REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA

Transcript

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 299
del 13-5-2015
OGGETTO
Convenzione con il Liceo Fogazzaro di Vicenza per lo svolgimento di tirocini formativi di
orientamento/stage.
Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 375
Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/375
1
Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relaziono Sindacali riferisce:
“Il Liceo Fogazzaro di Vicenza ha chiesto di poter attivare anche per l’anno scolastico 2014-2015
tirocini di formazione e orientamento/stage nel periodo estivo presso servizi ospedalieri e territoriali di
questa Azienda-Ulss a favore di studenti iscritti alle classi terze e quarte.
La collaborazione nell’orientamento/stage degli studenti di Licei e Istituti superiori si è consolidata nel
corso degli anni grazie alla partecipazione di figure professionali operanti in ambito sanitario e sociale
nonché di medici e veterinari dei servizi aziendali. Le esperienze formative riscontrano
l’apprezzamento dei docenti, degli studenti e delle famiglie e perciò riproposte.
In merito alla disciplina dei tirocini/stage, l’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.
196 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i tirocini devono realizzarsi sulla base di
apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di
lavoro pubblici o privati e che gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto promotore.
Inoltre, per quanto riguarda gli stage in oggetto, la Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha
chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al
consolidamento e all’integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta
realizzando, sono da considerarsi “tirocini curricolari” e pertanto soggetti ad una disciplina
semplificata.
Premesso quanto sopra e sentito il parere favorevole dei Direttori dei sevizi/unità operative interessati
alle iniziative formative, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel
testo allegato quale parte integrate della presente deliberazione.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo e Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di stipulare la convenzione con il Liceo Fogazzaro di Vicenza per lo svolgimento di tirocini di
formazione e orientamento/stage, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con
gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/375
2
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio
dell’Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/375
3
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Roberto Toniolo)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Francesco Buonocore)
Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Paolo Fortuna)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese)
Ermanno
Angonese
Digitally signed by
Ermanno Angonese
Date: 2015.05.13
16:37:37 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza, ________________
Copia conforme all’originale,
amministrativo.
_________________________________
composta di n.
fogli (incluso il presente), rilasciata per uso
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza, ________________
_________________________________
Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/375
4
Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento/stage
Tra
Il Liceo Fogazzaro di Vicenza “soggetto promotore” con sede in Vicenza, Contrà Burci, 21, codice
fiscale 80014730248, d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Dirigente
scolastico dalla prof.ssa Maria Rosa Puleo, nata a Catania il 6.08.1961
e
L’Azienda Ulss 6 Vicenza, con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale
02441500242, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale,
Dr. Ing. Ermanno Angonese, nato a Mason Vicentino il 10.02.1949
premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti
richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche,
possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che
abbiamo già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
si conviene quanto segue:
Art. 1
La presente convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione dei tirocini estivi di
orientamento/stage di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di migliorare le
scelte di orientamento professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Art. 2
a) Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della legge
196/97 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 della legge n. 148/2011, non costituisce
rapporto di lavoro.
b) I tirocini di formazione sono attivati su proposta del soggetto promotore, nel rispetto del D.M.
del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142 e secondo i calendari concordati
con i Direttori delle strutture aziendali interessate.
c) La Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da
Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all’integrazione
degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da
considerarsi “tirocini curriculari” e pertanto soggetti ad una disciplina semplificata.
5
d) Durante lo svolgimento dei tirocini l’attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico –
organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
Art. 3
Per ciascuno studente in tirocinio viene predisposto un progetto formativo contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, ed i tempi di presenza in azienda;
la struttura aziendale (servizio, unità operativa, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 4
a) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo/stage lo studente è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento e concordate con il
tutor aziendale;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
b) Il personale docente verificherà il regolare svolgimento del tirocinio/stage assicurando la
massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso
dell'esperienza.
c)
Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte dello studente durante il tirocinio,
l’Azienda-Ulss potrà chiedere la sospensione dell’attività formativa.
Art. 5
a) Gli studenti non potranno essere adibiti ad attività diverse da quelle concordate tra soggetto
promotore e soggetto ospitante, e riportate nel progetto formativo.
b) Il tirocinio/stage non comporta nessun compenso, né rimborso spese da riconoscere allo
studente da parte del soggetto ospitante.
Art. 6
a) La formazione sulla sicurezza agli studenti, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011, risulta assolta da parte del soggetto promotore.
b) Non sussiste l’obbligo di visita medica, considerato il tempo di permanenza del singolo
studente presso l’Azienda Ulss e l’assenza di specifiche situazioni di rischio.
Art. 7
a) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL,
nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
6
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l’evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.
b) Il soggetto promotore si impegna – se richiesto - a far pervenire alla Regione, alle strutture
provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in
materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e
di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 8
Alla presente convenzione seguirà specifico uno programma formativo, concordato tra soggetto
promotore e soggetto ospitante, contenente gli obiettivi generali e specifici, gli studenti coinvolti, le
sedi ed i periodi di permanenza presso le strutture.
Art. 9
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per l’anno scolastico
2014/2015 e comunque sino al 30 settembre 2015.
Letto, approvato.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
per il soggetto promotore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Rosa Puleo
per il soggetto ospitante
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Ermanno Angonese
7