N.RF014 Anno 2014 OGGETTO Per le soc
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Anno 2014 N.RF014 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 SOCIETÀ AGRICOLE – TORNANO APPLICABILI I REGIMI AGEVOLATI RIFERIMENTI Art. 1 c. 36 L.147/2013; Art. 1 c.513 L. 228/2012; Art.1 c.1093-1094 L. 296/2006 CIRCOLARE DEL 17/01/2014 Sintesi: dal 2014, per effetto della legge di stabilità, è ripristinata la possibilità: per le società agricole: di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie; per le società costituite da imprenditori con attività esclusiva la trasformazione dei prodotti agricoli dei soci: di optare per la determinazione forfetaria del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Tali facoltà erano state soppresse dal 2013, pur mantenendo efficacia fino al 2014 le opzioni esercitate prima di tale data. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l’esercizio dell’opzione. Per le società operanti in agricoltura, la Legge di Stabilità 2014 torna a far rivivere i regimi agevolati di determinazione del reddito d’impresa introdotti dalla legge Finanziaria 2007. I REGIMI AGEVOLATI Secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge Finanziaria 2007 (prima della abrogazione disposta dalla legge di Stabilità 2013 (art. 1 c. 513 L. 228/2012): Art. 1 c. 1093 L.296/06: società di persone, Srl e società cooperative, che rivestono la qualifica di “società agricola” (art. 2 DLgs. 99/2004), possono optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie di cui all’art. 32 TUIR Art. 1 c. 1094, L.296/06: società di persone ed Srl costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli ceduti dai soci (cd. attività agricole “connesse”) possono determinare forfetariamente il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. SNC/SAS, SRL E COOP ATTIVITÀ AGRICOLA ESCLUSIVA OPZIONE PER DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI CATASTALI SNC/SAS E SRL DI IMPRENDITORI AGRICOLI ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE OPZIONE PER DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO REGIMI AGEVOLATI DAL 2007 In relazione a tali agevolazioni, si rammenta che: DM 213/2007 CM 50/2010 DM 10/05/2010 e 05/08/2010 ha fornito le disposizioni attuative all'agevolazione, fissando le specifiche modalità operative di esercizio dell'opzione ha fornito chiarimenti in relazione all'applicazione di tale regime fiscale hanno disciplinato il reddito derivante dall'allevamento degli animali e ai beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it OGGETTO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 014/2014 Pag. 2 / 6 ABROGAZIONE E RIVIVISCENZA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 Per effetto della Legge di Stabilità 2013 (art. 1 c. 513 L. 228/2012), nell’ambito del settore agricolo erano state abrogate le disposizioni previste dalla Finanziaria 2007. Art. 1, comma 513, L.228/12: “I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma”. ANNULLAMENTO ABROGAZIONE: la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 c. 36 L. 147/2013) ha annullato l'abrogazione dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale Art. 1, comma 36, L.147/2013: “I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, dal tenore letterale della “nuova” disposizione, si evince che le società agricole: che hanno iniziato l’attività nel 2013: per il 1° esercizio dovranno determinare il reddito in base al bilancio, mentre, potranno esercitare l’opzione per la determinazione del reddito agrario a partire dal 2014 (ovvero dal 2° esercizio) che hanno già esercitato l’opzione anteriormente al 2013: potranno continuare a determinare il reddito agrario senza alcuna discontinuità. TASSAZIONE FONDIARIA DELLE SOCIETÀ Con la Finanziaria 2007 (L. 296/06) il legislatore: ha esteso alle società commerciali il regime di tassazione su base catastale (in precedenza limitato alle sole imprese individuali e società semplici in agricoltura) previo esercizio di una opzione con validità minima di 3 periodi. SOGGETTI INTERESSATI: l’opzione può essere esercitata: dalle società di persone (snc, sas) dalle srl società cooperative che assumono la qualifica di “società agricole” (art. 2, D.Lgs.99/2004) Esclusi: non possono esercitare l’opzione le spa e gli enti commerciali (che devono determinare il reddito nei modi ordinari). N.B.: l’opzione non va poi esercitata (in quanto la tassazione catastale è un “regime naturale”) dalle società semplici, dagli imprenditori individuali e dagli enti non commerciali. