regolamento gazebi poggio - Comune di Poggio San Marcello

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regolamento gazebi poggio - Comune di Poggio San Marcello
COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO
Provincia di Ancona
Piazza del Comune n.3
Oggetto: Individuazione opere soggette ad autorizzazione a carattere particolare quali
tettoie, gazebo, piccoli locali di deposito, ecc ...
Le normative urbanistico-edilizie attualmente in vigore (leggi statali, regionali, regolamento
edilizio, ecc ... ) ed in particolare quella contenuta nella legge 47/85 prevede adempimenti
diversificati secondo le diverse forme autorizzative (concessioni ed autorizzazioni edilizie,
D.I.A., ecc ...)
Tale differenziazione diventa ancor più evidente per gli aspetti che conseguono al controllo
edilizio sull'abusivismo edilizio, in quanto, in considerazione della diversa forma di
repressione prevista per le opere soggette a concessione rispetto a quelle soggette ad
autorizzazione, pone la necessità e l'obbligo di distinguere con precisione e per quanto
possibile, le tipologie edilizie da attribuire alla sfera della concessione e quella da attribuire
alla sfera dell'autorizzazione, sia in rapporto al soggetto colpito che al soggetto che svolge
l'azione di controllo.
Si vuole proporre pertanto, in merito ad alcune attività edilizie, l'assunzione di un apposito
atto deliberativo del consiglio comunale, con valenza d'interpretazione, che consenta di
determinare a quali atti autorizzativi sottoporre alcune categorie d'opere e conseguentemente
definire anche a quali forme repressive sottoporre l'eventuale abusivismo, al fine di ridurre,
per quanto possibile, il margine interpretativo.
In linea generale e di principio si ritiene che debbano essere soggetti a concessione edilizia i
manufatti di tipo particolare, quali tettoie, gazebo, pensiline, modesti locali di deposito,
quando queste costruzioni abbiano carattere permanente ed abbiano consistenti dimensioni e
che presuppongano, in caso di rimozione, interventi di demolizione senza recupero delle
strutture e materiali originari.
Di contro in caso di strutture chiaramente precarie e di facile rimozione e recupero, oltre che
di modeste dimensioni, le stesse potranno essere oggetto di semplice autorizzazione.
Di seguito vengono individuate le opere e le caratteristiche tecniche che devono avere per
essere approvate con semplice autorizzazione.
1 - PROTEZIONE DI LOGGE TRAMITE TENDE 0 INFISSI
La struttura utilizzata, in caso si tratti d'infisso, dovrà essere completamente apribile a
pacchetto o ad ante scorrevoli per tutta l'altezza del vano (da pavimento a soffitto)
La superficie massima del pavimento della loggia non può superare nel caso di protezione
con gli infissi di cui al precedente periodo, i mq. 20.
Nel caso d'interventi su edifici condominiali la richiesta d'autorizzazione dovrà essere
completa dell'assenso dei condominio.
Gli elaborati grafici da presentare, a firma di un tecnico abilitato, dovranno dimostrare
l'armonico inserimento dei manufatti nel contesto dell'edificio esistente.
2 - PENSILINE E BUSSOLE A PROTEZIONE DEGLI INFISSI
Tali manufatti devono avere una dimensione strettamente necessaria alle funzioni da
svolgere e di norma, non potranno superare i mq. 4 di superficie utile di pensilina o di
pavimento della bussola . Il materiale dovrà essere compatibile con la costruzione e se di
alluminio non deve essere anodizzato. Il colore dovrà essere subordinato al parere
dell’Ufficio Tecnico Comunale e non deve contrastare con le norme specifiche del REC.
Nel caso d'edificio condominiale alla domanda d'autorizzazione dovrà essere allegato
l'assenso dei condominio.
Per le pensiline, esclusivamente ancorate a sbalzo, dovrà essere rispettata una sporgenza
massima di mi. 1,50.
Gli interventi dovranno inoltre garantire un corretto rapporto architettonico con l'edificio
stesso, da dimostrare attraverso un idoneo progetto a firma di un tecnico abilitato.
3 - GAZEBI, TETTOIE, PERGOLATI, LOCALI DI DEPOSITO
a) Gazebo, tettoie
Dovranno essere realizzati con struttura di legno di facile smontaggio, imbullonata al
pavimento e/o alle murature esistenti o poggianti su altre strutture mobili (fioriere, sedute,
ecc ... ). In modo analogo la copertura dovrà essere di facile smontaggio.
Non sono consentiti tamponamenti sui lati, fatto salvo per:
1) i muri preesistenti che in ogni modo non potranno chiudere il perimetro del pavimento
di detti manufatti per una quantità superiore alla sua metà;
2) per grigliati in legno.
La domanda dovrà contenere l'impegno a non tamponare il manufatto e, nel caso di edificio
condominiale, dovrà essere allegato l'assenso dei condominio.
La superficie coperta non potrà superare i mq. 25 e l’altezza massima consentita è di ml 3
misurata come previsto dal REC;
Dovrà essere rispettata la distanza di mi. 3 dai confini salvo diversa proposta assentita dai
confinanti.
