nota informativa - Intesa Sanpaolo Assicura

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nota informativa - Intesa Sanpaolo Assicura
Fascicolo Informativo
Polizza
Business Gemma
Contratto di Assicurazione Multigaranzia
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Fac-simile del Modulo di Polizza
deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato
prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA.
Società del Gruppo Assicurativo
Polizza Business Gemma - Indice
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Indice
NOTA INFORMATIVA
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INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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GLOSSARIO
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1.1
ART. 1.2
ART. 1.3
ART. 1.4
ART. 1.5
ART. 1.6
ART. 1.7
ART. 1.8
ART. 1.9
ART. 1.10
ART. 1.11
ART. 1.12
ART. 1.13
ART. 1.14
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATA
PAGAMENTO DEL PREMIO
ESTINZIONE DEL CONTO E RISOLUZIONE DELLA POLIZZA
DURATA – PERIODO DI ASSICURAZIONE
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
ALTRE ASSICURAZIONI
VARIAZIONI DEI DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO/CONTRATTO
FORMA DELLE COMUNICAZIONI A INTESA SANPAOLO ASSICURA
IMPOSTE E TASSE
LEGGE APPLICABILE
LINGUA ADOTTATA
VALIDITÀ TERRITORIALE
SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
AREA CLIENTI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTICOLARI
ART 2.1 PERSONE ASSICURATE
ART. 2.2 PERSONE NON ASSICURABILI
SEZIONE INFORTUNI
ART. 3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 3.2 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE: ESCLUSIONI
ART. 3.3 EVENTI ASSICURATI
3.3.1 INVALIDITÀ PERMANENTE
3.3.2 GARANZIE SPECIALI
3.3.3 INABILITÀ TEMPORANEA
ART. 3.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
SEZIONE SALUTE
ART. 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 4.2 CARENZE
ART. 4.3 EVENTI ASSICURATI E RELATIVE PRESTAZIONI
4.3.1 CONTRIBUTO PER IL PARTO
4.3.2 RICOVERO PER MALATTIE DELLA GRAVIDANZA
4.3.3 RICOVERO PER CURE DEL NEONATO
4.3.4 GRAVI PATOLOGIE
4.3.5 DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA
4.3.6 CHECK–UP
ART. 4.4 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE SALUTE: ESCLUSIONI
SEZIONE NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATA
ART. 5.2 DOCUMENTAZIONE
ART. 5.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
ART. 5.4 DATA DEL SINISTRO
ART. 5.5 ACCERTAMENTI DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE
ART. 5.6 RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO PER SINISTRO
ART. 5.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
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SEZIONE ALTRE GARANZIE: TUTELA LEGALE E ASSISTENZA
ALTRE GARANZIE - TUTELA LEGALE
ART. 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 6.2 DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 6.3 PRESTAZIONI GARANTITE
ART. 6.4 ESCLUSIONI
ART. 6.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
ART. 6.6 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
ART. 6.7 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
ART. 6.8 LIBERA SCELTA DEL LEGALE
ART. 6.9 RECUPERO DI SOMME
ART. 6.10 ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 6.11 SOGGETTI ASSICURATI
ALTRE GARANZIE - ASSISTENZA
ART. 6.12 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA
ART. 6.13 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA
ART. 6.14 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO ALL’ESTERO
ART. 6.15 ACCESSO NETWORK ASSISTENZA DOMICILIARE IMA
ART. 6.16 SERVIZIO DI CONCERGIERIE
ART. 6.17 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA
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ALLEGATO A - “TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI
DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERCENTUALE”
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ALLEGATO B - “TABELLA GRAVI PATOLOGIE”
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FAC-SIMILE MODULO DI POLIZZA
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Polizza Business Gemma
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo
schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del
26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di
Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Polizza Business Gemma - Nota Informativa
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A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1) Informazioni generali
La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha:
• Sede legale e direzione generale in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino – ITALIA, tel. +39 011 5554015, fax +39 011
5554018, sito internet www.intesasanpaoloassicura.com, indirizzo di posta elettronica [email protected]
• Uffici amministrativi in Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano – ITALIA, tel. +39 02 30511.
La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato
su G.U. n. 236 dell’8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. La Società ha
come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo
Vita S.p.A.; è iscritta all’Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125.
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d’esercizio 2014, dispone della
seguente situazione patrimoniale.
Patrimonio netto
€ 149.347.311
Capitale sociale
Riserve patrimoniali
Indice di Solvibilità
€ 27.912.258
€ 121.435.053
4,04
Si precisa che l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www. intesasanpaoloassicura.com.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha una durata triennale, non è previsto il tacito rinnovo.
AVVERTENZA. Il Contraente ha la facoltà di dare disdetta a ogni ricorrenza annua della polizza inviando alla Società
apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua della polizza; in tal caso il contratto cesserà di produrre i propri effetti alle ore 24.00 del giorno di ricorrenza annuale.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.4 “Durata – Periodo di assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa è rivolta alla donna imprenditrice o libera professionista e comprende le seguenti garanzie:
Infortuni, Malattia, Assistenza e Tutela Legale.
L’Assicurata al momento della sottoscrizione può scegliere tra tre diversi pacchetti di garanzie, che si differenziano, oltre
che per le garanzie assicurate anche per l’ammontare degli indennizzi riconosciuti dalla Società. Le caratteristiche delle
coperture e l’ammontare delle prestazioni riconosciute dalla società al verificarsi del sinistro o degli eventi assicurati, sono
indicate nella tabella qui di seguito.
Polizza Business Gemma - Nota Informativa
Sezione Infortuni
Invalidità Permanente
Garanzie speciali donne
Inabilità Temporanea
Totale
Sezione Salute
Franchigie
2/6
START
PLUS
Somma assicurata
in euro
Somma assicurata
in euro
ALL
Somma assicurata
in euro
10%
75.000,00
150.000,00
200.000,00
Non previste
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5 giorni
Franchigie
Garanzia Assente
Somma assicurata
in euro
Garanzia Assente
Somma assicurata
in euro
80,00 al giorno
Somma assicurata
in euro
Contributo per il parto
Non previste
1.500,00
3.000,00
5.000,00
Ricovero per malattie
della gravidanza
Non previste
1.500,00
3.000,00
5.000,00
Ricovero per cure
del neonato
Non previste
1.500,00
3.000,00
5.000,00
Malattia per Gravi
patologie
Non previste
10.000,00
15.000,00
25.000,00
Un pernottamento
30,00 al giorno
per un massimo
di 360 pernottamenti
70,00 al giorno
per un massimo
di 360 pernottamenti
Scoperto del 30% in
caso di utilizzo di strutture
non convenzionate
Garanzia Assente
Garanzia Assente
Franchigie
Somma assicurata
in euro
Somma assicurata
in euro
Tutela Legale
Previste
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Assistenza*
Previste
Presente
Presente
Presente
Diaria da ricovero
per malattia
Check-up
Sezione
Altre Garanzie
Tutela Legale
Assistenza
80,00 al giorno
per un massimo
di 360 pernottamenti
- nessun limite in caso
di utilizzo di strutture
convenzionate
- 400,00 in caso di utilizzo
di strutture convenzionate
Somma assicurata
in euro
*Per le franchigie e per le somme assicurate relative alle singole prestazioni di Assistenza, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. A seconda del pacchetto prescelto e delle garanzie previste sono presenti limitazioni ed esclusioni
alle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli
aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 2.2 “Persone non assicurabili”, 3.1. “Oggetto dell’Assicurazione”, 3.2 “Delimitazione
dell’assicurazione: esclusioni”, 3.3 “Eventi assicurati”, 4.2 “Carenze”, 4.4 “Delimitazione dell’assicurazione: esclusioni”,
6.2 “Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione”, 6.4 “Esclusioni”, 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, 6.6 “Denuncia
del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa”, 6.7 “Gestione del caso assicurativo”, 6.8 “Libera scelta del legale”, 6.10 “Estensione territoriale”, 6.17 “Esclusioni
ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza”, delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. Il pacchetto All non è acquistabile da coloro che svolgono contemporaneamente l’attività di imprenditrice/libera professionista e quella di lavoro dipendente.
AVVERTENZA. A seconda del pacchetto prescelto e delle garanzie previste, sono previsti massimali, scoperti e franchigie a carico dell’Assicurata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 2.2. “Persone non assicurabili” delle Condizioni
di Assicurazione e, relativamente, a franchigie, massimali e scoperti si rinvia rispettivamente agli artt. 3.3 “Eventi assicurati lett. b)”, 4.3. “Eventi assicurati e relative prestazioni”, 4.4 “Delimitazione dell’assicurazione salute: esclusioni” e
5.3 “Modalità delle prestazioni erogate” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza abbiano compiuto il 65°
anno di età. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 2.2 “Persone non assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione.
Polizza Business Gemma - Nota Informativa
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Per la comprensione dei meccanismi di applicazione di franchigie e scoperti si formula quanto segue:
} Esempio n. 1
Danno da Invalidità permanente totale con grado di Invalidità permanente pari al 9% non dà luogo ad alcun indennizzo
perché trova applicazione la franchigia che prevede per l’erogazione della prestazione da parte della Società esiti invalidanti un grado di IP superiore al 10%.
} Esempio n. 2
Danno da Invalidità permanente totale con grado di Invalidità permanente pari al 25% (es. perdita di un rene – Tabella
INAIL DPR 1124/65).
L’indennizzo spettante ipotizzando una somma assicurata pari a € 150.000,00, come per il pacchetto PLUS, si otterrà
come segue:
Danno quantificato da Tabella INAIL = 25% (grado di Invalidità permanente)
Somma assicurata: € 150.000,00
Indennizzo = € 150.000,00 x 25% = € 37.500,00
} Esempio n. 3
Danno da Invalidità permanente totale con grado di Invalidità permanente pari al 50% (es. perdita di una gamba al
terzo inferiore o di un piede – Tabella INAIL DPR 1124/65).
L’indennizzo spettante ipotizzando una somma assicurata pari a € 150.000,00, come per il pacchetto PLUS, si otterrà
come segue:
Danno quantificato da Tabella INAIL = 50% (grado di Invalidità permanente)
Somma assicurata: € 150.000,00
Indennizzo = €150.000,00
Si indennizza l’intera somma assicurata poiché l’invalidità permanente accertata
risulta pari al 50%, così come descritto nell’ Art. 3.3.1 lettera b).
} Esempio n. 4
Check-up (garanzia presente nel pacchetto All) in struttura non convenzionata.
Costo prestazione € 600,00
Il rimborso spettante si otterrà come segue:
Rimborso: 70% del costo della prestazione
Somma massima assicurata per evento € 400,00
Rimborso: € 600,00 x 70%= € 420,00;
tuttavia la somma che verrà rimborsata sarà pari a € 400,00,
massimale contrattualmente previsto.
} Esempio n. 5
Liquidazione per inabilità temporanea totale (garanzia presente nel pacchetto All).
Somma assicurata
Franchigia prevista
Giorni di inabilità
Giorni da riconoscere
risultanti da
per l’indennizzo (al
certificazione medica netto della franchigia)
80 € al giorno
5 giorni
6 giorni
1 giorno
(6 gg meno 5 gg)
80 € al giorno
5 giorni
fino a 5 giorni
I giorni da
riconoscere per
l’indennizzo sono
pari alla franchigia
prevista
Somma da
indennizzare
80 €
Nessun indennizzo
Polizza Business Gemma - Nota Informativa
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4) Periodi di carenza contrattuali
AVVERTENZA. Le coperture previste dalla Sezione Malattia e dalla Sezione Tutela legale prevedono periodi di carenza,
durante i quali l’assicurazione non è operante.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 4.2 “Carenze”, art. 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo” e 6.5.1 “Carenze” delle Condizioni di Assicurazione.
5) Dichiarazioni dell’Assicurata in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario – Nullità
L’Assicurato è tenuto a comunicare con esattezza i dati forniti a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..
AVVERTENZA. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente e/o dell’Assicurata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono far perdere il diritto alla prestazione assicurativa
o ridurne l’ammontare. Si richiama l’attenzione sugli art 1.1 “Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurata” – 1.2 “Pagamento del premio”, 1° comma – 1.7 “Variazioni dei dati del Contraente, Assicurata, Contratto”, 2.2 “Persone non
assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. Non è prevista la compilazione del questionario sanitario.
6) Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione
Le prestazioni previste dal contratto non prevedono variazioni in conseguenza di diminuzioni di rischio in genere, aggravamento per variazioni del rischio in dipendenza di variazione della professione o dell’attività lavorativa, fatta salva
la cessazione della polizza in caso di svolgimento delle professioni indicate nell’art. 2.2 “Persone non assicurabili”
delle Condizioni di Assicurazione.
A titolo esemplificativo, una circostanza che può determinare la modificazione del rischio e la conseguente cessazione
delle coperture assicurative può derivare, dopo la conclusione del contratto dall’aver intrapreso la professione di sommozzatore o palombaro.
7) Premi
Il premio di polizza è calcolato su base annua ed è determinato in base all’età dell’Assicurata e in funzione del pacchetto “Start” – “Plus” o “ All” prescelto.
Il premio è addebitato su un conto corrente in essere presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, distributrici del prodotto, con addebito irrevocabile.
Il pagamento del premio avviene con frazionamento mensile, senza l’applicazione di costi aggiuntivi. L’estratto conto
bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art.1.2 “Pagamento del Premio” delle Condizioni di Assicurazione.
8) Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione o ad adeguamento; pertanto sia le somme assicurate che il premio annuale non subiranno alcuna variazione per tutta la durata del contratto.
9) Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto dando disdetta alla Società entro 30 giorni dalla ricorrenza annua della
polizza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non è prevista la facoltà di recesso della Società in caso di sinistro. Si rinvia agli artt. 1.4 “Durata - Periodo di assicurazione” e 5.6 “Rinuncia al diritto di recesso per sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
10) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto
si fonda (art. 2952 c.c.).
Il contratto non prevede decadenze dai diritti derivanti dal contratto.
11) Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12) Regime fiscale
Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d’imposta in vigore alla data di redazione della presente
Nota Informativa sono le seguenti:
• Per la Malattia e gli Infortuni 2,50%
• Per l’ Assistenza 10%
• Per la Tutela legale 21,25%
Polizza Business Gemma - Nota Informativa
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C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
13) Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA. Per le garanzie della sezione Infortuni e per le garanzie della Sezione Malattia si rinvia all’art. 5.4
“Data del sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per individuare il giorno di insorgenza del sinistro.
Il momento dell’insorgenza del sinistro ai sensi dell’art. art 5.4. “Data del Sinistro” è: per l’infortunio il giorno di accadimento; per la Malattia è il giorno in cui avviene il parto, il ricovero dell’Assicurata o del/della figlio/a naturale o adottivo/a dell’Assicurata o viene certificata la diagnosi della Grave Patologia, oppure quando viene erogata la prima
prestazione del Check-up.
È necessario rispettare i termini e la procedura per la denuncia dei sinistri, inviare la corretta documentazione per
evitare che si pregiudichi l’indennizzo e, per contro, per ottenere una rapida liquidazione.
Per ulteriori dettagli si rinvia agli artt. 5.1 “Denuncia di sinistro: obblighi dell’Assicurata” e 5.2 “Documentazione” delle
Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. La documentazione che deve essere fornita per procedere alla liquidazione del sinistro varia in funzione della garanzia alla quale il sinistro si riferisce; il costo di tale documentazione resta a carico dell’Assicurata.
Per i dettagli si rinvia all’art. 5.2 “Documentazione” delle Condizioni di assicurazione. Eventuali accertamenti
che la Società intenda effettuare devono essere predisposti dalla Società stessa entro 30 giorni lavorativi dal
ricevimento della denuncia di sinistro. Per i dettagli si rinvia all’art. 5.5 “Accertamenti della Società e Liquidazione” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. Per le modalità di liquidazione dei sinistri della garanzia Tutela Legale, si rinvia alla Premessa –
Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
Per le modalità di liquidazione dei sinistri della garanzia Assistenza, si rinvia alla Premessa – Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA. Limitatamente alle garanzie Check-up e Ricovero per cure al neonato, la polizza consente all’Assicurata di fruire degli Operatori Sanitari convenzionati, le cui prestazioni sono pagate direttamente dalla Società. Se
l’Assicurata, per le prestazioni di cui all’art. 4.3.6 “Check-up”, si avvale di strutture e/o medici non convenzionati, deve
pagare le prestazioni ricevute e richiedere il rimborso che sarà effettuato nella misura del 70% del loro importo entro
il limite massimo di 400 €, con l’applicazione di uno scoperto pari al 30% a carico dell’Assicurato.
Le strutture convenzionate sono consultabili presso il sito internet della Società: www.intesasanpaoloassicura.com,
alla voce Strutture Convenzionate.
Si rinvia all’art. 5.3 “Modalità di erogazione delle prestazioni assicurate”, per le informazioni di dettaglio e per la procedura da seguire.
14) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: [email protected]
In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS”
disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.
I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353
Indirizzo e-mail [email protected]
Polizza Business Gemma - Nota Informativa
6/6
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero
848.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.
SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle
conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, l’Assicurato o gli aventi
diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di
tre medici, secondo le modalità descritte all’art. 1.13 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli.
Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato,
un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede
di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
In tutti i casi le richiesta/e può/possono essere inviate a:
• Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri-Mediazione
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
• e-mail: [email protected]
• fax: +39 011.093.10.62.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti sulla polizza, l’Assicurata può contattare il Servizio Clienti al numero
848.124.124 (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall’estero il numero di riferimento è +39.02.3032.8013.
Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurata potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
(www.intesasapaoloassicura.com), nell’apposita sezione dedicata al prodotto “Polizza Business Gemma”.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Alessandro Scarfò)
Polizza Business Gemma
Glossario
Polizza Business Gemma - Glossario
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ARAG ASSICURAZIONI S.P.A.
Società a cui è affidata la gestione dei sinistri concernenti la copertura assicurativa “Tutela Legale”.
ASSICURATA
La donna imprenditrice o libera professionista per la quale è prestata l’ assicurazione. Per la definizione di imprenditore si rinvia all’art. 2082 e seguenti del Codice Civile.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BACINO DEL MAR MEDITERRANEO
I paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo in cui è attiva la garanzia Tutela Legale e Rientro Sanitario.
In particolare si fa riferimento a: Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Turchia.
CASO ASSICURATIVO
Si intende il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa.
CARENZA
Il periodo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’effettiva decorrenza della garanzia.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che può essere diverso dall’Assicurata.
DIARIA
Indennizzo definito in polizza per ogni pernottamento in casa di cura.
FASCICOLO INFORMATIVO
Il documento - che deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto o della
formulazione della proposta ove prevista - che contiene la Nota Informativa, il Glossario (ovvero la definizione dei
termini tecnico-assicurativi utilizzati nella redazione del contratto) e le Condizioni di Assicurazione.
FRANCHIGIA
La parte del danno liquidabile che resta a carico dell'Assicurata.
GRAVE PATOLOGIA
Le patologie indicate nell’elenco Allegato A al presente contratto.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
Perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurata di attendere all’attività lavorativa dichiarata in polizza
a seguito di infortunio.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurata a seguito del verificarsi del sinistro o dell’evento Assicurata.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all'Assicurata lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea totale.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurata a svolgere un qualsiasi lavoro
proficuo, indipendentemente dall’attività esercitata.
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge
n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Polizza Business Gemma - Glossario
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MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALFORMAZIONE-DIFETTO FISICO
Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico.
MEDIC4ALL
Gruppo internazionale specializzato nei servizi e nel supporto medico a distanza; provvede alla gestione dei rapporti
con i medici chirurghi convenzionati e le strutture convenzionate, alla gestione dei sinistri del ramo malattia che coinvolgono gli operatori sanitari convenzionati, per il tramite della centrale operativa di assistenza ai clienti e conseguentemente alla liquidazione degli stessi.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell’Assicurata, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, il premio pagato e la durata della copertura assicurativa.
PAGAMENTO DIRETTO
Il pagamento che la Compagnia, in nome e per conto dell’Assicurata, effettua nei confronti delle strutture e operatori
sanitari convenzionati per le prestazioni previste dalle garanzie di polizza e prese in carico dalla Centrale Operativa
di Medic4all.
POLIZZA
Documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale controprestazione a fronte del rilascio della copertura assicurativa.
RICOVERO
Permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, reso necessario da malattia.
RISCHIO
La possibilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurata.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
SOCIETÀ
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con Sede Legale in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino.
STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE
Le strutture sanitarie (policlinici universitari, ospedali, case di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici, Day hospital, Day Surgery) e i medici chirurghi presso i quali l'Assicurata, previo accordo telefonico con Medic4all, può fruire
del pagamento diretto per prestazioni mediche, interventi e ricoveri resi necessari dal suo stato di salute.
TUTELA LEGALE
L’assicurazione di Uutela Legale così come definita dall’art. 173 del D.Lgs. 209/05, (c.d. Codice delle Assicurazioni
Private) fornita da ARAG ASSICURAZIONI S.p.A..
Polizza Business Gemma - Glossario
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Glossario specifico per la garanzia Assistenza
ASSICURATA
La donna imprenditrice o libero professionista domiciliata in Italia per la quale è prestata l’assicurazione.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’area geografica in cui vengono prestate le coperture assicurative: le prestazioni di assistenza medica, le prestazioni
di accesso al Network IMA, le prestazioni a domicilio in Italia; le prestazioni di assistenza viaggi in tutto il mondo.
FAMILIARI CONVIVENTI
I familiari conviventi dell’Assicurata e il convivente more uxorio come risultanti dallo stato di famiglia.
FAMILIARI NON CONVIVENTI
I familiari non conviventi dell’Assicurata intesi solamente i genitori e i suoceri come risultanti dai certificati anagrafici.
MSO (Medical Second Opinion).
La struttura IMSAS S.r.l. - International Medical System and Services - che è in funzione dalle ore 9.00 alle 18.00,
dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che in virtù dell'accordo con medici specialisti nazionali
ed internazionali, provvede alla gestione ed all'erogazione della seconda opinione medica.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, della quale la
Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., e che provvede al
contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
Polizza Business Gemma
Informative
sul trattamento
dei dati personali
Informative aggiornate giugno 2015
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali
relativa alla fase di preventivazione
1/9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVA ALLA FASE DI PREVENTIVAZIONE
(Informativa aggiornata a giugno 2015)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”)
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, a sua volta facente parte del
Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”) La informa – nella Sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei dati
personali che La riguardano e sui Suoi diritti.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali da Lei forniti (nome, cognome, codice fiscale) sono utilizzati dalla Società al fine di fornirLe il preventivo
da Lei richiesto relativo alla polizza denominata “Business Gemma”.
Senza i Suoi dati non saremo in grado di rilasciare il preventivo richiesto.
I Suoi dati personali saranno salvati nei sistemi informativi della Società per il tempo necessario a svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla predisposizione e gestione del preventivo richiesto. Decorso tale periodo, gli stessi
saranno cancellati.
Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati
e verificati in termini di affidabilità.
Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati
i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento
di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è disponibile sul sito internet della Società www.intesasanpaoloassicura.com o può
essere richiesto scrivendo a [email protected]
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi
direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino, oppure
a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE
PER FINALITÀ ASSICURATIVE – CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE
(Informativa aggiornata a giugno 2015)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”)
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la “Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa –
nella sua qualità di “Interessato” (Assicurato) – circa l’utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari1,
che la riguardano e sui suoi diritti.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico,
indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi2 legittimati a
fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante
la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:
a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto
contrattuale3;
b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo4;
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv)
la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso
deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di stipulare o dare
esecuzione al rapporto contrattuale stesso.
5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione
allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a
società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti5 del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa
o di natura pubblica che operano – in Italia o all’estero (anche al di fuori dell’Unione Europea)6 – come Titolari autonomi
ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro
sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l’eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell’Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto
scrivendo a [email protected].
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. DATI DI SOGGETTI TERZI
La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da
lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione
del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b).
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge
3/9
7. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE
La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell’Interessato qualora quest’ultimo
sia incapace di agire.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra
3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a [email protected]
1. L’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose;
lo stesso art. 4. comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei
carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
2. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione,
imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo
di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
3. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi
pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore.
4. Ad esempio la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
5. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. “catena assicurativa”:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche,
Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui
la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi
informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento
dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla
clientela (help desk, call center, ecc.);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere
comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero
dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di
cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
6. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell’Unione Europea per motivi inerenti all’esecuzione del contratto di cui alla finalità
sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità promo-commerciali
4/9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE
PER FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI
(Informativa aggiornata a giugno 2015)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”)
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la “Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella
sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi
diritti.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i
con lei instaurato/i, dati personali che la riguardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2).
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:
a) utilizzati dalla Società, con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente
considerate le “Attività Promo-Commerciali”); ovvero
b) omunicati dalla Società ai soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di
Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta
ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica,
(v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/
MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto”
mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv)
la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializzati nell’informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione e sui i bisogni
della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell’ambito
di rapporti di assistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono
venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa.
b) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti
i quali operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento:
- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla presente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento dei suoi dati che verrà
da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013);
- altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Banche, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria
informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali.
Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati
i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento
è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a [email protected].
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità promo-commerciali
5/9
5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta
alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possibilità di svolgere
le attività indicate.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di
invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali;
di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso
Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin
da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità
tradizionali di contatto.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra
3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente
alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138Torino oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la
sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
DA PARTE DI INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Finalità del trattamento
Con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, svolgere attività finalizzate all’invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta, al il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le
“Attività Promo-Commerciali”).
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii)
il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare)
senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato
di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi),
(vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione,
in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento.
Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità
alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini
di affidabilità.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità promo-commerciali
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invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali;
di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso
Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin
da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità
tradizionali di contatto.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3
– 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente
alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano (nel seguito gli “Uffici”)
oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile
presso gli Uffici o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE
DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L.
Finalità del trattamento
Con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, svolgere attività finalizzate all’invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta, al il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le
“Attività Promo-Commerciali”).
Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la “Società”) in
via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio,
(iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche
cellulare) senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione
di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti
(iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione,
in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento.
Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità
alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini
di affidabilità.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di
invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali;
di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso
Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin
da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità
tradizionali di contatto.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra
3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente
alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138Torino oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la
sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
Polizza Business Gemma - Informativa nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
(D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196)
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 196/2003, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica,
telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è
possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica (“contraenti”:
definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone (soggetti terzi)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE (SOGGETTI TERZI)
(Informativa aggiornata a giugno 2015)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) Intesa
Sanpaolo Assicura S.p.A. di seguito anche “Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, La informa nella Sua
qualità di “Interessato” circa l’utilizzo dei dati personali che La riguardano.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, numero di telefono fisso/cellulare, email e ogni altro dato, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono stati forniti dal contraente della polizza denominata “Business Gemma” (di seguito il “Contraente”) che, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del
rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso, ha comunicato il
Suo nome quale proprietario/conduttore dell’immobile assicurato.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività della Società per le seguenti finalità:
a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto
contrattuale in essere tra la Società e il Contraente;
b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.
Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso
deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere o dare esecuzione a un rapporto
contrattuale. Senza i Suoi dati, infatti, nel caso di specie la Società non potrebbe procedere alla conclusione del rapporto
contrattuale con il Contraente.
