HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM Assicurazione Mista a premio
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HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM Assicurazione Mista a premio
HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM Assicurazione Mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale Il presente fascicolo Informativo, contenente Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni contrattuali, Regolamento della Gestione Separata, Glossario e Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano. E’ parte del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, uno tra i principali gruppi assicurativi svizzeri. 1.b) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM. 1.c) Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.d) Durata La durata fissa del presente contratto è pari a 5 anni. E’ possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione. 1.e) Pagamento del premio Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico. Il premio unico minimo ammesso è pari a Euro 2.500,00, mentre il premio massimo è pari a Euro 250.000,00. 2. Caratteristiche del contratto. Il presente contratto soddisfa le esigenze di investimento del Contraente, per mezzo del versamento di un premio unico, che al netto delle spese si rivaluterà nel tempo con le modalità indicate nella Nota informativa (Lettera B - Punto 5). Helvetia Previdenza Premium coniuga i vantaggi tipici di una polizza vita con una gestione del capitale legata ad una Gestione Separata assicurativa. La compagnia garantisce la corresponsione di un capitale sia in caso di vita dell’assicurato a scadenza, sia in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale. Helvetia Previdenza Premium è una polizza di investimento: l’impresa non trattiene costi per fare fronte ai rischi demografici. Sono trattenute dal premio versato le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto, le quali non concorrono pertanto alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. L’impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 2 di 22 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente. b) Prestazione in caso di decesso In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente del capitale assicurato. Helvetia Previdenza Premium prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,0% annuo, a scadenza o in caso di liquidazione (per riscatto o decesso dell’assicurato). Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, retrocesse in base alle regole stabilite nell’articolo 13 delle Condizioni (Clausola di rivalutazione), una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto. In caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12 e 13 delle Condizioni di polizza. 4. Costi L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’ 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, del contratto ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 3 di 22 Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Separata “HELVIREND 3” Premio unico: Euro 5.000 Durata: 5 anni Costo Anno percentuale medio annuo 5 1,42% Premio unico: Euro 15.000 Durata: 5 anni Costo Anno percentuale medio annuo 5 1,42% Premio unico: Euro 30.000 Durata: 5 anni Costo Anno percentuale medio annuo 5 1,42% Il “costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “HELVIREND 3” negli ultimi 5 anni (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile) ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. HELVIREND 3 Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata 2004 2005 2006 2007 2008 4,10% 4,10% 4,19% 4,22% 4,09% Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati(*) 4,10% 4,10% 4,19% 4,22% 4,09% Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni 3,59% 3,16% 3,86% 4,41% 4,46% Inflazione 2,00% 1,70% 2,00% 1,71% 3,23% (*) Pari all’intero rendimento della gestione separata Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Direttore Generale Dott. Fabio Bastia Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 4 di 22 HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM NOTA INFORMATIVA Assicurazione mista a premio unico con rivalutabile annua del capitale La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. B. C. D. E. F. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza. Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, uno tra i principali gruppi assicurativi svizzeri. b) Indirizzo della Sede Legale, della Sede Sociale e della Direzione Generale. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale sono in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano. c) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica. Telefono +39 02 5351.1 – Fax +39 02 537289 / 5351352 – Sito internet: www.helvetia.it - Posta elettronica: [email protected] d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio. Helvetia Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2.11.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1987. e) Denominazione ed indirizzo della società di revisione della compagnia. La società di revisione della compagnia è KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano (Italia). 2. Conflitto di interessi Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Helvetia Previdenza Premium è una polizza sulla vita di durata pari a 5 anni al termine dei quali, se l’Assicurato è in vita, si rende disponibile un capitale; analogamente una somma viene messa a disposizione in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. Si tratta dunque di una tariffa denominata “mista”, che comprende una prestazione caso vita ed una caso morte. Il capitale inizialmente assicurato è dato dal premio versato depurato delle spese iniziali. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione della somma versata, al netto dei costi. Il capitale rivalutato annualmente si consolida. L’assicurazione finanziaria in questione garantisce un rendimento annuo minimo pari al 2,00%. PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA O IN CORSO DI CONTRATTO In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza verrà liquidato il capitale assicurato a tale data ai Beneficiari in caso di vita. L’ammontare del capitale assicurato è pari al versamento effettuato, al netto delle spese iniziali, rivalutato a partire dalla data di versamento. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 5 di 22 Nel corso della durata, dopo almeno un anno dalla data di stipulazione, in caso di vita dell’Assicurato e su esplicita richiesta scritta del Contraente verrà corrisposto un valore di riscatto pari al capitale assicurato a tale data, rivalutato alla data di richiesta secondo le regole stabilite al successivo punto 5. Tale prestazione è liquidata al Contraente. Alla scadenza e in caso di riscatto viene comunque garantito un importo determinato capitalizzando il versamento effettuato, al netto delle spese ed al lordo delle imposte, ad un tasso annuo composto del 2,0% per il periodo trascorso dal pagamento del premio; in caso di riscatto la prestazione è diminuita delle commissioni di uscita (Punto 8.1.2). PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO La Compagnia garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale. La prestazione caso morte è il capitale rivalutato alla data del decesso dell’Assicurato in base all’80% dell’ultimo tasso di rivalutazione applicato o spettante al 31 dicembre dell’anno precedente il decesso (commisurato al periodo intercorrente tra la data dell’ultima rivalutazione e la data del decesso). In caso di decesso dell’assicurato in corso di contratto viene comunque garantito un importo determinato capitalizzando il versamento effettuato, al netto delle spese e al lordo delle imposte, ad un tasso annuo composto del 2,0% per il periodo trascorso dal pagamento del premio alla data di decesso dell’assicurato. La rivalutazione di ogni anno viene consolidata. Tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di premorienza. 4. Premio La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio unico. Per la determinazioni delle prestazioni sono ininfluenti il sesso, l’età, lo stato di salute e le attività professionali svolte dall’assicurato. Il premio unico minimo deve essere pari a 2.500,00 euro, mentre quello massimo previsto ammonta a 250.000,00 euro. Il pagamento del premio avviene presso l’Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno. Per importi di premio superiori a Euro 50.000,00 l'unica modalità di pagamento ammessa è il bonifico che deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente IBAN IT49W0306901632100000001267, inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, ed il nome del prodotto. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Le attività corrispondenti ad Helvetia Previdenza Premium saranno impiegate in una gestione speciale denominata “Helvirend 3. I risultati della Gestione Separata sono riconosciuti al Contraente tramite rivalutazione del capitale con le modalità delineate nel seguito di questo punto e a partire dal versamento del premio. La garanzia di consolidamento del rendimento attribuito opera annualmente. Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata alla Sezione C della presente Nota. Tale gestione speciale viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. La Compagnia calcola il rendimento medio dell’anno della gestione separata al 31 dicembre di ogni anno e attribuisce l’intero rendimento alla polizza. Il rendimento attribuito è detto “tasso di rivalutazione” e viene utilizzato al 31 dicembre di ogni anno per rivalutare il capitale; la rivalutazione per periodi inferiori all’anno verrà effettuata in proporzione. La prima rivalutazione ed il relativo prelievo delle spese di gestione saranno commisurati alla frazione di anno intercorrente tra la data del versamento ed il 31 dicembre immediatamente successivo. Qualora sia necessario determinare la prestazione nel corso dell’anno (in caso di riscatto anticipato o di premorienza dell’Assicurato o nell’ultima frazione d’anno prima della scadenza), Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 6 di 22 prima che sia noto il tasso medio di rendimento della gestione separata per quell’anno, verrà applicata, per la frazione di anno interessata e come stima del rendimento del fondo, l’80% del rendimento medio dell’anno precedente. Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 6. Gestione interna separata Le prestazioni del presente contratto si rivalutano in funzione del rendimento della interna separata HELVIREND 3. gestione Le prestazioni del presente contratto si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione interna separata. Le principali caratteristiche sono: a) la denominazione della gestione è “Helvirend 3”; b) la valuta di denominazione è l’euro; c) le finalità della gestione sono volte alla conservazione del capitale investito, all’osservanza della garanzia dei rendimenti finanziari contrattualmente stabiliti, ed a consolidamento dei risultati ottenuti annualmente; d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è l’anno solare: decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno; e) riportiamo la composizione della gestione separata al 31/12/2008 a. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso a1. BTP (31,67%) a2. Altri titoli di Stato emessi in euro (22,85%) a3. Obbligazioni quotate in euro (23,88%) b. Altri attivi patrimoniali c1. Quote di OICR (20,53%) c2. Liquidità (1,07%) I limiti minimi o massimi disinvestimento in determinate categorie di attivi previsti dal Regolamento della Gestione sono quelli consentiti dalla Legge f) Lo stile gestionale punta a realizzare il migliore rendimento possibile per un basso livello di rischio. Rammentiamo che le Gestioni Separate sono identificabili sotto il profilo di rischio come una gestione prudente del risparmio. La Società di revisione che certifica la gestione interna separata è KPMG. Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle condizioni contrattuali. D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi 7.1 Costi gravanti direttamente sul contraente 7.1.1 Costi gravanti sul premio Il premio unico pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto. Al contratto vengono applicate delle spese iniziali in percentuale sul premio versato e, annualmente, delle spese di gestione in percentuale sul capitale assicurato nella misura dello 1,20%. Le spese iniziali sul premio versato sono pari ad una aliquota fissa dell’1%. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 7 di 22 Spese di emissione (euro) 25,00 euro Note Tali spese vengono trattenute solo in caso di recesso dal contratto. Spese iniziali Premio (euro) Spese (%) Premio 1,00% Spese di gestione annuali Spese di gestione sul capitale 1,20% assicurato Ogni 31 dicembre successivo alla data di decorrenza del contratto e alla scadenza, la società trattiene quindi, per la gestione dello stesso, un’aliquota pari a 1,20% del capitale rivalutato. 8.1.2 Costi per riscatto Il costo per esercitare il diritto di riscatto, ammesso trascorso un anno dal perfezionamento del contratto, è pari allo 0,30% per ogni anno o frazione d’anno mancante alla quinta ricorrenza annuale (con un massimo dell’aliquota pari a 1,20%). In sintesi: Anni trascorsi dalla decorrenza 1 2 3 4 Penale di riscatto 0,30%*4=1,20% 0,30%*3=0,90% 0,30%*2=0,60% 0,30%*1=0,30% I costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività del contratto. Occorre valutare con attenzione gli effetti che la presenza dei caricamenti produce sull'operazione di riscatto. 8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione La Compagnia calcola il rendimento medio dell’anno della gestione separata al 31 dicembre di ogni anno e attribuisce alla polizza l’intero rendimento. 9. Misure e modalità di eventuali sconti Questo prodotto non ammette sconti di premio. 10. Regime fiscale. Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Risparmio fiscale dei premi Questa particolare tipologia di prodotti non dà diritto ad alcun risparmio dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 8 di 22 Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50%. Qualora conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa, tali proventi, per effetto dell’articolo 45 comma 1 del TUIR, non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d’impresa, e pertanto ad essi non sarà applicata la predetta imposta sostitutiva. Caso Morte Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta di successione. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell’articolo 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili e sequestrabili. Non è ammesso, ovviamente, l’uso strumentale dell’assicurazione e, infatti, il medesimo articolo dice: “Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in giudizio dai creditori […]”. Diritto proprio del Beneficiario Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione. E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento del contratto Purché sia stato pagato il premio convenuto e sia stata sottoscritta la proposta da parte del Contraente e dall’Assicurato, la conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di decorrenza, oppure alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, se precedente. 12. Riscatto, riscatto parziale e riduzione Trascorso un anno dalla stipulazione del contratto può essere richiesto il riscatto del medesimo. In caso di riscatto nei primi cinque anni sono previste delle spese, in percentuale sul capitale assicurato, determinato nella misura dello 0,30% per ogni anno intero mancante al compimento della quinta ricorrenza annuale, come esplicitato al punto 7. Per ottenere l’indicazione del valore di riscatto ci si può rivolgere al competente ufficio della compagnia. Per motivi legati alla Privacy, tali richieste devono pervenire per iscritto al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Area Tecnica - Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano, oppure al n.° di fax 02.5351352, oppure utilizzando la e-mail [email protected]. Esiste l’eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto: si precisa che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato. Trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dell’assicurazione il Contraente ha la possibilità di riscattare parzialmente la polizza, nel limite del valore netto di riscatto, a condizione che sul contratto stesso rimanga un capitale residuo pari ad almeno 10.000 Euro. A seguito del riscatto parziale il capitale minimo a scadenza riportato in polizza verrà riproporzionato in base all’importo erogato. Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione. 13. Revoca della proposta Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 9 di 22 La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna. 14. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle spese per l’emissione del contratto sostenute dalla Compagnia, quantificate in 25,00 euro. 15. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all’Art. 7 delle Condizioni e per ciascun caso ivi specificato) inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia). Può essere utilizzato il modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l’elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, modulo incluso nel Fascicolo. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari. Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorrono dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. 16. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano. 17. Lingua in cui è redatto il contratto. Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 18. Reclami. Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla compagnia presso: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano (Italia) Fax 02 5351794 E-mail: [email protected]. Possono essere presentati all’ISVAP (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353): i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 10 di 22 I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente. 19. Ulteriore informativa disponibile La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa ed indicarne la disponibilità sul sito Internet. 20. Informativa in corso di contratto L’impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. L’impresa si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: a) premio versato; b) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento; c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto; d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto; e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni contrattuali e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari al 2,0%; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al contratto si applica l’intero tasso di rendimento; annualmente la Compagnia applica una spesa di gestione annua in percentuale sul capitale assicurato nella misura dell’1,20%, come indicato nelle Condizioni contrattuali agli art. 11 e 13. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegati. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 11 di 22 SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 2,0% Durata: 5 anni Anni trascorsi Premio unico (euro) 1 2 3 4 Scadenza 20.000,00 Capitale assicurato alla fine dell’anno (euro) 20.196,00 20.599,92 21.011,92 21.432,16 21.860,80 Valore di riscatto alla fine dell’anno (euro) 19.953,65 20.414,52 20.885,85 21.367,86 21.860,80 Capitale caso morte alla fine dell’anno (euro) 20.196,00 20.599,92 21.011,92 21.432,16 21.860,80 L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso del rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo la 2^ ricorrenza dell’annualità di polizza. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO - Tasso di rendimento finanziario: 4% - Tasso di rendimento retrocesso: 4% - Spesa gestione annua: 1,20% (in percentuale sul capitale assicurato) - Durata: 5 anni Anni trascorsi Premio unico (euro) 1 2 3 4 Scadenza 20.000,00 Capitale assicurato alla fine dell’anno (euro) 20.344,90 20.904,79 21.480,09 22.071,22 22.678,62 Valore di riscatto alla fine dell’anno (euro) 20.100,76 20.716,65 21.351,21 22.005,01 22.678,62 Capitale caso morte alla fine dell’anno (euro) 20.344,90 20.904,79 21.480,09 22.071,22 22.678,62 Nota Bene Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il trentuno dicembre, in quanto contrattualmente la rivalutazione verrà effettuata al trentuno dicembre di ogni anno. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Generale Dott. Fabio Bastia Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 12 di 22 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA Gli obblighi di Helvetia Vita risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati e da essa firmati. ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete, essi sono pertanto responsabili degli effetti delle dichiarazioni rese non veritiere. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. ART.3 - ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia, a condizione che sia stato pagato il premio convenuto e in base alla proposta precedentemente sottoscritta dal Contraente, dalle ore 24 del giorno indicato in proposta come decorrenza. La polizza emessa dalla Direzione della Società costituisce conferma dell’entrata in vigore dell’assicurazione. ART. 4 - RISCHIO DI MORTE Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. ART. 5 - RECESSO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Purché sia stato pagato il premio convenuto e sia stata sottoscritta la proposta da parte del Contraente e dall’Assicurato, la conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di decorrenza, oppure alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, se precedente. Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata allo stesso indirizzo sopra riportato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto di un importo pari a Euro 25. ART. 6 - CESSIONE - PEGNO - VINCOLO Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. ART. 7 - BENEFICIARI Il Contraente designa il Beneficiario in caso di vita e il Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione . La designazione di ciascuno dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 13 di 22 dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto del Beneficiario. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento. ART. 8 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. I documenti da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni assicurate con il presente contratto sono riportati nell’apposito modulo prestampato “Richiesta di pagamento” allegato al contratto e disponibile presso le Agenzie di Helvetia Vita, che può essere utilizzato dal Contraente per richiedere la liquidazione della stessa. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. ART. 9 - TASSE E IMPOSTE Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. ART. 10 - PRESTAZIONI GARANTITE Helvetia Previdenza Premium è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, che garantisce alla scadenza, se l’Assicurato è in vita, o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza , il pagamento di un capitale. Il capitale viene costituito in funzione del premio unico versato dal Contraente, al netto delle spese. Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato in base alle modalità previste dalla “Clausola di Rivalutazione”. ART. 11 - DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO L’ammontare del capitale assicurato è pari al versamento effettuato al netto delle spese iniziali determinate, in percentuale sull’ammontare del premio versato, nella misura del 1%. Inoltre, ad ogni 31 dicembre successivo alla data di decorrenza del contratto e alla scadenza, la società trattiene, per la gestione dello stesso, un’aliquota dello 1,20% del capitale rivalutato; alla prima rivalutazione e alla scadenza tale aliquota è commisurata rispettivamente al periodo intercorrente tra il versamento di ciascun premio e il successivo 31 dicembre e tra il 31 dicembre precedente la scadenza e la scadenza stessa. Con effetto dal 31 dicembre di ciascun anno il capitale assicurato a tale data viene rivalutato secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione. Alla scadenza del contratto è garantito un capitale pari all’ammontare del premio versato, al netto delle spese, capitalizzato al tasso annuo composto del 2,0% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento e la scadenza del contratto: tale capitale viene indicato nel documento di polizza. ART. 12 – PRESTAZIONI IN CASO DI VITA ED IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO Esse sono: 1. in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza il capitale assicurato a tale data: tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di vita; 2. in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza il capitale assicurato a tale data, rivalutato alla data del decesso in base all’80% dell’ultimo tasso di rivalutazione applicato o spettante al 31 dicembre dell’anno precedente il decesso (commisurato al periodo intercorrente tra la data dell’ultima rivalutazione e la data del decesso). Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 14 di 22 Tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di morte; nel corso della durata, dopo almeno un anno dalla data di stipulazione, in caso di vita dell’Assicurato e su esplicita richiesta scritta del Contraente il valore di riscatto pari al : capitale assicurato a tale data, rivalutato alla data di richiesta in base all’80% del rendimento al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di riscatto (commisurato al periodo intercorrente tra la data dell’ultima rivalutazione e la data di richiesta), e diminuito di una commissione di uscita pari allo 0,30% per ogni anno o frazione d’anno mancante alla scadenza (con un massimo del 1,2%). Tale prestazione è liquidata al Contraente. La prestazione in caso di morte o per riscatto non può essere inferiore all’ammontare del premio versato, al netto delle spese iniziali, capitalizzato al tasso annuo composto del 2,0% per il periodo che intercorre tra il versamento del premio e la data di liquidazione della prestazione e diminuito, in caso di riscatto, delle commissioni di uscita sopra definite. Trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dell’assicurazione il Contraente ha la possibilità di riscattare parzialmente la polizza, nel limite del valore netto di riscatto, a condizione che sul contratto stesso rimanga un capitale residuo pari ad almeno 10.000 Euro. A seguito del riscatto parziale il capitale minimo a scadenza riportato in polizza verrà riproporzionato in base all’importo erogato. 