Sezione delle autonomie - Comune di San Giuliano Milanese

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Sezione delle autonomie - Comune di San Giuliano Milanese
Corte dei
Conti
Se zione del le autono mie
N.14/SEZAUT/2013/QMIG
Adunanza del 6 maggio 2013
Composta dai magistrati:
Presidente di Sezione
Supplenti
Consiglieri
Giuseppe Salvatore LAROSA, Mario FALCUCCI, Claudio
IAFOLLA, Raffaele DEL GROSSO, Ciro VALENTINO,
Ennio COLASANTI, Salvatore SFRECOLA, Enrica
LATERZA, Gaetano D’AURIA, Roberto TABBITA
Consiglieri Rosario SCALIA, Silvio DI VIRGILIO, Rocco
LOTITO, Alessandro PALLAORO, Gianfranco POSTAL
Primi Referendari Laura D’AMBROSIO, Gianluca BRAGHÓ,
Benedetta COSSU
Referendari Valeria FRANCHI, Oriella MARTORANA
Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Carmela IAMELE,
Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco
UCCELLO, Adelisa CORSETTI
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Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modificazioni;
Vista l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n.
14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visti, in particolare, gli artt. 243-bis, comma 6, 7, 8 e 243-ter, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto l’art. 6, comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, in base al quale, per la risoluzione di questioni di massima di particolare
rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento;
Vista la nota n. 1864 del 14 marzo 2013 con la quale la Sezione regionale di controllo per il
Lazio trasmette al Presidente della Sezione delle Autonomie la delibera n. 29/2013/QMIG, per il
deferimento di alcune questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL.
Atteso che il Presidente della Corte, riscontrata la particolare rilevanza della questione di
massima, ne ha disposto il deferimento alla Sezione delle Autonomie per l’adunanza del 6 maggio 2013.
Vista la nota prot. N. 05670 in data 26 aprile 2013 del Presidente della Corte dei conti di
convocazione della Sezione delle Autonomie per l’adunanza del 6 maggio 2013 con iscritto al punto 1
dell’ordine del giorno la questione di massima di cui al precedente capo della presente premessa;
Udito il relatore Consigliere Rinieri Ferone
PREMESSO
Con deliberazione n. 29/2013/QMIG del 13 marzo 2013, la Sezione regionale di controllo per il Lazio,
con riferimento alle evidenze istruttorie concernenti un piano di riequilibrio finanziario pluriennale
presentato da un ente locale, ha sollevato le seguenti questioni di massima:
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a) “Se l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 5, del decreto legge 174/2012 (… e comunque non
derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267…) riguarda anche i debiti fuori bilancio riconosciuti dall’Ente ai fini della
predisposizione del piano, di cui all’art. 243bis, comma 7, come introdotto dal decreto legge
174/2012.
b ) “ Se l’ammontare dell’anticipazione e/o dell’intero importo concesso a valere sul fondo di
rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL, debba essere accertato in entrata al Titolo V e in uscita al
Titolo III per l’intero importo e, una volta accertato e riscosso nel primo anno di riferimento, sia
finalizzato a ricondurre l’Ente in equilibrio, fermo restando che l‘ente non può avvalersi di esso per
incrementare la capacità di spesa attraverso il finanziamento di muove e maggiori spese”.
c) Se sia possibile derogare, in forza della specialità della normativa sul riequilibrio, agli attuali
limiti stabiliti in materia di copertura di disavanzi di parte corrente con proventi derivanti da
alienazioni immobiliari, similmente a quanto già avviene per gli enti in condizione di dissesto
finanziario (artt. 244 segg. TUEL).
Su tali quesiti si chiede una pronuncia della Sezione delle Autonomie ai sensi dell’art. 6, comma 4
richiamato in epigrafe.
La citata delibera della Sezione regionale di controllo per il Lazio contiene un’ulteriore questione che è
già stata esaminata, su iniziativa della stessa Sezione delle Autonomie - ad integrazione delle linee guida
approvate con deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012 - nell’adunanza del 6 marzo 2013 e risolta nei
modi indicati nella delibera n. 11 del 26 marzo 2013.
Detta ulteriore questione riguarda la necessità di stabilire se il vincolo di destinazione imposto dall’art.
