CON– 004 - SAI GLOBAL Italia
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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CON– 004 Rev. 2 Pag. 1 di 17 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Torino, Data di emissione 09/01/2012 Data di validità 24/01/2012 Emissione: Quality Manager Verifica ed approvazione: General Manager Questo documento in formato elettronico non necessita delle firme di emissione, verifica ed approvazione. CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ CERTO - Certificazioni Torinesi S.r.l. è un Organismo di Certificazione che esplica la sua attività, principalmente, nei seguenti settori : Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità Certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro Certificazione di prodotto Ispezione (prodotto, processo, attrezzature) Formazione Per nessuna di queste attività né per altre affini, CERTO fornisce servizi di consulenza per la realizzazione o per il miglioramento di Sistemi di Gestione né documentazione destinata alla realizzazione di Procedure, Manuali o documenti simili. Ulteriori dettagli sono riportati in Appendice B. 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE CON– 004 Rev. 2 Pag. 2 di 17 Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, CERTO può avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati; tali soggetti sono tenuti contrattualmente al rispetto di tutti i doveri gravanti su CERTO, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza. 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Le norme e/o gli schemi di riferimento relativi ai criteri generali per gli Organismi di Certificazione sono riportati in Appendice A e sono da ritenersi applicabili nella versione dell’ultima edizione pubblicata, fatto salvo il periodo di transizione eventualmente definito. I documenti normativi o legali di riferimento per la certificazione dei singoli prodotti sono riportate nelle relative “Condizioni particolari” (ALL-XX), unitamente alle modalità di reperimento dei documenti stessi. 4. CONDIZIONI GENERALI Scopo del presente documento è quello di definire i rapporti fra CERTO, quale terza parte indipendente, e le Organizzazioni proprie clienti relativamente alla Certificazione di Prodotto, con riferimento a specifici documenti normativi o legali riportati nelle relative “Condizioni particolari” (ALL-XX) ed in accordo alle norme generali riportate in Appendice A. Qualsiasi Organizzazione può accedere all’iter di certificazione, senza alcuna discriminazione, salvo il fatto che operi in un settore o in un campo di attività in cui CERTO non è competente oppure sia situata in nazioni in cui CERTO non intende operare. Le “Condizioni particolari” sono stabilite per tipologia di prodotto e vengono applicate congiuntamente al presente documento in quanto ne costituiscono un’integrazione. • A seconda dello schema di certificazione, come specificato nelle relative Condizioni Particolari (ALLXX): esistenza di un Sistema di Gestione per la Qualità (certificato o non certificato) in conformità ai requisiti del modello applicabile delle Norme ISO 9000, o di elementi significativi di Sistema di Gestione per la Qualità. • Accettazione delle condizioni procedurali e contrattuali contenute nel presente documento e nel modulo di accettazione dell’offerta (domanda di certificazione). • Identificazione e controllo dei requisiti cogenti per leggi e/o regolamenti relativi ai prodotti e/o servizi oggetto della certificazione. La certificazione di prodotto è generalmente applicabile a prodotti fabbricati in serie e comporta l’emissione di un certificato di conformità e di una licenza d’uso di un marchio da apporre su ogni singolo prodotto; tuttavia, si intende certificazione di prodotto anche la certificazione di servizio, dove il prodotto è rappresentato dal servizio erogato in conformità a determinate specifiche. In particolare il presente documento si applica a: Affinché possa essere attivato il processo di certificazione sono necessarie le seguenti condizioni: • iter di certificazione del Prodotto/Servizio • rilascio e sorveglianza della certificazione • uso del certificato di conformità (indifferentemente denominato anche attestato di certificazione) e della licenza d’uso del marchio, che viene concessa in automatico al rilascio del certificato stesso La concessione della certificazione e il mantenimento della sua registrazione sono subordinati, oltre ai risultati finali di valutazione e di sorveglianza, al rispetto del presente documento ed al pagamento degli importi previsti. • reclami, ricorsi, sospensioni, revoca e rinuncia. L’Organizzazione deve fornire il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusi: Mediante le presenti Condizioni Contrattuali, CERTO si impegna a svolgere, con diligenza e professionalità, una valutazione di conformità del prodotto/servizio rispetto alla Norma di riferimento e, in caso positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità (attestato di certificazione).. CERTO non intende né può assumere alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione del certificato. la messa a disposizione al personale CERTO incaricato degli audit (e ad eventuali osservatori in affiancamento) di tutta la documentazione relativa al prodotto/servizio oggetto di certificazione, nonché la documentazione di riferimento per gli elementi di SGQ richiesti e le relative registrazioni il libero accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le proprie aree/uffici/settori ove vengono svolte attività rilevanti per il prodotto/servizio oggetto della certificazione consentire l’intervista del personale coinvolto nelle suddette attività CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO L’Organizzazione deve segnalare a CERTO l’esistenza di aree/uffici/settori ai quali non è consentito l’accesso, fornendone le motivazioni; tuttavia, le aree/uffici/settori cui non viene consentito l’accesso non possono essere coinvolti nelle attività di fabbricazione del prodotto o di erogazione del servizio. Se richiesto, CERTO fornirà ogni ulteriore informazione e chiarimento sul contenuto del presente documento e su ogni altro aspetto relativo alla propria attività. 5. PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 5.0. Offerta A seguito della richiesta da parte dell’Organizzazione, CERTO fornisce un Questionario Informativo ai fini della formulazione dell’offerta economica. Sulla base del Questionario Informativo debitamente compilato, CERTO formula l’offerta economica, sottoponendola all’attenzione dell’Organizzazione stessa unitamente al modulo di accettazione offerta (domanda di certificazione) ed al presente documento. I criteri per la formulazione dell’offerta sono predefiniti; ulteriori dettagli sono riportati nel paragrafo 14 “Condizioni economiche” del presente documento. 5.1. Domanda di certificazione La domanda di certificazione viene compilata su apposito modulo fornito da CERTO, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'Organizzazione ed inviata a CERTO, allegandovi un certificato CCIAA in corso di validità (o documento equivalente per gli Stati esteri e/o Organizzazioni particolari non iscritte alla Camera di Commercio). La domanda può essere presentata soltanto da parte dell’Organizzazione responsabile della fabbricazione del prodotto o erogazione del servizio, in quanto lo fabbrica/eroga direttamente ovvero ne affida la fabbricazione/erogazione a terzi sotto la propria responsabilità. Deve essere presentata una domanda di certificazione distinta per ogni modello di prodotto (o tipo di servizio) e/o per ogni serie omogenea di prodotti (o famiglia omogenea di servizi). La sottoscrizione della domanda costituisce accettazione dell’offerta e pertanto è, a tutti gli effetti, il contratto tra l’Organizzazione e CERTO. In ogni caso, la domanda deve essere riesaminata ed accettata da parte di CERTO; quindi avviata al processo di valutazione di conformità, secondo l’ordine di ricevimento. Qualora dal riesame della domanda emergano carenze o inesattezze, CERTO informa l’Organizzazione sulle ragioni di non accettabilità della domanda o richiede informazioni aggiuntive. La domanda dell’Organizzazione e la relativa accettazione da parte di CERTO, confermata per iscritto all’Organizzazione stessa, formalizzano contrattualmente gli impegni di CERTO in conformità al presente documento. Il contratto di certificazione è stipulato a tempo indeterminato, in quanto la certificazione non è soggetta a CON– 004 Rev. 2 Pag. 3 di 17 scadenza; il contratto di certificazione consente a ciascuna delle due parti di recedere secondo le modalità previste dai seguenti par. 11 e 12. In funzione dello schema di certificazione specifico, l’avvio dell’iter di certificazione prevede una fase di esame documentale preventivamente all’audit in sito (vedi punto 5.3.1); tale attività è contemplata dalle Condizioni Particolari (ALL-XX) specifiche dello schema. Nel caso sia previsto l’esame documentale, qualora la documentazione completa sia trasmessa oltre i 6 mesi dall’accettazione della domanda, CERTO si riserva la facoltà di richiedere eventuali conferme scritte sulle informazioni riportate sulla domanda stessa. 