Sentenza risarcimento morte in seguito a sinistro stradale

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Sentenza risarcimento morte in seguito a sinistro stradale
c~rt\0Jro
U J L nJJ'~l"Q
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'!"
IL TRIBUNALE DI ROMA.
SEZIONE 12 CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dotto Antonella Di Florio ha emesso
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16080/2010 del R.E.G.E.
TRA
b
MARCO
ADRIAN~_.a.
l
LUC~
GIDSEPPE rappresentati
NATALIA,i••
e difesi daU'avv.to
Fabrizio
"
Lattanzi
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Raffa~le Cadorna n022;
ATTORI
I :
E
LAMBARDI FABIO, rappresentato e difeso dall'avv.to
Rossella Buonanni ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in via Antonino Pio n 40;
CONVENUTO
E
FONDIARIA
SAI SPA,
in persona del legale rapp.te prdi tempore, rappresentato
e difeso
dall'avv.to Tommaso Spinelli Giordano ed elettivamente domi9!iato presso il suo studio in Roma,
via L. Bissolati 76;
CONVENUTO
OGGETI'O:
controversia per risarcimento danni da lutto.
CONCLUSIONI:
come da atto introduttìvo e verbale di udienzJ del 22.1L2012
SVOLGIMENTO
Con atto di citazione regolarmente notificato
e"
Lucia ( figlie) ,_Marco
figlio minore
PRoCESso
~
~
Adriana
,
f coniuge),
3
!
Natalia e"
Lucia, questi due ultimi ~ qualità di esercenti la potestà sul
Gabriele ( nipote );.
esercenti la potestà sulle figlie minori
in qualità di eredi di _
DEL
Giustlppe e ~
Veronica e
I
Natalia in qualità dì
Deborah ( nipoti ), tutti
Francesco, convenivano in giudizio Lombardi Fabio e la Fondiaria Sai
Spa per accertare l'esclusiva
responsabilità in capo al Lombardi
del sinistro avvenuto in data
23.9.2009, a seguito del quale, stante la gravità delle lesioni ri~Jtate, ,,-Francesco
decedeva;
chiedevano, altresì, che entrambi i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento del
danno per la perdita del rapporto parentale nonché del danno m'Orale loro derivante iure hereditatis
dalla morte del congiunto avvenuta dopo un' agonia di due giorni t nonché del danno patrimoniale da ,
loro subito a seguito della privazione dell'apporto economico delloro congiunto deceduto.
Si costituivano in giudizio sia il Lombardi che
la Fondiaria ~ai Spa chiedendo il rigetto della;
domanda attorea.
~
La causa veniva istruita con prove testirnoniali e
decesso del defunto
All'udienza
Ii
Francesco.
cru medico
l~g'ale sugli atti prodotti e relativi al
.'
' ~
del 23.11.2012 la causa veniva ritenuta in decisioJb sulle conclusioni delle parti con
concessione del termine per il deposito delle comparse conclusidnali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ij
I
i
Preliminarmente
deve respingersi l'eccezione
di improcedibiljtà
della domanda sollevata dalla
Fondiaria Sai.
e-"
Risulta infatti documentalmente provato che le parti attrici
Adriana,"'Natalia
tIR!!ftJ. in . proprio hanno avanzato in data 30.9.2008 (pochi gio
,
dopo il decesso del"),
a
ministero dell'avv.to Fabrizio Lattanzi, la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro
alla Fondiaria Sai Spa ( che riceveva la missiva il 2.10.2008:, dtc, 11 fasc. parte attrice ); risulta
altresì che in data 26.2.2009 la richiesta veniva reiterata dalle Stesse parti ed avanzata anche dai
nipoti indicati in epigrafe (v. doc. 11 ) ; risulta infine che in da~ 1.4.20091a Fondiaria Sai Spa ha
dato riscontro alla richiesta , offrendo una somma - sia pur a: mero scopo transattivi - anche in
i
relazione al risarcimento dei nipoti ( v. doc. n o 13 ).
I
Ne consegue che l'attività prevista dagli artt. 145 e 148 CdA èstata correttamente svolta e che la
controversia,
iscritta a ruolo il 163.2010, è stata iniziata nel rispetto dei tempi previsti dalle norme
sopra richiamate.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda, nel merito,
sia PTalmente
accolta per quanto di ragione.
fondata e debba essere
.
