Polizza RC AUTO E ARD _28.7.08

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Polizza RC AUTO E ARD _28.7.08
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
“RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE” E ALTRI RISCHI DIVERSI
(INCENDIO, FURTO, KASKO)
stipulata tra
la
Azienda Sanitaria Locale n° 4 “Chiavarese”
e
l'Impresa di Assicurazioni:
e le Coassicuratrici:
Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2008
Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2011
1
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
-per “Assicurazione”
il contratto di assicurazione
-per “Polizza”
il documento comprovante l’assicurazione
-per “Assicurato”
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
-per “Società” o “Compagnia”
l’impresa, istituto o società assicuratrice
-per “Premio”
la somma dovuta all’assicuratore
dell’assunzione del rischio
-per “Sinistro”
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa
-per “Indennizzo” o “Indennità”
la somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro
-per “Contraente”
l’Azienda Sanitaria Locale n. 4 “Chiavarese” che
stipula l’assicurazione
-per “Rischio”
la probabilità che si verifichi il sinistro
-per “Franchigia”
l’importo prestabilito di danno indennizzabile che
rimane a carico dell’Assicurato
-per “Scoperto”
la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che
resta a carico dell’Assicurato
-per “Accessorio”
parte secondaria, complementare, aggiunta per
migliorare la funzionalità del mezzo sotto i profili
della sicurezza o del comfort
-per “Attrezzatura ed
Apparecchiatura particolare”
a
fronte
attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario
per svolgere un’attività aggiuntiva a quella propria del
mezzo
-per “Optional”
accessorio fornito dalla casa costruttrice all’atto
dell’acquisto, con supplemento al prezzo base di
listino
-per “Audio-Fono-Visivi”
l’installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio,
radiotelefoni, mangianastri, lettori CD, televisori,
registratori ed altri apparecchi similari), stabilmente
fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con
supplemento al prezzo base di listino;
-per “Conducente”
persona che si pone alla guida del mezzo
2
-per “Degrado”
deprezzamento dovuto all’età o allo stato di
conservazione del mezzo
-per “Garanzia”
singolo rischio coperto dall’assicurazione
-per “Infortunio”
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili che abbiano per conseguenza la morte o
un’invalidità permanente;
-per “Legge”
decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 “Codice delle
assicurazioni private” e successive modificazioni ed
integrazioni,
che
disciplina
l'assicurazione
obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti;
-per “Regolamento”
regolamento di esecuzione/attuazione della predetta
Legge e successive modificazioni ed integrazioni
-per “Mezzo”
veicolo a motore identificato in polizza;
-per “Risarcimento”
somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato
in caso di sinistro;
-per “Danni diretti”
i danni materiali che i beni assicurati subiscono
direttamente per effetto di un evento per il quale è
prestata l'Assicurazione;
-per “Incendio”
combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma,
del veicolo assicurato che può autoalimentarsi,
autoestendersi e propagarsi;
-per “Esplosione”
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità;
-per “Scoppio”
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di
pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;
-per “Furto”
come definito dall'art. 624 del Codice Penale, la
sottrazione della cosa assicurata, a colui che la
detiene;
-per “Rapina”
come definita dall'art. 628 del Codice Penale, la
sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o
minaccia a colui che la detiene; la garanzia è valida
anche nel caso in cui i dipendenti del Contraente
vengano costretti a consegnare le cose assicurate
mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i
dipendenti stessi, sia verso altre persone presenti.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dal Contraente in 2 rate
semestrali di pari importo, scadenti rispettivamente alle ore 24.00 del 31
dicembre e del 30 giugno di ogni annualità assicurativa, senza applicazione
di alcun sovrappremio.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle
ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le
rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del
quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore
24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C.
ART. 2
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per
iscritto e sottoscritte dagli organi delle due parti.
ART. 3
Aggravamento del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società degli eventuali
aggravamenti del rischio di cui è venuto a conoscenza. Gli aggravamenti di
rischio noti all’Assicurato ma non comunicati alla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
ART. 4
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o
le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi
dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 6
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
ART. 7
Prevalenza
Le condizioni particolari previste in polizza, devono intendersi come
estensioni di garanzie e, pertanto, derogano e prevalgono su qualsiasi altra
condizione, comprese le presenti Norme che regolano l’Assicurazione in
Generale.
