Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali 26
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Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali 26
Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali Marsh Spa, Direzione Tecnica Ancitel Lombardia Milano, Palazzo delle Stelline 26 Novembre 2014 Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali L’Assicurazione obbligatoria per le prestazioni sanitarie: riflessi delle previsioni normative sugli oneri in capo alle strutture che erogano prestazioni in ambito sanitario; Rischi e soluzioni assicurative connessi alla firma grafometrica: eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi nella fase di erogazione delle soluzioni di firma grafometrica e nei processi ad essa connessi; Spending review e riduzione dei costi assicurativi: possibili scenari nella rinegoziazione di un contratto in corso di esecuzione. MARSH 05 December 2014 1 Sezione I Assicurazione obbligatoria per le prestazioni sanitarie L’assicurazione obbligatoria delle struttureche erogano prestazioni sanitarie Art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014 n°114, (in vigore dal 19 agosto 2014) A ciascuna Azienda del SSN, A ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN, A ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera a tutela dei pazienti e del personale. MARSH 05 December 2014 3 L’assicurazione obbligatoria delle strutture Art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014 n°114 Oltre alle ASL, IRCCS, Aziende Ospedaliere, Case di Cura Private o Convenzionate, quali Enti sono soggetti all’obbligo? • • • • Comuni, Farmacie, Laboratori di analisi, Aziende di servizi alle persone, • Inps, • Inail, • Croce Rossa Italiana, MARSH • Società di Mutuo Soccorso, • Aeroporti, • Onlus, • Centri Termali, • Scuole, • Società di Trasporto Sanitario, 05 December 2014 4 L’assicurazione obbligatoria delle strutture Art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014 n°114 Alla luce di questa disposizione, il Comune dovrà obbligatoriamente estendere la propria copertura assicurativa per ricomprendere le prestazioni di natura sanitaria erogate direttamente o tramite strutture dallo stesso dipendenti. Di norma le prestazioni che hanno almeno una componente sanitaria e che possono essere erogate dal Comune, anche in collaborazione con il SSN sono le seguenti: • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, • prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione, • prestazioni socio-sanitarie integrate e compartecipate, alcune delle quali rese in sede domiciliare, semiresidenziale e residenziale. Possono essere inoltre presenti consultori e dispensari farmaceutici. Alcuni Comuni dispongono delle Farmacie Comunali, talvolta organizzate quale azienda autonoma. MARSH 05 December 2014 5 Le fonti dell’obbligo assicurativo per i professionisti La Direttiva dell’UE 2006/123 Art. 23 – Assicurazioni e garanzia in caso di responsabilità professionale Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario … sottoscrivano un’assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio … Ai fini del presente articolo, per … salute o sicurezza si intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali; … MARSH 05 December 2014 6 Le fonti dell’obbligo assicurativo Il D. L. 13 agosto 2011, n° 138 Art. 3, comma 5, lettera e) A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali dei professionisti. MARSH 05 December 2014 7 Le fonti dell’obbligo assicurativo L’interpretazione del D. L. 13 agosto 2011, n° 138 Relazione del Ministero della Giustizia al D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n°148 L’articolo 5 definisce i confini dell’obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività. Viene precisato che il rischio da coprire è quello relativo ai danni derivanti al «cliente», con ciò facendo riferimento all’instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne consegue la necessità di non introdurre alcuna eccezione all’obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all’interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l’obbligo dell’assicurazione. MARSH 05 December 2014 8 Le fonti dell’obbligo assicurativo L’interpretazione del D. L. 13 agosto 2011, n° 138 Relazione del Ministero della Giustizia al D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n° 148 Più in generale, la specificazione dell’oggetto dell’assicurazione riferito alla copertura per i danni cagionati al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista-cliente, che l’obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente MARSH 05 December 2014 9 Le fonti dell’obbligo assicurativo Le modificazioni apportate al Decreto Balduzzi dal D.L. 24/6/2014 n°90, convertito dalla legge 11/8/2014 n°114 Versione precedente Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del