DECRETO n. 351 del 26/06/2014

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DECRETO n. 351 del 26/06/2014
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
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DECRETO n. 351
del 26/06/2014
Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Modifica del regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi extraistituzionali.
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010
Acquisiti i pareri di competenza del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE SOCIALE
Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Vassallo
Dott.ssa Anna Calvi
Dott. Pier Mario Azzoni
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con propria Deliberazione n. 692 del 29.12.2009 è stato adottato il
Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali;
Visti:
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”;
- il Codice di Comportamento dell’A.S.L. di Brescia, approvato con proprio Decreto
n. 49 del 30.01.2014;
- il “Codice Etico” dell’Azienda (Allegato A al Decreto D.G. n. 178 del 05.04.2013);
- il “Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016”, approvato con proprio Decreto
n. 50 del 30.01.2014;
Vista la nota del Direttore Sanitario in data 27.05.2014 prot. n. 0071554, con la
quale si propone di porre in capo al Responsabile del SITRA le autorizzazioni relative
allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di Coordinatori Infermieristici,
Infermieri, Assistenti Sanitari, Ostetriche;
Ritenuto di assentire al contenuto della predetta nota n. 0071554/2014, nonché di
porre in capo al Direttore Amministrativo le autorizzazioni relative alle attività extraistituzionali del personale amministrativo;
Rilevata pertanto l’opportunità di procedere alla modifica dell’art. 11 del
Regolamento nonché all’introduzione dell’art. 16 recante disposizioni di raccordo con
gli atti sopra richiamati, nell’ambito di un primo adeguamento ai medesimi,
adeguamento che troverà idoneo completamento nel corso del prossimo anno;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, qui
anche Responsabile del procedimento, che attesta la conformità del presente
provvedimento al disposto dell’art. 13 comma 17 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e ne
attesta la regolarità tecnica;
Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del
Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a) di procedere, per quanto in premessa evidenziato, alla modifica dell’art. 11 del
Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di
incarichi extraistituzionali, nonché all’introduzione dell’art. 16 che detta
disposizioni di coordinamento con gli atti sopra richiamati, come risulta
dall’allegato “A”, composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
b) di stabilire che l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto precedente sia
fissata a decorrere dal 01.07.2014, in sostituzione della regolamentazione
preesistente adottata con propria Deliberazione n. 692/2009;
c) di dare mandato al Servizio Risorse Umane per la pubblicazione e la diffusione del
nuovo testo del regolamento in oggetto agli assetti aziendali;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
_________________________________________________________________
e) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32
della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Allegato A
Regolamento delle incompatibilità e delle
autorizzazioni allo svolgimento di
Incarichi extraistituzionali
CAPO I
Incompatibilità
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell’ASL di
Brescia, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 2
(Discipline in deroga)
Al personale non dirigente a tempo parziale, con rapporto di lavoro non superiore al
50% del tempo pieno, si applica la disciplina dettata dall’art. 1, commi 56/65 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché il regolamento aziendale del tempo
parziale.
In tema di attività libero professionale, si applicano le discipline speciali relative alle
seguenti categorie di personale:
a) medici e altri dirigenti del ruolo sanitario;
b) dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo che abbiano avuto
accesso al regime di impegno ridotto pari al 50% della prestazione lavorativa;
c) infermieri cui l’Azienda eventualmente richieda prestazioni orarie aggiuntive rese
in regime libero-professionale al di fuori dell’orario di lavoro.
Per quanto previsto dalle richiamate discipline speciali e dai vigenti Regolamenti
aziendali, il presente Regolamento si deve intendere corrispondentemente
derogato.
Art. 3
(Dovere di esclusività)
Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l’ASL di Brescia è esclusivo; esso
è incompatibile con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio
Sanitario.
Il predetto rapporto è inoltre incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la
titolarità o con la compartecipazione in quote di imprese che possano configurare
conflitto di interessi con il Servizio Sanitario.
Al personale dipendente di cui all’art. 1 è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra
attività di lavoro subordinato o autonomo, se non previamente autorizzata
dall’Azienda sulla base di norme di legge o di altra fonte normativa generale.