ART. 8
Rinvio alle norme di legge
Per quanto in questa sede non diversamente regolato, valgono le norme di
legge vigenti in materia. Inoltre le condizioni previste nel presente
capitolato tecnico dovranno uniformarsi alle eventuali nuove disposizioni
normative in materia assicurativa.
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ART. 9
Durata della polizza e rinnovo del contratto
La presente assicurazione ha validità dalle ore 24,00 del 31/12/2008 alle ore
24,00 del 31/12/2011 e cesserà automaticamente alla scadenza senza
obbligo di disdetta.
Ove, in base alle proprie valutazioni, il Contraente lo ritenga opportuno e se
compatibile con la normativa vigente, è tuttavia in facoltà di quest’ultimo
richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella
iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della
scadenza.
ART. 10
Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è
competente l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l’Assicurato.
ART. 11
Adeguamento del premio
La Società rinuncia a chiedere adeguamento del premio dell'Assicurazione
per l'intera durata del contratto. Il premio annuo lordo potrà subire
variazioni solo per aumento o diminuzione delle imposte governative,
inclusioni o esclusioni, variazioni delle classi di merito (bonus/malus) o
maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus).
ART. 12
Coassicurazione e delega
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici,
la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato
dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare
anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società
Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido
anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a
ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono
fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le
Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere
processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società
Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi
compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la
liquidazione ed il pagamento dei danni.
Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società
Coassicuratrici.
NORME GENERALI CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE RC AUTO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -RCA
Oggetto della polizza è l’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore di proprietà dell’A.S.L. 4 “Chiavarese”, in conformità
alle norme della Legge e del Regolamento, per cui la Società si impegna a corrispondere,
entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo
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di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli
indicati in polizza.
L’assicurazione copre anche:
• la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
• la responsabilità per i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze,
purchè conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
• la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati all’interno dei
veicoli;
• la responsabilità per il traino di “carrelli appendice”, destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi, apparecchiature e simili.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei
veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche.
ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante:
-se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo che il
conducente stesso non sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato
l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro
tre mesi dalla data del sinistro;
-nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo
fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge
vigente;
-nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle
disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
-per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
-nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società
eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma, con espressa rinuncia alla
rivalsa, però, nei confronti del Contraente.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano,
della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e di tutti gli
altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni
nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie
previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati
il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del
Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24,00 del
quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità
o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza
indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla
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Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al
terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
2) LIBRO MATRICOLA
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire
inizialmente e successivamente, purchè intestati al Pubblico Registro Automobilistico al
Contraente.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o
demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate
dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24,00 del giorno in
cui sono state comunicate all’Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in
ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90
giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze attive o passive, risultanti dalla
regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da
parte della Società.
3) MASSIMALI
La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:
€ 2.582.284,50= per ogni sinistro con limite di:
€ 2.582.284,50 = per persona
€ 2.582.284,50 = per cose e animali.
4) SOSTITUZIONE CERTIFICATO E CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del
contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o
comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su
semplice richiesta del Contraente.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, il
Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.
5) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA’
Per l’applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti
periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima
della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di
premio;
Premi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo
precedente.
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CLASSE DI
MERITO B/M
2
3
4
5
6
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0 SINISTRI
1 SINISTRO
2 SINISTRI
3 SINISTRI
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4 SINISTRI
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Vista l’attuale indisponibilità degli attestati di rischio aggiornati, ai fini della presentazione
dell’offerta per i veicoli con tariffa Bonus/Malus, il conteggio dei premi farà riferimento
alle classi attualmente in corso, indicate nell’allegato elenco veicoli, restando peraltro
inteso che al momento dell’emissione della polizza si terrà conto delle classi di merito
effettivamente in corso.
6) DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti e/o ai loro conducenti, i
danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di
Assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La richiesta di risarcimento può essere presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, consegna a mano, telefax o altro mezzo documentabile, con la sola
esclusione dell'invio telematico.
La denuncia dei sinistri deve essere redatta su apposito modulo approvato con Decreto
Ministeriale ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve essere compilato in ogni sua parte.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e
gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro,
nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in
tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del
pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).
7) GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile e fino a quando ne ha interesse,
la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si
discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. La Società
provvede altresì alla difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei
danneggiati.
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La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e/o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia
penale.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
A) Carico e scarico
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente, compresi i dipendenti, e - se persona
diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla
esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con mezzi
o dispositivi meccanici installati sui veicoli assicurati, esclusi i danni alle cose trasportate
od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni
non sono considerati terzi.
B) Ricorso terzi da incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che
impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale,
risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il
limite massimo di Euro 258.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del
Contraente e/o dell'Assicurato.
C) RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato
per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione,
esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei
trasportati.
La garanzia è inoltre estesa a favore dell’Assicurato e del conducente per la
responsabilità civile ad essi derivante dalla circolazione del veicolo assicurato per danni a
terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai
sensi di legge.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la
Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le Condizioni
di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
D) Rinuncia alla Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza
dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalla voce “Esclusioni”
dell’ ”Oggetto dell’Assicurazione -RCA”
Preso atto che i veicoli indicati in polizza sono dati in uso dal Contraente/Proprietario o
locatario (per veicoli in leasing) a Dipendenti, Amministratori o Collaboratori anche
occasionali, la Società, a parziale deroga di quanto previsto dal punto “Esclusioni” dell’
”Oggetto dell’Assicurazione -RCA ”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo
Ente proprietario o locatario:
- nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.
186 e 187 del D.lgs. 30/4/92 n°285.
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La garanzia non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a
conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa
8) GARANZIA INCENDIO
a) OGGETTO GARANZIA INCENDIO
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in
polizza, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante
contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso nonché a seguito di azione del
fulmine (anche senza successivo incendio).
La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare
l'incendio.
Si intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente
installati sul veicolo assicurato, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale
assicurato.
La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari.
b) ESCLUSIONI GARANZIA INCENDIO
La garanzia incendio non comprende i danni:
-determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, della riparazione e della custodia
del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
-causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici
dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
c) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO AI FINI GARANZIA
INCENDIO
In caso di sinistro totale, l’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo aveva al
momento del sinistro.
In caso di sinistro parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o
sostituzione delle parti danneggiate o sottratte dedotto il degrado d’uso fino ad un massimo
del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od
uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o
migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
d) FRANCHIGIE E SCOPERTI GARANZIA INCENDIO
Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia incendio sarà applicato uno scoperto del
10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di franchigia di
€ 250,00= (duecentocinquanta).
e) VALORI INDENNIZZABILI GARANZIA INCENDIO
Ai fini dell’indennizzo dei veicoli per il rischio incendio, si fa riferimento ai valori Eurotax
Giallo.
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9) GARANZIA FURTO E RAPINA
a)
OGGETTO GARANZIA FURTO E RAPINA
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in
polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.
Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel
tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti, nonchè quelli subiti
dal veicolo in occasione di circolazione successiva al furto od alla rapina.
Si intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente
installati sul veicolo assicurato, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale
assicurato.
La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari nonché le
apparecchiature audio-fono-visive.
b)
ESCLUSIONI GARANZIA FURTO E RAPINA
La garanzia furto e rapina non comprende i danni:
-determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, della riparazione e della custodia
del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
-subiti dal veicolo e dai suoi componenti nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina
esclusivamente finalizzati alla asportazione di oggetti non assicurati;
-derivanti da qualsiasi altro reato contro la proprietà.
a) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE
GARANZIA FURTO E RAPINA
DEL
DANNO
AI
FINI
In caso di sinistro totale, l’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo aveva al
momento del sinistro.
In caso di sinistro parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o
sostituzione delle parti danneggiate o sottratte dedotto il degrado d’uso fino ad un massimo
del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od
uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o
migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
d)
FRANCHIGIE E SCOPERTI GARANZIA FURTO E RAPINA
Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia furto e rapina sarà applicato uno scoperto
del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di franchigia di
€ 250,00= (duecentocinquanta).
e)
VALORI INDENNIZZABILI GARANZIA FURTO E RAPINA
Ai fini dell’indennizzo dei veicoli per il rischio furto e rapina, si fa riferimento ai valori
Eurotax Giallo.