5.2. Pre-audit Su specifica richiesta dell’Organizzazione, è prevista la possibilità di effettuare un audit preliminare presso il sito dell’Organizzazione stessa. Per sito si intende il luogo presso il quale si effettua la fabbricazione del prodotto o l’erogazione del servizio, quindi anche presso terzi. Può essere eseguito un solo pre-audit per Organizzazione/scopo del certificato, indipendentemente dal fatto che l’Organizzazione stessa abbia o meno presentato domanda di certificazione; tuttavia, se la fabbricazione del prodotto o erogazione del servizio è distribuita su più siti (anche di proprietà di terzi), il preaudit può essere effettuato per ogni sito. Sulla base della richiesta dell’Organizzazione, CERTO formula ed inoltra l’offerta, che deve essere accettata per poter dar corso all’attività. Il pre-audit può essere effettuato esclusivamente prima dell’ avvio dell’iter di certificazione e non ne condiziona i risultati. Lo scopo preliminare del pre-audit è quello di consentire all’Organizzazione di comprendere il proprio grado di preparazione per sostenere l’eventuale audit di certificazione, individuando le eventuali carenze da colmare per completare tale preparazione, senza per questo fornire indicazioni o soluzioni specifiche. Al termine preliminare del pre-audit non vengono rilasciati rapporti di non conformità, ma viene redatta una relazione che viene lasciata in copia all’Organizzazione. 5.3. Gestione dell’audit CERTO costituisce il Gruppo di Audit (GA), che è composto da un Responsabile Gruppo di Audit (RGA) eventualmente affiancato da uno o più Auditor (AUD).. Il Gruppo di Audit può comprendere anche Esperti Tecnici, Osservatori, AUD in addestramento e/o RGA in addestramento. I nominativi dei componenti del GA sono comunicati all’Organizzazione che può ricusarli, per giustificati motivi, entro 5 giorni dalla notifica. La ricusazione degli auditor è possibile soltanto nei seguenti casi: comprovata evidenza di attività scorretta o violazioni contrattuali, conformità a requisiti relativi a CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO restrizioni delle esportazioni o nazionalità degli auditor, esigenze riguardanti conflitto di interesse o riservatezza. L’Organizzazione si impegna a non impedire la partecipazione al GA, in qualità di osservatori, di Rappresentanti di ACCREDIA, pena la non certificazione o il ritiro del certificato accreditato. E’ ammesso che agli audit in campo partecipi il Consulente dell’Organizzazione, ma la sua partecipazione deve essere limitata al solo ruolo di osservatore. A seconda dello schema specifico di certificazione e quindi di quanto previsto dalle “Condizioni particolari”, la pianificazione dell’audit in sito può essere preceduta da: • richiesta di invio, a carico dell’Organizzazione, di campioni/prototipi presso il laboratorio indicato da CERTO, dandone debita comunicazione a CERTO (Cfr. Par. 5.3.2.1) • pianificazione del prelievo di campioni dal mercato e/o presso gli utilizzatori (Cfr. Par. 5.3.2.2) 5.3.1. Esame della documentazione (ove previsto) Ove previsto dallo schema specifico (Cfr. relative Condizioni Particolari – ALL-XX), il GA di CERTO esegue l’esame della documentazione fornita dall’Organizzazione unitamente o a seguito della presentazione della domanda di certificazione. 5.3.2. Audit in sito Il Responsabile del Gruppo invia all’Organizzazione il Piano di Audit con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’audit in sito. L’audit viene condotto nel sito presso il quale si effettua la fabbricazione del prodotto o erogazione del servizio, quindi anche presso terzi. In funzione dello schema specifico di prodotto, tuttavia, se necessario, i confini del sito possono essere estesi anche al luogo di installazione o di commercializzazione oppure ad un cantiere esterno; tali casi sono specificatamente disciplinati dalle relative “Condizioni particolari”. L’attività operativa in sito inizia con una riunione (Riunione di apertura) tra il Gruppo di Audit (GA) ed il personale dell’Organizzazione delegato a partecipare alla verifica, allo scopo di fornire reciprocamente precisazioni e chiarimenti utili ad una corretta ad efficace gestione del processo di audit. Il GA procede quindi all’audit il cui scopo è quello di valutare la conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti specifici dello schema di riferimento, nonché di verificare, in funzione dei requisiti specifici dello schema di certificazione, l’esistenza di un Sistema di Gestione per la Qualità (certificato o non certificato) o dei relativi elementi significativi. Il GA verifica in particolare l’avvenuta identificazione e controllo dei requisiti cogenti per leggi e/o regolamenti relativi ai prodotti/servizi oggetto della certificazione (in particolare i requisiti di sicurezza, ove applicabili), nonché quelli facenti parte dello schema di certificazione e identificati nelle specifiche “Condizioni particolari”. CON– 004 Rev. 2 Pag. 4 di 17 Il GA effettua inoltre le eventuali prove e misure in sito previste dallo specifico schema di certificazione. Al termine dell’audit, il GA si riunisce per discutere e formalizzare i rilievi; il GA presenta quindi alla Direzione dell’Organizzazione, in sede di riunione di chiusura, le conclusioni in merito all’audit condotto, evidenziando le eventuali non conformità rilevate, classificate in maggiori e minori, illustrando la differenza di tale classificazione e le relative modalità di gestione (Cfr successivo par. 5.3.3), in particolare: la Non Conformità Maggiore viene rilevata laddove si sia evidenziata l’assenza o la mancanza di implementazione e mantenimento di uno o più requisiti del Prodotto/Servizio, o una situazione che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, mette in dubbio la capacità dell’Organizzazione di garantire la conformità del Prodotto/Servizio ai requisiti specificati. la Non Conformità Minore invece viene rilevata in caso di carenze non riconducibili alla definizione di Non Conformità sopra riportata, bensì a carenze di tipo marginale che non pregiudicano la capacità dell’Organizzazione di garantire la conformità del Prodotto/Servizio ai requisiti specificati. Nota: più non Conformità Minori a fronte di un requisito posso rappresentare una totale mancanza del sistema perciò possono essere considerate come una Non Conformità Maggiore. In sede di riunione di chiusura, il GA segnala inoltre all’Organizzazione eventuali raccomandazioni per il miglioramento (OpM). L’Organizzazione, in tale sede, ha l’opportunità di confrontarsi con il GA, richiedere delucidazioni sul proseguimento dell’iter e chiarire la propria posizione su quanto comunicato. L’esito dell’audit in sito viene riportato sul Rapporto di Audit, che comprende altresì i Verbali delle Riunioni di Apertura e di Chiusura, richiamando le non conformità rilevate e le eventuali OpM. Il Rapporto riporta inoltre la data (non oltre 20 giorni dalla data dell’audit) entro la quale l’Organizzazione deve inviare al RGA la pianificazione delle correzioni e delle eventuali azioni correttive per le non conformità rilevate. Il Rapporto di Audit, rilasciato in fase di riunione di chiusura dal RGA, risulta confermato ed approvato in tutti i suoi termini se l'Organizzazione non riceve, entro 15 giorni dalla data del verbale stesso, comunicazione scritta in merito da parte di CERTO. Qualora CERTO comunichi variazioni rispetto al Rapporto di Audit lasciato dal GA, l’Organizzazione ha diritto di replica. 5.3.2.1 Campionamenti in sito Qualora lo schema di certificazione specifico preveda prove e misure che non possono essere effettuate direttamente in sito durante l’audit, sono prelevati campioni ed inviati al laboratorio designato da CERTO, con il quale è stata stipulata apposita convenzione. CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CON– 004 Rev. 2 Pag. 5 di 17 In alternativa, qualora disponibile ed in grado di effettuare le prove previste, può essere utilizzato il laboratorio interno dell’Organizzazione. Le modalità specifiche di tale tipo di campionamento sono riportate nelle “Condizioni particolari” specifiche per il prodotto. In ogni caso, il laboratorio deve essere in grado (in termini di risorse, competenze, attrezzature ecc..) di effettuare le prove previste dallo specifico standard di prodotto, essendo organizzato ed operando in accordo alla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le prove vengono comunque effettuate presso un laboratorio accreditato secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5.3.2.1 I campioni sono prelevati dai componenti del GA durante l’audit in sito. Le modalità di campionamento (numerosità, ecc…) sono quelle riportate nello specifico schema di certificazione del prodotto oppure nelle “Condizioni particolari”, oppure, ove esistenti, nelle norme UNI. L’auditor appone sui campioni un’etichetta inamovibile (o altro mezzo che garantisca l’impossibilità di deterioramento o asportazione) riportante: • identificazione dell’Organizzazione (ragione sociale, sito, ecc…) presso la quale è prelevato il campione • identificazione del prodotto campionato (tipologia, modello, serie, ecc…) • numero progressivo del campione in relazione al numero totale di campioni (ad es.: campione N° 2 di 3) • data di prelievo • timbro e firma dell’auditor Il RGA rilascia all’Organizzazione un “Verbale di campionamento” riportante almeno gli stessi dati di cui sopra, trattenendone copia da inviare a CERTO; CERTO invia ulteriore copia del verbale al laboratorio designato ad effettuare le prove e/o misure. L’Organizzazione invia, a sua cura e spese, i campioni prelevati ed etichettati al laboratorio designato, avendo la responsabilità di evitare ogni deterioramento o manomissione; in tale eventualità si dovrà procedere ad un nuovo campionamento da parte di CERTO, i cui costi saranno fatturati secondo il tariffario in vigore. Il laboratorio designato invia i rapporti di prova all’Organizzazione e a CERTO, che ne valuta la conformità rispetto allo standard del prodotto. L’RGA provvede a redigere un rapporto in cui riporta l’esito delle prove e/o misure, che viene inviato all’Organizzazione e quindi allegato alla pratica da presentare al Comitato di Certificazione. Nel caso in cui tale rapporto indichi un esito negativo, l’Organizzazione si deve attivare per pianificare le modifiche necessarie al prodotto/processo, inviando a CERTO la documentazione relativa alle attività pianificate. Quando l’Organizzazione ha attuato le modifiche pianificate, viene concordata con CERTO l’effettuazione di un campionamento supplementare, che verrà fatturato in base al tariffario in vigore. 