Anno 2010 - ODCEC di Vasto

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Anno 2010 - ODCEC di Vasto
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OGGETTO
SOCIETA’ AGRICOLE
RIFERIMENTI
CM 50/2010 – DLGS 99/2004; L. 296/2006 – DM 231/07; DM 5/08/2010
CIRCOLARE DEL
6/10/2010
TASSAZIONE FONDIARIA DELLE SOCIETA’
Come noto, la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06) ed il seguente decreto attuativo (DM 213/07):
- hanno esteso alle società il regime di tassazione su base catastale (art. 32 Tuir)
- precedentemente applicabile alle sole imprese individuali e società semplici in agricoltura
- previo esercizio di una opzione con validità triennale.
SOCIETA’ INTERESSATE: si tratta delle società:
 di persone (snc e sas)
 a responsabilità limitata (sono escluse le Spa)
 cooperative
che possano qualificarsi come “società agricole”.
REQUISITI DELLE “SOCIETA’ AGRICOLE”
La società per qualificarsi come “agricola” deve:
 riportare nella propria ragione sociale la definizione “società agricola”
 avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricola ex art. 2135 Cod. Civ.
Esempio: la “Tizio Srl” nell’oggetto sociale dello statuto prevede anche la possibilità di esercitare una
attività commerciale; solo con l’adeguamento:
 della denominazione (inserimento della dicitura “Tizio Srl società agricola”, senza abbreviazioni o
acronimi)
 e dello Statuto (soppressione della previsione di esercitare un’attività commerciale)
è possibile optare per la tassazione del reddito su base catastale .
NOTA BENE: a tal fine:
- non è richiesta alcuna qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (cd. “I.A.P.”)
- necessaria, al contrario, per accedere ad altre agevolazioni.
In sostanza:
 ditte individuali e società semplici agricole: sono soggetti “naturalmente” inclusi nel regime agricolo
 le società commerciali: possono optarvi a determinate condizioni.
REQUISITO FORMALE: DENOMINAZIONE E STATUTO
SOCIETA' AGRICOLA
REQUISITO SOSTANZIALE: ATTIVITA' ESCLUSIVA AGRICOLA
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Sintesi: l’Agenzia interviene con degli importanti chiarimenti in ordine ai requisiti per accedere alla
tassazione catastale introdotta dalla Finanziaria 2007; in particolare occorre verificare che sussistano fin
dall’inizio del periodo di imposta:
 "forma" (ragione sociale e statuto): condizione necessaria ma non sufficiente
 “attività esclusiva”: sono escluse le società che svolgono attività commerciali (tra cui la locazione).
Ribadisce poi che non si applica alcuna esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo.
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DETERMINAZIONE E NATURA DEL REDDITO
Detti soggetti:
A) natura del reddito: producono un reddito che rimane comunque “di impresa”
(N.B.: ciò li differenzia dalle imprese agricole individuali, che rivengono un reddito fondiario - quadro RA)
Reddito di impresa secondo criteri ordinari – esempi:
 agriturismo
 allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno coltivato
 attività “connesse” con ottenimento di prodotti non compresi nella tabella ex DM 26/10/2007
 attività “connesse” con utilizzo di prodotti agricoli acquistati da terzi.
LE DIVERSE ATTIVITA’ AGRICOLE
ATTIVITÀ AGRICOLE “PRINCIPALI” [art. 32 c. 2 lett a) e b)]:
 mera cessione di prodotti di esclusiva produzione propria derivante da:
- coltivazione del terreno e selvicoltura
- allevamento di animali dove il terreno deve garantire almeno ¼ dei mangimi necessari
- produzione di vegetali coltivati in serra in cui la superficie di produzione sia superiore a 2 volte la
superficie del terreno su cui la produzione insiste.
ATTIVITÀ AGRICOLE “CONNESSE” ENTRO I LIMITI DELL’ART. 32 C. 2 LETT. C):
 cessione previa trasformazione (“manipolazione”, “conservazione”, “valorizzazione” e simili)
 di prodotti prevalentemente di produzione propria
 inclusi nel D.M. 26.10.2007
ATTIVITÀ AGRICOLE “CONNESSE” OLTRE I LIMITI DELL’ART. 32 C. 2 LETT. C):
si tratta in generale di
 produzione in serre con superficie eccedente 2 volte il terreno produttivo
 allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno coltivato
 attività “connesse” con ottenimento di prodotti non compresi nella tabella di cui al D.M.
