Il mio preavviso di tre mesi scadrebbe il 1 settembre. Possono

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Il mio preavviso di tre mesi scadrebbe il 1 settembre. Possono
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1
OGGETTO
TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ: NULLAOSTA E FERIE RESIDUE
QUESITO
(posto in data 4 luglio 2014)
Il 29 maggio 2014 la mia richiesta di trasferimento per mobilità ad altra
Azienda sanitaria è stata accolta, e deliberata la mia assunzione. Ho
presentato richiesta di nulla osta al direttore della struttura complessa
alla quale sono assegnata ed alla direzione generale dell’Azienda
presso la quale attualmente lavoro. Mi è stato risposto che il nulla osta
è condizionato dall'arrivo di una mia sostituzione. Ho 71 giorni di ferie
ancora da godere. Il mio preavviso di tre mesi scadrebbe il 1 settembre.
Possono trattenermi oltre quel periodo per colpa delle ferie che non
riesco a fare in questo periodo estivo? Non potrei chiederne eventualmente la monetizzazione? Come devo comportarmi infine nei confronti
dell'azienda che mi accoglierà?
RISPOSTA
(inviata in data 4 luglio 2014)
L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo
dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia
di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica
di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma
contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione
della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata,
ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto.
Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata
alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla
osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza,
superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva
infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora
non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi.
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Il CCNL è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore il 24 maggio
2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente
modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi
all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo
prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto
alle esigenze professionali del dirigente.
Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che
disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone:
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
Questa norma è stata interpretata come norma a tutela della parte
datoriale, e quindi dalla stessa derogabile laddove la concessione del
nulla osta non comprometta la continuità dell’assistenza e la funzionalità dei servizi, ma conferisce comunque un’ampia discrezionalità.
Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una
ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta
da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto
dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato
la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione
del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto
della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini
di costo complessivo del personale a livello regionale.
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Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere
alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo
30, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo
vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che
facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni:
Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente
i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere
del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l’assenso
dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato
alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative
alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito).
L’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato
ulteriormente modificato dal recentissimo decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, che con l’articolo 4 riscrive integralmente i primi commi
dell’articolo 30, eliminando il vincolo del parere favorevole dei dirigenti
delle strutture di appartenenza e di destinazione, ma mantenendo
il vincolo dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Nella sezione riferimenti normativi è riportata una analisi comparata
del testo dell’articolo 30 nella versione vigente fino al 24 giugno 2014
e nella versione modificata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
che è in vigore dal 25 giugno salvo eventuali modifiche che potranno
essere apportate nell’iter di conversione per rendere il testo ancor più
coerente con la finalità sostanziale dell’articolo 4 del decreto legge 90
che, come precisato nella relazione a premessa del disegno di legge
di conversione, è finalizzato a facilitare i processi di mobilità.
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Per quanto concerne le ferie residue queste non possono essere
godute durante il periodo di preavviso, la durata del quale è peraltro
oggetto di accordo tra le parti. Il preavviso costituisce infatti un diritto
della parte datoriale al quale la stessa può liberamente rinunciare.
L’unica opzione possibile è che si trovi con l’azienda di appartenenza
un accordo sulle ferie fruibili fino alla data di effettiva cessazione dal
servizio, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia delle esigenze
personali. L’azienda presso la quale si andrà ad operare, a rigore è
tenuta ad assicurare il godimento delle ferie in rapporto al periodo
di effettivo servizio prestato, e quindi dalla data di assunzione.
Su questa questione si registrano peraltro pareri e posizioni difformi.
Mentre ad esempio nel regolamento adottato dall’Azienda sanitaria
locale di Ferrara si legge All’atto del trasferimento l’ASL di Ferrara non
si fa carico del residuo ferie maturato dal vincitore presso l’azienda
di provenienza in una risposta data dall’ARAN a un quesito su questo
stesso tema si legge In caso di mobilità non si determina la costituzione
di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del rapporto
precedente con un nuovo datore di lavoro. Pertanto, mentre deve
ritenersi esclusa la possibilità di monetizzare le ferie non godute dal
dipendente prima del trasferimento, perché non c’è alcuna cessazione
del rapporto, è senz’altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo
datore di lavoro, perché il rapporto continua con la nuova amministrazione.