4, comma 5, del decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012 alle risorse
incrementative del fondo di rotazione per l’anno 2012 (498 milioni di euro) da finalizzare esclusivamente al
pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia
e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e, comunque, non derivanti da riconoscimento di
debiti fuori bilancio possa, o meno, ritenersi esteso anche ai casi contemplati dall’art. 5 del D.L. 174/2012 e
cioè all’erogazione dell’anticipazione dal fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
presenza di eccezionali motivi di urgenza; al riguardo è stato espresso l’orientamento che il suddetto
vincolo sia da considerarsi esteso ai casi contemplati dall’art. 5 del D.L. 174/2012.
CONSIDERATO
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1. Sulla prima questione, preliminarmente, va osservato che la menzione dei debiti fuori bilancio
contenuta nell’art. 4, comma 5, del d.l. 174/2012, non sembra presupporre una implicita qualificazione
particolare di tali debiti a seconda che siano inclusi o esclusi dal piano di riequilibrio; allo stesso modo,
ovviamente, se formano oggetto del piano di rateizzazione di cui all’art. 243-bis, comma 7 che rappresenta
solo una modalità programmatoria dei pagamenti. La qualificazione dei debiti fuori bilancio è quella che si
fonda sui criteri affermati nel principio contabile n. 2 per gli enti locali, punto n. 91 e seguenti che ne
tracciano anche i limiti oggettivi.
Nella disciplina introdotta dal d.l. 174/2012, i debiti fuori bilancio vengono in considerazione,
innanzitutto, come una delle cause dello squilibrio e, quindi, come elemento da considerare ai fini del
congruo dimensionamento dell’obiettivo di riequilibrio (art. 243-bis, comma 6) e, per quelli riconoscibili, ai
fini di una puntuale e completa ricognizione (comma 7) nel piano di riequilibrio, nonché per il relativo
piano di estinzione.
Per quel che riguarda il finanziamento, che costituisce il punto nodale della questione, non sembra che
la disciplina della procedura di riequilibrio contenga novità incidenti sui relativi principi fondamentali che
sono menzionati nel ricordato principio contabile n. 2 ed in particolare al punto 99 secondo il quale per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio, legittimamente e formalmente riconosciuti, possono essere
utilizzate le risorse ivi indicate e cioè: a) riduzioni di spese correnti o utilizzo di nuove entrate; b)
applicazione di avanzo disponibile; c) disponibilità derivanti dall’adozione di un piano di riequilibrio triennale
ex art. 193 comma 3; d) vendita di beni del patrimonio disponibile; e) contrazione di mutuo esclusivamente
per spese di investimento.
Sostanzialmente confermative di tali criteri appaiono le previsioni contenute sia nel comma 7 dell’art.
243-bis del D.L. 174/2012, sia nel comma 8, lett. g) dello stesso articolo che contemplano aspetti regolativi
che non incidono sulla sostanza normativa appena riassunta.
Infatti, nella prima disposizione (243-bis, comma 7) il legislatore prevede solo una particolare modalità
di estinzione di tali debiti attraverso la predisposizione di un piano di rateizzazione convenuto con i
creditori. Ed in proposito appare utile osservare che la norma usa il termine “finanziamento” del quale,
però, è difficile cogliere il significato, mentre più lineare appare ritenere che il termine sia quello di
“pagamento” coerente, in termini sistematici, con la disposizione di cui all’art. 194, comma 2 del TUEL.
Nella seconda disposizione (art.243-bis, comma 8, lett.g) è, invece, contemplata la facoltà di ricorrere
a mutui per pagare debiti fuori bilancio, se riferiti a spese di investimento.
Precisati gli aspetti fin qui trattati che intendono sottolineare l’omogeneità di principio della disciplina
dei debiti fuori bilancio, sia per quel che riguarda la loro natura, sia per quel che concerne il metodo di
finanziamento dei medesimi, va ora aggiunto, per la definizione della questione proposta, che i debiti fuori
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bilancio riconoscibili, che ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett.b) devono essere contenuti nel piano di
riequilibrio rappresentano spese che vanno a formare la massa passiva al cui finanziamento l’ente provvede
con le risorse indicate nel piano che sono quelle a tal fine destinabili alla luce delle disposizioni che
regolano la materia più sopra ricordata.