26.10.2007
 agriturismo
Esempio: svolgimento di attività agricola ed agrituristica. La Srl determina il reddito dell'attività:
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B) quantificazione: determinato come segue:
 da attività agricole “principali”: su base catastale
 attività agricole “connesse”
 nei limiti dell’art. 32 c. 2 lett. c): su base catastale
 oltre i limiti dell’art. 32 c. 2 lett. c): potrà essere:
 su base forfetizzata (art. 56-bis):
- per beni non inclusi nel DM 5/08/2010
- purchè di produzione prevalentemente propria
 in base ai criteri ordinari (ex art. 56 Tuir: costi, ricavi e rimanenze): in tutti gli altri casi.
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agricola come agrario
agrituristica in base al regime forfetario con la redditività pari al 25%.
I BENI DEL DM 5/08/2010
L’elenco dei beni ammessi a tassazione catastale viene aggiornato con cadenza biennale.
Per ultimo è intervenuto il recente DM 5/08/2010, che ha aggiornato la lista come segue.
(Decreti precedenti: DM 19/03/2004 e DM 26/10/2010).
CODICE ATECO Produzione di carni e prodotti della loro macellazione: - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) - Produzione di carne di volatili e di prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate 10.11.0 10.12.0 ex 10.13.0 ex 10.31.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi Produzione di olio di oliva e di semi oleosi: 10.32.0 10.39.0 - Coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di pressione da olive prevalentemente di produzione propria 01.26.0 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 10,41,1, - Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria 10,41,2 Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte: - Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e bufala ex 10.62.0 01,41,0 - Allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di lana grezza e di produzioni lattiero‐casearie da latte di pecora o capra di prevalente produzione propria 01,45,0 - Trattamento igienico del latte - Produzione dei derivati del latte Lavorazione delle granaglie: - Molitura del frumento - Molitura di altri cereali - Lavorazione del riso 10,51,1 10,51,2 10.61.1 10.61.2 10.61.3 Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile ex 10.61.4 NEW Produzione di prodotti di panetteria freschi Produzione di vini: - Coltivazione di uva - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) - Produzione di vino spumante e altri vini speciali Produzione di grappa Produzione di aceto Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta Produzione di: - malto - birra 10.71.1 01.21.0 11.02.1 11.02.2 ex 11.01.0 ex 10.84.0 11.03.0 11.06.0 11,05,0 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] NEW NEW NEW NEW RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
ATTIVITÀ Anno 2010
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Disidratazione di erba medica Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce Pag. 4 / 10
ex 10.91.0 ex 10.89.0 ex 10.20.0 NEW Prodotti esclusi: di paste alimentari (10.73.0) di bevande alcoliche distillate diverse dalla grappa (11.01.0) produzione di mangimi (10.91.0) di pasticceria fresca (10.71.2) Ulteriori prodotti: all’elenco precedente deve essere aggiunta la
“Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01,11, 01,12 e 01,13,
nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopra elencati gruppi e classi”.
Codice Ateco 01.11.10 01.11.20 01.11.30 01.11.40 01.12.00 01.13.10 01.13.20 01.13.30 01.13.40 Novità: non sono più attività “connesse” la manipolazione/trasformazione di prodotti derivanti:
- dalla coltivazione di fiori e piante ornamentali
- dalla coltivazione di spezie
ESCLUSIVITA’ E ULTERIORI ATTIVITÀ
La CM 50/2010 chiarisce l’ambito della esclusività dell’attività agricola.
A tal fine:
 in generale: sono vietate (vige l’obbligo di “esercizio esclusivo” di attività agricole)
 in deroga: sono ammesse ove, alternativamente:
 meramente “occasionali” (è il caso dei redditi occasionali disciplinati dall’art. 56-bis)
 “strumentali” all’attività agricola:
E’ il caso di attività:
 che per volume ed organizzazione “non connotino l’oggetto sociale medesimo” e pertanto si
qualifichino come attività “secondarie” (o addirittura principali)
 considerate funzionali all’attività agricola (es: prestazioni di servizio a terzi nell’ambito agricolo:
aratura del campo di terzi, ecc.).