Gli elaborati grafici da presentare, a firma di un tecnico abilitato, dovranno dimostrare
l'armonico inserimento dei manufatti nel contesto dell'edificio esistente.
b) Pergolati
Dovranno essere realizzati in legno, e, dovranno essere di facile e rapido smontaggio, come
le opere di cui alla precedente lettera a).
Non è ammessa nessuna forma di copertura, fatta salva la vegetazione, le tende mobili o le
tamponature con i muri degli edifici esistenti secondo quanto riportato alla precedente lettera
a).
La superficie coperta non dovrà superare di norma i mq. 25 e i manufatti dovranno essere
posti a mi. 3 dai confini, salvo diversa proposta assentita dal confinante.
In caso d'intervento su edificio condominiale alla domanda va allegato l'assenso dei
condominio.
Gli elaborati grafici da presentare, a firma di un tecnico abilitato, dovranno dimostrare
l'armonico inserimento dei manufatti rispetto all'edificio esistente.
c) Locali di deposito
Dovranno svolgere la funzione di ricovero e protezione dei materiale necessario a piccole
lavorazioni del terreno, quali tagliaerba, zappatrice, trattorini di modesta dimensione e
potenza, materiale vario, concimi, sementi, ecc....
Tali manufatti dovranno essere realizzati con struttura di legno o in acciaio di facile
smontaggio, senza opere di fondazione, imbullonati e/o poggianti al pavimento o
direttamente sul terreno.
Le tamponature potranno essere realizzate soltanto in legno e all'interno non dovranno
essere create divisioni degli ambienti.
L'accesso a tale locale dovrà essere garantito da idonea porta dimensionata alle attrezzature
da contenere e potrà essere prevista, al massimo un'altra porta o finestra.
L'altezza massima in gronda non potrà superare i mi. 2,00 e, in ogni caso l'altezza media
interna non potrà essere superiore a mi. 2,50.
La superficie massima coperta non potrà superare i mq. 12 .
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I manufatti dovranno essere posti a mi. 3 dai confini, salvo diversa proposta assentita dal
confinante.
In caso d'intervento su immobile condominiale alla domanda va allegato l'assenso dei
condominio.
Gli elaborati grafici da presentare, a firma di un tecnico abilitato, dovranno dimostrare
l'armonico inserimento dei manufatti rispetto all'edificio e all'ambiente esistente e dovranno
altresì documentare la necessità di tale manufatto.
4 - SERRE
Per le serre a carattere stagionale (copertura con fogli nailon poggianti su profili metallici o
plastici) non è prescritto nessun limite ed atto autorizzativo.
Per le serre a carattere non stagionale, realizzate con struttura in metallo, con esclusione
dell’alluminio anodizzato, o legno e pannelli in materiale trasparente o traslucido rigido, si
stabilisce una superficie coperta massima di mq. 16 ed un'altezza in gronda di ml. 2 .
I manufatti dovranno essere posti a ml. 3 dai confini, salvo diversa proposta assentita dal
confinante.
In caso d'intervento su immobile condominiale alla domanda va allegato l'assenso dei
condominio.
Gli elaborati grafici da presentare, a firma di un tecnico abilitato, dovranno dimostrare
l'armonico inserimento dei manufatti rispetto all'edificio e all'ambiente esistente.
Le disposizioni dei presente capitolo non si applicano nelle zone agricole, ove vigono
specifiche disposizioni in materia.
5 - BARBECUE, GRIGLIE FISSE Di COTTURA, FORNI ESTERNI, Di MODESTE
DIMENSIONI
Per queste opere devono essere garantiti i requisiti igienici sanitari relativi all'emissione dei
fumi.
6 - CONCLUSIONI
Le disposizioni dei punti 1-2-3-4-5 non sono applicabili nelle zone omogenee individuate
come Centro Storico (zona A) ove l'attività edilizia va disciplinata da un apposito piano
particolareggiato o di recupero o nelle aree ove è espressamente vietato e comunque in tutte
le zone di tutela integrale e permanente.
La realizzazione dei manufatti in argomento va assoggettata al regime di autorizzazione
edilizia e non di Denuncia di Inizio attività (D.I.A.) in ragione delle modifiche anche
architettoniche che gli interventi a volte comportano rispetto agli edifici preesistenti, da
sottoporre al preventivo esame della Commissione Edilizia Comunale.
Resta inteso infine che i manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate devono
considerarsi assoggettati al regime di concessione edilizia e conseguentemente al rispetto dei
parametri edilizi (superficie utile lorda, volumi, distanze, ecc... ) previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti
Il rilascio della autorizzazione sarà altresì subordinato alla presentazione di apposita
dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rimuovere il manufatto realizzato su
provvedimento motivato della Amministrazione comunale, senza che questo comporti
richiesta di risarcimento del danno.
POGGIO SAN MARCELLO lì 13/09/2002
Il Responsabile U.T.C.
Dott. Ing. Paolo Rotoloni
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