INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL`ASSISTENZA SANITARIA
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INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL`ASSISTENZA SANITARIA
U.O DIREZIONE AMMINISTRATIVA ASSISTENZA OSPEDALIERA E DISTRETTUALE INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL’ASSISTENZA SANITARIA (OSPEDALIERA ED AMBULATORIALE) EROGATA A CITTADINI STRANIERI 1 PREMESSA L’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non può prescindere dalla conoscenza dei diritti e doveri dei medesimi in relazione alla loro condizione, “ status” e ai loro bisogni assistenziali. Lo scopo di questo documento è coniugare gli adempimenti che la normativa prevede, con le procedure amministrative e sanitarie previste dai diversi regolamenti aziendali, consapevoli che l’aspetto sanitario costituisce l’elemento rilevante ma che l’azione amministrativa, perché sia efficace, necessita di informazioni che solo il personale sanitario può acquisire durante il percorso assistenziale, ossia l’acquisizione della documentazione riferita ai dati anagrafici e quelli attestanti il diritto all’assistenza sanitaria. La condizione amministrativa del cittadino straniero prevede che egli possa essere ¾ se proveniente da paesi Extra Europei: - regolarmente presente nel territorio, , se in possesso di permesso di soggiorno - irregolare, se avevano in precedenza un permesso di soggiorno non rinnovato - clandestini: se non hanno mai avuto un permesso di soggiorno ¾ se provenienti da Paesi appartenenti all’Unione Europea non sono tenuti più a richiedere alcun titolo di soggiorno NORMATIVA DI RIFRIMENTO - D.LGS 286/1998 – Testo Unico disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - DPR 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 24.03.2000 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: Disposizioni in materia sanitaria - Del Giunta RER 1190/2011: Determinazioni concernenti l’applicazione nella Regione Emilia Romagna dell’art. 17, c. 6 della L. 15/07/2011 in materia di compartecipazione alla prestazioni di assistenza sanitaria. - Regolamento (CE) n. 631/04 del Parlamento Europeo del 31/03/04 - Circolare RER n.23 del 24/12/04 - Nuovi Regolamenti UE n. 883/04 –n. 987/09 - Accordo stato Regioni del 20.12.2012 “ Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniere da parte delle Regioni e Province autonome” 2 OBIETTIVO: Individuazione dello status del cittadino straniero al fine del recupero spese relative alle prestazioni sanitarie erogate. DEFINIZIONI: ¾ CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO IRREGOLARE: = cittadino non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, clandestino ¾ CITTADINO STRANIERO REGOLARE APPARTENENTE A STATI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO = si intendono i cittadini stranieri regolari provenienti da: o Stati membri della Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Germania, Grecia,Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria o o da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera ¾ CITTADINO STRANIERO REGOLARE NON APPARTENENTE A STATI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON I QUALI VIGONO ACCORDI BILATERALI: = si intendono i cittadini provenienti da:Argentina, Australia, Bosnia, Brasile, Croazia, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,Serbia, Tunisia. ¾ STP: STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE = cittadino straniero extracomunitario presente nel territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia, pertanto irregolarmente presente, clandestino. ¾ ENI: EUROPEO NON ISCRITTO = cittadini neocomunitari Rumeni e Bulgari, non in possesso della tessera TEAM, non iscrivibili al SSN 3 ¾ P.S.U.: PERMESSO DI SOGGIORNO UMANITARIO = tessera di assistenza sanitaria rilasciata ai cittadini provenienti dal Nord Africa in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari per garantire loro misure di protezione temporanea, nello specifico assistenza sanitaria, per le esigenze umanitarie di particolare gravità evidenziatisi nei paesi di provenienza. ¾ TEAM Tessera Europea Assicurazione e Malattia ¾ CURE URGENTI = si intendono quelle prestazioni che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona ¾ CURE ESSENZIALI = sono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nel medio/breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischio per la vita: complicanza, cronicizzazione, aggravamento ¾ CURE CONTINUATIVE = si intendono i cicli terapeutici, riabilitativi relativi alla possibile soluzione dell’evento morboso L’accertamento dello stato di cura urgente, essenziale ancorchè continuativa, rientra nell’ambito di responsabilità del medico. ¾ D.R.G. = gruppo di diagnosi fra loro correlate; dalla elaborazione dei codici inseriti dai medici nella SDO ( scheda di dimissione ospedaliera, parte integrante della cartella clinica) attraverso un apposito programma, viene assegnato il DRG ad ogni ricovero ed il valore tariffario. 4 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NEL TERRITORIO NAZIONALE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN L’art. 34 del decreto legislativo 286/1998 di seguito indicato con il termine “Testo Unico per l’immigrazione”, sancisce il principio di parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, iscritti al S. S. N. con i cittadini italiani, all’assistenza sanitaria, garantita in tutto il territorio nazionale. E’ previsto l’obbligo di iscrizione al S.S.N. per i cittadini stranieri extracomunitari, regolarmente soggiornanti: a) con regolare attività di lavoro, autonomo o subordinato ( anche stagionale) b) ancorchè disoccupati, se iscritti alle liste di collocamento PER LAVORO c) richiesta di protezione intrnazionale d) Motivi familiari compresi i familiari ultrasessantacinquenni ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008 e) Asilo politico/umanitario/asilo f) Attesa adozione e affidamento g) Richiesta di cittadinanza h) Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR i) Minori