D’altra parte la finalità della esclusiva destinazione delle risorse da anticipazione dal fondo di
rotazione ai debiti relativi alla spesa di parte corrente concernente il personale, i servizi in economia e
servizi e forniture risiede nella necessità di ricostituire, attraverso il pagamento degli impegni già assunti,
una dinamica equilibrata di flussi di liquidità generati dal sistema di bilancio e ciò al fine di poter avviare il
graduale riequilibrio di cassa tra entrate ed uscite.
I debiti fuori bilancio, in particolare quelli di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), rappresentano, invece,
poste finanziarie potenziali da ricondurre nel sistema di bilancio ma secondo parametri di valutazione
propri, che non hanno influenza immediata sulla fase di avvio del percorso di riequilibrio, rimanendo
assorbite dalla scansione temporale pluriennale delle altre misure di risanamento in attuazione delle
specifiche misure indicate dalla legge.
Per le esposte ragioni si ritiene che l’esclusione dei debiti fuori bilancio dalle spese per il cui
pagamento è possibile utilizzare le risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 4, comma 5, del d.l.
174/2012, a valere sulla dotazione del medesimo fondo per l’anno 2012, debba essere riferita anche ai
debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini della predisposizione dei piani di riequilibrio che, per quel che
riguarda il finanziamento, devono trovare copertura con le misure strutturali di risanamento previste dal
piano secondo le disposizioni che regolano la materia, o secondo le modalità specifiche indicate dallo stesso
D.L. 174/2012 laddove riferiti a spese di investimento.
E’ opportuno anche aggiungere che, ratione temporis, tenuto conto della espressa disposizione
normativa che riferisce alla dotazione del fondo per il 2012 il regime vincolistico concernente
l’utilizzazione delle risorse, l’eventuale modifica del piano di riequilibrio ex art. 1, comma 15, del D.L. 8
aprile 2013, n. 35 per effetto dell’utilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dello
stesso articolo, non influisce sui ripetuti vincoli di destinazione.
2. Sulla seconda questione di massima va, innanzitutto, annotato, come ricorda la Sezione remittente
nella delibera 29/2013/QMIG, che nella circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del MEF – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioniconcernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province ed i comuni con
popolazione superiore ai 1000 abitanti, nel trattare l’argomento dei “riflessi delle regole del patto sulle
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previsioni di bilancio” al paragrafo D.2, con riferimento al fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali, è data indicazione che l’anticipazione a valere sul fondo di rotazione prevista
dall’art. 243-ter va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice SIOPE 5311 “Mutui e prestiti
da enti del settore pubblico”); la restituzione dell’anticipazione, va imputata contabilmente tra i rimborsi di
prestiti (codice SIOPE 3311 “Rimborsi mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”).
In modo analogo è strutturato anche l’accesso all’anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili, da restituire, con piano di ammortamento a rate costanti, di cui all’art. 1,
comma 13, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35.
Si tratta di strumenti normativi finalizzati a disciplinare l’acquisizione e la gestione di mezzi finanziari
per il risanamento che si aggiungono ai mezzi propri e cioè a quelli destinati ad operare a livello strutturale
del sistema di bilancio, creando liquidità immediata la cui carenza, quando raggiunge livelli di
irreversibilità, non a caso, costituisce una delle condizioni che in base all’art. 244 TUEL avvia l’ente al
dissesto.
Tenuto conto di tale finalità, le risorse a valere sul fondo ex art. 243-ter del TUEL hanno, quindi,
natura simile a quelle provenienti dall’anticipazione di tesoreria che, come noto, servono a far fronte a
momentanee carenze di liquidità e a favorire il ripristino di una corretta dinamica della liquidità di bilancio.
