DECRETO 27 luglio 2000

Transcript

DECRETO 27 luglio 2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di
laboratorio
biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in
particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico,
sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di
comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono
indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella
sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.
Sez. A - diploma universitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Decreto del Ministro della sanità 14 settembre
1994, n. 745
Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo
1982
Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11
novembre 1990, n. 341
Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente
della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982
Tecnico di laboratorio medico - Decreto del
Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art.
81
Tecnico di laboratorio medico - Decreto del
Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo
1969, art. 132, purché i relativi corsi siano
iniziati in data antecedente a quella di entrata in
vigore del decreto del Ministro della sanità 30
gennaio 1982
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma
universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione A della stessa
tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni