LE 3 “R” EUROPEE RAEE, RoHS, REACH
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LE 3 “R” EUROPEE RAEE, RoHS, REACH
C n. 032 - SETTEMBRE 2014 LE 3 “R” EUROPEE RAEE, RoHS, REACH CHE COSA SONO, QUALI SONO LE NOVITÀ? QUALI SONO LE IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE? LE RISPOSTE DEL TEAM DI ESPERTI DI CONSULENZA TECNICOGIURIDICA DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING Dott. Ing. B. THOMAS - Consulente Senior del Gruppo 2G Management Consulting - Responsabile Divisione Ambiente del Gruppo 2G - Esperta di “Safety and Environmental Audit” - Esperta di Sistemi di Gestione Energia, Sicurezza e Ambiente Dott. Ing. G. GAETANI - Esperto di Organizzazioni Aziendali Complesse - Responsabile settore di lavoro di “Ingegneria Forense” - Progettista di “Modelli 231” - Membro/Presidente di Organismi di Vigilanza per “Modelli 231” 1. CHE COSA SONO RAEE, RoHS E REACH L’acronimo RAEE è relativo ai “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”. Con il termine “Rifiuto” si intende “…qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione l’obbligo di disfarsi…”. Con il termine “Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” (AEE) si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazioni di queste correnti o campi, e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”. Tali apparecchiature sono costituite da grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici. L’acronimo RoHS è relativo alla “Restriction of use of Hazardous Substances” (Restrizione all’uso di sostanze pericolose) nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE). I destinatari della RoHS sono i produttori di AEE e cioè tutti coloro che li fabbricano e commercializzano con il proprio marchio, che li rivendono sotto il proprio marchio o che li importano o li immettono per primi sul mercato comunitario. Pag. 1 di 4 C n. 032 - SETTEMBRE 2014 Le sostanze bandite dalla RoHS che si trovano nelle AEE sono costituite da sei elementi: piombo (impiegato nella saldatura dei circuiti stampati, nel vetro dei tubi catodici e nelle lampadine), mercurio (impiegato nei termostati, nei sensori, nei relè, negli interruttori e negli scaricatori a gas), cadmio (impiegato nei contatti degli interruttori, nelle molle, nei connettori, nelle schede per circuiti stampati), cromo esavalente (utilizzato nei rivestimenti metallici per la protezione anticorrosione), bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) (utilizzati nei ritardanti di fiamma, nelle schede per circuiti stampati nei connettori e nei ricoprimenti in plastica). L’acronimo REACH è relativo a “Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals” (Registrazione, Valutazione e Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Infatti attraverso il REACH è possibile ottenere maggiori e più complete informazioni sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati, sui rischi connessi alla esposizione nonché sulle misure di sicurezza da applicare. Il REACH impone a tutti i produttori e importatori (da paesi extra UE) di sostanze chimiche l’obbligo di registrazione delle sostanze presso l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). La registrazione delle sostanze chimiche consiste essenzialmente nel trasmettere all’ECHA da parte dei produttori/importatori una complessa serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e sui loro usi. Per talune sostanze particolarmente pericolose l’ECHA impone ulteriori obblighi di autorizzazione o di restrizione d’uso. Gli utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti nell’adempimento del regolamento REACH, in quanto conferisce loro maggiori responsabilità soprattutto in fase di acquisto e di utilizzo di prodotti chimici, in particolar modo per le sostanze e miscele pericolose. 2. NOVITÀ NEGLI ATTI GIURIDICI EUROPEI E NAZIONALI PER IL RAEE Il RAEE nasce con la Direttiva 2002/96/CE e con la Direttiva 2003/108/CE che sono state recepite con il D.Lgs. 151/2005. Dal 12.04.2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 49/2014 che attua la Direttiva 2012/19/UE (rifusione della Direttiva 2002/96/CE) per semplificare la gestione ed il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, potenziando la filiera e coinvolgendo tutti gli attori, dai produttori ai consorzi di recupero, dai consumatori ai centri di monitoraggio governativi. Le maggiori novità del D.Lgs. 49/2014 sono costituite dalla istituzione di un elenco con iscrizione obbligatoria per tutti gli impianti di trattamento dei RAEE; dall’obbligo anche per i venditori on-line, di ritirare gratuitamente il prodotto a fine vita, istituendo dei punti di raccolta sul territorio; dalla introduzione dell’uno contro