Provvedimento – Avv. Valeria Mazzoletti – III sess – 29
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Provvedimento – Avv. Valeria Mazzoletti – III sess – 29
TRIBUNALE DI MILANO Sez. I° - Giudice la dott.ssa Mazzoletti - R.G. 11/2012 Nella causa promossa da ALFA S.R.L., con la dott.ssa Michela Manente - ricorrente contro il signor ANGELO VERDI , con il dott. Andrea Sacco - resistente - VERBALE D'UDIENZA Oggi, 29 maggio 2013, ad ore 17:00 sono comparsi avanti al Giudice, dott.ssa Mazzoletti, la dott.ssa Michela Manente per parte ricorrente e il dott. Andrea Sacco per parte resistente. Il Giudice, constatata la regolarità della notifica del ricorso e della costituzione di parte resistente e, dunque, la regolarità del contraddittorio, invita le parti a formulare le rispettive osservazioni. Il legale del ricorrente contesta la ricostruzione in fatto e in diritto operata dalla resistente con la comparsa di risposta. Quanto alla pretesa applicabilità nel caso di specie della clausola compromissoria contenuta nello statuto di Beta S.r.l., la dott.ssa Manente osserva che il presente giudizio non riguarda affatto i "diritti disponibili relativi al rapporto sociale" di Beta, ma solo ed esclusivamente un negozio – il Preliminare – che non ha nulla a che vedere con tali diritti. A tal proposito, il difensore di parte ricorrente ricorda il principio espresso in argomento dalla Suprema Corte, secondo la quale "la clausola compromissoria statutaria facente riferimento ai rapporti sociali ha un ambito di operatività delineato dal contenuto del contratto sociale e dalle obbligazioni che ne derivano direttamente. Un contratto di compravendita di quote sociali, ancorché intercorso tra soci, non ripete alcun profilo di disciplina della qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo oggetto, in quanto la regolamentazione di interessi contenuta nel contratto non è in alcun modo influenzata dalla qualità di parti o dalla natura dell'oggetto" (Cfr. Cass., 26 giugno 2008, n. 17328). Quanto alla richiesta di conversione del rito avanzata da parte resistente, la dott.ssa Manente ne rileva la totale infondatezza e a tal uopo richiama la giurisprudenza di merito che ha ritenuto applicabile il rito sommario di cognizione anche a controversie ove si fosse resa necessaria una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento di questioni, come nella specie, non complesse, nè articolate (Trib. Torino, protocollo del 10 febbraio 2011, Trib. Modena, protocollo del 21 dicembre 2009, Trib. Verona, protocollo n. 127/09). Quanto, poi, all'asserito collegamento funzionale fra il contratto di cessione delle quote di Beta e il contratto d'appalto menzionato dal resistente nella comparsa, la dott.ssa Manente osserva che tali contratti, oltre ad essere intercorsi tra soggetti diversi (Alfa e il signor Verdi nel contratto preliminare, Alfa e Gamma nel contratto d'appalto), non sono legati tra loro né per il titolo, né per l'oggetto (nel contratto preliminare, una compravendita e, nell'altro rapporto, un contratto di appalto). Si tratta, quindi, di rapporti fra loro scindibili e indipendenti e, dunque, le vicende di uno di essi non possono in alcun influire sull'altro. Il difensore di parte ricorrente rileva, poi, che l'assenza di alcun collegamento funzionale fra i predetti contratti trova ulteriore conferma nel fatto che non compare alcuna clausola di coordinamento fra gli stessi espressamente pattuita fra le parti. L'assenza di detto collegamento rende irrilevante nel caso di specie l'asserito inadempimento di Alfa alle obbligazioni di pagamento in favore di Gamma e, pertanto, la dott.ssa Manente chiede la reiezione di tutte le domande avversarie, ivi compresa la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal signor Verdi. Il legale del signor Verdi contesta anzitutto l'interpretazione avversaria della clausola compromissoria contenuta nello statuto di Beta e osserva che essa dovrà sicuramente trovare applicazione nel caso di specie, posto che i contraenti (Alfa da un lato e il signor Verdi dall'altro lato) sono entrambi soci di Beta e che la compravendita di quote sociali è innegabilmente un atto di disposizione di diritti sociali. Sicché, nella presente controversia, ricorrono sia il requisito soggettivo ("controversia tra i soci"), sia quello oggettivo ("controversia … che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi all'oggetto sociale") per l'applicazione della predetta clausola statutaria. Il dott. Sacco contesta i rilievi avversari circa l'assenza del collegamento negoziale, in quanto dalla sola considerazione unitaria della fattispecie in esame emerge lampante il nesso esistente fra il contratto di cessione e il contratto di appalto, nesso che le parti hanno liberamente e autonomamente convenuto. Di qui l'innegabile diritto del signor Verdi a ottenere un ristoro patrimoniale dei danni patiti a causa dell'inadempimento ingiustificato di Alfa che, fra l'altro, ha impedito al resistente di concludere l'affare con Delta. I legali di entrambe le parti chiedono al Giudice termine per il deposito di una memoria al fine di consentire una più ampia replica alle eccezioni avversarie, ciascuno insistendo per l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni. Il Giudice dato atto, osserva quanto segue. 