MODELLO SIRAP-GEMA SPA_CdA 31.07.2013 DEFINITIVO

Transcript

MODELLO SIRAP-GEMA SPA_CdA 31.07.2013 DEFINITIVO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SIRAP-GEMA S.p.A.
ai sensi dell’art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300»
Approvato dal Consiglio di Amministrazione 21 febbraio 2005
Ultima modifica in data 31 luglio 2013
SCHEMA PREDISPOSIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO
Procedure reati
rilevanti
Organismo di Vigilanza
Principi per redazione procedure
CODICE ETICO
Individuazione operazioni a rischio
Identificazione attività a rischio
Reati rilevanti per Sirap Gema S.p.A.
Decreto legislativo 231/01
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Sistema sanzionatorio
Sirap-Gema S.p.A.
INDICE
Definizioni
pag. 5
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
1. Il Decreto
«
6
«
6
«
7
1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità
«
7
1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità
«
8
1.5. I reati commessi da soggetti «apicali»
«
9
1.6. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»
« 10
1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni
1.7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello
di organizzazione e di gestione»
« 10
1.8. I reati commessi all’estero
« 11
1.9. Il tentativo
« 12
1.10. Le sanzioni
« 12
1.11. Le vicende modificative dell’ente
« 15
2. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti
« 17
IL MODELLO SIRAP-GEMA
PARTE GENERALE
3. Natura del Modello
« 28
4. Reati rilevanti per SIRAP-GEMA S.p.A.
« 28
1
Sirap-Gema S.p.A.
5. Destinatari del Modello
pag. 48
6. Finalità del Modello
« 49
7. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello
« 51
8. Modello e società del Gruppo
« 53
9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi
« 55
10. Sistema sanzionatorio
« 61
11. Prestazione di servizi infragruppo
« 65
PARTE SPECIALE
I) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
12. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 70
13. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati
contro la Pubblica Amministrazione
« 72
14. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
« 74
II) REATI SOCIETARI
15. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 79
16. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari
« 80
17. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
« 82
III) ABUSI DI MERCATO
18. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 86
19. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati e
degli illeciti amministrativi concernenti abusi di mercato
2
« 87
Sirap-Gema S.p.A.
20. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
pag. 90
IV) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI
SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
21. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro
« 94
22. Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento
« 97
23. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro
« 105
24. Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi
« 108
25. Sistema di registrazione
« 129
26. Sistema disciplinare
« 130
27. Vigilanza, controlli e riesame del sistema
« 130
V) REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA
28. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 135
29. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati
« 136
30. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
« 138
VI) REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
31. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 149
32. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati
« 150
33. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
3
« 152
Sirap-Gema S.p.A.
VII) DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
34. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 159
35. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati
« 159
36. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
« 161
VIII) CRIMINALITA’ INFORMATICA
37. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
« 166
38. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati
« 166
39. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
« 168
IX) REATI AMBIENTALI
40. Politica per l’ambiente
« 171
41. Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento
« 172
42. Struttura organizzativa preposta
« 172
43. Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi
« 177
44. Sistema disciplinare
« 179
45. Vigilanza, controlli e riesame del sistema
« 180
ALLEGATO:
Codice Etico
« 182
4
Sirap-Gema S.p.A.
Definizioni
A) Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
B) TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico
della Finanza)
C) Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter,
25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del D. Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui all’art. 10 della Legge 146/2006
e gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF;
D) Società: SIRAP-GEMA S.p.A.;
E) Gruppo: le società italiane controllate direttamente o indirettamente
da ITALMOBILIARE S.p.A., ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
F) Gruppo
SIRAP-GEMA:
le società italiane controllate direttamente o in-
direttamente da SIRAP-GEMA S.p.A., ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
G) Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
H) Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata
di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società1;
I) Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui al punto precedente2 (e quindi tutti i soggetti che
intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Società);
L) Organismo di Vigilanza: l’organismo previsto dall’art. 9 del presente
modello.
* * *
Ogni richiamo al «Consiglio di Amministrazione», qualora mancante,
deve intendersi riferito all’«Amministratore Unico».
1
Art. 5.1., lett. a), del Decreto
2
Art. 5.1., lett. b), del Decreto
Sirap-Gema S.p.A.
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
1. Il Decreto
Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» (nozione
che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica3) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Esso prevede una responsabilità diretta dell’ente per la commissione di
taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l’applicabilità nei confronti di quest’ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento
dell’attività sociale.
1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche
Come risulta dall’impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa
dell’ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è
l’autore ed è a questa connessa.
La responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall’amnistia.
Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono, salvo i casi
di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di
consumazione del reato.
3
Art. 1.2 del Decreto
6
Sirap-Gema S.p.A.
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni
La responsabilità dell’ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l’ente
«non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se
la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni
non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del Decreto).
L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati
reati e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal Decreto originario, e successive integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.
1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità
La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei
presupposti per l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.
Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura
soggettiva.
I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato
sia stato commesso «nell’interesse o a vantaggio dell’ente» e da parte di
uno dei soggetti indicati dal Decreto.
Per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia
stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.
Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.
L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti in-
7
Sirap-Gema S.p.A.
dicati dal Decreto «nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».
Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più
soggetti qualificati: e cioè «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro
che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell’ente
(soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d.
«subalterni»).
Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, quindi, possono essere:
- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo dell’ente4;
- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche
soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.
Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di
concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il
soggetto «qualificato» ponga in essere l’azione tipica, prevista dalla
legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente
causale alla realizzazione del reato.
1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità
Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell’ente, nel
caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato
ed efficacemente attuato un «MODELLO
4
DI ORGANIZZAZIONE E DI GE-
Come possono essere il cd. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano
8
Sirap-Gema S.p.A.
STIONE»
idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quel-
lo che è stato realizzato.
La responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi» attinenti all’organizzazione e all’attività dell’ente: difetto riconducibile alla
politica di impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell’organizzazione aziendale.
L’adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non costituisce un adempimento necessario al quale l’ente è tenuto, nel senso
che non è previsto alcun obbligo giuridico per l’impresa di dotarsi di un
modello conforme alle indicazioni del Decreto.
Qualora, però, l’impresa non possieda un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE»,
essa non potrà sfuggire alla responsabilità ammini-
strativa stabilita dal Decreto.
1.5. I reati commessi da soggetti «apicali»
Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell’ente, dal
momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra5:
a) che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
b) che «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
c) che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente
i modelli di organizzazione e di gestione»;
5
Art. 6 del Decreto
9
Sirap-Gema S.p.A.
d) che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».
Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa.
1.6. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»
Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l’ente può
essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza».
In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente
sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se
l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi».
Per il Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di
un modello di organizzazione idoneo costituiscono l’adempimento dei
doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell’ente.
1.7. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del
«Modello di organizzazione e di gestione»
Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del
modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.
10
Sirap-Gema S.p.A.
Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:
- «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»;
- «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell’Organismo
di Vigilanza;
- «individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione di reati»;
- «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli»;
- «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello».
Per i reati dei «subalterni» (nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella degli «apicali») il modello dovrà prevedere «in relazione
alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel
rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».
Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:
- «una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando
sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività»;
- l’introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello».
1.8. I reati commessi all’estero
In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere
in Italia in relazione a taluni reati commessi all’estero.
I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:
11
Sirap-Gema S.p.A.
a) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente (nei termini già esaminati sopra);
b) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato
italiano;
c) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli
artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti
dell’ente stesso);
d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del
codice penale, l’ente risponde purché nei suoi confronti non proceda
lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
1.9. Il tentativo
La responsabilità amministrativa dell’ente si estende anche alle ipotesi
in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.
1.10. Le sanzioni
Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema
basato su «quote».
Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.
Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, per i casi nei
quali - alternativamente - l’autore del reato abbia commesso il fatto nel
prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato un
vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quan-
12
Sirap-Gema S.p.A.
do il danno cagionato è di particolare tenuità.
La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente
ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Nel caso dei reati di cui all’art. 25-sexies del Decreto e degli illeciti
amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF, se il prodotto o il
profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie
e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.
Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti
e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
a) da un soggetto apicale,
b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia
13
Sirap-Gema S.p.A.
stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare,
su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della
responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far
ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede.
Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se
già cautelarmente applicate) qualora l’ente - prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il
danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o,
almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione
dell’autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il
reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.
Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il
Decreto prevede altre due sanzioni:
a) la confisca, che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del
prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato,
nell’apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore
equivalente al prezzo o al profitto del reato);
b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a
spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede
14
Sirap-Gema S.p.A.
principale.
1.11. Le vicende modificative dell’ente
Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente nel caso di
vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).
Il principio fondamentale, che informa anche l’intera materia della responsabilità dell’ente, stabilisce che «dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all’ente «risponde soltanto l’ente,
con il suo patrimonio o il fondo comune».
La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei
soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente
collettivo.
Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle
sanzioni pecuniarie inflitte all’ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti dell’ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse
rimangano a carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di
attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà
per l’ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della
sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit
organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.
Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto».
Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.)
sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell’ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti
15
Sirap-Gema S.p.A.
commessi anteriormente alla trasformazione.
Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto
prevede che l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione,
«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell’ente risultante dalla fusione nei rapporti
giuridici degli enti fusi e, ancor più, all’accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in
capo all’ente scaturito dalla fusione.
Per evitare che in questo modo si desse luogo a un’impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima
della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità
dell’ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche
dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.
Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati
commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della
scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per reati anteriori alla scissione.
L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non
opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il
ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato.
Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento
di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell’azienda
nell’ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e salvo il beneficio
della preventiva escussione dell’ente cedente.
16
Sirap-Gema S.p.A.
La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore
dell’azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata
alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.
2. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità
degli enti
2.1. Il Decreto prevede alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni),
i quali possono far sorgere la responsabilità della Società.
2.2. L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella
all’origine contenuta nel Decreto e l’elenco che segue è aggiornato
al 30 maggio 2013 (i. Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che
ha introdotto l’art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
ii. D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter «Reati
societari»; iii. Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art.
25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico»; iv. Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha
introdotto l’art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; v. Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l’art. 25sexies «Abusi di mercato»; vi. Legge 28 dicembre 2005 n. 262 che
ha inserito, all’art. 25-ter, il reato di cui all’art. 2629-bis c.c.; vii.
Legge 9 gennaio 2006 n. 7 che ha introdotto l’art. 25-quater.1
“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”; viii. Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha esteso il Decreto ai “Reati transnazionali”; ix. Legge 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto l’art. 25septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»; x. D. Lgs. 21 novembre
17
Sirap-Gema S.p.A.
2007 n. 231 che ha introdotto l’art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita»; xi. Legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha introdotto l’art. 24-bis
«Delitti informatici e trattamento illecito dei dati»; xii. Legge 15
luglio 2009 n. 94, che ha introdotto l’art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»; xiii. Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l’art. 25-bis.1 «Delitti contro l’industria e il commercio»; xiv.
Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l’art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d’autore»; xv. Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l’art. 25-novies «Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»; xvi. D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che ha abrogato
e modificato alcuni reati presupposto di cui all’art. 25-ter «Reati
Societari»; xvii. D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto
l’art. 25-undecies «Reati ambientali»; xviii. D.lgs. 16 luglio 2012,
n. 109, che ha introdotto l’art. 25-duodecies «impiego di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»).
2.3. Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal Decreto. Al successivo § 4.1.1. sono descritti i reati giudicati rilevanti per SIRAP-GEMA S.p.A. ai fini del Modello.
A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.
316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640
c.p., 2° comma, n. 1)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640-bis c.p.)
18
Sirap-Gema S.p.A.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art.
321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319
c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art.
321 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.
320 c.p.)
- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle
Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater
c.p.).
B) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis del Decreto)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457
c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo
falsificati (art. 459 c.p.)
19
Sirap-Gema S.p.A.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione
di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi (art. 474 c.p.).
C) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
(art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c., come modificato dall’art.
37, comma 5, D. Lgs. 39/2010)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis
c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
20
Sirap-Gema S.p.A.
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. comma 3).
D) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e
delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art.
2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art.
25-quater del Decreto)
E) Delitti contro la vita e l’incolumità individuale (art. 25-quater.1
del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.
583-bis c.p.).
F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del
Decreto)
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
G) Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)
- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di ta-
21
Sirap-Gema S.p.A.
bacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/1998)
- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni
(art. 377-bis c.p.)
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378
c.p.).
H) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
I) Abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)
Il TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, prevede
all’art. 187-quinquies la responsabilità amministrativa degli enti
per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato, di seguito elencati:
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
L) Omicidio e Lesioni gravi e gravissime colpose (art. 25-septies
del Decreto)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
(art. 589 c.p.)
- Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro (art. 590, terzo comma, c.p.).
22
Sirap-Gema S.p.A.
M) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, o utilità di
provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego (art. 648-ter c.p.).
N) Criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.
615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
23
Sirap-Gema S.p.A.
- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
O) Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630
c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da
sparo escluse quelle di cui all’art. 2, c. 3, Legge 18 aprile
1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).
P) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)
- Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frodi nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.
516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517
c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli
24
Sirap-Gema S.p.A.
di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di
origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
Q) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25novies del Decreto)
- Immissione nella rete telematica di opere dell’ingegno o parti
di esse protette (art. 171, comma 1, lettera a-bis, Legge
633/41)
- Violazioni delle norme di protezione di programmi o banche
dati (art. 171-bis Legge 633/41)
- Violazione delle norme di protezione delle opere letterarie,
scientifiche e dei supporti contenenti videogrammi o fonogrammi musicali, audiovisivi e cinematografici o altri materiali per cui è richiesto il contrassegno SIAE (art. 171-ter
Legge 633/41)
- Violazioni delle norme a protezione del diritto d’autore e altri
diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies Legge 633/41)
- Violazioni delle norme a protezione del diritto d’autore e altri
diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies Legge 633/41).
R) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria(art. 25-novies
del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
S) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)
25
Sirap-Gema S.p.A.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto (art. 733-bis c.p.)
- Commercio di animali in via di estinzione in violazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre
1983 (artt. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per
introdurre specie protette nella Comunità Europea (art. 3-bis
Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Detenzione di animali di esemplari che costituiscano pericolo
per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo (art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto)
- Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ( art.
104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11
art. 137 del medesimo Decreto)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152)
- Omessa bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Falsa certificazione di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4,
secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260,
comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione
26
Sirap-Gema S.p.A.
nell’ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152)
- Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite
nell’autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa
o dalla Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive per l’ozono stratosferico
e per l’ambiente (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n.
549)
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1,
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- Inquinamento colposo provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità
delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art.
9, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 1,
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201)
- Inquinamento doloso provocato dalle navi che comporti danni
permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità
delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art.
8, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201).
T) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.
286).
27
Sirap-Gema S.p.A.
IL MODELLO SIRAP-GEMA
PARTE GENERALE
3. Natura del Modello
3.1. Il presente
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
costituisce regolamento interno della società
SIRAP-GEMA
S.p.A.
vincolante per la medesima.
3.2. Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida per la costruzione
dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da
CONFINDUSTRIA
nel documento del 7 marzo 2002, aggiornate al 31
marzo 2008.
3.3. Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 21 febbraio 2005 e modificato successivamente in data 3 novembre 2006, 18 dicembre
2009, 29 luglio 2011, 29 ottobre 2012 e 31 luglio 2013.
3.4. La Società ha approvato un proprio Codice Etico ispirato al Codice
Etico di ITALMOBILIARE S.p.A.
3.5. Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale
del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.
Il Codice Etico è allegato al Modello (All. “A”).
4. Reati rilevanti per SIRAP-GEMA S.p.A.
4.1. In considerazione della natura e dell’attività della Società, ai fini
del Modello sono considerati rilevanti unicamente i reati di cui agli
artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies,
28
Sirap-Gema S.p.A.
25-octies, 25-novies e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.
231, i reati di cui all’art. 10 della Legge 146/2006 e gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF.
4.1.1. In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25,
25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dall’art. 10 della
Legge 146/2006 e gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187quinquies del TUF e in riferimento alle modalità di presumibile
realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto
nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono
comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati:
1. Malversazione a danno dello Stato, prevista dall’art. 316-bis
c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista
dall’art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che
il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
3. Truffa aggravata, prevista dall’art. 640 c.p. e costituita dalla
condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il
29
Sirap-Gema S.p.A.
fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui
all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
5. Frode informatica, prevista dall’art. 640-ter c.p., 2° comma, e
costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
6. Corruzione per l'esercizio della funzione, prevista dall'art.
318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che,
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o
ne accetta la promessa.
7. Induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto
dall’art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra
utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio.
8. Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità
non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pub-
30
Sirap-Gema S.p.A.
blico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
9. Concussione, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
10. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista
dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
11. Corruzione in atti giudiziari, prevista dall’art. 319-ter c.p.,
2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,
prevista dall'art. 320 c.p., costituita dai fatti di cui agli artt.
318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore
rivesta la qualità di pubblico impiegato.
13. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322
c.p., 3° e 4° comma, commessi:
1) dai membri della Commissione delle Comunità europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunità europee;
31
Sirap-Gema S.p.A.
2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del
regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi
ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti delle Comunità europee;
4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei
Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) da coloro che, nell’ambito di altri Stati membri
dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati
di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o
promesso:
1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali
sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico
servizio negli altri casi;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti
a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio
in operazioni economiche internazionali.
14. False comunicazioni sociali, previste dall’art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per
32
Sirap-Gema S.p.A.
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del
Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile
e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.
15. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall’art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli
amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al
quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo
a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
16. Impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti
o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano
lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite
ai soci e ad altri organi sociali.
17. Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall’art.
33
Sirap-Gema S.p.A.
2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i
quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li
liberano dall’obbligo di eseguirli.
18. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista
dall’art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non
possono per legge essere distribuite.
19. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, previste dall’art. 2628 c.c. e costituite dalla
condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti
dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano
o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
20. Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall’art.
2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i
quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni
con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
21. Formazione fittizia del capitale, prevista dall’art. 2632 c.c. e
costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o
quote in misura complessivamente superiore all’ammontare
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quo-
34
Sirap-Gema S.p.A.
te, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso
di trasformazione.
22. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall’art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei
liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle
somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
23. Illecita influenza sull’assemblea, prevista dall’art. 2636 c.c.
e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
24. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza, previsto dall’art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e
dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette
autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e
dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omet-
35
Sirap-Gema S.p.A.
tendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
25. Reato di abuso di informazioni privilegiate, reato previsto
dall’art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un’informazione privilegiata - in ragione della sua
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio
o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l’informazione
privilegiata posseduta; oppure comunica l’informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.
L’informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o
più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha
carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in
modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall’informazione. Un'informazione si ritiene di carattere
preciso se rispetta due condizioni: si riferisce ad un complesso
di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si
possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul
possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento
come sopra descritto sui prezzi degli strumenti finanziari.
Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in
modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende
un'informazione che presumibilmente un investitore ragione-
36
Sirap-Gema S.p.A.
vole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le
proprie decisioni di investimento.
Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari
di cui all'art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di
un Paese dell'Unione europea.
Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i “derivati su merci”.
Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di
cui all'art. 1 del TUF, 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi
altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il
quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione
europea.
26. Illecito di abuso di informazioni privilegiate, illecito amministrativo previsto dall’art. 187-bis del TUF, e costituito dalla
condotta di chi, in possesso di una informazione privilegiata
in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere pri-
37
Sirap-Gema S.p.A.
vilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per
conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando
l’informazione privilegiata posseduta; oppure comunica
l’informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del
normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.
Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato.
Per la definizione di informazione privilegiata e di strumenti
finanziari si rinvia a quanto stabilito al precedente punto 25.
27. Reato di manipolazione del mercato, reato previsto dall’art.
185 del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie
false, compie operazione simulate o altri artifizi, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del
prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o
dall’operazione.
Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari
di cui all'art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di
un Paese dell'Unione europea.
Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di
cui all'art. 1 del TUF, 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi
altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il
quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle nego-
38
Sirap-Gema S.p.A.
ziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione
europea.
28. Illeciti di manipolazione del mercato, illecito amministrativo
previsto dall’art. 187-ter del TUF e costituito dalla condotta di
chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita
che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o
fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di
più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di
mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifizi o ogni altro tipo
di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artifizio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Per la definizione di strumenti finanziari si rinvia a quanto
stabilito al precedente punto 26.
29. Associazione a delinquere prevista dall’art. 416 c.p. costituita
dalla condotta di chi si associa con tre o più persone allo scopo
di commettere più delitti. La punizione è prevista per il solo
fatto di partecipare all’associazione, a prescindere dal compimento delle attività oggetto della stessa;
30. Associazione a delinquere di tipo mafioso prevista dall’art.
416-bis c.p. e costituita dalla condotta di partecipazione ad una
associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno
parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo as-
39
Sirap-Gema S.p.A.
sociativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
31. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro, previsto dall’art. 589 c.p. e costituito dalla condotta
di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
32. Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e
della salute sul lavoro, previsto dall’art. 590, 3° comma, c.p.
e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per
colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
33. Ricettazione, prevista dall’art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
34. Riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p. e costituito dalla
condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa.
40
Sirap-Gema S.p.A.
35. Impiego, previsto dall’art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso
nei reati previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
36. Turbata libertà dell’industria e del commercio, previsto
dall’art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o
turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
37. Frode nell’esercizio del commercio, previsto dall’art. 515 c.p.
e costituito dalla condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile per
un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
38. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto
dall’art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno
o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull’origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
39. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall’art. 517-ter c.p. e costituito, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, dalla
condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso; nonché di chiunque, al
fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni
realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in vio-
41
Sirap-Gema S.p.A.
lazione dello stesso;
40. Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall’art.