Va precisato in limine, infatti, che la materia controversa si in
debeatur in quanto, contrariamente
ntra esclusivamente sul quantum
a quanto eccepito dalla Fo ìdiarìa Ass.ni Spa nella comparsa
conclusionale:
1. il Lombardi,
nel costituirsi, non ha contestato affatto
lr responsabilità
del sinistro la cui
dinamica appare assolutamente chiara dall'esame dellolschizzo planimetrico della Polizia
f
Municipale prodotto e dalla stessa dichiarazione ( doc)2 ) da lui resa subito dopo i fatti,
dichiarazione con la quale si è assunto la responsabilità ~ aver investito con la propria auto,
probabilmente
abbagliato dal sole,
il _
mentre ~ttraversava la strada sulle strisce
pedonali;
2. in tale situazione la sentenza penale con la quale, ex
a!t. 444
cpc , è stata applicata , su
richiesta, la pena di un anno di reclusione per omicidio .colposo, assume un elemento forte
di convincimento della responsabilità del Lombardi in tdine
le conseguenze risarcitorie di legge;
al sinistro occorso, con tutte
,
3. i difensori delle stesse parti convenute, ",all~'u~d!!.ie~~~~~~~~~~~~~~~~~
hanno congiuntamente dichiarato di "non contestare Hdebeatur"
Ciò detto, si rileva che gli attori e cioè la moglie e le figlie di
(v. verbale udienza).
Francesco (
I
__
Natalia e "Lucia)
in proprio e le figlie~Nadilia
l
e"Lucia
7 Adriana,
(unitamente
rispettivi coniugi ) in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori ( nipoti del ~
Gabriele,
• Veronica e
Debomh hanno agito in giudizio p",pone~
ai
)
i;
•
la domanda di risarcimento del danno da ciascuno di loro subito per la perdita del
t
rapporto parentale con '-Francesco;
•
i!
la domanda di risarcimento del danno morale iu/' haereditatis loro trasmesso dal de
dopo due giorni di agonia e
cuius, deceduto, secondo
sofferenze;
la domanda di risarcimento del danno patrimon
le derivante dalla privazione che
gli attori hanno dovuto subire a causa del man
.o apporto economico conseguente
alla morte del con~unto
;cn il suo reddito, provvedeva, in
assumendo che egli,
modo sostanzioso, a contribuire al sostentameritot'd~i figli e dei nipoti.
•
La domanda di risarcimento delle spese funebri atanzata a 1
Va accolta la domanda proposta da tutti gli attori per il risJcimento
~driana.
del danno da perdita del
t
rapporto parentale,
mentre va respinta
sia la domanda, avanzata iure haereditatis, per il danno
t
morale derivato al _
dalla sofferenza di aver percepito la' fine della propria vita che quella
relativa al danno patrimoniale
che 'gli attori assumono di aver subito,
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale in capo agli s&etti congiunti ( moglie e figlie ) si
osserva che il nocumento derivante dal tragico ed improvviso !aecesso del ~non
messo in dubbio: le parti appartengono
alla stretta cerchia f~are
può essere
(in cui si rieomprendono il
coniuge, i genitori ed i figli) per la quale non risulta essere 'in~dìscussione che possa presumersi
che l'intensità del vincolo con la vittima dell'illecito determìni
l
grave dolore ed una perdurante
ed irreversibile sofferenza per la sua perdita. Ciò, relativamerlte~Ue figlie, può essere affermato in
via presuntiva anche quando le stesse abbiano costituito un nUd~ familiare a se stante e comporta
un'inversione
cae: volesse dimostrare l'assenza di
dell'onere della prova in capo alla controparte
t
affectio, onere che non risulta stato assolto ( né preceduto da corrispondente
dovendosi comunque
ritenere
allegazione ),
che, nel caso di specie, dalle ldeposizioni testimoniali assunte è
emersa una tipologia di legami familiari fra padre e figlie non all~ntati dalla loro emancipazione.
Le richieste risarcitorie provengono inoltre dai nipoti ex filiae del_
La Fondiaria Sai Spa, anche in relazione
a detta domanda ha ~ccepito l'inesistenza di un danno
risarcibile in capo alle minori .
Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità non presenta, sul punto,
consolidato e di ciò prende atto
anche la recente Casso 4 ~3/2012 -
convenuta - che per la riconoscibilità del risarcimento
del d'oda
un orientamento.
richiamata dalla parte
i
perdita parentale in capo ai .
nipoti, impone che per tale categoria di parenti debba essere allegata e provata la convivenza,
ritenendo che la presunzione di sussistenza del danno des
o
;
ritenersi sufficiente solo per i componenti della famiglia nucleares
~
t
!
()N.
ile dal fatto illecito in se possa
~
Questo giudice ritiene condivisibile
il predetto orientamento
solo nella parte in cui - partendo
dalla mutata realtà sociale in cui la famiglia allargata, tradizionatlnente legata ad un contesto rurale,
non esiste più - appare giustamente finalizzato
a limitare il J.oliferare di parenti non dotati dei
presupposti sui quali il riconoscim~nto del patema d'animo si f01da; ritiene peraltro, per ciò che nel:
caso di specie può valere,
particolare
che la convivenza come requisito individuante la sussistenza di un
legame affettivo non sia l'unico
riconoscimento
del presupposto
elemento
risarcirono,
.. 'epte, sul quale possa basarsi il
tb: relazioni
in quanto le mun
~
:"
sociali hanno ormai
superato anche la famiglia nucleare visto che la casistica riguar ante le dinamiche relazionali della
.
I
famiglia presenta una galoppante' evoluzione
verso modalit~
conìugìo e di genitorialità
basata
sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e flgl , ~ fra questi ed i parenti, distanza
che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con
modalità
cir. intaccare
t
relazionali - il vincolo di solidarietà e la comunione
relazioni parentali e che rappresentano
vita e di affetti che governano le
il valore fondante ~ella tutela garantita dalla Carta
Costituzionale ( art. 2 e 30 ) e dalle fonti internazionali e com,tarie
Lisbona che l'ha recepita e norme della C.E.D.U.) .
A maggior ragione, l'evoluzione
sopra segnalata
( Carta di Nizza, Trattato di
.
si può consbtare
fra i membri della famiglia
non nucleare, che sempre più spesso vivono lontani fra loro ~antenendo
attraverso
la prova deUa convivenza non può essere l
negare una richiesta risarcitoria woveniente
quasi sempre rapporti
i
I
i moderni mezzi di telecomunicazione.
Conseguentemente,
- ma solo mutando le
,.co parametro
per accogliere o
"!
da componenti d Uh.famiglia diversi da quelli più
stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza ,che
in talé
mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto,
con
utato contesto sociale
p
non possa
'Colare riferimento all'atteggiarsi
delle modalità di vita dei componenti della famiglia, e dalla -,
ove il contesto lo consenta,
dell'intensità
della relazione esi tente fra i congiunti e la vittima
dell'illecito.
Tanto premesso,
dell'istruttoria,
~ucia
~
accolte.
I testi
si osserva che, nel caso di specie,
sulla baJe 'degli elementi emersi nel corso
i
con particolare riferimento alle prove testimoniati assunte, le domande avanzate da
e~
.'E.
Natalia unitamente ai rispettivi coniugi,
Gabriele,
Veronica e
Sl
Rita ( vicina di casa della.
dichiarato che le figlie del _
J nome e per conto dei figli minori
Deborab Idevono ritenersi fondate e vanno
t.'
p p e .L••••
Giovanna hanno infatti
"
avevano frequenti rapporti con
padre il quale si occupava spesso
I
I
delle nipoti, figlie di _;
che le bambine trascorrevano molt ~empo presso i nonni, rimanendo!
a dormire presso la loro casa dalle due alle quattro volte alla
ttimana; che il nonno le andava a
prendere a scuola tutti i giorni , e che lo stesso intenso rappo ro egli intratteneva con il cugino
Gabriele; che dopo la morte del nonno le abitudini di vita dei Ditoli cambiarono, in quanto le figlie
di Natalia dovettero trasferirsi presso un'altra scuola vicino alla psa della nonna materna per poter
fruire del suo appoggio (teste
n
)in quanto
la ~veva
meno autonomia del
miarito non ave~do ~ai condase1:ro :a paglt~nte;che anche la ~glia kl~cia (d~adre di S b b~ab(riele )
avorava e veniva aiutata
ne I accompagnamenti e ner accu ìmento d e I am mo teste
g
• ) e trascorreva molto tempo con lui.
