Polizza RC AUTO E ARD _28.7.08
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Polizza RC AUTO E ARD _28.7.08
POLIZZA DI ASSICURAZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE” E ALTRI RISCHI DIVERSI (INCENDIO, FURTO, KASKO) stipulata tra la Azienda Sanitaria Locale n° 4 “Chiavarese” e l'Impresa di Assicurazioni: e le Coassicuratrici: Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2008 Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2011 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: -per “Assicurazione” il contratto di assicurazione -per “Polizza” il documento comprovante l’assicurazione -per “Assicurato” il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione -per “Società” o “Compagnia” l’impresa, istituto o società assicuratrice -per “Premio” la somma dovuta all’assicuratore dell’assunzione del rischio -per “Sinistro” il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa -per “Indennizzo” o “Indennità” la somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro -per “Contraente” l’Azienda Sanitaria Locale n. 4 “Chiavarese” che stipula l’assicurazione -per “Rischio” la probabilità che si verifichi il sinistro -per “Franchigia” l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato -per “Scoperto” la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato -per “Accessorio” parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto i profili della sicurezza o del comfort -per “Attrezzatura ed Apparecchiatura particolare” a fronte attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un’attività aggiuntiva a quella propria del mezzo -per “Optional” accessorio fornito dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, con supplemento al prezzo base di listino -per “Audio-Fono-Visivi” l’installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, lettori CD, televisori, registratori ed altri apparecchi similari), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; -per “Conducente” persona che si pone alla guida del mezzo 2 -per “Degrado” deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del mezzo -per “Garanzia” singolo rischio coperto dall’assicurazione -per “Infortunio” evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente; -per “Legge” decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti; -per “Regolamento” regolamento di esecuzione/attuazione della predetta Legge e successive modificazioni ed integrazioni -per “Mezzo” veicolo a motore identificato in polizza; -per “Risarcimento” somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; -per “Danni diretti” i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione; -per “Incendio” combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, del veicolo assicurato che può autoalimentarsi, autoestendersi e propagarsi; -per “Esplosione” sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; -per “Scoppio” repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; -per “Furto” come definito dall'art. 624 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata, a colui che la detiene; -per “Rapina” come definita dall'art. 628 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene; la garanzia è valida anche nel caso in cui i dipendenti del Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi, sia verso altre persone presenti. 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dal Contraente in 2 rate semestrali di pari importo, scadenti rispettivamente alle ore 24.00 del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni annualità assicurativa, senza applicazione di alcun sovrappremio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C. ART. 2 Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dagli organi delle due parti. ART. 3 Aggravamento del rischio L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società degli eventuali aggravamenti del rischio di cui è venuto a conoscenza. Gli aggravamenti di rischio noti all’Assicurato ma non comunicati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). ART. 4 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. ART. 6 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. ART. 7 Prevalenza Le condizioni particolari previste in polizza, devono intendersi come estensioni di garanzie e, pertanto, derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione, comprese le presenti Norme che regolano l’Assicurazione in Generale. ART. 8 Rinvio alle norme di legge Per quanto in questa sede non diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in materia. Inoltre le condizioni previste nel presente capitolato tecnico dovranno uniformarsi alle eventuali nuove disposizioni normative in materia assicurativa. 