La informiamo altresì che per le descritte finalità, in considerazione dell’esimente di cui art. 24 comma 1, lett. a) e b) del
Codice, non è necessario il consenso per procedere al trattamento dei suoi dati personali.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici,
(iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno
i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione
allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali,
oltre che a società del gruppo di appartenenza (soprattutto in considerazione dell’accentramento di alcune attività all’interno del gruppo quali servizi informatici, controllo aziendale, spedizioni ecc.), a banche e ad altri soggetti nei cui confronti
la comunicazione dei dati è obbligatoria quali, a titolo esemplificativo: Banca d’Italia - UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Ministero dello Sviluppo Economico-Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell’Ordine, Organismi di mediazione
di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Tali soggetti svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento oppure
operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Inoltre, per le finalità di cui al punto 2 le precisiamo che,
quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere
comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere
richiesto scrivendo a [email protected].
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.
Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone (soggetti terzi)
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Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 - 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi
direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è
disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.
Polizza Business Gemma
Condizioni
di Assicurazione
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Articolo 1.1
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
E DELL’ASSICURATA
A far data dalla decorrenza del contratto Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si obbliga, a condizione che il
Contraente sia in regola con il pagamento dei premi,
a corrispondere all’Assicurata, nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi, le prestazioni
previste in base al pacchetto di coperture assicurative
scelte in sede di sottoscrizione dal Contraente.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
e anche la cessazione dell’assicurazione, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 1.2
PAGAMENTO DEL PREMIO
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ogni ricorrenza annua di polizza. Alla scadenza pattuita il contratto cessa i suoi effetti senza necessità di
disdetta.
Qualora il contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della
durata di un anno.
Articolo 1.5
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto – fermo quanto stabilito dall’art. 4.2 che segue - dalle ore 24 del giorno indicato nel
Modulo di Polizza a condizione che la prima rata di premio sia stata pagata. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1901 del Codice Civile se il Contraente non paga la
prima rata o le rate mensili successive alle scadenze
pattuite, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
15° giorno successivo a quello della scadenza pattuita
e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il premio annuo è determinato sulla base dell’età dell’Assicurata e del pacchetto scelto in sede di sottoscrizione.
Il versamento del premio annuo ha cadenza mensile,
senza applicazione di costi aggiuntivi, e viene effettuato in forza di autorizzazione irrevocabile all’addebito
in conto corrente alla Filiale della banca distributrice
del prodotto assicurativo (di seguito “Filiale”) presso la
quale viene concluso il contratto.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
L’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti
quietanza di pagamento.
Articolo 1.6
ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 1.3
ESTINZIONE DEL CONTO
E RISOLUZIONE DELLA POLIZZA
In caso di variazione della residenza e/o del recapito
del Contraente, ovvero perdita di requisito di “donna imprenditrice o libera professionista”, deve esserne dato
avviso a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., secondo le
modalità previste nel successivo art. 1.8.
In caso di perdita del requisito di donna imprenditrice o
libera professionista il contratto viene annullato con effetto dalla prima scadenza annua, senza necessità di
disdetta.
L’estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di premio, salvo contestuale apertura
di un nuovo conto corrente presso la stessa Banca e
autorizzazione irrevocabile all’addebito delle rate di
premio sul nuovo conto corrente, comporta l’immediato pagamento delle rate di premio annuo ancora
non scadute e la risoluzione automatica del contratto
con effetto dalla ricorrenza annua successiva alla data
di estinzione del conto corrente, senza necessità di disdetta da parte della Compagnia e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art. 1901
comma 2 del Codice Civile.
Articolo 1.4
DURATA – PERIODO DI ASSICURAZIONE
La polizza ha durata triennale senza tacito rinnovo così
come indicato nel Modulo di Polizza.
Il rinnovo annuale impegna soltanto Intesa Sanpaolo
Assicura S.p.A., mentre il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima di
La polizza opera indipendentemente da altre assicurazioni, fermo l’obbligo dell’Assicurata, in caso di sinistro,
di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome delle altre Compagnie, ai sensi dell’art.
1910 del Codice Civile.
Articolo 1.7
VARIAZIONI DEI DATI DEL CONTRAENTE,
ASSICURATA, CONTRATTO
Articolo 1.8
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
A INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Tutte le comunicazioni indirizzate a Intesa Sanpaolo
Assicura S.p.A. devono essere inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio Sinistri, Corso Inghilterra, 3 – 10138
Torino.
Articolo 1.9
IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico del Contraente.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Articolo 1.10
LEGGE APPLICABILE
Le parti convengono che per tutto quanto non regolato
dal presente contratto si applica la legge italiana.
Articolo 1.11
LINGUA ADOTTATA
Le parti convengono di adottare la lingua italiana nella
redazione del presente contratto.
Articolo 1.12
VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie del presente contratto operano e hanno validità in tutto il mondo. In relazione alle coperture fornite
da ARAG Assicurazioni S.p.A. e IMA S.p.A. si rinvia a
quanto previsto rispettivamente negli artt. 6.10 “Estensione Territoriale” e 6.14 “Prestazioni di assistenza in
viaggio all’estero”.
Articolo 1.13
SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE E FORO
COMPETENTE
Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente
contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad
un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti
dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organismo di Mediazione
istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale
dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere
diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di mediazione può essere inviata a:
• Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri - Mediazione
Corso Inghilterra 3, 10138 Torino oppure all’indirizzo email [email protected]
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Se la mediazione non ha successo, il foro competente
esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far
valere diritti derivanti dal contratto.
Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle
conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul
grado di invalidità totale permanente, la decisione della
controversia può essere demandata a un Collegio di tre
medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con
indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il
terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici le-
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gali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città
ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla
residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio
stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la
metà delle spese e competenze per il terzo medico. È
data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’ Invalidità
Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le
decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di
firmare il relativo verbale.
La richiesta può essere inviata a:
• Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Sinistri-Mediazione
Corso Inghilterra 3, 10138 Torino oppure all’indirizzo email [email protected]
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.
Articolo 1.14
AREA CLIENTI
La Compagnia mette a disposizione, all’interno del proprio
sito internet, un’apposita Area Riservata ai Contraenti di
polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura.
L’accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa
autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell’interessato,
che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e
sicurezza durante la consultazione.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all’atto
del primo accesso.
All’interno dell’Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del
prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e
le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della
propria posizione assicurativa da parte del Contraente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PARTICOLARI
Articolo 2.1
PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata a favore dell’Assicurata individuata nel Modulo di Polizza e vale per le garanzie indicate nel contratto e descritte nelle sezioni che
seguono, fatto salvo quanto previsto nel successivo art.
2.2 “Persone non assicurabili”.
Articolo 2.2
PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili:
• Le persone affette da alcolismo, tossicodipen-
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
denza, positività H.I.V. – AIDS o sindromi correlate;
qualora una delle cause sopra riportate si manifestasse successivamente alla sottoscrizione della
polizza, l’assicurazione cesserà dalla data di manifestazione e, con riferimento alla parte residua
del periodo di assicurazione, il premio eventualmente pagato sarà restituito al Contraente al netto
delle imposte
• Le persone che svolgano le seguenti attività: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota di veicoli a
motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in
miniera o pozzi, attività sportiva a titolo professionale, attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti
di deltaplano, paracadutisti, addette alle Forze Armate e coloro che svolgono attività diversa da
quella amministrativa nelle Forze dell’Ordine
• Coloro che al momento della stipula della polizza
abbiano compiuto il 65° anno di età
• Coloro che svolgono contemporaneamente l’attività di donna imprenditrice o libera professionista
e lavoratrice dipendente con il pacchetto All.
SEZIONE – INFORTUNI
Articolo 3.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura il pagamento degli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, riportate nel Modulo di
Polizza, a seguito di un infortunio occorso all’Assicurata
nello svolgimento dell’attività professionale o nella vita
di relazione e nel tempo libero.
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni derivanti da:
a) Imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi (in
deroga parziale all’art. 1900 del c.c.)
b) Atti di terrorismo (ferma l’esclusione di quanto indicato all’art. 3.2 “Delimitazione dell’Assicurazione:
Esclusioni”)
c) Atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà
umana o per legittima difesa (ferma l’ esclusione di
quanto indicato all’art. 3.2 “Delimitazione dell’Assicurazione: Esclusioni”)
d) Stato di malore o incoscienza, purché non determinato da abuso di psicofarmaci o da uso di allucinogeni o stupefacenti
e) Asfissia non dipendente da malattia
f) Avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di
sostanze tossiche
g) Annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione; colpi di sole, di calore o di freddo
h) Conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o
punture di animali (esclusa comunque la malaria)
i) Incidenti aerei che l’Assicurata subisca in qualità di
passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pub-
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blico o privato passeggeri, su velivoli o elicotteri; restano esclusi i voli su aeromobili di (o gestiti da) aeroclubs o su aeromobili per voli da diporto o sportivi
(quali ad es.: deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
j) Stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo
massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità nel caso
in cui l’Assicurata risulti sorpresa dallo scoppio degli
eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese
sino ad allora in pace.
Articolo 3.2
DELIMITAZIONE DELL’ ASSICURAZIONE:
ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per gli infortuni derivanti da:
• Uso e guida di mezzi subacquei o aerei (fatta eccezione per quanto previsto all’art. 3.1 i); dalla
partecipazione a gare con veicoli o natanti a motore e alle relative prove; dalla guida di veicoli e
natanti a motore senza essere in possesso della
relativa abilitazione
• Sport praticato a titolo professionale, nonché da:
partecipazioni a competizioni organizzate dalle Federazioni Sportive, dalla pratica di pugilato-lotta
nelle varie forme, arti marziali, atletica pesante, alpinismo e sci alpinismo che comportino difficoltà
maggiori del 3° grado, senza accompagnamento di
guida alpina, free climbing, speleologia, canyoning, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatico, bob, rugby o football americano - immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere
• Stato di ubriachezza alla guida di veicoli; da uso
non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o
psicofarmaci
• Contaminazione biologica o chimica connessa ad
atti di terrorismo
• Atti di pura temerarietà (fatta eccezione per quanto
stabilito all’art. 3.1 d), dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (quali ad esempio:
spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche, sci estremo)
• Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche
• Terremoti e alluvioni.
Sono anche esclusi dall’assicurazione gli infortuni
occorsi in occasione di:
• Atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurata
• Atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di
occupazione militare, di invasioni e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 3.1 j).
Inoltre, nei confronti del personale amministrativo
delle Forze dell’Ordine, l’assicurazione non vale per gli
infortuni occorsi durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell’ONU.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Articolo 3.3
EVENTI ASSICURATI
3.3.1 Invalidità Permanente
In caso di Invalidità Permanente Totale la Società assicura il pagamento della somma indicata nel Modulo di
Polizza per il caso di Invalidità Permanente Totale.
In caso di Invalidità Permanente parziale maggiore del
10% la Società assicura il pagamento di un indennizzo
determinato secondo quanto stabilito alla successiva
lett. b) del presente comma.
In caso di Invalidità pari o inferiore al 10% la Società
non liquida alcun indennizzo.
L’indennizzo per Invalidità Permanente spetta se l’invalidità è stata comunicata e accertata entro 2 anni dal
giorno dell’infortunio.
a) Accertamento del grado
La valutazione del grado di invalidità è effettuata con riferimento alle percentuali stabilite nell’Allegato n.1 al
D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL
Allegato A), presente nelle Condizioni di Assicurazione)
e in base ai criteri seguenti:
• La perdita totale e irrimediabile dell’ uso funzionale di
un organo o di un arto è considerata come perdita
anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale
le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
• Qualora l’infortunio determini menomazione a più di
uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo
arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici
fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso
• La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale,
di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite
massimo del 100%
• Nei casi di invalidità permanente non specificati l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri
sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa dell’Assicurata, indipendentemente dalla professione da lei svolta
• In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di
organo o arto già menomati, le percentuali della Tabella INAIL Allegato A), sono diminuite in base al grado
di invalidità preesistente
• In caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno, per il lato sinistro e
viceversa
• Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive
si procederà tenendo conto dell’eventuale possibilità
di applicazione di presidi correttivi.
b) Determinazione dell’indennizzo
L’indennizzo è determinato applicando alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, la
percentuale di invalidità accertata.
Pertanto la Società:
• Non corrisponde alcun indennizzo se l’invalidità è
4/19
pari o inferiore alla franchigia
• Se l’invalidità è superiore al 10%, ma inferiore al
50%, liquida un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata
• Qualora l’invalidità permanente accertata sia pari
o maggiore del 50% liquida l’intera somma assicurata per invalidità totale indicata nel Modulo di
Polizza (senza applicazione di alcuna franchigia).
c) Maggiorazione dell’indennizzo in casi particolari
La Società assicura il pagamento di una somma supplementare pari al 30% dell’indennizzo per invalidità
permanente determinato secondo le modalità descritte
alla lettera b) Determinazione dell’indennizzo qualora:
• L’Assicurata al momento del sinistro si trovi nello status
di: divorziata o legalmente separata o vedova, con figli
minori a carico, sempreché tale condizione si sia realizzata successivamente alla stipulazione della polizza
• L’Invalidità Permanente derivi da uno dei seguenti
eventi: rapina, scippo, tentata rapina o tentato scippo;
il coniuge o il convivente more uxorio (risultante nello
stesso certificato anagrafico di stato di famiglia) sia deceduto in conseguenza dello stesso incidente nel
quale è stata coinvolta l’Assicurata.
3.3.2 Garanzie speciali donne
Qualora l’Assicurata dovesse subire un tentativo di stupro o una aggressione con stupro, l’uno o l’altra regolarmente denunciati all’Autorità competente, la Società
erogherà un indennizzo pari a € 3.000,00, indipendentemente dal fatto che l’aggressione abbia o non abbia
determinato un’Invalidità Permanente.
3.3.3 Inabilità Temporanea Totale
Qualora in conseguenza dell’Infortunio l’Assicurata si
trovi nella totale incapacità fisica di svolgere l’attività lavorativa, la Società assicura il pagamento della diaria
indicata nel Modulo di polizza a partire dal 6° giorno
successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato e per tutto il periodo durante il quale persista lo
stato di inabilità totale a svolgere l’ attività, fino ad un
massimo di 180 giorni per ciascun infortunio.
L’inabilità totale deve risultare da certificazione medica
attestante la lesione derivante dall’infortunio e la relativa
prognosi.