5.3.2.2 Campionamenti sul mercato Qualora le “Condizioni particolari” lo prevedano esplicitamente, vengono effettuati campionamenti direttamente sul mercato e/o presso l’utente finale del prodotto. Ove previsto il campionamento sul mercato, CERTO può effettuare, qualora lo ritenga opportuno, verifiche dirette e/o campionamenti sul mercato o presso l’utente finale dei prodotti già certificati, al fine di verificare il mantenimento della conformità agli standard di certificazione ed alle altre condizioni contrattuali; in tal caso, i risultati delle prove costituiscono pertanto elemento di giudizio non solo per la certificazione ma anche per la sorveglianza. 5.3.3. Correzione delle Non Conformità ed Azioni Correttive L’Organizzazione si attiva, entro 20 giorni dalla conclusione dell’audit per presentare al RGA la pianificazione delle correzioni delle non conformità (contenente: descrizione della correzione, tempistica e responsabilità) nonché delle eventuali azioni correttive necessarie alla rimozione della causa delle non conformità al fine di evitarne la ripetizione (contenente: analisi delle cause della non conformità, descrizione delle azioni correttive per la rimozione delle cause, tempistica e responsabilità). Tale pianificazione deve essere valutata dal RGA al fine di accertarne l’adeguatezza per correggere efficacemente le non conformità segnalate e per rimuoverne le cause ed evitarne il ripetersi. A seguito approvazione della pianificazione da parte del RGA, tutte le correzioni di tutte le non conformità, sia maggiori che minori, devono essere attuate dall’Organizzazione entro 90 giorni calendariali dalla data di chiusura dell’Audit in sito (data del Rapporto di Audit); la corretta attuazione deve essere verificata da CERTO (mediante il RGA o altro componente del GA) mediante verifica di follow up documentale (esame della documentazione inviata dall’Organizzazione) o in sito (audit supplementare). Per quanto riguarda le non conformità maggiori, il follow up deve includere anche la verifica di attuazione delle azioni correttive o, in caso di interventi complessi e di lunga durata (es. relativi a impianti industriali, opere strutturali, ecc….), di sufficienti evidenze di avvio del piano di azioni correttive; l’efficacia delle azioni correttive attuate verrà verificata in occasione del primo audit di sorveglianza. Per quanto riguarda le non conformità minori, la verifica della corretta attuazione delle azioni correttive, nonché della relativa efficacia, viene invece effettuata da CERTO in occasione del primo Audit di Sorveglianza successivamente alla concessione della certificazione, salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Certificazione. Nel caso in cui gli interventi previsti (correzioni e, limitatamente alle non conformità maggiori, le azioni CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CON– 004 Rev. 2 Pag. 6 di 17 correttive o l’avvio del relativo piano) non vengano attuati entro i 90 giorni previsti, dovrà essere concordato con l’Organizzazione un nuovo Audit di Certificazione. del proprio dissenso secondo le modalità descritte nel paragrafo 9 “RECLAMI E RICORSI” del presente documento. Qualora, per cause di forza maggiore adeguatamente motivate (ad es.: trasferimento, riorganizzazione interna), non riesca ad attuare gli interventi previsti entro i 90 gg, l’Organizzazione può richiedere una proroga a CERTO, che, valutandone le motivazioni, a sua volta richiede autorizzazione al Comitato di Certificazione. 5.6. Estensione e riduzione 5.3.4. Presentazione della pratica al Comitato di Certificazione. L’intera pratica di Certificazione (contenente la documentazione di istruzione della domanda, i Rapporti di Audit e le evidenze di pianificazione e attuazione delle correzioni e, ove applicabile, delle azioni correttive per la risoluzione delle eventuali non conformità) viene sottoposta, al Comitato di Certificazione di CERTO, il quale delibera in merito alla concessione o meno della Certificazione ed al programma triennale di sorveglianza. La certificazione può essere concessa soltanto in assenza di non conformità di qualunque tipo (sia maggiore che minore) ovvero deve esserci evidenza che le non conformità eventualmente rilevate siano state gestite (Cfr. precedente par. 5.3.3). 5.4. Concessione della Certificazione A seguito della concessione della Certificazione, CERTO rilascia all’Organizzazione l’Attestato di Certificazione e successivamente registra l’Organizzazione nell’apposito Registro, trasmettendo, limitatamente ai prodotti/servizi ed agli schemi coperti da accreditamento, l’informazione ad ACCREDIA, secondo le scadenze stabilite. L’attestato di certificazione costituisce condizione indispensabile per l’uso del marchio eventualmente previsto dallo specifico schema di certificazione relativamente ai propri prodotti/servizi certificati. Le “Condizioni particolari” di ogni schema di certificazione specificano se la licenza d’uso del marchio è automatica o vincolata ad un ulteriore specifico contratto, nonché ad altri requisiti d’uso e/o cauzioni e/o diritti di concessione. NOTA – A seguito di eventuali estensioni di accreditamento ad altri prodotti/servizi da parte di CERTO, i certificati già emessi per tali prodotto/servizi vengono riemessi sotto accreditamento. Per eventuali certificati aggiuntivi o revisione dei certificati è previsto un contributo supplementare. 5.5. Parere negativo in merito alla concessione della certificazione Nel caso in cui la Certificazione non venga concessa, CERTO comunica all’Organizzazione le ragioni motivate del diniego e indica quali sono le condizioni minime per riavviare l’iter di certificazione. L’Organizzazione a cui è stata negata la Certificazione può richiedere un supplemento di indagine esponendo i motivi Ove l’Organizzazione, con prodotto/i o servizio/i certificato/i, intenda estendere o ridurre l’oggetto della propria certificazione, per via di: estensione ad altri modelli di prodotti o tipi di servizi facenti parte della stessa famiglia o siano di famiglie differenti, siano essi fabbricati/erogati presso lo stesso sito produttivo o fabbricati/erogati in altro sito, estensione ad altre norme/schemi/standard certificazione di prodotto/servizio, di esclusione dalla certificazione di 1 o più prodotti o servizi (riduzione della certificazione), dovrà darne comunicazione a CERTO, che provvederà ad emettere una nuova offerta, inoltrandola all’Organizzazione unitamente ad una nuova domanda di certificazione ed al presente documento (o altro, in funzione del tipo di variazione), come descritto nel seguente paragrafo 14. L’intero iter di estensione/riduzione della certificazione avviene secondo quanto previsto per la certificazione, fatto salvo che l’audit si concentra sugli aspetti aggiuntivi o modificati e ha una durata commisurata all’entità della variazione. 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 6.1. Periodo di validità Quanto segue è valido fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle “Condizioni particolari” di riferimento. La Certificazione di prodotto non ha scadenza e rimane valida a fronte dell’effettuazione degli audit di sorveglianza, a condizione che non intercorrano più di 12 mesi fra un audit e l’altro, garantendo che l’intervallo massimo tra un audit e l’altro (a decorrere dall’audit di certificazione) sia pari a 12 mesi. Se non perviene la rinuncia da parte dell'Organizzazione (cfr. paragrafo 11) o non intervengono le condizioni determinanti la revoca della certificazione (Cfr. paragrafo 12), il contratto rimane valido a tempo indeterminato (Cfr. Par. 5.1). 