stranieri presenti nel territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno j) Genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza a minore k) Donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede; il padre del bambino è equiparato alla madre, pertanto deve essere iscritto al SSR l) M O T T I V I D I V E R S I Motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio m) Motivi di studio, qualora sino studenti che svolgono attività lavorativa n) Detenuti negli istituti penitenziari e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari i (con o senza il permesso di soggiorno) o) Permessi per motivi di giustizia p) residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana q) status di apolide (condizione che viene riconosciuta a quelle persone che non possono dimostrare possedere la cittadinanza di uno Stato e che non fruiscono più di alcuna assistenza amministrativa come il rilascio di documenti essenziali quali quelli di stato civile, identità, ecc r) Motivi di salute/umanitari ( ad esclusione dei soggiornanti per cure mediche ai sensi dell’art. 36 T.U) s) Motivi religiosi per religiosi che svolgono attività lavorativa e vengono remunerati (ex. Parroci) 5 L’assistenza sanitaria garantita ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, è garantita anche ai familiari e minori a carico regolarmente soggiornanti. Per l’individuazione dei familiari a carico, si rimanda ai termini di cui all’art. 4 D.L. 408/82 (convertito in L. 627/82). Si precisa inoltre che la titolarità del permesso di soggiorno, impone che si debba provvedere anche d’ufficio, all’iscrizione al SSN, conseguentemente a tale principio, il rilascio del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria dello straniero regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia, poiché il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell’iscrizione obbligatoria al SSR L’iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggior no e non decade nelle fasi di rinnovo in base alla norma del “salvo buon fine” e nell’ottica della continuità assistenziale Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata al pari dei cittadini italiani la tessera TEAM ( Tessera Europea Assistenza Malattia), che riconosce garanzia al cittadino straniero regolare, lo stesso livello di assistenza sanitaria prevista per il cittadino italiano, fermo restando l’obbligo di compartecipazione alla spesa prevista a parità di condizione. I cittadini non appartenenti all’ UE regolarmente soggior nanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, limitatamente alle condizioni e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSR I cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti, con permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi che non rientrano fra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al SSR, sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa con un Istituto italiano o straniero contro il rischio di malattia, infortunio, maternità, valida su tutto il territorio nazionale, oppure l’iscrizione mediante iscrizione facoltativa al SSR, previa corresponsione di un contributo forfettario annuo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986 ¾ L’iscrizione volontaria è concessa a: a) Cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a 3 mesi (fatto salvo il diritto riconosciuto allo studente o della persona alla pari, anche per periodi inferiori) b) Cittadini stranieri ultrasessantacinquenni con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dopo il 5 novembre 2008 c) Cittadini con residenza elettiva d) personale religioso – e) operatori di organizzazioni umanitarie f) personale diplomatico ¾ NON è consentita l’iscrizione ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di cura o per motivi turistici 6 In presenza di familiari a carico, il titolare dell’iscrizione volontaria al SSR è tenuto ad un versamento integrativo per garantire loro l’assistenza; l’importo sarà determinato in base al reddito e non potrà essere inferiore ai 387,84 €. Si precisa che l’iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all’anno solare (gennaio – 31dicembre) A prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI STP – ENI - PSU La Regione Emilia Romagna, in applicazione delle diverse normative e al fine di garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini che, al verificarsi dell’evento, siano in territorio italiano, ha sviluppato programmi di assistenza sanitaria e sociale, adottando procedure amministrative per il rilascio di tessere di assistenza sanitaria specifiche per i diversi status del cittadino: tessere STP, ENI E PSU. Il personale autorizzato al rilascio e al rinnovo delle tessere sanitarie è il personale amministrativo operante presso: - gli Uffici dello Sportello Unico Distrettuale - nei Presidi Ospedalieri. All’interno del PO, la funzione è espletata dagli operatori addetti all’Ufficio Ricoveri; per i casi in cui il cittadino straniero irregolare necessiti di ricovero, sia in sede di prima erogazione dell’assistenza e si trovi nella condizione di ottenere la tessera, si provvederà al rilascio e - copia della medesima rimane agli atti dell’Azienda completa della documentazione e delle dichiarazioni previste, - copia viene rilasciata all’utente che deve utilizzarla anche negli eventuali accessi successivi. Le tessere sono composte di 16 caratteri di cui o 3 identificativi dello status del cittadino, identificato nella sigla STP, PSU,ENI; o 6 caratteri identificativi del codice ISTAT identificativo della ASL di prima accoglienza, o 7 caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Nella tessera devono essere indicati i seguenti dati: o Cognome e nome o Data di nascita o Cittadinanza o Indicazione in merito alla eventuale condizione di indigenza o Riferimento all’eventuale diritto alla partecipazione alla spesa sanitaria o Timbro dell’ufficio/struttura ed operatore che rilasciano la tessera. 