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COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
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Verbale di deliberazione N. 36 del 28-06-2016
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Acquisto terreno di proprietà della società Brentonico Ski srl destinato a pubblico
parcheggio e contraddistinto dalla p.f. 9898/10 c.c. Brentonico. Terzo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione anno 2016.
L’anno DUEMILASEDICI addi VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Sede Municipale, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza
pubblica, con l’intervento dei Signori:
Componente
ASTOLFI ALESSANDRA
BRUNORI FRANCO
CANALI QUINTO
MANZANA ILARIA
MOZZI SILVIA
PERENZONI CHRISTIAN
SIMONETTI ROBERTO
TOGNI MORENO
TONOLLI SANDRO
P.
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A.G.
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A.I.
Componente
BENDETTI FRANCESCO
CALISSONI SIGFRIDO
DOSSI ENRICO
MAZZURANA FABIO
PASSERINI FILIPPO
RAFFAELLI MASSIMO
TARDIVO MARIANO
TONOLLI IVANO
ZENATTI MONICA
P.
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A.G.
A.I.
Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA.
Il sig. CALISSONI SIGFRIDO, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto
suindicato.
- Delibera di Consiglio n° 36 del 28-06-2016 -
Prima della trattazione del punto n. 6 all’o,.d.g. entra il Consigliere Franco Brunori. I Consiglieri
presenti e votanti sono n. 17.
OGGETTO: Acquisto terreno di proprietà della società Brentonico Ski srl destinato a pubblico
parcheggio e contraddistinto dalla p.f. 9898/10 c.c. Brentonico. Terzo provvedimento
di variazione al bilancio di previsione anno 2016.
Relazione.
Con deliberazione n.76 di data 21 dicembre 2015 il Consiglio comunale di Brentonico ha
deliberato di dare avvio alla dismissione, ai sensi dell’articolo 1 comma 569 e seguenti della Legge
27 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni, della partecipazione societaria detenuta dal
Comune di Brentonico nella società Baldo Garda spa.
All’atto di indirizzo testè richiamato sono seguiti atti attuativi della volontà consigliare e
precisamente:
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la deliberazione della Giunta comunale n.24 di data 10 marzo 2016 avente ad oggetto
“Accordo quadro per la stazione sciistica di Polsa – San Valentino sottoscritto in data 23
dicembre 2016: provvedimento attuativo conseguente. Approvazione dell’avviso di asta
pubblica per la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di
Brentonico in Baldo Garda spa”;
la deliberazione della Giunta comunale n.41 di data 24 marzo 2016 ad oggetto “Accordo
quadro per la stazione sciistica di Polsa – San Valentino sottoscritto in data 23 dicembre
2016: secondo provvedimento attuativo conseguente. Autorizzazione alla costituzione a
titolo oneroso del diritto di superficie e cessione della particella superficiaria denominata
seggiovia Polsa Montagnola alla società Trentino Sviluppo spa. Riconoscimento
dell’indennità per addizione alla società Baldo Garda spa”, cui è seguita la stipulazione
dell’atto avanti al notaio Bonfiglio in Rovereto registrato al repertorio n.44198/2016;
la deliberazione della Giunta comunale n.42 di data 30 marzo 2016 avente ad oggetto
“Accordo quadro per la stazione sciistica di Polsa – San Valentino sottoscritto in data 23
dicembre 2015: terzo provvedimento attuativo conseguente. Autorizzazione alla cessione
mediante alienazione a trattativa privata dell’intero pacchetto azionario detenuto dal
Comune di Brentonico nella società Baldo Garda spa”, cui è seguita la stipulazione
dell’atto avanti al notaio Bonfiglio in Rovereto registrato al repertorio n.44199/2016.
Con riguardo all’operazione immobiliare testè richiamata giova precisare che la società
Brentonico Ski scarl, oggi Brentonico Ski srl per effetto della fusione per incorporazione con
contestuale trasformazione della medesima in società a responsabilità limitata, con nota protocollo
n.2229 di data 30 marzo 2016 ha presentato la proposta irrevocabile di acquisto delle azioni di
proprietà del Comune di Brentonico in seno alla società Baldo Garda spa. Con la medesima proposta
di acquisto la società si è resa disponibile a pagare il prezzo anche mediante cessione di beni immobili.
La compravendita di azioni si è dunque perfezionata in data 1 aprile 2016 mediante la
sottoscrizione dell’atto pubblico dinanzi al Notaio Bonfiglio dello Studio notarile Bonfiglio –
Morandi di Rovereto, stante la necessità di procedere alla definizione del progetto di fusione per
incorporazione delineato nell’Accordo quadro per la stazione sciistica di Brentonico – San
Valentino, sottoscritto tra gli altri, con la Provincia Autonoma di Trento e la società Trentino
Sviluppo spa in data 23 dicembre 2015.
Successivamente l’Amministrazione comunale ha valutato la proposta della società di
acquisire al patrimonio comunale un’area di interesse pubblico, ed in particolare la particella
immobiliare contraddistinta dalla p.f. 9898/10 in c.c. Brentonico, di complessivi mq.2335,
costituente di fatto un tratto dell’ampio parcheggio esistente, che ai sensi dell’art. 2.23 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PRG vigente ricade entro il perimetro delle aree destinate a parcheggio.