;
I
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge una relazione affe
\ra assai intensa fra il nonno ed i
nipoti ed un ruolo quasi sostitutivo di quello paterno e materno che
, certamente configura
I
in capo I
agli stessi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la p dita del rapporto parentale, a nulla
rilevando l'assenza di coabitazione' ampiamente sostituita da una
equentazione quasi quotidiana.
,.
.
Deve ora passarsi alla determinazione
,.
del quantum per il: q ale devono
applicarsi criteri di
valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del gi :dice .
Questo giudice ritiene di attenersi, come parametro di riferimentf per la quantificazione, alle tabelle
del Tribunale di Roma, aggiornate al 2013 che prevedono un Jpnteggio diversificato per i diversi
gradi di parentela,
con coefficienti aggiuntivi o diminutivi leJ.ti all'età della vittima, all'età del
I,
congiunto ed alla presenza o all'assenza della convivenza
Quanto all'applicazione
delle tabelle di riferimento,
si osservt che la tabella
Roma risulta essere particolarmente idonea per la soluzione dei ~o
del Tribunale di
in esame contenendo parametri
1
r
che consentono una attenta personalizzazione.
Essa, periodicamente
rivalutata, ha il precipuo scopo: a) di tormare
le liquidazioni di 'danni
ì
i
!
identici; b) di dare un parametro precostituito della liquidazion* equitativa ex art. 2056 c.c.ì c) di
evitare disparità di liquidazioni tra giudici operanti in una stlsa
Sezione di Tribunale e in un
medesimo Ufficio giudiziario, dando così al cittadino\dan~e~to-
la certezza di una assoluta
uniformità
di trattamento per casi analoghi ; d) di faVOrlrt' e conciliazioni
stragiudiziali
o
endoprocessuali da parte degli enti assicurativi che prima della .• anazione della tabella-punto non
avevano alcun parametro di riferimento.
.
'
Ciò chiarito, va precisato che sulla base di detta tabella vanno liruidati i seguenti importi:
1) ad .••••.
Adriana, in relazione alla qualità di coniuge'( 20 punti), all'età della vittima (2
punti) ,all'età dell'
(2 punti) ed alla convivenJ
per un totale di 28 punti;
2) a ~atalia,
all'età della~
esistente ( 4 punti) : € 259980,00
~
~
in relazione alla qualità di figlia (18 pJti),
t
all'età della vittima (2 punti),
4 punti) - 20% per l'assenza di convivenza : € 178.272,00
r
,l:
!
I
[\iN,
ZlIS·
d €i
rS09010
l
to ZOO~IOOSSJ€€OOOISW
:
3) a_Lucia,
in relazione, alla qualità di figlia (18 pim
all'età della ~(
4) a
}, all'età della vittima (2 punti) ,
.
.
4 punti) - 20% per l'assenza di convi i enza : € 178.272,00
Gabriel,
Veronica e
.
f.
nipoti ex filiae (6 punti), all'età della vittima (2 punti
borh
in relazione alla qualità di
..~d alla loro età (5 punti) - 20%
per l'assenza di convivenza: € 96564,00 per ciascuno
Dalle somme riconosciute alle prime tre parti dovranno essere feiratte quelle già corrisposte dalla
Fondiaria Sai a titolo di acconto.
Pertanto
la Fondiaria
corrispondere ad
l
Sai Spa e Lombardi
.Adriana la residua
, pro capite, la residua somma di € 68272,00;
Fabio dovrann
essere condannati
in solido a
l il
",ai,,-,m,.,·~Otill·..liSO~ra~in~'f:"'l~~~e,,-r
~lo~r~o~a
••.
i~re~ll!:.ati~·V1.!.:·~e~n~it~o~ri
I
somma di € 129.98tOO; ••.
a
........,;==-"'-"'~""'-"L::.:u""Cl=·a
i
esercenti la potestà la somma di € 96564,00 per ciascuno.
\ ii
_'
Alle somme sopra indicate,
devaìutate alla data del decesso di
dovrà essere aggiuntl?}llucro~essante
che d?vrà essere calcol
Francesco
i
(25.9.2009
),:
o' a mente dei noti Rri!!.cipis..=an:;::.Cl=.:·=ti
__
dalla S.C. con sentenza n. 1712/95, applicando il saggio di in~r
~i equitativamente deterrninabile,
in ragione del 3% annuo, a decorrere dalla predetta data, pari al ~ndimento che presumibilmente gli
attori avrebbero ricavato dalle somme loro dovute, se le av ssero tempestivamente
percepite,
utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento (ad es. ftitOli di Stato), previa detrazione
dell'acconto a ciascuno già corrisposto e rivalutato sino alla d ta di pubblicazione della presente
sentenza .