7 Per il tesserino STP la struttura deve provvedere al rilascio della tessera, anche in assenza di documenti di identità, registrando le generalità fornite dal cittadino straniero. L’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino irregolare, non comporta alcun tipo di segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza, se non per i casi in cui, a parità di condizione del cittadino italiano, sia obbligatorio fornire il referto. Trattandosi di persone irregolarmente presenti, non possono acquisire la residenza in Italia e non sono iscrivibili al SSN, pertanto, non possono fruire del medico di base o pediatra di libera scelta, ma accedere solo agli ambulatori di primo livello per le prestazioni urgenti, essenziali o continuative, e alle prestazioni comprese nei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. L’emissione della tessera avviene tramite tre procedure informatiche specifiche per lo status del cittadino, STP, ENI E PSU. STP – STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE Gli stranieri temporaneamente presenti sono quegli stranieri extra UE che non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR; per loro è previsto il rilascio della tessera per l’assistenza sanitaria STP che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione. L’art. 35, c. 3 del Testo Unico sull’immigrazione, prevede che ai cittadini STP siano assicurate presso le strutture pubbliche/ accreditate, le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere che siano 9 urgenti, ossia che siano prestazioni che non possano essere differite senza pericolo di vita per la salute della persona, 9 essenziali, intese come prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita , complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti, 9 ancorchè continuative per malattia ed infortunio, affermando così il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo rispetto alla risoluzione dell’evento morboso. L’ individuazione del carattere di essenzialità delle cure rese, rientra nell’ambito della responsabilità del medico Per i cittadini STP che ⇒ abbiano sottoscritto la dichiarazione di indigenza: sono tenuti al pagamento del TICKET, a parità di condizione con il cittadino italiano ⇒ NON abbiano sottoscritto la dichiarazione di indigenza, sono tenuti al pagamento PER INTERO delle prestazioni ricevute 8 Oltre alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, essenziali ancorchè continuative per malattia ed infortunio, sono assicurati gli interventi di - medicina preventiva e - le prestazioni di cure a salvaguardia della salute collettiva ed individuale - sono in particolare garantite la tutela sociale della gravidanza e maternità, a parità di condizione delle cittadine italiane; tutela della salute del minore; vaccinazioni previste dalla campagna di prevenzione collettive regionali; interventi di profilassi internazionale; profilassi e diagnosi delle malattie infettive; prestazioni di competenza dei Sert; prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone soggette da HIV correlata; prestazioni finalizzate alla tutela della salute mentale. I costi sostenuti dalla AUSL per l’erogazione delle prestazioni erogate sono a carico: 9 delle Regioni, quelle previste all’interno degli interventi di medicina preventiva e a salvaguardia della salute collettiva ed individuale 9 delle ASL, le quote di compartecipazione alla spesa non recuperate e i costi relativi alle spese di ricovero per l’assistenza a cittadini STP non indigenti che non abbiano provveduto al pagamento previsto 9 del Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture competenti per territorio: • oneri relativi alle prestazioni urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, erogate dal Pronto Soccorso • le prestazioni urgenti, essenziali ancorchè continuative erogate in regime di ricovero, day hospital o in via ambulatoriale PRESTAZIONI RESE AL CITTADINO STP IN REGIME DI RICOVERO Si intendono i casi di ricovero che abbiano carattere di urgenza o comunque essenzialità disposte dal medico specialista dell’U.O. ospedaliera in relazione alla salvaguardia della salute del paziente per il quale dovrà essere attestata tale carattere. Gli uffici ricoveri/accettazioni, trasmettono la cartella amministrativa relativa al ricovero del paziente STP alla Direzione Sanitaria competente per ambito territoriale al fine di acquisire le firme previste, del Direttore Sanitario di Presidio, competente. Al fine di poter esercitare il diritto al rimborso nei confronti della Prefettura, occorre che la cartella amministrativa sia completa di tutta la documentazione prevista: - Copia documento d’identità (se in possesso) - Copia documento di indigenza firmato dal paziente - Copia modulo di ricovero (completo di dati anagrafici e diagnosi) - Copia notifica amministrativa (dati anagrafici, diagnosi, data di ingresso e data di dimissione) - Copia SDO (scheda dimissione ospedaliera) 9 - Lettera di dimissione (sostituire il nome del paziente con il n. STP) - Copia nota DRG (n. DRG, descrizione e importo del rimborso relativo ad ogni ricovero) - Copia delibera Regionale dalla quale si evince la tariffa applicata per ogni DRG - In caso di ricovero programmato è necessaria l’attestazione di cura essenziale del medico di U.O di riferimento. Allegato 1 - modulo che deve essere compilato con le seguenti informazioni: codice STP n. di ricovero - data di ingresso e di dimissione – diagnosi - numero DRG tariffa del DRG (Tariffe DRG determinate con Delibera di Giunta Regionale n. 69/2011) Allegato 2 - modulo di Attestazione di urgenza ed essenzialità. Tale modulo, redatto per ogni singolo utente straniero, è relativo alle prestazioni erogate e contiene anche informazioni quali codice STP – data di entrata e di dimissione. La pratica completa sarà inviata all’Ufficio Flussi Economici di PP.OO, competente a livello aziendale per gli addebiti al Ministero degli Interni, per il tramite della Prefettura, per il recupero dei costi relativi alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate al paziente indigente; la fattura di addebito dei costi sostenuti, è