La p.f. 9898/10 c.c. Brentonico è situata nella località turistica invernale denominata
“Mosee” che è stata sviluppata negli anni ’60 contemporaneamente alla stazione turistica della
Polsa e dove nel tempo è stato costruito un albergo, un campeggio, vari impianti sportivi,
appartamenti – vacanze nonché impianti di risalita costituiti da una seggiovia quadriposto la cui
stazione di partenza è posta a poca distanza dalla particella di interesse. La particella in questione è
posta a lato della strada principale di accesso alla località vicino agli impianti di risalita ed è tenuta a
parcheggio utilizzato in particolare in inverno dai fruitori degli impianti funiviari. L’immobile di
che trattasi è solo un tratto del parcheggio esistente di ampie dimensioni con ottima possibilità di
accesso.
Dall’istruttoria tecnico – estimativa condotta dal Servizio edilizia privata ed urbanistica, ai
sensi dell’articolo 36 della L.P. 23/1990, è emerso un valore di congruità del terreno di euro 16,40 a
mq.
In ragione degli obiettivi rappresentati e dell’istruttoria tecnico – amministrativa condotta,
sono state quindi attivate le trattative con la compagine proprietaria, società Brentonico Ski srl
attuale gestore degli impianti funiviari nelle località Polsa – S.Valentino in Brentonico, per
l’acquisto in proprietà del terreno identificato dalla p.f. 9898/10 c.c. Brentonico di mq 2335.
Ad avvenuta esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione la società Brentonico
Ski srl è subentrata nei rapporti patrimoniali della società Baldo Garda spa, ivi inclusa l’operazione
immobiliare avente ad oggetto la compravendita della particella contraddistinta dalla p.f. 9898/10
c.c. Brentonico.
La società ha dunque comunicato con nota protocollo n. 4550 di data 17 giugno 2016, il
proprio assenso alla cessione della suddetta particella fondiaria al prezzo di euro 16,40 a mq.
Con formale relazione di stima protocollo n.3505 di data 12 maggio 2016, redatta ai sensi
dell’articolo 33 della L.P. 23/1990 dal Responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica
geometra Riccardo Giuliani, il valore di acquisto della p.f. 9898/10 c.c. Brentonico di mq 2335 è
stato quindi stimato in euro 38.294,00 (trettontomiladuecentonovantaquattro).
Da verifiche compiute congiuntamente con l’assistenza dell’Agenzia delle Entrate risulta che
la cessione immobiliare di che trattasi non è soggetta ad IVA, bensì all’applicazione delle imposte
di registro e ipotecaria.
Il corrispettivo dovuto dal Comune alla società Brentonico Ski srl per l’acquisto della p.f.
9898/10 c.c. Brentonico ammonta quindi ad euro 38.294,00.
L’articolo 4 bis della L.P. 27/2010 al comma 3 recita testualmente:
Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme
associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in
una delle seguenti fattispecie:
a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione
di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la
realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una
riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;
c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale
sugli espropri);
d) permute a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione;
e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della
normativa provinciale;
f) acquisti di beni, comprese le permute, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto
speciale, compresa l'Università;
g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le
acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la
situazione di diritto alla situazione di fatto;
i) acquisti funzionali alla realizzazione di iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 16,
comma 3-bis 1, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza
locale);
j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge
finanziaria provinciale 2014;
k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i
compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e
indilazionabile, comprovato documentalmente;
l-bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri
secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle
esigenze di qualità degli ambienti lacustri.
L’operazione immobiliare di acquisto di cui al presente provvedimento rientra nella
fattispecie di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 bis della L.P. 27/2010, in quanto
l’acquisto del terreno è funzionale all’esercizio nel tempo del servizio pubblico di parcheggio, che
rappresenta peraltro un requisito necessario al mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento
dell’impianto funiviario esistente.
Quanto allo spirito della norma di contenimento delle operazioni di acquisto di beni
immobili, si rileva che la disposizione legislativa non impone un divieto tout court bensì sottopone a
limitazioni la facoltà per i Comuni di acquisire immobili. Nella fattispecie di che trattasi ci si trova
al cospetto di una fattispecie che rientra a pieno titolo nelle limitazioni ammesse dal legislatore ed
infine rientra in ogni caso nella facoltà dell’ente pubblico, richiamata all’articolo 36 comma 2 della
L.P. 23/1990, di procedere all’acquisto a trattativa privata, degli immobili da destinare alla propria
attività e quindi all’erogazione di un pubblico servizio.
A sensi dell’articolo 9 comma 2 della L.P. 23/1990, gli oneri fiscali e le spese contrattuali
sono a carico del contraente privato.
Al fine di finanziare l’operazione immobiliare di che trattasi non prevista negli strumenti di
programmazione economico – finanziaria con riferimento all’esercizio finanziario 2016, è necessario
provvedere mediante contestuale variazione di bilancio con impiego Fondo investimenti comunali - codice
di bilancio 4031900.