6.2. Audit di Sorveglianza Gli audit di sorveglianza avvengono con le stesse modalità previste per gli audit di certificazione. CERTO effettua, normalmente, un primo audit di sorveglianza a 8 mesi e i successivi a 12 mesi l’uno dall’altro. Nel rispetto dell’intervallo massimo di 12 mesi tra un audit e l’altro, a fronte di giustificati motivi, è eccezionalmente ammesso un posticipo di massimo 2 mesi rispetto alle cadenze indicate. CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Nel corso degli audit di sorveglianza è sempre inclusa la verifica di: correzioni / azioni correttive delle non conformità rilevate nell’audit precedente (per quanto applicabile, Cfr precedente par. 5.3.3), nonché relativa efficacia; CON– 004 Rev. 2 Pag. 7 di 17 6.3. Rinnovo La certificazione di prodotto non ha scadenza per cui non è soggetta alla procedura di rinnovo. 7. USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO gestione delle azioni correttive e preventive; 7.1. Uso del Marchio CERTO gestione dei reclami dei Clienti; Soltanto a seguito dell’ottenimento della certificazione, l’Organizzazione può farvi riferimento ed utilizzare il marchio di certificazione sui prodotti oggetto di certificazione, sui relativi imballi e confezioni, avendo cura di: corretto uso del marchio; variazioni nell'organizzazione/attività/documenti; elementi selezionati fra quelli norma/schema/standard di riferimento; previsti nella • effettuazione delle prove previste dalla norma/ schema/ standard di riferimento. evitare equivoci tra i prodotti certificati e quelli non certificati; • Nel corso di tali audit, attraverso il metodo del campionamento, il GA verifica che siano mantenute le condizioni che hanno consentito la concessione della certificazione. fare in modo che risulti chiaramente che il certificato riguarda il prodotto e non possa essere inteso con riferimento a Sistemi di Gestione, processi, stabilimenti, ecc….; • evitare che il riferimento alla certificazione sia in qualsiasi modo ingannevole per il cliente. Ove prevista, la ripetizione delle prove e/o la verifica del mantenimento delle caratteristiche di tipo sono definite nell’ambito delle specifiche norme/schemi/standard di certificazione di prodotto. Il Rapporto di Audit, rilasciato in fase di riunione di chiusura dal RGA, risulta confermato ed approvato in tutti i suoi termini se l’Organizzazione non riceve, entro 15 giorni dalla data del verbale stesso, comunicazione scritta in merito da parte di CERTO. Nel caso di certificazione di servizi, è consentito l’uso del marchio di certificazione sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione “Servizio certificato”. Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a …..). Il marchio CERTO è quello sotto riportato: Qualora CERTO comunichi variazioni rispetto al Rapporto di Audit lasciato dal GA, l’Organizzazione ha diritto di replica. L’Organizzazione è tenuta ad inviare, entro 20 giorni dalla data di effettuazione dell’Audit, la pianificazione delle correzioni delle non conformità eventualmente rilevate, nonché delle azioni correttive proposte per la rimozione delle cause che le hanno generate, di cui CERTO verifica la coerenza e l’adeguatezza. In presenza di sole non conformità minori, in assenza di comunicazione scritta da parte di CERTO entro 90 gg dalla data del Rapporto di Audit, si intende accettata anche la pianificazione delle correzioni delle non conformità e delle azioni correttive; la corretta attuazione delle correzioni e delle azioni correttive, nonché la relativa efficacia, viene verificata nell’audit successivo. Eventuali non conformità maggiori, invece, devono essere gestite come in prima certificazione, per cui entro 90 gg dalla data di chiusura dell’audit devono essere attuate e quindi verificate da CERTO mediante follow up (documentale o in sito) le correzioni e le eventuali azioni correttive; in caso di interventi complessi e di lunga durata (es. relativi ad impianti industriali, opere strutturali, ecc.), devono comunque essere disponibili sufficienti evidenze di avvio del piano di azioni correttive. L’efficacia delle azioni correttive attuate per la risoluzione delle non conformità maggiori verrà verificata in occasione del successivo audit. Esso può essere ingrandito o ridotto purché se ne rispettino le proporzioni. I colori utilizzati sono i seguenti: • dicitura CERTO: colore Nero – Pantone Black • parentesi e logo SAI GLOBAL: colore Rosso – Pantone n. 1797C E’ in ogni caso consentita la riproduzione in bianco e nero oppure in grigio (Pantone n. 877C). Il marchio deve essere abbinato all’indicazione del n° dell’Attestato di Certificazione dell’Organizzazione; eventuali prescrizioni specifiche di Schema sono riportate nelle relative Condizioni Particolari. Nel caso di certificazione di prodotti/servizi per i quali CERTO è accreditata ACCREDIA, è possibile, unitamente al marchio CERTO, utilizzare anche il marchio dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA, rispettando le seguenti prescrizioni: il marchio ACCREDIA non può essere indipendentemente dal marchio CERTO; usato i 2 marchi (ACCREDIA e CERTO) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO posto esclusivamente in corrispondenza di prodotti/servizi rientranti nello scopo di certificazione; i 2 marchi devono essere adiacenti, comunque rispettivamente posizionati, come nella composizione grafica sotto riportata; nella composizione grafica vanno rispettate le proporzioni stabilite dalle dimensioni di riferimento di cui alla figura sottostante: CON– 004 Rev. 2 Pag. 8 di 17 consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del marchio CERTO (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue): Organismo accreditato da ACCREDIA Body accredited by ACCREDIA Le dimensioni della scritta non devono eccedere (in orizzontale ed in verticale) i corrispondenti spazi occupati dal marchio CERTO. CERTO fornisce all’Organizzazione un regolamento riportante alcuni facsimili per la riproduzione ed utilizzo del marchio di certificazione e, ove applicabile del marchio di accreditamento. Il regolamento è altresì consultabile nel sito internet CERTO. Qualora l’Organizzazione riproduca ed utilizzi i marchi in accordo al prospetto fornito, non è tenuta a richiedere a CERTO la preventiva approvazione del relativo bozzetto, ma semplicemente ad inviarlo per conoscenza. • • marchio CERTO: altezza minima 12,6 mm., larghezza minima 18 mm (comprensivo del numero di registrazione e della norma di riferimento); marchio ACCREDIA: altezza minima 12,6 mm; larghezza minima: 10 mm. nel caso in cui le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali sopra indicati: - al prodotto o imballaggio/confezione deve essere applicato un talloncino riproducente la figura sopra riportata, anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile, oppure - l’Organizzazione licenziataria del marchio deve assicurare che, al momento della vendita del prodotto (all’ingrosso o al dettaglio) sia esposto un cartello riproducente la figura di cui sopra, anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime, ma sempre nel rispetto delle proporzioni. in ogni caso, le dimensioni del marchio ACCREDIA (in orizzontale ed in verticale) non devono mai risultare superiori alle corrispondenti dimensioni del marchio CERTO; Qualora non risulti conforme, CERTO notificherà l’irregolarità entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del bozzetto ai fini della correzione. Soluzioni diverse da quelle illustrate nel prospetto devono invece essere preventivamente autorizzate da CERTO sulla base del presente documento e del Regolamento ACCREDIA sull’uso del marchio di accreditamento. L’Organizzazione deve pertanto sottoporre a CERTO il bozzetto relativo all’utilizzo del Marchio, ai fini dell’approvazione. CERTO risponderà in merito entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del bozzetto. A fronte di un uso scorretto della certificazione e/o dei marchi di certificazione e di accreditamento ACCREDIA (ovvero non conforme alle prescrizioni delle presenti Condizioni Contrattuali, par. 7.1, 10, 11 e 12), CERTO prenderà opportuni provvedimenti. Prescrizioni aggiuntive o specifiche di schema relativamente all’uso del marchio di certificazione di prodotto/servizio (congiuntamente o disgiuntamente al marchio di accreditamento), ove applicabili, sono riportate nelle Condizioni Particolari relative allo specifico schema di certificazione. 7.1.1. Licenza d’uso del marchio per applicazioni di carattere documentale o strumentale, i marchi possono essere ridotti (nel rispetto delle esigenze di leggibilità) o ingranditi, mantenendo il rapporto delle dimensioni; Le condizioni, le modalità ed i requisiti per l’uso del marchio di certificazione di prodotto/servizio sono generalmente previste dallo schema di certificazione stesso e sono richiamate nelle “Condizioni particolari”. gli aspetti compositivi dei marchi ACCREDIA devono essere così definiti: In tali casi, il marchio va direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono; in questo caso, il marchio deve essere applicato sul più piccolo involucro nel quale l’unità di prodotto viene messa in commercio. - Blu ACCREDIA: Pantone 548 (CMYK: C.90% M.5% - Y.0% - K.80%) - Grigio ACCREDIA: Pantone 429 (CMYK: C.20% M.10% - Y.10% - K.20%) nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l’Italia deve essere colorata con nero al 30%; in alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio ACCREDIA in abbinamento al marchio CERTO), è La licenza d’uso del marchio, le eventuali cauzioni ed i diritti di concessione, nonché gli altri requisiti che regolano i rapporti tra l’Organizzazione e CERTO, sono definiti nella domanda di certificazione, che ha valenza di contratto. A fronte di un uso scorretto o improprio del marchio di certificazione di prodotto/servizio, CERTO provvede ad CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO intraprendere le misure atte a salvaguardare i propri interessi, secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI CEI 70007. L’uso del marchio si considera scorretto o improprio quando l’acquirente del prodotto/servizio può essere tratto in inganno sulla natura, qualità o origine del prodotto/servizio, oppure quando l’uso non sia conforme al presente documento e/o alle “Condizioni particolari”; in particolare, è scorretto l’uso del marchio in riferimento a modelli di prodotti o tipi di servizi per i quali non è stato rilasciato o è decaduto l’attestato di certificazione. 