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Alla luce di tale abrogazione, a partire dal 2013 (CM 12/2013): in generale: l’opzione non poteva più essere esercitata opzioni già esercitate – periodo transitorio: era prevista la possibilità di continuarne l’applicazione fino al periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014; le stesse sarebbero diventate inefficaci dal 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). L’acconto su tale periodo doveva pertanto essere “rideterminato”. Redazione Fiscale Info Fisco 014/2014 Pag. 3 / 6 REQUISITI DELLE SOCIETA’ AGRICOLE Una società può qualificarsi “agricola” ai sensi dell'art. 2 DLgs.99/2004 ove: denominazione sociale: riporta la definizione “società agricola” oggetto sociale (ed effettivo esercizio): esclusivamente di attività agricola (ex art. 2135 c.c.: “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, ivi incluso l’agriturismo) salvo le deroghe previste dall'articolo 36 c. 8 DL 179/2012. per l’intero periodo d’imposta (CM 50/2010). Esempio: la Agricola Snc nello statuto prevede anche la possibilità di esercitare una attività commerciale: solo adeguamento fin dal 1/01 della denominazione (“Tizio Srl società agricola”) e dello Statuto (soppressione dell’attività commerciale) consentiranno di scegliere il reddito su base catastale. ATTIVITA’ NON AGRICOLE Le società non possono svolgere (CM 50/2010): attività di cui all’art. 2195 CC (si tratta delle attività cd. “commerciali”: attività industriale di produzione beni/servizi, di intermediazione nella circolazione di beni, di trasporto, ecc.) attività di servizi diverse da quelle dell’art. 2195 CC ma organizzate in forma di impresa (art. 55 c. 2 lett. a) e b) Tuir); tra di esse rientrano l’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne. ESCLUSIVITA’ DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA L’esclusività dell’attività agricola prevista nell’oggetto sociale ed effettivamente svolta nel singolo periodo d’imposta deve considerare: A) chiarimenti della CM 50/2010: attività strumentali – ammesse: che non viene meno se oltre all’attività agricola sono svolte attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale. Esempio: è ammesso “acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria attività agricola” o “contrarre un finanziamento per acquistare un bene (trattore) necessario alla coltivazione del terreno” (CM 50/2010). attività finanziarie: in generale è vietato il possesso di partecipazioni in altre società in deroga: è ammesso se la società partecipata: - è anch’essa società “agricola” - che corrisponde dividendi non superiori ai ricavi (da attività agricola) della partecipante. B) DEROGHE DEL DECRETO CRESCITA-BIS: l’art. 36 c. 8 DL 179/2012 ha previsto una semplificazione, disponendo che: non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto: di fabbricati ad uso abitativo di terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135 c.c. ove avvenga che: ricavi da tali attività ≤ 10% ricavi dell'attività agricola esercitata CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it N.B.: non è richiesta alcuna qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (cd. “I.A.P.”), ma la sola iscrizione al Registro Imprese come “imprenditori agricoli”. Redazione Fiscale Info Fisco 014/2014 Pag. 4 / 6 TASSAZIONE CATASTALE DEL REDDITO AGRICOLO RICAVI ATTIVITÀ DI ≤ LOCAZIONE 10% RICAVI ATTIVITÀ AGRICOLA TASSAZIONE ORDINARIA PER I CANONI DI LOCAZIONE RICAVI ATTIVITÀ DI > LOCAZIONE 10% RICAVI ATTIVITÀ AGRICOLA TASSAZIONE ORDINARIA PER L'INTERA ATTIVITÀ TASSAZIONE SU BASE CATASTALE Le società agricole: A) natura del reddito: producono un reddito che rimane “di impresa” (quadro RG o RF) B) quantificazione: determinato come segue, a seconda che rivenga da attività agricole: “principali” (art. 32 c. 2 lett. a) Tuir): su base catastale “connesse” nei limiti dell’art. 32 c. 2 lett. b) o c) Tuir: su base catastale agricole “connesse” oltre i limiti dell’art. 32 c. 2 lett. b) o c) Tuir: potrà essere: forfetizzato art. 56-bis (salvo opzione): per beni non inclusi nel DM biennale (per ultimo del 17/06/2011) di prevalente produzione propria (in Unico q/RD): si applica per: - cessione di beni: 15% dei corrispettivi Iva - prestazioni di servizi rientranti nelle attività connesse: 25% dei corrispettivi Iva su base ordinaria (costi, ricavi e rimanenze): in tutti gli altri casi. ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE PREVALENZA SÌ NO Beni incl. nel DM SÌ NO SÌ NO TASSAZIONE Reddito agrario Reddito d’impresa forfettario (corrispettivi ai fini IVA x 15%) Reddito agrario nel limite del doppio delle quantità prodotte in proprio Reddito d’impresa determinato analiticamente Ulteriori attività: considerato l’obbligo di “esercizio esclusivo” di attività agricole, in generale non saranno presenti; l’eventuale attività di locazione sarà tassato in modo ordinario. La Arborea Srl coltiva dei propri terreni (redd. dominicale + agrario rivalutati ad €. 