LE 3 “R” EUROPEE RAEE, RoHS, REACH

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LE 3 “R” EUROPEE RAEE, RoHS, REACH
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n. 032 - SETTEMBRE 2014
LE 3 “R” EUROPEE
RAEE, RoHS, REACH
CHE COSA SONO, QUALI SONO LE NOVITÀ? QUALI SONO
LE IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE?
LE RISPOSTE DEL TEAM DI ESPERTI DI CONSULENZA TECNICOGIURIDICA DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING
Dott. Ing. B. THOMAS
- Consulente Senior del Gruppo
2G Management Consulting
- Responsabile Divisione
Ambiente del Gruppo 2G
- Esperta di “Safety and
Environmental Audit”
- Esperta di Sistemi di Gestione
Energia, Sicurezza e Ambiente
Dott. Ing. G. GAETANI
- Esperto di Organizzazioni Aziendali
Complesse
- Responsabile settore di lavoro di
“Ingegneria Forense”
- Progettista di “Modelli 231”
- Membro/Presidente di Organismi
di Vigilanza per “Modelli 231”
1. CHE COSA SONO RAEE, RoHS E REACH
L’acronimo RAEE è relativo ai “Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche”.
Con il termine “Rifiuto” si intende “…qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione
l’obbligo di disfarsi…”.
Con il termine “Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”
(AEE) si intendono le apparecchiature che dipendono, per
un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da
campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazioni di queste correnti o campi,
e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt
per la corrente continua”.
Tali apparecchiature sono costituite da grandi e piccoli
elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni, apparecchiature di consumo e pannelli
fotovoltaici, apparecchiature di illuminazione, strumenti
elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il
tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di
monitoraggio e di controllo e distributori automatici.
L’acronimo RoHS è relativo alla “Restriction of use of
Hazardous Substances” (Restrizione all’uso di sostanze
pericolose) nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(AEE).
I destinatari della RoHS sono i produttori di AEE e cioè tutti
coloro che li fabbricano e commercializzano con il proprio
marchio, che li rivendono sotto il proprio marchio o che li
importano o li immettono per primi sul mercato comunitario.
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Le sostanze bandite dalla RoHS che si trovano nelle AEE
sono costituite da sei elementi: piombo (impiegato nella
saldatura dei circuiti stampati, nel vetro dei tubi catodici e nelle
lampadine), mercurio (impiegato nei termostati, nei sensori,
nei relè, negli interruttori e negli scaricatori a gas), cadmio
(impiegato nei contatti degli interruttori, nelle molle, nei connettori, nelle schede per circuiti stampati), cromo esavalente
(utilizzato nei rivestimenti metallici per la protezione anticorrosione), bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile
polibromurato (PBDE) (utilizzati nei ritardanti di fiamma, nelle
schede per circuiti stampati nei connettori e nei ricoprimenti in
plastica).
L’acronimo REACH è relativo a “Registration, Evaluation and
Authorization of CHemicals” (Registrazione, Valutazione e
Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e mira
ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute
umana e dell’ambiente.
Infatti attraverso il REACH è possibile ottenere maggiori e
più complete informazioni sulle proprietà pericolose dei
prodotti manipolati, sui rischi connessi alla esposizione
nonché sulle misure di sicurezza da applicare.
Il REACH impone a tutti i produttori e importatori (da paesi
extra UE) di sostanze chimiche l’obbligo di registrazione
delle sostanze presso l’Agenzia Europea delle Sostanze
Chimiche (ECHA). La registrazione delle sostanze chimiche
consiste essenzialmente nel trasmettere all’ECHA da parte dei
produttori/importatori una complessa serie di informazioni sulle
caratteristiche delle sostanze e sui loro usi. Per talune
sostanze particolarmente pericolose l’ECHA impone ulteriori obblighi di autorizzazione o di restrizione d’uso.
Gli utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti
nell’adempimento del regolamento REACH, in quanto conferisce loro maggiori responsabilità soprattutto in fase di
acquisto e di utilizzo di prodotti chimici, in particolar modo
per le sostanze e miscele pericolose.
2. NOVITÀ NEGLI ATTI GIURIDICI EUROPEI
E NAZIONALI PER IL RAEE
Il RAEE nasce con la Direttiva 2002/96/CE e con la Direttiva
2003/108/CE che sono state recepite con il D.Lgs. 151/2005.
Dal 12.04.2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 49/2014 che
attua la Direttiva 2012/19/UE (rifusione della Direttiva
2002/96/CE) per semplificare la gestione ed il corretto
smaltimento dei rifiuti elettronici, potenziando la filiera e
coinvolgendo tutti gli attori, dai produttori ai consorzi di
recupero, dai consumatori ai centri di monitoraggio
governativi.
