DECRETO n. 351 del 26/06/2014
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DECRETO n. 351 del 26/06/2014
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 351 del 26/06/2014 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Modifica del regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010 Acquisiti i pareri di competenza del DIRETTORE SANITARIO e del DIRETTORE SOCIALE Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Francesco Vassallo Dott.ssa Anna Calvi Dott. Pier Mario Azzoni _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE Premesso che con propria Deliberazione n. 692 del 29.12.2009 è stato adottato il Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali; Visti: - il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il Codice di Comportamento dell’A.S.L. di Brescia, approvato con proprio Decreto n. 49 del 30.01.2014; - il “Codice Etico” dell’Azienda (Allegato A al Decreto D.G. n. 178 del 05.04.2013); - il “Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016”, approvato con proprio Decreto n. 50 del 30.01.2014; Vista la nota del Direttore Sanitario in data 27.05.2014 prot. n. 0071554, con la quale si propone di porre in capo al Responsabile del SITRA le autorizzazioni relative allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di Coordinatori Infermieristici, Infermieri, Assistenti Sanitari, Ostetriche; Ritenuto di assentire al contenuto della predetta nota n. 0071554/2014, nonché di porre in capo al Direttore Amministrativo le autorizzazioni relative alle attività extraistituzionali del personale amministrativo; Rilevata pertanto l’opportunità di procedere alla modifica dell’art. 11 del Regolamento nonché all’introduzione dell’art. 16 recante disposizioni di raccordo con gli atti sopra richiamati, nell’ambito di un primo adeguamento ai medesimi, adeguamento che troverà idoneo completamento nel corso del prossimo anno; Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13 comma 17 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e ne attesta la regolarità tecnica; Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; DECRETA a) di procedere, per quanto in premessa evidenziato, alla modifica dell’art. 11 del Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, nonché all’introduzione dell’art. 16 che detta disposizioni di coordinamento con gli atti sopra richiamati, come risulta dall’allegato “A”, composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto; b) di stabilire che l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto precedente sia fissata a decorrere dal 01.07.2014, in sostituzione della regolamentazione preesistente adottata con propria Deliberazione n. 692/2009; c) di dare mandato al Servizio Risorse Umane per la pubblicazione e la diffusione del nuovo testo del regolamento in oggetto agli assetti aziendali; d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; _________________________________________________________________ e) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella Allegato A Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di Incarichi extraistituzionali CAPO I Incompatibilità Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell’ASL di Brescia, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. 2 (Discipline in deroga) Al personale non dirigente a tempo parziale, con rapporto di lavoro non superiore al 50% del tempo pieno, si applica la disciplina dettata dall’art. 1, commi 56/65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché il regolamento aziendale del tempo parziale. In tema di attività libero professionale, si applicano le discipline speciali relative alle seguenti categorie di personale: a) medici e altri dirigenti del ruolo sanitario; b) dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo che abbiano avuto accesso al regime di impegno ridotto pari al 50% della prestazione lavorativa; c) infermieri cui l’Azienda eventualmente richieda prestazioni orarie aggiuntive rese in regime libero-professionale al di fuori dell’orario di lavoro. Per quanto previsto dalle richiamate discipline speciali e dai vigenti Regolamenti aziendali, il presente Regolamento si deve intendere corrispondentemente derogato. Art. 3 (Dovere di esclusività) Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l’ASL di Brescia è esclusivo; esso è incompatibile con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio Sanitario. Il predetto rapporto è inoltre incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione in quote di imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario. Al personale dipendente di cui all’art. 1 è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, se non previamente autorizzata dall’Azienda sulla base di norme di legge o di altra fonte normativa generale. Art. 4 (Divieti) Fermo restando il dovere di esclusività di cui all’art. 3, al dipendente, salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento o da disposizioni