regolamento per autoveicoli in servizio pubblico da piazza

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regolamento per autoveicoli in servizio pubblico da piazza
Città di Avezzano
Regolamento per autoveicoli
in servizio pubblico da piazza
e autonoleggio da rimessa
delibera di C.C. n. 43 del 19.06.2000
Modificato con delibera di C.C. n. 63 del 29.06.2001
Modificato con delibera di C.C. n. 11 del 30.01.2007
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Art. 1
(Disciplina del servizio)
Il servizio di autovetture da piazza e di noleggio da rimessa con autovetture e con autobus,
nell'ambito del territorio comunale, oltre che alle norme per la disciplina della circolazione stradale
emanate con Leggi dello Stato, dalle direttive comunitarie e della Regione Abruzzo, e' disciplinato
dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per direttive comunitarie devono intendersi quelle introdotte dal Regolamento CEE n. 12/98.
Art. 2
(Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio)
Le autovetture da adibire al servizio di noleggio da piazza (taxi) con conducente è attualmente
fissato in n. 8, mentre quelle di autonoleggio da rimessa con conducente è fissato complessivamente
in n. 11, di cui 4 da destinare alle frazioni di Antrosano, Castelnuovo, Cese e Paterno/S. Pelino e le
restanti n. 7 da destinare al Capoluogo.
L'eventuale aumento del numero delle autovetture da adibire ai servizi di autonoleggio da
piazza e di autonoleggio con conducente, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale,
sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presente i seguenti criteri:
- L'entità della popolazione residente nel territorio comunale.
- La distanza del Comune dal Capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria.
- L'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico
interessanti il territorio comunale.
- Le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono
nel Comune e nelle zone limitrofe.
Il numero di licenze rilasciabili per “noleggio autobus con conducente” non è più soggetto a
vincoli numerici.
Art. 3
(Domanda per esercitare il servizio)
Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli e autobus con conducente occorre essere in
possesso di apposita licenza comunale.
Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per
consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai
sensi dell'art. 2.
Chi intende ottenere licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente
deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.
La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come scopo il
trasporto di persone.
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il
tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede
legale, della rimessa o di altro recapito.
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La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)
attestazione dimostrante la disponibilità di messi finanziari adeguati all'espletamento del
servizio (tale documentazione non è prevista per le imprese artigiane);
b)
certificato di cittadinanza italiana;
c bis) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e
successive modifiche cha attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di
prestare l’attività per servizi analoghi.
d bis) Fatto salvo quanto stabilito nel comma c bis), è da ritenersi superato il requisito che vincola
alla residenza nel Comune che provvede al rilascio della licenza o in un Comune facente parte
della stessa circoscrizione amministrativa Provinciale.
Nei casi di richieste di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con
conducente con autobus (autoveicoli atti a trasportare, per il tipo di costruzione ed
equipaggiamento, più di 9 persone, conducente compreso), inoltrate da residenti al di fuori della
circoscrizione amministrativa provinciale del Comune, si applicano le disposizioni comunitarie
emanate con regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio dell'11.12.1997.
e)
certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
f)
dichiarazione di impegno a non esplicare altre attività lavorative che limitino il regolare
svolgimento del servizio;
g)
documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del
presente regolamento;
h)
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autobus e minibus;
i)
certificazione medica attestate di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio
del servizio;
l)
il richiedente la licenza per il servizio da noleggio con conducente e servizio pubblico da
piazza, con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale, deve presentare
anche l'attestato di "iscrizione nel ruolo dei conducenti", di cui alle leggi nn. 21/92 e Legge
Regionale 124/98.
Se trattasi di società o di cooperative miste tra imprese, non sono richieste certificazioni di cui
ai precedenti paragrafi c), e), f), h), i); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione
presso la cancelleria del Tribunale competente e con la precisazione che il certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A. di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere rilasciato da una C.C.I.A.A.
Abruzzese;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
statuto ed atto costitutivo;
certificato di iscrizione nell'albo prefettizio;
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
certificato di iscrizione al B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);
elenco soci;
C.A.P. (certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli,
nonché l'attestato di iscrizione di cui alla lettera l);
certificazione medica attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano
affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività;
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Art. 4
(Titoli preferenziali)
Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio con
conducente di autovetture, autobus e minibus:
1) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto
richiedente, tra i quali:
- la continuità, la regolarità e la efficienza dei servizi svolti;
- la disponibilità di adeguate autorimesse;
- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- il possesso di altra licenza con conducente di qualsiasi Comune della Provincia;
In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri
elementi idonei a giustificare la scelta.
Art. 5
(Cause di impedimento al rilascio della licenza)
Costituiscono motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di
autoveicoli da noleggio con conducente:
a)
l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con
conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente
regolamento;
b)
l'essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale;
c)
l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia
da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni.
