Provvedimento – Avv. Valeria Mazzoletti – III sess – 29

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Provvedimento – Avv. Valeria Mazzoletti – III sess – 29
TRIBUNALE DI MILANO
Sez. I° - Giudice la dott.ssa Mazzoletti - R.G. 11/2012
Nella causa promossa da
ALFA S.R.L., con la dott.ssa Michela Manente
- ricorrente contro
il signor ANGELO VERDI , con il dott. Andrea Sacco
- resistente -
VERBALE D'UDIENZA
Oggi, 29 maggio 2013, ad ore 17:00 sono comparsi avanti al Giudice, dott.ssa Mazzoletti, la
dott.ssa Michela Manente per parte ricorrente e il dott. Andrea Sacco per parte resistente.
Il Giudice, constatata la regolarità della notifica del ricorso e della costituzione di parte resistente e,
dunque, la regolarità del contraddittorio, invita le parti a formulare le rispettive osservazioni.
Il legale del ricorrente contesta la ricostruzione in fatto e in diritto operata dalla resistente con la
comparsa di risposta.
Quanto alla pretesa applicabilità nel caso di specie della clausola compromissoria contenuta nello
statuto di Beta S.r.l., la dott.ssa Manente osserva che il presente giudizio non riguarda affatto i
"diritti disponibili relativi al rapporto sociale" di Beta, ma solo ed esclusivamente un negozio – il
Preliminare – che non ha nulla a che vedere con tali diritti. A tal proposito, il difensore di parte
ricorrente ricorda il principio espresso in argomento dalla Suprema Corte, secondo la quale "la
clausola compromissoria statutaria facente riferimento ai rapporti sociali ha un ambito di
operatività delineato dal contenuto del contratto sociale e dalle obbligazioni che ne derivano
direttamente. Un contratto di compravendita di quote sociali, ancorché intercorso tra soci, non
ripete alcun profilo di disciplina della qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo
oggetto, in quanto la regolamentazione di interessi contenuta nel contratto non è in alcun modo
influenzata dalla qualità di parti o dalla natura dell'oggetto" (Cfr. Cass., 26 giugno 2008, n.
17328).
Quanto alla richiesta di conversione del rito avanzata da parte resistente, la dott.ssa Manente ne
rileva la totale infondatezza e a tal uopo richiama la giurisprudenza di merito che ha ritenuto
applicabile il rito sommario di cognizione anche a controversie ove si fosse resa necessaria una
consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento di questioni, come nella specie, non complesse, nè
articolate (Trib. Torino, protocollo del 10 febbraio 2011, Trib. Modena, protocollo del 21 dicembre
2009, Trib. Verona, protocollo n. 127/09).
Quanto, poi, all'asserito collegamento funzionale fra il contratto di cessione delle quote di Beta e il
contratto d'appalto menzionato dal resistente nella comparsa, la dott.ssa Manente osserva che tali
contratti, oltre ad essere intercorsi tra soggetti diversi (Alfa e il signor Verdi nel contratto
preliminare, Alfa e Gamma nel contratto d'appalto), non sono legati tra loro né per il titolo, né per
l'oggetto (nel contratto preliminare, una compravendita e, nell'altro rapporto, un contratto di
appalto). Si tratta, quindi, di rapporti fra loro scindibili e indipendenti e, dunque, le vicende di uno
di essi non possono in alcun influire sull'altro. Il difensore di parte ricorrente rileva, poi, che
l'assenza di alcun collegamento funzionale fra i predetti contratti trova ulteriore conferma nel fatto
che non compare alcuna clausola di coordinamento fra gli stessi espressamente pattuita fra le parti.
L'assenza di detto collegamento rende irrilevante nel caso di specie l'asserito inadempimento di Alfa
alle obbligazioni di pagamento in favore di Gamma e, pertanto, la dott.ssa Manente chiede la
reiezione di tutte le domande avversarie, ivi compresa la domanda di condanna della ricorrente al
risarcimento dei danni asseritamente patiti dal signor Verdi.
Il legale del signor Verdi contesta anzitutto l'interpretazione avversaria della clausola
compromissoria contenuta nello statuto di Beta e osserva che essa dovrà sicuramente trovare
applicazione nel caso di specie, posto che i contraenti (Alfa da un lato e il signor Verdi dall'altro
lato) sono entrambi soci di Beta e che la compravendita di quote sociali è innegabilmente un atto di
disposizione di diritti sociali. Sicché, nella presente controversia, ricorrono sia il requisito
soggettivo ("controversia tra i soci"), sia quello oggettivo ("controversia … che abbia ad oggetto
diritti disponibili relativi all'oggetto sociale") per l'applicazione della predetta clausola statutaria.