Le maggiori novità del D.Lgs. 49/2014 sono costituite dalla
istituzione di un elenco con iscrizione obbligatoria per tutti
gli impianti di trattamento dei RAEE; dall’obbligo anche per
i venditori on-line, di ritirare gratuitamente il prodotto a fine
vita, istituendo dei punti di raccolta sul territorio; dalla
introduzione dell’uno contro zero ovvero la possibilità, per il
consumatore, di consegnare i RAEE nei punti vendita, senza
dover necessariamente effettuare un acquisto come nel caso
dell’uno contro uno in vigore oggi.
L’uno contro zero sarà valido soltanto per i RAEE di piccole
dimensioni; dall’inclusione dei pannelli fotovoltaici nei
RAEE che sarà seguita, a partire dall’agosto del 2018,
dall’estensione ad ulteriori prodotti ora esclusi dalla filiera.
Nello specifico tutte le AEE, dovranno essere smaltite in
base alle nuove norme, con un sistema di pre-trattamento
dei rifiuti da avviare al riciclo, regolamentato da un
apposito decreto.
Per quanto riguarda la definizione di produttore si veda la
definizione all’art. 4 del D.Lgs. 49/2014 mentre per le AEE
destinate all’esportazione il produttore deve assolvere a
quanto definito dall’art. 4 co. 3 del D.Lgs. 49/2014; per il
produttore avente sede legale in un altro stato membro
dell’UE si veda l’art. 30 del D.Lgs. 49/2014.
Si ricorda che il produttore di AEE può immettere sul
mercato le apparecchiature solo a seguito iscrizione come
definito all’art. 29 del D.Lgs. 49/2014 e all’allegato X D.M. n.
185 del 25.09.2007.
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3. NOVITÀ NEGLI ATTI GIURIDICI EUROPEI
E NAZIONALI PER IL RoHS
4. NOVITÀ NEGLI ATTI GIURIDICI EUROPEI
E NAZIONALI PER IL REACH
Il RoHS nasce con la Direttiva 2002/95/CE recepita in Italia con
il D.Lgs. 151/2005. Dal 15.03.2014 è entrato in vigore il
D.Lgs. 27/2014 che attua la Direttiva 2011/65/UE (Rifusione
della Direttiva 2002/95/CE).
Il REACH nasce con il Regolamento (CE) n. 1907/2006. Si
ricorda che il “Regolamento” è un atto di natura normativa di
portata generale e gli stati membri hanno l’obbligo di applicarlo
integralmente.
Viene così definito un campo di applicazione relativo a 11
categorie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(AEE) di cui all’allegato I della Direttiva.
Vengono considerati anche tutti i cavi con tensione
nominale minore di 250 volt che servono da collegamento
delle AEE alla presa elettrica o tra di loro.
Da allora [2006] ad oggi [Regolamento (UE) n. 605/2014 del
05.06.2014] sono state pubblicate oltre 44 Regolamenti, 2
Direttive ed 1 Decisione aventi come tema la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sia per quanto riguarda prodotti specifici nonché imballaggio ed etichettatura delle sostanze delle miscele.
La Direttiva 2011/65/UE si applica ai prodotti “immessi sul
mercato” (la prima messa a disposizione di una AEE sul mercato dell’Unione) relativi ai dispositivi medici (Categoria 8) e
agli strumenti di monitoraggio e controllo (Cat. 9) immessi
sul mercato a decorrere dal 22.07.2014 (smaltimento scorte
lungo la filiera è quindi permesso dal 22.07.2014 al
22.07.2019).
Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a
livello dei provvedimenti di applicazione degli Stati Membri,
questi ultimi devono stabilire, a norma di Regolamento, un
appropriato quadro di sanzioni che permetta di applicare
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di
mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare
danni per la salute umana e per l’ambiente.
Si applica inoltre ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
(Cat. 8) immessi sul mercato a decorrere dal 22.07.2016
(smaltimento scorte lungo la filiera è quindi permesso dal
22.07.2016 al 22.07.2019).
Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante il
D.Lgs. 133/2009 del 14.09.2009. Il D.Lgs. è entrato in vigore
il 09.10.2009. Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo
per tutta una serie di condotte che violano il Regolamento, negli
artt. 14 e 16 il D.Lgs. prevede anche sanzioni di tipo penale,
in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo
di sostanze comprese negli allegati XIV e XVII (sostanze
soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento.
Infine si applica agli strumenti di monitoraggio e controllo
industriali (Cat. 9) immessi sul mercato a decorrere dal
22.07.2017 (smaltimento scorte lungo la filiera è quindi
permesso dal 22.07.2017 al 22.07.2019).
La Direttiva 2011/65/UE non si applica ai prodotti in Cat. 11
“messi a disposizione sul mercato” (qualsiasi fornitura di una
AEE per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
dell’Unione nel corso di una attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito [art. 3 lett m) D.Lgs. 27/2014]) fino al
22.07.2019.
Inoltre non si applica alle AEE che non rientravano
nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2002/95/CE ma
che risulterebbero non conformi alla presente Direttiva
messe a disposizione sul mercato fino al 22.07.2019.
