Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali 26

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Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali 26
Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali
Marsh Spa, Direzione Tecnica
Ancitel Lombardia
Milano, Palazzo delle Stelline
26 Novembre 2014
Novità in materia assicurativa per gli Enti Locali
L’Assicurazione obbligatoria per le prestazioni sanitarie:
riflessi delle previsioni normative sugli oneri in capo alle
strutture che erogano prestazioni in ambito sanitario;
Rischi e soluzioni assicurative connessi alla firma
grafometrica: eventuali perdite patrimoniali cagionate a
terzi nella fase di erogazione delle soluzioni di firma
grafometrica e nei processi ad essa connessi;
Spending review e riduzione dei costi assicurativi:
possibili scenari nella rinegoziazione di un contratto in
corso di esecuzione.
MARSH
05 December 2014
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Sezione I
Assicurazione obbligatoria per le prestazioni sanitarie
L’assicurazione obbligatoria delle struttureche
erogano prestazioni sanitarie
Art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014 n°114,
(in vigore dal 19 agosto 2014)
A ciascuna Azienda del SSN,
A ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o
accreditato con il SSN,
A ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo renda prestazioni
sanitarie a favore di terzi,
è fatto obbligo di dotarsi
di copertura assicurativa o di altre analoghe misure
per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso
prestatori d’opera a tutela
dei pazienti e del personale.
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L’assicurazione obbligatoria delle strutture
Art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014 n°114
Oltre alle ASL, IRCCS, Aziende Ospedaliere, Case di Cura Private
o Convenzionate, quali Enti sono soggetti all’obbligo?
•
•
•
•
Comuni,
Farmacie,
Laboratori di analisi,
Aziende di servizi alle
persone,
• Inps,
• Inail,
• Croce Rossa Italiana,
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• Società di Mutuo
Soccorso,
• Aeroporti,
• Onlus,
• Centri Termali,
• Scuole,
• Società di Trasporto
Sanitario,
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L’assicurazione obbligatoria delle strutture
Art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014 n°114
Alla luce di questa disposizione, il Comune dovrà
obbligatoriamente estendere la propria copertura assicurativa
per ricomprendere le prestazioni di natura sanitaria erogate
direttamente o tramite strutture dallo stesso dipendenti.
Di norma le prestazioni che hanno almeno una componente
sanitaria e che possono essere erogate dal Comune, anche in
collaborazione con il SSN sono le seguenti:
• prestazioni sociali a rilevanza sanitaria,
• prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione,
• prestazioni socio-sanitarie integrate e compartecipate,
alcune delle quali rese in sede domiciliare, semiresidenziale
e residenziale.
Possono essere inoltre presenti consultori e dispensari
farmaceutici.
Alcuni Comuni dispongono delle Farmacie Comunali, talvolta
organizzate quale azienda autonoma.
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Le fonti dell’obbligo assicurativo per i professionisti
La Direttiva dell’UE 2006/123
Art. 23 – Assicurazioni e garanzia in caso di responsabilità
professionale
Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui
servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute
o per la sicurezza del destinatario … sottoscrivano
un’assicurazione di responsabilità professionale commisurata
alla natura e alla portata del rischio …
Ai fini del presente articolo, per … salute o sicurezza si
intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la
prevenzione del decesso o di gravi danni corporali; …
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Le fonti dell’obbligo assicurativo
Il D. L. 13 agosto 2011, n° 138
Art. 3, comma 5, lettera e)
A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata
per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al
presente comma possono essere negoziate, in convenzione
con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti
Previdenziali dei professionisti.
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Le fonti dell’obbligo assicurativo
L’interpretazione del D. L. 13 agosto 2011, n° 138
Relazione del Ministero della Giustizia al D.L. 13 agosto 2011,
n° 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n°148
L’articolo 5 definisce i confini dell’obbligo, cui è tenuto il
professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività.
Viene precisato che il rischio da coprire è quello relativo ai danni
derivanti al «cliente», con ciò facendo riferimento all’instaurazione
di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione
di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette.
Ne consegue la necessità di non introdurre alcuna eccezione
all’obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando
all’interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela,
tale da imporre l’obbligo dell’assicurazione.
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Le fonti dell’obbligo assicurativo
L’interpretazione del D. L. 13 agosto 2011, n° 138
Relazione del Ministero della Giustizia al D.L. 13 agosto 2011,
n° 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n° 148
Più in generale, la specificazione dell’oggetto dell’assicurazione
riferito alla copertura per i danni cagionati al cliente, consente di
escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione
del rapporto professionista-cliente, che l’obbligo in questione possa
riguardare il professionista che operi nell’ambito di un rapporto di
lavoro dipendente
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Le fonti dell’obbligo assicurativo
Le modificazioni apportate al Decreto Balduzzi dal D.L. 24/6/2014
n°90, convertito dalla legge 11/8/2014 n°114
Versione precedente
Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del SSN
o in rapporto di convenzione, il Decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresì la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni …..