specifica per ambito ospedaliero, corredata di tutta la documentazione prevista e di un elenco riepilogativo delle presstazioni addebitate: l’invio alla Prefettura avviene in ottemperanza alle indicazioni prefettizie vigenti. *** PRESTAZIONI RESE AL CITTADINO STP di SPECIALISTICA AMBULATORIALE E PRONTO SOCCORSO Sono prestazioni sanitarie effettuate a seguito di accessi al Pronto Soccorso o da accessi ambulatoriali per il proseguimento delle cure originate da urgenze e/o essenziali. ¾ Per i casi in cui il cittadino STP abbia avuto un accesso al PRONTO SOCCORSO, i Coord. Infermieristici trasmettono all'Ufficio Unico Gestione Flussi Economici le schede di Pronto Soccorso dalle quali si evincono le prestazioni erogate. L’Ufficio Unico Gestione Flussi Economici PP.OO, provvede ad addebitare i costi delle prestazioni sanitarie erogate al Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura territoriale di riferimento, applicando le tariffe indicate nel nomenclatore tariffario regionale o nelle delibere regionali di riferimento. ¾ Per i casi in cui le PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE erogate a cittadini STP che abbiano reso dichiarazione di indigenza, debitamente certificata nel tesserino 10 stesso, ritenute urgenti, essenziali, ancorchè continuative, sono erogate, senza oneri a carico dei richiedenti, fatto salvo l’importo ticket a parità di condizione del cittadino italiano. Al cittadino STP che abbia reso dichiarazione di indigenza, sono riconosciute, se debitamente certificate nello spazio previsto in ricetta, le ESENZIONI per: o patologia, certificata da uno specialista ( previa esibizione della suddetta ) qualora il medico correli le prestazioni prescritte all’esenzione posseduta. (esenzione che non avrà le caratteristiche proprie dei tesserini di esenzione per patologia rilasciati agli aventi diritto, ma sarà stata resa in forma di dichiarazione scritta dallo specialista accertatore o malattia rara o gravidanza o maternità responsabile o prestazioni di diagnostica o screening o prestazioni per la tutela della salute collettiva/ profilassi Per i casi in cui il cittadino STP non assolva al pagamento della quota di compartecipazione prevista, l’ Flussi Economici acquisita la documentazione comprovante l’erogazione della prestazione rimasta insoluta rispetto al pagamento del ticket previsto (impegnativa del medico, la tessera STP e, ove presente, il foglio di prenotazione della prestazione) avvia le fasi di recupero e se necessario, sollecito del pagamento ticket. L’applicazione dei termini fissati dalla Del. di Giunta RER n. 1190/2011, prevede che i cittadini STP che abbiano sottoscritto la dichiarazione di indigenza al momento del rilascio della tessera, non siano tenuti al rilascio dell’autocertificazione relativa alla fascia di reddito di appartenenza, ma che d’ufficio, siano considerati appartenenti alla fascia RE1 ENI – EUROPEO NON ISCRITTO E’ la tessera prevista per i cittadini neocomunitari Rumeni e Bulgari per ricevere assistenza sanitaria Per ricevere la tessera ENI, il cittadino Rumeno o Bulgaro, deve: - non avere la residenza in un comune italiano - soggiornante in Italia da oltre tre mesi - essere privo di copertura sanitaria - non in possesso di tessera TEAM o documento equivalente La validità della tessera è semestrale, rinnovabile ed è valida nel territorio Regionale, deve essere esibita ad ogni accesso alle strutture sanitarie. 11 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE erogate a cittadini ENI: vengono individuate tramite il codice ENI e le relative ricette/prescrizioni vengono archiviate regolarmente nella tessera ENI sono elencate le prestazioni sanitarie che vengono garantite senza oneri a carico dell’assistito, fatto salvo il pagamento del ticket eventualmente previsto. In riferimento all’ applicazione dei termini di cui alla Del. 1190/2011, la nostra Azienda equipara i cittadini Rumeni e Bulgari ai cittadini STP che abbiano sottoscritto dichiarazione di indigenza, pertanto d’ufficio, saranno considerati appartenenti alla fascia RE1 Le prestazioni garantite sono. o quelle indifferibili ed urgenti o campagne di vaccinazione o interventi di profilassi internazionale o profilassi diagnosi e cura delle malattie infettive RICOVERI AI CITTADINI IN POSSESSO DI TESSERA ENI La Regione chiede di tenere una contabilità separata di tali ricoveri in quanto può eventualmente chiederne riscontro. A tale scopo, il Direttore Amministrativo dei Presidi ha dato disposizione affinchè le cartelle amministrative relative ai ricoveri di cittadini stranieri con tessera ENI, vengano archiviate separatamente, suddivise per ambito territoriale, presso l’Uffici Ricoveri del PO di Lugo. PSU – PERMESSO DI SOGGIORNO UMANITARIO Ai cittadini provenienti dal Nord Africa, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, viene rilasciata una tessera che assicura loro l’assistenza sanitaria, che garantisce GRATUITAMENTE, le prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, urgenti ed indifferibili, prescritte su ricetta SSN, oltre a quelle comprese nella tutela della maternità della salute dei minori, di medicina preventiva ed interventi curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze. Le cure garantite sono elencate nella tessera sanitaria PSU, che l’assistito dovrà esibire ad ogni accesso al prenotatore, valida nel territorio regionale. La tessera sanitaria PSU, ha validità semestrale, eventualmente rinnovabile e valida nel territorio regionale. PRESTAZIONI AMBULATORIALI RESE AI CITTADINI IN POSSESSO DI TESSERA PSU Le prestazioni ambulatoriali vengono individuate tramite il codice PSU le relative ricette/prescrizioni vengono archiviate regolarmente RICOVERI AI CITTADINI IN POSSESSO DI TESSERA PSU La Regione chiede di tenere una contabilità separata di tali ricoveri in quanto può eventualmente chiederne riscontro. Le cartelle amministrative relative ai ricoveri di cittadini stranieri con tessera archiviate separatamente, presso gli uffici ricoveri di ogni Presidio Ospedaliero. 