normative superiori, è vietato: a) esercitare un’attività commerciale, industriale o professionale; b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l’Azienda, altri rapporti di lavoro subordinato, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati; c) assumere cariche in società con fini di lucro; d) esercitare attività di artigiano, imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto; e) assumere incarichi di progettazione o direzione lavori ex art. 17 Legge 109/94 a favore di soggetti terzi privati o di pubbliche amministrazioni; Art. 5 (Incompatibilità) Sono incompatibili con il rapporto di lavoro con l’ASL gli incarichi, previa valutazione in concreto dei singoli casi: a) che generano conflitto di interessi con l’Azienda; b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente svolge funzioni dirette e non incidentali di controllo o di vigilanza; tale tipologia di incarico sarà valutata di volta in volta; c) che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione. Art. 6 (Attività esercitabili solo previa autorizzazione) Il dipendente, salvo quanto disposto dagli artt. 3 (Dovere di esclusività), 4 (Divieti) e 5 (Incompatibilità), può essere autorizzato a svolgere, fuori dell’orario di lavoro, attività aventi carattere di temporaneità, saltuarietà od occasionalità, sia a favore di soggetti pubblici che privati. Per quanto sopra, il dipendente può essere, tra l’altro, autorizzato: a) ad assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale; b) a partecipare, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti non facenti parte del Servizio Sanitario, in qualità di membro sorteggiato, di membro esperto ovvero in ragione della professionalità specifica posseduta; c) a svolgere attività di collaudo; d) a svolgere attività di arbitro o di perito fuori dei casi di cui al successivo art. 7, lett. g); e) a svolgere incarichi di docenza presso corsi di formazione, diplomi universitari, scuole di specializzazione e diploma, soggetti accreditati dalla regione all’attività di formazione, incarichi di ricerca scientifica presso enti pubblici e privati, nonché la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari. f) all’esercizio di attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto, alla partecipazione a società agricole a conduzione famigliare, se l’impegno richiesto è modesto e non abituale e continuato durante l’anno; g) all’esercizio di attività di amministratore di condominio, se l’impegno riguarda la cura degli interessi propri del dipendente; h) a svolgere attività gratuite, non ricomprese nell’elenco di cui al successivo art. 7; i) partecipazione a Comitati Scientifici; Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle modalità di svolgimento degli incarichi esterni al fine di consentire all’Azienda di valutare l’esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell’autorizzazione o il rifiuto della stessa. Art. 7 (Attività non soggette ad autorizzazione) Sono consentite, senza necessità di autorizzazione e comunque al di fuori dell’orario di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore della Struttura Complessa/Responsabile Servizio di Staff di appartenenza: a) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o altri Enti ed Istituzioni, senza scopo di lucro; b) l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e delle invenzioni industriali; c) le attività sportive e artistiche non esercitate in forma imprenditoriale; d) la mera partecipazione in qualità di socio a società di capitali, di persone e a società cooperative; e) l’iscrizione ad un albo, sempre che l’Ordinamento Professionale lo consenta e fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione; f) gli incarichi di perito e di consulente tecnico disposti dall’Autorità Giudiziaria in materia civile e penale, purché svolti senza utilizzo di strumenti attrezzature aziendali; g) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; h) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; i) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; j) collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili; k) la partecipazione a convegni e seminari; l) Pubblicazione di interventi a convegni e seminari; m) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali n) gli incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazione. Per le attività di cui alle lettere j) e k) l’eventuale utilizzo di dati di proprietà aziendale deve essere autorizzato dalla Direzione competente. I dirigenti sanitari che esercitano la libera professione extra-muraria possono svolgere, senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, incarichi non ricompresi nei compiti e doveri d’ufficio, attinenti alla loro attività libero professionale. Art. 7 bis (Limiti) Le attività di cui agli articoli 6 e 7 devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro e in modo da non arrecare pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell’Azienda