L’obiettivo è quello di realizzare un mercato di sostanze di
cui siano note e disponibili per chiunque tutte le
caratteristiche di pericolosità e i rischi per l’ambiente e
l’uomo. Per poter registrare una sostanza, il produttore e/o
importatore deve preparare un dossier che contenga tutti gli
studi previsti dal regolamento, in funzione delle caratteristiche
di pericolosità e dei quantitativi prodotti o importati e inviarlo
all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA). Una
volta valutata la completezza del dossier, l’Agenzia rilascia un
numero di registrazione al produttore che ha sottoposto la
richiesta o, a seconda delle caratteristiche della sostanza, può
decidere anche di sottoporla a restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato o, ancora, assoggettarla ad autorizPag. 3 di 4
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zazione solo per alcuni usi/applicazioni e per un numero
limitato di anni (nel caso di elevate caratteristiche di pericolosità).
Il regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche,
nuove e già esistenti sul mercato, immesse gradualmente
purchè prodotte/importate in quantità superiore a una
tonnellata per anno per produttore/importatore. Solo poche
sostanze particolari sono soggette a esenzioni specificate negli
Allegati IV e V al regolamento stesso. È da notare, infine, come
i preparati siano considerati come mix di singole sostanze
ovvero miscele; di conseguenza, queste ultime (sotto
alcune condizioni) dovranno essere registrate dai relativi
produttori/importatori.
Da notare con attenzione anche tutto il capitolo dedicato dal
regolamento REACH all’importazione da fuori Europa di
“articoli”; l’importatore è infatti responsabile dell’introduzione di
eventuali sostanze pericolose, classificate SVHC (substance
of very high concern) all’interno di essi.
5. IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE
Il Rappresentante Legale dell’impresa deve garantire che
ogni fase dell’attività svolta in azienda sia effettuata nel
pieno rispetto (quando e per quanto applicabile) delle prescrizioni legislative e normative.
Per questo motivo si consiglia di individuare una persona
interna o esterna all’azienda (outsourcing) con adeguata
“competenza” (conoscenza, abilità e comportamento) che sia
in grado di assolvere al ruolo di responsabile degli adempimenti relativi al RAEE e RoHS nonché al REACH.
In quest’ottica la persona interna o esterna deve interfacciarsi
con le altre figure aziendali (commerciale, progettazione, acquisti, produzione, …) per coinvolgerle nelle attività necessarie all’applicazione delle normative.
Si tratta cioè di individuare preliminarmente l’applicabilità o
meno di una o più “R” europee e quindi definire le operatività successive.
Ad esempio nel caso del REACH si tratta di predisporre
l’inventario dei prodotti chimici acquistati (sostanze e/o
miscele) con le relative quantità (t/anno) e classificazione.
Successivamente si tratta di verificare se le sostanze
acquistate siano pre-registrate/registrate e se rientrino
nell’elenco delle sostanze in “candidate list” o soggette ad
autorizzazione. Una ulteriore attività è la verifica che le
sostanze acquistate rispettino le restrizioni d’uso dell’allegato XVII del REACH nonché il rispetto degli usi previsti
dalla scheda dati sicurezza e dagli eventuali scenari
allegati.
Altra attività consiste nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle schede dati di sicurezza.
6. PROPOSTA DI CONSULENZA
TECNICO-GIURIDICA
Il Gruppo 2G Management Consulting da oltre 15 anni ha
avviato una attività di consulenza tecnico-giuridica con un
gruppo di ingegneri esperti di valutazione e applicazione
della normativa tecnica industriale. Tale attività si esplica
attraverso lo studio e l’analisi dell’applicazione di direttive e
regolamenti alla singola realtà industriale di riferimento.
Obiettivo è quello di assolvere alle prescrizioni normative nelle
condizioni di massima efficienza (raggiungimento dell’obiettivo al minor costo) e trasformando l’obbligo in opportunità.
Per questo motivo i ns. consulenti operano attraverso le
seguenti fasi:
1. Check up per valutare le reali esigenze dell’impresa
rispetto ai requisiti prescrittivi delle Direttive e Regolamenti
2. Ricerca di dati e informazioni per avviare il processo di
risoluzione delle problematiche individuate
3. Redazione di una relazione tecnico-giuridica che
conterrà gli elementi di interpretazione e le modalità di
applicazione delle Direttive e dei Regolamenti Europei in
oggetto
4. Presentazione del parere scritto in una riunione con la
Direzione Aziendale per chiarimenti, approfondimenti e per
l’attivazione delle azioni interne.
Il Gruppo 2G Management Consulting propone la fase di
Check-up GRATUITA alle Aziende che intendono verificare
l’applicabilità o meno di RAEE, RoHS e REACH alla loro
specifica realtà produttiva.
Se volete fissare un appuntamento con i nostri
esperti di valutazione e applicazione della
normativa tecnica industriale e quindi per un
check up gratuito potete contattare il ns.
Ufficio Marketing:
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011 505062
Fax 011 504660
[email protected]
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