12 PSU, vengano CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI UE, SEE E SVIZZERA IN POSSESSO DI TEAM O CERTIFICATO PROVVISORIO -PAESI UE (Unione Europea) : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria -PAESI SEE (Spazio Economico Europea ): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; -SVIZZERA A tutti i cittadini provenienti dai paesi sopra indicati, in possesso della documentazione prevista che assicura la copertura sanitaria a carico del paese di provenienza, in temporaneo soggiorno in Italia, deve essere erogato un livello uniforme di assistenza, a prescindere dallo status di appartenenza, pertanto i possessori di Team o Certificato Provvisorio Sostitutivo hanno diritto all’accesso diretto ai prestatori di cure (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, P.S., Ricoveri Ospedalieri, Guardia Medica,Guardia Turistica Estiva) senza l’obbligo di presentarsi preventivamente allo Sportello Unico dell’Azienda Usl Territorialmente competente e ottenere, esibendo i documenti di cui sopra, le prestazioni secondo le regole vigenti per gli iscritti al SSN. Le tessere sanitarie TEAM e i Certificati Provvisori Sostitutivi emessi dalle Istituzioni estere competenti, hanno lo stesso valore delle tessere sanitarie del SSN. I Medici di MMG e gli Specialisti prescrittori trascrivono sul retro della prescrizione/ricetta i dati rilevati dalla TEAM o dal Certificato Provvisorio Sostitutivo . Questi cittadini sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) nei casi previsti. Per questa tipologia di assicurati, al fine di poter dar luogo alla fatturazione dei costi delle prestazioni rese, è indispensabile reperire: - fotocopia del documento di prenotazione Cup o di tariffazione in altra procedura informatizzata, siglato e datato dal medico che ha eseguito la prestazione, a conferma dell’erogazione della prestazione resa, con codice della medesima e relativa tariffazione. I cittadini comunitari, dello Spazio Economico Europeo e Svizzeri in possesso di Team o Certificato Provvisorio Sostitutivo rilasciati dal Paese di provenienza, ai fini del calcolo del ticket, sono equiparati ai cittadini con reddito superiore ai 100.000 euro pertanto non devono compilare il modulo di autocertificazione della fascia di reddito di appartenenza, rientrando automaticamente nella fascia maggiore. 13 CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI UE, SEE E SVIZZERA IN POSSESSO DEI FORMULARI: E.106-E.112-E.120-E.123 O EQUIVALENTI S1 e S2 I cittadini titolari dei suddetti documenti di diritto emessi dalle Istituzioni estere competenti per usufruire dell’assistenza convenzionata del SSN e accedere direttamente ai prestatori di cure (Medici di Medicina Generale e Pediatri, Specialistica Ambulatoriale Guardia Medica, PS e ricoveri ospedalieri e Guardia Medica Estiva) hanno l’obbligo di presentare preventivamente la modulistica di cui sopra allo Sportello Unico Distrettuale per ottenere il rilascio dell’attestato “Allegato 1” idoneo per l’accesso diretto ai prestatori di cure. L’ “Allegato 1” ha lo stesso valore delle tessere di iscrizione al SSN, i Medici prescrittori nella compilazione della ricetta trascrivono sul retro i dati rilevati dall’attestato stesso. Questi cittadini sono tenuti, nei casi previsti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e ai fini del calcolo del ticket, sono equiparati ai cittadini con reddito superiore ai 100.000 euro pertanto, non devono compilare il modulo di autocertificazione della fascia di reddito di appartenenza, rientrando automaticamente nella fascia maggiore. CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI CON CUI VIGONO CONVENZIONI BILATERALI: Paesi e modulistica convenzionale di riferimento: Argentina (Mod. I/RA1)-Australia ( Mod. Medicare Card )- Bosnia ( Mod. /Obr. 7 ) – Brasile ( Mod. I/B 2 )Croazia ( Mod. 111 ) – Macedonia ( Mod./Obr. 7 ) – Montenegro ( Mod./Obr. 7 ) – Principato di Monaco ( Mod. MC/I 8 ) – Sam Marino ( I/SMAR 8 ) – Serbia ( Mod.Obr.7 ) e Tunisia Accesso diretto : solo per i casi di prestazioni ospedaliere non programmate, tramite il Pronto Soccorso. I cittadini titolari dei suddetti documenti di diritto, emessi dalle Istituzioni estere competenti per usufruire dell’assistenza convenzionata del SSN e accedere direttamente ai prestatori di cure (Medici di Medicina Generale e Pediatri, Specialistica Ambulatoriale, Guardia Medica e Guardia Medica Estiva) ricoveri Ospedalieri prescritte dai medici del S.S.N., hanno l’obbligo di presentare preventivamente la modulistica di cui sopra allo Sportello Unico Distrettuale per ottenere il rilascio dell’attestato “Allegato 2” idoneo per l’accesso diretto ai prestatori di cure. L’ ”Allegato 2” ha lo stesso valore delle tessere di iscrizione al SSN, i Medici prescrittori nella compilazione della ricetta trascrivono sul retro i dati rilevati dall’attestato stesso. I suddetti cittadini sono tenuti, nei casi previsti dalla vigente alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e ai fini del calcolo del ticket, sono equiparati ai cittadini con reddito superiore ai 100.000 euro e non devono, quindi, compilare il modulo di autocertificazione della fascia di reddito di appartenenza rientrando automaticamente nella fascia maggiore. Le prescrizioni devono essere redatte esclusivamente sui “nuovi” ricettari entrati in vigore il 01/02/2005. La trascrizione sul retro delle prescrizioni/ricette dei dati personali degli assicurati è 14 indispensabile per il recupero della spesa sanitaria, sostenuta dal SSN, nei confronti dei Paesi esteri convenzionati competenti secondo le regole e procedure previste dalla Mobilità Internazionale. Fanno parte di questa categoria i cittadini della Repubblica di San Marino, i quali, anche in considerazione della vicinanza con il nostro paese, si riferiscono alla nostra Azienda per ottenere assistenza sanitaria convenzionata. Modulistica prevista: • Per cure mediche urgenti e medicalmente necessarie : I/SMAR 8: Modello convenzionale che garantisce loro l’assistenza con trattamento paritario rispetto