513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
41. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall’art. 473 c.p.
e costituito dalla condotta di chiunque, potendo conoscere
dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero di chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,
fa uso di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
42. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi, previsto dall’art. 474 c.p. e costituito dalla condotta di
chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero di chiunque,
fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti;
43. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa o di opere altrui
non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso
l’onore o la reputazione, previsto dall’ art. 171, l. 633/1941
comma 1 lett a) bis e comma 3;
44. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,
42
Sirap-Gema S.p.A.
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,
del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della
banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione
di banche di dati, previsto dall’art. 171-bis l. 633/1941 comma
2;
45. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione
in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di
opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti
analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, previsto dall’art. 171-ter l. 633/1941;
46. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
47. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di
chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di-
43
Sirap-Gema S.p.A.
strugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,
dati o programmi informatici altrui;
48. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici, previsto dall’art. 615-quater c.p. e
costituito dalla condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o
ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto
scopo;
49. Falsità in documenti informatici, previsto dall’art. 491-bis
c.p. e costituito dalla condotta di falsità materiale in atti pubblici, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o
privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica in
atti pubblici, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ovvero dalla
condotta di uso di atti falsi o di soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, se e quando le falsità riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
50. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto, previsto dall’art. 733-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'
interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all' interno
di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le
quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, a
norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva
2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di spe-
44
Sirap-Gema S.p.A.
cie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE;
51. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia
stata sospesa o revocata, previsto dall’art. 137 del D. Lgs. n.
152/2006, commi 1, 2, 3, 5 e costituito: dalla condotta di chi
apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; dalla condotta di chi effettua uno scarico di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza 137 del D. Lgs. n.
152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o
le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del medesimo D.lgs.
152/2006; dalla condotta di chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.
Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o,
nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 3/A e nella tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, oppure
i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107,
comma 1, del richiamato decreto;
52. Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo, previsto dal comma 11 art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006
e costituito dalla condotta di chi non osservi i divieti di scarico
previsti dall’art. 103 del richiamato decreto;
53. Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, pre-
45
Sirap-Gema S.p.A.
visto dal comma 11 dell’art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi non osservi i divieti di scarico
previsti dall’art. 104 del richiamato decreto;
54. Omessa bonifica dei siti, previsto dall’art. 257, comma 1 e 2,
D. Lgs. 152/ 2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'
inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in
conformità al progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti
del richiamato decreto, nonché dalla condotta di chi non effettuazione la comunicazione di cui al l'articolo 242 del richiamato decreto;
55. Falsa certificazione di analisi dei rifiuti, previsto dall’art. 258,
comma 4, D. Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto;
56. Traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 259, comma 1, D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai
sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993,
n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato
II del citato regolamento in violazione del l'articolo 1, comma
3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
57. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto
dall’art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi
e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, e-
46
Sirap-Gema S.p.A.
sporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti
quantitativi di rifiuti;
58. Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione
nell’ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3
152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato
falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. E’
altresì punita la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi
che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia
cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove
necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti,
nonché la condotta di chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sul la
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti trasportati o accompagna il prodotto con una
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata;
59. Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite
nell’autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa o dalla Autorità competente in materia di emissioni in
atmosfera, previsto dall’art. 279, comma 2 e 5, D. Lgs.
152/2006 e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di
uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III
o V alla parte quinta del richiamato decreto, dai piani, dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs.
47
Sirap-Gema S.p.A.
152/2006 oppure dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità;
60. Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive per l’ozono stratosferico
e per l’ambiente, previsto dall’art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e costituito dalla condotta di chi viola le
disposizioni dettate dal medesimo art. 3 relative alla produzione,
consumo, importazione, esportazione, detenzione e
commercializzazione delle sostanze lesive, di cui alla tabella
A allegata alla legge 549/1993, al programma di eliminazione
progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 delle sostanze lesive, di cui alla citata tabella A, e per la cessazione
dell'utilizzazione e gli usi essenziali delle sostanze di cui alla
tabella B legge 549/1993 accordi di programma con i Ministeri dell' industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente per la cessazione della produzione e l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla citata tabella B.
5. Destinatari del Modello
5.1. Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione
o controllo nella Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all’estero per lo svolgimento dell’attività, nonché a coloro i
quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della
medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al § 10.1.
5.2. La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la
diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.
5.3. La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del Decreto, del
48
Sirap-Gema S.p.A.
Modello e del Codice etico da parte di tutti i membri degli organi
sociali e dei dipendenti della Società.
5.4. L’attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata
ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in
funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle
attività sensibili indicate nel Modello, dell’esercizio di eventuali
funzioni di rappresentanza della Società.
5.5. Per gli operai la formazione può avvenire nell’ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del
Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l’attività a
rischio nel quale è impiegato il dipendente.
5.6. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o
mediante l’utilizzo di sistemi informatici.
5.7. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è
gestita dal Servizio Risorse Umane del Gruppo SIRAP-GEMA, sentito l’Organismo di Vigilanza.
5.8. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne
puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.
5.9. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che
dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche
qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società
ovvero con l’intenzione di arrecarle un vantaggio.
6. Finalità del Modello
6.1. Con l’adozione del Modello la Società intende adempiere compiu-
49
Sirap-Gema S.p.A.
tamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi
ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei
controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto
all’obiettivo di prevenire la commissione dei reati.
6.2. Il Modello si propone le seguenti finalità:
a) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono
su mandato della Società o sono legati alla Società da rapporti
rientranti nelle tipologie di cui al § 10.1. in merito alle attività
che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società
per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni
interne della Società;
b) diffusione e affermazione di una cultura di impresa improntata
alla legalità, con l’espressa riprovazione da parte della Società di
ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente
Modello;
c) diffusione di una cultura del controllo, che deve presiedere al
raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
d) previsione di un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e
alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché
all’informazione interna ed esterna.
6.3. Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell’organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a migliorare l’efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole,
individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.
6.4. Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Società adotta e attua
50
Sirap-Gema S.p.A.
scelte organizzative e procedurali efficaci per:
a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate
secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all’art. 8
dello Statuto dei Lavoratori;
b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell’ambito
dell’impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l’identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e
utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all’interno dell’organizzazione aziendale
siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità,
e siano sempre coerenti con l’attività in concreto svolta dalla Società;
d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
e) individuare e descrivere le attività svolte dall’ente, la sua articolazione funzionale e l’organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell’impresa, con la
puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle
singole attività;
f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire
l’effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di
tutti coloro che operano nell’impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi §§ 12, 15, 18, 21, 28, 31, 34, 37
e 40;
51
Sirap-Gema S.p.A.
g) consentire l’utilizzo di strumenti informatici e l’accesso a
Internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all’attività
lavorativa del dipendente, in conformità al Regolamento aziendale adottato in materia.
7. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello
7.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l’adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1,
25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dall’art. 10 della Legge 146/2006 e
gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF.
a) Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative
violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne
evidenziano l’inadeguatezza a garantire l’efficace prevenzione
dei fatti di reato.
b) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare
tempestivamente il Modello, anche su proposta dell’Organismo
di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell’organizzazione e nell’attività della Società.
c) Le Funzioni interessate provvedono alle modifiche delle procedure necessarie per l’attuazione del Modello, secondo quanto
previsto ai punti a) e b). Le procedure e le modifiche alle stesse
devono essere tempestivamente comunicate all’Organismo di
Vigilanza.
7.2. Le proposte di modifica del Modello di cui ai punti 7.1. lett. a) e b)
sono preventivamente comunicate all’Organismo di Vigilanza, il
quale deve esprimere un parere.
52
Sirap-Gema S.p.A.
7.3. In deroga a quanto disposto dal § 7.1, il Presidente e/o il Consigliere
Delegato della Società possono apportare al Modello modifiche di
natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza.
7.4. L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e al Consigliere Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua
competenza.
7.5. Quanto previsto nel comma precedente si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l’attuazione
del Modello, a opera delle Funzioni interessate. Le modifiche alle
procedure devono essere tempestivamente comunicate all’Organismo di Vigilanza.
8. Modello e società del Gruppo
8.1. Il presente Modello, e ogni sua successiva edizione, si ispira ai
principi e ai contenuti del Modello di organizzazione, gestione e
controllo di
ITALMOBILIARE
S.p.A., in attuazione delle disposizioni
di cui al § 8 del Modello di ITALMOBILIARE S.p.A.
La Società, tramite la propria struttura organizzativa, comunica alle
società del Gruppo controllate direttamente da Sirap-Gema S.p.A. il
Modello e ogni sua successiva edizione.
Le società del Gruppo SIRAP-GEMA adottano, per le finalità indicate
nel Decreto, un proprio «Modello di organizzazione e di gestione».
Nella predisposizione del loro modello le società del Gruppo SIRAPGEMA si ispirano ai principi e ai contenuti del presente Modello, sal-
53
Sirap-Gema S.p.A.
vo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere, che impongano o suggeriscano l’adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli
obiettivi indicati nel Modello.
8.2. Ogni società del Gruppo SIRAP-GEMA adotta sotto la propria responsabilità il proprio modello organizzativo, dopo aver individuato
le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento. A questo scopo, le società del Gruppo SIRAP-GEMA possono chiedere il supporto della funzione di Internal Auditing di Italmobiliare S.p.A..
Durante il procedimento di individuazione delle attività a rischio e
di adozione del proprio modello, e fino a quando non l’abbiano approvato, le società del Gruppo SIRAP-GEMA adottano misure di controllo interno per la prevenzione di comportamenti illeciti avvalendosi della collaborazione della funzione di Internal Auditing di Italmobiliare S.p.A.
8.3. Nelle società di piccole dimensioni le funzioni dell’Organismo di
Vigilanza possono essere svolte direttamente dall’organo dirigente.
8.4. Le società del Gruppo controllate direttamente da Sirap-Gema
S.p.A., prima dell’adozione del Modello di organizzazione, trasmettono all’Organismo di Vigilanza della Società le bozze finali del
Modello, segnalando le ragioni delle eventuali differenze, qualora
rilevanti, rispetto al Modello della Società. L’Organismo di Vigilanza della Società valuta la coerenza delle ragioni indicate.
8.5. L’Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo controllate direttamente da Sirap-Gema S.p.A. segnala all’Organismo di Vigilanza della Società l’avvenuta adozione del Modello.
8.6. L’Organismo di Vigilanza della Società comunica tempestivamente,
54
Sirap-Gema S.p.A.
all’Organismo di Vigilanza di Italmobiliare S.p.A. eventuali significativi ritardi nell’attuazione del proprio Modello.
8.7. L’Organismo di Vigilanza della Società comunica all’Organismo di
Vigilanza di Italmobiliare S.p.A. le modifiche apportate nel tempo
al proprio Modello, illustrando le motivazioni a sostegno della modifica, nonché le ragioni delle eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello di Italmobiliare S.p.A.
8.8. L’Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo controllate direttamente da Sirap-Gema S.p.A. comunica tempestivamente
all’Organismo di Vigilanza della Società eventuali significativi ritardi nell’attuazione del proprio Modello.
8.9. L’Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo controllate direttamente da Sirap-Gema S.p.A. comunica all’Organismo di Vigilanza della Società le modifiche apportate nel tempo al proprio Modello, illustrando le motivazioni a sostegno della modifica, nonché
le ragioni delle eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al
Modello della Società. L’organismo di Vigilanza della Società valuta la coerenza delle ragioni indicate.
9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi
9.1. Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento
e sull’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento,
è affidato a un organismo («Organismo di Vigilanza») istituito dalla
Società e dotato di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle
sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e
dei relativi profili giuridici.
9.2. L’Organismo di Vigilanza di cui al punto precedente riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente
55
Sirap-Gema S.p.A.
previsto.
9.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organismo di Vigilanza,
con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto
esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.
9.4. L’Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di
cui al punto precedente, da almeno due membri, dei quali:
a) uno appartenente al personale della Società o di altra società del
gruppo
ITALMOBILIARE,
non incaricato di funzioni operative e
individuato preferibilmente in un soggetto appartenente alla
Funzione di Internal Auditing di
ITALMOBILIARE
S.p.A. o della
Società;
b) uno o due non appartenente/i al personale della Società o di altra
società del gruppo
ITALMOBILIARE,
e ove si tratti di amministra-
tore, solo se non esecutivo e indipendente, ai sensi del Codice di
Autodisciplina di
ITALMOBILIARE
S.p.A. o di eventuale diversa
disposizione statutaria.
9.5. I membri dell’Organismo di Vigilanza sono dotati dei seguenti requisiti:
a) autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;
b) indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme
di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali;
c) professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative o di controllo interno);
d) continuità d’azione intesa come capacità dell’organo di agire in
tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel
tempo.
56
Sirap-Gema S.p.A.
9.6. I membri dell’Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei seguenti requisiti di eleggibilità:
a) non ricoprire all’interno della Società o di altra società del gruppo ITALMOBILIARE incarichi di carattere operativo;
b) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva
per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
c) non essere falliti, o essere stati condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
9.7. I membri dell’Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:
a) non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d’opera che ne possano ragionevolmente compromettere
l’indipendenza;
b) non essere legati da rapporti di parentela con amministratori della Società o di società controllate;
c) non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con
soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da
condizionarne l’autonomia di giudizio.
9.8. Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui ai §§ 9.6. e 9.7.
comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell’organismo. Il Consiglio di amministrazione accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo.
9.9. L’Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento,
che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività.
9.10. L’Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.
57
Sirap-Gema S.p.A.
9.11. L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo nell’ambito della Società, tali da consentire
l’efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da
successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del
medesimo.
9.12. L’Organismo di Vigilanza della Società informa tempestivamente
l’Organismo di Vigilanza di
ITALMOBILIARE
S.p.A. in merito alle
violazioni del proprio Modello o del proprio Codice Etico per le
quali siano state applicate sanzioni disciplinari, nonché in merito
all’apertura di un procedimento giudiziario a carico della Società
ai sensi e agli effetti del Decreto, specificandone gli estremi.
9.13. Gli Organismi di Vigilanza delle società controllate direttamente
da Sirap-Gema S.p.A. informano tempestivamente l’Organismo di
Vigilanza della Società e di ITALMOBILIARE S.p.A. in merito alle
violazioni del proprio Modello o del proprio Codice Etico per le
quali siano state applicate sanzioni disciplinari, nonché in merito
all’apertura di un procedimento giudiziario a carico della società
ai sensi e agli effetti del Decreto, specificandone gli estremi.
L’Organismo di Vigilanza della Società informa il Consiglio di
Amministrazione nella propria relazione.
9.14. Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società, su proposta dell’Organismo stesso.
9.15. L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i
propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.
9.16. I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei
58
Sirap-Gema S.p.A.
quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti
all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono
venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività.
9.17. La Società cura e favorisce una razionale ed efficiente cooperazione tra l’Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di
controllo esistenti presso la Società, ai fini dello svolgimento dei
rispettivi incarichi.
9.18. All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale,
decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento
delle attività della Società.
9.19. L’Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è
titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel
rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:
a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo,
predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento;
b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
c) può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto
il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse
sovraintenda;
d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di
documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori,
al Collegio Sindacale, o organo equivalente e alla società di revisione, ove presente;
e) può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti perti-
59
Sirap-Gema S.p.A.
nenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e
rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti
tenuti all’osservanza del Modello; l’obbligo di questi ultimi di
ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
f) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
g) può, ove necessario al compiuto svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni al corrispondente Organismo di
Vigilanza delle società controllate direttamente da Sirap-Gema
S.p.A. e all’Organismo di Vigilanza di ITALMOBILIARE
S.p.A.;
h) può avvalersi del personale appartenente alla funzione di Internal Auditing di ITALMOBILIARE S.p.A.;
i) può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente o il Consigliere Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
j) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al
Consigliere Delegato le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste ai successivi §§ 10.1. e 10.2.;
k) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l’aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
l) redige periodicamente, e comunque almeno semestralmente,
una relazione scritta sull’attività svolta inviandola, unitamente
a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio
Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello;
m) svolge le funzioni di cui al § 11;
60
Sirap-Gema S.p.A.
n) le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza, comprese quelle di cui alla lettera l), sono redatte anche al
fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:
i) eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in
attuazione o alla luce del Modello e del Codice etico;
ii) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni
ed esterni in ordine al Modello;
iii) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a
rischio;
iv) una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o
modifiche.
9.20. Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello.
Al fine di cui al punto precedente la Società adotta misure idonee
affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi
trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere
e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto
nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal
Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.
10. Sistema sanzionatorio
10.1. Principi generali
1. Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il
sistema sanzionatorio, l’Organismo di Vigilanza, sentiti, qualora ri-
61
Sirap-Gema S.p.A.
tenuto opportuno, i responsabili delle funzioni interessate, determina,
preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni
alla Società ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare
le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le
misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso
contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.
2. L’applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.
3. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello
sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.
4. Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione
dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente
comunicata, per iscritto, all’Organismo di Vigilanza, ferme restando
le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere
disciplinare.
Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.
L’Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.
5. L’Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato
dell’applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle
procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di
qualsivoglia soggetto tenuto all’osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.
10.2. Contratti di lavoro e codice disciplinare
62
Sirap-Gema S.p.A.
1. Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione
rientranti nella c.d. parasubordinazione.
2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità
all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e
ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.
3. Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale
dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle
procedure di attuazione, comporta l’applicazione del procedimento
disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati
CCNL.
4. Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono
infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
c) l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
d) l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente
Modello o dalle procedure stabilite per l’attuazione dello stesso;
e) la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal
Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso alle infor-
63
Sirap-Gema S.p.A.
mazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di
altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.
In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la
prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell’art. 2119
c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.
Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali
procure affidate al soggetto interessato.
10.3. Organi direttivi
1. Se la violazione riguarda i Dirigenti, l’Organismo di Vigilanza deve
darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio
di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta.
2. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro
competenza al fine delle contestazioni e dell’eventuale applicazione
delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.
3. Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l’Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio
di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, e al Collegio Sindacale o organo equivalente, in persona del
Presidente, mediante relazione scritta.
4. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo
provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni,
determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché
64
Sirap-Gema S.p.A.
delle conseguenze che sono derivate:
a) richiamo formale scritto;
b) sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.
5. Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea, proponendo la revoca
dalla carica.
6. In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, o organo equivalente, l’Organismo di Vigilanza deve darne
immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione
scritta.
7. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da
integrare giusta causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione
dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.
10.4. Collaboratori e controparti contrattuali
1. Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell’ambito
dei rapporti determinati come previsto dal § 10.1., l’Organismo di
Vigilanza informa il Presidente o il Consigliere Delegato e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono,
mediante relazione scritta.
2. Nei confronti dei responsabili viene deliberata l’applicazione delle
misure previste ai sensi del § 10.1.
11. Prestazione di servizi infragruppo
65
Sirap-Gema S.p.A.
Ai fini di quanto previsto nei successivi paragrafi, per Gruppo deve intendersi l’insieme delle società controllanti, controllate o collegate direttamente o indirettamente dalla Società nonché le società controllate e
collegate delle precedenti.
A) Prestazioni di servizi svolte a favore di società del Gruppo
11.1. Le prestazioni di servizi, svolte dalla Società a favore di società
del Gruppo, che possono interessare attività e operazioni a rischio
di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da
un contratto scritto.
Il contratto è comunicato all’Organismo di Vigilanza della Società.
11.2. In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto
precedente, deve prevedere:
* l’obbligo, da parte della società beneficiaria del servizio, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle
informazioni comunicate alla Società, ai fini dello svolgimento
dei servizi richiesti;
* il potere dell’Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all’Organismo di Vigilanza o funzione equivalente della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto
svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla Società;
* il dovere dell’Organismo di Vigilanza della Società di redigere,
almeno una volta all’anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento
dei servizi richiesti alla Società. Tale relazione è comunicata al
Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza
della società beneficiaria del servizio;
* il potere dell’Organismo di Vigilanza della società beneficiaria
66
Sirap-Gema S.p.A.
del servizio di richiedere informazioni all’Organismo di Vigilanza della Società, ovvero - previa informazione a quest’ultimo - alle funzioni della Società, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.
11.3. Nelle prestazioni di servizi di cui al § 11.1., la Società si attiene,
oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal proprio Modello e
dalle procedure stabilite per la sua attuazione.
11.4. La Società, qualora svolga, per conto di società del Gruppo, servizi nell’ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate
dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24, 24bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies,
25-novies e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei reati di cui all’art. 10 della Legge 146/2006 e degli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF.
11.5. Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi richieda
motivatamente alla Società il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, o stabilite per la sua attuazione, la Società si attiene a tali procedure solo dopo che il
proprio Organismo di Vigilanza le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies
e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei reati di cui
all’art. 10 della Legge 146/2006 e degli illeciti amministrativi di
cui all’art. 187-quinquies del TUF.
11.6. L’Organismo di Vigilanza della Società propone e cura l’adozione
e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti.
B) Prestazioni di servizi svolte da società del Gruppo in favore della
Società
67
Sirap-Gema S.p.A.
11.7. Le prestazioni di servizi, svolte da società del Gruppo in favore
della Società, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto.
Il contratto è comunicato all’Organismo di Vigilanza della Società.
11.8. In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto
precedente, deve prevedere:
* l’obbligo, da parte della Società, di attestare la veridicità e
completezza della documentazione o delle informazioni fornite
ai fini del ricevimento dei servizi richiesti;
* il potere dell’Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all’Organismo di Vigilanza della società che
presta i servizi ovvero - previa informazione di quest’ultimo alle funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;
* il dovere dell’Organismo di Vigilanza della Società che presta i
servizi di cui al § 11.7. di redigere, almeno una volta all’anno,
una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti dalla Società e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza della Società.
11.9. I contratti di cui al punto 11.7. devono prevedere che la società del
Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di un Modello e di
procedure idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli
articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, dei reati di cui all’art. 10 della Legge 146/2006 e
degli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF.
68
Sirap-Gema S.p.A.
11.10. La Società può chiedere motivatamente alla società che svolge le
prestazioni di servizi di cui al § 11.7., il rispetto di procedure
nuove o diverse da quelle previste dal suo Modello, o stabilite per
la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a
tali procedure solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le
consideri idonee a prevenire il compimento dei reati di cui agli
articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, dei reati di cui all’art. 10 della Legge 146/2006 e
degli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF.
