ETICHETTATURA. • Etichettatura salmone bio: Domanda. In Italia
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ETICHETTATURA. • Etichettatura salmone bio: Domanda. In Italia
ETICHETTATURA. • Etichettatura salmone bio: Domanda. In Italia qual’è il logo obbligatorio da applicare su una confezione di salmone affumicato biologico? Se su una confezione di salmone biologico con logo AB (certificazione biologica francese) e il nuovo logo europeo, le autorità italiane possono contestare la vendita di questo prodotto ? Risposta. Per l’etichettatura dei prodotti di acquacoltura valgono le stesse regole degli altri prodotti biologici. Pertanto se il salmone affumicato è stato prodotto in conformità ai regolamenti sul biologico, l’etichetta dovrà recare le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 24 del reg. (CE) 834 2007. Nel caso in cui un prodotto d’acquacoltura sia stato ottenuto con norme riconosciute a livello nazionale, ai sensi del dell’art 95.11 del reg. (CE) n. 889/08, potrà recare il riferimento al biologico nella propria denominazione commerciale ma non potrà recare il logo UE. Relativamente al salmone recante il logo francese AB ed il logo UE, non dovrebbero esserci contestazioni a meno che il prodotto sia stato ottenuto attenendosi a dei disciplinari nazionali Francesi; in tal caso, come già detto, non può recare il logo UE. • Etichettatura prodotti destinati al mercato estero: Domanda: Viene richiesta una delucidazione relativamente alla materia di etichettatura di prodotti biologici destinati alla vendita sul mercato estero. Risposta: In merito alla richiesta di chiarimenti in materia di prodotti destinati alla vendita sul mercato estero, si conferma l’interpretazione riportata di seguito: “Il legislatore italiano ha precisato che le norme nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, contenute nel D. Lgs. 109/92, si applicano esclusivamente “ai prodotti destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale” (art. 1 D. Lgs. 109/92). Le indicazioni aggiuntive previste dal D. Lgs. 109/92, rispetto a quelle obbligatorie stabilite dalla Direttiva 2000/13/CE (come ad es. l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento”) sono imposte solo ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale, ma non a quelli destinati esclusivamente al commercio negli altri Stati Membri. Di conseguenza, si chiarisce che anche le disposizioni nazionali relative all’etichettatura dei prodotti biologici, previste dall’art. 8 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009, così come modificato dal DM 8515 del 28 maggio 2010, sono da considerarsi applicabili solo ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale e non obbligatorie per quelli destinati esclusivamente al mercato estero.” Domanda La questione riguarda la commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica che siano stati prodotti in Italia e che vengono commercializzati in Germania con marchi propri della gdo locale (soprattutto ortofrutta, ma anche riso/pasta….). In questo caso il prodotto viene confezionato ed etichettato in Italia, e le informazioni sulle etichette in riguardo al prodotto confezionato (articolo, origine, contenuto…..) sono in lingua tedesca. E’ vero che con il nuovo logo comunitario cambiano anc he le diciture/codici da indicare sull’etichetta? Se è così, bisogna indicare la seguente dicitura sull’etichetta: Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO XXX Operatore controllato nr. XXXX ITALIA In Germania e Austria, per esempio, bisogna indicare (come da Reg. (UE) 834/2007) soltanto il nuovo codice bio: “DE-ÖKO-005”. Non si mette il codice dell’operatore e quindi neanche la dicitura “Operatore controllato”, e neanche la dicitura “Organismo di controllo autorizzato”. E’ possibile tralasciare la dicitura “Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf” e la dicitura ed il codice dell’operatore “Operatore controllato nr. XXXX” , e mettere soltanto il codice bio dell’organismo di controllo “IT Bio XXX” per prodotti a marchi propri della gdo tedesca, che vengono venduti soltanto nella Germania ? Nel caso che ciò non fosse è lecito mettere le diciture in lingua tedesca? Esistono traduzioni ufficiali? Risposta Con riferimento alla questione si precisa quanto segue. Il legislatore italiano ha precisato che le norme nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, contenute nel D. Lgs. 109/92, si applicano esclusivamente “ai prodotti destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale” (art. 1 D. Lgs. 109/92). Le indicazioni aggiuntive previste dal D. Lgs. 109/92, rispetto a quelle obbligatorie stabilite dalla Direttiva 2000/13/CE (come ad es. l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento”) sono imposte solo ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale, ma non a quelli destinati esclusivamente al commercio negli altri Stati Membri. Di conseguenza, si chiarisce che anche le disposizioni nazionali relative all’etichettatura dei prodotti biologici, previste dall’art. 8 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009, così come modificato dal DM 8515 del 28 maggio 2010, sono da considerarsi applicabili solo ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale e non obbligatorie per quelli destinati esclusivamente al mercato estero. • Etichette “particolari”: Si fa riferimento alla nota n. PP/PPF P/rs 504/2010 del 24 maggio 2010 con la quale Codesto organismo ha segnalato l 'esigenza da parte di un proprio operatore di conoscere se per alcuni tipi di etichette (etichette a bandiera, girsac, vertibag e simili), il "campo visivo" possa essere considerato l’ etichetta stessa nella sua interezza. A tal proposito, si comunica che, effettivamente, per i suddetti tipi di etichetta il "campo visivo" può essere considerato l'etichetta nella sua interezza, in quanto sia il "fronte" che il "retro" della stessa sono facilmente accessibili e leggibili da parte del consumatore. Per quanto detto, riferendosi al caso specifico segnalato dall'operatore di CCPB, si condivide la possibilità di stampare le indicazioni di origine (Agricoltura UE, Agricoltura non UE e Agricoltura UE non UE) indifferentemente su uno o sull'altro lato dell'etichetta. • Utilizzo etichette stampate secondo il Reg 2092/91 dopo 1° luglio 2010: Domanda Vi sono numerose imprese agricole biologiche che hanno stampato un numero di etichette secondo il vecchio reg. CE 2092/91, in numero superiore ai prodotti da commercializzare. Con l'entrata in vigore delle nuove norme c'è possibilità di recuperarle o devono essere cestinate? Risposta Il Reg. (UE) n. 271/2010 modifica il Reg. (CE) n. 889/08 introducendo disposizioni precise che rispondono alla problematica presentata. In particolare il regolamento citato, paragrafo 4, recita: 4) all’articolo 95, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti testi: "9. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1 luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte. 10. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1 luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007". Per cui le etichette già stampate possono essere utilizzate fino al 1 luglio 2012. • Etichettatura pane bio: Domanda Considerata l’obbligatorietà di elencare gli esatti ingredienti su una confezione di prodotto biologico, è corretto esporre nell’etichetta del pane biologico la dicitura “Pane confezionato con farina proveniente da agricoltura biologica, acqua, lievito, sale”? Risposta Ogni riferimento al metodo biologico nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali di un prodotto può essere fatta esclusivamente alle condizioni poste dalla regolamentazione UE. Pertanto, il commerciante di pane allo stato sfuso può esporre al pubblico un cartellino ingredienti con le specifiche indicate all’art. 23.4 del Reg. 834/07. Inoltre l’operatore deve aver notificato la propria attività e deve essersi assoggettato al sistema di controllo previsto per i prodotti biologici.