Art. 4
(Divieti)
Fermo restando il dovere di esclusività di cui all’art. 3, al dipendente, salvo quanto
previsto dai successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento o da disposizioni
normative superiori, è vietato:
a) esercitare un’attività commerciale, industriale o professionale;
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l’Azienda, altri rapporti di
lavoro subordinato, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di
privati;
c) assumere cariche in società con fini di lucro;
d) esercitare attività di artigiano, imprenditore agricolo a titolo principale e di
coltivatore diretto;
e) assumere incarichi di progettazione o direzione lavori ex art. 17 Legge 109/94 a
favore di soggetti terzi privati o di pubbliche amministrazioni;
Art. 5
(Incompatibilità)
Sono incompatibili con il rapporto di lavoro con l’ASL gli incarichi, previa valutazione
in concreto dei singoli casi:
a) che generano conflitto di interessi con l’Azienda;
b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente
svolge funzioni dirette e non incidentali di controllo o di vigilanza; tale tipologia di
incarico sarà valutata di volta in volta;
c) che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non
consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio da parte
del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.
Art. 6
(Attività esercitabili solo previa autorizzazione)
Il dipendente, salvo quanto disposto dagli artt. 3 (Dovere di esclusività), 4 (Divieti)
e 5 (Incompatibilità), può essere autorizzato a svolgere, fuori dell’orario di lavoro,
attività aventi carattere di temporaneità, saltuarietà od occasionalità, sia a favore di
soggetti pubblici che privati.
Per quanto sopra, il dipendente può essere, tra l’altro, autorizzato:
a) ad assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto
costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il
perseguimento esclusivo dell’attività sociale;
b) a partecipare, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre
commissioni presso Enti non facenti parte del Servizio Sanitario, in qualità di
membro sorteggiato, di membro esperto ovvero in ragione della professionalità
specifica posseduta;
c) a svolgere attività di collaudo;
d) a svolgere attività di arbitro o di perito fuori dei casi di cui al successivo art. 7,
lett. g);
e) a svolgere incarichi di docenza presso corsi di formazione, diplomi universitari,
scuole di specializzazione e diploma, soggetti accreditati dalla regione all’attività di
formazione, incarichi di ricerca scientifica presso enti pubblici e privati, nonché la
partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari.
f) all’esercizio di attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto, alla
partecipazione a società agricole a conduzione famigliare, se l’impegno richiesto è
modesto e non abituale e continuato durante l’anno;
g) all’esercizio di attività di amministratore di condominio, se l’impegno riguarda la
cura degli interessi propri del dipendente;
h) a svolgere attività gratuite, non ricomprese nell’elenco di cui al successivo art. 7;
i) partecipazione a Comitati Scientifici;
Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle
modalità di svolgimento degli incarichi esterni al fine di consentire all’Azienda di
valutare l’esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell’autorizzazione o il
rifiuto della stessa.
Art. 7
(Attività non soggette ad autorizzazione)
Sono consentite, senza necessità di autorizzazione e comunque al di fuori dell’orario
di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore della Struttura
Complessa/Responsabile Servizio di Staff di appartenenza:
a) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o
altri Enti ed Istituzioni, senza scopo di lucro;
b) l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e delle invenzioni industriali;
c) le attività sportive e artistiche non esercitate in forma imprenditoriale;
d) la mera partecipazione in qualità di socio a società di capitali, di persone e a
società cooperative;
e) l’iscrizione ad un albo, sempre che l’Ordinamento Professionale lo consenta e
fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione;
f) gli incarichi di perito e di consulente tecnico disposti dall’Autorità Giudiziaria in
materia civile e penale, purché svolti senza utilizzo di strumenti attrezzature
aziendali;
g) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
h) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
i) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita;
j) collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
k) la partecipazione a convegni e seminari;
l) Pubblicazione di interventi a convegni e seminari;
m) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o
sindacale non in veste di dirigenti sindacali
n) gli incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad
autorizzazione.
Per le attività di cui alle lettere j) e k) l’eventuale utilizzo di dati di proprietà
aziendale deve essere autorizzato dalla Direzione competente.
I dirigenti sanitari che esercitano la libera professione extra-muraria possono
svolgere, senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, incarichi non ricompresi nei
compiti e doveri d’ufficio, attinenti alla loro attività libero professionale.
Art. 7 bis
(Limiti)
Le attività di cui agli articoli 6 e 7 devono essere svolte al di fuori dell’orario di
lavoro e in modo da non arrecare pregiudizio alle esigenze di buon andamento
dell’Azienda e da non ridurre il corretto rendimento del dipendente.
Le attività di cui all’art. 6 lettera e) non devono impegnare il dipendente per più di
100 ore all’anno.
Art. 8
(Anagrafe delle prestazioni)
Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti dell’ASL senza la previa
autorizzazione dell’azienda stessa. L’autorizzazione deve essere richiesta dai
soggetti che intendono conferire l’incarico; può altresì essere richiesta dal
dipendente interessato.
