Relazione Tecnica Just Culture, an atmospheare of trust
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Relazione Tecnica Just Culture, an atmospheare of trust
Dipartimento Tecnico Professionale Relazione Tecnica Just Culture, an atmospheare of trust Riportare gli eventi per meglio conoscerli, una assicurazione sul futuro… Il 16 ottobre scorso si è tenuto, presso la sede di Eurocontrol a Bruxelles, il preannunciato Meeting/Workshop dedicato all’implementazione della “Just Culture” nei sistemi di assistenza al volo europei intitolato “Just Culture – removing real or perceived impediments to Safety Improvements”. Questa Relazione Tecnica scaturisce dalla necessità di operare una maggiore diffusione delle informazioni relative al “Reporting” ed alla “Just Culture” tra il personale operativo italiano e sfrutta l’occasione creata dal Meeting/Workshop per rilanciare una serie di informazioni raccolte nel corso del Convegno. Al meeting di Bruxelles hanno partecipato tutte le maggiori istituzioni ed organizzazioni che si occupano di trasporto aereo e di Air Traffic Management in ambito continentale, unitamente ad alcune compagnie aeree (tra le quali anche l’Alitalia); oltre ai padroni di casa di Eurocontrol, erano presenti l’Icao, la Commissione Europea, l’Easa, l’Ifacta e molti tra i maggiori Providers e Regolator europei; tra questi abbiamo registrato gli interventi degli inglesi della CAA, degli olandesi della LVNL e degli svizzeri di SKYGUIDE. Molte anche le associazioni professionali nazionali presenti tra le quali, appunto, la nostra che non ha voluto mancare un appuntamento cruciale per capire lo stato dell’arte nell’implementazione della “Just Culture” e misurare le distanze che, ahinoi, ci separano dal resto dell’Europa. 1. Cos’è la “Just Culture” Partiamo in modo classico proponendovi una definizione; in particolare quella generalmente accettata e derivante dalla descrizione elaborata nel 1997 dal prof. James Reason: “…Just Culture as an atmosphere of trust in which people are encouraged (even rewarded) for providing essential safety-related information, but in which they are also clear about where the line must be drawn between acceptable and unacceptable behaviour.” A questa definizione possiamo aggiungere una descrizione che ricorre spesso nei documenti della “Just Culture” e che è stata ripetuta più volte anche nel corso del Meeting/Workshop: ” front line operators or others are not punished for actions, omissions or decisions taken by them that are commensurate with their experience and training, but where gross negligence, wilful violations and destructive acts are not tollerated.” A questo punto vale la pena di spendere altre due parole su cosa rappresenta la “Just Culture” e sui motivi per i quali è diventato essenziale comprenderne i reali contenuti e chiederne una profonda e convinta applicazione nell’ambito professionale dell’Air Traffic Management italiano ed europeo: uno dei punti critici di tutti i sistemi di Safety è quello della effettiva disponibilità delle informazioni sulle quali costruire, dopo le necessarie analisi, tutte le iniziative di promozione della sicurezza e di correzione delle deficienze del sistema: tali informazioni sono costituite essenzialmente dai “reports” effettuati dal personale che, a vario titolo, interviene nel processo di fornitura dei servizi ATM/ATS tanto come sorgente (controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo, tecnici e meteorologi), quanto come destinatario del servizio (piloti). La raccolta ampia e tempestiva di queste informazioni rappresenta uno dei principali presupposti affinché si possa costruire un vero sistema di gestione della sicurezza e, non a caso, molte delle iniziative europee degli ultimi anni si sono concentrate proprio sulla “questione Reporting” al fine di raggiungere, almeno in ambito europeo, un’omogenea applicazione di metodi e concetti standardizzati nonché idonei a recuperare i ritardi che alcuni paesi europei (tra cui l’Italia) hanno accumulato negli ultimi venti anni. Nello studio degli ostacoli che impediscono una efficace raccolta delle informazioni di sicurezza volo, si è evidenziato che la paura delle conseguenze (disciplinari, penali o professionali) è uno dei principali deterrenti che bloccano il “reporting” da parte del personale