Art. 6
(Assegnazione della licenza)
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza
comunale di esercizio che verrà assegnata dalla Giunta Municipale sulla base di regolare
graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere delle organizzazioni di
categoria del settore autonoleggio.
Art. 7
(Rilascio della licenza)
La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera di Giunta
Municipale di cui all'art. 6 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle
caratteristiche (art. 2 - D.M. 18.04.1977) dell'autoveicolo da immatricolare per servizio.
Prima del rilascio il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad
esibire ad essa, se già in suo possesso, la licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del
TULPS 18.06.1931, n. 773.
Art. 8
(Trasferibilità della licenza)
La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Consiglio
Comunale, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti
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necessari per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 3 del presente regolamento.
La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque
anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte di titolare o di cessazione dell'attività.
Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare della
licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi i quali potranno
comunque liberamente disporne entro un anno, nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
Art. 9
(Inizio del servizio)
L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un
autoveicolo, autobus o minibus, la cui prima immatricolazione non risalga oltre tre anni prima della
data della domanda, entro centoventi giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
L’assegnatario della nuova licenza Comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio
con autovettura o autobus entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
Se trattasi autobus, l’inizio del servizio deve essere effettuato con autobus avente un’età non
superiore a dieci anni.
Nel caso di automezzo nuovo, l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto
alla ordinazione dell'autoveicolo prima della scadenza del termine assegnato, con indicazione del
numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.
Quando il titolare di una licenza intende immettere in servizio un autobus usato la cui
anzianità sia superiore a tre anni, il Sindaco, prima di rilasciare la propria autorizzazione, deve
chiedere che l'autobus venga sottoposto a verifica da parte della Commissione Regionale, al fine di
stabilire se l'autobus da mettere in servizio presenta il dovuto stato di conservazione e di decoro e se
le caratteristiche dello stesso corrispondono a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 18 Aprile 1977
(art. 13 del regolamento).
La Commissione Regionale redige apposito verbale sulle verifiche effettuate esprimendo il
proprio parere, informandone il Sindaco interessato e l'Ufficio provinciale M.C.T.C.. Il Sindaco con
successivo atto autorizza l'immissione in servizio dell'autobus inviando copia dell'atto all'Ufficio
provinciale della M.C.T.C. per gli adempimenti relativi alla immatricolazione del veicolo.
Art. 9/Bis
(Caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio da piazza (taxi)
Le autovetture da adibire al servizio pubblico da piazza (taxi) devono essere uniformemente
colorate in bianco, esclusi i fregi accessori previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine.
Art. 10
(Sospensione della licenza)
La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta
giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento, diverse da quelle che ne determina o
la revoca o la decadenza.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le
organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.
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Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio
provinciale M.C.T.C. per le determinazioni di competenza.
Art. 11
(Revoca della licenza)
La licenza comunale di esercizio viene revocata, con delibera del Consiglio Comunale, sentite
le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a)
quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
b)
quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il
personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c)
quando l'automezzo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad
esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli
itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente
autorizzati.
d)
quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per
l'esercizio stesso.
e)
quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e
comunque evasione delle leggi tributarie e sanitarie.
f)
quando sia intervenuta condona, con sentenza passato in giudicato, per delitti non colposi, a
pena restrittiva della libertà personale.
g)
quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
h)
quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del
servizio.
i)
per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli
addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a trenta giorni
l'una dall'altra.
In caso di giustificazioni dopo la prima diffida con la seconda diffida l'autorità comunale e'
tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente il competente ufficio provinciale
M.C.T.C. nonché il settore Trasporti della Giunta Regionale, per i provvedimenti di competenza.
Art. 12
(Decadenza della licenza)
La licenza comunale di esercizio viene a cadere automaticamente con l'obbligo per il Sindaco
di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dalla data in cui l'autorità locale e' venuta a
conoscenza dell'evento:
a)
per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione
dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 9;
b)
per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza del titolare della stessa;
c)
per interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni a meno che tale
interruzione non sia dovuta a cause di forza maggiore;
d)
per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e)
per cessione della proprietà dell'automezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180
giorni;
f)
per morte del titolare, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto
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disposto dall'ultimo comma dell'art. 8;
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio
provinciale M.C.T.C. - Settore Trasporti della Giunta Regionale.
Art. 13
(Verifica e revisione degli autoveicoli)
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima della immissione in servizio, alla verifica di parte di
una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta dal membro della Giunta stessa
preposto al Settore Trasporti, che la presiede, o suo delegato, da due dirigenti dello stesso settore,
un rappresentante del OO.SS. dei lavoratori del settore e un rappresentate della M.C.T.C..