4 ART. 9 Durata della polizza e rinnovo del contratto La presente assicurazione ha validità dalle ore 24,00 del 31/12/2008 alle ore 24,00 del 31/12/2011 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Ove, in base alle proprie valutazioni, il Contraente lo ritenga opportuno e se compatibile con la normativa vigente, è tuttavia in facoltà di quest’ultimo richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. ART. 10 Foro competente Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l’Assicurato. ART. 11 Adeguamento del premio La Società rinuncia a chiedere adeguamento del premio dell'Assicurazione per l'intera durata del contratto. Il premio annuo lordo potrà subire variazioni solo per aumento o diminuzione delle imposte governative, inclusioni o esclusioni, variazioni delle classi di merito (bonus/malus) o maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus). ART. 12 Coassicurazione e delega Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici. NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RC AUTO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -RCA Oggetto della polizza è l’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà dell’A.S.L. 4 “Chiavarese”, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, per cui la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo 5 di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli indicati in polizza. L’assicurazione copre anche: • la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; • la responsabilità per i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti a fatto accidentale della circolazione; • la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati all’interno dei veicoli; • la responsabilità per il traino di “carrelli appendice”, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi, apparecchiature e simili. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche. ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante: -se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo che il conducente stesso non sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; -nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; -nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; -per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; -nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma, con espressa rinuncia alla rivalsa, però, nei confronti del Contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla 6 Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 2) LIBRO MATRICOLA L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al Pubblico Registro Automobilistico al Contraente. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24,00 del giorno in cui sono state comunicate all’Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. 3) MASSIMALI La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: € 2.582.284,50= per ogni sinistro con limite di: € 2.582.284,50 = per persona € 2.582.284,50 = per cose e animali. 4) SOSTITUZIONE CERTIFICATO E CONTRASSEGNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su semplice richiesta del Contraente. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità. 5) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA’ Per l’applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; Premi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 7 CLASSE DI MERITO B/M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 SINISTRI 1 SINISTRO 2 SINISTRI 3 SINISTRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 SINISTRI 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Vista l’attuale indisponibilità degli attestati di rischio aggiornati, ai fini della presentazione dell’offerta per i veicoli con tariffa Bonus/Malus, il conteggio dei premi farà riferimento alle classi attualmente in corso, indicate nell’allegato elenco veicoli, restando peraltro inteso che al momento dell’emissione della polizza si terrà conto delle classi di merito effettivamente in corso. 6) DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO In caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti e/o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta di risarcimento può essere presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, telefax o altro mezzo documentabile, con la sola esclusione dell'invio telematico. La denuncia dei sinistri deve essere redatta su apposito modulo approvato con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve essere compilato in ogni sua parte. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile). 7) GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. La Società provvede altresì alla difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. 8 La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA A) Carico e scarico L'impresa assicura la responsabilità del Contraente, compresi i dipendenti, e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con mezzi o dispositivi meccanici installati sui veicoli assicurati, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. B) Ricorso terzi da incendio L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 258.