Modifica delle fasce orarie con circolazione del traffico

Transcript

Modifica delle fasce orarie con circolazione del traffico
Anas SpA Societa con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 -Iscr. R.E.A. 1024951 - P.lVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 0644461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Corso Matteotti, 8 -10121 Torino - Tel. 011.573911 - Fax. 011.5162982
Compartimento della Viabilita per il Piemonte
ORDINANZA
Oggetto:
n.
(63
s.s. nO20
"del Colle di Tenda"
Regolamentazione della circolazione dei veicoli all' interno della galleria del Tenda.
Modifica delle fasce orarie con circolazione del traffico a senso unico alternato nel fine
settimana e nei giorni festivi.
IL CAPO COMP ARTIMENTO
PREMESSO:
che per aumentare la sicurezza della circolazione strada Ie e necessario modificare il regolamento
della circolazione all'interno del tunnel per evitare che, nei fine settimana e nei giorni festivi, veicoli
di grandi dimensioni incrocino altri veicoli;
che si sono adottate alcune fasce orarie di circolazione in alternato totale, durante i fine settimana,
per tutti i veicoli autorizzati (veicoli leggeri e veicoli di grandi dimensioni) e che, al di fuori di tali
fasce orarie, si vietato ai mezzi ingombranti iI transito in galleria, rendendolo unicamente agibile
agli automezzi leggeri in traffico bidirezionale;
che queste disposizioni sono conformi all'ordinanza nO 8 del 29/01/20 I0, definendo una nuova
regolamentazione della circolazione all'interno del Tunnel di Tenda attuata in via sperimentale per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito;
che, tuttavia, Ie fasce orarie del fine settimana, ove la circolazione
bidirezionale con divieto di
trans ito per i veicoli ingombranti, comportano I'accumulo di tali veicoli all'imbocco del tunnel nei
periodi di punta;
che tale situazione ha delle ripercussioni negative sulla fluiditil del traffico globale;
che iI Comitato di Sicurezza ha stabilito di mantenere il regime di circolazione attuale, approvato
dalla CIG, rna di permettere al gestore unico di adattare Ie fasce orarie nei fine settimana e nei giorni
festivi in funzione della circolazione, previo accordo preventivo con la Prefettura delle Alpi
Marittime.
che queste disposizioni sono conformi all'ordinanza nO58 del 12/05/2010;
che la Prefettura delle Alpi Marittime
stata consultata e ha condiviso questa regolamentazione
sperimentale della circolazione per i fme settimana e giorni festivi compresi nel periodo dal
22/05/2010 al 30/05/2010;
che la Prefettura delle Alpi Marittime richiede all' ANAS un bilancio dell'applicazione della presente
regolamentazione prima della sua ripetizione 0 modifica;
e
e
e
VISTA
l'Ordinanza prot. nO58 del 12/05/2010.
CONSIDERA TO:
•
che la proposta di modifica delle fasce orarie, con regime di circolazione del traffico a senso unico
alternato nei fine settimana suddetti, e stata discussa e condivisa con la Prefettura delle Alpi Marittime;
VISTI gli artt. 5,6,37
e 38 del D.L.vo 285/92;
VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
che, dalle ore 0:00 del 22/05/2010 aile ore 24:00 del 30/05/2010, la circolazione sulla S.S. 20 all'intemo
del Tunnel del Tenda, sia su territorio italiano che francese, venga disciplinata come di seguito esposto:
it sabato, la domenica e nei giorni festivi:
1. la circolazione dei veicoli commerciali aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 ton e dei veicoli
per trasporto di persone (autobus) a piu di 9 posti e vietata;
2.
la circolazione dei veicoli di altezza superiore a 2,50 metri e/o di larghezza superiore a 2 metri ~
vietata:
-
3.
dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
dalle ore 14.00 aile ore 16.00;
la circolazione di tutti i veicoli ammessi nella galleria (ovvero veicoli leggeri e veicoli di altezza
superiore a 2,50 metri e/o di larghezza superiore a 2 metri),
regolamentata da un senso unico
altemato regolato da semafori:
e
il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 0.00 aile 11.00, dalle 13.00 alle 14.00, dalle 16.00
alle 24.00;
A seguito di richiesta scritta inviata al gestore del tunnel (ANAS), con un preavviso minimo di 5 giorni
lavorativi rispetto alia data richiesta, potranno essere concesse in via eccezionale deroghe ai divieti di
circolazione previsti al punto 3. della presente Ordinanza, da valutarsi caso per caso, per transiti di veicoli
per trasporto di persone (autobus) a piu di 9 posti diretti 0 provenienti dalle localita della Valle Vermenagna
o della Valle Roya. L'eventuale autorizzazione verra rilasciata in forma scritta dal gestore italiano del
Tunnel, ed il trans ito sara regolamentato attraverso un senso unico regolato da semaforo, azionato
manualmente dal personale autorizzato presente sui posto.
Tali disposizioni non si applicano ai veicoli addetti alla manutenzione e gestione del Tunnel, ne ai veicoli
delle Forze dell'Ordine e dei Servizi di Soccorso nell'espletamento delle loro mansioni;
Le disposizioni dell'Ordinanza
restano applicabili.
nO 10 del 08/03/2002, nO 58 del 12/05/2010 non in contrasto con la presente
La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante I'apposizione, su territorio italiano e sulle aree
di competenza del tunnel a cura e spese di questo Compartimento, su territorio francese a cura e spese del
Consiglio Generale delle Alpi Marittime, di idonea segnaletica ed e fatto obbligo a chiunque spetti di farla
osservare e rispettare secondo Ie disposizioni del Cod ice della Strada.
RNRS S.p.R.
11111111
Prot. CTO-0016548-P
4793179
1I1
del 20/05/2010