e da non ridurre il corretto rendimento del dipendente. Le attività di cui all’art. 6 lettera e) non devono impegnare il dipendente per più di 100 ore all’anno. Art. 8 (Anagrafe delle prestazioni) Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti dell’ASL senza la previa autorizzazione dell’azienda stessa. L’autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti che intendono conferire l’incarico; può altresì essere richiesta dal dipendente interessato. Devono essere altresì comunicati – in relazione a tali conferimenti d’incarico ed entro il 30 aprile di ciascun anno – gli emolumenti conferiti e corrisposti nell’anno precedente nonché i successivi aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico. L’Azienda comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi di cui al precedente art. 6, sia direttamente conferiti che autorizzati, aggiornando i dati forniti con riferimento al 30 giugno di ciascun anno. Il Servizio Risorse Umane curerà, ad ogni conseguente fine, la predisposizione dell’elenco degli incarichi autorizzati nell’anno. Art. 9 (Verifiche e sanzioni) L’osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta alle verifiche effettuate a campione, e/o mirate, sui dipendenti da parte del competente Servizio Ispettivo. Il Servizio Ispettivo rendiconta trimestralmente in ordine agli esiti dei controlli esperiti al Direttore Generale, previa informazione al Direttore Amministrativo. Il Servizio Ispettivo segnala, inoltre, al Direttore Aziendale di riferimento del dipendente le eventuali difformità rilevate per l’attivazione del seguito di competenza. La violazione da parte del dipendente dei divieti stabiliti dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento, l’esercizio senza autorizzazione delle attività di cui al precedente art. 6 nonché le comunicazioni risultate non veritiere a seguito di accertamento ispettivo dell’azienda, possono costituire causa di recesso, a norma dell’art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. CAPO II Disposizioni relative al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno. Art. 10 (Altre attività lavorative) Esclusivamente al personale occupato a tempo parziale, con orario di lavoro non superiore al 50% del tempo pieno, è consentito – previa autorizzazione dell’Azienda - l’esercizio di altre attività lavorative, comprese attività professionali e di lavoro subordinato o autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attività d’istituto dell’Azienda, e non risultino in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. A riguardo in allegato sono elencate a titolo esemplificativo le attività incompatibili ai sensi dell’art. 1, comma 58 bis, della Legge 23-12-1996 n. 662. Resta comunque esclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con Amministrazioni Pubbliche. Nella domanda di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, il dipendente deve indicare l’attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere ovvero dichiarare che non intende svolgere dette attività. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l’Azienda nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui detta attività comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso in cui l’attività di lavoro subordinato debba intercorrere con una amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto a comunicare all’Azienda, entro 15 giorni, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa dichiarata. La mancata comunicazione ovvero la comunicazione risultata non veritiera, anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall’Azienda, costituiscono giusta causa di recesso, sempre che le prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l’Azienda non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento della causa di recesso o di decadenza si svolgono in contraddittorio fra le parti. CAPO III Procedura autorizzativa Art. 11 (Richiesta) Il dipendente che intende assumere gli incarichi o svolgere le attività di cui all’art. 6 (attività soggette ad autorizzazione), deve presentare al Direttore di Dipartimento secondo l’afferenza funzionale, per il tramite del Responsabile della Struttura di appartenenza che esprime parere al riguardo, specifica richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Risorse Umane e corredata da idonea documentazione, di norma, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. I Direttori Gestionali Distrettuali, i Responsabili dei Servizi di Staff e i Direttori di Dipartimento presentano la richiesta direttamente ai Direttori Aziendali di riferimento. I coordinatori infermieristici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, le ostetriche afferenti alle Direzioni Gestionali Distrettuali presentano la richiesta al Responsabile del SITRA, per il tramite del Direttore della DGD. Il personale amministrativo presenta la richiesta al Direttore Amministrativo, per il tramite del Direttore di