In ogni caso è esclusa qualsiasi possibilità di monetizzazione, che
comporterebbe addirittura un procedimento disciplinare ed una
rivalsa economica a carico del dirigente che la dovesse autorizzare.
Il pagamento delle ferie non godute è esplicitamente vietato dal
comma 8 dell’articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, una
delle tante manovre adottate in questi anni per contenere la spesa
pubblica, e che hanno progressivamente ridotto garanzie e tutele che
pochi anni or sono sarebbe stato impensabile mettere in discussione.
La normativa contrattuale della dirigenza medica per quanto concerne
le ferie maturate e non godute prevedeva la possibilità che queste
fossero pagate laddove la mancata fruizione delle stesse fosse
connessa ad esigenze straordinarie ed indipendenti dalla volontà del
dirigente (comma 13 dell’articolo 21 del CCNL 1994_1997).
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Il citato comma 8 dell’articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
dispone:
Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Accertato che il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza
costituisce condizione imprescindibile per accedere alla mobilità
l’unica strada percorribile è quella di ottenere il consenso di coloro
che devono comunque pronunciarsi nel merito della richiesta, prima
di tutto il responsabile della struttura complessa alla quale risulta
assegnato il dirigente, ed in secondo luogo il responsabile del servizio
gestione delle risorse umane, che è responsabile della predisposizione
dell’atto amministrativo con il quale l’Azienda concede il proprio nulla
osta al trasferimento, e conseguentemente della correttezza formale
del provvedimento stesso.
A questi ci si dovrà rapportare con totale trasparente apertura, al fine
di concordare una soluzione che tenga conto sia delle preminenti
esigenze organizzative aziendali, sia delle esigenze del dirigente.
Lo stesso atteggiamento di trasparente e leale apertura deve essere
adottato con l’azienda di destinazione, verificando con il responsabile
del servizio gestione risorse umane come è disciplinato in tale azienda
l’istituto della mobilità in entrata, se esistono, come nel caso dell’ASL
di Ferrara, disposizioni specifiche in materia di ferie residue, e quali
spazi vi siano per posticipare l’assunzione in modo da poter
concordare con l’azienda di appartenenza una soluzione ragionevole
che tenga conto dei diritti acquisiti.
Il diritto alla fruizione delle ferie è senz’altro uno tra questi. Purtroppo
tale diritto diventa non esigibile laddove non venga fruito nei termini
di legge, secondo i quali le ferie residue devono essere godute entro
il 30 giugno dell’anno successivo. Così si esprime perentoriamente
il comma 8 dell’articolo 5 del citato decreto legge 95, ove precisa che
Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
mobilità volontaria
1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza
della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda
di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso
di tre mesi.
I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall’articolo 1,
comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge
rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha
reso ineludibile l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti
pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire.
3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra
quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione
tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente
anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’
incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto
individuale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente
di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito
di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale,
anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico,
valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale).
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 35
Reclutamento del personale
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
articolo 2, comma 2, ultimo periodo
testo vigente fino al 19 marzo 2009
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che
la legge disponga espressamente in senso contrario.
testo vigente dal 20 marzo 2009
a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 1,
della legge 4 marzo 2009. n. 15
entrata in vigore il 20 marzo 2009
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora
ciò sia espressamente previsto dalla legge.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
1. la mobilità come cessione del rapporto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità
Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa
con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi
di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
2-bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.
2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità
Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'ammi-nistrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .
2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono
procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e
le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le mo-dalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore
a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché il re-gime di spesa eventualmente previsto
da tali norme e dal presente decreto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti
da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione
di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard
di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento
tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro
due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti
salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione
di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure
di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro
tra la domanda e l'offerta di mobilità.
Le modifiche apportate alla precedente formulazione del comma 1 hanno la finalità
di rendere più facile il trasferimento da una amministrazione ad un’altra, eliminando
il previsto parere favorevole dei responsabili degli uffici di provenienza e di destinazione,
quando non addirittura l’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Attenuato
appare il vincolo della qualifica posseduta: nel testo ora vigente è richiesta una qualifica
corrispondente, mentre nel testo previgente era richiesta la stessa qualifica. Interessante
appare l’istituzione di un portale gestito dal dipartimento della funzione pubblica
strutturato in modo da facilitare l’incontro tra domanda e offerta di posizioni lavorative.