Versione emendata
Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 5, lettera e) del
D.L. 13 agosto 2011 n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge
14 settembre 2011 n°148, per i contenuti e le procedure inerenti ai
contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale resa nell’ambito del SSN o in rapporto di convenzione, il
Decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni …..
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Le fonti dell’obbligo assicurativo
Le modificazioni apportate al Decreto Balduzzi dal D.L. 24/6/2014
n°90, convertito dalla legge 11/8/2014 n°114
Art. 27, comma 1,
Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 5, lettera e) del
D.L. 13 agosto 2011 n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge
14 settembre 2011 n°148, per i contenuti e le procedure ….
Commissioni Affari Costituzionali della Camera 30 luglio 2014
«l’obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale non trova applicazione nei
confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto
di lavoro alle dipendenze del SSN.»
Relatori Renzi e Madia DDL n°
°2486 Camera dei Deputati
La novella al comma 4 dell’art 3 del DL n°158/2012 ha unicamente lo
scopo di chiarire definitivamente … tenuto conto della ratio della norma
generale di cui all’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138/2011, in
materia di obblighi assicurativi dei professionisti, che tali obblighi non
trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera
nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il SSN.
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Il Paziente: Cliente o Utente?
Come riconoscere quando il paziente è utente e quando è cliente
Il paziente ha facoltà di scegliere il professionista o la struttura
presso la quale ricevere la prestazione sanitaria?
Il paziente sostiene per l’intero l’onere della controprestazione?
Il paziente può decidere quando e che prestazione richiedere?
Il paziente rappresenta un interesse economico per il
professionista sanitario?
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L’assicurazione obbligatoria: sintesi
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile si osserva
che il legislatore si pone sempre in un ottica di tutela dei soggetti terzi e,
solo secondariamente del patrimonio del danneggiate: in proposito si
richiama l’attenzione sulle seguenti terminologie:
Direttiva dell’UE 2006/123
=
Destinatario del servizio
D. L. 13 agosto 2011, n° 138
=
Cliente
Legge 11 agosto 2014 n°114
=
Paziente
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Sezione II
Rischi e soluzioni assicurative connessi alla firma
grafometrica
L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di
firma grafometrica
Art. 57 comma 2 del DPCM 22/3/2013
«Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e
i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni
tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a)***, si
dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile
rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare
nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore
ad euro cinquecentomila.»
*** I soggetti di cui all'art. 55 co. 2 lettera a) sopra citato, sono
quelli che "erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al
fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per
motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in
proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti
di cui alla lettera b)"
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L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di
firma grafometrica
Art. 57 comma 4 del DPCM 22/3/2013
Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone
giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica
avanzata per conto di pubbliche amministrazioni.
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L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di
firma grafometrica
Cosa è la firma grafometrica?
La firma digitale grafometrica è una modalità di firma
elettronica avanzata realizzata tramite il movimento di uno stilo
su una superficie sensibile (tablet), analogamente a quanto
avviene scrivendo con una penna sulla carta. Vengono in tal
modo rilevati i dati biometrici della firma dell’utente, quali la
pressione, il tempo e lo spazio (rilevati con la punta della penna
collegata al tablet);
Ai sensi dell’art. 21 comma 2, del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D. Lgs. 82/2005 come integrato dal D. Lgs. 235/2010)
la sottoscrizione di contratti e documenti mediante la firma
digitale grafometrica ha valore legale ex art. 2702, comma 2),
del codice civile al pari di una firma olografa.
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L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di
firma grafometrica
Autenticazione mediante confronto: i dati della firma
acquisita vengono confrontati con uno "specimen" informatico
precedentemente raccolto. Se il sistema riconosce una
corrispondenza può abilitare una certa funzione (ad esempio
un pagamento, una dichiarazione, etc.).
Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata
grafometrica: i dati della firma acquisita sono associati al
documento oggetto di sottoscrizione. La firma associata al
documento è poi verificabile, in caso di disconoscimento, da
parte di un grafologo che la esamina esattamente come nel
caso cartaceo.
