INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL`ASSISTENZA SANITARIA

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INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL`ASSISTENZA SANITARIA
U.O DIREZIONE AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
OSPEDALIERA E DISTRETTUALE
INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL’ASSISTENZA SANITARIA
(OSPEDALIERA ED AMBULATORIALE)
EROGATA A CITTADINI STRANIERI
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PREMESSA
L’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non può prescindere dalla conoscenza dei
diritti e doveri dei medesimi in relazione alla loro condizione, “ status” e ai loro bisogni assistenziali.
Lo scopo di questo documento è coniugare gli adempimenti che la normativa prevede, con le
procedure amministrative e sanitarie previste dai diversi regolamenti aziendali, consapevoli che
l’aspetto sanitario costituisce l’elemento rilevante ma che l’azione amministrativa, perché sia
efficace, necessita di informazioni che solo il personale sanitario può acquisire durante il percorso
assistenziale, ossia l’acquisizione della documentazione riferita ai dati anagrafici e quelli attestanti
il diritto all’assistenza sanitaria.
La condizione amministrativa del cittadino straniero prevede che egli possa essere
¾
se proveniente da paesi Extra Europei:
-
regolarmente presente nel territorio, , se in possesso di permesso di soggiorno
-
irregolare, se avevano in precedenza un permesso di soggiorno non rinnovato
-
clandestini: se non hanno mai avuto un permesso di soggiorno
¾
se provenienti da Paesi appartenenti all’Unione Europea
non sono tenuti più a richiedere alcun titolo di soggiorno
NORMATIVA DI RIFRIMENTO
-
D.LGS 286/1998 – Testo Unico disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero
-
DPR 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
-
Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 24.03.2000 – Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: Disposizioni in materia
sanitaria
-
Del Giunta RER 1190/2011: Determinazioni concernenti l’applicazione nella Regione Emilia
Romagna dell’art. 17, c. 6 della L. 15/07/2011 in materia di compartecipazione alla prestazioni
di assistenza sanitaria.
-
Regolamento (CE) n. 631/04 del Parlamento Europeo del 31/03/04
-
Circolare RER n.23 del 24/12/04
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Nuovi Regolamenti UE n. 883/04 –n. 987/09
-
Accordo stato Regioni del 20.12.2012 “ Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniere da parte delle Regioni e
Province autonome”
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OBIETTIVO:
Individuazione dello status del cittadino straniero al fine del recupero spese relative alle prestazioni
sanitarie erogate.
DEFINIZIONI:
¾ CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO IRREGOLARE:
= cittadino non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, clandestino
¾ CITTADINO STRANIERO REGOLARE APPARTENENTE A STATI DELL’UNIONE EUROPEA O
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
= si intendono i cittadini stranieri regolari provenienti da:
o Stati membri della Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia Francia, Germania, Grecia,Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria o
o da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia
o Svizzera
¾ CITTADINO STRANIERO REGOLARE NON APPARTENENTE
A STATI DELL’UNIONE
EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON I QUALI VIGONO ACCORDI
BILATERALI:
= si intendono i cittadini provenienti da:Argentina, Australia, Bosnia, Brasile, Croazia, Macedonia,
Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,Serbia, Tunisia.
¾ STP: STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE
= cittadino straniero extracomunitario presente nel territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all’ingresso e al soggiorno in Italia, pertanto irregolarmente presente, clandestino.
¾ ENI: EUROPEO NON ISCRITTO
= cittadini neocomunitari Rumeni e Bulgari, non in possesso della tessera TEAM, non iscrivibili al SSN
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¾ P.S.U.: PERMESSO DI SOGGIORNO UMANITARIO
= tessera di assistenza sanitaria rilasciata ai cittadini provenienti dal Nord Africa in possesso del permesso di
soggiorno per motivi umanitari per garantire loro misure di protezione temporanea, nello specifico assistenza
sanitaria, per le esigenze umanitarie di particolare gravità evidenziatisi nei paesi di provenienza.
¾ TEAM
Tessera Europea Assicurazione e Malattia
¾ CURE URGENTI
= si intendono quelle prestazioni che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la
salute della persona
¾ CURE ESSENZIALI
= sono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nel
medio/breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischio per la
vita: complicanza, cronicizzazione, aggravamento
¾ CURE CONTINUATIVE
= si intendono i cicli terapeutici, riabilitativi relativi alla possibile soluzione dell’evento morboso
L’accertamento dello stato di cura urgente, essenziale ancorchè continuativa, rientra nell’ambito di
responsabilità del medico.
¾ D.R.G.
= gruppo di diagnosi fra loro correlate; dalla elaborazione dei codici inseriti dai medici nella SDO ( scheda
di dimissione ospedaliera, parte integrante della cartella clinica) attraverso un apposito programma, viene
assegnato il DRG ad ogni ricovero ed il valore tariffario.
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ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI
STRANIERI EXTRACOMUNITARI, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
NEL TERRITORIO NAZIONALE
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN
L’art. 34 del decreto legislativo 286/1998 di seguito indicato con il termine
“Testo Unico per
l’immigrazione”, sancisce il principio di parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri extracomunitari
regolarmente soggiornanti, iscritti al S. S. N. con i cittadini italiani, all’assistenza sanitaria, garantita in
tutto il territorio nazionale.