operativo ed impediscono l’emergere di tutti quegli eventi che sarebbero estremamente preziosi se solo potessero diventare oggetto di analisi e successiva diffusione tra il personale stesso; diffusione mirata non alla determinazione delle responsabilità dei singoli ma, piuttosto, alla crescita della maturità e della coscienza professionale da parte del personale nella sua interezza, puntando sulla piena conoscenza dei potenziali rischi del sistema dei servizi del traffico aereo; volendo tradurre questi concetti con una semplice equazione potremmo scrivere CONOSCERE = PREVENIRE. Questo tipo di limite scaturisce da una mentalità incentrata sulla ricerca delle responsabilità a tutti i costi, quasi ai confini del “capro espiatorio”, nella quale manca la consapevolezza che l’errore è insito nella natura umana e che per definizione può essere limitato ma non cancellato “tout court”. Questo tipo di mentalità o per meglio dire questa “cultura della colpa” ha più volte impedito, in passato, che informazioni preziose potessero essere distribuite tra il personale contribuendo a salvare molte vite umane; in molti casi, dopo un incidente con vittime, si è scoperto che alcune tra le cause erano già note come potenziali motivi di pericolo e, ciononostante, non erano state oggetto di segnalazione impedendo, di fatto, ogni forma di correzione preventiva. La paura delle conseguenze non è l’unico elemento che ostacola il “reporting” degli eventi di sicurezza volo; ad esso si unisce il clima di sfiducia che, in alcune organizzazioni, il personale operativo nutre rispetto al management; tale sfiducia porta a ritenere un inutile supplemento di lavoro la compilazione dei reports, una perdita di tempo che non produce alcun beneficio materialmente riscontrabile nelle successive azione correttive; questo sentimento nasce tra il personale allorché non si registrano le giuste risposte e soprattutto viene totalmente a mancare il feedback diretto al personale stesso, primo fra tutti a quello stesso personale che ha prodotto il report. Queste lacune organizzative e comportamentali determinano immancabilmente il fallimento di ogni politica di “Safety Reporting” mirante a rendere efficace la gestione della sicurezza nei servizi alla navigazione aerea. 2. Il “Delta Case” Per evidenziare i meccanismi con i quali si creano gli ostacoli al “reporting” e rendere tutti più consapevoli in merito a questo tipo di dinamiche comportamentali, Il relatore olandese Job Bruggen ha illustrato il c.d. “Delta case” verificatosi nel dicembre 1998; questo evento ha costituito, nel tempo, un macigno quasi insormontabile all’attività di “reporting” nei Paesi Bassi e solo a distanza di 8 anni si prefigura una iniziativa legislativa del parlamento olandese che 2 possa rimuoverne le conseguenze: l’episodio si riferisce ad una mancata collisione al suolo verificatasi a seguito di una impropria autorizzazione al decollo emessa quando un altro aeromobile stava attraversando la pista attiva trainato da un trattore, l’interruzione della corsa di decollo in tempo utile evitò la collisione tra i due aeromobili senza conseguenze per alcuno. L’evento fu causato da una serie di fattori concatenati tra i quali: Bassa visibilità, Inadeguate comunicazioni radio tra la Torre ed il trattore, Errata interpretazione della posizione dell’aeromobile in attraversamento, Autorizzazione al decollo senza la positiva conferma dell’avvenuto attraversamento ed un insufficiente lavoro di team e di supervisione. Contribuirono anche altri fattori, quali: Incertezza circa l’operatività del pannello di controllo delle stop bars in coincidenza della “runway intersections”, mancanza dello schermo radar di terra per il controllore assistente e l’utilizzo del supervisore anche per funzioni di addestratore. Nel marzo del 1999 veniva pubblicata la relazione finale da parte del Provider olandese a seguito della quale fu aperto un fascicolo di indagine da parte dei procuratori nei confronti dei 3 CTA coinvolti che portò al successivo rinvio a giudizio. L’iter giudiziario che ne seguì terminò nel Novembre del 2002 con una sentenza di colpevolezza per tutti e tre i controllori coinvolti. Le conseguenze di questo evento furono molte e quelle più attinenti all’ambito della “Just Culture” furono: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) il