11.11. L’Organismo di Vigilanza della Società, laddove lo reputi necessario al fine della prevenzione dei reati di cui agli articoli 24, 24bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies,
25-novies e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei
reati di cui all’art. 10 della Legge 146/2006 e degli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF, propone, sentite
le funzioni competenti, che i contratti di cui al § 11.7. prevedano
l’adozione, da parte della società del Gruppo che presta il servizio, di specifiche procedure di controllo.
69
Sirap-Gema S.p.A.
PARTE SPECIALE
I. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(artt. 24 e 25 del Decreto)
12. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
12.1. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito delle attività che:
• implicano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico
servizio, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e
finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di
pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatôri;
• comportano la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con
enti pubblici per l’affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del
subappalto, di gestione dell’eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità del prodotto rispetto alle previsioni
di contratti, disciplinari o capitolati;
sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo, come indicato al § 11, che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o
nell’esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui
agli artt. 24 e 25 del Decreto:
a) partecipazione a trattative e a gare di pubblico appalto;
b) operazioni relative ai finanziamenti agevolati;
c) operazioni che comportano rapporti con l’amministrazione finanziaria;
d) operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
70
Sirap-Gema S.p.A.
e) operazioni concernenti il rilascio di concessioni e permessi edilizi, di autorizzazioni e concessioni per l’occupazione o utilizzo
di aree demaniali e, in generale, per la gestione del patrimonio
immobiliare;
f) operazioni concernenti l’installazione, lo spostamento, l’ampliamento il ripristino e la dismissione degli impianti di produzione;
g) operazioni di fornitura di beni o servizi a enti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
h) operazioni concernenti la promozione commerciale di beni e/o
servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei
soggetti incaricati di pubblico servizio;
i) operazioni concernenti il controllo di conformità del prodotto o
di macchinari alla normativa vigente, che comportino contatti
con Enti ispettivi o certificativi pubblici o con incaricati di
pubblico servizio;
l) operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici, anche attraverso consulenti
esterni;
m) operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni, anche stranieri, o organizzazioni dell’Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la
loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti o le
organizzazioni ora indicate o riguardino l’accesso all’impiego
dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all’occupazione;
n) operazioni, effettuate direttamente o in nome o per conto della
società, di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazio-
71
Sirap-Gema S.p.A.
ni o enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio, anche di Stati esteri;
o) operazioni di selezione e assunzione di consulenti esterni;
p) fermo restando quanto previsto alla lettera i), operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di
immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da
altri paesi non facenti parte della UE.
13. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione
13.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione e
l’attuazione delle decisioni della Società.
La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori
sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e dell’atto costitutivo.
13.2. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
13.3. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti
nei tipi individuati nel §12.1. sono previste specifiche procedure,
in forza delle quali:
a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano
le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle
operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
72
Sirap-Gema S.p.A.
dal sistema di controllo interno;
c) i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e
conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali
da non permetterne la modificazione successiva, se non con
apposita evidenza;
d) l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente
in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, alla società di revisione, ove presente, e all’Organismo di Vigilanza;
e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di
professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a
questi, la scelta sia motivata;
f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non
congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi
all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o
determinate da tariffe;
g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e
collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
h) la Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e
bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di
correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea.
13.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso
contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le
eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relati-
73
Sirap-Gema S.p.A.
ve procedure di attuazione.
13.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare
urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale
evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte
del soggetto competente.
14. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
14.1. Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:
a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni: se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell’operazione considerata;
b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte
le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell’operazione;
c) il responsabile del procedimento deve informare mensilmente
il responsabile della funzione, qualora quest’ultimo non sia responsabile del procedimento, di tutte le operazioni di carattere
significativo che rientrano nell’area delle attività a rischio di
cui al § 12, fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell’operazione o i suoi
aspetti critici;
d) il responsabile della funzione deve informare periodicamente
l’Organismo di Vigilanza, secondo scadenze concordate con
quest’ultimo, di tutte le operazioni di cui al punto precedente.
14.2. Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le ope-
74
Sirap-Gema S.p.A.
razioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse
finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere quanto
segue:
a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano
le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle
operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;
b) siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle
competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e
previa adeguata motivazione;
d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse
economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa
ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di
correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale
deve essere verificabile;
e) l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;
f) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia
quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene
l’operazione;
g) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia
quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica.
Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato,
stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiun-
75
Sirap-Gema S.p.A.
ta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data
informazione all’Organismo di Vigilanza.
14.3. Per le operazioni di assunzione di consulenti esterni le procedure
devono prevedere che:
a) la nomina dei consulenti avvenga a cura o su indicazione della
Direzione della Società ovvero nel rispetto delle direttive, anche
di carattere generale, dalla stessa impartite;
b) non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza, chi
la autorizza e chi esegue il pagamento;
c) la Direzione della Società, a garanzia degli standards qualitativi
richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei
consulenti ai quali può essere conferito l’incarico;
d) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell’incarico a
consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi indicati alla lettera precedente.
14.4. Per le operazioni di promozione commerciale di beni e/o servizi nei
confronti della Pubblica Amministrazione o dei soggetti incaricati
di pubblico servizio, la procedura deve prevedere che:
a) l’incaricato dell’attività promozionale rediga periodicamente, e
in ogni caso trimestralmente, una relazione, nella quale devono
almeno essere indicati: l’identità dei soggetti nei confronti dei
quali è stata svolta l’attività; i beni e/o i servizi oggetto di promozione; la dichiarazione che non sono stati offerti o promessi
pagamenti o beni per promuovere o favorire l’interesse della
Società;
b) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni agli incaricati dell’attività promozionale in misura non congrua
alle prestazioni rese alla Società.
76
Sirap-Gema S.p.A.
14.5. Per le operazioni di fornitura di beni o servizi a enti pubblici, enti
privati concessionari di un pubblico servizio o soggetti incaricati di
pubblico servizio, la procedura deve prevedere che:
a) i rapporti di compravendita di beni o servizi che hanno come
controparte enti pubblici, enti privati concessionari di un pubblico servizio o soggetti incaricati di pubblico servizio devono
sempre essere disciplinati da un contratto scritto;
b) i contratti di cui al punto precedente siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alla legge e alle
norme interne;
c) il Responsabile interno del procedimento, di cui al precedente
paragrafo 14.1., sentito l’Organismo di Vigilanza, identifichi
strumenti adeguati per garantire che i rapporti commerciali con
enti della Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti e
verificabili.
14.6. Per le operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo
alla disciplina in materia alimentare, ambientale, previdenziale,
sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi
non facenti parte della UE, la procedura deve prevedere quanto
segue:
a) alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative partecipi il responsabile dell’unità organizzativa oggetto di ispezione o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, i
soggetti da quest’ultimo espressamente autorizzati;
b) di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione siano
conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale;
c) il responsabile dell’unità organizzativa oggetto di verifica o ispezione informi dell’inizio del procedimento di ispezione e
77
Sirap-Gema S.p.A.
trasmetta copia del verbale di conclusione della stessa
all’Organismo di Vigilanza.
78
Sirap-Gema S.p.A.
II. REATI SOCIETARI
(art. 25-ter del Decreto)
15. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
15.1. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto nell’ambito:
• delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione
dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni,
nei bilanci e in altri documenti di impresa;
• delle attività o delle condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure
per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull’attività
o sulla rappresentazione contabile dell’attività di impresa;
• delle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in
genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i
terzi,
sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo, come indicato al § 11, che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o
nell’esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui
all’art. 25-ter del Decreto:
a) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di
impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in
altri documenti di impresa;
b) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all’attività di impresa;
c) gestione delle informazioni di impresa;
d) gestione delle risorse finanziarie.
79
Sirap-Gema S.p.A.
16. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari
16.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione e
l’attuazione delle decisioni della Società.
La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori
sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e dell’atto costitutivo.
16.2. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
16.3. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate
nel § 15.1. sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:
a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano
le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle
operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;
c) i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e
conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali
da non permetterne la modificazione successiva, se non con
apposita evidenza;
d) l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente
in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, alla società di revisione, ove presente, e all’Organismo di Vigilanza;
e) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente,
avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza
80
Sirap-Gema S.p.A.
e competenza e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non
congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi
all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o
determinate da tariffe;
g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e
collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
h) la Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e
bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell’Unione Europea.
16.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso
contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le
eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.
16.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare
urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale
evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte
del soggetto competente.
81
Sirap-Gema S.p.A.
17. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e
l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
17.1. Per le operazioni di carattere significativo, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle
scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti
di impresa la procedura deve necessariamente prevedere:
a) l’adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento;
b) che in ogni unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità,
completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate
eventuali situazioni anomale;
c) misure idonee a garantire che l’informazione comunicata ai
soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell’unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
d) misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati,
rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l’Organismo
di Vigilanza;
e) misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l’Organismo di Vigilanza;
f) misure idonee a identificare un responsabile per il controllo
82
Sirap-Gema S.p.A.
delle informazioni comunicate dalle società incluse nell’area di
consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato
(c.d. packages). La Società richiede alle società che comunicano tali informazioni l’attestazione della veridicità e completezza delle informazioni stesse;
g) l’obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente
procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare
i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e verifica dell’informazione, devono essere allegate le
copie dei documenti richiamati.
17.2. Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all’attività di
impresa la procedura deve necessariamente prevedere che l’unità
organizzativa, alla quale sia richiesta un’informazione dai soggetti
competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al
quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la
completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.
17.3. Per le operazioni significative, relative alla gestione delle informazioni di impresa, la procedura deve necessariamente prevedere
quanto segue:
a) chiunque fornisce o riceve un’informazione relativa alla Società o alle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza, nonché la conservazione;
b) sono stabilite, in accordo con l’Organismo di Vigilanza, idonee
procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30
83
Sirap-Gema S.p.A.
giugno 20036 e successive modifiche e strumenti attuativi;
c) è altresì stabilita una procedura di trasmissione delle informazioni e sono individuati adeguati mezzi tecnici affinché le trasmissioni avvengano nel rispetto della riservatezza e regole che
consentano l’accesso e l’intervento sui dati esclusivamente alle
persone autorizzate.
17.4. Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura deve necessariamente
prevedere quanto segue:
a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano
le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle
operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;
b) siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle
competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e
previa adeguata motivazione;
d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse
economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa
ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di
correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale
deve essere verificabile;
e) l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
6
È il nuovo «Codice in materia di protezione dei dati personali» che ha abrogato e sostituito la legge 675/96
84
Sirap-Gema S.p.A.
i) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia
quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al
riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione;
ii) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la
soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.
Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato,
stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data
informazione all’Organismo di Vigilanza.
85
Sirap-Gema S.p.A.
III. ABUSI DI MERCATO
(art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)
18. Identificazione delle attività, dei processi e delle operazioni a rischio
18.1. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto nell’ambito:
• delle attività ove originano e si formano informazioni concernenti la Società o le società da questa controllate destinate alla
comunicazione al pubblico, anche per il tramite di
LIARE
ITALMOBI-
S.p.A., per legge o per decisione della Società;
• di ogni altra area di attività o processo della Società o di società
da questa controllate che presentino un collegata mento con la
nascita, la formazione e la comunicazione, interna o esterna, di
informazioni privilegiate di cui all’art. 181 del TUF, ed in particolare delle informazioni inerenti:
a) l’elaborazione di strategie;
b) l’acquisizione o l’alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami di azienda di rilevante entità o di importanza strategica;
c) l’esistenza di rilevanti controversie legali o procedure giudiziarie in capo alla Società;
d) la gestione dei rapporti con giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
sono individuate, presso la Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell’esecuzione delle quali possono essere commessi i
reati di cui all’art. 25-sexies del Decreto o gli illeciti amministrativi
previsti dall’art. 187-quinquies del TUF:
1) redazione di documenti informativi, di comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati,
86
Sirap-Gema S.p.A.
anche per il tramite della ITALMOBILIARE S.p.A., ad analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di
massa o al pubblico in generale;
2) comunicazione a terzi e al mercato di informazioni rilevanti concernenti la Società e le società controllate, non ancora comunicate al
pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della
società;
3) gestione e comunicazione a
ITALMOBILIARE
S.p.A., a terzi soggetti e
al mercato delle informazioni privilegiate riguardanti la Società.
19. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi concernenti
abusi di mercato
19.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione, l’attuazione, la comunicazione interna ed esterna delle decisioni della Società e degli eventi che accadono nella sfera di attività della stessa
e, qualora conosciuti, delle società da questa controllate in riferimento alle attività e operazioni di cui al § 18.
La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori
sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel Codice di autodisciplina di
ITALMOBILIARE
S.p.A. e nelle linee guida in materia di
«trattamento delle informazioni riservate», ove non diversamente
previsto nella presente sezione.
19.2. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
19.3. Per ciascuna delle operazioni individuate nel § 18 sono previste
specifiche procedure, in forza delle quali:
a) siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate
87
Sirap-Gema S.p.A.
e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli
autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale
delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
c) sia identificato un responsabile per la gestione delle informazioni privilegiate;
d) siano identificate le aree di attività dove di norma si formano,
vengono aggiornate e gestite e comunicate le informazioni privilegiate o destinate a divenire tali;
e) i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate
a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della
funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non
con apposita evidenza dell’accesso ai documenti già archiviati,
di cui alle due lettere precedenti; l’accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
f) siano identificate, all’interno della società, le informazioni
privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri
idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali. La precisazione dei criteri di identificazione delle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali,
devono essere effettuate sentite le funzioni societarie competenti e sottoposte al parere dell’Organismo di Vigilanza. Devono inoltre essere adottate misure per proteggere, conservare e
aggiornare le informazioni e, là dove queste riguardino procedimenti a più fasi, integrare il contenuto delle informazioni
88
Sirap-Gema S.p.A.
stesse;
g) sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o
destinate a diventare privilegiate, all’interno della società, sia
nel caso in cui l’informazione si trovi su supporto informatico
sia che si trovi su supporto cartaceo;
h) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione
impropria e non autorizzata all’interno o all’esterno della società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate. Le misure idonee possono essere dichiarazioni di
impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse,
rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni ovvero di natura tecnologica, al fine di evitare la duplicazione, la trasmissione o l’asportazione indebita di documenti - nell’accezione di cui all’art. 491-bis c.p. - di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a
diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;
i) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
l) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
m) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e destinate a divenire privilegiate;
n) sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle
informazioni destinate, anche per il tramite della capogruppo,
ad analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi
89
Sirap-Gema S.p.A.
di comunicazione di massa o il pubblico in generale;
o) i rapporti con analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti
dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti ad hoc autorizzati dall’Amministratore delegato, nel rispetto dei tempi e delle
modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del
mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo
interno.
19.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso
contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di
attuazione.
L’Organismo di Vigilanza vigila che nelle società del Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione degli abusi
di mercato.
19.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o
in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure.
In questi casi, è inviata immediata informazione all’Organismo di
Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del
soggetto competente.
20. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e
l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
20.1. Per le operazioni inerenti i processi di gestione delle informazioni
90
Sirap-Gema S.p.A.
privilegiate, le procedure devono prevedere:
a) la definizione della nozione di informazione privilegiata, anche
mediante la predisposizione di elenchi esemplificativi. Qualora
l’informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più
fasi, la definizione di informazione privilegiata dovrà indicare i
criteri per valutare il momento a partire dal quale l’informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione
delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata);
b) l’identificazione delle aree di attività della società dove di
norma si formano, vengono aggiornate, comunicate e gestite le
informazioni privilegiate di cui alla lettera precedente;
c) l’identificazione di un responsabile per l’applicazione della
procedura di gestione delle informazioni privilegiate;
d) l’identificazione, tramite l’istituzione e l’aggiornamento di un
registro, delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o
destinate a divenire privilegiate. In particolare devono essere
stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli
all’accesso dello stesso. L’inserimento nel registro deve essere
comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. L’istituzione e
la tenuta del registro possono essere delegate alla Capogruppo;
e) la protezione e la riservatezza delle informazioni privilegiate o
destinate a diventare tali. In particolare devono essere prese
misure idonee a:
1) impedire l’accesso, anche accidentale, a tali informazioni
da parte di persone diverse da quelle individuate ai sensi
della lett. c), nonché la circolazione, anche interna alla società, delle informazioni stesse in modo improprio. In parti-
91
Sirap-Gema S.p.A.
colare i documenti contenenti informazioni privilegiate o
destinate a diventare tali, devono essere conservati in luoghi
- anche informatici - ad accesso limitato e adeguatamente
presidiati. Copie dei documenti contenenti informazioni
privilegiate devono essere consegnate solo alle persone di
cui alla lettera c) e d) ed eventuali copie in eccesso devono
essere distrutte al termine di eventuali riunioni;
2) imporre il rispetto del dovere di riservatezza, all’interno ed
all’esterno all’impresa, da parte delle persone di cui alla lett.
c). A tal fine deve essere previsto, ove possibile, il rilascio
di una dichiarazione periodica da parte dei suddetti soggetti,
circa l’avvenuto rispetto delle procedure e dei vincoli di
legge e di regolamento interno. In caso di legittima comunicazione dell’informazione privilegiata a soggetti esterni alla
Società o alle società del Gruppo (ad esempio consulenti,
società di revisione), devono essere predisposte clausole
contrattuali che vincolino la parte terza alla riservatezza
dell’informazione, eventualmente prevedendo l’adozione,
da parte di tali soggetti, di idonee misure di protezione
dell’informazione ricevuta;
f) l’identificazione di parametri per la selezione delle società del
Gruppo che di regola possono essere fonte di informazioni privilegiate e l’estensione a tali società della procedura per la gestione delle informazioni privilegiate;
g) la previsione del momento in cui l’informazione privilegiata o
destinata a divenire tale deve essere oggetto di comunicazione
al pubblico e l’identificazione del soggetto competente alla
comunicazione.
20.3. Per le operazioni di carattere significativo relative alla redazione
di documenti informativi, di comunicati, di materiale informativo
in qualunque forma predisposti, normalmente destinati, anche per
92
Sirap-Gema S.p.A.
il tramite di ITALMOBILIARE S.p.A., ad analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o
al pubblico in generale e per le operazioni relative alla comunicazione a terzi e al mercato di informazioni rilevanti concernenti la
Società e le società controllate, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della società, la procedura deve prevedere:
a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la Società o le società
del Gruppo destinate ai terzi e al pubblico;
b) misure idonee a garantire la separatezza tra chi fornisce, chi
approva e chi diffonde le informazioni relative alla Società o
alle società del Gruppo destinate a analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette
da eventuali rischi di diffusione impropria;
d) misure idonee a garantire la tracciabilità delle informazioni
privilegiate riguardanti la società o le società da questa controllate, destinate a
ITALMOBILIARE
S.p.A. e l’identificazione dei
soggetti autorizzati a comunicare tale informazioni.
93
Sirap-Gema S.p.A.
IV. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE
DA INFORTUNI SUL LAVORO
E MALATTIE PROFESSIONALI
(Art. 25-septies del Decreto)
21. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro
All’interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello,
che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro
sono assunte nel rispetto delle indicazioni del codice etico della società,
del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione.
La Società con il presente Modello e con tutte le procedure che ne costituiscono attuazione intende dare piena attuazione alle prescrizioni dettate dall’art. 30 D. Lgs. 81/2008.
La politica della Sicurezza adottata da
SIRAP-GEMA
S.p.A. è conforme
alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 D. Lgs. 81/08, che qui si intende
integralmente richiamato.
La politica della Sicurezza sviluppata da
SIRAP-GEMA
S.p.A. ha come
obiettivo la riduzione degli infortuni sul lavoro, agendo in una logica di
miglioramento continuo, attraverso l’applicazione dei migliori standard
di sicurezza e la diffusione di una cultura basata sulla prevenzione dei
rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti di tutti i dipendenti e
di coloro che lavorano o instaurano relazioni con la Società.
L’approccio della Società è teso a sviluppare una vera e propria cultura
aziendale della sicurezza, garantendo condizioni ottimali non solo ai dipendenti ma anche a coloro che lavorano o instaurano relazioni con essa. A tal fine, nel 2009 è stato avviato per il gruppo SIRAP-GEMA il Pro-
94
Sirap-Gema S.p.A.
getto sicurezza.
Il Progetto sicurezza prevede la costituzione presso ogni unità produttiva di un Comitato di sicurezza, composto dal Direttore di stabilimento,
dalla sua prima linea gerarchica, dal Responsabile servizio prevenzione
e protezione e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre
alla partecipazione, qualora necessario, del Medico Competente per
aspetti specifici ed altri esperti specializzati. Il Progetto sicurezza prevede, inoltre, un Comitato Centrale di indirizzo sulla Politica per la sicurezza (Comitato Centrale Sicurezza), composto dall’ Amministratore
Delegato della Società Capogruppo, dal Direttore Operations Packaging
del gruppo
SIRAP-GEMA,
dal Direttore Packaging di Produzione, dagli
Amministratori Delegati e/o Direttori Generali delle Controllate con siti
produttivi, dal Coordinatore per la Sicurezza del gruppo
SIRAP-GEMA.
Il
Coordinatore per la Sicurezza del gruppo SIRAP-GEMA, in particolare, ha
nelle sue responsabilità la promozione e il coordinamento della Politica
Aziendale della sicurezza a tutti i livelli nel rispetto delle competenze,
dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che sono tenuti per legge ad
attuare le prescrizioni normative.