3 ART. 13 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Helvetia Vita riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso definite. A tal fine Helvetia Vita gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento “Helvirend 3”, attività di importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. A. Tasso annuo di rivalutazione La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento, di cui all’articolo 4 del regolamento. Il tasso annuo di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. E’ garantito al termine del differimento un risultato non inferiore alla capitalizzazione, ad un tasso annuo composto attualmente pari al 2,0% del capitale inizialmente assicurato. B. Rivalutazione della prestazione Con effetto dal 31 dicembre di ogni anno, la prestazione, in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente, verrà rivalutata incrementandola sulla base del tasso annuo di rivalutazione fissato, a norma del punto A), entro il 1° marzo che segue la data di rivalutazione. Ogni rivalutazione è acquisita in via definitiva. La prima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra la data di versamento del premio ed il 31 dicembre immediatamente successivo. L’ultima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra il 31 dicembre precedente la scadenza, applicando l’80% del tasso annuo di rivalutazione determinato per l’anno precedente. Ad ogni rivalutazione, l’aumento sarà comunicato al Contraente. ART. 14 FORO COMPETENTE Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 15 di 22 REGOLAMENTO HELVIREND 3 Art. 1 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI Presso Helvetia Vita viene attuata una gestione speciale degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Helvirend 3”. Art. 2 - ATTIVITA’ DELLA GESTIONE SPECIALE Nella gestione “Helvirend 3” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione “Helvirend 3” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare nr. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Art. 3 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE La gestione “Helvirend 3” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 31/03/1975, nr. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “Helvirend 3”, il rendimento annuo della gestione quale descritto al successivo punto 4 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla società sulla base delle riserve matematiche. La gestione “Helvirend 3”, investirà nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per l’investimento delle riserve matematiche. Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE Il rendimento annuo della gestione “Helvirend 3”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell’esercizio al valore medio annuo degli investimenti della gestione. Il valore medio è dato dalla consistenza media degli investimenti in titoli a reddito fisso, in parti di fondi comuni e in azioni di Società quotate in Borsa, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinata in base al valore di iscrizione nella gestione. Art. 5 - VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione della gestione “Helvirend 3” decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 6 - IL RISULTATO FINANZIARIO Per risultato finanziario della gestione si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati e gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della gestione, al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto di tutte le spese specifiche degli investimenti, ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui all’articolo 3. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per beni già di proprietà della Società. Ai fini della determinazione del risultato finanziario, si precisa che le spese sostenute per l’attività di certificazione del Fondo sono a carico dello stesso. Art. 7 - EVENTUALI MODIFICHE La Società si riserva di apportare al precedente articolo 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 16 di 22 GLOSSARIO (Fonte: ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Assicurato: in termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia. Carenza (periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione. Condizioni generali di assicurazione: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita). Contratto di assicurazione: contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto. ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Nota informativa: documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica. Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l’assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 17 di 22 Polizza di assicurazione: documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Premio: il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. Questionario anamnestico (questionario sanitario): è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Riduzione: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell’assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali. Riscatto: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall’assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali. Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l’impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall’accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente. Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Marzo 2009, data dell’ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi. Fascicolo Informativo Mod. V/65 Ed. 03/2009 Pagina 18 di 22 Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A Sede Legale e Direzione Generale Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel 025351.1 (20 linee) Telefax 02537289 - 025351352 Sito Internet: www.helvetia.it E-mail: [email protected] Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano, Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 08575280154 R.E.A. n° 1237091 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068 Iscr. Albo Gruppo di Ass. n. d’ordine 031 Società con unico socio Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Imp. Autor. con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987 Proposta di assicurazione di HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM (COD. 419) La presente proposta rappresenta la base legale dell’assicurazione che Lei desidera stipulare. Le ricordiamo che, con la Sua firma, si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte sono scritte da terzi. La proposta, quantunque accompagnata dal versamento del premio, dovrà essere confermata dal rilascio della polizza/lettera di conferma firmata dalla Compagnia e farà parte integrante del contratto. Si raccomanda pertanto la sua conservazione. N. 92/PP __________________________ _______________________ ___________________ Intermediario Codice Intermediario Cod. Incaricato |___________________________| |_________________________________| |___________________________| Cognome Nome Codice fiscale |______________________________________________| |____________________________| M F Nato a il Sesso |___________________________________________________________________________________________| Professione |______________________________| |______________________________| |___________________________| Settore merceologico Gruppo merceologico Stato civile |______________________________________________| |_________________________| |_________________| Cognome e Nome – Ragione sociale Codice Fiscale Partita IVA |______________________________________________________| |___________________| M F Nato a il Sesso |___________________________________________________________________________________________| Indirizzo di residenza |______________________________________________________________| |____________| |______| |_______| Località di residenza CAP Prov. Nazione |___________________________________________________________________________________________| Indirizzo di corrispondenza |______________________________________________________| |____________| |______| |______________| Località di corrispondenza CAP Prov. Nazione |__________________________________________| |_______________________| |_______________________| Indirizzo e-mail Tel. Abitazione Tel. Cellulare |___________________________________________________________________________________________| Professione |____________________________________| |________________________| |___________________________| Settore merceologico Gruppo merceologico Stato civile Assicurando IL E (da indicare solo se diverso dal Contraente) -S IM Contraente Estremi documento di identificazione 1 Carta identità 2 Patente 3 Passaporto 4 Porto d’armi 5 Altro ______________________ N°____________________ Data, Ente e Località rilascio _____________________________________________________________ Beneficiari caso morte __________________________________________________________________________________ caso vita ____________________________________________________________________________________ |____419____ Helvetia Previdenza Premium| Codice tariffa Descrizione tariffa |_________________| |________________| |__________________| |__________________,____| Decorrenza Durata ( anni mesi) Scadenza Importo Premio FA C Dati Tecnici |____________________________________| |________________________________| |___________________| Cognome Nome Codice fiscale |______________________________________________| |____________| M F Nato a Il Sesso |___________________________| |_________________________________| |______| |____| Indirizzo Località CAP Prov. In qualità di contraente legale rappresentante delegato altro_______________________________________________________ Estremi documento di identificazione 1 Carta identità 2 Patente 3 Passaporto 4 Porto d’armi 5 Altro____________________ n° ____________________ Data. Ente e Località di rilascio ____________________________________________________________ Persona fisica che esegue l’operazione Reinvestimento La presente proposta di assicurazione è un reinvestimento di una precedente polizza di Helvetia Vita S.p.A. SI NO ( barrare la casella relativa ) In caso si sia barrata la casella SI, si prega di compilare quanto segue: Tipo reinvest. T ( totale ) P ( parziale ) ramo |_______| polizza |___________| imp. da reinv. |______________ , __| Euro Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Prospetto di confronto per l’operazione di reinvestimento, ovvero sottoscrizione di un nuovo contratto con il riscatto di una precedente polizza. Posta elettronica: il Contraente dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni in corso di contratto tramite posta elettronica al seguente indirizzo _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Luogo e data __________________________________________________ Firma del Contraente __________________________________________________ Firma dell’Intermediario __________________________________________________ Firma dell’Assicurando (solo se diverso dal Contraente) Modulo di Proposta Mod. V/65 – Ed. 03/2009 Pagina 19 di 22 DICHIARAZIONI FINALI Il Contraente e l’Assicurando (se diverso dal Contraente) dichiarano di aver preso visione e di accettare le Condizioni Contrattuali contenute nel Fascicolo informativo sotto indicato. Il Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare - anche ai fini dell’Art. 34 III co. lett. b) del Regolamento ISVAP n.14/2008 - la clausola di cui al punto C) dell’Art.13- Clausola di Rivalutazione delle Condizioni Contrattuali che contempla la facoltà per la Società di sostituire, a seguito di fusione, la gestione separata HELVIREND 3 