L`attuale Direttore Sociale da subito ha iniziato a criticare tutte le

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L`attuale Direttore Sociale da subito ha iniziato a criticare tutte le
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
MOBBING
QUESITO
(posto in data 8 maggio 2015)
Sono geriatra, responsabile di una struttura semplice dipartimentale.
Da alcuni mesi, oltre a due gravi problemi di salute intercorrenti, soffro
di insonnia, estrema ansia, irritabilità, senso di inadeguatezza sul
lavoro, demotivazione. Il tutto è iniziato al cambio del Direttore Sociale;
l'attuale da subito ha iniziato a criticare tutte le iniziative, i progetti,
protocolli e procedure che ho portato avanti in questi anni, ponendosi
come interlocutore unico con tutti gli attori del sistema con i quali mi
confrontavo: convoca, prende accordi, dà messaggi, senza consultarmi;
spesso ha degli atteggiamenti di derisione e di supponenza. Non fa
riunioni, scrive solo email anche al nostro interno. Devo dire che fa così
anche con altri colleghi e servizi; ha già pestato molti piedi, provocato
figuracce, demolito cose buone create con difficoltà; vorrebbe forse
yesmen, o che agissimo e scrivessimo sotto ordine o dettatura. Ma
soprattutto prevarica, è impulsivo ed egocentrico nelle decisioni, molto
servile verso l'esterno, quasi fosse contro la nostra stessa ASL. Nulla è
servito a discuterne con altri (anche il direttore generale gli ha tirato
le orecchie e dato un out-out, ma); pare molto supportato politicamente.
Ci potrebbero essere gli estremi per una causa per mobbing (non sono
il solo a pensarlo)?
Tutto è tracciabile tramite verbali di poche riunioni ma soprattutto
centinaia di email e verifica dei nostri personali obiettivi. Io e i miei
colleghi siamo ormai bloccati, non sappiamo più come agire, siamo
impotenti e demotivati mentre il direttore sociale fa tutto lui. Arriviamo
al lavoro la mattina con il disgusto più profondo.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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RISPOSTA
(inviata in data 13 maggio 2015)
La situazione descritta è assolutamente inaccettabile e merita una
risposta forte, determinata, con tutti i mezzi che la legislazione vigente
mette a disposizione per tutelare quella dignità della persona umana
che costituisce diritto soggettivo inviolabile sancito dall’articolo 3
della nostra Costituzione.
Il fatto poi che certi comportamenti abbiano determinato oggettivi
danni alla salute del dirigente medico che ha posto il quesito, connota
responsabilità che sono perseguibili in sede civile e penale, e che
possono essere oggetto di azione risarcitoria. L’articolo 2043 del
codice civile dispone infatti che Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno.
Le azioni da intraprendere, con il supporto del segretario aziendale
CIMO, sono nell’ordine le seguenti:
1) costituire un gruppo di dirigenti disponibile a sottoscrivere gli atti
che dovranno essere posti in essere; agire a livello individuale può
innescare ritorsioni che aggiungerebbero ulteriori problemi a quelli
già gravi che sono denunciati nel quesito; una pluralità di soggetti,
oltre a rendere più difficile esercitare ritorsioni, conferisce maggiore
forza alle azioni che saranno intraprese;
2) raccogliere meticolosamente tutta la documentazione ritenuta utile
a supporto delle azioni da intraprendere, e costituire un dossier
che deve essere scrupolosamente organizzato e conservato;
3) scrivere una vigorosa nota di protesta nella quale siano riportati
tutti i fatti che costituiscono concreta espressione di un vero e
proprio mobbing, così come esso è definito secondo l'orientamento
consolidatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione,
richiamato nella recente sentenza del 23 gennaio 2015 nella quale
si legge: ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono
ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti protratti nel
tempo e connotati da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione ,
avendo cura di richiamare i documenti che provano quanto riferito
nella nota e di allegarli alla nota stessa;
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4) indirizzare la nota predisposta al direttore generale ed al presidente
dell’organismo indipendente di valutazione, che hanno entrambi
specifiche responsabilità di verifica che le facoltà ed i poteri
attribuiti agli organi preposti alla gestione siano esercitati nel
rispetto dei valori fondanti che devono permeare i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche, indicati dall’articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
5) indirizzare la stessa nota al comitato unico di garanzia, costituito
con delibera del direttore generale 5 maggio 2011, n. 227 come
previsto dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che
riconduce ad un solo organismo le competenze prima attribuite al
comitato per le pari opportunità ed al comitato sul fenomeno del
mobbing. Il comitato unico di garanzia, costituito pariteticamente
da rappresentanti dell’amministrazione e delle organizzazioni
sindacali più rappresentative, ha compiti propositivi, consultivi e
di verifica al fine di garantire il rispetto della dignità della persona
prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione.
Nella nota, che deve essere ovviamente firmata solidalmente da tutti
coloro che aderiranno all’iniziativa, si dovrà specificare che i singoli
dirigenti si riservano di adire le vie legali, in sede civile e penale, per
far valere i propri diritti al risarcimento del danno provocato dal
comportamento opinabile oggetto del quesito. A tal fine è necessario
acquisire certificazioni mediche rilasciate dal medico competente o dal
servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprovino
l’esistenza e l’entità di disturbi riconducibili direttamente o indirettamente ai fatti oggetto del quesito. Indispensabile avvalersi di un legale
che possa adeguatamente supportare un’azione risarcitoria per danni
non patrimoniali, ambito di elevata complessità in relaziona anche
alla oggettiva difficoltà tecnica di quantificare danni di natura
esistenziale, morale, psicologica, quali quelli che il comportamento
denunciato nel quesito ha sicuramente prodotto.
L’arrogante ostentazione di potere che traspare dalla formulazione del
quesito posto, e trova la sua ragion d’essere non tanto nelle capacità
professionali del direttore in questione, quanto nella sua convinzione
di essere intoccabile grazie ai riferimenti politici dei quali dispone,
(come dimostra il fatto di non aver tenuto in alcun conto il richiamo
dello stesso direttore generale) non può essere tollerata.
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L’esercizio delle facoltà e dei poteri che l’articolo 5 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conferisce agli organi che sono
deputati alla gestione viene gestito dal soggetto in questione in totale
dispregio dei stessi valori fondanti che devono permeare la gestione
delle amministrazioni pubbliche, esplicitamente indicati dall’articolo 2
dello stesso decreto legislativo 165, e contravviene ad un obbligo
specifico che trova nel comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo
165 una chiarissima ed efficace formulazione:
Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,
nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente
di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano
a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o
psichica al proprio interno.
Il comportamento del direttore sociale contravviene infine ad un altro
principio che qualsiasi organizzazione complessa deve rigorosamente
rispettare: il principio dell’univocità dei riferimenti organizzativi,
principio secondo il quale ogni dipendente deve rispondere del proprio
operato esclusivamente al dirigente ad esso sovraordinato così come
ogni dirigente deve rivolgersi in prima istanza al dirigente ad esso
immediatamente sotto ordinato evitando bypass che rendono instabili
i riferimenti organizzativi e minano il buon andamento dell’amministrazione sancito dall’articolo 97 della nostra Costituzione.
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