La garanzia è attiva solo per chi sottoscrive il Pacchetto All, non è invece prevista nel Pacchetto Start
e Plus.
Articolo 3.4
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze
dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche o infermità preesistenti
o sopravvenute all’infortunio medesimo. Se al momento
dell’infortunio l’Assicurata è affetta da menomazioni
preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette dell’infortunio,
che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortu-
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
nio avesse colpito una persona fisicamente integra e
sana. Pertanto l’influenza, che l’infortunio può aver
esercitato sulle condizioni preesistenti, e l’ulteriore pregiudizio che le stesse possono aver apportato ai postumi della lesione non sono indennizzabili perché sono
configurabili come conseguenze indirette dell’infortunio.
SEZIONE – SALUTE
Articolo 4.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In relazione a uno o più degli Eventi assicurati elencati
nel successivo art. 4.3 che non siano preesistenti alla
data di decorrenza della polizza e che si manifestino
dopo i periodi di carenza indicati nel seguente art. 4.2,
la Società assicura il pagamento delle prestazioni descritte in corrispondenza a ciascun evento assicurato e
indicate nel Modulo di Polizza.
Articolo 4.2
CARENZE
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1.5 (“Decorrenza dell’assicurazione”), la garanzia diventa effettivamente operante dalle ore 24:
• Del 60° giorno successivo alla decorrenza dell’ assicurazione per le malattie in genere e per quelle della
gravidanza (a condizione che il concepimento sia avvenuto dopo la decorrenza dell’assicurazione stessa)
• Del 270° giorno successivo alla decorrenza dell’ assicurazione per il parto, fatto salvo il parto cesareo,
purché sia comprovato che il concepimento sia successivo alla decorrenza della polizza.
Le malattie manifestatesi nel periodo di carenza non
danno diritto alla prestazione assicurativa anche se
la diagnosi viene certificata a periodo di carenza
compiuto; parimenti il ricovero iniziato durate il periodo di carenza e proseguito oltre lo stesso non dà
diritto alla prestazione prevista dalla polizza.
Articolo 4.3
EVENTI ASSICURATI E RELATIVE
PRESTAZIONI
In relazione agli eventi di cui al presente articolo, la
Società riconoscerà gli importi indicati nel Modulo di
Polizza, al verificarsi del singolo evento. Gli importi
riconosciuti dalla Società sono tra loro cumulabili.
4.3.1 Contributo per il parto
La Società, in seguito al parto, corrisponde all’Assicurata
il pagamento della somma indicata nel Modulo di Polizza.
4.3.2 Ricovero per malattie della gravidanza
La Società provvede al pagamento della somma indicata nel Modulo di Polizza, qualora all’Assicurata sia
diagnosticata una malattia correlata alla gravidanza (ad
es. gestosi, diabete gestazionale, aborto ecc..) in seguito ad un ricovero con almeno un pernottamento. L’in-
5/19
dennizzo di tale garanzia è da considerarsi per anno
assicurativo e non è ripetibile per le medesime patologie
nel corso della durata prevista dal contratto.
4.3.3 Ricovero per cure del neonato
Qualora nei primi due anni di vita di un/una figlio/a naturale o adottivo dell’Assicurata in corso di contratto a
condizione che il concepimento o l’adozione siano successivi alla decorrenza della polizza, si renda necessario un ricovero con almeno un pernottamento per la cura
di una malformazione o difetto fisico, la Compagnia assicura il rimborso delle spese sanitarie (comprese la
retta di degenza, le spese per sala operatoria e materiali
d’intervento) fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza.
4.3.4 Gravi patologie
La Società assicura il pagamento dell’indennizzo indicato nel Modulo di Polizza, qualora all’Assicurata sia
diagnosticata una delle gravi patologie previste dall’allegato B, allegato alle presenti condizioni. L’indennizzo
è da considerarsi per anno assicurativo e non è ripetibile per le medesime patologie nel corso della durata
prevista dal contratto.
4.3.5 Diaria da ricovero per malattia
La Società assicura il pagamento dell’indennità (diaria)
indicata nel Modulo di Polizza per il ricovero in istituto
di cura reso necessario da malattia, a partire dal secondo pernottamento e per un massimo di 360 pernottamenti per sinistro.
4.3.6 Check-up
L’Assicurata potrà effettuare presso i centri convenzionati con Medic4all le prestazioni sanitarie di controllo
(check-up) di seguito indicate:
• Pap-test
• Ecografia mammaria
• Mammografia bilaterale prevista per le donne con un
età superiore a 40 anni
• Moc Total Body
• Visita cardiologica
• Elettrocardiogramma
È possibile richiedere un solo check-up, comprensivo di
tutti gli esami sopra descritti, per tutta la durata di polizza.
Gli accertamenti devono essere effettuati presso i centri
convenzionati con Medic4All, previo accordo telefonico.
Solo in assenza di strutture convenzionate nel comune
di residenza dell’Assicurato gli accertamenti potranno
essere effettuati, previa autorizzazione di Medic4all, in
strutture non convenzionate; in tal caso il rimborso sarà
effettuato nella misura del 70% del loro importo entro il
limite massimo di 400€. L’importo non rimborsato rimane a carico dell’Assicurata.
L’Assicurata potrà comunque rivolgersi a strutture
convenzionate ancorché non ubicate nel Comune
di residenza.
La Garanzia Check-up è attiva solo per chi sottoscrive il Pacchetto All.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Articolo 4.4
DELIMITAZIONE DELL’ ASSICURAZIONE
SALUTE: ESCLUSIONI
Premesso che l’assicurazione prevista dalla presente polizza è prestata per le alterazioni dello stato
di salute dell’Assicurata insorte successivamente
alla data di decorrenza della polizza, tenuto conto
dell’art. 4.2 “Carenze”, l’assicurazione non vale per:
a) Ricadute o recidive di malattie in atto o preesistenti alla data di decorrenza della polizza
b) Malformazioni congenite, malattie genetiche o difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza (con esclusione di quanto previsto nel
precedente art. 4.3.3)
c) Prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità,
fecondazione assistita
d) Prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche,
e fitoterapiche o malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti, dietetiche, chirurgia bariatrica, cure termali
e) Aborto volontario non terapeutico
f) Conseguenze di atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurata
g) La cura di intossicazioni conseguenti ad abuso
di psicofarmaci e/o di alcool, all'uso di stupefacenti o allucinogeni
h) Le prestazioni sanitarie e la cura delle malattie
mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e loro conseguenze e complicanze
i) Le prestazioni sanitarie e le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative
a depressione, stati d’ansia o fenomeni comportamentali in genere
j) Paradontopatie, cure e protesi dentarie
k) Interventi o cure per correggere o eliminare vizi
di rifrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo).
SEZIONE - NORME OPERANTI
IN CASO DI SINISTRO
Articolo 5.1
DENUNCIA DI SINISTRO - OBBLIGHI
DELL’ASSICURATA
Salvo ove non diversamente disciplinato, entro 3
giorni, da quando il sinistro si è verificato, o da quando
ha avuto la possibilità, l’Assicurata ne dà avviso, allegando la documentazione elencata nel successivo articolo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Sinistri
Corso Inghilterra, 3 – 10138 - Torino
L’Assicurata deve indicare nella comunicazione di
avvenuto sinistro il luogo, il giorno e l’ora in cui lo
stesso si è verificato, le cause che lo hanno deter-
6/19
minato e la sua dinamica, nonché le generalità di
eventuali testimoni.
L’Assicurata deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Intesa Sanpaolo
Assicura S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre la documentazione richiesta; inoltre l'Assicurata e, se del caso, i suoi danti causa (es.
i suoi familiari), nonché e gli aventi diritto devono
consentire la visita dei medici incaricati dalla Società e lo svolgimento di ogni indagine o accertamento che siano ritenuti necessari, sollevando
dall’obbligo del segreto professionale i medici che
hanno visitato o curato l'Assicurata stessa.
Articolo 5.2
DOCUMENTAZIONE
La Compagnia richiederà prima di procedere alla liquidazione, documentazione comprovante il requisito di
donna imprenditrice o libera professionista.
La documentazione che deve essere fornita per procedere alla liquidazione del sinistro varia in funzione della
garanzia alla quale il sinistro si riferisce; il costo di tale
documentazione resta a carico dell’Assicurata.
INVALIDITÀ PERMANENTE
L’Assicurata deve fornire - non prima che siano trascorsi
6 mesi dall’infortunio - la relazione del proprio medico
curante contenente la valutazione del grado (stabilizzato) d’invalidità e l’Assicurata sarà invitata eventualmente a sottoporsi alla visita del medico - legale
incaricato dalla Società. La valutazione dell’invalidità
deve essere fatta in Italia.
Qualora l’Assicurata si trovi in una delle condizioni
che danno diritto alla maggiorazione del 30% della
prestazione prevista dal precedente art. 3.3.1 lett. c)
dovrà fornire ulteriore documentazione.
Nel caso in cui:
• L’Assicurata al momento del sinistro sia divorziata, separata legalmente o vedova con figli minori a carico,
dovrà allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente che attesti il suo status
• L’Invalidità Permanente derivi da: rapina, scippo, tentata rapina o tentato scippo, occorre allegare copia
della denuncia presentata all’Autorità competente
• Il coniuge/convivente sia deceduto nello stesso incidente che ha causato l’infortunio dell’Assicurata, deve
allegare alla denuncia del sinistro copia del certificato
di morte pertinente e certificato di stato di famiglia per
attestare il matrimonio/convivenza con il coniuge/convivente defunto.
GARANZIE SPECIALI DONNE
In caso di stupro o tentato stupro deve allegare copia
della denuncia presentata all’Autorità competente.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
L’inabilità deve risultare da copia della cartella clinica ricovero in istituto di cura e/o da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi, con
indicazione del giorno per il quale si prevede che l’As-
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
sicurata possa riprendere – anche parzialmente - l’attività lavorativa. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l’inabilità permane la certificazione del medico
deve essere rinnovata; in mancanza, la liquidazione
dell’indennizzo viene fatta considerando come data di
guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società stabilisca, a
seguito di accertamenti, una data anteriore.
L’inabilità decorre dal giorno successivo a quello in
cui si è verificato l’infortunio se questo è stato regolarmente denunciato oppure dal giorno successivo a
quello della denuncia se questa è stata fatta in ritardo.
CONTRIBUTO PER IL PARTO
In caso di parto l’Assicurata per ricevere l’indennizzo
previsto dal Modulo di Polizza deve fornire copia della
cartella clinica.
RICOVERO PER MALATTIE DELLA GRAVIDANZA
In caso di ricovero per una malattia correlata alla gravidanza l’Assicurata deve fornire alla Società la copia
della cartella clinica.
RICOVERO PER CURE DEL NEONATO
In caso di ricovero per le cure del neonato (malformazioni e/o difetti fisici) occorre presentare copia della cartella clinica e documentazione della spesa sostenuta.
GRAVI PATOLOGIE
In caso di diagnosi di una delle gravi patologie indicate
nell’Allegato B, l’Assicurata deve inviare alla Società,
l’eventuale copia della cartella clinica o la certificazione
del medico specialista che ha provveduto alla diagnosi
con la relativa documentazione.
DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA
In seguito al ricovero per malattia, l’Assicurata deve fornire copia della cartella clinica.
CHECK-UP
Per le prestazioni effettuate presso strutture non convenzionate ove ne ricorrano i presupposti, l’Assicurata
per ricevere il rimborso previsto dovrà fornire originale
della fattura rilasciata dalla struttura sanitaria al momento dell’ erogazione della prestazione.
Articolo 5.3
MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
Per le garanzie RICOVERO PER CURE DEL NEONATO e CHECK-UP di controllo, premesso che la Società si avvale della collaborazione di Medic4all,
società di servizi specializzata nel settore sanitario per
la stipula di convenzioni in Italia e all’estero con strutture sanitarie e con medici chirurghi in esse operanti,
affidandole anche la gestione dei sinistri, l’Assicurata
può fruire della prestazione sanitaria, presso strutture
convenzionate con Medic4all oppure presso strutture
non convenzionate.
UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE
Prima di accedere alle strutture sanitarie convenzio-
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nate, occorre sempre preventivamente contattare
Medic4all ai seguenti numeri telefonici:
dall’Italia: numero ad addebito ripartito 848.124.124
dall’estero: numero nero 0039 02.30 32 8013
Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 19.00.
Entro le 24 ore successive alla telefonata di attivazione,
Medic4all provvede alla prenotazione delle strutture sanitarie scelte dall’Assicurata tra quelle convenzionate.
Medic4all, provvede al pagamento diretto alle strutture
sanitarie convenzionate; pertanto l’Assicurata non dovrà
anticipare nessuna spesa e alla prestazione non sarà applicato nessuno scoperto e nessuna franchigia, fermo restando l’importo massimo indicato nel Modulo di Polizza
previsto per la garanzia “Ricovero per cure del neonato”.
Le strutture sono consultabili presso il sito della Società:
www.intesasanpaoloassicura.com, alla voce “Servizi ai
clienti/centri convenzionati”; il convenzionamento dei
medici incaricati può essere verificato esclusivamente
telefonando al numero 848.124.124.
UTILIZZO DI STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Se l’Assicurata, per le prestazioni di cui all’art. 4.3.6 –
“Check-up”, si avvale di strutture e/o medici non convenzionati, deve pagare le prestazioni ricevute e richiedere il rimborso che sarà effettuato nella misura del
70% del loro importo entro il limite massimo di € 400,00,
con l’applicazione di uno scoperto pari al 30% a carico
dell’Assicurata.
Per tutte le altre garanzie, al verificarsi dell’evento (INVALIDITÀ PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA
TOTALE, CONTRIBUTO AL PARTO, RICOVERO PER
MALATTIE DELLA GRAVIDANZA, GRAVI PATOLOGIE, DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA) verrà
corrisposto l’importo indicato nel Modulo di Polizza, secondo le modalità previste dal precedente art. 5.2.