Il Progetto sicurezza ha come scopo di aumentare il livello di sicurezza
nelle unità produttive intervenendo sui seguenti aspetti: Prevenzione
tecnica, Organizzazione e condizioni di lavoro e Fattori umani. A sostegno del Progetto, la Società ha formalizzato la propria Politica Sicurezza, riassunta in dieci regole della sicurezza che devono ispirare tutte le
attività aziendali di progettazione, acquisti, produzione, commerciale e
logistica e servizi:
1. responsabilità: la linea gerarchica è responsabile dell’implementazione, comunicazione e conformità alle normative di sicurezza;
2. organizzazione: tutti i siti devono avere un comitato di sicurezza,
composto dalla linea gerarchica di riferimento, collaboratori ed esperti in sicurezza;
95
Sirap-Gema S.p.A.
3. conformità: tutti i siti devono adeguarsi agli standard di sicurezza
previsti dal gruppo SIRAP-GEMA;
4. tutti: tutti coloro che lavorano per il gruppo
SIRAP-GEMA,
comprese
le imprese terze, devono rispettare le regole sulla sicurezza e gestire
la loro area di lavoro in sicurezza;
5. informazione e formazione: i dipendenti di qualsiasi livello gerarchico e le imprese terze devono essere informati e formati a lavorare in
modo sicuro;
6. miglioramento: tutti i siti devono avere un piano annuale di miglioramento continuo per la sicurezza;
7. reportistica: tutti gli infortuni e quasi-infortuni devono essere riportati alla direzione, analizzati e condivisi gli insegnamenti;
8. trasparenza: i risultati relativi alla sicurezza dovranno essere disponibili, comunicati ai dipendenti e resi pubblici nei modi appropriati;
9. misurazione: tutte le attività dovranno essere regolarmente auditate
in rapporto alla Politica di Gruppo sulla sicurezza e al rispetto della
legislazione locale;
10. condizioni di impiego: il rispetto delle regole sopra elencate rappresenta condizione minima per l’impiego nel gruppo
SIRAP-GEMA
ed
è criterio di valutazione per lo sviluppo professionale.
La Società assicura la disponibilità delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle strutture organizzative, delle capacità specialistiche al
fine di organizzare, implementare, mantenere e migliorare il sistema di
gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità ai principi
normativi e di quelli contenuti nella Politica per la sicurezza, la salute e
la prevenzione dei rischi sul lavoro.
Tutta l’azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi
alla politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte
delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.
96
Sirap-Gema S.p.A.
22. Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di
riferimento
22.1. Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001, nell’ambito:
* di tutti i settori di attività della Società e delle sue unità produttive;
* di tutte le attività e delle unità produttive alle quali siano addetti
sia lavoratori dipendenti di
SIRAP-GEMA
S.p.A. sia i lavoratori
dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui
RAP-GEMA
SI-
S.p.A. affida lavori in appalto e/o in sub appalto;
sono individuati i seguenti fattori di rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori:
a) MECCANICO
- spazi e postazioni di lavoro
- caduta, precipitazione e inciampo;
- elementi fissi;
- elementi mobili;
- proiezione materiali;
- accumulo di pressione;
- caduta di materiali;
- materiali in movimento;
- attrezzature mobili.
b) ELETTRICO
- contatti diretti e indiretti;
- archi elettrici;
- elettricità statica;
- scariche atmosferiche;
- termico per temperatura;
- termico tipo esplosione.
c) CHIMICO
- gas- vapori;
97
Sirap-Gema S.p.A.
- liquidi;
- polveri;
- solidi.
d) AGENTI BIOLOGICI;
e) AGENTI CANCEROGENI;
f) AMIANTO
g) RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI, ULTRAVIOLETTO E INFRAROSSO;
h) RUMORE;
i) VIBRAZIONI;
j) ILLUMINZIONE;
k) VIDEOTERMINALI;
l) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI;
m) MICROCLIMA
n) ATMOSFERE ESPLOSIVE
nonché i seguenti fattori di rischio organizzativi e gestionali:
o) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
p) COMPORTAMENTI PERICOLOSI ATTUATI DAI LAVORATORI
q) COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
r) ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
s) FORMAZIONE
t) INFORMAZIONE
u) PARTECIPAZIONE
v) NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
w) MANUTENZIONE E COLLAUDI
x) ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI
y) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI
z) EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO
98
Sirap-Gema S.p.A.
aa) SORVEGLIANZA SANITARIA
bb) FATTORI PSICO-SOCIALI
cc) LAVORO NOTTURNO
dd) LAVORO FEMMINILE
ee) STRESS DA LAVORO CORRELATO
ff) LAVORO ISOLATO
22.2. I fattori di rischio sopra individuati sono disciplinati dalle disposizioni normative di seguito elencate:
a) Fattori di Rischio regolamentati dal D. Lgs. n. 81/08:
- rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto e sub
appalto;
- luoghi di lavoro;
- attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- movimentazione manuale dei carichi;
- attrezzature munite di videoterminali;
- acquisto di attrezzature, macchinari, impianti;
- esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche);
- sostanze pericolose
b) Fattori di rischio residuali non contemplati nel D. Lgs. n.
81/08 e regolamentati da altre fonti normative e relative
modificazioni:
* D.M. del 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli
infortuni”.
* D.M. del 12 settembre 1959 “Attribuzione dei compiti e
determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”
* D.M. del 19 settembre 1959 “Attribuzione dei compiti e
99
Sirap-Gema S.p.A.
determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro” (G.U. 1112-1959, n.299 suppl.)
* D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
* Legge n. 300 del 20 maggio 1970 “Statuto dei lavoratori”
* Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
* D.M. del 23 dicembre 1982 “Identificazione delle attività
omologative, già svolte dai soppressi enti nazionali prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo
della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro”
* D.M. del 10 agosto 1984 “Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni”
* D. Lgs. n. 475 del 04 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.
* D.M. del 06 settembre 1994, Normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,
comma 2, della legge n. 257/92, relativa alla cessazione
dell'amianto.
* D. Lgs. 758 del 19 dicembre 1994 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”
* D. Lgs. 26 del 31 gennaio 1995 “Disposizioni urgenti per
la ripresa delle attività imprenditoriali”
100
Sirap-Gema S.p.A.
* D.M. del 16 gennaio 1997 “Individuazione dei contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
* D.M. del 16 gennaio 1997 “Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da
parte del medico competente”
* D.M. del 30 maggio 1997 - Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.P.R.
24/7/96, n. 459: “Regolamento per l’attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle medesime”
* D.M. del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”
* D.M. del 12 marzo 1998 - Elenco riepilogativo delle norme
armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del
D.P.R. 24/7/96, n. 459, concernente: “Regolamento per
l’attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine”
* Legge n. 25 del 05 febbraio 1999 “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998”
* D.M. del 02 ottobre 2000 “Linee guida d’uso dei videoterminali”
* Legge n. 422 del 29 dicembre 2000 “Disposizioni per
101
Sirap-Gema S.p.A.
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000”
* D.M. del 09 marzo 2001 “Determinazione delle tariffe
spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità
dei soggetti interessati”
* D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità”
* D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi”
* Legge n. 39 del 01 marzo 2002 ”Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2001”
* Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 01 marzo
2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”
* D.M. del 19 settembre 2002 - Rettifica al decreto ministeriale del 9/3/01 concernente “Determinazione delle tariffe
spettanti l’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei
soggetti interessati”
* D. Lgs. n. 66 del 08 aprile 2003 “Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”
* D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 ”Regolamento recante di-
102
Sirap-Gema S.p.A.
sposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni”
* D.P.C.M. del 23 dicembre 2003 “Attuazione dell'art. 51,
comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia
di tutela della salute dei non fumatori”
* D.M. del 27 aprile 2004 “Elenco delle malattie per le quali
e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni”
* D.M. del 03 novembre 2004 “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso d’incendio”
* D.M. del 07 gennaio 2005 “Norme tecniche e procedurali
per la classificazione ed omologazione di estintori portatili
di incendio”
* Circolare ministeriale n. 8 del 03 marzo 2005 “Disciplina
di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (D.
Lgs. n. 66/2003; D. Lgs. n. 213/2004)”
* D. Lgs. n. 206 del 06 settembre 2005 “Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
* Lettera Circolare Ministeriale P880/4122 sott. 54/3C del
18 agosto 2006 “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)”
* D.M. del 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”
103
Sirap-Gema S.p.A.
* D.M. del 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità
contributiva DURC”
* D.M. del 09 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco
delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
* D.M. del 07 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di
norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva
n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”
* D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici. Art. 13 abrogato dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133, vedere 1.7 Varie e Decreti
proroga”
* Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008
“Chiarimenti interpretativi sul Documento unico di regolarità contributiva DURC”
* D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
* D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria (art. 35)”
* D. Lgs. Governo n. 106 del 03 agosto 2009 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
104
Sirap-Gema S.p.A.
23. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro
23.1. In attuazione del comma 3 dell’art. 30 D. Lgs. 81/08 e delle migliori prassi nazionali ed internazionali per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la Società definisce un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per
la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. A tal fine,
la Società assicura la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per acquisire le necessarie capacità specialistiche ed organizzare un efficace sistema di gestione della sicurezza.
23.2. L’individuazione e la preposizione dei responsabili della sicurezza
nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa è effettuata alla stregua del dettato normativo, ricavabile dalle disposizioni del D.
Lgs. 81/2008, nonché sulla scorta delle esigenze connaturate
all’adozione del presente Modello, che impone una struttura organizzativa funzionale alla massima riduzione del rischio-reato sanzionato ai sensi del Decreto, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell’organizzazione stessa.
23.3. La Società definisce in un documento denominato “organigramma della sicurezza” i ruoli, le competenze e le conseguenti responsabilità delle figure aziendali che, ai sensi di legge o alla luce
del sistema di deleghe interno, sono responsabili dell’attuazione
degli obblighi normativi e delle azioni richieste dall’attuazione
del sistema di gestione della sicurezza della Società. Le disposizioni normative che definiscono i compiti dei soggetti garanti della sicurezza e l’organigramma della sicurezza costituiscono parte
integrante del presente Modello.
23.4. Tutti i soggetti responsabili della gestione del sistema della sicurezza aziendale sono formalmente nominati. La nomina deve garantire l’identificazione, la sfera di poteri e di doveri e le risorse
economiche assegnate al soggetto, nonché le linee di riporto fun-
105
Sirap-Gema S.p.A.
zionale e gerarchico. L’investitura informale o la tolleranza verso
lo svolgimento “di fatto” di mansioni tipiche dei responsabili della sicurezza sul lavoro costituisce violazione del presente Modello.
23.5. Il datore di lavoro può procedere, nei limiti dettati dall’art. 17 D.
Lgs. 81/08, alla delega dei propri obblighi. La delega di funzioni e
l’individuazione dei soggetti interessati dalla stessa è ammessa
esclusivamente nei limiti e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di efficacia di cui all’art. 16 del D. Lgs. 81/2008, che qui si
intende integralmente richiamato.
Il delegante, con le modalità che ritiene più opportune, vigila con
continuità di azione sull’adempimento delle funzioni da parte dei
soggetti delegati ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 81/08.
I soggetti delegati devono informare con continuità il proprio delegante circa l’adempimento delle funzioni di delega. I soggetti
delegati ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 81/08 devono informare per
iscritto il proprio delegante circa eventi rilevanti ed eventuali difficoltà o problematiche incontrate nell’ambito dello svolgimento
delle funzioni delegate.
In ogni caso, ciascun delegato deve segnalare tempestivamente al
delegante:
■
ogni specifica circostanza o situazione che renda impossibile, in
tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi che formano oggetto della delega;
■
copia dei verbali di ispezione da parte di enti o autorità di vigilanza e copia dei verbali contenenti le prescrizioni o le disposizioni impartite a seguito dell’accertamento di contravvenzioni a
carico del delegato;
■
le disposizioni impartite dagli Ispettori della Direzione Provin-
106
Sirap-Gema S.p.A.
ciale del Lavoro.
Ciascun delegato deve, inoltre, designare un sostituto, tecnicamente e professionalmente attrezzato, in tutte le circostanze o situazioni che rendono temporaneamente impossibile lo svolgimento degli obblighi che formano oggetto della delega; della nomina
del sostituto viene data comunicazione al delegante per
l’approvazione.
23.6. All’interno di ciascuna unità produttiva è eletto dai lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
È organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione, del quale è
nominato un Responsabile (RSPP), appartenente al personale della Società o scelto tra soggetti esterni che abbiano maturato esperienza e competenza idonea a svolgere l’incarico. Nel caso di
soggetto appartenente al personale della Società, la nomina deve
essere formale, documentata ed avere data certa. Nel caso di soggetto esterno, la nomina avviene previa stipulazione di un contratto sottoscritto dal Datore di Lavoro, nel quale sia predeterminato
il compenso o i criteri per la sua commisurazione.
Nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, è nominato il Medico Competente.
23.7. In relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, sono attribuiti al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP), al medico competente, al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS), e, in caso di affidamento di lavori a soggetti esterni, al datore di lavoro committente, al Committente ed
al responsabile dei lavori, al Coordinatore di progettazione, al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, i compiti e gli obblighi
stabiliti i dal capo III -Sezione I, “Misure di Tutela e Obblighi”del
107
Sirap-Gema S.p.A.
D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. Al
Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i compiti di cui
all’art. 33 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.
23.8. Ai soli fini di un migliore coordinamento della politica della sicurezza nell’ambito delle società del gruppo
SIRAP-GEMA,
di cui è
parte la Società, è istituita la figura del Coordinatore della sicurezza gruppo
SIRAP-GEMA,
al quale sono affidati compiti di pro-
mozione e coordinamento della politica di sicurezza presso la Società e le società del gruppo SIRAP-GEMA.
23.9. E’ data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il
controllo dell’organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili del sistema di sicurezza aziendale.
23.10. Tutti coloro che sono investiti di responsabilità gestionali o di
coordinamento del sistema della politica di sicurezza adottato
dalla Società si impegnano al miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di sicurezza aziendale. La società si dota di
idonei strumenti di valutazione delle prestazioni.
23.11. La Società si impegna ad assicurare che tutte le persone operanti
nei luoghi di lavoro siano consapevoli delle proprie responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di attuazione delle misure di
sicurezza di cui hanno controllo. La Società assicura che ogni
persona che esegue per l’organizzazione stessa compiti di gestione o relativi all’attuazione alla politica della sicurezza abbia
acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.
24. Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi
In attuazione del comma 1 dell’art. 30 D. Lgs. 81/08 la Società si è do-
108
Sirap-Gema S.p.A.
tata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionale ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come meglio di seguito illustrato.
24.1. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici
Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione:
■
delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
■
dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
■
dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
■
dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Le attrezzature di lavoro già esistenti presso le unità produttive e costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sono conformi ai requisiti
generali di sicurezza, di cui all’allegato V del D. Lgs. 81/08.
È costantemente valutata dai responsabili della sicurezza la possibilità
di investimento in tecnologie migliori e più aggiornate, se esistenti, rispetto a quelle utilizzate.
La richiesta di installazione di nuove apparecchiature o di modifica di
quelle esistenti può essere avanzata dal RSPP o direttamente dai Reparti
o dai Responsabili di Manutenzione. La richiesta è sempre valutata ed
autorizzata dal Datore di Lavoro. In ogni caso, la fattibilità tecnico economica dell’acquisto o della modifica è preventivamente discussa e valutata dal Servizio Protezione e Prevenzione per la valutazione degli aspetti inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori.
La Società predispone misure idonee alla verifica della conformità delle
109
Sirap-Gema S.p.A.
nuove attrezzature, degli impianti e dei macchinari acquistati alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nonché, se del caso, in ragione dei disposti
legislativi applicabili, alla verifica dell’esecuzione degli esami iniziali e
delle omologazioni delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari
acquistati.
L’ufficio acquisti verifica che tutte le macchine siano marcate CE.
L’attività di acquisto è gestita attraverso una procedura specifica aziendale che definisce i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei
prodotti, le modalità di acquisto ed i controlli in accettazione.
L’RSPP di ciascuna unità produttiva è responsabile dell’archiviazione
del manuale di uso e manutenzione, la cui copia è a disposizione degli
utilizzatori, e delle certificazioni CE delle attrezzature.
Il datore di lavoro dell’unità produttiva o i soggetti da quest’ultimo delegati adottano le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.
Preliminarmente alla messa a disposizione di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato riceve ogni necessaria informazione ed istruzione, nonché formazione e addestramento adeguati.
La Società è dotata di un “registro macchine” che contiene per ciascuna
macchina i dati relativi al fornitore, alla presenza del libretto d’uso, alla
eventuale certificazione e all’anno di costruzione.
La Società provvede alla regolare manutenzione di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro con particolare riguardo alla predisposizione di dispositivi di sicurezza, attraverso attuazione del piano di seguito illustrato.
A tal fine, le attrezzature possono essere assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza, in relazione al grado di evolu-
110
Sirap-Gema S.p.A.
zione della tecnica della prevenzione e protezione.
In ogni caso, il datore di lavoro attraverso l’ausilio di personale competente procede alle seguenti verifiche, documentate in un apposito registro, al fine di assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza
delle attrezzature di lavoro:
1) le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione, sono sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di
buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici
di buona prassi;
- ad interventi di controllo straordinari, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze negative
per la sicurezza, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
In aggiunta ai controlli precedentemente specificati, il datore di lavoro,
o i soggetti da quest’ultimo delegati, sottopone le attrezzature di lavoro
elencate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 alle verifiche periodiche effettuate dagli organismi di vigilanza indicati dalla normativa vigente e/o
da soggetti pubblici o privati abilitati, volte a valutarne l’effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini del rispetto dei requisiti di sicu-
111
Sirap-Gema S.p.A.
rezza.
La gestione dei controlli e delle verifiche delle apparecchiature e degli
impianti è affidata al RSPP, o è sotto la sua responsabilità qualora
l’incarico sia affidato a soggetti esterni, il quale programma in uno specifico scadenziario le proprie attività di verifica e quelle affidate a terzi
e ne archivia la documentazione.
Per la selezione dei soggetti a cui affidare l’incarico si applica la procedura “Affidamento di opere ed appalti in azienda”.
Sulla base della valutazione dei rischi e della conseguente identificazione delle protezioni da installare e delle eventuali modifiche da effettuare
è stabilito un “Programma di messa in sicurezza” delle macchine, che
dia priorità all’eliminazione delle fonti di pericolo ritenute più dannose
o pericolose. Eventuali situazioni transitorie di messa in sicurezza delle
macchine sono gestite attraverso il rafforzamento del sistema delle segnalazioni di pericolo e attraverso un’ adeguata e specifica informazione/formazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro o i soggetti da quest’ultimo delegati cura la tenuta e
l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro.
Le apparecchiature a pressione sono omologate dall’ISPESL e verificate periodicamente.
Le macchine sono sottoposte alla valutazione specifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) delle macchine ai sensi dell’art. 70 del D.
Lgs. 81/08.
I luoghi ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché
ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore, sono realizzati e costruiti nel rispetto di quanto
previsto al Titolo II del D. Lgs. 81/08, nel rispetto dei requisiti di salute
e sicurezza di cui all’art 63; la costruzione e realizzazione di edifici o
112
Sirap-Gema S.p.A.
locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto
della normativa di settore ed essere notificati, quando necessario,
all’organo di vigilanza competente per territorio.
Il rispetto degli standard di esposizione al rischio nei luoghi di lavoro è
verificato attraverso la misurazioni dei rischi tipici.
La presenza di agenti nocivi nei luoghi di lavoro è verificata in attuazione di quanto previsto nell’allegato IV al D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.
La scelta delle misure tecniche, organizzative e procedurali per il rispetto degli standard di prevenzione dell’esposizione ad agenti nocivi è effettuata dal datore di lavoro di ciascuna unità produttiva, in seguito ad
processo di valutazione dei rischi che dà attuazione alle seguenti disposizioni normative:
■
al Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 per gli agenti fisici ed in particolare:
per le attività comportanti esposizione al rumore quanto previsto al
Capo II , per quelle comportanti esposizione a vibrazioni quanto previsto al Capo III, per quelle comportanti esposizioni a campi elettromagnetici quanto previsto al Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali quanto previsto al Capo V;
■
al Titolo IX del D. Lgs. 81/08 per gli agenti chimici;
■
al Titolo X D. Lgs. 81/08 per gli agenti biologici.
La Società si dota di un piano per la gestione dell’amianto ove presente
nelle unità produttive.
24.2. Attività di valutazione dei rischi
La Società stabilisce e mantiene attive misure idonee alla continua identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e all’implementazione
delle misure di controllo necessarie.
113
Sirap-Gema S.p.A.
La Società si è dotata del Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai
sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81 /08, nonché per i contenuti e le modalità
di valutazione, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che qui
si intendono integralmente richiamati.
La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in
modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Nel
DVR è formalizzata la metodologia adottata per la valutazione dei rischi.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sempre aggiornato nei
seguenti casi:
■
in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della
situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
■
qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano
rischi ai fini della sicurezza;
■
dopo interventi migliorativi;
■
qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti, malattie professionali etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l’inadeguatezza delle misure di prevenzione
adottate;
■
qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare
alcuni rischi;
■
con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);
■
qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
■
qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai pro-
114
Sirap-Gema S.p.A.
gressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
■
in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi
dei fattori di rischio.
Fermo restando quanto sopra, la valutazione di specifici rischi è sempre
programmata ed effettuata con cadenza periodica obbligatoria, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione
in possesso di specifiche conoscenze in materia.
Oltre al DVR, la Società predispone periodicamente un documento di
analisi e valutazione dei rischi di non conformità del sistema di gestione
della sicurezza al presente Modello, alle misure attuative dello stesso e
agli adempimenti richiesti dall’art. 30 D. Lgs. 81/08. La verifica circa il
presidio dei rischi di non conformità è affidata alla vigilanza di sistema
di cui al successivo paragrafo 27.2 e 27.5.
24.3. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
Alla luce dei risultati della valutazione dei rischi (DVR) è definito un
Programma di interventi organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il Programma contiene la tempistica per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali misure di prevenzione migliorative in sostituzione
delle esistenti, rivolgendo particolare attenzione a non comportare rischi
aggiuntivi di natura ambientale per la salute dei lavoratori e della popolazione civile o il deterioramento dell’ambiente esterno.
Le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i
rischi possono essere di tipo tecnico-strutturale e di tipo organizzativoprocedurale.
