivi esercitate, una contabilità conforme alle norme nazionali in materia. St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97 USCo FR DE St. Gobain ITCo PE AUSCo DE SubH SWISSCo St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97 La Germania nega i seguenti benefici a St. Gobain: 1. L’esenzione sui dividendi concessa alle società tedesche dai DTCs con Paesi extra UE (US e CH); 2. L’attribuzione del credito d’imposta (EDT) per le imposte pagate all’estero; 3. Con riferimento alle partecipazioni US, l’esenzione dalla “imposta patrimoniale” tedesca (Gewerbesteuer) L’opzione del consolidato fa si che i dividendi distribuiti dalle partecipate di secondo livello vengano direttamente attribuite alla PE! St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97 Argomentazioni Tesoro tedesco: 1. 2. 3. 4. 5. 6. La distinzione ai fini fiscali tra residente e non-residente è presente in tutti i sistemi fiscali degli Stati Membri; Le DTCs concluse con US e CH attribuiscono l’esenzione sui dividendi solamente a società incorporate in Germania e come tali tassabili su tutti i redditi ovunque prodotti (UTL); Il credito d’imposta estero (i-FTC) per l’eliminazione della doppia imposizione economica non può venire assegnato in quanto la legge tedesca ne restringe l’assegnazione alle società tassabili su tutti i redditi ovunque prodotti; Il diverso trattamento è volto, in oltre, ad evitare una diminuzione delle entrate fiscali; La PE già gode del vantaggio intrinseco di rimpatriare i profitti verso l’HO senza scontare WHT (§52); La stipulazione di DTCs con Paesi extra-UE non ricade nella sfera di competenza dell’UE. St. GOBAIN - ECJ Case No. 307/97 Sentenza: Gli artt. 43-48 del Trattato CE ostano a che un centro di attività stabile sito in Germania e gestito da una società di capitali avente sede in un altro Stato membro non goda, alle stesse condizioni delle società di capitali aventi sede in Germania, delle su menzionate agevolazioni fiscali. LIBERTA’ DI STABILIMENTO (Walter Andreoni, LL.M.) GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA Torino, 2 Maggio 2007