ai cittadini italiani residenti (è rilasciato dall’ Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino), • Per cure mediche programmate : I/SMAR 8/bis: Modello convenzionale che garantisce loro l’assistenza con trattamento paritario rispetto ai cittadini italiani residenti (è rilasciato dall’ Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino) Per quest’ultima tipologia di assicurati, per poter procedere alla fatturazione delle spese di cui alle prestazioni ad essi erogate, è indispensabile acquisire: -fotocopia del documento sanitario siglato e datato dal medico che ha eseguito la prestazione, a conferma della erogazione della prestazione stessa con il codice della prestazione resa e relativa tariffazione - fotocopia integrale del modello I/SMAR8 bis - fotocopia della documentazione attestante il pagamento del ticket Tali utenti compartecipano alla spesa sanitaria pagando il ticket previsto a parità di condizione dei cittadini italiani, equiparati ai cittadini in fascia RE4, non essendo prevista per loro la possibilità di autocertificare la propria fascia di reddito, in quanto non verificabile da parte dello Stato italiano. I cittadini assicurati UE e di Paesi con Convenzioni Bilaterali accedono al Servizio di prenotazione CUP con le stesse modalità dei cittadini iscritti al SSN presentando. la ricetta rossa di prescrizione unitamente al documento del diritto (TEAM, Certificato Sostitutivo Provvisorio di TEAM, Allegato 1 o Allegato 2 ). RECUPERO DELLA SPESA PER CURE SANITARIE A CITTADINI ASSICURATI UE E SEE E ASSICURATI DI PAESI CON CONVENZIONI BILATERALI E’necessario controllare sempre la validità degli attestati convenzionali del diritto all’assistenza presentati dagli assistiti (Team,Certificato Sostitutivo Provvisorio, allegato 1,Allegato 2 ecc…). 15 MOBILITA’INTERNAZIONALE Come sopra specificato, il cittadino in possesso di documenti che attestino il diritto all’assistenza sanitaria in regime convenzionale (TEAM, Certificato Sostitutivo Provvisorio di Team, Allegato 1, Allegato 2 ) ha diritto alle prestazioni ed è tenuto alla partecipazione alla spesa secondo le disposizioni vigenti. Al fine di poter imputare i costi sostenuti da questa Azienda Usl attraverso i meccanismi della mobilità Sanitaria Internazionale in essere con la Regione e Ministero della Salute, a fronte dell’erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei cittadini di Paesi UE, SEE o con i quali vigono Convenzioni bilaterali è necessario che gli Uffici Ricoveri dei Presidi Ospedalieri aziendali producano all’Ufficio Flussi Economici tutta la documentazione cartacea di seguito esplicitate e alle connesse indicazioni operative: documentazione necessaria per procedere all’addebito del costo della prestazione sanitaria erogata (non programmata) al Paese di provenienza dell’assistito: ¾ Copia integrale e leggibile del documento convenzionale di apertura del diritto nel Paese di provenienza (fronte/retro quando serve) ¾ Copia della ricetta rossa (per i casi in cui è prevista) ¾ Documento attestante la prestazione erogata e la tariffazione ¾ Copia del documento di identità (passaporto, carta di identità La tabella sotto riportata individua, per ogni Paese, i relativi documenti/moduli che assicurano al cittadino proveniente da quel Paese la copertura sanitaria: DOCUMENTO/MODULO CONVENZIONALE PAESE RILASCIATO DAL PAESE DI PROVENIENZA DELL’ASSISTITO. Tessera Sanitaria Europea (TEAM) o Paesi membri dell’Unione Europea Certificato sostitutivo provvisorio della Team o e dello Spazio Economico Europeo e Svizzera Allegato 1 (come da Circolare regionale n. 23 del 24.12.2004) Argentina I/RA1oppure Allegato 2 Australia Allegato 2 Bosnia It 7 oppure Allegato 2 Brasile I-B2 oppure Allegato 2 Croazia 111 oppure Allegato 2 Macedonia It 7 oppure Allegato 2 Principato di Monaco MC-I 8 oppure Allegato 2 San Marino I/SMAR 8 oppure Allegato 2 Serbia/Montenegro It 7 oppure Allegato 2 Tunisia TN/11 oppure Allegato 2 Attualmente, la Convenzione tra Italia e Capoverde è sospesa (indicazione ministeriale del 4/06/2009) 16 Attenzione: occorre controllare sempre la validità del documento/modulo convenzionale che assicura la copertura sanitaria a carico del paese di provenienza; Si riportano di seguito a fini esemplificativi alcuni dei casi maggiormente ricorrenti: Caso di Ricovero di cittadino croato: - Modello 111 oppure copia dell’ Allegato 2 (Circolare RER n. 23 del 24/12/2004) - Copia del documento di identità del cittadino croato - Documento attestante la prestazione erogata: notifica amministrativa del ricover Caso di accesso al Pronto Soccorso di cittadino croato: - Modello 111 oppure copia dell’ Allegato 2 (Circolare RER n. 23 del 24/12/2004) - Copia del documento di identità del cittadino croato - Scheda del Pronto Soccorso contenente la simulazione del costo; la scheda contiene il costo dell’intera prestazione e deve essere evidenziato l’eventuale ticket pagato. Caso di Prestazione Specialistica Ambulatoriale effettuata da cittadino francese: - Copia TEAM /tessera Europea Assicurazione Malattia) ) o copia del Certificato sostitutivo provvisorio della Team o copia dell’Allegato 1 (Circolare RER n. 23 del 24/12/2004) - Copia del documento d’identità del cittadino francese - Copia ricetta rossa - Documento attestante la prestazione erogata: se la prestazione è stata prenotata attraverso il Cup occorre il foglio di prenotazione Cup con il timbro di prestazione erogata contenente la data di erogazione della prestazione; se la prestazione non è stata prenotata attraverso il Cup occorre il timbro di prestazione erogata contenente la data di erogazione della prestazione sulla copia della ricetta rossa e la tariffazione della prestazione. Ai fini di procedere agli addebiti delle spese sanitarie nei confronti dei Paesi esteri, tramite le procedure informatiche ministeriali relative alla Mobilità Internazionale, tutta la documentazione viene inviata dall’Ufficio Flussi Economici allo Sportello Unico del Distretto di Ravenna – Ufficio Convenzioni Internazionali Per la documentazione eventualmente non idonea a procedere all’addebito al Paese estero competente l’Ufficio Convenzioni Internazionali provvederà a restituirla all’all’Ufficio Flussi Economici per il seguito di competenza. 