Devono essere altresì comunicati – in relazione a tali conferimenti d’incarico ed
entro il 30 aprile di ciascun anno – gli emolumenti conferiti e corrisposti nell’anno
precedente nonché i successivi aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico.
L’Azienda comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi di cui al precedente art. 6,
sia direttamente conferiti che autorizzati, aggiornando i dati forniti con riferimento
al 30 giugno di ciascun anno.
Il Servizio Risorse Umane curerà, ad ogni conseguente fine, la predisposizione
dell’elenco degli incarichi autorizzati nell’anno.
Art. 9
(Verifiche e sanzioni)
L’osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta alle
verifiche effettuate a campione, e/o mirate, sui dipendenti da parte del competente
Servizio Ispettivo.
Il Servizio Ispettivo rendiconta trimestralmente in ordine agli esiti dei controlli
esperiti al Direttore Generale, previa informazione al Direttore Amministrativo.
Il Servizio Ispettivo segnala, inoltre, al Direttore Aziendale di riferimento del
dipendente le eventuali difformità rilevate per l’attivazione del seguito di
competenza.
La violazione da parte del dipendente dei divieti stabiliti dagli art. 4 e 5 del presente
Regolamento, l’esercizio senza autorizzazione delle attività di cui al precedente art.
6 nonché le comunicazioni risultate non veritiere a seguito di accertamento ispettivo
dell’azienda, possono costituire causa di recesso, a norma dell’art. 1, comma 61,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
CAPO II
Disposizioni relative al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non
superiore al 50% del tempo pieno.
Art. 10
(Altre attività lavorative)
Esclusivamente al personale occupato a tempo parziale, con orario di lavoro non
superiore al 50% del tempo pieno, è consentito – previa autorizzazione dell’Azienda
- l’esercizio di altre attività lavorative, comprese attività professionali e di lavoro
subordinato o autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio,
non siano incompatibili con le attività d’istituto dell’Azienda, e non risultino in
conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. A riguardo in allegato sono elencate
a titolo esemplificativo le attività incompatibili ai sensi dell’art. 1, comma 58 bis,
della Legge 23-12-1996 n. 662. Resta comunque esclusa la possibilità di instaurare
rapporti di lavoro subordinato con Amministrazioni Pubbliche.
Nella domanda di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al
50% del tempo pieno, il dipendente deve indicare l’attività di lavoro subordinato o
autonomo che intende svolgere ovvero dichiarare che non intende svolgere dette
attività. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l’Azienda nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui detta attività comporti un conflitto di
interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso in
cui l’attività di lavoro subordinato debba intercorrere con una amministrazione
pubblica. Il dipendente è tenuto a comunicare all’Azienda, entro 15 giorni,
l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa dichiarata.
La mancata comunicazione ovvero la comunicazione risultata non veritiera, anche a
seguito di accertamenti ispettivi disposti dall’Azienda, costituiscono giusta causa di
recesso, sempre che le prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l’Azienda non siano rese a titolo gratuito
presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale
senza scopo di lucro.
Le procedure per l’accertamento della causa di recesso o di decadenza si svolgono
in contraddittorio fra le parti.
CAPO III
Procedura autorizzativa
Art. 11
(Richiesta)
Il dipendente che intende assumere gli incarichi o svolgere le attività di cui all’art. 6
(attività soggette ad autorizzazione), deve presentare al Direttore di Dipartimento
secondo l’afferenza funzionale, per il tramite del Responsabile della Struttura di
appartenenza che esprime parere al riguardo, specifica richiesta redatta su apposito
modulo predisposto dal Servizio Risorse Umane e corredata da idonea
documentazione, di norma, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. I Direttori
Gestionali Distrettuali, i Responsabili dei Servizi di Staff e i Direttori di Dipartimento
presentano la richiesta direttamente ai Direttori Aziendali di riferimento.
I coordinatori infermieristici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, le ostetriche
afferenti alle Direzioni Gestionali Distrettuali presentano la richiesta al Responsabile
del SITRA, per il tramite del Direttore della DGD.
Il personale amministrativo presenta la richiesta al Direttore Amministrativo, per il
tramite del Direttore di struttura di appartenenza.
Art. 12
(Contenuto)
Nella richiesta devono essere indicati:
a) l’oggetto dell’incarico;
b) il soggetto a favore del quale si svolge l’incarico;
c) le modalità di svolgimento dell’incarico e la quantificazione del tempo e
dell’impegno richiesto;
d) il compenso per l’incarico.