E’ previsto l’obbligo di iscrizione al S.S.N. per i cittadini stranieri extracomunitari, regolarmente
soggiornanti:
a) con regolare attività di lavoro, autonomo o subordinato ( anche stagionale)
b) ancorchè disoccupati, se iscritti alle liste di collocamento
PER LAVORO
c) richiesta di protezione intrnazionale
d) Motivi familiari compresi i familiari ultrasessantacinquenni ingresso in
Italia precedente al 5 novembre 2008
e) Asilo politico/umanitario/asilo
f) Attesa adozione e affidamento
g) Richiesta di cittadinanza
h) Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
i)
Minori stranieri presenti nel territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
j)
Genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza a minore
k) Donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede; il padre del bambino è equiparato alla
madre, pertanto deve essere iscritto al SSR
l)
M
O
T
T
I
V
I
D
I
V
E
R
S
I
Motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
m) Motivi di studio, qualora sino studenti che svolgono attività lavorativa
n) Detenuti negli istituti penitenziari e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari i
(con o senza il permesso di soggiorno)
o) Permessi per motivi di giustizia
p) residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
q) status di apolide (condizione che viene riconosciuta a quelle persone che non
possono dimostrare possedere la cittadinanza di uno Stato e che non fruiscono
più di alcuna assistenza amministrativa come il rilascio di documenti essenziali quali
quelli di stato civile, identità, ecc
r) Motivi di salute/umanitari ( ad esclusione dei soggiornanti per cure mediche ai sensi dell’art. 36 T.U)
s) Motivi religiosi per religiosi che svolgono attività lavorativa e vengono remunerati (ex. Parroci)
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L’assistenza sanitaria garantita ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, è
garantita anche ai familiari e minori a carico regolarmente soggiornanti. Per l’individuazione dei familiari a
carico, si rimanda ai termini di cui all’art. 4 D.L. 408/82 (convertito in L. 627/82).
Si precisa inoltre che la titolarità del permesso di soggiorno, impone che si debba provvedere anche
d’ufficio, all’iscrizione al SSN, conseguentemente a tale principio, il rilascio del permesso di soggiorno fa
retroagire il diritto all’assistenza sanitaria dello straniero regolarmente soggiornante, alla data di ingresso
in Italia, poiché il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell’iscrizione obbligatoria al SSR
L’iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggior no e
non decade nelle fasi di rinnovo in base alla norma del “salvo buon fine” e nell’ottica della continuità
assistenziale
Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata al pari dei cittadini italiani
la tessera TEAM ( Tessera Europea Assistenza Malattia), che riconosce garanzia al cittadino straniero
regolare, lo stesso livello di assistenza sanitaria prevista per il cittadino italiano, fermo restando l’obbligo di
compartecipazione alla spesa prevista a parità di condizione.
I cittadini non appartenenti all’ UE regolarmente soggior nanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, limitatamente alle condizioni e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSR
I cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti, con permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi che non
rientrano fra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al SSR, sono tenuti a stipulare apposita polizza
assicurativa con un Istituto italiano o straniero contro il rischio di malattia, infortunio, maternità, valida su
tutto il territorio nazionale, oppure l’iscrizione mediante iscrizione facoltativa al SSR, previa corresponsione
di un contributo forfettario annuo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986
¾ L’iscrizione volontaria è concessa a:
a) Cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a 3 mesi
(fatto salvo il diritto riconosciuto allo studente o della persona alla pari, anche per periodi inferiori)
b) Cittadini stranieri ultrasessantacinquenni con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
dopo il 5 novembre 2008
c) Cittadini con residenza elettiva
d) personale religioso –
e) operatori di organizzazioni umanitarie
f) personale diplomatico
¾
NON è consentita l’iscrizione ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di cura o per
motivi turistici
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In presenza di familiari a carico, il titolare dell’iscrizione volontaria al SSR è tenuto ad un
versamento integrativo per garantire loro l’assistenza; l’importo sarà determinato in base al reddito e non
potrà essere inferiore ai 387,84 €.
Si precisa che l’iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all’anno solare (gennaio – 31dicembre)
A prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha
decorrenza retroattiva.
STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI
STP – ENI - PSU
La Regione Emilia Romagna, in applicazione delle diverse normative e al fine di garantire
l’assistenza sanitaria ai cittadini che, al verificarsi dell’evento, siano in territorio italiano, ha sviluppato
programmi di assistenza sanitaria e sociale, adottando procedure amministrative per il rilascio di tessere di
assistenza sanitaria specifiche per i diversi status del cittadino: tessere STP, ENI E PSU.
Il personale autorizzato al rilascio e al rinnovo delle tessere sanitarie è il personale amministrativo
operante presso:
-
gli Uffici dello Sportello Unico Distrettuale
-
nei Presidi Ospedalieri.
All’interno del PO, la funzione è espletata dagli operatori addetti all’Ufficio Ricoveri; per i casi in cui il
cittadino straniero irregolare necessiti di ricovero, sia in sede di prima erogazione dell’assistenza e si trovi
nella condizione di ottenere la tessera, si provvederà al rilascio e
-
copia della medesima rimane agli atti dell’Azienda completa della documentazione e delle
dichiarazioni previste,
-
copia viene rilasciata all’utente che deve utilizzarla anche negli eventuali accessi successivi.
Le tessere sono composte di 16 caratteri di cui
o
3 identificativi dello status del cittadino, identificato nella sigla STP, PSU,ENI;
o
6 caratteri identificativi del codice ISTAT identificativo della ASL di prima accoglienza,
o
7 caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Nella tessera devono essere indicati i seguenti dati:
o Cognome e nome
o Data di nascita
o Cittadinanza
o Indicazione in merito alla eventuale condizione di indigenza
o Riferimento all’eventuale diritto alla partecipazione alla spesa sanitaria
o Timbro dell’ufficio/struttura ed operatore che rilasciano la tessera.
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Per il tesserino STP la struttura deve provvedere al rilascio della tessera, anche in assenza di
documenti di identità, registrando le generalità fornite dal cittadino straniero.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino irregolare, non comporta alcun tipo di
segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza, se non per i casi in cui, a parità di condizione del cittadino
italiano, sia obbligatorio fornire il referto.
Trattandosi di persone irregolarmente presenti, non possono acquisire la residenza in Italia e non
sono iscrivibili al SSN, pertanto, non possono fruire del medico di base o pediatra di libera scelta, ma
accedere solo agli ambulatori di primo livello per le prestazioni urgenti, essenziali o continuative, e alle
prestazioni comprese nei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva.
L’emissione della tessera avviene tramite tre procedure informatiche specifiche per lo status del
cittadino, STP, ENI E PSU.
STP – STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE
Gli stranieri temporaneamente presenti sono quegli stranieri extra UE che non essendo in regola con
il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR; per loro è previsto il rilascio della tessera per
l’assistenza sanitaria STP che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e
di rendicontazione.