17 CURE OSPEDALIERE EROGATE IN REGIME ISTITUZIONALE A CITTADINI PAGANTI IN PROPRIO Il cittadino che al momento dell’erogazione della prestazione non sia in possesso di documenti che attestino il diritto all'assistenza sanitaria, è tenuto al pagamento in toto, ossia dell’intero costo delle prestazioni ricevute; tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative a: o tutela della salute dei minori o tutela della maternità e dell’interruzione volontaria di gravidanza Al fine di poter acquisire gli elementi dovuti necessari all’ emissione del documento contabile per il pagamento della prestazione erogate, l’Ufficio Ricoveri deve trasmettere all’Ufficio Flussi Economici, competente a livello aziendale per l’emissione della fattura, tutte le informazioni non mediche relative alla persona ricoverata (dati anagrafici, residenza sanitaria, posizione lavorativa, titolo di studio, recapiti telefonici/mail); la corretta e completa acquisizione delle informazioni relative al paziente, sono fondamentali per poter recuperare i costi relativi alle prestazioni erogate al cittadino solvente, che diversamente rimarrebbero a carico dell’Azienda USL. Tutti i dati ci cui sopra sono contenuti nella cartella amministrativa, che deve comprendere la notifica di ricovero, la SDO, il documento attestante il DRG e il modello al impegno di pagamento sottoscritto dal paziente in cui si impegna a corrispondere all’Azienda gli importi che gli verranno addebitati. La Direzione Amministrativa dell’Assistenza Ospedaliera con nota prot. n. 49699/DIRAMMOSP del 25/06/2011 ha disposto che lo straniero pagante in toto, che al momento del ricovero, presenti un certificato di assicurazione sanitaria privata, è tenuto comunque a provvedere personalmente al pagamento delle prestazioni; sarà poi sua cura rivolgersi all’Assicurazione per ottenere il rimborso. I cittadini tenuti al PAGAMENTO IN TOTO delle prestazioni sanitarie ricevute sono: ¾ CITTADINI COMUNITARI provenienti da 1) Stati membri della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o 2) Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) e 3) Svizzera 18 sprovvisti di Tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) o modulo “Allegato 1” rilasciato dallo Sportello Unico Distrettuale a seguito di presentazione dei formulari E106 –E120 – E122 – E123 ¾ CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI CON I QUALI NON VIGONO ACCORDI BILATERALI: In caso di RICOVERO, alla dimissione del paziente, nella cartella amministrativa deve essere inserito il Modello di convezione e tutta la pratica di addebiti, gestita dall’ Ufficio Convenzioni Estere del Distretto ¾ ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO - AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero ): I cittadini Italiani che trasferiscono la residenza all’estero perdono l’assistenza sanitaria in Italia. Tuttavia, al cittadino italiano con lo status di emigrato che rientra temporaneamente in Italia, è riconosciuta una forma di assistenza per un periodo massimo di novanta giorni per ogni anno solare, eventualmente frazionabile, limitatamente alle prestazioni urgenti ospedaliere. In assenza del tesserino sanitario AIRE è previsto il pagamento dell’intero costo delle prestazioni erogate. Nel caso di temporaneo rientro in Italia, è prevista l’assistenza anche per i lavoratori italiani iscritti all’aire dipendenti da ditte italiane, distaccati all’estero. In questo caso il cittadino deve essere in possesso dell’apposito tesserino sanitario AIRE. ¾ CITTADINI NEOCOMUNITARI: RUMENI E BULGARI - non in possesso della tessera TEAM - non in possesso della tessera ENI, in quanto non sussistono i requisiti per rilasciarla. ¾ STRANIERI NON ISCRITTI AL SSN, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI Ai cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc) non iscrivibili al SSN, sono garantite presso le strutture pubbliche/accreditate: → prestazioni ospedaliere urgenti (in regime ambulatoriale, ospedaliero o day hospital), per le quali deve essere corrisposto l’intero costo della prestazione erogata al momento della dimissione Si precisa tuttavia che la titolarità del permesso di soggiorno valido, impone che si debba provvedere anche d’ufficio all’iscrizione al SSN, conseguentemente a tale principio, il rilascio del 19 permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria alla data del permesso di soggiorno . → prestazioni sanitarie di elezione ( programmate): le prestazioni verranno erogate previo pagamento preventivo delle relative tariffe da parte dell’interessato. ¾ STRANIERI EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI e NON ISCRITTI AL SSN: i cittadini che non siano nella condizione per ottenere il tesserino STP o tesserino di assistenza per motivi Umanitari: PSU, rilasciato ai cittadini provenienti dal Nord Africa - sono tenuti al pagamento per intero del costo della prestazione - hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro il rischio malattia /infortunio/maternità ¾ STRANIERI IN TEMPORANEO SOGGIORNO PER TURISMO: sono tenuti a provvedere al pagamento per intero di tutte le prestazioni e ricovero fruiti, tariffate secondo le tariffe vigenti. Per i ricoveri, la cartella amministrativa deve contenere il modello di impegno al pagamento debitamente sottoscritto, competente per gli addebiti, è l’Ufficio Flussi Economici ¾ STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURE MEDICHE Il cittadino straniero che desidera curarsi in Italia deve ottenere uno specifico visto per “Cure Mediche da parte dell’ambasciata italiana o dal Consolato territorialmente competente del paese di provenienza; la documentazione prevista è: o Dichiarazione della struttura italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della degenza ( resa dal medico dell’U.O. che ha in carico il paziente) o Attestazione dell’avvenuto deposito a favore della struttura prescelta di una somma pari al 30% del costo complessivo presumibile a titolo di cauzione. o Documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e per il rimpatrio per l’assistito e l’eventuale accompagnatore o Certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. La data del ricovero viene indicata dal medico che ha in cura il paziente. Alla data stabilita l’Ufficio Ricoveri provvede ad effettuare il ricovero come presto dalla procedura, per cui è necessario far firmare l’impegno al pagamento in quanto è paziente solvente. Prima della dimissione l’utente straniero è tenuto al saldo del 70%. 