SSN o in rapporto di convenzione, il Decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ….. Versione emendata Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 13 agosto 2011 n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n°148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del SSN o in rapporto di convenzione, il Decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ….. MARSH 05 December 2014 10 Le fonti dell’obbligo assicurativo Le modificazioni apportate al Decreto Balduzzi dal D.L. 24/6/2014 n°90, convertito dalla legge 11/8/2014 n°114 Art. 27, comma 1, Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 13 agosto 2011 n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n°148, per i contenuti e le procedure …. Commissioni Affari Costituzionali della Camera 30 luglio 2014 «l’obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del SSN.» Relatori Renzi e Madia DDL n° °2486 Camera dei Deputati La novella al comma 4 dell’art 3 del DL n°158/2012 ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente … tenuto conto della ratio della norma generale di cui all’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138/2011, in materia di obblighi assicurativi dei professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il SSN. MARSH 05 December 2014 11 Il Paziente: Cliente o Utente? Come riconoscere quando il paziente è utente e quando è cliente Il paziente ha facoltà di scegliere il professionista o la struttura presso la quale ricevere la prestazione sanitaria? Il paziente sostiene per l’intero l’onere della controprestazione? Il paziente può decidere quando e che prestazione richiedere? Il paziente rappresenta un interesse economico per il professionista sanitario? MARSH 05 December 2014 12 L’assicurazione obbligatoria: sintesi In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile si osserva che il legislatore si pone sempre in un ottica di tutela dei soggetti terzi e, solo secondariamente del patrimonio del danneggiate: in proposito si richiama l’attenzione sulle seguenti terminologie: Direttiva dell’UE 2006/123 = Destinatario del servizio D. L. 13 agosto 2011, n° 138 = Cliente Legge 11 agosto 2014 n°114 = Paziente MARSH 05 December 2014 13 Sezione II Rischi e soluzioni assicurative connessi alla firma grafometrica L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di firma grafometrica Art. 57 comma 2 del DPCM 22/3/2013 «Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a)***, si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.» *** I soggetti di cui all'art. 55 co. 2 lettera a) sopra citato, sono quelli che "erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b)" MARSH 05 December 2014 15 L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di firma grafometrica Art. 57 comma 4 del DPCM 22/3/2013 Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata per conto di pubbliche amministrazioni. MARSH 05 December 2014 16 L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di firma grafometrica Cosa è la firma grafometrica? La firma digitale grafometrica è una modalità di firma elettronica avanzata realizzata tramite il movimento di uno stilo su una superficie sensibile (tablet), analogamente a quanto avviene scrivendo con una penna sulla carta. Vengono in tal modo rilevati i dati biometrici della firma dell’utente, quali la pressione, il tempo e lo spazio (rilevati con la punta della penna collegata al tablet); Ai sensi dell’art. 21 comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 come integrato dal D. Lgs. 235/2010) la sottoscrizione di contratti e documenti mediante la firma digitale grafometrica ha valore legale ex art. 2702, comma 2), del codice civile al pari di una firma olografa. MARSH 05 December 2014 17 L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di firma grafometrica Autenticazione mediante confronto: i dati della firma acquisita vengono confrontati con uno "specimen" informatico precedentemente raccolto. Se il sistema riconosce una corrispondenza può abilitare una certa funzione (ad esempio un pagamento, una dichiarazione, etc.). Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata grafometrica: i dati della firma acquisita sono associati al documento oggetto di sottoscrizione. La firma associata al documento è poi verificabile, in caso di disconoscimento, da parte di un grafologo che la esamina esattamente come nel caso cartaceo. MARSH 05 December 2014 18 L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di firma grafometrica I rischi derivanti dall’applicazione della firma elettronica grafometrica: • a differenza delle firme digitali qualificate, alla firma grafometrica non si applica la presunzione, fino a prova contraria, che essa sia riconducibile al titolare; • il rischio di false sottoscrizioni è elevato e appare risolto con l’ausilio della protezione assicurativa; • rischio derivante dalla mancanza di univocità nella connessione al documento sottoscritto: identicità, modificazioni successive alla sottoscrizione, etc.; • rischio di appropriazione della chiave; • rischio di disconoscimento; • requisito del possesso esclusivo dello strumento (token, mano etc.); • requisiti del sistema di autenticazione (FRR – FAR). MARSH 05 December 2014 19 L’assicurazione per l’erogazione di soluzioni di firma grafometrica E’ possibile per le P. A. stipulare una polizza basata sul numero delle applicazioni della firma grafometrica. Oggetto della copertura: Erogazione, ai sensi del DPCM 22.02.2013, di soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, realizzate in proprio o avvalendosi, in tutto o in parte, di soluzioni realizzate da soggetti che, quale oggetto della loro attività di impresa, realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata. Massimale: € 500.000,00 per sinistro e anno, Franchigia: € 25.000,00 per ogni e ciascun sinistro, Retroattività: dalla data di decorrenza della polizza, Premio base: € 2.000,00 per circa 100.000 transazioni. Informazioni necessarie: numero delle transazioni e area di applicazione MARSH 05 December 2014 20 Sezione III Spending review e riduzione dei costi assicurativi La spending review La nuova spending review: Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89 L’art. 8, comma 8, stabilisce che, al fine di ridurre la spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché quelli relativi a procedure di affidamento già aggiudicate, anche in via provvisoria, nella misura del 5% per tutta la durata residua dei contratti. In funzione della suddetta riduzione viene riconosciuta alle parti la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti ovvero è data facoltà al prestatore di beni e servizi di recedere dal contratto, senza penalità, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ente di operare la riduzione. In caso di recesso e nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, le pubbliche amministrazioni potranno stipulare nuovi contratti accedendo alle Convenzioni quadro stipulate da Consip, a quelle delle centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina dettata dal Codice appalti. Quanto sopra per assicurare all’ente pubblico la disponibilità di beni e servizi necessari alla sua attività. MARSH 05 December 2014 22 La spending review del 2012 La precedente spending review in materia di spesa sanitaria: art. 15, comma 13 lettere a e b) della legge 135/2012 • “… i contratti di forniture e servizi delle Aziende Sanitarie sono ridotti del 5% per tutta la durata dei contratti medesimi; • “ Qualora … emergano differenze significative dei prezzi unitari … le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari delle forniture ai prezzi di riferimento come sopra individuati e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. … per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20% del prezzo di riferimento.” MARSH 05 December 2014 23 La spending review 2014 Criticità sostanziali Dalla formulazione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 8, lett. a), si evince che la Pubblica Amministrazione nell’ambito del contenimento della spesa pubblica è autorizzata ma non obbligata a ridurre l’importo dei contratti in essere. Sia l’Ania, sia l’Aiba hanno, in più riprese, sostenuto l’inapplicabilità della norma ai servizi assicurativi, in quanto del tutto peculiari: • è stato pertanto evidenziato il potenziale effetto distorsivo della norma poiché a fronte della riduzione del premio avrebbe dovuto corrispondere una proporzionale riduzione delle garanzie o degli indennizzi. Stante la natura aleatoria del contratto assicurativo tale riduzione proporzionale avrebbe però potuto assumere, in termini assoluti, valori economici del tutto differenti; • all’applicazione della spending review osterebbe inoltre la considerazione che il premio assicurativo è unico e non divisibile ai sensi dell’art. 1901 c.c. MARSH 05 December 2014 24 La spending review 2014 Valutazioni di opportunità Considerazioni da tenere presente: • volendo avvalersi della possibilità di rinegoziare i contenuti dei contratti, occorre considerare: la riduzione proporzionale delle prestazioni, la rinuncia ad alcune garanzie, il prolungamento del termine di scadenza; • non volendo avvalersi della facoltà di rinegoziare i contratti occorre considerare: il rischio di subire l’applicazione del recesso con un preavviso insufficiente (30 giorni), l’effettiva disponibilità di un’offerta alternativa; • la spending review e l’intermediazione: cosa accade in caso di accettazione della riduzione del 5% da parte della Compagnia Assicuratrice e cosa invece accade in caso di mancata accettazione. MARSH 05 December 2014 25