5.000). Nel 2013 ha riportato i seguenti risultati: Esempio1 ricavi: costi: utile d’esercizio: € 300.000 € 200.000 € 100.000 La società compila il 760 come segue: 100.000 5.000 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it N.B.: ciò li differenzia dalle imprese agricole individuali o quali società semplici, che rivengono un reddito fondiario da indicare a quadro RA di Unico) Redazione Fiscale Info Fisco 014/2014 8 200.000 8 300.000 Pag. 5 / 6 … … ATTIVITA’ AMMESSE PER LE SOCIETA’ AGRICOLE ATTIVITÀ AGRICOLE “PRINCIPALI”: cessione di prodotti di esclusiva produzione propria derivante da: - coltivazione del terreno e selvicoltura - allevamento di animali dove il terreno deve garantire almeno 1/4 dei mangimi necessari - produzione di vegetali in serra in cui la superficie di produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste ATTIVITÀ AGRICOLE “CONNESSE” ENTRO I LIMITI DELL’ART. 32 c. 2 lett. b) e c) Tuir: cessione previa trasformazione (“manipolazione”, “conservazione”, “valorizzazione” e simili) - di prodotti prevalentemente di produzione propria - inclusi nel D.M. emanato con cadenza biennale. ATTIVITÀ AGRICOLE “CONNESSE” OLTRE I LIMITI DELL’ART. 32 c. 2 lett. b) e c) Tuir: si tratta di: - produzione in serre con superficie eccedente 2 volte il terreno produttivo - allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un 1/4 dal terreno coltivato - attività “connesse” con ottenimento di prodotti non compresi nella tabella di cui al DM biennale - agriturismo Esempio - attività agricola ed agrituristica: la società deve determinare il reddito dell'attività: agricola: come agrario agrituristica: con criterio ordinari o optando per il regime forfetario (reddito pari al 25% dei ricavi). ATTIVITÀ di LOCAZIONE/AFFITTO di IMMOBILI con ricavi < 10% di quelli dell’attività agricola. ESERCIZIO DELL’OPZIONE L’opzione per la tassazione su base catastale: modalità: va esercitata nel quadro VO della Dichiarazione Iva N.B.: si applica il DPR. 442/97 e pertanto vale comunque il comportamento concludente (compilazione di Unico con tassazione catastale), da segnalare ex post nel quadro VO. durata: è applicabile fino a revoca e per almeno 3 periodi salvo il caso in cui venga meno il requisito di società agricola (es.: è ampliato l’oggetto sociale per lo svolgimento anche di attività non agricole); in tale ipotesi l'opzione cessa dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 5.000 Redazione Fiscale Info Fisco 014/2014 Pag. 6 / 6 ULTERIORI ASPETTI FISCALI La società deve rispettare i seguenti vincoli di natura fiscale (DM 213/2007): A quadro RS in Unico va indicato il costo fiscale degli elementi dell'attivo e passivo (da assumere in caso di revoca dell’opzione o perdita dei requisiti). PLUSVALENZE E MINUSVALENZE COMPONENTI RINVIATI PERDITE PREGRESSE Esempio Ammortamenti: vanno stanziati anche durante l’opzione; essi riducono il costo fiscale dei beni strumentali indicati anno per anno nel prospetto. Occorre distinguere se rivengono da beni acquisiti: a) in vigenza dell’opzione: - in generale: sono assorbite nel reddito agrario (non sono autonomamente tassate) - in deroga: quelle relative a beni immobili sono sempre rilevanti b) in periodi d’imposta precedenti l’opzione: rilevano secondo le regole ordinarie: - corrispettivo - costo non ammortizzato alla fine del periodo antecedente l’opzione - le plusvalenze possono essere rateizzate si relativa beni posseduti da più di 3 anni. N.B.: gli ammortamenti eseguiti in costanza di opzione non rilevano. i componenti positivi/negativi di reddito di esercizi precedenti rinviati in applicazione di norme fiscali, continuano a mantenere rilevanza secondo le originarie modalità e tempistica, fino a esaurimento, anche durante l’efficacia dell’opzione. Esempio: si prosegue a tassare le quote residue di una plusvalenza rateizzata ante opzione. è ammesso il riporto delle perdite maturate nei periodi precedenti secondo le regole ordinarie (art. 8 e art. 84 Tuir). Snc agricola acquista nel 2013 due trattori per €. 20.000 ciascuno ed una motozappa nel 2014 per € 10.000. Al 1/01/2014 entra nel regime di tassazione catastale. Nel 2015 cede il trattore a €. 15.000 e la motozappa per €. 8.500. Nel 2017 revoca l’opzione. Unico2015 (redd. 2014) (Trattore) 16.000 (Motozappa) 10.000 cioè 20.000 – 4.000 di ammort. 2013 - 4.000 12.000 2.000 8.000 ammort. 2014 - Trattore: essendo acquisito prima dell’opzione, si determina una minusvalenza deducibile e non rileva l’ammortamento eseguito nel 2013: minusvalenza: € 15.000 - € 16.000 = €. 1.000 Motozappa: essendo stata acquistato post esercizio dell’opzione, la plusvalenza non è imponibile. Nel 2017 la società torna nel regime ordinario di determinazione dei redditi. Il costo fiscale del secondo trattore sarà pari a € 4.000 (essendo abbattuto degli ammortamenti dal 2013 al 2016). ADEMPIMENTI CONTABILI Le società mantengono gli obblighi contabili ordinari: S.r.l./Cooperative: contabilità ordinaria (per obbligo civilistico), deposito bilancio, ecc. Snc/Sas: contabilità semplificata o ordinaria (a seconda dei ricavi dell’esercizio precedente). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it PROSPETTO in UNICO di ATTIVITÀ e PASSIVITÀ