SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI
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SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI
COMUNE DI CAMPI BISENZIO - Città Metropolitana di Firenze ______________________________________________________________________________________________ SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA Art. 279 comma 1° lett. a) DPR 207/2010 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Al fine di garantire la fluidità della circolazione stradale, l’assicurazione di fonti di prova di reati, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, la sicurezza dei cittadini, l’igiene ed il decoro degli spazi pubblici nonché il ripristino del corretto funzionamento dei mezzi in dotazione al Comune, si rende necessario effettuare un servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli che possa intervenire con celerità ed efficacia su tutto il territorio comunale. Considerato che il Comune di Campi Bisenzio non possiede operatori e mezzi idonei ad effettuare le rimozioni, il trasporto e la custodia dei veicoli, si ritiene che occorra affidare tale servizio in concessione a ditta idonea, secondo quanto previsto sia dal Codice della Strada che da altre normative specifiche in materia. Sostanzialmente si rende necessario affidare il servizio in concessione per: • Consentire alla Polizia Municipale di attuare le sanzioni accessorie in materia di violazioni alle norme del vigente Codice della Strada – D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 –; • Rimuovere i veicoli oggetto di sinistro stradale o comunque ai sensi dell’art. 2028 del Codice Civile nonché ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/2/52841/10 del 13 maggio 2002; • Rimuovere e custodire i veicoli provento di furto; • Rimuovere, custodire ed eventualmente trasportare a ditta di demolizione i veicoli in evidente stato di abbandono così come da D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 209/2003; • Spostare i veicoli di intralcio alla circolazione aventi esposto il contrassegno per disabili; • Spostare i veicoli per esigenze contingibili e urgenti determinate da calamità, emergenze di protezione civile, tutela della sicurezza pubblica; • Effettuare il soccorso stradale dei veicoli del Comune di Campi Bisenzio. Fermo restando che ai sensi dell’art. 215 del Codice della Strada, la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli è a carico dell’avente un diritto reale sul veicolo, sono comunque a carico del Comune le prestazioni per le quali non è identificabile un titolare del mezzo, oppure quando la prestazione si rende necessaria per assicurare una fonte di prova di reato o per spostare veicoli per esigenze contingibili e urgenti pur non trovandosi in sosta vietata. In passato la rimozione dei veicoli sul territorio comunale non veniva effettuata attraverso l’affidamento formale di un servizio in concessione, ma più semplicemente era di volta in volta richiesto l’intervento di operatori locali provvisti sia di mezzi atti ad effettuare le rimozioni che di aree idonee per la custodia dei veicoli. Alla luce però di quanto principalmente disposto dall’art. 215 del Codice della Strada si ritiene che le prestazioni di cui alla presente relazione debbano essere regolamentate, sia per garantire una corretta applicazione delle tariffe da parte degli operatori nei confronti dei cittadini e nei confronti del Comune, sia per assicurare la tempestività negli interventi richiesti, altrimenti dipendenti dalla disponibilità delle ditte interpellate. Il Settore Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Ufficio Traffico - ha quindi predisposto un capitolato ed un tariffario per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli nel Comune di Campi Bisenzio, secondo le indicazioni fornite sia dal D.M. 401/1998 che dal D.M. 265/2006, al fine di giungere alla stipula di convenzioni con ditte idonee sia all’effettuazione delle rimozioni che per la custodia dei mezzi. L’art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 prevede infatti che il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli debba essere affidato in concessione solo a soggetti in possesso di particolari requisiti nonché della licenza di rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616. In considerazione dell’estensione della rete viaria del territorio comunale, della densità abitativa e produttiva, dei flussi di traffico, della sinistrosità stradale nonché del numero di interventi effettuati negli anni passati, si ritiene che sul territorio comunale possano operare per le rimozioni dei veicoli anche più ditte, secondo una zonizzazione definita dalla Polizia Municipale. E’ indubbio inoltre che una perfetta conoscenza della rete viaria del territorio comunale permette di assicurare tempestività ed efficienza negli interventi e quindi è preferibile avvalersi di operatori che hanno già effettuato nel Comune il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli negli ultimi anni. PREVISIONE DI SPESA Occorre premettere che il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli effettuato su richiesta della Polizia Municipale, deve basarsi su di un tariffario così come previsto dal Decreto Ministeriale 04 settembre 1998 n° 401 e s.m.i e dal D.M. 2 settembre 2006 n° 265 e s.m.i.. Il Concessionario è quindi tenuto a rispettare i prezzi contemplati per ogni singola prestazione indicata su tale tariffario che ai sensi della vigente normativa è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 14 ottobre 2015 e dovrà comunque essere aggiornato annualmente, secondo le previsioni di cui all’art. 397 comma 4° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, in misura non superiore all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto il 31 dicembre dell’anno precedente. Fermo restando che in base al D.M. 401/1998 le spese di intervento, relativamente al diritto di chiamata, rimozione, trasporto e custodia del veicolo, debbano essere corrisposte dal titolare del veicolo, è da tenere presente che nel caso in cui non sia possibile individuare tale titolare, il costo per le prestazioni richieste dalla Polizia Municipale deve essere corrisposto dal Comune. Occorre quindi che il Comune preveda, a copertura finanziaria di tutti i costi inerenti le rimozioni, il trasporto e la custodia dei veicoli per i quali non è identificato il proprietario, un apposto stanziamento per un importo complessivo stimato in Euro 7.300,00, compresa I.V.A. ed oneri per la sicurezza. I soggetti interpellati per l’effettuazione del servizio dovranno quindi presentare la propria offerta di ribasso unitario su tutte le voci del tariffario, così da ottenere il costo effettivo per il Comune per ogni prestazione. Il costo per i titolari dei veicoli resta invece quello del tariffario base, ovvero quello privo dello sconto applicato al Comune. Da una stima delle prestazioni richieste ed a carico del Comune degli anni passati si può prevedere una suddivisione degli interventi e della spesa secondo il seguente schema: RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI PER APPLICAZIONE SANZIONE ACCESSORIA PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA (proprietario non identificabile) RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO PROVENTO DI FURTO RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SOGGETTO A SEQUESTRO PENALE SPOSTAMENTO DI VEICOLO PER ESIGENZE CONTINGIBILI E URGENTI RIMOZIONE E TRASPORTO A DITTA DI DEMOLIZIONE DI VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO SOCCORSO STRADALE PER VEICOLI DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 5% 10% 10% 5% 65% 5% Da una stima effettuata sugli interventi eseguiti negli anni passati si quantifica un introito annuale per il Concessionario di circa €. 7.300,00 per gli interventi a carico del Comune e di €. 17.700,00 per gli interventi a carico dei cittadini. E’ da evidenziare comunque che non può essere quantificato un introito massimo dovuto alla sola custodia dei veicoli stante che non è determinabile il periodo che trascorre dalla rimozione al ritiro del veicolo da parte del cittadino. Al Concessionario è preclusa la possibilità di richiedere alcun compenso oltre quello previsto dal capitolato e dal tariffario adottato. Il corrispettivo al Concessionario sarà pagato dal Comune posticipatamente all’emissione di regolare fattura. CONTESTO IN CUI SI INSERISCE IL SERVIZIO Il servizio in concessione di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli dovrà essere effettuato su tutto il territorio comunale secondo le richieste della Polizia Municipale. La rimozione dei veicoli dovrà essere garantita per tutti i giorni di durata della concessione dalle ore 0,00 alle ore 24,00, e quindi dovrà essere prevista per il concessionario una forma di reperibilità. Il servizio dovrà riguardare tutte le tipologie di veicoli fino ad una massa complessiva di tonnellate 3,5, dovendosi utilizzare mezzi speciali, non disponibili dalle normali ditte interpellate, per la rimozione di veicoli particolarmente pesanti o ingombranti. Il servizio verrà affidato, dopo le valutazioni sui ribassi offerti dalle ditte, previa stipula di apposita convenzione, della durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di prorogare la durata della convenzione per un periodo di giorni 90 oltre la scadenza per l’espletamento delle operazioni per una nuova assegnazione, stante che non è possibile interrompere il servizio derivante da richieste della Polizia Municipale. PRESTAZIONI PREVISTE Il servizio in concessione consiste nelle sotto indicate prestazioni: 1) Il raggiungimento con il mezzo atto alle rimozioni del luogo di intervento indicato dalla Polizia Municipale; 2) Il posizionamento della segnaletica di emergenza finalizzata alla sicurezza delle operazioni di rimozione e della circolazione veicolare o pedonale; 3) Le manovre per effettuare l’allineamento e l’agganciamento del veicolo da rimuovere; 4) Il sollevamento e assicurazione al veicolo trasportatore del veicolo da rimuovere; 5) L’eventuale rimozione di parti distaccate o la pulizia da detriti in caso di intervento su sinistro stradale o la rimozione di veicolo in stato di abbandono; 6) Lo spargimento di prodotto assorbente per olii o carburanti in caso di dispersione di tali liquidi durante le operazioni di rimozione, lo spazzamento dei detriti; 7) La rimozione della segnaletica di emergenza finalizzata alla sicurezza delle operazioni di rimozione e della circolazione veicolare o pedonale; 8) Il trasporto del veicolo al luogo di custodia o di demolizione; 9) Lo scarico del veicolo nel luogo di custodia o di demolizione; 10) La restituzione del veicolo al proprietario o avente titolo. Tutte le suddette prestazioni dovranno essere effettuate secondo quanto richiesto e disposto dalla Polizia Municipale richiedente l’intervento. INSERIMENTO DEL SERVIZIO NELL’AMBIENTE Il servizio in concessione non comporta impatti particolari sull’ambiente, stante che i veicoli che verranno utilizzati per le rimozioni dovranno essere conformi alle normative in materia di emissioni. Il servizio invece garantirà un miglioramento delle condizioni ambientali, in quanto la rimozione dei veicoli a carico del Comune si rende in particolare necessaria per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei mezzi sul suolo cittadino, così da evitare che tali elementi diventino ricovero per senza tetto o depositi per l’accumulo di rifiuti costituendo quindi un problema igienico-sanitario per la cittadinanza. La possibilità per la Polizia Municipale di rimuovere i veicoli in stato di abbandono, sia nel caso di identificazione del proprietario che di proprietario sconosciuto, è consentita dal D.M. 460/1999 e dai successivi D.M. 209/2003 e D.M. 152/2006. Altresì il servizio prevede la rimozione dei detriti dei veicoli derivanti da sinistri stradali e quindi un ripristino della pulizia delle aree stradali interessate. VALUTAZIONE SULL’APPLICABILITA’ DEL D.Lgs 81/2008 Le operazioni di rimozione e trasporto di veicoli non prevedono rischi diversi rispetto a quelli peculiari per l’attività espletata normalmente in tale campo, cosicché i rischi presi in considerazione sono quelli generalmente incontrati da tutte le ditte che operano nel campo delle rimozioni. Non vengono quindi richieste al Concessionario attività diverse da quelle normalmente svolte da tutte le ditte che operano nel campo delle rimozioni dei veicoli. Altresì non sono previste sovrapposizioni di più operazioni, in quanto non sono ammessi interventi in altri cantieri o con altre attività lavorative. Per ogni servizio richiesto deve infatti operare esclusivamente la ditta incaricata della rimozione e quindi le interferenze individuate sono costituite dall’interazione tra il personale di Polizia presente alla rimozione, gli addetti del Concessionario e l’utenza stradale, intesa come insieme di veicoli e pedoni che circolano sulla rete viaria. Inoltre, le prestazioni di cui all’affidamento del servizio non rientrano tra quelle descritte nell’art. 26, comma 1°, del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81, ovvero all’interno dell’azienda del datore di lavoro o nell’ambito di un intero ciclo produttivo, perché vengono eseguite esclusivamente sulla rete stradale pubblica, nei luoghi di volta in volta indicati dal Committente. Si ritiene comunque opportuno fornire alla ditta, attraverso un D.U.V.R.I., una serie di procedure, divieti e precauzioni tendenti ad eliminare, o comunque a ridurre, i rischi che possono essere potenzialmente presenti nelle operazioni di rimozione e trasporto dei veicoli nel Comune di Campi Bisenzio, fermo restando che in ogni caso la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le procedure prescritte dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., dal D.M. 10 luglio 2002 nonché dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. Tutti i lavoratori avranno l’obbligo dell’uso dei mezzi di protezione messi a disposizione dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve quindi mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali conformi al titolo III del D.Lgs 81/2008 e deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione e addestramento relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività svolta, sull’uso dei mezzi, degli utensili e dei macchinari, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali, sulle procedure di primo soccorso, per la lotta antincendio, per l’evacuazione dei luoghi di lavoro. Tutti i lavoratori, prima di iniziare qualsiasi operazione, dovranno accertarsi di essere provvisti dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti per il tipo di lavorazione, che questi siano integri e non siano danneggiati, che non siano scaduti e che siano quelli personali se di tale tipo (ad esempio guanti). Ogni lavoratore dovrà rifiutarsi di svolgere i lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano adottate tutte le misure di sicurezza previste. Tutti i veicoli operativi devono essere segnalati con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla nonché come prescritto dall’art. 38 comma 2° del D.P.R. 16 dicembre 192 n° 495. ELABORATI TECNICI Gli atti allegati alla presente relazione, necessari per affidare il servizio in concessione di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sono: • Il Capitolato per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli nel Comune di Campi Bisenzio; • Il tariffario delle prestazioni; • Il quadro economico di spesa; • Il Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) nel servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli; • La stima dei costi per la sicurezza per l’effettuazione del servizio; • Lo schema di Convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli; Per l’affidamento del servizio, ai suddetti atti si intendono necessariamente complementari: • La deliberazione del Consiglio Comunale n° 77 del 30 aprile 2015 che stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per la rimozione, trasporto e custodia di veicoli nel Comune di Campi Bisenzio; • La deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 14 ottobre 2015 di adozione delle tariffe base per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli; • La Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute, redatta dalla Ditta conseguentemente alla presa visione del D.U.V.R.I. del Comune; NORME DI RIFERIMENTOLe principali norme di riferimento per il servizio in concessione della rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, sono: • • Art. 159, comma 2° e art. 215, del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 – Codice della Strada -; • Art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; • D.M. 4 settembre 1998 n° 401; • D.M. 2 settembre 2006 n° 265; • D.M. 22 ottobre 1999 n° 460; • D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209; • Art. 231 del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA’ E TRAFFICO Arch. R. Menegatti