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L’obbligo assicurativo per l’erogazione di soluzioni di
firma grafometrica
I rischi derivanti dall’applicazione della firma elettronica
grafometrica:
• a differenza delle firme digitali qualificate, alla firma
grafometrica non si applica la presunzione, fino a prova
contraria, che essa sia riconducibile al titolare;
• il rischio di false sottoscrizioni è elevato e appare risolto con
l’ausilio della protezione assicurativa;
• rischio derivante dalla mancanza di univocità nella
connessione al documento sottoscritto: identicità,
modificazioni successive alla sottoscrizione, etc.;
• rischio di appropriazione della chiave;
• rischio di disconoscimento;
• requisito del possesso esclusivo dello strumento (token,
mano etc.);
• requisiti del sistema di autenticazione (FRR – FAR).
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L’assicurazione per l’erogazione di soluzioni di firma
grafometrica
E’ possibile per le P. A. stipulare una polizza basata sul numero
delle applicazioni della firma grafometrica.
Oggetto della copertura: Erogazione, ai sensi del DPCM
22.02.2013, di soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di
utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, realizzate in
proprio o avvalendosi, in tutto o in parte, di soluzioni realizzate da
soggetti che, quale oggetto della loro attività di impresa, realizzino
soluzioni di firma elettronica avanzata.
Massimale: € 500.000,00 per sinistro e anno,
Franchigia: € 25.000,00 per ogni e ciascun sinistro,
Retroattività: dalla data di decorrenza della polizza,
Premio base: € 2.000,00 per circa 100.000 transazioni.
Informazioni necessarie: numero delle transazioni e area di
applicazione
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Sezione III
Spending review e riduzione dei costi assicurativi
La spending review
La nuova spending review: Decreto-Legge 24 aprile 2014 n.
66 convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89
L’art. 8, comma 8, stabilisce che, al fine di ridurre la spesa pubblica per
acquisto di beni e servizi, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a
ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché quelli relativi a procedure di
affidamento già aggiudicate, anche in via provvisoria, nella misura del 5%
per tutta la durata residua dei contratti.
In funzione della suddetta riduzione viene riconosciuta alle parti la facoltà di
rinegoziare il contenuto dei contratti ovvero è data facoltà al prestatore di
beni e servizi di recedere dal contratto, senza penalità, entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’ente di operare la riduzione.
In caso di recesso e nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi
affidamenti, le pubbliche amministrazioni potranno stipulare nuovi contratti
accedendo alle Convenzioni quadro stipulate da Consip, a quelle delle
centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto
della disciplina dettata dal Codice appalti.
Quanto sopra per assicurare all’ente pubblico la disponibilità di beni e
servizi necessari alla sua attività.
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La spending review del 2012
La precedente spending review in materia di spesa sanitaria: art. 15,
comma 13 lettere a e b) della legge 135/2012
• “… i contratti di forniture e servizi delle Aziende Sanitarie sono ridotti del
5% per tutta la durata dei contratti medesimi;
• “ Qualora … emergano differenze significative dei prezzi unitari … le
Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione
dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari delle forniture
ai prezzi di riferimento come sopra individuati e senza che ciò comporti
modifica della durata del contratto. … per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20% del prezzo di riferimento.”
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La spending review 2014
Criticità sostanziali
Dalla formulazione letterale della norma di cui all’art. 8, comma 8,
lett. a), si evince che la Pubblica Amministrazione nell’ambito del
contenimento della spesa pubblica è autorizzata ma non obbligata a
ridurre l’importo dei contratti in essere.
Sia l’Ania, sia l’Aiba hanno, in più riprese, sostenuto l’inapplicabilità
della norma ai servizi assicurativi, in quanto del tutto peculiari:
• è stato pertanto evidenziato il potenziale effetto distorsivo della
norma poiché a fronte della riduzione del premio avrebbe dovuto
corrispondere una proporzionale riduzione delle garanzie o degli
indennizzi. Stante la natura aleatoria del contratto assicurativo tale
riduzione proporzionale avrebbe però potuto assumere, in termini
assoluti, valori economici del tutto differenti;
• all’applicazione della spending review osterebbe inoltre la
considerazione che il premio assicurativo è unico e non divisibile
ai sensi dell’art. 1901 c.c.
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La spending review 2014
Valutazioni di opportunità
Considerazioni da tenere presente:
• volendo avvalersi della possibilità di rinegoziare i contenuti dei
contratti, occorre considerare: la riduzione proporzionale delle
prestazioni, la rinuncia ad alcune garanzie, il prolungamento del
termine di scadenza;
• non volendo avvalersi della facoltà di rinegoziare i contratti
occorre considerare: il rischio di subire l’applicazione del recesso
con un preavviso insufficiente (30 giorni), l’effettiva disponibilità di
un’offerta alternativa;
• la spending review e l’intermediazione: cosa accade in caso di
accettazione della riduzione del 5% da parte della Compagnia
Assicuratrice e cosa invece accade in caso di mancata
accettazione.
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