Articolo 5.4
DATA DEL SINISTRO
La data in cui si è verificato il sinistro è quella del giorno
in cui: si è verificato l’infortunio (Sezione Infortuni) o è
stata diagnosticata la grave patologia o è avvenuto il
parto, il ricovero dell’Assicurata o del/della figlio/a naturale o adottiva/a neonato/a o è stata effettuata la prima
prestazione di Check-up (Sezione Salute).
Articolo 5.5
ACCERTAMENTI DELLA SOCIETÀ
E LIQUIDAZIONE
Eventuali accertamenti che la Società intenda effettuare devono essere predisposti dalla Società
stessa entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento
della denuncia di sinistro.
Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A. provvede al pagamento della prestazione.
Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso
legale determinato ai sensi di legge, escludendo il
risarcimento dell’eventuale maggior danno”.
Articolo 5.6
RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO
PER SINISTRO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si impegna a mantenere
in vigore il contratto fino alla scadenza pattuita in base al
criterio fissato con l’art. 1.4 “Durata - Periodo di assicurazione”, indipendentemente dai sinistri che si possano
verificare nel corso della durata del contratto.
Articolo 5.7
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa, che le compete secondo quanto previsto dall’art.
1916 c.c., verso i responsabili del sinistro.
SEZIONE ALTRE GARANZIE:
TUTELA LEGALE E ASSISTENZA
ALTRE GARANZIE - TUTELA LEGALE
La gestione dei sinistri concernente la garanzia Tutela
Legale è affidata alla Società A.R.A.G. Assicurazioni
S.p.a. (di seguito ARAG) alla quale l’Assicurata può rivolgersi direttamente o per il tramite di Intesa Sanpaolo
Assicura S.p.A.:
ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici
e Generali S.p.A.
Direzione Generale- Via del Commercio n. 59 –
CAP 37135 Verona
• Telefono centralino: 045.8290411
• Numero di fax per l’invio di nuove denunce di sinistro:
045.8290557
• Indirizzo e-mail per l’invio di nuove denunce di sinistro:
[email protected]
• Numero di fax per invio successiva documentazione
relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.
Articolo 6.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei
limiti del massimale di € 10.000 per evento, assicura la
Tutela Legale, intesa come spese legali e oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all’Assicurata per la
difesa dei suoi diritti e interessi in sede extragiudiziale
e giudiziale, nei casi indicati nel successivo art. 6.3
“PRESTAZIONI GARANTITE”.
Gli oneri compresi nella presente garanzia, sono:
• Le spese per l’intervento del legale incaricato della
gestione del caso assicurativo nel rispetto di
8/19
quanto previsto dal tariffario nazionale forense
(D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti)
anche quando la controversia deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di
mediazione;
• Le indennità a carico dell’Assicurata spettanti
all’Organismo di mediazione costituito da un
Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo
privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella
dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo
nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge
• Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso
di soccombenza per condanna dell’Assicurata o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’art. 6.7
• Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico
d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai
sensi dell’art. 6.7
• Le spese processuali nel processo penale (Art.
535 Codice di Procedura Penale)
• Le spese di giustizia
• Il contributo unificato (previsto dal D. L.
11.03.2002 n° 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima
• Le spese per la registrazione degli atti giudiziari
• Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
• Le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurata
qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza
• Le spese di domiciliazione necessarie, esclusa
ogni duplicazione di onorari ed i compensi per
la trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni
grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi
dell’art. 6.8.
Articolo 6.2
DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurata è tenuta a :
• Regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti
norme i documenti necessari per la gestione del
caso assicurativo
• Assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla
fine della causa.
La Società o ARAG non si assumono il pagamento
di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurata nei procedimenti penali
(art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti
di quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurata ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
Articolo 6.3
PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie sono prestate all’Assicurata nell'ambito della vita privata e valgono per:
a) Richiesta di risarcimento danni. L’esercizio di
pretese al risarcimento danni extracontrattuali a
persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
b) Atti persecutori (stalking). L’esercizio di pretese
al risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti
illeciti di terzi, tramite la costituzione di parte civile
dell’Assicurata nel procedimento penale instaurato
a carico della controparte ex art. 612 bis c.p., “Atti
persecutori” (stalking). Soltanto a seguito della
costituzione di parte civile, sarà oggetto di copertura anche l'attività di consulenza svolta dal
legale prima dell’instaurazione del procedimento penale per l’eventuale richiesta di ammonimento e/o la querela da parte del dell’Assicurata
per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Per il momento
di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento
alla data della prima violazione della norma di
legge da parte della controparte, come risulta
dagli atti processuali.
In deroga all’art 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, comma 2, la prestazione opera anche per fatti
posti in essere nell’anno antecedente la data di decorrenza del contratto, purché l’eventuale richiesta
di ammonimento e la querela siano successivi alla
stipula della polizza.
c) Pedoni e ciclisti. L'esercizio di pretese che derivino
da incidenti stradali nei quali le persone assicurate
siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla
guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.
La prestazione opera a parziale deroga di quanto
previsto nel successivo art. 6.4 “Esclusioni”, lett. s).
d) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. L’esercizio del diritto di difesa in procedimenti
penali per delitti colposi e per contravvenzioni.
e) Controversie con collaboratori domestici. Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, regolarmente assunti.
f) Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,
sempreché il valore in lite sia superiore a € 750,00
e inferiore ad € 52.000,00.
g) Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.
A parziale deroga dell’art. 6.4, “Esclusioni”, lett. a)
e fermo restando quanto indicato nell’art. 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, comma 2, la prestazione
viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a
condizione che il ricorso sia presentato congiun-
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tamente dall’Assicurata e dal suo coniuge.
Per l’eventuale e successiva domanda di divorzio la
prestazione viene garantita a condizione che:
• La separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato
luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società e/o da ARAG
• Vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la
domanda di divorzio.
Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti
e pertanto il massimale di polizza per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.
Articolo 6.4
ESCLUSIONI
Fatto salvo quanto previsto all’art. 6.3 , le garanzie
non sono valide:
a) Per vertenze concernenti il diritto di famiglia,
delle successioni e delle donazioni
b) In materia fiscale e per le controversie devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo
c) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti
di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
d) Per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
e) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni
in genere
f) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla
guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto,
navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi
dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005)
g) Per fatti dolosi delle persone assicurate
h) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
i) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione
di parte civile quando l'Assicurata viene perseguita in sede penale
l) Se il veicolo non è omologato, se il conducente
non è abilitato alla guida del veicolo oppure se
il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione, o non
è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurata, occupata alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida
del veicolo in tale veste, dimostri di non essere
a conoscenza dell'omissione degli obblighi di
cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive
modificazioni
m) Nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
omissione di fermata e assistenza
n) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o
competizioni sportive e relative prove, salvo che
si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
o) Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool
p) Per immobili o parte di essi
q) Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo;
comprese le controversie relative a contratti di
appalto, fornitura e posa in opera di materiali
r) Per i casi di adesione a class action
s) Per i casi connessi alla circolazione stradale
t) Per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi
atmosferici eccezionali, quali a titolo di esempio,
terremoto, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche,
valanghe, dissesti idrogeologici
u) Per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto
v) Per vertenze contrattuali con la Società e/o ARAG
z) Per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa.
Articolo 6.5
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
In relazione alle coperture offerte nella presente sezione, il caso assicurativo:
• Insorge nel momento del verificarsi del primo
evento che ha originato il diritto al risarcimento
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali e per le spese di resistenza alle
pretese di risarcimento avanzate da terzi
• Coincide con la data del ricorso o dell’istanza
inoltrata all’Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione
• Insorge nel momento in cui l'Assicurata, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a
violare norme di legge o di contratto, per tutte le
restanti ipotesi
• Coincide con la data della prima violazione in
presenza di più violazioni della stessa natura.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano
insorti durante il periodo di validità del contratto e
che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG,
nei modi e nei termini dell’art. 6.6, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa
rispetto ad una polizza della Società precedente, il
termine di denuncia dei sinistri insorti durante la
vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi contemplati da
contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dal Contraente o
10/19
la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse
già stata richiesta dal Contraente. Tale dispositivo non
si intende operante per tutte le polizze emesse senza
soluzione di continuità della copertura. Si considerano
a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• Vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro
più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o
consequenziali, ad un medesimo contesto riferito
all’evento coperto in garanzia
• Procedimenti penali a carico dell’Assicurata una
o più persone assicurate e dovuti al medesimo
evento o fatto.
6.5.1 CARENZE
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• Trascorsi 2 (due) anni dalla decorrenza della polizza, per gli Atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e
successiva domanda di divorzio)
• Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze
relative a proprietà e diritti reali
• Durante il periodo di validità della polizza, per
tutte le altre prestazioni garantite.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa
rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte
le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti
per le nuove prestazioni inserite con il presente
contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in
sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una
polizza precedente di Tutela Legale.
Articolo 6.6
DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO
E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
ASSICURATIVA
L'Assicurata deve presentare alla Società o ad
ARAG immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera
e corredata da idonea documentazione incluso ogni
mezzo di prova a disposizione e necessario per
permettere alla Società o ad ARAG di tutelare i diritti e gli interessi dell’Assicurata.
A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:
• Generalità e recapiti della controparte
• Estremi della controversia con l’indicazione delle
pretese/contestazioni proprie e/o di controparte
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
ed i riferimenti temporali della vicenda
• Copia della corrispondenza intercorsa
• Copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture,
ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.)
• Dichiarazioni testimoniali corredate da copia di
un documento di identità del/i testimone/i
• Copia dell’informazione di garanzia o ogni altro
atto notificato all’Assicurata.
In mancanza, la Società o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del
caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze
che dovessero intervenire.
Articolo 6.7
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con
successo le ragioni dell’Assicurata, ARAG, nel rispetto
della normativa vigente, valuta la possibilità di adoperarsi per realizzare un bonario componimento della
controversia.
A tale fine, l’Assicurata dovrà rilasciare ad ARAG
idonea procura per la gestione stragiudiziale della
controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Qualora l’Assicurata abbia già dato mandato a legali e periti per la gestione della fase
stragiudiziale, la Società e/o ARAG non corrisponderanno alcun onere di cui all’art 6.1 “Oggetto
dell’Assicurazione”. Infatti, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata ad ARAG che,
eventualmente, potrà demandarla a legali nominati
secondo una propria scelta.
Nel corso della gestione stragiudiziale della controversia, l’Assicurata si impegna a collaborare
con la Società e/o ARAG, fornendo nei tempi di
volta in volta indicati riscontro alle richieste.
In mancanza di quanto previsto nei due precedenti
paragrafi, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze
che dovessero intervenire.
Ove il tentativo di bonario componimento non riesca,
nel caso in cui Arag valuti che le pretese dell'Assicurata presentino possibilità di successo ed in
ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo art. 6.8. per la fase giudiziale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni
grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo, nel caso in cui Arag valuti che l’impugnazione presenti possibilità di successo (se ci
sono quindi, a titolo esemplificativo, elementi probatori su cui fondare l’instaurazione del giudizio).
L'Assicurata non può addivenire direttamente con
la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria,
senza preventiva autorizzazione di ARAG.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di
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Periti viene concordata con ARAG.
Il mancato rispetto dell’onere di cui ai due comma
precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte della Società delle spese a carico
dell’Assicurata.
La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato
di legali, consulenti tecnici e periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in
merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurata e la Società e/o ARAG, la decisione può
venire demandata, con facoltà di adire comunque
le vie giudiziarie, ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti, che decide secondo
equità, o, in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale competente a norma del Codice di
Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle
spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società e/o ARAG avverte l'Assicurata del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Qualora l’Assicurata intenda adire le vie giudiziarie
nei confronti della Società e/o ARAG, l’azione civile
dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione
qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
Articolo 6.8
LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurata, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere
liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
a) Presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia
b) Presso il foro del proprio luogo di residenza dell’Assicurata.
Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario
per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a
quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e
assicura la copertura delle spese di domiciliazionedi
cui all’art. 6.1, comma 2 - “Oggetto dell’assicurazione”.
In fase giudiziale, l’Assicurata comunica ad ARAG il
nominativo del legale prescelto.
Se l’Assicurata non fornisce tale indicazione, ARAG può
nominare direttamente il legale.
L’Assicurata deve in ogni caso conferire regolare
mandato per la gestione della controversia al legale
così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di
prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi
diritti ed interessi. L’Assicurata ha comunque il diritto di
scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto
di interessi con la Società o ARAG.
Articolo 6.9
RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurata i risarcimenti
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
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ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano, invece, ad ARAG, che
li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ganizzativa e chiedere un consulto telefonico ginecologico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o
prescrizioni. Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l’Assicurata verrà
richiamata entro le successive 8 ore lavorative, dalle
ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
Articolo 6.10
ESTENSIONE TERRITORIALE
Invio di un medico in Italia di notte o nei giorni festivi
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica, l’Assicurata o i suoi
familiari conviventi necessitino di un medico e non riescano a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata
la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a
spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di
impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad
intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento in autoambulanza nel centro
medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita
dalle ore 20 alle ore 8 tutti i giorni per un massimo di 3
volte per anno assicurativo.
L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono
in Europa e negli stati extraeuropei posti nel bacino
del Mare Mediterraneo sempreché il Foro Competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
Articolo 6.11
SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie previste all'art. 6.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate all’Assicurata individuata e indicata nel Contratto
di polizza.
ALTRE GARANZIE - ASSISTENZA
Le prestazioni di assistenza di seguito descritte, sono
fornite dalla Struttura Organizzativa di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. (in seguito Struttura Organizzativa)
alla quale l’Assicurata potrà rivolgersi direttamente 24
ore su 24 chiamando il numero:
• 848.124.124 numero ad addebito ripartito
• + 39 02.30328013 per le chiamate dall'estero
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente
la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n.
02.24128245.