7.2. Limiti di validità della Certificazione La Certificazione di prodotto/servizio non solleva pertanto l’Organizzazione dalle proprie responsabilità e dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e da quelli verso i propri clienti, dipendenti e terzi, per i quali l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile. In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CERTO per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall’Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal DPR del 24 Maggio 1988 s.m.i., in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso. Modifiche sul piano produttivo/tecnologico/procedurale organizzativo che possano avere influenza sul prodotto/servizio, oppure cambi di ragione sociale o di proprietà dell’Organizzazione consentono il mantenimento della Certificazione purché CERTO: Rev. 2 Pag. 9 di 17 b. non apportare modifiche al prodotto/servizio certificato senza preventiva comunicazione a CERTO, che si riserva di valutare, caso per caso, la necessità di riavviare parzialmente o totalmente l’iter di certificazione c. comunicare tempestivamente le modifiche significative di tipo produttivo/tecnologico/ procedurale/ organizzativo apportate e aventi impatto sul prodotto/servizio certificato d. dichiarare la certificazione unicamente per quei prodotti/servizi per cui è stata rilasciata la certificazione, mantenendo una precisa distinzione tra i prodotti/servizi certificati e non e. ove applicabile, mantenere, se necessario e/o espressamente richiesto da CERTO, un sistema di identificazione dei lotti di produzione ai fini di comunicare la quantità dei prodotti certificati fabbricati e versare, se previsto, i relativi diritti di concessione f. accettare, a proprie spese, gli audit e/o le prove che si rendano necessarie per mantenere valida la certificazione, anche a seguito di modifiche attinenti il prodotto/servizio o il piano produttivo /tecnologico/procedurale/organizzativo e aventi impatto sul prodotto/servizio g. tenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti dai propri clienti, delle relative risposte e delle eventuali azioni intraprese, e metterle a disposizione di CERTO in occasione degli audit di sorveglianza; h. consentire l’eventuale accesso al personale dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA i. notificare immediatamente a CERTO tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relativamente al prodotto/servizio oggetto della certificazione; j. notificare immediatamente a CERTO eventuali procedimenti legali in corso inerenti il prodotto/servizio oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e tenere informato CERTO sugli sviluppi di tali procedimenti La certificazione di prodotto/servizio è valida limitatamente ai modelli di prodotto o tipi di servizio menzionati nel Certificato ed è rilasciata all’Organizzazione richiedente ed al sito menzionato nel certificato. Il rilascio ed il mantenimento della certificazione volontaria di prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto alla norma di riferimento. I loro effetti sono limitati ai rapporti tra CERTO e l’Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di CERTO del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sull’Organizzazione. CON– 004 • venga tempestivamente informato per iscritto; 7.4. Cessazione di esibizione del Marchio CERTO • abbia verificato che le modifiche non alterino la conformità del prodotto/servizio certificato e degli elementi di SGQ necessari. L’Organizzazione in possesso di certificazione di prodotto deve cessare l’esibizione o qualsiasi altro uso del marchio CERTO (in particolare, l’uso di copie del Certificato o di carta intestata, inserzioni pubblicitarie e simili, riportanti il marchio e/o i riferimenti della certificazione) a seguito di: In funzione del tipo di modifiche, tale verifica può avvenire per via documentale in occasione degli audit di sorveglianza pianificati oppure mediante audit supplementari in sito, i cui costi sono a carico dell’Organizzazione (Cfr. paragrafo 8). 7.3. Impegni dell’Organizzazione L’Organizzazione in possesso di Certificazione di prodotto si deve impegnare a: a. mantenere le caratteristiche dei prodotti/servizi certificati conformi ai requisiti dello specifico schema di certificazione a) scadenza, rinuncia, sospensione o revoca della Certificazione; b) mancata accettazione da parte di CERTO di una modifica del prodotto/servizio o sul piano produttivo/ tecnologico/procedurale/organizzativo in quanto ritenuta pregiudizievole della conformità del prodotto/servizio certificato; c) mancata accettazione da parte dell’Organizzazione di una modifica alle regole del sistema di Certificazione CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO adottato da CERTO a seguito di variazioni delle normative applicabili; d) mancata accettazione da parte dell'Organizzazione di modifiche del presente documento o delle condizioni economico/tariffarie; e) qualsiasi altra circostanza che dovesse verificarsi causando la ragionevole aspettativa di influenza negativa sul prodotto/servizio dell’Organizzazione oggetto della certificazione. 7.5. Gestione dei documenti di registrazione Al fine di garantire l'iter di certificazione seguito da CERTO per le Organizzazioni richiedenti, tutti i documenti di registrazione sono opportunamente conservati, in formato cartaceo o elettronico, secondo i seguenti criteri: in caso di disdetta del contratto, la documentazione disponibile relativa alla pratica viene conservata per un periodo minimo di 10 anni a partire dalla data di rescissione del contratto, qualora non sussistano obblighi di tipo legali diversi o specifici accordi con il cliente in caso di mantenimento del contratto, vengono conservate le registrazioni dei precedenti 2 anni di validità del contratto, oltre a quelle relative all’anno in corso. Le registrazioni comprendono i rapporti di audit di certificazione e di sorveglianza, i questionari informativi, le liste di riscontro, eventuali documenti presi ad evidenza di conformità o non conformità, nonché altra documentazione collegata alla certificazione rilasciata all’Organizzazione. 8. AUDIT SUPPLEMENTARI Gli audit supplementari presso il sito/i siti dell’Organizzazione e/o i campionamenti supplementari, preventivamente pianificati e comunicati all’Organizzazione stessa, possono essere decisi da CERTO a seguito di: verifica di attuazione delle correzioni /azioni correttive delle non conformità rilevate nel corso degli audit di Certificazione o di Sorveglianza; richiesta da parte dell’Organizzazione di estensione/riduzione della certificazione o modifiche delle norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione (vedere par. 5.6, 6.2 e 15). Inoltre, CERTO può effettuare audit supplementari, anche senza preavviso, nel caso in cui si verifichino: • • un significativo numero di non conformità rilevate in occasione di un audit di sorveglianza; i risultati di eventuali campionamenti in sito o sul mercato o altre motivate segnalazioni; • reclami per rilevanti inadempienze o situazioni di non conformità del prodotto/servizio; • necessità di accertamento/approfondimento di aspetti cogenti/legali/autorizzativi legati al prodotto/servizio oggetto della certificazione (cfr. punti i) e j) del par. 7.3) uso scorretto del marchio CERTO; • • • • CON– 004 Rev. 2 Pag. 10 di 17 perdurare di scostamenti, dopo il termine concordato per la loro eliminazione; qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni della norma/schema di certificazione o del presente documento; ritiro della sospensione della certificazione (vedere paragrafo 10). Il Comitato di Certificazione può decidere l’effettuazione di audit supplementari nel caso in cui: per siano trascorsi più di sei mesi dalla effettuazione dell’Audit di Certificazione al rilascio della Certificazione; pur avendo deliberato positivamente per la Certificazione, si abbia evidenza che le attività e le procedure di controllo sul prodotto/servizio messe in atto dall’Organizzazione siano operanti da poco tempo (indicativamente tre mesi); pur avendo deliberato positivamente per la Certificazione, la numerosità e/o l’importanza delle non conformità a suo tempo rilevate mettano in evidenza una relativa debolezza delle attività/procedure di controllo dell’Organizzazione. Infine il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (vedi paragrafo 16) può decidere l’effettuazione di audit supplementari, motivando la decisione. In nessun caso gli Audit Supplementari possono essere sostituite da un’anticipazione di un normale Audit di Sorveglianza. Il costo dell’Audit Supplementare è addebitato all’Organizzazione. A seguito dell’Audit Supplementare, viene rilasciato apposito rapporto scritto. 