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Docente: Dott.ssa Marina Zacà
Normativa di riferimento
Docente: Dott.ssa Marina Zacà

Art. 1 Legge quadro 328/2000:
“per servizi sociali si intendono

tutte le attivita' relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche
destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta‘
che la persona umana incontra nel corso della sua vita.
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 Art.
1 Legge Quadro 328/2000
Sono escluse

Le situazioni di bisogno assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario

Le situazioni di bisogno assicurate in sede di
amministrazione della giustizia
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Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
1° QUADRO NORMATIVO UNITARIO
VALIDO PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
ha ridefinito
il profilo delle politiche
sociali apportando tutta
una serie di
elementi di novità
si colloca in un
vuoto legislativo di oltre 110 anni
in cui è mancata una
regolamentazione organica dei
servizi socio-assistenziali.
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Tale legge si colloca in un quadro di ridefinizione del rapporto
Stato-Regioni- Enti locali completato con la
Riforma del Titolo V della Costituzione (L. 3 del 2001)
Art 1 comma 3
La programmazione e organizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi
sociali compete agli enti locali,
alle Regioni e allo Stato
secondo alcuni principi, primo tra tutti il
principio di sussidiarietà
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
Sussidiarietà
verticale

criterio di distribuzione delle
competenze tra lo Stato e le
autonomie locali in base al quale
si ha invece attività proprie dei
pubblici poteri vengono svolte da
soggetti privati, cioè dai cittadini stessi
magari in forma associata e \ o
volontaristica con l’intento di lasciare
più spazio possibile all’autonomia
privata, riducendo così all’essenziale
l’intervento pubblico.

l’ente gerarchicamente inferiore
svolge tutte le funzioni e i compiti
di cui esso è capace

l'ente sovraordinato ha la
possibilità di intervenire per
surrogarne l'attività, laddove le
risorse e le capacità dell'ente
sottordinato non consentano di
raggiungere pienamente e con
efficacia ed efficienza
l'effettuazione di un servizio.
Sussidiarietà
orizzontale
La ratio è la collaborazione alla
costruzione di una rete si servizi alla
persona.
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
Destinatari Art . 2 comma 1 - Carattere della universalità del sistema
hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi tutti i cittadini
italiani e degli Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari
nonché gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorni. Ai
profughi, agli apolidi e agli stranieri irregolari sono garantite le misure di
prima assistenza.

Realizzazione servizi Art. 4 comma 1, 4
Per realizzare questo sistema integrato e offrire quindi queste prestazioni
su tutto il territorio nazionale si ricorre a un finanziamento plurimo cui
concorrono gli enti locali, le Regioni e lo Stato attraverso il Fondo
Nazionale per le politiche sociali

Ruolo Enti Locali e settore No Profit Art. 5
Il sistema di erogazione dei servizi creato dalla legge 328/00 risulta
fortemente incentrato sulla relazione tra Enti Locali e Settore No Profit cui
viene riconosciuto un ruolo rilevante. Essi infatti vengono chiamati a
partecipare alla co-progettazione dei servizi e alla realizzazione
concertata degli stessi.
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“Sistema integrato d’interventi e servizi
sociali in Puglia”
realizzare interventi tesi a garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza
FINALITÀ
prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
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apre una nuova era per la Regione
Puglia nel campo dei servizi sociali
STRUMENTI
la gestione associata
il piano regionale
i piani di zona.
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Gestione associata
I Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario - ambiti
territoriali - gestiscono in maniera unitaria il sistema a rete dei servizi
sociali determinandone le forme di gestione
Il piano Regionale
E’ approvato ogni tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il
quale la Regione indica gli indirizzi generali per la programmazione
del sistema integrato sull’intero territorio regionale
I piani di zona
Sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale i Comuni,
singoli o associati, definiscono il Piano di zona, d’intesa con le ASL,
gli altri soggetti pubblici e gli organismi del terzo settore.
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Legislazione nazionale e
Regionale
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Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
Prevede l’istituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, del
FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
finalizzato alla realizzazione di interventi a
livello nazionale, regionale e locale.
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attuare e favorire la promozione
dei diritti, la qualità della vita, lo
sviluppo e la realizzazione
individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza,
OBIETTIVO
privilegiando l'ambiente ad esse
più confacente ovvero la
famiglia naturale, adottiva o
affidataria,
in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti
del fanciullo
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SOGGETTI DESTINATARI
DIRETTI
Enti locali compresi
nell’ambito territoriale di
intervento
INDIRETTI
i bambini e gli
adolescenti
Soggetti che concretamente
si attivano alla realizzazione
delle disposizioni della legge
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Enti locali compresi nell’ambito territoriale di
intervento possono ottenere un finanziamento
dietro presentazione di un progetto.
La Legge richiede agli enti locali uno sforzo di
progettazione e gestione partecipata
Stipula di accordi di programma tra i protagonisti
che contribuiscono alla realizzazione dei
Piani Territoriali di intervento
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Artt. 4 - 7 Azioni ammesse al finanziamento
Sono ammesse quelle azioni rivolte alle
4 macroaree di intervento
Azioni positive per la
promozione dei diritti
Interventi educativi
e ricreativi per il
tempo libero
Interventi socio-educativi
per la prima infanzia e di
sostegno alla relazione
genitori figli
Interventi di contrasto
della povertà, del
disagio, della violenza,
dell’istituzionalizzazione
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OBIETTIVO
Creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate
a favorire la cultura e la pratica di gioco. Queste proposte
diventano punti di riferimento in cui bambini/e ragazzi/e,
durante il tempo libero, possono esercitare il loro bisogno/diritto
al gioco sia in spazi pubblici che in spazi di socializzazione
controllata
DESTINATARI
Bambini/e e adolescenti nella fascia di età dai 7/8 anni ai 12/13
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Obiettivi e finalità strategiche