1. Anzitutto va premesso che la presente controversia, potendo essere definita sulla scorta dell'esame della documentazione offerta in comunicazione, non necessita di alcuna attività istruttoria, il che giustifica la sua trattazione nelle forme del rito sommario di cognizione (artt. 702bis e ss. c.p.c.). 2. Non può essere accolta l'eccezione di incompetenza ex art. 819-ter c.p.c., in quanto la riserva di competenza arbitrale derivante dalla clausola compromissoria contemplata nell'art. 12 dello statuto sociale di Beta S.r.l. è relativa ai rapporti tra soci e fra questi e la società e, quindi, limitatamente a quanto attiene alle obbligazioni e ai diritti correlati alla qualità di socio, mentre non può intendersi comprensiva anche dei rapporti obbligatori che – sebbene intercorrenti fra i soci stessi – siano relativi al trasferimento delle quote sociali. 3. Quanto al merito, si osserva che i diritti fatti valere dalla ricorrente nei confronti del signor Verdi trovano fonte certa nel contratto preliminare prodotto in atti (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), né parte resistente ha dedotto, ovvero provato, l'esistenza di alcuna circostanza utile a comprovare la legittimità del suo rifiuto di adempiere al contratto preliminare, al di fuori di quella – come si dirà, infondata – del preteso collegamento negoziale. 4. Ritiene questo Giudice che, nel caso de quo, non sussiste alcun collegamento funzionale tra i contratti richiamati da parte resistente (il contratto preliminare della cessione delle quote rappresentative del 40% del capitale sociale di Beta S.r.l. e il contratto di appalto di lavori fra Alfa S.r.l. e Gamma S.r.l.). Infatti, da un lato, detti contratti intercorrono fra soggetti diversi (Alfa e il signor Verdi nel contratto preliminare e Alfa e Gamma nel contratto di appalto); dall'altro lato, essi non contengono alcun espresso riferimento a eventuali reciproci condizionamenti. Inoltre, l'assenza dell'asserito collegamento negoziale trova significativa conferma sia nel fatto che il signor Verdi ha pagato ad Alfa metà del prezzo convenuto per la cessione delle quote (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), sia nella considerazione che il resistente si è limitato a chiedere un generico e indeterminato risarcimento del danno e non, come ci si sarebbe attesi, il pagamento del prezzo corrispettivo dei lavori effettuati da Gamma in favore di Alfa (domanda, questa, per la quale il Verdi sarebbe stato carente della legittimazione attiva). Non essendovi, nella specie, alcun collegamento funzionale tra i due contratti sopra ricordati, al contratto preliminare di cessione delle quote di Beta deve essere data attuazione secondo le previsioni ivi contenute. Attuazione richiesta da parte ricorrente con unica domanda di adempimento specifico, ai sensi degli artt. 1372, 1453 e 2932 c.c., e con le domande di condanna ad essa conseguenti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice che le domande di parte ricorrente siano meritevoli di accoglimento. 6. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, esse sono poste interamente a carico del signor Angelo Verdi nella somma liquidata in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in accoglimento della domanda di Alfa S.r.l. di adozione di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, dispone, al passaggio in giudicato della presente pronuncia, il trasferimento al convenuto Angelo Verdi della proprietà delle quote di Beta S.r.l., di nominali Euro 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, detenute dalla ricorrente; in conseguenza di ciò, condanna il convenuto medesimo, sempre al passaggio in giudicato della presente ordinanza, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.000,00, quale saldo del prezzo pattuito per la cessione delle quote oggetto di trasferimento, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo. Condanna, infine, il signor Angelo Verdi a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge. Si comunichi. Milano, 29 maggio 2013 Valeria Mazzoletti