In ogni caso l’Assicurata o l’\gli avente/aventi diritto devono comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Indirizzo del luogo in cui si trova
4. Il recapito telefonico tramite il quale la Struttura Organizzativa provvede a richiamare l’Assicurata o
l’/gli avente/aventi diritto alla prestazione nel corso
dell'assistenza.
Articolo 6.12
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA
IN ITALIA
Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi necessitino valutare il proprio stato di salute, potranno contattare 24 ore su 24 i medici della Struttura Organizzativa
e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e
non fornisce diagnosi o prescrizioni.
Consulenza specialistica ginecologica telefonica
Qualora l'Assicurata non riuscisse a reperire il proprio
specialista di fiducia e necessiti valutare il proprio stato
di salute, potrà contattare i medici della Struttura Or-
Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia, eccetto trasporto primario di urgenza
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi a seguito di infortunio o malattia, necessitino di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dal proprio
domicilio in Italia e/o dal luogo dell’infortunio ad un
centro ospedaliero più vicino al proprio domicilio, la
Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta dell’Assicurata, ad inviare l’ambulanza tenendo i costi a
suo carico, fino ad un massimo di € 155,00 (iva inclusa) per sinistro e per un massimo di 3 volte per
anno assicurativo.
Rientro al domicilio a seguito dimissione ospedaliera
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in
convalescenza, dopo un ricovero presso in un istituto
di cura avvenuto per infortunio o malattia, siano impossibilitati a rientrare al proprio domicilio con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa, tramite i
propri medici e d’intesa con i medici curanti, definirà le
modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa
spese fino ad un massimo di € 155,00 (iva inclusa) per
sinistro e provvederà a organizzare il trasferimento del
convalescente al suo domicilio con il mezzo più idoneo
(ambulanza o taxi). La prestazione viene fornita per un
massimo di 3 volte per anno assicurativo.
Second Opinion
La prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00
dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurata o i suoi familiari conviventi, a seguito di malattia grave (ALLEGATO B “Gravi Patologie”)
o di infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente,
necessitino di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l'Assicurata
stessa potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti.
Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda
valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organiz-
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
zativa metterà in contatto l'Assicurata con la Centrale
MSO (cfr. Glossario) che effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell'esperienza dei propri
medici specialisti qualificati a livello internazionale.
Per beneficiare della prestazione, l'Assicurata dovrà
spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso
clinico per il quale richiede l'approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l'Assicurata e
concordata la necessità della seconda opinione medica,
procedono alla raccolta della documentazione clinica e
diagnostica necessaria.
La documentazione raccolta, insieme alla richiesta di
seconda opinione medica saranno trasmesse alla
Centrale MSO che, eseguite le opportune valutazioni
cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei
propri medici specialisti, formula una risposta scritta,
che verrà inviata direttamente all'Assicurata.
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda
opinione medica è facoltà dell'Assicurata richiedere di
conferire, alla presenza del direttore medico della Centrale MSO ed eventualmente con l'assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro
Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza.
Articolo 6.13
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A
DOMICILIO IN ITALIA
Le seguenti prestazioni sono fornite all’Assicurata
in situazioni di emergenza e per un tempo limitato
affinché possa organizzarsi a fronte di specifiche
esigenze familiari e personali.
Invio baby sitter
Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in ospedale a
causa di infortunio o malattia, si trovi nell’impossibilità di
occuparsi dei figli minori di anni 15 compiuti, la Struttura
Organizzativa provvede ad inviare direttamente al domicilio dell’Assicurata una baby sitter, salvo disponibilità
tenendo a proprio carico l’onorario per un totale di 8 ore
per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo
di 2 volte per anno assicurativo.
Accompagnamento scuola minori
Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in ospedale
a causa di infortunio o malattia, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15 compiuti, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare
direttamente al domicilio dell’Assicurata un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di
€ 150,00 (iva inclusa) complessivi per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per
anno assicurativo. Tale prestazione è in alternativa all’invio di una baby sitter.
Invio badante
Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in ospedale a
causa di infortunio o malattia, si trovi nell’impossibilità di
occuparsi dei suoi familiari conviventi e non conviventi
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di età superiore a 70 anni compiuti, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare direttamente al domicilio dei
suddetti familiari una badante, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l’onorario per un totale di 32 ore
per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo
di 2 volte per anno assicurativo.
Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in conseguenza della loro malattia o di infortunio che abbiano
dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, necessitino di assistenza infermieristica domiciliare, la Struttura Organizzativa, previo
accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere
del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di
terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura,
provvede a fornire un’assistenza infermieristica specializzata domiciliare, per un massimo di 8 ore complessive
esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di
convalescenza. La prestazione viene fornita 24 ore su
24 per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurata, dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di
usufruire della prestazione due giorni prima della data
di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso
della prescrizione di tali cure.
Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio
In alternativa alla prestazione “Assistenza Infermieristica post-ricovero”, qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in conseguenza di malattia o di infortunio
che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, necessitino di assistenza
fisioterapica a domicilio, la Struttura Organizzativa, previo
accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del
medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvede a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata e
domiciliare per un massimo di 8 ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore
18, dal lunedì al venerdì, per un massimo di 2 volte per
anno assicurativo. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurata dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa
la propria necessità di usufruire della prestazione due
giorni prima della data di dimissioni sue o dei familiari
conviventi dall’Istituto di Cura o appena in possesso
della prescrizione di tali cure.
Consegna farmaci presso il domicilio
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, a seguito di infortunio o malattia, per le cure del caso, necessitino urgentemente, secondo prescrizione medica,
di specialità medicinali (sempre che commercializzate
in Italia), la Struttura Organizzativa provvede alla ricerca
ed alla consegna dei farmaci al domicilio.
Restano a carico dell’Assicurata i costi di acquisto dei
medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo
di 3 volte per anno assicurativo.
Collaboratrice familiare
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Qualora l’Assicurata, in conseguenza di malattia o di
infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di
Cura di durata superiore a cinque giorni, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per
attendere alle normali attività di conduzione della propria
abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurata una collaboratrice familiare, salvo
disponibilità, tenendone a proprio carico il costo per un
totale di 8 ore per sinistro e per anno assicurativo.
Custodia animali
Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in Istituto di
Cura a causa di infortunio o malattia e non esistendo la
possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali
domestici, la Struttura Organizzativa provvede a prelevarli dal domicilio dell’Assicurata e a custodirli in idonea
struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 (iva inclusa) complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Servizio spesa a casa in Italia
Qualora l’Assicurata sia impossibilitata a recarsi fisicamente e autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante ad acquistare generi alimentari o di prima
necessità, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa
di effettuare la consegna presso il suo domicilio di tali
generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di
due buste per richiesta, per al massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell’Assicurata i costi relativi
a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene
fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
Articolo 6.14
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
IN VIAGGIO ALL’ESTERO
Rientro sanitario
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi in viaggio all’estero, subiscano un infortunio o malattia improvvisa e le loro condizioni siano tali che i medici della
Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti sul
posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato
dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un
trasferimento in un Istituto di cura prossimo al proprio
domicilio in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definisce le modalità del rientro e provvede a:
• Organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo
idoneo: l’aereo sanitario; l’aereo di linea (anche barellato), l’ambulanza, il treno/vagone letto. Il trasferimento
dell’Assicurata con aereo sanitario potrà avere luogo
da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e paesi affacciati sul Bacino del Mar Mediterraneo. Da tutti gli
altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con
aereo di linea, eventualmente barellato
• Assistere il paziente, se necessario, durante il rientro
con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente,
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compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a
carico della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo al trasferimento: le malattie infettive e
ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme
sanitarie; gli infortuni che non impediscano all’Assicurata
o ai suoi familiari conviventi di proseguire il viaggio o
che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
Invio interprete
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in
viaggio all’estero, vengano ricoverati a seguito di infortunio o malattia improvvisa ed incontrino difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa
provvede a reperire in loco un interprete e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore
lavorative.
Prolungamento del soggiorno
La Struttura Organizzativa provvede a pagare per conto
dell’Assicurata o dei suoi familiari conviventi in viaggio
all’estero, le sole spese di pernottamento originatesi da
un prolungamento forzato del loro soggiorno per infortunio o malattia improvvisa, documentato da certificazione medica, fino ad un massimo di cinque giorni e
comunque entro il limite massimo di € 155,00 (iva inclusa) complessivi a fronte della presentazione di regolari giustificativi.
Assistenza ai minori di anni 14
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, vengano ricoverati in Istituto di cura all’estero, e non possano essere
dimessi entro sette (7) giorni dalla data del ricovero, e
qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richiedano di essere raggiunti da un persona di fiducia per
assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto di
viaggio andata e ritorno in treno (1a classe) o, se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese
di pernottamento in loco e prima colazione per la persona
di fiducia, per una durata massima di due notti e fino ad
un importo massimo di € 210,00 (Iva Inclusa) per evento.
Invio medicinali
Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, che si
trovano all’estero, necessitino di medicinali regolarmente
prescritti da un medico, non disponibili nel luogo in cui
essi si trovano e purché commercializzati in Italia, la
Struttura Organizzativa provvede a reperirli ed a inviarli
con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali
che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il
costo degli stessi resta a carico dell’Assicurata. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
Articolo 6.15
ACCESSO NETWORK ASSISTENZA
DOMICILIARE IMA*
All’Assicurata che abbia necessità di assistenza, Intesa Sanpaolo Assicura provvede tramite la Struttura
Organizzativa, al reperimento e alla segnalazione
delle seguenti figure professionali:
• Collaboratrice domestica
Per intervento di pulizia dell’abitazione.
• Baby-sitter o badante
Per assistere i familiari conviventi e non conviventi,
nelle situazioni di tutti i giorni e in caso di malattie o
non auto-sufficienza.
• Insegnante a domicilio
Per supportare i giovani conviventi e non conviventi,
durante la frequenza delle scuole elementari e medie.
• Infermiere o fisioterapista
Per la medicazione, somministrazione farmaci, prelievi, iniezioni, rieducazione posturale, riabilitazione
motoria, sportiva, respiratoria e cardiologica destinata all’Assicurata.
• Dog-catsitter
Per la cura degli animali domestici dell’Assicurata.
• Organizzatore/trice feste e ricevimenti
Per la perfetta organizzazione di momenti ludici.
I costi delle prestazioni erogate dalle figure professionali
sono a carico dell’Assicurata che potrà usufruire di tariffe convenzionate; tali prestazioni possono essere richieste anche per i familiari conviventi dell’Assicurata.
La richiesta deve essere sempre effettuata dall’Assicurata.
Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal
lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.
*L’accesso al Network è fornito in forma gratuita all’interno del premio definito per la Sezione Assistenza.
Articolo 6.16
SERVIZIO CONCIERGERIE*
Il Servizio Conciergerie, erogato tramite la Struttura
Organizzativa, è a disposizione dell’Assicurata per fornire informazioni e riferimenti riguardanti:
• Salute: centri di fecondazione assistita, diagnosi prenatale, centri per adozione internazionale, centri di
riabilitazione, istituti di cura per anziani, centri per
cure palliative
• Affari: congressi, fiere, mostre, sale VIP presso gli
aeroporti, servizi di segreteria/interpretariato e/o traduttori, centri congressi, compagnie di telefonia mobile, agenzie noleggio cellulari
• Tempo Libero: guida turistica, interprete, personal
shopper, personal trainer
• Servizi ricreativi/divertimento: concerti (musica
classica, lirica, opera, rock, jazz, ecc...) sport (eventi
sportivi), moda (sfilate di moda, outlet delle più importanti case di moda in Italia, ecc), turismo (tour e
guide private), tempo libero (discoteche, bar, sale private, caffè, sale da the, ecc.)
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• Arte: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere
e aste
• Sistemazione: alberghi, hotel, residence, agriturismi, bed & breakfast
• Ristorazione: ristoranti, enoteche
• Biglietti: servizio di informazioni sulla disponibilità
ed eventuale acquisto di biglietti per mostre, musei,
esposizioni, fiere, aste spettacoli e concerti
• Smarrimento oggetti: servizio di ricerca di oggetti
smarriti in albergo durante il viaggio
• Infocenter: meteo, bollettino neve, viabilità.
Il servizio è operativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal
lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.
Tali servizi possono essere richiesti anche per i familiari dell’Assicurata; la richiesta dovrà essere sempre
effettuata dall’Assicurata.
*Il servizio è fornito in forma gratuita all’interno del premio definito
per la Sezione Assistenza.
Articolo 6.17
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI
RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri
provocati o dipendenti da:
a) Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
b) Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo
c) Dolo dell'Assicurata
d) Suicidio o tentato suicidio
e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o
accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci
o idrosci, guida ed uso di motoslitte, slitte a motore, sport aerei in genere, atti di temerarietà,
corse e gare automobilistiche, motonautiche e
relative prove e allenamenti
f) Malattie nervose e mentali
g) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura
h) Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da
abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso
non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
i) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei
paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto.
Qualora l'Assicurata non usufruisca di una o più prestazioni, la società, Intesa Sanpaolo Assicura non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di
alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità
per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni
altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei
confronti della società Intesa Sanpaolo Assicura, si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro
che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
qualora l'Assicurata non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
L'Assicurata libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o
anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. Il contratto di assicurazione
è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
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Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
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ALLEGATO A - TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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64
65
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi
Altre menomazioni della facoltà visiva
Stenosi nasale assoluta unilaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola
Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale
b) per amputazione al terzo superiore
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio
Perdita di tutte le dita della mano
Perdita del pollice e del primo metacarpo
Perdita totale del pollice
Perdita totale dell'indice
Perdita totale del medio
Perdita totale dell'anulare
Perdita totale del mignolo
Perdita della falange ungueale del pollice
Perdita della falange ungueale dell'indice
Perdita della falange ungueale del medio
Perdita della falange ungueale dell'anulare
Perdita della falange ungueale del mignolo
Perdita delle ultime due falangi dell'indice
Perdita delle ultime due falangi del medio
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare
Perdita delle ultime due falangi del mignolo
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione
di una protesi
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione
di un apparecchio articola
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso
Perdita totale del solo alluce
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito
perduto è valutato
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri
D
S
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Tabella 2
8
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Nessuna
5
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15 12
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8
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11
NOTE. La tabella riporta l’Allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della polizza.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto
sinistro e quelle del sinistro al destro.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
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ALLEGATO B - “GRAVI PATOLGIE”
Cancro
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall’invasione di tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione
della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro
localizzato e non invasivo (cancro in situ), inoltre sono
esclusi i tumori correlati\derivanti da infezione da virus
dell’immunodeficienza umana e qualsiasi altro cancro
cutaneo diverso da melanoma maligno e dal tumore
spinale o cellulare. La diagnosi deve essere basata e
dimostrata da esame istopatologico o da specifica e
circostanziata certificazione ospedaliera. La diagnosi
deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., radiologia tradizionale o altri accertamenti similari).