L’art. 35, c. 3 del Testo Unico sull’immigrazione, prevede che ai cittadini STP siano assicurate
presso le strutture pubbliche/ accreditate, le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere che siano
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urgenti, ossia che siano prestazioni che non possano essere differite senza pericolo di vita per la
salute della persona,
9
essenziali, intese come prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior
danno per la salute o rischi per la vita , complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti,
9
ancorchè continuative per malattia ed infortunio, affermando così il principio della continuità delle
cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo rispetto
alla risoluzione dell’evento morboso.
L’ individuazione del carattere di essenzialità delle cure rese, rientra nell’ambito della responsabilità del
medico
Per i cittadini STP che
⇒
abbiano sottoscritto la dichiarazione di indigenza: sono tenuti al pagamento del
TICKET, a parità di condizione con il cittadino italiano
⇒
NON abbiano sottoscritto la dichiarazione di indigenza, sono tenuti al pagamento
PER INTERO delle prestazioni ricevute
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Oltre alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, essenziali ancorchè continuative per malattia ed
infortunio, sono assicurati gli interventi di
- medicina preventiva e
- le prestazioni di cure a salvaguardia della salute collettiva ed individuale
- sono in particolare garantite la tutela sociale della gravidanza e maternità, a parità di condizione
delle cittadine italiane; tutela della salute del minore; vaccinazioni previste dalla campagna di prevenzione
collettive regionali; interventi di profilassi internazionale; profilassi e diagnosi delle malattie infettive;
prestazioni di competenza dei Sert; prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
persone soggette da HIV correlata; prestazioni finalizzate alla tutela della salute mentale.
I costi sostenuti dalla AUSL per l’erogazione delle prestazioni erogate sono a carico:
9
delle Regioni, quelle previste all’interno degli interventi di medicina preventiva e a salvaguardia
della salute collettiva ed individuale
9
delle ASL, le quote di compartecipazione alla spesa non recuperate e i costi relativi alle spese di
ricovero per l’assistenza a cittadini STP non indigenti che non abbiano provveduto al pagamento
previsto
9
del Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture competenti per territorio:
•
oneri relativi alle prestazioni urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio,
erogate dal Pronto Soccorso
•
le prestazioni urgenti, essenziali ancorchè continuative erogate in regime di ricovero, day
hospital o in via ambulatoriale
PRESTAZIONI RESE AL CITTADINO STP IN REGIME DI RICOVERO
Si intendono i casi di ricovero che abbiano carattere di urgenza o comunque essenzialità
disposte dal medico specialista dell’U.O. ospedaliera in relazione alla salvaguardia della salute del
paziente per il quale dovrà essere attestata tale carattere.
Gli uffici ricoveri/accettazioni, trasmettono la cartella amministrativa relativa al ricovero del
paziente STP alla Direzione Sanitaria competente per ambito territoriale al fine di acquisire le firme
previste, del Direttore Sanitario di Presidio, competente.
Al fine di poter esercitare il diritto al rimborso nei confronti della Prefettura, occorre che la
cartella amministrativa sia completa di tutta la documentazione prevista:
- Copia documento d’identità (se in possesso)
- Copia documento di indigenza firmato dal paziente
- Copia modulo di ricovero (completo di dati anagrafici e diagnosi)
- Copia notifica amministrativa (dati anagrafici, diagnosi, data di ingresso e data di
dimissione)
- Copia SDO (scheda dimissione ospedaliera)
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- Lettera di dimissione (sostituire il nome del paziente con il n. STP)
- Copia nota DRG (n. DRG, descrizione e importo del rimborso relativo ad ogni
ricovero)
- Copia delibera Regionale dalla quale si evince la tariffa applicata per ogni DRG
- In caso di ricovero programmato è necessaria l’attestazione di cura essenziale del medico
di U.O di riferimento.
Allegato 1 - modulo che deve essere compilato con le seguenti informazioni: codice STP n. di ricovero - data di ingresso e di dimissione – diagnosi - numero DRG tariffa del DRG (Tariffe DRG determinate con Delibera di Giunta Regionale n.
69/2011)
Allegato 2 - modulo di Attestazione di urgenza ed essenzialità. Tale modulo, redatto per
ogni singolo utente straniero, è relativo alle prestazioni erogate e contiene anche
informazioni quali codice STP – data di entrata e di dimissione.
La pratica completa sarà inviata all’Ufficio Flussi Economici di PP.OO, competente a livello
aziendale per gli addebiti al Ministero degli Interni, per il tramite della Prefettura, per il recupero
dei costi relativi alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate al paziente
indigente; la fattura di addebito dei costi sostenuti, è specifica per ambito ospedaliero, corredata di
tutta la documentazione prevista e di un elenco riepilogativo delle presstazioni addebitate: l’invio
alla Prefettura avviene in ottemperanza alle indicazioni prefettizie vigenti.
***
PRESTAZIONI RESE AL CITTADINO STP di SPECIALISTICA AMBULATORIALE E PRONTO
SOCCORSO
Sono prestazioni sanitarie effettuate a seguito di accessi al Pronto Soccorso o da accessi
ambulatoriali per il proseguimento delle cure originate da urgenze e/o essenziali.
¾ Per i casi in cui il cittadino STP abbia avuto un accesso al PRONTO SOCCORSO, i
Coord. Infermieristici trasmettono all'Ufficio Unico Gestione Flussi Economici le schede di
Pronto Soccorso dalle quali si evincono le prestazioni erogate.
L’Ufficio Unico Gestione Flussi Economici PP.OO, provvede ad addebitare i costi delle
prestazioni sanitarie erogate al Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura territoriale di
riferimento, applicando le tariffe indicate nel nomenclatore tariffario regionale o nelle delibere
regionali di riferimento.
¾
Per i casi in cui le PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE erogate a
cittadini STP che abbiano reso dichiarazione di indigenza, debitamente certificata nel tesserino
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stesso, ritenute urgenti, essenziali, ancorchè continuative, sono erogate, senza oneri a carico dei
richiedenti, fatto salvo l’importo ticket a parità di condizione del cittadino italiano.
