CON– 004 - SAI GLOBAL Italia

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CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI
PRODOTTO
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Torino,
Data di emissione 09/01/2012
Data di validità 24/01/2012
Emissione: Quality Manager
Verifica ed approvazione: General Manager
Questo documento in formato elettronico non necessita delle firme di emissione, verifica ed approvazione.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
1.
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’
CERTO - Certificazioni Torinesi S.r.l. è un Organismo di
Certificazione che esplica la sua attività, principalmente,
nei seguenti settori :
Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità
Certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale
Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza
sul Lavoro
Certificazione di prodotto
Ispezione (prodotto, processo, attrezzature)
Formazione
Per nessuna di queste attività né per altre affini, CERTO
fornisce servizi di consulenza per la realizzazione o per il
miglioramento di Sistemi di Gestione né documentazione
destinata alla realizzazione di Procedure, Manuali o
documenti simili.
Ulteriori dettagli sono riportati in Appendice B.
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
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Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto,
CERTO può avvalersi tanto di personale dipendente,
quanto di soggetti esterni che operano per suo conto,
purché debitamente qualificati; tali soggetti sono tenuti
contrattualmente al rispetto di tutti i doveri gravanti su
CERTO, inclusi quelli in materia di indipendenza e
riservatezza.
3.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le norme e/o gli schemi di riferimento relativi ai criteri
generali per gli Organismi di Certificazione sono riportati
in Appendice A e sono da ritenersi applicabili nella
versione dell’ultima edizione pubblicata, fatto salvo il
periodo di transizione eventualmente definito.
I documenti normativi o legali di riferimento per la
certificazione dei singoli prodotti sono riportate nelle
relative “Condizioni particolari” (ALL-XX), unitamente
alle modalità di reperimento dei documenti stessi.
4.
CONDIZIONI GENERALI
Scopo del presente documento è quello di definire i
rapporti fra CERTO, quale terza parte indipendente, e le
Organizzazioni proprie clienti relativamente alla
Certificazione di Prodotto, con riferimento a specifici
documenti normativi o legali riportati nelle relative
“Condizioni particolari” (ALL-XX) ed in accordo alle
norme generali riportate in Appendice A.
Qualsiasi Organizzazione può accedere all’iter di
certificazione, senza alcuna discriminazione, salvo il fatto
che operi in un settore o in un campo di attività in cui
CERTO non è competente oppure sia situata in nazioni in
cui CERTO non intende operare.
Le “Condizioni particolari” sono stabilite per tipologia di
prodotto e vengono applicate congiuntamente al presente
documento in quanto ne costituiscono un’integrazione.
•
A seconda dello schema di certificazione, come
specificato nelle relative Condizioni Particolari (ALLXX): esistenza di un Sistema di Gestione per la Qualità
(certificato o non certificato) in conformità ai requisiti
del modello applicabile delle Norme ISO 9000, o di
elementi significativi di Sistema di Gestione per la
Qualità.
•
Accettazione delle condizioni procedurali e contrattuali
contenute nel presente documento e nel modulo di
accettazione dell’offerta (domanda di certificazione).
•
Identificazione e controllo dei requisiti cogenti per
leggi e/o regolamenti relativi ai prodotti e/o servizi
oggetto della certificazione.
La certificazione di prodotto è generalmente applicabile a
prodotti fabbricati in serie e comporta l’emissione di un
certificato di conformità e di una licenza d’uso di un
marchio da apporre su ogni singolo prodotto; tuttavia, si
intende certificazione di prodotto anche la certificazione di
servizio, dove il prodotto è rappresentato dal servizio
erogato in conformità a determinate specifiche.
In particolare il presente documento si applica a:
Affinché possa essere attivato il processo di certificazione
sono necessarie le seguenti condizioni:
• iter di certificazione del Prodotto/Servizio
• rilascio e sorveglianza della certificazione
• uso del certificato di conformità (indifferentemente
denominato anche attestato di certificazione) e della
licenza d’uso del marchio, che viene concessa in
automatico al rilascio del certificato stesso
La concessione della certificazione e il mantenimento della
sua registrazione sono subordinati, oltre ai risultati finali di
valutazione e di sorveglianza, al rispetto del presente
documento ed al pagamento degli importi previsti.
• reclami, ricorsi, sospensioni, revoca e rinuncia.
L’Organizzazione deve fornire il supporto necessario per la
conduzione delle valutazioni, inclusi:
Mediante le presenti Condizioni Contrattuali, CERTO si
impegna a svolgere, con diligenza e professionalità, una
valutazione di conformità del prodotto/servizio rispetto alla
Norma di riferimento e, in caso positivo, ad emettere il
relativo certificato di conformità (attestato di
certificazione)..
CERTO non intende né può assumere alcun obbligo circa
l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito
all’emissione del certificato.
la messa a disposizione al personale CERTO
incaricato degli audit (e ad eventuali osservatori in
affiancamento) di tutta la documentazione relativa al
prodotto/servizio oggetto di certificazione, nonché la
documentazione di riferimento per gli elementi di
SGQ richiesti e le relative registrazioni
il libero accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le
proprie aree/uffici/settori ove vengono svolte attività
rilevanti per il prodotto/servizio oggetto della
certificazione
consentire l’intervista del personale coinvolto nelle
suddette attività
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
L’Organizzazione deve segnalare a CERTO l’esistenza di
aree/uffici/settori ai quali non è consentito l’accesso,
fornendone le motivazioni; tuttavia, le aree/uffici/settori cui
non viene consentito l’accesso non possono essere coinvolti
nelle attività di fabbricazione del prodotto o di erogazione
del servizio.
Se richiesto, CERTO fornirà ogni ulteriore informazione e
chiarimento sul contenuto del presente documento e su
ogni altro aspetto relativo alla propria attività.
5.
PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO
5.0. Offerta
A seguito della richiesta da parte dell’Organizzazione,
CERTO fornisce un Questionario Informativo ai fini della
formulazione dell’offerta economica.
Sulla base del Questionario Informativo debitamente
compilato, CERTO formula l’offerta economica,
sottoponendola all’attenzione dell’Organizzazione stessa
unitamente al modulo di accettazione offerta (domanda di
certificazione) ed al presente documento.
I criteri per la formulazione dell’offerta sono predefiniti;
ulteriori dettagli sono riportati nel paragrafo 14
“Condizioni economiche” del presente documento.
5.1. Domanda di certificazione
La domanda di certificazione viene compilata su apposito
modulo fornito da CERTO, deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante dell'Organizzazione ed inviata a
CERTO, allegandovi un certificato CCIAA in corso di
validità (o documento equivalente per gli Stati esteri e/o
Organizzazioni particolari non iscritte alla Camera di
Commercio).
La domanda può essere presentata soltanto da parte
dell’Organizzazione responsabile della fabbricazione del
prodotto o erogazione del servizio, in quanto lo
fabbrica/eroga direttamente ovvero ne affida la
fabbricazione/erogazione a terzi sotto la propria
responsabilità. Deve essere presentata una domanda di
certificazione distinta per ogni modello di prodotto (o tipo
di servizio) e/o per ogni serie omogenea di prodotti (o
famiglia omogenea di servizi).
La sottoscrizione della domanda costituisce accettazione
dell’offerta e pertanto è, a tutti gli effetti, il contratto tra
l’Organizzazione e CERTO.
In ogni caso, la domanda deve essere riesaminata ed
accettata da parte di CERTO; quindi avviata al processo di
valutazione di conformità, secondo l’ordine di ricevimento.
Qualora dal riesame della domanda emergano carenze o
inesattezze, CERTO informa l’Organizzazione sulle ragioni
di non accettabilità della domanda o richiede informazioni
aggiuntive.
La domanda dell’Organizzazione e la relativa accettazione
da parte di CERTO, confermata per iscritto
all’Organizzazione stessa, formalizzano contrattualmente
gli impegni di CERTO in conformità al presente
documento.
Il contratto di certificazione è stipulato a tempo
indeterminato, in quanto la certificazione non è soggetta a
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scadenza; il contratto di certificazione consente a ciascuna
delle due parti di recedere secondo le modalità previste dai
seguenti par. 11 e 12.
In funzione dello schema di certificazione specifico,
l’avvio dell’iter di certificazione prevede una fase di esame
documentale preventivamente all’audit in sito (vedi punto
5.3.1); tale attività è contemplata dalle Condizioni
Particolari (ALL-XX) specifiche dello schema.
Nel caso sia previsto l’esame documentale, qualora la
documentazione completa sia trasmessa oltre i 6 mesi
dall’accettazione della domanda, CERTO si riserva la
facoltà di richiedere eventuali conferme scritte sulle
informazioni riportate sulla domanda stessa.
5.2. Pre-audit
Su specifica richiesta dell’Organizzazione, è prevista la
possibilità di effettuare un audit preliminare presso il sito
dell’Organizzazione stessa.
Per sito si intende il luogo presso il quale si effettua la
fabbricazione del prodotto o l’erogazione del servizio,
quindi anche presso terzi.
Può
essere
eseguito
un
solo
pre-audit
per
Organizzazione/scopo del certificato, indipendentemente
dal fatto che l’Organizzazione stessa abbia o meno
presentato domanda di certificazione; tuttavia, se la
fabbricazione del prodotto o erogazione del servizio è
distribuita su più siti (anche di proprietà di terzi), il preaudit può essere effettuato per ogni sito.