Nella scelta di tali misure sono sempre privilegiate quelle di tipo tecni-
115
Sirap-Gema S.p.A.
co-strutturale, attraverso interventi mirati alla eliminazione dei rischi
alla “fonte” e l’applicazione della migliore tecnologia disponibile.
La gestione del Programma di interventi è a cura dell’RSPP che provvede a documentare e registrare le azioni correttive effettuate.
Opportune azioni correttive sono attuate anche nel caso si verifichi un
infortunio o un quasi infortunio.
A tal fine, in caso di infortunio l’RSPP compila una scheda infortunio
approvata dal Datore di lavoro, nella quale sono annotate le informazioni sul reparto e nella quale sono descritte le modalità dell’infortunio.
Le schede, debitamente archiviate, sono comunicate, con le modalità
definite nel Progetto Sicurezza a tutti i dipendenti del gruppo
GEMA
SIRAP-
e sono utilizzate per analizzare le cause dell’infortunio e adottare
le opportune azioni correttive.
Le schede sono trasmesse anche alla funzione Direzione Operations Packaging al fine di stabilire gli indici di frequenza degli infortuni e gli
indici di gravità che rappresentano degli indicatori di riferimento per
valutare l’andamento complessivo ed orientare il Piano di interventi organizzativi e procedurali anche verso azioni atte a:
● impedire che quanto successo possa ripetersi;
● migliorare la gestione della sicurezza attraverso organizzazione, formazione, procedure e pratiche operative.
Tali dati statistici sono resi noti al personale della Società e trasmessi a
tutte le società del gruppo SIRAP-GEMA.
24.4. Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e
primo soccorso
Gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le
modalità di gestione delle emergenze sono preventivamente identificate.
116
Sirap-Gema S.p.A.
Ogni unità produttiva è dotata di un proprio Piano di Emergenza (PE),
portato a conoscenza di dipendenti e dei soggetti terzi, che dà attuazione
a quanto previsto dagli art. 43, 44, 45, 46 del D. Lgs. 81/08. Nel PE sono valutati gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le modalità di gestione delle emergenze ed è preventivamente
valutato l’impatto con l’ambiente circostante agli stabilimenti produttivi.
In particolare il Piano di Emergenza (PE) definisce le procedure da seguire in caso di:
■ emergenza dovuta ad incendi;
■ emergenza dovuta ad esplosioni;
■ emergenza dovuta a calamità naturali come il terremoto;
■ emergenza dovuta ad inondazioni, allagamenti e danni da acqua in
genere;
■ emergenza dovuta a perdite e spillamento di sostanze inquinanti con
rischio d’incendio;
■ emergenza medica dovuta ad infortuni, traumi e malori che possono
coinvolgere sia i lavoratori dipendenti sia quelli delle imprese appaltatrici ed in generale persone estranee all’unità produttiva.
Il PE fornisce le istruzioni necessarie a garantire la sicura evacuazione
del luogo di lavoro. Nella compilazione del Piano di Emergenza - PE
sono attentamente esaminati i seguenti fattori:
■ le caratteristiche dei luoghi ove si svolge l’attività lavorativa, con
particolare riguardo alle vie di esodo;
■ i sistemi di rivelazione e di allarme;
■ i presidi antincendio fissi e mobili, manuali o automatici;
■ il numero delle persone presenti e la loro dislocazione;
■ il numero di incaricati all’attuazione e controllo del PE,
all’assistenza per facilitare l’evacuazione, all’attacco dell’incendio,
al pronto soccorso;
117
Sirap-Gema S.p.A.
■ il livello di informazione, formazione ed addestramento del personale;
■ la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese appaltatrici esterne.
Il PE è stato divulgato in maniera tale da garantire un sufficiente grado
di conoscenza dei suoi contenuti da parte di tutti i lavoratori presenti internamente alle unità produttive.
Per affrontare con efficacia una situazione di emergenza sono state create, nell’ambito dell’organizzazione dell’unità produttiva, le Squadre di
Gestione Emergenze (SGE).
Il Datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08).
I lavoratori incaricati delle SGE sono adeguatamente informati e formati, in attuazione dell’art. 36, comma 1, lettera b) e dell’art.37 comma 9
del D. Lgs. 81/08, ed hanno le capacità e la competenza per eseguire le
operazioni di primo intervento per tutte le emergenze allo scopo di:
■ salvaguardare la vita umana;
■ proteggere i beni materiali (impianti, macchinari e fabbricati);
■ tutelare l’ambiente.
Nei luoghi di lavoro con presenza continuativa di personale sono predisposte delle planimetrie riportanti le vie di esodo, l’ubicazione delle attrezzature antincendio e il luogo di raduno sicuro, nonché i nominativi
degli incaricati delle SGE.
L’organizzazione rivaluta periodicamente l’efficacia del proprio Piano
di Emergenza. In ogni caso, il Piano è rivisto qualora i test di verifica
periodici abbiano avuto esito negativo ed in seguito al manifestarsi di
118
Sirap-Gema S.p.A.
nuove situazioni d’emergenza. Nel processo di valutazione, quando
possibile, sono coinvolte in maniera appropriata le parti rilevanti interessate.
Annualmente si procede ad una prova di evacuazione generale che
coinvolge tutto il personale, con lo scopo di valutare l’efficacia del flusso di emergenza e la reattività del personale ad una situazione di emergenza.
La Società si dota di una procedura per il controllo degli accessi di terzi
in stabilimento in caso di emergenza.
Sono formalmente nominati gli addetti anti-incendio e di primo soccorso.
Presso le unità produttive della Società è predisposta apposita segnaletica di avvertimento e di sicurezza. Gli stabilimenti sono dotati di una
planimetria di esodo.
24.5. Attività di natura organizzativa relative alla gestione
degli appalti
La Società si è dotata di una procedura relativa all’ “Affidamento di opere ed appalti in azienda” , la quale definisce le responsabilità e i ruoli
all’interno del processo di valutazione dei rischi di interferenza.
Il flusso delle informazioni e le risultanze del processo di valutazione
dei rischi interferenti sono formalizzati all’interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). In allegato alla
procedura sono formalizzati i moduli e l’elenco della documentazione
che i soggetti esterni devono compilare e trasmettere alla Società, ai
sensi dell’art 26 del D. Lgs. 81/08.
Le lavorazioni eseguite da parte delle ditte terze sono effettuate sotto il
controllo della funzione aziendale interessata dall’intervento.
119
Sirap-Gema S.p.A.
Nel caso di lavori in cantieri temporanei o mobili, così come definiti
all’art. 89 del D. Lgs. 81/08, si applica quanto previsto al Titolo IV del
D. Lgs. 81/08 che qui si intende integralmente richiamato. In ogni caso,
il Responsabile dei Lavori, se nominato, deve essere dotato di professionalità, indipendenza ed autonomia operativa e finanziaria, anche qualora tale incarico sia affidato a soggetti appartenenti al personale della
Società.
E’ presente una procedura nell’ambito del Sistema di Gestione della
Qualità implementato in azienda, per l’omologazione dei fornitori. La
procedura contempla elementi di verifica dei requisiti inerenti la salute
e sicurezza dei lavoratori.
24.6. Attività di natura organizzativa relative alla riunioni periodiche di sicurezza, e alla consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
La Società garantisce la partecipazione dei lavoratori mediante il loro
coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, nella valutazione dei
rischi, nei controlli, nelle indagini relative agli incidenti, nello sviluppo
e nella revisione delle politiche e degli obiettivi del sistema di sicurezza.
I lavoratori sono coinvolti mediante:
● la consultazione del loro rappresentante per la sicurezza;
● la loro partecipazione alle riunioni di sicurezza di reparto,
● la loro consultazione nell’elaborazione delle Procedure di Lavoro Sicuro inerenti la loro attività lavorativa, previa divulgazione delle
stesse;
● i controlli al fine di individuare le eventuali condizioni/situazioni pericolose ed identificare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
120
Sirap-Gema S.p.A.
● la loro partecipazione e quella del loro rappresentante, nella scelta
dei Dispositivi di Protezione Individuali.
I lavoratori, aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi
dispongono dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le loro funzioni.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esercita le attribuzioni previste dall’art.50 del D. Lgs. 81/08.
Una volta all’anno viene effettuata la riunione periodica di sicurezza alla quale partecipano tutte le figure richieste dall’art. 35 del D. Lgs.
81/08 e nell’ambito della quale sono discussi tutti i temi previsti dal
medesimo art. 35 D. Lgs. 81/08.
Agli RLS è garantita la partecipazione e consultazione in attuazione
dell’art. 47 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.
24.7. Attività di sorveglianza sanitaria
La Società si impegna a garantire il controllo sanitario dei lavoratori.
Presso ciascuna unità produttiva della Società, che ai sensi della normativa vigente ha l’obbligo della sorveglianza sanitaria, è nominata la figura del Medico competente (MC), dotato dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 38 D. Lgs. 81/08. E’ altresì istituita la figura del Medico
sostituto e del Medico competente coordinatore.
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente svolge
una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento.
Al MC si richiede una prestazione professionale che non si esaurisce
semplicemente nell’atto delle visita medica, ma che si estende sia al
campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria, secondo quanto indicato nell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, al
quale la Società intende dare piena attuazione.
121
Sirap-Gema S.p.A.
La Società ha definito un Programma di gestione delle visite mediche
obbligatorie, nel quale sono indicate le modalità per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nel rispetto di quanto previsto all’art.18 comma
1 lettera g) del D. Lgs. 81/08..
Il Medico Competente osserva gli obblighi previsti a suo carico di cui
all’art 25 del D. Lgs. 81/08, ricevendo dal datore di lavoro le informazioni necessarie.
Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria il MC istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio.
Durante le visite, il medico competente osserva eventuali situazioni di
criticità o di potenziale criticità (ad es. microclima, carico biomeccanico, ambienti di lavoro) e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le
misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal Medico competente sono recepite dal RSPP che si
adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità
riscontrate.
In occasione della riunione di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08, il MC
comunica per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi ed ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza gli esiti, in forma anonima, della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica del lavoratori.
24.8. Attività di informazione e formazione dei lavoratori
I responsabili della sicurezza assicurano che qualsiasi persona che esegua per l’organizzazione stessa compiti che possono avere impatti sul
sistema sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante
appropriata istruzione, formazione o esperienza.
122
Sirap-Gema S.p.A.
È assicurato un sistema interno di comunicazione tra i diversi livelli e le
diverse funzioni dell’organizzazione aziendale.
Tutti i lavoratori, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza e tutti coloro che, ai sensi di legge o secondo il sistema
di deleghe interno, sono responsabili del coordinamento, della gestione
e dell’attuazione della politica in materia di sicurezza sono informati ed
adeguatamente formati in merito alla politica della sicurezza ed alle misure che ne costituiscono attuazione, nonché in merito alle loro mansioni e alle responsabilità che derivano dalla propria posizione nell’organigramma della sicurezza della Società.
L’informazione ai lavoratori è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 D. Lgs. 81/08, che qui si intende formalmente richiamato. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavori,
dei dirigenti, dei preposti è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.
A tal fine, è elaborato un Piano di formazione per tutti i soggetti destinatari della politica della sicurezza, nel quale sono indicate le modalità,
la tempistica e i destinatari della formazione, nonché le modalità di gestione di tutte le attività di formazione ed addestramento del personale,
con particolare riferimento alle attività obbligatorie in materia di salute
e sicurezza.
Il Piano di formazione tiene conto delle:
■
responsabilità, abilità, capacità linguistiche e culturali del soggetto;
■
dei rischi presenti nell’ambito delle proprie mansioni;
■
delle nuove assunzioni;
■
del cambio di mansione.
Tutti i lavoratori ricevono una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle diverse cono-
123
Sirap-Gema S.p.A.
scenze linguistiche, con particolare riferimento a:
■
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
■
rischi specifici della propria mansione, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
In ogni caso, la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico
sono forniti in occasione:
■
della costituzione del rapporto di lavoro (assunzione) o inizio
dell’utilizzazione , qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
■
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
■
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è periodicamente
aggiornata in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
La formazione dei lavoratori è attuata con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme multi-mediali e a distanza.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, ove questi sono presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività della Società.
Le iniziative di formazione si svolgono durante l’orario di lavoro e sono
dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare la loro capacità di far
fronte in modo adeguato al rischio.Sia i dirigenti che i preposti per la
sicurezza sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori e
sono a loro volta formati in relazione quanto meno ai seguenti aspetti:
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
124
Sirap-Gema S.p.A.
- definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricevono una
formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente in particolare i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitano la loro rappresentanza secondo le modalità, i contenuti e la durata
previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) obbligatoriamente frequenta specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti presso l’unità produttiva.
I corsi di formazione e i relativi aggiornamenti sono tenuti da organismi
accreditati.
I lavoratori incaricati del Servizio di Gestione dell’Emergenza (SGE)
ricevono un’adeguata e specifica formazione ed addestramento ed i relativi aggiornamenti periodici previsti sia in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio che in materia di primo soccorso.
Per il primo soccorso, sia la formazione che l’addestramento sono svolti
dal Medico Competente o da personale da questi incaricato; la formazione ed addestramento in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio è invece svolta sia da personale interno con adeguate competenze che da personale di specifiche Società Esterne.
La formazione viene aggiornata periodicamente ed è effettuata in una
lingua comprensibile da tutti i lavoratori.
Il Datore di lavoro e l’RSPP assicurano l’effettiva attuazione e
l’efficacia della formazione del personale della Società. La direzione risorse umane del gruppo
SIRAP-GEMA
125
supervisiona le attività di forma-
Sirap-Gema S.p.A.
zione, procedendo, con le modalità che ritiene più opportune, alla verifica periodica delle modalità di attuazione della stessa.
Le sessioni di formazioni sono documentate e registrate a cura delle
funzioni aziendali competenti.
24.9. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori. Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell’applicazione e dell’efficacia delle modalità di attuazione della politica in
materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:
■
identificare le non conformità rispetto alla normativa, alle procedure
ed alle istruzioni di lavoro;
■
analizzare le non conformità, determinarne le cause ed attuare azioni
correttive al fine di correggerle;
■
verificare l’efficacia e l’effettiva attuazione delle procedure.
Conformemente alla normativa vigente, il primo livello di controllo è
operativo che ha ad oggetto la corretta e puntuale attuazione nelle singole unità produttive delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle procedure interne aziendali. Tale controllo è nelle responsabilità del Datore di lavoro, dei Dirigenti relativamente al settore
cui sono preposti nell’Unità Produttiva, dei preposti, ciascuno
nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, e coadiuvati nello
svolgimento dell’attività di controllo dall’RSPP dell’unità produttiva. I
controlli devono quanto meno avere ad oggetto:
■
il rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti
dalla normativa e dalle procedure interne;
■
il rispetto delle condizioni di sicurezza degli impianti previsti dalla
normativa e dalle procedure interne;
126
Sirap-Gema S.p.A.
■
il rispetto da parte dei lavoratori delle procedure interne di prevenzione;
■
il rispetto delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
■
il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte del personale
della Società;
■
l’analisi delle non conformità e la determinazione delle loro cause.
I responsabili dell’attuazione della politica della sicurezza individuano
preventivamente le operazioni e le attività che sono associate ai pericoli
identificati nel DVR e che richiedono l’implementazione di controlli
per la gestione del rischio.
Il controllo dell’attuazione delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori è nella responsabilità dei preposti.
In ogni caso, il datore di lavoro, i dirigenti, il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all’anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi al riesame del DVR.
Oltre ai controlli operativi a carattere ordinario, è implementato un sistema di verifiche periodiche sull’efficacia e sull’attuazione delle procedure. Tali verifiche sono affidate all’RSPP, coadiuvato dai direttori di
stabilimento e dal Coordinatore della Sicurezza del gruppo SIRAPGEMA.
Le verifiche hanno ad oggetto:
■
le cause di inefficacia delle procedure;
■
l’effettiva attuazione e l’efficacia dei controlli operativi;
■
l’effettiva attuazione del Piano di interventi tecnici, organizzativi e
procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicu-
127
Sirap-Gema S.p.A.
rezza dei lavoratori di cui al precedente § 24.3.
Le verifiche sulla non conformità dei comportamenti alla normativa vigente ed alle procedure aziendali possono essere svolte anche attraverso
un sistema di controlli incrociati tra le diverse società del gruppo
RAP-GEMA;
SI-
in tal caso, i preposti alla sicurezza di una delle società ap-
partenente al gruppo
SIRAP-GEMA,
sotto la guida del Coordinatore sicu-
rezza del gruppo SIRAP-GEMA, procedono alle verifiche presso una o
più unità produttive di altra società appartenente al gruppo SIRAP-GEMA.
All’esito delle verifiche è valutata la necessità di implementare azioni
correttive programmate volte ad eliminare le cause di non conformità.
Le azioni correttive devono essere coerenti con la natura dei problemi
accertati e proporzionate ai rischi potenziali correlati a quella attività.
La Società ha inoltre implementato un sistema di monitoraggio degli
indici di frequenza e gravità degli infortuni, che sono analizzati congiuntamente a quelli degli altri stabilimenti del gruppo SIRAP-GEMA, per
valutarne le cause e definire le necessarie azioni correttive, secondo
quanto stabilito da precedente § 24.3.
24.10. Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge
L’acquisizione e la gestione della documentazione relativa agli aspetti
inerenti salute e sicurezza in stabilimento è affidata all’ RSPP, che vi ottempera secondo i tempi e le modalità richieste dalla legge.
L’RSPP adotta strumenti di archiviazione cartacea o informatica idonei
a conservare:
■
la documentazione e le certificazioni acquisite dalla Società in ottemperanza alla normativa vigente;
■
la documentazione, i rapporti di lavoro delle ditte esterne e i verbali
degli enti certificatori relativi ai controlli e le verifiche periodiche ob-
128
Sirap-Gema S.p.A.
bligatorie previste dalla normativa vigente.
La documentazione è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile.
L’accessibilità alla predetta documentazione è garantita ai soli soggetti
autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.
25. Sistema di registrazione
La Società si dota di una procedura che definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la registrazione di tutte le informazioni, i
dati e la documentazione utile per una corretta gestione delle tematiche
di sicurezza nonché per il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente in materia sicurezza e dal presente Modello.
Sono registrate con modalità che garantiscano la facile identificabilità e
rintracciabilità dei documenti, la ricostruzione delle attività svolte,
l’identificazione dei soggetti responsabili:
■
la politica e gli obiettivi relativi del sistema di gestione della sicurezza;
■
tutte le attività di attuazione del precedente § 24;
■
tutte le attività poste in essere per il rispetto degli obblighi normativi;
■
le attività di manutenzione degli impianti;
■
i risultati relativi alle attività di identificazione dei pericoli per le emergenze e di valutazione dei rischi;
■
i documenti che l’organizzazione ritiene necessari al fine di assicurare
un’efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi inerenti alla gestione del sistema di sicurezza.
Sono istituiti i registri relativi alle verifiche obbligatorie sugli impianti
e sulle attrezzature, nonché i registri delle certificazioni obbligatorie
richieste dalla normativa di settore.
129
Sirap-Gema S.p.A.
Le risultanze del processo di monitoraggio degli indici di frequenza e
gravità degli infortuni sono archiviate a cura dell’RSPP .
L’accessibilità ai registri è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo
le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.
26. Sistema disciplinare
Le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro
costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al § 10 della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.
27. Vigilanza, controlli e riesame del sistema
27.1. La Società si impegna a garantire un controllo sistematico
dell’applicazione e dell’efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza anche attraverso meccanismi idonei a comunicare i risultati delle azioni correttive adottate ed a
revisionare l’efficacia delle azioni correttive e preventive adottate.
La Società implementa un sistema di monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza a livello del gruppo
SIRAP-GEMA.
Il
sistema prevede un reporting mensile che misura le prestazioni
delle unità produttive, contenente indicatori ed informazioni chiave che permettono un preciso follow-up delle azioni, dei risultati e
degli indicatori statistici.
27.2. La funzione di Internal Audit di
ITALMOBILIARE
S.p.A. elabora
con il Coordinatore Sicurezza del gruppo SIRAP-GEMA un Piano di
ispezioni triennale nelle unità produttive della Società. Il piano di
ispezione è preventivamente condiviso con il Medico competente.
Le ispezioni sono svolte da soggetti esterni, dotati della competenza ed esperienza necessaria per svolgere l’incarico, previa sti-
130
Sirap-Gema S.p.A.
pulazione di un contratto nel quale sia predeterminato il compenso o i criteri per commisurarlo.
Le ispezioni interne sono finalizzate a verificare se il sistema di
gestione della sicurezza sia:
■
conforme alle prescrizioni legali
■
conforme a quanto è stato pianificato
■
correttamente applicato e mantenuto attivo
■
efficace ai fini del raggiungimento della politica e degli obiettivi dell’organizzazione.
Le ispezioni sono altresì finalizzate alla verifica circa il presidio
dei rischi mappati dal documento di analisi e valutazione dei rischi di non conformità del sistema di gestione della sicurezza al
presente Modello, alle misure attuative dello stesso e agli adempimenti richiesti dall’art. 30 D. Lgs. 81/08, di cui al precedente
paragrafo 24.2
Le ispezioni interne devono fornire al Datore di lavoro e alla Società le informazioni utili per il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. A tal fine, all’esito delle ispezioni, il soggetto esterno incaricato redige una relazione scritta indirizzata al
Coordinatore della sicurezza del gruppo SIRAP-GEMA, al Datore di
lavoro, al Responsabile Internal Audit di
ITALMOBILIARE
S.p.A. e
all’Organismo di Vigilanza contenente:
■
i risultati dei controlli;
■
la valutazione analitica e sintetica inerente i risultati dei controlli effettuati;
■
eventuali suggerimenti in merito ad interventi tecnici, procedurali o organizzativi funzionali al migliore presidio dei rischi e al
rispetto della normativa interna ed esterna.
Gli esiti delle ispezioni sono comunicati semestralmente a cura
131
Sirap-Gema S.p.A.
della funzione Internal Audit all’Amministratore Delegato.