Al cittadino STP che abbia reso dichiarazione di indigenza, sono riconosciute, se
debitamente certificate nello spazio previsto in ricetta, le ESENZIONI per:
o patologia, certificata da uno specialista ( previa esibizione della suddetta ) qualora il
medico correli le prestazioni prescritte all’esenzione posseduta. (esenzione che non
avrà le caratteristiche proprie dei tesserini di esenzione per patologia rilasciati agli
aventi diritto, ma sarà stata resa in forma di dichiarazione scritta dallo specialista
accertatore
o malattia rara
o gravidanza o maternità responsabile
o prestazioni di diagnostica o screening
o prestazioni per la tutela della salute collettiva/ profilassi
Per i casi in cui il cittadino STP non assolva al pagamento della quota di compartecipazione
prevista, l’ Flussi Economici acquisita la documentazione comprovante l’erogazione della
prestazione rimasta insoluta rispetto al pagamento del ticket previsto (impegnativa del medico, la
tessera STP e, ove presente, il foglio di prenotazione della prestazione) avvia le fasi di recupero e se
necessario, sollecito del pagamento ticket.
L’applicazione dei termini fissati dalla Del. di Giunta RER n. 1190/2011, prevede che i
cittadini STP che abbiano sottoscritto la dichiarazione di indigenza al momento del rilascio della
tessera, non siano tenuti al rilascio dell’autocertificazione relativa alla fascia di reddito di
appartenenza, ma che d’ufficio, siano considerati appartenenti alla fascia RE1
ENI – EUROPEO NON ISCRITTO
E’ la tessera prevista per i cittadini neocomunitari Rumeni e Bulgari per ricevere assistenza sanitaria
Per ricevere la tessera ENI, il cittadino Rumeno o Bulgaro, deve:
-
non avere la residenza in un comune italiano
-
soggiornante in Italia da oltre tre mesi
-
essere privo di copertura sanitaria
-
non in possesso di tessera TEAM o documento equivalente
La validità della tessera è semestrale, rinnovabile ed è valida nel territorio Regionale, deve essere esibita ad
ogni accesso alle strutture sanitarie.
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PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE erogate a cittadini ENI:
vengono individuate tramite il codice ENI e le relative ricette/prescrizioni vengono archiviate
regolarmente
nella tessera ENI sono elencate le prestazioni sanitarie che vengono garantite senza oneri a carico
dell’assistito, fatto salvo il pagamento del ticket eventualmente previsto.
In riferimento all’ applicazione dei termini di cui alla Del. 1190/2011, la nostra Azienda equipara i
cittadini Rumeni e Bulgari ai cittadini STP che abbiano sottoscritto dichiarazione di indigenza, pertanto
d’ufficio, saranno considerati appartenenti alla fascia RE1
Le prestazioni garantite sono.
o
quelle indifferibili ed urgenti
o
campagne di vaccinazione
o
interventi di profilassi internazionale
o
profilassi diagnosi e cura delle malattie infettive
RICOVERI AI CITTADINI IN POSSESSO DI TESSERA ENI
La Regione chiede di tenere una contabilità separata di tali ricoveri in quanto può eventualmente
chiederne riscontro.
A tale scopo, il Direttore Amministrativo dei Presidi ha dato disposizione affinchè le cartelle
amministrative relative ai ricoveri di cittadini stranieri con tessera ENI, vengano archiviate separatamente,
suddivise per ambito territoriale, presso l’Uffici Ricoveri del PO di Lugo.
PSU – PERMESSO DI SOGGIORNO UMANITARIO
Ai cittadini provenienti dal Nord Africa, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, viene
rilasciata
una tessera che assicura loro l’assistenza sanitaria, che garantisce GRATUITAMENTE, le
prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, urgenti ed indifferibili, prescritte su ricetta SSN, oltre a quelle
comprese nella tutela della maternità della salute dei minori, di medicina preventiva ed interventi curativi e
riabilitativi delle tossicodipendenze.
Le cure garantite sono elencate nella tessera sanitaria PSU, che l’assistito dovrà esibire ad ogni accesso al
prenotatore, valida nel territorio regionale.
La tessera sanitaria PSU, ha validità semestrale, eventualmente rinnovabile e valida nel territorio regionale.
PRESTAZIONI AMBULATORIALI RESE AI CITTADINI IN POSSESSO DI TESSERA PSU
Le prestazioni ambulatoriali vengono individuate tramite il codice PSU le relative ricette/prescrizioni
vengono archiviate regolarmente
RICOVERI AI CITTADINI IN POSSESSO DI TESSERA PSU
La Regione chiede di tenere una contabilità separata di tali ricoveri in quanto può eventualmente chiederne
riscontro.
Le cartelle amministrative relative ai ricoveri di cittadini stranieri con tessera
archiviate separatamente, presso gli uffici ricoveri di ogni Presidio Ospedaliero.
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PSU, vengano
CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI UE, SEE E SVIZZERA IN POSSESSO DI TEAM O
CERTIFICATO PROVVISORIO
-PAESI UE (Unione Europea) :
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
-PAESI SEE (Spazio Economico Europea ):
Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
-SVIZZERA
A tutti i cittadini provenienti dai paesi sopra indicati, in possesso della documentazione prevista che
assicura la copertura sanitaria a carico del paese di provenienza, in temporaneo soggiorno in Italia, deve
essere erogato un livello uniforme di assistenza, a prescindere dallo status di appartenenza, pertanto i
possessori di Team o Certificato Provvisorio Sostitutivo hanno diritto all’accesso diretto ai prestatori di cure
(Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, P.S., Ricoveri Ospedalieri, Guardia
Medica,Guardia Turistica Estiva) senza l’obbligo di presentarsi preventivamente allo Sportello Unico
dell’Azienda Usl Territorialmente competente e ottenere, esibendo i documenti di cui sopra, le prestazioni
secondo le regole vigenti per gli iscritti al SSN.
Le tessere sanitarie TEAM e i Certificati Provvisori Sostitutivi emessi dalle Istituzioni estere competenti,
hanno lo stesso valore delle tessere sanitarie del SSN.