Sulla base della richiesta dell’Organizzazione, CERTO
formula ed inoltra l’offerta, che deve essere accettata per
poter dar corso all’attività.
Il pre-audit può essere effettuato esclusivamente prima
dell’ avvio dell’iter di certificazione e non ne condiziona i
risultati.
Lo scopo preliminare del pre-audit è quello di consentire
all’Organizzazione di comprendere il proprio grado di
preparazione per sostenere l’eventuale audit di
certificazione, individuando le eventuali carenze da
colmare per completare tale preparazione, senza per questo
fornire indicazioni o soluzioni specifiche.
Al termine preliminare del pre-audit non vengono rilasciati
rapporti di non conformità, ma viene redatta una relazione
che viene lasciata in copia all’Organizzazione.
5.3. Gestione dell’audit
CERTO costituisce il Gruppo di Audit (GA), che è
composto da un Responsabile Gruppo di Audit (RGA)
eventualmente affiancato da uno o più Auditor (AUD)..
Il Gruppo di Audit può comprendere anche Esperti Tecnici,
Osservatori, AUD in addestramento e/o RGA in
addestramento.
I nominativi dei componenti del GA sono comunicati
all’Organizzazione che può ricusarli, per giustificati motivi,
entro 5 giorni dalla notifica.
La ricusazione degli auditor è possibile soltanto nei
seguenti casi: comprovata evidenza di attività scorretta o
violazioni contrattuali, conformità a requisiti relativi a
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restrizioni delle esportazioni o nazionalità degli auditor,
esigenze riguardanti conflitto di interesse o riservatezza.
L’Organizzazione si impegna a non impedire la
partecipazione al GA, in qualità di osservatori, di
Rappresentanti di ACCREDIA, pena la non certificazione o
il ritiro del certificato accreditato.
E’ ammesso che agli audit in campo partecipi il Consulente
dell’Organizzazione, ma la sua partecipazione deve essere
limitata al solo ruolo di osservatore.
A seconda dello schema specifico di certificazione e quindi
di quanto previsto dalle “Condizioni particolari”, la
pianificazione dell’audit in sito può essere preceduta da:
• richiesta di invio, a carico dell’Organizzazione, di
campioni/prototipi presso il laboratorio indicato da
CERTO, dandone debita comunicazione a CERTO (Cfr.
Par. 5.3.2.1)
• pianificazione del prelievo di campioni dal mercato e/o
presso gli utilizzatori (Cfr. Par. 5.3.2.2)
5.3.1. Esame della documentazione (ove previsto)
Ove previsto dallo schema specifico (Cfr. relative
Condizioni Particolari – ALL-XX), il GA di CERTO
esegue
l’esame
della
documentazione
fornita
dall’Organizzazione unitamente o a seguito della
presentazione della domanda di certificazione.
5.3.2. Audit in sito
Il Responsabile del Gruppo invia all’Organizzazione il
Piano di Audit con almeno dieci giorni di anticipo rispetto
alla data fissata per l’audit in sito.
L’audit viene condotto nel sito presso il quale si effettua la
fabbricazione del prodotto o erogazione del servizio, quindi
anche presso terzi. In funzione dello schema specifico di
prodotto, tuttavia, se necessario, i confini del sito possono
essere estesi anche al luogo di installazione o di
commercializzazione oppure ad un cantiere esterno; tali
casi sono specificatamente disciplinati dalle relative
“Condizioni particolari”.
L’attività operativa in sito inizia con una riunione
(Riunione di apertura) tra il Gruppo di Audit (GA) ed il
personale dell’Organizzazione delegato a partecipare alla
verifica, allo scopo di fornire reciprocamente precisazioni e
chiarimenti utili ad una corretta ad efficace gestione del
processo di audit.
Il GA procede quindi all’audit il cui scopo è quello di
valutare la conformità del prodotto/servizio rispetto ai
requisiti specifici dello schema di riferimento, nonché di
verificare, in funzione dei requisiti specifici dello schema
di certificazione, l’esistenza di un Sistema di Gestione per
la Qualità (certificato o non certificato) o dei relativi
elementi significativi.
Il GA verifica in particolare l’avvenuta identificazione e
controllo dei requisiti cogenti per leggi e/o regolamenti
relativi ai prodotti/servizi oggetto della certificazione (in
particolare i requisiti di sicurezza, ove applicabili), nonché
quelli facenti parte dello schema di certificazione e
identificati nelle specifiche “Condizioni particolari”.
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Il GA effettua inoltre le eventuali prove e misure in sito
previste dallo specifico schema di certificazione.
Al termine dell’audit, il GA si riunisce per discutere e
formalizzare i rilievi; il GA presenta quindi alla Direzione
dell’Organizzazione, in sede di riunione di chiusura, le
conclusioni in merito all’audit condotto, evidenziando le
eventuali non conformità rilevate, classificate in maggiori e
minori, illustrando la differenza di tale classificazione e le
relative modalità di gestione (Cfr successivo par. 5.3.3), in
particolare:
la Non Conformità Maggiore viene rilevata laddove si
sia evidenziata l’assenza o la mancanza di
implementazione e mantenimento di uno o più requisiti
del Prodotto/Servizio, o una situazione che, sulla base di
evidenze oggettive disponibili, mette in dubbio la
capacità dell’Organizzazione di garantire la conformità
del Prodotto/Servizio ai requisiti specificati.
la Non Conformità Minore invece viene rilevata in caso
di carenze non riconducibili alla definizione di Non
Conformità sopra riportata, bensì a carenze di tipo
marginale che non pregiudicano la capacità
dell’Organizzazione di garantire la conformità del
Prodotto/Servizio ai requisiti specificati.
Nota: più non Conformità Minori a fronte di un requisito
posso rappresentare una totale mancanza del sistema perciò
possono essere considerate come una Non Conformità
Maggiore.
In sede di riunione di chiusura, il GA segnala inoltre
all’Organizzazione eventuali raccomandazioni per il
miglioramento (OpM).
L’Organizzazione, in tale sede, ha l’opportunità di
confrontarsi con il GA, richiedere delucidazioni sul
proseguimento dell’iter e chiarire la propria posizione su
quanto comunicato.
L’esito dell’audit in sito viene riportato sul Rapporto di
Audit, che comprende altresì i Verbali delle Riunioni di
Apertura e di Chiusura, richiamando le non conformità
rilevate e le eventuali OpM.
Il Rapporto riporta inoltre la data (non oltre 20 giorni dalla
data dell’audit) entro la quale l’Organizzazione deve
inviare al RGA la pianificazione delle correzioni e delle
eventuali azioni correttive per le non conformità rilevate.
Il Rapporto di Audit, rilasciato in fase di riunione di
chiusura dal RGA, risulta confermato ed approvato in tutti i
suoi termini se l'Organizzazione non riceve, entro 15 giorni
dalla data del verbale stesso, comunicazione scritta in
merito da parte di CERTO.
Qualora CERTO comunichi variazioni rispetto al Rapporto
di Audit lasciato dal GA, l’Organizzazione ha diritto di
replica.
5.3.2.1 Campionamenti in sito
Qualora lo schema di certificazione specifico preveda
prove e misure che non possono essere effettuate
direttamente in sito durante l’audit, sono prelevati campioni
ed inviati al laboratorio designato da CERTO, con il quale
è stata stipulata apposita convenzione.
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In alternativa, qualora disponibile ed in grado di effettuare
le prove previste, può essere utilizzato il laboratorio interno
dell’Organizzazione.
Le modalità specifiche di tale tipo di campionamento sono
riportate nelle “Condizioni particolari” specifiche per il
prodotto.
In ogni caso, il laboratorio deve essere in grado (in termini
di risorse, competenze, attrezzature ecc..) di effettuare le
prove previste dallo specifico standard di prodotto, essendo
organizzato ed operando in accordo alla norma di
riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Le prove vengono comunque effettuate presso un
laboratorio accreditato secondo quanto indicato al
precedente paragrafo 5.3.2.1
I campioni sono prelevati dai componenti del GA durante
l’audit in sito. Le modalità di campionamento (numerosità,
ecc…) sono quelle riportate nello specifico schema di
certificazione del prodotto oppure nelle “Condizioni
particolari”, oppure, ove esistenti, nelle norme UNI.
L’auditor appone sui campioni un’etichetta inamovibile (o
altro
mezzo
che
garantisca
l’impossibilità
di
deterioramento o asportazione) riportante:
• identificazione dell’Organizzazione (ragione sociale,
sito, ecc…) presso la quale è prelevato il campione
• identificazione del prodotto campionato (tipologia,
modello, serie, ecc…)
• numero progressivo del campione in relazione al numero
totale di campioni (ad es.: campione N° 2 di 3)
• data di prelievo
• timbro e firma dell’auditor
Il RGA rilascia all’Organizzazione un “Verbale di
campionamento” riportante almeno gli stessi dati di cui
sopra, trattenendone copia da inviare a CERTO; CERTO
invia ulteriore copia del verbale al laboratorio designato ad
effettuare le prove e/o misure.
L’Organizzazione invia, a sua cura e spese, i campioni
prelevati ed etichettati al laboratorio designato, avendo la
responsabilità di evitare ogni deterioramento o
manomissione; in tale eventualità si dovrà procedere ad un
nuovo campionamento da parte di CERTO, i cui costi
saranno fatturati secondo il tariffario in vigore.