Non condivisibile appare l’avere eliminato dal testo la precisazione che il trasferimento
per mobilità da una amministrazione a un’altra si sostanzia in una cessione del contratto
di lavoro, precisazione densa di significati giuridici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse
Nell'ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le sedi di tali amministrazioni pubbliche
collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima
unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.
Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate
a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede
in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività
lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva
come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza Stato, città ed autonomie locali
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune con
la conferenza delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
Il concetto di unità produttiva è oggetto di molteplici e non sempre sovrapponibili
interpretazioni sia nella dottrina, sia nelle norme, sia nella giurisprudenza. In un saggio
pubblicato nel maggio del 2010 si legge “Non risulta del tutto agevole approntare
una definizione di unità produttiva. Parte della dottrina ritiene che tale espressione si
presti a differenti interpretazioni a seconda dell’ambito in cui viene richiamata ossia che
non vi sia una nozione ontologica e generale di unità produttiva, ma una definizione
mutevole in base al contenuto precettivo e alla ratio delle norme cui fa riferimento. Altra
parte della dottrina, al contrario, vorrebbe - attraverso l’elaborazione degli insegnamenti
della Giurisprudenza di legittimità correlati con le poche indicazioni normative - provare ad
elaborare un concetto adattabile a tutte”.
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Nel tentativo di approdare ad una definizione univoca di unità produttiva l’autore riporta
alcune definizioni estratte da sentenze della corte di cassazione tra le quali due appaiono
particolarmente significative:
l’unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto
il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività
di produzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemento
organizzativo (Cassazione civile., Sezione. lavoro., 21 luglio 2000, n. 963).
per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che – eventualmente
articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali
che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento
essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cassazione civile, Sezione. lavoro, 14 giugno
1999 n. 5892)
Una importante definizione di unità produttiva è formulata dall’articolo 2, lettera t) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico delle norme in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro), che definisce unità produttiva stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale.
Il comma 2 dell’articolo 4 fa riferimento all’articolo 2103 del codice civile sottintendendo
che tale riferimento deve intendersi all’ultimo comma del citato articolo 103 che dispone
che il prestatore di lavoro non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive per sancire
normativamente che sedi diverse della stessa amministrazione situate nello stesso
comune e parimenti ad una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede alla quale
il dipendente è adibito costituiscono medesima unità produttiva.
Al di là della formulazione del testo che appare giuridicamente opinabile, perché rapporta
alla distanza un concetto che attiene ad altre variabili (in particolare l’autonomia tecnico
organizzativa se non addirittura finanziaria) la sostanza della norma appare fin troppo
chiara, e conferisce all’amministrazione, come viene bene esplicitato nella relazione
a premessa del disegno di legge di conversione, la piena fruibilità della prestazione
lavorativa in un raggio di 50 km dalla sede di assegnazione. Sotto il profilo giuridico,
anziché sancire con forza di legge una evidente forzatura (affermare che due presidi
ospedalieri appartenenti ad una stessa Azienda sanitaria locale, situati ad una distanza
di 50 km di distanza l’uno dall’altro, e del tutto autonomi funzionalmente, sono la stessa
unità produttiva, è un non senso palese) sarebbe stato senza dubbio più corretto
formulare la norma nel modo seguente: tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive
che l’articolo 2103 del codice civile pone come condizione per la trasferibilità del
prestatore di lavoro da una unità produttiva ad un’altra della stessa azienda devono
essere a pieno titolo ricomprese le carenze di personale conseguenti alle misure adottate
per il contenimento della spesa pubblica, e l’esigenza di assicurare comunque, senza
ricorrere a nuove assunzioni, la continuità dei servizi. La perentorietà del disposto
normativo viene ribadita dal successivo comma 2.2, che precisa che Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi di lavoro in contrasto con le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.
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15
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2.1. finanziamento delle procedure di mobilità
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità
Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie
dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico
spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata
dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione
dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri
di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede
di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze
di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni
di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio
del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
I successivi commi dell’articolo 30 sono rimasti immutati
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