Nella richiesta il dipendente deve, inoltre, dichiarare:
a) che l’incarico non rientra tra i compiti e doveri d’ufficio;
b) che non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto d’interessi secondo le
indicazioni del presente Regolamento;
c) che l’incarico verrà svolto fuori dall’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e
attrezzature dell’Azienda;
d) che verrà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento
dei compiti d’ufficio.
Art. 13
(Comunicazione dell’esito)
Il Direttore Aziendale/del Dipartimento procedente si pronuncia sulla richiesta entro
30 giorni dalla ricezione. La comunicazione dell’esito della richiesta viene trasmessa
al dipendente interessato, al soggetto che ha richiesto la prestazione, al
responsabile della struttura di appartenenza e al Responsabile del Servizio Risorse
Umane.
In caso di accertata incompatibilità e/o conflitto di interessi il Direttore
Aziendale/del Dipartimento procedente diffida il dipendente dall’intraprendere
l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione, con nota scritta e motivata,
inviata all’interessato, al soggetto che ha richiesto la prestazione, al Responsabile
del Servizio Risorse Umane.
Nel caso in cui il dipendente presti servizio (ad es. nelle forme del comando, del
distacco, della convenzione, ecc.) presso altra amministrazione, l’autorizzazione è
subordinata all’intesa tra le due amministrazioni, ove per “intesa” si intende la
formalizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni, delle condizioni,
delle finalità, o quant’altro. Si prescinde dall’intesa qualora l’amministrazione presso
la quale il dipendente presta servizio non si pronunci entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta da parte dell’ASL. In tali casi l’autorizzazione è comunque rilasciata
dal Dirigente procedente, che deve pronunciarsi entro 45 giorni.
L’autorizzazione verrà rilasciata effettuate le valutazioni del caso in ordine alla
quantità dell’impegno e alle modalità di svolgimento.
Art 14
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore dal 01.07.2014.
Art. 15
(Norma finale)
Per tutto quanto non previsto nel capo III del presente Regolamento, si rimanda
alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
Art. 16
(Nuove disposizioni)
Le
disposizioni
previste
dal
presente
Regolamento
devono
intendersi
corrispondentemente derogate qualora in conflitto con i seguenti Atti:
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
- Codice di Comportamento dell’A.S.L. di Brescia, approvato con decreto del
Direttore Generale n. 49 del 30.01.2014;
- “Codice Etico” dell’Azienda (Allegato A al decreto del D.G. n. 178 del 05.04.2013).
- “Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016”, approvato con decreto D.G. n.
50 del 30.01.2014.
La violazione delle suddette disposizioni costituisce per il dipendente causa di
responsabilità disciplinare, oltre che causa di responsabilità civile, penale e
contabile, qualora configurabile.
Allegato al Regolamento
ATTIVITA’ NON CONSENTITE AI DIPENDENTI CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NON SUPERIORE AL 50% DEL
TEMPO PIENO
(art. 1, comma 58 bis della Legge 23.12.1996, n. 662)
Attività comunque non consentite:
a) fatta salva la previsione di cui al punto g) dipendente di una pubblica
amministrazione;
b) dirigente, quadro intermedio, rappresentante di commercio di Aziende fornitrici
dell’ASL o comunque incluse nell’Elenco dei fornitori;
c) dipendente di Azienda o di altro Datore di lavoro, con turni di lavoro notturni e/o
festivi, ovvero con carico orario settimanale che, sommato a quello svolto presso
l’ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge;
d) dipendente, consulente o collaboratore professionale di Azienda o di altro Datore
di lavoro rispetto ai quali il dipendente svolga comunque funzioni di controllo o di
vigilanza (partecipazione ad organi collegiali di controllo o di vigilanza);
e) lavoratore autonomo, ovvero dipendente, consulente o collaboratore
professionale di soggetti privati in ambiti di attività sanitarie o socio sanitarie
rientranti nelle competenze istituzionali del dipendente interessato.
Attività da valutare in concreto di volta in volta in ragione dell’interferenza
con i compiti istituzionali:
f) consulente o professionista incaricato da una pubblica amministrazione;
g) dipendente, consulente o collaboratore professionale di una struttura accreditata,
sanitaria o socio-sanitaria, o comunque di una struttura sanitaria o socio-sanitaria
che correntemente fornisca all’ASL prestazioni a pagamento;
h) dipendente, consulente o collaboratore professionale di Azienda o di altro Datore
di lavoro esercente un’attività soggetta alle specifiche funzioni di controllo e
vigilanza della qualifica professionale posseduta;