Tuttavia sotto il profilo contabile l’imputazione dell’anticipazione, che in entrata avviene secondo il
criterio sopra ricordato (codice SIOPE 5311), pone il problema della corrispondente voce di uscita in
quanto l’art. 243-ter del d.lgs. 267/2000, come modificato dal d.l. 174/2012, prevede che l’anticipazione
debba essere restituita in un periodo massimo di dieci anni; ciò comporta che le risorse da anticipazione
sarebbero considerate alla stregua di risorse provenienti da “indebitamento” per cui a fronte
dell’accertamento dell’entrata, i pagamenti per quota annuale determinano l’impegno solo sulla relativa
frazione. In tal modo, però, le ripetute risorse non solo fornirebbero liquidità per le spese già iscritte in
bilancio, ma la quota di queste non immediatamente impegnata per la restituzione, andrebbe a fornire
copertura a nuove e maggiori spese. Una tale procedura sarebbe esposta a censure di incostituzionalità per
violazione dell’art. 119 comma 6 C. e sarebbe anche contraria alle finalità del D.L. 174/2012 poc’anzi
ricordate che tendono a riequilibrare i conti, ma non ad aumentare la spesa.
La soluzione deve muovere dalla consapevolezza che la corrispondente voce di uscita dell’entrata da
anticipazione in discorso, non può essere uno stanziamento di spesa trattandosi, come già precisato, di sole
disponibilità liquide. Poiché l’entrata accertata e riscossa concorre alla determinazione del risultato di
amministrazione, è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano sterilizzati dal primo anno di
attivazione dell’anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione
dell’anticipazione ottenuta. Obiettivo di neutralizzazione che è conseguito iscrivendo nei fondi vincolati
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dell’esercizio di accertamento una somma, pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal fondo di
rotazione, come “Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria dell’ente”. Negli esercizi successivi il fondo sarà progressivamente
ridotto dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate con rate semestrali come previsto dal decreto
del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013,
che verranno impegnate e pagate secondo i surricordati criteri di imputazione.
Tale soluzione è in linea con il principio di “competenza finanziaria potenziata” prevista dal decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “armonizzazione dei sistemi contabili e dei sistemi di bilancio, delle
Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi” secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza. Si deve evidenziare
che anche se le norme sopra richiamate non fanno esplicito riferimento all’istituzione del fondo così come
dianzi individuato, dal combinato disposto delle prescrizioni sulle modalità di riscossione, utilizzo e
restituzione dell’anticipazione di liquidità con le norme in tema di competenza finanziaria potenziata, deve
ritenersi autorizzato/necessitato il ricorso al sistema del fondo vincolato per evitare distorsioni sul risultato
d’amministrazione effettivo e il rischio di autorizzazioni di nuove spese prive di reale copertura
(l’anticipazione è infatti concessa per il pagamento di impegni già assunti).
3. Sulla terza questione è necessario preliminarmente riepilogare il quadro normativo di riferimento
che, va subito detto, è stato interessato da interventi novellativi sia per effetto del D.L. 174/2012 sia per
effetto della legge di stabilità per il 2013.
La disciplina dell'equilibrio di parte corrente si fonda sull'art 162, commi 1 e 6, del TUEL: il comma 1,
stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare
disavanzo; il comma 6 dispone che le previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento,
salvo le eccezioni previste per legge.
L'art. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 recita:" in applicazione del secondo periodo del
comma 6 dell'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni
patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento
ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito".
Ad ulteriore rafforzamento dei principi appena ricordati, sia pure in via di interpretazione sistematica,
sovviene l'altra novella normativa introdotta dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità che modifica
l'art. 193, comma 3, del TUEL - dove è dettata la disciplina generale concernente le misure da adottare per
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il ripiano del disavanzo di amministrazione - prevedendo che i proventi da alienazione dei beni patrimoniali
disponibili possono essere utilizzati solo con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ancora nel contesto della ricognizione normativa va fatto riferimento all’art. 255 comma 9 del TUEL
concernente l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento degli enti che hanno
dichiarato il dissesto il quale deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazione ai
proventi derivanti da alienazione di beni, consentendone diversa utilizzazione laddove sia necessario per il
finanziamento della massa passiva.
Norma di analogo tenore è, infine, quella introdotta dall'art. 3, comma 1, lett r) del D.L. 174/2012 che
ha introdotto l'art 243-bis del TUEL che al comma 8, lett g) prevede che se l'ente che ha presentato il piano
pluriennale di riequilibrio finanziario intende accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, deve prevedere l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente.