Il
laboratorio designato invia i rapporti di prova
all’Organizzazione e a CERTO, che ne valuta la conformità
rispetto allo standard del prodotto.
L’RGA provvede a redigere un rapporto in cui riporta
l’esito delle prove e/o misure, che viene inviato
all’Organizzazione e quindi allegato alla pratica da
presentare al Comitato di Certificazione. Nel caso in cui
tale rapporto indichi un esito negativo, l’Organizzazione si
deve attivare per pianificare le modifiche necessarie al
prodotto/processo, inviando a CERTO la documentazione
relativa alle attività pianificate.
Quando l’Organizzazione ha attuato le modifiche
pianificate, viene concordata con CERTO l’effettuazione di
un campionamento supplementare, che verrà fatturato in
base al tariffario in vigore.
5.3.2.2 Campionamenti sul mercato
Qualora le “Condizioni particolari” lo prevedano
esplicitamente,
vengono
effettuati
campionamenti
direttamente sul mercato e/o presso l’utente finale del
prodotto.
Ove previsto il campionamento sul mercato, CERTO può
effettuare, qualora lo ritenga opportuno, verifiche dirette
e/o campionamenti sul mercato o presso l’utente finale dei
prodotti già certificati, al fine di verificare il mantenimento
della conformità agli standard di certificazione ed alle altre
condizioni contrattuali; in tal caso, i risultati delle prove
costituiscono pertanto elemento di giudizio non solo per la
certificazione ma anche per la sorveglianza.
5.3.3. Correzione delle Non Conformità ed Azioni
Correttive
L’Organizzazione si attiva, entro 20 giorni dalla
conclusione dell’audit per presentare al RGA la
pianificazione delle correzioni delle non conformità
(contenente: descrizione della correzione, tempistica e
responsabilità) nonché delle eventuali azioni correttive
necessarie alla rimozione della causa delle non conformità
al fine di evitarne la ripetizione (contenente: analisi delle
cause della non conformità, descrizione delle azioni
correttive per la rimozione delle cause, tempistica e
responsabilità).
Tale pianificazione deve essere valutata dal RGA al fine di
accertarne l’adeguatezza per correggere efficacemente le
non conformità segnalate e per rimuoverne le cause ed
evitarne il ripetersi.
A seguito approvazione della pianificazione da parte del
RGA, tutte le correzioni di tutte le non conformità, sia
maggiori
che
minori,
devono
essere
attuate
dall’Organizzazione entro 90 giorni calendariali dalla data
di chiusura dell’Audit in sito (data del Rapporto di Audit);
la corretta attuazione deve essere verificata da CERTO
(mediante il RGA o altro componente del GA) mediante
verifica di follow up documentale (esame della
documentazione inviata dall’Organizzazione) o in sito
(audit supplementare).
Per quanto riguarda le non conformità maggiori, il follow
up deve includere anche la verifica di attuazione delle
azioni correttive o, in caso di interventi complessi e di
lunga durata (es. relativi a impianti industriali, opere
strutturali, ecc….), di sufficienti evidenze di avvio del
piano di azioni correttive; l’efficacia delle azioni correttive
attuate verrà verificata in occasione del primo audit di
sorveglianza.
Per quanto riguarda le non conformità minori, la verifica
della corretta attuazione delle azioni correttive, nonché
della relativa efficacia, viene invece effettuata da CERTO
in occasione del primo Audit di Sorveglianza
successivamente alla concessione della certificazione, salvo
diversa indicazione da parte del Comitato di Certificazione.
Nel caso in cui gli interventi previsti (correzioni e,
limitatamente alle non conformità maggiori, le azioni
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correttive o l’avvio del relativo piano) non vengano attuati
entro i 90 giorni previsti, dovrà essere concordato con
l’Organizzazione un nuovo Audit di Certificazione.
del proprio dissenso secondo le modalità descritte nel
paragrafo 9 “RECLAMI E RICORSI” del presente
documento.
Qualora, per cause di forza maggiore adeguatamente
motivate (ad es.: trasferimento, riorganizzazione interna),
non riesca ad attuare gli interventi previsti entro i 90 gg,
l’Organizzazione può richiedere una proroga a CERTO,
che, valutandone le motivazioni, a sua volta richiede
autorizzazione al Comitato di Certificazione.
5.6. Estensione e riduzione
5.3.4. Presentazione della pratica al Comitato di
Certificazione.
L’intera pratica di Certificazione (contenente la
documentazione di istruzione della domanda, i Rapporti di
Audit e le evidenze di pianificazione e attuazione delle
correzioni e, ove applicabile, delle azioni correttive per la
risoluzione delle eventuali non conformità) viene
sottoposta, al Comitato di Certificazione di CERTO, il
quale delibera in merito alla concessione o meno della
Certificazione ed al programma triennale di sorveglianza.
La certificazione può essere concessa soltanto in assenza di
non conformità di qualunque tipo (sia maggiore che
minore) ovvero deve esserci evidenza che le non
conformità eventualmente rilevate siano state gestite (Cfr.
precedente par. 5.3.3).
5.4. Concessione della Certificazione
A seguito della concessione della Certificazione, CERTO
rilascia all’Organizzazione l’Attestato di Certificazione e
successivamente registra l’Organizzazione nell’apposito
Registro, trasmettendo, limitatamente ai prodotti/servizi ed
agli schemi coperti da accreditamento, l’informazione ad
ACCREDIA, secondo le scadenze stabilite.
L’attestato di certificazione costituisce condizione
indispensabile per l’uso del marchio eventualmente
previsto dallo specifico schema di certificazione
relativamente ai propri prodotti/servizi certificati.
Le “Condizioni particolari” di ogni schema di
certificazione specificano se la licenza d’uso del marchio è
automatica o vincolata ad un ulteriore specifico contratto,
nonché ad altri requisiti d’uso e/o cauzioni e/o diritti di
concessione.
NOTA – A seguito di eventuali estensioni di
accreditamento ad altri prodotti/servizi da parte di CERTO,
i certificati già emessi per tali prodotto/servizi vengono
riemessi sotto accreditamento.
Per eventuali certificati aggiuntivi o revisione dei certificati
è previsto un contributo supplementare.
5.5. Parere negativo in merito alla concessione della
certificazione
Nel caso in cui la Certificazione non venga concessa,
CERTO comunica all’Organizzazione le ragioni motivate
del diniego e indica quali sono le condizioni minime per
riavviare l’iter di certificazione.
L’Organizzazione a cui è stata negata la Certificazione può
richiedere un supplemento di indagine esponendo i motivi
Ove l’Organizzazione, con prodotto/i o servizio/i
certificato/i, intenda estendere o ridurre l’oggetto della
propria certificazione, per via di:
estensione ad altri modelli di prodotti o tipi di servizi
facenti parte della stessa famiglia o siano di famiglie
differenti, siano essi fabbricati/erogati presso lo stesso
sito produttivo o fabbricati/erogati in altro sito,
estensione ad
altre norme/schemi/standard
certificazione di prodotto/servizio,
di
esclusione dalla certificazione di 1 o più prodotti o
servizi (riduzione della certificazione),
dovrà darne comunicazione a CERTO, che provvederà ad
emettere una nuova offerta, inoltrandola all’Organizzazione
unitamente ad una nuova domanda di certificazione ed al
presente documento (o altro, in funzione del tipo di
variazione), come descritto nel seguente paragrafo 14.
L’intero iter di estensione/riduzione della certificazione
avviene secondo quanto previsto per la certificazione, fatto
salvo che l’audit si concentra sugli aspetti aggiuntivi o
modificati e ha una durata commisurata all’entità della
variazione.
6.
VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO
6.1. Periodo di validità
Quanto segue è valido fatte salve diverse prescrizioni
contenute nelle “Condizioni particolari” di riferimento.
La Certificazione di prodotto non ha scadenza e rimane
valida a fronte dell’effettuazione degli audit di
sorveglianza, a condizione che non intercorrano più di 12
mesi fra un audit e l’altro, garantendo che l’intervallo
massimo tra un audit e l’altro (a decorrere dall’audit di
certificazione) sia pari a 12 mesi.
Se non perviene la rinuncia da parte dell'Organizzazione
(cfr. paragrafo 11) o non intervengono le condizioni
determinanti la revoca della certificazione (Cfr. paragrafo
12), il contratto rimane valido a tempo indeterminato (Cfr.
Par. 5.1).
6.2. Audit di Sorveglianza
Gli audit di sorveglianza avvengono con le stesse modalità
previste per gli audit di certificazione.
CERTO effettua, normalmente, un primo audit di
sorveglianza a 8 mesi e i successivi a 12 mesi l’uno
dall’altro.
Nel rispetto dell’intervallo massimo di 12 mesi tra un audit
e l’altro, a fronte di giustificati motivi, è eccezionalmente
ammesso un posticipo di massimo 2 mesi rispetto alle
cadenze indicate.
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Nel corso degli audit di sorveglianza è sempre inclusa la
verifica di:
correzioni / azioni correttive delle non conformità
rilevate nell’audit precedente (per quanto applicabile, Cfr
precedente par. 5.3.3), nonché relativa efficacia;
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6.3. Rinnovo
La certificazione di prodotto non ha scadenza per cui non è
soggetta alla procedura di rinnovo.
7.
USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO
gestione delle azioni correttive e preventive;
7.1. Uso del Marchio CERTO
gestione dei reclami dei Clienti;
Soltanto a seguito dell’ottenimento della certificazione,
l’Organizzazione può farvi riferimento ed utilizzare il
marchio di certificazione sui prodotti oggetto di
certificazione, sui relativi imballi e confezioni, avendo cura
di:
corretto uso del marchio;
variazioni nell'organizzazione/attività/documenti;
elementi selezionati fra quelli
norma/schema/standard di riferimento;
previsti
nella
•
effettuazione delle prove previste dalla norma/ schema/
standard di riferimento.
evitare equivoci tra i prodotti certificati e quelli non
certificati;
•
Nel corso di tali audit, attraverso il metodo del
campionamento, il GA verifica che siano mantenute le
condizioni che hanno consentito la concessione della
certificazione.
fare in modo che risulti chiaramente che il certificato
riguarda il prodotto e non possa essere inteso con
riferimento a Sistemi di Gestione, processi,
stabilimenti, ecc….;
•
evitare che il riferimento alla certificazione sia in
qualsiasi modo ingannevole per il cliente.
Ove prevista, la ripetizione delle prove e/o la verifica del
mantenimento delle caratteristiche di tipo sono definite
nell’ambito delle specifiche norme/schemi/standard di
certificazione di prodotto.
Il Rapporto di Audit, rilasciato in fase di riunione di
chiusura dal RGA, risulta confermato ed approvato in tutti i
suoi termini se l’Organizzazione non riceve, entro 15 giorni
dalla data del verbale stesso, comunicazione scritta in
merito da parte di CERTO.
Nel caso di certificazione di servizi, è consentito l’uso del
marchio di certificazione sui mezzi strumentali utilizzati
per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione
“Servizio certificato”.
Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione
deve essere integrata con le necessarie limitazioni
(limitatamente a …..).
Il marchio CERTO è quello sotto riportato:
Qualora CERTO comunichi variazioni rispetto al Rapporto
di Audit lasciato dal GA, l’Organizzazione ha diritto di
replica.
L’Organizzazione è tenuta ad inviare, entro 20 giorni dalla
data di effettuazione dell’Audit, la pianificazione delle
correzioni delle non conformità eventualmente rilevate,
nonché delle azioni correttive proposte per la rimozione
delle cause che le hanno generate, di cui CERTO verifica la
coerenza e l’adeguatezza.
In presenza di sole non conformità minori, in assenza di
comunicazione scritta da parte di CERTO entro 90 gg dalla
data del Rapporto di Audit, si intende accettata anche la
pianificazione delle correzioni delle non conformità e delle
azioni correttive; la corretta attuazione delle correzioni e
delle azioni correttive, nonché la relativa efficacia, viene
verificata nell’audit successivo.
Eventuali non conformità maggiori, invece, devono essere
gestite come in prima certificazione, per cui entro 90 gg
dalla data di chiusura dell’audit devono essere attuate e
quindi verificate da CERTO mediante follow up
(documentale o in sito) le correzioni e le eventuali azioni
correttive; in caso di interventi complessi e di lunga durata
(es. relativi ad impianti industriali, opere strutturali, ecc.),
devono comunque essere disponibili sufficienti evidenze di
avvio del piano di azioni correttive.
L’efficacia delle azioni correttive attuate per la risoluzione
delle non conformità maggiori verrà verificata in
occasione del successivo audit.
Esso può essere ingrandito o ridotto purché se ne rispettino
le proporzioni.
I colori utilizzati sono i seguenti:
• dicitura CERTO: colore Nero – Pantone Black
• parentesi e logo SAI GLOBAL: colore Rosso – Pantone
n. 1797C
E’ in ogni caso consentita la riproduzione in bianco e nero
oppure in grigio (Pantone n. 877C).
Il marchio deve essere abbinato all’indicazione del n°
dell’Attestato di Certificazione dell’Organizzazione;
eventuali prescrizioni specifiche di Schema sono riportate
nelle relative Condizioni Particolari.
Nel caso di certificazione di prodotti/servizi per i quali
CERTO è accreditata ACCREDIA, è possibile, unitamente
al marchio CERTO, utilizzare anche il marchio dell’Ente di
Accreditamento ACCREDIA, rispettando le seguenti
prescrizioni:
il marchio ACCREDIA non può essere
indipendentemente dal marchio CERTO;
usato
i 2 marchi (ACCREDIA e CERTO) su documenti
tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
posto
esclusivamente
in
corrispondenza
di
prodotti/servizi rientranti nello scopo di certificazione;
i 2 marchi devono essere adiacenti, comunque
rispettivamente posizionati, come nella composizione
grafica sotto riportata;
nella composizione grafica vanno rispettate le
proporzioni stabilite dalle dimensioni di riferimento di
cui alla figura sottostante:
CON– 004
Rev. 2
Pag.
8 di 17
consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del
marchio CERTO (in basso, in alto o lateralmente), la
scritta (bilingue o monolingue):
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA
Le dimensioni della scritta non devono eccedere (in
orizzontale ed in verticale) i corrispondenti spazi
occupati dal marchio CERTO.
CERTO fornisce all’Organizzazione un regolamento
riportante alcuni facsimili per la riproduzione ed utilizzo
del marchio di certificazione e, ove applicabile del marchio
di accreditamento.
Il regolamento è altresì consultabile nel sito internet
CERTO.
Qualora l’Organizzazione riproduca ed utilizzi i marchi in
accordo al prospetto fornito, non è tenuta a richiedere a
CERTO la preventiva approvazione del relativo bozzetto,
ma semplicemente ad inviarlo per conoscenza.
•
•
marchio CERTO: altezza minima 12,6 mm., larghezza
minima 18 mm (comprensivo del numero di
registrazione e della norma di riferimento);
marchio ACCREDIA: altezza minima 12,6 mm;
larghezza minima: 10 mm.
nel caso in cui le dimensioni del prodotto e
dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto
dei vincoli dimensionali sopra indicati:
- al prodotto o imballaggio/confezione deve essere
applicato un talloncino riproducente la figura sopra
riportata, anche ridotta in modo da rispettare le
proporzioni e purché visibile, oppure
- l’Organizzazione licenziataria del marchio deve
assicurare che, al momento della vendita del prodotto
(all’ingrosso o al dettaglio) sia esposto un cartello
riproducente la figura di cui sopra, anche ingrandita
rispetto alle dimensioni massime, ma sempre nel
rispetto delle proporzioni.
in ogni caso, le dimensioni del marchio ACCREDIA (in
orizzontale ed in verticale) non devono mai risultare
superiori alle corrispondenti dimensioni del marchio
CERTO;
Qualora non risulti conforme, CERTO notificherà
l’irregolarità entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del
bozzetto ai fini della correzione.
Soluzioni diverse da quelle illustrate nel prospetto devono
invece essere preventivamente autorizzate da CERTO sulla
base del presente documento e del Regolamento
ACCREDIA sull’uso del marchio di accreditamento.
L’Organizzazione deve pertanto sottoporre a CERTO il
bozzetto relativo all’utilizzo del Marchio, ai fini
dell’approvazione. CERTO risponderà in merito entro 15
giorni lavorativi dalla ricezione del bozzetto.
A fronte di un uso scorretto della certificazione e/o dei
marchi di certificazione e di accreditamento ACCREDIA
(ovvero non conforme alle prescrizioni delle presenti
Condizioni Contrattuali, par. 7.1, 10, 11 e 12), CERTO
prenderà opportuni provvedimenti.
Prescrizioni aggiuntive o specifiche di schema
relativamente all’uso del marchio di certificazione di
prodotto/servizio (congiuntamente o disgiuntamente al
marchio di accreditamento), ove applicabili, sono riportate
nelle Condizioni Particolari relative allo specifico schema
di certificazione.
7.1.1. Licenza d’uso del marchio
per applicazioni di carattere documentale o strumentale, i
marchi possono essere ridotti (nel rispetto delle esigenze
di leggibilità) o ingranditi, mantenendo il rapporto delle
dimensioni;
Le condizioni, le modalità ed i requisiti per l’uso del
marchio di certificazione di prodotto/servizio sono
generalmente previste dallo schema di certificazione stesso
e sono richiamate nelle “Condizioni particolari”.
gli aspetti compositivi dei marchi ACCREDIA devono
essere così definiti:
In tali casi, il marchio va direttamente apposto su ciascuna
unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il
tipo di prodotto non lo permettono; in questo caso, il
marchio deve essere applicato sul più piccolo involucro nel
quale l’unità di prodotto viene messa in commercio.
- Blu ACCREDIA: Pantone 548 (CMYK: C.90% M.5% - Y.0% - K.80%)
- Grigio ACCREDIA: Pantone 429 (CMYK: C.20% M.10% - Y.10% - K.20%)
nella versione monocromatica in bianco e nero del
marchio, l’Italia deve essere colorata con nero al 30%;
in alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio
ACCREDIA in abbinamento al marchio CERTO), è
La licenza d’uso del marchio, le eventuali cauzioni ed i
diritti di concessione, nonché gli altri requisiti che regolano
i rapporti tra l’Organizzazione e CERTO, sono definiti
nella domanda di certificazione, che ha valenza di
contratto.
A fronte di un uso scorretto o improprio del marchio di
certificazione di prodotto/servizio, CERTO provvede ad
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
intraprendere le misure atte a salvaguardare i propri
interessi, secondo le prescrizioni contenute nella norma
UNI CEI 70007.