verdetto fu vissuto come una anomalia legale; fu provata la mancanza di uno scudo protettivo per il personale; diminuì il livello di cooperazione nelle indagine successive agli eventi; il numero dei report crollò; da quel momento furono riportati solo eventi “comfortable” ovvero di scarso significato operativo; diminuì la capacità di imparare dagli eventi accaduti; le relazioni personali tra i controllori ne risentirono pesantemente; fu ostacolato lo sviluppo del “Safety Management System”; peggiorò il sistema delle informazioni di sicurezza. Per ovviare a questo genere di conseguenze fu avviato un iter legislativo che si dovrebbe concludere in questo mese di ottobre, al termine del quale l’Olanda potrebbe raggiungere una legislazione più favorevole alla “Just Culture” e quindi più adatta a rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito in questi ultimi 8 anni la raccolta delle informazioni e dei report di sicurezza volo. 3. Il MOR (Mandatory Occurrences Reporting Scheme) – la via inglese alla “Just Culture” Ian Weston – Head Aviation Regulation Enforcement della CAA del Regno Unito ha illustrato il metodo che da circa 30 anni viene utilizzato dall’aviazione civile britannica per favorire il “reporting” degli eventi di sicurezza volo ai fini della prevenzione; secondo la relazione di Mr. Weston, il MOR (Mandatory Occurrences Reporting Scheme) è un meccanismo obbligatorio di riporti che, nel corso degli anni, ha dimostrato di funzionare egregiamente tanto in termini quantitativi (172.000 riporti archiviati nel database), quanto in termini qualitativi, sfruttando un clima di sostanziale fiducia stabilitosi tra il personale e l’autorità dell’aviazione civile inglese. Il MOR è stato creato al solo fine della prevenzione e non attribuisce colpe o responsabilità; i dati vendono registrati in forma anonima, protetti e distribuiti al fine di supportare chiunque si adoperi per migliorare la sicurezza del volo. I dati del dichiarante vengono comunicati solo nei casi espressamente previsti dalla legge oppure quando viene esplicitamente consentito dall’interessato. Anche i datori di lavoro non possono adottare provvedimenti disciplinari nei casi di “reports” che seguano le procedure dettate dal MOR. La CAA garantisce il personale che la sua preoccupazione primaria è quella di assicurare un continuo “free reporting”. Per questo motivo la CAA UK non istituisce procedimenti in caso di violazioni inavvertite o non premeditate delle norme; ovvero di violazioni emerse solo perché 3 oggetto di un “reporting” effettuato secondo le modalità del MOR. Questo con l’eccezione dei casi in cui il comportamento messo in atto assume le caratteristiche della “gross negligence”. La CAA UK ha il compito di variare, revocare o sospendere una licenza nel caso in cui il titolare cessi di soddisfare i requisiti di competenza, di idoneità medica oppure cessi di essere “a fit person to exercise the privileges of the licence”. Se l’analisi di un report suggerisce che il titolare della licenza ha cessato di soddisfare i necessari requisiti, la CAA adotterà le necessarie azioni; per esempio, se il report indica che il titolare necessita di ulteriore addestramento, la CAA può sospendere la sua licenza fin quando non avrà soddisfatto tali esigenze addestrative. Anche se la CAA riconosce che, nella pratica, determinate azioni sulla licenza possono essere considerate con risvolti punitivi, deve essere chiaro che le norme per la gestione delle licenze non sono costruite con questo scopo; se un report dovesse indicare che il titolare della licenza può non essere idoneo ad esercitarne i privilegi, il fatto che egli ha riportato l’evento viene messo in conto nella determinazione del giudizio e valutato decisamente come elemento a suo favore. La CAA garantisce, inoltre che laddove il titolare della licenza sia membro di una associazione professionale e/o sindacale, egli ha la piena facoltà di informare l’associazione di qualsiasi atto o misura presa nei confronti della sua licenza e richiederne l’assistenza; ad ogni indagine od incontro condotto dalla CAA in riferimento ad un ATCO, il titolare della licenza membro di una associazione professionale e/o sindacale può essere accompagnato da un rappresentante dell’associazione stessa; quest’ultimo ha la facoltà di