Dal quadro normativo vigente, così ricostruito, emerge con evidenza, innanzitutto, la volontà del
legislatore di rafforzare la virtuosità nella gestione del bilancio degli enti locali, ponendo il divieto
ineludibile della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della parte corrente; in
secondo luogo emerge, anche qui con chiarezza, una nuova deroga a tale principio, al pari di quella già
codificata nel richiamato comma 9 dell'art. 255 TUEL, poc'anzi richiamata, in caso di accesso al fondo di
rotazione per il finanziamento del piano di riequilibrio pluriennale. In sostanza si configurano discipline
parallele motivate dal fatto che in entrambi i casi è necessario fronteggiare una situazione di grave
precarietà finanziaria dell'ente.
La nuova disciplina dettata dal richiamato comma 8, lett g, dell'art. 243-bis, non sembra contenere
alcuna limitazione circa la destinazione dei proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili in
quanto, come avviene nel caso del dissesto, si tratta di risorse destinate al finanziamento complessivo della
massa passiva ed evidentemente giustificata dall'accertata insufficienza delle altre risorse attivate dall'ente e
provenienti dal proprio bilancio.
In virtù di quanto fin qui argomentato, la questione di massima prospettata va definita nel senso che i
proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle
indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato
dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto
(art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del
TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva.
P.Q.M.
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1. Le questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio trovano soluzione nei
seguenti termini:
a) “Se l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 5, del decreto legge 174/2012 (… e comunque non
derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267…) riguarda anche i debiti fuori bilancio riconosciuti dall’Ente ai fini della
predisposizione del piano, di cui all’art. 243bis, comma 7, come introdotto dal decreto legge
174/2012.
L’esclusione dei debiti fuori bilancio dalle spese per il cui pagamento è possibile utilizzare le risorse del
fondo di rotazione di cui all’art. 4, comma 5, del d.l. 174/2012, deve essere riferita anche ai debiti fuori
bilancio riconoscibili ai fini della predisposizione dei piani di riequilibrio che, per quel che riguarda il
finanziamento, devono trovare copertura con le misure strutturali di risanamento previste dal piano secondo
le disposizioni che regolano la materia, o secondo le modalità specifiche indicate dallo stesso D.L.
174/2012 laddove riferiti a spese di investimento.
b ) “ Se l’ammontare dell’anticipazione e/o dell’intero importo concesso a valere sul fondo di
rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL, debba essere accertato in entrata al Titolo V e in uscita al
Titolo III per l’intero importo e, una volta accertato e riscosso nel primo anno di riferimento, sia
finalizzato a ricondurre l’Ente in equilibrio, fermo restando che l‘ente non può avvalersi di esso per
incrementare la capacità di spesa attraverso il finanziamento di muove e maggiori spese”.
L’importo dell’anticipazione concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL,
concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione, può generare effetti espansivi della
capacità di spesa. Per tale ragione è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano integralmente
sterilizzati dal primo anno di attivazione dell’anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla
completa restituzione dell’anticipazione ottenuta. Tale obiettivo di neutralizzazione può essere conseguito
iscrivendo nei fondi vincolati dell’esercizio di accertamento dell’entrata una somma, pari all’importo
dell’anticipazione assegnata dal fondo di rotazione, come “Fondo destinato alla restituzione
dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente”. Negli
esercizi successivi il fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme annualmente
rimborsate con rate semestrali come previsto dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013, che verranno impegnate e pagate secondo
i surricordati criteri di imputazione.
c) Se sia possibile derogare, in forza della specialità della normativa sul riequilibrio, agli attuali
limiti stabiliti in materia di copertura di disavanzi di parte corrente con proventi derivanti da alienazioni
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immobiliari, similmente a quanto già avviene per gli enti in condizione di dissesto finanziario (artt. 244
segg. TUEL).
I proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da
quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come
modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia
di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art.
243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva.
2. La Sezione regionale di controllo per il Lazio per lo specifico caso in esame adotta le conseguenti
decisioni in conformità alla presente delibera ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Il Relatore
Il Presidente
F.to Rinieri Ferone
F.to Giuseppe Larosa
Depositata in segreteria il 20 Maggio 2013
Il Dirigente
F.to Romeo Francesco Recchia
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