I Medici di MMG e gli Specialisti prescrittori trascrivono sul retro della prescrizione/ricetta i dati rilevati
dalla TEAM o dal Certificato Provvisorio Sostitutivo .
Questi cittadini sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) nei casi previsti.
Per questa tipologia di assicurati, al fine di poter dar luogo alla fatturazione dei costi delle prestazioni
rese, è indispensabile reperire:
-
fotocopia del documento di prenotazione Cup o di tariffazione in altra procedura informatizzata,
siglato e datato dal medico che ha eseguito la prestazione, a conferma dell’erogazione della
prestazione resa, con codice della medesima e relativa tariffazione.
I cittadini comunitari, dello Spazio Economico Europeo e Svizzeri in possesso di Team o Certificato
Provvisorio Sostitutivo rilasciati dal Paese di provenienza, ai fini del calcolo del ticket, sono equiparati ai
cittadini con reddito superiore ai 100.000 euro pertanto non devono compilare il modulo di autocertificazione
della fascia di reddito di appartenenza, rientrando automaticamente nella fascia maggiore.
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CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI UE, SEE E SVIZZERA IN POSSESSO DEI FORMULARI:
E.106-E.112-E.120-E.123 O EQUIVALENTI S1 e S2
I cittadini titolari dei suddetti documenti di diritto emessi dalle Istituzioni estere competenti per usufruire
dell’assistenza convenzionata del SSN e accedere direttamente ai prestatori di cure (Medici di Medicina
Generale e Pediatri, Specialistica Ambulatoriale Guardia Medica, PS e ricoveri ospedalieri e Guardia Medica
Estiva) hanno l’obbligo di presentare preventivamente la modulistica di cui sopra allo Sportello Unico
Distrettuale per ottenere il rilascio dell’attestato “Allegato 1” idoneo per l’accesso diretto ai prestatori di
cure.
L’ “Allegato 1” ha lo stesso valore delle tessere di iscrizione al SSN, i Medici prescrittori nella compilazione
della ricetta trascrivono sul retro i dati rilevati dall’attestato stesso.
Questi cittadini sono tenuti, nei casi previsti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e ai fini del
calcolo del ticket, sono equiparati ai cittadini con reddito superiore ai 100.000 euro pertanto, non devono
compilare il modulo di autocertificazione della fascia di reddito di appartenenza, rientrando automaticamente
nella fascia maggiore.
CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI CON CUI VIGONO CONVENZIONI BILATERALI:
Paesi e modulistica convenzionale di riferimento:
Argentina (Mod. I/RA1)-Australia ( Mod. Medicare Card )- Bosnia ( Mod. /Obr. 7 ) – Brasile ( Mod. I/B 2 )Croazia ( Mod. 111 ) – Macedonia ( Mod./Obr. 7 ) – Montenegro ( Mod./Obr. 7 ) – Principato di Monaco (
Mod. MC/I 8 ) – Sam Marino ( I/SMAR 8 ) – Serbia ( Mod.Obr.7 ) e Tunisia
Accesso diretto : solo per i casi di prestazioni ospedaliere non programmate, tramite il Pronto Soccorso.
I cittadini titolari dei suddetti documenti di diritto, emessi dalle Istituzioni estere competenti per usufruire
dell’assistenza convenzionata del SSN e accedere direttamente ai prestatori di cure (Medici di Medicina
Generale e Pediatri, Specialistica Ambulatoriale, Guardia Medica e Guardia Medica Estiva) ricoveri
Ospedalieri prescritte dai medici del S.S.N., hanno l’obbligo di presentare preventivamente la modulistica di
cui sopra allo Sportello Unico Distrettuale per ottenere il rilascio dell’attestato “Allegato 2” idoneo per
l’accesso diretto ai prestatori di cure.
L’ ”Allegato 2” ha lo stesso valore delle tessere di iscrizione al SSN, i Medici prescrittori nella compilazione
della ricetta trascrivono sul retro i dati rilevati dall’attestato stesso.
I suddetti cittadini sono tenuti, nei casi previsti dalla vigente alla partecipazione alla spesa sanitaria
(ticket) e ai fini del calcolo del ticket, sono equiparati ai cittadini con reddito superiore ai 100.000 euro e non
devono, quindi, compilare il modulo di autocertificazione della fascia di reddito di appartenenza rientrando
automaticamente nella fascia maggiore.
Le prescrizioni devono essere redatte esclusivamente sui “nuovi” ricettari entrati in vigore il
01/02/2005. La trascrizione sul retro delle prescrizioni/ricette dei dati personali degli assicurati è
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indispensabile per il recupero della spesa sanitaria, sostenuta dal SSN, nei confronti dei Paesi esteri
convenzionati competenti secondo le regole e procedure previste dalla Mobilità Internazionale.
Fanno parte di questa categoria i cittadini della Repubblica di San Marino, i quali,
anche in considerazione della vicinanza con il nostro paese, si riferiscono alla nostra Azienda per
ottenere assistenza sanitaria convenzionata.
Modulistica prevista:
•
Per cure mediche urgenti e medicalmente necessarie :
I/SMAR 8: Modello convenzionale che garantisce loro l’assistenza con trattamento
paritario rispetto ai cittadini italiani residenti (è rilasciato dall’ Istituto di Sicurezza
Sociale di San Marino),
•
Per cure mediche programmate :
I/SMAR 8/bis: Modello convenzionale che garantisce loro l’assistenza con
trattamento paritario rispetto ai cittadini italiani residenti (è rilasciato dall’ Istituto di
Sicurezza Sociale di San Marino)
Per quest’ultima tipologia di assicurati, per poter procedere alla fatturazione delle spese di cui alle
prestazioni ad essi erogate, è indispensabile acquisire:
-fotocopia del documento sanitario siglato e datato dal medico che ha eseguito la prestazione, a
conferma della erogazione della prestazione stessa con il codice della prestazione resa e relativa tariffazione
- fotocopia integrale del modello I/SMAR8 bis
- fotocopia della documentazione attestante il pagamento del ticket
Tali utenti compartecipano alla spesa sanitaria pagando il ticket previsto a parità di condizione dei cittadini
italiani, equiparati ai cittadini in fascia RE4, non essendo prevista per loro la possibilità di autocertificare la
propria fascia di reddito, in quanto non verificabile da parte dello Stato italiano.