' ;
Per quanto riguarda la domanda relativa al risarcimento del dannb morale iure haereditatis derivante
dalla morte del congiunto, deve prem~ttersi che. la giurisprodet
di Cassazione si è .rip~tutamente
espressa sul punto, affermando che in caso di morte della vi~a
verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del
c.d.dan!
conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidament
'.,
a poche ore di distanza dal
"catastrofale" - ossia del danno
l,
:ai.siste allo spegnersi della propria
!
vita - può essere riconosciuto agli èredì, a titolo di danno morale solo a condizione che sia entrato a
far parte del patrimonio della vittima al momento della morte.
ertanto, in assenza di prova della
sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve in rvallo tra il sinistro e la morte, la
,
,
lesione del diritto alla vita non èi suscettibile di risarcimento, eppure sotto il profilo del danno
biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepib] ~ l'acquisizione in capo a lui di un
diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte,!:, -considerazione della natura non
sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcim
to del danno civile, ai congiunti
spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesil ne della possibilità di godere del
rapporto parentale con la persona defunta ( v. Cass. 6754/201:l ) E' stato altresì ritenuto che chi
!
perda la vita a causa delle lesioni, può acquistare e trasmettere af(1ieredi il diritto ai risarcimento del
I
:
()N
danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale prova
ft'a l'infortunio e la morte solo se,
in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Pertanto o~e la morte segua di poche ore il
i
verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata eoscìe
el in tale intervallo di tempo, ai
congiunti non spetta il risarcimento del danno morale "iure bere
b l'incidente il
Deve quindi valutarsi, per la soluzione del caso in esame, se.d
sia rimasto
vigile e consapevole della sua condizione fino al decesso e, nel .
la perdita di
coscienza relativamente alle proprie condizioni vitali sia avven ta dopo qualche tempo, se il lasso
temporale intercorso dal sinistro possa ritenersi awrezzabile
i di configurare il danno morale
ai
oggetto della domanda per il quale gli attori hanno agito iure he editatis.
i
!•
Questo giudice, sulla base delle risultanze della documentazio, e sanitaria prodotta e della
ero
li
ha
I
espletata ritiene di dover respingere la domanda in parte qua.
Dall'accertamento
tecnico espletato è infatti emerso che a
riportato un grave politraumatismo
dell'incidente
il"
con successivo ingrandì 'ento della regione talarnica che
.:
determinava lo sfondamento delle pareti ventricolari con emove
"colo e successivo decesso.
E' stato pure accertato che il .••
giungeva al pronto soccors
circa 40 minuti dopo il sinistro (
che si verificò alle 7,30 ) ed il medico di guardia certificava fa
. condizione di ''paziente in stato
saporoso, con pupille reagenti e capacità di eseguire comandi
mpììeì motori»; alle ore 8,13 ( v.
doe 2 prodotto)
coscienza;
Il
viene registrato un peggioramento
progreÀivo
ed immediato dello stato di
alle 10,09 risulta essere ancora in stato soporoso coIll~togressivo scivolamento verso lo
stato comatoso
(v. relazione del Cl'U") . L'agonia cosciente rdel ~
tempo brevissimo durante il quale, oltretutto,
è durata dunque per un
la somministrazibne di una pesante dose di morfina
(v. certificazione in atti) ha certamente contribuito a vanifiCàrd la consapevolezza
I·
imminente fine. Il tempo per il quale il
_
è stato mentfmente
della propria
presente e consapevole (
I
I
determinata, poi, da un arresto cardiaco durante l'intervento cHirurgico al quale fu sottoposto) è
,
stato, dunque, talmente breve da non essere apprezzabile in rel .one alla stessa configurazione del
danno morale e delle conseguenti richieste risarcitorie avanzate dai congiunti iure haereditatis : la
domanda va quindi respinta.