CM 50/2010: “non perdono la qualifica di società agricola quelle che pongono in essere operazioni commerciali,
industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa”.
Esempi della CM 50/2010:
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ATTIVITÀ Coltivazione di cereali (escluso il riso) Coltivazione di semi oleosi Coltivazione di legumi da granella Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi Coltivazione del riso Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi, in piena aria (escluse barbabietole da zucchero e patate) Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi, in colture protette (escluse barbabietole da zucchero e patate) Coltivazione di barbabietole da zucchero Coltivazione di patate Anno 2010
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acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria attività agricola
contrarre un finanziamento per acquistare un bene (trattore) necessario alla coltivazione del terreno,
costituisce un atto strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale che non modifica la natura
dell’attività esercitata bensì la completa.
Si noti che l’Agenzia assume ad esempio delle singole “operazioni” (peraltro passive) e non una vera e
propria “attività” (quale pluralità di operazioni della stessa natura). Si ritiene, tuttavia, dover interpretare i
chiarimenti nel senso che la presenza in via non occasionale di tali attività farà fuoriuscire dal regime.
Esempio: locazione (non meramente temporanea) di immobili a terzi (inclusi dipendenti o
coadiuvanti, come spesso accade in quanto si mantiene la ruralità dell’immobile).
In tale situazione l’intero reddito (attività agricola + locazione) diviene tassato ordinariamente.
Contabilità:
La società rimane tenuta ad assolvere gli ordinari obblighi contabili:
 Sns e Sas: è sempre ammessa la contabilità semplificata (ordinaria solo su opzione) in
quanto i ricavi che rilevano per il regime contabile sono i valori delle rendite catastali
 Srl e Cooperative: contabilità ordinaria (per obbligo civilistico)
CM 50/2010: “le società che scelgono di optare per la nuova disciplina fiscale devono mantenere
inalterate le modalità di tenuta della contabilità originariamente adottate (ordinaria o semplificata)”.
PROSPETTO DEI DATI FISCALI IN UNICO
Al fine di tenere memoria dei valori fiscali rilevanti in apposito prospetto in Unico:
 va indicato il costo fiscale degli elementi dell'attivo e passivo (da assumere in caso di
ritorno al regime del reddito d’impresa a seguito di revoca dell’opzione o perdita dei requisiti).
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Regola di base: in costanza di opzione per la tassazione catastale, la società:
 deve continuare ad applicare le vigenti regole di determinazione del reddito d’impresa
e sarà pertanto sarà tenuta ai seguenti adempimenti.
a) AMMORTAMENTI: premesso che la società deve proseguire con gli ammortamenti, essi:
 pur non essendo dedotti in Unico
 in generale: riducono il costo fiscale del bene
 in deroga: il costo fiscale non è ridotto il caso di cessione all’interno del regime
agevolato (v. plusvalenze).
La riduzione del costo fiscalmente riconosciuto dovrà essere evidenziato nell’apposito
prospetto in Unico.
CM 50/2010: “La società continuerà ad effettuare gli ammortamenti in base ai coefficienti tabellari di cui al decreto
ministeriale 31 dicembre 1988 con conseguente riduzione del valore fiscale dei beni strumentali dandone evidenza
nell’apposito prospetto della dichiarazione.”
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ADEMPIMENTI CONTABILI
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b) PLUSVALENZE: le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati:
 in periodi precedenti a quello dell’opzione: sono soggette alla tassazione ordinaria
corrispettivo conseguito
meno
costo non ammortizzato nell’esercizio antecedente l'opzione
CM 50/2010: con riferimento ai beni acquistati prima dell’esercizio dell’opzione “plusvalenze e le minusvalenze concorrono
alla determinazione del reddito in via ordinaria negli esercizi di vigenza dell’opzione e si determinano come differenza tra il
corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio
antecedente a quello di esercizio dell'opzione. In tal caso le quote di ammortamento non dedotte in costanza di opzione
non riducono il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale.”