I cittadini assicurati UE e di Paesi con Convenzioni Bilaterali accedono al Servizio di prenotazione
CUP con le stesse modalità dei cittadini iscritti al SSN presentando. la ricetta rossa di prescrizione
unitamente al documento del diritto (TEAM, Certificato Sostitutivo Provvisorio di TEAM, Allegato 1 o
Allegato 2 ).
RECUPERO DELLA SPESA PER CURE SANITARIE A CITTADINI ASSICURATI UE E SEE E
ASSICURATI DI PAESI CON CONVENZIONI BILATERALI
E’necessario controllare sempre la validità degli attestati convenzionali del diritto all’assistenza
presentati dagli assistiti (Team,Certificato Sostitutivo Provvisorio, allegato 1,Allegato 2 ecc…).
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MOBILITA’INTERNAZIONALE
Come sopra specificato, il cittadino in possesso di documenti che attestino il diritto all’assistenza
sanitaria in regime convenzionale (TEAM, Certificato Sostitutivo Provvisorio di Team, Allegato 1, Allegato
2 ) ha diritto alle prestazioni ed è tenuto alla partecipazione alla spesa secondo le disposizioni vigenti.
Al fine di poter imputare i costi sostenuti da questa Azienda Usl attraverso i meccanismi della
mobilità Sanitaria Internazionale in essere con la Regione e Ministero della Salute, a fronte dell’erogazione
di prestazioni sanitarie a favore dei cittadini di Paesi UE, SEE o con i quali vigono Convenzioni bilaterali è
necessario che gli Uffici Ricoveri dei Presidi Ospedalieri aziendali producano all’Ufficio Flussi Economici
tutta la documentazione cartacea di seguito esplicitate e alle connesse indicazioni operative:
documentazione necessaria per procedere all’addebito del costo della prestazione sanitaria erogata
(non programmata) al Paese di provenienza dell’assistito:
¾ Copia integrale e leggibile del documento convenzionale di apertura del diritto nel Paese di
provenienza (fronte/retro quando serve)
¾ Copia della ricetta rossa (per i casi in cui è prevista)
¾ Documento attestante la prestazione erogata e la tariffazione
¾ Copia del documento di identità (passaporto, carta di identità
La tabella sotto riportata individua, per ogni Paese, i relativi documenti/moduli che assicurano al cittadino
proveniente da quel Paese la copertura sanitaria:
DOCUMENTO/MODULO CONVENZIONALE
PAESE
RILASCIATO DAL PAESE DI PROVENIENZA
DELL’ASSISTITO.
Tessera Sanitaria Europea (TEAM) o
Paesi membri dell’Unione Europea
Certificato sostitutivo provvisorio della Team o
e dello Spazio Economico Europeo e Svizzera
Allegato 1 (come da Circolare regionale n. 23 del 24.12.2004)
Argentina
I/RA1oppure Allegato 2
Australia
Allegato 2
Bosnia
It 7 oppure Allegato 2
Brasile
I-B2 oppure Allegato 2
Croazia
111 oppure Allegato 2
Macedonia
It 7 oppure Allegato 2
Principato di Monaco
MC-I 8 oppure Allegato 2
San Marino
I/SMAR 8 oppure Allegato 2
Serbia/Montenegro
It 7 oppure Allegato 2
Tunisia
TN/11 oppure Allegato 2
Attualmente, la Convenzione tra Italia e Capoverde è sospesa (indicazione ministeriale del 4/06/2009)
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Attenzione: occorre controllare sempre la validità del documento/modulo convenzionale che assicura la
copertura sanitaria a carico del paese di provenienza;
Si riportano di seguito a fini esemplificativi alcuni dei casi maggiormente ricorrenti:
Caso di Ricovero di cittadino croato:
- Modello 111 oppure copia dell’ Allegato 2 (Circolare RER n. 23 del 24/12/2004)
- Copia del documento di identità del cittadino croato
- Documento attestante la prestazione erogata: notifica amministrativa del ricover
Caso di accesso al Pronto Soccorso di cittadino croato:
- Modello 111 oppure copia dell’ Allegato 2 (Circolare RER n. 23 del 24/12/2004)
- Copia del documento di identità del cittadino croato
- Scheda del Pronto Soccorso contenente la simulazione del costo; la scheda contiene il costo
dell’intera prestazione e deve essere evidenziato l’eventuale ticket pagato.
Caso di Prestazione Specialistica Ambulatoriale effettuata da cittadino francese:
- Copia TEAM /tessera Europea Assicurazione Malattia) ) o copia del Certificato sostitutivo
provvisorio della Team o copia dell’Allegato 1 (Circolare RER n. 23 del 24/12/2004)
- Copia del documento d’identità del cittadino francese
- Copia ricetta rossa
- Documento attestante la prestazione erogata:
se la prestazione è stata prenotata attraverso il Cup occorre il foglio di prenotazione Cup con il
timbro di prestazione erogata contenente la data di erogazione della prestazione;
se la prestazione non è stata prenotata attraverso il Cup occorre il timbro di prestazione erogata
contenente la data di erogazione della prestazione sulla copia della ricetta rossa e la tariffazione della
prestazione.
Ai fini di procedere agli addebiti delle spese sanitarie nei confronti dei Paesi esteri, tramite le procedure
informatiche ministeriali relative alla Mobilità Internazionale, tutta la documentazione viene inviata
dall’Ufficio Flussi Economici allo Sportello Unico del Distretto di Ravenna – Ufficio Convenzioni
Internazionali
Per la documentazione eventualmente non idonea a procedere all’addebito al Paese estero competente
l’Ufficio Convenzioni Internazionali provvederà a restituirla all’all’Ufficio Flussi Economici per il seguito di
competenza.