L’uso del marchio si considera scorretto o improprio
quando l’acquirente del prodotto/servizio può essere tratto
in inganno sulla natura, qualità o origine del
prodotto/servizio, oppure quando l’uso non sia conforme al
presente documento e/o alle “Condizioni particolari”; in
particolare, è scorretto l’uso del marchio in riferimento a
modelli di prodotti o tipi di servizi per i quali non è stato
rilasciato o è decaduto l’attestato di certificazione.
7.2. Limiti di validità della Certificazione
La Certificazione di prodotto/servizio non solleva pertanto
l’Organizzazione dalle proprie responsabilità e dagli
obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi
forniti e da quelli verso i propri clienti, dipendenti e terzi,
per i quali l’Organizzazione è e rimane l’unica
responsabile. In particolare, si conviene che nessuna
responsabilità può derivare a CERTO per difetti di prodotti,
processi e servizi forniti dall’Organizzazione a terzi, nei
casi contemplati dal DPR del 24 Maggio 1988 s.m.i., in
materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso.
Modifiche sul piano produttivo/tecnologico/procedurale
organizzativo che possano avere influenza sul
prodotto/servizio, oppure cambi di ragione sociale o di
proprietà dell’Organizzazione consentono il mantenimento
della Certificazione purché CERTO:
Rev. 2
Pag.
9 di 17
b.
non apportare modifiche al prodotto/servizio
certificato senza preventiva comunicazione a CERTO,
che si riserva di valutare, caso per caso, la necessità di
riavviare parzialmente o totalmente l’iter di
certificazione
c.
comunicare
tempestivamente
le
modifiche
significative
di
tipo
produttivo/tecnologico/
procedurale/ organizzativo apportate e aventi impatto
sul prodotto/servizio certificato
d.
dichiarare la certificazione unicamente per quei
prodotti/servizi per cui è stata rilasciata la
certificazione, mantenendo una precisa distinzione tra
i prodotti/servizi certificati e non
e.
ove applicabile, mantenere, se necessario e/o
espressamente richiesto da CERTO, un sistema di
identificazione dei lotti di produzione ai fini di
comunicare la quantità dei prodotti certificati
fabbricati e versare, se previsto, i relativi diritti di
concessione
f.
accettare, a proprie spese, gli audit e/o le prove che si
rendano necessarie per mantenere valida la
certificazione, anche a seguito di modifiche attinenti il
prodotto/servizio
o
il
piano
produttivo
/tecnologico/procedurale/organizzativo
e
aventi
impatto sul prodotto/servizio
g.
tenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti dai
propri clienti, delle relative risposte e delle eventuali
azioni intraprese, e metterle a disposizione di CERTO
in occasione degli audit di sorveglianza;
h.
consentire l’eventuale accesso al personale dell’Ente
di Accreditamento ACCREDIA
i.
notificare immediatamente a CERTO tutte le
situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo,
nonché eventuali sospensioni o revoche di
autorizzazioni, concessioni, ecc. relativamente al
prodotto/servizio oggetto della certificazione;
j.
notificare immediatamente a CERTO eventuali
procedimenti
legali
in
corso
inerenti
il
prodotto/servizio oggetto della certificazione, fatti
salvi i limiti imposti dalla legge, e tenere informato
CERTO sugli sviluppi di tali procedimenti
La certificazione di prodotto/servizio è valida
limitatamente ai modelli di prodotto o tipi di servizio
menzionati
nel
Certificato
ed
è
rilasciata
all’Organizzazione richiedente ed al sito menzionato nel
certificato.
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione volontaria
di prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica
della conformità dello stesso rispetto alla norma di
riferimento. I loro effetti sono limitati ai rapporti tra
CERTO e l’Organizzazione e non costituiscono
attestazione né garanzia da parte di CERTO del rispetto
degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto
gravanti sull’Organizzazione.
CON– 004
•
venga tempestivamente informato per iscritto;
7.4. Cessazione di esibizione del Marchio CERTO
•
abbia verificato che le modifiche non alterino la
conformità del prodotto/servizio certificato e degli
elementi di SGQ necessari.
L’Organizzazione in possesso di certificazione di prodotto
deve cessare l’esibizione o qualsiasi altro uso del marchio
CERTO (in particolare, l’uso di copie del Certificato o di
carta intestata, inserzioni pubblicitarie e simili, riportanti il
marchio e/o i riferimenti della certificazione) a seguito di:
In funzione del tipo di modifiche, tale verifica può avvenire
per via documentale in occasione degli audit di
sorveglianza
pianificati
oppure
mediante
audit
supplementari in sito, i cui costi sono a carico
dell’Organizzazione (Cfr. paragrafo 8).
7.3. Impegni dell’Organizzazione
L’Organizzazione in possesso di Certificazione di prodotto
si deve impegnare a:
a.
mantenere le caratteristiche dei prodotti/servizi
certificati conformi ai requisiti dello specifico schema
di certificazione
a) scadenza, rinuncia, sospensione o revoca della
Certificazione;
b) mancata accettazione da parte di CERTO di una
modifica del prodotto/servizio o sul piano produttivo/
tecnologico/procedurale/organizzativo in quanto ritenuta
pregiudizievole della conformità del prodotto/servizio
certificato;
c) mancata accettazione da parte dell’Organizzazione di
una modifica alle regole del sistema di Certificazione
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
adottato da CERTO a seguito di variazioni delle normative
applicabili;
d) mancata accettazione da parte dell'Organizzazione di
modifiche del presente documento o delle condizioni
economico/tariffarie;
e) qualsiasi altra circostanza che dovesse verificarsi
causando la ragionevole aspettativa di influenza negativa
sul prodotto/servizio dell’Organizzazione oggetto della
certificazione.
7.5. Gestione dei documenti di registrazione
Al fine di garantire l'iter di certificazione seguito da
CERTO per le Organizzazioni richiedenti, tutti i documenti
di registrazione sono opportunamente conservati, in
formato cartaceo o elettronico, secondo i seguenti criteri:
in caso di disdetta del contratto, la documentazione
disponibile relativa alla pratica viene conservata per
un periodo minimo di 10 anni a partire dalla data di
rescissione del contratto, qualora non sussistano
obblighi di tipo legali diversi o specifici accordi con il
cliente
in caso di mantenimento del contratto, vengono
conservate le registrazioni dei precedenti 2 anni di
validità del contratto, oltre a quelle relative all’anno in
corso.
Le registrazioni comprendono i rapporti di audit di
certificazione e di sorveglianza, i questionari informativi, le
liste di riscontro, eventuali documenti presi ad evidenza di
conformità o non conformità, nonché altra documentazione
collegata alla certificazione rilasciata all’Organizzazione.
8.
AUDIT SUPPLEMENTARI
Gli audit
supplementari presso il sito/i siti
dell’Organizzazione e/o i campionamenti supplementari,
preventivamente
pianificati
e
comunicati
all’Organizzazione stessa, possono essere decisi da CERTO
a seguito di:
verifica di attuazione delle correzioni /azioni correttive
delle non conformità rilevate nel corso degli audit di
Certificazione o di Sorveglianza;
richiesta
da
parte
dell’Organizzazione
di
estensione/riduzione della certificazione o modifiche
delle norme e/o delle condizioni di rilascio della
certificazione (vedere par. 5.6, 6.2 e 15).
Inoltre, CERTO può effettuare audit supplementari, anche
senza preavviso, nel caso in cui si verifichino:
•
•
un significativo numero di non conformità rilevate in
occasione di un audit di sorveglianza;
i risultati di eventuali campionamenti in sito o sul
mercato o altre motivate segnalazioni;
•
reclami per rilevanti inadempienze o situazioni di non
conformità del prodotto/servizio;
•
necessità di accertamento/approfondimento di aspetti
cogenti/legali/autorizzativi legati al prodotto/servizio
oggetto della certificazione (cfr. punti i) e j) del par.
7.3)
uso scorretto del marchio CERTO;
•
•
•
•
CON– 004
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Pag.
10 di 17
perdurare di scostamenti, dopo il termine concordato
per la loro eliminazione;
qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni della
norma/schema di certificazione o del presente
documento;
ritiro della sospensione della certificazione (vedere
paragrafo 10).
Il Comitato di Certificazione può decidere
l’effettuazione di audit supplementari nel caso in cui:
per
siano trascorsi più di sei mesi dalla effettuazione
dell’Audit di Certificazione al rilascio della
Certificazione;
pur avendo deliberato positivamente per la
Certificazione, si abbia evidenza che le attività e le
procedure di controllo sul prodotto/servizio messe in
atto dall’Organizzazione siano operanti da poco tempo
(indicativamente tre mesi);
pur avendo deliberato positivamente per la
Certificazione, la numerosità e/o l’importanza delle non
conformità a suo tempo rilevate mettano in evidenza
una relativa debolezza delle attività/procedure di
controllo dell’Organizzazione.
Infine il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità
(vedi paragrafo 16) può decidere l’effettuazione di audit
supplementari, motivando la decisione.
In nessun caso gli Audit Supplementari possono essere
sostituite da un’anticipazione di un normale Audit di
Sorveglianza.
Il costo dell’Audit Supplementare è addebitato
all’Organizzazione.
A seguito dell’Audit Supplementare, viene rilasciato
apposito rapporto scritto.