Anemia aplastica
Incapacità irreversibile del midollo osseo a produrre
elementi figurati del sangue, che comporti anemia,
neutropenia e trombocitopenia e che sia trattato almeno con una delle seguenti terapie: emo-trasfusioni
periodiche, terapie continuative con agenti stimolanti
del midollo, agenti immuno –depressivi, trapianto di
midollo osseo.
Aneurismi o stenosi o rotture dell’aorta toracica o
addominale o delle grandi arterie o delle arterie endocraniche o della vena cava o superiore o della
vena cava inferiore
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., ecografia
angiografia, o altri accertamenti similari) e la necessità
dell’intervento chirurgico deve essere certificata dal
medico specialista della materia.
Cirrosi epatica
Patologia epatica cronica, caratterizzata dalla formazione di tessuto perilobulare, degenerazione epatocellulare, infiltrazione adiposa e cellulare e aeree di
rigenerazione e ostacolo al normale flusso sanguigno
(ipertensione portale). La diagnosi deve essere confermata da biopsia epatica e\o da T.A.C., R.M.N).
Coronaropatia
Coronaropatia che necessita di intervento chirurgico o
tecniche cardiologiche interventistiche: malattia che
determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di una o più arterie
coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da
forma grave di angina pectoris, incluse le tecniche non
chirurgiche (propriamente dette) quali l’insufflazione
angioplastica o la terapia con il laser finalizzato alla disostruzione. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da angiografia o esami diagnostici similari.
Distrofia muscolare
La distrofia muscolare si riferisce ad un gruppo di mio-
patie generiche degenerative caratterizzate da astenia
ed atrofia del muscolo senza coinvolgimenti del sistema nervoso. I diversi tipi si distinguono a seconda
dell’epoca dell’insorgenza, della localizzazione e progressione della malattia. La diagnosi deve essere certificata dallo specialista neurologo e l’indennizzo sarà
effettuato soltanto se la malattia provoca l’inabilità a
svolgere almeno tre attività del vivere quotidiano
(ADL). Le ADL sono: lavarsi, vestirsi. mangiare, alzarsi
dal letto o da una sedia.
Lesioni traumatiche o spontanee dell’esofago o
del colon
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia
tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia
o altri accertamenti similari).
Encefalite acuta
Infiammazione acuta di una parte più o meno estesa
del sistema nervoso centrale senza suppurazione con
episodio improvviso, cefalea, rigidità della nuca, disturbi visivi, psichici e motori. Può essere di origine
batterica, virale, parassitaria, micotica, allergica, coinvolgere le meningi. La diagnosi deve essere confermata dall’esame del liquor, esame istologico, da
E.E.G., e da T.A.C., R.M.N.
Epatite fulminante con necrosi epatica
Epatite caratterizzata da esordio improvviso con nausea, vomito, brividi, febbre, ittero grave e precoce,
convulsioni e shock. La diagnosi deve essere confermata dagli accertamenti ematochimici epatici e da
ecografia e T.A.C., R.M.N.
Ernia al disco cervicale o lombare
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., angiografia, o altri accertamenti similari) e la necessità dell’intervento deve essere confermata da medico
specialista della materia.
Fistole bronchiali, esofagee, uretrali, ureterali, vescicali, retto, vaginali
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, fistulografia o altri accertamenti similari) e la necessità di intervento chirurgico deve essere certificata da medico
specialista della materia.
Fratture delle vertebre e del cranio (escluso setto
nasale e zigomatico)
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia
tradizionale o altri accertamenti similari) e la necessità
di intervento chirurgico deve essere certificata da medico specialista della materia.
Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione
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ALLEGATO B - “GRAVI PATOLGIE”
Trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene
La necessità del trapianto di un organo deve essere
certificata da Struttura Pubblica o da medico specialista della materia.
Ictus cerebrale (colpo apoplettico)
Accidente cerebro-vascolare che produca un deficit
neurologico permanente risultante dall’infarto e morte
del tessuto cerebrale dovuto all’ostruzione di un vaso
intracranico, da trombosi o embolia o risultante da
emorragia cerebrale. Le patologie ischemiche irreversibili pur se prolungate e gli attacchi ischemici transitori
non sono assicurati. La natura permanente del deficit
neurologico deve essere confermata da certificazione
dello specialista dopo almeno un mese dell’evento, da
T.A.C., R.M.N, E.E.G. (elettroencefalogramma).
Infarto del miocardio
Infarto del miocardio - compreso ricovero in Unità coronario (attacco cardiaco): morte di una porzione di
muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di
sangue nell’area interessata. La diagnosi deve essere
basata e dimostrata dai seguenti parametri: ripetuti dolori al torace, cambiamenti elettrocardiografici tipici
dell’infarto, aumento degli enzimi cardiaci.
Megacolon
La diagnosi deve essere confermata da colonscopia o
da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C.,
R.M.N, radiologia tradizionale con o senza mezzo di
contrasto, ecografia o altri accertamenti similari).
Miastenia gravis
Malattia di origine autoimmune caratterizzata da affaticabilità muscolare e mancanza di forza (ipostenia)
per distruzione dei recettori dell’acelticolina. La diagnosi deve essere confermata da stimolazioni elettriche muscolari e dalla presenza di anticorpi
antiricettore per l’acelticolina e deve essere certificata
da medico specialista della materia.
Pancreatine acuta
Forma di pancreatine caratterizzata da necrosi, suppurazione, gangrena ed emorragia, con esordio improvviso caratterizzata da dolori addominali, nausea e
vomito. La diagnosi deve essere confermata dagli
esami e da T.A.C. o R.M.N.
Per le patologie: del pancreas, epatiche, quelle che
richiedono resezioni chirurgiche dell’organo o
quelle che richiedono craniotomia con necessità
di intervento
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini T.A.C., R.M.N, ecografia,
angiografia, o altri accertamenti similari.
Paralisi conseguente a infortunio
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini T.A.C., R.M.N, ecografia,
angiografia, o altri accertamenti similari.
Ricovero in reparto di terapia intensiva\rianimazione
Ricovero reparto di terapia intensiva\ rianimazione,
escluso il ricovero in Unità Coronaria: infortuni, gravi
malori improvvisi che necessitano di ricovero in Terapia intensiva\ Rianimazione per almeno 15 giorni.
Rotture traumatiche di organi addominali e\o toraciche
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia
tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia
o altri accertamenti similari).
Sclerosi multipla o a placche
Malattia caratterizzata da aree di demielizzazione cerebrale e midollare spinale. E’ richiesta la diagnosi di
uno specialista neurologo che confermi chiari episodi
deficitari neurologici con alterazione della coordinazione motoria e\o sensoriale ed implicanti un punteggio “EDSS” MAGGIORE DI 5 (Expandend Disability
Status Scale).
Spondilolistesi
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia
tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia
o altri accertamenti similari).
Stenosi e/o insufficienza delle valvole cardiache,
aneurismi cardiaci, ferite o corpi estranei del
cuore, tamponamento cardiaco, sostituzioni valvolari, pericardiectomia
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (ecocardiografia, angiografia, T.A.C., R.M.N, o altri accertamenti similari).
Tumori benigni del sistema nervoso centrale
La diagnosi deve essere confermata da accertamenti
di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, angiografia, o altri accertamenti similari).
Ustioni gravi
Ustioni gravi di terzo grado ed estese almeno al 60%
della superficie corporea. La diagnosi deve essere
confermata da medico specialista della materia.
Polizza Business Gemma
Modulo di Polizza
Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile)
1/4
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Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile)
2/4
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!X
XXXXXXX,XX
X X X X X X ,X X
!X
XXXXXXX,XX
X X X X X X ,X X
!X
XXXXXXX,XX
X X X X X X ,X X
TOTALE
TO
TA
ALE
E
! xxxxxx,xx
xxxxx
xx,xx
! xxxxx,xx
xxxxx,xx
! xxxxxx,xx
xxxxxx,xx
! xxxxx,xx
xxxx
xx,xx
Il premio
premio è detraibile
detraibile ai
ai fini
ffin
ini IRPEF
IRPEF nei
nei limiti
limitti e con
con le modalità
moda
alittà previsti
previsti dalla
dalla normativa
norrmativa vigente.
viigente.
Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile)
3/4
DICHIARAZIONI
DI
CHIARAZIONI DE
DEL
L CONTRAENTE
CONTRAENTE
Dichiaro:
D
ichiaro:
!
Di aver
aver ricevuto,
ricevuto, prima
prima della
della sottoscrizione,
sottoscrizione, la
la Nota
Nota Informativa,
Informativa, le
le Condizioni
Condizioni di
di Assicurazione
Assicurazione ed
ed il
il Glossario
Glossario che
che
compongono
ono il
il Fascicolo
Fascicolo Informativo
Informativo (Mod.
(Mod. 186266 ed.
ed. 06/
2015) relativo
relativo a
lla polizza
polizza Business
Business Gemma.
Gemma.
compongono
06/2015)
alla
x
Contraente
Co
o n tr a e n te
!
Di aver
aver ricevuto
ricevuto ilil modulo
modulo unico
unico 7A/7B
7A/7B rilasciato
rilasciato dall’intermediario
dall’intermediario iincaricato
ncaricato e ccontenente
ontenente lla
a ccomunicazione
omunicazione ssulle
ulle rregole
e g o le d
dii
comportamento cu
gli iintermediari
ntermediari so
no ttenuti
e n u ti n
ei co
n fr o n ti d
ei co
ntraenti e lle
e iinformazioni
nformazioni su
ll’Intermediario, su
ui p
otenziali
comportamento
cuii gli
sono
nei
confronti
dei
contraenti
sull’Intermediario,
sui
potenziali
conflitti di
di iinteresse
nteresse e sugli
sugli st
rumenti di
di tutela
tutela del
del C
ontraente.
conflitti
strumenti
Contraente.
!
aver ricevuto
ricevuto ilil Questionario
Questionario di
di Adeguatezza.
A d e g u a te z z a .
Di aver
x
Contraente
Co
o n tr a e n te
!
Che
Che le
le notizie
notizie e i dati
dati iindicati
n d ic a ti n
nelle
e lle p
presente
r e s e n te p
polizza
olizza ssono
ono cconformi
o n fo r m i a
all vvero
e ro n
nella
e lla p
piena
iena cconsapevolezza
onsapevolezza cche,
he, a
aii ssensi
ensi d
degli
e g li
articoli 189
92 e 1893 del C
odice C
ivile, le dichiarazioni
dic
i hiarazioni non
non veritiere,
veritiere, inesatte
inesatte o reticenti
reticenti rese
rese per
per la
a conclusione
conclu
usione del
del
articoli
1892
Codice
Civile,
contratto possono
p
compromettere il
il diritto
diritto alla
alla prestazione
prestazione assicurativa.
assicurativa.
contratto
compromettere
!
Di impegnarmi
impegnarmi a consegnare
consegnare all’Assicurato,
all’Assicurato, qualora
qualora diverso
diverso dal
dal Contraente,
Contraente, copia
copia dell’Informativa
dell’Informativa sul
sul trattamento
tr a tta m e n to
dati personali
pe
errsonal
s
i che lo
lo riguardano,
riguardano, sollevando
solle
evando Intesa
Intesa Sanpaolo
Sanpaolo A
ssicura S
.p.A. dalla
dalla
a responsabilità
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gni d
anno cche
he
dei dati
Assicura
S.p.A.
dii o
ogni
danno
dovesse derivare
de
erivare dal m
io iinadempimento.
nadempimento.
dovesse
mio
x
Contraente
Co
o n tr a e n te
!
Di accettare
accettar
a e espressamente
espressamente ai sensi e perr gl
glii effetti
effetti di cui
cu
ui agli
ag
gli artt.
artt.
t 1341
134
341 e 1342 del Codice
Codice Civile,
Civile, i seguenti
seguent
enti articoli
articoli
delle Condizioni
Con
ndizioni di Assicurazione:
Assicurazione: 1.3.
1.3. Estinzione
Estinzione
ne del
de cconto
ont
nto e rrisoluzione
isolluz
u ione
one del
la pol
izza, 1.
6 A
ltre as
sicurrazioni, 1.
7
delle
della
polizza,
1.6
Altre
assicurazioni,
1.7
Variazioni d
ei d
a ti C
ontraente, As
sicurata, Contratto,
Cont
ntratto,
o 1.13
1 13 Si
1.
s te m i a
lte r n a tiv i d
is o lu z io n e d
elle ccontroversie
ontroversie e fforo
o ro
Variazioni
dei
dati
Contraente,
Assicurata,
Sistemi
alternativi
dii rrisoluzione
delle
competente,
e 2.2
2.2 Persone
Persone non
non a
s s ic u r a b ili. P
er lla
a ssezione
ezione IInfortuni:
n fo r tu n i: 3
.2 . D
e lim ita z io n i d
e ll’a s s ic u r a z io n e : e
s c lu s io n i, 3
.4 C
riteri
competente,
assicurabili.
Per
3.2.
Delimitazioni
dell’assicurazione:
esclusioni,
3.4
Criteri
indenniz
zzabilità. P
er la ssezione
ezione M
alattia: 4.2
4.2 Carenze,
Carenze, 4.4
4.4 Delimitazioni
D e lim ita z io n i d
e ll’a s s ic u r a z io n e : e
s c lu s io n i. P
er e
ntrambe lle
e
di indennizzabilità.