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CURE OSPEDALIERE EROGATE IN REGIME ISTITUZIONALE A
CITTADINI PAGANTI IN PROPRIO
Il cittadino che al momento dell’erogazione della prestazione non sia in possesso di documenti che
attestino il diritto all'assistenza sanitaria, è tenuto al pagamento in toto, ossia dell’intero costo delle
prestazioni ricevute; tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative a:
o tutela della salute dei minori
o tutela della maternità e dell’interruzione volontaria di gravidanza
Al fine di poter acquisire gli elementi dovuti necessari all’ emissione del documento contabile per il
pagamento della prestazione erogate, l’Ufficio Ricoveri deve trasmettere all’Ufficio Flussi Economici,
competente a livello aziendale per l’emissione della fattura, tutte le informazioni non mediche relative alla
persona ricoverata (dati anagrafici, residenza sanitaria, posizione lavorativa, titolo di studio, recapiti
telefonici/mail); la corretta e completa acquisizione delle informazioni relative al paziente, sono
fondamentali per poter recuperare i costi relativi alle prestazioni erogate al cittadino solvente, che
diversamente rimarrebbero a carico dell’Azienda USL.
Tutti i dati ci cui sopra sono contenuti nella cartella amministrativa, che deve comprendere la
notifica di ricovero, la SDO, il documento attestante il DRG e il modello al impegno di pagamento
sottoscritto dal paziente in cui si impegna a corrispondere all’Azienda gli importi che gli verranno addebitati.
La
Direzione
Amministrativa
dell’Assistenza
Ospedaliera
con
nota
prot.
n.
49699/DIRAMMOSP del 25/06/2011 ha disposto che lo straniero pagante in toto, che al momento
del ricovero, presenti un certificato di assicurazione sanitaria privata, è tenuto comunque a
provvedere personalmente
al pagamento delle prestazioni; sarà poi sua cura rivolgersi
all’Assicurazione per ottenere il rimborso.
I cittadini tenuti al PAGAMENTO IN TOTO delle prestazioni sanitarie ricevute sono:
¾ CITTADINI COMUNITARI
provenienti da
1) Stati membri della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o
2) Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) e
3) Svizzera
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sprovvisti di Tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) o modulo “Allegato 1”
rilasciato dallo Sportello Unico Distrettuale a seguito di presentazione dei formulari E106 –E120 –
E122 – E123
¾ CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI CON I QUALI NON VIGONO
ACCORDI BILATERALI:
In caso di RICOVERO, alla dimissione del paziente, nella cartella amministrativa deve
essere inserito il Modello di convezione e tutta la pratica di addebiti, gestita dall’ Ufficio
Convenzioni Estere del Distretto
¾ ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO - AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero ):
I cittadini Italiani che trasferiscono la residenza all’estero perdono l’assistenza sanitaria in
Italia. Tuttavia, al cittadino italiano con lo status di emigrato che rientra temporaneamente in Italia,
è riconosciuta una forma di assistenza per un periodo massimo di novanta giorni per ogni anno
solare, eventualmente frazionabile, limitatamente alle prestazioni urgenti ospedaliere.
In assenza del tesserino sanitario AIRE è previsto il pagamento dell’intero costo delle prestazioni
erogate.
Nel caso di temporaneo rientro in Italia, è prevista l’assistenza anche per i lavoratori italiani iscritti
all’aire dipendenti da ditte italiane, distaccati all’estero. In questo caso il cittadino deve essere in
possesso dell’apposito tesserino sanitario AIRE.
¾ CITTADINI NEOCOMUNITARI: RUMENI E BULGARI
- non in possesso della tessera TEAM
- non in possesso della tessera ENI, in quanto non sussistono i requisiti per rilasciarla.
¾ STRANIERI NON ISCRITTI AL SSN, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Ai cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per periodi inferiori ai tre
mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc) non iscrivibili al SSN, sono garantite presso le strutture
pubbliche/accreditate:
→ prestazioni ospedaliere urgenti (in regime ambulatoriale, ospedaliero o day hospital),
per le quali deve essere corrisposto l’intero costo della prestazione erogata al momento della
dimissione
Si precisa tuttavia che la titolarità del permesso di soggiorno valido, impone che si debba
provvedere anche d’ufficio all’iscrizione al SSN, conseguentemente a tale principio, il rilascio del
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permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria alla data del permesso di
soggiorno .
→ prestazioni sanitarie di elezione ( programmate):
le prestazioni verranno erogate previo pagamento preventivo delle relative tariffe da parte
dell’interessato.
¾ STRANIERI EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI e NON ISCRITTI AL SSN:
i cittadini che non siano nella condizione per ottenere il tesserino STP o tesserino di assistenza per
motivi Umanitari: PSU, rilasciato ai cittadini provenienti dal Nord Africa
- sono tenuti al pagamento per intero del costo della prestazione
- hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio malattia /infortunio/maternità
¾ STRANIERI IN TEMPORANEO SOGGIORNO PER TURISMO:
sono tenuti a provvedere al pagamento per intero di tutte le prestazioni e ricovero fruiti, tariffate
secondo le tariffe vigenti.
Per i ricoveri, la cartella amministrativa deve contenere il modello di impegno al pagamento
debitamente sottoscritto, competente per gli addebiti, è l’Ufficio Flussi Economici
¾ STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURE MEDICHE
Il cittadino straniero che desidera curarsi in Italia deve ottenere uno specifico visto per “Cure
Mediche da parte dell’ambasciata italiana o dal Consolato territorialmente competente del paese di
provenienza; la documentazione prevista è:
o
Dichiarazione della struttura italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la
durata presumibile della degenza ( resa dal medico dell’U.O. che ha in carico il paziente)
o
Attestazione dell’avvenuto deposito a favore della struttura prescelta di una somma pari al
30% del costo complessivo presumibile a titolo di cauzione.
o
Documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità
in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e per il rimpatrio per l’assistito e l’eventuale accompagnatore
o
Certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente, nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.
La data del ricovero viene indicata dal medico che ha in cura il paziente.
Alla data stabilita l’Ufficio Ricoveri provvede ad effettuare il ricovero come presto dalla procedura,
per cui è necessario far firmare l’impegno al pagamento in quanto è paziente solvente.