Lo sviluppo delle pari opportunità nel gioco Lotta agli stereotipi di genere

Lo sviluppo della socializzazzione tra soggetti
appartenenti a diverse etnie

Il rapporto con la scuola nell’ambito del
sistema formativo integrato
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Centri ricreativi
Spazi predisposti ad accogliere bambini
e ragazzi offrendo loro opportunità di
gioco libero e organizzato.
SPAZI INTERNI
Costituti da almeno due
ambienti:
un laboratorio
uno spazio di incontro
SPAZI ESTERNI
Area possibilmente verde
che i bambini e i ragazzi
possono adattare a diverse
possibilità di gioco
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Ludoteca

E’ una sorta di
biblioteca dei
giocattoli
organizzata sulla
base di spazi
opportunamente
strutturati sulla base
di attività ludiche
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Ludobus

Un veicolo di mediegrandi dimensioni
appositamente
utilizzato per attività
di gioco e
animazione
La legge 285/97 si sviluppa secondo un disegno
fortemente decentrato, ciò in coerenza con il quadro
delle competenze istituzionali e nella convinzione che i
diversi soggetti debbano entrare in relazione tra loro per la
concertazione di una politica unitaria e di un sistema
integrato di interventi.
In questa prospettiva le diverse funzioni sono articolate a vari
livelli:
A livello nazionale
Il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri garantisce :
 il coordinamento generale della legge
 cura il monitoraggio sulla sua applicazione
 effettua la verifica tecnico-politica della spesa
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A livello regionale
Le Regioni concorrono all'applicazione della legge:

garantendo la programmazione di settore attraverso l'emanazione
delle linee di indirizzo e delle le priorità degli interventi;

armonizzando la distribuzione delle risorse attraverso la
determinazione degli ambiti territoriali e la costituzione dei Fondi
Regionali per l'infanzia e l'adolescenza;

sviluppando programmi di scambio e formazione interregionale
finanziabili nella misura del 5% della quota prevista del Fondo
Nazionale ;

assicurando il monitoraggio e la verifica della spesa;

definendo ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento.
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Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia
e dell'adolescenza.
Tale legge detta norme per la programmazione e
l'organizzazione di iniziative degli enti locali
volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza, in attuazione della legge 28
agosto 1997, n. 285.
Ha istituito, presso l'Assessorato regionale al Welfare la Commissione
consultiva per i problemi dei minori – Art. 3
Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni,programmi di
formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel
settore dell'infanzia e dell'adolescenza. Art. 6
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Ruolo
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E’ colui che si occupa del sociale, di un‘utenza disagiata,
della rieducazione e risocializzazione
E’ colui che permette la reale realizzazione delle politiche di
intevnto disciplinate dalla L. 285/97
L’operatore opera a livello di micro territorialità e macro
territorialità, in attività di prevenzione primaria – secondaria terziaria rivolte a fasce di popolazioni deboli e portatori di
disagio.
Possiamo definire l’operatore anche un facilitatore
relazionale del territorio, un facilitatore che motiva l’altro ad
una consapevolezza di sé, all’accettazione dell’essere
aiutato, alla conoscenza delle proprie competenze e abilità.
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L’operatore lavora in base ad una accettazione non
pregiudiziale delle problematiche e del disagio
L’operatore si impegna in una relazione di aiuto e di
accompagnamento
L’operatore deve:
▪promuovere la qualità della vita, la tutela della salute, il
benessere sociale, le opportunità educative e quelle di
inserimento sociale e lavorativo;
▪ridurre il rischio del disagio sociale, marginalità e devianza;
▪rendere i diversi attori sociali competenti nella elaborazione di
strategie adeguate al contesto di riferimento.
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L’operatore svolge anche la
FUNZIONE di :
▪osservazione e analisi del territorio (popolazione, risorse, bisogni
espressi e inespressi);
▪osservazione e analisi delle domande espresse a livello
individuale o di piccolo gruppo;
▪mantenere relazioni con associazioni, agenzie educative
come la scuola o la stessa famiglia, servizi del territorio;
▪facilitare la comunicazione e promuovere informazione;
▪elaborare, realizzare, valutare l’intervento in collaborazione
con i servizi.
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Il pedagogista , lo psicologo , il sociologo
l’ assistente sociale , l’ insegnante ,
l’educatore, il volontario della
parrocchia
tutti coloro che hanno a che fare con i
bisogni della società si definiscono
operatori del sociale.
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
L’ educatore è un operatore sociale in
primis , che lavora in e per diversi settori
ponendosi in una relazione diretta con il
proprio utente nella gestione del
quotidiano , offrendosi come stimolo e
punto di riferimento nella costruzione del
cammino personale e sociale che
ognuno – sia esso minore o adulto- può
fare a partire dalle proprie potenzialità .
Docente: Dott.ssa Marina Zacà
L’assistente sociale aiuta gli utenti a sviluppare la
propria autonomia e responsabilità, organizzando e
promuovendo prestazioni e servizi il più possibile
rispondenti alle esigenze delle persone, valorizzando
e coordinando a tale scopo tutte le risorse pubbliche
che private istituite per realizzare
gli orientamenti della politica sociale secondo le
norme definite dalla legislazione sociale.
Si tratta di una professione di aiuto alla persona in
stato di bisogno; per questo, l’assistente sociale
rappresenta, per l’utente, la risposta operativa a cui
fare riferimento poiché è l’indispensabile attivatore
delle risorse individuali di coloro che accedono ai
servizi.
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