9.
RECLAMI E RICORSI
L’Organizzazione richiedente o in possesso di
certificazione, o qualsivoglia altra parte interessata, a fronte
di una situazione di insoddisfazione relativamente
all’operato di CERTO, può presentare reclamo scritto, a
pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dall’evento
che ha dato luogo all’insoddisfazione.
Entro 20 gg dal ricevimento del reclamo, CERTO provvede
ad avviare l’istruttoria per la gestione del reclamo stesso.
CERTO effettua quindi gli opportuni accertamenti ed
eventuali interventi del caso, dando riscontro al reclamante
entro 90 gg dall’avvio dell’istruttoria (salvo casi di
particolare complessità).
L’Organizzazione richiedente o in possesso di
certificazione, o qualsivoglia altra parte interessata, può
presentare ricorso in caso di dissenso rispetto a decisioni
prese a suo carico da CERTO (es. mancata concessione
della certificazione, sospensione della certificazione,
risposta ad un reclamo), esponendo le ragioni del proprio
dissenso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla
comunicazione delle decisioni stesse.
Entro 20 gg dal ricevimento del ricorso, CERTO avvia
l’istruttoria per la gestione del ricorso.
Ove non sia possibile individuare una risoluzione adeguata
o la risposta fornita da CERTO non sia accettata
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
dall’Organizzazione, CERTO convoca il Comitato
d’Appello, comunicandone al ricorrente la composizione.
La parte ricorrente ha diritto di obiettare circa la
composizione del Comitato d’Appello entro 10 gg dalla
comunicazione. La decisione del Comitato d’Appello è
inappellabile.
L’accoglimento o meno del ricorso, sia che il procedimento
interessi soltanto CERTO piuttosto che coinvolga anche il
Comitato d’Appello, viene deciso e comunicato entro 90 gg
dall’avvio dell’istruttoria (salvo casi di particolare
complessità).
Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a
carico della parte ricorrente, salvo il caso in cui il ricorso
venga accolto.
In caso di accertato inadempimento da parte di CERTO
dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività
oggetto di contratto, la responsabilità di CERTO sarà
limitata ad un importo massimo non superiore a 5 volte il
compenso dovuto per l’attività svolta al momento
dell’errore od omissione che ha provocato il danno.
Ogni richiesta di risarcimento nei confronti di CERTO
deve essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di
decadenza, entro e non oltre un anno dall’evento che ha
dato luogo alla richiesta stessa.
10.
SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
CERTO ha il dovere di intraprendere il provvedimento
della sospensione della certificazione in tutti i casi abbia
ragione di ritenere che il prodotto/servizio oggetto di
certificazione non risponda più ai requisiti della Norma di
riferimento e/o delle presenti Condizioni Contrattuali.
Ad esempio, possono comportare il provvedimento della
sospensione della certificazione i seguenti scostamenti/
infrazioni (rilevati nel corso di audit di sorveglianza o
attraverso qualunque altro mezzo):
•
il rilievo di non conformità maggiori non risolte nei
tempi e nei modi previsti;
•
il mancato adeguamento, nei tempi e modi previsti, da
parte dell’Organizzazione alle modifiche delle presenti
Condizioni Contrattuali o della Norma di riferimento
comunicate da CERTO;
•
l’uso improprio dei riferimenti alla certificazione,
dell’attestato e del marchio di certificazione, ovvero
l’uso illegittimo o non conforme alle prescrizioni
contenute nelle presenti Condizioni Contrattuali o tale
da portare discredito a CERTO;
•
il rilasciare dichiarazioni, documentazione o marchio
circa la propria certificazione che possano essere
considerate ingannevoli od abusive;
•
la mancata accettazione degli audit di sorveglianza
previsti o degli audit supplementari eventualmente
richieste da CERTO;
•
la mancata comunicazione di modifiche al
prodotto/servizio oggetto di certificazione, o alla
proprietà, ragione sociale o struttura organizzativa
aventi impatto sul prodotto/servizio certificato;
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Pag.
11 di 17
•
la mancata informazione circa l’esistenza di condanne,
procedimenti legali, reclami o contenziosi relativi al
prodotto/servizio oggetto di certificazione;
•
il verificarsi di eventi di natura cogente/legale/
autorizzativa legati al prodotto/servizio oggetto di
certificazione (cfr. punti i) e j) del par. 7.3), in base alla
gravità e all’impatto degli eventi stessi;
•
gravi o ripetute inadempienze rispetto alle presenti
Condizioni Contrattuali;
•
condizioni di morosità nei pagamenti, in coerenza ai
termini previsti nell’offerta e nelle presenti Condizioni
Contrattuali (Cfr. par. 14.2).
Il provvedimento della sospensione è preceduto dall’invio
all’Organizzazione interessata di una diffida con
l’indicazione di un tempo massimo entro il quale far
cessare l’infrazione o l’inadempienza rilevata; il tempo
massimo viene stabilito di volta in volta in base alla
motivazione che ha portato alla decisione di sospensione.
La diffida viene comunicata per iscritto all'Organizzazione,
che è tenuta a dare evidenza della corretta risoluzione nei
tempi prescritti; qualora l'Organizzazione non ottemperi a
quanto prescritto si procede alla sospensione.
La sospensione viene notificata all’Organizzazione,
indicando le condizioni alle quali la sospensione può essere
ritirata e la relativa scadenza temporale (di norma non
superiore a sei mesi).
Entro la scadenza comunicata, l’Organizzazione è tenuta a
fornire le evidenze oggettive della soddisfacente
risoluzione delle infrazioni contestate.
CERTO rende pubblica la sospensione della Certificazione,
indicando il provvedimento sul Registro delle
Organizzazioni in possesso di certificazione, trasmettendo,
limitatamente ai prodotti/servizi coperti da accreditamento,
l’informazione a ACCREDIA, secondo le scadenze
stabilite.
La sospensione può essere altresì intrapresa su richiesta
dell’Organizzazione, per cause di forza maggiore (ad
esempio, cassa integrazione); anche in questo caso, la
sospensione della certificazione ha una durata non
superiore a 6 mesi.
Quando intrapreso, il provvedimento della sospensione è
ritirato solo a seguito dell’accertamento da parte di CERTO
del soddisfacente ripristino della conformità ed efficacia
(ad esempio, mediante audit supplementare – Cfr. par. 8).
Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non
siano rimosse, nei tempi previsti, CERTO procederà alla
revoca della Certificazione.
Le spese relative a eventuali audit aggiuntivi conseguenti a
diffida o sospensione sono a carico dell’Organizzazione.
A seguito della sospensione
l’Organizzazione deve:
•
della
certificazione,
interrompere, per tutto il periodo della sospensione,
l’apposizione del marchio sul prodotto oggetto di
certificazione (o sui mezzi strumentali utilizzati
nell’ambito del servizio oggetto di certificazione);
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
•
interrompere, per tutto il periodo della sospensione,
l’utilizzo dell’Attestato di Certificazione, nonché di
eventuali copie o riproduzioni, e della Licenza d’uso;
•
non utilizzare, per tutto il periodo della sospensione,
carta intestata, documentazione tecnica o pubblicitaria
contenente il marchio e/o riferimenti alla Certificazione
CERTO
•
non fregiarsi della disponibilità di prodotti/servizi
certificati, ma portare a conoscenza dei terzi interessati
con mezzi adeguati la situazione di sospensione.
11.
1.
nel caso di variazione delle norme di riferimento come
precisato dal paragrafo 15 “Modifiche delle norme e/o
delle condizioni di rilascio della certificazione” del
presente documento;
2.
in caso di non accettazione di eventuali revisioni del
presente documento;
3.
in caso di non accettazione delle variazioni delle
condizioni economico-contrattuali stabilite da
CERTO;
per recesso motivato dal Contratto (ad es: cessazione
della fabbricazione del prodotto o di erogazione del
servizio, disposizioni di legge, ecc. ...).
Nel primo, secondo e terzo caso, la comunicazione deve
essere inviata dall’Organizzazione entro 1 mese dalla data
di notifica delle variazioni e comporta la revoca immediata
della certificazione.
Nell'ultimo caso la rinuncia diventa effettiva nel momento
in cui CERTO comunica all'Organizzazione l'accettazione
delle motivazioni.
Se la rinuncia viene comunicata dopo che la CERTO ha
confermato ufficialmente la data dell’audit di sorveglianza,
l'Organizzazione disdettante dovrà pagare una quota di
chiusura pratica pari alla somma del costo del registro e del
50% del costo dell’audit.
Pag.
12 di 17
•
il recesso del contratto di certificazione;
•
l’annullamento dell’Attestato di certificazione;
•
la cancellazione dell’Organizzazione dal Registro di cui
al punto 5.4. del presente documento e, limitatamente
ai prodotti/servizi coperti da accreditamento, la
trasmissione dell’informazione ad ACCREDIA
secondo le scadenze stabilite.
In tutti i casi di rinuncia (recesso del contratto), sono
comunque dovuti a CERTO tutti i compensi pattuiti per le
attività svolte fino alla data di efficacia del recesso (cfr par.
14.2)
12.
interrompere immediatamente l’apposizione del
marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui
mezzi strumentali utilizzati nell’ambito del servizio
oggetto di certificazione);
•
restituire l’originale dell’Attestato di Certificazione e
della Licenza d’uso;
•
non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
•
sospendere immediatamente, dandone conferma scritta,
l’uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta
intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria,
modulistica, ecc. ...) contenenti il marchio e/o
riferimenti alla certificazione CERTO;
•
distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra.