Prima della dimissione l’utente straniero è tenuto al saldo del 70%.
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L’Ufficio Unico Gestione Flussi Economici a seguito ricevimento cartella amministrativa da parte
dell’ufficio accettazione e/o ricoveri provvede ad emettere la relativa fattura.
¾ CITTADINI STRANIERI trasferiti in Italia nell’ambito di PROGRAMMI DI
INTERVENTO UMANITARIO REGIONALE – ex art. 32 c. 15 L449/97
Le Regioni, d’intesa con il Ministero della Salute, autorizzano
le ASL ad erogare
prestazioni di alta specialità appartenenti ai Programmi Assistenziali approvati dalle Regioni.
Ogni anno la Regione Emilia Romagna con delibera dell’Assemblea Legislativa stabilisce
l’adesione al programma Assistenziale a favore di cittadini bisognosi di cure in genere in età
pediatrica , provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono accessibili
competenze medico specialistiche per il trattamento di gravi patologie e non son i vigore accordi di
reciprocità relativi all’assistenza sanitaria.
L’autorizzazione che la Regione rilascia per le cure sanitarie è individuale.
I ricoveri di questi pazienti possono avvenire
A) con autorizzazione regionale all’intervento sanitario rilasciata alla nostra AUSL
Per questi ricoveri l’Azienda viene rimborsata dalla RER per il 70% dei costi sostenuti per
l’assistenza erogata, il restante 30% rimane a carico dell’AUSL
B) con autorizzazione rilasciata ad altra AUSL o Azienda ospedaliera ma il paziente
necessita di ricevere cure dalla nostra AUSL
Alla dimissione del paziente, l’Ufficio Flussi Economici di PP.OO, sulla base degli elementi
acquisiti dalla cartella amministrativa relativa al ricovero, provvederà ad emettere fattura alla AUSL
autorizzata dalla RER, pari al 100% dei costi sostenuti per le prestazioni rese.
¾ PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE
L’Azienda Sanitaria non ha competenza in merito all’assistenza sanitaria erogata al personale che
presta servizio marittimo o nell’aviazione civile in quanto non sono iscritti al SSN, ma al S.A.S.N.
(servizio assistenza sanitaria naviganti)
I costi relativi all’assistenza sanitaria erogata loro, sono a carico del Ministero della Salute che
garantisce l’assistenza sanitaria ai propri assistiti, attraverso gli uffici di Sanità Marittima.
Ai fini dell’istruttoria della pratica propedeutica alle successive operazioni di addebito, si
elenca la documentazione che l’Ufficio Flussi Economici ha necessità di acquisire:
•
se il marittimo è iscritto SASN indipendentemente dalla cittadinanza
- tesserino di assistenza naviganti ( documento di iscrizione SASN)
- foglio di imbarco
- documento di identità.
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•
se il marittimo non è iscritto al SASN indipendentemente dalla cittadinanza
- estremi dell’agenzia Marittima di appoggio dell’armatore
- foglio di imbarco
- documento di identità
Per le due ultime casistiche citate, riferite a prestazioni sanitarie rese a cittadini paganti in
toto, si precisa che l’onere non è a carico dei singoli utenti, ma dei relativi Enti deputati a garantirne
l’assistenza sanitaria.
Al fine di poter acquisire gli elementi dovuti per l’emissione del documento contabile
affinchè il paziente possa provvedere al pagamento della prestazione ricevuta, l’Ufficio Ricoveri o
Accettazione di PS, devono acquisire e trasmettere all’Ufficio Flussi Economici, competente a
livello aziendale per l’emissione della fattura contabile, tutte le informazioni relative alla persona
ricoverata (dati anagrafici, posizione sanitaria, lavorativa, titolo di studio, recapiti telefonici/mail );
la corretta e completa acquisizione delle informazioni relative al paziente, sono fondamentali per
poter recuperare i costi relativi alle prestazioni erogate al cittadino solvente, che diversamente
rimarrebbero a carico dell’Azienda USL.
Tutti i dati di cui sopra sono contenuti:
-
in caso di ricovero, nella cartella amministrativa che deve comprendere: la notifica di
ricovero, la SDO, il documento attestante il DRG e il modello di impegno di pagamento
sottoscritto dal paziente in cui si impegna a corrispondere all’Azienda gli importi che gli
verranno addebitati.
-
In caso di accesso al Pronto Soccorso, nel medesimo verbale
¾ PRESTAZIONI AMBULATORIALI AI CITTADINI PAGANTI IN PROPRIO:
tali cittadini possono accedere esclusivamente corrispondendo l’intero costo delle tariffe vigenti
La presente documento è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora dovessero
intervenire nuove e diverse disposizioni normative a regolamentare la materia.
Ravenna, 30 Maggio 2013
Allegati:
Ž
L’assistenza sanitaria in sintesi
Ž
fac-simile di tessera STP ( Straniero Temporaneamente Presente)
Ž
Fac-simile di tessera ENI ( Europeo Non Iscritto)
Ž
Fac-simile di tessera PSU ( Permesso Soggiorno Umanitario)
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DIRITTI ALL’ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
CITTADINO STRANIERO
ISCRITTO AL SSN
NON ISCRITTO AL SSN
Ha tutti i diritti assistenziali dei
cittadini italiani
REGOLARE
APPARTENENTI
alla U.E.
In possesso di Team o di
certificato sostitutivo
provvisorio
IRREGOLARE
NON APPARTENENTI
alla U.E
Appartenenti a paesi con
accordi bilaterali con Italia
(Argentina, Australia,
Brasile, San Marino,
Principato di Monaco,
Serbia, ecc)
Appartenenti ad altri Paesi
PAGANTE
ASSICURATO INDIGENTE
PRESTAZIONI URGENTI PER CURE ESSENZIALI O CONTINUITA’ DELLE CURE ASSISTENZIALI
+
PRESTAZIONI IN ELEZIONE
(previo pagamento delle tariffe)
+
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INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA E CURE
CORRELATE A: gravidanza, profilassi personale e
collettiva, tutela del minore, vaccinazioni, ecc.