zero ovvero la possibilità, per il consumatore, di consegnare i RAEE nei punti vendita, senza dover necessariamente effettuare un acquisto come nel caso dell’uno contro uno in vigore oggi. L’uno contro zero sarà valido soltanto per i RAEE di piccole dimensioni; dall’inclusione dei pannelli fotovoltaici nei RAEE che sarà seguita, a partire dall’agosto del 2018, dall’estensione ad ulteriori prodotti ora esclusi dalla filiera. Nello specifico tutte le AEE, dovranno essere smaltite in base alle nuove norme, con un sistema di pre-trattamento dei rifiuti da avviare al riciclo, regolamentato da un apposito decreto. Per quanto riguarda la definizione di produttore si veda la definizione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2014 mentre per le AEE destinate all’esportazione il produttore deve assolvere a quanto definito dall’art. 4 co. 3 del D.Lgs. 49/2014; per il produttore avente sede legale in un altro stato membro dell’UE si veda l’art. 30 del D.Lgs. 49/2014. Si ricorda che il produttore di AEE può immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito iscrizione come definito all’art. 29 del D.Lgs. 49/2014 e all’allegato X D.M. n. 185 del 25.09.2007. Pag. 2 di 4 C n. 032 - SETTEMBRE 2014 3. NOVITÀ NEGLI ATTI GIURIDICI EUROPEI E NAZIONALI PER IL RoHS 4. NOVITÀ NEGLI ATTI GIURIDICI EUROPEI E NAZIONALI PER IL REACH Il RoHS nasce con la Direttiva 2002/95/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2005. Dal 15.03.2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 27/2014 che attua la Direttiva 2011/65/UE (Rifusione della Direttiva 2002/95/CE). Il REACH nasce con il Regolamento (CE) n. 1907/2006. Si ricorda che il “Regolamento” è un atto di natura normativa di portata generale e gli stati membri hanno l’obbligo di applicarlo integralmente. Viene così definito un campo di applicazione relativo a 11 categorie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) di cui all’allegato I della Direttiva. Vengono considerati anche tutti i cavi con tensione nominale minore di 250 volt che servono da collegamento delle AEE alla presa elettrica o tra di loro. Da allora [2006] ad oggi [Regolamento (UE) n. 605/2014 del 05.06.2014] sono state pubblicate oltre 44 Regolamenti, 2 Direttive ed 1 Decisione aventi come tema la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sia per quanto riguarda prodotti specifici nonché imballaggio ed etichettatura delle sostanze delle miscele. La Direttiva 2011/65/UE si applica ai prodotti “immessi sul mercato” (la prima messa a disposizione di una AEE sul mercato dell’Unione) relativi ai dispositivi medici (Categoria 8) e agli strumenti di monitoraggio e controllo (Cat. 9) immessi sul mercato a decorrere dal 22.07.2014 (smaltimento scorte lungo la filiera è quindi permesso dal 22.07.2014 al 22.07.2019). Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione degli Stati Membri, questi ultimi devono stabilire, a norma di Regolamento, un appropriato quadro di sanzioni che permetta di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l’ambiente. Si applica inoltre ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (Cat. 8) immessi sul mercato a decorrere dal 22.07.2016 (smaltimento scorte lungo la filiera è quindi permesso dal 22.07.2016 al 22.07.2019). Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante il D.Lgs. 133/2009 del 14.09.2009. Il D.Lgs. è entrato in vigore il 09.10.2009. Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli artt. 14 e 16 il D.Lgs. prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento. Infine si applica agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Cat. 9) immessi sul mercato a decorrere dal 22.07.2017 (smaltimento scorte lungo la filiera è quindi permesso dal 22.07.2017 al 22.07.2019). La Direttiva 2011/65/UE non si applica ai prodotti in Cat. 11 “messi a disposizione sul mercato” (qualsiasi fornitura di una AEE per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di una attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito [art. 3 lett m) D.Lgs. 27/2014]) fino al 22.07.2019. Inoltre non si applica alle AEE che non rientravano nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente Direttiva messe a disposizione sul mercato fino al 22.07.2019. L’obiettivo è quello di realizzare un mercato di sostanze di cui siano note e disponibili per chiunque tutte le caratteristiche di pericolosità e i rischi per l’ambiente e l’uomo. Per poter registrare una sostanza, il produttore e/o importatore deve preparare un dossier che contenga tutti gli studi previsti dal regolamento, in funzione delle caratteristiche di pericolosità e dei quantitativi prodotti o importati e inviarlo all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA). Una volta valutata la completezza del dossier, l’Agenzia rilascia un numero di registrazione al produttore che ha sottoposto la richiesta o, a seconda delle caratteristiche della sostanza, può decidere anche di sottoporla a restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato o, ancora, assoggettarla ad autorizPag. 