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. C) RC dei trasportati L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è inoltre estesa a favore dell’Assicurato e del conducente per la responsabilità civile ad essi derivante dalla circolazione del veicolo assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa. D) Rinuncia alla Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalla voce “Esclusioni” dell’ ”Oggetto dell’Assicurazione -RCA” Preso atto che i veicoli indicati in polizza sono dati in uso dal Contraente/Proprietario o locatario (per veicoli in leasing) a Dipendenti, Amministratori o Collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga di quanto previsto dal punto “Esclusioni” dell’ ”Oggetto dell’Assicurazione -RCA ”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o locatario: - nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D.lgs. 30/4/92 n°285. 9 La garanzia non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa 8) GARANZIA INCENDIO a) OGGETTO GARANZIA INCENDIO La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in polizza, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio). La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. Si intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari. b) ESCLUSIONI GARANZIA INCENDIO La garanzia incendio non comprende i danni: -determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; -causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. c) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO AI FINI GARANZIA INCENDIO In caso di sinistro totale, l’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo aveva al momento del sinistro. In caso di sinistro parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte dedotto il degrado d’uso fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. d) FRANCHIGIE E SCOPERTI GARANZIA INCENDIO Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia incendio sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di franchigia di € 250,00= (duecentocinquanta). e) VALORI INDENNIZZABILI GARANZIA INCENDIO Ai fini dell’indennizzo dei veicoli per il rischio incendio, si fa riferimento ai valori Eurotax Giallo. 10 9) GARANZIA FURTO E RAPINA a) OGGETTO GARANZIA FURTO E RAPINA La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti, nonchè quelli subiti dal veicolo in occasione di circolazione successiva al furto od alla rapina. Si intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari nonché le apparecchiature audio-fono-visive. b) ESCLUSIONI GARANZIA FURTO E RAPINA La garanzia furto e rapina non comprende i danni: -determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; -subiti dal veicolo e dai suoi componenti nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina esclusivamente finalizzati alla asportazione di oggetti non assicurati; -derivanti da qualsiasi altro reato contro la proprietà. a) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE GARANZIA FURTO E RAPINA DEL DANNO AI FINI In caso di sinistro totale, l’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo aveva al momento del sinistro. In caso di sinistro parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte dedotto il degrado d’uso fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. d) FRANCHIGIE E SCOPERTI GARANZIA FURTO E RAPINA Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia furto e rapina sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di franchigia di € 250,00= (duecentocinquanta). e) VALORI INDENNIZZABILI GARANZIA FURTO E RAPINA Ai fini dell’indennizzo dei veicoli per il rischio furto e rapina, si fa riferimento ai valori Eurotax Giallo. 11 10) GARANZIA DANNI ACCIDENTALI a) OGGETTO GARANZIA DANNI ACCIDENTALI La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione. b) ESCLUSIONI GARANZIA DANNI ACCIDENTALI La garanzia danni accidentali non comprende i danni: -determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; -provocati al veicolo assicurato se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore oppure in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; -causati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; -subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano; -conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo compresi i danni verificatisi durante l’uso od il possesso abusivo a seguito di furto o rapina o derivanti da incendio salvo che questo non si sviluppi a seguito di collisione; -alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria- se verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili a termini di polizza. c) FRANCHIGIE E SCOPERTI GARANZIA DANNI ACCIDENTALI Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia furto e rapina sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di franchigia di € 180,00= (centoottanta). d) VALORI INDENNIZZABILI GARANZIA DANNI ACCIDENTALI Ai fini rischio danni accidentali si stabilisce che il limite di indennizzo per sinistro sarà di € 2.600,00= (duemilaseicento) a primo rischio assoluto senza cioè tenere conto del reale valore dei veicoli assicurati, per tutti i veicoli di cui all’elenco che segue, in cui sia stata ricompresa la garanzia: in caso di danno parziale, l’indennizzo da parte della Società non terrà conto del degrado d’uso del mezzo. 11) OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI La Società alle scadenze del quarto mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso: − numero del sinistro; − data di accadimento; − data di denuncia; − eventuale nominativo di controparte; − tipologia di avvenimento; − importo pagato; − importo riservato; − importo franchigia; 12 − data del pagamento o della chiusura “senza seguito”. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente possibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 12) VEICOLI DA ASSICURARE Ai fini del calcolo del premio viene allegato l’elenco di tutti i veicoli (n. 62), con indicazione dell’anno di immatricolazione e classe di merito o tariffa attuali. Si informa altresì che i certificati di assicurazione dei veicoli stessi avranno scadenza il 31/12/2008. LA SOCIETA’ ....................................... IL CONTRAENTE ......................................... 13 ELENCO VEICOLI TIPO VEICOLO FIAT DUCATO q.li 35 (autocarro trasp. cose diesel) FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 13 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 13 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 13 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA CV 13 FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA 4 X 4 CV 13 FIAT PANDA 4 X 4 CV 13 FIAT PANDA 4 X 4 CV 13 FIAT PANDA 4 X 4 CV 13 FIAT PANDA 4X4 CV 13 FIAT PANDA 1100 FIRE FIAT PANDA CV 12 FIAT PANDA VAN q.li 12 (autocarro trasp cose) FIAT PANDA VAN q.li 12 (autocarro trasp. cose) TARGA VEICOLO ANNO IMMATR. CLASSE MERITO IN CORSO/ TARIFFA ATTUALE GARANZIE INCENDIO /FURTO E RAPINA/DANNI ACCIDENTALI BJ 016 RE 2000 Tariffa fissa ESCLUSA AL 337 SG AV 156 BE AV 157 BE AV 402 BT AV 403 BT AZ 015 JX AZ 016 JX AZ 034 JV AZ 402 KA BC 441 DH BD 393 JT BD 394 JT BD 396 JT BD 398 JT BD 536 JT BD 537 JT BG 010 KF BG 011 KF BG 012 KF BG 013 KF BG 512 KG BG 670 KE BG 671 KE BJ 266 RE BJ 269 RE BJ 607 RF BT 609 HK 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2001 8 1 5 1 8 5 5 8 3 6 9 9 6 6 6 9 10 6 12 6 7 1 2 1 1 1 8 ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA BV 149 PK 2001 11 ESCLUSA BV 151 PK 2001 1 ESCLUSA BV 153 PK 2001 1 ESCLUSA CK 510 KK 2004 12 ESCLUSA CJ 979 CZ 2003 1 ESCLUSA AV 152 BE AZ 772 KD 1996 1998 1 Tariffa fissa ESCLUSA ESCLUSA BJ 414 RG 2000 Tariffa fissa ESCLUSA PREMIO ANNUO LORDO 14 FIAT PANDA VAN q.li 12 (autocarro trasp. cose) FIAT PANDA VAN q.li 12 (autocarro trasp. cose) FIAT PANDA VAN CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PANDA YOUNG CV 13 FIAT PUNTO CV 13 FIAT PUNTO CV 19 DIESEL FIAT PUNTO 1910 CV 19 DIESEL FIAT PUNTO CV19 DIESEL FIAT PUNTO CV 19 DIESEL LAND ROVER DEFEND q.li 26 (autocarro trasp. cose) provvisto di gancio traino OPEL MOVANO COMBI 2.2 JTD DIESEL CV 21 RENAULT KANGOO CV 19 DIESEL RIMORCHIO TRASPORTO COSE 14 q.li PIAGGIO PORTER BLIND VAN (autocarro trasp. cose) BJ 415 RG 2000 Tariffa fissa ESCLUSA BK 925 WC 2000 Tariffa fissa ESCLUSA BV 610 PN 2001 8 ESCLUSA BV 148 PK 2001 1 ESCLUSA BV 150 PK 2001 1 ESCLUSA BV 154 PK 2001 8 ESCLUSA BV 155 PK 2001 1 ESCLUSA BV 157 PK 2001 11 ESCLUSA BV 158 PK 2001 1 ESCLUSA CA 205 GA 2002 1 ESCLUSA CA 206 GA 2002 1 ESCLUSA BT 589 HL 2002 9 ESCLUSA BT 618 HL 2002 9 ESCLUSA BZ 293 GC 2002 2 ESCLUSA BD 538 JT BK 635 WE 1999 2000 6 1 ESCLUSA ESCLUSA BX 015 CK 2001 8 ESCLUSA BG 608 KJ 2000 10 ESCLUSA BT 616 HK 2001 8 ESCLUSA ZA 962 JV 2000 Tariffa fissa ESCLUSA BX 551 CW 2002 9 ESCLUSA BG 968 KL 2000 7 ESCLUSA AB 73870 2002 Tariffa fissa ESCLUSA CN 832 SY 2004 Tariffa fissa COMPRESA 15 PIAGGIO PORTER (autocarro trasp. cose) MOTOCICLO SANYANG cilindrata 171 cc. DA 805 LX 2006 DD 38654 2007 Tariffa fissa 4 COMPRESA COMPRESA TOTALE PREMI ANNUALI LORDI 16 ASL n. 4 “Chiavarese” SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5) L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di Assicurazione: “Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore” e Altri Rischi Diversi (Incendio, Furto, Kasko) nei seguenti termini: CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO 1) Premio Annuale Lordo (RCA ed Altri Rischi) : € ....................................... (in cifre) ....................................... (in lettere) La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell’elenco mezzi allegato al Capitolato Speciale, e delle eventuali classi di merito bonus/malus/tariffa fissa ivi indicate. Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dalla Contraente, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente alle ore 24.00 del 31/12 e del 30/6 di ogni annualità assicurativa. La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. secondo quanto esposto nella tabella sopra indicata e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie quotate solo per i mezzi indicati in detto allegato al Capitolato Speciale o per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta di applicare le suddette garanzie A.R.D. 2) Premio triennale lordo risultante: € .................................... (in cifre) € .................................... (in lettere) Quota di ritenzione ______ % (Delegataria / Mandataria)________________________ Quota di ritenzione ______ % (Delegante/ Mandante)___________________________ LA SOCIETA' (1) (1) L’Offerta Economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa offerente o da procuratore fornito di idonei poteri 17