 a partire da quello dell’opzione: occorre distinguere tra plusvalenze/minusvalenze:
 su immobili: sono imponibili
 altri beni: sono assorbite nel reddito agrario (non sono tassate autonomamente)
Nel 2008 ha acquistato due impianti; a fine anno riporta i seguenti dati:
impianto 1
costo: 10.000 ammortamento: 1.000 residuo ammortizzabile: 9.000
impianto 2
costo: 15.000 ammortamento: 1.500 residuo ammortizzabile: 13.500
Nel 2009 entra in regime catastale; in Unico:
- tassa la rendita dei terreni (variazione in aumento/diminuzione di tutti i costi/ricavi dell’esercizio)
- indica nell’apposito Prospetto:
Unico2010 SC
Immobilizzazioni tecniche (impianto1)
9.000
1.000
8.000
1.500
12.000
Immobilizzazioni tecniche (impianto2)
13.500
Sempre nel 2009 acquista poi altri 2 impianti:
impianto 3
costo: 30.000 ammortamento: 3.000 residuo ammortizzabile: 27.000
impianto 4
costo: 50.000 ammortamento: 5.000 residuo ammortizzabile: 45.000
anch’essi indicati in modo del tutto analogo nel Prospetto.
Nel 2010 procede a cedere:
- l’impianto 1 per €. 8.500; determina quindi la plus/minusvalenza come segue:
minusvalenza: 8.500 – 9.000 (costo fiscale fermo al 31/12/2008) = - 500
- l’impianto 3 per €. 28.000; determina una plus/minusvalenza meramente civilistica:
plusvalenza: 28.000 – 27.000 = 1.000 (variazione in diminuzione in Unico).
Effettua poi ordinariamente gli ammortamenti degli impianti residui e li riporta nel Prospetto.
Unico2011 SC
Immobilizzazioni tecniche (impianto2)
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ESEMPIO1: l’Ortolana Srl si trova nella seguente situazione:
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12.000
1.500
10.500
5.000
40.000
Immobilizzazioni tecniche (impianto4)
45.000
Nel 2011 fuoriesce dal regime (in quanto loca in via continuativa un immobile); riporta dunque a libro
cespiti i valori indicati nel Prospetto, che saranno rilevanti a tutti gli effetti ai fini fiscali.
Se, ad esempio procede a cedere l’impianto2 per €. 13.000, determinerà il seguente componente:
plusvalenza (fiscalmente rilevante): 13.000 – 10.500 (costo fiscale al 31/12/2010) = 2.500
ESEMPIO2
La Srl precedente, che esercita l’attività agricola su un terreno di reddito agrario pari ad €. 2.000, nel 2009
(anno di ingresso nel regime agevolato) ha riportato i seguenti dati di conto economico:
 ricavi: 200.000
 costi: 150.000 (ivi incluso l’ammortamento degli impianti).
2.000
…
8
150.000
8
200.000
…
…
2.000
2.000
2.000
Componenti rimandati da esercizi precedenti: eventuali positivi/negativi di reddito sorti in esercizi
precedenti all'opzione la cui tassazione/deduzione è stata rinviata ai sensi di legge, mantengono rilevanza
con le medesime modalità originarie, fino al loro esaurimento, anche in costanza di efficacia dell’opzione
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Ha pertanto presentato l’Unico come segue:
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Esempio: snc agricola società ha rateizzato una plusvalenza nel 2008 in 5 anni; anche se nel 2009
entra in regime catastale, dovrà continuare a sommare al reddito fondiario le rate nei 4 anni successivi
(analogo discorso per le manutenzioni eccedenti).
Costi/Ricavi non dedotti/tassati in precedenti esercizi: non rilevano:
 né le scrittura di rettifica di fine anno (che hanno efficacia anche civilistica: rimanenze finali, risconti e
ratei attivi o passivi, ecc.)
 né i componenti di costo/ricavo che non sono stati dedotti/tassati per carenza dei presupposti fiscali
Tali componenti:
 vanno evidenziati nel Prospetto dei dati fiscali (in cui rimangono “congelati”)
 in quanto torneranno fiscalmente rilevanti nel periodo in cui cessa il regime catastale.
PERDITE PREGRESSE: il regime catastale non altera in alcun modo il regime delle perdite
(ex art. 84 Tuir): in tal senso le perdite (nei limiti ordinari dei 5 periodi d’imposta):
 maturate nei periodi precedenti: sono ammesse ad abbattimento del reddito “catastale”
 maturate nei periodi di opzione: hanno un riporto quinquennale (anche in presenza di
cessazione del regime).