Il dott. Sacco contesta i rilievi avversari circa l'assenza del collegamento negoziale, in quanto dalla
sola considerazione unitaria della fattispecie in esame emerge lampante il nesso esistente fra il
contratto di cessione e il contratto di appalto, nesso che le parti hanno liberamente e autonomamente
convenuto.
Di qui l'innegabile diritto del signor Verdi a ottenere un ristoro patrimoniale dei danni patiti a causa
dell'inadempimento ingiustificato di Alfa che, fra l'altro, ha impedito al resistente di concludere
l'affare con Delta.
I legali di entrambe le parti chiedono al Giudice termine per il deposito di una memoria al fine di
consentire una più ampia replica alle eccezioni avversarie, ciascuno insistendo per l'accoglimento
delle proprie rispettive conclusioni.
Il Giudice
dato atto, osserva quanto segue.
1.
Anzitutto va premesso che la presente controversia, potendo essere definita sulla scorta
dell'esame della documentazione offerta in comunicazione, non necessita di alcuna attività
istruttoria, il che giustifica la sua trattazione nelle forme del rito sommario di cognizione (artt. 702bis e ss. c.p.c.).
2.
Non può essere accolta l'eccezione di incompetenza ex art. 819-ter c.p.c., in quanto la riserva
di competenza arbitrale derivante dalla clausola compromissoria contemplata nell'art. 12 dello
statuto sociale di Beta S.r.l. è relativa ai rapporti tra soci e fra questi e la società e, quindi,
limitatamente a quanto attiene alle obbligazioni e ai diritti correlati alla qualità di socio, mentre non
può intendersi comprensiva anche dei rapporti obbligatori che – sebbene intercorrenti fra i soci
stessi – siano relativi al trasferimento delle quote sociali.
3.
Quanto al merito, si osserva che i diritti fatti valere dalla ricorrente nei confronti del signor
Verdi trovano fonte certa nel contratto preliminare prodotto in atti (cfr. doc. 2 di parte ricorrente),
né parte resistente ha dedotto, ovvero provato, l'esistenza di alcuna circostanza utile a comprovare
la legittimità del suo rifiuto di adempiere al contratto preliminare, al di fuori di quella – come si
dirà, infondata – del preteso collegamento negoziale.
4.
Ritiene questo Giudice che, nel caso de quo, non sussiste alcun collegamento funzionale tra i
contratti richiamati da parte resistente (il contratto preliminare della cessione delle quote
rappresentative del 40% del capitale sociale di Beta S.r.l. e il contratto di appalto di lavori fra Alfa
S.r.l. e Gamma S.r.l.).
Infatti, da un lato, detti contratti intercorrono fra soggetti diversi (Alfa e il signor Verdi nel contratto
preliminare e Alfa e Gamma nel contratto di appalto); dall'altro lato, essi non contengono alcun
espresso riferimento a eventuali reciproci condizionamenti.
Inoltre, l'assenza dell'asserito collegamento negoziale trova significativa conferma sia nel fatto che
il signor Verdi ha pagato ad Alfa metà del prezzo convenuto per la cessione delle quote (cfr. doc. 5
di parte ricorrente), sia nella considerazione che il resistente si è limitato a chiedere un generico e
indeterminato risarcimento del danno e non, come ci si sarebbe attesi, il pagamento del prezzo
corrispettivo dei lavori effettuati da Gamma in favore di Alfa (domanda, questa, per la quale il
Verdi sarebbe stato carente della legittimazione attiva).
Non essendovi, nella specie, alcun collegamento funzionale tra i due contratti sopra ricordati, al
contratto preliminare di cessione delle quote di Beta deve essere data attuazione secondo le
previsioni ivi contenute.
Attuazione richiesta da parte ricorrente con unica domanda di adempimento specifico, ai sensi degli
artt. 1372, 1453 e 2932 c.c., e con le domande di condanna ad essa conseguenti.
5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice che le domande di parte
ricorrente siano meritevoli di accoglimento.
6.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, esse sono poste interamente a carico del
signor Angelo Verdi nella somma liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in accoglimento della domanda di Alfa S.r.l.
di adozione di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo
non concluso, dispone, al passaggio in giudicato della presente pronuncia, il trasferimento al
convenuto Angelo Verdi della proprietà delle quote di Beta S.r.l., di nominali Euro 4.000,00, pari al
40% del capitale sociale, detenute dalla ricorrente; in conseguenza di ciò, condanna il convenuto
medesimo, sempre al passaggio in giudicato della presente ordinanza, al pagamento in favore della
ricorrente della somma di Euro 2.000,00, quale saldo del prezzo pattuito per la cessione delle quote
oggetto di trasferimento, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo.
Condanna, infine, il signor Angelo Verdi a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in
complessivi Euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Milano, 29 maggio 2013
Valeria Mazzoletti