Per
Malattia:
dell’assicurazione:
esclusioni.
Per
entrambe
sezioni: 5.1
5 .1 D
enuncia d
nistro e o
b b lig h i d
ell’Assi
sicurata, 5
.2 . D
ocu
c mentazione, 5
.3 M
o d a lità d
rogazione d
e lle p
restazioni
sezioni:
Denuncia
dii si
sinistro
obblighi
dell’Assicurata,
5.2.
Documentazione,
5.3
Modalità
dii e
erogazione
delle
prestazioni
assicurate,, 5.5
5.5 Accertamenti
Accertamenti del
la S
ocietà e lliquidazione.
iquidaz
da ione. P
er lla
e
a ssezione
ezione A
ltr e G
aranzie: 6.
2 D
elimitazioni del
d
l’ogget
gg to
assicurate,
della
Società
Per
Altre
Garanzie:
6.2
Delimitazioni
dell’oggetto
dell’assicurrazione, 6.
4 E
sclusioni, 6.
5 IInsorgenza
nsorgenza del ccaso
aso as
a
sicurativo, 6.
6 D
enuncia del ccaso
aso as
sicurativo e ffornitura
o nitura dei
or
dell’assicurazione,
6.4
Esclusioni,
6.5
assicurativo,
6.6
Denuncia
assicurativo
mezzi d
p ro v a e d
ei d
ocumenti o
c c o r r e n ti a
lla p
restazione della
della garanzia
g a r a n z ia a
s s ic u r a tiv a , 6
.7 G
e s tio n e d
el ccaso
aso a
s s ic u r a tiv o , 6
.8
mezzi
dii prova
dei
documenti
occorrenti
alla
prestazione
assicurativa,
6.7
Gestione
del
assicurativo,
6.8
Libera scelta
scellta del llegale,
egale, 6.
10 E
stensione
on tterritoriale,
erritoriale,
e 6.
17 E
sclusioni ed ef
fetti gi
uridici rrelativi
elativi al
le pr
estazioni di as
sistenza.
Libera
6.10
Estensione
6.17
Esclusioni
effetti
giuridici
alle
prestazioni
assistenza.
x
Contraente
Co
o n tr a e n te
MODALITA’
MO
D A L IT A ’ D
DII PAGAMENTO
PAGAMENTO DEL
DEL PREMIO
PREMIO
Il p
pagamento
agamento d
del
el p
premio
remio
m a
avviene
vviene tr
tramite
amite a
addebito
ddebito ssul
ul cconto
onto ccorrente
orrente in
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dicato d
dii sseguito
eguito ccon
on fr
frazionamento
azionamento m
mensile,
ensile, ssenza
enza
appl
licazzione
ne d
osti aggi
a
iunt
u tivii. IIll pagam
entto de
d
ell pr
emio avvi
iene di
retttamentte a favore
f v o re d
fa
ella
ll S
ocie
i tà; l’e
l’l’estratto
str
t atto
tt cconto
onto
t b
ancario
i
applicazione
dii ccosti
aggiuntivi.
pagamento
del
premio
avviene
direttamente
della
Società;
bancario
co
stituisce
sc quietanza
quietanza d
a g a m e n to .
costituisce
dii p
pagamento.
Il Contraente
Contr
t aente o il T
itolare d
el cconto,
onto, sse
ed
iverso d
all’A
l derente, a
utorizza la Banca
Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
Titolare
del
diverso
dall’Aderente,
autorizza
ad
d add
ddebitar
a e ssul
ul ssuo
uo cconto
onto i pr
emi as
sicurativii, lle
e franchigie
fr a n c h ig ie e o
gni a
ltro iimporto
mporto cche
he ssaranno
aranno ccomunicati
o m u n ic a ti d
a lla C
o m p a g n ia ,
addebitare
premi
assicurativi,
ogni
altro
dalla
Compagnia,
dovut
uto iin
n fo
orrza
za del
la pr
esente P
olizza.
dovuto
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della
presente
Polizza.
Il premio
premio alla
alla fi
rma è sstato
tato a
ddebitato, ssalvo
alvo b
uon fin
e, ssul
ul cc/c
/c [[IBAN]
IBAN] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
firma
addebitato,
buon
fine,
Il tito
lare del
del cconto,
onto, sse
e d
iverso dal C
ontraente, apponendo lla
a pr
opria ffirma
irma di
chi
h ara al
tresì di aver rricevuto
icevuto ll’informativa
’inffo
orrmativa ssul
ul
titolare
diverso
Contraente,
propria
dichiara
altresì
tr
attamento dei
dei d
ati p
ersonali d
ersone fis
iche ((terzo
te
e rzo p
agatore).
trattamento
dati
personali
dii p
persone
fisiche
pagatore).
x
Titolare
Ti
tolare del
del conto
conto (s
(se
ed
diverso
iverso d
dal
al C
Contraente)
ontraente)
x
Contraente
Co
ontraente / Assicurato
Assicurato
DISDETTA
DI
SDETTA DELLA
DELLA POLIZZA
POLIZZA
La pol
polizza
izza ha dur
d
durata
ata ttriennale,
riennale, iill C
Contraente
ontraente può
può rrecedere
e c e d e re a
annualmente
n n u a lm e n t e d
dalla
a lla p
polizza,
o liz z a , d
dando
ando d
disdetta
is d e t t a d
dal
al ccontratto
o n tra tto e
entro
n tro 3
30
0g
giorni
io r n i
dal
la sscadenza
cadenza annual
e iinviando
nviando una ccomunicazione
omunicazione
o sscritta
critta iindirizzata
ndirizzata ccon
on llettera
ettera rraccomandata
a comandata A
ac
/R a Intesa
Intesa Sanpaolo
Sanpaolo A
ssicura
dalla
annuale
A/R
Assicura
S.p.A.
S.
p.A.
Altrimenti,
Contraente
può
presso
filiale,
entro
30
giorni,
per
disdire
Al
trimenti, iill C
o n tr a e n te p
uò rrecarsi
ecarsi direttamente
direttamente p
resso la filia
le, ssempre
e m p re e
ntro 3
0g
iorni, p
er d
isdire il ccontratto.
ontratto.
Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile)
4/4
SPAZIO
SPA
Z IO R
RISERVATO
ISERVA
V TO AL
AL SOGGETTO
SOGGETTO INCARICATO
INCARICATO DEL
DEL COLLOCAMENTO
COLLOCAMENTO
O
Il S
Sottoscritto
ottoscritto incaricato
in
ncaricato del
del ccollocamento,
ollocamento, attesta
attesta lla
a regolarità
regolarità e ll’autenticità
’autenticità di tu
tutte
tte le sottoscrizioni
sottoscrizioni n
nonché
onché d
dii a
aver
ver p
provveduto
rovveduto
al
la pr
eventiva iidentificazione
dentificazione per
sonale dei ssoggetti
ogge
etti ffirmatari.
irmatari.
alla
preventiva
personale
Co
gnom e e n
om e _
____________________________________________________
____ M
atricola _
_____________________
Cognome
nome
________________________________________________________
Matricola
______________________
Firma
Fi
rma del So
Soggetto
ggetto in
incaricato
caricato
od
del
el ccollocamento
ollocamento
x
Contraente
Co
o n tr a e n te p
per
er s
sottoscrizione
ottoscrizione della
della Polizza
P o liz z a
Luogo e dat
data
a em
e
emissione
issione P
Polizza
olizza
Intesa
In
tesa Sanpaolo
Sanpaolo
o Assicura
Assicura S.p.A.
S.p.A.
Amministratore
Delegato
A
Am
m in is t r a t o r e D
e le g a t o
Firma
Fi
rm a
CONSENSO
CONS
ENSO AL
AL T
TRATTAMENTO
RATTAMENTO DEI
DEI DATI
DATI PERSONALI
PERSONALI
Letta ll’informativa
Letta
’informattiva ssul
ul ttrattamento
rattamento dei dat
datii per
personali
sona
ali rrilasciata
ilas
a ciata da IIntesa
ntesa S
Sanpaolo
anpaolo A
an
Assicura
ssicura S
S.p.A.
.p.A. ai ssensi
ensi del
dell’art.
l’art. 1
13
3 del
del D.
D.Lgs.
Lgs.
n. 196/2003
196/2003 e rriportata
iportata nel
la D
ocumentazione ccontrattuale
onttratttuale di rriferimento
iferimentto ((Mod.
Mod. 18
86266 ed. 06/
2015), d
e g u ito d
e n o m in a ta
nella
Documentazione
186266
06/2015),
dii sseguito
denominata
l’“
Informativa” e
sprimo, a
pponendo lla
am
ia ffirma,
irma, iill cconsenso:
onsenso:
l’“Informativa”
esprimo,
apponendo
mia
!
al ttrattamento
rattam
mento dei m
iei dat
sonali ssensibili;
ensibi
b li;
miei
datii per
personali
!
al
la ccomunicazione
omunicazione dei m
iei dat
sonali, anc
nche ssensibili,
ensibili, e al lloro
oro ssuccessivo
uccessivo ttrattamento
rattamento da par
te del
le ccategorie
attegorie di
alla
miei
datii per
personali,
anche
parte
delle
so
ggetti iindicati
ndicati a
u n to 5 d
ell’Informativa q
u a li, a
de
sempio, so
cietà d
el G
ruppo IIntesa
ntesa S
anpaolo e so
g g e tti e
sterni a
soggetti
all p
punto
dell’Informativa
quali,
ad
esempio,
società
del
Gruppo
Sanpaolo
soggetti
esterni
all
me
n z io n a to G
ruppo ((come
come ar
chiviatori, riassicuratori
riassicuratorri ed
d al
tri iintermediari);
ntermediari);
menzionato
Gruppo
archiviatori,
altri
!
al ttrasferimento
rasferrimento al
l’estero dei m
iei dat
da
i, anc
che
e ssensibili,
en ibili, ccome
ens
ome iindicato
ndicato al punt
o 5 del
l’Infformativa ((Paesi
Paesi U
EeP
a i ext
aes
ra
all’estero
miei
dati,
anche
punto
dell’Informativa
UE
Paesi
extra
UE
);
UE);
per le
le ffinalità
inalità a
ssicurative – contrattuali
contr
t attu
tt ali e o
bblighi d
gge in
dicate a
unto 2, le
tt. a)
a) e b)
b) dell’Informativa.
dell’Informativa.
assicurative
obblighi
dii le
legge
indicate
all p
punto
lett.
Le rricordiamo
icordiamo che senz
a ttale
ale co
onsenso non
n è possibile
p
possi
bile concludere
concludere o dare
dare esecuzione
esec
cuzione al rapporto
rapporto contrattuale.
contrattuale.
senza
consenso
x
Contraente
Co
ntraente / As
Assicurato
s ic u r a to
Barrando
B
arrando ll’opzione
’opzione ssottostante
otttostant
nte e appo
apponendo
pponendo lla
am
mia
ia ffirma
irma iin
n ccalce,
alce, es
esprimo
primo al
altresì:
tresì:
" il consenso
consenso " il diniego
diniego
al ttrattamento
rattam
a ento dei
d m
miei
iei dat
d
datii per
personali
sonali da par
parte
te di IIntesa
n esa S
nt
Sanpaolo
anpaolo A
Assicura
ssicura S
S.p.A.,
.p.A., ccon
o rriferimento
on
iferimento a pr
prodotti
odotti e/
e/o
o sservizi
ervizi pr
p
propri
opri o
dii tterzi,
erzi, a ffini
ini d
nvio di m
atter
e iale pubbl
icitario, di vendi
vvendita
ta di
retta, per iill compimento
compimento d
icerche di m
ercato e di ccomunicazione
omunicaz
a ione
dii iinvio
materiale
pubblicitario,
diretta,
dii rricerche
mercato
co
mmerciale co
on lle
eM
o d a lità d
ntatto ttradizionali
radizionali e a
utomatizzate iindicate
ndicate n
ell’Informativa e iin
n vi
aa
u to n o m a o a
vvalendosi d
commerciale
con
Modalità
dii co
contatto
automatizzate
nell’Informativa
via
autonoma
avvalendosi
dii
so
ggetti tterzi
erzi
z a
ppositamente iincaricati.
ncaricati.
soggetti
appositamente
" il consenso " il ddiniego
iniego
alla ccomunicazione
alla
omunicazzione dei m
miei
iei dat
datii per
personali
sonali da par
parte
te di IIntesa
ntesa S
Sanpaolo
anpaolo A
Assicura
ssicura S
S.p.A.
.p.
p A. ai ssoggetti
oggetti del G
Gruppo
ruppo IIntesa
ntesa S
Sanpaolo
anpaolo
indicati
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punto
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l’invio
dii m
materiale
pubblicitario,
dii vvendita
diretta,
per
dii rricerche
dii
in
dicati a
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o 4 lett.
lett. b)
b) dell’Informativa,
dell’Informativa, p
er l’in
vio d
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ompimento d
ic e r c h e d
mercato
Modalità
dii ccontatto
automatizzate
nell’Informativa
me
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di ccomunicazione
omunicazione ccommerciale
ommerciale ccon
on lle
e Mo
d a lità d
ontatto ttradizionali
r a d iz io n a li e a
utomatizzate iindicate
n d ic a te n
ell’Informa
ativa e iin
n
via
autonoma
avvalendosi
appositamente
vi
a aut
onoma o avval
endosi di ssoggetti
oggetti tterzi
erzi appo
ositamente iincaricati.
ncaricati.
x
Data
Da
ta xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
x Luogo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Contraente
Co
ntraente / As
Assicurato
s ic u r a to
Mod. 186266 - Ed. 06/2015
Polizza
Business Gemma
ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO
La casella di posta elettronica certificata prevista dall’art. 4 del Regolamento IVASS n.8 di Intesa
Sanpaolo Assicura S.p.A. è la seguente:
[email protected]
Fermo il resto.