produrre elementi a favore dell’associato. All’interno del MOR vi è poi la possibilità di richiedere un trattamento particolarmente confidenziale delle segnalazioni; per favorire un pieno e continuo “free reporting” la CAA ha istituito il c.d. “Confidential Report”. Questo particolare tipo di segnalazione viene indirizzata direttamente al responsabile nazionale del SIDD (Safety Investigation and Data Department), non viene messa a conoscenza del datore di lavoro e sfrutta un canale preferenziale che porta ad un contatto diretto tra colui che effettua il riporto ed il responsabile del SIDD o suo diretto delegato. Ian Weston ha dichiarato che il trend dell’ultimo periodo registra più di 10.000 riporti ogni anno dei quali solo 20 sono classificati come “Confidential”; ciò dimostra l’alto livello di fiducia nello schema, la grande importanza data ai suoi obiettivi dal personale ed infine, riflette anche la buona applicazione che ne danno i datori di lavoro – in particolare ANSPs e Compagnie aeree. 4. Il confine tra punibile e non punibile Dopo questa panoramica, dobbiamo ribadire un concetto che potrebbe erroneamente insinuarsi nella mente di un osservatore disattento: La “Just Culture” non è una strada per raggiungere l’impunità. Dalla lettura della stessa definizione elaborata dal prof. Reason è comprensibile come l’applicazione della “No blame culture/just culture” non sia rivolta a tutta una serie di atti diversi dal normale errore umano commesso nell’ambito della propria esperienza e dell’addestramento ricevuto; in particolare rientrano nei casi perseguibili tutti quegli atti che possono essere classificati come criminali - ovvero dotati della caratteristica del dolo - e tutti quelli catalogabili tra i confini della c.d. “gross negligence”. In quest’ultimo ambito si apre una delle maggiori zone grigie relative all’applicazione della “Just Culture”; ovvero, dove posizionare il confine tra un errore umano onestamente commesso ed un errore figlio di una negligenza grave (cfr. traduzione Enac di “gross negligence” – Regolamento requisiti della Licenza CTA ed.1 del 16/2/2006) e quindi per questo passibile di una azione punitiva ? Oltre a questa domanda ne sorgono altre che si riferiscono al “Come” ed al “Chi”, ovvero quali meccanismi e quali organismi utilizzare per stabilire il livello di gravità di un errore ed il suo posizionamento all’interno di una scala di valori che sia conosciuta e possibilmente condivisa anche dal personale operativo. In alcuni casi, tra i relatori del workshop, è emersa in modo evidente la tendenza a considerare come “punizione da evitare” unicamente quella relativa alle conseguenze penali legate ai 4 procedimenti eventualmente avviati dall’autorità giudiziaria; anche questa è una delle questioni insolute che dovranno essere affrontate, auspichiamo in sede europea, allo scopo di chiarire la posizione di quella linea di confine che distingue tra comportamenti punibili e non. Questo tipo di interpretazione appare, in realtà, troppo estrema e non tiene conto di quelle misure che potrebbero essere adottate dal datore di lavoro/fornitore di servizi nei confronti del personale che ha promosso un “reporting” di un evento di sicurezza volo. Un altro tra aspetti più significativi che abbiamo ricavato sia dagli interventi del Meeting/Workshop, sia dalla lettura dei documenti si riferisce alla “sospensione dei titoli di licenza”, con particolare riferimento a quelle sospensioni adottate allo scopo di effettuare un “retraining” del personale. Tutti i testi e tutti gli specialisti intervenuti durante l’incontro di Bruxelles, compresi i rappresentanti di alcune Union (es. G. Clarkson di ETF), hanno concordato nel considerare come non punitiva una sospensione accompagnata da un periodo più o meno lungo di ri-addestramento. Per meglio chiarire questo aspetto vale la pena di richiamare un passaggio di uno dei documenti distribuiti in occasione del Workshop: “Also part of the no-blame is the understanding of correttive measures applied without the aim of punishing. It may well happen that an ATCO makes a mistake due to his insufficient readiness for a certain situation. Training is never perfect and neither are ATCOs. It is quite common for an ATCO to go through a few days of working under supervision or retraining or even a test of his abilities (Eurocontrol PRC – Legal and cultural issue in relation to ATM safety occurrence reportin in Europe – Final Draft 09/2006). 