La rinuncia alla Certificazione comporta:
REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
CERTO ha la facoltà di decidere la revoca della
Certificazione del prodotto/servizio di un’Organizzazione
in tutti i casi in cui il prodotto/servizio stesso non
garantisca il rispetto dei requisiti minimi della Norma di
riferimento o delle presenti Condizioni Contrattuali.
Ad esempio, possono comportare il provvedimento della
revoca della certificazione i seguenti scostamenti/infrazioni
(rilevati nel corso di audit di sorveglianza o attraverso
qualunque altro mezzo):
•
inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti
dall’applicazione dei paragrafi 5, 6, 7 e 15 del presente
documento;
•
gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del certificato e/o
del marchio di certificazione;
•
mancata eliminazione delle cause che hanno provocato
la sospensione allo scadere dei 6 mesi previsti dal
paragrafo 10;
•
il verificarsi di eventi di natura cogente/legale/
autorizzativa legati al prodotto/servizio oggetto della
certificazione (cfr. punti i) e j) del par. 7.3), in base alla
gravità e all’impatto degli eventi stessi;
•
condanna dell’Organizzazione per fatti legati al
mancato rispetto dei requisiti cogenti del
prodotto/servizio oggetto di certificazione;
•
ripetuta inosservanza degli impegni assunti con
CERTO, di porre rimedio agli scostamenti riscontrati e
segnalati rispetto ai requisiti della norma/schema di
certificazione;
•
persistere della condizione di morosità;
•
mancata accettazione o adeguamento a modifiche del
sistema normativo di riferimento e/o delle condizioni
contrattuali CERTO;
•
cessazione delle attività per le quali l’Organizzazione
aveva ottenuto la Certificazione ;
•
fallimento o liquidazione.
A seguito della rinuncia l’Organizzazione si obbliga a:
•
Rev. 2
RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE
L’Organizzazione può rinunciare alla Certificazione di
prodotto in suo possesso:
4.
CON– 004
La decisione della revoca viene comunicata formalmente
all’Organizzazione tramite raccomandata, ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell’avvenuto ricevimento.
A seguito della Revoca l’Organizzazione si obbliga a:
•
interrompere immediatamente l’apposizione del
marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
mezzi strumentali utilizzati nell’ambito del servizio
oggetto di certificazione);
•
restituire l’originale dell’Attestato di Certificazione;
•
•
non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
sospendere immediatamente, dandone conferma scritta,
l’uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta
intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria,
modulistica, ecc. ...) contenenti il marchio e/o i
riferimenti alla certificazione CERTO;
distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra.
•
La revoca è anche conseguente alla rinuncia alla
certificazione da parte dell’Organizzazione (Cfr. par. 11).
La revoca alla Certificazione comporta:
•
il recesso del contratto di certificazione, efficace dal
momento della revoca stessa;
• l’annullamento dell’Attestato di certificazione;
• la cancellazione dell’Organizzazione dal Registro di cui
al punto 5.4. del presente documento e, limitatamente
ai prodotti/servizi coperti da accreditamento, la
trasmissione dell’informazione ad ACCREDIA
secondo le scadenze stabilite.
La revoca della certificazione non dà diritto ad alcun
rimborso
per
quote
eventualmente
corrisposte
anticipatamente.
13.
RISERVATEZZA
Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.
...) relativi alle attività di Certificazione del prodotto
dell’Organizzazione richiedente sono considerati riservati e
sono quindi gestiti in conformità alle disposizioni
legislative vigenti in materia di tutela della privacy.
L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è
riservato solo alle funzioni coinvolte nell’iter di
certificazione ed all’Organizzazione in oggetto, nonché ai
Rappresentanti degli Enti di accreditamento e controllo (ad
es. ACCREDIA).
In accordo con le regole di accreditamento, CERTO si
riserva di rendere pubblicamente accessibili o fornire su
richiesta di qualsiasi parte i seguenti dati delle
organizzazioni certificate:
• nome;
• documento normativo pertinente;
• campo di applicazione:
• localizzazione geografica (per esempio la città e il
Paese);
• informazioni sullo stato della certificazione.
Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione
debbano essere divulgate per obblighi di legge, CERTO
invia preventivamente notifica scritta l'Organizzazione,
salvo contraria disposizione di legge.
Eventuali informazioni provenienti da fonti diverse
dall’Organizzazione stessa (es. da chi presenta un reclamo,
da autorità in ambito legislativo ecc.), sono considerate
riservate.
14.
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13 di 17
CONDIZIONI ECONOMICHE
14.1. Costi
I costi che regolano le prestazioni fornite da CERTO
vengono definite nei tariffari per la norma/schema di
riferimento e vengono periodicamente aggiornati.
I tariffari fanno riferimento a criteri di formulazione delle
tariffe che risultano così costituiti :
quota fissa che comprende la preparazione e la gestione
della pratica, l’iscrizione al registro ACCREDIA (se in
ambito di schema/settore sotto accreditamento) e la
gestione del reporting;
quota variabile, costituita dal costo della giornata/uomo
valutatore moltiplicato per il numero di giorni-uomo
pianificati;
quota spese, elaborata in funzione della ubicazione del
sito/siti.
L’offerta, elaborata in base ai tariffari vigenti, considera i
costi per la gestione standard della certificazione (prima
verifica in sito/siti e successive sorveglianze) e rimane tale
se non subentrano modifiche significative rispetto a quanto
riportato sul modulo di accettazione dell’offerta.
Le eventuali variazioni dei costi, in seguito a modifiche
rispetto a quanto riportato sul modulo di accettazione
dell’offerta (estensioni/riduzioni dello scopo della
certificazione, dell’organico, dei siti), modifiche delle
norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione
(cfr par. 5.6, 6.1 e 15), vengono comunicate alle
Organizzazioni tramite l’invio di un’ offerta aggiornata,,
trasmessa con mezzo che ne assicuri la ricezione.
L’Organizzazione, a seguito della suddetta variazione, ha il
diritto di rinunciare alla Certificazione entro 1 mese dalla
data di ricezione della nuova offerta; la rinuncia diventa
effettiva dopo 3 mesi. Tale diritto dovrà essere esercitato
con comunicazione scritta con mezzo che ne assicuri
ricezione.
Durante questo periodo, all’Organizzazione che si avvalga
del diritto di rinuncia, vengono praticate le tariffe
antecedenti alle variazioni.
14.2. Condizioni di pagamento
Gli importi relativi alle attività svolte devono essere versati
a CERTO secondo quanto stabilito nell’offerta accettata
dall’Organizzazione.
I compensi sono riferiti esclusivamente alle prestazioni e
non ai risultati, pertanto gli importi relativi alle attività
effettuate sono dovuti dall’Organizzazione anche in caso di
mancata emissione del certificato per assenza di requisiti di
conformità, ovvero in caso di rinuncia alla certificazione,
sospensione o revoca.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti in
offerta, verranno addebitati gli interessi moratori ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002.
Ogni richiesta di spostamento di audit, pervenuta dopo il
quindicesimo giorno lavorativo antecedente le date già
condivise con l’Organizzazione, comporta il pagamento di
una penale pari al 50% del costo dell’audit.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Il perdurare di condizioni di morosità provoca la
sospensione e la revoca della certificazione secondo quanto
previsto ai paragrafi 10 e 12 del presente documento.
14.3. Cauzioni
In funzione dello specifico schema di certificazione, le
“Condizioni particolari” possono prevedere il versamento
di un’adeguata cauzione il cui importo è indicato
nell’offerta.
In tal caso la cauzione può essere prelevata da CERTO
parzialmente o totalmente a seguito di infrazione agli
obblighi contrattuali assunti dall’Organizzazione. CERTO
comunica il provvedimento motivato con lettera
raccomandata; l’Organizzazione può presentare ricorso
secondo quanto previsto al precedente par. 9.
14.4. Diritti di concessione
In funzione dello specifico schema di certificazione, le
“Condizioni particolari” possono prevedere il pagamento di
specifici diritti di concessione per uso del marchio;
l’importo di tali diritti è indicato nell’offerta. Il contratto
specifico definisce le ulteriori modalità di gestione dei
diritti di concessione.
15.
MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE
CONDIZIONI
DI
RILASCIO
DELLA
CERTIFICAZIONE
In caso di modifiche alle norme/schemi/standard di
certificazione vigenti relativi ai prodotti/servizi o alle
regole generali di certificazione (ad es.: da parte
ACCREDIA/EA/IAF) o al presente documento, CERTO ne
darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni in
possesso di certificazione e a quelle con domanda di
Certificazione accettata.
Le Organizzazioni verranno invitate per iscritto ad
adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito
in base al tipo e alla motivazione delle variazioni apportate
e alla loro origine; in particolare, in caso di variazione degli
standard di prodotto/servizio, vengono presi in
considerazione i seguenti fattori, ove applicabili:
• urgenza di conformarsi alle prescrizioni revisionate di
norme in materia di salute, sicurezza ed ambiente
• i tempi ed i costi richiesti per la modifica di prodotti e
relative attrezzature (o dei servizi) e per la fabbricazione
dei prodotti (o erogazione del servizio) in conformità alle
nuove prescrizioni
• l’entità dei prodotti esistenti e la possibilità di
modificarli per renderli conformi alle nuove prescrizioni
• la necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul
piano commerciale una determinata Organizzazione o un
prodotto di particolare concessione (o un servizio)
• i problemi operativi
certificazione
dello
stesso
organismo
di
La comunicazione viene inviata con un mezzo che ne
assicuri la ricezione.