27.3. La Società si impegna a garantire un controllo sistematico
dell’applicazione e dell’efficacia delle modalità di attuazione
della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi di revisione del sistema a fronte dell’inefficacia delle azioni
correttive e preventive adottate.
Il Coordinatore della Sicurezza del gruppo
SIRAP-GEMA,
coadiu-
vato dagli RSPP delle unità produttive programma a intervalli
definiti e pianificati un’attività di riesame del sistema di gestione
della sicurezza.
Il riesame ha ad oggetto:
■
le opportunità di miglioramento
■
la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione sicurezza
■
l’opportunità di modificare le risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza
■
la necessità di modificare le responsabilità e il sistema di organizzazione
■
le modalità di gestione del sistema di sicurezza.
Nella valutazione di riesame i responsabili del procedimento devono tener conto:
■
delle informazioni ricevute dai direttori di stabilimento ai sensi
del precedente paragrafo 27.1. in merito allo stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive;
■
dei risultati delle ispezioni interne di cui al precedente paragrafo
24.9 e 27.2.;
■
delle valutazioni di conformità in merito alle prescrizioni legali
e alle procedure interne;
132
Sirap-Gema S.p.A.
■
dei risultati dei processi di partecipazione e consultazione;
■
delle comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti interessate
esterne;
■
della misura in cui sono raggiunti gli obiettivi;
■
dello stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti
riesami;
■
del cambiamento di situazioni circostanti, ivi compresa
l’evoluzione della normativa di riferimento
■
delle raccomandazioni da chiunque provenienti, utili al processo di miglioramento.
All’esito del processo di riesame, i responsabili del procedimento
stabiliscono le azioni per le possibili modifiche alla politica e agli
obiettivi in materia di sicurezza, alle risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza, alle modalità di gestione del sistema di sicurezza.
Gli esiti del processo di riesame sono comunicati al datore di lavoro.
27.4. Il Coordinatore della sicurezza del gruppo
SIRAP-GEMA
informa
almeno una volta all’anno l’Organismo di Vigilanza attraverso
una Relazione di sintesi scritta in merito agli esiti di tutte le verifiche periodiche e delle ispezioni interne concluse presso le unità
produttive, nonché sullo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva. Informa altresì
l’Organismo di Vigilanza in merito agli esiti dell’attività di riesame di cui al paragrafo precedente.
In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od
esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all’Organismo di vigilanza deve essere immediata.
133
Sirap-Gema S.p.A.
L’Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui
sopra, può proporre l’eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.
27.5. L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze, conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati, e selezionati secondo apposita procedura preventivamente
approvata dall’Organismo stesso, affinché effettuino Audit o analisi volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti aspetti:
■
la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
■
la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi
al presente Modello, alla Politica della sicurezza della Società,
alla normativa vigente;
■
la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione
di cui ai punti precedenti alla migliore prassi nazionale internazionale per il settore in cui opera la Società.
I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono
comunicati tramite apposita relazione all’Organismo di Vigilanza
per le opportune osservazioni e valutazioni.
L’Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui
sopra, propone l’eventuale aggiornamento del Modello o delle
procedure previste per la sua attuazione.
134
Sirap-Gema S.p.A.
V.
REATI TRANSNAZIONALI,
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
E
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ
DI PROVENIENZA ILLECITA
(art. 10 L. 146/2006, art. 24-ter e
art. 25-octies del Decreto)
28. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto nell’ambito delle attività che comportano
possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo, come
indicato al § 11, che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell’esecuzione delle
quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 10 della Legge
146/2006 e agli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto:
a) qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi,
compresi gli appalti;
b) operazioni di valutazione della clientela, assegnazione dei limiti di
credito;
c) definizione delle condizioni economico-finanziarie nei rapporti
commerciali;
d) acquisizione e dismissione di società o rami d’azienda;
e) selezione e gestione del personale;
f) gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici nell’esecuzione dei
contratti;
135
Sirap-Gema S.p.A.
g) gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale;
h) gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria, degli incassi e dei
pagamenti;
i) acquisto di servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo;
j) gestione dei rapporti intercompany;
k) operazione di selezione e qualifica dei trasportatori, definizione delle
tariffe di trasporto e delle condizioni contrattuali;
l) gestione della fiscalità.
29. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati
29.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società.
La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori
sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e dell’atto costitutivo.
29.2. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
29.3. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate
nel § 28 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:
a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano
le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle
operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;
c) i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e
136
Sirap-Gema S.p.A.
conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali
da non permetterne la modificazione successiva, se non con
apposita evidenza;
d) l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente
in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, e all’Organismo di Vigilanza;
e) la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni, ancorché
selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e in riferimento a essi
sia motivata la scelta;
f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non
congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi
all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o
determinate da tariffe;
g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e
collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
h) la Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e
bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell’Unione Europea;
i) in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con il fornitore o con il cliente - in relazione alle modalità, al luogo o al
destinatario del pagamento - il rapporto sia mantenuto solo
previo parere favorevole dell’Organismo di Vigilanza;
j) ogni rapporto con le controparti acquirenti o venditrici sia do-
137
Sirap-Gema S.p.A.
cumentato per iscritto ed autorizzato esclusivamente da soggetto dotato di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità operative e gestionali;
k) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali
trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema
di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
l) le condizioni commerciali ed i rapporti con i clienti siano integralmente documentati in forma cartacea e/o elettronica, protetta da misure idonee a garantire l’identificazione dell’autore, la
sicurezza delle informazioni e la tracciabilità dei movimenti;
m) i dati e le informazioni raccolti su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva
individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.
29.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo
precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative
procedure di attuazione.
29.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare
urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale
evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte
del soggetto competente.
30. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’at-
138
Sirap-Gema S.p.A.
tuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
30.1. Per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti, selezione e qualifica dei trasportatori, definizione delle tariffe di trasporto e delle condizioni contrattuali, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue:
a) sia formalizzato il processo di selezione e valutazione del fornitore e del trasportatore, nonché della gestione del rapporto
con il medesimo;
b) sia individuato per ciascuna fase di selezione, valutazione e gestione del fornitore e del trasportatore un responsabile interno e
i livelli autorizzativi di formazione e attuazione delle decisioni;
c) siano preventivamente identificati e costantemente aggiornati
indici di rischio di reato e di possibili anomalie in relazione a
ciascuna categorie di fornitori e trasportatori, ispirati alle indicazioni fornite delle Autorità italiane e internazionali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata;
d) per le fasi di selezione e di valutazione del fornitore e del trasportatore siano individuati idonei criteri e modalità di scelta
del fornitore e del trasportatore che garantiscano un processo
comparativo degli offerenti, sulla base di almeno due offerte
concorrenti. Qualora il processo comparativo non sia possibile
o sia giudicato non necessario, la funzione acquisti competente
lo segnali al livello gerarchico superiore, dando adeguata motivazione;
e) siano stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della
documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e
gestione del fornitore e del trasportatore;
f) in ogni caso, sia predisposto, per ciascuna area di competenza,
dalla Direzione Commerciale, dalla Direzione Acquisti, dalla
139
Sirap-Gema S.p.A.
Direzione Tecnica e dalla Direzione Logistica, e/o dalle funzioni competenti, e approvato dall’Amministratore Delegato,
un “elenco di fornitori qualificati” e un “elenco di trasportatori
qualificati”. Qualora sia necessario rivolgersi a nuovi fornitori
o trasportatori, essi siano preventivamente qualificati ed inseriti
nell’elenco. La qualifica del fornitore o trasportatore sia sempre valutata anche alla luce della reputazione e affidabilità del
soggetto sul mercato, dell’esito positivo degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia, nonché dell’adesione del fornitore e del trasportatore a valori comuni a quelli espressi dal
Codice Etico della Società;
g) l’“elenco di fornitori qualificati” e l’”elenco di trasportatori
qualificati” sia aggiornato periodicamente, o almeno annualmente, e in ogni caso in occasione di nuovi approvvigionamenti di rilevante entità;
h) ogni rapporto con i fornitori o trasportatori sia disciplinato da
contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato
di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o
della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;
i) i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta,
anche alla luce degli indici di rischio e anomalia individuati ai
sensi della lettera c), siano sempre preventivamente valutati e
autorizzati dall’Amministratore Delegato della Società. In
quest’ultimo caso, la conclusione dei contratti e le motivazioni
a sostegno degli stessi siano comunicati all’Organismo di Vigilanza;
j) in caso di dubbio sulla qualifica o sulla permanenza della qualifica in capo al fornitore o al trasportatore oppure in caso di sopravvenienza di profili di anomalia nei rapporti con il fornitore
140
Sirap-Gema S.p.A.
o trasportatore o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, la commessa sia assegnata o il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione dell’Amministratore Delegato
e previo parere favorevole dell’Organismo di Vigilanza;
k) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente
all’Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all’Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore e dal trasportatore,
discordanze significative o ripetute tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal fornitore o dal trasportatore alla Società;
l) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori e con i trasportatori sia valutata l’opportunità, secondo quanto previsto
dal § 5 della Parte Generale, di prevedere apposite clausole che
richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal
Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni
o
di
esibizione
di
documenti
da
parte
dell’Organismo di Vigilanza della Società;
m) sia adottata, in quanto compatibile con la tipologia di bene o
servizio acquistato, una politica di rotazione dei fornitori e dei
trasportatori.
30.2. Per tutte le operazioni concernenti l’acquisizione e dismissione di
società o rami d’azienda, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) siano preventivamente svolti idonei accertamenti strumentali a
verificare la legittima provenienza dei beni o rami di azienda
acquisiti a qualsiasi titolo dalla Società, nonché l’identità, la
sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio con l’attestazione (antimafia) che nulla osta ai
141
Sirap-Gema S.p.A.
fini dell’art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto cedente o
del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;
b) siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla società o al soggetto titolare del ramo
d’azienda da acquisire di condanne definite o di procedimenti
penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto;
c) la scelta di partner per la conclusione, sotto qualsiasi forma, di
rapporti commerciali, avvenga nel rispetto di criteri predeterminati e alla luce di indici di rischio e anomalia preventivamente identificati e costantemente aggiornati dalle funzioni
competenti. In tal senso, la Società si ispira alle indicazioni
fornite dalle Autorità italiane e internazionali impegnate nella
lotta alla criminalità organizzata. In ogni caso, la selezione avvenga preferibilmente nell’ambito di soggetti già accreditati
presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, ivi compresa l’acquisizione del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con
l’attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell’art. 10 della
Legge 575/1965, nonché della loro adesione a valori comuni a
quelli espressi dal Codice Etico della Società. Nel caso di partner commerciali stranieri o con sede in altri Stati dovrà essere
acquisita analoga documentazione o idonee informazioni a
supporto del processo di selezione.
30.3. Per tutte le operazioni di valutazione della clientela, assegnazione
dei limiti di credito e di definizione delle condizioni economicofinanziarie nei rapporti commerciali, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) ogni rapporto di cessione di beni o servizi sia disciplinato da
contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato
142
Sirap-Gema S.p.A.
di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o
della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;
b) siano previste modalità e limiti per la concessione di sconti
commerciali rispetto al listino prezzi della Società, anche tenendo conto delle oscillazioni dei prezzi di mercato;
c) non vi sia identità soggettiva fra coloro che propongono, coloro
che autorizzano la concessione del credito al cliente, coloro che
devono dare evidenza contabile dell’operazione e coloro che
sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge
e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
d) siano stabiliti limiti alla concessione di credito alla clientela da
parte della Direzione Amministrazione e Finanza mediante la
fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate; le operazioni che superino la soglia quantitativa siano preventivamente valutate e approvate dal Comitato Controllo Crediti. Il Comitato
Controllo Crediti rediga a tal fine appositi verbali delle proprie
riunioni contenenti le motivazioni delle decisioni. In caso di
parere negativo del Comitato Crediti le operazioni siano valutate e approvate dall’Amministratore Delegato;
e) l’affidamento della clientela sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della
Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, ecc.) e da fonti
esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es.
Cerved). In caso di rilascio di garanzie personali da parte di
terzi a favore dei clienti, siano effettuati accertamenti idonei sul
soggetto garante, individuando indici di rischio o anomalia;
f) le operazioni di affidamento della clientela siano documentate
143
Sirap-Gema S.p.A.
a cura della funzione proponente e, una volta approvate, siano
registrate nell’anagrafica clienti in conformità ai principi di
correttezza professionale;
g) siano effettuati controlli periodici da parte del Comitato Controllo Crediti sugli affidamenti in essere anche in relazione
all’esposizione aggiornata del cliente;
h) qualora l’esposizione del cliente superi i parametri indicati dalle procedure interne, la fornitura sia bloccata, salva diversa valutazione del Comitato Controllo crediti, opportunamente motivata;
i) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente
all’Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all’Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute al cliente, discordanze significative o ripetute tra materiale ceduto o servizio prestato rispetto a
quanto concordato o particolari richieste avanzate dal cliente
alla Società;
j) in ogni caso, qualora sopravvengano profili di anomalia nei
rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi
avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione dell’Amministratore Delegato e previo parere favorevole dell’Organismo di Vigilanza;
k) siano predeterminati criteri di selezione e valutazione dei distributori, grossisti ed agenti avuto riguardo a specifici indici di
rischio e anomalia. Nei contratti che regolano i rapporti con tali
soggetti sia valutata l’opportunità, secondo quanto previsto dal
§ 5 della Parte Generale, di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo
144
Sirap-Gema S.p.A.
di Vigilanza della Società.
30.4. Per tutte le operazioni concernenti la selezione e gestione del personale la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) sia
definito
un
budget
degli
organici
approvato
dall’Amministratore Delegato;
b) le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al punto precedente, formalizzino la richiesta al Servizio Risorse Umane mediante modulistica specifica;
c) la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo
le procedure interne;
d) le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget
siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
e) siano richiesti ai fini dell’assunzione l’eventuale “permesso di
soggiorno” nonchè il “certificato del casellario giudiziale” e il
certificato relativo ai “carichi penali pendenti”, anche mediante
autocertificazione, e siano preventivamente accertati e valutati
a cura della funzione che seleziona il personale i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
f) chiunque sia a conoscenza o sia in possesso di elementi oggettivi idonei a sostenere un legittimo sospetto che dipendenti o
collaboratori della Società appartengano a gruppi criminali organizzati ne dia immediata comunicazione all’Organismo di
Vigilanza. La segnalazione possa avvenire anche in forma anonima;
g) la valutazione dei candidati sia formalizzata in apposita documentazione di cui è garantita l’archiviazione a cura del Servizio Risorse Umane.
145
Sirap-Gema S.p.A.
30.5. Per tutte le operazioni concernenti la gestione dei rapporti con le
imprese appaltatrici nell’esecuzione dei contratti, la procedura
deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) ciascuna direzione responsabile assicuri la corrispondenza delle
opere ai progetti predisposti;
b) siano predisposte a cura delle direzioni responsabili misure di
controllo idonee a monitorare costantemente i lavori appaltati;
c) sia attuato un metodo di consuntivazione periodica dei lavori
appaltati;
d) siano formalizzate istruzioni operative per la rilevazione e contabilizzazione dei lavori appaltati a terzi.
30.6. Per tutte le operazioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale la procedura deve necessariamente
prevedere quanto segue:
a) siano identificati i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle
funzioni competenti all’elaborazione dei piani di dismissione,
acquisizione e sviluppo immobiliare e siano chiaramente descritte le attività assegnate a ciascuna funzione competente;
b) il processo di valutazione dell’acquirente o del venditore e di
qualifica e selezione di soggetti terzi coinvolti nell’attività di
acquisizione, sviluppo e vendita immobiliare sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e
della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la
raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, reputazione sul mercato, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved). Ove possibile, sia
acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
con l’attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell’art. 10
della Legge 575/1965 dei soggetti coinvolti nelle attività di ac-
146
Sirap-Gema S.p.A.
quisizione e dismissione immobiliare.
30.7. Per tutte le operazioni concernenti l’acquisto di servizi di ritiro e
smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, si applicano le prescrizioni previste dal precedente § 30.1.
30.8. Per tutte le operazioni concernenti la gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria, degli incassi e dei pagamenti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza
della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
b) per tutte le operazioni a rischio individuate nel § 28 siano vietati pagamenti in contanti, salvo autorizzazione espressa, anche attraverso l’indicazione di categorie di spesa, da parte
della Direzione Amministrazione e Finanza e previo parere
dell’Organismo di Vigilanza;
c) per tutte le operazioni a rischio individuate nel § 28, valgono
le prescrizioni previste dal § 14.2. della Sezione I della Parte
Speciale relativa a “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.
30.9. Per la gestione delle operazioni intercompany la procedura deve
necessariamente prevedere quanto segue:
a) la Società si doti di una specifica procedura per la gestione
delle operazioni con parti correlate;
b) siano classificate le attività interne svolte dalle direzioni aziendali coinvolte nella definizione, gestione e formalizzazione delle operazioni e dei contratti intercompany;
c) ciascuna operazione intercompany avvenga sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
d) siano formalizzate le responsabilità e le modalità operative di
svolgimento delle attività di definizione, gestione e formaliz-
147
Sirap-Gema S.p.A.
zazione delle operazioni intercompany (individuazione dei
servizi da svolgere/beni, definizioni del prezzo/modalità e criteri di determinazione dello stesso, modalità di pagamento,
ecc.).
30.10. Per la gestione della fiscalità la procedura deve necessariamente
prevedere quanto segue:
a) gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società
nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso
fiscale siano individuati secondo quanto previsto dai principi
generali di cui al precedente §16.3), lettere e) e f). Il rapporto
con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che
prevede apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le
responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente
Modello e delle sue parti integranti, nonché l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza;
b) eventuali pareri rilasciati relativi ad aspetti fiscali di operazioni
prospettate che evidenzino significative criticità siano trasmessi
all’Organismo di Vigilanza;
c) una sintesi dei contenziosi (processuali e non processuali) relativi a cartelle esattoriali, degli avvisi di liquidazione e degli
provvedimenti emanati dall’Amministrazione Finanziaria e/o
dall’Agente della Riscossione (con indicazione di adeguatezza
delle strutture del servizio e di eventuale adesione a condoni fiscali) siano trasmessi all’Organismo di Vigilanza;
d) la Società si doti di una policy di gruppo sul transfer pricing; le
modifiche alla policy e la transfer pricing documentation predisposta annualmente per gli adempimenti fiscali siano trasmesse all’Organismo di Vigilanza.
148
Sirap-Gema S.p.A.
VI.
REATI CONTRO L’INDUSTRIA
E IL COMMERCIO
(art. 25-bis. 1. del Decreto)
31. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
31.1. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito:
•
delle attività che possono comportare la violazione di titoli di
proprietà industriale altrui;
•
delle attività di vendita e distribuzione di prodotti che possano
comportare un inganno della controparte contrattuale circa le caratteristiche essenziali del prodotto;
•
delle attività che possano comportare pratiche di concorrenza
sleale;
sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo che, come
indicato al § 11, svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell’esecuzione delle quali
possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-bis 1. del Decreto:
a) acquisti e controllo della qualità di materie prime, componenti e semi
lavorati;
b) attività di ricerca, sviluppo di nuovi prodotti e idee innovative;
c) gestione di marchi e brevetti;
d) vendita e distribuzione dei prodotti, incluse le attività di descrizione e
certificazione del prodotto, delle sue qualità, quantità, performances,
ivi comprese le dichiarazioni di idoneità alimentare o di origine preferenziale dei beni venduti;
e) gestione dei rapporti con concorrenti;
f) gestione degli acquisti di prodotti per imballaggio commercializzati a
completamento di gamma, di parti di ricambio e componenti per
ammodernamento di impianti e macchinari.
149
Sirap-Gema S.p.A.
32. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio
32.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società. La formazione e l’attuazione delle
decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo.
32.2. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate
nel § 31 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:
a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse
i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;
c) l’accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196/
2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l’accesso e l’intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate; sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
d) i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e
conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali
da non permetterne la modificazione successiva, se non con
apposita evidenza;
e) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad
essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto
nel quale si preveda, tra l’altro, che il soggetto che presta il
servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo
idonee a non permettere la modificazione successiva dei do-
150
Sirap-Gema S.p.A.
cumenti archiviati, se non con apposita evidenza;
f) l’accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere
precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone
autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, o
organo equivalente, alla società di revisione e all’Organismo
di Vigilanza;
g) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente,
avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza
e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
h) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a
consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura
non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul
mercato o determinate da tariffe;
i) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e
collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
j)
i rapporti con i clienti siano improntati ai principi della trasparenza, correttezza e buona fede e del rispetto delle condizioni
contrattuali pattuite;
k) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali
ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da
soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e
procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
l) i rapporti con i concorrenti siano leali e rispettosi della libertà
di iniziativa economica altrui;
m) i prodotti fabbricati e/o commercializzati dalla Società siano
conformi agli standard imposti dalla normativa di settore;
151
Sirap-Gema S.p.A.
n) i prodotti commercializzati e i procedimenti sviluppati dalla
Società non ledano i diritti di proprietà industriale altrui;
o) sia garantita la trasparenza e veridicità delle informazioni fornite al mercato sui prodotti sviluppati e commercializzati dalla
Società;
p) sia assicurato un sistematico aggiornamento degli standard
contrattuali a tutela della proprietà industriale coerenti con le
evoluzioni della normativa vigente.
32.3. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
32.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso
contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le
eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.
32.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare
urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale
evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte
del soggetto competente.
33. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
33.1. Per le operazioni relative alla gestione degli acquisti di prodotti
per imballaggio commercializzati a completamento di gamma, di
parti di ricambio e componenti per ammodernamento di impianti
e macchinari e agli acquisti e al controllo della qualità di materie
152
Sirap-Gema S.p.A.
prime, componenti e semi lavorati, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) per tutte le operazioni concernenti la valutazione, qualifica e
selezione dei fornitori di beni e servizi si applichino le prescrizioni previste dal § 30.1. e seguenti della Sezione V della Parte Speciale del presente Modello;
b) la funzione Ricerca e Sviluppo e Servizio Qualità, di concerto
con la Direzione Acquisti, definisca i criteri per il controllo
delle materie prime e dei semilavorati, onde accertare che non
si tratti di beni non conformi alla normativa di settore; in ogni
caso, devono essere previsti e formalizzati, in fase di ricevimento delle forniture, specifici controlli sulla qualità dei prodotti, nonché sul contenuto delle etichette e/o le indicazione
qualitative dei prodotti, al fine di accertare che gli stessi siano
corretti e rispecchino le reali caratteristiche del prodotto;
c) siano definiti, ove possibile, piani di controllo o visite presso il
fornitore al fine specifico di verificare la qualità dei materiali
oggetto di fornitura;
d) i contratti sottoscritti con i fornitori di materie prime, semilavorati, componenti, parti di ricambio o prodotti contengano,
tra le altre specifiche clausole di tutela della Società a garanzia
della qualità del bene e della titolarità di eventuali marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, acquisendo la relativa documentazione. Nel caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore deve essere acquisita l’attestazione di non
violazione di diritti di terzi. Ove possibile, devono essere inserite clausole volte ad assicurare l’impegno da parte del fornitore di comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale
o segni distintivi, o contestazioni di altri acquirenti circa le caratteristiche o i segni distintivi dei beni forniti;
153
Sirap-Gema S.p.A.
e) nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di
proprietà industriale, sia richiesta al titolare l’autorizzazione
all’utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza o di trasferimento di tecnologia;
f) la Società si impegni, adottando standard contrattuali coerenti
con la normativa di settore vigente, al rispetto di eventuali accordi di segretezza aventi a oggetto il know how del fornitore;
g) nel caso in cui il bene richiesto al fornitore sia da realizzarsi
sulla base di schede tecniche o altri tipi di capitolato consegnati dalla Società, sia fatto espresso divieto al fornitore di
modificare, sostituire o comunque alterare le componenti del
bene senza il previo consenso espresso della Società;
h) in caso di sospetta violazione da parte di un fornitore di marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, registrati, nazionali o esteri, la Società proceda e/o imponga
al fornitore di procedere a tutti gli opportuni accertamenti per
verificare la violazione prima dell’inserimento della materia
prima o del componente nel proprio ciclo produttivo; laddove
la sospetta violazione sia eccepita dal terzo dopo l’inserimento
della materia prima o del componente nel proprio ciclo produttivo, la Società chieda al fornitore di attivarsi affinché, a spese
del fornitore, la violazione sia eliminata e/o sia concessa alla
Società idonea licenza. La Società adotta, inoltre, specifiche
previsioni contrattuali di manleva da parte dei propri fornitori
per le ipotesi di sospetta o acclarata violazione da parte del
fornitore di proprietà intellettuale di terzi;
i) nel caso di acclarata violazione della proprietà intellettuale di
terzi e di mancanza di un accordo con il terzo che consenta alla Società il legittimo uso della proprietà intellettuale di
154
Sirap-Gema S.p.A.
quest’ultimo, la Società deve interrompere i rapporti con il
fornitore e ritirare il bene dalla produzione; dell’evento dovrà
essere data immediata notizia all’Organismo di Vigilanza.
33.2. Per le operazioni relative all’attività di ricerca, sviluppo di nuovi
prodotti e idee innovative e di gestione di marchi e brevetti, la
procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) sia sempre preventivamente verificato, attraverso una ricerca di
anteriorità o con le modalità ritenute più opportune, che l’idea
utilizzata in una o più parti del prodotto, la composizione del
prodotto, il procedimento produttivo impiegato, le attrezzature
impiegate e il prodotto finale non siano la riproduzione di disegni e modelli, invenzioni, processi brevettati o registrati, nazionali o esteri, di proprietà altrui.
In caso di sospetta violazione, la Società procede a tutti gli opportuni accertamenti per verificare la violazione prima di immettere in commercio il prodotto o di procedere alla domanda
di brevetto; dell’evento è data immediata notizia all’Organismo
di Vigilanza.
b) la funzione Ricerca e Sviluppo e Servizio Qualità, con la collaborazione della Direzione Tecnica, curi lo svolgimento delle
verifiche di cui alle lettere precedenti e assicuri che tutti gli atti,
le richieste e le comunicazioni finalizzate al deposito delle domande di brevetto e di registrazione di marchio siano complete
e veritiere, nonché firmate solo da coloro dotati di idonei poteri;
c) le prescrizioni di cui alla lettera precedente siano adottate anche in casi di registrazione dei marchi;
d) le prescrizioni di cui alla lettera a) che precede siano adottate,
ove possibile, anche con riferimento alle innovazioni tecnologiche e al Know how aziendale che non abbiano i requisiti per
155
Sirap-Gema S.p.A.
accedere al regime del brevetto o che la Società intende mantenere in regime di segreto;
e) sia adottato un registro di tutti i brevetti nella titolarità della
Società al fine di provvedere al monitoraggio delle scadenze di
tutela degli stessi e procedere, ove opportuno, al loro rinnovo;
f) qualora successivamente alla fabbricazione o alla messa in
commercio di un prodotto sia accertata la violazione di privative industriali altrui, ai sensi della normativa italiana ed europea, la Società si attiva immediatamente affinché la violazione sia
eliminata e/o sia concessa alla Società idonea licenza di uso da
parte del terzo. Se siffatte soluzioni non siano possibili o non
siano convenienti, la Società ritiri il prodotto dal mercato;
dell’evento sia data immediata notizia all’Organismo di Vigilanza;
g) gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società
nelle attività di monitoraggio e tutela dei marchi e brevetti della
Società siano individuati in base ai requisiti di professionalità
ed esperienza. Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che indicano
chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della presente Parte Speciale del Modello Società.
33.3. Per le operazioni relative all’attività di vendita e distribuzione
dei prodotti, con particolare riferimento alle attività di descrizione e certificazione del prodotto, delle sue qualità, quantità,
performances, ivi comprese le dichiarazioni di idoneità alimentare o di origine preferenziale dei beni venduti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) sia fatto assoluto divieto di realizzare prodotti caratterizzati da
certificazioni di conformità mendaci;
b) il rapporto con gli enti certificatori sia improntato alla massima trasparenza e correttezza, evitando atti o comportamenti
156
Sirap-Gema S.p.A.
idonei ad alternarne il giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell’attestazione delle caratteristiche del prodotto;
c) la funzione Ricerca e Sviluppo e Servizio Qualità definisca i
criteri per il controllo dei prodotti, al fine di prevenire la messa in produzione di prodotti non conformi alla normativa di
settore e alle caratteristiche del prodotto dichiarate al consumatore;
d) sia garantita l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto
durante tutte le fasi produttive;
e) le informazioni relative alla qualità del prodotto lungo tutto il
processo produttivo siano registrate e gestite;
f) siano definite dalla Direzione Commerciale le linee guida
commerciali, le modalità di instaurazione della relazione con il
cliente nonché le modalità di proposta dell’offerta;
g) l’offerta non contenga attestazioni di qualità o performance,
anche ulteriori rispetto a quelle richieste dai parametri normativi, che non siano oggettivamente verificabili;
h) la Direzione Commerciale, con il supporto della funzione Ricerca e Sviluppo e Servizio Qualità, monitori i prodotti sul
mercato anche attraverso l’analisi delle segnalazioni effettuate
dai clienti;
i) le eventuali non conformità di prodotto segnalate alla Società
dai clienti siano prontamente investigate e risolte, al fine di evitare la commercializzazione di prodotti con caratteristiche
difformi a quanto riportato sulla confezioni o non rispondenti
a parametri normativi;
j) in fase di lancio di un nuovo prodotto tutte le comunicazioni al
mercato o ai clienti siano autorizzate dall’Amministratore Delegato;
k) le dichiarazioni di origine preferenziale siano rilasciate da
soggetto munito di idonei poteri, sulla base di verifiche volte
157
Sirap-Gema S.p.A.
ad attestare l’origine del prodotto oppure a seguito di ottenimento di idonea certificazione IVO (Informazione Vincolante
in materia di Origine);
l)
le dichiarazioni di idoneità alimentari siano rilasciate subordinatamente all’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente.
33.4. Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con concorrenti:
a) i destinatari del presente Modello siano tenuti al rispetto della
normativa in materia antitrust. Si individuano, in particolare,
le seguenti attività o situazioni, nell’ambito delle quali è possibile che si concretizzi il rischio di commissione di uno dei
reati rilevanti per la Società ai sensi dell’art. 25-bis.1 Del Decreto:
-
le intese (accordi, pratiche concordate, deliberazioni di
associazioni di imprese);
-
le relazioni con i concorrenti (fissazione di prezzi e di
condizioni contrattuali, ripartizione dei mercati e della
clientela, limitazioni alla produzione e agli accessi al
mercato);
-
la partecipazione ad associazioni di categoria;
-
gli accordi verticali;
-
abuso di posizione dominante;
b) il Responsabile Affari Legali e Societari del Gruppo SIRAPGEMA informi immediatamente l’Organismo di Vigilanza in
merito a violazioni o presunte violazioni alla normativa antitrust di cui venga a conoscenza.
158
Sirap-Gema S.p.A.
VII. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE
(art. 25-novies del Decreto)
34. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto nell’ambito delle attività che possono
comportare la violazione del diritto di autore, sono individuate, presso la
Società e/o le società del Gruppo, come indicato al § 11, che svolgono
tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell’esecuzione delle quali possono essere commessi i
reati di cui all’art. 25-novies del Decreto:
•
comunicazione o messa a disposizione del pubblico di immagini
o testi;
•
operazioni di acquisto, utilizzo, sviluppo interno di hardware e
software e di gestione di licenze d'uso;
•
gestione delle informazioni incluse in banche dati di terzi.
35. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei delitti in materia di diritto di autore
35.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società.
La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori
sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e dell’atto costitutivo.
35.2. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate
nel § 34 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:
a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attua-
159
Sirap-Gema S.p.A.
no le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse
i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate
dal sistema di controllo interno;
c) l’accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196
del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l’accesso e l’intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate; sia garantita la
riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
d) i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e
conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali
da non permetterne la modificazione successiva, se non con
apposita evidenza;
e) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente,
avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza
e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a
consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura
non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul
mercato o determinate da tariffe;
g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e
collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
h) i sistemi informativi aziendali siano utilizzati per finalità di
natura esclusivamente professionale;
i) sia garantito il rispetto della normativa a tutela del diritto di
autore.
35.3. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
160
Sirap-Gema S.p.A.
35.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso
contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le
eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.
35.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare
urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale
evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte
del soggetto competente.
36. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
36.1. Per le operazioni di acquisto, utilizzo, sviluppo interno di
hardware e software, di gestione di licenze d'uso e di gestione delle informazioni incluse in banche dati di terzi, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue:
a) l’accesso ai dati, al sistema informatico aziendale e alla rete sia
conforme alle prescrizioni contenute nella Parte Speciale VIII
“Criminalità informatica”;
b) la Società comunichi ai dipendenti e ai collaboratori le regole
per la gestione delle strumentazioni informatiche, indicando in
modo specifico che la destinazione d’uso di tali strumenti sia
esclusivamente professionale e definita in relazione alle mansioni assegnate;
c) misure idonee a evitare che programmi software siano copiati sul
computer aziendale da parte degli utenti, ad eccezione di quei
programmi per elaboratore disponibili per il download a utilizzo libero;
161
Sirap-Gema S.p.A.
d) misure idonee a evitare che siano istallati sui computer aziendali
programmi software non autorizzati dalla funzione Information
Technology del Gruppo SIRAP-GEMA (“ICT”);
e) misure idonee a evitare che siano installati o copiati sui computer
aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore
su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
f) tutti gli acquisti di hardware e software siano regolamentati da
specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportino specifiche clausole sulla tutela del diritto d’autore. Gli acquisti legati al software di processo sono centralizzati presso la funzione ICT, la
quale opera nel rispetto delle autorizzazioni previste nelle procedure aziendali;
g) tutti gli acquisti di hardware e software legati al governo degli
impianti di produzione e alla gestione dei sistemi di laboratorio
riportino specifiche clausole a difesa del diritto d’autore;
h) sia periodicamente verificata a cura della funzione ICT la coincidenza tra il software installato sui computer della Società e il
numero di licenze pagate al relativo produttore, nonché a campione tra software installato e autorizzato dalla funzione ICT;
i) misure idonee a evitare che siano installate o copiate sui computer
aziendali opere (ad esempio libri, riviste, cd, etc) tutelate dal diritto d’autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno
contraffatto;
j) misure idonee a evitare che siano installati o copiati sui computer
aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che
siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza
o averne pagato i diritti;
k) misure idonee a evitare la riproduzione (in modo permanente o
temporaneo, totale o parziale), la traduzione, l’adattamento, la tra-
162
Sirap-Gema S.p.A.
sformazione, la distribuzione di programmi software o di banche
dati di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione;
l) misure idonee a evitare il download di file non attinenti
all’attività lavorativa;
m) misure idonee a evitare il download di documenti senza una
preventiva verifica dell’assenza di violazione di diritti di
privativa altrui. In caso di incertezza, deve essere informata
e chiesta autorizzazione alla funzione ICT;
n) siano implementati dalla funzione ICT sistemi di controllo atti a monitorare l’installazione di file o programmi aventi particolari caratteristiche;
o) misure atte a verificare periodicamente che i contenuti in rete
siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto
d’autore e diritti connessi all’utilizzo delle opere dell’ingegno
protette;
p) misure atte a verificare periodicamente che le licenze di software o di banca dati siano acquistate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
q) i programmi software con licenza d’uso siano utilizzati nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla
licenza medesima;
r) le banche dati con licenza d’uso siano utilizzate nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza
medesima, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti;
s) misure idonee a evitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi tutelati da licenze d’uso;
t) sia vietata la connessione, e conseguente consultazione, navi-
163
Sirap-Gema S.p.A.
gazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti
web che siano da considerarsi illeciti, in quanto riconducibili
ad attività di pirateria informatica o in quanto violino le norme
dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale;
u) siano vietate pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o
la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso
piattaforme di tipo peer to peer.
36.2. Per le operazioni relative alla comunicazione o messa a disposizione del pubblico di immagini o testi la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) le pubblicazioni aziendali, indipendentemente dal tipo di formato e/o di supporto e dal tipo di diffusione, non riportino
brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d’autore, se
non previa acquisizione dei diritti d’uso o apposita autorizzazione dei legittimi proprietari;
b) tutti i rapporti con società terze o comunque soggetti esterni
per la fornitura di immagini o nell’ambito di campagne promozionali o pubblicitarie siano regolati da contratti scritti che
prevedano specifiche clausole a tutela del diritto d’autore e
che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello. Le clausole sono predisposte, o
preventivamente condivise, con la funzione Affari Legali e
Societari del Gruppo SIRAP-GEMA;
c) la Società impieghi preferibilmente immagini sulle quali ha
acquistato ogni diritto di uso;
d) la Direzione Commerciale verifichi nelle fasi di ideazione e
sviluppo di campagne pubblicitarie che il materiale utilizzato
non violi la normativa a tutela del diritto di autore;
e) in caso di contenuti immessi in rete ad opera di terzi in nome
della Società o di contenuti acquistati dalla Società e immessi
in rete, i soggetti terzi garantiscano rispetto delle norme in ma-
164
Sirap-Gema S.p.A.
teria di diritto d’autore e degli altri diritti connessi all’utilizzo
di opere dell’ingegno;
f) la Direzione Commerciale verifichi preliminarmente che i file,
le immagini o i documenti pubblicati sul sito web della Società non siano tutelati dalla normativa in materia di diritto
d’autore;
g) in caso di dubbio circa il libero impiego di immagini o dati in
presentazioni o in qualunque forma di pubblicazione, anche a
uso interno, il materiale non venga impiegato salvo autorizzazione da parte della funzione Affari Legali e Societari del
Gruppo SIRAP-GEMA, che si attiverà per le verifiche più opportune.
165
Sirap-Gema S.p.A.
VIII.
CRIMINALITÀ INFORMATICA
(art. 24-bis del Decreto)
37. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
37.1 Ai sensi dell’art. 6 del Decreto nell’ambito
•
delle attività che attraverso l’impiego di sistemi informatici della
Società consentano di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui o di danneggiare sistemi informatici altrui;
•
delle attività di utilizzo di documentazione digitale avente valore
certificativo;
sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo che, come
indicato al § 11, svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell’esecuzione delle quali
possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-novies del Decreto:
a) gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza;
b) gestione dei documenti informatici.
38. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari
38.1. Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società.
La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori
sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge e dell’atto costitutivo.
38.2. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate
nel § 37.1. sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:
a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano
166
Sirap-Gema S.p.A.
le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i
controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal
sistema di controllo interno;
c) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente,
avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza
e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
d) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non
congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi
all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o
determinate da tariffe;
e) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e
collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
f) i sistemi informativi aziendali siano utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale;
g) sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;
h) sia assicurata la veridicità e l’originalità dei documenti informatici della Società.
38.3. Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o
segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.
38.4. L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo
precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative
procedure di attuazione.
38.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare
urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in ca-
167
Sirap-Gema S.p.A.
so di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale
evenienza, è inviata immediata informazione all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte
del soggetto competente.
39. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio
39.1. Per le operazioni per le operazioni di gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza, le procedure devono necessariamente
prevedere quanto segue:
a) sia vietata la diffusione all’esterno della Società di codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
b) sia vietato detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d’accesso o comunque mezzi idonei all’accesso
a un sistema aziendale protetto da misure di sicurezza;
c) sia vietato prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura
informatica della Società, senza la preventiva autorizzazione
del Responsabile della funzione aziendale di appartenenza;
d) sia vietato utilizzare password di altri utenti aziendali, salvo
espressa autorizzazione;
e) sia vietato il trasferimento all’esterno della Società e/o la trasmissione di file, documenti, o qualsiasi altra documentazione
riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell’attività per cui la trasmissione si renda necessaria;
f) sia vietato utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software
non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware,
dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
o intercorrenti tra più sistemi;
g) le apparecchiature e le applicazioni informatiche concesse in
168
Sirap-Gema S.p.A.
uso alla Società da parte di terzi siano utilizzate solo in conformità alle istruzioni ricevute e per gli usi consentiti;
h) sia vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui in violazione delle istruzioni ricevute dal legittimo proprietario;
i) la connessione a internet sia utilizzata per finalità di natura esclusivamente professionale e per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso
necessario il collegamento;
j) il sistema informatico garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l’identificazione dei
soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
k) l’accesso al sistema sia selettivo. A tal fine, devono essere predefiniti i requisiti di autenticazione per l’accesso al sistema e ai
dati. I requisiti del profilo utente devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità assegnate;
l) i codici identificativi per l’accesso alle applicazioni ed alla rete
siano individuali;
m) i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso
ai sistemi siano predefiniti;
n) sia individuato un sistema di gestione delle credenziali di accesso fisico ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture;
o) misure idonee al monitoraggio degli accessi abusivi ai locali
tecnici;
p) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati,
ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
q) siano predisposti periodici controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su
reti pubbliche;
r) l’adozione di meccanismi di tracciatura degli accessi anomali
169
Sirap-Gema S.p.A.
per frequenza, modalità, temporalità alla rete;
s) i criteri e le modalità delle attività di back up siano predefiniti;
t) l’adozione di processi di gestione degli incidenti attraverso
piani di Business Continuity e Disaster Recovery.
39.2. Per le operazioni per le operazioni di gestione dei documenti digitali, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:
a) la documentazione aziendale informatica sia gestita nel rispetto
delle prescrizioni dettate dai precedenti § 17.1 e 17.3 della Parte Speciale “Reati societari”;
b) misure idonee a evitare che il personale della Società utilizzi
firme elettroniche di altri utenti aziendali o acceda ad aree protette in nome e per conto di terzi, salvo espressa autorizzazione
del titolare della firma o dell’accesso. L’autorizzazione deve
essere scritta e circoscritta per specifica attività o tipologia di
attività e deve essere motivata da ragioni oggettive di impedimento del titolare allo svolgimento personale dell’attività;
c) sia vietato a chiunque alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o in qualsiasi altro modo, documenti informatici
della Società;
d) sia vietato a chiunque produrre e trasmettere documenti in formato elettronico della Società con dati falsi e/o alterati.
170
Sirap-Gema S.p.A.
IX. REATI AMBIENTALI
(art. 25-undecies del Decreto)
40. Politica per l’ambiente
La protezione dell’ambiente è una componente fondamentale della Politica Ambientale del Gruppo SIRAP-GEMA, approvata dalla Direzione aziendale.
Il Gruppo SIRAP-GEMA intende contribuire alla protezione dell’ambiente
attraverso un uso responsabile delle risorse e l’adozione delle migliori
pratiche disponibili. Il Gruppo SIRAP-GEMA si è impegnato, in particolare:
- a prevenire, o se necessario, minimizzare, mitigare e bilanciare gli
impatti ambientali generati dalle attività del Gruppo SIRAP-GEMA. Inoltre il Gruppo SIRAP-GEMA promuove la realizzazione di prodotti
eco-innovativi, il trasferimento di tecnologie eco-efficienti;
- a sostenere e incoraggiare programmi mirati allo sviluppo e
all’implementazione delle migliori pratiche disponibili secondo schemi riconosciuti e impegni volontari tesi a prevenire i rischi e a favorire il miglioramento continuo, ben oltre la conformità con le leggi e le
normative vigenti.
La Società è da sempre impegnata ad aumentare il valore aggiunto delle
proprie attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, nonché le capacità di tutto il personale, operando nel pieno rispetto degli standard ecologici e delle prescrizioni legali applicabili.