20 L’Ufficio Unico Gestione Flussi Economici a seguito ricevimento cartella amministrativa da parte dell’ufficio accettazione e/o ricoveri provvede ad emettere la relativa fattura. ¾ CITTADINI STRANIERI trasferiti in Italia nell’ambito di PROGRAMMI DI INTERVENTO UMANITARIO REGIONALE – ex art. 32 c. 15 L449/97 Le Regioni, d’intesa con il Ministero della Salute, autorizzano le ASL ad erogare prestazioni di alta specialità appartenenti ai Programmi Assistenziali approvati dalle Regioni. Ogni anno la Regione Emilia Romagna con delibera dell’Assemblea Legislativa stabilisce l’adesione al programma Assistenziale a favore di cittadini bisognosi di cure in genere in età pediatrica , provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di gravi patologie e non son i vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria. L’autorizzazione che la Regione rilascia per le cure sanitarie è individuale. I ricoveri di questi pazienti possono avvenire A) con autorizzazione regionale all’intervento sanitario rilasciata alla nostra AUSL Per questi ricoveri l’Azienda viene rimborsata dalla RER per il 70% dei costi sostenuti per l’assistenza erogata, il restante 30% rimane a carico dell’AUSL B) con autorizzazione rilasciata ad altra AUSL o Azienda ospedaliera ma il paziente necessita di ricevere cure dalla nostra AUSL Alla dimissione del paziente, l’Ufficio Flussi Economici di PP.OO, sulla base degli elementi acquisiti dalla cartella amministrativa relativa al ricovero, provvederà ad emettere fattura alla AUSL autorizzata dalla RER, pari al 100% dei costi sostenuti per le prestazioni rese. ¾ PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE L’Azienda Sanitaria non ha competenza in merito all’assistenza sanitaria erogata al personale che presta servizio marittimo o nell’aviazione civile in quanto non sono iscritti al SSN, ma al S.A.S.N. (servizio assistenza sanitaria naviganti) I costi relativi all’assistenza sanitaria erogata loro, sono a carico del Ministero della Salute che garantisce l’assistenza sanitaria ai propri assistiti, attraverso gli uffici di Sanità Marittima. Ai fini dell’istruttoria della pratica propedeutica alle successive operazioni di addebito, si elenca la documentazione che l’Ufficio Flussi Economici ha necessità di acquisire: • se il marittimo è iscritto SASN indipendentemente dalla cittadinanza - tesserino di assistenza naviganti ( documento di iscrizione SASN) - foglio di imbarco - documento di identità. 21 • se il marittimo non è iscritto al SASN indipendentemente dalla cittadinanza - estremi dell’agenzia Marittima di appoggio dell’armatore - foglio di imbarco - documento di identità Per le due ultime casistiche citate, riferite a prestazioni sanitarie rese a cittadini paganti in toto, si precisa che l’onere non è a carico dei singoli utenti, ma dei relativi Enti deputati a garantirne l’assistenza sanitaria. Al fine di poter acquisire gli elementi dovuti per l’emissione del documento contabile affinchè il paziente possa provvedere al pagamento della prestazione ricevuta, l’Ufficio Ricoveri o Accettazione di PS, devono acquisire e trasmettere all’Ufficio Flussi Economici, competente a livello aziendale per l’emissione della fattura contabile, tutte le informazioni relative alla persona ricoverata (dati anagrafici, posizione sanitaria, lavorativa, titolo di studio, recapiti telefonici/mail ); la corretta e completa acquisizione delle informazioni relative al paziente, sono fondamentali per poter recuperare i costi relativi alle prestazioni erogate al cittadino solvente, che diversamente rimarrebbero a carico dell’Azienda USL. Tutti i dati di cui sopra sono contenuti: - in caso di ricovero, nella cartella amministrativa che deve comprendere: la notifica di ricovero, la SDO, il documento attestante il DRG e il modello di impegno di pagamento sottoscritto dal paziente in cui si impegna a corrispondere all’Azienda gli importi che gli verranno addebitati. - In caso di accesso al Pronto Soccorso, nel medesimo verbale ¾ PRESTAZIONI AMBULATORIALI AI CITTADINI PAGANTI IN PROPRIO: tali cittadini possono accedere esclusivamente corrispondendo l’intero costo delle tariffe vigenti La presente documento è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora dovessero intervenire nuove e diverse disposizioni normative a regolamentare la materia. Ravenna, 30 Maggio 2013 Allegati: L’assistenza sanitaria in sintesi fac-simile di tessera STP ( Straniero Temporaneamente Presente) Fac-simile di tessera ENI ( Europeo Non Iscritto) Fac-simile di tessera PSU ( Permesso Soggiorno Umanitario) 22 DIRITTI ALL’ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA CITTADINO STRANIERO ISCRITTO AL SSN NON ISCRITTO AL SSN Ha tutti i diritti assistenziali dei cittadini italiani REGOLARE APPARTENENTI alla U.E. In possesso di Team o di certificato sostitutivo provvisorio IRREGOLARE NON APPARTENENTI alla U.E Appartenenti a paesi con accordi bilaterali con Italia (Argentina, Australia, Brasile, San Marino, Principato di Monaco, Serbia, ecc) Appartenenti ad altri Paesi PAGANTE ASSICURATO INDIGENTE PRESTAZIONI URGENTI PER CURE ESSENZIALI O CONTINUITA’ DELLE CURE ASSISTENZIALI + PRESTAZIONI IN ELEZIONE (previo pagamento delle tariffe) + 23 INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA E CURE CORRELATE A: gravidanza, profilassi personale e collettiva, tutela del minore, vaccinazioni, ecc.