PERDITA DEI REQUISITI DI “SOCIETA’ AGRICOLA”
La fuoriuscita dal regime agevolato (per esercizio di attività commerciale) farà venire meno:
 sia la tassazione catastale ex art. 32 Tuir
 sia quella forfettaria ex art. 56-bis c. 4 Tuir.
SOCIETA’ DI COMODO
Alle società agricole:
 ancorchè determinano il reddito su base catastale
 si applica ordinariamente la disciplina delle società non operative
non essendo previsto alcuno specifico esonero.
Viene confermata la nota della DRE Emilia Romagna n. 909 del 1/10/2009
In tal caso, naturalmente:
- i “ricavi” ed incrementi di rimanenze da confrontare sono quelli indicati in contabilità
(e nel quadro RS)
- in caso di mancato superamento del test il reddito catastale andrà adeguato a quello minimo
Interpello – Irap/Iva: l’Agenzia chiarisce che la richiesta di disapplicazione può fondarsi, in via
ordinaria, sulla documentazione che nell’esercizio dell’opzione si è determinata una contrazione
dell’attività (di norma per eventi naturali).
CM 50/2010: le società “possono presentare istanza di interpello disapplicativo, facendo valere situazioni oggettive,
debitamente documentate, tipiche del proprio settore (ad es. le attività propedeutiche alla coltivazione del fondo, calamità
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Esempio: Srl attribuisce nel 2008 un compenso all’amministratore pagato nel 2009, anno in cui entra
nel regime catastale. Esso diventerà deducibile nell’anno in cui la Srl fuoriesce per qualsiasi motivo dal
regime agevolato.
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naturali, ecc.), che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi, di rimanenze e di proventi (ossia il
superamento del test di operatività) nonché del “reddito minimo” previsto dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 724 del
1994”.
Secondo l’Agenzia, tuttavia, pare naturale che la disapplicazione:
 valga solo per le imposte sui redditi
 e non per l’IRAP e l’IVA
Premesso che occorre comunque verificare se la risposta della DRE è in tal senso (e ciò dovrà essere
debitamente motivato), l’eventuale mancato superamento del test dei ricavi comporterà le note limitazioni
in termini di compensazione e/o rimborso dell’eventuale credito IVA (ma non di utilizzo delle perdite).
CM 50/2010: “resta fermo l’assoggettamento alla determinazione del reddito minimo IRAP, secondo le regole
previste dal comma 3-bis dell’art. 30, e alle limitazioni stabilite ai fini IVA dal successivo comma 4 dello stesso art. 30”.
esercizio
ordinariamente esercitata nel quadro VO della Dichiarazione Iva
durata
fino a revoca e per almeno 3 periodi di imposta
fuoriuscita
dal periodo di imposta in cui vengono meno i requisiti di società agricola (es: sia ampliato
l’oggetto sociale per svolgere anche attività non agricole)
La CM50/2010 precisa che la disposizione “transitoria” di cui all’art. 6 DM n. 213/2007, che consentiva alle
società agricole prive dei requisiti al 1/01/2007 di adeguare lo statuto entro il 31/12/2007, non si applica
anche ai periodi di imposta successivi.
Le società che al 1/01/2010 non possiedono i requisiti, possono esercitare l’opzione solo dal periodo 2011
in Dichiarazione IVA 2012.
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OPZIONE
L’opzione per le “società agricole” è regolata come segue:
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ORIGINE / PREVALENZA
BENI / PRESTAZ.