5. La situazione europea Nel corso degli ultimi 8 anni, la coscienza delle istituzioni europee in materia d “Just Culture” è gradualmente cresciuta. L’Unione Europea ha promulgato nel 2003 la Direttiva n° 42 “Segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile” con la quale è stato compiuto un primo, seppur insufficiente, passo avanti rispetto alla situazione antecedente. Dalla Direttiva n° 42/2003 sono scaturite una serie di implementazioni nazionali che hanno dovuto fare i conti con le limitazioni imposte dalla legislazione ordinaria e costituzionale di ciascun paese. La Direttiva n° 42/2003 accompagna la precedente Direttiva n° 56/94 (madre dell’italiana ANSV) in un cocktail non sempre coerente e, per stessa ammissione dell’Unione Europea, non sempre efficace; per questi motivi è in corso una iniziativa che mira ad unificare le due Direttive attuali in un unico testo, tale da regolamentare integralmente la materia in ambito comunitario. In questa sede dovrebbe anche essere rivista l’attuale incongruenza (considerata tale dal relatore F. Tomasello, presente in veste di rappresentante dell’Unione Europea) che vede assegnare all’Easa tanto le funzioni di regolatore, quanto quelle di investigatore. Eurocontrol ha emanato nel mese di novembre del 2000 la normativa Esarr 2 “Reporting and Assessment of Safety Occurrences in ATM” e, sempre nell’ambito dell’Esarr 2, ha recentemente pubblicato (marzo 2006) il documento guida Eam2/Gui8 “Establishment of ‘JUST CULTURE’ PRINCIPLES in ATM safety data reporting and assessment”. Quest’ultimo documento si propone lo scopo di effettuare una supervisione delle “migliori vie alla Just Culture” tra quelle già esistenti a livello nazionale e fissa una serie di indicazioni e di raccomandazioni partendo dai risultati della speciale Task Force di Eurocontrol dedicata a “Safety Data Reporting and Data Flow Task Force”; nell’ambito del documento di Eurocontrol trova posto anche il documento elaborato dal GAIN “Roadmap to a Just Culture” dal quale sono scaturite alcune delle migliori riflessioni sui metodi di applicazione della “Giusta Cultura”. Tutti questi riferimenti bibliografici, necessari per segnalare le iniziative europee nel settore, non hanno comunque lo scopo di distrarci dall’obiettivo principale di questo documento, ovvero quello di riportare le informazioni più significative raccolte nel corso del Meeting e identificare quanto è lontana la situazione italiana da una reale ed efficace applicazione della “Just Culture” all’interno di un Sistema di gestione della sicurezza completo e pienamente operativo. 5 6. La situazione italiana Più dolori che gioie; come spesso accade, la situazione italiana non si distingue per il progresso, ma per il pesante ritardo e per l’estrema confusione che regna nel settore. Nel corso degli ultimi due anni l’aviazione civile italiana ha vissuto una ristrutturazione normativa che, nel campo dei servizi alla navigazione aerea, ha segnato una serie di svolte addirittura epocali: la rivisitazione del Codice della Navigazione ha portato alla divisione delle funzioni di fornitore dei servizi – assegnato ad Enav spa ed Aeronautica Militare – da quello di regolatore e certificatore assegnando il ruolo di Autorità Nazionale di Vigilanza all’Enac. A quest’ultimo soggetto giuridico spetta il compito di regolamentare tutto il settore dell’Air Traffic Management, attraverso atti amministrativi (i regolamenti e le circolari) che recepiscono la corrispondente normativa dell’Icao o dell’Unione Europea; l’Enac svolge anche i compiti di gestione delle Licenze del personale addetto ai servizi di navigazione aerea (controllori in primis), del relativo albo professionale ed è titolare dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca delle licenze e delle relative abilitazioni. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile svolge anche le funzioni di soggetto certificatore dei “provider” nell’ambito della legislazione europea relativa al “Single European Sky”; in questo ambito gli spetta il compito di certificare l’Enav verificandone l’aderenza ai requisiti necessari per fornire i servizi di navigazione aerea in ambito nazionale e comunitario (Reg. 2096/05 dell’Unione Europea). A seguito della Direttiva europea n° 56/94 è stata creata nel febbraio 1999 l’ANSV (Agenzia nazionale per la Sicurezza del Volo) attraverso l’apposito Decreto Legislativo n° 66/99. L’ANSV conduce le inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi che si verificano nel territorio italiano; nel far questo deve mantenere una posizione di assoluta terzietà nei confronti di tutti gli attori del trasporto aereo e deve porsi come unico scopo l’individuazione delle cause ai fini di prevenzione, escludendo ogni valutazione di colpa o responsabilità. Questo recinto normativo sembra escludere che gli atti dell’ANSV possano in qualche modo ostacolare l’applicazione della “Just Culture” in Italia; in realtà le risultanze tecniche dell’Agenzia sono state già utilizzate in ambito giudiziario (es. incidente di Linate – ottobre 2001) e non vi sono garanzie che tale utilizzo non si possa ripetere in futuro, anche su episodi decisamente meno gravi rispetto a quello appena menzionato. Oltre ai compiti appena descritti, l’ANSV è diventata destinataria delle segnalazioni volontarie di eventi aeronautici (quelle obbligatorie vanno indirizzate all’Enac) nell’ambito dell’implementazione italiana della Direttiva n°42/2003, l’atto legislativo dell’Unione Europea con il quale si è cominciato ad implementare i principi della “Just Culture” in ambito comunitario. L’attività di raccolta delle segnalazioni è cominciata da pochi giorni (13 ottobre 2006) ed è prematuro esprimere un giudizio in merito all’efficacia delle soluzioni individuate; possiamo però affermare che i nuovi compiti dell’ANSV e la possibilità di effettuare le segnalazioni volontarie non sono state oggetto di una sufficiente campagna informativa e molti sono gli operatori del settore che ignorano queste nuove opportunità. Come abbiamo già detto, la parte della Direttiva 42/2003 relativa alle “segnalazioni obbligatorie” è stata assegnata all’Enac; in questo caso, a decreto già in vigore, manca ogni indicazione rispetto alle modalità di effettuazione delle segnalazioni e la sensazione che se ne ricava è quella di un Enac del tutto impreparata rispetto ai compiti che il Decreto Legislativo 213/06 gli ha assegnato. La mancanza delle Circolari applicative del regolamento per la Licenza CTA, inoltre, lascia aperte molte questioni rispetto all’applicazione della “Just Culture” nel settore del controllo del traffico aereo; non a caso una delle Circolari previste da Enac è dedicata in modo specifico proprio alla “Just Culture” e riteniamo possa essere quella l’occasione per completare un'altra parte del processo applicativo della “giusta cultura” quale base per una forte attività di “reporting”; ma non dobbiamo illuderci, la pubblicazione della circolare di per se non sarà sufficiente e sarà necessario integrare tutte le previsioni normative che creano la base per un “Safety Management System” nazionale nel settore dell’assistenza al volo, integrando e non separando i ruoli svolti da Enac, ANSV, A.M.I. ed Enav. 6 Proprio l’Enav ha il dovere di non farsi trovare impreparata; decenni di sicurezza del volo vista come un costo e la cattiva reputazione che ne è derivata sono un fardello duro da eliminare, ma non impossibile; la definitiva e reale attivazione di un “Safety System” aziendale è diventato ormai un obiettivo ineludibile che va raggiunto nonostante le numerose e miopi sacche di resistenza che si registrano ancora in alcuni “uffici” della società. In questa ottica sarà indispensabile determinare gli strumenti utili per assicurare l’applicazione della “Just Culture” in coordinamento con il ruolo che Enac ed ANSV possono spendere direttamente nei confronti del personale operativo aziendale. Infine è lecito aspettarsi una accelerazione dei processi regolamentari da parte di Enac, la quale scontando una evidente carenza di mezzi e di uomini, finisce per accumulare una quantità crescente di ritardi che ostacolano la possibilità di dare compiutezza alla ristrutturazione dell’aviazione civile italiana; in questo meccanismo anche la “Just Culture” finisce per essere vittima di un sistema che non può permettersi “colli di bottiglia” così penalizzanti. Roma, 21 ottobre 2006 Federazione ATM-PP Dipartimento Tecnico Professionale CTA Marco Gadda CTA Maurizio Tosto 7