La variazione di bilancio comporta pertanto maggiori spese per l’ammontare di euro 38.500,00
come meglio specificato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Sulla presente proposta di acquisizione dell’area al patrimonio comunale con contestuale
variazione di bilancio il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 20 giugno 2016, in
ossequio a quanto disposto dall’articolo 43 comma 1 lettera b) del Testo unico sull’ordinamento
contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L e seguenti
modificazioni.
Con la presente variazione di bilancio, vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti dal bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m come da allegato B)
(Situazione Economica). Il contenuto della presente deliberazione di variazione non costituisce
infine modifica al contenuto dei programmi della Relazione previsionale e programmatica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 recante “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg;
vista la L.P. 27 dicembre 2010 n. 27
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)”;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2
maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data
20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28
aprile 2016 ed entrato in vigore 16 giugno 2016;
visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione n.42 di data 23
novembre 2011;
ravvisata la propria competenza ad approvare la presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’articolo 26 comma 3 lettera l) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei
Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n. 3/L;
valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al
fine di perfezionare l’operazione immobiliare in tempi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante
altresì la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L;
con 11 voti favorevoli, 0 astenuti, 6 contrari (Franco Brunori, Enrico Dossi, Silvia Mozzi,
Massimo Raffaelli, Roberto Simonetti e Monica Zenatti), palesemente espressi per alzata di mano
dai consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. di acquistare, per le motivazioni in premessa esposte, dalla società Brentonico Ski srl con sede a
Brentonico, subentrata nei rapporti patrimoniali della società Baldo Garda spa ad avvenuta
esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione, la proprietà dell’immobile identificato
dalla p.f. 9898/10 c.c. Brentonico di mq 2335, verso il corrispettivo di euro 38.294,00, come
determinato con relazione di stima protocollo n.3505 di data 12 maggio 2016, redatta ai sensi
dell’articolo 33 della L.P. 23/1990 dal Responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica
geometra Riccardo Giuliani, funzionale all’esercizio nel tempo del servizio pubblico di
parcheggio, che rappresenta peraltro un requisito necessario al mantenimento
dell’autorizzazione al funzionamento dell’impianto funiviario esistente;
2. di dare atto che la definizione dell’operazione immobiliare è sottoposta alla condizione
sospensiva di estinzione dell’ipoteca gravante sulla particella di che trattasi a cura e spese della
società venditrice, e dell’iscrizione al Libro Fondiario della proprietà della società Brentonico
Ski srl per effetto dell’ avvenuta esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione;
3. di procedere alla variazione di bilancio di cui all’allegato A) al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale, a copertura della maggior spesa di euro 38.294,00,
dando atto che con la presente variazione di bilancio vengono rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti dal bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e sm;
4. di precisare che con la presente variazione al bilancio di previsione anno 2016 si intende
parimenti modificata la RPP – relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 20162018 ed in particolare la relazione del Programma Segreteria generale – Sezione Gestione
amministrativa del patrimonio immobiliare del Comune;
5. di demandare al Segretario comunale con successivo e separato provvedimento e comunque ad
avvenuta approvazione della modifica del PEG – Piano esecutivo di gestione relativo agli
esercizi 2016-2018, l’impegno della spesa conseguente, dando atto che la stessa trova adeguato
stanziamento al codice di bilancio 2010501 del bilancio dell’esercizio 2016;
6. di dare atto che gli oneri fiscali e le spese contrattuali inserenti e conseguenti al contratto di
acquisto sono a carico della parte privata venditrice, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della L.P.
19 luglio 1990 n.23 e seguenti modificazioni;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79,
comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti 11 favorevoli, 0 astenuti, 6 contrari (Franco Brunori,
Enrico Dossi, Silvia Mozzi, Massimo Raffaelli, Roberto Simonetti e Monica Zenatti), da parte di
tutti i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L.
COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
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OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: Acquisto terreno di
proprietà della società Brentonico Ski srl destinato a pubblico parcheggio e
contraddistinto dalla p.f. 9898/10 C.C. Brentonico. Terzo provvedimento di
variazione al bilancio di previsione anno 2016.
PARERE
art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
a) SEGRETARIO COMUNALE
Regolarità tecnico-amministrativa.
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare sotto
il profilo tecnico-amministrativo.
PARERE FAVOREVOLE
Brentonico, 17 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Debora Sartori
b) AREA RAGIONERIA - FINANZA e TRIBUTI
Regolarità contabile.
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile e che
l’impegno di spesa conseguente presenta la relativa copertura finanziaria (impegno di spesa di
euro 38.294,00 a carico dell’intervento n. 2010501 del bilancio di esercizio 2016).
PARERE FAVOREVOLE
Brentonico, 17 giugno 2016
IL RESPONSABILE dell’AREA RAGIONERIA
FINANZA e TRIBUTI
f.to Luca Mozzi
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sigfrido Calissoni
f.to Debora Sartori
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 01-07-2016
al giorno 11-07-2016 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Brentonico lì 1° luglio 2016
Il Segretario comunale
f.to Debora Sartori
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Brentonico lì 1° luglio 2016
Il Segretario comunale
Debora Sartori