9. RECLAMI E RICORSI L’Organizzazione richiedente o in possesso di certificazione, o qualsivoglia altra parte interessata, a fronte di una situazione di insoddisfazione relativamente all’operato di CERTO, può presentare reclamo scritto, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dall’evento che ha dato luogo all’insoddisfazione. Entro 20 gg dal ricevimento del reclamo, CERTO provvede ad avviare l’istruttoria per la gestione del reclamo stesso. CERTO effettua quindi gli opportuni accertamenti ed eventuali interventi del caso, dando riscontro al reclamante entro 90 gg dall’avvio dell’istruttoria (salvo casi di particolare complessità). L’Organizzazione richiedente o in possesso di certificazione, o qualsivoglia altra parte interessata, può presentare ricorso in caso di dissenso rispetto a decisioni prese a suo carico da CERTO (es. mancata concessione della certificazione, sospensione della certificazione, risposta ad un reclamo), esponendo le ragioni del proprio dissenso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. Entro 20 gg dal ricevimento del ricorso, CERTO avvia l’istruttoria per la gestione del ricorso. Ove non sia possibile individuare una risoluzione adeguata o la risposta fornita da CERTO non sia accettata CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO dall’Organizzazione, CERTO convoca il Comitato d’Appello, comunicandone al ricorrente la composizione. La parte ricorrente ha diritto di obiettare circa la composizione del Comitato d’Appello entro 10 gg dalla comunicazione. La decisione del Comitato d’Appello è inappellabile. L’accoglimento o meno del ricorso, sia che il procedimento interessi soltanto CERTO piuttosto che coinvolga anche il Comitato d’Appello, viene deciso e comunicato entro 90 gg dall’avvio dell’istruttoria (salvo casi di particolare complessità). Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte ricorrente, salvo il caso in cui il ricorso venga accolto. In caso di accertato inadempimento da parte di CERTO dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto di contratto, la responsabilità di CERTO sarà limitata ad un importo massimo non superiore a 5 volte il compenso dovuto per l’attività svolta al momento dell’errore od omissione che ha provocato il danno. Ogni richiesta di risarcimento nei confronti di CERTO deve essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta stessa. 10. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE CERTO ha il dovere di intraprendere il provvedimento della sospensione della certificazione in tutti i casi abbia ragione di ritenere che il prodotto/servizio oggetto di certificazione non risponda più ai requisiti della Norma di riferimento e/o delle presenti Condizioni Contrattuali. Ad esempio, possono comportare il provvedimento della sospensione della certificazione i seguenti scostamenti/ infrazioni (rilevati nel corso di audit di sorveglianza o attraverso qualunque altro mezzo): • il rilievo di non conformità maggiori non risolte nei tempi e nei modi previsti; • il mancato adeguamento, nei tempi e modi previsti, da parte dell’Organizzazione alle modifiche delle presenti Condizioni Contrattuali o della Norma di riferimento comunicate da CERTO; • l’uso improprio dei riferimenti alla certificazione, dell’attestato e del marchio di certificazione, ovvero l’uso illegittimo o non conforme alle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Contrattuali o tale da portare discredito a CERTO; • il rilasciare dichiarazioni, documentazione o marchio circa la propria certificazione che possano essere considerate ingannevoli od abusive; • la mancata accettazione degli audit di sorveglianza previsti o degli audit supplementari eventualmente richieste da CERTO; • la mancata comunicazione di modifiche al prodotto/servizio oggetto di certificazione, o alla proprietà, ragione sociale o struttura organizzativa aventi impatto sul prodotto/servizio certificato; CON– 004 Rev. 2 Pag. 11 di 17 • la mancata informazione circa l’esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contenziosi relativi al prodotto/servizio oggetto di certificazione; • il verificarsi di eventi di natura cogente/legale/ autorizzativa legati al prodotto/servizio oggetto di certificazione (cfr. punti i) e j) del par. 7.3), in base alla gravità e all’impatto degli eventi stessi; • gravi o ripetute inadempienze rispetto alle presenti Condizioni Contrattuali; • condizioni di morosità nei pagamenti, in coerenza ai termini previsti nell’offerta e nelle presenti Condizioni Contrattuali (Cfr. par. 14.2). Il provvedimento della sospensione è preceduto dall’invio all’Organizzazione interessata di una diffida con l’indicazione di un tempo massimo entro il quale far cessare l’infrazione o l’inadempienza rilevata; il tempo massimo viene stabilito di volta in volta in base alla motivazione che ha portato alla decisione di sospensione. La diffida viene comunicata per iscritto all'Organizzazione, che è tenuta a dare evidenza della corretta risoluzione nei tempi prescritti; qualora l'Organizzazione non ottemperi a quanto prescritto si procede alla sospensione. La sospensione viene notificata all’Organizzazione, indicando le condizioni alle quali la sospensione può essere ritirata e la relativa scadenza temporale (di norma non superiore a sei mesi). Entro la scadenza comunicata, l’Organizzazione è tenuta a fornire le evidenze oggettive della soddisfacente risoluzione delle infrazioni contestate. CERTO rende pubblica la sospensione della Certificazione, indicando il provvedimento sul Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione, trasmettendo, limitatamente ai prodotti/servizi coperti da accreditamento, l’informazione a ACCREDIA, secondo le scadenze stabilite. La sospensione può essere altresì intrapresa su richiesta dell’Organizzazione, per cause di forza maggiore (ad esempio, cassa integrazione); anche in questo caso, la sospensione della certificazione ha una durata non superiore a 6 mesi. Quando intrapreso, il provvedimento della sospensione è ritirato solo a seguito dell’accertamento da parte di CERTO del soddisfacente ripristino della conformità ed efficacia (ad esempio, mediante audit supplementare – Cfr. par. 8). Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse, nei tempi previsti, CERTO procederà alla revoca della Certificazione. Le spese relative a eventuali audit aggiuntivi conseguenti a diffida o sospensione sono a carico dell’Organizzazione. A seguito della sospensione l’Organizzazione deve: • della certificazione, interrompere, per tutto il periodo della sospensione, l’apposizione del marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui mezzi strumentali utilizzati nell’ambito del servizio oggetto di certificazione); CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO • interrompere, per tutto il periodo della sospensione, l’utilizzo dell’Attestato di Certificazione, nonché di eventuali copie o riproduzioni, e della Licenza d’uso; • non utilizzare, per tutto il periodo della sospensione, carta intestata, documentazione tecnica o pubblicitaria contenente il marchio e/o riferimenti alla Certificazione CERTO • non fregiarsi della disponibilità di prodotti/servizi certificati, ma portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione. 11. 1. nel caso di variazione delle norme di riferimento come precisato dal paragrafo 15 “Modifiche delle norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione” del presente documento; 2. in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente documento; 3. in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economico-contrattuali stabilite da CERTO; per recesso motivato dal Contratto (ad es: cessazione della fabbricazione del prodotto o di erogazione del servizio, disposizioni di legge, ecc. ...). Nel primo, secondo e terzo caso, la comunicazione deve essere inviata dall’Organizzazione entro 1 mese dalla data di notifica delle variazioni e comporta la revoca immediata della certificazione. Nell'ultimo caso la rinuncia diventa effettiva nel momento in cui CERTO comunica all'Organizzazione l'accettazione delle motivazioni. Se la rinuncia viene comunicata dopo che la CERTO ha confermato ufficialmente la data dell’audit di sorveglianza, l'Organizzazione disdettante dovrà pagare una quota di chiusura pratica pari alla somma del costo del registro e del 50% del costo dell’audit. Pag. 12 di 17 • il recesso del contratto di certificazione; • l’annullamento dell’Attestato di certificazione; • la cancellazione dell’Organizzazione dal Registro di cui al punto 5.4. del presente documento e, limitatamente ai prodotti/servizi coperti da accreditamento, la trasmissione dell’informazione ad ACCREDIA secondo le scadenze stabilite. In tutti i casi di rinuncia (recesso del contratto), sono comunque dovuti a CERTO tutti i compensi pattuiti per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso (cfr par. 14.2) 12. interrompere immediatamente