SS. NICOLÒ E GIUSEPPE - Comune di Albisola Superiore

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SS. NICOLÒ E GIUSEPPE - Comune di Albisola Superiore
REGOLAMENTO
RESIDENZA PROTETTA
" SS. NICOLÒ E GIUSEPPE"
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Art 1 –
Il Comune organizza e promuove il servizio di ospitalità collettiva attraverso la Residenza
Protetta SS. Nicolò e Giuseppe per anziani che abbisognino di interventi sostitutivi della
famiglia.
L’ospitalità in Casa di Riposo deve essere parte integrante di un progetto individuale per
ciascun anziano con l'obiettivo di garantire la continuità dei rapporti familiari e di buon vicinato,
la socializzazione e la normale vita di relazione, curando le attività di relazione e ricreative, il
coinvolgimento delle famiglie, la possibilità di rientri in famiglia, l'apertura all'ambiente
esterno, la collaborazione costante con i Servizi Sociali di zona per la programmazione
delle ammissioni e delle dimissioni degli utenti, la salvaguardia dei legami affettivi (art. 54
L.R. 21/88).
I requisiti richiesti per essere ammessi al ricovero sono i seguenti:
a) nulla osta del Coordinatore sanitario;
b) età superiore agli anni sessanta, sia per gli uomini che per le donne, fatti salvi
casi eccezionali valutati dalla Giunta Comunale.
Le domande di ricovero verranno indirizzate al Sindaco e redatte in carta semplice.
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Art. 2 –
Saranno valutate dai Servizi Sociali le situazioni che richiedono un intervento del comune a
sostegno del reddito dei ricoverati, dopo aver effettuato gli accertamenti previsti sui redditi e
sulle condizioni economiche degli obbligati civilmente.
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Art. 3 –
Nel limite dei posti disponibili, la Casa di Riposo può ospitare anche residenti in altri Comuni,
con retta differenziata, in via subordinata e successiva rispetto all'accoglimento delle
domande dei residenti.
Possono altresì essere ospitati, per periodi limitati che non possono superare i 3 mesi, in
base alla disponibilità di letti esistenti e subordinatamente a richiesta di ricovero a tempo
indeterminato, anziani che versino in situazione di particolare disagio socio — familiare,
accertato dagli uffici.
Nell'ambito delle domande dei residenti, si seguirà il criterio cronologico della
presentazione delle domande medesime. Sotto tale aspetto, particolari situazioni di stato di
bisogno, economico o di socializzazione, valutate dal Sindaco, potranno costituire una deroga
all'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
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Art. 4 –
La retta comprende il vitto, l'alloggio, l'assistenza alla persona e l'assistenza
infermieristica generica. In luogo della retta potranno essere valutati
dall'Amministrazione vitalizi, donazioni, legati, in favore della Casa di Riposo.
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Art. 5 –
Il medico curante rilascerà, al fine dell'esame da parte degli uffici della richiesta di ammissione
alla Casa di Riposo, un certificato attestante le condizioni generali ed eventuali patologie
concomitanti dell'anziano, oltre allo stato di autosufficienza di cui all'art. 1.
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Art. 6 –
In fase di esame delle domande il Dirigente del Servizio o il Responsabile della Casa di
Riposo potranno richiedere un supplemento di indagine per la verifica delle compatibilità
dello stato dì salute con i requisiti richiesti.
- Art. 7 –
l pensionanti o chi sopra di essi esercita legittima autorità e chi verso di essi ha doveri di
assistenza, devono, al fine dell'ammissione, sottoscrivere una impegnativa di pagamento
della retta a mensilità anticipate, con obbligazione solidale di pagamento.
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Art. 8 –
Non possono essere ricoverate persone affette da malattie infettive contagiose, né persone
bisognose di speciali cure per interventi ospedalieri e non autosufficienti.
I pensionanti devono presentare un certificato medico attestante l'idoneità a vivere ìn comunità ed
inoltre una radiografia del torace, (VDRL), HBV, HCV.
Situazioni di non autosufficienza, insorte a ricovero avvenuto, dovranno essere accertate e
certificate dal competente organo della A.S. L..
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Art. 9 –
Sarà concesso ai pensionanti, dietro specifica richiesta, l'uso di propri arredi,
compatibilmente con le esigenze della Casa di Riposo.
In via ordinaria saranno ammessi solo oggetti di uso strettamente personale.
- Art. 10 –
I pensionanti, pur avendo garantite autonomia e libertà nel rispetto della dignità personale,
dovranno attenersi alla disciplina interna della Casa di. Riposo, rispettando l'orario dei pasti, della
libera uscita, del rientro e del riposo.
Onde evitare situazioni di isolamento saranno favorite (nello spirito dell'art. 1) le visite dei parenti e
dei conoscenti.
In caso di breve assenza dalla Casa di Riposo per temporanea ospitalità presso parenti e
conoscenti, i pensionanti dovranno preavvisare l'Amministrazione.
- Art. 11 –
l pensionanti verranno dimessi:
a) qualora essi o chi sopra di essi eserciti legittima autorità ne facciano richiesta;
b) qualora commettano gravi mancanze tali da turbare l'ordine interno e recare disagio e
molestia agli altri pensionati;
c) quando essi, o chi verso di essi ha dovere di assistenza, risultino morosi nel
versamento della retta. Si configura là morosità dopo il mancato pagamento di due
rette mensili nel corso dell’anno.
Il provvedimento viene disposto dal Dirigente del Servizio il quale avvia
contestualmente la procedura di messa in mora anche nei confronti. dei parenti obbligati
civilmente con preavviso di trenta giorni.
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Art. 12-
Le rette che possono essere differenziate vengono fissate annualmente con deliberazione
di Giunta Municipale.
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Art. 13 –
In caso di. ricovero temporaneo ospedaliero, per mantenimento del posto letto la retta dovrà essere
corrisposta scontata della somma corrispondente alla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale per la
consumazione dei pasti in struttura.
In caso di decesso del pensionante, l'Amministrazione restituirà, dietro apposita domanda degli
eredi o degli aventi diritto, tanti trentesimi della retta di ricovero quanti sono i giorni del mese non
usufruiti. A tal fine i mesi sono tutti equiparati a giorni 30 e il diritto decorre dal giorno
successivo al decesso.
La domanda resa su carta legale dovrà essere accompagnata da idonea
documentazione da cui si rilevi il diritto al rimborso da parte del richiedente (testamento,
dichiarazione sostitutiva, ecc.).
Per ragioni di carattere amministrativo e contabile la richiesta di rimborso dovrà, pervenire
all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui sì è verificato il decesso; trascorso
inutilmente tale termine il diritto al rimborso si intende decaduto.
Approvato da C.C. n° 41 in data 28/3/2000, successivamente modificato in data 4/6/2007 da
C.C. n° 34