Il
i
Quanto al danno patrimoniale relativo alla perdita del contrib~t
vari membri della famiglia , si osserva che manca una
soprattutto , in relazione
economico che il ~forniva
ai
Prot~ certa della misura di esso e ,
alle richieste avanzate dalla mogli . relativamente
al minore apporto
derivante dalla percezione della pensione di reversibilità rispetto ai reddito complessivo precedente,
la dimostrazione del quantum debeatur per il titolo dedotto: e, vie 'solo la pena di rilevare che a tale
carenza probatoria non può certo sopperire il criterio equitativo.
t
~
t
;,
Il
,I
ll/c'd
(6 9é509010
lO lOOOl0085J((000ISW
Emerge,
alla moglie
!
economico familiare, ma non è dato compreruj ~ la misura della deminutio del
l
infatti, dalla documentazione
all'andamento
reddito della
prodotta che il
l contrìbuìva
~ieme
derivante dal suo decesso .
. !
In relazione alle figlie, poi, manca del tutto la prova della cireos
, a che egli provvedesse in modo'
costante e non riconducibile a me,re e consuete liberalità, tipic
;di un intenso e costante legame
~
!
,
affettivo
fra congiunti,
i
al sostentamento
economico
'delle loro famiglie
loro
in misura
determinabile.
La relativa domanda deve, dunque, essere respinta.
Va , invece,
accolta
l domanda della
volta ad 0nrnere il risarcimento delle
spese
sostenute per le onoranze funebri del marito , di cui risulta pro10tta fattura e che ammontano ad €
l
1650,00
Le spese di lite - da distrarsi in favore del difensore anristatarid - seguono la soccombenza e sono
i
--1--!
,
a mente del DM 140/2012 . Le spese di cru devono e~ere definitivamente j)oste a carico
-- - -----;:- --- -- ---delle parti convenute che dovranno rifonderle all'attore che le ha!lmticipate.
liquidate
---
4--1\
PQM
Defìnitìvamente pronunciando,
accoglie la domanda proposta da
1&
Adriana,
due in proprio ed, unitamente a ••
"tu'
Marco e
esercenti la potestà sui figli minori
Natalia e, queste ultime
Giuseppe, in qualità di genitori
Gabriele,
e per l'effetto, dichiarato che l'incidente
'e _
Veronica e
• Deborah
per cui è causa, già 4ualificato come ipotesi di reato in
sede penale, deve essere interamente ascritto a Lombardi FaAio, lo condanna in solido con la
I
l
Fondiaria Sai Spa a corrispondere a titolo di risarcimento del dm\n0 per perdita parentale le seguenti
•
somme, già detratti gli acconti corrisposti:
1) a 1
Adriana la somma di € U9.980,OO;
j,
I ucia , pro capite, la somma di € 6827,2,00;
2) a
3) a'"
•••••
4) a ~ucia
Natalia e
Veronica e
e
&
Giuseppe in qualità di geni. ri esercenti la potestà sui minori]
L
.Debora
la somma di € € 965
;00 per ciascun minore;
Marco in qualità di genitori esercenti 'a potestà sul figlio minore"-
Gabriele la somma di € € 96564,00.
Condanna altresì i convenuti in solido a corrispondere ad
Adriana,
la somma di € 1650,00
per risarcimento del danno patrimoniale subito.
r:yN
9
il/i'cl EOl 6ZZ6Z010 lO 1000100ZlV81006ISH
!'
t
Co~danna altresì i convenuti, in solido, a corrispondere, sulle .,
cessate da calcolarsi, a far data dal decesso, secondo i criteri
come sopra indicate, il lucro
!P!i
oltre agli interessi legali dalla data dì pubblicazione della senten
i alla parte motiva della sentenza
i',I
al saldo.
Respinge ogni altra pretesa.
I
Condanna Lombardi Fabio e la Fondiaria Ass.ni Sai Spa a rifon ere agli attori l~ spese di lite jche _I
il
i
!.
distratte in favore dell'avv.to Fabrizio Lattanzi -liquida
:
in ce
ed € 500,00 per esborsi oltre ad IVA, CPA e rimborso spese
lessivi € 18.000,00 per compensi
I
fofr. ;. o nella misura
,
.
di legge.
!
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spe!ie . icru come liquidate in corso di
.
;;;
!
cause e li condanna alla restituzione agli attori di quanto già da l ro corrisposto per detto titolo.
Roma, 3.4.2013
, ,
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL
I
IlI
I
lO
;