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10) GARANZIA DANNI ACCIDENTALI
a)
OGGETTO GARANZIA DANNI ACCIDENTALI
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in
polizza, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere,
ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione.
b)
ESCLUSIONI GARANZIA DANNI ACCIDENTALI
La garanzia danni accidentali non comprende i danni:
-determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro
dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, della riparazione e della custodia
del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
-provocati al veicolo assicurato se guidato da persona non abilitata a norma delle
disposizioni in vigore oppure in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti;
-causati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
-subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano;
-conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo compresi i danni verificatisi
durante l’uso od il possesso abusivo a seguito di furto o rapina o derivanti da incendio
salvo che questo non si sviluppi a seguito di collisione;
-alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria- se verificatisi non congiuntamente ad
altri danni indennizzabili a termini di polizza.
c)
FRANCHIGIE E SCOPERTI GARANZIA DANNI ACCIDENTALI
Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia furto e rapina sarà applicato uno scoperto
del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di franchigia di
€ 180,00= (centoottanta).
d)
VALORI INDENNIZZABILI GARANZIA DANNI ACCIDENTALI
Ai fini rischio danni accidentali si stabilisce che il limite di indennizzo per sinistro sarà di
€ 2.600,00= (duemilaseicento) a primo rischio assoluto senza cioè tenere conto del reale
valore dei veicoli assicurati, per tutti i veicoli di cui all’elenco che segue, in cui sia stata
ricompresa la garanzia: in caso di danno parziale, l’indennizzo da parte della Società non
terrà conto del degrado d’uso del mezzo.
11) OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
La Società alle scadenze del quarto mese successivo ad ogni annualità assicurativa si
impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:
− numero del sinistro;
− data di accadimento;
− data di denuncia;
− eventuale nominativo di controparte;
− tipologia di avvenimento;
− importo pagato;
− importo riservato;
− importo franchigia;
12
− data del pagamento o della chiusura “senza seguito”.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed
aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia
l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente possibilmente
mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere
ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle
indicate.
12) VEICOLI DA ASSICURARE
Ai fini del calcolo del premio viene allegato l’elenco di tutti i veicoli (n. 62), con
indicazione dell’anno di immatricolazione e classe di merito o tariffa attuali.
Si informa altresì che i certificati di assicurazione dei veicoli stessi avranno scadenza il
31/12/2008.
LA SOCIETA’
.......................................
IL CONTRAENTE
.........................................
13
ELENCO VEICOLI
TIPO
VEICOLO
FIAT DUCATO q.li 35
(autocarro trasp. cose
diesel)
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 13
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 13
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 13
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA CV 13
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA 4 X 4 CV
13
FIAT PANDA 4 X 4 CV
13
FIAT PANDA 4 X 4 CV
13
FIAT PANDA 4 X 4 CV
13
FIAT PANDA 4X4 CV
13
FIAT PANDA 1100
FIRE
FIAT PANDA CV 12
FIAT PANDA VAN q.li
12 (autocarro trasp
cose)
FIAT PANDA VAN q.li
12
(autocarro trasp. cose)
TARGA
VEICOLO
ANNO
IMMATR.