L’Organizzazione ha facoltà di adeguarsi alle nuove
prescrizioni entro il termine indicato oppure di rinunciare
alla certificazione.
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14 di 17
In caso di non accettazione delle variazioni,
l’Organizzazione può rinunciare alla Certificazione purché
ne dia comunicazione secondo le modalità indicate al par.
11 “RINUNCIA” del presente documento.
In caso di accettazione delle variazioni, CERTO si riserva
il diritto di verificare l’attuazione dei necessari
adeguamenti alle nuove prescrizioni.
In particolare, se le nuove prescrizioni riguardano il
prodotto, CERTO verifica la conformità del prodotto
certificato dell’Organizzazione ai nuovi requisiti delle
normative.
L’esito positivo di tale verifica darà origine all’emissione
di un nuovo attestato di certificazione ed una nuova licenza
d’uso.
L’Organizzazione dovrà riportare sul marchio di
conformità eventualmente apposto sul prodotto il nuovo
numero di attestato e, al di sotto dello stesso, con il
medesimo carattere e dimensioni, una dicitura indicante
l’edizione aggiornata della norma/schema/standard
applicato.
Le spese per gli eventuali audit supplementari sono a carico
dell’Organizzazione certificata.
16.
COMITATO
PER
LA
DELL’IMPARZIALITÀ
SALVAGUARDIA
Tutte le attività di certificazione sono sottoposte
controllo e alla verifica di un Comitato di per
Salvaguardia dell’Imparzialità, il quale ha la funzione
assicurare e garantire l’imparzialità e l’indipendenza
CERTO.
al
la
di
di
Al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità
partecipano, in modo equilibrato, senza il predominio di
interessi specifici, tutte le parti maggiormente interessate
alle attività di certificazione.
In particolare, il Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità ha lo scopo di:
a) affiancare CERTO nello sviluppo delle politiche
relative all’imparzialità delle proprie attività di
certificazione;
b) contrastatre ogni tendenza, da parte di CERTO, che
aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una
congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di
certificazione;
c) fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare
la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e
la percezione del pubblico;
d) condurre un riesame, almeno una volta all’anno, circa
l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei
processi decisionali dell’organismo di certificazione.
17.
CONTENZIOSI
La risoluzione di qualsiasi contenzioso, insorto tra le parti,
direttamente o indirettamente, nell’applicazione del
presente documento e nella sua interpretazione, ad
eccezione di quanto riguarda i mancati pagamenti di
fatture, su cui rimane ferma la competenza del Giudice
ordinario, è devoluta esclusivamente al lodo di un Collegio
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati
dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di
Presidente del Collegio Arbitrale, dai due arbitri nominati
dalle parti.
In mancanza di accordo fra gli Arbitri, il terzo Arbitro con
funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale viene
nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.
Le spese dell’arbitrato sono a carico del soccombente.
La sede dell’arbitrato è Torino.
In caso di accertato inadempimento da parte di CERTO
dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività
oggetto del contratto, la responsabilità di CERTO sarà
limitata ad un importo massimo non superiore a 5 volte il
compenso dovuto per le attività svolte al momento
dell’errore od omissione che ha provocato il danno.
Ogni richiesta di risarcimento nei confronti di CERTO
deve essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di
decadenza, entro e non oltre un anno dall’evento che ha
dato luogo alla richiesta stessa.
18.
PUBBLICAZIONI
CERTO redige ed aggiorna, secondo scadenze predefinite,
un elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione
di prodotto e lo invia ad ACCREDIA per i settori/schemi
per i quali è accreditato.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
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APPENDICE A
APPENDICE B
CERTO – Certificazioni Torinesi S.u.r.l.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Sede operativa:
C.so Montevecchio 38 – 10128 Torino
Tel. 011/5165700 – fax 011/5165777
A) Norme di supporto alla certificazione
1)
UNI EN ISO 9000:2005
“Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e
terminologia”.
B) Norme/specifiche generali relative agli OdC
1)
UNI CEI EN 45011
“Requisiti generali relativi agli organismi che
gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”.
2)
UNI CEI EN 45020
“Normazione ed attività connesse – Vocabolario
generale”.
3)
IAF GD 5:2006 Guidance on the application of
ISO/IEC Guide 65:1996
4)
2)
UNI CEI EN ISO/IEC 17025
“Requisiti generali per la competenza dei laboratori
di prova e di taratura”.
UNI CEI 70006:2008 (ISO/IEC Guide 28)
“Regole generali per un sistema tipo di
certificazione di prodotti da parte di un organismo
indipendente”.
2)
UNI CEI 70007:1990 (ISO/IEC Guide 27)
“Guida relativa ai provvedimenti che un organismo
di certificazione deve adottare nel caso di un uso
non corretto del suo marchio di conformità”.
2)
UNI CEI 70009:1990 (ISO/IEC Guide 23)
“Guida per l’indicazione della conformità alle
norme nei sistemi di certificazione da parte di terzi”.
Le norme UNI possono essere acquistate presso i normali
punti vendita delle norme UNI, compresa la sede centrale:
UNI – Via Sannio, 2 – 20137 MILANO
Tel. 02/70024200 – fax 02/70024375
Sito: www.uni.com
La guida EA può essere reperita direttamente sul sito:
www.european-accreditation.org
Il sito www.iliitalia.com, uno dei database leader di
mercato di proprietà SAI Global, fornisce informazioni
dettagliate e oltre 1 milione di standard e direttive di tutto il
mondo industrializzato.
Ufficio italiano
SAI GLOBAL Publishing – Via Guido d’Arezzo, 4
20145 Milano
Tel. 02/8340114 (vendita pubblicazioni)
[email protected]
Tel. 02/8340356 (database)
[email protected]
16 di 17
Sito: www.certo.it
CERTO è un organismo di certificazione originariamente
costituito unicamente da associazioni:
-
UNIONE INDUSTRIALE di Torino;
-
A.M.M.A. di Torino
Meccanici Affini);
-
AICQ Piemontese (Associazione Italiana Cultura Qualità
- Sez. Piemontese);
-
ANFIA (Associazione
Automobilistiche);
Nazionale
-
CUNA (Commissione
nell'Autoveicolo).
Tecnica
(Associazione
Metallurgici
fra
di
Industrie
Unificazione
L’Organismo, è operativo dal Gennaio 1994 e dal settembre
2006 è entrato a far parte del gruppo internazionale SAI
GLOBAL.
Dal 1995 è accreditato SINCERT (ora ACCREDIA) per la
certificazione dei Sistemi Qualità secondo le norme ISO serie
9000; successivamente è stato riconosciuto da IATF per lo
schema ISO/TS16949.
Nel 1999 è stato accreditato da per la certificazione dei Sistemi
di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001.
Nel 2000 è stato accreditato da SINCERT per la certificazione
di prodotto.
Nel 2006 è stato accreditato da SINCERT sotto sorveglianza
AIAD, per il rilascio di certificazioni in accordo alla norma
EN9100 (schema Aerospaziale).
CERTO opera in tutta Italia e in diversi paesi europei (Francia,
Svizzera, Spagna, Polonia) e nel Sud America (Brasile,
Argentina).
- FINE DOCUMENTO –
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
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17 di 17
13. RISERVATEZZA
SOMMARIO
14. CONDIZIONI ECONOMICHE
1.
DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
3.
RIFERIMENTI NORMATIVI
4.
CONDIZIONI GENERALI
5.
PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO
14.1. Tariffe
14.2. Condizioni di pagamento
14.3. Cauzioni
14.4. Diritti di concessione
5.0. Offerta
15. MODIFICHE DELLE
CONDIZIONI
DI
CERTIFICAZIONE
5.1. Domanda di certificazione
16. COMITATO DI RATIFICA
5.2. Pre-audit
17. CONTENZIOSI
5.3. Gestione dell’audit
18. PUBBLICAZIONI
5.3.1.
Esame della
previsto)
documentazione
5.3.2.1
Campionamenti in sito
5.3.2.2
Campionamenti sul mercato
(ove
APPENDICE B
5.3.2. Audit in sito
5.3.3. Correzione delle Non Conformità ed
Azioni correttive
5.3.4. Presentazione della pratica al Comitato di
Certificazione
5.4. Concessione della Certificazione
5.5. Parere negativo in merito alla concessione della
certificazione
5.6. Estensione e riduzione
6.
VALIDITA’ DELLA
PRODOTTO
CERTIFICAZIONE
DEL
Periodo di validità
Audit di Sorveglianza
Rinnovo
7.
USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO
7.1. Uso del Marchio CERTO
7.1.1. Licenza d’uso del marchio
7.2. Limiti di validità della Certificazione
7.3. Impegni dell’Organizzazione
7.4. Cessazione di esibizione del Marchio CERTO
7.5. Gestione dei documenti di registrazione delle
attività di verifica
8.
AUDIT SUPPLEMENTARI
9.
RECLAMI E RICORSI
10. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE
12. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
APPENDICE A
NORME E/O
RILASCIO
DELLE
DELLA