l’apposizione del marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui mezzi strumentali utilizzati nell’ambito del servizio oggetto di certificazione); • restituire l’originale dell’Attestato di Certificazione e della Licenza d’uso; • non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni; • sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l’uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, modulistica, ecc. ...) contenenti il marchio e/o riferimenti alla certificazione CERTO; • distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra. La rinuncia alla Certificazione comporta: REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE CERTO ha la facoltà di decidere la revoca della Certificazione del prodotto/servizio di un’Organizzazione in tutti i casi in cui il prodotto/servizio stesso non garantisca il rispetto dei requisiti minimi della Norma di riferimento o delle presenti Condizioni Contrattuali. Ad esempio, possono comportare il provvedimento della revoca della certificazione i seguenti scostamenti/infrazioni (rilevati nel corso di audit di sorveglianza o attraverso qualunque altro mezzo): • inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall’applicazione dei paragrafi 5, 6, 7 e 15 del presente documento; • gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del certificato e/o del marchio di certificazione; • mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere dei 6 mesi previsti dal paragrafo 10; • il verificarsi di eventi di natura cogente/legale/ autorizzativa legati al prodotto/servizio oggetto della certificazione (cfr. punti i) e j) del par. 7.3), in base alla gravità e all’impatto degli eventi stessi; • condanna dell’Organizzazione per fatti legati al mancato rispetto dei requisiti cogenti del prodotto/servizio oggetto di certificazione; • ripetuta inosservanza degli impegni assunti con CERTO, di porre rimedio agli scostamenti riscontrati e segnalati rispetto ai requisiti della norma/schema di certificazione; • persistere della condizione di morosità; • mancata accettazione o adeguamento a modifiche del sistema normativo di riferimento e/o delle condizioni contrattuali CERTO; • cessazione delle attività per le quali l’Organizzazione aveva ottenuto la Certificazione ; • fallimento o liquidazione. A seguito della rinuncia l’Organizzazione si obbliga a: • Rev. 2 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE L’Organizzazione può rinunciare alla Certificazione di prodotto in suo possesso: 4. CON– 004 La decisione della revoca viene comunicata formalmente all’Organizzazione tramite raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. A seguito della Revoca l’Organizzazione si obbliga a: • interrompere immediatamente l’apposizione del marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO mezzi strumentali utilizzati nell’ambito del servizio oggetto di certificazione); • restituire l’originale dell’Attestato di Certificazione; • • non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni; sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l’uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, modulistica, ecc. ...) contenenti il marchio e/o i riferimenti alla certificazione CERTO; distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra. • La revoca è anche conseguente alla rinuncia alla certificazione da parte dell’Organizzazione (Cfr. par. 11). La revoca alla Certificazione comporta: • il recesso del contratto di certificazione, efficace dal momento della revoca stessa; • l’annullamento dell’Attestato di certificazione; • la cancellazione dell’Organizzazione dal Registro di cui al punto 5.4. del presente documento e, limitatamente ai prodotti/servizi coperti da accreditamento, la trasmissione dell’informazione ad ACCREDIA secondo le scadenze stabilite. La revoca della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso per quote eventualmente corrisposte anticipatamente. 13. RISERVATEZZA Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi alle attività di Certificazione del prodotto dell’Organizzazione richiedente sono considerati riservati e sono quindi gestiti in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy. L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell’iter di certificazione ed all’Organizzazione in oggetto, nonché ai Rappresentanti degli Enti di accreditamento e controllo (ad es. ACCREDIA). In accordo con le regole di accreditamento, CERTO si riserva di rendere pubblicamente accessibili o fornire su richiesta di qualsiasi parte i seguenti dati delle organizzazioni certificate: • nome; • documento normativo pertinente; • campo di applicazione: • localizzazione geografica (per esempio la città e il Paese); • informazioni sullo stato della certificazione. Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CERTO invia preventivamente notifica scritta l'Organizzazione, salvo contraria disposizione di legge. Eventuali informazioni provenienti da fonti diverse dall’Organizzazione stessa (es. da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo ecc.), sono considerate riservate. 14. CON– 004 Rev. 2 Pag. 13 di 17 CONDIZIONI ECONOMICHE 14.1. Costi I costi che regolano le prestazioni fornite da CERTO vengono definite nei tariffari per la norma/schema di riferimento e vengono periodicamente aggiornati. I tariffari fanno riferimento a criteri di formulazione delle tariffe che risultano così costituiti : quota fissa che comprende la preparazione e la gestione della pratica, l’iscrizione al registro ACCREDIA (se in ambito di schema/settore sotto accreditamento) e la gestione del reporting; quota variabile, costituita dal costo della giornata/uomo valutatore moltiplicato per il numero di giorni-uomo pianificati; quota spese, elaborata in funzione della ubicazione del sito/siti. L’offerta, elaborata in base ai tariffari vigenti, considera i costi per la gestione standard della certificazione (prima verifica in sito/siti e successive sorveglianze) e rimane tale se non subentrano modifiche significative rispetto a quanto riportato sul modulo di accettazione dell’offerta. Le eventuali variazioni dei costi, in seguito a modifiche rispetto a quanto riportato sul modulo di accettazione dell’offerta (estensioni/riduzioni dello scopo della certificazione, dell’organico, dei siti), modifiche delle norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione (cfr par. 5.6, 6.1 e 15), vengono comunicate alle Organizzazioni tramite l’invio di un’ offerta aggiornata,, trasmessa con mezzo che ne assicuri la ricezione. L’Organizzazione, a seguito della suddetta variazione, ha il diritto di rinunciare alla Certificazione entro 1 mese dalla data di ricezione della nuova offerta; la rinuncia diventa effettiva dopo 3 mesi. Tale diritto dovrà essere esercitato con comunicazione scritta con mezzo che ne assicuri ricezione. Durante questo periodo, all’Organizzazione che si avvalga del diritto di rinuncia, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni. 14.2. Condizioni di pagamento Gli importi relativi alle attività svolte devono essere versati a CERTO secondo quanto stabilito nell’offerta accettata dall’Organizzazione. I compensi sono riferiti esclusivamente alle prestazioni e non ai risultati, pertanto gli importi relativi alle attività effettuate sono dovuti dall’Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato per assenza di requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia alla certificazione, sospensione o revoca. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti in offerta, verranno addebitati gli interessi moratori ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Ogni richiesta di spostamento di audit, pervenuta dopo il quindicesimo giorno lavorativo antecedente le date già condivise con l’Organizzazione, comporta il pagamento di una penale pari al 50% del costo dell’audit. CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Il perdurare di condizioni di morosità provoca la sospensione e la revoca della certificazione secondo quanto previsto ai paragrafi 10 e 12 del presente documento. 14.3. Cauzioni In funzione dello specifico schema di certificazione, le “Condizioni particolari” possono prevedere il versamento di un’adeguata cauzione il cui importo è indicato nell’offerta. In tal caso la cauzione può essere prelevata da CERTO parzialmente o totalmente a seguito di infrazione agli obblighi contrattuali assunti dall’Organizzazione. CERTO comunica il provvedimento motivato con lettera raccomandata; l’Organizzazione può presentare ricorso secondo quanto previsto al precedente par. 9. 14.4. Diritti di concessione In funzione dello specifico schema di certificazione, le “Condizioni particolari” possono prevedere il pagamento di specifici diritti di concessione per uso del marchio; l’importo di tali diritti è indicato nell’offerta. Il contratto specifico definisce le ulteriori modalità di gestione dei diritti di concessione. 15. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE In caso di modifiche alle norme/schemi/standard di certificazione vigenti relativi ai prodotti/servizi o alle regole generali di certificazione (ad es.: da parte ACCREDIA/EA/IAF) o al presente documento, CERTO ne darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni in possesso di certificazione e a quelle con domanda di Certificazione accettata. Le Organizzazioni verranno invitate per iscritto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito in base al tipo e alla motivazione delle variazioni apportate e alla loro origine; in particolare, in caso di variazione degli standard di prodotto/servizio, vengono presi in considerazione i seguenti fattori, ove applicabili: • urgenza di conformarsi alle prescrizioni revisionate di norme in materia di salute, sicurezza ed ambiente • i tempi ed i costi richiesti per la modifica di prodotti e relative attrezzature (o dei servizi) e per la fabbricazione dei prodotti (o erogazione del servizio) in conformità alle nuove prescrizioni • l’entità dei prodotti esistenti e la possibilità di modificarli per renderli conformi alle nuove prescrizioni • la necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione o un prodotto di particolare concessione (o un servizio) • i problemi operativi certificazione dello stesso organismo di La comunicazione viene inviata con un mezzo che ne assicuri la ricezione. L’Organizzazione ha facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato oppure di rinunciare alla certificazione. CON– 004 Rev. 2 Pag. 14 di 17 In caso di non accettazione delle variazioni, l’Organizzazione può rinunciare alla Certificazione purché ne dia comunicazione secondo le modalità indicate al par. 11 “RINUNCIA” del presente documento. In caso di accettazione delle variazioni, CERTO si riserva il diritto di verificare l’attuazione dei necessari adeguamenti alle nuove prescrizioni. In particolare, se le nuove prescrizioni riguardano il prodotto, CERTO verifica la conformità del prodotto certificato dell’Organizzazione ai nuovi requisiti delle normative. L’esito positivo di tale verifica darà origine all’emissione di un nuovo attestato di certificazione ed una nuova licenza d’uso. L’Organizzazione dovrà riportare sul marchio di conformità eventualmente apposto sul prodotto il nuovo numero di attestato e, al di sotto dello stesso, con il medesimo carattere e dimensioni, una dicitura indicante l’edizione aggiornata della norma/schema/standard applicato. Le spese per gli eventuali audit supplementari sono a carico dell’Organizzazione certificata. 16. COMITATO PER LA DELL’IMPARZIALITÀ SALVAGUARDIA Tutte le attività di certificazione sono sottoposte controllo e alla verifica di un Comitato di per Salvaguardia dell’Imparzialità, il quale ha la funzione assicurare e garantire l’imparzialità e l’indipendenza CERTO. al la di di Al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità partecipano, in modo equilibrato, senza il predominio di interessi specifici, tutte le parti maggiormente interessate alle attività di certificazione. In particolare, il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità ha lo scopo di: a) affiancare CERTO nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione; b) contrastatre ogni tendenza, da parte di CERTO, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione; c) fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico; d) condurre un riesame, almeno una volta all’anno, circa l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell’organismo di certificazione. 17. CONTENZIOSI La risoluzione di qualsiasi contenzioso, insorto tra le parti, direttamente o indirettamente, nell’applicazione del presente documento e nella sua interpretazione, ad eccezione di quanto riguarda i mancati pagamenti di fatture, su cui rimane ferma la competenza del Giudice ordinario, è devoluta esclusivamente al lodo di un Collegio CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, dai due arbitri nominati dalle parti. In mancanza di accordo fra gli Arbitri, il terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale viene nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. Le spese dell’arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell’arbitrato è Torino. In caso di accertato inadempimento da parte di CERTO dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, la responsabilità di CERTO sarà limitata ad un importo massimo non superiore a 5 volte il compenso dovuto per le attività svolte al momento dell’errore od omissione che ha provocato il danno. Ogni richiesta di risarcimento nei confronti di CERTO deve essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta stessa. 18. PUBBLICAZIONI CERTO redige ed aggiorna, secondo scadenze predefinite, un elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione di prodotto e lo invia ad ACCREDIA per i settori/schemi per i quali è accreditato. CON– 004 Rev. 2 Pag. 15 di 17 CON– 004 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Rev. 2 Pag. APPENDICE A APPENDICE B CERTO – Certificazioni Torinesi S.u.r.l. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Sede operativa: C.so Montevecchio 38 – 10128 Torino Tel. 011/5165700 – fax 011/5165777 A) Norme di supporto alla certificazione 1) UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia”. B) Norme/specifiche generali relative agli OdC 1) UNI CEI EN 45011 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”. 2) UNI CEI EN 45020 “Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale”. 3) IAF GD 5:2006 Guidance on the application of ISO/IEC Guide 65:1996 4) 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”. UNI CEI 70006:2008 (ISO/IEC Guide 28) “Regole generali per un sistema tipo di certificazione di prodotti da parte di un organismo indipendente”. 2) UNI CEI 70007:1990 (ISO/IEC Guide 27) “Guida relativa ai provvedimenti che un organismo di certificazione deve adottare nel caso di un uso non corretto del suo marchio di conformità”. 2) UNI CEI 70009:1990 (ISO/IEC Guide 23) “Guida per l’indicazione della conformità alle norme nei sistemi di certificazione da parte di terzi”. Le norme UNI possono essere acquistate presso i normali punti vendita delle norme UNI, compresa la sede centrale: UNI – Via Sannio, 2 – 20137 MILANO Tel. 02/70024200 – fax 02/70024375 Sito: www.uni.com La guida EA può essere reperita direttamente sul sito: www.european-accreditation.org Il sito www.iliitalia.com, uno dei database leader di mercato di proprietà SAI Global, fornisce informazioni dettagliate e oltre 1 milione di standard e direttive di tutto il mondo industrializzato. Ufficio italiano SAI GLOBAL Publishing – Via Guido d’Arezzo, 4 20145 Milano Tel. 02/8340114 (vendita pubblicazioni) [email protected] Tel. 02/8340356 (database) [email protected] 16 di 17 Sito: www.certo.it CERTO è un organismo di certificazione originariamente costituito unicamente da associazioni: - UNIONE INDUSTRIALE di Torino; - A.M.M.A. di Torino Meccanici Affini); - AICQ Piemontese (Associazione Italiana Cultura Qualità - Sez. Piemontese); - ANFIA (Associazione Automobilistiche); Nazionale - CUNA (Commissione nell'Autoveicolo). Tecnica (Associazione Metallurgici fra di Industrie Unificazione L’Organismo, è operativo dal Gennaio 1994 e dal settembre 2006 è entrato a far parte del gruppo internazionale SAI GLOBAL. Dal 1995 è accreditato SINCERT (ora ACCREDIA) per la certificazione dei Sistemi Qualità secondo le norme ISO serie 9000; successivamente è stato riconosciuto da IATF per lo schema ISO/TS16949. Nel 1999 è stato accreditato da per la certificazione dei Sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001. Nel 2000 è stato accreditato da SINCERT per la certificazione di prodotto. Nel 2006 è stato accreditato da SINCERT sotto sorveglianza AIAD, per il rilascio di certificazioni in accordo alla norma EN9100 (schema Aerospaziale). CERTO opera in tutta Italia e in diversi paesi europei (Francia, Svizzera, Spagna, Polonia) e nel Sud America (Brasile, Argentina). - FINE DOCUMENTO – CON– 004 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Rev. 2 Pag. 17 di 17 13. RISERVATEZZA SOMMARIO 14. CONDIZIONI ECONOMICHE 1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RIFERIMENTI NORMATIVI 4. CONDIZIONI GENERALI 5. PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 14.1. Tariffe 14.2. Condizioni di pagamento 14.3. Cauzioni 14.4. Diritti di concessione 5.0. Offerta 15. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE 5.1. Domanda di certificazione 16. COMITATO DI RATIFICA 5.2. Pre-audit 17. CONTENZIOSI 5.3. Gestione dell’audit 18. PUBBLICAZIONI 5.3.1. Esame della previsto) documentazione 5.3.2.1 Campionamenti in sito 5.3.2.2 Campionamenti sul mercato (ove APPENDICE B 5.3.2. Audit in sito 5.3.3. Correzione delle Non Conformità ed Azioni correttive 5.3.4. Presentazione della pratica al Comitato di Certificazione 5.4. Concessione della Certificazione 5.5. Parere negativo in merito alla concessione della certificazione 5.6. Estensione e riduzione 6. VALIDITA’ DELLA PRODOTTO CERTIFICAZIONE DEL Periodo di validità Audit di Sorveglianza Rinnovo 7. USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO 7.1. Uso del Marchio CERTO 7.1.1. Licenza d’uso del marchio 7.2. Limiti di validità della Certificazione 7.3. Impegni dell’Organizzazione 7.4. Cessazione di esibizione del Marchio CERTO 7.5. Gestione dei documenti di registrazione delle attività di verifica 8. AUDIT SUPPLEMENTARI 9. RECLAMI E RICORSI 10. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 12. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE APPENDICE A NORME E/O RILASCIO DELLE DELLA