e di essere consapevole degli effetti derivanti da tale operazione sul proprio contratto. ____________________________ _______________________________ Luogo e data Firma del Contraente ________________________________ Firma dell’Assicurando IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO: IL E 1) IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO HELVETIA PREVIDENZA PREMIUM (Mod. V/65 – Ed. 03/2009) 2) IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO; 3) la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento Isvap n. 5/2006 nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall’Intermediario e consegnato in occasione del primo contratto); 4) il documento contenente – ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento Isvap n. 5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti ( modello predisposto dall’Intermediario ) _______________________________ ____________________________ Luogo e data Firma del Contraente MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO E TERZO PAGATORE IM Il pagamento del premio avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile. Attenzione: 1) nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Compagnia, ovvero al Soggetto Incaricato, nella sua qualità di intermediario della Compagnia (Agente, Broker,Banca), la prova dell’avvenuto pagamento del premio alla Compagnia è rappresentata dalla indicazione dell’importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta; 2) si ricorda cha ai fini Antiriciclaggio, qualora il pagamento venga effettuato da un soggetto terzo diverso dal Contraente, è obbligatorio compilare il precedente paragrafo Persona fisica che esegue l’operazione; 3) è escluso il pagamento in contanti. Premio riscosso: Euro _________________,__ Estremi dell’assegno ( n. e Banca ) ____________________________ Generalità del Soggetto incaricato alla Riscossione Cognome _____________________________ Nome ________________________ Cod. Fiscale __________________ Qualifica _____________________ Firma dell’incaricato alla riscossione del premio ____________________________ CONCLUSIONE -S Purché sia stato pagato il premio convenuto e sia stata sottoscritta la proposta da parte del contraente e dall’assicurato (se diverso dal contraente), la conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di decorrenza, oppure alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal contraente e dall’assicurato (se diverso dal contraente), se precedente. REVOCABILITA’ DELLA PROPOSTA FA C Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna. RECESSO DAL CONTRATTO Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto, inoltrando per iscritto la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia). La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto ( previa restituzione dell’originale di polizza e delle eventuali appendici ),al netto delle spese di emissione del contratto quantificate in un importo fisso pari a 25€. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa. 2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi. 3. Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: Modulo di proposta - Mod. V/65 – Ed. 03/2009 Pagina 20 di 22 obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato. 5. Comunicazione di dati a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale; c) le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.lg. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. 6. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea. 8. Diritti dell’interessato L’art. 7 del Decreto conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L’interessato ha la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali a fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing tramite Fax (02 5351557) o e-mail ([email protected]). 9. Titolare e responsabile del trattamento Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A., con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita pro tempore vigente. L’elenco completo dei responsabili è conoscibile inoltrando richiesta via e-mail all’Ufficio Legale di Gruppo/Privacy ([email protected]) o via fax 02.5351.298. -S IM IL E a) Impegno a fornire l’informativa Il Contraente si impegna a rendere, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia fornito alla Compagnia i dati personali con la stipula del presente contratto. FA C ___________________________________________ Luogo e data __________________________________________ Firma del Contraente Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": □ dà □ nega il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa; □ dà □ nega il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa. ___________________________________________ Luogo e data Modulo di proposta - Mod. V/65 – Ed. 03/2009 ___________________________________________ Firma del Contraente Pagina 21 di 22 Mod. V/65 – Ed. 03/2009 Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel.025351.1 (20 linee) Fax 02537289–025351352 e-mail: [email protected] - www.helvetia.it Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano, Cod. Fisc. e Part.I.V.A. 08575280154 R.E.A. n° 1237091 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068 - Iscr. Albo Gruppo di Ass. n. d’ordine 031 Società con unico socio Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Heltevia Compagnia Svizzera d’ Assicurazione SA Imp. Autor. con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 - Pubbl.su G.U. n. 263 del 10/11/1987