Tale Commissione e' tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche
contenute nella domanda di assegnazione della licenza (Art. 2 D.M. 18.04.1977). Tali verifiche non
possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli
uffici periferici della motorizzazione civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione
Abruzzo (art. 86 - D.P.R. 616/77). Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non
risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il
Sindaco per la denunzia al competente ufficio della M.C.T.C. agli effetti della legislazione vigente,
da inviarsi, altresì, alla Regione Abruzzo.
Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e
qualora il titolare della licenza non provvede alla messa in efficienza o sostituzione dell'automezzo
stesso entro il termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza, a
norma dell'art. 11 del presente regolamento.
Art. 14
(Sostituzione dell'automezzo)
Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può
essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'automezzo in servizio con altro dotato della
caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso,
da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 13, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9.
In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla
modifica intervenuta. Nel caso in cui titolare di una licenza intenda sostituire l’autobus in servizio
con altro autobus usato, l’autobus subentrante deve essere di vetustà, rispetto alla prima
immatricolazione, inferiore al mezzo che si vuole sostituire; il nulla-osta alla sostituzione deve
essere richiesto direttamente agli uffici della Regione all’uopo preposti.
La Commissione Provinciale redige apposito verbale sulle verifiche effettuate esprimendo il
proprio parere, informandone il Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione e l'ufficio provinciale
M.C.T.C.. Il Sindaco, con successivo atto, autorizza la sostituzione dell'autobus, inviandone copia
all'ufficio provinciale M.C.T.C. per gli adempimenti relativi alla immatricolazione del veicolo.
Art. 15
(Cronotachigrafo)
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di
apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978, n. 727.
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Art. 16
(Tariffe)
Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore,
vengono fissate la tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.
Per quanto riguarda gli autobus, allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o
comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello di servizi
pubblici di linea, i costi economici e le conseguenti tariffe minime sono predisposti a livello
regionale dalle organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e
rappresentate a livello nazionale; sono di norma soggetti a revisione annuale e di essi la Giunta
Regionale prende atto con regolare provvedimento che resta depositato presso il Settore Trasporti,
il quale provvede a trasmettere alle C.C.I.A.A., agli enti turistici, alle agenzie di viaggio ed ai
provveditori agli studi le tariffe riguardanti gli autobus da noleggio. La Commissione di cui all'art.
13 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario
per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza.
Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio Comunale
l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi dell'art. 11. In tal caso, la revoca
della licenza non deve essere proceduta da alcuna diffida.
I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi, e per le
autovetture da piazza (taxi) anche sui mezzi, le tabelle tariffarie.
Art. 17
(Responsabilità nell'esercizio)
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che
indirettamente in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza è ad esclusivo
carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del
Comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personale di carattere civile
e penale agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 18
(Divieto di stazionamento)
E' fatto divieto di stazionamento con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree
pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato può
essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in
attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
Art. 19
(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza,
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civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.
a)
b)
c)
In particolare essi hanno l'obbligo di:
conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad
ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine
e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione
possono comportare a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art.
10 e, se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti
disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Art. 20
(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)
a)
b)
c)
d)
e)
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio è fatto divieto di:
far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i
periodi di sosta;
portare animali propri sull'autoveicolo;
deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi
di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 21
(Contravvenzioni)
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza
comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro
sanzione nel D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazione ed integrazioni, sono punite ai
sensi della vigente legge comunale e provinciale.
Art. 22
(Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)
Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo e
caratteristiche, emanate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
richiamate all'art. 1.
Art. 23
(Classificazione degli autobus)
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento si provvederà alla
classificazione degli autobus forniti di licenza di noleggio in base alle loro caratteristiche
quantitative e di conforto.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni
espressamente richiamate, alla Legge n. 142/90 ed al D.L.vo 30.04.1992, n. 285.
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INDICE
Art. 1 (Disciplina del servizio)
Art. 2 (Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio)
Art. 3 (Domanda per esercitare il servizio)
Art. 4 (Titoli preferenziali)
Art. 5 (Cause di impedimento al rilascio della licenza)
Art. 6 (Assegnazione della licenza)
Art. 7 (Rilascio della licenza)
Art. 8 (Trasferibilità della licenza)
Art. 9 (Inizio del servizio)
Art. 9/Bis (Caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio da piazza (taxi)
Art. 10 (Sospensione della licenza)
Art. 11 (Revoca della licenza)
Art. 12 (Decadenza della licenza)
Art. 13 (Verifica e revisione degli autoveicoli)
Art. 14 (Sostituzione dell'automezzo)
Art. 15 (Cronotachigrafo)
Art.. 16 (Tariffe)
Art. 17 (Responsabilità nell'esercizio)
Art. 18 (Divieto di stazionamento)
Art. 19 (Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)
Art. 20 (Divieti per i conducenti degli autoveicoli)
Art. 21 (Contravvenzioni)
Art. 22 (Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)
Art. 23 (Classificazione degli autobus)
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