3 di 4 C n. 032 - SETTEMBRE 2014 zazione solo per alcuni usi/applicazioni e per un numero limitato di anni (nel caso di elevate caratteristiche di pericolosità). Il regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche, nuove e già esistenti sul mercato, immesse gradualmente purchè prodotte/importate in quantità superiore a una tonnellata per anno per produttore/importatore. Solo poche sostanze particolari sono soggette a esenzioni specificate negli Allegati IV e V al regolamento stesso. È da notare, infine, come i preparati siano considerati come mix di singole sostanze ovvero miscele; di conseguenza, queste ultime (sotto alcune condizioni) dovranno essere registrate dai relativi produttori/importatori. Da notare con attenzione anche tutto il capitolo dedicato dal regolamento REACH all’importazione da fuori Europa di “articoli”; l’importatore è infatti responsabile dell’introduzione di eventuali sostanze pericolose, classificate SVHC (substance of very high concern) all’interno di essi. 5. IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE Il Rappresentante Legale dell’impresa deve garantire che ogni fase dell’attività svolta in azienda sia effettuata nel pieno rispetto (quando e per quanto applicabile) delle prescrizioni legislative e normative. Per questo motivo si consiglia di individuare una persona interna o esterna all’azienda (outsourcing) con adeguata “competenza” (conoscenza, abilità e comportamento) che sia in grado di assolvere al ruolo di responsabile degli adempimenti relativi al RAEE e RoHS nonché al REACH. In quest’ottica la persona interna o esterna deve interfacciarsi con le altre figure aziendali (commerciale, progettazione, acquisti, produzione, …) per coinvolgerle nelle attività necessarie all’applicazione delle normative. Si tratta cioè di individuare preliminarmente l’applicabilità o meno di una o più “R” europee e quindi definire le operatività successive. Ad esempio nel caso del REACH si tratta di predisporre l’inventario dei prodotti chimici acquistati (sostanze e/o miscele) con le relative quantità (t/anno) e classificazione. Successivamente si tratta di verificare se le sostanze acquistate siano pre-registrate/registrate e se rientrino nell’elenco delle sostanze in “candidate list” o soggette ad autorizzazione. Una ulteriore attività è la verifica che le sostanze acquistate rispettino le restrizioni d’uso dell’allegato XVII del REACH nonché il rispetto degli usi previsti dalla scheda dati sicurezza e dagli eventuali scenari allegati. Altra attività consiste nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle schede dati di sicurezza. 6. PROPOSTA DI CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA Il Gruppo 2G Management Consulting da oltre 15 anni ha avviato una attività di consulenza tecnico-giuridica con un gruppo di ingegneri esperti di valutazione e applicazione della normativa tecnica industriale. Tale attività si esplica attraverso lo studio e l’analisi dell’applicazione di direttive e regolamenti alla singola realtà industriale di riferimento. Obiettivo è quello di assolvere alle prescrizioni normative nelle condizioni di massima efficienza (raggiungimento dell’obiettivo al minor costo) e trasformando l’obbligo in opportunità. Per questo motivo i ns. consulenti operano attraverso le seguenti fasi: 1. Check up per valutare le reali esigenze dell’impresa rispetto ai requisiti prescrittivi delle Direttive e Regolamenti 2. Ricerca di dati e informazioni per avviare il processo di risoluzione delle problematiche individuate 3. Redazione di una relazione tecnico-giuridica che conterrà gli elementi di interpretazione e le modalità di applicazione delle Direttive e dei Regolamenti Europei in oggetto 4. Presentazione del parere scritto in una riunione con la Direzione Aziendale per chiarimenti, approfondimenti e per l’attivazione delle azioni interne. Il Gruppo 2G Management Consulting propone la fase di Check-up GRATUITA alle Aziende che intendono verificare l’applicabilità o meno di RAEE, RoHS e REACH alla loro specifica realtà produttiva. Se volete fissare un appuntamento con i nostri esperti di valutazione e applicazione della normativa tecnica industriale e quindi per un check up gratuito potete contattare il ns. Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo Tel. 011 505062 Fax 011 504660 [email protected] Pag. 4 di 4