Tali impegni sono concretizzati nella Politica Ambientale della Società,
che prevede le seguenti regole:
- responsabilità di tutta la linea gerarchica del Gruppo SIRAP-GEMA
nell’attuare la Politica Ambientale ai cui principi guida tutti i dipen-
171
Sirap-Gema S.p.A.
denti devono attenersi nello svolgimento della propria mansione;
- rispetto del Gruppo SIRAP-GEMA della vigente normativa basando la
propria attività sul corretto utilizzo delle risorse, ricercando i migliori
standard ecologici nel rispetto dell’ambiente e per una responsabilità
sociale;
- risparmio per utilizzare l’energia elettrica, termica e tutte le altre
forme di energia e risorse disponibili come l’acqua in modo responsabile per l’ambiente;
- monitoraggio costante di tutti i siti del Gruppo SIRAP-GEMA attraverso programmi di gestione per salvaguardare l’ambiente;
- coinvolgimento di tutti i dipendenti del Gruppo SIRAP-GEMA e imprese terze su programmi di sensibilizzazione e formazione per estendere e rafforzare comportamenti e pratiche professionali nel rispetto dell’ambiente;
- trasparenza del Gruppo SIRAP-GEMA mettendo a disposizione dei
dipendenti e del pubblico i dati disponibili sui programmi di tutela
ambientale adottati attraverso una adeguata comunicazione.
- miglioramento continuo per l’uso di risorse naturali e crescita economica nel lungo periodo, assicurando una migliore qualità di vita
per le generazioni presenti e future;
- inderogabilità il rispetto di queste regole è inderogabile nel Gruppo
SIRAP-GEMA e rappresenta criterio di valutazione per lo sviluppo professionale.
41. Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento
41.1 Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito di tutti i settori di attività della Società, delle sue unità produttive e delle sue proprietà
172
Sirap-Gema S.p.A.
immobiliari presenti nel territorio italiano, sono individuate le seguenti attività nell’ambito delle quali è possibile la commissione
delle categorie di reato di cui all’art. 25-undecies del Decreto:
1) Norme in materia di scarichi di acque reflue:
- operazioni d’identificazione, classificazione e gestione degli
scarichi idrici presso i singoli siti aziendali o nella progettazione di nuovi impianti o unità operative;
- gestione dei provvedimenti autorizzativi (nuove richieste,
modifiche, rinnovi, cessazione);
- operazioni d’identificazione e monitoraggio di rispetto dei
parametri oggetto di autorizzazione;
- operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento e
depurazione delle acque;
- gestione delle unità produttive;
- operazioni di scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo o scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2) Norme in materia di gestione e traffico dei rifiuti:
- attività di trattamento di rifiuti e depositi preliminari;
- gestione dei rifiuti sanitari;
- operazioni di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti;
- selezione dei fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento
dei rifiuti;
- operazioni di deposito temporaneo di rifiuti;
- attività di vigilanza sulle aree di proprietà o nelle disponibilità della Società;
- operazioni di miscelazioni di rifiuti pericolosi appartenenti a
categorie CER differenti o con caratteristiche di pericolo diverse;
173
Sirap-Gema S.p.A.
- selezione e gestione dei rapporti informativi con i laboratori
terzi incaricati dell’analisi dei rifiuti;
- operazioni d’identificazione della categoria di rifiuto e di certificazione di analisi dei rifiuti;
- selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori.
3) Norme in materia di bonifica dei siti:
- gestione dei progetti di bonifica;
- gestione dei siti dismessi;
- operazioni di comunicazione ai sensi dell’art 242 del d. lgs.
152/06;
- operazioni di manutenzione e controllo delle fognature e degli impianti di depurazione e gestione dei rilasci nel suolo;
- operazioni di carico e scarico dei serbatoi contenenti sostanze
potenzialmente pericolose;
- operazioni di tenuta e manutenzione dei serbatoi interrati;
- operazioni di manutenzione di vasche interrate e di bacini di
contenimento di serbatoi;
- gestione delle aree deposito temporaneo con possibilità di
percolamento rifiuti liquidi in area non pavimentata;
- gestione delle aree di deposito di materiali e combustibili con
potenziale rischio di contaminazione del suolo.
4) Norme in materia di emissioni in atmosfera:
- gestione e conduzione degli impianti e dei processi che generano emissioni in atmosfera;
- operazioni
di
richiesta,
modifica
o
rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- operazioni di monitoraggio delle emissioni;
- operazioni di manutenzione dei sistemi di depurazione e fil-
174
Sirap-Gema S.p.A.
trazione e di controllo delle emissioni.
5) Norme a tutela dell’ozono stratosferico:
- operazioni di manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento dell'aria;
- mappatura e censimento delle sostanze ozono-lesive contenute nelle apparecchiature refrigeranti;
- gestione delle verifiche di fughe e operazioni di registrazione
delle attività di manutenzione nei libretti di impianto, ove necessarie;
- gestione delle fughe di gas da tubazioni e delle perdite.
42. Struttura organizzativa preposta
42.1. La Società dispone di un'articolazione di funzioni che assicura le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio ambientale.
A tal fine, la Società assicura la disponibilità delle risorse umane e
finanziarie per acquisire le necessarie competenze specialistiche e
per organizzare un efficace presidio dei rischi.
42.2. Tutti i soggetti responsabili dell’attuazione operativa della Politica Ambientale della Società sono formalmente individuati ed informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro
ruolo e alle linee di riporto funzionale e gerarchico.
42.3. La Società definisce uno documento denominato “organigramma
ambientale”, nel quale sono indicati i soggetti incaricati
dell’attuazione della Politica Ambientale. L’organigramma costituisce attuazione e parte integrante del presente Modello.
42.4. I soggetti delegati in base al sistema di deleghe e procure devono
informare il proprio delegante circa eventi rilevanti ed eventuali
difficoltà o problematiche incontrate nell’ambito dello svolgimen-
175
Sirap-Gema S.p.A.
to delle funzioni delegate e in particolare:
• ogni specifica circostanza o situazione che renda impossibile, in
tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi che formano oggetto della delega;
• copia dei verbali di ispezione da parte di enti o autorità di vigilanza e copia dei verbali contenenti le prescrizioni o le disposizioni impartite a seguito dell’accertamento di contravvenzioni a
carico del delegato.
42.5. È data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili
dell’attuazione operativa della Politica Ambientale.
42.6. La Società assicura che ogni persona che esegue per
l’organizzazione compiti di gestione o di attuazione della Politica
Ambientale abbia acquisito la competenza necessaria mediante
appropriata istruzione, formazione o esperienza.
42.7. I direttori di stabilimento sono responsabili della protezione
dell’ambiente dell’intero stabilimento, pertinenze comprese, in
accordo con le leggi e i regolamenti vigenti in materia e con le
procedure aziendali, e, in particolare, sono dotati di tutti i poteri
decisionali e i poteri di spesa per compiere quanto necessario e
opportuno per garantire la tutela ambientale in tutte le attività riconducibili allo stabilimento, avvalendosi anche dei servizi messi
a disposizione dalla Società in materia di tutela ambientale.
42.8. Ai soli fini di un migliore coordinamento della Politica Ambientale delle società del Gruppo
SIRAP-GEMA
Coordinatore dell’Ambiente del Gruppo
è istituita la figura del
SIRAP-GEMA (“Coordina-
tore dell’Ambiente”), al quale sono affidati i seguenti compiti:
(i) supportare i direttori di stabilimento per redigere programmi di
attuazione in linea con la Politica Ambientale;
176
Sirap-Gema S.p.A.
(ii) supportare i direttori di stabilimento ai fini della conformità
normativa di impianti, macchinari, lavorazioni e procedure del
Gruppo SIRAP-GEMA;
(iii) individuare, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane
del Gruppo SIRAP-GEMA, le azioni formative rilevanti in materia
di ambiente;
(iv) elaborare il reporting sull’ambiente;
(v) promuovere una comunicazione efficace sull’ambiente.
42.9. Al datore di lavoro responsabile dell’immobile ove ha sede legale
la Società è affidata la gestione del relativo rischio ambientale.
43. Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi
43.1. La Società si è dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle
migliori prassi nazionale ed internazionali a tutela dell’ambiente.
43.2. La Società si impegna ad adottare standard di individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali ispirati e il più possibile
aderenti a quelli della Norma UNI ISO 14001, nonché procedure
che identifichino le responsabilità operative, di reporting e di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale, con particolare riferimento alla gestione delle attività a rischio individuate ai fini del
presente Modello.
43.3 La Società adotta procedure di controllo finalizzate a monitorare
l’andamento di tutti gli aspetti ambientali significativi ed a prevenire impatti evitabili (sprechi di risorse, emissioni superiori a
quelle ottenibili con la tecnologia a disposizione). La Direzione
Operations Packaging del Gruppo
SIRAP-GEMA,
avvalendosi del
supporto del Coordinatore dell’Ambiente definisce, in particolare,
177
Sirap-Gema S.p.A.
una o più procedure finalizzate a:
• gestire le attività correlate nel rispetto delle prescrizioni legali
applicabili in materia ambientale ed evitando sprechi di risorse
e/o impatti evitabili;
• monitorare periodicamente gli aspetti in modo da tenerne sotto
controllo l’andamento nel tempo.
Gli aspetti ambientali significativi o comunque migliorabili sono
oggetto di programmi di miglioramento, secondo quanto stabilito
dalle procedure interne, i cui traguardi sono definiti nell’ambito di
un processo di sviluppo equilibrato della produttività, della qualità
e della sicurezza della Società.
43.4. Tutto il personale della Società collabora alla segnalazione di eventuali anomalie, difformità o non conformità nell’applicazione
della Politica Ambientale e nella gestione degli aspetti ambientali
significativi al fine di prevenire il verificarsi di non conformità e
per eliminarne le possibili cause.
43.5. La Società si dota di specifiche procedure aziendali per la gestione
delle risorse idriche, la gestione delle risorse energetiche, per
l’identificazione e la rintracciabilità dei materiali e dei combustibili, per la gestione dei rifiuti, per la gestione delle emissioni in
atmosfera, per la gestione del rumore, per la gestione dei serbatoi
e delle aree a rischio di contaminazione, per la gestione dei materiali contenenti amianto e per la gestione della manutenzione degli
impianti (manutenzione, programmazione della manutenzione, esecuzione dei lavori di manutenzione). Le richiamate procedure
costituiranno attuazione del presente Modello.
La Società si dota di Linee guida per la gestione delle attività di
abbandono di rifiuti su aree di proprietà o nella disponibilità della
Società.
178
Sirap-Gema S.p.A.
43.6. Le singole unità produttive gestiscono le emergenze ambientali
secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure aziendali che
la Società si impegna ad adottare.
I direttori di stabilimento verificano in particolare che:
• tutte le risorse richieste (umane, equipaggiamenti, forniture e
materiali, e organizzazioni esterne) siano identificate, quantificate e rese disponibili;
• tutto il personale sia informato dei comportamenti che deve seguire al fine di evitare incidenti ed in caso di emergenza e dei rischi ambientali connessi alle loro attività;
• il personale coinvolto direttamente nella gestione delle emergenze riceva l’addestramento necessario.
43.7. In caso di affidamento a terzi di attività o servizi che comportino
un rischio ambientale, la Società predefinisce i criteri di selezione
e le responsabilità dei terzi tenendo conto degli aspetti ambientali
e impone al terzo l’obbligo di segnalare alla Società il verificarsi,
nell’ambito delle attività o dei servizi affidati, di incidenti che
possono determinare un rischio di inquinamento dell’ambiente.
In particolare, preventivamente all’affidamento a terzi dei servizi
di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti e nel caso di contratti per il recupero rifiuti di terzi affidato alla Società, la Società
verifica sempre la sussistenza, la validità e la completezza di tutte
le autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore. Nel contratto che regola i predetti rapporti, la Società inserisce l’obbligo del
fornitore del servizio di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni alle autorizzazione in corso di validità.
La Società informa i terzi appaltatori della propria Politica Ambientale e delle regole comportamentali che devono adottare.
44. Sistema disciplinare
179
Sirap-Gema S.p.A.
Le violazioni alle prescrizioni della presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema
sanzionatorio di cui al § 10 “Sistema sanzionatorio” della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.
45. Vigilanza, controlli e riesame del sistema
45.1. La Società si impegna a garantire un controllo sistematico
dell’applicazione e dell’efficacia delle modalità di attuazione della
propria Politica Ambientale, anche attraverso meccanismi idonei a
comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.
La vigilanza sulle tematiche ambientali e sulla corretta esecuzione
delle attività ambientali è affidata ai direttori di stabilimento, anche delegando compiti esecutivi a specifiche funzioni operative
presso il sito.
45.2. Al fine di integrare il sistema di vigilanza operato dai direttori di
stabilimento con la vigilanza sui rischi penali oggetto del presente
Modello, il Coordinatore dell’Ambiente redige annualmente una
Relazione di sintesi scritta all’Organismo di Vigilanza della Società contenente un aggiornamento in merito agli esiti dell’attività di
vigilanza, allo stato di avanzamento degli interventi programmati
e agli eventi/incidenti che hanno messo a rischio o provocato danni all’ambiente.
In caso di gravi violazioni delle disposizioni interne o della normativa ambientale o di eventi/incidenti di cui sia accertato un grave rischio ambientale la comunicazione all’Organismo di Vigilanza deve essere immediata.
L’Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, può proporre l’eventuale aggiornamento del Modello o delle
procedure previste per la sua attuazione.
180
Sirap-Gema S.p.A.
45.3. La Società adotta meccanismi di revisione della Politica Ambientale a fronte dell’eventuale inefficacia delle azioni correttive e
preventive adottate presso tutte le unità operative aziendali.
45.4. L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze,
conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati, affinché effettuino Audit o analisi volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti
aspetti:
• il presidio e l’aggiornamento periodico dei rischi mappati ai fini
del presente Modello;
• il rispetto della normativa in vigore;
• l’adozione e la corretta attuazione delle misure di prevenzione
previste dal precedente § 43.
• la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi ambientali nonché dei meccanismi di
aggiornamento di tale metodologia;
• la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi
al presente Modello, alla Politica della sicurezza della Società e
alla normativa vigente;
• la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione
alla migliore prassi nazionale internazionale per il settore in cui
opera la Società.
I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono
comunicati tramite apposita relazione all’Organismo di Vigilanza
per le opportune osservazioni e valutazioni.
L’Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l’eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.
181
Sirap-Gema S.p.A.
Allegato “A” al Modello di organizzazione, gestione e controllo di
Sirap-Gema S.p.A.
CODICE ETICO
182
Sirap-Gema S.p.A.
INDICE
Premessa
pag.184
Destinatari ed ambiti di applicazione
« 184
Principi etici e di comportamento
Principio generale
« 184
Principio di lealtà e di fedeltà
« 185
Principi di imparzialità e conflitti di interessi
« 185
Informazioni riservate e tutela della privacy
« 186
Tutela della persona
« 187
Tutela ambientale
« 187
Tutela del patrimonio aziendale
« 188
Processi di controllo
« 188
Tenuta di informativa contabile e gestionale
« 188
Le norme etiche nei confronti dei terzi
Clienti
« 189
Fornitori
« 189
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni
« 189
Organizzazioni politiche e sindacali
« 190
Organi di informazione
« 190
Violazioni del Codice
« 191
183
Sirap-Gema S.p.A.
Premessa
Il Gruppo, inteso come società Capogruppo e le società controllate che
hanno adottato il presente codice etico (il “Codice”), nell’ambito delle
sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei paesi di riferimento, nonché delle norme interne, in un quadro di integrità, correttezza e
riservatezza. Si propone inoltre di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di
promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale,
il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.
La Società si impegna per la diffusione del Codice, il suo periodico aggiornamento e la messa a disposizione di ogni possibile strumento che
favorisce la piena applicazione dello stesso.
Destinatari ed ambiti di applicazione
Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti del Gruppo e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente,
stabilmente o temporaneamente, vi instaurano rapporti e relazioni, od
operano per perseguirne gli obiettivi (in seguito i “Destinatari”).
I Destinatari devono informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi
imposti dal Codice, esigerne il rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento.
Principi etici e di comportamento
Principio generale
I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai
principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto
nonché essere aperti alla verifica e basati su informazioni corrette e
complete.
184
Sirap-Gema S.p.A.
Principio di lealtà e di fedeltà
Il Gruppo mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei suoi dipendenti.
In tal senso, l’obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto
di:
1) assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi,
incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della società di Gruppo di appartenenza;
2) svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell’impresa o incompatibili con i doveri d’ufficio.
Infine tutti i dipendenti devono considerare il rispetto delle norme del
Codice Etico come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali
nell’ambito del rapporto di fiducia e di fedeltà.
Principi di imparzialità e conflitti di interessi
I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre
a conflitti di interesse con quelli del Gruppo o che potrebbero interferire
con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia
del miglior interesse dello stesso.
Nei rapporti tra il Gruppo e terzi, i Destinatari devono agire secondo
norme etiche e legali. I rapporti devono essere gestiti senza ricorrere a
mezzi illeciti. Sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali
per sé o per altri.
È fatto obbligo di riferire, al proprio superiore, se dipendente, ovvero al
referente interno se soggetto terzo, qualsiasi informazione che possa far
presumere una situazione di potenziale conflitto con gli interessi del
Gruppo.
185
Sirap-Gema S.p.A.
Informazioni riservate e tutela della privacy
Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che appartengono al Gruppo, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificatamente.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, compresi i piani commerciali,
industriali e strategici, le informazioni riguardo al know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori e collaboratori.
Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i Destinatari si devono impegnare a proteggere le informazioni generate o
acquisite e ad evitarne ogni uso improprio o non autorizzato.
Nell’ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le
informazioni “price sensitive”, definite come notizie su fatti non di dominio pubblico e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il
prezzo degli strumenti finanziari.
Tali informazioni, nel rispetto della normativa sull’“insider trading”,
non devono in nessun modo essere utilizzate per trarre vantaggi di alcun
genere, siano essi diretti o indiretti, immediati o futuri, personali o patrimoniali.
La comunicazione all’esterno di informazioni “price sensitive” avviene,
secondo le procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente da parte dei
soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l’osservanza dei principi della parità e della contestualità informativa.
186
Sirap-Gema S.p.A.
Tutela della persona
Il Gruppo, nelle nazioni in cui opera, svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro. Tutti i
Destinatari, nell’ambito delle loro mansioni, si impegnano ad una conduzione delle proprie attività che si fondi sulla prevenzione dei rischi e
sulla tutela della salute e della sicurezza di sé stessi, dei colleghi e dei
terzi.
I rapporti tra dipendenti del Gruppo devono essere improntati ai principi
di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei
diritti e della libertà delle persone. In particolare, non devono essere fatte discriminazioni o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso. In tal
senso ciascun Destinatario deve attivamente collaborare per mantenere
un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.
I rapporti tra i diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d’ufficio. I responsabili delle unità organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, curando adeguatamente il benessere e la
crescita professionale dei propri collaboratori. A loro volta tutti i dipendenti devono prestare la massima collaborazione verso i loro responsabili, osservando con diligenza le disposizioni di lavoro loro impartite.
Tutela ambientale
I Destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell’ambiente.
187
Sirap-Gema S.p.A.
Tutela del patrimonio aziendale
Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della
protezione e della conservazione dei beni, fisici e immateriali, e delle
risorse, siano esse umane, materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti nonché dell’utilizzo delle stesse in modo proprio e
conforme all’interesse sociale.
Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà del Gruppo deve essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati dalla relativa società del Gruppo.
Processi di controllo
I Destinatari devono essere consapevoli dell’esistenza di procedure di
controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento
degli obiettivi aziendali e all’efficienza.
La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è
comune ad ogni livello operativo; conseguentemente tutti i dipendenti,
nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione,
dell’attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree
operative a loro affidate.
Tenuta di informativa contabile e gestionale
Ogni atto od operazione, di qualsiasi tipo, posto in essere dai Destinatari, si dovrà basare su un’adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile.
Le informazioni che confluiscono nei “report” periodici e/o nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza.
I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o
trascuratezze della informativa e della documentazione di supporto sono
188
Sirap-Gema S.p.A.
tenuti a riferire i fatti al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo.
Le norme etiche nei confronti di terzi
Clienti
Ciascun Destinatario, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne, deve favorire la massima soddisfazione del cliente fornendo, tra l’altro, informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti e i servizi loro forniti, in modo da favorire scelte consapevoli.
I Destinatari non devono promettere od offrire pagamenti o beni per
promuovere o favorire gli interessi del Gruppo. Omaggi o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non poter essere interpretabili come finalizzati ad ottenere un trattamento di
favore.
Fornitori
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l’altro, del prezzo, della capacità di fornire
e garantire servizi di livello adeguato, e anche dell’onestà e
dell’integrità del fornitore.
I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e purché di modico
valore.
Qualora un Destinatario riceva da un fornitore proposte di benefici, deve immediatamente riferire al proprio superiore.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni
L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le
189
Sirap-Gema S.p.A.
Pubbliche Istituzioni è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali
preposte ed autorizzate.
I Destinatari non devono promettere od offrire a Pubblici Ufficiali o a
dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi del
Gruppo.
Qualsiasi Destinatario riceva richieste o proposte di benefici da pubblici
funzionari deve immediatamente riferire al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo.
I Destinatari che nell’ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche
Istituzioni, hanno la responsabilità di verificare preventivamente, e con
la dovuta diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato, nell’interesse
del Gruppo, sia veritiero e corretto.
Organizzazioni politiche e sindacali
La Società non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, a comitati
e organizzazioni politiche e sindacali.
Quando un contributo sia ritenuto appropriato per il pubblico interesse,
la società interessata determina se esso sia ammissibile alla luce delle
leggi in vigore.
Tutti i contributi devono, comunque, essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati.
I Destinatari devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento
ad attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero,
a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore.
Organi di informazione
I rapporti tra le società ed i mass media spettano alle funzioni aziendali
190
Sirap-Gema S.p.A.
appositamente designate e devono essere svolti in coerenza con la politica di comunicazione definita dalla Capogruppo.
La partecipazione, in nome della società o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche,
culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure.
Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere,
complete, accurate, trasparenti e tra loro omogenee.
Violazioni del Codice
La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia
instaurato con il Gruppo e può portare ad azioni disciplinari, legali o
penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero
alla interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.
191