La tassazione dei dividendi

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La tassazione dei dividendi
QUESITO TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
14 giugno 2007
IL QUESITO
“Vorremmo sapere quale è il regime in vigore dal 2007 per la tassazione dei dividendi sia se
percepiti da persone fisiche che da società indicando le percentuali di esenzione dalla tassazione
ed eventuali ritenute fiscali. Vi sono state sicuramente delle variazioni nella percentuale di
esenzione per i soggetti IRES, ma gradiremmo uno schema sintetico dell'attuale tassazione.”
LA RISPOSTA
Con l’entrata in vigore della riforma fiscale all’1.1.2004 sono state radicalmente modificate le
regole di tassazione dei dividendi societari al fine di introdurre nel nostro ordinamento il sistema
dell’esenzione in luogo di quello precedente c.d. dell’imputazione.
I principali interventi della riforma riguardano l’abolizione del credito d’imposta sugli utili e la
contemporanea parziale esclusione dei dividendi dalla tassazione al fine di limitare gli effetti di
doppia imposizione fiscale.
La riforma fiscale è caratterizzata dal principio di esenzione, a seguito del quale, in relazione alla
tassazione delle società di capitali e dei soci:
•
viene soppresso il credito d’imposta sugli utili;
•
la tassazione dell’utile avviene esclusivamente presso il soggetto che lo ha prodotto mentre
è irrilevante la successiva distribuzione ai soci; va in realtà ricordato che tale principio trova
applicazione soltanto parziale in quanto l’esclusione è stata concretamente prevista nella
misura del 95% o del 60% in relazione alla natura giuridica del soggetto che percepisce i
dividendi.
Il trattamento fiscale dei dividendi dipende dalla natura giuridica del socio percettore, che può
rientrare in una delle seguenti 3 categorie di soggetti:
•
soggetti IRPEF non imprenditori (art. 47, TUIR);
•
soggetti IRPEF imprenditori (art. 59, TUIR);
•
soggetti IRES (art. 89, TUIR).
Utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica non imprenditore:
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•
•
sono inclusi nell’imponibile complessivo del socio nel limite del 40% del loro ammontare
qualora il socio sia titolare di una partecipazione qualificata;
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 12,50% (sul 100% del
dividendo) in relazione a partecipazioni non qualificate.
Si rammenta che la soglia che distingue le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate è
così sintetizzata per le spa non quotate ed srl:
•
partecipazione qualificata se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di
voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale;
•
partecipazione non qualificata se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei
diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio
sociale;
Si noti che il citato regime di tassazione dei dividendi non trova applicazione se la società a
responsabilità limitata ha optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR. In tale ipotesi gli
utili non sono soggetti a tassazione al momento della percezione in quanto il reddito è già stato
imputato ai soci per trasparenza nel momento in cui è stato conseguito dalla società.
Utili percepiti da imprese individuali e società di persone.
Gli utili distribuiti dalle società di capitali alle imprese individuali ed alle società di persone
costituiscono reddito d’impresa. La disciplina è contenuta nell’art. 59, TUIR che conferma
l’applicazione del principio di cassa per la tassazione dei dividendi e rinvia all’art. 47 per quanto
riguarda le modalità di tassazione. Pertanto, anche in tale ipotesi opera la tassazione solo sul 40%
degli utili.
Il trattamento è indistinto sia per gli utili conseguiti in relazione a partecipazioni qualificate che non
qualificate in quanto la ritenuta a titolo d’imposta è prevista dall’art. 27, DPR 600/1973 solo con
riferimento alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori.
Utili percepiti da soggetti IRES.
Gli utili percepiti dai soggetti IRES residenti in Italia (srl, spa, enti commerciali, ecc.) sono esclusi,
in applicazione del principio di esenzione dalla formazione del reddito d’impresa per il 95% del loro
ammontare.
A differenza dell’esenzione per le plusvalenze (participation exemption) regolata dall’art. 87 TUIR,
l’esclusione per i dividendi non è subordinata ad alcuna condizione e compete anche nell’ipotesi in
cui i dividendi non siano stati tassati presso la società che li ha distribuiti.
Il principio di tassazione dei dividendi nel limite del 5% non trova applicazione:
•
in caso di opzione per il consolidato nazionale in quanto il reddito è già stato tassato in
capo alla società capogruppo e quindi i dividendi vengono esclusi integralmente da
tassazione;
•
in caso di opzione per il regime di trasparenza previsto dall’art. 115, TUIR, in quanto i
redditi prodotti nei periodi di validità dell’opzione sono già stati imputati per trasparenza alle
società partecipanti e sono quindi esclusi integralmente da imposizione al momento della
percezione.
Riepilogando in forma tabellare:
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TIPOLOGIA
PARTECIPAZIONE
% UTILE
TASSATO
MODALITÀ TASSAZIONE
DIVIDENDI INCASSATI
non qualificata
100%
qualificata
40%
ritenuta 12,50% a titolo d’imposta
tassazione in dichiarazione
no credito d’imposta
persona fisica
imprenditore e
società di persone
non qualificata
qualificata
40%
tassazione quale componente reddito impresa
no credito d’imposta
società di capitali
non qualificata
qualificata
5%
tassazione quale componente reddito impresa
no credito d’imposta
SOCIO
PERCETTORE
persona fisica
non imprenditore
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