NATURA
per i prodotti PROPRI
‐
per i prodotti acq. DA TERZI
‐
NON TRASFORMATI (pura commercializzaz.)
di soli PRODOTTI PROPRI
PRODOTTI AGRICOLI
TRASFORMATI
ANCHE di prod. acquistati DA TERZI
della STESSA TIPOLOGIA dei beni propri (1)
NON PREVALENTI rispetto ai propri (2)
PREVALENTI (2)
TIPOLOGIA DIVERSA (1)
Prodotti "non più agricoli"
Attività NON PREVALENTE (3)
PREVALENTE (3)
CON MEZZI
ANCHE DI TERZI
PRASSI (CM 44/2004)
Impresa agricola produce 100 q di ciliegie e ne acquista altri 50 q per commercializzarli insieme ai propri senza che intervenga alcun processo di manipolazione/trasformazione:
reddito fondiario
a) i redditi rivenienti dalla produzione dei 100 q propri sono redditi agrari ex art. 32 c. 2 lett. a); b) i redditi che derivano dall'acquisto presso terzi e successiva commercializzazione dei 50 q di ciliegie sono da qualificare come redditi d'impresa ex art. 56
Impresa agricola trasforma uva nera di propria produzione e ne commercializza il vino rosso che deriva dopo l'imbottigliamento. Se l'impresa acquista vino bianco da terzi già imbottigliato da rivendere reddito d'impresa senza alcuna successiva attività di trasformazione o manipolazione (non rilevano le rispettive quantità):
(determ. analitica)
a) i redditi della vendita di vino rosso sono redditi agrari ex art. 32 c. 2 lett c); b) i redditi dalla commercializzazione del vino bianco sono redditi d’impresa ex art. 56
Da trasformare: allevatore acquista latte da terzi (non prevalente per quantità) da aggiungere a quello di propria produzione per produrre formaggio Prod. NON Redd. d'imp. forfait art Da manipolare: produttore di radicchio che acquista anche radicchio da terzi (non prevalente in ex DM 56‐bis (15%)
quantità) e, dopo la pulitura e il confezionamento, lo rivende insieme al proprio (se manca la pulitura/confezionamento si rientra ne casi precedenti)
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reddito impresa Allevatore produce ordinariamente 100 q di latte all'anno che trasforma in formaggio. Un anno ne (determ. analitica)
acquista ulteriori 150 q per produrre lo stesso formaggio; l'intera attività diviene commerciale
reddito impresa Impresa agricola produce formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti (redd. agricolo) ed (determ. analitica)
effettua l’attività conserviera di pomodori acquistati da terzi (redd. d'impresa)
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reddito impresa Trasformazione dello yogurt in gelato: non si applica l'art. 65‐bis in quanto il gelato è frutto di una (determ. analitica)
successiva trasformazione dello yogurt, prodotto “derivato del latte” (incluso nel DM art. 32 c. 2 lett. c)
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Redd. d'imp. forfait art agricola principale (ciò che soddisfa il requisito della normalità) e una mototrebbiatrice normalmente 56‐bis (25%)
non utilizzata per l’attività principale:il requisito della prevalenza andrà verificato sulla base del In presenza di un’attività di servizi svolta utilizzando:un trattore normalmente impiegato nell’attività PREVALENTI
NON PREVAL.
REGIME FISCALE
Prodotti reddito fondiario
ex DM Prod. NON impresa forfait art 56‐
ex DM bis (15%)
Prodotti Per migliorare il prodotto: viticoltore che acquista vino da taglio presso terzi per aumentare la reddito fondiario
gradazione alcolica
ex DM PROPRI
FORNIT. DI SERVIZI
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La Nuova Redazione Fiscale
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REDD. OCCASIONALI ‐ Redditi diversi per le attività di manipolaz. e trasform.: coeff.
(quadro RL)
per le attività di servizi: coeff.
FORFAIT
raffronto tra:a) il fatturato ottenuto con l’utilizzo del trattore nell’attività di servizi per conto terzi (ad impresa art 56
esempio € 20.000)b) ed il fatturato ottenuto con la mototrebbiatrice (ad esempio € 15.000).
REDDITO d'IMPRESA Attività di fornitura di servizi che assume per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale
(Art. 56)
15%
25%
Svolgimento non abituale di attività agricole connesse “eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c)” dell’art. 32 (1) Tipologia (CM 44/04): sono di tipologia diversa i prodotti del latte (es: formaggio) ed i prodotti dell'agricoltura (es: pomodori) o dell'allevamento
(2) Prevalenza (CM 44/04) ‐ va individuata su base: a) quantitativa: per l'acquisto di beni della stessa specie; b) sulla base del "valore": per beni di specie diverse (mele e perre; pomodori e cipolle)
(3) Prevalenza: va individuata su base dei ricavi