CLASSE
MERITO
IN CORSO/
TARIFFA
ATTUALE
GARANZIE
INCENDIO
/FURTO E
RAPINA/DANNI
ACCIDENTALI
BJ 016 RE
2000
Tariffa
fissa
ESCLUSA
AL 337 SG
AV 156 BE
AV 157 BE
AV 402 BT
AV 403 BT
AZ 015 JX
AZ 016 JX
AZ 034 JV
AZ 402 KA
BC 441 DH
BD 393 JT
BD 394 JT
BD 396 JT
BD 398 JT
BD 536 JT
BD 537 JT
BG 010 KF
BG 011 KF
BG 012 KF
BG 013 KF
BG 512 KG
BG 670 KE
BG 671 KE
BJ 266 RE
BJ 269 RE
BJ 607 RF
BT 609 HK
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
8
1
5
1
8
5
5
8
3
6
9
9
6
6
6
9
10
6
12
6
7
1
2
1
1
1
8
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
BV 149 PK
2001
11
ESCLUSA
BV 151 PK
2001
1
ESCLUSA
BV 153 PK
2001
1
ESCLUSA
CK 510 KK
2004
12
ESCLUSA
CJ 979 CZ
2003
1
ESCLUSA
AV 152 BE
AZ 772 KD
1996
1998
1
Tariffa
fissa
ESCLUSA
ESCLUSA
BJ 414 RG
2000
Tariffa
fissa
ESCLUSA
PREMIO
ANNUO
LORDO
14
FIAT PANDA VAN q.li
12
(autocarro trasp. cose)
FIAT PANDA VAN q.li
12
(autocarro trasp. cose)
FIAT PANDA VAN CV
13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PANDA YOUNG
CV 13
FIAT PUNTO CV 13
FIAT PUNTO CV 19
DIESEL
FIAT PUNTO 1910 CV
19 DIESEL
FIAT PUNTO CV19
DIESEL
FIAT PUNTO CV 19
DIESEL
LAND ROVER
DEFEND q.li 26
(autocarro trasp. cose)
provvisto di gancio
traino
OPEL MOVANO
COMBI 2.2 JTD
DIESEL CV 21
RENAULT KANGOO
CV 19 DIESEL
RIMORCHIO
TRASPORTO COSE
14 q.li
PIAGGIO PORTER
BLIND VAN (autocarro
trasp. cose)
BJ 415 RG
2000
Tariffa
fissa
ESCLUSA
BK 925 WC
2000
Tariffa
fissa
ESCLUSA
BV 610 PN
2001
8
ESCLUSA
BV 148 PK
2001
1
ESCLUSA
BV 150 PK
2001
1
ESCLUSA
BV 154 PK
2001
8
ESCLUSA
BV 155 PK
2001
1
ESCLUSA
BV 157 PK
2001
11
ESCLUSA
BV 158 PK
2001
1
ESCLUSA
CA 205 GA
2002
1
ESCLUSA
CA 206 GA
2002
1
ESCLUSA
BT 589 HL
2002
9
ESCLUSA
BT 618 HL
2002
9
ESCLUSA
BZ 293 GC
2002
2
ESCLUSA
BD 538 JT
BK 635 WE
1999
2000
6
1
ESCLUSA
ESCLUSA
BX 015 CK
2001
8
ESCLUSA
BG 608 KJ
2000
10
ESCLUSA
BT 616 HK
2001
8
ESCLUSA
ZA 962 JV
2000
Tariffa
fissa
ESCLUSA
BX 551 CW
2002
9
ESCLUSA
BG 968 KL
2000
7
ESCLUSA
AB 73870
2002
Tariffa
fissa
ESCLUSA
CN 832 SY
2004
Tariffa
fissa
COMPRESA
15
PIAGGIO PORTER
(autocarro trasp. cose)
MOTOCICLO
SANYANG cilindrata
171 cc.
DA 805 LX
2006
DD 38654
2007
Tariffa
fissa
4
COMPRESA
COMPRESA
TOTALE PREMI
ANNUALI LORDI
16
ASL n. 4 “Chiavarese”
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 5)
L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del
contratto di Assicurazione:
“Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore” e Altri Rischi
Diversi (Incendio, Furto, Kasko)
nei seguenti termini:
CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO
1) Premio Annuale Lordo (RCA ed Altri Rischi) : € ....................................... (in cifre)
....................................... (in lettere)
La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell’elenco mezzi allegato al Capitolato Speciale, e delle
eventuali classi di merito bonus/malus/tariffa fissa ivi indicate.
Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dalla Contraente, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2
rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente alle ore 24.00 del 31/12 e del 30/6 di ogni
annualità assicurativa.
La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. secondo quanto esposto nella tabella sopra
indicata e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie quotate solo per i mezzi indicati in
detto allegato al Capitolato Speciale o per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta di
applicare le suddette garanzie A.R.D.
2) Premio triennale lordo risultante:
€ .................................... (in cifre)
€ .................................... (in lettere)
Quota di ritenzione ______ %
(Delegataria / Mandataria)________________________
Quota di ritenzione ______ %
(Delegante/ Mandante)___________________________
LA SOCIETA' (1)
(1)
L’Offerta Economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante
dell’Impresa offerente o da procuratore fornito di idonei poteri
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