struttura di appartenenza. Art. 12 (Contenuto) Nella richiesta devono essere indicati: a) l’oggetto dell’incarico; b) il soggetto a favore del quale si svolge l’incarico; c) le modalità di svolgimento dell’incarico e la quantificazione del tempo e dell’impegno richiesto; d) il compenso per l’incarico. Nella richiesta il dipendente deve, inoltre, dichiarare: a) che l’incarico non rientra tra i compiti e doveri d’ufficio; b) che non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto d’interessi secondo le indicazioni del presente Regolamento; c) che l’incarico verrà svolto fuori dall’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell’Azienda; d) che verrà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio. Art. 13 (Comunicazione dell’esito) Il Direttore Aziendale/del Dipartimento procedente si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione. La comunicazione dell’esito della richiesta viene trasmessa al dipendente interessato, al soggetto che ha richiesto la prestazione, al responsabile della struttura di appartenenza e al Responsabile del Servizio Risorse Umane. In caso di accertata incompatibilità e/o conflitto di interessi il Direttore Aziendale/del Dipartimento procedente diffida il dipendente dall’intraprendere l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione, con nota scritta e motivata, inviata all’interessato, al soggetto che ha richiesto la prestazione, al Responsabile del Servizio Risorse Umane. Nel caso in cui il dipendente presti servizio (ad es. nelle forme del comando, del distacco, della convenzione, ecc.) presso altra amministrazione, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni, ove per “intesa” si intende la formalizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni, delle condizioni, delle finalità, o quant’altro. Si prescinde dall’intesa qualora l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunci entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’ASL. In tali casi l’autorizzazione è comunque rilasciata dal Dirigente procedente, che deve pronunciarsi entro 45 giorni. L’autorizzazione verrà rilasciata effettuate le valutazioni del caso in ordine alla quantità dell’impegno e alle modalità di svolgimento. Art 14 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore dal 01.07.2014. Art. 15 (Norma finale) Per tutto quanto non previsto nel capo III del presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. Art. 16 (Nuove disposizioni) Le disposizioni previste dal presente Regolamento devono intendersi corrispondentemente derogate qualora in conflitto con i seguenti Atti: - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - Codice di Comportamento dell’A.S.L. di Brescia, approvato con decreto del Direttore Generale n. 49 del 30.01.2014; - “Codice Etico” dell’Azienda (Allegato A al decreto del D.G. n. 178 del 05.04.2013). - “Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016”, approvato con decreto D.G. n. 50 del 30.01.2014. La violazione delle suddette disposizioni costituisce per il dipendente causa di responsabilità disciplinare, oltre che causa di responsabilità civile, penale e contabile, qualora configurabile. Allegato al Regolamento ATTIVITA’ NON CONSENTITE AI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NON SUPERIORE AL 50% DEL TEMPO PIENO (art. 1, comma 58 bis della Legge 23.12.1996, n. 662) Attività comunque non consentite: a) fatta salva la previsione di cui al punto g) dipendente di una pubblica amministrazione; b) dirigente, quadro intermedio, rappresentante di commercio di Aziende fornitrici dell’ASL o comunque incluse nell’Elenco dei fornitori; c) dipendente di Azienda o di altro Datore di lavoro, con turni di lavoro notturni e/o festivi, ovvero con carico orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l’ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge; d) dipendente, consulente o collaboratore professionale di Azienda o di altro Datore di lavoro rispetto ai quali il dipendente svolga comunque funzioni di controllo o di vigilanza (partecipazione ad organi collegiali di controllo o di vigilanza); e) lavoratore autonomo, ovvero dipendente, consulente o collaboratore professionale di soggetti privati in ambiti di attività sanitarie o socio sanitarie rientranti nelle competenze istituzionali del dipendente interessato. Attività da valutare in concreto di volta in volta in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali: f) consulente o professionista incaricato da una pubblica amministrazione; g) dipendente, consulente o collaboratore professionale di una struttura accreditata, sanitaria o socio-sanitaria, o comunque di una struttura sanitaria o socio-sanitaria che correntemente fornisca all’ASL prestazioni a pagamento; h) dipendente, consulente o collaboratore professionale di Azienda o di altro Datore di lavoro esercente un’attività soggetta alle specifiche funzioni di controllo e vigilanza della qualifica professionale posseduta;